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Roma, 21 febbraio 2003
Circolare n. 26/2003
Oggetto: Autotrasporto –
Costituzione della Consulta Generale presso il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti – D.M. 6.2.2003.
Con il decreto
indicato in oggetto il Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti ha costituito la Consulta generale per l’autotrasporto prevista
dall’accordo sottoscritto tra il Governo e le associazioni di categoria del
settore nel settembre scorso.
La Consulta sarà
composta dal Presidente, designato dal Ministro, da tredici rappresentanti della
Pubblica Amministrazione, dalle associazioni presenti nel Comitato dell’Albo
autotrasportatori e da tredici organizzazioni di rappresentanza dei diversi
settori economici, tra cui Confetra.
Il nuovo organismo,
che dovrebbe essere operativo dal mese di marzo, svolgerà attività di studio,
di consultazione e di supporto al Ministro in merito alle problematiche interne
e internazionali attinenti all’autotrasporto di merci; inoltre la Consulta esprimerà
pareri sulle materie espressamente elencate dal decreto in esame aventi attinenza
con l’autotrasporto.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.112/2002 |
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Allegato uno |
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D/d |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il protocollo d'intesa stipulato
il 6.11.2001 fra Governo e associazioni di categoria degli autotrasportatori;
Visto il D.M. 29/4/1999, istitutivo
della Commissione consultiva per l'autotrasporto internazionale di merci;
Visto il Libro Bianco della
Commissione Europea sulla politica dei trasporti al 2010;
Vista la legge 166\2002 , c.d.
“collegato infrastrutture e Trasporti” alla Legge finanziaria 2002, ed in particolare
gli artt. 34,35,36,37, 38 e 39;
Visto il DPEF per l'anno 2003;
Visto il verbale della riunione fra
Governo e associazioni degli autotrasportatori, tenutasi il 5 settembre 2002;
Ravvisata l'esigenza di disporre di
un qualificato ed unitario punto di osservazione per le complesse tematiche del
settore dell'autotrasporto e per l'elaborazione delle strategie di
ammodernamento e riqualificazione dei comparto, con particolare riferimento ai
temi della logistica, mediante la partecipazione dei soggetti istituzionali e
le associazioni di categoria interessate;
Considerato che, in tale contesto,
l'istituzione di un tavolo permanente di confronto possa rappresentare anche il
laboratorio istituzionale di proposte dì normative nazionali e di iniziative a
livello europeo, in occasione delle valutazioni e scelte da adottare in materie
inerenti il settore dell'autotrasporto;
Tenuto conto che, nelle more della definizione della
riforma del settore dell'autotrasporto, sia opportuna provvedere alla istituzione del descritto soggetto istituzionale;
Visto il precedente decreto 6 novembre 2002, n.14932T, che si intende sostituito
dal presente provvedimento;
DECRETA
Art. 1
(istituzione e compiti)
1. E'
istituita la Consulta Generale per l'autotrasporto. L'organismo riferisce
direttamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è incardinato,
a tutti gli effetti, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e
Statistici.
2. La
Consulta svolge attività di studio, consultiva e di supporto al Ministro e, per
il suo tramite, agli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche a livello
centrale e regionale in ordine alle problematiche
interne ed internazionali attinenti il settore dell'autotrasporto di merci.
Costituisce, inoltre, una sede di elaborazione di
proposte di normative nazionali e di iniziative e livello europeo in materia di
autotrasporto. La Consulta esprime parere su:
a) progetti di regolamenti e direttive europee in materia di autotrasporto, ai fini della definizione della posizione
italiana nel dibattito presso le istituzioni comunitarie;
b) questioni relative all'attraversamento della barriera
alpina, con particolare riguardo al transito in territorio austriaco e
svizzero;
c) problemi attinenti i rapporti con la Conferenza Europea
dei Ministri dei Trasporti, per quel che concerne, in particolare, gli aspetti
autorizzativi;
d) questioni relative alla stipula
ed all'attuazione degli accordi bilaterali con i Paesi non comunitari;
e) progetti di rinnovamento e sviluppo della logistica,
anche ai fini della elaborazione di un Piano nazionale
per la logistica;
f) iniziative per lo sviluppo del trasporto combinato
strada‑rotaia e stradamare, ivi compresa la messa a punto dì progetti
pilota e lo studio di possibili forme di sostegno, in armonia con le vigenti
disposizioni legislative e regolamentari;
g) progetti di provvedimenti attinenti la disciplina del
settore dell'autotrasporto e gli aspetti legati alla sicurezza della
circolazione;
h) problematiche interessanti la categoria
dell'autotrasporto, con particolare riguardo al Mezzogiorno;
i) studi e indagini sulla competitività delle imprese
italiane di autotrasporto in ambito europeo;
j) studi e rilevazioni sui prezzi
dei servizi di trasporto, e formulazione di proposte atte a tutelare la capacità
concorrenziale delle imprese.
Art 2
(composizione)
1. La
Consulta per l'autotrasporto è composta dai seguenti membri permanenti:
-
Presidente, designato dal Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti;
-
Capo Dipartimento per i Trasporti
Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici con funzione di Vice
Presidente;
-
Capo Dipartimento per la
Navigazione e il trasporto Marittimo e Aereo;
-
Direttore della Direzione Generale
dell'Autotrasporto di Persone e Cose;
-
Direttore della Direzione Generale
della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto
Terrestre;
-
Direttore della Direzione Generale
del Trasporto Ferroviario;
-
Presidente del Comitato Centrale
per l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori,
-
un rappresentante, con qualifica dirigenziale, per ciascuno dei seguenti
Ministeri:
-
Affari Esteri;
-
Interno;
-
Economia e Finanze,
-
Ambiente e Tutela del Territorio;
-
Politiche Comunitarie,
-
Lavoro e Politiche Sociali;
-
Attività Produttive,
-
tredici rappresentanti delle associazioni di categoria degli
autotrasportatori presenti nel Comitato
Centrale per l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
2. Per
la trattazione delle problematiche di specifico interesse fanno altresì parte
della Consulta:
‑
un rappresentante dell'AISCAT;
‑
un rappresentante dell'ANAS;
‑
un rappresentante di ASSOLOGISTICA;
‑
un rappresentante di ASSOPORTI;
‑
un rappresentante di CONFARTIGIANATO;
‑
un rappresentante di CONFCOMMERCIO;
‑
un rappresentante di CONFETRA:
‑
un rappresentante di CONFINDUSTRIA;
‑
un rappresentante di CONFITARMA,
‑
un rappresentante di FEDERTRASPORTO;
‑
un rappresentante della LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE;
‑
un rappresentante della RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.;
‑
un rappresentante di TRENITALIA S.P.A..
3. Per
ciascuno dei componenti di cui ai commi precedenti è
nominato un supplente.
4. La
Consulta può invitare ai propri lavori esponenti di altri
soggetti istituzionali o di categoria, nonché esperti di settore per l'esame e
l'approfondimento di particolari problematiche.
5. La
Consulta si insedia ed è operativa entro
quarantacinque giorni dalla data del presente decreto.
Art. 3
(organizzazione e funzionamento)
1. La
Consulta adotta al proprio interno le regole di funzionamento ‑ anche
attraverso l'articolazione in sottocommissioni ‑ nonché
quelle di convocazione e di frequenza delle riunioni e di adozione di delibere.
Art 4
(struttura di supporto funzionale e logistico)
1. Le
funzioni di Segreteria ed il supporto alle attività della Consulta sono assicurate nell'ambito del Dipartimento per i Trasporti
Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici, al quale dovranno essere
messe a disposizione le necessarie risorse umane e strumentali.
Art 5
(abrogazione)
1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, è abrogato il D.M. 29.4.1999, istitutivo della Commissione consultiva
per l'autotrasporto internazionale di merci.
Art 6
(compensi)
1. Con
successivo decreto saranno individuate le risorse finanziarie per definire
eventuali emolumenti nonché rimborsi spese da
liquidarsi ai componenti della Consulta.
Roma, 06 febbraio 2003
IL
MINISTRO