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Roma, 21 maggio 2003

 

Circolare n. 63/2003

Oggetto: Autotrasporto – Contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario – Esclusione del personale di officine – Lettera del Ministero del Lavoro prot. n. 28/RIS/03 del 2.4.2003.

 

Come è noto, la legge n. 549/95 ha introdotto dall’1 gennaio 1996 a carico delle imprese di tutti i settori, sia pure in misura differenziata a seconda che si tratti di imprese inquadrate previdenzialmente nell’industria e non, un contributo aggiuntivo INPS sul lavoro straordinario prestato oltre le 40 ore settimanali.

 

Dall’obbligo contributivo sono stati esclusi, oltre ai lavoratori discontinui (autisti e personale di ribalta), anche gli addetti ai lavori preparatori e complementari di cui all’articolo 10 del regio decreto n. 1995 del 1923. Secondo quanto a suo tempo precisato dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 172/56, l’esclusione dei lavori preparatori e complementari deriva dalla circostanza che per loro natura essi sono generalmente eseguiti al di fuori dell’orario normale di lavoro, essendo i primi diretti a predisporre il funzionamento degli impianti o dei mezzi di lavoro e i secondi a garantire la normalità di tale funzionamento (riparazione, manutenzione, pulizia, sorveglianza, ecc.).

 

Accogliendo la tesi sostenuta dalla Confetra, la nota ministeriale in oggetto ha ora precisato che nel novero dei lavori preparatori e complementari rientrano anche le attività svolte nelle officine interne alle imprese di autotrasporto e quindi per il personale addetto a tali attività non è dovuto il contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario. Secondo la suddetta nota, infatti, il lavoro svolto nelle officine (riparazioni di pronto intervento e manutenzione periodica) è caratterizzato dalla necessità di frequenti prolungamenti di orario in quanto legato ad eventi non sempre programmabili come il verificarsi di un guasto meccanico o il rientro in sede dei veicoli.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.132/1996

 

Allegato uno

 

M/n

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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione del Lavoro di Roma

Prot. n.28/RIS/03 del 2.4.2003

    Spett.le
CONFETRA
   
  e p.c. MINISTERO DEL LAVORO
E POLITICHE SOCIALI
Direzione Gen.le AA.GG. RUAI
Divisione VII

  

Oggetto: Lavoro straordinario per lavori preparatori e complementari.

Con nota del 26.09.02, codesta organizzazione sindacale ha chiesto di conoscere se l'attività di manutenzione e riparazione dei veicoli prestata nelle officine meccaniche interne alle imprese di autotrasporto, svolta fuori il normale orario di lavoro, possa o meno rientrare nella nozione di "lavori preparatori e complementari" di cui all'art. 6 del RD n. 692/1923 e all'art. 10 del RD 1955/23.

In relazione a quanto sopra e alla luce delle disposizioni di legge sull'orario di lavoro, si rileva, in via preliminare:

·          che la legge 549/1995 tende a limitare la pratica del lavoro straordinario, allo scopo di assicurare, attraverso una migliore o più razionale distribuzione del lavoro e una maggiore occupazione operaia;

·          che il pagamento del contributo aggiuntivo sui compensi di lavoro straordinario ha, appunto, la funzione di rendere maggiormente oneroso per l'imprenditore il "costo orario" del lavoro straordinario, sì da indurlo a desistere da un sistema che non sia strettamente necessario;

·          che, tuttavia, la medesima legge, si inserisce nella disciplina generale dell'orario di lavoro dettata dal R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, e che restano, quindi, fermi le esclusioni ed i particolari regimi di orario ivi contemplati;

·          che, pertanto, si sottraggono alla disciplina del divieto di lavoro straordinario e, conseguentemente, anche dell'obbligo della contribuzione aggiuntiva prevista dalla L. n. 549/1995, alcune prestazioni lavorative caratterizzate da determinati stati di urgenza e necessità, come, appunto, quelle relative all'esecuzione di "lavori preparatori e complementari" (ex art. 6 del RD n. 692/1923).

A quest'ultimo riguardo, il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 172 del 17 settembre 1956, ha chiarito quanto segue:

"L'art. 10 del Regolamento approvato con R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, contiene una elencazione, distintamente per le industrie in generale e per quelle stagionali, dei lavori, che, ai fini del superamento della durata massima della giornata di lavoro, sono da considerare preparatori o complementari e che il criterio di differenziazione posto alla base dei due tipi di lavori può sintetizzarsi come segue:

a.       lavori preparatori sono quelli che precedono la messa in funzione degli impianti e dei mezzi di lavoro, talché, ove non fossero predisposti, l'inizio del lavoro nelle industrie a funzionamento non continuativo non verrebbe assicurato con regolarità e tempestività";

b.       lavori complementari sono quelli che, pur non essendo indispensabili per predisporre il funzionamento depli impianti o dei mezzi di lavoro, sono ugualmente necessari per garantire la normalità di tale funzionamento (manutenzione, custodia o vigilanza dell'azienda, verifiche e prove straordinarie) cosicché, qualora non fossero compiute, potrebbero verificarsi inconvenienti per l'esercizio o manifestarsi pericoli per il lavoratore ".

Con la medesima circolare, è stato anche rilevato che, comunque, la deroga al divieto di lavoro straordinario ha carattere consensuale, ovvero, non opera "ipso iure", ma previo accordo fra le parti.

Ciò premesso, e tenuto conto delle argomentazioni formulate da codesta organizzazione sindacale, si dà atto, che le officine delle imprese autotrasporto svolgono essenzialmente due tipi di attività:

·          riparazioni di pronto intervento (ad esempio sostituzione componenti impianto frenante, idraulico e elettrico, riparazione impianto di iniezione motore e di produzione aria, sostituzione del differenziale e della trasmissione o ripristino di elementi di carrozzeria, ecc.), per consentire l'immediato ripristino dell'efficienza del veicolo riducendo al minimo i periodi di inattività dello stesso;

·          manutenzione periodica (ad esempio controllo e eventuale sostituzione di liquido negli accumulatori, cinghia motore, filtri gasolio, olio e aria, olio motore, pasticche freni, olio frizione, iniettori, pneumatici, ingrassaggio generale, ecc.).

Si dà atto, altresì, che entrambe le suddette attività non sono programmabili e che il lavoro degli operai addetti all'officina è caratterizzato dalla necessità di frequenti prolungamenti di orario, determinati proprio dalla imprevedibilità delle attività di cui trattasi. Nel primo caso, l'attività è legata al verificarsi di un guasto, la cui frequenza è imprevedibile per definizione. Nel secondo caso, invece, è legata a rientro in sede del veicolo, circostanza anch' essa caratterizzata da notevole incertezza, ove si considerino i molteplici fattori che possono determinare ritardi anche notevoli (circolazione stradale, tempi di carico e scarico della merce, controlli della polizia stradale, attese in dogana, ecc.).

Per le considerazioni che precedono si ritiene che l'attività svolta nelle officine non possa essere sempre programmata ed eseguita durante il normale orario di lavoro, ovvero organizzata sulla base di turni o di orari sfalsati, e che, pertanto, le prestazioni in questione, ove vengano svolte fuori del normale orario di lavoro, possano rientrare nel novero dei cosiddetti lavori preparatori e complementari di cui all'art.10 del R.D. 1955/23, per i quali non è dovuto il contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario.

Si ribadisce, peraltro, che, in ogni caso, deve essere dimostrato il previo accordo tra le parti.
 
f.to
Il Direttore

dr. Giuseppantonio Cela