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Roma, 26 febbraio 2003

 

Circolare n.28/2003

Oggetto: Lavoro – Cassa integrazione straordinaria – Ampliamento delle causali – D.M. 18.12.2002, su G.U. n.32 dell’8.2.2003.

 

Recependo una richiesta della Confetra il Ministero del Lavoro ha ampliato le causali di ricorso alla CIGS per comprendere, tra le situazioni che possono dar luogo alla fattispecie di crisi aziendale, il verificarsi di un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale.

 

Come è noto, sino ad oggi la CIGS poteva essere concessa esclusivamente per far fronte a difficoltà occupazionali determinate da accadimenti interni all’azienda richiedente (stato di crisi da almeno 2 anni, ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione). Ciò ha comportato uno scarso utilizzo dell’istituto da parte di alcune categorie di imprese (tra cui quelle di logistica) che per natura sono invece fortemente condizionate dagli eventi negativi delle aziende committenti (contrazione dell’attività, ricorso agli ammortizzatori sociali, ecc.).

 

La peculiarità della nuova causale per la CIGS si riflette sulla procedura autorizzativa che risulta infatti meno complessa rispetto alle ipotesi tradizionali non occorrendo la dimostrazione, da parte delle aziende richiedenti, di un andamento involutivo nel biennio precedente. Rimane invece fermo l’obbligo per le aziende in questione di presentare un piano di risanamento che definisca le azioni da intraprendere per il superamento della situazione di temporanea difficoltà.

 

Si rammenta che rientrano nel campo di applicazione della CIGS le imprese inquadrate previdenzialmente nell’industria con oltre 15 dipendenti, nonché quelle del terziario con oltre 200 dipendenti svolgenti attività di logistica (per le imprese da 51 a 200 dipendenti la CIGS è scaduta il 31 dicembre 2002).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.11/2003

 

Allegato uno

 

M/n

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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 dicembre 2002

Criteri  di  approvazione  dei  programmi di crisi aziendali e per la
concessione del trattamento CIGS nei casi di cessazione di attivita'.
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto  1'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1994, n. 451,
che  ha  demandato  al  Comitato  interministeriale  per  la politica
economica  -  CIPE  il  compito  di dettare i criteri generali per la
gestione   degli   interventi   di   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale;
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione   economica   (CIPE)  n.  96  del  15  novembre  2001,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  31  del  6 febbraio 2002,
recante "Modifica dell'art. 9 della delibera n. 141/1999: devoluzioni
di  funzioni  al Ministero del lavoro e delle politiche sociali", che
ha  attribuito  al  Ministro del lavoro la determinazione dei criteri
generali   per   la   gestione   degli   interventi   di  trattamento
straordinario di integrazione salariale;
  Visto il decreto 2 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.   160   dell'11   luglio  2000,  concernente  la  modificazione  e
integrazione  dei  criteri  per  la  valutazione  dei programmi delle
aziende   che   richiedono  l'intervento  straordinario  della  Cassa
integrazione guadagni per crisi aziendale;
  Visto   il  decreto  20  agosto  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  245  del  18  ottobre  2002, che, a modifica del sopra
citato  provvedimento  ministeriale, ha stabilito nuovi criteri per i
casi di cessazione di attivita' delle aziende in crisi;
  Considerato  l'andamento  del  ciclo economico e produttivo, che ha
comportato  negative ripercussioni sui livelli occupazionali anche di
settori  industriali  di  particolare  rilevanza o di aziende facenti
parte di complessi processi produttivi;
  Considerato  che  le  ricadute  occupazionali  negative  di  cui al
capoverso  precedente  colpiscono  anche  aree  non  svantaggiate del
territorio nazionale;
  Considerata   la  prossima  riforma  dell'indennita'  ordinaria  di
disoccupazione  e  l'imminente riordino del sistema di ammortizzatori
sociali,  che  dovra'  prevedere,  tra  l'altro,  il collegamento tra
l'erogazione  dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria
e le misure di politica attiva del lavoro;
  Considerata,  altresi', la prossima riforma del mercato del lavoro,
con  particolare  riguardo  al potenziamento dei servizi pubblici per
l'impiego ed alle nuove strutture private chiamate a svolgere compiti
di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro;
  Ritenuto,   pertanto,  di  dover  procedere  all'aggiornamento  dei
criteri  relativi  all'individuazione ed alla conseguente valutazione
dei  casi  di  crisi  aziendale, di cui ai decreti 2 maggio 2000 e 20
agosto 2002;
  Ritenuto,   altresi',   di  dover  tener  conto  della  sfavorevole
congiuntura internazionale e nazionale e dell'esigenza di traguardare
le riforme indicate nei capoversi precedenti, che potranno consentire
ai  lavoratori  destinatari dei trattamenti di integrazione salariale
straordinaria  il  coinvolgimento nei processi di politica attiva del
lavoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                           Crisi aziendale
  1.   Sono  adottati  i  seguenti  criteri  per  l'approvazione  dei
programmi  di  crisi, aziendale, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della
legge 23 luglio 1991, n. 223:
    a) dagli  indicatori  economico finanziari (risultato di impresa;
fatturato;   risultato  operativo;  indebitamento),  complessivamente
considerati  e  riguardanti  il  biennio precedente, deve emergere un
andamento  a  carattere  negativo  ovvero  involutivo; l'impresa deve
presentare  -  unitamente ai documenti contabili relativi al suddetto
biennio  -  specifica  relazione  tecnica,  recante  le motivazioni a
supporto della propria critica situazione economico finanziaria;
    b) deve  essere verificato, in via generale, il ridimensionamento
-  o, quantomeno, la stabilita' - dell'organico aziendale nel biennio
precedente  all'intervento  CIGS;  deve,  altresi',  riscontrarsi, di
norma,  l'assenza  di  nuove  assunzioni,  con particolare riguardo a
quelle  assistite  da  agevolazioni contributive e/o finanziarie. Nel
caso  in  cui l'impresa abbia proceduto ad assumere personale, ovvero
intenda assumerne durante il periodo di fruizione del beneficio della
Cassa integrazione guadagni straordinaria, l'impresa stessa motiva la
necessita'  delle suddette assunzioni, nonche' la loro compatibilita'
con la disciplina normativa e le finalita' dell'istituto della CIGS;
    c) deve  essere  presentato,  da  parte dell'impresa, un piano di
risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la
situazione  di  crisi aziendale, definisca le azioni intraprese, o da
intraprendere,  per  il  superamento  delle difficolta' dell'impresa,
distinte  per  ciascun  settore  di  attivita'  dell'impresa  stessa,
nonche'  per  ciascuna  unita'  aziendale interessata dall'intervento
straordinario di integrazione salariale;
    d) qualora  l'impresa,  nel corso dell'intervento CIGS, ovvero al
termine dello stesso, preveda esuberi strutturali, deve presentare un
piano di gestione degli stessi;
    e) il  trattamento  straordinario  di integrazione salariale puo'
essere   concesso,  quando  la  situazione  di  crisi  aziendale  sia
conseguente  ad  un  evento  improvviso  ed  imprevisto, esterno alla
gestione   aziendale.   L'impresa  deve,  in  tal  caso,  documentare
l'imprevedibilita' dell'evento causa della crisi, la rapidita' con la
quale   l'evento  ha  prodotto  gli  effetti  negativi,  la  completa
autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale.
  2.  Ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale deve
riscontrarsi  la  contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle
lettere da a) a d). Nel caso di crisi aziendale per evento improvviso
ed imprevisto di cui alla lettera e), la fattispecie e' valutata, pur
in  assenza  delle condizioni di cui alle lettere a) e b), sempre che
siano soddisfatti i requisiti di cui alle lettere c) e d).
                               Art. 2.
                       Cessazione di attivita'
  1.  Sono  adottati  i  seguenti  criteri  per  la  concessione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale  per  crisi
aziendale,  nei  casi  di  cessazione di attivita', qualora l'azienda
richiedente non rientri nell'ipotesi di cui all'art. 1:
    a) la cessazione dell'attivita' puo' riguardare l'intera azienda;
un settore di attivita' della stessa; uno o piu' stabilimenti o parte
di essi;
    b) l'impresa  deve presentare un piano di gestione dei lavoratori
in  esubero  che  sia teso a ridurre il ricorso alla mobilita', salvo
che  tale  ricorso  non assuma, nel corso del periodo dell'intervento
straordinario  di  integrazione salariale richiesto, ovvero nell'arco
dei  dodici  mesi successivi al termine di tale intervento, carattere
di   strumento   di  ricollocazione,  anche  parziale,  dei  suddetti
lavoratori.
  2. Per la concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale  per  crisi aziendale, nei casi di cessazione di attivita',
deve  essere soddisfatta la condizione di cui alla lettera b), pur in
assenza  delle  condizioni  di  cui  alle  lettere  da  a)  a  d) del
precedente art. 1, comma 1, e pur se l'impresa si trovi in una o piu'
condizioni di cui al successivo art. 3.
                               Art. 3.
                         Casi di esclusione
  1.  Non  sono presi in esame, in via generale, i programmi di crisi
aziendale, presentati da imprese che:
    a) abbiano    iniziato   l'attivita'   produttiva   nel   biennio
antecedente alla richiesta di CIGS;
    b) non abbiano effettivamente avviato l'attivita' produttiva;
    c) abbiano  subito  significative  trasformazioni  societarie nel
biennio   antecedente   alla   richiesta  di  CIGS,  salvo  che  tali
trasformazioni  siano  avvenute  tra  imprese  che presentano assetti
proprietari  sostanzialmente coincidenti, con la preminente finalita'
del contenimento dei costi di gestione.
                               Art. 4.
                         Disposizioni finali
  1.  L'efficacia  dei decreti ministeriali 2 maggio 2000 e 20 agosto
2002  cessa  dalla  data  di pubblicazione del presente provvedimento
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2.  Il  presente decreto non trova applicazione nei confronti delle
imprese  editrici  di  giornali  quotidiani  e  agenzie  di  stampa a
diffusione  nazionale,  nonche'  editrici e/o stampatrici di giornali
periodici, considerata la specialita' della normativa sancita, per il
settore  dell'editoria,  dall'art.  7,  comma 3, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236.
  3.  L'efficacia  del  presente decreto decorre dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  verra' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto  e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 18 dicembre 2002
                                                  Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2003
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e

dei beni culturali, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 48