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Roma, 11 aprile 2003
Circolare n. 48/2003
Oggetto: Tributi – Concordato per i periodi pregressi – D.M. 28.2.2003 su S.O. alla G.U. n.62 del 15.3.2003.
Fino al 20 giugno
2003 i titolari di reddito d’impresa (persone fisiche e società), nonchè i lavoratori autonomi, che non superino
la soglia di ricavi annui di 10 miliardi delle vecchie lire (pari a 5.164.569
euro) possono avvalersi del concordato per i periodi pregressi previsto
dalla legge finanziaria 2003 (articolo 7 legge n.289/2002)
per definire le annualità dal 1997 al 2001.
Questo concordato,
al pari di quanto avvenne già nel 1995, consente ai contribuenti di chiudere tutte
le annualità per le quali sono ancora aperti i termini
di accertamento qualora accettino – senza contraddittorio – le rettifiche
proposte dal Fisco. I vantaggi per i contribuenti che decidono di usufruire del
concordato sono rappresentati – oltreche
dall’inibizione di qualsiasi ulteriore azione accertatrice da parte degli
organi di controllo – dall’esclusione dell’applicazione di interessi e di
sanzioni, dallo sconto del 50 per cento sugli importi eccedenti i 5 mila euro
per le persone fisiche e i 10 mila euro per gli altri soggetti, nonché dalla
possibilità di rateizzare i versamenti. Il ricorso al concordato è inibito per
coloro ai quali alla data dell’1 gennaio di quest’anno
erano stati notificati atti di accertamento, inviti a
comparire, processi verbali di constatazione con esito positivo, ovvero se nei
loro confronti era stato avviato un procedimento penale per reati tributari.
La determinazione
dei maggiori ricavi avviene in base all’applicazione degli “studi di settore”, strumento di accertamento
ormai operante nei confronti di quasi tutti i settori economici. In particolare
per il trasporto merci sono in vigore gli studi per l’autotrasporto, per
l’attività di spedizione e per i magazzini generali. Per le attività per le
quali non sono stati ancora elaborati gli studi di settore, il concordato si
basa sul precedente strumento di accertamento dei “parametri”.
I contribuenti interessati
devono autodeterminare i nuovi imponibili utilizzando
l’apposito programma informatico ministeriale GE.RI.CO.
disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.it
alla voce “Sanatorie”. Le maggiori imposte (Irpef
e relative addizionali, Irpeg, Irap
e Iva) devono essere calcolate applicando le aliquote oggi vigenti. E’ inoltre dovuto un importo forfettario
per ciascuna annualità definita pari a 300 euro, ovvero 600 euro qualora il
soggetto, nonostante l’adeguamento allo studio di settore, presenti “anomalie di coerenza economica”.
Gli importi dovuti
devono essere versati tramite il modello F24 (non sono però ammesse
compensazioni con eventuali crediti tributari o previdenziali) entro il 20 giugno
2003; entro la fine di luglio inoltre gli interessati dovranno comunicare al
Fisco l’avvenuta definizione, tramite la presentazione in via telematica di un apposito modello, anch’esso disponibile sul sito internet
dell’Agenzia delle Entrate.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.131/2002 |
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Allegato uno |
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D/d |
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MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 febbraio
2003
Definizione delle classi omogenee delle categorie economiche,delle metodologie di calcolo per l'individuazione degli
importi necessari per la definizione automatica per gli annipregressi
mediante autoliquidazione, nonchè
dei criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, adottato ai
sensi dell'art. 7, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
DECRETA:
Articolo 1
Definizione delle classi omogenee delle categorie economiche
1.
Ai fini della
definizione automatica di cui
all'articolo 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato
dall'articolo 5-bis, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2003, n. 27, le attivita' economiche sono
aggregate, sulla base dell'affinita' dei processi
produttivi e dei mercati di
riferimento, in 41 gruppi omogenei differenziati
per le imprese
e per i
professionisti, elaborati dalla Societa' per gli studi di settore s.p.a.,
costituita ai sensi dell'articolo
10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e
riportati negli allegati
A e B al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.
Articolo 2
Determinazione dei maggiori
ricavi o compensi
per i titolari di reddito
d'impresa e per
gli esercenti arti e professioni cui si applicano
gli studi di settore
1.
Ai fini di cui all'articolo 1, i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni nei
confronti dei quali risultano applicabili gli
studi di settore,
di cui all'articolo 62-bis del decreto
legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni dalla
legge 29 ottobre
1993, n. 427, e successive modificazioni,
compresi quelli a carattere sperimentale, che hanno dichiarato ricavi o compensi
di ammontare inferiore al valore
puntuale determinabile sulla base dei
predetti studi incrementano, per ciascuna annualita',
detti ricavi o
compensi fino al raggiungimento del predetto valore puntuale calcolato
utilizzando l'applicazione software denominata "GE.RI.CO". Ai
medesimi fini, i
soggetti che, per il periodo d'imposta 2001,
hanno effettuato, ai sensi del decreto del
Ministro dell'economia e delle
finanze 25 marzo
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 marzo 2002, n. 75, annotazione separata delle componenti positive e negative di reddito, utilizzano
l'applicazione software denominata "GE.RI.CO -
Annotazione separata".
Articolo 3
Determinazione dei maggiori
ricavi o compensi
per i titolari di reddito
d'impresa e per
gli esercenti arti e professioni cui si applicano
i parametri
*** omissis ***
Articolo 4
Determinazione dei
maggiori ricavi o
compensi per i titolari di
reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni cui
non si applicano gli studi di settore e i parametri
*** omissis ***
Articolo 5
Determinazione dell'imposta
1.
Per i soggetti
indicati negli articoli 2, 3 e 4, il maggior ricavo o compenso determinato sulla base delle
disposizioni previste dal presente decreto,
costituisce base imponibile
ai fini delle imposte sui redditi
e relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e dell'imposta sul valore aggiunto.
2.
I soggetti indicati nell'articolo 7, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n.
289, determinano mediante autoliquidazione, per ciascuna annualita', le
maggiori imposte dovute
sulla base dei seguenti criteri:
a)
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la maggior
imposta e' pari alla differenza tra l'imposta lorda calcolata con riferimento
al reddito imponibile
tassato ordinariamente,
aumentato dei maggiori
ricavi o compensi
di cui al comma 1, e l'imposta lorda a
determinazione ordinaria dichiarata;
b)
ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, la maggior imposta e' determinata applicando alla base
imponibile di cui
al comma 1, l'aliquota prevista
dall'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
c)
ai fini dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la maggior imposta e' determinata
applicando alla base imponibile
di cui al comma 1, l'aliquota
deliberata dal comune ai sensi dell'articolo 1, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360;
d)
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la maggior imposta e' determinata applicando
alla base imponibile di cui al comma
1, l'aliquota vigente prevista dall'articolo 91 del
testo unico delle
imposte sui redditi,
di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
e) ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la
maggior imposta e' determinata applicando alla base imponibile di
cui al
comma 1, l'aliquota vigente
prevista dagli articoli 16 e 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
f)
ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto,
la maggior imposta e' determinata
applicando alla base imponibile di cui al comma 1, tenendo
conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad
imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal
rapporto tra l'imposta
relativa alle operazioni
imponibili, diminuita di
quella relativa alla
cessione di beni ammortizzabili,
e il volume di affari dichiarato.
3. Ai fini del calcolo delle
maggiori imposte dovute in base alle lettere
a), b), c) e d) del comma 2, le perdite di cui agli articoli 8 e 102 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, utilizzate in dichiarazione in
diminuzione di componenti reddituali,
costituiscono ulteriore incremento della
base imponibile di cui al comma 1.
Articolo 6
Determinazione degli
importi dovuti dagli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al D.P.R. n. 22 dicembre 1986, n.
917, e dalle imprese di allevamento di cui
all'articolo 78 del medesimo testo unico
*** omissis ***
Il
presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 28 febbraio 2003
IL MINISTRO: TREMONTI
ALLEGATO A ***
omissis ***
FINE TESTO DECRETO