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Roma, 11 marzo 2003

 

Circolare n. 47/2003

Oggetto: Autotrasporti internazionali – Autorizzazioni per il transito in Svizzera – D.M. 14 marzo 2003 su G.U. n.68 del 22.3.2003.

 

Con il decreto indicato in oggetto sono stati fissati i criteri di rilascio delle autorizzazioni per il transito sul territorio elvetico con veicoli superiori a 34 tonnellate (per quelli di peso inferiore com’è noto il transito è libero), nonché delle autorizzazioni che consentono lo sconto della TTPCP, la tassa svizzera sul transito, riservate ai veicoli di peso fino a 28 tonnellate.

Rispetto al passato, è stato accelerato il rilascio di permessi per veicoli superiori a 34 tonnellate (cosiddetti “di tipo A”), mentre i permessi per i veicoli fino a 28 tonn (“di tipo B”) saranno rilasciati gradualmente fino ad esaurimento del contingente (93.012 permessi), che secondo le stime del Ministero avverrà nel mese di settembre.

In particolare, le imprese già titolari di autorizzazioni per l’anno 2003 possono chiederne il rinnovo al raggiungimento di utilizzo del 75% della vecchia quota; peraltro i permessi di tipo B verranno rilasciati solo in misura pari alla metà della vecchia quota. Per i rinnovi successivi al primo sarà sufficiente dimostrare l’utilizzo del 60% dei precedenti permessi.

Per le imprese che richiedono autorizzazioni di tipo A per la prima volta, il rilascio avviene col limite di 2 autorizzazioni a veicolo, fino a un massimo di 100 autorizzazioni. Le autorizzazioni di tipo B vengono invece rilasciate nella misura determinata dal decreto (es. imprese monoveicolari: 4 permessi; imprese con veicoli da 2 a 5: 6 permessi; imprese con oltre 40 veicoli: 30 permessi).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.85/2002

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 68 del 22 marzo 2003

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Decreto 14 marzo 2003

Autotrasporto internazionale di merci Italia-Svizzera – Disposizioni integrative sul rilascio delle autorizzazioni per l'anno 2003.

Il Direttore Generale dell'autotrasporto persone e cose

Decreta:

Autorizzazioni per trasporti con veicoli compresi tra 35 e 40 tonnellate (tipo A).

Articolo 1

Imprese titolari di quote

1. Le imprese che hanno ottenuto la quota di autorizzazioni per l'anno 2003 e che hanno restituito utilizzato il 75% della quota stessa potranno richiedere ulteriori autorizzazioni a titolo precario.

2. Le imprese che hanno ottenuto una quota fino ad un massimo di 100 autorizzazioni potranno ottenere un numero di autorizzazioni pari al 100% dell'intera quota attribuita per l'anno.

3. Le imprese che hanno ottenuto una quota superiore a 100 autorizzazioni potranno richiedere ed ottenere il 50% dell'intera quota.

4. Qualora il 50% dell'intera quota fosse inferiore a 100 autorizzazioni, le imprese hanno, comunque, facoltà di richiedere ed ottenere un numero di autorizzazioni pari a 100.

5. Qualora l'attribuzione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo risulti inferiore a quanto spetterebbe applicando la distribuzione prevista nello schema di cui all'art. 3 del presente decreto, verrà distribuito un numero di autorizzazioni più favorevole all'impresa.

6. Le imprese potranno ottenere ulteriori autorizzazioni dopo aver restituito utilizzato il 60% delle autorizzazioni ottenute precedentemente.

7. Le autorizzazioni saranno distribuite fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 2

Imprese non titolari di quote

1. Le imprese non titolari di quote potranno ottenere autorizzazioni a titolo precario sulla base dei criteri indicati all'art.3 del presente decreto.

2. Le imprese potranno ottenere ulteriori autorizzazioni dopo aver restituito utilizzato il 60% delle autorizzazioni ottenute precedentemente.

Articolo 3

Criteri di distribuzione delle autorizzazioni di tipo "A"

1. Le autorizzazioni di tipo "A" verranno distribuite, fino ad esaurimento delle scorte, con i seguenti criteri:

a) imprese che hanno in disponibilità da 1 a 10 veicoli: fino ad un massimo di 20 autorizzazioni;

b) imprese che hanno in  disponibilità oltre 10 veicoli: 2 autorizzazioni per ogni veicolo fino ad un massimo di 100 autorizzazioni.

Autorizzazioni per trasporti a vuoto o con carico leggero massimo 28 tonnellate (tipo B).

Articolo 4

Imprese titolari di quote

1. Le imprese che hanno ottenuto autorizzazioni in quota per l'anno 2003 e che hanno già utilizzato il 75% delle autorizzazioni ottenute potranno richiedere ed ottenere, a titolo precario e fino ad esaurimento delle scorte, un numero di autorizzazioni pari al 50% della prima tranche della quota e comunque in numero non inferiore a 10 autorizzazioni.

2. Le imprese potranno ottenere ulteriori autorizzazioni dopo aver restituito utilizzato il 60% delle autorizzazioni ottenute precedentemente.

Articolo 5

Imprese non titolari di quote

1. Le imprese non titolari di quota interessate ad ottenere autorizzazioni a titolo precario potranno richiedere ed ottenere autorizzazioni secondo i criteri indicati all'art. 6 del presente decreto.

2. Le imprese potranno ottenere ulteriori autorizzazioni dopo aver restituito utilizzato il 60% delle autorizzazioni ottenute precedentemente.

Articolo 6

Criteri di distribuzione delle autorizzazioni di tipo "B" a titolo precario

1. Fermo quanto disposto nel precedente art. 4, le autorizzazioni di tipo "B", a titolo precario, verranno distribuite, fino ad esaurimento delle scorte, con i seguenti criteri:

a) impresa che ha in disponibilità 1 veicolo fino ad un massimo di 4 autorizzazioni;

b) impresa che ha in disponibilità 2 - 5 veicoli fino ad un massimo di 6 autorizzazioni;

c) impresa che ha in disponibilità 6 - 10 veicoli fino ad un massimo di 8 autorizzazioni;

d) impresa che ha in disponibilità 11 - 14 veicoli fino ad un massimo di 10 autorizzazioni;

e) impresa che ha in disponibilità 15 - 20 veicoli fino ad un massimo di 12 autorizzazioni;

f) impresa che ha in disponibilità 21 - 30 veicoli fino ad un massimo di 18 autorizzazioni;

g) impresa che ha in disponibilità 31 - 40 veicoli fino ad un massimo di 20 autorizzazioni;

h) impresa che ha in disponibilità oltre 40 veicoli fino ad un massimo di 30 autorizzazioni.

Disposizioni di carattere generale

Articolo 7

1. L'amministrazione  si riserva di effettuare periodici controlli sul corretto utilizzo delle autorizzazioni da parte delle imprese che ne  usufruiscono, al fine di adottare eventuali provvedimenti in caso di scarso o irregolare uso delle stesse.

Articolo 8

1. Il testo del presente decreto sarà disponibile nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo:www.infrastrutturetrasporti.it

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 14 marzo 2003

Il direttore generale: Ricozzi