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Roma, 18 aprile 2003

 

Circolare n. 52/2003

Oggetto: Lavoro – CCNL autoscuole e studi di consulenza automobilistica – Accordo dell’11/4/2003.

 

L’11 aprile è stato rinnovato il biennio economico 2002-2003 del CCNL in oggetto. L’accordo prevede un aumento medio mensile a decorrere da maggio di 50 euro per il 3° livello e un importo una tantum di 500 euro uguale per tutti. Sul piano normativo l’intesa dà attuazione agli impegni assunti nel precedente rinnovo disciplinando gli istituti dell’apprendistato e del lavoro interinale.

Questi nel dettaglio i termini dell’intesa.

 

Aumenti – A decorrere dalla busta paga di maggio dovranno essere corrisposti i seguenti importi:

 

aumenti mensili decorrenti

da maggio 2003

 

nuovi minimi tabellari

 

 

 

livelli

euro

 

livelli

euro

 

 

 

 

 

 

Q

80,00

 

Q

828,24

 

62,40

 

643,69

 

54,00

 

551,47

 

50,00

 

518,94

 

47,60

 

492,81

 

40,00

 

414,12

 

 

 

 

 

 

Una tantum – L’una tantum di 500 euro, da riconoscersi ai lavoratori in forza all’11 aprile, sarà corrisposta in due rate di pari importo nei mesi di maggio e ottobre 2003. Dal suddetto importo dovrà essere dedotta l’IVC che dall’1 maggio non dovrà più essere corrisposta. Si rammenta che l’una tantum non concorre al computo dei vari istituti contrattuali né del TFR, mentre ai fini fiscali e previdenziali deve essere considerata alla stregua della normale retribuzione.

 

Apprendistato – La disciplina dell’apprendistato è stata armonizzata con la vigente normativa. La modifica più rilevante consiste nell’allungamento della durata massima che è stata modulata a seconda della qualifica da conseguire (da un minimo di 24 ad un massimo di 48 mesi contro i precedenti 24 mesi per tutte le qualifiche). Ciò comporterà un notevole risparmio per le aziende tenuto conto del ridotto regime contributivo dell’apprendistato (fiscalizzazione pressoché totale).

Si rammenta che in base alla legge 196/97 possono essere assunti come apprendisti giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni (26 nel Sud e nelle aree depresse del Centro Nord).

 

Lavoro interinale – Anche il settore delle autoscuole e degli studi di consulenza è stato dotato di una disciplina del lavoro interinale (o lavoro in affitto) che ne amplia le possibilità di utilizzo da parte delle aziende. In aggiunta a quelle già contemplate dalla legge n. 196/97 (sostituzione di lavoratori assenti e svolgimento di lavori non eseguibili con il normale organico), sono state infatti individuate ulteriori ipotesi di ricorso al lavoro interinale (picchi di attività, esecuzione di servizi particolari, ecc.). E’ stata inoltre fissata all’8% la percentuale massima di lavoratori interinali occupabili nelle singole aziende rispetto al personale in forza a tempo indeterminato; in alternativa è comunque consentito l’utilizzo di almeno 3 lavoratori interinali.

 

Stesura del contratto – E’ stato convenuto di procedere alla stesura del nuovo testo coordinato del CCNL. A tal fine è stato già programmato un incontro per il 30 maggio.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.15/2001

 

Allegato uno

 

M/n

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CCNL autoscuole e studi di consulenza automobilistica – Accordo dell’11/4/2003.

Addì, 11 aprile 2003 in Roma

tra

L’Unasca, rappresentata dai sigg. L. Baraldi, G. Capuzzo, D. Ramaglia e G. Solci

assistita dalla Confetra, rappresentata da F. Marrocco

e

FILT-CGIL, rappresentata da E. Salvatori,

FIT-CISL, rappresentata da G. Cialfi e R. Di Pascale 

UILTRASPORTI, rappresentata da E. Cimmino

è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del 2° biennio economico (2002-2003) del CCNL autoscuole e studi di consulenza automobilistica.

 

AUMENTI DALL’1.5.2003

 

livelli

 

Euro

 

 

 

Quadri

 

80,00

 

62,40

 

54,00

 

50,00

 

47,60

 

40,00

 

I suddetti importi lordi mensili sono stati calcolati recuperando per il 2001 il differenziale di inflazione reale (risultato pari all’1%) rispetto all’inflazione programmata assunta per la determinazione degli aumenti contrattuali.

Per il biennio 2002-2003 sono stati considerati i tassi di inflazione rispettivamente del 2,4% e dell’1,8%.

In occasione del prossimo biennio economico verrà considerato, limitatamente all’anno 2003, lo scarto tra il tasso di inflazione preso a base degli aumenti contrattuali (1,8%) e quello effettivamente registrato, nonché i tassi programmati per gli anni 2004-2005.

La base convenzionale di computo, condivisa tra le parti, su cui applicare le percentuali su espresse è composta dai seguenti elementi riferiti al 3° livello: minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR, tre scatti di anzianità.

 

UNA TANTUM

 

Ai lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto, a copertura del periodo 1.1.2002/30.4.2003, un importo forfettario lordo di euro 500,00  da cui andranno detratti gli importi di IVC eventualmente corrisposti. L’una tantum sarà erogata in due rate di pari importo con le retribuzioni dei mesi di maggio ed ottobre 2003. L’importo dell’una tantum verrà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti successivamente alla data del 1.1.2002, in funzione della data di assunzione, nonché per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre vengono considerate come mese intero quelle pari o superiori a 15 giorni.

L’importo forfettario di cui sopra non verrà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e del TFR.

Le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale intervenute nel periodo 1.1.2002/30.4.2003 che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico degli Istituti competenti e di integrazioni a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell’importo una tantum.

A decorrere dall’1.5.2003 cesserà di essere corrisposta l’IVC.

 

APPRENDISTATO

 

1.  La disciplina dell’apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle relative disposizioni attuative (leggi nn.25/55, 56/87 art.21 e 196/97 art.16).

2.  Il periodo di prova degli apprendisti nei vari profili professionali è pari a 4 settimane. Detto periodo sarà ridotto a 2 settimane quando si tratta di un lavoratore che nell’ambito di precedenti rapporti di lavoro abbia frequentato corsi formativi inerenti il profilo professionale da conseguire. Il periodo di prova verrà computato sia agli effetti del periodo previsto dall’apprendistato, sia agli effetti dell’anzianità di servizio.

3. La durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti dal presente contratto è pari a:

-          48 mesi, per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 5° e 4°;

-          36 mesi, per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 3°;

-          24 mesi  per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 2°.

4. Durante i suddetti periodi la retribuzione degli apprendisti sarà la seguente:

1° anno 75% della retribuzione

2° anno 85% della retribuzione

3° anno 90% della retribuzione

4° anno 95% della retribuzione

La retribuzione degli apprendisti si calcola percentualmente sulla paga globale contrattuale del lavoratore inquadrato al 2° livello della classificazione unica.

5.  Agli apprendisti di età non superiore a 18 anni verrà riconosciuto un periodo di ferie annuo di 30 giorni di calendario. Pe gli apprendisti con età superiore a 18 anni le ferie saranno corrisposte secondo quanto stabilito dal presente CCNL.

6.  La formazione extra aziendale dell’apprendista è regolata sulla base della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire ed il titolo di studio in possesso dall’apprendista secondo le seguenti modalità:

 

Durata

 

Titolo di studio

Ore medie annue di formazione esterna

 

 

- Scuola dell’obbligo

120

- Attestato di qualifica professionale

100

- Diploma universitario

60

- Diploma di laurea

60

 

Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione, si cumulano ai fini dell’assorbimento degli obblighi formativi. E’ in facoltà dell’azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell’orario di lavoro.

7.  I contenuti della formazione extra aziendale di cui al comma precedente sono stabiliti dai D.D. M.M. 20 maggio 1988 e 8 aprile 1998

8.  Per tutto quanto non espressamente contemplato nei commi precedenti trovano applicazione le norme del presente CCNL.

 

LAVORO TEMPORANEO

 

1.       Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall’art.1 lettere b) e c) della legge 196/97, può essere concluso per l’aumento delle attività nei seguenti casi:

·          punte di intensa attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;

·          per l’esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale;

·          adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnico-contabile-amministrativa a carattere non continuativo e/o cadenza periodica, che non sia possibile espletare con l’organico di servizio;

·          necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti e attrezzature del luogo di lavoro.

2.       I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie di cui sopra non potranno superare la media dell’ 8% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino al limite di 3, purchè non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa.

Le parti convengono di incontrarsi il prossimo 30 maggio per avviare la messa a punto della stesura del testo coordinato del presente CCNL.

In particolare saranno definite le seguenti materie:

-         regolamento per la costituzione delle RSU

-         recepimento dell’accordo interconfederale 24.7.1996 in materia di sicurezza del lavoro (decreto legislativo 626/94)

-         part-time

Le parti convengono di incontrarsi il prossimo 30 maggio per avviare la messa a punto della stesura del testo coordinato del presente CCNL.

In particolare saranno definite le seguenti materie:

-         regolamento per la costituzione delle RSU

-         recepimento dell’accordo interconfederale 24.7.1996 in materia di sicurezza del lavoro (decreto legislativo 626/94)

-         part-time

FINE TESTO ACCORDO