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Roma, 7 aprile 2003
Circolare n. 40/2003
Oggetto: Diritto Civile – Ritardi nei pagamenti – Comunicato Ministero
delle Finanze su G.U. n.33 del 10.2.2003.
Com’è noto, il decreto legislativo n.231/2002
ha introdotto una disciplina speciale relativa ai pagamenti effettuati a
titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali.
In particolare, il
decreto ha previsto che – senza necessità di messa in mora del debitore – gli
interessi moratori decorrano dal giorno successivo
alla scadenza di pagamento.
Il termine di
pagamento è di 30 giorni a partire dalla data di ricevimento della fattura o di
una analoga richiesta di pagamento; se la data di
ricevimento della fattura non è certa, i 30 giorni decorrono dalla data di
prestazione dei servizi o di ricevimento delle merci.
Inoltre, la nuova
disciplina ha previsto che il saggio degli interessi moratori sia pari a quello applicato dalla Banca Centrale Europea al
suo principale strumento di rifinanziamento,
maggiorato di sette punti percentuali.
Secondo quanto
comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che in base al decreto
231/2002 deve dare notizia semestralmente della misura
del saggio d’interesse in questione, per il semestre 1 gennaio – 30 giugno 2003
il tasso degli interessi moratori, compresa la maggiorazione, è pari al 9,85%
(10,35% per il semestre precedente).
La nuova disciplina
non impedisce alle parti di accordarsi diversamente sia sui termini di
pagamento, che sulla misura e sulla decorrenza degli interessi moratori, a
condizione che l’accordo in deroga non risulti
gravemente iniquo in danno del creditore. Gli accordi in deroga possono risultare dai contratti, da scambi di corrispondenza, ovvero
da specifiche annotazioni apposte sulle fatture.
Per le imprese che si avvalgono della nuova disciplina,
si rammenta che la rilevazione contabile degli interessi moratori deve avvenire
secondo il criterio di competenza (articolo 56 TUIR), salva la possibilità di effettuare accantonamenti fiscalmente deducibili fino a
concorrenza dell’ammontare degli interessi rilevati (articolo 71 TUIR), così da
rinviarne l’effettiva tassazione al momento della loro riscossione.
Il ricorso agli accantonamenti,
peraltro escluso per le piccole imprese che adottano il regime della
contabilità semplificata, dovrebbe nel futuro essere superato, dal momento che
il Governo è intenzionato ad introdurre il principio di rilevazione degli
interessi moratori secondo il criterio di cassa.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.136/2002 |
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Allegato uno |
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D/d |
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G.U. n.33
del 10 febbraio 2003 (fonte Guritel)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore
nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali
Ai sensi dell'art. 5, comma 2,
del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si comunica che il saggio
d'interesse di cui al comma 1 dello
stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, e' pari al
3,35% per il semestre 1 luglio-31
dicembre 2002 e al 2,85% per il semestre 1 gennaio-30 giugno 2003.
FINE TESTO