Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 18 aprile 2003
Circolare n. 52/2003
Oggetto:
Lavoro – CCNL autoscuole e studi di consulenza automobilistica – Accordo
dell’11/4/2003.
L’11 aprile è stato rinnovato il biennio economico
2002-2003 del CCNL in oggetto. L’accordo prevede un aumento medio mensile a
decorrere da maggio di 50 euro per il 3° livello e un importo
una tantum di 500 euro uguale per tutti. Sul piano normativo l’intesa
dà attuazione agli impegni assunti nel precedente rinnovo disciplinando gli
istituti dell’apprendistato e del lavoro interinale.
Questi nel dettaglio i termini dell’intesa.
Aumenti – A decorrere dalla busta paga di maggio dovranno essere
corrisposti i seguenti importi:
aumenti mensili decorrenti da maggio 2003 |
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nuovi minimi tabellari |
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|
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||||
livelli |
euro |
|
livelli |
euro |
||
|
|
|
|
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Q |
80,00 |
|
Q |
828,24 |
|
|
5° |
62,40 |
|
5° |
643,69 |
|
|
4° |
54,00 |
|
4° |
551,47 |
|
|
3° |
50,00 |
|
3° |
518,94 |
|
|
2° |
47,60 |
|
2° |
492,81 |
|
|
1° |
40,00 |
|
1° |
414,12 |
|
|
|
|
|
|
||
Una tantum – L’una tantum di 500 euro, da riconoscersi ai lavoratori in forza all’11
aprile, sarà corrisposta in due rate di pari importo nei mesi di maggio e ottobre
2003. Dal suddetto importo dovrà essere dedotta l’IVC che dall’1
maggio non dovrà più essere corrisposta. Si rammenta che l’una tantum non concorre al computo dei
vari istituti contrattuali né del TFR, mentre ai fini fiscali e previdenziali deve
essere considerata alla stregua della normale retribuzione.
Apprendistato
– La disciplina dell’apprendistato è
stata armonizzata con la vigente normativa. La modifica più rilevante consiste
nell’allungamento della durata massima che è stata modulata a
seconda della qualifica da conseguire (da un minimo di 24 ad un massimo
di 48 mesi contro i precedenti 24 mesi per tutte le qualifiche). Ciò comporterà
un notevole risparmio per le aziende tenuto conto del ridotto regime
contributivo dell’apprendistato (fiscalizzazione pressoché
totale).
Si rammenta che in base alla legge 196/97 possono
essere assunti come apprendisti giovani di età
compresa tra i 16 e i 24 anni (26 nel Sud e nelle aree depresse del Centro
Nord).
Lavoro
interinale – Anche il settore delle
autoscuole e degli studi di consulenza è stato dotato
di una disciplina del lavoro interinale (o lavoro
in affitto) che ne amplia le possibilità di utilizzo da parte delle
aziende. In aggiunta a quelle già contemplate dalla legge n. 196/97
(sostituzione di lavoratori assenti e svolgimento di lavori non eseguibili con
il normale organico), sono state infatti individuate
ulteriori ipotesi di ricorso al lavoro interinale (picchi di attività,
esecuzione di servizi particolari, ecc.). E’ stata inoltre fissata all’8% la percentuale
massima di lavoratori interinali occupabili nelle singole aziende rispetto al
personale in forza a tempo indeterminato; in alternativa
è comunque consentito l’utilizzo di almeno 3 lavoratori interinali.
Stesura del contratto
– E’ stato
convenuto di procedere alla stesura del nuovo testo coordinato del CCNL. A tal
fine è stato già programmato un incontro per il 30 maggio.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.15/2001 |
|
Allegato uno |
|
M/n |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
CCNL autoscuole e
studi di consulenza automobilistica – Accordo dell’11/4/2003.
Addì, 11 aprile 2003 in Roma
tra
L’Unasca,
rappresentata dai sigg. L. Baraldi,
G. Capuzzo, D. Ramaglia e G. Solci
assistita dalla Confetra, rappresentata da F. Marrocco
e
FILT-CGIL, rappresentata da E. Salvatori,
FIT-CISL, rappresentata da G. Cialfi e R. Di Pascale
UILTRASPORTI, rappresentata da E. Cimmino
è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo
del 2° biennio economico (2002-2003) del CCNL autoscuole e studi di consulenza
automobilistica.
AUMENTI DALL’1.5.2003
livelli |
|
Euro |
|
|
|
Quadri |
|
80,00 |
5° |
|
62,40 |
4° |
|
54,00 |
3° |
|
50,00 |
2° |
|
47,60 |
1° |
|
40,00 |
I suddetti importi lordi
mensili sono stati calcolati recuperando per il 2001 il differenziale di inflazione reale (risultato pari all’1%) rispetto
all’inflazione programmata assunta per la determinazione degli aumenti
contrattuali.
Per il biennio 2002-2003 sono
stati considerati i tassi di inflazione rispettivamente
del 2,4% e dell’1,8%.
In occasione del prossimo
biennio economico verrà considerato, limitatamente
all’anno 2003, lo scarto tra il tasso di inflazione preso a base degli aumenti
contrattuali (1,8%) e quello effettivamente registrato, nonché i tassi
programmati per gli anni 2004-2005.
La base convenzionale di
computo, condivisa tra le parti, su cui applicare le percentuali su espresse è
composta dai seguenti elementi riferiti al 3° livello: minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR, tre scatti di anzianità.
UNA TANTUM
Ai lavoratori in servizio alla
data di stipula del presente accordo verrà
corrisposto, a copertura del periodo 1.1.2002/30.4.2003, un importo forfettario lordo di euro 500,00 da cui andranno detratti gli importi di IVC
eventualmente corrisposti. L’una tantum sarà erogata
in due rate di pari importo con le retribuzioni dei mesi di maggio ed ottobre
2003. L’importo dell’una tantum verrà proporzionalmente
ridotto per i lavoratori assunti successivamente alla data del 1.1.2002, in
funzione della data di assunzione, nonché per il personale part-time in
relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15
giorni, mentre vengono considerate come mese intero quelle pari o superiori a
15 giorni.
L’importo forfettario
di cui sopra non verrà considerato utile ai fini dei
vari istituti contrattuali e del TFR.
Le giornate di
assenza per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo
matrimoniale intervenute nel periodo 1.1.2002/30.4.2003 che hanno dato luogo al
pagamento di indennità a carico degli Istituti competenti e di integrazioni a
carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell’importo una tantum.
A decorrere dall’1.5.2003
cesserà di essere corrisposta l’IVC.
APPRENDISTATO
1. La disciplina dell’apprendistato è regolata
dalle norme di legge e dalle relative disposizioni attuative
(leggi nn.25/55, 56/87 art.21
e 196/97 art.16).
2. Il periodo di prova degli apprendisti nei
vari profili professionali è pari a 4 settimane. Detto
periodo sarà ridotto a 2 settimane quando si tratta di un lavoratore che
nell’ambito di precedenti rapporti di lavoro abbia frequentato corsi formativi inerenti
il profilo professionale da conseguire. Il periodo di
prova verrà computato sia agli effetti del periodo previsto
dall’apprendistato, sia agli effetti dell’anzianità di servizio.
3. La durata massima del
periodo di apprendistato per i profili professionali
previsti dal presente contratto è pari a:
-
48 mesi, per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli
5° e 4°;
-
36
mesi, per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel
livello 3°;
-
24
mesi per gli apprendisti destinati ad
essere inseriti nel livello 2°.
4. Durante i suddetti periodi la retribuzione degli apprendisti sarà la seguente:
1° anno 75% della retribuzione
2° anno 85% della retribuzione
3° anno 90% della retribuzione
4° anno 95% della retribuzione
La retribuzione degli
apprendisti si calcola percentualmente sulla paga globale
contrattuale del lavoratore inquadrato al 2° livello della classificazione
unica.
5. Agli apprendisti di età
non superiore a 18 anni verrà riconosciuto un periodo di ferie annuo di 30
giorni di calendario. Pe gli apprendisti con età
superiore a 18 anni le ferie saranno corrisposte
secondo quanto stabilito dal presente CCNL.
6. La formazione extra aziendale
dell’apprendista è regolata sulla base della correlazione tra la qualifica
professionale, la mansione da conseguire ed il titolo di studio in possesso
dall’apprendista secondo le seguenti modalità:
Durata |
|
|
|
Titolo di studio |
Ore
medie annue di formazione esterna |
|
|
- Scuola dell’obbligo |
120 |
- Attestato di qualifica
professionale |
100 |
- Diploma universitario |
60 |
- Diploma di laurea |
60 |
Le attività formative svolte
presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione,
si cumulano ai fini dell’assorbimento degli obblighi formativi. E’ in facoltà
dell’azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per
gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo
sono comprese nell’orario di lavoro.
7. I contenuti della
formazione extra aziendale di cui al comma precedente sono stabiliti dai D.D. M.M. 20 maggio 1988 e 8 aprile 1998
8. Per tutto quanto non
espressamente contemplato nei commi precedenti trovano applicazione le norme
del presente CCNL.
LAVORO TEMPORANEO
1. Il contratto di fornitura di lavoro
temporaneo, oltre che nei casi previsti dall’art.1
lettere b) e c) della legge 196/97, può essere concluso
per l’aumento delle attività nei seguenti casi:
·
punte di
intensa attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti
produttivi aziendali;
·
per
l’esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità richiedano
l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o
che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro
locale;
·
adempimenti di
pratiche o di attività di natura tecnico-contabile-amministrativa
a carattere non continuativo e/o cadenza periodica, che non sia possibile espletare
con l’organico di servizio;
·
necessità non
programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè
al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti e attrezzature del
luogo di lavoro.
2. I prestatori di lavoro temporaneo
impiegati per le fattispecie di cui sopra non potranno superare la media dell’ 8% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice
con contratto a tempo indeterminato. In alternativa è
consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino al
limite di 3, purchè non risulti superato il totale
dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa.
Le parti convengono di
incontrarsi il prossimo 30 maggio per avviare la messa a punto della stesura
del testo coordinato del presente CCNL.
In particolare saranno
definite le seguenti materie:
-
regolamento per la
costituzione delle RSU
-
recepimento dell’accordo interconfederale 24.7.1996
in materia di sicurezza del lavoro (decreto legislativo 626/94)
-
part-time
Le parti convengono di
incontrarsi il prossimo 30 maggio per avviare la messa a punto della stesura
del testo coordinato del presente CCNL.
In particolare saranno
definite le seguenti materie:
-
regolamento per la
costituzione delle RSU
-
recepimento dell’accordo interconfederale 24.7.1996
in materia di sicurezza del lavoro (decreto legislativo 626/94)
-
part-time
FINE TESTO ACCORDO