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Roma, 14 febbraio 2003

 

Circolare n. 23/2003

Oggetto: Trasporti internazionali – Ecopunti Austria – D.M. 23.1.2003 su G.U. n.23 del 29.1.2003.

 

Con il decreto indicato in oggetto il Ministero dei Trasporti ha aumentato la riserva di ecopunti destinata alle imprese che utilizzano l’autostrada viaggiante attraverso l’Austria.

 

Da quest’anno, infatti, il rilascio di una parte degli ecopunti necessari per l’attraversamento del territorio austriaco via strada è stato subordinato all’utilizzo del trasporto combinato accompagnato.

 

In particolare nel primo quadrimestre 2003, l’1 per cento dell’intera assegnazione di ecopunti italiani (pari a 102.500 permessi su un totale di 1.025.363) è stato destinato alle imprese che nel periodo compreso tra l’1 settembre e il 31 dicembre 2002 hanno effettuato almeno 10 viaggi con l’autostrada viaggiante, secondo il criterio di 5 ecopunti a viaggio fino a un massimo di 250 ecopunti.

 

Con il decreto in oggetto è stato previsto che gli eventuali ecopunti eccedenti la richiesta delle cosiddette ”nuove imprese”, cioè quelle che richiedono i permessi di transito per la prima volta, possano andare in aumento della riserva destinata all’utilizzo dell’autostrada viaggiante.

 

Con l’occasione si fa presente che il Parlamento europeo – su proposta del Presidente della Commissione Trasporti Luciano Caveri – ha respinto la decisione del Consiglio UE del dicembre scorso di prorogare il regime degli ecopunti fino al 2006. La questione dovrà ora tornare all’esame del Consiglio dei Ministri dei Trasporti europei e successivamente in seconda lettura all’Europarlamento. Se le divergenze perdureranno si dovrà far ricorso ad una procedura di conciliazione tra i due organi.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.59/2002

 

Allegati due

 

D/d

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G.U. n.23 del 29.01.2003 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 gennaio 2003

Disposizioni  relative  all'autotrasporto  di  merci  in transito sul

territorio austriaco. Ulteriori misure per l'assegnazione di ecopunti

per  il  1o  quadrimestre dell'anno 2003 ai fini della promozione del

trasporto ferroviario combinato accompagnato.

                        IL DIRETTORE GENERALE

                per l'autotrasporto di persone e cose

                              Decreta:

                               Art. 1.

  1. Qualora  la  quota di ecopunti indicata all'art. 4, comma 5, del

decreto   dirigenziale   4 dicembre  2002  non  fosse  sufficiente  a

soddisfare  tutte le richieste pervenute ai fini dell'ottenimento del

citato  "premio"  verranno  utilizzati,  a  questo  scopo  e  fino ad

esaurimento,  gli  ecopunti  residui dalla quota indicata all'art. 4,

comma 4 del medesimo decreto.

  2. Nel  caso  che  la  quota  di  ecopunti integrata secondo quanto

previsto   al   precedente  comma  non  fosse  ancora  sufficiente  a

soddisfare  tutte  le richieste, si procedera' all'assegnazione degli

ecopunti  secondo  l'ordine di protocollazione delle domande, fino ad

esaurimento  della  quota  riservata  come  integrata  ai  sensi  del

comma 1.

    Roma, 23 gennaio 2003

                                       Il direttore generale: Ricozzi

 

 

G.U: n.296 del 18.12.2002 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 dicembre 2002

Disposizioni  relative  all'autotrasporto  di  merci  in transito sul

territorio austriaco - Misure per il 3o quadrimestre dell'anno 2002 -

Criteri  per  l'assegnazione  di  ecopunti  per  il  1o  quadrimestre

dell'anno 2003.

                        IL DIRETTORE GENERALE

                per l'autotrasporto di persone e cose

                              Decreta:

     Istituzione Fondo nazionale ecopunti conto terzi anno 2002

                               Art. 1.

  1. E' costituito un fondo nazionale ecopunti conto terzi per l'anno

2002 cui affluiscono:

    a) 98.371  ecopunti  facenti  parte della riserva comunitaria per

l'anno 2002 ed attribuiti all'Italia dalla commissione;

    b) gli  ecopunti  facenti  parte  del  contingente 2002 che al 13

dicembre p.v. non sono stati distribuiti alle singole imprese;

    c) gli  ecopunti  facenti parte del contingente 2002 assegnati ad

imprese che non hanno effettuato, al 13 dicembre p.v., alcun transito

attraverso  il territorio austriaco registrato al sistema elettronico

di rilevazione.

                               Art. 2.

  1.  A  partire  dal  14  dicembre  p.v. accedono al fondo nazionale

ecopunti conto terzi:

    a) le  imprese che al 13 dicembre p.v. hanno terminato la propria

assegnazione di ecopunti;

    b) le  imprese  che  terminano  gli  ecopunti  loro assegnati nel

periodo di vigenza del fondo;

    c) le imprese di cui al punto c) del precedente art. 1.

                               Art. 3.

  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo l paragrafo 1, lettera

c), le imprese che al 13 dicembre hanno ancora degli ecopunti possono

continuare ad utilizzarli fino ad esaurimento.

  2.  A  partire  dal 14 dicembre p.v., salvo che per quanto previsto

dall'art.  13  del  decreto dirigenziale 29 luglio 2002 pubblicato in

Gazzetta  Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2002 (trasporti eccezionali),

nessuna  assegnazione  di  ecopunti,  relativa  al  contingente 2002,

verra' effettuata a favore di singole imprese.

       Ripartizione contingente ecopunti 1o quadrimestre 2003

                               Art. 4.

  1.  Il  contingente  di  ecopunti  riservato  alle imprese italiane

interessate al transito attraverso il territorio austriaco e', per il

1o quadrimestre 2003, pari a 1.025.363.

  2.  Alle  imprese  che effettuano trasporto di merci in conto terzi

che,  nel  corso  dell'anno 2002, hanno ottenuto, a qualsiasi titolo,

un'assegnazione  di  ecopunti,  e'  riservata, per il 1o quadrimestre

2003,  una  quota  pari  a 976.228 ecopunti (95,21% dell'assegnazione

quadrimestrale).  Di  tale  quota  1.600 ecopunti sono destinati alle

imprese di cui al successivo art. 5, comma 5.

  3.  Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio

e'  riservata,  per  il 1o quadrimestre 2003, una quota pari a 29.735

ecopunti   (2,90%   dell'assegnazione   quadrimestrale).  Tale  quota

affluisce nel fondo nazionale ecopunti conto proprio.

  4.  Alle  imprese  che effettuano trasporto di merci in conto terzi

che  nel  corso dell'anno 2002 non hanno ottenuto alcuna assegnazione

di  ecopunti,  e'  riservata,  per il 1o quadrimestre 2003, una quota

pari a 8.650 ecopunti (0,84% dell'assegnazione quadrimestrale).

  5.  Alle  imprese  che effettuano trasporto di merci in conto terzi

che  durante  il  periodo settembre - dicembre 2002 hanno utilizzato,

per  transitare  attraverso  il  territorio austriaco, il sistema del

trasporto  ferroviario combinato accompagnato e' riservata, per il 1o

quadrimestre   2003   una   quota   pari   a   10.250   ecopunti  (1%

dell'assegnazione quadrimestrale).

  6.  Alle imprese che effettuano trasporti eccezionali e' riservata,

per  il  1o  quadrimestre  2003, una quota pari a 500 ecopunti (0,05%

dell'assegnazione quadrimestrale).

    Autotrasporto di merci in conto terzi (C.D. Imprese vecchie)

                               Art. 5.

                Criteri di calcolo dell'assegnazione

  1.  L'assegnazione  degli  ecopunti necessari per l'attraversamento

del  territorio  austriaco  alle  imprese che effettuano trasporto di

merci  in  conto  terzi  indicate  all'art.  4  comma  2 del presente

decreto,  viene  determinata,  a  favore  di ciascuna impresa, per il

quadrimestre  dell'anno 2003, calcolando il numero medio dei transiti

effettuati  dall'impresa  interessata  nel  1o quadrimestre dell'anno

2001 e dell'anno 2002; la cifra cosi' ottenuta viene moltiplicata per

6,02.  Condizione  indispensabile per aver titolo all'assegnazione e'

che  l'impresa  interessata  abbia  effettuato  almeno  un viaggio di

transito  attraverso  il  territorio  austriaco registrato al sistema

elettronico di rilevazione dei transiti nel corso del 1o quadrimestre

2002.

  2.  Per la determinazione del numero di transiti valutabili ai fini

di  quanto previsto dal precedente comma l verranno considerati tutti

i  viaggi dichiarati di transito effettuati dalle singole imprese nei

periodi indicati con esclusione:

    a) dei   viaggi   dichiarati  di  transito  effettuati  senza  il

versamento,  per  intero,  degli  ecopunti  dovuti (c.d. transiti "in

nero");

    b) dei  viaggi  dichiarati di transito per i quali risulta che il

posto  di  frontiera  di entrata e il posto di frontiera di uscita si

trovano sulla medesima linea di confine (viaggi bilaterali);

  3.  La  cifra  determinata  tenendo  conto  dei criteri indicati ai

precedenti  commi  viene  ridotta  di una quota pari alla media degli

ecopunti corrispondenti ai transiti "in nero" effettuati dall'impresa

nel  1o  quadrimestre  dell'anno 2001 e nel 1o quadrimestre dell'anno

2002.  La  riduzione  non  potra',  comunque, essere superiore al 50%

dell'assegnazione  calcolata  ai  sensi  del  comma  1  del  presente

articolo.

  4.  I  dati utilizzati ai fini della quantificazione del numero dei

transiti effettuati da ciascuna impresa nel 1o quadrimestre dell'anno

2001  e nel 1o quadrimestre dell'anno 2002 sono quelli registrati nel

sistema elettronico di rilevazione dei transiti.

  5.  Le imprese che hanno ottenuto una quota di 50 ecopunti ai sensi

degli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto direttoriale 12 aprile 2002

pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n. 91 del 18 aprile 2002 e degli

articoli  9,  10,  11  e  12  del decreto direttoriale 29 luglio 2002

pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  186  del 9 agosto 2002 (c.d.

imprese  nuove 2002) otterranno per il 1o quadrimestre 2003, a titolo

forfettario, 50 ecopunti, nell'ambito della quota indicata al comma 2

del precedente art. 4.

  6.  L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche

sul  consumo  al  fine di assumere eventuali provvedimenti in caso di

scarso o irregolare utilizzo degli ecopunti.

                               Art. 6.

               Criteri di correzione dell'assegnazione

  1.  Nell'eventualita'  che  la  somma  totale delle assegnazioni di

ecopunti  alle  imprese  indicate  all'art.  4  comma  2 del presente

decreto  superi,  per  il  1o  quadrimestre dell'anno 2003, il numero

totale  degli  ecopunti  ad  esse  riservati,  la  quota  di ecopunti

spettante  a  ciascuna impresa per il 1o quadrimestre dell'anno 2003,

calcolata  in  base  ai  criteri esposti nel precedente art. 5, viene

ridotta  di  un  coefficiente percentuale pari alla differenza tra la

somma  totale  delle  assegnazioni  delle singole imprese e il numero

degli ecopunti ad esse riservati.

  2.  Alle  imprese, che in base ai criteri esposti nell'art. 5 e nel

comma  1  del  presente  articolo  dovessero aver titolo ad una quota

inferiore  a  50 ecopunti, verra' attribuita, secondo le modalita' di

rilascio indicate nel presente decreto, una quota di ecopunti, per il

1o quadrimestre 2003 pari a 50,nei seguenti casi:

    a) il  parco  veicolare,  registrato  al  sistema  elettronico di

rilevazione  dei transiti, comprende esclusivamente veicoli aventi un

Cop-dokument attestante un consumo pari o inferiore a 6 ecopunti;

    b) la domanda di rinnovo, redatta ai sensi del successivo art. 7,

contiene  un'autorizzazione  esplicita alla cancellazione dal sistema

elettronico di rilevazione dei transiti di tutti i veicoli registrati

a  nome  dell'impresa  stessa  aventi  un  Cop-dokument attestante un

consumo superiore a 6 ecopunti;

    c) successivamente alla comunicazione dell'assegnazione e, avendo

omesso  di  farlo  nella  domanda  di  rinnovo, l'impresa interessata

presenta,  secondo l'allegato 7 al presente decreto, una richiesta di

cancellazione  dal sistema elettronico di rilevazione dei transiti di

tutti  i  veicoli  registrati  a  proprio nome aventi un Cop-dokument

attestante un consumo superiore a 6 ecopunti.

                               Art. 7.

                       Modalita' di richiesta

  1.  Le  imprese  indicate all'art. 4, comma 2 e all'art. 5, comma 5

del  presente  decreto  interessate  ad ottenere l'assegnazione della

quota di ecopunti loro spettante per il 1o quadrimestre 2003, secondo

le  modalita'  indicate  al  successivo  art. 8, debbono, a tal fine,

presentare  apposita  domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione

del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

  2.   La  domanda  di  cui  al  comma  precedente,  redatta  secondo

l'allegato  1 al presente decreto e corredata dell'attestazione di un

versamento  di Euro 10,33 sul conto corrente postale n. 4028 (imposta

di  bollo) deve essere presentata al Ministero delle infrastrutture e

dei  trasporti  -  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri e per i

sistemi   informativi   e   statistici   -   Direzione  generale  per

l'autotrasporto  di  persone  e  cose  - ex APC3, via Caraci, n. 36 -

00157 Roma.

  3. Le imprese che presentano domanda, secondo le modalita' previste

dai  precedenti  commi, tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno

dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta

Ufficiale   vedranno  ridotta  la  propria  assegnazione  per  il  1o

quadrimestre 2003 di una quota pari al 30%.

  4. Le imprese che presentano domanda, secondo le modalita' previste

dai  comma  1  e 2 del presente articolo, tra il sessantunesimo ed il

novantesimo  giorno  dalla data di pubblicazione del presente decreto

nella Gazzetta Ufficiale vedranno ridotta la propria assegnazione per

il 1o quadrimestre 2003 di una quota pari al 60%.

  5.  Le  imprese  che presentano domanda oltre il novantesimo giorno

dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta

Ufficiale  si vedranno rifiutata l'assegnazione degli ecopunti per il

1o quadrimestre 2003.

                               Art. 8.

                        Modalita' di rilascio

  1. Alle imprese che usufruiscono del fondo nazionale ecopunti conto

terzi  di  cui  agli  articoli  1  e  2  del  presente decreto verra'

assegnata  la quota di ecopunti loro spettante per il 1o quadrimestre

2003,  sulla  base della domanda di rinnovo di cui al precedente art.

7,  a  partire dal momento in cui la dotazione del fondo scende sotto

la  quota  di  20.000  ecopunti  e, comunque, non oltre il 27 gennaio

2003.

  2.  L'assegnazione  della  quota  per  il 1o quadrimestre 2003 alle

imprese di cui al comma precedente, secondo le modalita' riportate al

successivo  comma  4, avverra' in base allo stesso ordine cronologico

con cui le imprese stesse sono entrate nel fondo.

  3.  L'assegnazione  della  quota  per  il 1o quadrimestre 2003 alle

imprese  che non usufruiscono del fondo nazionale ecopunti durante il

periodo  della  sua  vigenza  avverra',  sulla  base della domanda di

rinnovo  di  cui  al  precedente  art.  7  e secondo le modalita' del

successivo  comma  4,  al  momento dell'esaurimento degli ecopunti in

loro disponibilita' e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2003.

  4.  La  quota  di  ecopunti, calcolata in base ai criteri contenuti

negli  articoli  5  e  6  del  presente  decreto,  attribuita  per il

quadrimestre  2003  alle imprese che presentano domanda di rinnovo ai

sensi del precedente art. 7, sara' rilasciata in due parti, la prima,

per  una  quantita'  pari al 40% dell'assegnazione spettante, secondo

quanto  indicato  ai  precedenti  commi  del  presente  articolo,  la

seconda, a saldo, al momento del raggiungimento di una percentuale di

utilizzo pari al 90% degli ecopunti gia' assegnati per l'anno 2003 e,

comunque, nell'ambito dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione

dell'operazione di assegnazione.

  2.  In deroga a quanto previsto al precedente comma, l'assegnazione

della  quota  spettante  per  il  1o  quadrimestre  2003  avverra' in

un'unica  soluzione per quelle imprese che si vedranno attribuire una

quantita' di ecopunti pari o inferiore a 250.

  3.  L'effettuazione  delle  operazioni  di attribuzione indicate ai

commi  precedenti  verra'  resa  nota  a  ciascuna  impresa  mediante

apposita comunicazione.

                               Art. 9.

                    Certificati di registrazione

  1.  La  domanda  per  il  rilascio dei certificati di registrazione

necessari  per  l'installazione  delle  ecopiastrine  sui veicoli che

effettuano  autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco

deve  essere  redatta  secondo  l'allegato  4  al  presente  decreto,

corredata  dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul conto

corrente  postale  4028 (imposta di bollo) e di un versamento di Euro

5,16  sul  conto  corrente postale 9001 (diritti) per ogni veicolo di

cui  si  chiede  il  certificato.  La  domanda deve essere conforme a

quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.

  2.  La  registrazione  al  sistema  elettronico  di rilevazione dei

transiti  li veicoli in propria disponibilita' da parte delle imprese

che  rientrano  tra quelle indicate all'art. 4, comma 2, del presente

decreto,  e'  possibile  per  veicoli che abbiano un Cop-dokument che

attesta  un  consumo,  per  ogni  transito  attraverso  il territorio

austriaco, non superiore a 5 ecopunti.

  3.  La  registrazione  di  veicoli  il  cui Cop-dokument attesta un

consumo  di  ecopunti pari a 6 e' condizionata alla cancellazione dal

sistema  informativo  di  un numero pari di veicoli in disponibilita'

alla  stessa  impresa,  gia' registrati, regolarmente inizializzati e

aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 6.

  4.  Le  imprese che rientrano tra quelle indicate all'art. 4, comma

2,  del  presente  decreto, che per il 1o quadrimestre dell'anno 2003

hanno  titolo  ad ottenere una quota di ecopunti non superiore a 250,

possono   essere  titolari  di  un  massimo  di  tre  certificati  di

registrazione.

  5. E' consentita, per le imprese di cui al comma precedente, che al

momento della domanda risultano essere titolari di tre certificati di

registrazione, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument

non   superiore  a  6  ecopunti,  previa  cancellazione  dal  sistema

informativo  di  un  numero  pari  di  veicoli in disponibilita' alla

stessa impresa, gia' registrati e regolarmente inizializzati.

  6.  E'  consentita,  per  le imprese di cui al comma 4 del presente

articolo,  che  al momento della domanda risultano essere titolari di

piu'  di  tre  certificati  di  registrazione,  la  registrazione  di

ulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a 6 ecopunti, previa

cancellazione  dai sistema informativo di un numero doppio di veicoli

in disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati e regolarmente

inizializzati.

  7. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche,

i  certificati  di  registrazione  relativi a veicoli che, in base al

sistema   informativo   del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei

Trasporti,  non sono piu' nella disponibilita' dell'impresa che li ha

ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.

  8.  L'avvenuta  cancellazione  dei  certificati  di  registrazione,

secondo   quanto  indicato  al  comma  precedente  verra'  comunicata

all'impresa interessata.

               Autotrasporto di merci in conto proprio

                              Art. 10.

                Modalita' di richiesta e di rilascio

  1.  Le  imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio,

interessate   ad  attraversare  il  territorio  austriaco  nel  corso

dell'anno  2003  possono  presentare domanda, a partire dalla data di

pubblicazione  del  presente decreto e senza alcun termine temporale,

per accedere al fondo nazionale ecopunti conto proprio

  2. La domanda di cui al comma precedente redatta secondo l'allegato

2  al  presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento

di  Euro  10,33 sul conto corrente postale n. 4028 (imposta di bollo)

deve  essere  presentata  al  Ministero  delle  infrastrutture  e dei

trasporti  -  Dipartimento  per i trasporti terrestri e per i sistemi

informativi  e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di

persone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.

  3.  Le imprese che presentano domanda ai sensi dei precedenti commi

del   presente  articolo  riceveranno  una  comunicazione  contenente

l'autorizzazione  ad  utilizzare  il  fondo  nazionale ecopunti conto

proprio  fino  al 31 dicembre 2003, entro i limiti di consistenza del

fondo indicati, per quanto riguarda il 1o quadrimestre 2003, all'art.

4 comma 3 del presente decreto.

  4.  Le  imprese  che non sono registrate nel sistema elettronico di

rilevazione  dei  transiti  devono  presentare,  contestualmente alla

richiesta  di  cui  al precedente comma 2, una domanda per ottenere i

certificati    di   registrazione   necessari   per   l'installazione

dell'ecopiastrina   sui   singoli   veicoli,  redatta  ai  sensi  del

successivo  art.  11  comma  1.  I veicoli per i quali si richiede il

certificato  di  registrazione  non possono avere un Cop-dokument che

attesta un consumo di ecopunti superiore a 6.

                              Art. 11.

                    Certificati di registrazione

  1.  La  domanda  per  il  rilascio dei certificati di registrazione

necessari  per  l'installazione  delle  ecopiastrine  sui veicoli che

effettuano  autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco

deve  essere  redatta  secondo  l'allegato  4  al  presente  decreto.

corredata  dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul conto

corrente  postale  4028  (imposta  di  bollo)  e  di un versamento di

Euro 5.16  sul conto corrente postale 9001 (diritti) per ogni veicolo

di  cui  si  chiede il certificato. La domanda deve essere conforme a

quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.

  2.  La  registrazione al sistema sistema elettronico di rilevazione

dei  transiti  di  veicoli  in  propria disponibilita' da parte delle

imprese  che  effettuano  trasporto  di  merci  in  conto  proprio e'

possibile  per  veicoli  che  abbiano  un Cop-dokument che attesta un

consumo,  per  ogni  transito attraverso il territorio austriaco, non

superiore a 5 ecopunti.

  3.  La  registrazione  di  veicoli  il  cui Cop-dokument attesta un

consumo  di  ecopunti pari a 6 e' condizionata alla cancellazione dal

sistema  informativo  di  un numero pari di veicoli in disponibilita'

alla  stessa  impresa,  gia' registrati, regolarmente inizializzati e

aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 6.

  4. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche,

i  certificati  di  registrazione  relativi a veicoli che, in base al

sistema   informativo   del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti,  non sono piu' nella disponibilita' dell'impresa che li ha

ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.

  5.  L'avvenuta  cancellazione  dei  certificati  di  registrazione,

secondo   quanto  indicato  al  comma  precedente  verra'  comunicata

all'impresa interessata.

     Autotrasporto di merci in conto terzi (C.D. Imprese nuove)

                              Art. 12.

                 Modalita' di richiesta e requisiti

  1.  Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che

rientrano tra quelle indicate all'art. 4 comma 4 del presente decreto

e  che  sono  interessate ad ottenere una quota di ecopunti per il 1o

quadrimestre  2003  debbono  presentare  apposita  domanda  entro  il

termine  perentorio  di trenta giorni dalla data di pubblicazione del

presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  2. I requisiti che l'impresa interessata deve possedere sono:

    a) licenza comunitaria;

    b) possesso  alla  data  di pubblicazione del presente decreto di

almeno un veicolo avente un consumo di ecopunti pari o inferiore a 6;

    c) aver  effettuato  nel  corso  del  periodo  luglio  - novembre

dell'anno  2002 viaggi, mediante autorizzazioni, per trasporti da/per

o  attraverso i seguenti Paesi: Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca,

Ungheria e Polonia per un totale complessivo di 10.

  3.  La  domanda  di  cui  al comma 1 del presente articolo, redatta

secondo l'allegato 3 al presente decreto, corredata dell'attestazione

di  un  versamento  di  Euro 10,33 sul conto corrente postale n. 4028

(imposta   di  bollo)  deve  essere  presentata  al  Ministero  delle

infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Dipartimento  per  i  trasporti

terrestri  e  per  i  sistemi  informativi  e  statistici - Direzione

generale  per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci

n. 36 - 00157 Roma.

  4.  L'impresa interessata, contestualmente alla richiesta di cui al

precedente  comma  3,  deve  presentare  una  domanda  per ottenere i

certificati    di   registrazione   necessari   per   l'installazione

dell'ecopiastrina  sui  singoli veicoli, redatta secondo l'allegato 4

al  presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di

Euro 10,33 sul conto corrente postale 4028 (imposta di bollo) e di un

versamento di Euro 5.16 sul conto corrente postale 9001 (diritti) per

ogni  veicolo  di  cui  si  chiede  il certificato. La domanda potra'

riguardare   un   massimo  di  due  veicoli  aventi  un  Cop-dokument

attestante un consumo di ecopunti pari o inferiore a 6.

                              Art. 13.

               Criteri di attribuzione degli ecopunti

  1. Le imprese che hanno presentato le domande indicate ai commi 3 e

4  del  precedente  art.  12  e  che  sono  in possesso dei requisiti

indicati  al  comma  2  dello  stesso  articolo  otterranno per il 1o

quadrimestre 2003 una quota di ecopunti pari a 50.

  2.  Qualora  la  quota  di  ecopunti  indicata  art.  4 comma 4 del

presente   decreto   non  fosse  sufficiente  per  tutte  le  imprese

richiedenti,  si  procedera' all'assegnazione degli ecopunti previsti

dal  comma  precedente  secondo  l'ordine  di  protocollazione  delle

domande fino all'esaurimento della quota riservata.

  3.  Verranno  respinte  e archiviate le domande la cui collocazione

nell'ordine  di  protocollazione  non  consente di beneficiare, causa

l'esaurimento degli ecopunti della quota riservata, dell'assegnazione

degli ecopunti.

                              Art. 14.

                        Modalita' di rilascio

  1. La quota di ecopunti determinata ai sensi del precedente art. 13

spettante   alle  imprese  che  hanno  presentato  domanda  ai  sensi

dell'art.  12  verra'  rilasciata  in  un  unica  soluzione  e  sara'

disponibile a partire dal 1 febbraio 2003.

  2.  La  comunicazione  dell'avvenuta  assegnazione  degli  ecopunti

verra'  inviata  alle  imprese  interessate insieme ai certificati di

registrazione  dei veicoli per i quali e' stata presentata domanda ai

sensi dell'art. 12 comma 4 del presente decreto.

                              Art. 15.

                    Certificati di registrazione

  1.  Le  imprese  che ottengono una quota di ecopunti ai sensi degli

articoli 12, 13 e 14 del presente decreto non possono essere titolari

di piu' di due certificati di registrazione.

  2.  E'  consentita  per  le  imprese  di  cui  al comma precedente,

nell'ambito  del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori

veicoli  con  Cop-dokument  pari  o  inferiore  a  6 ecopunti, previa

cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in

disponibilita'  alla  stessa  impresa, gia' registrati e regolarmente

inizializzati

Misura di promozione del trasporto ferroviario combinato accompagnato

                              Art. 16.

               Modalita' di calcolo dell'assegnazione

  1.  Alle  imprese  che  effettuano  autotrasporto di merci in conto

terzi  che  nel periodo 1 settembre-31 dicembre 2002 hanno utilizzato

per  transitare  attraverso  il  territorio  austriaco il sistema del

trasporto ferroviario combinato accompagnato, riceveranno, nei limiti

della  quota  riservata a questo scopo, secondo le modalita' indicate

ai successivi articoli, 5 ecopunti per ogni viaggio.

                              Art. 17.

              Modalita' di richiesta e di attribuzione

  1.  Le  imprese  interessate dovranno presentare, per l'ottenimento

degli  ecopunti  di  cui  al  precedente articolo, apposita richiesta

redatta   secondo   l'allegato   5  al  presente  decreto,  corredata

dell'attestazione  di  un versamento di Euro 10,33 sul conto corrente

postale 4028 (imposta di bollo). La domanda dovra' essere presentata,

inderogabilmente,  nel  periodo  dal  1o  al  28  febbraio  2003,  al

Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i

trasporti  terrestri  e  per  i  sistemi  informativi  e statistici -

Direzione  generale  per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3,

via Caraci n. 36 - 00157 Roma.

  2.  Alla  domanda di cui al comma precedente dovra' essere allegata

la   documentazione  (copia  delle  lettere  di  vettura  ferroviarie

debitamente   timbrate   dal   gestore   del   servizio)   attestante

l'effettuazione, nel periodo indicato al precedente comma, dei viaggi

su ferrovia, per l'attraversamento del territorio austriaco, mediante

il sistema del trasporto combinato accompagnato.

  3. Ciascuna impresa non potra' presentare piu' di una richiesta per

l'ottenimento degli ecopunti di cui all'art. 16 del presente decreto.

  4.  Verranno prese in considerazione unicamente le richieste che si

riferiscono all'effettuazione di un minimo di 10 viaggi.

  5.   Verranno   premiati,  secondo  le  modalita'  di  calcolo  del

precedente art. 16, un massimo di 50 viaggi.

  6.  Le  imprese  che non sono registrate nel sistema elettronico di

rilevazione  dei  transiti  devono  presentare,  contestualmente alla

richiesta  di  cui  al precedente comma 1, una domanda per ottenere i

certificati    di   registrazione   necessari   per   l'installazione

dell'ecopiastrina  sui  singoli veicoli, redatta secondo l'allegato 4

al  presente  decreto corredata dell'attestazione di un versamento di

Euro 10,33 sul conto corrente postale 4028 (imposta di bollo) e di un

versamento di Euro 5,16 sul conto corrente postale 9001 (diritti) per

ogni  veicolo  di cui si chiede il certificato. I veicoli per i quali

si richiede il certificato di registrazione, massimo due, non possono

avere  un Cop-dokument che attesta un consumo di ecopunti superiore a

6.

  7.  Le  imprese  richiedenti  otterrano un'assegnazione di ecopunti

calcolata  secondo  i  criteri  indicati  al precedente art. 16 e nei

limiti di quanto riportato ai commi 4 e 5 del presente articolo.

  8.  Qualora  la quota di ecopunti indicata all'art. 4, comma 5, del

presente   decreto   non  fosse  sufficiente  per  tutte  le  imprese

richiedenti,  si  procedera'  all'assegnazione degli ecopunti secondo

l'ordine  di protocollazione delle domande fino all'esaurimento della

quota riservata.

  9.  Verranno  respinte  e archiviate le domande la cui collocazione

nell'ordine  di  protocollazione  non  consente di beneficiare, causa

l'esaurimento   degli   ecopunti   della   quota   riservata,   dell'

assegnazione degli ecopunti.

                              Art. 18.

                        Modalita' di rilascio

  1. La quota di ecopunti spettante alle imprese che hanno presentato

domanda   ai  sensi  dell'art.  17,  verra'  rilasciata  in  un'unica

soluzione e sara' disponibile a partire dal 1 marzo 2003.

  2.  La  comunicazione  dell'avvenuta  assegnazione  degli  ecopunti

verra' inviata alle imprese interessate.

  3.   Le   imprese  di  cui  al  comma  6  dei  precedente  articolo

riceveranno,  oltre  alla comunicazione dell'avvenuta assegnazione di

ecopunti anche i certificati di registrazione richiesti.

                        Trasporti eccezionali

                              Art. 19.

  1.   Le  imprese  che  hanno  necessita'  di  effettuare  trasporti

eccezionali  attraverso  il  territorio  austriaco  e  che  non hanno

ottenuto  una  quota  di  ecopunti per il 1o quadrimestre 2003 o che,

avendola  ottenuta, l'hanno esaurita, debbono presentare una domanda,

redatta secondo l'allegato 6 al presente decreto.

  2.  La  domanda,  contenente l'indicazione della data di entrata in

territorio   austriaco   del   veicolo   che  effettua  il  trasporto

eccezionale,   corredata   dell'attestazione   di  un  versamento  di

Euro 10,33  sul  conto  corrente  postale n. 4028 (imposta di bollo),

deve  essere  presentata,  inderogabilmente,  almeno  10 giorni prima

della   data  di  effettuazione  del  transito,  al  Ministero  delle

infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Dipartimento  per  i  trasporti

terrestri  e  per  i  sistemi  informativi  e  statistici - Direzione

generale  per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci

n. 36 - 00157 Roma.

  3.  Le  domande  che  non  siano  presentate almeno entro il decimo

giorno  precedente la data prevista per l'effettuazione del trasporto

eccezionale verranno respinte.

  4.  Nel  caso in cui il trasporto eccezionale sia effettuato con un

veicolo   non  registrato  al  sistema  elettronico  di  rilevazione,

l'impresa  interessata  dovra'  provvedere,  contemporaneamente  alla

domanda  di  cui  al  precedente comma, ad inviare una domanda per il

rilascio    del   certificato   di   registrazione   necessario   per

l'installazione  dell'ecopiastrina,  redatta  secondo l'allegato 4 al

presente  decreto,  corredata  dell'attestazione  di un versamento di

Euro 10,33 sul conto corrente postale 4028 (imposta di bollo) e di un

versamento di Euro 5,16 sul conto corrente postale 9001 (diritti).

  5.  A  seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2,

l'ufficio   competente  dell'ex  unita'  operativa  APC3  provvedera'

all'assegnazione sul sistema elettronico di rilevazione del numero di

ecopunti  necessario  per  l'effettuazione del transito attraverso il

territorio  austriaco, limitatamente alla tratta che viene effettuata

con il carico. Gli ecopunti assegnati all'impresa per l'effettuazione

del  transito  rimangono  a  disposizione per i tre giorni successivi

alla  data  indicata  nella richiesta, dopo di che verranno tolti, se

non   utilizzati.   L'impresa   interessata  ricevera'  comunicazione

dell'avvenuta  assegnazione  degli ecopunti ed, eventualmente, avendo

presentato domanda ai sensi del precedente comma 4, il certificato di

registrazione del veicolo.

  6.  L'impresa che usufruisce degli ecopunti per l'effettuazione del

trasporto   eccezionale   deve   inviare,   entro   quindici   giorni

dall'effettuazione  del  transito, all'ufficio competente dell'unita'

operativa  APC3,  al  fine  di comprovare l'effettivo svolgimento del

trasporto  eccezionale,  una  copia  dell'autorizzazione al trasporto

eccezionale    o   dell'attestazione   di   transito   timbrata   dal

concessionario autostradale con la data di esecuzione del viaggio.

  7.  Nel  caso  non  venga  prodotta la documentazione richiesta dal

precedente  comma,  l'impresa  in  questione si vedra' rifiutata ogni

altra   successiva   richiesta   di   assegnazione  di  ecopunti  per

l'effettuazione  di  trasporti eccezionali in transito sul territorio

austriaco.

  8.  Nel  corso  del  1o  quadrimestre 2003, nell'ambito della quota

riservata  prevista  all'art.  4,  comma 6, del presente decreto, non

potranno  essere  rilasciati ecopunti ad una stessa impressa per piu'

di 10 trasporti eccezionali.

                       Ulteriori provvedimenti

                              Art. 20.

    Cancellazione imprese dal sistema elettronico di rilevazione

  1. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella

Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica verranno cancellate dal sistema

elettronico  di  rilevazione  dei  transiti  attraverso il territorio

austriaco  le  imprese  che  effettuano  trasporto  di merci in conto

proprio ed in conto terzi che:

    a) nel  corso  dell'anno 2002 non hanno presentato alcuna domanda

di rinnovo dell'assegnazione di ecopunti;

    b) avendo  presentato  domanda  di  rinnovo  dell'assegnazione di

ecopunti non ne hanno ricevuti, non avendone titolo.

                           Norme generali

                              Art. 21.

                             Infrazioni

  1.  Reiterati  transiti  effettuati  senza  versamento  di ecopunti

costituiscono infrazione grave alle normative relative all'esecuzione

dell'autotrasporto   internazionale  di  merci  che  puo'  comportare

l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dall'art.  7  del  decreto

ministeriale  22  novembre 1999 n. 521. La recidiva potra' comportare

anche  il  ritiro  di  tutte  o  di una parte delle copie certificate

conformi  della  licenza  comunitaria in possesso dell'impresa che ha

effettuato i transiti irregolari.

                              Art. 22.

  1.  Ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2, del decreto ministeriale 18

aprile  1994,  n.  594,  riguardante i procedimenti di competenza del

dipartimento  trasporti  terrestri,  le domande devono essere redatte

nelle  forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, le

domande  presentate  senza utilizzare gli appositi schemi allegati al

presente decreto, verranno archiviate.

  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della  Repubblica  italiana  e  sara'  disponibile anche sul sito del

Ministero   delle   infrastrutture  e  dei  trasporti  all'indirizzo:

www.trasportinavigazione.it Sullo stesso sito e' disponibile anche la

circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti e della

navigazione  -  Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale

autotrasporto   persone   e   cose   riguardante   i  certificati  di

registrazione.

    Roma, 4 dicembre 2002

                                       Il direttore generale: Ricozzi