Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama
62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it
- http://www.confetra.com
|
Roma, 11 marzo 2003
Circolare n. 47/2003
Oggetto: Autotrasporti
internazionali – Autorizzazioni per il transito in Svizzera – D.M. 14 marzo
2003 su G.U. n.68 del 22.3.2003.
Con il decreto
indicato in oggetto sono stati fissati i criteri di rilascio delle autorizzazioni
per il transito sul territorio elvetico con veicoli superiori a 34 tonnellate
(per quelli di peso inferiore com’è noto il transito è libero), nonché delle autorizzazioni che consentono lo sconto della
TTPCP, la tassa svizzera sul transito, riservate ai veicoli di peso fino a 28
tonnellate.
Rispetto al passato,
è stato accelerato il rilascio di permessi per veicoli superiori a 34
tonnellate (cosiddetti “di tipo A”),
mentre i permessi per i veicoli fino a 28 tonn (“di tipo B”) saranno rilasciati
gradualmente fino ad esaurimento del contingente (93.012 permessi), che secondo
le stime del Ministero avverrà nel mese di settembre.
In particolare, le
imprese già titolari di autorizzazioni per l’anno 2003
possono chiederne il rinnovo al raggiungimento di utilizzo del 75% della
vecchia quota; peraltro i permessi di tipo B verranno rilasciati solo in misura
pari alla metà della vecchia quota. Per i rinnovi successivi al primo sarà
sufficiente dimostrare l’utilizzo del 60% dei precedenti permessi.
Per le imprese che
richiedono autorizzazioni di tipo A per la prima
volta, il rilascio avviene col limite di 2 autorizzazioni a veicolo, fino a un
massimo di 100 autorizzazioni. Le autorizzazioni di tipo B vengono
invece rilasciate nella misura determinata dal decreto (es. imprese monoveicolari: 4 permessi; imprese con veicoli da 2 a 5: 6
permessi; imprese con oltre 40 veicoli: 30 permessi).
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.85/2002 |
|
Allegato uno |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 68 del 22 marzo 2003
Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 14 marzo 2003
Autotrasporto
internazionale di merci Italia-Svizzera –
Disposizioni integrative sul rilascio delle autorizzazioni per l'anno 2003.
Il Direttore Generale dell'autotrasporto persone e cose
Decreta:
Autorizzazioni per trasporti con veicoli compresi
tra 35 e 40 tonnellate (tipo A).
Articolo 1
Imprese titolari di quote
1. Le imprese che hanno ottenuto la quota di autorizzazioni
per l'anno 2003 e che hanno restituito utilizzato il 75% della quota stessa
potranno richiedere ulteriori autorizzazioni a titolo precario.
2. Le imprese che hanno ottenuto una quota fino ad un massimo di 100 autorizzazioni potranno ottenere un numero di autorizzazioni
pari al 100% dell'intera quota attribuita per l'anno.
3. Le imprese che hanno ottenuto una quota superiore a 100 autorizzazioni potranno richiedere ed ottenere il 50%
dell'intera quota.
4. Qualora il 50% dell'intera quota fosse
inferiore a 100 autorizzazioni, le imprese hanno, comunque, facoltà di
richiedere ed ottenere un numero di autorizzazioni pari a 100.
5. Qualora l'attribuzione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo risulti inferiore a quanto spetterebbe
applicando la distribuzione prevista nello schema di cui all'art. 3 del presente
decreto, verrà distribuito un numero di autorizzazioni più favorevole
all'impresa.
6. Le imprese potranno ottenere ulteriori
autorizzazioni dopo aver restituito utilizzato il 60% delle autorizzazioni
ottenute precedentemente.
7. Le autorizzazioni saranno distribuite fino ad esaurimento delle
scorte.
Articolo 2
Imprese non titolari di quote
1. Le imprese non titolari di quote potranno ottenere autorizzazioni a
titolo precario sulla base dei criteri indicati all'art.3
del presente decreto.
2. Le imprese potranno ottenere ulteriori
autorizzazioni dopo aver restituito utilizzato il 60% delle autorizzazioni
ottenute precedentemente.
Articolo 3
Criteri di distribuzione delle autorizzazioni di
tipo "A"
1. Le autorizzazioni di tipo "A" verranno
distribuite, fino ad esaurimento delle scorte, con i seguenti criteri:
a) imprese che hanno in disponibilità da 1 a 10 veicoli: fino ad un
massimo di 20 autorizzazioni;
b) imprese che hanno in
disponibilità oltre 10 veicoli: 2 autorizzazioni per ogni veicolo fino
ad un massimo di 100 autorizzazioni.
Autorizzazioni per trasporti a vuoto o con carico
leggero massimo 28 tonnellate (tipo B).
Articolo 4
Imprese titolari di quote
1. Le imprese che hanno ottenuto autorizzazioni in quota per l'anno
2003 e che hanno già utilizzato il 75% delle autorizzazioni ottenute potranno
richiedere ed ottenere, a titolo precario e fino ad esaurimento delle scorte,
un numero di autorizzazioni pari al 50% della prima
tranche della quota e comunque in numero non inferiore a 10 autorizzazioni.
2. Le imprese potranno ottenere ulteriori
autorizzazioni dopo aver restituito utilizzato il 60% delle autorizzazioni
ottenute precedentemente.
Articolo 5
Imprese non titolari di quote
1. Le imprese non titolari di quota interessate ad ottenere
autorizzazioni a titolo precario potranno richiedere ed ottenere autorizzazioni
secondo i criteri indicati all'art. 6 del presente decreto.
2. Le imprese potranno ottenere ulteriori
autorizzazioni dopo aver restituito utilizzato il 60% delle autorizzazioni
ottenute precedentemente.
Articolo 6
Criteri di distribuzione delle autorizzazioni di tipo "B" a
titolo precario
1. Fermo quanto disposto nel precedente art. 4, le autorizzazioni di
tipo "B", a titolo precario, verranno
distribuite, fino ad esaurimento delle scorte, con i seguenti criteri:
a) impresa che ha in disponibilità 1 veicolo fino ad un massimo di 4
autorizzazioni;
b) impresa che ha in disponibilità 2 - 5 veicoli fino ad un massimo di
6 autorizzazioni;
c) impresa che ha in disponibilità 6 - 10 veicoli fino ad un massimo
di 8 autorizzazioni;
d) impresa che ha in disponibilità 11 - 14 veicoli fino ad un massimo
di 10 autorizzazioni;
e) impresa che ha in disponibilità
15 - 20 veicoli fino ad un massimo di 12 autorizzazioni;
f) impresa che ha in disponibilità 21 - 30 veicoli fino ad un massimo
di 18 autorizzazioni;
g) impresa che ha in disponibilità 31 - 40 veicoli fino ad un massimo
di 20 autorizzazioni;
h) impresa che ha in disponibilità oltre 40 veicoli fino ad un massimo
di 30 autorizzazioni.
Disposizioni di carattere generale
Articolo 7
1. L'amministrazione si riserva
di effettuare periodici controlli sul corretto
utilizzo delle autorizzazioni da parte delle imprese che ne usufruiscono, al fine di adottare eventuali
provvedimenti in caso di scarso o irregolare uso delle stesse.
Articolo 8
1. Il testo del presente decreto sarà disponibile nel sito del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo:www.infrastrutturetrasporti.it
Il presente decreto verrà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
Roma, 14 marzo 2003
Il direttore generale: Ricozzi