Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 27 maggio 2003

 

Circolare n. 64/2003

Oggetto: Europa – Legge Comunitaria 2002 – Legge 3.2.2003, n. 14 su S.O. alla G.U. n. 31 del 7.2.2003.

 

Come è noto, la legge comunitaria è un provvedimento omnibus a cadenza annuale finalizzata a ridurre i ritardi accumulati dall’ordinamento nel recepimento di disposizioni comunitarie. Confermando l’impostazione degli anni precedenti, anche la legge del 2002 delega il Governo a recepire entro un anno una serie di direttive, e contemporaneamente introduce su alcune materie norme immediatamente operative.

 

Videoterminali (art. 7) – Con riferimento all’art.55 del D.LGVO n. 626/94 (sicurezza sul lavoro) in materia di sorveglianza sanitaria sugli addetti ai videoterminali, sono stati circoscritti i casi in cui il datore di lavoro è tenuto a fornire a proprie spese dispositivi speciali di correzione; in base alla nuova norma l’obbligo in questione scatta unicamente quando ne sia evidenziata la necessità da appositi esami medici e non sia possibile utilizzare altri accorgimenti.

Si rammenta che, secondo il citato decreto 626, per addetti ai videoterminali devono intendersi tutti quei lavoratori che adoperino tali apparecchiature in via abituale per almeno 20 ore settimanali.

 

Direttive da recepire – Tra le direttive da recepire si segnalano:

 

·          direttiva 98/59/CE, in materia di licenziamenti collettivi;

 

·          direttiva 2002/14/CE, concernente gli obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori a carico delle imprese con oltre 50 dipendenti;

 

·          direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE concernente la definizione del servizio postale universale e dei servizi postali riservati.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 107/2002 e 54/2001

 

Allegato uno

 

M/n

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

S.O. alla G.U. n.31 del 7.2.2003 (fonte Guritel)

LEGGE 3 febbraio 2003, n. 14

   Disposizioni    per    l'adempimento    di    obblighi   derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge
comunitaria 2002.
       La  Camera  dei  deputati  ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Capo I
    DISPOSIZIONI GENERALI
SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
                         OBBLIGHI COMUNITARI
                               Art 1.
    (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)
   1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di un anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, i decreti
legislativi  recanti  le  norme  occorrenti  per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
   2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio  dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del  Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
   3.  Gli  schemi  dei  decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonche', qualora
sia   previsto   il   ricorso  a  sanzioni  penali,  quelli  relativi
all'attuazione   delle   direttive  elencate  nell'allegato  A,  sono
trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri previsti dalla
legge,  alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'
su  di  essi  sia  espresso,  entro  quaranta  giorni  dalla  data di
trasmissione,  il  parere dei competenti organi parlamentari. Decorso
tale  termine,  i  decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora  il  termine  previsto  per  il  parere dei competenti organi
parlamentari  scada  nei  trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
   4.  Entro  un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti  legislativi  di  cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri  direttivi  fissati  dalla  presente  legge,  il Governo puo'
emanare,  con  la  procedura  indicata  nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
   5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione,  i  decreti  legislativi  eventualmente adottati
nelle  materie  di  competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle
province  autonome  di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le
regioni  e  le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore
la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine
stabilito  per  l'attuazione  della  normativa  comunitaria e perdono
comunque  efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa  di  attuazione  adottata  da  ciascuna regione e provincia
autonoma   nel   rispetto   dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
comunitario  e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali  stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i
decreti  legislativi  recano  l'esplicita  indicazione  della  natura
sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.
                               Art 2.
  (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)
   1.  Salvi  gli  specifici  principi  e criteri direttivi stabiliti
dalle  disposizioni  di  cui  al  capo  II  ed  in  aggiunta a quelli
contenuti  nelle  direttive  da  attuare nonche' a quelli, per quanto
compatibili, contenuti nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59,   e  successive  modificazioni,  i  decreti  legislativi  di  cui
all'articolo   1  sono  informati  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi generali:
   a)   le   amministrazioni   direttamente   interessate  provvedono
all'attuazione  dei  decreti  legislativi  con le ordinarie strutture
amministrative;
   b)  per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli
settori  interessati  dalla  normativa da attuare, sono introdotte le
occorrenti  modifiche  o  integrazioni  alle discipline stesse, fatte
salve  le  materie  oggetto  di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
   c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario
per  assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi,  sono  previste  sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni  alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a  103.291 euro e
dell'arresto  fino  a  tre  anni, sono previste, in via alternativa o
congiunta,  solo  nei  casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo  interessi  costituzionalmente  protetti.  In tali casi sono
previste:   la  pena  dell'ammenda  alternativa  all'arresto  per  le
infrazioni   che   espongano  a  pericolo  o  danneggino  l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni  che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e
non superiore a 103.291 euro e' prevista per le infrazioni che ledano
o  espongano  a  pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito  dei  limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra
indicate  sono  determinate  nella  loro entita', tenendo conto della
diversa  potenzialita'  lesiva  dell'interesse  protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del
colpevole,  comprese  quelle  che  impongono  particolari  doveri  di
prevenzione,   controllo   o   vigilanza,   nonche'   del   vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona
o  ente  nel  cui  interesse  egli agisce. In ogni caso sono previste
sanzioni  identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi
vigenti  per  le  violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto
alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
   d)  eventuali  spese  non  contemplate  da leggi vigenti e che non
riguardano  l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali o
regionali  possono  essere  previste  nei  soli limiti occorrenti per
l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione  delle direttive; alla
relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura  delle  minori entrate
eventualmente  derivanti  dall'attuazione  delle direttive, in quanto
non  sia  possibile  fare  fronte  con  i  fondi  gia' assegnati alle
competenti  amministrazioni,  si  provvede  a  carico  del  fondo  di
rotazione  di  cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;
   e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive
gia'  attuate  con  legge  o  decreto  legislativo  si procede, se la
modificazione   non  comporta  ampliamento  della  materia  regolata,
apportando  le  corrispondenti  modifiche  alla  legge  o  al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
   f)  i  decreti  legislativi  assicurano  in  ogni  caso che, nelle
materie  oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la  disciplina  sia
pienamente  conforme  alle  prescrizioni  delle  direttive  medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
   g)   quando  si  verifichino  sovrapposizioni  di  competenze  fra
amministrazioni  diverse  o comunque siano coinvolte le competenze di
piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti  legislativi individuano,
attraverso  le  piu'  opportune forme di coordinamento, rispettando i
principi  di  sussidiarieta',  differenziazione  e  adeguatezza  e le
competenze   delle  regioni  e  degli  altri  enti  territoriali,  le
procedure  per  salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali,
la   trasparenza,   la   celerita',   l'efficacia   e  l'economicita'
nell'azione  amministrativa  e  la chiara individuazione dei soggetti
responsabili.
                               Art 3.
(Delega  al  Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
                      disposizioni comunitarie)
   1.  Al  fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle norme
comunitarie  nell'ordinamento  nazionale,  il Governo, fatte salve le
norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla
data  di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni  penali  o  amministrative  per  le  violazioni di direttive
comunitarie  attuate  in  via regolamentare o amministrativa ai sensi
della  legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n.
128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano
gia' previste sanzioni penali o amministrative.
   2.  La  delega  di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con decreti
legislativi  adottati  a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o
del  Ministro  per  le  politiche  comunitarie  e  del Ministro della
giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti per materia. I
decreti  legislativi  si informeranno ai principi e criteri direttivi
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
   3.  Sugli  schemi  di  decreto  legislativo  di  cui  al  presente
articolo,  il  Governo  acquisisce  i  pareri  dei  competenti organi
parlamentari  che  devono essere espressi entro sessanta giorni dalla
ricezione  degli  schemi.  Decorso inutilmente il termine predetto, i
decreti legislativi possono essere comunque emanati.
                               Art 4.
             (Oneri relativi a prestazioni e controlli)
   1.   Nell'attuazione   delle   normative  comunitarie,  gli  oneri
derivanti  da  prestazioni e controlli a carico degli uffici pubblici
ricadono sui soggetti interessati in relazione al costo effettivo del
servizio,  ove  cio'  non  risulti  in  contrasto  con  la disciplina
comunitaria. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.
                               Art 5.
(Riordinamento  normativo  nelle  materie interessate dalle direttive
                            comunitarie)
   1.  Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui ai
commi  2  e  3  dell'articolo  1,  entro  diciotto mesi dalla data di
entrata   in   vigore   della   presente  legge,  testi  unici  delle
disposizioni  dettate  in  attuazione  delle deleghe conferite per il
recepimento  di  direttive  comunitarie,  al  fine  di  coordinare le
medesime  con  le  norme  legislative  vigenti  nelle stesse materie,
apportando   le   sole  integrazioni  e  modificazioni  necessarie  a
garantire  la  semplificazione  e  la  coerenza logica, sistematica e
lessicale  della  normativa,  applicando,  per  quanto compatibili, i
principi  ed  i  criteri  direttivi  contenuti nell'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
   2.  I  testi  unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei.  Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni
contenute  nei  testi  unici  non  possono essere abrogate, derogate,
sospese  o  comunque  modificate  se  non in modo esplicito, mediante
l'indicazione  puntuale  delle  disposizioni  da  abrogare, derogare,
sospendere o modificare.
   3.  Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si
applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1.
   4.  Il  presente  articolo  non  si  applica  alla  materia  della
sicurezza e igiene del lavoro.

                                Capo II
                DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO,
                CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

                               Art 6.
(Modifica  all'articolo  1469-sexies del codice civile, in esecuzione
della  sentenza  della Corte di giustizia delle Comunita' europee del
               24 gennaio 2002, nella causa C-372/99)
   1.  All'articolo 1469-sexies, primo comma, del codice civile, dopo
le  parole:  "che  utilizzano"  sono  inserite  le  seguenti:  "o che
raccomandano l'utilizzo di".
                               Art 7.
(Modifica  all'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
                               n. 626)
   1.  Il  comma  5  dell'articolo  55  del  decreto  legislativo  19
settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente:
   "5.  Il  datore  di  lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i
dispositivi   speciali  di  correzione,  in  funzione  dell'attivita'
svolta,  qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4
ne  evidenzino  la  necessita'  e  non  sia  possibile  utilizzare  i
dispositivi normali di correzione".
                               Art 8.
(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE
del   Consiglio   del   15   luglio   1991,  concernente  i  prodotti
                            fitosanitari)
                           *** OMISSIS ***
                               Art 19
  Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/39/CE del
       Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002,
                    in materia di servizi postali
  1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di un anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con le
modalita'  di  cui  ai  commi  2  e  3  dell'articolo  1,  un decreto
legislativo   per  dare  attuazione  alla  direttiva  2002/39/CE  del
Parlamento  europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica
la  direttiva  97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla
concorrenza  dei  servizi  postali della Comunita' in conformita' dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinare  l'ambito  dei servizi postali riservati dal 1 gennaio
   2003  e  dal  1  gennaio  2006,  ivi  compresa  la  corrispondenza
   transfrontaliera  e  la  pubblicita'  diretta  per corrispondenza,
   nella  misura  necessaria per assicurare la fornitura del servizio
   universale  entro  i  limiti  di  peso  e di prezzo indicati nella
   direttiva;
b) garantire  l'applicazione  dei  principi  di  trasparenza e di non
   discriminazione   nell'applicazione  delle  condizioni  economiche
   speciali e di quelle associate;
c) fissare  regole  tassative  per  il  trasferimento  di sovvenzioni
   dall'area riservata a quella del servizio universale;
d) assicurare  procedure  trasparenti, semplici e poco onerose per la
   gestione  dei  reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del
   servizio   universale  e  del  servizio  offerto  dagli  operatori
   privati;
e) garantire il rispetto dei servizi riservati.
f) assicurare   il   mantenimento   delle  prestazioni  del  servizio
   universale  a livelli qualitativi e quantitativi tali da garantire
   permanentemente servizi adeguati alle esigenze di tutti gli utenti
   in  tutti  i  punti  del territorio nazionale, anche con specifico
   riferimento  alla  particolare situazione dei comuni minori, delle
   localita'   montane,   delle  isole  minori  e  delle  altre  aree
   svantaggiate.
  2.  Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art 20.
(Delega  al  Governo  per  la modifica della legge 23 luglio 1991, n.
223,  recante  norme  in  materia  di  cassa integrazione, mobilita',
trattamenti   di   disoccupazione,   attuazione  di  direttive  della
Comunita'  europea,  avviamento  al  lavoro  ed altre disposizioni in
   materia di mercato del lavoro, in relazione alla causa C-32/02)
   1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro
per  le  politiche  comunitarie  e  del  Ministro  del lavoro e delle
politiche  sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della   presente  legge,  un  decreto  legislativo  per  la  completa
attuazione  della  direttiva  98/59/CE  del  Consiglio, del 20 luglio
1998,  concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri  in materia di licenziamenti collettivi, apportando alla legge
23  luglio  1991,  n.  223,  le  modifiche  necessarie  per adeguarne
l'ambito soggettivo di applicazione ai vincoli comunitari.
   2.  Il  decreto  legislativo  di  cui al comma 1 e' emanato con le
modalita'  di  cui  ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e nel rispetto dei
principi e criteri generali stabiliti nell'articolo 2.
                               Art 21.
(Modifiche  al  decreto  legislativo 26 novembre 1999, n. 532, e alla
    legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di lavoro notturno)
   1.  All'articolo  4,  comma 1, del decreto legislativo 26 novembre
1999,  n.  532,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' fatto
salvo  quanto  previsto dall'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955,
n. 25".
   2.  Il  quarto comma dell'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955,
n. 25, e' sostituito dal seguente:
   "E'  in  ogni  caso  vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6 ad
eccezione  di quello svolto dagli apprendisti di eta' superiore ai 18
anni  nell'ambito  delle  aziende  artigianali  di panificazione e di
pasticceria,  delle  aziende  del  comparto  turistico e dei pubblici
esercizi".
                               Art 22.
(Delega  al  Governo  per  l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e
2001/108/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 21 gennaio
2002,  in  materia  di organismi di investimento collettivo in valori
                             mobiliari)
                          *** OMISSIS ***
                                                           Allegato A
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)
             2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
          novembre  2001,  recante  un codice comunitario relativo ai
          medicinali veterinari;
             2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
          novembre  2001,  recante  un codice comunitario relativo ai
          medicinali per uso umano;
             2001/89/CE  del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa
          a  misure  comunitarie  di  lotta  contro  la  peste  suina
          classica;
             2001/105/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19  dicembre  2001,  che modifica la direttiva 94/57/CE del
          Consiglio  relativa  alle  disposizioni e alle norme comuni
          per  gli  organi che effettuano le ispezioni e le visite di
          controllo  delle  navi  e per le pertinenti attivita' delle
          amministrazioni marittime;
             2001/107/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21  gennaio  2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del
          Consiglio  concernente  il coordinamento delle disposizioni
          legislative,  regolamentari ed amministrative in materia di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari  (OICVM)  al fine di regolamentare le societa' di
          gestione ed i prospetti semplificati;
             2001/108/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21  gennaio  2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del
          Consiglio  concernente  il coordinamento delle disposizioni
          legislative,  regolamentari ed amministrative in materia di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM;
             2001/111/CE   del   Consiglio,  del  20  dicembre  2001,
          relativa   a   determinati   tipi   di  zucchero  destinati
          all'alimentazione umana;
             2001/113/CE   del   Consiglio,  del  20  dicembre  2001,
          relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e
          alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana;
             2001/114/CE   del   Consiglio,  del  20  dicembre  2001,
          relativa  a  taluni tipi di latte conservato parzialmente o
          totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;
             2001/115/CE  del  Consiglio,  del  20 dicembre 2001, che
          modifica  la  direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare,
          modernizzare  e  armonizzare  le  modalita' di fatturazione
          previste in materia di IVA;
             2002/10/CE  del  Consiglio,  del  12  febbraio 2002, che
          modifica  la  direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e
          la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le
          aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati;
             2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
          marzo  2002,  che  modifica  la  direttiva  79/267/CEE  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda il margine di solvibilita'
          delle imprese di assicurazione sulla vita;
             2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
          marzo  2002,  che  modifica  la  direttiva  73/239/CEE  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda il margine di solvibilita'
          delle   imprese   di   assicurazione   nei   rami   diversi
          dall'assicurazione sulla vita.
             2002/38/CE   del  Consiglio,  del  7  maggio  2002,  che
          modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto
          riguarda   il   regime   di  imposta  sul  valore  aggiunto
          applicabile  ai servizi di radiodiffusione e di televisione
          e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici;
             2002/46/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          10  giugno  2002,  per il ravvicinamento delle legislazioni
          degli Stati membri relative agli integratori alimentari;
             2002/53/CE  del  Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
          al  catalogo  comune  delle varieta' delle specie di piante
          agricole;
             2002/54/CE  del  Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
          alla commercializzazione delle sementi di barbabietole;
             2002/55/CE  del  Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
          alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;
             2002/56/CE  del  Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
          alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate;
             2002/57/CE  del  Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
          alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose
          e da fibra;
             2002/60/CE  del  Consiglio,  del 27 giugno 2002, recante
          disposizioni  specifiche per la lotta contro la peste suina
          africana  e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per
          quanto  riguarda  la  malattia  di Teschen e la peste suina
          africana;
             2002/68/CE  del  Consiglio,  del  19  luglio  2002,  che
          modifica    la    direttiva    2002/57/CE   relativa   alla
          commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
          fibra.
                                                           Allegato B
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)
             2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
          aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli
          enti creditizi;
             2001/65/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27  settembre  2001,  che modifica le direttive 78/660/CEE,
          83/349/CEE  e  86/635/CEE  per quanto riguarda le regole di
          valutazione  per  i  conti  annuali e consolidati di taluni
          tipi  di  societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
          finanziarie;
             2001/81/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23  ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione
          di alcuni inquinanti atmosferici;
             2001/88/CE  del  Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante
          modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme
          minime per la protezione dei suini;
             2001/93/CE  della  Commissione,  del  9  novembre  2001,
          recante  modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce
          le norme minime per la protezione dei suini;
             2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3
          dicembre   2001,   relativa  alla  sicurezza  generale  dei
          prodotti;
             2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
          dicembre  2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE
          del   Consiglio  relativa  alla  prevenzione  dell'uso  del
          sistema  finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
          attivita' illecite;
             2001/110/CE   del   Consiglio,  del  20  dicembre  2001,
          concernente il miele;
             2001/112/CE   del   Consiglio,  del  20  dicembre  2001,
          concernente  i  succhi  di frutta e altri prodotti analoghi
          destinati all'alimentazione umana;
             2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
          febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;
             2002/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11  marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro generale
          relativo   all'informazione   e   alla   consultazione  dei
          lavoratori.
             2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
          maggio   2002,   relativa   alle   sostanze  indesiderabili
          nell'alimentazione degli animali;
             2002/39/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          10  giugno  2002,  che  modifica  la direttiva 97/67/CE per
          quanto  riguarda  l'ulteriore apertura alla concorrenza dei
          servizi postali della Comunita'.
             2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
          giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria;
             2002/70/CE  della  Commissione,  del 26 luglio 2002, che
          stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di

          diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.