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Roma, 26 febbraio 2003
Circolare n.28/2003
Oggetto: Lavoro
– Cassa integrazione straordinaria – Ampliamento delle causali – D.M.
18.12.2002, su G.U. n.32 dell’8.2.2003.
Recependo una richiesta della Confetra il Ministero del Lavoro
ha ampliato le causali di ricorso alla CIGS per comprendere, tra le situazioni
che possono dar luogo alla fattispecie di crisi aziendale, il verificarsi di un
evento improvviso ed imprevisto, esterno
alla gestione aziendale.
Come è noto, sino ad oggi la CIGS poteva essere concessa
esclusivamente per far fronte a difficoltà occupazionali determinate da accadimenti
interni all’azienda richiedente (stato
di crisi da almeno 2 anni, ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione).
Ciò ha comportato uno scarso utilizzo dell’istituto da parte di
alcune categorie di imprese (tra cui quelle di logistica) che per natura
sono invece fortemente condizionate dagli eventi negativi delle aziende
committenti (contrazione dell’attività, ricorso agli ammortizzatori sociali,
ecc.).
La peculiarità della nuova causale per la CIGS si
riflette sulla procedura autorizzativa che risulta
infatti meno complessa rispetto alle ipotesi tradizionali non occorrendo la dimostrazione,
da parte delle aziende richiedenti, di un andamento involutivo nel biennio
precedente. Rimane invece fermo l’obbligo per le aziende in questione di presentare
un piano di risanamento che definisca le azioni da intraprendere per il superamento
della situazione di temporanea difficoltà.
Si rammenta che rientrano nel campo di
applicazione della CIGS le imprese inquadrate previdenzialmente
nell’industria con oltre 15 dipendenti, nonché quelle del terziario con oltre
200 dipendenti svolgenti attività di logistica (per le imprese da 51 a 200 dipendenti
la CIGS è scaduta il 31 dicembre 2002).
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.11/2003 |
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Allegato uno |
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M/n |
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 dicembre 2002
Criteri di approvazione dei programmi di crisi aziendali e per la
concessione del trattamento CIGS nei casi di cessazione di attivita'.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto 1'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451,
che ha demandato al Comitato interministeriale per la politica
economica - CIPE il compito di dettare i criteri generali per la
gestione degli interventi di trattamento straordinario di
integrazione salariale;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) n. 96 del 15 novembre 2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2002,
recante "Modifica dell'art. 9 della delibera n. 141/1999: devoluzioni
di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali", che
ha attribuito al Ministro del lavoro la determinazione dei criteri
generali per la gestione degli interventi di trattamento
straordinario di integrazione salariale;
Visto il decreto 2 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 160 dell'11 luglio 2000, concernente la modificazione e
integrazione dei criteri per la valutazione dei programmi delle
aziende che richiedono l'intervento straordinario della Cassa
integrazione guadagni per crisi aziendale;
Visto il decreto 20 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2002, che, a modifica del sopra
citato provvedimento ministeriale, ha stabilito nuovi criteri per i
casi di cessazione di attivita' delle aziende in crisi;
Considerato l'andamento del ciclo economico e produttivo, che ha
comportato negative ripercussioni sui livelli occupazionali anche di
settori industriali di particolare rilevanza o di aziende facenti
parte di complessi processi produttivi;
Considerato che le ricadute occupazionali negative di cui al
capoverso precedente colpiscono anche aree non svantaggiate del
territorio nazionale;
Considerata la prossima riforma dell'indennita' ordinaria di
disoccupazione e l'imminente riordino del sistema di ammortizzatori
sociali, che dovra' prevedere, tra l'altro, il collegamento tra
l'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria
e le misure di politica attiva del lavoro;
Considerata, altresi', la prossima riforma del mercato del lavoro,
con particolare riguardo al potenziamento dei servizi pubblici per
l'impiego ed alle nuove strutture private chiamate a svolgere compiti
di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento dei
criteri relativi all'individuazione ed alla conseguente valutazione
dei casi di crisi aziendale, di cui ai decreti 2 maggio 2000 e 20
agosto 2002;
Ritenuto, altresi', di dover tener conto della sfavorevole
congiuntura internazionale e nazionale e dell'esigenza di traguardare
le riforme indicate nei capoversi precedenti, che potranno consentire
ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale
straordinaria il coinvolgimento nei processi di politica attiva del
lavoro;
Decreta:
Art. 1.
Crisi aziendale
1. Sono adottati i seguenti criteri per l'approvazione dei
programmi di crisi, aziendale, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della
legge 23 luglio 1991, n. 223:
a) dagli indicatori economico finanziari (risultato di impresa;
fatturato; risultato operativo; indebitamento), complessivamente
considerati e riguardanti il biennio precedente, deve emergere un
andamento a carattere negativo ovvero involutivo; l'impresa deve
presentare - unitamente ai documenti contabili relativi al suddetto
biennio - specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a
supporto della propria critica situazione economico finanziaria;
b) deve essere verificato, in via generale, il ridimensionamento
- o, quantomeno, la stabilita' - dell'organico aziendale nel biennio
precedente all'intervento CIGS; deve, altresi', riscontrarsi, di
norma, l'assenza di nuove assunzioni, con particolare riguardo a
quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie. Nel
caso in cui l'impresa abbia proceduto ad assumere personale, ovvero
intenda assumerne durante il periodo di fruizione del beneficio della
Cassa integrazione guadagni straordinaria, l'impresa stessa motiva la
necessita' delle suddette assunzioni, nonche' la loro compatibilita'
con la disciplina normativa e le finalita' dell'istituto della CIGS;
c) deve essere presentato, da parte dell'impresa, un piano di
risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la
situazione di crisi aziendale, definisca le azioni intraprese, o da
intraprendere, per il superamento delle difficolta' dell'impresa,
distinte per ciascun settore di attivita' dell'impresa stessa,
nonche' per ciascuna unita' aziendale interessata dall'intervento
straordinario di integrazione salariale;
d) qualora l'impresa, nel corso dell'intervento CIGS, ovvero al
termine dello stesso, preveda esuberi strutturali, deve presentare un
piano di gestione degli stessi;
e) il trattamento straordinario di integrazione salariale puo'
essere concesso, quando la situazione di crisi aziendale sia
conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla
gestione aziendale. L'impresa deve, in tal caso, documentare
l'imprevedibilita' dell'evento causa della crisi, la rapidita' con la
quale l'evento ha prodotto gli effetti negativi, la completa
autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale.
2. Ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale deve
riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle
lettere da a) a d). Nel caso di crisi aziendale per evento improvviso
ed imprevisto di cui alla lettera e), la fattispecie e' valutata, pur
in assenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b), sempre che
siano soddisfatti i requisiti di cui alle lettere c) e d).
Art. 2.
Cessazione di attivita'
1. Sono adottati i seguenti criteri per la concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi
aziendale, nei casi di cessazione di attivita', qualora l'azienda
richiedente non rientri nell'ipotesi di cui all'art. 1:
a) la cessazione dell'attivita' puo' riguardare l'intera azienda;
un settore di attivita' della stessa; uno o piu' stabilimenti o parte
di essi;
b) l'impresa deve presentare un piano di gestione dei lavoratori
in esubero che sia teso a ridurre il ricorso alla mobilita', salvo
che tale ricorso non assuma, nel corso del periodo dell'intervento
straordinario di integrazione salariale richiesto, ovvero nell'arco
dei dodici mesi successivi al termine di tale intervento, carattere
di strumento di ricollocazione, anche parziale, dei suddetti
lavoratori.
2. Per la concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per crisi aziendale, nei casi di cessazione di attivita',
deve essere soddisfatta la condizione di cui alla lettera b), pur in
assenza delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del
precedente art. 1, comma 1, e pur se l'impresa si trovi in una o piu'
condizioni di cui al successivo art. 3.
Art. 3.
Casi di esclusione
1. Non sono presi in esame, in via generale, i programmi di crisi
aziendale, presentati da imprese che:
a) abbiano iniziato l'attivita' produttiva nel biennio
antecedente alla richiesta di CIGS;
b) non abbiano effettivamente avviato l'attivita' produttiva;
c) abbiano subito significative trasformazioni societarie nel
biennio antecedente alla richiesta di CIGS, salvo che tali
trasformazioni siano avvenute tra imprese che presentano assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti, con la preminente finalita'
del contenimento dei costi di gestione.
Art. 4.
Disposizioni finali
1. L'efficacia dei decreti ministeriali 2 maggio 2000 e 20 agosto
2002 cessa dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto non trova applicazione nei confronti delle
imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a
diffusione nazionale, nonche' editrici e/o stampatrici di giornali
periodici, considerata la specialita' della normativa sancita, per il
settore dell'editoria, dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236.
3. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2002
Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2003
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 48