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Roma, 21 marzo 2003
Circolare n.36/2003
Oggetto: Dogane – Procedure
domiciliate – Preavviso – Risoluzione 1/D del 17 marzo 2003.
L’Agenzia delle
Dogane, con la risoluzione indicata in oggetto, ha disposto con decorrenza immediata
norme più restrittive sul “preavviso” relativo alle operazioni doganali svolte
in procedura domiciliata.
Secondo l’Agenzia,
la risoluzione avrebbe semplicemente riepilogato disposizioni già in vigore,
senza innovare sostanzialmente nulla; viceversa, da tempo
gli uffici doganali – che hanno discrezionalità in materia di preavviso –
avevano notevolmente semplificato questo istituto, in particolare consentendo
la descrizione sommaria delle merci in partenza.
Molti dei dati
richiesti agli operatori con la risoluzione in esame (es. peso lordo, valore e
voce doganale della merce, targa del mezzo di trasporto, ecc.) non sono disponibili
al momento in cui occorre presentare il preavviso.
Confetra coordinata
da Fedespedi ha già anticipato per le vie brevi all’Agenzia delle Dogane che le
nuove disposizioni rendono di fatto impraticabili le
procedure domiciliate, soprattutto nei giorni della settimana in cui si hanno i
picchi di lavoro.
L’Agenzia si è detta
disponibile a ricercare possibili soluzioni per venire incontro alle esigenze
degli operatori, a condizione che venga garantita la
necessità degli uffici doganali di effettuare gli opportuni controlli sulle
operazioni in procedura domiciliata al fine di scongiurare possibili frodi.
Si fa riserva di
comunicare quanto prima gli sviluppi della situazione.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.30/2001. |
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Allegato uno |
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D/d |
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AGENZIA DELLE DOGANE
Risoluzione 1/D del 17.03.2003
Oggetto: Procedure di
domiciliazione. Art. 76, p.1, lett.c) del Reg. (CEE) n.2913/92. Modalita' di effettuazione dei
preavvisi.
Testo: E' pervenuta a questa Area
da parte del competente ufficio Antifrode di
questa Agenzia
la segnalazione che, a causa
della difformita' di indicazione
dei dati
che i soggetti
beneficiari delle procedure di domiciliazione
sono
tenuti a
trasmettere all'atto del
preavviso, gli uffici
doganali
competenti troverebbero
difficolta'
nell'effettuare controlli fisici
mirati
e
sulle singole spedizioni o arrivi di merce presso i luoghi autorizzati.
Anche da
parte degli stessi
Uffici doganali competenti
e' stato
evidenziato che la mancanza
di criteri comuni relativi alle indicazioni che
il
preavviso deve contenere
comporta sovente che
gli stessi contengano
scarse indicazioni
utili affinche' i predetti uffici possano valutare - con
la
dovuta attenzione e
sicurezza che il
caso richiede - gli
opportuni
interventi di
controllo fisico anche in considerazione di quanto richiamato
al
punto B, punto 2, della circolare 11/D, prot. 1176 del 14.2.2002.
Tutto cio' premesso, e
considerato il delicato contesto internazionale
si
dispone che a decorrere
dalla data di
pubblicazione della presente gli
elementi da
indicare nel preavviso,
indipendentemente dai soggetti
beneficiari, siano
i seguenti sia
per le importazioni
(conformemente
all'articolo 9,
comma 3 del
D.M. 548/92 e
Capitolo II, comma
2, 3
capoverso, della
circolare n. 153/D prot.
756/VIII/SD del 7.5.1993) che per
le
esportazioni (conformemente all'articolo 14 del DM 548/92 e Capitolo III,
comma 3 della predetta circolare n. 153/D):
1) la descrizione delle merci;
2) estremi del documento di scorta;
3) targa del mezzo di trasporto;
Gli elementi relativi alla
descrizione delle merci sono i seguenti:
a) codice tariffario della
merce;
b) peso lordo;
c) valore;
d) Paese di origine
e provenienza/Paese di destinazione;
e) Indicazioni sul
regime tariffario o
preferenziale, se
richiesto.
I soggetti
intermediari dovranno altresi' indicare,
per entrambe le due
tipologie di operazioni doganali:
4) il nome del/dei
proprietario delle merci;
5) esposizione
debitoria
(conformemente all'articolo 9, comma
4 del
D.M. 548/92, Capitolo II, comma 2, 6 capoverso e Capitolo III,
comma
3
della Circolare 153/D, prot. 756 del 7.5.1993.
Appare,
infine, opportuno richiamare
l'attenzione dei dipendenti
uffici,
per uniformita' di
trattazione, che il
D.M. 548 dell'11
dicembre 1992,
tuttora vigente
nelle parti non
implicitamente modificate dal
Decreto
7.12.200, ha
espressamente abrogato all'articolo 20, il Decreto del Ministro
delle Finanze
26 giugno 1987,
compreso, ovviamente, il
disposto di cui
all'articolo 5 relativo al "preavviso
sommario".
A tal fine
si precisa, infatti, quanto disposto dagli artt.
266, paragrafo
2, lett.
b) e 285
paragrafo 2 del citato Reg. (CEE) 2454/93 nonche' dagli
artt. 9,
comma 2, lett.
b) e 14,
comma 2, lett. b) del citato D.M. 11
dicembre 1992, n. 548.
Nei
richiamati articoli, infatti,
e' ammesso "che
in circostanze
particolari giustificate
dalla natura delle
merci e dal ritmo accelerato
delle operazioni
di importazione o esportazione, il titolare del beneficio,
su
motivata richiesta, possa
essere dispensato dall'obbligo di comunicare
ogni arrivo
o partenza delle merci
all'ufficio doganale, purche' il medesimo
titolare fornisca
all'autorita'
doganale ogni elemento ritenuto necessario
per poter esercitare, all'occorrenza, il suo diritto di
visita delle merci".
E'
pertanto ammesso, qualora
ricorrano i casi
particolari sopra
richiamati, un
preavviso unico e
anticipato rispetto all'effettivo momento
di
arrivo o
partenza delle merci a condizione che il titolare sia
comunque
in
grado di
fornire in anticipo all'ufficio doganale competente i dati, come
definiti nella
presente risoluzione, relativi
ai singoli arrivi o partenze
giornalieri.
Gli
uffici doganali competenti
provvederanno, sulla base dell'attenta
valutazione dei
predetti elementi e dei dati
relativi all'analisi dei rischi
a
disporre le visite fisiche delle merci.
Gli
Uffici in indirizzo provvederanno a
dare la massima divulgazione delle
disposizioni impartite nonche' a vigilare sulla corretta applicazione delle
stesse
Il
Direttore dell’Area
f.to
dr. A. Tarascio