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Roma, 21 febbraio 2003

 

Circolare n. 26/2003

Oggetto: Autotrasporto – Costituzione della Consulta Generale presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – D.M. 6.2.2003.

 

Con il decreto indicato in oggetto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha costituito la Consulta generale per l’autotrasporto prevista dall’accordo sottoscritto tra il Governo e le associazioni di categoria del settore nel settembre scorso.

 

La Consulta sarà composta dal Presidente, designato dal Ministro, da tredici rappresentanti della Pubblica Amministrazione, dalle associazioni presenti nel Comitato dell’Albo autotrasportatori e da tredici organizzazioni di rappresentanza dei diversi settori economici, tra cui Confetra.

 

Il nuovo organismo, che dovrebbe essere operativo dal mese di marzo, svolgerà attività di studio, di consultazione e di supporto al Ministro in merito alle problematiche interne e internazionali attinenti all’autotrasporto di merci; inoltre la Consulta esprimerà pareri sulle materie espressamente elencate dal decreto in esame aventi attinenza con l’autotrasporto.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.112/2002

 

Allegato uno

 

D/d

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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

Visto il protocollo d'intesa stipulato il 6.11.2001 fra Governo e associazioni di categoria degli autotrasportatori;

Visto il D.M. 29/4/1999, istitutivo della Commissione consultiva per l'autotrasporto internazionale di merci;

Visto il Libro Bianco della Commissione Europea sulla politica dei trasporti al 2010;

Vista la legge 166\2002 , c.d. “collegato infrastrutture e Trasporti” alla Legge finanziaria 2002, ed in particolare gli artt. 34,35,36,37, 38 e 39;

Visto il DPEF per l'anno 2003;

Visto il verbale della riunione fra Governo e associazioni degli autotrasportatori, tenutasi il 5 settembre 2002;

Ravvisata l'esigenza di disporre di un qualificato ed unitario punto di osservazione per le complesse tematiche del settore dell'autotrasporto e per l'elaborazione delle strategie di ammodernamento e riqualificazione dei comparto, con particolare riferimento ai temi della logistica, mediante la partecipazione dei soggetti istituzionali e le associazioni di categoria interessate;

Considerato che, in tale contesto, l'istituzione di un tavolo permanente di confronto possa rappresentare anche il laboratorio istituzionale di proposte dì normative nazionali e di iniziative a livello europeo, in occasione delle valutazioni e scelte da adottare in materie inerenti il settore dell'autotrasporto;

Tenuto conto che, nelle more della definizione della riforma del settore dell'autotrasporto, sia opportuna provvedere alla istituzione del descritto soggetto istituzionale;

Visto il precedente decreto 6 novembre 2002, n.14932T, che si intende sostituito dal presente provvedimento;

DECRETA

Art. 1

(istituzione e compiti)

1.         E' istituita la Consulta Generale per l'autotrasporto. L'organismo riferisce direttamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è incardinato, a tutti gli effetti, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici.

2.         La Consulta svolge attività di studio, consultiva e di supporto al Ministro e, per il suo tramite, agli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche a livello centrale e regionale in ordine alle problematiche interne ed internazionali attinenti il settore dell'autotrasporto di merci. Costituisce, inoltre, una sede di elaborazione di proposte di normative nazionali e di iniziative e livello europeo in materia di autotrasporto. La Consulta esprime parere su:

a) progetti di regolamenti e direttive europee in materia di autotrasporto, ai fini della definizione della posizione italiana nel dibattito presso le istituzioni comunitarie;

b) questioni relative all'attraversamento della barriera alpina, con particolare riguardo al transito in territorio austriaco e svizzero;

c) problemi attinenti i rapporti con la Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti, per quel che concerne, in particolare, gli aspetti autorizzativi;

d) questioni relative alla stipula ed all'attuazione degli accordi bilaterali con i Paesi non comunitari;

e) progetti di rinnovamento e sviluppo della logistica, anche ai fini della elaborazione di un Piano nazionale per la logistica;

f) iniziative per lo sviluppo del trasporto combinato strada‑rotaia e strada­mare, ivi compresa la messa a punto dì progetti pilota e lo studio di possibili forme di sostegno, in armonia con le vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

g) progetti di provvedimenti attinenti la disciplina del settore dell'autotrasporto e gli aspetti legati alla sicurezza della circolazione;

h) problematiche interessanti la categoria dell'autotrasporto, con particolare riguardo al Mezzogiorno;

i) studi e indagini sulla competitività delle imprese italiane di autotrasporto in ambito europeo;

j) studi e rilevazioni sui prezzi dei servizi di trasporto, e formulazione di proposte atte a tutelare la capacità concorrenziale delle imprese.

Art 2

(composizione)

1.         La Consulta per l'autotrasporto è composta dai seguenti membri permanenti:

-         Presidente, designato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

-         Capo Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici con funzione di Vice Presidente;

-         Capo Dipartimento per la Navigazione e il trasporto Marittimo e Aereo;

-         Direttore della Direzione Generale dell'Autotrasporto di Persone e Cose;

-         Direttore della Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre;

-         Direttore della Direzione Generale del Trasporto Ferroviario;

-         Presidente del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori,

-         un rappresentante, con qualifica dirigenziale, per ciascuno dei seguenti Ministeri:

-    Affari Esteri;

-    Interno;

-    Economia e Finanze,

-    Ambiente e Tutela del Territorio;

-    Politiche Comunitarie,

-    Lavoro e Politiche Sociali;

-    Attività Produttive,

-         tredici rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori presenti   nel Comitato Centrale per l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.

2.         Per la trattazione delle problematiche di specifico interesse fanno altresì parte della Consulta:

            ‑ un rappresentante dell'AISCAT;

            ‑ un rappresentante dell'ANAS;

            ‑ un rappresentante di ASSOLOGISTICA;

            ‑ un rappresentante di ASSOPORTI;

            ‑ un rappresentante di CONFARTIGIANATO;

            ‑ un rappresentante di CONFCOMMERCIO;

            ‑ un rappresentante di CONFETRA:

            ‑ un rappresentante di CONFINDUSTRIA;

            ‑ un rappresentante di CONFITARMA,

            ‑ un rappresentante di FEDERTRASPORTO;

            ‑ un rappresentante della LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE;

            ‑ un rappresentante della RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.;

            ‑ un rappresentante di TRENITALIA S.P.A..

3.         Per ciascuno dei componenti di cui ai commi precedenti è nominato un supplente.

4.         La Consulta può invitare ai propri lavori esponenti di altri soggetti istituzionali o di categoria, nonché esperti di settore per l'esame e l'approfondimento di particolari problematiche.

5.         La Consulta si insedia ed è operativa entro quarantacinque giorni dalla data del presente decreto.

Art. 3

(organizzazione e funzionamento)

1.         La Consulta adotta al proprio interno le regole di funzionamento ‑ anche attraverso l'articolazione in sottocommissioni ‑ nonché quelle di convocazione e di frequenza delle riunioni e di adozione di delibere.

Art 4

(struttura di supporto funzionale e logistico)

1.         Le funzioni di Segreteria ed il supporto alle attività della Consulta sono assicurate nell'ambito del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici, al quale dovranno essere messe a disposizione le necessarie risorse umane e strumentali.

Art 5

(abrogazione)

1.         A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il D.M. 29.4.1999, istitutivo della Commissione consultiva per l'autotrasporto internazionale di merci.

Art 6

(compensi)

1.         Con successivo decreto saranno individuate le risorse finanziarie per definire eventuali emolumenti nonché rimborsi spese da liquidarsi ai componenti della Consulta.

Roma, 06 febbraio 2003

                                                                                                          IL MINISTRO