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Roma, 7 aprile 2003

 

Circolare n. 41/2003

Oggetto: Finanziamenti – Formazione professionale – Costituzione di FOR.TE. e FONDIR – Circolare INPS n.71 del 2.4.2003.

 

Come è noto, al fine di promuovere lo sviluppo della cosiddetta formazione continua dei lavoratori, cioè l’aggiornamento e la riqualificazione professionale durante la vita lavorativa, l’art.118 della legge n.388/2000 (come modificato dall’art.48 della legge n.289/2002) ha previsto l’istituzione a cura delle parti sociali di appositi fondi paritetici intersettoriali nazionali per ciascuno dei settori dell’industria, del terziario, dell’agricoltura e dell’artigianato. I fondi finanzieranno la formazione continua realizzata dalle aziende per i propri dipendenti senza alcun onere aggiuntivo per le stesse, in quanto saranno alimentati dal gettito del contributo dello 0,30% che i datori di lavoro già versano all’INPS a titolo di aliquota integrativa per la disoccupazione involontaria (art.25 della legge n.845/78). L’adesione ai fondi sarà volontaria fermo restando l’obbligo, per le aziende che decidessero di non aderire, di continuare a versare il suddetto contributo all’INPS.

 

Su sollecitazione del Ministero del lavoro, tra Confcommercio, Confetra, Abi, Ania da un lato e sindacati dall’altro, per il terziario sono stati costituiti il FOR.TE. (relativo a quadri, impiegati e operai) e il FONDIR (relativo ai dirigenti) che rappresentano pertanto i fondi di riferimento per le aziende operanti nei comparti del commercio e turismo, trasporti, spedizioni e logistica, credito e assicurazioni. Entrambi i fondi hanno già ottenuto la prescritta autorizzazione ministeriale e sono quindi operativi; nella fase di avvio essi saranno sostenuti con risorse pubbliche in via di assegnazione, mentre dal 2004 saranno finanziati unicamente con il gettito del contributo dello 0,30% devoluto dalle aziende che vi aderiranno entro il 30 giugno 2003.

 

Con la circolare in oggetto l’INPS ha disciplinato le modalità di adesione tenuto conto che, in base alla citata legge 388/2000, allo stesso Istituto è stato attribuita la riscossione del suddetto contributo ed il successivo trasferimento ai fondi. Se ne sottolineano gli aspetti principali.

 

Modalità L’adesione a FOR.TE. e a FONDIR deve essere comunicata direttamente all’INPS attraverso l’ordinaria denuncia contributiva mensile (modello DM 10/2), utilizzando i codici appositamente istituiti per ciascun fondo (rispettivamente FITE e FODI). A tal fine le aziende dovranno indicare, nei righi in bianco dei quadri “B – C” del suddetto modello, le seguenti diciture:
·          adesione fondo FITE”, per quanto concerne l’adesione al FOR.TE.
·          “adesione fondo FODI”, per quanto concerne l’adesione al FONDIR

inoltre nell’apposita casella dovrà essere indicato il numero dei dipendenti interessati, mentre nessun dato dovrà essere riportato nelle altre caselle.

Le adesioni avranno validità annuale e saranno tacitamente rinnovate salvo disdetta.

 

Termini – Le adesioni espresse entro il 30 giugno di ogni anno produrranno effetti ai fini contributivi dall’1 gennaio dell’anno successivo. La comunicazione delle prime adesioni dovrà essere effettuate con una delle denunce contributive relative ai mesi di aprile, maggio e giugno prossimi (da presentarsi rispettivamente entro il 16 maggio, il 16 giugno e il 16 luglio).

 

Si raccomanda il massimo impegno delle federazioni nazionali e delle associazioni territoriali affinché le aziende siano sensibilizzate sulle opportunità di aderire entro il 30 giugno prossimo a FOR.TE e a FONDIR. In particolare dovrà essere evidenziata l’assoluta assenza di costi per le aziende stesse le quali, attraverso l’adesione a detti fondi, potranno assicurarsi il finanziamento di progetti formativi per i propri dipendenti.

 

Si fa riserva di tornare sull’argomento per ulteriori approfondimenti.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegati tre

 

M/n

 

 

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INPS - Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Circolare n.71 del 2.4.2003

 

Articolo 118 della legge 19.12.2000, n. 388. Istituzione e attivazione dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. Modalità di adesione.

SOMMARIO Natura, caratteristiche e modalità di adesione ai Fondi istituiti ai sensi della legge n. 388/2000.

Premessa L’art. 118 della legge n. 388/2000, nel testo novellato dall’articolo 48 della legge Finanziaria per l’anno 2003 (allegato 1), prevede la possibilità che, per ciascuno dei settori economici dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato, possano essere istituiti Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.

1. Ambito e contenuto della norma.

L’intervento legislativo si inserisce tra le politiche volte a promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua che, attraverso il progressivo miglioramento della competitività delle imprese sul mercato, consenta di assicurare maggiori garanzie occupazionali ai lavoratori.

La norma recepisce e completa quanto già contenuto nel Patto per il lavoro del settembre 1996 e nella legge n. 196/1997 (1) che ha avviato la riforma del sistema formativo.

Ai Fondi, che possono finanziare in tutto o in parte piani formativi, afferiscono le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall’art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che facoltativamente vi aderiscono, fermo restando quanto disposto dall’art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

La legge demanda all’Istituto il compito di disciplinare le modalità di adesione, la riscossione della relativa contribuzione ed il successivo trasferimento delle risorse ai singoli Fondi indicati dai datori di lavoro.

Per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi, resta fermo l’obbligo di versare all’INPS il contributo integrativo di cui all’art. 25, comma 4 della citata legge n. 845/1978, secondo le consuete modalità (2).

Con la presente circolare si illustrano le modalità di adesione ai Fondi.

2. Istituzione e attivazione dei Fondi.

I Fondi sono costituiti sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle OOSS dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle due forme alternative previste dalle lettere a) e b) del comma 6 dell’articolo 118, e cioè:

-         come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell’art. 36 c.c.

ovvero

-         come soggetto dotato di personalità giuridica, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Per il personale dirigente (di qualsiasi settore) è previsto che i Fondi possono essere istituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni datoriali e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, ovvero con apposita sezione all’interno dei Fondi nazionali.

La composizione degli organi di tutti i Fondi è paritetica fra le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali.

L’attivazione dei Fondi è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro, previa verifica della sussistenza e conformità ai requisiti previsti dalla norma.

Anche l’attività di vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei Fondi sono demandati al medesimo dicastero il quale, in caso di irregolarità o di inadempimenti, può disporne la sospensione dell’operatività o il commissariamento.

Alla data odierna sono istituiti ed autorizzati i seguenti Fondi:

 

Natura

Denominazione

Autorizzazione

Associazione

FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE

D.M. 31/10/2001

Associazione

FONCOOP

D.M. 10/05/2002

Associazione

FOR. TE

D.M. 31/10/2002

Associazione

FONDIMPRESA

D.M. 28/11/2002

Associazione

FONDO PMI – CONFAPI

D.M. 21/01/2003

Associazione

FON.TER

D.M. 24/02/2003

Associazione

FONDIRIGENTI

D.M. 06/03/2003

Associazione

FON.DIR

D.M. 06/03/2003

 

3. Settori e articolazione territoriale.

I Fondi, come anticipato in premessa, possono essere costituiti per ciascuno dei settori economici dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato.

Gli accordi interconfederali stipulati dalle OOSS dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l’istituzione di Fondi anche per settori diversi.

E’ possibile, ove prevista tra le parti, anche un’articolazione regionale o territoriale.

Ogni Fondo è provvisto di un regolamento che ne disciplina il funzionamento.

I Fondi già costituiti ed autorizzati si rivolgono ai seguenti settori:

 

Fondi

Settori interessati

FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE

Fondo per i lavoratori delle imprese artigiane.

FONCOOP

Fondo per i lavoratori delle imprese cooperative

FOR. TE

Fondo per i lavoratori del commercio, del turismo, dei servizi, del credito, delle assicurazioni e dei trasporti.

FONDIMPRESA

Fondo per i lavoratori delle imprese industriali.

FONDO PMI CONFAPI

Fondo per i lavoratori delle piccole e medie imprese industriali.

FON.TER

Fondo per i lavoratori delle imprese del settore terziario: comparti turismo e distribuzione-servizi.

FONDIRIGENTI

Fondo per i dirigenti industriali.

FON.DIR

Fondo per i dirigenti del terziario.

 

4. Finalità.

I Fondi possono finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali,nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani.

Progetti ed iniziative sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate perché possano tenerne conto nell’ambito delle rispettive programmazioni.

5. Finanziamento.

Per favorire l'avvio dei Fondi, la legge prevede una fase transitoria durante la quale è previsto l’utilizzo di una parte delle risorse destinate, negli anni 2002 e 2003, al fondo di rotazione.

Un terzo di dette risorse affluiranno ai Fondi regolarmente attivati secondo le seguenti quote:

-         30% per il 2002;

-         50% per il 2003.

Dall’anno 2004, i Fondi saranno finanziati attraverso il gettito contributivo di cui al precedente punto 1, loro destinato  dalle aziende che facoltativamente vi aderiranno.

 

6. Meccanismi di adesione dei datori di lavoro ai Fondi.

Come in precedenza sottolineato, l’obbligo contributivo é subordinato all’adesione dell’azienda ad uno dei Fondi disciplinati dalla legge.

Ogni datore di lavoro può aderire solamente ad un unico fondo per tutti i dipendenti soggetti alla medesima disciplina contrattuale. L'adesione può essere effettuata anche ad un fondo rivolto ad un settore diverso da quello di appartenenza.

Fa eccezione il personale dirigente per il quale operano specifici Fondi.

L’adesione è facoltativa e revocabile. Ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata, salvo disdetta.

7. Modalità di adesione e revoca.

La nuova formulazione della norma fissa nel 30 giugno 2003 il termine per esprimere la prima adesione ai Fondi; successive adesioni o disdette dovranno essere comunicate entro il 30 giugno di ogni anno e produrranno effetti finanziari e contributivi dal 1° gennaio dell’anno successivo.

La legge demanda all’Istituto il compito di disciplinare le relative modalità.

Per semplificare ed uniformare il complesso degli adempimenti connessi all’applicazione della norma, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato concordato con le parti interessate che l’atto di adesione al fondo prescelto o la sua revoca siano espresse e comunicate dall’azienda direttamente all’INPS, attraverso il modello di denuncia contributiva DM10/2.

Al tal fine sono stati istituiti i seguenti codici di nuova istituzione:

 

Fondi

Codice di adesione 

Codice di revoca 

FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE

FART

REVO

FON.COOP

FCOP

REVO

FOR. TE

FITE

REVO

FONDIMPRESA

FIMA

REVO

FONDO PMI CONFAPI

FAPI

REVO

FON.TER

FTUS

REVO

FONDIRIGENTI

FDIR

REVO

FON.DIR

FODI

REVO

 

Per comunicare adesioni o revoche, dovranno essere osservate le modalità che seguono.

7.1. Comunicazione di adesione.

I datori di lavoro interessati indicheranno, in uno dei righi in bianco dei quadri “B-C” del mod. DM10/2, il fondo al quale hanno aderito.

L’indicazione dovrà essere preceduta dalla dicitura “adesione fondo” e dal codice relativo al fondo prescelto; nell’apposita casella dovrà, altresì, essere indicato il numero dei dipendenti interessati all’obbligo contributivo.

Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a debito”.

Per le prime adesioni, i cui effetti finanziari e contributivi scaturiranno da “gennaio 2004”, la comunicazione dovrà essere effettuata con una delle denunce contributive relative ai periodi “aprile, maggio e giugno 2003”.

Le adesioni successive a tale data ma intervenute entro il mese di “giugno 2004”, produrranno effetti dal 1° gennaio 2005, e così via. Tale principio si applicherà anche alle aziende di nuova costituzione.

7.2. Comunicazione di revoca.

Anche per le revoche valgono gli stessi criteri temporali e le medesime modalità già illustrate per le adesioni (3).

La comunicazione di revoca dovrà essere preceduta dalla dicitura “revoca adesione” e dal previsto codice “REVO”.  Nessun dato dovrà essere riportato nelle rimanenti caselle.

Le comunicazioni di adesione o revoca effettuate dai datori di lavoro saranno registrate in un apposito archivio che sarà messo a disposizione delle Sedi per le conseguenti attività gestionali nonché del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

8. Modalità operative.

Con successiva circolare saranno illustrate le procedure operative per l’attribuzione ai Fondi della contribuzione di rispettiva pertinenza.

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

PRAUSCELLO

 

 

(1) previsione contenuta nell’articolo 17 della legge 24/6/1997 n. 196.

(2) articolo 118, c. 5 della legge n. 388/2000.

(3) le revoche intervenute entro il 30 giugno 2004 produrranno effetti da gennaio 2005 e così via.

 

 

Allegato 1

Art. 118 della legge 19 dicembre 2000, n. 388, nel testo modificato dall’art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

(Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni in materia di attività svolte in Fondi comunitari e di Fondo sociale Europeo)

1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un’ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato, nelle forme di cui al comma 6, Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati “Fondi”. Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l’istituzione di Fondi anche per settori diversi, nonché, all’interno degli stessi, la costituzione di un’apposita sezione relativa ai dirigenti. I Fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all’interno dei Fondi interprofessionali nazionali. I Fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente. I Fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I progetti relativi a tali piani ed iniziative sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinché ne possano tenere conto nell’ambito delle rispettive programmazioni.Ai Fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo.

2. L’attivazione dei Fondi é subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei Fondi medesimi e della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei Fondi; in caso di irregolarità o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporne la sospensione dell’operatività o il commissariamento. Entro tre anni dall’entrata a regime dei Fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci é nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero é istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l’”Osservatorio per la formazione continua” con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai Fondi, anche in relazione all’applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio é composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parità componente la Commissione centrale per l’impiego, da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.  Tale Osservatorio si avvale dell’assistenza tecnica dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell’Osservatorio non compete alcun compensoné rimborso spese per l’attività espletata.

3. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978 all’INPS, che provvede a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro, fermo restando quanto disposto dall’articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. L’adesione ai Fondi é fissata entro il 30 giugno 2003; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 30 giugno di ogni anno. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai Fondi e di trasferimento delle risorse agli stessi, mediante acconti bimestrali.

4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al 4° comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845/1978, e successive modificazioni.

5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al 4° comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845/1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ciascun fondo é istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:

a)      come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell’articolo 36 del codice civile;

b)      come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. comma abrogato.

8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro é tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall’INPS al fondo prescelto.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.

10. A decorrere dall’anno 2001 é stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai Fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all’articolo medesimo. Tale quota é stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001.

12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall’articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:

a)      per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria, i – 75 – piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;

b)      per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai Fondi, a seguito della loro istituzione.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10. 

13. Per le annualità di cui al comma 12, l'INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, al Fondo di cui al medesimo comma.

14. Nell'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su Fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale Europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.

16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

2. I Fondi costituiti secondo le disposizioni previgenti adeguano i propri atti costitutivi alle disposizioni dell’articolo 118 della legge n. 388 del 2000, come modificato dal presente articolo.

FINE TESTO CIRCOLARE INPS

 

 

 

STATUTO FOR.TE

 

Articolo 1

Denominazione - Soci

A seguito dell’accordo interconfederale del 25 Luglio 2001, tra Confcommercio, con sede in Piazza G.G. Belli, 2 – 00153 ROMA e codice fiscale 80041130586, ABI con sede in Piazza del Gesù, 49 – 00186 ROMA e codice fiscale  02088180589, ANIA con sede in Via della Frezza, 70 – 00186 ROMA e codice fiscale 02520010154, Confetra con sede in Via Panama, 62 – 00198 ROMA e  codice fiscale 80181870587, e Cgil con sede in Corso d’Italia, 25 – 00198 ROMA e codice fiscale 80163950589, Cisl con sede in Via Po, 21 – 00198 e codice fiscale 80122990585, Uil con sede in Via Lucullo, 6 – 00187 ROMA e codice fiscale 80127290585 - che assumono la qualifica di soci – è costituito, secondo quanto previsto dall’art. 118, Legge n. 388 del 2000, il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario, denominato FOR.TE.

FOR.TE. (in forma abbreviata “Fondo”) è istituito come Associazione ai sensi del capo II, titolo II – Libro Primo del codice civile.

FOR.TE. è il Fondo paritetico per la formazione continua nelle imprese dei comparti: commercio-turismo-servizi, creditizio-finanziario, assicurativo e della logistica-spedizioni-trasporto.

 

Articolo 2

Scopi

FOR.TE. non ha fini di lucro ed opera a favore delle imprese, nonché dei relativi dipendenti, dei comparti commercio-turismo-servizi, creditizio-finanziario, assicurativo e della logistica-spedizioni-trasporto, in una logica di relazioni sindacali ispirate alla qualificazione professionale, allo sviluppo occupazionale ed alla competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti.

Il Fondo è articolato al suo interno in quattro Comitati di comparto: 1)  commercio-turismo-servizi; 2) creditizio–finanziario; 3) assicurativo; 4) logistica–spedizioni-trasporto.

Il Fondo attraverso i quattro suddetti Comitati di comparto promuove e finanzia – secondo le modalità fissate dall’art. 118 della legge 388 del 2000 – piani formativi aziendali, territoriali e settoriali di e tra imprese, concordati tra le Parti sociali. 

L’attuazione dello scopo suindicato e il funzionamento dei Comitati di comparto sono disciplinati dal Regolamento del Fondo. Il Fondo articola la propria attività su base territoriale o su base nazionale secondo le specificità dei singoli comparti.

 

Articolo 3

Sede e durata

Il Fondo ha sede legale a Roma, Piazza Belli 2, e ha durata illimitata.

 

Articolo 4

Associati

Assumono la qualifica di associati a FOR.TE. le imprese appartenenti ai quattro comparti di cui all’art. 1, comma 3, che optano per l’adesione al Fondo ai sensi del comma 3 dell’art. 118 della legge 388 del 2000.

 

Articolo 5

Cessazione dell’iscrizione

L’iscrizione a FOR.TE. degli associati cessa a seguito di:

a)      scioglimento, liquidazione o comunque cessazione per qualsiasi causa di FOR.TE.;

b)      cessazione per qualsiasi causa degli associati medesimi.

 

Articolo 6

Organi sociali

Sono organi di FOR.TE.:

-         l’Assemblea

-         il Consiglio di Amministrazione

-         il Presidente ed il Vice Presidente

-         il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutti gli organi di cui sopra, con esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti, sono paritetici fra le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali di cui all’art. 1.

 

Articolo 7

Assemblea

L’Assemblea è composta in maniera paritetica da 60 membri, 30 in rappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro e 30 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all’art. 1.

Dei 60 membri, 12 sono designati dalla Confcommercio, 9 dall’ABI, 6  dall’ANIA, 3 dalla Confetra, inoltre 10 da Cgil, 10 da Cisl, 10 da Uil.

I membri dell’Assemblea durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Ciascuna Organizzazione di cui sopra può sostituire i membri – per dimissioni o per giustificati motivi approvati dall’assemblea - designati dalla stessa anche prima della scadenza del quadriennio; a tale scopo deve darne comunicazione scritta al Presidente del Fondo che provvede alla relativa convocazione dell’Assemblea.

In caso di cessazione anticipata e di nuova designazione effettuata dalla Organizzazione di riferimento, il nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza prevista per la carica del membro sostituito.

Spetta all’Assemblea di:

-         nominare il Consiglio di Amministrazione;

-         nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;

-         definire le linee-guida per l’attuazione degli scopi di cui all’art. 2 dello Statuto;

-         deliberare in ordine all’eventuale compenso per gli amministratori, i Revisori dei Conti e i componenti i Comitati di comparto;

-         deliberare l’ammissione di nuovi soci;

-         deliberare la cessazione dello stato di socio;

-         approvare le modifiche allo Statuto e al Regolamento proposte dal Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni di cui all’art. 1;

-         delegare al Consiglio o a singoli Consiglieri il compimento di specifici atti e l’esercizio di determinate funzioni;

-         provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di Amministrazione;

-         approvare il modello organizzativo e gli organici del Fondo;

-         approvare ogni altra attività proposta all’Assemblea dal Consiglio di Amministrazione su richiesta dei Comitati di comparto;

-         deliberare in merito alla sostituzione dei componenti dell’Assemblea, in relazione a quanto previsto dall’art. 7, quarto comma, e dei componenti del Consiglio, secondo quanto previsto dall’art. 8, terzo comma.

 

L’Assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte all’anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri dell’Assemblea o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Presidente mediante raccomandata – contenente luogo, data e ordine del giorno – da inviare a ciascun componente, presso il domicilio indicato, almeno venti giorni prima della riunione.

Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma – o via fax – da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente di FOR.TE. o in sua assenza dal Vice Presidente. Per la validità delle adunanze dell’Assemblea e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza dei due terzi dei suoi componenti.

Le delibere sono valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei componenti l’Assemblea, salvo quelle relative al primo, secondo, quinto, sesto, settimo e nono alinea del sesto comma del presente articolo, per le quali si richiede la maggioranza dei due terzi dei presenti all’Assemblea.

In via eccezionale è consentito esprimere il voto attraverso delega ad altro membro.

Ciascun membro non può esercitare più di due deleghe.

 

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 24 membri, dei quali: 5 designati  dalla Confcommercio, 4 designati dall’ABI, 2 dall’ANIA, 1 dalla Confetra, inoltre, 4 da Cgil, 4 da Cisl, 4 da Uil.

I componenti il Consiglio sono nominati dall’Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei propri membri, durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati più volte.

Qualora venga revocato – per giustificati motivi approvati dall’Assemblea - il mandato ad un membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell’Organizzazione che lo ha designato, quest’ultima ne darà comunicazione all’Assemblea e ne proporrà la sostituzione.

Al Consiglio spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi di FOR.TE., nel rispetto delle attribuzioni dei singoli Comitati di comparto.

In particolare il Consiglio ha il compito di:

-         dare attuazione agli indirizzi dell’Assemblea;

-         vigilare sul funzionamento dei servizi tecnici e amministrativi di FOR.TE.;

-         vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse da FOR.TE.;

-         predisporre il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessari al conseguimento degli obiettivi sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea;

-         approvare i costi di amministrazione e di funzionamento del Fondo;

-         redigere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

-         regolare il rapporto di lavoro con il personale di FOR.TE. in ogni sua fase ed aspetto, e regolarne il trattamento economico, incluso quello del Direttore, nell’ambito dei bilanci preventivi approvati dall’Assemblea;

-         deliberare in ordine all’assunzione e al licenziamento del personale necessario per il funzionamento del Fondo e riguardo alla nomina e alla revoca del Direttore;

-         predisporre le modifiche allo Statuto e al Regolamento da sottoporre all’Assemblea;

-         definire – tenuto conto delle indicazioni dei Comitati di comparto – la regolamentazione delle procedure riguardanti: valutazione, tempi, assegnazione del finanziamento e modalità di rendiconto, restituzione delle risorse da parte dei soggetti interessati in caso di mancato utilizzo delle stesse e ogni altro aspetto relativo alle procedure da seguire;

-         riferire all’Assemblea in merito alle proprie delibere;

-         approvare i verbali delle proprie riunioni;

-         compiere ogni ulteriore atto delegato dall’Assemblea;

-         esaminare i ricorsi inoltrati dai soggetti interessati per progetti per i quali non è stata concessa l’autorizzazione al finanziamento da parte del rispettivo Comitato di comparto;

-         sottoporre all’approvazione dell’Assemblea le proposte di nuove attività avanzate dai Comitati di comparto;

-         adottare le delibere per l’attuazione di quanto previsto al terzo comma dell’art. 2.

Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio potrà avvalersi di specifiche consulenze tecniche di esperti esterni al Fondo.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno assunte con le modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi.

 

Articolo 9

Presidente e Vice Presidente

Il Consiglio nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica un quadriennio, su designazione il primo delle Associazioni datoriali ed il secondo delle OO.SS.LL.

Qualora nel corso del mandato il Presidente o il Vice Presidente vengano sostituiti, i loro sostituti, nominati dal Consiglio, durano in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.

Spetta al Presidente:

-         la legale rappresentanza del Fondo;

-         promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

-         presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;

-         sovrintendere all’applicazione del presente Statuto;

-         dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;

-         svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli siano affidati dall’Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

In caso di urgenza il Presidente e il Vice Presidente in accordo tra loro possono esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso che a tal fine deve essere convocato entro i trenta giorni successivi all’adozione dei suddetti provvedimenti.

 

Articolo 10

Direttore

All’attività di FOR.TE. è preposto un Direttore, il quale esegue le deliberazioni degli organi sociali del Fondo ed ha la responsabilità di gestire l’attività amministrativa, contabile ed operativa dei servizi di FOR.TE., in coerenza con le disposizioni di legge e in attuazione delle direttive del Consiglio al quale risponde.

Il Direttore esercita anche le funzioni previste dal Regolamento.

 

Articolo 11

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma presso la sede sociale, dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato – contenente luogo, data e ordine del giorno – da inviare almeno quindici giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma – o via fax – da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.

Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso o due membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente dell’organismo e dal Segretario nominato di volta in volta dal Presidente stesso.

 

Articolo 12

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi: uno designato dalle Associazioni datoriali e uno dalle OO.SS.LL. di cui all’art. 1; il terzo, con funzione di Presidente, è nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti all’Albo dei Revisori contabili.

Le predette organizzazioni designano inoltre due Revisori dei Conti supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Revisori effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

I Revisori di designazione datoriale e sindacale, sia effettivi che supplenti, sono nominati dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti, durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati più volte.

I Revisori dei Conti esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 del codice civile. Le funzioni vengono esercitate anche nei confronti dell’attività svolta dai Comitati di comparto.

Essi devono riferire all’Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina i bilanci consuntivi di FOR.TE. per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.

Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qual volta il Presidente del Collegio stesso lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Revisori ne faccia richiesta.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.

Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

 

Articolo 13

Risorse finanziarie

Ai sensi dell’art. 118 della legge 23.12.2000, n. 388 FOR.TE. è finanziato:

-         dal contributo integrativo, stabilito dall’art. 25, quarto comma, della legge 29.12.78, n. 845 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico delle aziende che volontariamente aderiscono al Fondo;

-         da finanziamenti pubblici destinati alle finalità del Fondo in forza di provvedimenti normativi o determinazioni ministeriali;

-         da eventuali finanziamenti pubblici e privati;

-         da apporti finanziari che, a qualsiasi titolo, vengano destinati al Fondo.

 

Articolo 14

Patrimonio dell’Ente

Il patrimonio di FOR.TE. è costituito da:

a)      beni di proprietà del Fondo;

b)      somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;

c)       apporti finanziari di qualsiasi genere, che l’Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.

 

 

Articolo 15

Bilancio

Gli esercizi finanziari di FOR.TE. hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo, riguardante la gestione del Fondo e dei Comitati di comparto, e del bilancio preventivo.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall’Assemblea entro il mese precedente alla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e cioè entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico accompagnati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro dieci giorni dall’approvazione, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alle Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art. 1.

 

Articolo 16

Compensi e rimborsi spese

In relazione allo svolgimento delle varie attività istituzionali, saranno eventualmente riconosciuti compensi e/o rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti e ai componenti i Comitati di comparto, a seguito di apposita delibera dell’Assemblea, nell’ambito delle spese di funzionamento del Fondo previste nel Regolamento.

 

Articolo 17

Scioglimento e cessazione

In caso di scioglimento del Fondo o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, il Consiglio provvederà alla nomina di tre liquidatori designati, rispettivamente, uno dalle Associazioni dei datori di lavoro e uno dalle OO.SS.LL. e uno scelto di comune accordo, se non indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel caso di mancata nomina dei liquidatori, trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il Presidente del Tribunale competente.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà all’atto della messa in liquidazione dell’Ente, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l’operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle forme di assistenza, beneficenza e istruzione indicate dal Consiglio. In caso di disaccordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale competente, tenendo comunque presenti i suddetti scopi e sentito il parere dei soci di cui all’art. 1 del presente Statuto.

 

Articolo 18

Modifiche statutarie

Il presente Statuto, nonché il Regolamento, potranno essere modificati dall’Assemblea di FOR.TE., con delibere che richiedono, per la validità, il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri.

 

Articolo 19

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore nonché, in quanto applicabili, le norme previste dal Regolamento di FOR.TE.

 

 

                                                                                                                            .

STATUTO FONDIR

 

Articolo 1

Denominazione - Soci

A seguito dell’accordo interconfederale del 18 luglio 2002, tra CONFCOMMERCIO, con sede in Piazza G.G. Belli, 2 – 00153 Roma, codice fiscale 80041130586, ABI con sede in Piazza del Gesù, 49 – 00186 Roma, codice fiscale 02088180589, ANIA con sede in Via della Frezza, 70 – 00186 Roma, codice fiscale 02520010154, CONFETRA con sede in Via Panama, 62 – 00198 Roma, codice fiscale 80181870587, FEDERDIRIGENTICREDITO con sede in Via Nazionale, 243 – Roma e codice fiscale 97113650580, SINFUB con sede in Via Cesare Balbo n.35 – Roma, codice fiscale 80402320586, FIDIA con sede in Via Nazionale, 75 – Roma, codice fiscale 97087860587 - che assumono la qualifica di soci – è costituito, secondo quanto previsto dall’art. 118, Legge n. 388 del 2000, il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei dirigenti del terziario, denominato “FONDIR”.

FONDIR (in forma abbreviata “Fondo”) è istituito come Associazione ai sensi del capo II, titolo II – Libro Primo del codice civile.

FONDIR è il Fondo paritetico per la formazione continua dei dirigenti nelle imprese dei comparti: commercio-turismo-servizi, creditizio-finanziario, assicurativo e della logistica-spedizioni-trasporto.

 

 

Articolo 2

Scopi

FONDIR non ha fini di lucro ed opera a favore delle imprese, nonché dei relativi dirigenti, dei comparti commercio-turismo-servizi, creditizio-finanziario, assicurativo e della logistica-spedizioni-trasporto, in una logica di relazioni sindacali ispirate alla qualificazione professionale, allo sviluppo occupazionale ed alla competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti.

Il Fondo è articolato al suo interno in due Comitati di comparto: 1)  commercio-turismo-servizi e logistica-spedizioni-trasporto; 2) creditizio–finanziario e assicurativo.

Il Fondo attraverso i due suddetti Comitati di comparto promuove e finanzia piani formativi aziendali, territoriali e settoriali di e tra imprese, secondo le modalità fissate dall’art. 118 della legge 388 del 2000. 

L’attuazione dello scopo suindicato e il funzionamento dei Comitati di comparto sono disciplinati dal Regolamento del Fondo. Il Fondo articola la propria attività su base territoriale o su base nazionale secondo le specificità dei singoli comparti.

 

Articolo 3

Sede e durata

Il Fondo ha sede legale a Roma, Piazza Belli 2, e ha durata illimitata.

 

Articolo 4

Associati

Assumono la qualifica di associati a FONDIR le imprese appartenenti ai comparti di cui all’art. 1, comma 3, che optano per l’adesione al Fondo ai sensi del comma 3 dell’art. 118 della legge 388 del 2000.

 

Articolo 5

Cessazione dell’iscrizione

L’iscrizione a FONDIR degli associati cessa a seguito di:

a)      scioglimento, liquidazione o comunque cessazione per qualsiasi causa di FONDIR;

b)      cessazione per qualsiasi causa degli associati medesimi.

 

 

Articolo 6

Organi sociali

Sono organi di FONDIR:

-         l’Assemblea

-         il Consiglio di Amministrazione

-         il Presidente ed il Vice Presidente

-         il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutti gli organi di cui sopra, con esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti, sono paritetici fra le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali di cui all’art. 1.

 

Articolo 7

Assemblea

L’Assemblea è composta in maniera paritetica da 16 membri, 8 in rappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro e 8 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali di cui all’art. 1.

Dei 16 membri, 3 sono designati dalla CONFCOMMERCIO, 3 dall’ABI, 1 dall’ANIA, 1 dalla CONFETRA, inoltre 4 sono designati dalla FENDAC, 2 dalla FEDERDIRIGENTICREDITO, 1 dal SINFUB e 1 dalla FIDIA.

I membri dell’Assemblea durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Ciascuna Organizzazione di cui sopra può sostituire i membri – per dimissioni o per giustificati motivi approvati dall’Assemblea - designati dalla stessa anche prima della scadenza del quadriennio; a tale scopo deve darne comunicazione scritta al Presidente del Fondo che provvede alla relativa convocazione dell’Assemblea.

In caso di cessazione anticipata e di nuova designazione effettuata dalla Organizzazione di riferimento, il nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza prevista per la carica del membro sostituito.

Spetta all’Assemblea di:

-         nominare il Consiglio di Amministrazione;

-         nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;

-         definire le linee-guida per l’attuazione degli scopi di cui all’art. 2 dello Statuto;

-         deliberare in ordine all’eventuale compenso per gli amministratori, i Revisori dei Conti e i componenti i Comitati di comparto;

-         deliberare l’ammissione di nuovi soci;

-         deliberare la cessazione dello stato di socio;

-         approvare le modifiche allo Statuto e al Regolamento proposte dal Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni di cui all’art. 1;

-         delegare al Consiglio o a singoli Consiglieri il compimento di specifici atti e l’esercizio di determinate funzioni;

-         provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di Amministrazione;

-         approvare eventuali altre attività proposte all’Assemblea dal Consiglio di               Amministrazione su richiesta dei Comitati di Comparto;

-         deliberare in merito alla sostituzione dei componenti dell’Assemblea, in relazione a quanto previsto dall’art. 7, quarto comma, e dei componenti del Consiglio, secondo quanto previsto dall’art. 8, terzo comma.

L’Assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte all’anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri dell’Assemblea o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Presidente mediante raccomandata – contenente luogo, data e ordine del giorno – da inviare a ciascun componente, presso il domicilio indicato, almeno venti giorni prima della riunione.

Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma – o via fax – da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente di FONDIR o in sua assenza dal Vice Presidente. Per la validità delle adunanze dell’Assemblea e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza dei due terzi dei suoi componenti.

Le delibere sono valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei componenti l’Assemblea, salvo quelle relative al quinto, sesto, settimo e nono alinea del sesto comma del presente articolo, per le quali si richiede la maggioranza dei due terzi dei presenti all’Assemblea.

E’ consentito esprimere il voto attraverso delega ad altro membro.

Ciascun membro non può esercitare più di due deleghe.

 

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 12 membri, dei quali: 2 designati dalla CONFCOMMERCIO, 2 designati dall’ABI, 1 dall’ANIA, 1 dalla CONFETRA, inoltre, 3 designati dalla FENDAC, 1 dalla FEDERDIRIGENTICREDITO,  1 dal SINFUB e 1 dalla FIDIA.

I componenti il Consiglio sono nominati dall’Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei propri membri, durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

Qualora venga revocato – per giustificati motivi approvati dall’Assemblea – il mandato ad un membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell’Organizzazione che lo ha designato, quest’ultima ne darà comunicazione all’Assemblea e ne proporrà la sostituzione.

Al Consiglio spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi di FONDIR, nel rispetto delle attribuzioni dei singoli Comitati di comparto.

In particolare il Consiglio ha il compito di:

-         dare attuazione agli indirizzi dell’Assemblea;

-         vigilare sul funzionamento dei servizi tecnici e amministrativi di FONDIR;

-         vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse da FONDIR;

-         approvare il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessari al conseguimento degli obiettivi;

-         approvare i costi di amministrazione e di funzionamento del Fondo;

-         redigere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

-         regolare il rapporto di lavoro con il personale di FONDIR in ogni sua fase ed aspetto, e regolarne il trattamento economico, incluso quello del Direttore, nell’ambito dei bilanci preventivi approvati dall’Assemblea;

-         deliberare in ordine all’assunzione e al licenziamento del personale necessario per il funzionamento del Fondo e riguardo alla nomina e alla revoca del Direttore;

-         predisporre le modifiche allo Statuto e al Regolamento da sottoporre all’Assemblea;

-         definire – tenuto conto delle indicazioni dei Comitati di comparto – la regolamentazione delle procedure riguardanti: valutazione, tempi, assegnazione del finanziamento e modalità di rendiconto, restituzione delle risorse da parte dei soggetti interessati in caso di mancato utilizzo delle stesse e ogni altro aspetto relativo alle procedure da seguire;

-         riferire all’Assemblea in merito alle proprie delibere;

-         compiere ogni ulteriore atto delegato dall’Assemblea;

-         esaminare i ricorsi inoltrati dai soggetti interessati per progetti per i quali non è stata concessa l’autorizzazione al finanziamento da parte del rispettivo Comitato di comparto;

-         sottoporre all’approvazione dell’Assemblea le proposte di eventuali nuove attività avanzate dai Comitati di Comparto;

-         adottare le delibere per l’attuazione di quanto previsto al terzo comma dell’art. 2.

Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio potrà avvalersi di specifiche consulenze tecniche di esperti esterni al Fondo.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno assunte con le modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi.

 

Articolo 9

Presidente e Vice Presidente

Il Consiglio nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica un quadriennio, su designazione il primo delle Associazioni datoriali ed il secondo delle OO.SS.LL.

Qualora nel corso del mandato il Presidente o il Vice Presidente vengano  sostituiti, i loro sostituti, nominati dal Consiglio, durano in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.

Spetta al Presidente:

-         la legale rappresentanza del Fondo;

-         promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

-         presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea;

-         sovrintendere all’applicazione del presente Statuto;

-         dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;

-         svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli siano affidati dall’Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

In caso di urgenza il Presidente e il Vice Presidente in accordo tra loro possono esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso che a tal fine deve essere convocato entro i trenta giorni successivi all’adozione dei suddetti provvedimenti.

 

Articolo 10

Direttore

All’attività di FONDIR è preposto un Direttore, il quale esegue le deliberazioni degli organi sociali del Fondo ed ha la responsabilità di gestire l’attività amministrativa, contabile ed operativa dei servizi di FONDIR, in coerenza con le disposizioni di legge e in attuazione delle direttive del Consiglio al quale risponde.

Il Direttore esercita anche le funzioni previste dal Regolamento.

 

Articolo 11

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma presso la sede sociale, dal Presidente (o, in caso di assenza, dal Vice Presidente) mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato – contenente luogo, data e ordine del giorno – da inviare almeno quindici giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma – o via fax – da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.

Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso o due membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente dell’organismo e dal Segretario nominato di volta in volta dal Presidente stesso.

 

Articolo 12

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi: uno designato dalle Associazioni datoriali e uno dalle OO.SS.LL. di cui all’art. 1; il terzo, con funzione di Presidente, è nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti all’Albo dei Revisori contabili.

Le predette organizzazioni designano inoltre due Revisori dei Conti supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Revisori effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

I Revisori di designazione datoriale e sindacale, sia effettivi che supplenti, sono nominati dall’Assemblea con la maggioranza dei componenti, durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

I Revisori dei Conti esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 del codice civile. Le funzioni vengono esercitate anche nei confronti dell’attività svolta dai Comitati di comparto.

Essi devono riferire all’Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina i bilanci consuntivi di FONDIR per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.

Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qual volta il Presidente del Collegio stesso lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Revisori ne faccia richiesta.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.

Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

 

Articolo 13

Risorse finanziarie

Ai sensi dell’art. 118 della legge 23.12.2000, n. 388 FONDIR è finanziato:

-         dal contributo integrativo, stabilito dall’art. 25, quarto comma, della legge 29.12.78, n. 845 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico delle aziende che volontariamente aderiscono al Fondo;

-         da finanziamenti pubblici destinati alle finalità del Fondo in forza di provvedimenti normativi o determinazioni ministeriali;

-         da eventuali finanziamenti pubblici e privati;

-         da apporti finanziari che, a qualsiasi titolo, vengano destinati al Fondo.

 

 

Articolo 14

Patrimonio dell’Ente

Il patrimonio di FONDIR è costituito da:

a)      beni di proprietà del Fondo;

b)      apporti finanziari di qualsiasi genere, che l’Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.

 

 

Articolo 15

Bilancio

Gli esercizi finanziari di FONDIR hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo, riguardante la gestione del Fondo e dei Comitati di comparto, e del bilancio preventivo.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall’Assemblea entro il mese precedente alla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e cioè entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico accompagnati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro dieci giorni dall’approvazione, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alle Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art. 1.

 

Articolo 16

Compensi e rimborsi spese

In relazione allo svolgimento delle varie attività istituzionali, saranno eventualmente riconosciuti compensi e/o rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti e ai componenti i Comitati di comparto, a seguito di apposita delibera dell’Assemblea, nell’ambito delle spese di funzionamento del Fondo previste nel Regolamento.

 

Articolo 17

Scioglimento e cessazione

In caso di scioglimento del Fondo o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, il Consiglio provvederà alla nomina di tre liquidatori designati, rispettivamente, uno dalle Associazioni dei datori di lavoro e uno dalle OO.SS.LL. e uno scelto di comune accordo, se non indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel caso di mancata nomina dei liquidatori, trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il Presidente del Tribunale competente.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà all’atto della messa in liquidazione dell’Ente, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l’operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle forme di assistenza, beneficenza e istruzione indicate dal Consiglio. In caso di disaccordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale competente, tenendo comunque presenti i suddetti scopi e sentito il parere dei soci di cui all’art. 1 del presente Statuto.

 

Articolo 18

Modifiche statutarie

Il presente Statuto, nonché il Regolamento, potranno essere modificati dall’Assemblea di FONDIR, con delibere che richiedono, per la validità, il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri.

 

Articolo 19

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore nonché, in quanto applicabili, le norme previste dal Regolamento di FONDIR.