Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 14 febbraio 2003
Circolare n. 23/2003
Oggetto: Trasporti internazionali –
Ecopunti Austria – D.M. 23.1.2003 su G.U. n.23 del 29.1.2003.
Con il decreto
indicato in oggetto il Ministero dei Trasporti ha
aumentato la riserva di ecopunti destinata alle
imprese che utilizzano l’autostrada viaggiante attraverso l’Austria.
Da quest’anno, infatti, il rilascio di una parte degli ecopunti necessari per l’attraversamento del territorio
austriaco via strada è stato subordinato all’utilizzo
del trasporto combinato accompagnato.
In particolare nel
primo quadrimestre 2003, l’1 per cento dell’intera assegnazione di ecopunti italiani (pari a
102.500 permessi su un totale di 1.025.363) è stato destinato alle imprese che
nel periodo compreso tra l’1 settembre e il 31 dicembre 2002 hanno effettuato
almeno 10 viaggi con l’autostrada viaggiante, secondo il criterio di 5 ecopunti a viaggio fino a un massimo di 250 ecopunti.
Con il decreto in
oggetto è stato previsto che gli eventuali ecopunti eccedenti la richiesta delle cosiddette ”nuove imprese”,
cioè quelle che richiedono i permessi di transito per la prima volta, possano
andare in aumento della riserva destinata all’utilizzo dell’autostrada
viaggiante.
Con l’occasione si
fa presente che il Parlamento europeo – su proposta
del Presidente della Commissione Trasporti Luciano Caveri
– ha respinto la decisione del Consiglio UE del dicembre scorso di prorogare il
regime degli ecopunti fino al 2006. La questione
dovrà ora tornare all’esame del Consiglio dei Ministri dei Trasporti europei e successivamente in seconda lettura all’Europarlamento. Se le divergenze perdureranno si dovrà far ricorso ad una
procedura di conciliazione tra i due organi.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.59/2002 |
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Allegati due |
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D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n.23
del 29.01.2003 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 gennaio 2003
Disposizioni relative all'autotrasporto di
merci in transito sul
territorio austriaco. Ulteriori misure per
l'assegnazione di ecopunti
per il 1o
quadrimestre dell'anno 2003 ai fini della promozione del
trasporto ferroviario combinato accompagnato.
IL DIRETTORE GENERALE
per l'autotrasporto di persone e cose
Decreta:
Art. 1.
1. Qualora la
quota di ecopunti
indicata all'art. 4, comma 5, del
decreto dirigenziale 4 dicembre
2002 non fosse
sufficiente a
soddisfare tutte le richieste pervenute ai fini
dell'ottenimento del
citato "premio" verranno
utilizzati, a questo
scopo e fino ad
esaurimento, gli ecopunti residui
dalla quota indicata all'art. 4,
comma 4 del medesimo
decreto.
2. Nel caso
che la quota di ecopunti integrata secondo quanto
previsto al
precedente comma non
fosse ancora sufficiente
a
soddisfare tutte
le richieste, si procedera' all'assegnazione
degli
ecopunti secondo l'ordine di protocollazione
delle domande, fino ad
esaurimento della
quota riservata come
integrata ai sensi
del
comma 1.
Roma, 23 gennaio 2003
Il
direttore generale: Ricozzi
G.U: n.296 del 18.12.2002 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 dicembre 2002
Disposizioni relative all'autotrasporto di
merci in transito sul
territorio austriaco - Misure per il 3o quadrimestre dell'anno 2002 -
Criteri per l'assegnazione di ecopunti per
il 1o quadrimestre
dell'anno 2003.
IL
DIRETTORE GENERALE
per l'autotrasporto di persone e cose
Decreta:
Istituzione Fondo
nazionale ecopunti conto terzi anno 2002
Art. 1.
1. E' costituito un
fondo nazionale ecopunti conto terzi per l'anno
2002 cui affluiscono:
a) 98.371 ecopunti facenti
parte della riserva comunitaria per
l'anno 2002 ed
attribuiti all'Italia dalla commissione;
b) gli ecopunti facenti
parte del contingente 2002 che al 13
dicembre p.v. non sono
stati distribuiti alle singole imprese;
c) gli ecopunti facenti parte del contingente 2002 assegnati ad
imprese che non hanno
effettuato, al 13 dicembre p.v., alcun transito
attraverso il territorio austriaco registrato al sistema
elettronico
di rilevazione.
Art. 2.
1. A
partire dal 14
dicembre p.v. accedono
al fondo nazionale
ecopunti conto terzi:
a) le imprese che al 13 dicembre p.v. hanno
terminato la propria
assegnazione di ecopunti;
b) le imprese
che terminano gli ecopunti loro
assegnati nel
periodo di vigenza del
fondo;
c)
le imprese di cui al punto c) del precedente art. 1.
Art. 3.
1. Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo l paragrafo 1, lettera
c), le imprese che al 13 dicembre hanno ancora degli ecopunti possono
continuare ad utilizzarli
fino ad esaurimento.
2. A
partire dal 14 dicembre p.v., salvo che per quanto
previsto
dall'art. 13
del decreto dirigenziale 29
luglio 2002 pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 186
del 9 agosto 2002 (trasporti eccezionali),
nessuna assegnazione
di ecopunti, relativa
al contingente 2002,
verra' effettuata a favore di singole imprese.
Ripartizione contingente ecopunti 1o quadrimestre 2003
Art. 4.
1. Il
contingente di ecopunti riservato
alle imprese italiane
interessate al transito
attraverso il territorio austriaco e', per il
1o quadrimestre 2003, pari a 1.025.363.
2. Alle
imprese che effettuano
trasporto di merci in conto terzi
che, nel
corso dell'anno 2002, hanno
ottenuto, a qualsiasi titolo,
un'assegnazione di ecopunti, e' riservata, per il 1o quadrimestre
2003, una quota
pari a 976.228 ecopunti (95,21% dell'assegnazione
quadrimestrale). Di tale
quota 1.600 ecopunti
sono destinati alle
imprese di cui al
successivo art. 5, comma 5.
3. Alle imprese che effettuano
trasporto di merci in conto proprio
e' riservata,
per il 1o quadrimestre 2003, una
quota pari a 29.735
ecopunti (2,90% dell'assegnazione quadrimestrale). Tale
quota
affluisce nel fondo
nazionale ecopunti conto proprio.
4. Alle
imprese che effettuano
trasporto di merci in conto terzi
che nel
corso dell'anno 2002 non hanno ottenuto alcuna assegnazione
di ecopunti, e'
riservata, per il 1o quadrimestre
2003, una quota
pari a 8.650 ecopunti (0,84% dell'assegnazione quadrimestrale).
5. Alle
imprese che effettuano
trasporto di merci in conto terzi
che durante
il periodo settembre - dicembre
2002 hanno utilizzato,
per transitare
attraverso il territorio austriaco, il sistema del
trasporto ferroviario combinato accompagnato e'
riservata, per il 1o
quadrimestre 2003
una quota pari
a 10.250 ecopunti (1%
dell'assegnazione
quadrimestrale).
6. Alle imprese che effettuano
trasporti eccezionali e' riservata,
per il
1o quadrimestre 2003, una quota pari a 500 ecopunti (0,05%
dell'assegnazione quadrimestrale).
Autotrasporto di merci in conto terzi (C.D.
Imprese vecchie)
Art. 5.
Criteri di calcolo
dell'assegnazione
1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento
del territorio
austriaco alle imprese che effettuano trasporto di
merci in
conto terzi indicate
all'art. 4 comma
2 del presente
decreto, viene
determinata, a favore
di ciascuna impresa, per il
quadrimestre dell'anno 2003, calcolando il numero medio dei
transiti
effettuati dall'impresa
interessata nel 1o quadrimestre dell'anno
2001 e dell'anno 2002; la cifra cosi' ottenuta viene
moltiplicata per
6,02. Condizione indispensabile per aver titolo
all'assegnazione e'
che l'impresa
interessata abbia effettuato
almeno un viaggio di
transito attraverso
il territorio austriaco registrato al sistema
elettronico di rilevazione
dei transiti nel corso del 1o quadrimestre
2002.
2. Per la determinazione del numero di transiti
valutabili ai fini
di quanto previsto dal precedente comma l
verranno considerati tutti
i viaggi dichiarati di transito effettuati
dalle singole imprese nei
periodi indicati con
esclusione:
a) dei viaggi
dichiarati di transito
effettuati senza il
versamento, per intero, degli ecopunti dovuti
(c.d. transiti "in
nero");
b) dei viaggi
dichiarati di transito per i quali risulta che
il
posto di
frontiera di entrata e il posto
di frontiera di uscita si
trovano sulla medesima
linea di confine (viaggi bilaterali);
3. La
cifra determinata tenendo
conto dei criteri indicati ai
precedenti commi
viene ridotta di una quota pari alla media degli
ecopunti corrispondenti ai transiti "in nero" effettuati
dall'impresa
nel 1o
quadrimestre dell'anno 2001 e nel
1o quadrimestre dell'anno
2002. La riduzione
non potra', comunque, essere
superiore al 50%
dell'assegnazione calcolata
ai sensi del
comma 1 del
presente
articolo.
4. I dati
utilizzati ai fini della quantificazione del numero dei
transiti effettuati da
ciascuna impresa nel 1o quadrimestre dell'anno
2001 e nel 1o
quadrimestre dell'anno 2002 sono quelli registrati nel
sistema elettronico di
rilevazione dei transiti.
5. Le imprese che hanno ottenuto una quota di 50
ecopunti ai sensi
degli articoli 9,
10, 11 e 12 del decreto direttoriale 12 aprile 2002
pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2002 e degli
articoli 9,
10, 11 e
12 del decreto direttoriale 29
luglio 2002
pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2002 (c.d.
imprese nuove 2002) otterranno per il 1o quadrimestre
2003, a titolo
forfettario, 50 ecopunti, nell'ambito della quota
indicata al comma 2
del precedente
art. 4.
6. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche
sul consumo
al fine di assumere eventuali
provvedimenti in caso di
scarso o irregolare
utilizzo degli ecopunti.
Art. 6.
Criteri di correzione
dell'assegnazione
1. Nell'eventualita' che
la somma totale delle assegnazioni di
ecopunti alle imprese
indicate all'art. 4
comma 2 del presente
decreto superi,
per il 1o
quadrimestre dell'anno 2003, il numero
totale degli ecopunti ad esse
riservati, la quota
di ecopunti
spettante a
ciascuna impresa per il 1o quadrimestre dell'anno 2003,
calcolata in
base ai criteri esposti nel precedente art. 5, viene
ridotta di
un coefficiente percentuale pari
alla differenza tra la
somma totale
delle assegnazioni delle singole imprese e il numero
degli ecopunti ad esse riservati.
2. Alle
imprese, che in base ai criteri esposti nell'art. 5 e nel
comma 1
del presente articolo
dovessero aver titolo ad una quota
inferiore a 50 ecopunti, verra' attribuita,
secondo le modalita' di
rilascio indicate nel
presente decreto, una quota di ecopunti, per il
1o quadrimestre 2003 pari a 50,nei
seguenti casi:
a) il parco
veicolare, registrato al
sistema elettronico di
rilevazione dei transiti, comprende esclusivamente
veicoli aventi un
Cop-dokument attestante un
consumo pari o inferiore a 6 ecopunti;
b) la domanda di
rinnovo, redatta ai sensi del successivo art. 7,
contiene un'autorizzazione esplicita alla cancellazione dal sistema
elettronico di rilevazione
dei transiti di tutti i veicoli registrati
a nome
dell'impresa stessa aventi
un Cop-dokument
attestante un
consumo superiore a 6 ecopunti;
c) successivamente
alla comunicazione dell'assegnazione e, avendo
omesso di
farlo nella domanda
di rinnovo, l'impresa interessata
presenta, secondo l'allegato 7 al presente decreto, una
richiesta di
cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione dei
transiti di
tutti i
veicoli registrati a
proprio nome aventi un Cop-dokument
attestante un consumo
superiore a 6 ecopunti.
Art. 7.
Modalita'
di richiesta
1. Le
imprese indicate all'art. 4,
comma 2 e all'art. 5, comma 5
del presente
decreto interessate ad ottenere l'assegnazione della
quota di ecopunti loro spettante per il 1o quadrimestre 2003,
secondo
le modalita' indicate
al successivo art. 8, debbono, a tal fine,
presentare apposita
domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente
decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. La
domanda di cui
al comma precedente,
redatta secondo
l'allegato 1 al presente decreto e corredata
dell'attestazione di un
versamento di Euro 10,33 sul conto corrente postale n.
4028 (imposta
di bollo) deve essere presentata al Ministero
delle infrastrutture e
dei trasporti
- Dipartimento per i trasporti
terrestri e per i
sistemi informativi
e statistici -
Direzione generale per
l'autotrasporto di
persone e cose -
ex APC3, via Caraci, n. 36 -
00157 Roma.
3. Le imprese che
presentano domanda, secondo le modalita' previste
dai precedenti
commi, tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno
dalla data
di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale vedranno ridotta la
propria assegnazione per
il 1o
quadrimestre 2003 di una
quota pari al 30%.
4. Le imprese che
presentano domanda, secondo le modalita' previste
dai comma
1 e 2 del presente articolo, tra
il sessantunesimo ed il
novantesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta
Ufficiale vedranno ridotta la propria assegnazione per
il 1o
quadrimestre 2003 di una quota pari al 60%.
5. Le
imprese che presentano domanda
oltre il novantesimo giorno
dalla data
di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale si vedranno rifiutata l'assegnazione degli ecopunti
per il
1o quadrimestre 2003.
Art. 8.
Modalita'
di rilascio
1. Alle imprese che
usufruiscono del fondo nazionale ecopunti conto
terzi di
cui agli articoli
1 e 2
del presente decreto verra'
assegnata la quota di ecopunti
loro spettante per il 1o quadrimestre
2003, sulla base della domanda di rinnovo di cui al precedente art.
7, a partire dal momento in cui la dotazione del
fondo scende sotto
la quota
di 20.000 ecopunti e, comunque, non oltre il 27 gennaio
2003.
2. L'assegnazione della
quota per il 1o quadrimestre 2003 alle
imprese di cui al
comma precedente, secondo le modalita' riportate al
successivo comma
4, avverra' in base allo stesso ordine
cronologico
con cui le imprese
stesse sono entrate nel fondo.
3. L'assegnazione della
quota per il 1o quadrimestre 2003 alle
imprese che non usufruiscono del fondo nazionale ecopunti durante il
periodo della
sua vigenza avverra', sulla
base della domanda di
rinnovo di
cui al precedente
art. 7 e secondo le modalita'
del
successivo comma
4, al momento dell'esaurimento degli ecopunti in
loro disponibilita' e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2003.
4. La
quota di ecopunti,
calcolata in base ai criteri contenuti
negli articoli
5 e 6
del presente decreto,
attribuita per il
quadrimestre 2003
alle imprese che presentano domanda di rinnovo ai
sensi del precedente
art. 7, sara' rilasciata in due parti, la prima,
per una quantita' pari al
40% dell'assegnazione spettante, secondo
quanto indicato
ai precedenti commi
del presente articolo,
la
seconda, a saldo, al
momento del raggiungimento di una percentuale di
utilizzo pari al 90%
degli ecopunti gia'
assegnati per l'anno 2003 e,
comunque, nell'ambito
dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione
dell'operazione di
assegnazione.
2. In deroga a quanto previsto al precedente
comma, l'assegnazione
della quota
spettante per il
1o quadrimestre 2003 avverra' in
un'unica soluzione per quelle imprese che si vedranno
attribuire una
quantita' di ecopunti pari o inferiore a 250.
3. L'effettuazione delle
operazioni di attribuzione
indicate ai
commi precedenti
verra'
resa nota a
ciascuna impresa mediante
apposita comunicazione.
Art. 9.
Certificati di
registrazione
1. La
domanda per il
rilascio dei certificati di registrazione
necessari per
l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che
effettuano autotrasporto di merci attraverso il
territorio austriaco
deve essere
redatta secondo l'allegato
4 al presente
decreto,
corredata dell'attestazione di un versamento di Euro
10,33 sul conto
corrente postale
4028 (imposta di bollo) e di un versamento di Euro
5,16 sul conto
corrente postale 9001 (diritti) per ogni veicolo di
cui si
chiede il certificato.
La domanda deve essere conforme a
quanto indicato ai
successivi commi del presente articolo.
2. La
registrazione al sistema
elettronico di rilevazione dei
transiti li veicoli in propria disponibilita'
da parte delle imprese
che rientrano
tra quelle indicate all'art. 4, comma 2, del presente
decreto, e'
possibile per veicoli che abbiano un Cop-dokument
che
attesta un
consumo, per ogni
transito attraverso il territorio
austriaco, non superiore
a 5 ecopunti.
3. La
registrazione di veicoli
il cui Cop-dokument
attesta un
consumo di ecopunti pari a 6 e' condizionata alla cancellazione dal
sistema informativo
di un numero pari di veicoli in disponibilita'
alla stessa
impresa, gia'
registrati, regolarmente inizializzati e
aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 6.
4. Le
imprese che rientrano tra quelle indicate
all'art. 4, comma
2, del presente
decreto, che per il 1o quadrimestre dell'anno 2003
hanno titolo
ad ottenere una quota di ecopunti non
superiore a 250,
possono essere
titolari di un
massimo di tre
certificati di
registrazione.
5. E' consentita, per le
imprese di cui al comma precedente, che al
momento della domanda
risultano essere titolari di tre certificati di
registrazione, la
registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument
non superiore
a 6 ecopunti, previa cancellazione
dal sistema
informativo di
un numero pari
di veicoli in disponibilita'
alla
stessa impresa, gia' registrati e regolarmente inizializzati.
6. E'
consentita, per le imprese di cui al comma 4 del presente
articolo, che al
momento della domanda risultano essere titolari di
piu' di tre
certificati di registrazione, la
registrazione di
ulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a 6 ecopunti,
previa
cancellazione dai sistema informativo di un numero doppio
di veicoli
in disponibilita' alla stessa impresa, gia'
registrati e regolarmente
inizializzati.
7. Vengono
cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche,
i certificati
di registrazione relativi a veicoli che, in base al
sistema informativo
del Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti, non sono piu' nella disponibilita'
dell'impresa che li ha
ottenuti oppure che
sono relativi a targhe cessate.
8. L'avvenuta
cancellazione dei certificati
di registrazione,
secondo quanto
indicato al comma
precedente verra' comunicata
all'impresa
interessata.
Autotrasporto di merci in conto
proprio
Art. 10.
Modalita'
di richiesta e di rilascio
1. Le
imprese che effettuano trasporto di merci in
conto proprio,
interessate ad
attraversare il territorio
austriaco nel corso
dell'anno 2003
possono presentare domanda, a
partire dalla data di
pubblicazione del
presente decreto e senza alcun termine temporale,
per accedere al
fondo nazionale ecopunti conto proprio
2. La domanda di cui al
comma precedente redatta secondo l'allegato
2 al presente decreto, corredata dell'attestazione
di un versamento
di Euro
10,33 sul conto corrente postale n. 4028 (imposta di bollo)
deve essere
presentata al Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti -
Dipartimento per i trasporti
terrestri e per i sistemi
informativi e statistici - Direzione generale per
l'autotrasporto di
persone e cose - ex
APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.
3. Le imprese che presentano domanda ai sensi
dei precedenti commi
del presente
articolo riceveranno una
comunicazione contenente
l'autorizzazione ad
utilizzare il fondo
nazionale ecopunti conto
proprio fino
al 31 dicembre 2003, entro i limiti di consistenza del
fondo indicati, per quanto
riguarda il 1o quadrimestre 2003, all'art.
4 comma 3 del presente
decreto.
4. Le
imprese che non sono registrate
nel sistema elettronico di
rilevazione dei
transiti devono presentare,
contestualmente alla
richiesta di
cui al precedente comma 2, una
domanda per ottenere i
certificati di
registrazione necessari per
l'installazione
dell'ecopiastrina sui
singoli veicoli, redatta
ai sensi del
successivo art.
11 comma 1. I veicoli per i quali si richiede il
certificato di
registrazione non possono avere
un Cop-dokument che
attesta un consumo di ecopunti superiore a 6.
Art. 11.
Certificati di
registrazione
1. La domanda per
il rilascio dei certificati di registrazione
necessari per
l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che
effettuano autotrasporto di merci attraverso il
territorio austriaco
deve essere
redatta secondo l'allegato
4 al presente
decreto.
corredata dell'attestazione di un versamento di Euro
10,33 sul conto
corrente postale
4028 (imposta di
bollo) e di un versamento di
Euro 5.16 sul conto
corrente postale 9001 (diritti) per ogni veicolo
di cui
si chiede il certificato. La
domanda deve essere conforme a
quanto indicato ai
successivi commi del presente articolo.
2. La
registrazione al sistema sistema elettronico
di rilevazione
dei transiti
di veicoli in
propria disponibilita' da parte delle
imprese che
effettuano trasporto di
merci in conto
proprio e'
possibile per
veicoli che abbiano
un Cop-dokument che attesta un
consumo, per
ogni transito attraverso il
territorio austriaco, non
superiore a 5 ecopunti.
3. La
registrazione di veicoli
il cui Cop-dokument
attesta un
consumo di ecopunti pari a 6 e' condizionata alla cancellazione dal
sistema informativo
di un numero pari di veicoli in disponibilita'
alla stessa
impresa, gia'
registrati, regolarmente inizializzati e
aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 6.
4. Vengono
cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche,
i certificati
di registrazione relativi a veicoli che, in base al
sistema informativo
del Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, non sono piu' nella
disponibilita' dell'impresa che li ha
ottenuti oppure che
sono relativi a targhe cessate.
5. L'avvenuta
cancellazione dei certificati
di registrazione,
secondo quanto
indicato al comma
precedente verra' comunicata
all'impresa
interessata.
Autotrasporto di merci in conto terzi
(C.D. Imprese nuove)
Art. 12.
Modalita'
di richiesta e requisiti
1. Le imprese che effettuano
trasporto di merci in conto terzi che
rientrano tra quelle
indicate all'art. 4 comma 4 del presente decreto
e che
sono interessate ad ottenere una
quota di ecopunti per il 1o
quadrimestre 2003
debbono presentare apposita
domanda entro il
termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I requisiti che
l'impresa interessata deve possedere sono:
a) licenza
comunitaria;
b) possesso alla
data di pubblicazione del
presente decreto di
almeno un veicolo
avente un consumo di ecopunti pari o inferiore a 6;
c) aver effettuato nel
corso del periodo
luglio - novembre
dell'anno 2002 viaggi, mediante autorizzazioni, per
trasporti da/per
o attraverso i seguenti Paesi: Repubblica Ceca,
Repubblica Slovacca,
Ungheria e Polonia per un totale complessivo di 10.
3. La
domanda di cui al
comma 1 del presente articolo, redatta
secondo l'allegato 3
al presente decreto, corredata dell'attestazione
di un
versamento di Euro 10,33 sul conto corrente postale n. 4028
(imposta di bollo)
deve essere presentata
al Ministero delle
infrastrutture e
dei trasporti -
Dipartimento per i
trasporti
terrestri e
per i sistemi
informativi e statistici - Direzione
generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex
APC3, via Caraci
n. 36 - 00157
Roma.
4. L'impresa interessata, contestualmente alla
richiesta di cui al
precedente comma
3, deve presentare
una domanda per ottenere i
certificati di
registrazione necessari per
l'installazione
dell'ecopiastrina sui
singoli veicoli, redatta secondo l'allegato 4
al presente decreto, corredata dell'attestazione
di un versamento di
Euro 10,33 sul conto corrente postale 4028 (imposta di bollo) e
di un
versamento di Euro 5.16
sul conto corrente postale 9001 (diritti) per
ogni veicolo
di cui si
chiede il certificato. La domanda
potra'
riguardare un
massimo di due
veicoli aventi un Cop-dokument
attestante un consumo di ecopunti pari o inferiore a 6.
Art. 13.
Criteri di attribuzione
degli ecopunti
1. Le imprese che hanno
presentato le domande indicate ai commi 3 e
4 del precedente
art. 12 e
che sono in possesso dei requisiti
indicati al
comma 2 dello
stesso articolo otterranno per il 1o
quadrimestre 2003 una quota
di ecopunti pari a 50.
2. Qualora
la quota di ecopunti indicata
art. 4 comma 4 del
presente decreto
non fosse sufficiente
per tutte le
imprese
richiedenti, si procedera' all'assegnazione degli ecopunti
previsti
dal comma
precedente secondo l'ordine
di protocollazione delle
domande fino
all'esaurimento della quota riservata.
3. Verranno respinte
e archiviate le domande la cui collocazione
nell'ordine di protocollazione
non consente di beneficiare,
causa
l'esaurimento
degli ecopunti della quota riservata,
dell'assegnazione
degli ecopunti.
Art. 14.
Modalita'
di rilascio
1. La quota di ecopunti determinata ai sensi
del precedente art. 13
spettante alle
imprese che hanno
presentato domanda ai
sensi
dell'art. 12 verra'
rilasciata in un
unica soluzione e sara'
disponibile a partire dal
1 febbraio 2003.
2. La
comunicazione dell'avvenuta assegnazione
degli ecopunti
verra' inviata alle
imprese interessate insieme ai
certificati di
registrazione dei veicoli per i quali e' stata presentata
domanda ai
sensi dell'art. 12
comma 4 del presente decreto.
Art. 15.
Certificati di registrazione
1. Le
imprese che ottengono una quota di ecopunti ai sensi degli
articoli 12, 13 e 14
del presente decreto non possono essere titolari
di piu' di due certificati di registrazione.
2. E'
consentita per le
imprese di cui al
comma precedente,
nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione
di ulteriori
veicoli con Cop-dokument
pari o inferiore
a 6 ecopunti,
previa
cancellazione dal sistema
informativo di un numero pari di veicoli in
disponibilita' alla stessa
impresa, gia' registrati e regolarmente
inizializzati
Misura di promozione
del trasporto ferroviario combinato accompagnato
Art. 16.
Modalita'
di calcolo dell'assegnazione
1. Alle imprese che effettuano
autotrasporto di merci in conto
terzi che
nel periodo 1 settembre-31 dicembre 2002 hanno utilizzato
per transitare
attraverso il territorio
austriaco il sistema del
trasporto ferroviario
combinato accompagnato, riceveranno, nei limiti
della quota
riservata a questo scopo, secondo le modalita'
indicate
ai successivi
articoli, 5 ecopunti per ogni viaggio.
Art. 17.
Modalita'
di richiesta e di attribuzione
1. Le
imprese interessate dovranno
presentare, per l'ottenimento
degli ecopunti di
cui al precedente articolo, apposita richiesta
redatta secondo
l'allegato 5 al
presente decreto, corredata
dell'attestazione di un
versamento di Euro 10,33 sul conto corrente
postale 4028 (imposta
di bollo). La domanda dovra' essere presentata,
inderogabilmente, nel periodo
dal 1o al
28 febbraio 2003,
al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento
per i
trasporti terrestri
e per i
sistemi informativi e statistici -
Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex
APC3,
via Caraci n. 36 - 00157 Roma.
2. Alla
domanda di cui al comma precedente dovra'
essere allegata
la documentazione (copia
delle lettere di
vettura ferroviarie
debitamente timbrate
dal gestore del
servizio) attestante
l'effettuazione,
nel periodo indicato al precedente comma, dei viaggi
su ferrovia, per
l'attraversamento del territorio austriaco, mediante
il sistema del
trasporto combinato accompagnato.
3. Ciascuna impresa non potra' presentare piu' di una
richiesta per
l'ottenimento
degli ecopunti di cui all'art. 16 del presente
decreto.
4. Verranno prese in
considerazione unicamente le richieste che si
riferiscono
all'effettuazione di un minimo di 10 viaggi.
5. Verranno premiati,
secondo le modalita' di
calcolo del
precedente art. 16, un
massimo di 50 viaggi.
6. Le
imprese che non sono registrate
nel sistema elettronico di
rilevazione dei
transiti devono presentare,
contestualmente alla
richiesta di
cui al precedente comma 1, una
domanda per ottenere i
certificati di
registrazione necessari per
l'installazione
dell'ecopiastrina sui
singoli veicoli, redatta secondo l'allegato 4
al presente
decreto corredata dell'attestazione di un versamento di
Euro 10,33 sul conto corrente postale 4028 (imposta di bollo) e
di un
versamento di Euro 5,16
sul conto corrente postale 9001 (diritti) per
ogni veicolo
di cui si chiede il certificato. I veicoli per i quali
si richiede il
certificato di registrazione, massimo due, non possono
avere un Cop-dokument che
attesta un consumo di ecopunti superiore a
6.
7. Le
imprese richiedenti otterrano
un'assegnazione di ecopunti
calcolata secondo
i criteri indicati
al precedente art. 16 e nei
limiti di quanto
riportato ai commi 4 e 5 del presente articolo.
8. Qualora
la quota di ecopunti
indicata all'art. 4, comma 5, del
presente decreto
non fosse sufficiente
per tutte le
imprese
richiedenti, si procedera'
all'assegnazione degli ecopunti secondo
l'ordine di protocollazione
delle domande fino all'esaurimento della
quota riservata.
9. Verranno respinte
e archiviate le domande la cui collocazione
nell'ordine di protocollazione
non consente di beneficiare,
causa
l'esaurimento degli
ecopunti
della quota riservata,
dell'
assegnazione degli ecopunti.
Art. 18.
Modalita'
di rilascio
1. La quota di ecopunti spettante alle imprese
che hanno presentato
domanda ai
sensi dell'art. 17, verra'
rilasciata in un'unica
soluzione e sara' disponibile a partire dal 1 marzo 2003.
2. La
comunicazione dell'avvenuta assegnazione
degli ecopunti
verra' inviata alle imprese interessate.
3. Le
imprese di cui
al comma 6 dei precedente articolo
riceveranno, oltre
alla comunicazione dell'avvenuta assegnazione di
ecopunti anche i certificati di registrazione richiesti.
Trasporti eccezionali
Art.
19.
1. Le
imprese che hanno necessita' di
effettuare trasporti
eccezionali attraverso
il territorio austriaco
e che non hanno
ottenuto una
quota di ecopunti per il 1o
quadrimestre 2003 o che,
avendola ottenuta, l'hanno esaurita, debbono
presentare una domanda,
redatta secondo
l'allegato 6 al presente decreto.
2. La
domanda, contenente l'indicazione
della data di entrata in
territorio austriaco
del veicolo che
effettua il trasporto
eccezionale, corredata
dell'attestazione di un
versamento di
Euro 10,33 sul conto
corrente postale n. 4028 (imposta
di bollo),
deve essere
presentata,
inderogabilmente, almeno 10 giorni prima
della data
di effettuazione del
transito, al Ministero
delle
infrastrutture e
dei trasporti -
Dipartimento per i
trasporti
terrestri e
per i sistemi
informativi e statistici - Direzione
generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex
APC3, via Caraci
n. 36 - 00157
Roma.
3. Le
domande che non
siano presentate almeno entro il decimo
giorno precedente la data prevista per
l'effettuazione del trasporto
eccezionale verranno
respinte.
4. Nel
caso in cui il trasporto eccezionale sia effettuato con un
veicolo non
registrato al sistema
elettronico di rilevazione,
l'impresa interessata
dovra'
provvedere,
contemporaneamente alla
domanda di
cui al precedente comma, ad inviare una domanda per
il
rilascio del
certificato di registrazione necessario
per
l'installazione dell'ecopiastrina, redatta
secondo l'allegato 4 al
presente decreto,
corredata dell'attestazione di un versamento di
Euro 10,33 sul conto corrente postale 4028 (imposta di bollo) e
di un
versamento di Euro 5,16
sul conto corrente postale 9001 (diritti).
5. A
seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2,
l'ufficio competente
dell'ex unita' operativa
APC3 provvedera'
all'assegnazione
sul sistema elettronico di rilevazione del numero di
ecopunti necessario per
l'effettuazione del transito attraverso il
territorio austriaco, limitatamente alla tratta che
viene effettuata
con il carico. Gli
ecopunti assegnati all'impresa per l'effettuazione
del transito
rimangono a disposizione per i tre giorni successivi
alla data indicata nella richiesta, dopo di che verranno tolti,
se
non utilizzati.
L'impresa interessata ricevera' comunicazione
dell'avvenuta assegnazione
degli ecopunti ed, eventualmente, avendo
presentato domanda ai
sensi del precedente comma 4, il certificato di
registrazione del veicolo.
6. L'impresa che usufruisce degli ecopunti per l'effettuazione del
trasporto eccezionale
deve inviare, entro
quindici giorni
dall'effettuazione del
transito, all'ufficio competente dell'unita'
operativa APC3,
al fine di comprovare l'effettivo svolgimento del
trasporto eccezionale,
una copia dell'autorizzazione al trasporto
eccezionale o
dell'attestazione di transito
timbrata dal
concessionario autostradale
con la data di esecuzione del viaggio.
7. Nel
caso non venga prodotta la documentazione richiesta dal
precedente comma,
l'impresa in questione si vedra'
rifiutata ogni
altra successiva
richiesta di assegnazione
di ecopunti per
l'effettuazione di
trasporti eccezionali in transito sul territorio
austriaco.
8. Nel
corso del 1o
quadrimestre 2003, nell'ambito della quota
riservata prevista
all'art. 4, comma 6, del presente decreto, non
potranno essere
rilasciati ecopunti ad una stessa impressa per
piu'
di 10 trasporti
eccezionali.
Ulteriori
provvedimenti
Art. 20.
Cancellazione imprese dal sistema
elettronico di rilevazione
1. A partire dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica verranno
cancellate dal sistema
elettronico di
rilevazione dei transiti
attraverso il territorio
austriaco le
imprese che effettuano
trasporto di merci in conto
proprio ed in conto
terzi che:
a) nel corso
dell'anno 2002 non hanno presentato alcuna domanda
di rinnovo
dell'assegnazione di ecopunti;
b) avendo presentato
domanda di rinnovo
dell'assegnazione di
ecopunti non ne hanno ricevuti, non avendone titolo.
Norme generali
Art. 21.
Infrazioni
1. Reiterati
transiti effettuati senza
versamento di ecopunti
costituiscono infrazione
grave alle normative relative all'esecuzione
dell'autotrasporto internazionale di
merci che puo' comportare
l'applicazione delle
sanzioni previste dall'art.
7 del decreto
ministeriale 22
novembre 1999 n. 521. La recidiva potra' comportare
anche il
ritiro di tutte
o di una parte delle copie
certificate
conformi della
licenza comunitaria in possesso
dell'impresa che ha
effettuato i transiti
irregolari.
Art. 22.
1. Ai
sensi dell'art. 3,
comma 2, del decreto ministeriale
18
aprile 1994,
n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del
dipartimento trasporti
terrestri, le domande devono
essere redatte
nelle forme e nei modi stabiliti
dall'amministrazione e pertanto, le
domande presentate
senza utilizzare gli appositi schemi allegati al
presente decreto,
verranno archiviate.
2. Il
presente decreto sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
italiana e sara' disponibile anche sul sito del
Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti all'indirizzo:
www.trasportinavigazione.it Sullo stesso sito e' disponibile anche la
circolare n. 11 del 15
marzo 2000 del Ministero dei trasporti e della
navigazione -
Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale
autotrasporto persone
e cose riguardante
i certificati di
registrazione.
Roma, 4 dicembre 2002
Il
direttore generale: Ricozzi