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Roma, 8 maggio 2003

 

Circolare n. 54/2003

Oggetto: Autotrasporto – Agevolazioni fiscali.

 

Con l’approssimarsi della scadenza di pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (20 giugno 2003, ovvero 21 luglio 2003 con l’applicazione della maggiorazione dello 0,4%), si ritiene utile riepilogare le agevolazioni fiscali di cui possono usufruire le imprese di autotrasporto merci.

 

Trasferte – In luogo della deduzione anche analitica delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti, le imprese di autotrasporto possono dedurre un importo forfettario giornaliero al netto delle spese di viaggio e di trasporto il cui ammontare, aggiornato da ultimo dalla legge finanziaria 2003, è pari a 59,65 euro per le trasferte nazionali e 95,80 euro per quelle all’estero.

 

Indennità di trasferta - La stessa legge finanziaria 2003 ha previsto l’esclusione dalla base imponibile Irap dell’indennità di trasferta erogata agli autisti, negli stessi limiti già previsti ai fini Irpef, pari giornalmente a 46,48 euro per le trasferte nazionali e 77,47 euro per quelle all’estero.

 

Spese non documentate - Le imprese minori (ricavi annui fino a 600 milioni di vecchie lire ora pari a 309.874 euro) possono dedurre giornalmente per i viaggi effettuati direttamente dal titolare e dai soci dell’azienda l’importo forfettario di 31,8 e 52,2 euro, rispettivamente per i trasporti effettuati nella regione ove l’impresa ha sede e in quelle confinanti, ovvero oltre tale ambito.

 

Veicoli leggeri – Le imprese minori, qualora possiedano veicoli al di sotto delle 3,5 tonnellate, hanno diritto ad una deduzione annua per ciascuno dei suddetti veicoli pari a 154,9 euro; l’agevolazione, com’è noto, è finalizzata a compensare il mancato recupero della carbon tax sul consumo di gasolio dei veicoli leggeri.

 

Telefoni cellulari – I costi relativi ai telefonini sono interamente deducibili, nel limite di un apparecchio per ciascun camion; non è più richiesto, ai fini dell’agevolazione, che l’apparecchio sia stato installato stabilmente sull’automezzo.

 

Crediti d’imposta – Si rammenta che i crediti di imposta carbon tax e “caro gasolio” sono esclusi da tassazione sia ai fini delle imposte dirette che ai fini Irap.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.5/2003

 

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