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Roma, 17 giugno 2003

 

Circolare n. 70/2003

Oggetto: Dogane – Banca dati delle autorizzazioni alle procedure semplificate – Circolari Agenzia delle Dogane n.6/D e n.30/D del 2003.

 

L’Agenzia delle Dogane, nell’ambito dello sviluppo del nuovo sistema informatico doganale denominato AIDA, ha costituito la banca dati delle autorizzazioni alle procedure semplificate.

 

I titolari delle procedure semplificate sono ora identificati univocamente a livello nazionale – oltreché dal timbro a secco che conserva la sua validità – anche tramite un codice meccanografico, costituito da sei cifre e un carattere alfabetico; ulteriori codici individuano i luoghi autorizzati di arrivo e di partenza delle merci.

 

La comunicazione alle imprese del nuovo codice è a cura delle Direzioni Regionali doganali.

 

Con la circolare n.30/D l’Agenzia ha introdotto l’obbligo di indicare il codice meccanografico nelle dichiarazioni doganali di transito presentate in via telematica o su supporto magnetico.

 

La stessa circolare n.30/D ha inoltre semplificato la redazione delle dichiarazioni doganali relativamente all’indicazione dei documenti presentati a corredo delle dichiarazioni stesse (caselle 40 e 44 del DAU).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegati due

 

D/d

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AGENZIA DELLE DOGANE

Strategie per l’Innovazione Tecnologica

Circolare n. 6 del 21.02.2003

 

Oggetto: Sistema AIDA (Automazione  Integrata Dogane e  Accise).  Costituzione

della  banca  dati  delle  autorizzazioni  alle  procedure   di domiciliazione

e  alle   procedure  semplificate   per  il   transito.

 

Vengono fornite  le  istruzioni  per  l'utilizzo,  da  parte  delle  Direzioni

regionali, della  nuova  procedura  per la costituzione della banca dati delle

autorizzazioni. La    costituzione    di    tale    banca   dati   consentira'

l'effettuazione di   nuovi   controlli  automatizzati  sulle  dichiarazini  in

procedura domiciliata/semplificata.                                          

 

Al fine   di  consentire  gli  opportuni  controlli  in  sede  di  trattamento

automatizzato delle   dichiarazioni,  nell'ambito  dello  sviluppo  del  nuovo

sistema informativo  doganale  -  AIDA, sono state predisposte le applicazioni

per la costituzione e la gestione della banca dati delle autorizzazioni:     

   a) alla  procedura  di domiciliazione di cui all'art. 76 par. 1, lettera c)

      del Reg.  (CEE)  2913/92,  rilasciate  secondo le istruzioni dettate con

      circolare n. 11/D, prot. n. 1176/VII/SD del 14/2/2001;                 

   b) alla  procedura  di  domiciliazione  prevista per i Centri di Assistenza

      Doganale (C.A.D.),   di   cui   alla  gia'  citata  circolare  11/D  del

      14/2/2001;                                                              

   c) attestanti    lo   "status"   di   destinatario/speditore   autorizzato,

      nell'ambito delle  semplificazioni  per  il  regime  del  transito (art.

      372, punti e), f) del Reg. (CEE) 2454/93).                             

Le Direzioni  Regionali,  cui  viene  demandato  il caricamento delle predette

autorizzazioni, devono   comunicare  in  via  preliminare  e  con  la  massima

urgenza all'Ufficio  Servizi  Infrastrutturali  i  nominativi  e  i rispettivi

codici fiscali  del  personale addetto all'inserimento delle autorizzazioni in

oggetto, ai   fini   della   loro   abilitazione   sul   Sistema   AIDA.  Tali

comunicazioni dovranno    pervenire   all'indirizzo   di   posta   elettronica

dogane.cend.aida@finanze.it.                                                  

Il personale  abilitato  potra' accedere all'applicazione selezionando il link

"Autorizzazioni", presente   sulla   scrivania   della   home  page  di  AIDA,

all'indirizzo http://aida.agenziadogane.it della rete Intranet.               

Le istruzioni  per  l'utilizzo di tale applicazione sono disponibili per tutti

gli utenti  nell'ambiente  di "Knowledge Base", al quale e' possibile accedere

dalla scrivania  del  Sistema  AIDA  selezionando il link "Assistenza on Line"

ovvero direttamente   selezionando   il   simbolo  "?"  presente  nella  parte

superiore destra del menu' dell'applicazione.                                

Sono state  inoltre  predisposte  sul  sistema  di  "e-learning"  integrato in

AIDA, delle   apposite   unita'  didattiche  rivolte  al  personale  destinato

all'utilizzo dell'applicazione   in   oggetto;  le  Direzioni  Regionali,  con

l'ausilio dei  referenti  regionali  della formazione AIDA, provvederanno alla

immediata istituzione  ed  alla  erogazione  del relativo corso di formazione,

avvalendosi dei tutor gia' formati.                                          

La banca  dati  delle  autorizzazioni  puo'  essere  consultata  da  tutto  il

personale degli uffici operativi abilitato all'accesso al sistema AIDA.      

1.    Autorizzazioni alle procedure di domiciliazione di cui al punto a).    

   1.1.    Inserimento autorizzazioni gia' rilasciate.                       

   Tali autorizzazioni  dovranno  essere inserite indicando nel  campo "Codice

   autorizzazione":                                                          

   .    la sigla della citta' ove ha sede la direzione regionale competente; 

   .    il numero progressivo gia' attribuito al momento del rilascio;       

   .    la sigla IM o SR se si tratta rispettivamente di:                    

         -     impresa industriale, commerciale ed agricola;                 

         -     soggetto intermediario.                                       

   1.2.    Rilascio nuove autorizzazioni.                                     

   Le nuove   autorizzazioni  saranno  inserite  sul  sistema  AIDA,  dopo  il

   completamento della  relativa  istruttoria. In tal caso non si procede alla

   numerazione dell'autorizzazione  secondo  i  criteri  previsti  dalla  gia'

   citata circolare   n.  11/D,  prot.  n.  1186/VII/S.D.  del  14/02/2001, in

   quanto il     sistema    provvedera'    direttamente    alla    numerazione

   dell'autorizzazione.                                                      

   Tale numero  dovra'  essere  utilizzato  per  la predisposizione del timbro

   ufficiale di  cui  all'allegato  62  del  Reg. (CEE) 2454/93 e la eventuale

   successiva prestampa dello stesso sui formulari DAU.                      

2.    Inserimento  autorizzazioni  alle  procedure di domiciliazione di cui al

      punto b).                                                              

Le autorizzazioni   rilasciate   ai   C.A.D.  a  livello  centrale,  da  parte

dell'Area gestione  tributi  e rapporti con gli utenti - Ufficio per i servizi

all'utente e  per  i  traffici  di  confine,  nelle  more dell'attivazione del

sistema AIDA   anche  presso  il  predetto  ufficio,  saranno  inserite  dalle

Direzioni Regionali   per   i   C.A.D.   attivi   nel  territorio  di  propria

competenza, indicando nel  campo "Codice autorizzazione":                    

   .    la sigla IT;                                                         

   .    il numero progressivo gia' attribuito al momento del rilascio;       

   .    la sigla CD.                                                         

3.    Inserimento  autorizzazioni  alle procedure semplificate per il transito

      di cui al punto c).                                                    

Tali autorizzazioni,   comprese   quelle   rilasciate  dalle  direzioni  delle

circoscrizioni doganali   saranno   inserite   nel   sistema  dalla  Direzione

Regionale competente  per  territorio  sulla  sede  operativa del beneficiario

dell'autorizzazione, indicando  nel  campo  codice  autorizzazione soltanto la

sigla TC,  e  nel  campo  "Codice  autorizzazione preesistente" la numerazione

attribuita all'atto del rilascio.                                            

4.    Disposizioni comuni ai punti a), b), c).                                

Il sistema,    completata   l'acquisizione   dei   dati   generali,   con   le

particolarita' specificate  nei  punti precedenti, e delle altre informazioni,

secondo le   istruzioni  contenute  nell'ambiente  di  "Assistenza  on  Line",

fornisce in risposta:                                                        

      . il  "codice  meccanografico  dell'autorizzazione"  costituito  da  sei

        caratteri numerici  ed  un  carattere  alfabetico  di controllo (CIN),

        che identifica   univocamente,   a   livello   nazionale  la  relativa

        autorizzazione;                                                      

      . i   codici,   aventi   la   stessa   struttura   del  precedente,  che

        identificano i luoghi di arrivo/partenza autorizzati.                

Detti codici   dovranno   essere   immediatamente   comunicati   al   titolare

dell'autorizzazione  che   sara'  tenuto  ad  indicarli  sul  formulario  DAU,

secondo modalita' comunicate con successivo provvedimento.                   

Restano validi  i  timbri  gia'  in dotazione ai soggetti beneficiari, recanti

la numerazione gia' attribuita.                                              

Considerato che,   a  decorrere  dal  31  marzo p.v., il sistema effettuera' i

controlli di  coerenza  relativi  all'esistenza  ed  alla  validita'  di  tali

agevolazioni concesse  agli  operatori, si richiama l'attenzione sull'esigenza

di completare l'acquisizione dei relativi dati entro il predetto termine.

FINE TESTO CIRCOLARE

 

 

AGENZIA DELLE DOGANE

Circolare n. 30 del 22.05.2003

 

Oggetto: Istruzioni  per  la  compilazione  del   formulario   unico   per  le

dichiarazioni  doganali. Modifiche ai    tracciati     per    la presentazione

telematica   o   su  supporto  magnetico  dei  dati delle dichiarazioni.

 

Nell'ambito degli  sviluppi  del  nuovo  sistema  informativo  dell'Agenzia  -

A.I.D.A. (AUTOMAZIONE   INTEGRATA  DOGANE  ACCISE)  -  sono  state  introdotte

alcune semplificazioni   per   la   compilazione   del   DAU   ed   un  codice

meccanografico per le autorizzazione alle procedure domiciliate semplificate.

 

Nell'ambito degli    sviluppi    connessi   al   nuovo   sistema   informatico

dell'Agenzia - AIDA:                                                         

      .   sono   state   introdotte  alcune  semplificazioni  riguardanti   la

          compilazione delle  caselle  40  e  44  del DAU, onde consentire  la

          presentazione delle  dichiarazioni  doganali  per  le  formalita'  a

          destinazione/importazione, senza    conoscere   preventivamente   il

          numero di  allibramento  dei  documenti  di  scorta  sui registri di

          primo allibramento;                                                

      .   e'  stato  introdotto  un  codice meccanografico collegato al numero

          di autorizzazione   alle   procedure   domiciliate/semplificate.  Il

          codice meccanografico   e'  comunicato  agli  operatori  beneficiari

          delle citate  procedure  a cura delle Direzioni Regionali secondo le

          modalita' indicate  nella  Circolare  6/D  del  21 febbraio 2003. Le

          nuove autorizzazioni   alla  procedura  di  domiciliazione  verranno

          rilasciate direttamente  tramite  il  nuovo  sistema  AIDA e saranno

          identificate unicamente  dal  predetto  codice  meccanografico,  che

          dovra', pertanto,  essere  utilizzato  anche  per la predisposizione

          del timbro  ufficiale  di cui all'allegato 62 del Reg. (CEE) 2454/93

          e per  la  eventuale successiva prestampa dello stesso sui formulari

          DAU.                                                               

A) Compilazione del DAU                                                      

Le istruzioni  di  compilazione  del  formulario  unico  per  le dichiarazioni

doganali approvate  con  D.M.  11 novembre 1987 e diramate con circolare n. 16

del 18  novembre  1987,  prot.  n.  3117/II e successive modificazioni, devono

intendersi, pertanto,  integrate e modificate come appresso specificato:     

Titolo II, lettera D - Formalita' a destinazione/importazione                

Sostituire le    istruzioni    relative   alla   casella   40   (Dichiarazione

sommaria/documento precedente) con le seguenti:                               

"Indicare gli  estremi  di registrazione del documento o bolletta doganale cui

sono vincolate  le  merci  descritte  nella casella 31, nel seguente ordine, e

separati da un trattino:                                                     

   1)    codice del registro o del documento;                                

   2)    numero  di  registrazione  della  bolletta  o  del  documento  e,  se

         trattasi di   registrazione   meccanografica,   relativo   codice  di

         controllo (CIN);                                                     

   3)    data di registrazione;                                              

   4)    serie del registro;                                                 

   5)    numero d'ordine del singolo da scaricare;                            

   6)    codice  dell'ufficio  doganale che ha eseguito la registrazione o che

         ha emesso  il  documento.  (Tale codice deve essere obbligatoriamente

         indicato nel  caso  di partite di temporanea custodia meccanizzate, e

         nel caso  in  cui  l'ufficio di registrazione e' diverso dall'ufficio

         a cui  viene  presentata  la  dichiarazione; non deve essere indicato

         se trattasi di documento emesso da un ufficio doganale estero).     

Se trattasi   di  merci  prese  in  carico  sui  registri  A1,  A1bis,  A2,  e

vincolate, inoltre,  ad  un  regime  doganale precedente di transito, indicare

gli estremi  di  detto documento. Se il documento da citare e' un documento di

transito emesso  da  un ufficio che aderisce al sistema N.C.T.S. indicare come

"codice del  documento"  la  sigla  "MRN"  e come "numero di registrazione" il

numero di  MRN  attribuito dall'ufficio di partenza all'atto della spedizione.

Se tali  merci  sono  anche  vincolate ad un regime precedente di esportazione

temporanea, indicare  inoltre  gli  estremi  della  bolletta di vincolo a tale

regime nella casella 44, preceduti dalla sigla "RP=".                        

Se trattasi,  invece  di merci introdotte nei magazzini di temporanea custodia

(A3) e   vincolate,  inoltre,  a  un  documento  o  bolletta  di  esportazione

temporanea, indicare   nella   casella  40   gli  estremi  di  iscrizione  nel

registro A3  e  nella  casella  44, preceduti dalla sigla "RP=" gli estremi di

detto documento o bolletta.                                                  

Se le  merci  oggetto della dichiarazione sono diverse in qualita' e quantita'

da quelle  precedentemente  prese  in  carico  dalla dogana, (come, ad esempio

nel caso  di  reimportazione  di  merci  temporaneamente  esportate a scopo di

trasformazione od  altra  lavorazione),  indicare  i  dati  di  scarico  nella

casella 44,  separati  un  trattino  (-)  e  preceduti  dalla  sigla "DS=" nel

seguente ordine:                                                              

                1.    codice della merce;                                    

                2.    massa netta (Kg.);                                     

                3.    eventuale   quantita'  espressa  nell'unita'  di  misura

                      supplementare prevista nella tariffa doganale.         

Salvo quanto  sopra  specificato,  se  i documenti o bollette di cui si chiede

lo scarico  sono  piu'  di  uno,  compilare  ed allegare alla dichiarazione lo

stampato "M2",  previsto  dalle Istruzioni per il funzionamento meccanografico

degli uffici  doganali,  approvate  con  D.M.  21  luglio  1982  e  successive

modificazioni, ed apporre nella casella soltanto la sigla "M2".              

Se la  dichiarazione  concerne  merci  in arrivo (art. 201, comma 2 Reg. (CEE)

2454/93; art.  6,  comma 5 D.lgs. n. 374/90), lasciare in bianco la casella in

quanto la   stessa   sara'   compilata  dalla  dogana,  secondo  le  modalita'

precedentemente indicate,  subito  dopo l'allibramento del documento di scorta

nei registri di carico A1, A1bis o A2."                                      

B) Compilazione delle distinte M1 e del relativo messaggio AP                

Nella compilazione  delle  distinte  delle  partite di merci da introdurre nei

magazzini o  recinti  di  temporanea  custodia,  redatte sugli stampati M1, di

cui all'art.  5  del  D.M.  21  luglio  1982  (Istruzioni per il Funzionamento

meccanografico degli  uffici  doganali - IFMUD), indicare soltanto gli estremi

identificativi del   documento  sotto  la  cui  scorta  le  merci  sono  state

introdotte negli spazi doganali.                                             

Di conseguenza   e'   stato  modificato  il  tracciato  del  messaggio  AP  di

generazione della  scheda  partita  A3, inserendo dopo il campo NUM. 18,  rif.

Mask. C  6,  il seguente nuovo campo:                                        

                                                                             

------------------------------------------------------------------------------

|NUM.   |RIF. MASK.  |OB.  |CONTENUTO DEL CAMPO             |PICTURE         |

------------------------------------------------------------------------------

|18 bis |N. MRN      |No   |Numero MRN                      |X(18)           |

------------------------------------------------------------------------------

                                                                             

Pertanto, non  dovranno  piu'  essere  compilati   i  campi NUM. 7, 8, 9, 10 -

rif. Mask  A  1,  A  2, A 3, A 4 del messaggio AP. Inoltre, nel caso in cui le

merci da  introdurre  in  temporanea  custodia siano vincolate ad una bolletta

di transito  emessa  da  un ufficio che aderisce al sistema N.C.T.S., indicare

nel campo  NUM.  13,   rif.  Mask C 1, la sigla "MRN" e nel campo NUM. 18 bis,

rif. Mask  N.  MRN,  il  numero  di  MRN  attribuito  dall'ufficio di partenza

all'atto della spedizione.                                                   

C) Compilazione delle distinte  M2 e del relativo messaggio NB               

Nei casi  in  cui  sia  necessario  allegare  alla dichiarazione presentata lo

stampato M2  -  Distinta delle partite da scaricare con un'unica dichiarazione

(art. 9  delle  IFMUD) -, indicare sullo stesso, in sostituzione degli estremi

di iscrizione  dei  documenti  di  scorta  nei  registri di primo allibramento

(A1, A1bis, A2), direttamente gli estremi di tali documenti.                 

Se il  documento  da indicare e' un documento di transito emesso da un ufficio

che aderisce  al  sistema  N.C.T.S.  indicare nel campo NUM. 12, rif. Mask. PA

1, del  messaggio  NB  la  sigla  "MRN"  e nel campo NUM. 18 bis, rif. Mask N.

MRN, il  numero  di  MRN  attribuito  dall'ufficio  di partenza all'atto della

spedizione.                                                                   

Di conseguenza  sono  stati modificati come segue i tracciati del messaggio NB

e del relativo messaggio di continuazione NB1:                               

   .    messaggio NB                                                          

e' inserito  dopo  il  campo  NUM.  18,  rif.  Mask. PA  7,  il seguente nuovo

campo:                                                                       

------------------------------------------------------------------------------

|NUM.   |RIF. MASK.  |OB.  |CONTENUTO DEL CAMPO             |PICTURE         |

------------------------------------------------------------------------------

|18 bis |N. MRN      |No   |Numero MRN                      |X(18)           |

------------------------------------------------------------------------------

   .    messaggio NB1                                                        

e' inserito  dopo  il  campo  NUM.  13,  rif.  Mask. PA  7,  il seguente nuovo

campo:                                                                        

------------------------------------------------------------------------------

|NUM.   |RIF. MASK.  |OB.  |CONTENUTO DEL CAMPO             |PICTURE         |

------------------------------------------------------------------------------

|13 bis |N. MRN      |No   |Numero MRN                      |X(18)           |

------------------------------------------------------------------------------

D) Dichiarazioni in procedura di domiciliazione.                              

Le dichiarazioni  di  esportazione abbinata a transito effettuate in procedura

ordinaria, saranno  registrate  esclusivamente  mediante l'invio del messaggio

C3; per   le   medesime  dichiarazioni  riguardanti  operazioni  in  procedura

domiciliata/semplificata resta invece fermo l'utilizzo del messaggio C9.     

In quest'ultimo  caso,  sulle  dichiarazioni di esportazione e di esportazione

abbinata al  transito  effettuate  in procedura di domiciliazione, indicare il

codice meccanografico   identificativo   della  relativa  autorizzazione,  che

dovra' essere  riportato  in  prossimita'  dell'impronta del timbro recante il

numero di  autorizzazione  o  della  prestampa del medesimo, qualora il numero

di autorizzazione   in   esso   riportato   non   coincida   con   il   codice

meccanografico.                                                              

Il codice  meccanografico  dovra' essere utilizzato anche per la registrazione

delle dichiarazioni  eventualmente  gia'  presentate presso gli uffici, ma per

qualsiasi motivo  non  ancora  acquisite  sul sistema informatico. Nel caso in

cui i  dati  delle  dichiarazioni  in  questione  siano  stati  presentati  su

supporto magnetico,  sara'  cura  degli  uffici  doganali chiedere ai soggetti

autorizzati una   nuova   presentazione   di  tali  supporti,  aggiornati  con

l'indicazione del predetto codice.                                           

Nessuna variazione  e'  apportata  al tracciato del messaggio C9, in quanto il

codice meccanografico   di   autorizzazione  (escludendo  eventuali  zeri  non

significativi) e   il   relativo   carattere  alfabetico  di  controllo  (CIN)

dovranno essere riportati rispettivamente nelle caselle:                     

------------------------------------------------------------------------------

|NUM.|RIF. MASK.    |OB.    |CONTENUTO DEL CAMPO          |PICTURE           |

------------------------------------------------------------------------------

|  10|C   4         |SI     |Codice Autorizzazione        |9(4)              |

|    |              |       |Domiciliata                  |                  |

------------------------------------------------------------------------------

|  11|C   5         |SI     |Cin                          |X(2)              |

------------------------------------------------------------------------------

                                                                             

E) Applicabilita'.                                                           

                                                                              

Le disposizioni  di  cui  ai precedenti punti A), B), C) e D) sono applicabili

a decorrere dal 16 giugno 2003.

FINE TESTO CIRCOLARE