Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 2 luglio 2003

 

Circolare n. 73/2003

Oggetto: Previdenza – Ammortizzatori sociali – Attività di logistica – Circolare INPS n. 108 del 24.6.2003.

 

L’INPS ha dettato le istruzioni per il versamento, da parte delle imprese svolgenti attività di logistica e che occupano da 51 a 200 dipendenti, degli arretrati contributivi dall’1 gennaio 2003 a seguito della proroga degli ammortizzatori sociali (CIGS e mobilità) disposta dal D.M. 10.4.2003. Come è noto la proroga, che riguarda in generale le imprese commerciali (a cui quelle di logistica sono assimilate ai fini previdenziali), comporta il versamento per tutto l’anno in corso dei contributi dello 0,90% (di cui lo 0,30% a carico dei lavoratori) per la CIGS e dello 0,30% (interamente a carico delle imprese) per la mobilità.

Il versamento degli arretrati dovrà essere effettuato entro il 16 settembre prossimo.

 

Si rammenta che:

 

·          le imprese con oltre 200 dipendenti sono destinatarie in via permanente degli ammortizzatori sociali;

 

·          le imprese svolgenti servizi logistici promiscuamente ad attività spedizionieristica, corrieristica o di deposito devono versare le suddette aliquote solamente sulle retribuzioni dei lavoratori addetti alla logistica.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.68/2003

 

Allegato uno

 

M/n

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

INPS

Direzione Centraledelle Entrate Contributive

Circolare n.108 del 24.06.2003

 

Decreto interministeriale 10 aprile 2003. Proroghe in alcuni settori dei contributi per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità.

SOMMARIO: Proroga del finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e le imprese di vigilanza.

Premessa.

Sulla G.U. n. 123 del 29/5/2003 è stato pubblicato il Decreto interministeriale 10 aprile 2003 (allegato 1) recante “Proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni di mobilità e di disoccupazione”.

L’intervento legislativo prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per i lavoratori già destinatari di tali provvedimenti fino al 31 dicembre 2002.

Tra questi, sono ricompresi, tra l’altro, i lavoratori dipendenti da:

-      imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti;

-      aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici, e delle imprese di vigilanza.

Nei confronti delle suddette aziende, come noto, i sopra richiamati trattamenti ed i conseguenti obblighi contributivi erano stati prorogati, da ultimo, fino a tutto il 31/12/2002, rispettivamente dai decreti 18 aprile 2002 n. 30956 e n. 30968 (G.U. n. 138 del 14/6/2002).

I singoli Decreti ministeriali relativi al corrente anno sono in corso di pubblicazione sulla G.U.

1. Contenuto della norma.

Il Decreto 10 aprile 2003, nella premessa, richiama, tra l’altro, il disposto di cui all'art. 41, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Quest’ultimo prevede che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre

il 31 dicembre 2003, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in

deroga alla normativa vigente in materia.

La tecnica legislativa usata fa sì che, nei confronti delle aziende destinatarie dei provvedimenti, l’obbligo contributivo dello 0,90% di cui all'art. 9 della legge n. 407/1990 e della contribuzione di cui all'art. 16, c. 2 della legge n. 223/1991 (0,30%), si protragga dal periodo di paga “gennaio2003”, senza soluzione di continuità rispetto a quanto disposto dalle norme in precedenza citate.

Nel richiamare, pertanto, le disposizioni già note (1), si ribadisce che la proroga trova applicazione per le:

a)   imprese commerciali, comprese quelle svolgenti attività di logistica, con forza occupazionale da 51 a 200 unità (2);

b)    agenzie di viaggio e di turismo ed operatori turistici con più di 50 addetti;

c)    imprese di vigilanza (art. 4, c. 15, D.L. 1/2/1996, n. 39, successivamente reiterato e da ultimo legge 28/11/1996, n. 608).

Relativamente a tali ultime aziende, si rammenta – come peraltro più volte precisato - che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, c. 1, della legge n. 223/1991, i contributi sono dovuti dalle imprese di vigilanza con forza occupazionale superiore a quindici dipendenti nel semestre precedente, computando anche apprendisti e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

2. Regolarizzazione dei periodi pregressi.

Le aziende che, a decorrere dal periodo di paga “gennaio 2003”, non avessero assolto alla contribuzione per Cigs e mobilità, potranno regolarizzare detti periodi.

In materia, trova applicazione la delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26/03/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.

Si ricorda, al riguardo, che le regolarizzazioni intervenute entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, non saranno gravate né da somme aggiuntive né da interessi (3).

A tal fine, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

-   per il versamento della contribuzione CIGS, utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "BC" del modello DM10/2, facendo precedere il relativo importo dalla dicitura "Vers. Cigs 2003" e dal previsto codice "M210";

-   per il versamento della contribuzione di mobilità, utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2, facendo precedere il relativo importo dalla dicitura "Vers. Mob. 2003” e dal previsto codice "M211".

In entrambi i casi, nessun dato deve essere indicato nelle colonne "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

La procedura di controllo delle denunce contributive di mod.DM10/2 sarà adeguata al fine di recepire quanto illustrato con la presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

PRAUSCELLO

 

 

1) Si vedano al riguardo le circolari n. 53/2001, n. 201/2001 e n. 116/2002.

2) Le imprese esercenti attività commerciali che occupano più di 200 dipendenti sono destinatarie, a regime, della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità ai sensi dell'art. 12, c. 3, della legge n. 223/1991 (si veda al riguardo la circolare n. 211 del 9/8/1991).

3) Il comma 13 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000 stabilisce, infatti, che, nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali non si fa luogo all’applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall’articolo 1282 del codice civile (ved. circolare n. 110/2001, punto 1.6).

 

*** ALLEGATO OMISSIS ***