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Roma, 7 aprile 2003

 

Circolare n. 40/2003

Oggetto: Diritto Civile – Ritardi nei pagamenti – Comunicato Ministero delle Finanze su G.U. n.33 del 10.2.2003.

 

Com’è noto, il decreto legislativo n.231/2002 ha introdotto una disciplina speciale relativa ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali.

In particolare, il decreto ha previsto che – senza necessità di messa in mora del debitore – gli interessi moratori decorrano dal giorno successivo alla scadenza di pagamento.

Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dalla data di ricevimento della fattura o di una analoga richiesta di pagamento; se la data di ricevimento della fattura non è certa, i 30 giorni decorrono dalla data di prestazione dei servizi o di ricevimento delle merci.

Inoltre, la nuova disciplina ha previsto che il saggio degli interessi moratori sia pari a quello applicato dalla Banca Centrale Europea al suo principale strumento di rifinanziamento, maggiorato di sette punti percentuali.

Secondo quanto comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che in base al decreto 231/2002 deve dare notizia semestralmente della misura del saggio d’interesse in questione, per il semestre 1 gennaio – 30 giugno 2003 il tasso degli interessi moratori, compresa la maggiorazione, è pari al 9,85% (10,35% per il semestre precedente).

La nuova disciplina non impedisce alle parti di accordarsi diversamente sia sui termini di pagamento, che sulla misura e sulla decorrenza degli interessi moratori, a condizione che l’accordo in deroga non risulti gravemente iniquo in danno del creditore. Gli accordi in deroga possono risultare dai contratti, da scambi di corrispondenza, ovvero da specifiche annotazioni apposte sulle fatture.

Per le imprese che si avvalgono della nuova disciplina, si rammenta che la rilevazione contabile degli interessi moratori deve avvenire secondo il criterio di competenza (articolo 56 TUIR), salva la possibilità di effettuare accantonamenti fiscalmente deducibili fino a concorrenza dell’ammontare degli interessi rilevati (articolo 71 TUIR), così da rinviarne l’effettiva tassazione al momento della loro riscossione.

Il ricorso agli accantonamenti, peraltro escluso per le piccole imprese che adottano il regime della contabilità semplificata, dovrebbe nel futuro essere superato, dal momento che il Governo è intenzionato ad introdurre il principio di rilevazione degli interessi moratori secondo il criterio di cassa.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.136/2002

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n.33 del 10 febbraio 2003 (fonte Guritel)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

 

Saggio  degli  interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali

    Ai  sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si comunica che il saggio d'interesse di cui al comma 1 dello  stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, e' pari  al  3,35%  per il semestre 1 luglio-31 dicembre 2002 e al 2,85% per il semestre 1 gennaio-30 giugno 2003.

FINE TESTO