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Roma, 11 aprile 2003

 

Circolare n. 48/2003

Oggetto: Tributi – Concordato per i periodi pregressi – D.M. 28.2.2003 su S.O. alla G.U. n.62 del 15.3.2003.

 

Fino al 20 giugno 2003 i titolari di reddito d’impresa (persone fisiche e società), nonchè i lavoratori autonomi, che non superino la soglia di ricavi annui di 10 miliardi delle vecchie lire (pari a 5.164.569 euro) possono avvalersi del concordato per i periodi pregressi previsto dalla legge finanziaria 2003 (articolo 7 legge n.289/2002) per definire le annualità dal 1997 al 2001.

Questo concordato, al pari di quanto avvenne già nel 1995, consente ai contribuenti di chiudere tutte le annualità per le quali sono ancora aperti i termini di accertamento qualora accettino – senza contraddittorio – le rettifiche proposte dal Fisco. I vantaggi per i contribuenti che decidono di usufruire del concordato sono rappresentati – oltreche dall’inibizione di qualsiasi ulteriore azione accertatrice da parte degli organi di controllo – dall’esclusione dell’applicazione di interessi e di sanzioni, dallo sconto del 50 per cento sugli importi eccedenti i 5 mila euro per le persone fisiche e i 10 mila euro per gli altri soggetti, nonché dalla possibilità di rateizzare i versamenti. Il ricorso al concordato è inibito per coloro ai quali alla data dell’1 gennaio di quest’anno erano stati notificati atti di accertamento, inviti a comparire, processi verbali di constatazione con esito positivo, ovvero se nei loro confronti era stato avviato un procedimento penale per reati tributari.

La determinazione dei maggiori ricavi avviene in base all’applicazione degli “studi di settore”, strumento di accertamento ormai operante nei confronti di quasi tutti i settori economici. In particolare per il trasporto merci sono in vigore gli studi per l’autotrasporto, per l’attività di spedizione e per i magazzini generali. Per le attività per le quali non sono stati ancora elaborati gli studi di settore, il concordato si basa sul precedente strumento di accertamento dei “parametri”.

I contribuenti interessati devono autodeterminare i nuovi imponibili utilizzando l’apposito programma informatico ministeriale GE.RI.CO. disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.it alla voce “Sanatorie”. Le maggiori imposte (Irpef e relative addizionali, Irpeg, Irap e Iva) devono essere calcolate applicando le aliquote oggi vigenti. E’ inoltre dovuto un importo forfettario per ciascuna annualità definita pari a 300 euro, ovvero 600 euro qualora il soggetto, nonostante l’adeguamento allo studio di settore, presenti “anomalie di coerenza economica”.

Gli importi dovuti devono essere versati tramite il modello F24 (non sono però ammesse compensazioni con eventuali crediti tributari o previdenziali) entro il 20 giugno 2003; entro la fine di luglio inoltre gli interessati dovranno comunicare al Fisco l’avvenuta definizione, tramite la presentazione in via telematica di un apposito modello, anch’esso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.131/2002

 

Allegato uno

 

D/d

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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 febbraio 2003

Definizione delle classi omogenee delle categorie economiche,delle metodologie di calcolo per l'individuazione degli importi necessari per la definizione automatica per gli annipregressi mediante autoliquidazione, nonchè dei criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, adottato ai sensi dell'art. 7, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA:

Articolo 1

Definizione delle classi omogenee delle categorie economiche

1.  Ai  fini  della  definizione  automatica di cui all'articolo 7 della  legge  27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 5-bis,  comma  1,  lettera a), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le attivita' economiche sono aggregate, sulla base dell'affinita' dei  processi  produttivi  e dei mercati di riferimento, in 41 gruppi omogenei  differenziati  per  le  imprese  e  per  i  professionisti, elaborati  dalla Societa' per gli studi di settore s.p.a., costituita ai  sensi  dell'articolo  10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146,  e  riportati  negli  allegati  A e B al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

Articolo 2

Determinazione  dei  maggiori  ricavi  o  compensi  per i titolari di reddito  d'impresa  e  per  gli  esercenti  arti e professioni cui si applicano gli studi di settore

1.  Ai fini di cui all'articolo 1, i titolari di reddito d'impresa e  gli esercenti arti e professioni nei confronti dei quali risultano applicabili  gli  studi  di  settore,  di cui all'articolo 62-bis del decreto  legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla  legge  29  ottobre  1993,  n. 427, e successive modificazioni, compresi quelli a carattere sperimentale, che hanno dichiarato ricavi o  compensi  di  ammontare inferiore al valore puntuale determinabile sulla  base dei predetti studi incrementano, per ciascuna annualita', detti  ricavi  o  compensi fino al raggiungimento del predetto valore puntuale  calcolato  utilizzando  l'applicazione  software denominata "GE.RI.CO".  Ai  medesimi  fini,  i  soggetti  che,  per  il  periodo d'imposta  2001,  hanno effettuato, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  25  marzo  2002,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  29 marzo 2002, n. 75, annotazione separata delle componenti  positive e negative di reddito, utilizzano l'applicazione software denominata "GE.RI.CO - Annotazione separata".

Articolo 3

Determinazione  dei  maggiori  ricavi  o  compensi  per i titolari di reddito  d'impresa  e  per  gli  esercenti  arti e professioni cui si applicano i parametri

*** omissis ***

Articolo 4

Determinazione  dei  maggiori  ricavi  o  compensi  per i titolari di reddito  d'impresa  e per gli esercenti arti e professioni cui non si applicano gli studi di settore e i parametri

*** omissis ***

Articolo 5

Determinazione dell'imposta

1.  Per  i  soggetti  indicati negli articoli 2, 3 e 4, il maggior ricavo  o compenso determinato sulla base delle disposizioni previste dal  presente  decreto,  costituisce  base  imponibile  ai fini delle imposte  sui  redditi  e relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto.

2.  I  soggetti  indicati nell'articolo 7, comma 1, della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  determinano mediante autoliquidazione, per ciascuna  annualita',  le  maggiori  imposte  dovute  sulla  base dei seguenti criteri:

       a)  ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la maggior imposta e' pari alla differenza tra l'imposta lorda calcolata con   riferimento   al  reddito  imponibile  tassato  ordinariamente, aumentato  dei  maggiori  ricavi  o  compensi  di  cui  al comma 1, e l'imposta lorda a determinazione ordinaria dichiarata;

       b)  ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche, la maggior imposta e' determinata applicando alla   base  imponibile  di  cui  al  comma  1,  l'aliquota  prevista dall'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

       c)  ai  fini dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche, la maggior imposta e' determinata applicando alla  base  imponibile  di  cui al comma 1, l'aliquota deliberata dal comune ai sensi dell'articolo 1, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

       d)  ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la  maggior imposta e' determinata applicando alla base imponibile di cui  al  comma  1,  l'aliquota  vigente prevista dall'articolo 91 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

       e)  ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la  maggior imposta e' determinata applicando alla base imponibile di cui  al  comma  1, l'aliquota vigente prevista dagli articoli 16 e 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;

       f)  ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  la maggior imposta  e'  determinata  applicando  alla  base imponibile di cui al comma  1,  tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota  media risultante  dal  rapporto  tra  l'imposta  relativa  alle operazioni imponibili,  diminuita  di  quella  relativa  alla  cessione  di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato.

   3.  Ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute in base alle lettere  a), b), c) e d) del comma 2, le perdite di cui agli articoli 8  e 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, utilizzate in dichiarazione in diminuzione di componenti reddituali, costituiscono ulteriore incremento  della base imponibile di cui al comma 1.

Articolo 6

Determinazione  degli  importi  dovuti dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917, e dalle imprese di allevamento di cui all'articolo 78 del medesimo testo unico

*** omissis ***  

Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2003

IL MINISTRO: TREMONTI

ALLEGATO A  ***  omissis ***

FINE TESTO DECRETO