Confederazione Generale
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Roma, 13 giugno 2003
Circolare n. 68/2003
Oggetto: Previdenza
– Ammortizzatori sociali - Attività di logistica – Proroga per le imprese con
meno di 200 dipendenti – D.M. 10.4.2003, su G.U. n. 123 del 29.5.2003.
Come già accaduto nel 2002, solamente ad anno in corso
è intervenuta la proroga per tutto il 2003 della cassa integrazione straordinaria
e della mobilità per le imprese commerciali da 51 a 200 dipendenti (le imprese con
oltre 200 dipendenti sono destinatarie in via permanente degli ammortizzatori
sociali). La proroga riguarda anche le imprese esercenti attività di logistica le quali, come è noto, ai fini previdenziali sono state
assimilate dall’INPS (circolare n.58/2000) alle
imprese commerciali in senso stretto.
Il prolungamento dei termini comporta per le imprese
interessare la ripresa, con effetto dall’1 gennaio 2003, degli obblighi contributivi
per la CIGS (0,90% di cui lo 0,30% a carico dei lavoratori) e per la mobilità (0,30%
interamente a carico dei datori di lavoro); il versamento degli arretrati dovrà
essere effettuato secondo le apposite istruzioni che
saranno diramate dall’INPS.
Si rammenta che le imprese svolgenti servizi logistici
promiscuamente ad attività spedizionieristica, corrieristica o di deposito devono versare le suddette
aliquote solamente sulle retribuzioni dei lavoratori addetti alla logistica.
Per poter usufruire degli ammortizzatori sociali le impresse interessate devono
aprire presso l’INPS una separata posizione contributiva (contraddistinta dal codice di autorizzazione
3B) alla quale farà capo il personale addetto alla logistica.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.ri conf.li
n.11/2003 e 95/2002 |
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Allegato uno |
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M/n |
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G.U. n. 123 del 29.5.2003 (fonte Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 aprile 2003
Proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni, di mobilita'
e di disoccupazione speciale.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;
Visto l'art. 78, commi 15 e 33, della legge 23 dicembre 2000, n.
388;
Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza
modificazioni, nella legge 2 luglio 2001, n. 248, in particolare
l'art. 2, comma 1, lettere a) e b);
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla
Corte dei Conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78,
con il quale, in attuazione del sopra richiamato art. 2, lettere a) e
b), del decreto-legge n. 158/2001, convertito, senza modificazioni,
nella legge n. 248/2001, e' stata autorizzata la corresponsione di
nuove concessioni e di proroghe di trattamenti di sussidiazione del
reddito, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di
ammortizzatori sociali;
Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in
attuazione del quale il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
ha disposto proroghe di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilita' e di disoccupazione speciale, anche in deroga alla
normativa vigente in materia, fino e non oltre il 31 dicembre 2002;
Visti i decreti interministeriali:
n. 30851 del 18 marzo 2002, registrato alla Corte dei conti in
data 5 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 236;
n. 30874 del 27 marzo 2002, registrato alla Corte dei conti in
data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 280;
n. 30951 del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti in
data 3 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 309;
n. 30952 del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti in
data 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 310;
n. 30953 del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei Conti in
data 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 311;
n. 30954 del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti in
data 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 312;
n. 30955 del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti in
data 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 313;
n. 30956 del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti in
data 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 314;
n. 30968 del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti in
data 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 315;
n. 31033 del 10 maggio 2002, registrato alla Corte dei conti in
data 5 giugno 2002, registro n. 3, foglio n. 152;
n. 31034 del 10 maggio 2002, registrato alla Corte dei conti in
data 5 giugno 2002, registro n. 3, foglio n. 153;
n. 31058 del 24 maggio 2002, registrato alla Corte dei conti in
data 14 giugno 2002, registro n. 4, foglio n. 35;
n. 31059 del 24 maggio 2002, registrato alla Corte dei conti in
data 14 giugno 2002, registro n. 4, foglio n. 36;
n. 31273 del 28 giugno 2002, registrato alla Corte dei conti in
data 23 luglio 2002, registro n. 5, foglio n. 372;
n. 31450 del 20 agosto 2002, registrato alla Corte dei conti, in
data 30 settembre 2002, registro n. 6, foglio n. 160;
n. 31711 del 11 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti in
data 22 novembre 2002, registro n. 6, foglio n. 310;
n. 31712 del 11 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti in
data 6 dicembre 2002, registro n. 6, foglio n. 361;
n. 31843 del 23 dicembre 2002, registrato alla Corte dei conti in
data 27 gennaio 2003, registro n. 1, foglio n. 39;
n. 31945 del 22 gennaio 2003, registrato alla Corte dei conti in
data 17 febbraio 2003, registro n. 1, foglio n. 90,
con i quali, in attuazione dei sopra richiamato art. 52, comma 46,
della legge n. 448 del 2001, sono state autorizzate, entro e non
oltre il 31 dicembre 2002, le suddette proroghe;
Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
prevede - nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti programmi - che il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di
disoccupazione speciale, gia' previste da disposizioni di legge,
anche in deroga alla disciplina vigente in materia;
Considerato che per le fattispecie, aziendali e territoriali, gia'
destinatarie dei decreti interministeriali sopra indicati,
sussistono, anche per l'anno 2003, le condizioni previste dal sopra
citato art. 41, comma 1, della legge n. 289 del 2002, in quanto,
mediante la concessione delle proroghe dei trattamenti di
sussidiazione al reddito di cui alla norma in questione, potra'
essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali,
relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e
progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
Ritenuto, per quanto precede, di poter disporre, anche per l'anno
2003, la concessione delle proroghe dei trattamenti di cassa
integrazione guadagni traordinaria, di mobilita' e di disoccupazione
speciale in favore dei lavoratori gia' destinatari delle proroghe
degli stessi trattamenti, concessi con i decreti interministeriali
piu' sopra indicati,
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, sono autorizzate, in favore dei lavoratori gia' beneficiari
delle proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, concesse,
fino al 31 dicembre 2002, con i decreti interministeriali citati nel
preambolo del presente provvedimento, le proroghe, entro e non oltre
il 31 dicembre 2003, degli stessi trattamenti.
Art. 2.
La misura dei trattamenti di cui all'art. 1 e' ridotta del venti
per cento.
Art. 3.
Le proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, disposte
con l'art. 1, sono autorizzate nei limiti delle disponibilita'
finanziarie previste dall'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, ed il conseguente onere complessivo, posto a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236, non potra' essere superiore alla spesa di
euro 209.452.383,33 relativa alle proroghe concesse per l'anno 2002.
Art. 4.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie,
individuati dall'art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti
all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente
provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2003
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 331