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Roma, 13 giugno 2003

 

Circolare n. 68/2003

Oggetto: Previdenza – Ammortizzatori sociali - Attività di logistica – Proroga per le imprese con meno di 200 dipendenti – D.M. 10.4.2003, su G.U. n. 123 del 29.5.2003.

 

Come già accaduto nel 2002, solamente ad anno in corso è intervenuta la proroga per tutto il 2003 della cassa integrazione straordinaria e della mobilità per le imprese commerciali da 51 a 200 dipendenti (le imprese con oltre 200 dipendenti sono destinatarie in via permanente degli ammortizzatori sociali). La proroga riguarda anche le imprese esercenti attività di logistica le quali, come è noto, ai fini previdenziali sono state assimilate dall’INPS (circolare n.58/2000) alle imprese commerciali in senso stretto.

 

Il prolungamento dei termini comporta per le imprese interessare la ripresa, con effetto dall’1 gennaio 2003, degli obblighi contributivi per la CIGS (0,90% di cui lo 0,30% a carico dei lavoratori) e per la mobilità (0,30% interamente a carico dei datori di lavoro); il versamento degli arretrati dovrà essere effettuato secondo le apposite istruzioni che saranno diramate dall’INPS.

 

Si rammenta che le imprese svolgenti servizi logistici promiscuamente ad attività spedizionieristica, corrieristica o di deposito devono versare le suddette aliquote solamente sulle retribuzioni dei lavoratori addetti alla logistica. Per poter usufruire degli ammortizzatori sociali le impresse interessate devono aprire presso l’INPS una separata posizione contributiva (contraddistinta dal codice di autorizzazione 3B) alla quale farà capo il personale addetto alla logistica.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.11/2003 e 95/2002

 

Allegato uno

 

M/n

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G.U. n. 123 del 29.5.2003 (fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 aprile 2003

Proroga  del trattamento di cassa integrazione guadagni, di mobilita'
e di disoccupazione speciale.
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;
  Visto  l'art.  78,  commi 15 e 33, della legge 23 dicembre 2000, n.
388;
  Visto  il  decreto-legge  3 maggio  2001, n. 158, convertito, senza
modificazioni,  nella  legge  2 luglio  2001,  n. 248, in particolare
l'art. 2, comma 1, lettere a) e b);
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla
Corte  dei Conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78,
con il quale, in attuazione del sopra richiamato art. 2, lettere a) e
b),  del  decreto-legge n. 158/2001, convertito, senza modificazioni,
nella  legge  n.  248/2001, e' stata autorizzata la corresponsione di
nuove  concessioni  e di proroghe di trattamenti di sussidiazione del
reddito,  anche  in  deroga  alle  vigenti disposizioni in materia di
ammortizzatori sociali;
  Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in
attuazione  del  quale  il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
ha disposto proroghe di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilita'   e  di  disoccupazione  speciale,  anche  in  deroga  alla
normativa vigente in materia, fino e non oltre il 31 dicembre 2002;
  Visti i decreti interministeriali:
    n.  30851  del  18 marzo 2002, registrato alla Corte dei conti in
data 5 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 236;
    n.  30874  del  27 marzo 2002, registrato alla Corte dei conti in
data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 280;
    n.  30951  del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti in
data 3 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 309;
    n.  30952  del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti in
data 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 310;
    n.  30953  del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei Conti in
data 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 311;
    n.  30954  del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti in
data 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 312;
    n.  30955  del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti in
data 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 313;
    n.  30956  del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti in
data 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 314;
    n.  30968  del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti in
data 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 315;
    n.  31033  del 10 maggio 2002, registrato alla Corte dei conti in
data 5 giugno 2002, registro n. 3, foglio n. 152;
    n.  31034  del 10 maggio 2002, registrato alla Corte dei conti in
data 5 giugno 2002, registro n. 3, foglio n. 153;
    n.  31058  del 24 maggio 2002, registrato alla Corte dei conti in
data 14 giugno 2002, registro n. 4, foglio n. 35;
    n.  31059  del 24 maggio 2002, registrato alla Corte dei conti in
data 14 giugno 2002, registro n. 4, foglio n. 36;
    n.  31273  del 28 giugno 2002, registrato alla Corte dei conti in
data 23 luglio 2002, registro n. 5, foglio n. 372;
    n.  31450 del 20 agosto 2002, registrato alla Corte dei conti, in
data 30 settembre 2002, registro n. 6, foglio n. 160;
    n. 31711 del 11 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti in
data 22 novembre 2002, registro n. 6, foglio n. 310;
    n. 31712 del 11 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti in
data 6 dicembre 2002, registro n. 6, foglio n. 361;
    n. 31843 del 23 dicembre 2002, registrato alla Corte dei conti in
data 27 gennaio 2003, registro n. 1, foglio n. 39;
    n.  31945 del 22 gennaio 2003, registrato alla Corte dei conti in
data 17 febbraio 2003, registro n. 1, foglio n. 90,
  con  i quali, in attuazione dei sopra richiamato art. 52, comma 46,
della  legge  n.  448  del  2001, sono state autorizzate, entro e non
oltre il 31 dicembre 2002, le suddette proroghe;
  Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
prevede  -  nel  caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali  ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti  programmi  -  che  il  Ministro  del  lavoro e delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo'  disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di
cassa   integrazione   guadagni  straordinaria,  di  mobilita'  e  di
disoccupazione  speciale,  gia'  previste  da  disposizioni di legge,
anche in deroga alla disciplina vigente in materia;
  Considerato  che per le fattispecie, aziendali e territoriali, gia'
destinatarie    dei   decreti   interministeriali   sopra   indicati,
sussistono,  anche  per l'anno 2003, le condizioni previste dal sopra
citato  art.  41,  comma  1,  della legge n. 289 del 2002, in quanto,
mediante   la   concessione   delle   proroghe   dei  trattamenti  di
sussidiazione  al  reddito  di  cui  alla  norma in questione, potra'
essere  agevolata  la  gestione  delle  problematiche  occupazionali,
relative   alle   suddette   fattispecie,   mediante  il  graduale  e
progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
  Ritenuto,  per  quanto precede, di poter disporre, anche per l'anno
2003,   la  concessione  delle  proroghe  dei  trattamenti  di  cassa
integrazione  guadagni traordinaria, di mobilita' e di disoccupazione
speciale  in  favore  dei  lavoratori gia' destinatari delle proroghe
degli  stessi  trattamenti,  concessi con i decreti interministeriali
piu' sopra indicati,
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  sono  autorizzate,  in  favore  dei lavoratori gia' beneficiari
delle   proroghe  dei  trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria,  di  mobilita' e di disoccupazione speciale, concesse,
fino  al 31 dicembre 2002, con i decreti interministeriali citati nel
preambolo  del presente provvedimento, le proroghe, entro e non oltre
il 31 dicembre 2003, degli stessi trattamenti.
 
                               Art. 2.
  La  misura  dei  trattamenti di cui all'art. 1 e' ridotta del venti
per cento.
 
                               Art. 3.
  Le   proroghe   dei  trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria,  di  mobilita'  e di disoccupazione speciale, disposte
con  l'art.  1,  sono  autorizzate  nei  limiti  delle disponibilita'
finanziarie  previste  dall'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, ed il conseguente onere complessivo, posto a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio  1993,  n.  236,  non potra' essere superiore alla spesa di
euro 209.452.383,33 relativa alle proroghe concesse per l'anno 2002.
 
                               Art. 4.
  Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie,
individuati   dall'art.  3,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale   e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa  afferenti
all'avvenuta   erogazione   delle  prestazioni  di  cui  al  presente
provvedimento  e  a  darne  riscontro  al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 aprile 2003
                       Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                               Maroni
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 331