Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 13 febbraio 2003
Circolare n.20/2003
Oggetto: Previdenza – Nuovi valori convenzionali - Circolare Inps n.26 dell’6.2.2003.
L’INPS ha comunicato i nuovi valori
relativi a:
1) minimali
contributivi;
2) fascia
di retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%;
3) massimale
contributivo e pensionabile per i lavoratori privi di anzianità
contributiva al 31 dicembre 1995;
4) contributi
per apprendisti.
1) Minimali contributivi. A decorrere dall'1 gennaio 2003 i
nuovi minimali contributivi, sui quali come noto devono essere calcolati i
contributi previdenziali in presenza di retribuzioni
inferiori (legge n.389/89),sono:
·
euro 38,20 e 993,20, rispettivamente minimale giornaliero e mensile
per quadri, impiegati e operai;
·
euro 105,69 e 2.747,94, rispettivamente
minimale giornaliero e mensile per dirigenti.
Applicando le retribuzioni previste dai contratti
collettivi stipulati nei settori rappresentati dalla Confetra, si dovrà far
riferimento al minimale mensile per i contributi dovuti per i lavoratori
classificati ai livelli IV, III, II e I del CCNL autoscuole e studi di
consulenza automobilistica, nonché per i contributi dovuti
per i dirigenti di cui ai CCNL sia trasporto merci che magazzini generali.
Per
i lavoratori part-time, per i quali si deve far riferimento al minimale orario (ricavabile moltiplicando
quello giornaliero per 6 e dividendo l'importo ottenuto per il numero di ore settimanali previste dal CCNL), detto minimale è pari
a euro 5,88. Anche in questo caso il minimale orario
dovrà essere applicato solo per gli stessi livelli per i quali si deve far
riferimento al minimale mensile.
2) Contributo aggiuntivo
dell'1%. A decorrere dall'1 gennaio 2003 la
fascia di retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%, previsto
dalla legge n.438/92 a carico dei lavoratori dipendenti,
e' stata elevata a euro 36.959 annue, corrispondenti
a euro 3.080 mensili (in precedenza 3.008); il contributo dell'1% dovrà pertanto
essere calcolato sulla parte di retribuzione eccedente questo nuovo limite.
3) Massimale contributivo
e pensionabile. Dall’1 gennaio 2003 e’ stato elevato
a euro 80.391 annui (in precedenza 78.507) il massimale
contributivo e pensionabile introdotto dalla riforma previdenziale (legge
n.335/95) per i nuovi assunti dall’1 gennaio 1996
per i quali la pensione verrà calcolata secondo il sistema contributivo.
4) Contributi per apprendisti. A decorrere dall’1
gennaio 2003 i nuovi importi settimanali dei contributi dovuti per gli apprendisti
sono pari a:
· euro 2,81 (in precedenza 2,75) per gli
apprendisti soggetti all’assicurazione INAIL
· euro 2,72 (in precedenza 2,65) per gli
apprendisti non soggetti all’assicurazione INAIL
L’ammontare dei contributi mensili si ottiene moltiplicando quelli
settimanali per il numero delle domeniche presenti nel mese; nessuna variazione
ha invece subito l’aliquota contributiva a carico degli apprendisti che rimane
pertanto ferma al 5,54%.
5) Regolarizzazioni. La regolarizzazione
dei versamenti contributivi già effettuati sulla base dei precedenti valori
dovrà essere effettuata entro il 16 maggio prossimo.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.35/2002
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|
Allegato uno |
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M/n |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Circolare n.26
del 6 febbraio 2003
Oggetto: Determinazione per
l’anno 2003 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento
degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza
sociale. Contribuzione dovuta per gli apprendisti .
Sommario: 1. Premessa
2. minimali di retribuzione per la generalità
dei lavoratori;
3. retribuzioni convenzionali in genere;
4. rapporti di lavoro a tempo parziale;
5.
quota di retribuzione soggetta nell'anno 2003
all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell'art. 3-ter della
legge 14.11.1992, n. 438;
6. aggiornamento del massimale annuo della base
contributiva e pensionabile;
7. limite per l'accredito dei contributi
obbligatori e figurativi;
8. valore degli importi che non concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente;
9. regime di decontribuzione
delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6,
lett. e) del D.Lgs. 2.91997, n. 314);
10. contributo apprendisti per l'anno 2003;
11. Massimale
giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo
con contratto a tempo determinato.
12. Rivalutazione
dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità
obbligatoria
13. regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2003.
1. Premessa.
Si premette che la disciplina di seguito illustrata trova
applicazione, a partire dall’anno 2003, anche nei confronti della categoria dei
dirigenti di aziende industriali.
Come è noto, infatti,
l’articolo 42 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) ha
previsto, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, la
soppressione dell’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti industriali
(INPDAI) e il trasferimento delle relative strutture e funzioni all’Inps.
A decorrere della medesima data, i titolari di posizioni assicurative
e di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti
del soppresso Istituto sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti (1).
2. Minimali di
retribuzione per la generalità dei lavoratori.
Il D.L. 9.10.989, n. 338,
convertito in legge 7.12.1989, n. 389, sancisce
all'art. 1, co. 1 che la retribuzione da assumere
come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non
può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi,
regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti
individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Come più volte precisato, anche i
datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta
in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma,
sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali
ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla
citata disciplina collettiva.
Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli
scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.
Inoltre, l'art. 2, co. 25 della
legge 28.12.1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa precisando
che:
"l'art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta nel
senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la
medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei
contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative nella categoria." (2)
La norma di cui all'art. 1, co.
1, della legge n. 389 del 1989 non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione
giornaliera (3). Pertanto il reddito da lavoro dipendente da
assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997,
deve essere adeguato, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile di
cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989,
sia ai minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina già vigente.
Poiché è stato accertato dall'Istat
che, nell'anno 2002, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica
delle pensioni è stata pari al 2,4 % nelle tabelle A) e B) (v. allegato 1), si
riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga
in corso all’ 1.1.2003 a seguito dell'applicazione di
tale aliquota.
Si ricorda che tali limiti devono essere ragguagliati,
qualora dovessero essere d'importo inferiore, a € 38,20 (9,5% dell'importo del
trattamento minimo mensile di pensione a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2003, pari a € 402,12
mensili) (4).
anno 2003 |
Euro |
Trattamento minimo mensile di
pensione a carico del Fpld |
402,12 |
Minimale giornaliero (9,5%) |
38,20 |
*** OMISSIS ***
4. Rapporti di
lavoro a tempo parziale
Si rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo
parziale trova applicazione l'art. 1, co. 1 della
legge n. 389 del 1989 (17), ferma restando la nozione di retribuzione imponibile
definita dall'art. 6 del D.Lgs. n.
314 del 1997. Sono peraltro fissati in tale settore degli appositi
minimali ai quali comunque la retribuzione così determinata, ove ragguagliata
se inferiore a quella stabilita dal citato art. 1, co.
1 della legge n. 389 del 1989, deve adeguarsi, se a tali minimali inferiore
(18).
L’art. 1, co. 4 del D.L. n. 338
del 1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61 del 2000 stabilisce, il criterio per la determinazione
del limite minimo di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i
rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall’1.1.1989 (19).
In linea generale, nell’ipotesi di orario
normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:
(€ 38,20) x (6) / (40) =
€ 5,73 |
Per i lavoratori a tempo parziale soci di cooperative si
rinvia ai criteri illustrati con circolare n. 247 del 29/11/1997.
5. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2003 all'aliquota
aggiuntiva di un punto percentuale.
In base alla norma in epigrafe a decorrere dall’1.1.1993, è dovuta un’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto
percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia
di retribuzione pensionabile (20) in favore di tutti i regimi pensionistici che
prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata
determinata per l'anno 2003 in € 36.959,00.
Pertanto a decorrere dall’1.1.2003
l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione
eccedente il limite annuo di € 36.959,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari
a € 3080,00.
anno 2003 |
Euro |
Prima fascia di retribuzione
pensionabile annua |
36.959,00 |
Importo mensilizzato |
3080,00 |
Si ribadisce che ai fini del
versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio
della mensilizzazione (21).
6.
Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.
Il massimale annuo della base
contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co.
18, della legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi
iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo
(22) rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati calcolato nella misura del 2,4 %, è pari, per l'anno 2003, a € 80.390,96 che arrotondato
all’unità di euro è pari a € 80.391,00.
anno 2003 |
Euro |
Massimale annuo della base contributiva |
80.391,00 |
Si rammenta che dall’1.1.2003 è
stato soppresso il massimale contributivo, di cui all’art.3,
comma 7, del D.Lgs. n.
181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali (23).
7. Limite per
l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi
obbligatori e figurativi (24) è fissato nella misura del 40% del trattamento
minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno
di riferimento.
Detto parametro rapportato al trattamento minimo di €
402,12 per l'anno 2003 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale
di € 160,85.
anno 2003 |
Euro |
trattamento minimo di pensione |
402,12 |
Limite settimanale per
l’accredito dei contributi (40%) |
160,85 |
Limite annuale per l’accredito dei contributi |
8364,20 |
L'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si
applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne
soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (25). La legge 29.12.2001 n. 448 (finanziaria 2002) ha stabilito, all’art. 43, co. 3 l’applicazione di tale norma con effetto retroattivo
a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 638 del 1983. Per i criteri ai attuazione di tale previsione si rimanda alla circolare n.
41 del 22.02.2002.
8. Importi che
non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Si riportano i predetti importi per l’anno 2003 (26) con
la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs.
n. 314 del 1997.
anno 2003 |
Lire |
Euro |
Erogazioni liberali (tetto) |
500.000 |
258,23 |
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa |
10.240 |
5,29 |
Fringe
benefit (tetto) |
500.000 |
258,23 |
Indennità di trasferta intera Italia |
90.000 |
46,48 |
Indennità di trasferta 2/3 Italia |
60.000 |
30,99 |
Indennità di trasferta 1/3 Italia |
30.000 |
15,49 |
Indennità di trasferta intera estero |
150.000 |
77,47 |
Indennità di trasferta 2/3 estero |
100.000 |
51,65 |
Indennità di trasferta 1/3 estero |
50.000 |
25,82 |
Indennità di trasferimento Italia (tetto) |
3.000.000 |
1549,37 |
Indennità di trasferimento estero (tetto) |
9.000.000 |
4648,11 |
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) |
4.000.000 |
2065,83 |
Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del
24.12.1997.
In particolare per il valore delle prestazioni e delle
indennità sostitutive della mensa si veda la circolare n. 104 del 14.05.1998
mentre per l’azionariato dei dipendenti circolare n.
11 del 22.01.2001.
9. Regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti
collettivi di secondo livello (art. 43, co.2, lett. b) legge 29.12.2001, n. 448).
Per effetto di quanto disposto dall’art. 43, comma 2, lett.b) della Legge n. 448/2001 l’importo massimo della decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all’art. 2, comma 2, del D.L.
25.3.1997, n. 67, convertito in legge 23.5.1997, n. 135 (27) è fissato nella
misura del 3% della retribuzione annua.
10. Contributo
apprendisti.
Si riportano di seguito i nuovi importi dei contributi
fissi dovuti per gli apprendisti, con decorrenza 1.1.2003:
Apprendisti |
||
FPLD |
||
a) contributo settimanale base |
Euro |
0,0816 |
b) contributo settimanale adeguamento |
Euro |
2,59 |
CUAF |
||
contributo settimanale |
Euro |
0,0326 |
Maternità |
||
contributo settimanale |
Euro |
0,0165 |
INAIL |
||
contributo settimanale |
Euro |
0,0930 |
|
||
TOTALE contributo settimanale |
||
esclusa INAIL |
Euro |
2,72 |
Compresa INAIL |
Euro |
2,81 |
Nota: contributo maternità + contributo INAIL = 0,11 €
Per le aziende artigiane resta fisso, a carico del datore
di lavoro, il contributo di maternità pari a €
0,02 settimanali (€ 0,0165 arrotondato a € 0,02).
L'aliquota a carico dell'apprendista dovuta al FPLD è
fissata nella misura del 5,54%.
11. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei
lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato.
Il massimale giornaliero, previsto dall’art.
6, comma 15, del D.L. 30.12.87 n. 536 convertito con L.
29.2.88 n. 48, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione
di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato
è confermato, per l’anno 2003, in € 67,14 (£ 130.000).
anno 2003 |
Euro |
Massimale giornaliero per i
contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato |
67,14 |
12. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per
prestazioni di maternità obbligatoria.
Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n.
181 del 16.12.2002 si comunica che l’importo dell’indennità di
maternità obbligatoria a carico del bilancio dello
Stato ai sensi di quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs.
26.03.2001 n. 151, è pari, per l’anno 2003, a €
1671,76.
anno 2003 |
Euro |
Importo a carico del bilancio
dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria |
1671,76 |
13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2003.
Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2003 non hanno potuto tenere
conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare
detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione
dell'Istituto del 26.3.1993 (28).
Detta regolarizzazione deve
essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di
emanazione della presente circolare.
Ai fini della regolarizzazione in
questione si impartiscono le seguenti istruzioni.
13.1. regolarizzazione di cui ai punti da 2) a 4).
Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende
si atterranno alle seguenti modalità:
-
calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2003 e quelle assoggettate a contribuzione per lo
stesso mese;
-
le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni
imponibili del mese in cui è effettuata la
regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
Gli organismi cooperativi ex D.P.R. n. 602/1970, ai fini
della regolarizzazione di cui al punto 3.1., riguardante
i lavoratori soci, provvederanno a indicare l'importo delle differenze
contributive IVS a debito, in uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2, preceduto
dalla dicitura "Diff. IVS " e dal codice "M188"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della
differenza di retribuzione imponibile ai fini pensionistici;
nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".
Per la regolarizzazione delle
differenze contributive diverse dall'IVS dovrà essere utilizzato uno dei righi
in bianco dei quadri "B/C"
del mod. DM10/2, facendo precedere l'importo dalla dicitura "Diff. ex art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 423/2001 " e dal codice "M301"; nella casella
"retribuzioni" dovrà
essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini
delle contribuzioni diverse dall'IVS; nessun dato dovrà essere, invece,
indicato nelle caselle "numero
dipendenti" e "numero
giornate".
13.2. regolarizzazione di cui al punto 5).
L'importo della differenza contributiva a credito
dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righi in
bianco del quadro "D"
del mod. DM10/2, utilizzando uno dei codici previsti con la circolare n. 178
del 12.12.2002, in relazione alla gestione di
appartenenza del lavoratore.
14.3. regolarizzazione di cui al punto 10).
Per il versamento delle eventuali differenze contributive
relative al contributo fisso dovuto per gli apprendisti, i datori di lavoro
utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2 facendo precedere l'importo da versare
dal codice "M189" e
dalla dicitura "Diff. Appr.".
Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
|
IL DIRETTORE GENERALE f.f. f.to PRAUSCELLO |
|
Riferimenti normativi:
(1) Si veda la circolare dell’Inpdai D.C.P. 02/XII/2 – Dicembre 2002 contenuta in allegato al
Messaggio n. 000110 del 31/12/2002.
(2) Si veda la circolare n. 40 del 20.2.1996.
(3) Detti minimali, come noto, devono essere rivalutati ogni anno ai
sensi del co. 2 dell'art. 1 del
D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge 26.9.1981, n. 537 in
relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato
dall'Istat.
(4) Si veda quanto disposto dall’art. 7 della legge 11.11.1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, del
D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989.
***omissis***
(16) 1983, come modificato dall'art. 1, co. 2, del
D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge
n. 389/1989.
(17) In base a tale disposizione la retribuzione
da prendere a base ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza
non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi,
regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti
individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello
previsto dal contratto collettivo.
(18) Pertanto in tale settore l’esistenza di appositi
minimali non esime dall’obbligo del rispetto, ai fini contributivi, del
disposto dell’art. 1, co. 1, della legge n. 389 del
1989.
(19) Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68
del 10.4.1989.
(20) Determinata ai fini dell’applicazione dell’art. 21, comma 6, della L.11.03.1988, n. 67,
circolare 298 del 30.12. 1992 e circolare n. 151 del 7.7. 1993.
(21) Si veda la circolare n. 178 del 12.12.2002.
(22) Vedere nota 21
(23) Si veda la nota 1
(24) Vedi l'art. 7, co. 1, primo periodo, del
D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della
legge n. 389 del 1989.
(25) Cfr.art. 69, co. 7 della legge 23.12.2000, n. 388.
(26) Il co. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R.
22.12.1986, n. 917 (come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs.
n. 314 del 1997), ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il
reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del
valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il 2%
rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo
stesso periodo dell'anno 1998.
(27)Cfr.anche art. 6,
lett. e) del D.Lgs. n.
314 del 1997 e art. 60 legge 7.5.1999, n. 144. Per le modalità
di calcolo del tetto si rimanda alla nota n. 1 della circolare n. 12 del
20/1/2000 e circolare n. 178 del 12.12.2002.
(28) Approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr. circolare n. 292 del 23.12.1993, punto 1).
Allegato 1
Tabella A (valori espressi in euro)
Settore |
Qualifiche |
||
Industria |
Dirigente |
Impiegato |
Operaio |
105,69 |
31,93 |
29,81 |
|
|
(1) |
(1) |
Amministrazioni dello Stato ed altre Pubbliche Amministrazioni |
80,35 |
38,26 |
34,02 |
|
|
(1) |
Artigianato |
|
34,02 |
29,81 |
|
(1) |
(1) |
Agricoltura |
84,58 |
44,60 |
33,99 |
|
|
(2) |
Credito assicurazioni e servizi |
105,69 |
36,15 |
34,02 |
|
(1) |
(1) |
Commercio |
105,69 |
29,81 |
29,81 |
|
(1) |
(1) |
(1) Da adeguare a euro 38,20 ai sensi dell’art.7
della legge 11/11/1983, n.638 e della legge
7/12/1989, n.389.
(2) Non soggetto all’adeguamento di cui all’art.7, c.1 della legge n. 638/1983, ai sensi del c.5 dello stesso articolo.