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Roma, 14 febbraio 2003

 

Circolare n. 21/2003

Oggetto: Codice della Strada – Aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie – D.M. 24.12.2002 su G.U. n.304 del 30.12.2002.

 

Con il decreto indicato in oggetto gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada sono stati aggiornati in base alla variazione del costo della vita accertata dall’Istat nel biennio precedente, in attuazione all’articolo 195 del Codice stesso.

 

I nuovi importi, che decorrono dall’1 gennaio di quest’anno, risultano maggiorati del 5 per cento rispetto ai precedenti valori. Si riportano di seguito i nuovi importi delle sanzioni relative alle principali violazioni.

 

 

Tipo di violazione

 

 

Sanzioni pecunarie

(euro)

 

Limiti di velocitΰ:

 

- non oltre 10 Km/h

- non oltre 40 Km/h

- oltre 40 km/h       

 

 

 

da

da

da

 

 

 

33,60

137,55

343,35

 

 

 

a

a

a

 

 

 

137,55

550,20

1.376,55

 

 

Circolazione in giorni vietati

 

da

 

343,35

 

a

 

1.376,55

 

 

Omessa revisione del veicolo

 

da

 

137,55

 

a

 

550,20

 

 

Circolazione senza libretto

 

da

 

19,95

 

a

 

81,90

 

 

Superamento dei tempi di guida

 

da

 

68,25

 

a

 

275,10

 

 

Sovraccarichi:

 

- 1 tonnellata

- 2 tonnellate

- 3 tonnellate

       - oltre 3 tonnellate

 

 

 

 

da

da

da

da

 

 

 

 

33,60

68,25

137,55

343,35

 

 

 

a

a

a

a

 

 

 

137,55

275,10

550,20

1.376,55

 

 

Con l’occasione si fa presente che la data di entrata in vigore delle modifiche al Codice della Strada introdotte col decreto legislativo n.9/2002, tra le quali il meccanismo della “patente a punti”, θ stata differita al 30 giugno 2003 (articolo 10 del D.L. n.236/2002 convertito nella legge n.284/2002).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.32/2002

 

Allegati due

 

D/d

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G.U. n.304 del 30.12.2002 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 dicembre 2002

Aggiornamento  degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie
conseguenti a violazioni al codice della strada. Art. 195 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  La  misura  delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285, recante il nuovo
codice  della  strada,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, e'
aggiornata  secondo  la  tabella  figurante  in  allegato al presente
decreto.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana ed avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
      Roma, 24 dicembre 2002
                                 Il Ministro della giustizia
                                          Castelli
                          Il Ministro dell'economia e delle finanze
                                          Tremonti
                     Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
                                           Lunardi
 
 
                                                             ALLEGATO
Gli  importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma
previste  dal  codice  della strada devono intendersi sostituiti come
segue:
Ove era prevista la sanzione da € 19,00 a € 78,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 19,95 a € 81,90
Ove era prevista la sanzione da € 32,00 a € 131,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 33,60 a € 137,55
Ove era prevista la sanzione da € 39,00 a € 78,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 40,95 a € 81,90
Ove era prevista la sanzione da € 65,00 a € 262,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 68,25 a € 275,10
Ove era prevista la sanzione da € 78,00 a € 157,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 81,90 a € 164,85
Ove era prevista la sanzione da € 98,00 a € 196,00
la  stessa  deve  intendersi  sostituita  con  quella da € 102,90 a €
205,80
Ove era prevista prevista la sanzione da € 121,00 a € 485,00
la  stessa  deve  intendersi  sostituita  con  quella da € 127,05 a €
509,25
Ove era prevista la sanzione da € 131,00 a € 524,00
la  stessa  deve  intendersi  sostituita  con  quella da € 137,55 a €
550,20
Ove era prevista la sanzione da € 258,00 a € 1.032,00
la  stessa  deve  intendersi  sostituita  con  quella da € 270,90 a €
1.083,60
Ove era prevista la sanzione da € 274,00 a € 1.373,00
la  stessa  deve  intendersi  sostituita  con  quella da € 287,70 a €
1.441,65
Ove era prevista la sanzione da € 327,00 a € 1.311,00
la  stessa  deve  intendersi  sostituita  con  quella da € 343,35 a €
1.376,55
Ove era prevista la sanzione da € 516,00 a € 2.065,00
la  stessa  deve  intendersi  sostituita  con  quella da € 541,80 a €
2.168,25
Ove era prevista la sanzione da € 549,00 a € 2.747,00
la  stessa  deve  intendersi  sostituita  con  quella da € 576,45 a €
2.884,35
Ove era prevista la sanzione da € 601,00 a € 2.427,00
la  stessa  deve  intendersi  sostituita  con  quella da € 631,05 a €
2.548,35
Ove era prevista la sanzione da € 625,00 a € 2.503,00
la  stessa  deve  intendersi  sostituita  con  quella da € 656,25 a €
2.628,15
Ove era prevista la sanzione da € 655,00 a € 2.623,00
la  stessa  deve  intendersi  sostituita  con  quella da € 687,75 a €
2.754,15
Ove era prevista previsto la sanzione da € 1.032,00 a € 4.131,00
la  stessa  deve  intendersi  sostituita con quella da € 1.083,60 a €
4.337,55
Ove era prevista la sanzione da € 1.549,00 a € 6.197,00
la  stessa  deve  intendersi  sostituita con quella da € 1.626,45 a €
6.506,85
Ove era prevista la sanzione da € 2.065,00 a € 8.263,00
la  stessa  deve  intendersi  sostituita con quella da € 2.168,25 a €
8.676,15
FINE TESTO 
 
 

G.U. n.303 del 28.12.2002 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 25 ottobre 2002, n. 236

Testo del  decreto-legge  25  ottobre  2002,  n.  236  coordinato con

la  legge  di  conversione  27  dicembre 2002, n. 284,  recante: 

"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza."

                               Art. 1.

Proroga   del   Fondo   per  lo  sviluppo  della  meccanizzazione  in

                             agricoltura

 

                           *** OMISSIS ***

                              Art. 10.

Proroga  del  termine  di  entrata  in vigore del decreto legislativo

                        15 gennaio 2002, n. 9

  1.  Fatte  salve  le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge

20 giugno  2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1

agosto  2002,  n.  168,  il  termine  del  1  gennaio  2003  previsto

dall'articolo 19  del  decreto  legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e'

prorogato al 30 giugno 2003.

          Riferimenti normativi:

              -  Il  testo  dell'art.  1  del decreto-legge 20 giugno

          2002,  n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1

          agosto  2002,  n.  168,  recante: "Disposizioni urgenti per

          garantire   la   sicurezza   nella  circolazione  stradale,

          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 183 del 6 agosto

          2002, e' il seguente:

              "Art.  1.  -  Le  disposizioni degli articoli 2 e 8 del

          decreto  legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a

          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della legge di

          conversione del presente decreto.".

              -   Il   termine  contenuto  all'art.  19  del  decreto

          legislativo  15 gennaio  2002, n. 9, recante: "Disposizioni

          integrative  e  correttive  del nuovo codice della strada a

          norma  dell'art.  1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n.

          85",   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  26  del

          12 febbraio 2001 supplemento ordinario n. 28, ulteriormente

          prorogato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:

              "Art.   19   (Entrata   in   vigore).  -  Salvo  quanto

          diversamente  disposto  dall'art.  18,  il presente decreto

          entra in vigore il 1 gennaio 2003.".

                               *** OMISSIS ***

FINE TESTO