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Roma, 16 maggio 2003
Circolare n. 58/2003
Oggetto: Ferrovie – Schema di decreto legislativo di riforma del
sistema ferroviario – Audizione della Confetra da parte della
IX Commissione della Camera.
E’ all’esame delle
competenti Commissioni Parlamentari lo schema di decreto legislativo approvato
dal Governo per il recepimento delle Direttive 2001/12, 2001/13 e 2001/14 della
Commissione Europea, concernenti, come è noto, la disciplina
delle “licenze” alle imprese ferroviarie, le certificazioni di sicurezza,
l’accesso alla rete e alle tracce orarie, i pedaggi, la gestione dei terminals, ecc.
Il Presidente
Confetra Aldo Gatti, convocato ieri presso la Commissione Trasporti della
Camera per un’audizione su questa materia, ha esposto le seguenti osservazioni:
“1) La Confetra condivide l’impalcatura dello schema di decreto,
considerato corretto e coerente con l’impostazione europea in materia di assetto ferroviario.
2) Lo schema di decreto sottintende una netta separazione gestionale e finanziaria tra infrastruttura e impresa ferroviaria,
scelta peraltro non espressamente affermata nel testo. La Confetra riterrebbe opportuna
un’esplicitazione chiara di questo indirizzo,
con l’indicazione del percorso giuridico-societario e
della tempistica necessari per arrivare a questo obiettivo.
3) La Confetra condivide la scelta di ammettere sulla
base di “accordi quadro” anche soggetti diversi dalle imprese ferroviarie
tra i “richiedenti” assegnatari di capacità di infrastruttura; peraltro
bisognerebbe temperare la rigidità della procedura prevista dall’articolo 23
con l’indicazione che “di norma” l’offerta deve riguardare un periodo superiore
alla vigenza dell’orario di servizio, e che sono concordabili anche periodi più
brevi. D’altro canto con il Prospetto Informativo della Rete
previsto dall’articolo 13 e con il decreto ministeriale previsto
dall’articolo 17 si potranno apportare tutti gli aggiustamenti operativi ritenuti
necessari.
4) Al fine di sviluppare il trasporto merci su ferro, e nelle more
della definizione di un organico sistema di compensazione
per la mancata copertura dei costi ambientali come previsto dall’articolo 19,
si ritiene indispensabile rendere attrattivi i costi dei pedaggi riducendone il
loro attuale ammontare almeno del 50 per cento. Tale introito ridotto attrarrà
maggiori volumi di traffico e consentirà a RFI di produrre bilanci positivi.
5) Ferma restando sempre la netta separazione tra infrastruttura e
impresa ferroviaria, sarebbe opportuno prevedere, a garanzia di
tutti, la procedura attraverso la quale la gestione dei terminals e i servizi di manovra dovranno passare dalle
imprese ferroviarie (e dalla stessa CEMAT) al gestore della rete (articolo 20).
6) Infine non si ritiene realistica la data del 31 dicembre 2003 a
decorrere dalla quale verranno comminate sanzioni agli
utilizzatori della rete che provocheranno disfunzioni del sistema. Sarebbe più
logico fissare quella data al 31 dicembre 2004 (articolo 21).”
Sulle argomentazioni
di Gatti si è aperto un ampio dibattito, in particolare in merito agli spinosi
temi della separazione societaria tra rete e
esercizio, nonché sull’accesso alla rete dei “richiedenti autorizzati”,
cioè dei detentori di traffico diversi dalle imprese ferroviarie.
Il Governo, libero
di tenere più o meno conto delle osservazioni del Parlamento, approverà il
testo definitivo del provvedimento di cui trattasi tra circa un mese.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.74/2001
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Allegato uno |
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L/cp |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
SCHEMA
DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2001/12/CE RELATIVA
ALLO SVILUPPO DELLE FERROVIE COMUNITARIE, DELLA DIRETTIVA 2001/13/CE RELATIVA ALLE
LICENZE ALLE IMPRESE FERROVIARIE, E DELLA DIRETTIVA 2001/14/CE RELATIVA ALLA
RIPARTIZIONE DELLA CAPACITÀ DI INFRASTRUTTURA FERROVIARIA, ALLA IMPOSIZIONE DEI
DIRITTI PER L’UTILIZZO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA E ALLA CERTIFICAZIONE DI
SICUREZZA.
__________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto
comma, della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, (legge comunitaria
2001) e in particolare l’articolo 1, commi 1,3 e 5, e l’allegato B;
Viste le direttive
del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/12/CE del 26 febbraio 2001,
relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, 2001/13/CE del 26 febbraio
2001, relativa alle licenze alle imprese ferroviarie, e 2001/14/CE, relativa
alla ripartizione della capacità di infrastruttura
ferroviaria, alla imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura
ferroviaria e alla certificazione di sicurezza;
Visto l’articolo 131, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del…… .;
Sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del…… .;
Sulla proposta del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell’economia e delle finanze e degli affari regionali,
EMANA
il seguente decreto legislativo
1.
Il presente decreto disciplina:
a) l'utilizzo e la gestione
dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi di trasporto ferroviario
nazionali e internazionali, nonché i principi e le procedure da applicare nella
determinazione e nella imposizione dei diritti dovuti per il suo utilizzo;
b) l’attività di trasporto per ferrovia
effettuata da imprese ferroviarie operanti in Italia e i criteri relativi al
rilascio, alla proroga ed alla
modifica delle licenze per la
prestazione di servizi di trasporto ferroviario da parte delle imprese
ferroviarie e delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie;
c) il diritto di accesso all’infrastruttura
ferroviaria per le associazioni internazionali di imprese ferroviarie e per le
imprese ferroviarie;
d) i principi e le procedure da seguire
nella ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e nella riscossione
dei diritti dovuti per l’utilizzo della infrastruttura.
2.
Il presente decreto non si applica:
a) alle reti ferroviarie locali e regionali
isolate, adibite al
trasporto passeggeri ;
b) alle reti ferroviarie adibite unicamente alla
prestazione di servizi passeggeri urbani e suburbani;
c) alle reti ferroviarie regionali adibite
unicamente alla prestazione di servizi merci regionali da parte di un'impresa
ferroviaria la cui attività si limita all’esercizio di servizi di trasporto di
interesse regionale, locale e interregionale di interesse locale, di cui al
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni,
finché non vi siano richieste di utilizzo della capacità della rete da parte di
un altro richiedente;
d)
alle infrastrutture ferroviarie private adibite unicamente al trasporto
merci effettuato dal proprietario delle stesse infrastrutture.
3.
Le reti ferroviarie rientranti
nell’ambito di applicazione del presente decreto e per
le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione
e di amministrazione, sono regolate, con particolare riferimento a quanto
attiene all’utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all’attività di
trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all’infrastruttura ed alle
attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura,
sulla base dei principi delle direttive 2001/12/CE, 200/13/CE e 2001/14/CE e
dal presente decreto, nonché dal decreto legislativo n.422/1997
e successive modificazioni.
4.
Per le reti di cui al comma 3 le
funzioni dell’organismo di regolazione di cui all’articolo 37 sono svolte dalle
regioni interessate o da apposito organismo
individuato dalle stesse sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva
2001/14/CE e dal presente decreto.
5.
Entro sei mesi dall’entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuate: le reti ed i servizi ferroviari di cui al comma 3, i criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed
all’assegnazione della capacità di infrastruttura da adottarsi riguardo alle
predette reti, i criteri relativi alla gestione delle licenze, le modalità di
coordinamento delle funzioni dello Stato e delle regioni, nonché i criteri di
applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera c).
Art. 2
1.
Le attività disciplinate dal
presente decreto sono uniformate ai seguenti principi:
a) autonomia e indipendenza gestionale, amministrativa e contabile delle imprese
ferroviarie;
b) possibilità di risanamento della
struttura finanziaria delle imprese di settore;
c) separazione contabile o costituzione di imprese separate per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria
e per l’esercizio dell’attività di trasporto a mezzo ferrovia;
d) libertà di accesso al mercato dei
trasporti di passeggeri e di merci per ferrovia da parte delle associazioni
internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, in
conformità alle prescrizioni contenute nelle direttive comunitarie e negli
articoli 49 e seguenti del Trattato CE, a condizioni eque, non discriminatorie
e tali da garantire lo sviluppo della concorrenza nel settore ferroviario.
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a)
“assegnazione di capacità”, il
processo attraverso il quale vengono esaminate le
richieste e definita l'assegnazione della capacità di una determinata
infrastruttura ferroviaria;
b)
“richiedente”, un'impresa
ferroviaria titolare di licenza e/o un'associazione internazionale di imprese ferroviarie, ciascuna in possesso di licenza,
nonché una persona fisica o giuridica con un interesse di pubblico servizio o
commerciale ad acquisire capacità di infrastruttura ai fini dell’effettuazione
di un servizio di trasporto ferroviario, che stipula apposito “accordo quadro”
con il gestore dell’infrastruttura;
c)
“infrastruttura saturata”, una
sezione della rete infrastrutturale ferroviaria dove,
anche dopo il coordinamento delle diverse richieste di assegnazione di capacità, non è possibile soddisfare
pienamente la domanda, anche se solo
in determinati periodi temporali di esercizio;
d)
“piano di potenziamento della
capacità”, una misura o una serie di misure con un calendario di attuazione volte a rimediare alle limitazioni di capacità
che portano a dichiarare una sezione dell'infrastruttura “infrastruttura
saturata”;
e)
“coordinamento”, la procedura in
base alla quale il gestore dell’infrastruttura e i richiedenti cercano di risolvere
situazioni in cui esistono richieste di capacità di infrastruttura
confliggenti;
f)
“accordo quadro”, un accordo di
carattere generale giuridicamente vincolante di diritto pubblico o privato, che
definisce i diritti e gli obblighi di un richiedente e del gestore dell'infrastruttura
in relazione alla capacità di infrastruttura da
assegnare e ai diritti da riscuotere per un periodo superiore alla vigenza di
un orario di servizio;
g)
“impresa
ferroviaria”, qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza, la
cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto
di merci e/o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la
trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione;
h)
“gestore
dell’infrastruttura”, soggetto incaricato in particolare della realizzazione,
della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria e della gestione in sicurezza della circolazione ferroviaria. I compiti del gestore dell'infrastruttura,
anche per parte della rete, possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie vigenti e nel presente
decreto;
i)
“rete”, l'intera infrastruttura
ferroviaria gestita da un gestore dell'infrastruttura;
j)
“rete ferroviaria transeuropea per il trasporto delle merci”,
l’infrastruttura per il servizio di trasporto internazionale di merci come individuata nell’Allegato I della direttiva 2001/12/CE;
k)
“prospetto informativo della rete”,
un documento in cui sono precisati in dettaglio le
regole generali, le scadenze, le procedure e i criteri relativi ai sistemi di
definizione e di riscossione dei corrispettivi dovuti per l’utilizzo
dell’infrastruttura e dei servizi, nonché quelli relativi all’ assegnazione
della capacità e che contiene anche ogni altra informazione necessaria per
presentare richieste di capacità di infrastruttura;
l)
“infrastruttura ferroviaria”,
l’infrastruttura definita nell’allegato 1, parte A, del regolamento (CEE) n.
2598/70 della Commissione del 18 dicembre 1970, che individua il contenuto delle
voci degli schemi per la contabilità dell’allegato I
del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio del 4 giugno 1970, ad eccezione
dell’ultimo alinea che, ai soli fini del presente decreto, si limita alla
formulazione di “Edifici adibiti al servizio delle infrastrutture”;
m)
“associazione internazionale di imprese ferroviarie”, associazione che comprende almeno
due imprese ferroviarie stabilite in due o più Stati dell’Unione europea, che
ha lo scopo di fornire prestazioni di trasporto internazionale tra Stati
membri;
n)
“licenza”, autorizzazione, valida
su tutto il territorio comunitario, rilasciata dalle apposite
autorità degli Stati membri a un'impresa che ha sede nel territorio
comunitario, con cui viene riconosciuta la qualità di “impresa ferroviaria” e
viene legittimato l’espletamento di servizi internazionali di trasporto di
merci o di persone per ferrovia; la licenza può essere limitata alla
prestazione di determinati tipi di servizi;
o)
“autorità preposta al
rilascio delle licenze”, l'organismo incaricato dallo Stato membro di rilasciare
le licenze in campo ferroviario. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, è l’organismo nazionale incaricato del rilascio delle licenze alle
imprese ferroviarie che hanno sede nel territorio italiano;
p)
“titolo autorizzatorio”,
il titolo di cui all’articolo n.131, comma 1, della
Legge 23 dicembre 2000, n.388, rilasciato dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su
richiesta delle imprese ferroviarie in possesso di licenza, che consente
l’espletamento, sulla rete infrastrutturale
nazionale, di tutte le tipologie di servizi di trasporto in ambito nazionale ed
internazionale, a condizioni di reciprocità qualora si tratti di imprese
ferroviarie aventi sede all’estero o loro controllate;
q)
“servizio di
trasporto internazionale”, di merci o di passeggeri, il servizio di trasporto
nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro; il
treno può essere unito ad altro convoglio e/o anche scomposto e le varie
sezioni possono avere origini e destinazioni diverse, purchè
tutto il materiale rotabile trainato attraversi almeno una frontiera;
r)
“orario di servizio”, i dati che
definiscono tutti i movimenti programmati dei treni e del materiale rotabile
sull'infrastruttura in questione durante il suo periodo di validità;
s)
“traccia oraria”, la
frazione di capacità dell’infrastruttura ferroviaria necessaria a far viaggiare
un convoglio tra due località in un determinato periodo
temporale;
t)
“capacità”, la somma delle tracce
orarie che costituiscono la potenzialità di utilizzo di
determinati segmenti di infrastruttura ferroviaria;
u)
“servizi regionali”, i
servizi di trasporto destinati a soddisfare le esigenze in materia di trasporto
di una regione.
IMPRESE FERROVIARIE
Art. 4
Principi
1. Le
imprese ferroviarie stabilite o che si stabiliranno in Italia devono possedere
uno status giuridico indipendente per quanto riguarda la gestione,
l’amministrazione ed il controllo interno in materia amministrativa, economica
e contabile. Il patrimonio, il bilancio
e la contabilità delle imprese ferroviarie devono essere distinti da quelli
dello Stato.
2. Le imprese ferroviarie applicano gli
standard e le norme di sicurezza definiti dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, su proposta del gestore
dell’infrastruttura, nonché le disposizioni e le prescrizioni del gestore
dell’infrastruttura in materia.
Art. 5
Contabilità e bilancio delle imprese ferroviarie
1.
Le imprese ferroviarie rendono
pubblico il bilancio annuale.
2.
Nel bilancio annuale sono tenute
separate le attività connesse con la prestazione di servizi di trasporto
merci.
3.
Qualora siano erogati fondi per le attività relative alla prestazione di servizi di trasporto per servizio
pubblico, essi devono figurare separatamente nella pertinente contabilità e non
possono essere trasferiti alle attività relative alla prestazione di altri
servizi di trasporto o ad altre attività.
4.
Qualora l’impresa
ferroviaria svolga attività connesse alla gestione dell’infrastruttura
ferroviaria, nel bilancio sono tenute separate le attività connesse alla prestazione
di servizi di trasporto da quelle connesse alla gestione dell'infrastruttura
ferroviaria. Il finanziamento pubblico
concesso ad uno di questi due settori di attività non
può essere trasferito all'altro. I conti
relativi ai due settori di attività sono tenuti in
modo da riflettere tale divieto.
1.
L’utilizzo dell’infrastruttura
ferroviaria è consentito a condizione che ciascuna impresa
ferroviaria dimostri:
a) il possesso della licenza di cui
all’articolo 3, lettera n), che legittima l’espletamento di servizi internazionali
di trasporto di merci o di persone per ferrovia, fermo restando che in caso di
associazione tutte le imprese ferroviarie associate debbono essere titolari di
licenza corrispondente al servizio da prestare.
b)
la disponibilità in qualsiasi momento del certificato di sicurezza
rilasciato, dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria di cui si richiede
l’utilizzo, ai sensi dell’articolo 10;
c)
l’avvenuta conclusione con il gestore dell’infrastruttura ferroviaria,
direttamente o per il tramite dell’associazione internazionale eventualmente
costituita con altre imprese ferroviarie, dei necessari accordi amministrativi,
tecnici, finanziari, necessari per disciplinare gli aspetti del controllo, della
sicurezza e conseguenti all’assegnazione di capacità e alla imposizione dei
diritti. Le condizioni di base degli
accordi non devono essere discriminatorie.
2.
Le imprese ferroviarie che
intendono effettuare tutte o alcune delle tipologie di
servizi di trasporto di seguito indicate, devono possedere, in aggiunta a
quanto previsto al comma 1, il titolo autorizzatorio
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p):
a) nazionale merci,
b) nazionale passeggeri,
c) internazionale passeggeri, nella
parte di infrastruttura ferroviaria nazionale.
3.
In sede di stipulazione degli
accordi previsti al comma 1, lettera c), il gestore dell’infrastruttura
ferroviaria accerta che l’impresa ferroviaria sia in possesso
di una licenza rilasciata dallo Stato italiano o da altro Stato membro dell’Unione
europea.
Art. 7
Licenza
1.
Possono chiedere il rilascio della licenza di cui
all’articolo 3, lettera n), le imprese con sede in Italia che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, che
dispongono direttamente, o si impegnano, con la presentazione di un dettagliato
piano aziendale, a disporre dal momento dell’inizio dell’attività:
a) di materiale rotabile,
b) del personale incaricato della guida e
dell’accompagnamento dei convogli,
c) della copertura assicurativa per la responsabilità
civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri,
il bagaglio, le merci trasportate, la posta, le altre imprese ferroviarie, il
gestore dell’infrastruttura ferroviaria e i terzi.
2.
La domanda, presentata su carta legale, deve
indicare la tipologia o le tipologie dei servizi che l’impresa intende espletare e deve essere firmata dal rappresentante legale
dell’impresa.
3.
La licenza è rilasciata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti,
entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni complete concernenti i
requisiti indicati all’articolo 8, con provvedimento comunicato al soggetto richiedente
la licenza. Il rigetto della richiesta deve essere motivato. Del rilascio della
licenza è fatta comunicazione alla Commissione europea.
4.
La licenza rilasciata ai sensi del comma 3 deve
indicare le tipologie dei servizi, di sola trazione o di trasporto per ferrovia
di merci e/o di persone che l’impresa è legittimata ad espletare.
5.
La licenza è valida in tutto il territorio della
Comunità Europea.
6.
Le imprese di cui al comma 1 sono
tenute, all’atto della presentazione della domanda, al pagamento di un diritto
commisurato ai costi sostenuti per l’istruttoria, per le verifiche, per i
controlli e per le procedure di rilascio della licenza. Le modalità del pagamento e l’ammontare del diritto sono
determinati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro tre mesi
dall’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 8
Requisiti per il rilascio della
licenza
1. Le imprese ferroviarie devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, capacità
finanziaria e competenza professionale per ottenere il rilascio della licenza.
2. Costituiscono requisiti di onorabilità:
a)
non essere
stati dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o ad
amministrazione straordinaria, salvo che sia intervenuta sentenza di
riabilitazione civile, né essere stati ammessi, nei cinque anni antecedenti la
richiesta della licenza, alle procedure di concordato preventivo o di amministrazione
controllata;
b)
non aver
riportato sentenze di condanna o di applicazione della pena ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per delitti contro il
patrimonio, contro la fede la pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria
e il commercio, contro la pubblica incolumità, contro la pubblica
amministrazione, per i delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice
civile e dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti
non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a quattro anni, salvo che sia intervenuta sentenza di
riabilitazione;
c)
non aver
riportato sentenze di condanna per violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti
dal diritto previdenziale o dal diritto del lavoro, tra cui gli obblighi
derivanti dalla legislazione in materia di salute e di sicurezza sul luogo di
lavoro e gli obblighi in materia di legislazione doganale per le società che
intendessero effettuare trasporti di merci soggette a procedure doganali;
d)
non essere
stati sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali;
e)
non sussista
alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575
e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I
requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti:
a)
dai titolari
delle imprese individuali;
b)
da tutti i
soci delle società di persone;
c)
dai soci
accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita
per azioni;
d)
dagli
amministratori delegati e dai legali rappresentanti per ogni altro tipo di
società.
4. Se non si tratta di imprese
individuali il requisito di cui al comma 2, lettera a), deve essere altresì posseduto
dall’ente che esercita l’impresa.
5. Costituisce requisito di capacità
finanziaria la capacità dell’impresa di far fronte agli impegni effettivi e
potenziali, stabiliti in base a presupposti
realistici, per un periodo non inferiore a dodici mesi.
6. Per l’effettuazione dell’esame di
capacità finanziaria la richiesta di licenza deve
essere corredata da specifiche informazioni e in particolare, dei seguenti
elementi:
a)
risorse
finanziarie disponibili, compresi depositi bancari, anticipi concessi in conto
corrente, prestiti;
b)
fondi ed
elementi di attivo realizzabile a titolo di garanzia;
c)
capitale di
esercizio;
d)
costi di
esercizio, compresi costi di acquisto e acconti per veicoli, terreni, edifici,
attrezzature e materiale rotabile;
e)
oneri gravanti
sul patrimonio dell’impresa ferroviaria.
7. Per la dimostrazione del possesso del
requisito della capacità finanziaria di cui al comma 5 l’impresa presenta una
relazione, prodotta da un revisore dei conti o da altro esperto contabile,
valutativa delle informazioni richieste sulla base degli elementi indicati al
comma 6, nonché idonea documentazione da parte di una
banca o una cassa di risparmio.
8. In materia di competenza professionale,
l’impresa ferroviaria garantisce:
a)
di disporre
o di essere in grado di disporre di un’organizzazione gestionale efficiente e
di possedere le conoscenze e l’esperienza necessaria per esercitare un
controllo operativo ed una supervisione sicuri ed efficaci relativamente ai
servizi ferroviari della tipologia specificata nella licenza;
b)
che il
personale responsabile della sicurezza ed in particolare quello addetto alla
guida dei convogli sia pienamente qualificato nel proprio campo di attività;
c)
che il
personale, il materiale rotabile e l’organizzazione siano tali da garantire un
alto livello di sicurezza per i servizi ferroviari da espletare.
9. Per l’effettuazione dell’esame della
competenza professionale la richiesta di licenza deve essere corredata da
specifiche informazioni relativamente:
a)
alla natura e
allo stato di manutenzione del materiale rotabile con particolare riguardo alle
norme di sicurezza;
b)
alle
qualifiche del personale responsabile della sicurezza, nonché alle modalità di
formazione del personale, fermo restando che il rispetto dei requisiti in
materia di qualifiche deve essere provato mediante la presentazione dei
corrispondenti documenti giustificativi.
10.
Le informazioni di cui ai punti a) e b) del comma 9
possono essere sostituite da un piano organico che specifica i programmi di acquisizione e gestione delle risorse umane e
strumentali, inclusa la manutenzione del materiale rotabile, con particolare
riferimento alle norme di sicurezza.
Art. 9
Validità della licenza
1.
La licenza ha validità temporale illimitata, salvo
quanto previsto dal presente articolo.
2.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
in qualsiasi momento, può richiedere all’impresa di
comprovare il possesso ed il mantenimento dei requisiti che hanno consentito il
rilascio della licenza.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti revoca
la licenza se accerta la mancanza dei titoli e dei requisiti per il suo
rilascio, mentre ne sospende l’efficacia quando esiste un dubbio fondato circa
la loro effettiva sussistenza, per un periodo non superiore ad un mese, per
l’effettuazione dei necessari accertamenti.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, qualora constati che sussistono fondati
dubbi circa il mantenimento, da parte di un’impresa ferroviaria cui l’autorità
di un altro Stato membro ha rilasciato una licenza, dei requisiti previsti per
il possesso della stessa dalla direttiva 95/18/CE e successive modificazioni,
ne informa senza indugio tale autorità.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti può rilasciare una licenza temporanea per il
tempo necessario alla riorganizzazione dell’impresa ferroviaria, comunque non
superiore al periodo di sei mesi dalla data di rilascio, purchè
non sia compromessa la sicurezza del servizio di trasporto, quando la
sospensione o la revoca della licenza è dovuta al mancato possesso dei
requisiti di capacità finanziaria.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti può sospendere la licenza o richiedere la
conferma dell’istanza di rilascio quando l’impresa ferroviaria sospende
l’attività per oltre sei mesi o non la inizia decorsi sei mesi dal rilascio
della licenza. L’impresa ferroviaria può chiedere la concessione di un termine
più lungo di sei mesi per l’inizio dell’attività in considerazione della
specificità dei servizi prestati.
7. L’impresa ferroviaria è tenuta a
richiedere la conferma della licenza nel caso in cui siano
sopravvenute modifiche della configurazione giuridica dell’impresa
stessa e, in particolare, nei casi di fusione, incorporazione o acquisizione
del controllo societario da parte di un altro soggetto. L’impresa ferroviaria che richiede la
conferma può continuare l’attività a meno che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sospenda, con provvedimento motivato, l’efficacia della
licenza già rilasciata se ritiene compromessa la sicurezza del servizio di
trasporto.
8.
L’impresa ferroviaria che intende estendere o
modificare in modo rilevante la propria attività deve chiedere la revisione della licenza.
9.
Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti può
revocare la licenza quando l’impresa ferroviaria risulta assoggettata ad una
procedura concorsuale e mancano realistiche possibilità di una soddisfacente ristrutturazione
entro un ragionevole periodo di tempo.
10.
Il Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti comunica
senza indugio alla Commissione delle Comunità europee i provvedimenti di
revoca, sospensione o modifica delle licenze adottati.
11.
Al fine di
verificare l’effettivo adempimento e il rispetto di quanto stabilito dal
presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con
cadenza quinquennale, al riesame della posizione di ciascuna impresa
ferroviaria cui è stata rilasciata la licenza, ferma restando comunque la
possibilità di procedere, in qualsiasi momento, ad apposite verifiche circa
l’osservanza e la sussistenza dei suddetti obblighi e requisiti.
Art. 10
Certificato di sicurezza
1.
Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti definisce
gli standard e le norme di sicurezza, su proposta del gestore
dell’infrastruttura ferroviaria, e vigila sulla loro applicazione.
2.
Al fine di garantire il sicuro e affidabile
espletamento dei servizi ferroviari il certificato di sicurezza di cui al presente
articolo attesta la conformità alle normative nazionali, compatibili con il
diritto comunitario, per quanto riguarda i requisiti tecnici e operativi
specifici per i servizi ferroviari e i requisiti di sicurezza relativi al personale, al materiale rotabile e
all'organizzazione interna dell'impresa ferroviaria, con particolare riguardo
agli standard in materia di sicurezza della circolazione ed alle disposizioni e
prescrizioni emanate per le singole linee e per i singoli servizi.
3.
Per il rilascio del certificato di sicurezza le imprese ferroviarie devono dimostrare che il
personale incaricato della guida e dell’accompagnamento dei convogli utilizzati
per l’espletamento dei servizi di trasporto possiede la formazione e le
conoscenze necessarie per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza
e di circolazione.
4.
Ai fini del rilascio del certificato di sicurezza,
le imprese ferroviarie devono dimostrare che il materiale rotabile che compone i
convogli è stato regolarmente omologato, immatricolato e sottoposto a tutti i
controlli prescritti in materia dalla normativa vigente e secondo le regole di esercizio dell'infrastruttura in questione.
5.
Il certificato di sicurezza è rilasciato, su richiesta del legale rappresentante dall’impresa, dal gestore
dell’infrastruttura ferroviaria entro tre mesi dalla richiesta. Entro lo stesso
termine il gestore dell’infrastruttura ferroviaria
comunica ai richiedenti la ragione del mancato rilascio.
6.
Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria
controlla periodicamente la sussistenza dei requisiti previsti dal presente
decreto per il rilascio del certificato di sicurezza e può revocare in tutto o
in parte il certificato stesso, informandone immediatamente l’autorità che ha
rilasciato la licenza all’impresa ferroviaria, nel caso in cui accerta la
perdita dei requisiti previsti dal presente articolo.
7.
Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria è tenuto
a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o
delle imprese su notizie, informazioni e dati in proprio possesso, in conformità
alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
8.
Per il rilascio del certificato di sicurezza il gestore dell’infrastruttura ferroviaria applica
diritti commisurati ai costi sostenuti per l’istruttoria, per le verifiche, per
i controlli e per le procedure di certificazione.
GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
1.
Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria è
soggetto autonomo ed indipendente, sul piano giuridico, organizzativo o
decisionale, dalle imprese operanti nel settore dei trasporti.
2.
Il gestore dell’infrastruttura
ferroviaria è responsabile del controllo della circolazione in sicurezza dei convogli, della manutenzione e del rinnovo
dell’infrastruttura ferroviaria, sul piano tecnico, commerciale e finanziario.
3.
Il gestore dell’infrastruttura
ferroviaria è tenuto al rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali
in suo possesso.
4.
Al gestore dell’infrastruttura
ferroviaria nazionale sono affidati in via esclusiva i compiti e le funzioni relativi al rilascio del certificato di sicurezza nonchè il calcolo e riscossione dei canoni e l’assegnazione
di capacità, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 27.
5.
Per quanto riguarda gestori di infrastrutture ferroviarie regionali e locali, rientranti
nel campo di applicazione del presente decreto, ove l’attività di gestione
dell’infrastruttura ferroviaria sia svolta da un soggetto che sia titolare
anche di un’impresa ferroviaria, l’attività stessa deve essere espletata, senza
oneri aggiunti per la finanza pubblica, attraverso una struttura aziendale
autonoma e distinta, sotto il profilo patrimoniale e contabile, dalle altre
strutture destinate allo svolgimento delle attività espletate in qualità di
impresa ferroviaria. I criteri per la separazione
contabile sono stabiliti dal Regolamento (CEE) n.1108/70.
1.
Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria mette a
disposizione delle associazioni internazionali di imprese
ferroviarie e delle imprese ferroviarie, nei termini e con le modalità previste
dal presente decreto, l’infrastruttura ferroviaria, e presta i servizi di cui
all’ articolo 20, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di equità,
allo scopo di garantire un’efficiente gestione della rete, nonché di conseguire
la massima utilizzazione della relativa capacità.
2.
In caso di emergenza,
ovvero di guasti che rendano l’infrastruttura temporaneamente inutilizzabile,
il gestore dell’infrastruttura, ove sussista assoluta necessità e urgenza, può
disporre anche senza preavviso che le linee ferroviarie per le quali è stata
effettuata assegnazione di capacità siano rese temporaneamente indisponibili
per il tempo necessario alla riparazione del guasto o alla risoluzione del
problema tecnico. Ove necessario, il gestore dell’infrastruttura può altresì
richiedere alle imprese ferroviarie, con le modalità
previste nel prospetto informativo della rete di cui all’articolo 13, di
mettere a disposizione risorse al fine di coadiuvarlo nel ripristino della
normalità.
Art. 13
Prospetto Informativo della Rete
1.
Il gestore dell’infrastruttura, previa
consultazione delle parti interessate, elabora un prospetto informativo della
rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad
apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle
eventuali indicazioni e prescrizioni dell’organismo di regolazione di cui
all’articolo 37.
2.
Il prospetto informativo della rete deve contenere:
a)
un’esposizione
dettagliata delle caratteristiche dell’infrastruttura disponibile e delle condizioni
di accesso alla stessa;
b)
un’esposizione
dettagliata dei principi, criteri, procedure, modalità e termini di calcolo e riscossione
relativi al canone di pedaggio ed ai corrispettivi dovuti per la prestazione di
servizi di cui all’articolo 20, qualora questi siano prestati da un unico
fornitore. In detta esposizione sono precisati la metodologia, le norme e, se
del caso, i parametri utilizzati ai fini dell’applicazione dell’articolo 17, comma 7, e dell’articolo 18;
c)
un’esposizione
dettagliata dei criteri, procedure, modalità e termini relativi al sistema di
assegnazione della capacità di infrastruttura ed all’erogazione dei servizi di
cui all’articolo 20, nonché ogni altra informazione necessaria per presentare
richieste di capacità di infrastruttura e, in particolare:
1)
le modalità
di presentazione delle richieste di capacità;
2)
i requisiti
e le condizioni necessarie per ottenere la capacità richiesta;
3)
i termini
per la presentazione delle richieste e per l’assegnazione della capacità;
4)
i principi
che disciplinano la procedura di coordinamento di cui all’articolo 29;
5)
le procedure
da seguire ed i criteri da utilizzare in ipotesi di infrastruttura saturata;
6)
informazioni
dettagliate in ordine alle restrizioni all’utilizzo dell’infrastruttura;
7)
le
condizioni sulla base delle quali si terrà conto dei precedenti livelli di
utilizzo della capacità, anche ai fini della individuazione delle priorità
nell’ambito della procedura di assegnazione della capacità;
d) una esposizione
dettagliata delle misure adottate per garantire un trattamento adeguato delle
richieste di capacità per l’effettuazione di servizi di trasporto merci e di
servizi di trasporto internazionale, nonché delle richieste di capacità per
l’effettuazione di servizi di trasporto specifici, anche saltuari o
occasionali, soggette alla procedura di cui all’articolo 31;
3.
E’ consentito ad ogni parte interessata di ottenere
copia del prospetto informativo della rete, dietro presentazione di apposita domanda.
Il gestore dell’infrastruttura può richiedere, a tal fine, la
corresponsione di un contributo che non può eccedere le spese di pubblicazione
del prospetto informativo stesso.
4.
Il prospetto informativo della rete
deve essere pubblicato almeno quattro mesi prima della scadenza
del termine per la presentazione delle richieste di assegnazione di capacità
d’infrastruttura.
1.
I rapporti tra il gestore dell’infrastruttura
ferroviaria e lo Stato sono disciplinati da un atto di
concessione e da un contratto di programma. Il contratto di programma è
stipulato per un periodo minimo di tre anni, nei limiti delle risorse
annualmente iscritte nel bilancio dello Stato, nel rispetto dei principi di indipendenza patrimoniale, gestionale e contabile dallo
Stato, di economicità in relazione alla qualità del
servizio prestato e di programmazione delle attività, degli investimenti e dei
finanziamenti, mirante alla realizzazione dell’equilibrio finanziario e degli
obiettivi tecnici e commerciali, indicando i mezzi per farvi fronte.
2.
Nel contratto di programma di cui al comma 1 è
disciplinata nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello
Stato la concessione di finanziamenti per far fronte a nuovi investimenti, alla
manutenzione straordinaria ed al rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria, ai
fini del miglioramento della qualità dei servizi,
dello sviluppo dell’infrastruttura stessa e del rispetto dei livelli di
sicurezza compatibili con l’evoluzione tecnologica.
3.
Nel contratto di programma di cui al comma 1 può
essere altresì prevista, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel
bilancio dello Stato, la concessione di un indennizzo al gestore
dell’infrastruttura ferroviaria per le perdite finanziarie conseguenti alla assegnazione di capacità di infrastruttura ferroviaria
per la prestazione dei servizi nell’interesse della collettività definiti dal
regolamento (CEE) n. 1191/69, del Consiglio del 26 giugno 1969 e successive
modifiche ed integrazioni, ovvero conseguenti alla assegnazione di capacità di
infrastruttura ferroviaria specificamente finalizzata a favorire lo sviluppo
dei trasporti ferroviari delle merci
4.
Nel contratto di programma di cui al comma 1,
tenendo in debito conto la necessità di garantire il conseguimento di elevati livelli di sicurezza, l’effettuazione delle
operazioni di manutenzione, nonché il miglioramento della qualità
dell’infrastruttura e dei servizi ad essa connessi, sono previsti, nei limiti
delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato, incentivi al
gestore per ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e il livello dei diritti
di accesso.
5.
Nell’ambito della politica generale di Governo, il
gestore dell’infrastruttura ferroviaria è tenuto all’elaborazione ed
all’aggiornamento di un piano di impresa comprendente
i programmi di finanziamento e di investimento, da sottoporre all’approvazione
dell’azionista e da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Il piano ha lo scopo di
garantire l’uso e lo sviluppo ottimali ed efficienti
dell’infrastruttura, assicurando al tempo stesso l’equilibrio finanziario e
prevedendo i mezzi per conseguire tali obiettivi.
Art.
15
1.
I conti del gestore dell’infrastruttura ferroviaria
devono presentare un tendenziale equilibrio tra i ricavi derivanti dalla
riscossione dei canoni di cui all’articolo 17, 18 e 19 e dei corrispettivi per la fornitura dei
servizi di cui all’articolo 20, le eccedenze provenienti da altre attività
commerciali e i contributi pubblici definiti nel contratto di programma di cui
all’articolo 14, da un lato, e i costi relativi alla
gestione dell’infrastruttura al netto degli ammortamenti, dall’altro.
2.
Il gestore dell’infrastruttura
utilizza un sistema di contabilità regolatoria che
evidenzia i meccanismi di imputazione dei costi
relativi a tutti i processi industriali relativi alla sua attività. In particolare tale sistema presenta un grado
di disaggregazione delle poste contabili tale da
evidenziare l’attribuzione dei costi e dei ricavi ai singoli processi
industriali, nonché la destinazione dei contributi ed
incentivi pubblici. Il gestore dell’infrastruttura provvede
ad aggiornare periodicamente l’imputazione dei costi secondo la migliore
pratica internazionale.
3.
I risultati derivanti dal sistema
di contabilità di cui al comma 2 sono comunicati annualmente al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, corredati di tutte le informazioni necessarie
alla valutazione dell’efficienza della spesa e del rispetto di quanto previsto
al comma 1.
DIRITTI E CANONI
Art. 16
Diritto di accesso
e transito sull’infrastruttura ferroviaria
1. Le associazioni internazionali di imprese ferroviarie di cui almeno una abbia la sede
principale in Italia hanno il diritto di accesso e di transito
sull’infrastruttura ferroviaria per le prestazioni di servizi di trasporto
internazionali con gli altri Stati membri dell’Unione europea in cui sono
stabilite le imprese che costituiscono l’associazione.
2. Le associazioni internazionali di imprese ferroviarie hanno il diritto di transito in
Italia per l’espletamento di servizi di trasporto internazionale tra gli altri
Stati membri in cui hanno sede le imprese ferroviarie che costituiscono
l’associazione.
3. Le imprese ferroviarie con sede nel
territorio dell’Unione europea, hanno il diritto di accesso
all’intera rete ferroviaria nazionale per l’espletamento di servizi di
trasporto internazionale di merci.
4.
Le imprese ferroviarie con sede nel territorio
dell’Unione europea, ed in possesso del titolo autorizzatorio
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p), hanno il diritto di
accesso all’intera rete ferroviaria
nazionale per l’espletamento di servizi di trasporto internazionale nella parte
di infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché di servizi di trasporto
nazionale di passeggeri o di merci.
Art. 17
Canoni per l’utilizzo
dell’infrastruttura ferroviaria
1.
Ai fini dell’accesso e dell’utilizzo equo e non
discriminatorio dell’infrastruttura, ferroviaria da parte delle associazioni
ferroviarie e delle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del
gestore dell’infrastruttura ferroviaria e previo parere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, è stabilito il canone dovuto
per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria. Con lo stesso decreto sono
definiti il quadro per l’accesso all’infrastruttura ed i principi e procedure
per l’assegnazione della capacità di cui all’articolo 27 e per il calcolo del
canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per
la fornitura dei servizi di cui all’ articolo 20. Il
decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
2.
Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria, sulla base di quanto disposto al comma 1, calcola il canone
dovuto dalle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e dalle imprese
ferroviarie per l’utilizzo dell’infrastruttura e procede alla riscossione dello
stesso.
3.
Ai fini della determinazione del canone sono presi
in considerazione i costi diretti e indiretti di circolazione, i costi di energia sostenuti dal gestore dell’infrastruttura
ferroviaria per lo svolgimento della corrispondente attività, nonché le spese
generali dirette e quota di quelle indirette. Dai costi così considerati devono
dedursi gli eventuali indennizzi e gli eventuali contributi pubblici di qualsiasi
natura previsti nel contratto di programma di cui
all’articolo 14.
4.
Per impedire discriminazioni, deve essere garantito
che gli importi medi e marginali del canone per usi equivalenti
dell’infrastruttura siano comparabili e che i servizi comparabili sullo stesso
segmento di mercato siano soggetti al pagamento dello stesso canone. Del rispetto di tali garanzie deve essere
data dimostrazione nel prospetto informativo della rete.
5.
Per il calcolo e la fissazione del canone dovuto
per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, si applicano i seguenti
parametri:
a)
qualità
dell’infrastruttura ferroviaria, intesa come velocità massima e attrezzatura
tecnica ed impiantistica della linea;
b)
saturazione, legata
alla densità dei convogli sulle singole tratte infrastrutturali
all’interno della giornata e all’intensità di utilizzo dei nodi ferroviari;
c)
usura del
binario e della linea elettrica, legata al peso e alla velocità del convoglio,
nonché alle caratteristiche del contatto tra pantografo e catenaria;
d)
velocità, intesa
come grado di assorbimento di capacità sulla linea percorsa in relazione alla
tipologia della fascia oraria in cui si inserisce la traccia oraria richiesta;
e)
consumo
energetico, legato alla tipologia di trazione utilizzata.
6.
Il parametro indicato al comma 5, lettera a), viene utilizzato per il calcolo del diritto di prenotazione
dovuto da ciascun assegnatario di capacità per le tracce orarie programmate
nell’orario ferroviario. Gli altri
parametri di cui al comma 5 si applicano su base chilometrica.
7.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può individuare con proprio decreto, sentito il Ministero
dell’economia e delle finanze, previa consultazione del gestore
dell’infrastruttura, le ulteriori eventuali tipologie di costo da prendere in
considerazione ai fini della determinazione del canone.
8.
Il canone dovuto per l’utilizzo dell’infrastruttura
ferroviaria è soggetto a revisione annuale in base al
tasso di inflazione programmato.
Eventuali modifiche agli elementi essenziali per il calcolo del canone
devono essere rese pubbliche con almeno tre mesi di anticipo
rispetto alla data di applicazione.
9.
In sede di applicazione
del decreto di cui al comma 1, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria può,
sulla base dei principi stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adeguare l’ammontare del canone in funzione dei volumi e della
qualità delle capacità richieste, nonché in relazione alla situazione del
mercato dei trasporti e del livello di congestionamento
dell’infrastruttura, con corrispondenti variazioni dei corrispettivi
globalmente intesi. In ogni caso il
canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria deve essere calcolato,
applicato e riscosso in modo trasparente e non discriminatorio.
10.
Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al
comma 1, della conseguente determinazione dei canoni da parte del gestore
dell’infrastruttura e del recepimento delle modalità e
termini di calcolo dei canoni nel prospetto informativo della rete, e comunque
non oltre il 31 dicembre 2005, i canoni di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria
continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dai decreti Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 21 e 22 marzo 2000, pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile 2000, e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 18
Maggiorazioni e riduzioni dei canoni di accesso
1.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 17,
nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunità Europea e della normativa
comunitaria in materia e sulla base dei principi stabiliti dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’ articolo
17, comma 1, possono essere previsti coefficienti di maggiorazione sui canoni
corrisposti per l’utilizzo della rete ferroviaria, ovvero riduzioni dei canoni
stessi, nonché modifiche dei canoni che tengano conto del costo degli effetti
ambientali causati dalla circolazione dei treni.
Art. 19
Sistema di compensazione per la
mancata copertura dei costi ambientali, dei costi connessi ad incidenti e dei
costi di infrastruttura
1.
Nel rispetto degli articoli 73, 87 e 88 del
Trattato istitutivo della Comunità Europea e della normativa comunitaria in
materia, con provvedimento normativo o amministrativo possono
essere istituiti sistemi di compensazione, di durata limitata nel tempo, a
favore del modo di trasporto ferroviario laddove sia dimostrabile la mancata
copertura dei costi ambientali, dei costi connessi ad incidenti e dei costi di
infrastruttura da parte di modi di trasporto concorrenti e nei limiti della
differenza tra tali costi rispetto ai costi equivalenti imputabili alla
modalità di trasporto ferroviario.
2.
Se i
soggetti che beneficiano di una compensazione di cui al comma 1 usufruiscono di un diritto esclusivo, la
compensazione deve essere accompagnata da vantaggi comparabili per gli utenti.
3.
Le metodologie di definizione e di calcolo
utilizzate per la determinazione delle compensazioni di cui al presente
articolo devono essere rese pubbliche e deve essere possibile dimostrare
l’entità dei costi specifici imputabili a modi di trasporto concorrenti che vengono evitati, direttamente o indirettamente, sostenendo
il trasporto ferroviario con il ricorso a tale tipologia di compensazioni.
Art. 20
Servizi
1. Il gestore dell’infrastruttura garantisce
alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e alle imprese ferroviarie
cui sono state assegnate tracce
orarie, a condizioni eque e non discriminatorie, e senza corresponsione di
alcun onere aggiuntivo rispetto al canone di accesso, la fornitura dei seguenti
servizi:
a)
trattamento delle
richieste di capacità di infrastruttura, ai fini della conclusione dei contratti
di cui all’articolo 25;
b)
utilizzo della
capacità assegnata;
c)
uso degli
scambi e dei raccordi;
d)
controllo e
regolazione della circolazione dei treni, segnalamento e instradamento
dei convogli, nonché comunicazione di ogni informazione relativa alla
circolazione;
e)
uso del
sistema di alimentazione elettrica per la corrente di trazione, ove
disponibile;
f)
ogni altra
informazione necessaria per la realizzazione o
la gestione del servizio per il quale è stata concessa la capacità.
2. Le associazioni internazionali di imprese e le imprese ferroviarie, hanno altresì il
diritto all’accesso ed all’utilizzo, a condizioni eque e non discriminatorie,
di:
a)
impianti di approvvigionamento
di combustibile;
b)
stazioni
passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi;
c)
scali e
terminali merci;
d)
aree e
impianti di smistamento e di composizione dei treni;
e)
aree, impianti
ed edifici destinati alla sosta, al ricovero ed al deposito di materiale
rotabile e di merci;
f)
centri di
manutenzione ed ogni altra infrastruttura tecnica;
g)
servizi di
manovra;
h)
controllo dei
trasporti di merci pericolose, previa sottoscrizione di contratti specifici con
il gestore dell’infrastruttura;
i)
assistenza alla circolazione
di treni speciali, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore
dell’infrastruttura.
3.
Il gestore dell’infrastruttura effettua
le prestazioni di cui al comma 2 dietro pagamento di corrispettivi che tengano
conto della situazione della concorrenza nel settore e può rifiutare le richieste
delle imprese ferroviarie di fornitura dei servizi stessi esclusivamente
qualora sussistano valide alternative a condizioni di mercato.
4.
Il gestore dell’infrastruttura, ove non sia in
condizione di fornire alcuni dei servizi di cui al comma 2, provvede, entro un
anno dall’entrata in vigore del presente decreto, ad affidare la gestione dei
servizi stessi, con procedure trasparenti nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria, a soggetti indipendenti dalle imprese ferroviarie, nel
rispetto delle esigenze di accesso equo, trasparente e
non discriminatorio da parte delle imprese ferroviarie. Il gestore dell’infrastruttura deve comunque garantire, anche nelle more dell’eventuale
affidamento a terzi, una gestione efficiente, equa e non discriminatoria dei
servizi in parola e ne risponde direttamente.
5. Su richiesta di
ciascuna associazione internazionale di imprese ferroviarie o impresa
ferroviaria il gestore dell’infrastruttura presta, ove disponibili, i seguenti
servizi complementari:
a)
corrente di
trazione;
b)
preriscaldamento treni
passeggeri;
c)
fornitura di
combustibile e ogni altro servizio fornito presso le infrastrutture a cui è consentito
l’accesso.
6. Il gestore dell’infrastruttura può, su
espressa richiesta delle associazioni internazionali di imprese
ferroviarie o delle imprese ferroviarie, fornire, ove disponibili, i seguenti
servizi ausiliari:
a)
accesso alla rete
di telecomunicazioni;
b)
fornitura di
informazioni complementari;
c)
verifica tecnica
sul materiale rotabile.
Il gestore
dell’infrastruttura non è obbligato
a fornire i servizi di
cui al presente comma.
7.
Se i servizi di cui ai commi 2, 5 e 6 sono offerti
da un unico fornitore o comunque non sono offerti in
regime di concorrenza, devono essere forniti a prezzi commisurati al costo di
fornitura e sulla base del livello di utilizzo effettivo. Se gli stessi
servizi sono offerti in regime di concorrenza, devono essere forniti a prezzi
di mercato.
8.
L’accesso e la prestazione di servizi connessi con
attività ferroviarie nei porti indicati all’allegato I della direttiva
2001/12/CE, che servono o potrebbero servire più di un cliente finale, sono
forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera non discriminatoria e le
richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette a restrizioni
soltanto se esistono alternative valide a condizioni
di mercato.
Art. 21
Sistema di controllo delle
prestazioni del trasporto ferroviario
1. Al fine di ridurre al minimo le
disfunzioni conseguenti ad eventuali perturbazioni arrecate alla circolazione
dei treni, il gestore dell’infrastruttura adotta, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2003 un apposito
sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario, che può prevedere
la possibilità sia di comminare sanzioni agli utilizzatori della rete che
arrecano tali perturbazioni, sia di erogare compensazioni agli utilizzatori
della rete danneggiati da tali perturbazioni, sia di erogare forme di premio
per gli utilizzatori della rete che si distinguono per l’aver effettuato
prestazioni superiori a quelle previste dai rispettivi contratti di accesso
all’infrastruttura.
2. I principi di base del sistema di
controllo delle prestazioni di cui al presente articolo
si applicano all’intera rete gestita dal gestore dell’infrastruttura.
1. Il gestore
dell’infrastruttura ferroviaria è il soggetto preposto all’assegnazione della
capacità di infrastruttura ferroviaria.
2. Il gestore
dell’infrastruttura ferroviaria, in quanto soggetto
indipendente dai richiedenti sia dal punto di vista giuridico, che dal punto di
vista decisionale ed organizzativo,
procede alla ripartizione della capacità, garantendo che:
a)
la capacità sia ripartita su base equa e non discriminatoria;
b)
la ripartizione della capacità consenta un utilizzo efficace e ottimale
dell’infrastruttura ferroviaria.
3.
La capacità di infrastruttura
assegnata ad un richiedente non può essere trasferita a pena di nullità
ed ogni violazione ha come conseguenza l'esclusione da una nuova assegnazione
di capacità, nell’ambito della programmazione dell’orario di servizio
immediatamente successivo. L'utilizzo della capacità da parte di un'impresa ferroviaria
al fine di svolgere attività di trasporto per conto di un richiedente che non è
un'impresa ferroviaria o un’associazione internazionale di imprese
ferroviarie, non è considerato un trasferimento.
4.
Il diritto di utilizzare capacità
specifiche di infrastruttura sotto forma di tracce
orarie può essere concesso per una durata massima non superiore alla vigenza di
un orario di servizio.
5.
Il gestore dell'infrastruttura e un
richiedente possono, tuttavia, concludere un accordo
quadro, a norma dell'articolo 23, per l'utilizzo di capacità sull'infrastruttura ferroviaria
interessata per un periodo superiore a quello di vigenza di un orario di
servizio ed a partire dal primo orario di servizio utile, compatibilmente con
le procedure individuate per l’assegnazione di capacità nell’articolo 27 e nel
prospetto informativo della rete.
6.
I diritti ed obblighi rispettivi
del gestore dell'infrastruttura e dei richiedenti in materia di
assegnazione della capacità sono definiti in sede contrattuale, con
modalità individuate nel prospetto informativo della rete di cui all’articolo
13.
Art.
23
Accordi quadro
1. Nel rispetto degli articoli 81, 82 e 86 del Trattato
istitutivo dell’Unione europea, l’accordo quadro di cui all’articolo 22, comma
5, specifica le caratteristiche
della capacità di infrastruttura richiesta dal richiedente
e a questo offerta per un periodo superiore alla vigenza di un orario di
servizio ed a partire dal primo orario di servizio utile, compatibilmente con
le procedure individuate per l’assegnazione di capacità nell’articolo 27 e nel
prospetto informativo della rete.
L'accordo quadro non specifica il dettaglio delle tracce orarie
richieste, ma deve mirare a rispondere alle legittime esigenze
commerciali del richiedente.
2. Gli accordi quadro non
devono ostacolare l'utilizzo dell'infrastruttura in questione da parte di altri richiedenti o servizi.
3. Sono ammesse modifiche o
limitazioni dell'accordo quadro purchè finalizzate a consentire un migliore utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria.
4. L'accordo quadro può
prevedere sanzioni per il caso di modifica o di cessazione dello stesso.
5. Gli accordi
quadro sono conclusi di regola per un periodo di cinque anni. In casi
specifici è ammessa una durata maggiore o minore. Un periodo superiore ai
cinque anni, e comunque non superiore a dieci anni, è
motivato dall'esistenza di contratti commerciali, investimenti o rischi particolari.
6. Nel rispetto della
riservatezza commerciale, gli aspetti generali di ogni
accordo quadro sono comunicati a tutte le parti interessate.
7.
Se il richiedente di un accordo
quadro non è un’impresa ferroviaria o un’associazione internazionale di imprese ferroviarie, esso dovrà indicare in tempo utile
al gestore dell’infrastruttura le imprese ferroviarie o le associazioni
internazionali di imprese ferroviarie che effettueranno per suo conto, almeno
per il primo anno di vigenza dell’accordo medesimo, i servizi di trasporto
relativi alla capacità acquisita con tale accordo quadro. A tali fini dette imprese ferroviarie o
associazioni internazionali d’imprese ferroviarie procedono, ai sensi
dell’articolo 24, alla richiesta di assegnazione di
capacità specifiche, sotto forma di tracce orarie, e successivamente alla
stipula del contratto con il gestore dell’infrastruttura, secondo le procedure
previste negli articoli 22 e 25 e nel prospetto informativo della rete.
8.
Il gestore dell'infrastruttura può
stabilire per i richiedenti condizioni volte a tutelare le sue legittime aspettative circa le future entrate e l'utilizzo
dell'infrastruttura. Tali condizioni devono essere congrue, trasparenti e non discriminatorie.
Esse sono pubblicate, nell'ambito dei principi di assegnazione
della capacità, nel prospetto informativo della rete e ne è informata la
Commissione Europea.
9.
Le condizioni di cui al comma
precedente riguardano esclusivamente la prestazione di una garanzia finanziaria,
di livello congruo e proporzionale al livello di attività
previsto dal richiedente, e l’assicurazione dell'idoneità a presentare offerte
conformi in vista dell'ottenimento della capacità di infrastruttura.
Art. 24
Richieste di tracce orarie
1. Le richieste di capacità specifiche di infrastruttura
sotto forma di tracce orarie possono essere presentate dalle imprese
ferroviarie e dalle associazioni internazionali di imprese ferroviarie.
2. Il gestore dell'infrastruttura stabilisce per i
richiedenti condizioni volte a tutelare le sue legittime aspettative
circa le future entrate e l'utilizzo dell'infrastruttura. Tali condizioni
devono essere congrue, trasparenti e non discriminatorie. Esse sono pubblicate,
nell'ambito dei principi di
assegnazione della capacità, nel prospetto informativo della rete
e ne è informata la Commissione Europea.
3. Le condizioni di cui al
comma 2 riguardano esclusivamente la prestazione di una garanzia finanziaria,
di livello congruo e proporzionale al livello di attività
previsto dal richiedente, e l’assicurazione dell'idoneità a presentare offerte
conformi in vista dell'ottenimento della capacità di infrastruttura.
Art.
25
1. I soggetti di cui all’articolo 24 possono presentare al
gestore dell'infrastruttura una richiesta di conclusione di un contratto per la
concessione di diritti di utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria, dietro pagamento di un canone, di cui all’articolo 17.
2. Le richieste concernenti l'orario di servizio devono rispettare i termini
fissati nell’articolo 27 e recepiti nel prospetto informativo della rete.
3. Le imprese ferroviarie e
le associazioni internazionali di imprese ferroviarie
che hanno concluso un accordo quadro ai sensi dell’articolo 23, presentano la
richiesta di capacità specifica sotto forma di tracce orarie in base a tale
accordo.
4. Il gestore
dell'infrastruttura assicura il trattamento delle richieste di capacità di infrastruttura che gli pervengono da qualsiasi organismo
comune eventualmente istituito dai gestori dell'infrastruttura, presso cui i
richiedenti possano presentare direttamente le richieste.
Art. 26
1.
Le imprese ferroviarie e le
associazioni internazionali hanno facoltà di richiedere all’organismo di regolazione
di cui all’ articolo 37, il riesame delle
determinazioni adottate dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria in materia
di ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria o in materia di
riscossione del canone. Il suddetto organismo di regolazione si pronuncia entro
due mesi dalla data di ricevimento di tutte le informazioni necessarie.
1. Il gestore
dell'infrastruttura svolge le procedure di assegnazione
della capacità. In particolare, egli assicura che la capacità di infrastruttura sia assegnata equamente, in modo
trasparente e non discriminatorio e nel rispetto dei diritto comunitario,
osservando i principi fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con il decreto di cui all’articolo 17, comma 1.
2. Il gestore
dell'infrastruttura rispetta la riservatezza commerciale delle informazioni
ricevute dai richiedenti e deve essere permanentemente in grado di fornire, ad
ogni soggetto interessato, informazioni sulla capacità di infrastruttura
assegnata per l’effettuazione di servizi di trasporto ferroviario.
3. L’assegnazione della
capacità avviene secondo il seguente schema:
a) Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria, prima di
iniziare le consultazioni per la definizione del progetto di orario
di servizio di cui all’articolo 29, comma 3, identifica insieme con i soggetti
competenti in materia di assegnazione di capacità negli altri Stati membri, le
tracce orarie riservate ai servizi di trasporto internazionale che vanno
integrati nello stesso orario;
b) soltanto in caso di assoluta
e comprovata necessità il gestore dell’infrastruttura può apportare modifiche
alle tracce orarie che sono state riservate ai servizi di trasporto internazionale
secondo la procedura di cui al punto precedente;
c) l’orario di servizio è stabilito una
volta per anno civile;
d)
per le modifiche
e gli eventuali adeguamenti dell’orario il gestore dell’infrastruttura procede
ai sensi del paragrafo 2 dell’allegato III della direttiva 2001/14/CE;
e)
non oltre undici mesi prima dell'entrata in vigore dell'orario di
servizio, il gestore dell'infrastruttura provvede a che le tracce orarie
provvisoriamente riservate ai servizi di trasporto internazionale siano
definite in cooperazione con i soggetti
competenti in materia di assegnazione di capacità negli altri Stati membri. Il
gestore dell'infrastruttura assicura per quanto possibile che la programmazione
di tali tracce sia mantenuta invariata nelle fasi successive della definizione
dell’orario di servizio;
f)
il termine per la presentazione delle richieste di capacità da integrare
nell'orario di servizio non può essere superiore a dodici mesi prima
dell’entrata in vigore dell’orario;
g)
il gestore dell’infrastruttura delibera
sulle richieste entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione
delle stesse da parte delle imprese ferroviarie e delle associazioni
internazionali di imprese ferroviarie, dandone comunicazione alle stesse. Il
rigetto della richiesta deve essere motivato;
h) quando il rigetto della richiesta di
capacità è motivato dalla insufficienza della stessa,
la richiesta è riesaminata, d’accordo con l’istante, in occasione del
successivo adeguamento dell’orario per gli itinerari interessati. Le date degli
adeguamenti di orario e le relative prescrizioni sono
rese disponibili ai soggetti interessati;
i) entro i quattro mesi successivi alla scadenza
del termine per la presentazione delle richieste da parte delle imprese
ferroviarie e delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie, il
gestore dell'infrastruttura predispone un progetto di orario di servizio.
4. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria
è tenuto a comunicare tempestivamente alle imprese ferroviarie
interessate ogni modifica rilevante della qualità delle linee e della
capacità utilizzata per l’espletamento dei servizi ferroviari.
Art.
28
Cooperazione per l'assegnazione
della capacità di infrastruttura
1. Nell’ambito
delle procedure di assegnazione della capacità il
gestore dell'infrastruttura coopera con i gestori degli altri paesi, in
conformità a quanto indicato negli
articoli 4, 15 e 18 della direttiva 2001/14/CE,
per consentire la creazione e l'assegnazione
efficienti della capacità di infrastruttura su più reti nazionali, anche
mediante la definizione di tracce orarie per servizi di trasporto internazionale,
in particolare per quelli effettuati nell’ambito della Rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci indicata
nell’allegato I della Direttiva 2001/12/CE, e per facilitare la circolazione di
treni merci che sono oggetto di una richiesta ad hoc di cui all’articolo 31.
2.
In tale ambito i gestori dell'infrastruttura
valutano le diverse esigenze ed eventualmente propongono ed organizzano itinerari e tracce orarie da destinare a servizi di
trasporto ferroviario internazionale.
3.
I principi di cui al presente
articolo si applicano anche in relazione alle diverse
reti ferroviarie presenti nel territorio nazionale che rientrano nell’ambito di
applicazione del presente decreto.
Art.
29
1. Nell’ambito del processo di assegnazione
di capacità, devono essere soddisfatte, per quanto possibile, tutte le
richieste di capacità di infrastruttura, comprese quelle relative a tracce
orarie su linee appartenenti a più reti, anche tenendo conto, per quanto
possibile, dei vincoli gravanti sui richiedenti, compresa l’incidenza economica
sulla loro attività.
2. Nei soli casi previsti
dagli articoli 30 e 32, il gestore dell’infrastruttura, nell’ambito della
procedura di coordinamento, finalizzata all’assegnazione di capacità può
accordare la priorità a servizi specifici, nel rispetto dei principi stabiliti
nel decreto di cui all’articolo 17, comma 1.
3. Il gestore
dell’infrastruttura, previa consultazione delle parti interessate, redige un
progetto di orario di servizio e concede alle parti
stesse un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di
eventuali osservazioni, da valutarsi ai fini della ripartizione della capacità
di infrastruttura.
4. In caso di richieste di
capacità configgenti, il gestore dell’infrastruttura si adopera al fine di coordinarle
nell’ottica di conciliare per quanto possibile tutte
le richieste anche, se del caso, proponendo capacità di infrastruttura diverse
da quelle richieste.
5. I principi che
disciplinano la procedura di coordinamento sono
esposti nel prospetto informativo della rete e tengono conto della difficoltà
di predisporre tracce orarie per i servizi di trasporto internazionale e
dell’effetto che ogni modificazione può comportare su altri gestori
dell’infrastruttura.
6. Fatte salve le procedure
di ricorso esistenti e le disposizioni di cui all’articolo 37, in caso di vertenze
relative all’assegnazione della capacità di
infrastruttura è predisposto dal gestore dell’infrastruttura un sistema di
risoluzione delle vertenze al fine di giungere alla rapida soluzione delle
stesse. Le decisioni in merito devono
essere adottate dal gestore dell’infrastruttura entro dieci giorni lavorativi.
Art.
30
1. Se dopo il coordinamento delle richieste di tracce orarie
e la consultazione con i richiedenti non è possibile soddisfare adeguatamente
le richieste di capacità di infrastruttura, il gestore
dell'infrastruttura dichiara immediatamente che l'elemento dell'infrastruttura
in causa è saturata. Tale dichiarazione è emessa anche per un'infrastruttura
che è prevedibile sia insufficiente in un prossimo futuro.
2. Quando un'infrastruttura
è stata dichiarata saturata, il gestore dell'infrastruttura esegue un'analisi
della capacità, a norma dell'articolo 33 a meno che
sia già in corso un piano di potenziamento della capacità a norma dell'articolo
34.
3. Le procedure da seguire
e i criteri applicati per l’assegnazione di capacità quando l'infrastruttura è
a capacità limitata o saturata sono indicati nel prospetto informativo della
rete, tenendo in debito conto l'importanza dei servizi di trasporto merci, in particolare internazionali.
Art.
31
1. Il gestore dell'infrastruttura risponde celermente, e comunque entro cinque giorni lavorativi, a richieste ad hoc
concernenti singole tracce orarie presentate dalle imprese ferroviarie e dalle
associazioni internazionali di imprese ferroviarie, anche in corso di vigenza
dell’orario di servizio. L'informazione fornita sulla capacità disponibile di
riserva è comunicata a tutti i
richiedenti eventualmente interessati ad utilizzare questa capacità.
2. Il gestore
dell'infrastruttura valuta la necessità di tenere a disposizione, nell'ambito
dell'orario definitivo di servizio, capacità di riserva per poter rispondere
rapidamente a prevedibili richieste ad hoc di capacità.
Tale principio vale anche per infrastrutture saturate.
Art.
32
1. Fatte salve le previsioni di cui al comma 2, la capacità di infrastruttura è considerata disponibile per tutte le tipologie
di servizi di trasporto che hanno le caratteristiche necessarie per l’utilizzo
della linea ferroviaria.
2. Se esistono itinerari
alternativi idonei, il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione di
tutte le parti interessate, può designare un'infrastruttura particolare da
utilizzare per determinati tipi di traffico.
Fatti salvi gli articoli 81, 82 e 86 del
Trattato, ove tale designazione abbia avuto luogo, il gestore
dell'infrastruttura può dare la priorità a tali tipologie di traffico
nell'assegnazione della capacità di infrastruttura. La designazione non impedisce
l'utilizzo dell'infrastruttura per altri tipi di traffico se vi è capacità
disponibile e se il materiale rotabile utilizzato corrisponde alle caratteristiche
tecniche necessarie per l'utilizzo della linea.
3. In caso di designazione
di un'infrastruttura a norma del comma 2 ne è fatta
menzione nel prospetto informativo della rete.
Art.
33
1. L'analisi della capacità in caso di infrastruttura
saturata mira a determinare le restrizioni di capacità di infrastruttura che
impediscono il soddisfacimento adeguato delle richieste e a proporre metodi
volti al soddisfacimento di richieste di capacità supplementari. L'analisi
individua i motivi della saturazione e le misure da adottare a breve e medio
termine per porvi rimedio.
2. L'analisi verte
sull'infrastruttura, le procedure operative, la natura dei diversi servizi e
l'effetto di tutti questi fattori sulla capacità di infrastruttura.
Il gestore dell’infrastruttura può adottare misure che comprendano
la modificazione dell'itinerario, la riprogrammazione
dei servizi, i cambiamenti di velocità e i miglioramenti dell'infrastruttura.
3. L'analisi della capacità
deve essere completata entro sei mesi dal momento in cui l'infrastruttura è
stata dichiarata saturata.
Art.
34
1. Entro sei mesi dal completamento dell'analisi di capacità,
il gestore dell'infrastruttura presenta un piano di potenziamento della
capacità.
2. Il piano di
potenziamento della capacità è elaborato previa consultazione dell'utenza
dell'infrastruttura saturata. Il
piano di potenziamento della capacità deve indicare:
a) i motivi della saturazione,
b) il prevedibile futuro sviluppo del
traffico,
c) i vincoli allo sviluppo
dell'infrastruttura,
d) le opzioni e i
costi del potenziamento della capacità, tra cui le probabili modifiche dei canoni
di accesso.
3. Oltre a quanto previsto
al comma 2, il piano di potenziamento determina, in base a
un'analisi costi-benefici delle possibili misure individuate, le azioni da
adottare per potenziare la capacità di infrastruttura, compreso un calendario
per l'attuazione delle misure.
4. Il gestore
dell'infrastruttura, per l’utilizzo di determinate infrastrutture e tratti infrastrutturali saturati a norma dell’articolo 32, cessa
di esigere il pagamento della componente del canone
legata alla densità di circolazione su tali infrastrutture e tratti infrastrutturali, qualora:
a) non sia in grado di presentare un piano
di potenziamento della capacità;
b) non porti avanti il piano di azione stabilito nel piano di potenziamento della
capacità.
5. Il gestore
dell'infrastruttura nei casi di cui al comma 4
può, previa approvazione dell'organismo di regolazione di cui
all'articolo 37, continuare ad esigere il pagamento del componente
del canone di cui al medesimo comma, se:
a) il piano di potenziamento della capacità
non può essere attuato per ragioni che sfuggono al suo controllo, o
b) le opzioni
disponibili non sono economicamente o finanziariamente valide.
Art. 35
Utilizzo delle tracce orarie
1. Il gestore dell'infrastruttura impone, in particolare in
caso di infrastruttura saturata, la rinuncia a tutte
le tracce orarie che, per un periodo di almeno un mese, siano state utilizzate
al di sotto della soglia minima fissata nel prospetto informativo della rete, a
meno che la causa sia riconducibile a fattori di carattere non economico che
sfuggano al controllo degli operatori.
2. Nel prospetto
informativo della rete, il gestore dell'infrastruttura può specificare le condizioni
in base alle quali si terrà conto dei precedenti livelli di utilizzo
delle tracce orarie nella determinazione delle priorità nella procedura di
assegnazione di capacità.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 36
Ulteriori obblighi delle imprese ferroviarie
e
delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie
1. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie che espletano sull’infrastruttura ferroviaria
nazionale servizi di trasporto di merci o di persone, osservano, oltre
ai requisiti stabiliti dal presente decreto, anche la legislazione nazionale e
la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria,
ed applicate in modo non discriminatorio, con particolare riguardo agli
standard definiti e alle prescrizioni in materia di:
a)
requisiti tecnici ed operativi specifici per i servizi ferroviari;
b)
requisiti di sicurezza applicabili al personale, al materiale rotabile e
all’organizzazione interna delle imprese ferroviarie;
c)
salute, sicurezza, condizioni sociali e diritti dei lavoratori e degli
utenti;
d)
requisiti applicabili a tutte le imprese nel pertinente settore ferroviario
destinate a offrire vantaggi o protezione agli utenti.
2.
E’ fatto obbligo alle imprese
ferroviarie ed alle associazioni internazionali di imprese
ferroviarie di rispettare gli accordi applicabili ai trasporti ferroviari
internazionali, nonché le pertinenti disposizioni fiscali e doganali.
Art.
37
1. L’organismo di regolazione indicato all’articolo 30 della
Direttiva 2001/14/CE è il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti o sue articolazioni. Esso vigila sulla
concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari e agisce in piena indipendenza
sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria,
dall’organismo preposto alla determinazione dei canoni di accesso
all’infrastruttura, dall’organismo preposto all'assegnazione della capacità e
dai richiedenti, conformandosi ai principi di cui al presente articolo.
2. L’organismo di
regolazione collabora con gli organismi degli altri Paesi membri della Comunità
Europea, scambiando informazioni sulle proprie attività, nonché
sui principi e le prassi decisionali adottati, al fine di coordinare i
rispettivi principi decisionali in ambito comunitario.
3. Salvo quanto previsto
dall’articolo 29 in tema di vertenze relative all’assegnazione
della capacità di infrastruttura, ogni richiedente ha il diritto di adire
l'organismo di regolazione se ritiene di essere stato vittima di un trattamento
ingiusto, di discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, in particolare
avverso decisioni prese dal gestore dell’infrastruttura o eventualmente
dall’impresa ferroviaria in relazione a quanto segue:
a) prospetto informativo della rete;
b) procedura di assegnazione
della capacità di infrastruttura e relativo esito;
c) sistema di imposizione
dei canoni di accesso all’infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per i
servizi di cui all’ articolo 20;
d) livello o struttura dei canoni per
l'utilizzo dell'infrastruttura e dei corrispettivi per i servizi di cui all’ articolo 20;
e) rilascio del certificato di sicurezza;
f) controllo del rispetto delle norme e
degli standard di sicurezza.
4. L'organismo di
regolazione, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, ha facoltà di
chiedere al gestore dell'infrastruttura, ai richiedenti e a qualsiasi altra
parte interessata, tutte le informazioni che ritiene utili, in particolare al
fine di poter garantire che i canoni per l’accesso all’infrastruttura ed i
corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all’ articolo
20, applicati dal gestore dell'infrastruttura, siano conformi a quanto previsto
dal presente decreto e non siano discriminatori. Le informazioni devono essere fornite senza
indebiti ritardi.
5. Con riferimento alle
attività di cui al comma 3, l'organismo di regolazione decide sulla base di un ricorso o eventualmente d'ufficio e adotta
le misure necessarie volte a porre rimedio entro due mesi dal ricevimento di
tutte le informazioni necessarie. Fatto salvo il comma 7, la decisione dell'organismo
di regolazione è vincolante per tutte le parti cui è destinata.
6. In caso di ricorso
contro un rifiuto di concessione di capacità di infrastruttura
o contro le condizioni di una proposta di assegnazione di capacità, l'organismo
di regolazione può concludere che non è necessario modificare la decisione del
gestore dell'infrastruttura o che, invece, essa deve essere modificata secondo
gli orientamenti precisati dall'organismo stesso.
7. In ogni caso, avverso le determinazioni dell’organismo di regolazione è
ammesso il sindacato giurisdizionale.
Art. 38
Abrogazione
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto del Presidente
della Repubblica 8 luglio 1998, n.277, ed il decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.146,
fatto salvo l’articolo 9 comma 5.
3.
Si intende fatto al presente decreto ogni riferimento ai decreti di cui
al comma 1, contenuto nel decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
successive modificazioni, nonché nelle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative concernenti la materia regolata dal presente decreto.
Art. 39
Clausola di cedevolezza espressa
1. In relazione
a quanto disposto dall’articolo 117, comma 5, della Costituzione, le
disposizioni del presente decreto afferenti a materia di competenza legislativa
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano
ancora provveduto al recepimento delle direttive 2002/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE,
si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione
di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal
presente decreto.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.