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Roma, 2 luglio 2003
Circolare n.
73/2003
Oggetto:
Previdenza – Ammortizzatori sociali – Attività di logistica – Circolare INPS n.
108 del 24.6.2003.
L’INPS ha dettato le istruzioni per il versamento, da
parte delle imprese svolgenti attività di logistica e che occupano da 51 a 200
dipendenti, degli arretrati contributivi dall’1 gennaio
2003 a seguito della proroga degli ammortizzatori sociali (CIGS e mobilità)
disposta dal D.M. 10.4.2003. Come è noto la proroga,
che riguarda in generale le imprese commerciali (a cui quelle di logistica sono
assimilate ai fini previdenziali), comporta il versamento per tutto l’anno in
corso dei contributi dello 0,90% (di cui lo 0,30% a carico dei lavoratori) per
la CIGS e dello 0,30% (interamente a carico delle imprese) per la mobilità.
Il versamento degli arretrati dovrà essere effettuato entro il 16 settembre prossimo.
Si rammenta che:
·
le imprese con oltre 200 dipendenti sono destinatarie in
via permanente degli ammortizzatori sociali;
·
le imprese svolgenti servizi logistici promiscuamente ad
attività spedizionieristica, corrieristica
o di deposito devono versare le suddette aliquote solamente sulle retribuzioni
dei lavoratori addetti alla logistica.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.68/2003 |
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Allegato uno |
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M/n |
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INPS
Direzione Centraledelle
Entrate Contributive
Circolare n.108
del 24.06.2003
Decreto interministeriale 10 aprile 2003. Proroghe in
alcuni settori dei contributi per il finanziamento dei trattamenti straordinari
di integrazione salariale e di mobilità.
SOMMARIO: Proroga
del finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione
salariale e di mobilità per le imprese commerciali che occupano da 51 a 200
dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori
turistici, e le imprese di vigilanza.
Premessa.
Sulla G.U. n. 123 del 29/5/2003 è stato pubblicato il
Decreto interministeriale 10 aprile 2003 (allegato 1) recante “Proroga del trattamento di cassa
integrazione guadagni di mobilità e di disoccupazione”.
L’intervento legislativo prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2003,
dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale
straordinaria e di mobilità per i lavoratori già destinatari di tali
provvedimenti fino al 31 dicembre 2002.
Tra questi, sono ricompresi, tra l’altro, i
lavoratori dipendenti da:
-
imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti;
- aziende operanti nei settori delle
agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici, e delle imprese
di vigilanza.
Nei confronti delle suddette aziende, come noto, i sopra
richiamati trattamenti ed i conseguenti obblighi contributivi
erano stati prorogati, da ultimo, fino a tutto il 31/12/2002, rispettivamente
dai decreti 18 aprile 2002 n. 30956 e n. 30968 (G.U. n. 138 del 14/6/2002).
I singoli Decreti ministeriali relativi al corrente anno
sono in corso di pubblicazione sulla G.U.
1. Contenuto della norma.
Il Decreto 10 aprile 2003, nella premessa, richiama, tra
l’altro, il disposto di cui all'art. 41, comma 1 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
Quest’ultimo prevede che, in attesa della riforma
degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre
il 31 dicembre 2003, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa disporre
proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge,
anche in
deroga alla normativa vigente in materia.
La tecnica legislativa usata fa sì che, nei confronti
delle aziende destinatarie dei provvedimenti, l’obbligo contributivo dello
0,90% di cui all'art. 9 della legge n. 407/1990 e della contribuzione di cui
all'art. 16, c. 2 della legge n. 223/1991 (0,30%), si protragga
dal periodo di paga “gennaio2003”,
senza soluzione di continuità rispetto a quanto disposto dalle norme in precedenza
citate.
Nel richiamare, pertanto, le disposizioni già note (1), si
ribadisce che la proroga trova applicazione per le:
a) imprese commerciali, comprese quelle svolgenti attività
di logistica, con forza occupazionale da 51 a 200 unità (2);
b) agenzie di viaggio e di turismo ed operatori
turistici con più di 50 addetti;
c)
imprese di vigilanza (art. 4, c. 15, D.L. 1/2/1996, n. 39, successivamente
reiterato e da ultimo legge 28/11/1996, n. 608).
Relativamente a tali ultime aziende,
si rammenta – come peraltro più volte precisato - che, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 1, c. 1, della legge n. 223/1991, i contributi sono dovuti
dalle imprese di vigilanza con forza occupazionale superiore a quindici
dipendenti nel semestre precedente, computando anche apprendisti e lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro.
2. Regolarizzazione dei periodi pregressi.
Le aziende che, a decorrere dal periodo di paga “gennaio 2003”, non avessero assolto alla contribuzione per Cigs
e mobilità, potranno regolarizzare detti periodi.
In materia, trova applicazione la delibera n. 5 del
Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26/03/1993,
approvata con D.M. 7/10/1993.
Si ricorda, al riguardo, che le regolarizzazioni
intervenute entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione
della presente circolare, non saranno gravate né da somme aggiuntive né da interessi
(3).
A tal fine, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti
modalità:
- per il
versamento della contribuzione CIGS, utilizzeranno uno dei righi in bianco dei
quadri "BC" del modello DM10/2, facendo precedere il relativo importo
dalla dicitura "Vers. Cigs 2003" e
dal previsto codice "M210";
- per il
versamento della contribuzione di mobilità, utilizzeranno uno dei righi in bianco
dei quadri "B-C" del modello DM10/2, facendo precedere il relativo
importo dalla dicitura "Vers. Mob. 2003” e dal previsto
codice "M211".
In entrambi i casi, nessun dato deve essere indicato nelle colonne
"numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
La procedura di controllo delle denunce contributive di mod.DM10/2
sarà adeguata al fine di recepire quanto illustrato
con la presente circolare.
IL DIRETTORE GENERALE
f.f.
PRAUSCELLO
1) Si vedano al riguardo le
circolari n. 53/2001, n. 201/2001 e n. 116/2002.
2) Le imprese esercenti attività commerciali che occupano
più di 200 dipendenti sono destinatarie, a regime, della disciplina dell'intervento
straordinario di integrazione salariale e di mobilità
ai sensi dell'art. 12, c. 3, della legge n. 223/1991 (si veda al riguardo la
circolare n. 211 del 9/8/1991).
3) Il comma 13 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000 stabilisce,
infatti, che, nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle
gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali
non si fa luogo all’applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di
mora, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall’articolo 1282
del codice civile (ved. circolare
n. 110/2001, punto 1.6).
*** ALLEGATO OMISSIS ***