Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 7 aprile 2003
Circolare n. 41/2003
Oggetto:
Finanziamenti – Formazione professionale – Costituzione di FOR.TE. e
FONDIR – Circolare INPS n.71 del 2.4.2003.
Come è noto, al fine di promuovere lo sviluppo della
cosiddetta formazione continua dei
lavoratori, cioè l’aggiornamento e la riqualificazione professionale durante la
vita lavorativa, l’art.118 della legge n.388/2000 (come modificato dall’art.48
della legge n.289/2002) ha previsto l’istituzione a
cura delle parti sociali di appositi fondi
paritetici intersettoriali nazionali per ciascuno dei settori
dell’industria, del terziario, dell’agricoltura e dell’artigianato. I fondi
finanzieranno la formazione continua realizzata dalle aziende per i propri
dipendenti senza alcun onere aggiuntivo per le stesse, in
quanto saranno alimentati dal gettito del contributo dello 0,30% che i datori
di lavoro già versano all’INPS a titolo di aliquota integrativa per la disoccupazione
involontaria (art.25 della legge n.845/78).
L’adesione ai fondi sarà volontaria fermo restando l’obbligo, per le aziende
che decidessero di non aderire, di continuare a versare il suddetto contributo
all’INPS.
Su sollecitazione del Ministero del lavoro, tra Confcommercio, Confetra, Abi, Ania da un lato e sindacati dall’altro, per il terziario sono stati costituiti il FOR.TE. (relativo a quadri, impiegati e operai) e il FONDIR (relativo ai dirigenti) che
rappresentano pertanto i fondi di riferimento per le aziende operanti nei
comparti del commercio e turismo, trasporti, spedizioni e logistica, credito e
assicurazioni. Entrambi i fondi hanno già ottenuto la prescritta
autorizzazione ministeriale e sono quindi operativi; nella fase di avvio essi saranno sostenuti con risorse pubbliche in via
di assegnazione, mentre dal 2004 saranno finanziati unicamente con il gettito
del contributo dello 0,30% devoluto dalle aziende che vi aderiranno entro il 30 giugno 2003.
Con la circolare in oggetto l’INPS
ha disciplinato le modalità di adesione tenuto conto che, in base alla citata
legge 388/2000, allo stesso Istituto è stato attribuita la riscossione del
suddetto contributo ed il successivo trasferimento ai fondi. Se ne sottolineano gli aspetti principali.
Modalità – L’adesione
a FOR.TE. e a FONDIR deve
essere comunicata direttamente all’INPS attraverso l’ordinaria denuncia contributiva
mensile (modello DM 10/2), utilizzando i codici appositamente istituiti per
ciascun fondo (rispettivamente FITE
e FODI). A tal fine le aziende dovranno
indicare, nei righi in bianco dei quadri “B – C” del suddetto modello, le seguenti diciture:
·
“adesione fondo
FITE”, per quanto
concerne l’adesione al FOR.TE.
·
“adesione fondo FODI”, per quanto concerne l’adesione al
FONDIR
inoltre nell’apposita casella dovrà essere
indicato il numero dei dipendenti interessati, mentre nessun dato dovrà essere
riportato nelle altre caselle.
Le adesioni avranno
validità annuale e saranno tacitamente rinnovate salvo disdetta.
Termini – Le adesioni espresse entro il 30 giugno di ogni anno produrranno effetti ai fini contributivi dall’1
gennaio dell’anno successivo. La comunicazione delle prime adesioni dovrà
essere effettuate con una delle denunce contributive
relative ai mesi di aprile, maggio e giugno prossimi (da presentarsi
rispettivamente entro il 16 maggio, il 16 giugno e il 16 luglio).
Si raccomanda il massimo impegno delle federazioni
nazionali e delle associazioni territoriali affinché le aziende siano
sensibilizzate sulle opportunità di aderire entro il 30 giugno prossimo a FOR.TE e a FONDIR. In particolare dovrà essere evidenziata
l’assoluta assenza di costi per le aziende stesse le quali, attraverso
l’adesione a detti fondi, potranno assicurarsi il finanziamento di progetti
formativi per i propri dipendenti.
Si fa riserva di
tornare sull’argomento per ulteriori approfondimenti.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Allegati tre |
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M/n |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
INPS - Direzione
Centrale delle Entrate Contributive
Circolare n.71 del 2.4.2003
Articolo 118 della
legge 19.12.2000, n. 388. Istituzione e attivazione dei Fondi
paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. Modalità di adesione.
SOMMARIO Natura, caratteristiche e modalità di adesione ai Fondi
istituiti ai sensi della legge n. 388/2000.
Premessa L’art. 118 della legge n. 388/2000, nel testo novellato dall’articolo
48 della legge Finanziaria per l’anno 2003 (allegato 1), prevede la possibilità
che, per ciascuno dei settori economici dell’industria, dell’agricoltura, del
terziario e dell’artigianato, possano essere istituiti
Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.
1. Ambito e contenuto
della norma.
L’intervento legislativo si inserisce
tra le politiche volte a promuovere lo sviluppo della formazione professionale
continua che, attraverso il progressivo miglioramento della competitività delle
imprese sul mercato, consenta di assicurare maggiori garanzie occupazionali ai
lavoratori.
La norma recepisce e completa
quanto già contenuto nel Patto per il lavoro del settembre 1996 e nella legge
n. 196/1997 (1) che ha avviato la riforma del sistema formativo.
Ai Fondi, che possono finanziare in tutto o in parte piani
formativi, afferiscono le risorse derivanti dal
gettito del contributo integrativo stabilito dall’art. 25,
quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni, relative ai datori di lavoro che facoltativamente vi aderiscono,
fermo restando quanto disposto dall’art. 66, comma 2, della legge 17 maggio
1999, n. 144.
La legge demanda all’Istituto il compito di disciplinare
le modalità di adesione, la riscossione della relativa
contribuzione ed il successivo trasferimento delle risorse ai singoli Fondi
indicati dai datori di lavoro.
Per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi, resta
fermo l’obbligo di versare all’INPS il contributo integrativo di cui all’art.
25, comma 4 della citata legge n. 845/1978, secondo le consuete modalità (2).
Con la presente circolare si illustrano
le modalità di adesione ai Fondi.
2. Istituzione e
attivazione dei Fondi.
I Fondi sono costituiti sulla base di
accordi interconfederali stipulati dalle OOSS dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle due forme
alternative previste dalle lettere a) e b) del comma 6 dell’articolo 118, e
cioè:
-
come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell’art. 36 c.c.
ovvero
-
come soggetto dotato di personalità giuridica, concessa con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
Per il personale dirigente (di qualsiasi settore) è
previsto che i Fondi possono essere istituiti mediante accordi stipulati dalle
organizzazioni datoriali e
dei dirigenti comparativamente più rappresentative, ovvero con apposita sezione
all’interno dei Fondi nazionali.
La composizione degli organi di tutti i Fondi è paritetica fra le associazioni dei datori di lavoro e le
organizzazioni sindacali.
L’attivazione dei Fondi è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro,
previa verifica della sussistenza e conformità ai requisiti previsti dalla
norma.
Anche l’attività di vigilanza ed il monitoraggio sulla
gestione dei Fondi sono demandati al medesimo dicastero il quale, in caso di irregolarità o di inadempimenti, può disporne la
sospensione dell’operatività o il commissariamento.
Alla data odierna sono istituiti ed autorizzati i seguenti
Fondi:
Natura |
Denominazione |
Autorizzazione |
Associazione |
FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE |
D.M. 31/10/2001 |
Associazione |
FONCOOP |
D.M. 10/05/2002 |
Associazione |
FOR. TE |
D.M. 31/10/2002 |
Associazione |
FONDIMPRESA |
D.M. 28/11/2002 |
Associazione |
FONDO PMI – CONFAPI |
D.M. 21/01/2003 |
Associazione |
FON.TER |
D.M.
24/02/2003 |
Associazione |
FONDIRIGENTI |
D.M. 06/03/2003 |
Associazione |
FON.DIR |
D.M. 06/03/2003 |
3. Settori
e articolazione territoriale.
I Fondi, come anticipato in premessa, possono essere
costituiti per ciascuno dei settori economici dell’industria, dell’agricoltura,
del terziario e dell’artigianato.
Gli accordi interconfederali stipulati dalle OOSS dei
datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale possono prevedere l’istituzione di Fondi anche per settori diversi.
E’ possibile, ove prevista tra le parti, anche
un’articolazione regionale o territoriale.
Ogni Fondo è provvisto di un regolamento che ne disciplina
il funzionamento.
I Fondi già costituiti ed autorizzati si rivolgono ai
seguenti settori:
Fondi |
Settori interessati |
FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE |
Fondo per i lavoratori delle imprese artigiane. |
FONCOOP |
Fondo per i lavoratori delle imprese cooperative |
FOR. TE |
Fondo per i lavoratori del
commercio, del turismo, dei servizi, del credito, delle assicurazioni e dei
trasporti. |
FONDIMPRESA |
Fondo per i lavoratori delle imprese industriali. |
FONDO PMI CONFAPI |
Fondo per i lavoratori delle piccole e medie imprese industriali. |
FON.TER |
Fondo per i lavoratori delle imprese del settore terziario:
comparti turismo e distribuzione-servizi. |
FONDIRIGENTI |
Fondo per i dirigenti industriali. |
FON.DIR |
Fondo per i dirigenti del terziario. |
4. Finalità.
I Fondi possono finanziare, in tutto o in parte, piani
formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le
parti sociali,nonché eventuali ulteriori iniziative
propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani.
Progetti ed iniziative sono trasmessi alle regioni ed alle
province autonome territorialmente interessate perché possano tenerne conto
nell’ambito delle rispettive programmazioni.
5. Finanziamento.
Per favorire l'avvio dei Fondi, la legge prevede una fase
transitoria durante la quale è previsto l’utilizzo di
una parte delle risorse destinate, negli anni 2002 e 2003, al fondo di
rotazione.
Un terzo di dette risorse affluiranno
ai Fondi regolarmente attivati secondo le seguenti quote:
- 30% per
il 2002;
- 50% per
il 2003.
Dall’anno 2004, i Fondi saranno finanziati attraverso il
gettito contributivo di cui al precedente punto 1, loro destinato dalle
aziende che facoltativamente vi aderiranno.
6. Meccanismi di adesione dei datori di lavoro ai Fondi.
Come in precedenza sottolineato,
l’obbligo contributivo é subordinato all’adesione dell’azienda ad uno dei Fondi
disciplinati dalla legge.
Ogni datore di lavoro può aderire solamente ad un unico
fondo per tutti i dipendenti soggetti alla medesima disciplina contrattuale.
L'adesione può essere effettuata anche ad un fondo
rivolto ad un settore diverso da quello di appartenenza.
Fa eccezione il personale dirigente per il quale operano
specifici Fondi.
L’adesione è facoltativa e revocabile. Ha validità annuale
e si intende tacitamente prorogata, salvo disdetta.
7. Modalità
di adesione e revoca.
La nuova formulazione della norma fissa nel 30 giugno 2003
il termine per esprimere la prima adesione ai Fondi; successive adesioni o
disdette dovranno essere comunicate entro il 30 giugno di ogni
anno e produrranno effetti finanziari e contributivi dal 1° gennaio dell’anno
successivo.
La legge demanda all’Istituto il compito di disciplinare
le relative modalità.
Per semplificare ed uniformare il complesso degli
adempimenti connessi all’applicazione della norma, d’intesa con il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato concordato con le parti
interessate che l’atto di adesione al fondo prescelto
o la sua revoca siano espresse e comunicate dall’azienda direttamente all’INPS,
attraverso il modello di denuncia contributiva DM10/2.
Al tal fine sono stati istituiti i seguenti codici di
nuova istituzione:
Fondi |
Codice di adesione |
Codice di revoca |
FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE |
FART |
REVO |
FON.COOP |
FCOP |
REVO |
FOR. TE |
FITE |
REVO |
FONDIMPRESA |
FIMA |
REVO |
FONDO PMI CONFAPI |
FAPI |
REVO |
FON.TER |
FTUS |
REVO |
FONDIRIGENTI |
FDIR |
REVO |
FON.DIR |
FODI |
REVO |
Per comunicare adesioni o revoche, dovranno essere
osservate le modalità che seguono.
7.1. Comunicazione di adesione.
I datori di lavoro interessati indicheranno, in uno dei
righi in bianco dei quadri “B-C” del mod. DM10/2, il fondo al quale hanno
aderito.
L’indicazione dovrà essere preceduta dalla dicitura “adesione fondo” e dal codice relativo al fondo prescelto; nell’apposita casella dovrà, altresì,
essere indicato il numero dei dipendenti interessati all’obbligo contributivo.
Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “numero
giornate”, “retribuzioni” e “somme a debito”.
Per le prime adesioni, i cui effetti finanziari e
contributivi scaturiranno da “gennaio 2004”, la comunicazione dovrà essere effettuata con una delle denunce contributive relative ai
periodi “aprile, maggio e giugno 2003”.
Le adesioni successive a tale data ma intervenute entro il
mese di “giugno 2004”,
produrranno effetti dal 1° gennaio 2005, e così via. Tale principio si
applicherà anche alle aziende di nuova costituzione.
7.2. Comunicazione di
revoca.
Anche per le revoche valgono gli stessi criteri temporali
e le medesime modalità già illustrate per le adesioni
(3).
La comunicazione di revoca dovrà essere preceduta dalla
dicitura “revoca adesione” e dal previsto codice
“REVO”. Nessun dato dovrà essere riportato nelle rimanenti caselle.
Le comunicazioni di adesione o
revoca effettuate dai datori di lavoro saranno registrate in un apposito
archivio che sarà messo a disposizione delle Sedi per le conseguenti attività
gestionali nonché del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
8. Modalità
operative.
Con successiva circolare saranno illustrate le procedure
operative per l’attribuzione ai Fondi della contribuzione di rispettiva
pertinenza.
|
IL DIRETTORE GENERALE f.f. PRAUSCELLO |
|
(1) previsione contenuta
nell’articolo 17 della legge 24/6/1997 n. 196.
(2) articolo 118, c. 5 della legge n. 388/2000.
(3) le revoche intervenute entro il 30 giugno 2004
produrranno effetti da gennaio 2005 e così via.
Allegato 1
Art. 118 della legge 19 dicembre 2000,
n. 388, nel testo modificato dall’art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
(Interventi in
materia di formazione professionale nonché
disposizioni in materia di attività svolte in Fondi comunitari e di Fondo
sociale Europeo)
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la
programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo
attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo
sviluppo della formazione professionale continua, in un’ottica di competitività
delle imprese e di garanzia di occupabilità dei
lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici
dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato, nelle forme
di cui al comma 6, Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione
continua, nel presente articolo denominati “Fondi”. Gli accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono
prevedere l’istituzione di Fondi anche per settori diversi, nonché,
all’interno degli stessi, la costituzione di un’apposita sezione relativa ai
dirigenti. I Fondi relativi ai dirigenti possono
essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure
come apposita sezione all’interno dei Fondi interprofessionali nazionali. I Fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare
regionalmente o territorialmente. I Fondi possono finanziare in tutto o
in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati
tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori
iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani
concordate tra le parti. I progetti relativi a tali
piani ed iniziative sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome
territorialmente interessate affinché ne possano tenere conto nell’ambito delle
rispettive programmazioni.Ai Fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di
cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del
contributo integrativo stabilito dall’articolo 25, quarto comma, della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori
di lavoro che aderiscono a ciascun fondo.
2. L’attivazione dei Fondi é subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al
comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di
funzionamento dei Fondi medesimi e della professionalità dei gestori. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita
altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei Fondi; in caso di
irregolarità o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali può disporne la sospensione dell’operatività o il commissariamento.
Entro tre anni dall’entrata a regime dei Fondi, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali effettuerà una valutazione dei
risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio
dei sindaci é nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Presso lo stesso Ministero é istituito, con decreto ministeriale, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l’”Osservatorio per la formazione
continua” con il compito di elaborare proposte di indirizzo
attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e
valutazioni in ordine alle attività svolte dai Fondi, anche in relazione
all’applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio é composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dal consigliere di parità componente la Commissione centrale
per l’impiego, da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle
confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. Tale Osservatorio si avvale dell’assistenza tecnica
dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
(ISFOL). Ai componenti dell’Osservatorio non compete
alcun compensoné rimborso spese per l’attività
espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui
all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978 all’INPS, che provvede a
trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro, fermo restando quanto
disposto dall’articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
L’adesione ai Fondi é fissata entro il 30 giugno 2003; le successive adesioni o
disdette avranno effetto dal 30 giugno di ogni anno.
Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità
di adesione ai Fondi e di trasferimento delle risorse agli stessi, mediante
acconti bimestrali.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma
3, trovano applicazione le disposizioni di cui al 4° comma
dell'articolo 25 della citata legge n. 845/1978, e successive
modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono
ai Fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al 4°
comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845/1978, e successive
modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo é istituito, sulla base
di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico
di natura associativa ai sensi dell’articolo 36 del codice civile;
b)
come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali.
7. comma abrogato.
8. In caso di omissione, anche
parziale, del contributo integrativo di cui all’articolo 25 della legge n. 845
del 1978, il datore di lavoro é tenuto a corrispondere il contributo omesso e
le relative sanzioni, che vengono versate dall’INPS al fondo prescelto.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni
per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati
dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per
l'anno 2001, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le
disponibilità sono ripartite su base regionale in
riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di
ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a
conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative
ai sensi dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18
febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.
10. A decorrere dall’anno 2001 é stabilita al 20 per cento
la quota del gettito complessivo da destinare ai Fondi a valere sul terzo delle
risorse derivanti dal contributo integrativo di cui
all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo
di cui all’articolo medesimo. Tale quota é stabilita al 30 per cento per il
2002 e al 50 per cento per il 2003
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sono determinati le modalità ed i criteri di
destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25
miliardi per l'anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000
dall’articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:
a) per il 75 per cento
assegnati al Fondo di cui al citato articolo 25 della
legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria, i – 75 – piani
formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;
b)
per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai Fondi, a
seguito della loro istituzione.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
determinati i termini ed i criteri di attribuzione
delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10.
13. Per le annualità di cui al comma 12, l'INPS continua
ad effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1,
comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9, comma 5, del
citato decreto-legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
236/1993, al Fondo di cui al medesimo comma.
14. Nell'esecuzione di programmi o di attività,
i cui oneri ricadono su Fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono
autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo
determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica
anche ai programmi o alle attività di assistenza
tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente
legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle
risorse del Fondo sociale Europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la
programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo
di rotazione istituito dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e
successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello
Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68,
comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire
200 miliardi, per l'anno 2001, per le attività di formazione nell'esercizio
dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della
legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. I Fondi costituiti secondo le disposizioni previgenti adeguano i propri atti costitutivi alle disposizioni
dell’articolo 118 della legge n. 388 del 2000, come modificato dal presente
articolo.
FINE TESTO CIRCOLARE INPS
STATUTO FOR.TE
Articolo 1
Denominazione - Soci
A seguito dell’accordo interconfederale del 25 Luglio
2001, tra Confcommercio, con sede in Piazza G.G. Belli, 2 – 00153 ROMA e codice fiscale 80041130586,
ABI con sede in Piazza del Gesù, 49 – 00186 ROMA e
codice fiscale 02088180589, ANIA con
sede in Via della Frezza, 70 – 00186 ROMA e codice
fiscale 02520010154, Confetra con sede in Via Panama, 62 – 00198 ROMA e codice fiscale 80181870587, e Cgil con sede in Corso d’Italia, 25 – 00198 ROMA e codice
fiscale 80163950589, Cisl con sede in Via Po, 21 –
00198 e codice fiscale 80122990585, Uil con sede in
Via Lucullo, 6 – 00187 ROMA e codice fiscale
80127290585 - che assumono la qualifica di soci – è costituito, secondo quanto
previsto dall’art. 118, Legge n. 388 del 2000, il Fondo paritetico
interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario,
denominato FOR.TE.
FOR.TE. (in forma abbreviata “Fondo”) è istituito come Associazione ai sensi
del capo II, titolo II – Libro Primo del codice civile.
FOR.TE. è il Fondo paritetico per la formazione
continua nelle imprese dei comparti: commercio-turismo-servizi,
creditizio-finanziario, assicurativo e della logistica-spedizioni-trasporto.
Articolo 2
Scopi
FOR.TE. non ha fini di lucro ed opera a favore
delle imprese, nonché dei relativi dipendenti, dei comparti commercio-turismo-servizi,
creditizio-finanziario, assicurativo e della logistica-spedizioni-trasporto, in una logica di relazioni
sindacali ispirate alla qualificazione professionale, allo sviluppo
occupazionale ed alla competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche
stabilite dai contratti collettivi sottoscritti.
Il Fondo è articolato al suo interno in quattro Comitati
di comparto: 1) commercio-turismo-servizi;
2) creditizio–finanziario; 3) assicurativo; 4) logistica–spedizioni-trasporto.
Il Fondo attraverso i quattro suddetti Comitati di
comparto promuove e finanzia – secondo le modalità
fissate dall’art. 118 della legge 388 del 2000 – piani formativi aziendali,
territoriali e settoriali di e tra imprese, concordati tra le Parti
sociali.
L’attuazione dello scopo suindicato
e il funzionamento dei Comitati di comparto sono disciplinati dal Regolamento
del Fondo. Il Fondo articola la propria attività su base territoriale o su base
nazionale secondo le specificità dei singoli comparti.
Articolo 3
Sede e durata
Il Fondo ha sede legale a Roma, Piazza Belli 2, e ha
durata illimitata.
Articolo 4
Associati
Assumono la qualifica di associati
a FOR.TE. le imprese
appartenenti ai quattro comparti di cui all’art. 1, comma 3, che optano per
l’adesione al Fondo ai sensi del comma 3 dell’art. 118 della legge 388 del
2000.
Articolo 5
Cessazione dell’iscrizione
L’iscrizione a FOR.TE. degli associati cessa a seguito di:
a) scioglimento, liquidazione o
comunque cessazione per qualsiasi causa di FOR.TE.;
b) cessazione per qualsiasi causa
degli associati medesimi.
Articolo 6
Organi sociali
Sono organi di FOR.TE.:
-
l’Assemblea
-
il Consiglio di Amministrazione
-
il Presidente ed il Vice Presidente
-
il Collegio dei Revisori dei Conti
Tutti gli organi di cui sopra, con esclusione del Collegio
dei Revisori dei Conti, sono paritetici fra le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali di cui
all’art. 1.
Articolo 7
Assemblea
L’Assemblea è composta in maniera paritetica da 60 membri,
30 in rappresentanza delle Associazioni dei datori di
lavoro e 30 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di
cui all’art. 1.
Dei 60 membri, 12 sono designati dalla Confcommercio,
9 dall’ABI, 6 dall’ANIA, 3 dalla
Confetra, inoltre 10 da Cgil, 10 da Cisl, 10 da Uil.
I membri dell’Assemblea durano in carica quattro anni e
possono essere riconfermati.
Ciascuna Organizzazione di cui sopra può sostituire i
membri – per dimissioni o per giustificati motivi approvati dall’assemblea -
designati dalla stessa anche prima della scadenza del
quadriennio; a tale scopo deve darne comunicazione scritta al Presidente del
Fondo che provvede alla relativa convocazione dell’Assemblea.
In caso di cessazione anticipata e di nuova designazione
effettuata dalla Organizzazione di riferimento, il
nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza prevista per la carica del
membro sostituito.
Spetta all’Assemblea di:
-
nominare il Consiglio di Amministrazione;
-
nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
-
definire le linee-guida per l’attuazione degli scopi di cui all’art. 2 dello
Statuto;
-
deliberare in ordine all’eventuale compenso per gli amministratori, i Revisori
dei Conti e i componenti i Comitati di comparto;
-
deliberare l’ammissione di nuovi soci;
-
deliberare la cessazione dello stato di socio;
-
approvare le modifiche allo Statuto e al Regolamento proposte dal Consiglio di
Amministrazione, sentite le Organizzazioni di cui all’art. 1;
-
delegare al Consiglio o a singoli Consiglieri il compimento di specifici atti
e l’esercizio di determinate funzioni;
-
provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal
Consiglio di Amministrazione;
-
approvare il modello organizzativo e gli organici del Fondo;
-
approvare ogni altra attività proposta all’Assemblea dal Consiglio di
Amministrazione su richiesta dei Comitati di comparto;
-
deliberare in merito alla sostituzione dei componenti dell’Assemblea,
in relazione a quanto previsto dall’art. 7, quarto comma, e dei componenti del
Consiglio, secondo quanto previsto dall’art. 8, terzo comma.
L’Assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte all’anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto
da almeno due terzi dei membri dell’Assemblea o dal Presidente o dal Vice
Presidente o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
La convocazione dell’Assemblea è effettuata
dal Presidente mediante raccomandata – contenente luogo, data e ordine del
giorno – da inviare a ciascun componente, presso il domicilio indicato, almeno
venti giorni prima della riunione.
Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà
essere effettuata anche con telegramma – o via fax –
da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente di FOR.TE. o in sua assenza dal Vice
Presidente. Per la validità delle adunanze dell’Assemblea e delle relative
deliberazioni è necessaria la presenza dei due terzi
dei suoi componenti.
Le delibere sono valide se ricevono il voto favorevole
della maggioranza dei componenti l’Assemblea, salvo
quelle relative al primo, secondo, quinto, sesto, settimo e nono alinea del
sesto comma del presente articolo, per le quali si richiede la maggioranza dei
due terzi dei presenti all’Assemblea.
In via eccezionale è consentito esprimere il voto
attraverso delega ad altro membro.
Ciascun membro non può esercitare più di due deleghe.
Articolo 8
Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è
costituito da 24 membri, dei quali: 5 designati
dalla Confcommercio, 4 designati dall’ABI, 2
dall’ANIA, 1 dalla Confetra, inoltre, 4 da Cgil, 4 da
Cisl, 4 da Uil.
I componenti il Consiglio sono
nominati dall’Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei propri membri, durano
in carica 4 anni e possono essere riconfermati più volte.
Qualora venga revocato – per
giustificati motivi approvati dall’Assemblea - il mandato ad un membro del
Consiglio di Amministrazione da parte dell’Organizzazione che lo ha designato, quest’ultima ne darà comunicazione all’Assemblea e ne
proporrà la sostituzione.
Al Consiglio spettano i poteri di ordinaria
e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi di FOR.TE., nel rispetto delle attribuzioni dei singoli
Comitati di comparto.
In particolare il Consiglio ha il compito di:
-
dare attuazione agli indirizzi dell’Assemblea;
-
vigilare sul funzionamento dei servizi tecnici e amministrativi di FOR.TE.;
-
vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse da FOR.TE.;
-
predisporre il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessari al
conseguimento degli obiettivi sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea;
-
approvare i costi di amministrazione e di funzionamento del Fondo;
-
redigere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
-
regolare il rapporto di lavoro con il personale di FOR.TE.
in ogni sua fase ed aspetto, e regolarne il
trattamento economico, incluso quello del Direttore, nell’ambito dei bilanci
preventivi approvati dall’Assemblea;
-
deliberare in ordine all’assunzione e al licenziamento del personale necessario
per il funzionamento del Fondo e riguardo alla nomina e alla revoca del Direttore;
-
predisporre le modifiche allo Statuto e al Regolamento da sottoporre
all’Assemblea;
-
definire – tenuto conto delle indicazioni dei Comitati di comparto – la
regolamentazione delle procedure riguardanti: valutazione, tempi, assegnazione
del finanziamento e modalità di rendiconto, restituzione delle risorse da parte
dei soggetti interessati in caso di mancato utilizzo delle stesse e ogni altro
aspetto relativo alle procedure da seguire;
-
riferire all’Assemblea in merito alle proprie delibere;
-
approvare i verbali delle proprie riunioni;
-
compiere ogni ulteriore atto delegato dall’Assemblea;
-
esaminare i ricorsi inoltrati dai soggetti interessati per progetti per i quali
non è stata concessa l’autorizzazione al finanziamento da parte del rispettivo
Comitato di comparto;
-
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea le proposte di nuove attività
avanzate dai Comitati di comparto;
-
adottare le delibere per l’attuazione di quanto previsto al terzo comma
dell’art. 2.
Per lo svolgimento dei propri compiti il
Consiglio potrà avvalersi di specifiche consulenze tecniche di esperti esterni
al Fondo.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
saranno assunte con le modalità e le maggioranze previste negli articoli
successivi.
Articolo 9
Presidente e Vice Presidente
Il Consiglio nomina fra i suoi componenti
il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica un quadriennio, su
designazione il primo delle Associazioni datoriali ed
il secondo delle OO.SS.LL.
Qualora nel corso del mandato il Presidente o il Vice
Presidente vengano sostituiti, i loro sostituti, nominati
dal Consiglio, durano in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.
Spetta al Presidente:
-
la legale rappresentanza del Fondo;
-
promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea e del
Consiglio di Amministrazione;
-
presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
-
sovrintendere all’applicazione del presente Statuto;
-
dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;
-
svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli siano
affidati dall’Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente
nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
In caso di urgenza il Presidente
e il Vice Presidente in accordo tra loro possono esercitare i poteri del
Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso che a tal
fine deve essere convocato entro i trenta giorni successivi all’adozione dei
suddetti provvedimenti.
Articolo 10
Direttore
All’attività di FOR.TE. è preposto un Direttore, il quale esegue le deliberazioni
degli organi sociali del Fondo ed ha la responsabilità di gestire l’attività
amministrativa, contabile ed operativa dei servizi di FOR.TE.,
in coerenza con le disposizioni di legge e in attuazione delle direttive del
Consiglio al quale risponde.
Il Direttore esercita anche le funzioni previste dal
Regolamento.
Articolo 11
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è
convocato, di norma presso la sede sociale, dal Presidente o, in sua assenza,
dal Vice Presidente, mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da
ciascuno indicato – contenente luogo, data e ordine del giorno – da inviare
almeno quindici giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la
convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma
– o via fax – da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.
Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando almeno
un terzo dei componenti del Consiglio stesso o due
membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti o il Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti
all’ordine del giorno.
Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la
presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua
assenza, dal Vice Presidente.
Le deliberazioni sono valide se ricevono il voto
favorevole di almeno i due terzi dei presenti.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente dell’organismo e dal
Segretario nominato di volta in volta dal Presidente stesso.
Articolo 12
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi: uno designato dalle Associazioni datoriali e uno dalle OO.SS.LL. di cui all’art. 1; il terzo, con funzione di Presidente, è
nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
I componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti devono essere iscritti all’Albo dei Revisori contabili.
Le predette organizzazioni designano inoltre due Revisori
dei Conti supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Revisori effettivi
eventualmente assenti per cause di forza maggiore.
I Revisori di designazione datoriale e sindacale, sia effettivi che supplenti,
sono nominati dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti,
durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati più volte.
I Revisori dei Conti esercitano le attribuzioni ed hanno i
doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 del codice civile. Le funzioni vengono esercitate anche nei confronti dell’attività svolta
dai Comitati di comparto.
Essi devono riferire all’Assemblea le eventuali
irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro funzioni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina i bilanci
consuntivi di FOR.TE. per
controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri
contabili.
Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta a
trimestre ed ogni qual volta il Presidente del Collegio stesso lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Revisori ne faccia
richiesta.
La convocazione è effettuata dal
Presidente del Collegio con avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello
fissato per la riunione.
In caso di urgenza, il termine
per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire
anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.
Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo,
giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Articolo 13
Risorse finanziarie
Ai sensi dell’art. 118 della legge 23.12.2000, n. 388 FOR.TE. è finanziato:
-
dal contributo integrativo, stabilito dall’art. 25, quarto comma, della
legge 29.12.78, n. 845 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico
delle aziende che volontariamente aderiscono al Fondo;
-
da finanziamenti pubblici destinati alle finalità del Fondo in forza di
provvedimenti normativi o determinazioni ministeriali;
-
da eventuali finanziamenti pubblici e privati;
-
da apporti finanziari che, a qualsiasi titolo, vengano destinati al Fondo.
Articolo 14
Patrimonio dell’Ente
Il patrimonio di FOR.TE. è costituito da:
a) beni di proprietà del Fondo;
b) somme destinate a formare speciali
riserve e accantonamenti;
c) apporti finanziari di
qualsiasi genere, che l’Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.
Articolo 15
Bilancio
Gli esercizi finanziari di FOR.TE.
hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre
di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il
Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo,
riguardante la gestione del Fondo e dei Comitati di comparto, e del bilancio
preventivo.
Il bilancio preventivo deve essere approvato
dall’Assemblea entro il mese precedente alla chiusura dell’esercizio. Il
bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio e cioè entro il 30 aprile dell’anno
successivo. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto
economico accompagnati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il bilancio preventivo devono
essere trasmessi, entro dieci giorni dall’approvazione, al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, alle Associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori di cui all’art. 1.
Articolo 16
Compensi e rimborsi spese
In relazione allo svolgimento delle varie attività istituzionali, saranno eventualmente
riconosciuti compensi e/o rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione
e il Collegio dei Revisori dei Conti e ai componenti i Comitati di comparto, a
seguito di apposita delibera dell’Assemblea, nell’ambito delle spese di
funzionamento del Fondo previste nel Regolamento.
Articolo 17
Scioglimento e cessazione
In caso di scioglimento del Fondo o comunque
di una sua cessazione per qualsiasi causa, il Consiglio provvederà alla nomina
di tre liquidatori designati, rispettivamente, uno dalle Associazioni dei
datori di lavoro e uno dalle OO.SS.LL. e uno scelto di comune accordo, se non indicato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel caso di mancata nomina dei
liquidatori, trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il
Presidente del Tribunale competente.
Il Consiglio di Amministrazione
determinerà all’atto della messa in liquidazione dell’Ente, i compiti dei
liquidatori e successivamente ne ratificherà l’operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della
liquidazione dovrà essere devoluto a quelle forme di assistenza,
beneficenza e istruzione indicate dal Consiglio. In caso di disaccordo la
devoluzione sarà effettuata dal Presidente del
Tribunale competente, tenendo comunque presenti i suddetti scopi e sentito il
parere dei soci di cui all’art. 1 del presente Statuto.
Articolo 18
Modifiche statutarie
Il presente Statuto, nonché il
Regolamento, potranno essere modificati dall’Assemblea di FOR.TE.,
con delibere che richiedono, per la validità, il voto favorevole di almeno 2/3
(due terzi) dei suoi membri.
Articolo 19
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente
Statuto, valgono le norme di legge in vigore nonché,
in quanto applicabili, le norme previste dal Regolamento di FOR.TE.
.
STATUTO FONDIR
Articolo 1
Denominazione - Soci
A seguito dell’accordo interconfederale del 18 luglio
2002, tra CONFCOMMERCIO, con sede in Piazza G.G. Belli, 2 – 00153 Roma, codice fiscale 80041130586, ABI con
sede in Piazza del Gesù, 49 – 00186 Roma, codice
fiscale 02088180589, ANIA con sede in Via della Frezza,
70 – 00186 Roma, codice fiscale 02520010154, CONFETRA con sede in Via Panama,
62 – 00198 Roma, codice fiscale 80181870587, FEDERDIRIGENTICREDITO con sede in
Via Nazionale, 243 – Roma e codice fiscale 97113650580, SINFUB con sede in Via
Cesare Balbo n.35 – Roma, codice fiscale 80402320586,
FIDIA con sede in Via Nazionale, 75 – Roma, codice fiscale 97087860587 - che
assumono la qualifica di soci – è costituito, secondo quanto previsto dall’art.
118, Legge n. 388 del 2000, il Fondo paritetico interprofessionale nazionale
per la formazione continua dei dirigenti del terziario, denominato “FONDIR”.
FONDIR (in forma abbreviata “Fondo”) è istituito come
Associazione ai sensi del capo II, titolo II – Libro Primo del codice civile.
FONDIR è il Fondo paritetico per la formazione continua
dei dirigenti nelle imprese dei comparti: commercio-turismo-servizi,
creditizio-finanziario, assicurativo e della logistica-spedizioni-trasporto.
Articolo 2
Scopi
FONDIR non ha fini di lucro ed opera a favore delle
imprese, nonché dei relativi dirigenti, dei comparti commercio-turismo-servizi, creditizio-finanziario,
assicurativo e della logistica-spedizioni-trasporto,
in una logica di relazioni sindacali ispirate alla qualificazione professionale,
allo sviluppo occupazionale ed alla competitività imprenditoriale nel quadro
delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti.
Il Fondo è articolato al suo interno in due Comitati di
comparto: 1) commercio-turismo-servizi e logistica-spedizioni-trasporto;
2) creditizio–finanziario e assicurativo.
Il Fondo attraverso i due suddetti Comitati di comparto promuove e finanzia piani formativi aziendali, territoriali
e settoriali di e tra imprese, secondo le modalità fissate dall’art. 118 della
legge 388 del 2000.
L’attuazione dello scopo suindicato
e il funzionamento dei Comitati di comparto sono disciplinati dal Regolamento
del Fondo. Il Fondo articola la propria attività su base territoriale o su base
nazionale secondo le specificità dei singoli comparti.
Articolo 3
Sede e durata
Il Fondo ha sede legale a Roma, Piazza Belli 2, e ha
durata illimitata.
Articolo 4
Associati
Assumono la qualifica di associati
a FONDIR le imprese appartenenti ai comparti di cui all’art. 1, comma 3, che
optano per l’adesione al Fondo ai sensi del comma 3 dell’art. 118 della legge
388 del 2000.
Articolo 5
Cessazione dell’iscrizione
L’iscrizione a FONDIR degli associati cessa a seguito di:
a) scioglimento, liquidazione o
comunque cessazione per qualsiasi causa di FONDIR;
b) cessazione per qualsiasi causa
degli associati medesimi.
Articolo 6
Organi sociali
Sono organi di FONDIR:
-
l’Assemblea
-
il Consiglio di Amministrazione
-
il Presidente ed il Vice Presidente
-
il Collegio dei Revisori dei Conti
Tutti gli organi di cui sopra, con esclusione del Collegio
dei Revisori dei Conti, sono paritetici fra le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali di cui
all’art. 1.
Articolo 7
Assemblea
L’Assemblea è composta in maniera paritetica da 16 membri,
8 in rappresentanza delle Associazioni dei datori di
lavoro e 8 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali di cui all’art. 1.
Dei 16 membri, 3 sono designati dalla CONFCOMMERCIO, 3
dall’ABI, 1 dall’ANIA, 1 dalla CONFETRA, inoltre 4
sono designati dalla FENDAC, 2 dalla FEDERDIRIGENTICREDITO, 1 dal SINFUB e 1
dalla FIDIA.
I membri dell’Assemblea durano in carica quattro anni e
possono essere riconfermati.
Ciascuna Organizzazione di cui sopra può sostituire i
membri – per dimissioni o per giustificati motivi approvati dall’Assemblea -
designati dalla stessa anche prima della scadenza del
quadriennio; a tale scopo deve darne comunicazione scritta al Presidente del
Fondo che provvede alla relativa convocazione dell’Assemblea.
In caso di cessazione anticipata e di nuova designazione
effettuata dalla Organizzazione di riferimento, il
nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza prevista per la carica del
membro sostituito.
Spetta all’Assemblea di:
-
nominare il Consiglio di Amministrazione;
-
nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
-
definire le linee-guida per l’attuazione degli scopi di cui all’art. 2 dello
Statuto;
-
deliberare in ordine all’eventuale compenso per gli amministratori, i Revisori
dei Conti e i componenti i Comitati di comparto;
-
deliberare l’ammissione di nuovi soci;
-
deliberare la cessazione dello stato di socio;
-
approvare le modifiche allo Statuto e al Regolamento proposte dal Consiglio di
Amministrazione, sentite le Organizzazioni di cui all’art. 1;
-
delegare al Consiglio o a singoli Consiglieri il compimento di specifici atti
e l’esercizio di determinate funzioni;
-
provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal
Consiglio di Amministrazione;
-
approvare eventuali altre attività proposte all’Assemblea dal Consiglio di Amministrazione su richiesta dei
Comitati di Comparto;
-
deliberare in merito alla sostituzione dei componenti dell’Assemblea, in
relazione a quanto previsto dall’art. 7, quarto comma, e dei componenti del
Consiglio, secondo quanto previsto dall’art. 8, terzo comma.
L’Assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte all’anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto
da almeno due terzi dei membri dell’Assemblea o dal Presidente o dal Vice
Presidente o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
La convocazione dell’Assemblea è effettuata
dal Presidente mediante raccomandata – contenente luogo, data e ordine del
giorno – da inviare a ciascun componente, presso il domicilio indicato, almeno
venti giorni prima della riunione.
Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà
essere effettuata anche con telegramma – o via fax –
da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente di FONDIR o in
sua assenza dal Vice Presidente. Per la validità delle adunanze dell’Assemblea
e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza
dei due terzi dei suoi componenti.
Le delibere sono valide se ricevono il voto favorevole
della maggioranza dei componenti l’Assemblea, salvo
quelle relative al quinto, sesto, settimo e nono alinea del sesto comma del
presente articolo, per le quali si richiede la maggioranza dei due terzi dei
presenti all’Assemblea.
E’ consentito esprimere il voto attraverso delega ad altro
membro.
Ciascun membro non può esercitare più di due deleghe.
Articolo 8
Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è
costituito da 12 membri, dei quali: 2 designati dalla CONFCOMMERCIO, 2
designati dall’ABI, 1 dall’ANIA, 1 dalla CONFETRA, inoltre, 3 designati dalla
FENDAC, 1 dalla FEDERDIRIGENTICREDITO, 1
dal SINFUB e 1 dalla FIDIA.
I componenti il Consiglio sono
nominati dall’Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei propri membri,
durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.
Qualora venga revocato – per
giustificati motivi approvati dall’Assemblea – il mandato ad un membro del
Consiglio di Amministrazione da parte dell’Organizzazione che lo ha designato, quest’ultima ne darà comunicazione all’Assemblea e ne
proporrà la sostituzione.
Al Consiglio spettano i poteri di ordinaria
e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi di FONDIR,
nel rispetto delle attribuzioni dei singoli Comitati di comparto.
In particolare il Consiglio ha il compito di:
-
dare attuazione agli indirizzi dell’Assemblea;
-
vigilare sul funzionamento dei servizi tecnici e amministrativi di FONDIR;
-
vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse da FONDIR;
-
approvare il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessari al
conseguimento degli obiettivi;
-
approvare i costi di amministrazione e di funzionamento del Fondo;
-
redigere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
-
regolare il rapporto di lavoro con il personale di FONDIR in ogni sua fase ed
aspetto, e regolarne il trattamento economico, incluso quello del Direttore,
nell’ambito dei bilanci preventivi approvati dall’Assemblea;
-
deliberare in ordine all’assunzione e al licenziamento del personale necessario
per il funzionamento del Fondo e riguardo alla nomina e alla revoca del Direttore;
-
predisporre le modifiche allo Statuto e al Regolamento da sottoporre all’Assemblea;
-
definire – tenuto conto delle indicazioni dei Comitati di comparto – la
regolamentazione delle procedure riguardanti: valutazione, tempi, assegnazione
del finanziamento e modalità di rendiconto, restituzione delle risorse da parte
dei soggetti interessati in caso di mancato utilizzo delle stesse e ogni altro
aspetto relativo alle procedure da seguire;
-
riferire all’Assemblea in merito alle proprie delibere;
-
compiere ogni ulteriore atto delegato dall’Assemblea;
-
esaminare i ricorsi inoltrati dai soggetti interessati per progetti per i quali
non è stata concessa l’autorizzazione al finanziamento da parte del rispettivo
Comitato di comparto;
-
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea le proposte di eventuali nuove
attività avanzate dai Comitati di Comparto;
-
adottare le delibere per l’attuazione di quanto previsto al terzo comma
dell’art. 2.
Per lo svolgimento dei propri compiti il
Consiglio potrà avvalersi di specifiche consulenze tecniche di esperti esterni
al Fondo.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
saranno assunte con le modalità e le maggioranze previste negli articoli
successivi.
Articolo 9
Presidente e Vice Presidente
Il Consiglio nomina fra i suoi componenti
il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica un quadriennio, su
designazione il primo delle Associazioni datoriali ed
il secondo delle OO.SS.LL.
Qualora nel corso del mandato il Presidente o il Vice
Presidente vengano
sostituiti, i loro sostituti, nominati dal Consiglio, durano in carica
fino alla scadenza del quadriennio in corso.
Spetta al Presidente:
-
la legale rappresentanza del Fondo;
-
promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea e del
Consiglio di Amministrazione;
-
presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea;
-
sovrintendere all’applicazione del presente Statuto;
-
dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;
-
svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli siano
affidati dall’Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente
nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
In caso di urgenza il Presidente
e il Vice Presidente in accordo tra loro possono esercitare i poteri del
Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso che a tal
fine deve essere convocato entro i trenta giorni successivi all’adozione dei
suddetti provvedimenti.
Articolo 10
Direttore
All’attività di FONDIR è preposto un Direttore, il quale
esegue le deliberazioni degli organi sociali del Fondo ed ha la responsabilità
di gestire l’attività amministrativa, contabile ed operativa dei servizi di
FONDIR, in coerenza con le disposizioni di legge e in attuazione delle
direttive del Consiglio al quale risponde.
Il Direttore esercita anche le funzioni previste dal
Regolamento.
Articolo 11
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è
convocato, di norma presso la sede sociale, dal Presidente (o, in caso di
assenza, dal Vice Presidente) mediante invito ai suoi componenti presso il
domicilio da ciascuno indicato – contenente luogo, data e ordine del giorno –
da inviare almeno quindici giorni prima della riunione. Nei casi di particolare
urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche
con telegramma – o via fax – da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.
Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando almeno
un terzo dei componenti del Consiglio stesso o due
membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti o il Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti
all’ordine del giorno.
Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la
presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua
assenza, dal Vice Presidente.
Le deliberazioni sono valide se ricevono il voto
favorevole di almeno i due terzi dei presenti.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente dell’organismo e dal
Segretario nominato di volta in volta dal Presidente stesso.
Articolo 12
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi: uno designato dalle Associazioni datoriali e uno dalle OO.SS.LL. di cui all’art. 1; il terzo, con funzione di Presidente, è
nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
I componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti devono essere iscritti all’Albo dei Revisori contabili.
Le predette organizzazioni designano inoltre due Revisori
dei Conti supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Revisori effettivi
eventualmente assenti per cause di forza maggiore.
I Revisori di designazione datoriale e sindacale, sia effettivi che supplenti,
sono nominati dall’Assemblea con la maggioranza dei componenti, durano in
carica 4 anni e possono essere riconfermati.
I Revisori dei Conti esercitano le attribuzioni ed hanno i
doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 del codice civile. Le funzioni vengono esercitate anche nei confronti dell’attività svolta
dai Comitati di comparto.
Essi devono riferire all’Assemblea le eventuali
irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro funzioni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina i bilanci
consuntivi di FONDIR per controllare la corrispondenza delle relative voci alle
scritture dei registri contabili.
Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta a
trimestre ed ogni qual volta il Presidente del Collegio stesso lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Revisori ne faccia
richiesta.
La convocazione è effettuata dal
Presidente del Collegio con avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello
fissato per la riunione.
In caso di urgenza, il termine
per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire
anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.
Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo,
giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Articolo 13
Risorse finanziarie
Ai sensi dell’art. 118 della legge 23.12.2000, n. 388
FONDIR è finanziato:
-
dal contributo integrativo, stabilito dall’art. 25, quarto comma, della
legge 29.12.78, n. 845 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico
delle aziende che volontariamente aderiscono al Fondo;
-
da finanziamenti pubblici destinati alle finalità del Fondo in forza di
provvedimenti normativi o determinazioni ministeriali;
-
da eventuali finanziamenti pubblici e privati;
-
da apporti finanziari che, a qualsiasi titolo, vengano destinati al
Fondo.
Articolo 14
Patrimonio dell’Ente
Il patrimonio di FONDIR è costituito da:
a) beni di proprietà del Fondo;
b) apporti finanziari di
qualsiasi genere, che l’Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.
Articolo 15
Bilancio
Gli esercizi finanziari di FONDIR hanno inizio il 1°
gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede
alla redazione del bilancio consuntivo, riguardante la gestione del Fondo e dei
Comitati di comparto, e del bilancio preventivo.
Il bilancio preventivo deve essere approvato
dall’Assemblea entro il mese precedente alla chiusura dell’esercizio. Il
bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio e cioè entro il 30 aprile dell’anno
successivo. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto
economico accompagnati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il bilancio preventivo devono
essere trasmessi, entro dieci giorni dall’approvazione, al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, alle Associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori di cui all’art. 1.
Articolo 16
Compensi e rimborsi spese
In relazione allo svolgimento delle varie attività istituzionali, saranno eventualmente
riconosciuti compensi e/o rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione
e il Collegio dei Revisori dei Conti e ai componenti i Comitati di comparto, a
seguito di apposita delibera dell’Assemblea, nell’ambito delle spese di
funzionamento del Fondo previste nel Regolamento.
Articolo 17
Scioglimento e cessazione
In caso di scioglimento del Fondo o comunque
di una sua cessazione per qualsiasi causa, il Consiglio provvederà alla nomina
di tre liquidatori designati, rispettivamente, uno dalle Associazioni dei
datori di lavoro e uno dalle OO.SS.LL. e uno scelto di comune accordo, se non indicato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel caso di mancata nomina dei
liquidatori, trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il
Presidente del Tribunale competente.
Il Consiglio di Amministrazione
determinerà all’atto della messa in liquidazione dell’Ente, i compiti dei
liquidatori e successivamente ne ratificherà l’operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della
liquidazione dovrà essere devoluto a quelle forme di assistenza,
beneficenza e istruzione indicate dal Consiglio. In caso di disaccordo la
devoluzione sarà effettuata dal Presidente del
Tribunale competente, tenendo comunque presenti i suddetti scopi e sentito il
parere dei soci di cui all’art. 1 del presente Statuto.
Articolo 18
Modifiche statutarie
Il presente Statuto, nonché il
Regolamento, potranno essere modificati dall’Assemblea di FONDIR, con delibere
che richiedono, per la validità, il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi)
dei suoi membri.
Articolo 19
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore nonché, in quanto applicabili, le norme previste dal Regolamento di FONDIR.