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Roma, 19 maggio 2003
Circolare n.
61/2003
Oggetto:
Lavoro – Nuova disciplina orario personale non viaggiante – D.LGVO 8.4.2003,
n.66, su S.O. alla G.U. n.87 del 14.4.2003.
Anche l’Italia, ultima tra i Paesi europei, ha recepito
la direttiva 93/104/CE sull’orario di lavoro per il personale non viaggiante.
La nuova disciplina ridefinisce in maniera organica i vari aspetti connessi
all’orario (durata, straordinario, pause, ferie, lavoro notturno ecc.)
sostituendo il precedente regime risalente a ottanta anni fa (RDL. 692 del
1923), sul quale si erano sovrapposte in maniera frammentaria normative di
epoche successive. Il nuovo sistema dovrebbe consentire una organizzazione del
lavoro più flessibile facendo perno sulla nozione di durata media settimanale, pari a 48 ore complessive (compreso lo
straordinario) su un periodo di 4 mesi (allungabile a 12 dai contratti
collettivi) e sulla cancellazione del limite di orario giornaliero di 8 ore.
Affinché tali novità siano effettivamente fruibili
dalle aziende occorrerà armonizzare le attuali discipline contrattuali che
scontano le rigidità del vecchio regime. Al riguardo si fa osservare che,
accogliendo le richieste dei sindacati, il Governo ha stralciato dal testo
finale la clausola relativa all’automatica cessazione, alla scadenza dei
contratti, delle disposizioni relative all’orario. Tale cancellazione, che
renderà certamente più complessa l’opera di armonizzazione dei contratti è
stata solo in parte attenuata dalla norma finale secondo cui il Ministro del
Lavoro entro un anno convocherà le parti sociali “al fine di verificare lo stato di attuazione del decreto nella
contrattazione collettiva”.
Si evidenziano le principali disposizioni del decreto
n.66 con riserva di tornare sull’argomento non appena saranno diramati i chiarimenti
ministeriali.
Campo di
applicazione (art.2) – E’ stata confermata l’esclusione degli autisti
dipendenti dalle imprese di autotrasporto il cui orario di lavoro è
disciplinato dalla specifica direttiva 2002/15/CE da recepirsi entro marzo 2005.
Sono stati invece ricompresi nel campo di applicazione
del decreto gli apprendisti maggiorenni, per i quali vengono quindi a cadere i
divieti in tema di lavoro straordinario e notturno previsti dal precedente
regime.
Durata settimanale (artt.3, 4, commi da 1 a 4, e 17, comma
5) - Rispetto alla
direttiva il decreto di recepimento presenta un’articolazione più macchinosa
dei limiti legali di orario settimanale. Mentre la direttiva si basa unicamente
sulla nozione di durata media, il decreto n.66, pur confermando la centralità
di tale limite ai fini della nuova disciplina degli orari, aggiunge le
ulteriori nozioni di durata normale e durata massima secondo i seguenti
criteri:
durata media – come già anticipato è pari a 48 ore (compreso lo
straordinario) su 4 mesi; il periodo di riferimento può essere esteso fino a 12
mesi dai contratti collettivi “a fronte
di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro,
specificate negli stessi contratti”;
durata normale – è confermata di 40 ore come già previsto dalla legge
196/97; anche l’orario normale potrà essere calcolato su base plurisettimanale
(massimo 12 mesi) con la differenza, rispetto al calcolo dell’orario medio, che
la durata del periodo di riferimento è rimessa interamente alla contrattazione
collettiva;
durata massima – la sua
determinazione (comprendente lavoro normale e straordinario) è affidata ai
contratti collettivi.
Come già sotto la
precedente disciplina, continueranno ad essere esclusi dalle limitazioni di
orario i dirigenti e il personale direttivo in genere, nonché i lavoratori discontinui e quelli svolgenti lavoro a
domicilio e telelavoro.
Durata giornaliera (art.7) – Il decreto n.66 non prevede più il
limite delle 8 ore giornaliere che sarebbe stato incoerente con la nuova
nozione di durata media settimanale. Come evidenziato nella relazione
governativa al provvedimento in esame, un limite più elevato di 13 ore può
tuttavia essere ricavato indirettamente dalla disposizione che riconosce al
lavoratore il diritto al riposo giornaliero di 11 ore consecutive. Viene in
tale modo rispettato il principio costituzionale (art.36, 2°comma) che riserva
appunto alla legge la determinazione della durata massima della giornata
lavorativa.
Straordinario (art.4, comma 5 e artt. 5 e 6) – E’ stato confermato il rinvio ai
contratti collettivi per quanto riguarda la fissazione di limiti e modalità di
retribuzione. Le novità concernono: la previsione di un tetto annuo, pari a 250
ore, da applicarsi in assenza di disposizioni contrattuali; l’individuazione di
alcuni casi particolari in cui il ricorso allo straordinario è ammesso anche
oltre i quantitativi fissati; la possibilità di remunerare lo straordinario con
riposi compensativi (in aggiunta o in alternativa alle maggiorazioni retributive).
Alla maggiore
elasticità della disciplina degli orari fa peraltro da contrappeso l’estensione
a tutti i settori degli obblighi di comunicazione dello straordinario, in
precedenza a carico delle sole imprese industriali in senso stretto. Tali comunicazioni,
da cui sono state escluse le unità produttive fino a 10 dipendenti, dovranno
essere dirette alle Direzioni provinciali del lavoro e scatteranno unicamente
per lo straordinario prestato oltre le 48 ore di lavoro settimanale; le
comunicazioni dovranno essere effettuate ogni 4 mesi, ovvero alla scadenza dei
maggiori periodi di riferimento stabiliti dai contratti per il calcolo
dell’orario medio settimanale.
Pause (art. 8 ) – La disciplina delle pause continua ad essere riservata
all’autonomia collettiva con l’unica novità della introduzione di una pausa
minima non retribuita di 10 minuti da riconoscersi, in assenza di disposizioni
contrattuali, quando l’orario giornaliero ecceda le 6 ore.
Rimane altresì
confermata la non computabilità, sia ai fini retributivi che dell’orario di
lavoro, dei periodi indicati dall’articolo 5 del regio decreto n.1955/23 (tra
cui riposi intermedi, tempo impiegato per raggiungere il posto di lavoro,
ecc.).
Riposo settimanale (art.9) – Anche in questo caso non sono stata
introdotte novità di rilievo. Rimane pertanto confermato il riposo minimo di 24
ore consecutive (di regola in coincidenza con la domenica).
Ferie annuali (art.10) – Due le novità introdotte. E’ stata infatti
aumentata da 3 a 4 settimane la quantità minima di ferie da riconoscere al
lavoratore ed è stato sancito il divieto per l’impresa di sostituire le ferie
con la relativa indennità per ferie non godute; la monetizzazione delle ferie
sarà consentita solo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero per i
giorni di ferie eccedenti le 4 settimane.
Lavoro notturno (artt. da 11 a 15) – Sono state riordinate senza
sostanziali modifiche le disposizioni previste dalla precedente disciplina
(D.LVO n.532/99). Risultano in particolare confermati i principali aspetti del
lavoro notturno (tra cui definizioni, limiti di orari, obblighi a carico delle
imprese).
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.19/2003 e 62/2000 |
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Allegato uno |
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M/n |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n.87 del
14.4.2003
DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66
Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità e definizioni
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare
attuazione organica alla direttiva n. 93/104/Ce del Consiglio, del 23 novembre
1993, così come modificata dalla direttiva n. 2000/34/Ce del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 giugno 2000, sono dirette a regolamentare in modo uniforme
su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della
autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro
connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro.
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intende per:
a) ´orario di lavoro': qualsiasi periodo in cui il lavoratore
sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua
attività o delle sue funzioni;
b) ´periodo di riposo': qualsiasi periodo che non rientra
nell'orario di lavoro;
c) ´lavoro straordinario': è il lavoro prestato oltre l'orario
normale di lavoro così come definito all'articolo 3 del presente decreto;
d) ´periodo notturno': periodo di almeno sette ore consecutive
comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
e) ´lavoratore notturno':
- qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga
almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
- qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno
almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai
contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato
lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un
minimo di 80 giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è
riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;
f) ´lavoro a turni': qualsiasi metodo di organizzazione del
lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente
occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso
il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale
comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti
su un periodo determinato di giorni o di settimane;
g) ´lavoratore a turni': qualsiasi lavoratore il cui orario di
lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni;
h) ´lavoratore mobile': qualsiasi lavoratore impiegato quale
membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua
servizi di trasporto passeggeri o merci su strada, per via aerea o per via
navigabile, o a impianto fisso non ferroviario;
i) ´lavoro offshore': l'attività svolta prevalentemente su una
installazione offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a partire da
essa, direttamente o indirettamente legata alla esplorazione, alla estrazione o
allo sfruttamento di risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonché le
attività di immersione collegate a tali attività, effettuate sia a partire da
una installazione offshore che da una nave;
j) ´riposo adeguato': il fatto che i lavoratori dispongano di
periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e
sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza
della fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazione del lavoro,
causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro
salute, a breve o a lungo termine;
k) ´contratti collettivi di lavoro': contratti collettivi
stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a
tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del
lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/Ce, del personale di
volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/Ce e dei lavoratori
mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/Ce.
2. Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi di
protezione civile, ivi compresi quelli del corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di
quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei
e delle aree archeologiche dello stato le disposizioni contenute nel presente
decreto non trovano applicazione unicamente in presenza di particolari esigenze
inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di ordine e
sicurezza pubblica, di difesa e protezione civile, nonché degli altri servizi
espletati dal corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come individuate con decreto
del ministro competente, di concerto con i ministri del lavoro e delle
politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la
funzione pubblica, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al
personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
4. La disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche
agli apprendisti maggiorenni.
Capo II
Principi in materia di
organizzazione dell'orario di lavoro
Art.3
Orario normale di lavoro
1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini
contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media
delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.
Art.4
Durata massima dell'orario di
lavoro
1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata
massima settimanale dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso
superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di
lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media
dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non
superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare
il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a 12 mesi a fronte di
ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro,
specificate negli stessi contratti collettivi.
5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale,
attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che
occupano più di dieci dipendenti il datore di lavoro è tenuto a informare, alla
scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la
direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per
territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalità per
adempiere al predetto obbligo di comunicazione.
Art. 5
Lavoro straordinario
1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere
contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti
collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle
prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso
al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro
e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il
ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di
impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di
prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e
immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni
collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o
simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici
competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24/12/1993, n. 537, e in
tempo utile alle rappresentanze sindacali in aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e
compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi
di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in
alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori
usufruiscano di riposi compensativi.
Art.6
Criteri di computo
1. I periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattia
non sono presi in considerazione ai fini del computo della media di cui
all'articolo 4.
2. Nel caso di lavoro straordinario, se il riposo compensativo
di cui ha beneficiato il lavoratore è previsto in alternativa o in aggiunta
alla maggiorazione retributiva di cui al comma 5 dell'articolo 5, le ore di
lavoro straordinario prestate non si computano ai fini della media di cui
all'articolo 4.
Capo III
Pause, riposi e ferie
Art. 7
Riposo giornaliero
1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il
lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo
giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività
caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
Art. 8
Pause
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di
sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui
modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai
fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione
del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, in difetto di
disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo
attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di
lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata
non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle
esigenze tecniche del processo lavorativo.
3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi,
rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei
limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 rd 10/9/1923, n. 1955 e
successivi atti applicativi e dell'articolo 4 del rd 10 settembre 1923, n. 1956
e successive integrazioni.
Art. 9
Riposi settimanali
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di
riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica,
da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7.
2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore
cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e
l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o
settimanale;
b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati
durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti
ferroviari: le attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le
attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la
continuità e la regolarità del traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse,
nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4.
3. Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in un
giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il
personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare
ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:
a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a
combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati
dalla continuità della combustione e operazioni collegate, nonché attività
industriali ad alto assorbimento di energia elettrica e operazioni collegate;
b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in
parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di
urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro
deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano
materie prime di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge
in non più di tre mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo
stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso
complessivo di lavorazione superiore a tre mesi;
d) i servizi e attività il cui funzionamento domenicale
corrisponda a esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della
collettività ovvero sia di pubblica utilità;
e) attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad
alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
f) attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934,
n. 370;
g) attività indicate agli articoli 11, 12, 13 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la
fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica nonché le
deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.
5. Con decreto del ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il ministro per la funzione pubblica per quanto
coinvolge i pubblici dipendenti, adottato sentite le organizzazioni sindacali nazionali
di categoria comparativamente più rappresentative nonché le organizzazioni
nazionali dei datori di lavoro, saranno individuate le attività aventi le
caratteristiche di cui al comma 3, che non siano già ricomprese nel decreto
ministeriale 22 giugno 1935, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella
G.U. n. 161 del 12 luglio 1935, nonché quelle di cui al comma 2, lett. d),
salve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c). Con le stesse modalità il
ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per
la funzione pubblica per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, provvede
all'aggiornamento e alla integrazione delle predette attività. Nel caso di cui
al comma 2, lett. d), e salve le eccezioni di cui alle lettere a), b), e c)
l'integrazione avrà senz'altro luogo decorsi 30 giorni dal deposito
dell'accordo presso il ministero stesso. I predetti decreti, per le materie di
esclusivo interesse dei dipendenti pubblici, sono adottati dal ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
Art. 10
Ferie annuali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice
civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie
retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro
possono stabilire condizioni di miglior favore.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può
essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso
di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo
3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di
regolazione.
Capo IV
Lavoro notturno
Art. 11
Limitazioni al lavoro
notturno
1. L'inidoneità al lavoro notturno può essere accertata
attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche.
2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei
lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro
notturno. È in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle
ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un
anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni
o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore
affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un
soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni.
Art. 12
Modalità di organizzazione
del lavoro notturno e obblighi di comunicazione
1. L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta,
secondo i criteri e con le modalità previsti dai contratti collettivi, dalla
consultazione delle rappresentanze sindacali in azienda, se costituite, aderenti
alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato dall'impresa.
In mancanza, tale consultazione va effettuata con le organizzazioni
territoriali dei lavoratori come sopra definite per il tramite
dell'associazione cui l'azienda aderisca o conferisca mandato. La consultazione
va effettuata e conclusa entro un periodo di sette giorni.
2. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione
cui aderisca o conferisca mandato, informa per iscritto i servizi ispettivi
della direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con periodicità
annuale, della esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso
in regolari turni periodici, salvo che esso sia disposto dal contratto
collettivo. Tale informativa va estesa alle organizzazioni sindacali di cui al
comma 1.
Art. 13
Durata del lavoro notturno
1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare
le otto ore in media nelle 24 ore, salva l'individuazione da parte dei
contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio
sul quale calcolare come media il suddetto limite.
2. È affidata alla contrattazione collettiva l'eventuale
definizione delle riduzioni dell'orario di lavoro o dei trattamenti economici
indennitari nei confronti dei lavoratori notturni. Sono fatte salve le disposizioni
della contrattazione collettiva in materia di trattamenti economici e riduzioni
di orario per i lavoratori notturni anche se non concesse a titolo specifico.
3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il ministro per la funzione pubblica per quanto coinvolge i
pubblici dipendenti, previa consultazione delle organizzazioni sindacali
nazionali di categoria comparativamente più rappresentative e delle
organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle
lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o
mentali, il cui limite è di otto ore nel corso di ogni periodo di 24 ore. Il
predetto decreto, per le materie di esclusivo interesse dei dipendenti
pubblici, è adottato dal ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
ministro del lavoro e delle politiche sociali.
4. Il periodo minimo di riposo settimanale non viene preso in
considerazione per il computo della media quando coincida con il periodo di
riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al comma 1.
5. Con riferimento al settore della panificazione non
industriale la media di cui al comma 1 del presente articolo va riferita alla
settimana lavorativa.
Art. 14
Tutela in caso di prestazioni
di lavoro notturno
1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti
al lavoro notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici
adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto, secondo le disposizioni
previste dalla legge e dai contratti collettivi.
2. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce,
previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 12, un
livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed
equivalente a quello previsto per il turno diurno.
3. Il datore di lavoro, previa consultazione con le
rappresentanze sindacali di cui all'articolo 12, dispone, ai sensi degli
articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i
lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi
particolari di cui all'elenco definito dall'articolo 13, comma 3, appropriate
misure di protezione personale e collettiva.
4. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalità e
specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro
notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle individuate con
riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n.
162.
Art. 15
Trasferimento al lavoro
diurno
1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino
l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico
competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato
al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.
2. La contrattazione collettiva definisce le modalità di
applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente e individua le
soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal comma citato non risulti
applicabile.
Capo V
Disposizioni finali e deroghe
Art. 16
Deroghe alla disciplina della
durata settimanale dell'orario
1. Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai
contratti collettivi, sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina
della durata settimanale dell'orario di cui all'art. 3
a) le fattispecie previste dall'art. 4 del rd n. 692/1923 e
successive modifiche;
b) le fattispecie di cui al rd n. 1957/1923 e successive
modifiche, alle condizioni ivi previste, e le fattispecie di cui agli artt. 8 e
10 del rd n. 1955/1923;
c) le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in
mare che in terra, di posa di condotte e installazione in mare;
d) le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di
semplice attesa o custodia elencate nella tabella approvata con rd 6 dicembre
1923, n. 2657, e successive modificazioni e integrazioni, alle condizioni ivi
previste;
e) i commessi viaggiatori o piazzisti;
f) il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per
via terrestre;
g) gli operai agricoli a tempo determinato;
h) i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti
dipendenti da aziende editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa,
nonché quelli dipendenti da aziende pubbliche e private esercenti servizi radiotelevisivi;
i) il personale poligrafico (operai e impiegati) addetto alle
attività di composizione, stampa e spedizione di quotidiani e settimanali, di
documenti necessari al funzionamento degli organi legislativi e amministrativi
nazionali e locali, nonché alle attività produttive delle agenzie di stampa;
j) il personale addetto ai servizi di informazione
radiotelevisiva gestiti da aziende pubbliche e private;
k) i lavori di cui all'art. 1 della legge 20/4/1978, n. 154 e
all'art. 2 della legge 13/7/1966, n. 559;
l) le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative,
per assicurare la continuità del servizio, nei settori appresso indicati:
- personale dipendente da imprese concessionarie di servizi nei
settori delle poste, delle autostrade, dei servizi portuali e aeroportuali,
nonché personale dipendente da aziende che gestiscono servizi pubblici di
trasporto e da imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
- personale dipendente da aziende pubbliche e private di
produzione, trasformazione, distribuzione, trattamento ed erogazione di energia
elettrica, gas, calore e acqua;
- personale dipendente da quelle di raccolta, trattamento,
smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani;
- personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali
limitatamente ai casi in cui il servizio stesso sia richiesto dall'autorità
giudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza;
m) personale dipendente da gestori di impianti di distribuzione
di carburante non autostradali;
n) personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti
balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali.
2. Le attività e le prestazioni indicate alle lettere da a) a n)
del comma 1 verranno aggiornate e armonizzate con i principi contenuti nel
presente decreto legislativo mediante decreto del ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il ministro per la funzione pubblica per
quanto concerne i pubblici dipendenti, da adottarsi sentite le organizzazioni
sindacali nazionali maggiormente rappresentative nonché le organizzazioni
nazionali dei datori di lavoro. Il predetto decreto, per le materie di
esclusivo interesse dei dipendenti pubblici, è adottato dal ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
Art. 17
Deroghe alla disciplina in
materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale
1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono
essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello
nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative
e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti
collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle
medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo
livello di contrattazione.
2. In mancanza di disciplina collettiva, il ministero del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per la funzione pubblica
per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, su richiesta delle organizzazioni
sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle
associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse
parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite dei sei
mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento:
a) alle attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di
lavoro e il luogo di residenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore,
oppure dalla distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro;
b) alle attività di guardia, sorveglianza e permanenza
caratterizzate dalla necessità di assicurare la protezione dei beni e delle
persone, in particolare, quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese
di sorveglianza;
c) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la
continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta:
1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle
cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei
medici in formazione, da case di riposo e da carceri;
2) del personale portuale o aeroportuale;
3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di
produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di
ambulanza, antincendio o di protezione civile;
4) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del
gas, dell'acqua e dell'elettricità, di servizi di raccolta dei rifiuti
domestici o degli impianti di incenerimento;
5) di industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per
ragioni tecniche;
6) di attività di ricerca e sviluppo;
7) dell'agricoltura;
8) di lavoratori operanti nel settore del trasporto passeggeri
in ambito urbano ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 14, 2° periodo, del
dpr 26 ottobre 1972, n. 633.
d) in caso di sovraccarico prevedibile di attività, e in
particolare:
1) nell'agricoltura;
2) nel turismo;
3) nei servizi postali.
e) per personale che lavora nel settore dei trasporti
ferroviari:
1) per le attività discontinue;
2) per il servizio prestato a bordo dei treni;
3) per le attività connesse al trasporto ferroviario e che
assicurano la regolarità del traffico ferroviario.
f) a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di lavoro,
eccezionali e imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze dei quali
sarebbero state comunque inevitabili malgrado la diligenza osservata;
g) in caso di incidente o di rischio di incidente imminente.
3. Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si può derogare alla
disciplina di cui all'articolo 7:
a) per l'attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il
lavoratore cambia squadra e non può usufruire tra la fine del servizio di una
squadra e l'inizio di quello della squadra successiva di periodi di riposo
giornaliero;
b) per le attività caratterizzate da periodo di lavoro
frazionati durante la giornata, in particolare del personale addetto alle
attività di pulizie.
4. Le deroghe previste nei commi che precedono possono essere
ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati
periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la
concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia
possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia
accordata una protezione appropriata.
5. Nel rispetto dei principi generali della protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli
3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 del presente decreto legislativo non si applicano ai
lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche
dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere
determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:
a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre
persone aventi potere di decisione autonomo;
b) di manodopera familiare;
c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle
comunità religiose;
d) di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di lavoro a
domicilio e di telelavoro.
6. Nel rispetto dei principi generali della protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli
7, 8, 9 e 13 del presente decreto legislativo non si applicano al personale
mobile. Per il personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie,
trovano applicazione le relative disposizioni di cui al rdl 19 ottobre 1923, n.
2328 e alla legge 14 febbraio 1958, n. 138.
7. Il decreto di cui al comma 2, per le materie di esclusivo
interesse dei dipendenti pubblici, è adottato dal ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 18
Lavoratori a bordo di navi da
pesca marittima
1. Gli articoli 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 non si applicano
ai lavoratori a bordo di navi da pesca marittima.
2. Fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di categoria, la durata dell'orario di lavoro a bordo delle navi da
pesca è stabilita in 48 ore di lavoro settimanali medie, calcolate su un periodo
di riferimento di un anno, mentre i limiti dell'orario di lavoro o di quello di
riposo a bordo delle navi da pesca sono così stabiliti:
a) il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non deve
superare:
1. 14 ore in un periodo di 24 ore;
2. 72 ore per un periodo di sette giorni;
ovvero:
b) il numero minimo delle ore di riposo non deve essere
inferiore a:
1. 10 ore in un periodo di 24 ore;
2. 77 ore per un periodo di sette giorni.
3. Le ore di riposo non possono essere suddivise in più di due
periodi distinti, di cui uno è almeno di sei ore consecutive e l'intervallo tra
i due periodi consecutivi di riposo non deve superare le 14 ore.
Art.19
Disposizioni transitorie e abrogazioni
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il ministro del lavoro e delle politiche sociali, unitamente al
ministro per la funzione pubblica per quanto coinvolge i pubblici dipendenti,
convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei
lavoratori comparativamente più rappresentative al fine di verificare lo stato
di attuazione del presente decreto nella contrattazione collettiva.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari
nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo, salve le disposizioni
espressamente richiamate e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio.
3. Per il personale dipendente da aziende autoferrotranviarie,
addetto ad attività caratterizzata dalla necessità di assicurare la continuità
del servizio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, 16 e
17, restano in vigore le relative disposizioni contenute nel rdl 19 ottobre
1923, n. 2328 e nella legge 14 febbraio 1958, n. 138, in quanto compatibili con
le disposizioni del presente decreto legislativo
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8
aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente
del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le
politiche
comunitarie
Maroni, Ministro del
lavoro e delle
politiche sociali
Mazzella, Ministro per
la funzione
pubblica
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della
giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Prestigiacomo, Ministro per
le pari
opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Castelli