Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com

 

Roma, 16 maggio 2003

 

Circolare n. 56/2003

Oggetto: Trasporti eccezionali – Disciplinare per le scorte tecniche – Modifiche – D.M. 24.4.2003 su G.U. n.101 del 3.5.2003.

 

Con il decreto ministeriale indicato in oggetto sono state recepite le semplificazioni al “Disciplinare per le scorte tecniche dei trasporti eccezionali” (DM 18 luglio 1997) concordate tra Governo e associazioni dell’autotrasporto nell’accordo del novembre 2001.

 

In particolare è stato riscritto l’articolo 10 del Disciplinare relativo al numero dei veicoli utilizzati per i servizi di scorta, prevedendo l’utilizzo di una sola vettura di scorta, anziché due, in numerose tipologie di trasporti eccezionali (ad es. nelle autostrade e nelle strade con due corsie per senso di marcia, per i veicoli che raggiungono fino a 2,55 metri di larghezza e fino a 30 metri di lunghezza).

 

Ulteriori semplificazioni hanno riguardato:

 

·                la proroga da tre a cinque anni di validità dell’autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica;

 

·                la possibilità di svolgere le scorte tecniche con autoveicoli presi in locazione senza conducente;

 

·                la riduzione al solo colloquio orale dell’esame di abilitazione alla scorta tecnica per i candidati aventi un’esperienza almeno quinquennale alla guida di veicoli eccezionali;

 

·                lo snellimento della procedura di variazione del personale e dei mezzi iscritti nell’autorizzazione alla scorta.

 

Riguardo al requisito della capacità finanziaria, richiesto alle ditte che intendono abilitarsi al servizio di scorta tecnica, si segnala che è stata esclusa la possibilità di farsi rilasciare la “referenza di affidamento”, oltre che dalle banche, anche dalle società finanziarie.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.170/98

 

Allegato uno

 

D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

G.U. n. 101 del 3.05.2003

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 aprile 2003

Modifiche   al  «Disciplinare  per  le  scorte  tecniche  ai  veicoli
eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita».
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
                             di concerto
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Al «Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli», eccezionali
ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita' approvato con decreto
del  Ministro  dei  lavori  pubblici  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno,  del  18 luglio  1997,  e  modificato  con  decreto del
Ministro   dei   lavori   pubblici,   di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno,   del   28 maggio  1998,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) all'art.  1,  comma  4,  le  parole «tre anni» sono sostituite
dalle parole «cinque anni»;
    b) all'art.  2,  comma 1, lettera g1), le parole «ovvero societa'
finanziarie  il  cui  capitale  sociale  non  sia  inferiore a cinque
miliardi» sono soppresse;
    c) all'art.  2,  comma  1, lettera g3), dopo le parole «locazione
finanziaria»  sono  aggiunte  le  parole  «ovvero  di locazione senza
conducente,  di  cui  all'art.  84  del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285».
    d) all'art. 4, il comma 3, e' sostituito dal seguente:
      «3.  Le  variazioni relative al personale o ai veicoli iscritti
nell'autorizzazione devono essere comunicate all'ufficio territoriale
del  Governo-prefettura  competente  per  il  suo  aggiornamento.  La
comunicazione  di  variazione  vidimata dall'ufficio territoriale del
Governo-prefettura      costituisce     aggiornamento     provvisorio
dell'autorizzazione per novanta giorni»;
    e) all'art.  5,  comma  3,  le  parole «tre anni» sono sostituite
dalle parole «cinque anni»;
    f) all'art.  6,  comma 2, sono aggiunti i seguenti periodi «Per i
candidati  che  abbiano una comprovata esperienza maturata alla guida
di veicoli eccezionali o di veicoli adibiti a trasporto in condizioni
di  eccezionalita'  per  un  periodo  di  almeno  cinque anni l'esame
consiste   nel  solo  colloquio  orale.  L'esperienza  dovra'  essere
comprovata  con  dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio resa dal
legale  rappresentante  delle  imprese  presso  cui il richiedente ha
prestato  attivita'  lavorativa,  dalle  quali  risulti  la qualifica
ricoperta e la correttezza contributiva dell'impresa»;
    g) all'art.  6,  comma  4,  le  parole «non puo' essere sostenuta
prima  di  tre  mesi  dalla prima» sono sostituite dalle parole «puo'
essere sostenuta alla prima sessione disponibile»;
    h) all'art. 10, il comma 1, e' sostituito dal seguente:
    «1.  Salvo  il  caso  in cui l'autorizzazione alla circolazione o
quella della polizia stradale prevedano la possibilita' di formare un
convoglio  di  veicoli  eccezionali  o  di trasporti in condizioni di
eccezionalita' ogni veicolo o trasporto deve essere scortato da:
      1.  un  autoveicolo  avente  le  dotazioni e le caratteristiche
indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita
di abilitazione ai sensi dell'art. 5:
        1.a)   per  veicoli  o  trasporti  che  hanno  larghezza  non
superiore  a  3 m, e lunghezza non superiore a 27 m, oppure lunghezza
non  superiore  a  30 m,  purche'  la  larghezza sia compresa entro i
limiti  previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, ovvero larghezza non superiore a 3,20 m, purche' la lunghezza
sia  compresa  entro  i  limiti  previsti  dall'art.  61  del decreto
legislativo  30 aprile  1992, n. 285, che circolano su strade a senso
unico  di marcia, ovvero a carreggiate separate con almeno due corsie
disponibili per senso di marcia;
        1.b)   per  veicoli  o  trasporti  che  hanno  larghezza  non
superiore a 3,60 m e lunghezza non superiore a 28 m, ovvero lunghezza
non superiore a 30 m purche' la larghezza sia compresa entro i limiti
previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
che circolano sulle autostrade;
        1.c)   per  veicoli  o  trasporti  che  hanno  larghezza  non
superiore a 2,55 m e lunghezza non superiore a 27 m, ovvero larghezza
non  superiore  a  2,70 m  e  lunghezza  non  superiore a 21 m ovvero
larghezza  non  superiore a 3,20 m, purche' la lunghezza sia compresa
entro   i  limiti  previsti  dall'art.  61  del  decreto  legislativo
30 aprile  1992,  n. 285, quando circolano sulle strade a carreggiata
unica con una o piu' corsie per senso di marcia;
  2.  due  autoveicoli  aventi  le  dotazioni  e  le  caratteristiche
indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita
di  abilitazione  ai  sensi  dell'art. 5, per veicoli e trasporti che
superano  le  dimensioni  indicate al numero 1) o che circolano sulle
strade con caratteristiche diverse da quelle ivi indicate».
                               Art. 2.
  1.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  le  sue disposizioni si applicano dal
giorno della pubblicazione.
    Roma, 24 aprile 2003
                                           Il Ministro
                               delle infrastrutture e dei trasporti
                                            Lunardi
Il Ministro dell'interno

         Pisanu