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Roma, 21 marzo 2003

 

Circolare n.36/2003

Oggetto: Dogane – Procedure domiciliate – Preavviso – Risoluzione 1/D del 17 marzo 2003.

 

L’Agenzia delle Dogane, con la risoluzione indicata in oggetto, ha disposto con decorrenza immediata norme più restrittive sul “preavviso” relativo alle operazioni doganali svolte in procedura domiciliata.

 

Secondo l’Agenzia, la risoluzione avrebbe semplicemente riepilogato disposizioni già in vigore, senza innovare sostanzialmente nulla; viceversa, da tempo gli uffici doganali – che hanno discrezionalità in materia di preavviso – avevano notevolmente semplificato questo istituto, in particolare consentendo la descrizione sommaria delle merci in partenza.

 

Molti dei dati richiesti agli operatori con la risoluzione in esame (es. peso lordo, valore e voce doganale della merce, targa del mezzo di trasporto, ecc.) non sono disponibili al momento in cui occorre presentare il preavviso.

 

Confetra coordinata da Fedespedi ha già anticipato per le vie brevi all’Agenzia delle Dogane che le nuove disposizioni rendono di fatto impraticabili le procedure domiciliate, soprattutto nei giorni della settimana in cui si hanno i picchi di lavoro.

 

L’Agenzia si è detta disponibile a ricercare possibili soluzioni per venire incontro alle esigenze degli operatori, a condizione che venga garantita la necessità degli uffici doganali di effettuare gli opportuni controlli sulle operazioni in procedura domiciliata al fine di scongiurare possibili frodi.

 

Si fa riserva di comunicare quanto prima gli sviluppi della situazione.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.30/2001.

 

Allegato uno

 

D/d

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AGENZIA DELLE DOGANE

Risoluzione 1/D del 17.03.2003

 

Oggetto: Procedure di   domiciliazione.  Art.  76,  p.1, lett.c) del Reg. (CEE) n.2913/92. Modalita' di effettuazione dei preavvisi.

Testo: E' pervenuta a questa Area da parte del competente ufficio Antifrode di

questa Agenzia  la  segnalazione che, a causa della difformita' di indicazione

dei dati  che  i  soggetti  beneficiari delle procedure di domiciliazione sono

tenuti a   trasmettere   all'atto   del   preavviso,    gli   uffici  doganali

competenti troverebbero  difficolta'  nell'effettuare  controlli fisici mirati

e sulle singole spedizioni o arrivi di merce presso i luoghi autorizzati.    

  Anche  da   parte   degli   stessi   Uffici  doganali  competenti  e'  stato

evidenziato che  la  mancanza  di criteri comuni relativi alle indicazioni che

il preavviso  deve  contenere  comporta  sovente  che  gli  stessi  contengano

scarse indicazioni  utili  affinche'  i predetti uffici possano valutare - con

la dovuta  attenzione  e  sicurezza  che  il  caso  richiede  - gli  opportuni

interventi di  controllo  fisico  anche in considerazione di quanto richiamato

al punto B, punto 2,  della circolare 11/D, prot. 1176 del 14.2.2002.        

  Tutto cio'  premesso,  e  considerato il delicato contesto internazionale si

dispone che  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  della presente  gli

elementi da   indicare   nel   preavviso,   indipendentemente   dai   soggetti

beneficiari, siano   i   seguenti   sia  per  le  importazioni  (conformemente

all'articolo 9,   comma   3  del  D.M.  548/92  e  Capitolo  II,  comma  2,  3

capoverso, della  circolare  n.  153/D prot. 756/VIII/SD del 7.5.1993) che per

le esportazioni  (conformemente  all'articolo 14 del DM 548/92 e Capitolo III,

comma 3 della predetta circolare n. 153/D):                                  

  1)     la descrizione delle merci;                                          

  2)    estremi del documento di scorta;                                     

  3)    targa del mezzo di trasporto;                                        

Gli elementi relativi alla descrizione delle merci sono i seguenti:          

        a)    codice tariffario della merce;                                 

        b)    peso lordo;                                                    

        c)    valore;                                                        

        d)    Paese di origine e provenienza/Paese di destinazione;          

        e)    Indicazioni   sul   regime   tariffario   o   preferenziale,  se

              richiesto.                                                     

I soggetti  intermediari  dovranno  altresi'  indicare,  per  entrambe  le due

tipologie di operazioni doganali:                                            

  4)    il nome del/dei proprietario delle merci;                            

  5)    esposizione  debitoria  (conformemente  all'articolo  9, comma  4  del

        D.M. 548/92,  Capitolo  II, comma 2, 6 capoverso e Capitolo III, comma

        3 della Circolare 153/D, prot. 756 del 7.5.1993.                     

  Appare, infine,  opportuno  richiamare  l'attenzione  dei dipendenti uffici,

per uniformita'  di  trattazione,  che  il  D.M.  548  dell'11  dicembre 1992,

tuttora vigente   nelle   parti  non  implicitamente  modificate  dal  Decreto

7.12.200, ha  espressamente  abrogato all'articolo 20, il Decreto del Ministro

delle Finanze  26  giugno  1987,  compreso,  ovviamente,  il  disposto  di cui

all'articolo 5 relativo al "preavviso sommario".                             

  A tal  fine  si precisa, infatti, quanto disposto dagli artt. 266, paragrafo

2, lett.  b)  e  285  paragrafo  2 del citato Reg. (CEE) 2454/93 nonche' dagli

artt. 9,  comma  2,  lett.  b)  e  14,  comma  2,  lett. b) del citato D.M. 11

dicembre 1992, n. 548.                                                       

  Nei richiamati   articoli,   infatti,   e'   ammesso   "che  in  circostanze

particolari giustificate  dalla  natura  delle  merci  e  dal ritmo accelerato

delle operazioni  di  importazione  o esportazione, il titolare del beneficio,

su motivata  richiesta,  possa  essere  dispensato  dall'obbligo di comunicare

ogni arrivo  o  partenza delle merci all'ufficio doganale, purche' il medesimo

titolare fornisca  all'autorita'  doganale  ogni  elemento ritenuto necessario

per poter esercitare, all'occorrenza, il suo diritto di visita delle merci". 

  E' pertanto   ammesso,   qualora   ricorrano   i   casi   particolari  sopra

richiamati, un  preavviso  unico  e  anticipato rispetto all'effettivo momento

di arrivo  o  partenza  delle  merci a condizione che il titolare sia comunque

in grado  di  fornire in anticipo all'ufficio doganale competente i dati, come

definiti nella  presente  risoluzione,  relativi  ai singoli arrivi o partenze

giornalieri.                                                                 

  Gli uffici   doganali  competenti  provvederanno,  sulla  base  dell'attenta

valutazione dei  predetti  elementi e dei dati relativi all'analisi dei rischi

a disporre le visite fisiche delle merci.                                    

  Gli Uffici  in  indirizzo provvederanno a dare la massima divulgazione delle

disposizioni impartite  nonche'  a  vigilare sulla corretta applicazione delle

stesse

 

Il Direttore dell’Area

f.to dr. A. Tarascio