Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama
62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it
- http://www.confetra.com
|
Roma, 21 maggio 2003
Circolare n. 63/2003
Oggetto: Autotrasporto
– Contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario – Esclusione del personale di officine – Lettera del Ministero del Lavoro prot. n. 28/RIS/03 del 2.4.2003.
Come è noto, la legge n. 549/95 ha introdotto dall’1 gennaio
1996 a carico delle imprese di tutti i settori, sia pure in misura differenziata
a seconda che si tratti di imprese inquadrate previdenzialmente
nell’industria e non, un contributo aggiuntivo INPS sul lavoro straordinario prestato
oltre le 40 ore settimanali.
Dall’obbligo contributivo sono stati esclusi, oltre ai
lavoratori discontinui (autisti e personale
di ribalta), anche gli addetti ai lavori preparatori
e complementari di cui all’articolo 10 del regio decreto n. 1995 del 1923. Secondo
quanto a suo tempo precisato dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 172/56,
l’esclusione dei lavori preparatori e complementari deriva dalla circostanza
che per loro natura essi sono generalmente eseguiti al di fuori dell’orario
normale di lavoro, essendo i primi diretti a
predisporre il funzionamento degli impianti o dei mezzi di lavoro e i secondi a
garantire la normalità di tale funzionamento (riparazione, manutenzione,
pulizia, sorveglianza, ecc.).
Accogliendo la tesi sostenuta dalla Confetra, la nota
ministeriale in oggetto ha ora precisato che nel novero dei lavori preparatori
e complementari rientrano anche le attività svolte nelle officine interne alle
imprese di autotrasporto e quindi per il personale
addetto a tali attività non è dovuto il contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario.
Secondo la suddetta nota, infatti, il lavoro svolto nelle officine (riparazioni
di pronto intervento e manutenzione periodica) è caratterizzato dalla necessità
di frequenti prolungamenti di orario in quanto legato
ad eventi non sempre programmabili come il verificarsi di un guasto meccanico o
il rientro in sede dei veicoli.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.132/1996 |
|
Allegato uno |
|
M/n |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione del Lavoro
di Roma
Prot. n.28/RIS/03 del
2.4.2003
Spett.le |
||
e p.c. | MINISTERO
DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI Direzione Gen.le AA.GG. RUAI Divisione VII |
Oggetto: Lavoro
straordinario per lavori preparatori e complementari.
Con nota del 26.09.02, codesta organizzazione
sindacale ha chiesto di conoscere se l'attività di manutenzione e riparazione
dei veicoli prestata nelle officine meccaniche interne alle imprese di
autotrasporto, svolta fuori il normale orario di lavoro, possa o meno rientrare
nella nozione di "lavori preparatori e complementari" di cui all'art.
6 del RD n. 692/1923 e all'art. 10 del RD 1955/23.
In relazione a quanto sopra e alla luce delle disposizioni di legge sull'orario di
lavoro, si rileva, in via preliminare:
·
che la legge 549/1995 tende a limitare la pratica del lavoro
straordinario, allo scopo di assicurare, attraverso una migliore o più
razionale distribuzione del lavoro e una maggiore occupazione operaia;
·
che il pagamento del contributo aggiuntivo sui compensi di lavoro
straordinario ha, appunto, la funzione di rendere maggiormente oneroso per
l'imprenditore il "costo orario" del lavoro straordinario, sì da indurlo
a desistere da un sistema che non sia strettamente necessario;
·
che, tuttavia, la medesima legge, si inserisce nella disciplina generale
dell'orario di lavoro dettata dal R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, e che restano,
quindi, fermi le esclusioni ed i particolari regimi di orario ivi contemplati;
·
che, pertanto, si sottraggono alla disciplina del divieto di lavoro
straordinario e, conseguentemente, anche dell'obbligo della contribuzione
aggiuntiva prevista dalla L. n. 549/1995, alcune
prestazioni lavorative caratterizzate da determinati stati di
urgenza e necessità, come, appunto, quelle relative all'esecuzione di
"lavori preparatori e complementari" (ex art. 6 del RD n. 692/1923).
A quest'ultimo riguardo, il
Ministero del Lavoro, con Circolare n. 172 del 17 settembre 1956, ha chiarito
quanto segue:
"L'art. 10
del Regolamento approvato con R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, contiene una elencazione, distintamente per le
industrie in generale e per quelle stagionali, dei lavori, che, ai fini del
superamento della durata massima della giornata di lavoro, sono da considerare preparatori o
complementari e che il criterio di differenziazione
posto alla base dei due tipi di lavori
può sintetizzarsi come segue:
a. lavori preparatori sono quelli che
precedono la messa in funzione degli impianti e dei
mezzi di lavoro, talché, ove
non fossero predisposti, l'inizio del lavoro nelle industrie a funzionamento non continuativo non verrebbe assicurato con regolarità e tempestività";
b. lavori complementari sono quelli che, pur
non essendo
indispensabili per predisporre il funzionamento depli
impianti o dei mezzi di lavoro, sono ugualmente necessari per
garantire la normalità di tale
funzionamento (manutenzione, custodia o vigilanza dell'azienda, verifiche e prove straordinarie) cosicché, qualora non fossero
compiute, potrebbero verificarsi inconvenienti per l'esercizio o manifestarsi pericoli per il lavoratore ".
Con la medesima circolare, è stato anche rilevato che, comunque, la deroga al divieto di lavoro straordinario ha
carattere consensuale, ovvero, non opera "ipso iure", ma previo
accordo fra le parti.
Ciò premesso, e tenuto conto delle argomentazioni
formulate da codesta organizzazione sindacale, si dà
atto, che le officine delle imprese autotrasporto svolgono essenzialmente due
tipi di attività:
·
riparazioni di pronto intervento (ad esempio sostituzione componenti impianto
frenante, idraulico e elettrico, riparazione impianto di iniezione motore e di
produzione aria, sostituzione del differenziale e della trasmissione o ripristino
di elementi di carrozzeria, ecc.), per consentire l'immediato ripristino
dell'efficienza del veicolo riducendo al minimo i periodi di inattività dello
stesso;
·
manutenzione periodica (ad esempio controllo e eventuale sostituzione di liquido
negli accumulatori, cinghia motore, filtri gasolio, olio e aria, olio motore,
pasticche freni, olio frizione, iniettori, pneumatici, ingrassaggio generale,
ecc.).
Si dà atto, altresì, che entrambe le suddette attività non
sono programmabili e che il lavoro degli operai addetti all'officina è
caratterizzato dalla necessità di frequenti prolungamenti di orario,
determinati proprio dalla imprevedibilità delle attività di cui trattasi. Nel primo caso, l'attività è legata al verificarsi di un guasto, la
cui frequenza è imprevedibile per definizione. Nel secondo caso, invece,
è legata a rientro in sede del veicolo, circostanza anch' essa caratterizzata
da notevole incertezza, ove si considerino i molteplici fattori che possono
determinare ritardi anche notevoli (circolazione stradale, tempi di carico e
scarico della merce, controlli della polizia stradale, attese in dogana, ecc.).
Per le considerazioni che precedono si ritiene che
l'attività svolta nelle officine non possa essere sempre programmata ed
eseguita durante il normale orario di lavoro, ovvero organizzata sulla base di turni o di orari sfalsati, e che, pertanto, le
prestazioni in questione, ove vengano svolte fuori del normale orario di
lavoro, possano rientrare nel novero dei cosiddetti lavori preparatori e
complementari di cui all'art.10 del R.D. 1955/23, per
i quali non è dovuto il contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario.
Si ribadisce, peraltro, che, in
ogni caso, deve essere dimostrato il previo accordo tra le parti.
f.to Il Direttore
dr. Giuseppantonio Cela