Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 14 febbraio 2003
Circolare n. 21/2003
Oggetto: Codice della Strada Aggiornamento delle
sanzioni amministrative pecuniarie D.M. 24.12.2002 su G.U. n.304 del 30.12.2002.
Con il decreto
indicato in oggetto gli importi delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada sono stati
aggiornati in base alla variazione del costo della vita accertata dallIstat nel biennio precedente, in attuazione allarticolo
195 del Codice stesso.
I nuovi importi, che
decorrono dall1 gennaio di questanno, risultano maggiorati del 5 per cento rispetto ai precedenti
valori. Si riportano di seguito i nuovi importi delle sanzioni relative alle principali violazioni.
Tipo di violazione |
Sanzioni pecunarie
(euro) |
||||
Limiti di velocitΰ: -
non oltre 10 Km/h -
non oltre 40 Km/h -
oltre 40 km/h |
da da da |
33,60 137,55 343,35 |
a a a |
137,55 550,20 1.376,55 |
|
Circolazione
in giorni vietati |
da |
343,35 |
a |
1.376,55 |
|
Omessa revisione
del veicolo |
da |
137,55 |
a |
550,20 |
|
Circolazione senza libretto |
da |
19,95 |
a |
81,90 |
|
Superamento dei tempi di guida |
da |
68,25 |
a |
275,10 |
|
Sovraccarichi: - 1 tonnellata - 2 tonnellate - 3 tonnellate -
oltre 3 tonnellate |
da da da da |
33,60 68,25 137,55 343,35 |
a a a a |
137,55 275,10 550,20 1.376,55 |
|
Con loccasione si
fa presente che la data di entrata in vigore delle
modifiche al Codice della Strada introdotte col decreto legislativo n.9/2002, tra le quali il meccanismo della patente a
punti, θ stata differita al 30 giugno 2003 (articolo 10 del D.L. n.236/2002 convertito nella legge n.284/2002).
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.32/2002
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Allegati due |
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D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n.304
del 30.12.2002 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 24 dicembre 2002
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie
conseguenti a violazioni al codice della strada. Art. 195 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Decreta:
Art. 1.
1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo
codice della strada, e successive modifiche ed integrazioni, e'
aggiornata secondo la tabella figurante in allegato al presente
decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio
2003.
Roma, 24 dicembre 2002
Il Ministro della giustizia
Castelli
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
ALLEGATO
Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma
previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti come
segue:
Ove era prevista la sanzione da 19,00 a 78,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da 19,95 a 81,90
Ove era prevista la sanzione da 32,00 a 131,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da 33,60 a 137,55
Ove era prevista la sanzione da 39,00 a 78,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da 40,95 a 81,90
Ove era prevista la sanzione da 65,00 a 262,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da 68,25 a 275,10
Ove era prevista la sanzione da 78,00 a 157,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da 81,90 a 164,85
Ove era prevista la sanzione da 98,00 a 196,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da 102,90 a
205,80
Ove era prevista prevista la sanzione da 121,00 a 485,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da 127,05 a
509,25
Ove era prevista la sanzione da 131,00 a 524,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da 137,55 a
550,20
Ove era prevista la sanzione da 258,00 a 1.032,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da 270,90 a
1.083,60
Ove era prevista la sanzione da 274,00 a 1.373,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da 287,70 a
1.441,65
Ove era prevista la sanzione da 327,00 a 1.311,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da 343,35 a
1.376,55
Ove era prevista la sanzione da 516,00 a 2.065,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da 541,80 a
2.168,25
Ove era prevista la sanzione da 549,00 a 2.747,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da 576,45 a
2.884,35
Ove era prevista la sanzione da 601,00 a 2.427,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da 631,05 a
2.548,35
Ove era prevista la sanzione da 625,00 a 2.503,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da 656,25 a
2.628,15
Ove era prevista la sanzione da 655,00 a 2.623,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da 687,75 a
2.754,15
Ove era prevista previsto la sanzione da 1.032,00 a 4.131,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da 1.083,60 a
4.337,55
Ove era prevista la sanzione da 1.549,00 a 6.197,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da 1.626,45 a
6.506,85
Ove era prevista la sanzione da 2.065,00 a 8.263,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da 2.168,25 a
8.676,15
FINE TESTO
G.U. n.303 del 28.12.2002
(fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE
25 ottobre 2002, n. 236
Testo del decreto-legge
25 ottobre 2002,
n. 236 coordinato con
la legge di
conversione 27 dicembre 2002, n. 284, recante:
"Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi in scadenza."
Art. 1.
Proroga del
Fondo per lo
sviluppo della meccanizzazione in
agricoltura
*** OMISSIS ***
Art. 10.
Proroga del
termine di entrata in vigore del decreto legislativo
15 gennaio 2002, n. 9
1. Fatte
salve le disposizioni
dell'articolo 1 del decreto-legge
20 giugno
2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
agosto 2002, n.
168, il termine
del 1 gennaio
2003 previsto
dall'articolo 19 del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e'
prorogato al 30 giugno 2003.
Riferimenti normativi:
- Il testo
dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno
2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1
agosto 2002, n.
168, recante: "Disposizioni
urgenti per
garantire la sicurezza
nella circolazione stradale,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 183 del 6 agosto
2002, e' il seguente:
"Art.
1. - Le
disposizioni degli articoli 2 e 8 del
decreto legislativo
15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a
decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.".
- Il termine
contenuto all'art. 19
del decreto
legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, recante:
"Disposizioni
integrative e correttive
del nuovo codice della strada a
norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n.
85", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
26 del
12
febbraio 2001 supplemento ordinario n. 28, ulteriormente
prorogato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art.
19 (Entrata in
vigore). - Salvo quanto
diversamente
disposto dall'art. 18, il
presente decreto
entra in vigore il 1 gennaio 2003.".
*** OMISSIS ***
FINE TESTO