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Roma, 16 maggio 2003
Circolare n. 56/2003
Oggetto: Trasporti eccezionali – Disciplinare per le
scorte tecniche – Modifiche – D.M. 24.4.2003 su G.U. n.101
del 3.5.2003.
Con il decreto
ministeriale indicato in oggetto sono state recepite le semplificazioni al
“Disciplinare per le scorte tecniche dei trasporti eccezionali” (DM 18 luglio
1997) concordate tra Governo e associazioni dell’autotrasporto nell’accordo del
novembre 2001.
In particolare è
stato riscritto l’articolo 10 del Disciplinare relativo al numero dei veicoli
utilizzati per i servizi di scorta, prevedendo l’utilizzo di una sola vettura
di scorta, anziché due, in numerose tipologie di trasporti eccezionali (ad es.
nelle autostrade e nelle strade con due corsie per senso di marcia, per i
veicoli che raggiungono fino a 2,55 metri di larghezza e fino a 30 metri di lunghezza).
Ulteriori
semplificazioni hanno riguardato:
·
la
proroga da tre a cinque anni di validità dell’autorizzazione allo svolgimento
del servizio di scorta tecnica;
·
la
possibilità di svolgere le scorte tecniche con autoveicoli presi in locazione
senza conducente;
·
la
riduzione al solo colloquio orale dell’esame di abilitazione alla scorta
tecnica per i candidati aventi un’esperienza almeno quinquennale alla guida di
veicoli eccezionali;
·
lo
snellimento della procedura di variazione del personale e dei mezzi iscritti nell’autorizzazione
alla scorta.
Riguardo al
requisito della capacità finanziaria, richiesto alle ditte che intendono
abilitarsi al servizio di scorta tecnica, si segnala che è stata esclusa la
possibilità di farsi rilasciare la “referenza di affidamento”, oltre che dalle
banche, anche dalle società finanziarie.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.170/98 |
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Allegato
uno |
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D/d |
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G.U. n. 101 del 3.05.2003
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 aprile 2003
Modifiche al «Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli
eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita».
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Decreta:
Art. 1.
1. Al «Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli», eccezionali
ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita' approvato con decreto
del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro
dell'interno, del 18 luglio 1997, e modificato con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell'interno, del 28 maggio 1998, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'art. 1, comma 4, le parole «tre anni» sono sostituite
dalle parole «cinque anni»;
b) all'art. 2, comma 1, lettera g1), le parole «ovvero societa'
finanziarie il cui capitale sociale non sia inferiore a cinque
miliardi» sono soppresse;
c) all'art. 2, comma 1, lettera g3), dopo le parole «locazione
finanziaria» sono aggiunte le parole «ovvero di locazione senza
conducente, di cui all'art. 84 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285».
d) all'art. 4, il comma 3, e' sostituito dal seguente:
«3. Le variazioni relative al personale o ai veicoli iscritti
nell'autorizzazione devono essere comunicate all'ufficio territoriale
del Governo-prefettura competente per il suo aggiornamento. La
comunicazione di variazione vidimata dall'ufficio territoriale del
Governo-prefettura costituisce aggiornamento provvisorio
dell'autorizzazione per novanta giorni»;
e) all'art. 5, comma 3, le parole «tre anni» sono sostituite
dalle parole «cinque anni»;
f) all'art. 6, comma 2, sono aggiunti i seguenti periodi «Per i
candidati che abbiano una comprovata esperienza maturata alla guida
di veicoli eccezionali o di veicoli adibiti a trasporto in condizioni
di eccezionalita' per un periodo di almeno cinque anni l'esame
consiste nel solo colloquio orale. L'esperienza dovra' essere
comprovata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal
legale rappresentante delle imprese presso cui il richiedente ha
prestato attivita' lavorativa, dalle quali risulti la qualifica
ricoperta e la correttezza contributiva dell'impresa»;
g) all'art. 6, comma 4, le parole «non puo' essere sostenuta
prima di tre mesi dalla prima» sono sostituite dalle parole «puo'
essere sostenuta alla prima sessione disponibile»;
h) all'art. 10, il comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo il caso in cui l'autorizzazione alla circolazione o
quella della polizia stradale prevedano la possibilita' di formare un
convoglio di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di
eccezionalita' ogni veicolo o trasporto deve essere scortato da:
1. un autoveicolo avente le dotazioni e le caratteristiche
indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita
di abilitazione ai sensi dell'art. 5:
1.a) per veicoli o trasporti che hanno larghezza non
superiore a 3 m, e lunghezza non superiore a 27 m, oppure lunghezza
non superiore a 30 m, purche' la larghezza sia compresa entro i
limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, ovvero larghezza non superiore a 3,20 m, purche' la lunghezza
sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che circolano su strade a senso
unico di marcia, ovvero a carreggiate separate con almeno due corsie
disponibili per senso di marcia;
1.b) per veicoli o trasporti che hanno larghezza non
superiore a 3,60 m e lunghezza non superiore a 28 m, ovvero lunghezza
non superiore a 30 m purche' la larghezza sia compresa entro i limiti
previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
che circolano sulle autostrade;
1.c) per veicoli o trasporti che hanno larghezza non
superiore a 2,55 m e lunghezza non superiore a 27 m, ovvero larghezza
non superiore a 2,70 m e lunghezza non superiore a 21 m ovvero
larghezza non superiore a 3,20 m, purche' la lunghezza sia compresa
entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, quando circolano sulle strade a carreggiata
unica con una o piu' corsie per senso di marcia;
2. due autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche
indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita
di abilitazione ai sensi dell'art. 5, per veicoli e trasporti che
superano le dimensioni indicate al numero 1) o che circolano sulle
strade con caratteristiche diverse da quelle ivi indicate».
Art. 2.
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e le sue disposizioni si applicano dal
giorno della pubblicazione.
Roma, 24 aprile 2003
Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'interno
Pisanu