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Roma, 10 aprile 2003
Circolare n. 45/2003
Oggetto: Trasporti marittimi – Feederaggio – Circolare Agenzia delle Dogane n.15 del 17.3.2003.
Il servizio di feederaggio non
rientra nel concetto di cabotaggio marittimo, bensì in quello di trasporto
internazionale qualora la merce sia scortata da una polizza di
carico unica indicante il porto nazionale di destinazione finale.
Il chiarimento è
contenuto nella circolare dell’Agenzia delle Dogane indicata in oggetto ed è
finalizzato a legittimare lo svolgimento del servizio di feederaggio
da parte dei vettori extraUE: in
presenza della polizza unica infatti il servizio, pur avendo origine e
destino in Italia, si configura come la tratta finale del trasporto internazionale
e come tale non rientra nella riserva di cabotaggio a favore dei vettori nazionali
e comunitari.
L’Agenzia – sulla
base delle definizioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – descrive il feederaggio come “il
trasporto di merci containerizzate
all’estero e scaricate in un porto nazionale dal vettore principale
(estero) che affida il compito della prosecuzione del viaggio al successivo
porto italiano di destinazione ad un sub vettore feeder (estero) che, con
regolarità, assicura il collegamento tra due porti nazionali”.
La condizione che le
merci siano containerazzate
non è comunque vincolante: anche qualora i prodotti non siano contenuti in
container e sostino in custodia temporanea nel primo porto nazionale, il
successivo tragitto può essere svolto dal vettore straniero purché vi sia la
polizza di carico unica indicante il porto di destinazione finale e il
reimbarco della merce avvenga nel termine massimo di 45 giorni.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Allegato uno |
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D/d |
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Circolare del 17/03/2003 n.15
Oggetto: Cabotaggio marittimo - Trasporti
"feeder" e "transhipment"
effettuati in porti italiani.
In ordine ai settori operativi indicati in oggetto, la scrivente si è recentemente
occupata per dirimere - previa intesa con il competente Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - alcune
perplessità rappresentate da taluni uffici doganali.
In merito a quanto sopra è stata diramata la nota n.1784 del 22.10.2002 che si riporta qui di seguito:
"La Direzione Regionale per la Toscana ha chiesto di
conoscere se i trasporti che hanno luogo a mezzo di
navi con bandiera extra comunitaria che trasportano merci estere scortate da
una polizza di carico che indichi un porto italiano, come destinazione finale,
possano - dopo aver sbarcato la merce in un porto italiano intermedio - far
proseguire le merci trasbordandole su altra nave della stessa compagnia di navigazione
(FEEDER).
In proposito, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, all'uopo sollecitato dallo scrivente, ha
chiarito che "il servizio di feederaggio è
inteso come trasporto di merci containerizzate
all'estero e scaricate in un porto nazionale dal vettore principale (estero),
che affida il compito della prosecuzione del viaggio, al successivo porto
italiano di destinazione, ad un sub vettore feeder
(estero) che, con regolarità,assicura il collegamento tra due porti nazionali".
Ciò posto, il trasporto in questione, purché scortato da
titolo di trasporto unico (polizza di carico che indichi il porto italiano di
destinazione finale) "può essere assimilato al viaggio consecutivo e
pertanto, in tale ambito, il viaggio tra i due porti nazionali non rientra nel
concetto di cabotaggio ma piuttosto in quello di navigazione
internazionale".
A seguito di successivo carteggio intercorso con il
precitato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono stati
ulteriormente approfonditi alcuni aspetti specifici della stessa questione il
cui contenuto è ripreso integralmente nella nota n.230
del 21.1.2003 (indirizzata alla sola Direzione Regionale dell'Agenzia delle
Dogane per la Toscana) che qui di seguito si trascrive:
"si comunica che il caso prospettato da codesta
Direzione Regionale relativo al trasporto di merci "non containerizzate" ma scortate
da un'unica polizza di carico, ricoverate in temporanea custodia nel primo
porto italiano e, successivamente, reimbarcate su navi della stessa compagnia
estera battenti bandiera non comunitaria per la prosecuzione del viaggio sino
al porto di destinazione finale, può essere ricondotto nell'ambito del
"trasporto internazionale.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
all'uopo sollecitato dallo scrivente, ha infatti
evidenziato che: "l'applicazione del Regolamento CE 3577/92 sul cabotaggio
marittimo, non "contiene" riferimenti espliciti a merce containerizzata anche se l'utilizzo di containers
è il caso più ricorrente nel trasporto di feederaggio;
l'assimilazione a viaggio internazionale scaturisce da esigenze tecnico
operative e presuppone che la merce possa essere reimbarcata in tempi
ragionevoli: il termine previsto dalla normativa doganale vigente (45 giorni) appare
sufficientemente congruo per venire incontro alle predette esigenze
tecnico-operative. Ne consegue pertanto che l'assimilazione a viaggio
internazionale possa continuare a sussistere finché
la merce "scortata da polizza di
carico unica continui ad avere lo status di merce estera".
Ciò posto, gli Uffici in indirizzo si uniformeranno a
quanto sopra riportato nello svolgimento delle proprie funzioni ed, inoltre,
vorranno assicurare la più ampia diffusione della presente presso gli operatori
del settore.
FINE TESTO