Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 17 giugno 2003
Circolare n. 70/2003
Oggetto: Dogane – Banca dati delle
autorizzazioni alle procedure semplificate – Circolari Agenzia delle Dogane n.6/D e n.30/D del 2003.
L’Agenzia delle
Dogane, nell’ambito dello sviluppo del nuovo sistema informatico doganale denominato
AIDA, ha costituito la banca dati delle autorizzazioni alle procedure
semplificate.
I titolari delle
procedure semplificate sono ora identificati univocamente a livello nazionale –
oltreché dal timbro a secco che conserva la sua
validità – anche tramite un codice meccanografico,
costituito da sei cifre e un carattere alfabetico; ulteriori
codici individuano i luoghi autorizzati di arrivo e di partenza delle merci.
La comunicazione
alle imprese del nuovo codice è a cura delle Direzioni Regionali doganali.
Con la circolare n.30/D l’Agenzia ha introdotto l’obbligo
di indicare il codice meccanografico nelle dichiarazioni doganali di transito
presentate in via telematica o su supporto magnetico.
La stessa circolare
n.30/D ha inoltre semplificato la redazione delle
dichiarazioni doganali relativamente all’indicazione
dei documenti presentati a corredo delle dichiarazioni stesse (caselle 40 e 44
del DAU).
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Allegati
due |
|
D/d |
©
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organizzazioni aderenti alla Confetra. |
AGENZIA DELLE
DOGANE
Strategie per
l’Innovazione Tecnologica
Circolare n. 6 del
21.02.2003
Oggetto:
Sistema AIDA (Automazione Integrata
Dogane e Accise). Costituzione
della banca
dati delle autorizzazioni alle
procedure di domiciliazione
e alle
procedure semplificate per
il transito.
Vengono fornite le
istruzioni per l'utilizzo,
da parte delle
Direzioni
regionali, della nuova
procedura per la costituzione
della banca dati delle
autorizzazioni.
La costituzione di
tale banca dati
consentira'
l'effettuazione di nuovi
controlli automatizzati sulle dichiarazini in
procedura
domiciliata/semplificata.
Al
fine di
consentire gli opportuni
controlli in sede
di trattamento
automatizzato delle dichiarazioni, nell'ambito
dello sviluppo del
nuovo
sistema informativo doganale
- AIDA, sono state predisposte le
applicazioni
per la costituzione e la
gestione della banca dati delle autorizzazioni:
a) alla
procedura di domiciliazione
di cui all'art. 76 par. 1, lettera c)
del Reg. (CEE) 2913/92,
rilasciate secondo le istruzioni
dettate con
circolare n.
11/D, prot. n. 1176/VII/SD
del 14/2/2001;
b) alla
procedura di domiciliazione prevista per i Centri di Assistenza
Doganale (C.A.D.), di
cui alla gia' citata
circolare 11/D del
14/2/2001;
c) attestanti lo
"status" di destinatario/speditore autorizzato,
nell'ambito
delle semplificazioni per
il regime del
transito (art.
372, punti e), f) del Reg.
(CEE) 2454/93).
Le
Direzioni Regionali, cui viene demandato il caricamento delle predette
autorizzazioni, devono comunicare
in via preliminare
e con la
massima
urgenza all'Ufficio Servizi
Infrastrutturali i
nominativi e i rispettivi
codici fiscali del
personale addetto all'inserimento delle autorizzazioni in
oggetto, ai fini
della loro abilitazione sul
Sistema AIDA. Tali
comunicazioni dovranno pervenire
all'indirizzo di posta
elettronica
dogane.cend.aida@finanze.it.
Il
personale abilitato potra' accedere all'applicazione selezionando il link
"Autorizzazioni",
presente sulla scrivania
della home page
di AIDA,
all'indirizzo
http://aida.agenziadogane.it della rete Intranet.
Le
istruzioni per l'utilizzo di tale applicazione sono
disponibili per tutti
gli utenti nell'ambiente
di "Knowledge Base", al quale e'
possibile accedere
dalla scrivania del
Sistema AIDA selezionando il link
"Assistenza on Line"
ovvero direttamente selezionando il
simbolo "?" presente
nella parte
superiore destra del menu' dell'applicazione.
Sono
state inoltre predisposte
sul sistema di
"e-learning" integrato in
AIDA,
delle apposite unita' didattiche
rivolte al personale
destinato
all'utilizzo
dell'applicazione in oggetto;
le Direzioni Regionali,
con
l'ausilio dei referenti
regionali della formazione AIDA,
provvederanno alla
immediata istituzione ed
alla erogazione del relativo corso di formazione,
avvalendosi dei tutor
gia' formati.
La
banca dati delle
autorizzazioni puo' essere
consultata da tutto
il
personale degli uffici operativi
abilitato all'accesso al sistema AIDA.
1. Autorizzazioni alle
procedure di domiciliazione di cui al punto a).
1.1.
Inserimento autorizzazioni gia' rilasciate.
Tali autorizzazioni dovranno
essere inserite indicando nel
campo "Codice
autorizzazione":
.
la sigla della citta' ove ha sede la direzione
regionale competente;
.
il numero progressivo gia' attribuito al
momento del rilascio;
.
la sigla IM o SR se si tratta rispettivamente di:
-
impresa industriale, commerciale ed agricola;
-
soggetto intermediario.
1.2.
Rilascio nuove autorizzazioni.
Le nuove
autorizzazioni saranno inserite
sul sistema AIDA,
dopo il
completamento
della relativa istruttoria. In tal caso non si procede alla
numerazione
dell'autorizzazione secondo i
criteri previsti dalla gia'
citata
circolare n. 11/D, prot. n. 1186/VII/S.D. del
14/02/2001, in
quanto il sistema
provvedera'
direttamente alla numerazione
dell'autorizzazione.
Tale numero
dovra' essere utilizzato
per la predisposizione del timbro
ufficiale di cui
all'allegato 62 del Reg. (CEE) 2454/93 e la eventuale
successiva prestampa dello stesso sui formulari DAU.
2. Inserimento
autorizzazioni alle procedure di domiciliazione
di cui al
punto b).
Le
autorizzazioni rilasciate ai
C.A.D. a livello
centrale, da parte
dell'Area gestione tributi
e rapporti con gli utenti - Ufficio per i servizi
all'utente e per
i traffici di
confine, nelle more dell'attivazione del
sistema AIDA anche
presso il predetto
ufficio, saranno inserite
dalle
Direzioni
Regionali per i
C.A.D. attivi nel
territorio di propria
competenza, indicando nel campo "Codice autorizzazione":
.
la sigla IT;
.
il numero progressivo gia' attribuito al
momento del rilascio;
. la sigla CD.
3. Inserimento
autorizzazioni alle procedure
semplificate per il transito
di cui al punto
c).
Tali
autorizzazioni, comprese quelle
rilasciate
dalle direzioni delle
circoscrizioni doganali saranno
inserite nel sistema
dalla Direzione
Regionale
competente per territorio
sulla sede operativa del beneficiario
dell'autorizzazione,
indicando nel campo
codice autorizzazione soltanto la
sigla TC, e
nel campo "Codice
autorizzazione preesistente" la numerazione
attribuita all'atto del rilascio.
4. Disposizioni comuni ai
punti a), b), c).
Il
sistema, completata l'acquisizione dei
dati generali, con le
particolarita' specificate nei
punti precedenti, e delle altre informazioni,
secondo le istruzioni
contenute nell'ambiente di
"Assistenza on Line",
fornisce in risposta:
. il
"codice meccanografico dell'autorizzazione" costituito
da sei
caratteri
numerici ed un
carattere alfabetico di controllo (CIN),
che identifica univocamente, a
livello nazionale la relativa
autorizzazione;
. i
codici, aventi la
stessa struttura del
precedente, che
identificano i
luoghi di arrivo/partenza autorizzati.
Detti
codici dovranno essere
immediatamente comunicati al titolare
dell'autorizzazione che sara' tenuto ad
indicarli sul formulario
DAU,
secondo modalita'
comunicate con successivo provvedimento.
Restano
validi i
timbri gia' in dotazione ai soggetti beneficiari, recanti
la numerazione gia' attribuita.
Considerato
che, a
decorrere dal 31
marzo p.v., il
sistema effettuera' i
controlli di coerenza
relativi all'esistenza ed
alla validita' di
tali
agevolazioni concesse agli
operatori, si richiama l'attenzione sull'esigenza
di completare l'acquisizione
dei relativi dati entro il predetto termine.
FINE TESTO
CIRCOLARE
AGENZIA DELLE
DOGANE
Circolare n. 30 del
22.05.2003
Oggetto:
Istruzioni per la
compilazione del formulario
unico per le
dichiarazioni
doganali. Modifiche ai
tracciati per la presentazione
telematica
o su supporto
magnetico dei dati delle dichiarazioni.
Nell'ambito
degli sviluppi del
nuovo sistema informativo
dell'Agenzia -
A.I.D.A.
(AUTOMAZIONE INTEGRATA DOGANE
ACCISE) - sono
state introdotte
alcune semplificazioni per
la compilazione del
DAU ed un
codice
meccanografico per le autorizzazione alle procedure
domiciliate semplificate.
Nell'ambito
degli sviluppi connessi
al nuovo sistema
informatico
dell'Agenzia - AIDA:
.
sono state introdotte
alcune semplificazioni riguardanti
la
compilazione
delle caselle 40
e 44 del DAU, onde consentire la
presentazione
delle dichiarazioni doganali
per le formalita' a
destinazione/importazione,
senza conoscere preventivamente il
numero
di allibramento dei
documenti di scorta
sui registri di
primo
allibramento;
.
e' stato introdotto
un codice meccanografico
collegato al numero
di
autorizzazione alle procedure
domiciliate/semplificate. Il
codice
meccanografico e' comunicato
agli operatori beneficiari
delle
citate procedure a cura delle Direzioni Regionali secondo le
modalita'
indicate nella Circolare
6/D del 21 febbraio 2003. Le
nuove
autorizzazioni alla procedura
di domiciliazione verranno
rilasciate
direttamente tramite il
nuovo sistema AIDA e saranno
identificate unicamente dal
predetto codice meccanografico, che
dovra',
pertanto, essere utilizzato
anche per la predisposizione
del
timbro ufficiale di cui all'allegato 62 del Reg. (CEE) 2454/93
e per la eventuale successiva prestampa
dello stesso sui formulari
DAU.
A) Compilazione
del DAU
Le
istruzioni di compilazione
del formulario unico
per le dichiarazioni
doganali approvate con
D.M. 11 novembre 1987 e diramate
con circolare n. 16
del 18
novembre 1987, prot. n. 3117/II e successive modificazioni, devono
intendersi, pertanto, integrate e modificate come appresso specificato:
Titolo II,
lettera D - Formalita' a
destinazione/importazione
Sostituire
le istruzioni relative alla
casella 40 (Dichiarazione
sommaria/documento precedente) con le
seguenti:
"Indicare
gli estremi di registrazione del documento o bolletta doganale
cui
sono vincolate
le merci descritte
nella casella 31, nel seguente ordine, e
separati da un trattino:
1)
codice del registro o del documento;
2)
numero di registrazione
della bolletta o
del documento e, se
trattasi
di registrazione meccanografica, relativo
codice di
controllo
(CIN);
3)
data di registrazione;
4)
serie del registro;
5)
numero d'ordine del singolo da scaricare;
6)
codice dell'ufficio doganale che ha eseguito la registrazione o che
ha
emesso il documento.
(Tale codice deve essere obbligatoriamente
indicato
nel caso
di partite di temporanea custodia meccanizzate, e
nel caso in
cui l'ufficio di registrazione e'
diverso dall'ufficio
a cui viene
presentata la dichiarazione; non deve essere indicato
se trattasi
di documento emesso da un ufficio doganale estero).
Se trattasi di
merci prese in
carico sui registri
A1, A1bis, A2, e
vincolate, inoltre, ad
un regime doganale precedente di transito, indicare
gli estremi
di detto documento. Se il
documento da citare e' un documento di
transito emesso
da un ufficio che aderisce al
sistema N.C.T.S. indicare come
"codice
del documento" la
sigla "MRN" e come "numero di registrazione" il
numero di
MRN attribuito dall'ufficio di
partenza all'atto della spedizione.
Se tali merci
sono anche vincolate ad un regime precedente di esportazione
temporanea, indicare inoltre
gli estremi della
bolletta di vincolo a tale
regime nella casella 44, preceduti dalla sigla
"RP=".
Se trattasi, invece
di merci introdotte nei magazzini di temporanea custodia
(A3) e vincolate,
inoltre, a un
documento o bolletta
di esportazione
temporanea, indicare nella
casella 40 gli
estremi di iscrizione
nel
registro A3
e nella casella
44, preceduti dalla sigla "RP=" gli
estremi di
detto documento o bolletta.
Se le merci
oggetto della dichiarazione sono diverse in qualita'
e quantita'
da quelle
precedentemente prese in
carico dalla dogana, (come, ad esempio
nel caso di reimportazione di
merci temporaneamente esportate a scopo di
trasformazione od
altra lavorazione), indicare
i dati di
scarico nella
casella 44,
separati un trattino
(-) e preceduti
dalla sigla "DS=" nel
seguente ordine:
1. codice della
merce;
2. massa netta
(Kg.);
3. eventuale quantita' espressa
nell'unita' di misura
supplementare
prevista nella tariffa doganale.
Salvo quanto sopra
specificato, se i documenti o bollette di cui si chiede
lo scarico
sono piu' di
uno, compilare ed allegare alla dichiarazione lo
stampato "M2", previsto
dalle Istruzioni per il funzionamento meccanografico
degli uffici
doganali, approvate con
D.M. 21 luglio
1982 e successive
modificazioni, ed apporre nella casella soltanto la
sigla "M2".
Se la
dichiarazione concerne merci
in arrivo (art. 201, comma 2 Reg. (CEE)
2454/93;
art. 6,
comma 5 D.lgs. n. 374/90), lasciare in bianco
la casella in
quanto la
stessa sara' compilata
dalla dogana, secondo
le modalita'
precedentemente indicate, subito
dopo l'allibramento del documento di scorta
nei registri di carico A1, A1bis o A2."
B) Compilazione
delle distinte M1 e del relativo messaggio AP
Nella
compilazione delle distinte
delle partite di merci da introdurre
nei
magazzini o
recinti di temporanea
custodia, redatte sugli stampati
M1, di
cui all'art.
5 del D.M.
21 luglio 1982
(Istruzioni per il Funzionamento
meccanografico degli
uffici doganali - IFMUD),
indicare soltanto gli estremi
identificativi del
documento sotto la
cui scorta le
merci sono state
introdotte negli spazi doganali.
Di
conseguenza e' stato
modificato il tracciato
del messaggio AP di
generazione della
scheda partita A3, inserendo dopo il campo NUM. 18, rif.
Mask. C 6, il seguente nuovo campo:
------------------------------------------------------------------------------
|NUM. |RIF. MASK. |OB.
|CONTENUTO DEL CAMPO
|PICTURE |
------------------------------------------------------------------------------
|18 bis |N.
MRN |No |Numero MRN |X(18) |
------------------------------------------------------------------------------
Pertanto,
non dovranno piu' essere
compilati i campi NUM. 7, 8, 9, 10 -
rif. Mask A
1, A 2, A 3, A 4 del messaggio AP. Inoltre,
nel caso in cui le
merci da
introdurre in temporanea
custodia siano vincolate ad una bolletta
di transito emessa da un
ufficio che aderisce al sistema N.C.T.S., indicare
nel campo
NUM. 13, rif. Mask C 1, la sigla "MRN" e nel campo NUM. 18 bis,
rif. Mask N. MRN,
il numero di
MRN attribuito dall'ufficio di partenza
all'atto della spedizione.
C) Compilazione
delle distinte M2 e del relativo
messaggio NB
Nei casi in
cui sia necessario
allegare alla dichiarazione
presentata lo
stampato M2
- Distinta delle partite da
scaricare con un'unica dichiarazione
(art. 9 delle
IFMUD) -, indicare sullo stesso, in sostituzione degli estremi
di iscrizione
dei documenti di
scorta nei registri di primo allibramento
(A1, A1bis, A2),
direttamente gli estremi di tali documenti.
Se il documento
da indicare e' un documento di transito emesso da un ufficio
che aderisce
al sistema N.C.T.S. indicare nel campo NUM. 12, rif. Mask. PA
1, del messaggio NB
la sigla "MRN" e nel campo NUM. 18 bis, rif. Mask N.
MRN, il numero
di MRN attribuito
dall'ufficio di partenza all'atto
della
spedizione.
Di
conseguenza sono stati modificati come segue i tracciati del
messaggio NB
e del relativo messaggio di continuazione NB1:
.
messaggio NB
e' inserito
dopo il campo
NUM. 18, rif. Mask. PA 7, il seguente nuovo
campo:
------------------------------------------------------------------------------
|NUM. |RIF. MASK. |OB.
|CONTENUTO DEL CAMPO
|PICTURE |
------------------------------------------------------------------------------
|18 bis |N.
MRN |No |Numero MRN |X(18) |
------------------------------------------------------------------------------
.
messaggio NB1
e' inserito
dopo il campo
NUM. 13, rif. Mask. PA 7, il seguente nuovo
campo:
------------------------------------------------------------------------------
|NUM. |RIF. MASK. |OB.
|CONTENUTO DEL CAMPO
|PICTURE |
------------------------------------------------------------------------------
|13 bis |N.
MRN |No |Numero MRN |X(18) |
------------------------------------------------------------------------------
D) Dichiarazioni
in procedura di domiciliazione.
Le
dichiarazioni di esportazione abbinata a transito
effettuate in procedura
ordinaria, saranno registrate
esclusivamente mediante l'invio
del messaggio
C3; per le
medesime dichiarazioni riguardanti
operazioni in procedura
domiciliata/semplificata resta invece fermo
l'utilizzo del messaggio C9.
In quest'ultimo
caso, sulle dichiarazioni di esportazione
e di esportazione
abbinata al
transito effettuate in procedura di domiciliazione,
indicare il
codice meccanografico identificativo della
relativa autorizzazione, che
dovra' essere riportato
in prossimita' dell'impronta del timbro recante il
numero di
autorizzazione o della prestampa del medesimo, qualora il numero
di autorizzazione
in esso riportato
non coincida con
il codice
meccanografico.
Il codice meccanografico dovra' essere
utilizzato anche per la registrazione
delle dichiarazioni
eventualmente gia' presentate presso gli uffici, ma per
qualsiasi motivo
non ancora acquisite
sul sistema informatico. Nel caso in
cui i dati delle
dichiarazioni in questione
siano stati presentati
su
supporto magnetico, sara' cura
degli uffici doganali chiedere ai soggetti
autorizzati una
nuova presentazione di
tali supporti, aggiornati
con
l'indicazione del predetto codice.
Nessuna
variazione e' apportata
al tracciato del messaggio C9, in quanto il
codice meccanografico di
autorizzazione (escludendo eventuali
zeri non
significativi) e
il relativo carattere
alfabetico di controllo
(CIN)
dovranno essere riportati rispettivamente nelle
caselle:
------------------------------------------------------------------------------
|NUM.|RIF. MASK.
|OB. |CONTENUTO DEL CAMPO |PICTURE |
------------------------------------------------------------------------------
| 10|C 4
|SI |Codice Autorizzazione |9(4) |
| | | |Domiciliata | |
------------------------------------------------------------------------------
| 11|C 5
|SI |Cin |X(2) |
------------------------------------------------------------------------------
E) Applicabilita'.
Le
disposizioni di cui ai
precedenti punti A), B), C) e D) sono applicabili
a decorrere dal 16 giugno
2003.
FINE TESTO CIRCOLARE