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Confederazione Generale
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Roma, 27 maggio 2003
Circolare n. 64/2003
Oggetto:
Europa – Legge Comunitaria 2002 – Legge 3.2.2003, n. 14 su S.O. alla G.U. n. 31
del 7.2.2003.
Come è noto, la legge comunitaria è un provvedimento omnibus a cadenza annuale finalizzata a
ridurre i ritardi accumulati dall’ordinamento nel recepimento di disposizioni
comunitarie. Confermando l’impostazione degli anni precedenti, anche la legge
del 2002 delega il Governo a recepire entro un anno
una serie di direttive, e contemporaneamente introduce su alcune materie norme
immediatamente operative.
Videoterminali
(art. 7) – Con riferimento all’art.55 del D.LGVO n. 626/94 (sicurezza
sul lavoro) in materia di sorveglianza sanitaria sugli addetti ai
videoterminali, sono stati circoscritti i casi in cui il datore di lavoro è
tenuto a fornire a proprie spese dispositivi speciali
di correzione; in base alla nuova norma l’obbligo in questione scatta
unicamente quando ne sia evidenziata la necessità da appositi esami medici e
non sia possibile utilizzare altri accorgimenti.
Si rammenta che, secondo il citato
decreto 626, per addetti ai videoterminali devono intendersi tutti quei
lavoratori che adoperino tali apparecchiature in via abituale per almeno 20 ore
settimanali.
Direttive da recepire – Tra le
direttive da recepire si segnalano:
·
direttiva 98/59/CE, in materia di licenziamenti collettivi;
·
direttiva 2002/14/CE, concernente gli obblighi di informazione e
consultazione dei lavoratori a carico delle imprese con oltre 50 dipendenti;
·
direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE
concernente la definizione del servizio postale universale e dei servizi
postali riservati.
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f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.ri conf.li
nn. 107/2002 e 54/2001 |
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Allegato uno |
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M/n |
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S.O. alla G.U. n.31 del 7.2.2003
(fonte Guritel)
LEGGE 3 febbraio 2003, n. 14
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivantidall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2002.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI COMUNITARI Art 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di un annodalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente delConsiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie edel Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delledirettive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonche', qualora
sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso
tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organiparlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno deidecreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo'
emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le
regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore
la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono
comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia
autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i
decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura
sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.
Art 2. (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa) 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabilitidalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli
contenuti nelle direttive da attuare nonche' a quelli, per quanto
compatibili, contenuti nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, i decreti legislativi di cuiall'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri
direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedonoall'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative; b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singolisettori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte
salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessarioper assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e
dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o
congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono
previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le
infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione
amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e
non superiore a 103.291 euro e' prevista per le infrazioni che ledano
o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopraindicate sono determinate nella loro entita', tenendo conto della
diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del
colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona
o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste
sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi
vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto
alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che nonriguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla
relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate
eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto
non sia possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttivegia' attuate con legge o decreto legislativo si procede, se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nellematerie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia
pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fraamministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di
piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano,
attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i
principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le
procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali,
la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita'
nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili. Art 3.(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie) 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle normecomunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive
comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi
della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n.
128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alladata di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano
gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decretilegislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri odel Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I
decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presentearticolo, il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi
parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla
ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i
decreti legislativi possono essere comunque emanati.
Art 4. (Oneri relativi a prestazioni e controlli) 1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneriderivanti da prestazioni e controlli a carico degli uffici pubblici
ricadono sui soggetti interessati in relazione al costo effettivo del
servizio, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina
comunitaria. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche. Art 5.(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui aicommi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il
recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le
medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie,
apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a
garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e
lessicale della normativa, applicando, per quanto compatibili, i
principi ed i criteri direttivi contenuti nell'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settoriomogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizionicontenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate,
sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante
l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare,
sospendere o modificare.
3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo siapplica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1.
4. Il presente articolo non si applica alla materia dellasicurezza e igiene del lavoro.
Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO,
CRITERI SPECIFICI DI
DELEGA LEGISLATIVA
Art 6.(Modifica all'articolo 1469-sexies del codice civile, in esecuzionedella sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del
24 gennaio 2002, nella causa C-372/99) 1. All'articolo 1469-sexies, primo comma, del codice civile, dopole parole: "che utilizzano" sono inserite le seguenti: "o che
raccomandano l'utilizzo di".
Art 7.(Modifica all'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) 1. Il comma 5 dell'articolo 55 del decreto legislativo 19settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente:
"5. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori idispositivi speciali di correzione, in funzione dell'attivita'
svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4
ne evidenzino la necessita' e non sia possibile utilizzare i
dispositivi normali di correzione".
Art 8.(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEEdel Consiglio del 15 luglio 1991, concernente i prodotti
fitosanitari) *** OMISSIS *** Art 19 Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, in materia di servizi postali 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di un annodalla data di entrata in vigore della presente legge, con le
modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto
legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/39/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modificala direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla
concorrenza dei servizi postali della Comunita' in conformita' dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinare l'ambito dei servizi postali riservati dal 1 gennaio 2003 e dal 1 gennaio 2006, ivi compresa la corrispondenza transfrontaliera e la pubblicita' diretta per corrispondenza, nella misura necessaria per assicurare la fornitura del servizio universale entro i limiti di peso e di prezzo indicati nella direttiva;b) garantire l'applicazione dei principi di trasparenza e di non discriminazione nell'applicazione delle condizioni economiche speciali e di quelle associate;c) fissare regole tassative per il trasferimento di sovvenzioni dall'area riservata a quella del servizio universale;d) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale e del servizio offerto dagli operatori privati;e) garantire il rispetto dei servizi riservati.
f) assicurare il mantenimento delle prestazioni del servizio universale a livelli qualitativi e quantitativi tali da garantire permanentemente servizi adeguati alle esigenze di tutti gli utenti in tutti i punti del territorio nazionale, anche con specifico riferimento alla particolare situazione dei comuni minori, delle localita' montane, delle isole minori e delle altre aree svantaggiate. 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devonoderivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art 20.(Delega al Governo per la modifica della legge 23 luglio 1991, n.
223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilita',trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della
Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro, in relazione alla causa C-32/02) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministroper le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo per la completa
attuazione della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio
1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di licenziamenti collettivi, apportando alla legge
23 luglio 1991, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarnel'ambito soggettivo di applicazione ai vincoli comunitari.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato con lemodalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e nel rispetto dei
principi e criteri generali stabiliti nell'articolo 2.
Art 21.(Modifiche al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di lavoro notturno) 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre1999, n. 532, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' fattosalvo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955,
n. 25".
2. Il quarto comma dell'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955,n. 25, e' sostituito dal seguente:
"E' in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6 adeccezione di quello svolto dagli apprendisti di eta' superiore ai 18
anni nell'ambito delle aziende artigianali di panificazione e di
pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei pubblici
esercizi". Art 22.(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio2002, in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) *** OMISSIS *** Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3) 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari; 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano; 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica; 2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime; 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le societa' di gestione ed i prospetti semplificati; 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM; 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana; 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana; 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana; 2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalita' di fatturazione previste in materia di IVA; 2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati; 2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione sulla vita; 2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita. 2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici; 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari; 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole; 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole; 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi; 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate; 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra; 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana; 2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra. Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi; 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni finanziarie; 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici; 2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; 2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti; 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite; 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele; 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana; 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria; 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori. 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali; 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita'. 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria; 2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di
diossine e
PCB diossina-simili nei mangimi.