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Roma, 17 marzo 2003
Circolare n. 32/2003
Oggetto: Tributi – Condoni e sanatorie – Legge 21.2.2003,
n.27, su S.O. alla G.U. n.44
del 22.2.2003.
La legge indicata in
oggetto, nel modificare le disposizioni contenute nella legge finanziaria 2003,
ha stabilito che i termini per usufruire dei condoni tributari restano aperti
fino al 16 aprile 2003.
I condoni consentono
di definire tutti i periodi di imposta soggetti ad
accertamento; in particolare, i periodi dal 1997 al 2001, ai fini delle imposte
dirette e dal 1998 al 2001, ai fini IVA. Peraltro, per i contribuenti che alla
data dell’1 gennaio 2003 avevano ricevuto avvisi di accertamento,
il ricorso ai condoni è precluso o fortemente limitato.
La forma più
semplice di regolarizzazione - disciplinata
dall’articolo 8 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) – consiste nella
presentazione di dichiarazioni fiscali integrative per denunciare un maggiore
reddito imponibile e un maggiore fatturato.
Le dichiarazioni integrative possono essere presentate
da tutti i contribuenti, compresi i sostituti d’imposta, e consentono di regolarizzare le imposte dirette (Irpef,
Irpeg, relative addizionali, Ilor,
Irap), i contributi obbligatori previdenziali e
sanitari, l’IVA. Le imposte e i contributi vanno determinati applicando le
disposizioni vigenti negli anni regolarizzati; l’applicazione delle sanzioni e
degli interessi di mora è esclusa.
Le dichiarazioni
integrative possono essere utilizzate solo per regolarizzazioni
a favore del Fisco: non sono ammesse dichiarazioni integrative per recuperare
somme precedentemente non dichiarate, quali crediti d’imposta, deduzioni
fiscali, ecc.
I contribuenti che
presentano le dichiarazioni integrative non saranno al
riparo dell’azione di accertamento del Fisco, tuttavia saranno avvantaggiati: i
maggiori redditi dichiarati – ai fini dell’accertamento – varranno infatti il
doppio: ad esempio se il maggiore reddito dichiarato è stato pari a 1.000, ai
fini dell’accertamento sarà come se il contribuente avesse dichiarato 2.000.
Il ricorso alla
dichiarazione integrativa comporta l’esclusione della punibilità per i reati
tributari minori.
La forma di regolarizzazione completa
è il cosiddetto “condono tombale”,
previsto dall’articolo 9 della legge 289, consistente nell’obbligo di integrare
tutte le dichiarazioni dei redditi e Iva pregresse. In sostanza per chiudere
definitivamente con il Fisco – il condono inibisce qualsiasi forma di accertamento ed esclude definitivamente dalla punibilità
per reati tributari - occorre versare un importo forfettario
per tutte le annualità pregresse anche per quelle che non presentano
irregolarità.
L’importo dovuto è
determinato in misura percentuale sulle imposte lorde risultanti dalle dichiarazioni
presentate originariamente. Non sono applicati interessi, né sanzioni.
Imposte regolarizzabili |
Importi dovuti (percentuale) |
Irpef-Irpeg-Ilor-Irap-Addizionali–Imposte sostitutive–Imposta sul
patrimonio netto delle imprese-Contributo per l’Europa ex lege
662/1996 Fino
a 10 mila euro Oltre
10 mila e fino a 20 mila euro Oltre
20 mila euro |
8% 6% 4% |
IVA
sulle vendite e sugli acquisti Fino
a 400 mila euro Oltre
400 mila e fino a 600 mila euro Oltre
600 mila euro |
2% 1,5% 1% |
Le imprese che si
avvalgono dei condoni possono procedere alla regolarizzazione
delle scritture contabili.
La legge indicata in oggetto ha introdotto inoltre la
possibilità di sanare gli omessi versamenti delle imposte e delle ritenute
risultanti dalle dichiarazioni annuali, senza applicazione di sanzioni
(articolo 9 bis). Sono dovuti solo gli interessi,
nella misura del 3 per cento annuo a decorrere dalla data di scadenza
dell’originario termine di versamento.
Riguardo ai condoni
minori, si richiamano in particolare:
§
il condono per le imposte indirette (articolo 11), riguardante l’imposta
di registro, le imposte ipotecarie e catastali, le imposte sulle successioni e
donazioni, l’INVIM, relativamente agli atti formati entro il 30 novembre 2002;
§
la definizione delle somme iscritte a ruolo (articolo 12), che consente
di estinguere i debiti iscritti a ruolo dietro richiesta dei concessionari
della riscossione;
§
la sanatoria per gli atti di accertamento non ancora
definitivi alla data dell’1 gennaio 2003, nonché per gli avvisi di accertamento
per i quali alla stessa data erano ancora aperti i termini per la presentazione
del ricorso (articolo 15), fruibile mediante il pagamento di una percentuale
delle somme dovute, variabile a seconda dell’atto di accertamento e
dell’importo contestato;
§
la chiusura delle liti fiscali pendenti alla data del 29
settembre 2002 (articolo 16), definibili mediante il versamento di un importo forfettario di 150 euro (per liti fino a 2 mila euro),
ovvero pari al 30 per cento del valore della lite se lo stesso è superiore a 2
mila euro (tale percentuale è elevata al 50 per cento, ovvero è ridotta al 10
per cento, qualora nel corso della lite siano state rese pronunce
giurisdizionali rispettivamente non favorevoli o favorevoli al contribuente).
Da rilevare che nei
confronti dei soggetti che non si avvalgono dei condoni è
prevista la proroga di due anni dei termini di accertamento ai fini delle
imposte dirette, indirette e dell’Iva.
Riguardo alla presentazione
delle istanze di condono e dei relativi versamenti il
termine è il 16 aprile 2003. Per versamenti eccedenti gli importi di 3.000 euro
(persone fisiche) e di 6.000 euro (altri soggetti) è prevista la possibilità di
rateizzazione col pagamento degli interessi legali.
I modelli per le dichiarazioni
integrative con le relative istruzioni sono disponibili sul sito internet
www.agenziaentrate.it
alla voce “sanatorie”.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.131/2002 |
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Allegato uno |
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D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
Legge Finanziaria
2003
Testo delle
disposizioni fiscali coordinato con le modificazioni introdotte dalla legge 21.2.2003,
n.27 pubblicata si S.O. alla
G.U. n.44 del 22.2.2003
***OMISSIS***
Art. 8
Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi
1. Le dichiarazioni relative ai periodi
d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il
31 ottobre 2002, possono essere integrate secondo le disposizioni del presente
articolo. L'integrazione puo' avere effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative
addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta sul patrimonio netto delle
imprese, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, del contributo straordinario per
l’Europa, di cui all’articolo 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, dei contributi previdenziali e di quelli al Servizio
sanitario nazionale. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare
ritenute alla fonte, possono integrare, secondo le disposizioni del presente
articolo, le ritenute relative ai periodi di imposta
di cui al presente comma.
[ ]
3. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi
dovuti entro il 16 aprile 2003, mediante l'applicazione delle
disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta
relative ai tributi indicati nel comma 1 nonche'
dell'intero ammontare delle ritenute e contributi, sulla base di una
dichiarazione integrativa da presentare, entro la medesima data, in luogo di
quella omessa ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione gia' presentata. Agli effetti dell’imposta sul valore
aggiunto, per l’omessa osservanza degli obblighi di cui agli articoli 17, terzo
e quinto comma, e 34, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all’articolo 47, comma 1, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, l’integrazione deve operarsi esclusivamente con
riferimento all’imposta che non avrebbe potuto essere
computata in detrazione; la disposizione opera a condizione che il contribuente
si avvalga della definizione di cui all’articolo 9-bis. Nella dichiarazione
integrativa devono essere indicati, a pena di nullità, maggiori importi dovuti
almeno pari a 300 euro per ciascun periodo di imposta.
La predetta dichiarazione integrativa e' presentata in via telematica
direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati
dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni [
]. Qualora gli importi da versare [ ] eccedano, per le persone
fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000
euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari
importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile
2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate
non determina l'inefficacia della integrazione; per il
recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le
disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una
sanzione amministrativa di ammontare pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli
interessi legali. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il
rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente
non dichiarati, ne' per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non
richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle
originariamente dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior
credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito
spettante in base alla dichiarazione integrativa, e' versata secondo le modalita' previste dal presente articolo. e' in ogni caso preclusa la deducibilita'
delle maggiori imposte e contributi versati. Per le ritenute
indicate nelle dichiarazioni integrative non puo'
essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati
a ritenuta. I versamenti delle somme dovute ai sensi del presente comma sono
effettuati secondo le modalita' previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
4. In alternativa alle modalita'
di dichiarazione e versamento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1,
ad eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni
relative a tutti i periodi d'imposta di cui al medesimo comma, possono
presentare la dichiarazione integrativa in forma riservata ai soggetti
convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della dichiarazione
integrativa riservata, versano, entro il 24 aprile 2003, le maggiori
somme dovute secondo le disposizioni contenute nel capo III del predetto
decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione di cui
all'articolo 17 dello stesso decreto legislativo, e comunicano all'Agenzia
delle entrate l'ammontare complessivo delle medesime somme senza indicazione
dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la
dichiarazione integrativa riservata. E' esclusa la rateazione di cui al comma 3. Gli istituti previdenziali non
comunicano all’amministrazione finanziaria i dati indicati nella dichiarazione
riservata di cui vengono a conoscenza.
5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalita', anche tramite soggetti non residenti o loro
strutture interposte, e' dovuta un'imposta sostitutiva
di quelle indicate al comma 1, pari al 6 per cento. Per la dichiarazione
e il versamento della predetta imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
dei commi 3 e 4.
6. Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della
procedura prevista dal presente articolo comporta per ciascuna
annualità oggetto di integrazione ai sensi dei commi 3 e 4 e
limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valore
aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del 100 per
cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per cento:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti
coobbligati, di ogni accertamento tributario e
contributivo;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e
previdenziali, ivi comprese quelle accessorie, nonche',
ove siano stati integrati i redditi di cui al comma 5, e ove ricorra la ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4, delle sanzioni
previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227;
c) l’esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari
di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, nonchè per i reati previsti dagli articoli 482,
483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonchè
dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano
stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per
conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
tributaria. L’esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell’azione penale della quale il contribuente
ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione
integrativa.
[ ]
6-bis. In caso di accertamento relativo ad
annualità oggetto di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori ritenute
dovute sono comunque limitate all’eccedenza rispetto alle maggiori imposte
corrispondenti agli imponibili integrati, all’eccedenza rispetto all’imposta sul
valore aggiunto e all’eccedenza rispetto alle ritenute, aumentate ai sensi del
comma 6.
7. Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento del 100 per
cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui alla lettera c) del
medesimo comma operano a condizione che, ricorrendo la ipotesi
di cui all'articolo 14, comma 4, si provveda alla regolarizzazione contabile
delle attivita' detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste.
8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono
anche nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se considerati
possessori effettivi dei maggiori imponibili.
9. In caso di accesso, ispezione o verifica,
ovvero di altra attivita' di controllo fiscale, il
soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata di cui al comma 4 puo' opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi,
estintivi e di esclusione della punibilita' di cui ai
commi 6 e 7 con invito a controllare la congruita'
delle somme di cui ai commi 3 e 5, in relazione all'ammontare dei maggiori
redditi e imponibili nonche' delle ritenute e dei
contributi indicati nella dichiarazione integrativa.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:
a) alla data di entrata in vigore della
presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con
esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività
produttive, nonchè invito al contraddittorio di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai
quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16;
in caso di avvisi di accertamento di cui all’articolo 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui
all’articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data
di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a
condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli
importi per l’integrazione, le somme derivanti dall’accertamento parziale, con
esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di
quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i
quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui
ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600
del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni
del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti;
b) è stata esercitata l’azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 6, della quale il contribuente ha
avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione
integrativa.
11. Le societa' o associazioni di cui
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, nonche' i titolari dell'azienda
coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa familiare, che hanno presentato la dichiarazione integrativa secondo le modalita' del presente articolo, comunicano, entro il 16 maggio
2003, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata
l'avvenuta presentazione della relativa dichiarazione. La integrazione
da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata
si perfeziona presentando, entro il 16 settembre 2003, la dichiarazione
integrativa di cui al comma 3 e versando contestualmente le imposte e i
relativi contributi secondo le modalita' di cui al medesimo
comma 3. La presentazione della dichiarazione integrativa da
parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma costituisce
titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nei confronti dei soggetti che non hanno integrato i redditi
prodotti in forma associata.
12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi e degli
imponibili ai sensi del presente articolo non genera
obbligo o facolta' della segnalazione di cui
all'articolo 331 del codice di procedura penale. L'integrazione effettuata ai
sensi del presente articolo non costituisce notizia di reato.
13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono
definite le modalita' applicative del presente
articolo.
Art. 9
Definizione automatica per gli anni pregressi
1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano una dichiarazione
con le modalita' previste dai commi 3 e 4
dell'articolo 8, concernente, a pena di nullità, tutti i periodi d’imposta per
i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti
entro il 31 ottobre 2002, chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte
di cui al comma 2, lettera a), nonchè, anche separatamente,
per l’imposta sul valore aggiunto. Non possono essere oggetto di
definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonche' i redditi di cui al comma 5
dell'articolo 8, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilita' di avvalersi della dichiarazione integrativa
di cui al medesimo articolo 8, secondo le modalita'
ivi indicate.
2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento per
ciascun periodo d'imposta:
a) ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle
imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, del contributo straordinario per l’Europa di cui all’articolo 3,
commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese,
fermi restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4, di un importo pari all’8
per cento delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla
dichiarazione originariamente presentata; se ciascuna imposta
lorda o sostitutiva e' risultata di ammontare superiore a 10.000 euro, la
percentuale applicabile all'eccedenza e' pari al 6 per cento, mentre se
e' risultata di ammontare superiore a 20.000 euro, la percentuale applicabile a
quest'ultima eccedenza e' pari al 4 per cento;
b) ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, fermi restando i
versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per
cento dell’imposta relativa alle cessioni di beni e
alle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, per le quali l’imposta
è divenuta esigibile nel periodo d’imposta, e del 2 per cento dell’imposta
detratta nel medesimo periodo; se l’imposta esigibile ovvero l’imposta
detratta superano gli importi di 200.000 euro, le percentuali applicabili a
ciascuna eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e se i predetti importi di
imposta superano 300.000 euro le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza
sono pari all'1 per cento.
3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate
in base al comma 2, lettera a), deve comunque essere,
per ciascun periodo d’imposta, almeno pari:
a) a 100 euro, per le persone
fisiche e le società semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti dall’esercizio di arti e
professioni;
b) ai seguenti importi, per
le persone titolari di reddito d’impresa, per gli esercenti arti e professioni,
per le società e le associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonchè per i soggetti di cui all’articolo 87 del medesimo
testo unico:
1) 400 euro, se l’ammontare
dei ricavi e dei compensi non è superiore a 50.000 euro;
2) 500 euro, se l’ammontare
dei ricavi e dei compensi non è superiore a 180.000 euro;
3) 600 euro, se l’ammontare
dei ricavi e dei compensi è superiore a 180.000 euro.
3-bis. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base
degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono
riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonchè
i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a
quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all’articolo 3, commi da
181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono
effettuare la definizione automatica ai fini di tutte le imposte di cui al
comma 2 del presente articolo con il versamento di una somma pari a 500 euro
per ciascuna annualità. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base
degli studi di settore di cui al citato articolo 62-bis del decreto-legge n.
331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli
indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con
il versamento di una somma pari a 700 euro per ciascuna annualità.
4. Ai fini della definizione automatica, le persone
fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'articolo
5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, il titolare e i collaboratori dell'impresa familiare nonche' il
titolare e il
coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, indicano nella
dichiarazione integrativa, per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare
dell'importo minimo da versare determinato, con le modalita'
indicate nel comma 3, lettera b), in ragione della propria quota di
partecipazione. In nessun caso tale importo puo' risultare di ammontare
inferiore a 200 euro.
5. In presenza di importi minimi di cui ai
commi 3 e 4 deve essere versato quello di ammontare maggiore.
6. Il versamento delle maggiori imposte
calcolate in base al comma 2, lettera b), deve comunque
essere, in ciascun periodo d’imposta, almeno pari a:
a) 500 euro, se l’ammontare
del volume d’affari non è superiore a 50.000 euro;
b) 600 euro, se l’ammontare
del volume d’affari non è superiore a 180.000 euro;
c) 700 euro, se l’ammontare
del volume d’affari è superiore a 180.000 euro.
7. Ai fini della definizione automatica e' esclusa la rilevanza a
qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie,
fatta eccezione di quelle determinate
dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 18
ottobre 2001, n. 383. Il riporto a nuovo delle predette perdite è
consentito con il versamento di una somma pari al 10 per cento delle perdite
stesse. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in
perdita o in pareggio e' versato un importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3, lettera b), per ciascuno dei periodi
stessi.
8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni
relative ai tributi di cui al comma 1, e' dovuto, per ciascuna di esse e per
ciascuna annualita', un importo pari a 1.500 euro per
le persone fisiche, elevato a 3.000 euro per le societa'
e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, e per i soggetti di cui all'articolo 87 del
medesimo testo unico.
9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna
annualita', rende definitiva la liquidazione
delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di
deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilita'
di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e
del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed
all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonche' gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni
IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; le variazioni dei dati
dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai
sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo
degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai
fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. La dichiarazione integrativa non
costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, ne per il riconoscimento di
esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni
d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate.
10. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo
comporta:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti
coobbligati, di ogni accertamento tributario;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese
quelle accessorie;
c) l'esclusione della punibilita' per i
reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, nonche' per i reati previsti dagli
articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile,
quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti
reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla
stessa pendenza o situazione tributaria; i predetti effetti, limitatamente
ai reati previsti dal codice penale e dal codice civile, operano a condizione
che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della presente
legge si provveda alla regolarizzazione contabile delle
attività, anche detenute all'estero, secondo le modalita'
ivi previste[ ]. L’esclusione di cui alla presente lettera non si
applica in caso di esercizio dell’azione penale della
quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di
presentazione della dichiarazione per la definizione automatica.
11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul monitoraggio
fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le
ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attivita' detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste, ferma restando la decadenza dal
beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attivita'
medesime.
12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo [
] eccedano complessivamente, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro
e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti
possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre
2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli
interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento
delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non
corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per
cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in
caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza
medesima, e gli interessi legali.
13. In caso di accesso, ispezione o verifica,
ovvero di altra attivita' di controllo fiscale, il
soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata puo'
opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di
esclusione della punibilita' di cui al comma 10, con
invito a controllare la congruita' delle somme versate
ai fini della definizione e indicate nella medesima dichiarazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:
a) alla data di entrata in vigore della
presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con
esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività
produttive, nonchè invito al contraddittorio di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai
quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16
della presente legge; in caso di avvisi di accertamento parziale di cui
all’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di
cui all’articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla
data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a
condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli
importi per la definizione, le somme derivanti dall’accertamento parziale, con
esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di
quanto già pagato. Per i periodi d’imposta per i quali sono divenuti definitivi
avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai
citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni
del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti;
b) è stata esercitata l’azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 10, della quale il contribuente ha
avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per
la definizione automatica;
c) il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le
dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al
comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.
15. Le preclusioni di cui alle lettere a) e b) del comma 14 si
applicano con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta ai quali si
riferiscono gli atti e i procedimenti ivi indicati. La definizione automatica
non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli
contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di
cui al comma 14 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli
importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che
risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente
al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2,
comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, possono avvalersi delle
disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni
originarie presentate. L'esercizio della facolta'
di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle
dichiarazioni integrative presentate.
17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha
interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi
dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della
protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia
di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire
in maniera automatica la propria posizione relativa agli
anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 16 aprile
2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale,
al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10
per cento; il perfezionamento della definizione comporta gli effetti di cui al
comma 10. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente
comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere
versati in un massimo di otto rate semestrali con
l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003.
L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze
delle rate semestrali non determina l'inefficacia della definizione automatica;
per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni
successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono definite le modalita' applicative del presente articolo.
Art. 9-bis
Definizione dei ritardati od omessi versamenti
1. Le sanzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti
d’imposta che alla data del 16 aprile 2003 provvedono ai pagamenti delle imposte
o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31
ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per
ciascun periodo di imposta eccedono, per le persone
fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000
euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal
17 aprile 2003, possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il
30 novembre 2003, il 30 giugno 2004 e il 30 novembre 2004.
2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono
state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla
data del 16 aprile 2003, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte
a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo;
le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate
scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il
versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato,
anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, all’autorità giudiziaria.
3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti
interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa, in via
telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati
dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, indicando in apposito
prospetto le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i
dati del versamento effettuato, nonchè gli estremi
della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2.
4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici
provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o
al loro annullamento se ne è stato intimato il
pagamento con ingiunzione, non ancora versate alla data del 16 aprile 2003,
sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di
quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le
somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano
che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di
terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, all’autorità
giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare,
diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate,
a titolo di interessi, del 3 per cento annuo.
Art. 10
Proroga di termini
1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle
disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga
alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
i termini di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di due anni.
Art. 11
Definizione agevolata ai fini delle
imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle
successionie
donazioni e sull’incremento di valore degli immobili. Proroga di termini
1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria,
catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore
degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate
e le scritture private registrate entro la data del 30 novembre 2002 nonche' per le denunce e le dichiarazioni presentate entro
la medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di
valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza
dei contribuenti da presentare entro il 16 aprile 2003, con l'aumento
del 25 per cento, a condizione che non sia stato notificato avviso di
rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore
della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l’istanza
non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in
deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini
per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due
anni.
1-bis. Le violazioni relative all’applicazione,
con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e
dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle
maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare entro
il 16 aprile 2003 istanza con contestuale dichiarazione di non volere
beneficiare dell’agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non si
applica qualora, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle
maggiori imposte.
2. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via
principale, con esclusione di sanzioni e interessi.
3. Qualora non venga eseguito il pagamento
dell'imposta entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione,
la domanda di definizione e' priva di effetti.
4. Se alla data di entrata in vigore della
presente legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la
presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l’esecuzione dei
versamenti annuali di cui al comma 3 dell’articolo 17 del testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovuti sanzioni e
interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all’adempimento delle
formalità omesse entro il 16 aprile 2003.
Art. 12
Definizione dei carichi di ruolo pregressi
1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli
emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale
della riscossione fino al 31 dicembre 2000, i debitori possono
estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il
pagamento:
a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le
spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate
dallo stesso.
2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente
ai ruoli affidati tra il 1º gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000, i concessionari
informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16
aprile 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi
della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno
l’80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è
versato entro il 16 aprile 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta
un aggio pari al 4 per cento.
2-bis. Restano comunque dovute per intero le
somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell’Unione europea.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e'
approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalita' di versamento delle somme pagate dai debitori, di
riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei
relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi
all'operazione.
***OMISSIS***
Art. 14
Regolarizzazione delle
scritture contabili
1. Le societa' di capitali e gli enti
equiparati, le societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonche' le persone fisiche e gli enti non commerciali,
relativamente ai redditi d'impresa posseduti, che si avvalgono delle
disposizioni di cui all'articolo 8, possono specificare in apposito prospetto i
nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi,
da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite
indicati nelle dichiarazioni stesse; con riguardo ai predetti imponibili,
maggiori imponibili o minori perdite non si applicano le disposizioni del comma
4 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Il predetto prospetto e'
conservato per il periodo previsto dall'articolo 43, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e deve essere esibito o trasmesso su
richiesta dell'ufficio competente.
2. Sulla base delle quantita' e valori
evidenziati ai sensi del comma 1, i soggetti ivi indicati possono procedere ad
ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture
contabili apportando le conseguenti variazioni nell'inventario, nel rendiconto
ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di
imposta in corso a tale data nonchè negli
altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti
disposizioni. Le quantita' e i valori così
evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative
ai periodi di imposta successivi, con esclusione dei
periodi d'imposta per i quali non e' stata presentata la dichiarazione
integrativa ai sensi dell'articolo 8, salvo che non siano oggetto di
accertamento o rettifica d'ufficio.
3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresì procedere, nei
medesimi documenti di cui al comma 2, alla eliminazione
delle attivita' o delle passivita'
fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. Dette
variazioni non comportano emergenza di componenti
positivi o negativi ai fini della determinazione del reddito d'impresa ne' la deducibilita' di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti
alla riduzione dei relativi fondi.
4. I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi delle
disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 8, possono procedere, nel
rispetto dei principi civilistici di redazione del
bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai sensi
dei commi da 1 a 3, delle attivita' detenute
all'estero alla data del 31 dicembre 2001, con le modalita'
anche dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 8. Dette attivita' si considerano riconosciute ai fini delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta
successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002.
5. I soggetti di cui al comma 1 che si sono
avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 9 possono procedere alla regolarizzazione
delle scritture contabili di cui al comma 3 con gli effetti ivi previsti, nonche', nel rispetto dei principi civilistici
di redazione del bilancio, alle iscrizioni nell'inventario, nel rendiconto o
nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di
imposta in corso a tale data nonchè negli altri
libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti
disposizioni, di attivita' in precedenza omesse;
in tal caso, sui valori o maggiori valori dei beni iscritti e'
dovuta entro il 16 aprile 2003 un'imposta sostitutiva del 6 per cento
dei predetti valori. L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente e' dovuta anche con riferimento alle attivita'
detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto di
regolarizzazione contabile ai sensi del periodo precedente. In tale ultima
ipotesi si applicano le modalita'
dichiarative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 8. L'imposta sostitutiva del 6
per cento non e' dovuta se i soggetti si sono
avvalsi anche della facolta' prevista dal comma 5
dell'articolo 8. I maggiori valori iscritti ai sensi del presente comma si
considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal
terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o
in corso al 31 dicembre 2002, a condizione che i soggetti si siano avvalsi
delle disposizioni di cui all’articolo 9 relativamente alle imposte sui redditi.
L'imposta sostitutiva e' indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione
ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero
al consumo personale e familiare dell’imprenditore delle attività regolarizzate
e assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per cento, in data
anteriore a quella di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello
chiuso o in corso al 31 dicembre 2002, al soggetto che ha effettuato la
regolarizzazione, è attribuito un credito d’imposta, ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone
giuridiche, pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva pagata.
Art. 15
1. Gli avvisi di accertamento per i quali
alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i
termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui
agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non e' ancora
intervenuta la definizione, nonche' i processi
verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, non e' stato notificato avviso di accertamento ovvero
ricevuto invito al contraddittorio, possono essere definiti secondo le modalita' previste dal presente articolo, senza
applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni salvo quanto
previsto dal comma 4, lettera b-bis). La definizione non è ammessa per i
soggetti nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale per i reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente
ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.
2. La definizione degli avvisi di accertamento
e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il
pagamento, entro il 16 aprile 2003, degli importi che risultano dovuti
per effetto dell'applicazione delle percentuali di seguito indicate, con
riferimento a ciascuno scaglione:
a) 30 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente
accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, non superiori a
15.000 euro;
b) 32 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente
accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 15.000
euro ma non superiori a 50.000 euro;
c) 35 per cento delle maggiori imposte,
ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro.
3. La definizione di cui al comma 2 e' altresì ammessa nelle ipotesi
di rettifiche relative a perdite dichiarate, qualora
dagli atti di cui al medesimo comma 2 emergano imposte o contributi dovuti. In
tal caso la sola perdita risultante dall'atto e' riportabile nell'esercizio
successivo nei limiti previsti dalla legge.
3-bis. Gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione
delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge
non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso possono
essere definiti mediante il pagamento del 10 per cento dell’importo contestato
o irrogato a titolo di sanzione.
4. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, entro
il 16 aprile 2003, di un importo calcolato:
a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte
sostitutive, applicando l'aliquota del 18 per cento alla somma dei
maggiori componenti positivi e minori componenti
negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo;
b) per l'imposta regionale sulle attivita'
produttive, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette,
riducendo del 50 per cento la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi
formulati nel verbale stesso;
b-bis) per
le violazioni per le quali non risulta applicabile la procedura di irrogazione
immediata prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento le sanzioni
minime applicabili;
b-ter) per
le violazioni concernenti l’omessa effettuazione di ritenute e il conseguente
omesso versamento da parte del sostituto d’imposta, riducendo del 65 per cento
l’ammontare delle maggiori ritenute omesse risultante dal verbale stesso.
4-bis. Non sono definibili, in base alle disposizioni del presente
articolo, le violazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2002, n. 73.
4-ter. Restano comunque dovute per intero le
somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell’Unione europea.
5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo sono
effettuati entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità
previste per il versamento diretto dei relativi tributi, esclusa in ogni caso
la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni. Qualora gli importi da versare
complessivamente per la definizione eccedano, per le persone fisiche, la somma
di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro,
gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo,
entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati
degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso
versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina
l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a
tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa
pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta'
in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza
medesima, e gli interessi legali. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero
importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio
competente la quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente ad un prospetto
esplicativo delle modalita' di
calcolo seguite.
6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non
corrispondenti a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1, ovvero se la
stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle
ipotesi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma; non si fa luogo al
rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli
importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
7. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni
effetto, della punibilita' per i reati tributari di
cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
nonche' per i reati previsti dagli articoli 482, 483,
484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonche'
dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati
commessi per eseguire od occultare i citati reati tributari, ovvero per
conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa
pendenza o situazione tributaria. E’ altresì esclusa, per le definizioni
perfezionate, l’applicazione delle sanzioni accessorie di cui all’articolo 12
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all’articolo 21 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L’esclusione di cui al presente comma non
si applica in caso di esercizio dell’azione penale
della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di
perfezionamento della definizione.
8. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino al 18 aprile 2003 restano sospesi i termini per la
proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, gli
atti di cui al comma 3-bis, nonche' quelli per il
perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n.218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio
di cui al medesimo comma 1.
Art. 16
Chiusura delle liti fiscali
pendenti
1. Le liti fiscali pendenti,
ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice
ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere
definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del
giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:
a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;
b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:
1) il
10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell’Amministrazione finanziaria dello Stato
nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito
ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla data di
presentazione della domanda di definizione della lite;
2) il
50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza
del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare
resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio,
alla predetta data;
3) il
30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite
penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna
pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull’ammissibilità
dell’atto introduttivo del giudizio.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 aprile
2003, secondo le ordinarie modalita' previste per
il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni
caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette
somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate
trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le
somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro
il termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal
17 aprile 2003 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento
delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina
l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a
tali scadenze si applicano le disposizioni
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni
successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
3. Ai fini del presente articolo si intende:
a) per lite pendente, quella in cui è parte l’Amministrazione
finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento,
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione,
per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, e' stato
proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonche'
quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con
pronuncia non passata in giudicato. Si intende,
comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non
sia intervenuta sentenza passata in giudicato;
b) per lite autonoma, quella relativa a
ciascuno degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella relativa
all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;
c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la
definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in
primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle
eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate
con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di
sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del
valore della lite; il valore della lite e' determinato con riferimento a ciascun
atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti
interessati e dai tributi in esso indicati.
4. Per ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il termine di cui al comma 2, un separato versamento, se dovuto ai
sensi del presente articolo ed e' presentata, entro il 21 aprile 2003,
una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore del
competente ufficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte nel
giudizio.
5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo
si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda
di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di
riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell’Amministrazione finanziaria dello Stato
previsti al comma 1, lettera b), la definizione non dà comunque luogo alla
restituzione delle somme già versate ancorchè
eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione
stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative
ai dazi costituenti risorse proprie dell’Unione europea.
6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 30 giugno 2003; qualora sia
stata gia' fissata la trattazione della lite nel
suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che
dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Per
le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2003, i
termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni,
ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in
riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.
[ ]
8. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni
tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonchè alla Corte di cassazione, entro il 31
ottobre 2003, un elenco delle liti pendenti per le quali e' stata
presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 luglio
2004. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a
seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarita' della domanda di definizione ed il pagamento
integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata
nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari
entro il 31 luglio 2004. Entro la stessa data l'eventuale
diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della
commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con
le modalita' di cui all'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il
quale entro sessanta giorni lo puo' impugnare dinanzi
all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la
definizione della lite e' richiesta in pendenza del termine per impugnare, la
sentenza puo' essere impugnata unitamente al diniego della definizione
entro sessanta giorni dalla sua notifica.
9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora
sia riconosciuta la scusabilita' dell'errore, e' consentita
la regolarizzazione del pagamento medesimo entro
trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione
dell'ufficio.
9-bis. Per l’estinzione dei giudizi pendenti innanzi alla Commissione
tributaria centrale all’esito della definizione della lite trova applicazione
l’articolo 27, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; il Presidente della Commissione o il
Presidente della sezione alla quale è stato assegnato
il ricorso può delegare un membro della Commissione a dichiarare cessata la
materia del contendere, mediante emissione di ordinanze di estinzione; il
termine per comunicare la data dell’udienza alle parti e per il reclamo avverso
tali ordinanze è di trenta giorni.
10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei
coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi
quelli per i quali la lite non sia piu' pendente, fatte
salve le disposizioni del comma 5.
Art. 17
Regolarizzazione di
inadempienze di natura fiscale
1. Le violazioni relative al canone previsto
dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno
1938, n. 880, e successive modificazioni, nonche'
alla tassa di concessione governativa prevista, da ultimo, dall'articolo 17
della tariffa annessa al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 30 dicembre 1995, e successive
modificazioni, commesse fino al 31 dicembre 2002, possono essere definite,
entro il 16 aprile 2003, anche nelle ipotesi in cui vi sia un
procedimento amministrativo o giurisdizionale in corso, con il versamento di
una somma pari a 10 euro per ogni annualita' dovuta.
Il versamento e' effettuato con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n.241, e successive modificazioni, esclusa in
ogni caso la compensazione ivi prevista. Non si fa comunque
luogo a restituzione di quanto gia' versato.
2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in
materia di affissioni e pubblicita'
commesse fino al 30 novembre 2002 mediante affissioni di manifesti politici
possono essere sanate in qualunque ordine e grado di giudizio nonche' in sede di riscossione delle somme eventualmente
iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il
versamento, a carico del committente responsabile, di un'imposta pari, per il
complesso delle violazioni commesse e ripetute a 750 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria
del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state
compiute in piu' di un comune della stessa provincia;
in tal caso la provincia provvede al ristoro dei comuni interessati. La sanatoria di cui al presente comma non da' luogo ad alcun diritto
al rimborso di somme eventualmente gia' riscosse a
titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento
e' fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31
marzo 2003. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15,
commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
***OMISSIS***
Art. 20
[ ]
6. La definizione degli imponibili secondo le disposizioni
dell'articolo 7 non ha effetto relativamente ai
redditi di fonte estera e alle violazioni riguardanti le disposizioni di cui al
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227.
***OMISSIS***
FINE TESTO LEGGE