Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 3 luglio 2003

 

Circolare n. 74/2003

Oggetto: Codice della Strada – Patente a punti – D.L. 27.06.2003, n.151, su G.U. n.149 del 30.06.2003.

 

Ad un anno e mezzo dall’emanazione sono entrate in vigore le disposizioni del Codice della Strada sulla patente a punti (nuovo articolo 126 bis del d.lgvo n.285/1982).

 

Nonostante le richieste delle associazioni degli autotrasportatori la disciplina trova completa applicazione nei confronti dei conducenti professionisti.

 

Col nuovo meccanismo ad ogni patente di guida è assegnato un punteggio base di 20 punti. Per una serie di violazioni al Codice della Strada (es. eccesso di velocità, mancato rispetto del diritto di precedenza, passaggio col semaforo rosso, fuga in caso di incidenza, ecc. ecc.) è prevista la decurtazione di un certo numero di punti (la tabella delle violazioni e della relativa decurtazione è stata aggiornata con decreto legge n.151 del 27.06.2003). Le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio della patente comportano una decurtazione doppia.

 

Attenzione deve essere rivolta a non “azzerare” il punteggio: la totale perdita dei punti comporta infatti l’obbligo di sostenere nuovamente gli esami di abilitazione alla guida, pena la sospensione della patente a tempo indeterminato.

 

Sono comunque previsti meccanismi per il recupero dei punti: qualora per tre anni consecutivi non si subiscano decurtazioni, il punteggio viene riconfermato nella misura di base di 20 punti; inoltre la frequenza a corsi di aggiornamento consente di recuperare 6 punti.

 

Circa violazioni relative all’autotrasporto merci, si segnalano l’irregolare sistemazione del carico (3 punti), il sovraccarico (da 1 a 4 punti), il trasporto di merci pericolose senza le prescritte autorizzazioni (10 punti), l’irregolarità dei documenti degli autisti (1 punto), superamento del periodo di guida (2 punti), cronotachigrafo e limitatore di velocità mancanti o manomessi (10 punti).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 88/2002

 

Allegati due

 

D/d

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TABELLA ESPLICATIVA DELLA DECURTAZIONE DEI PUNTEGGI

 

 

G.U. n.36 del 12.02.2002

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2002, n.9

Disposizioni  integrative e correttive del nuovo codice della strada,

a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85.

*** OMISSIS ***

                               Art. 7.

  1.  Dopo  l'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:

  "Art.  126-bis  (Patente a punti). - 1. All'atto del rilascio della

patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio,

annotato  nell'anagrafe  nazionale  degli abilitati alla guida di cui

agli  articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata

nella tabella allegata, a seguito della violazione di una delle norme

per  le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della

sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento

di  cui  al  titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione

del  punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale

di contestazione.

  2.  L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione

che  comporta  la  perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta

giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe

nazionale  degli  abilitati  alla  guida. La contestazione si intende

definita   quando   sia   avvenuto   il   pagamento   della  sanzione

amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi

amministrativi  e  giurisdizionali  ammessi  ovvero  siano  decorsi i

termini  per  la  proposizione  dei  medesimi. Il predetto termine di

trenta  giorni  decorre  dalla  conoscenza  da  parte  dell'organo di

polizia  dell'avvenuto  pagamento  della sanzione, della scadenza del

termine  per  la  proposizione  dei  ricorsi, ovvero dalla conoscenza

dell'esito   dei  ricorsi  medesimi.  La  comunicazione  puo'  essere

effettuata  solo  se  la  persona  del conducente, quale responsabile

della  violazione,  sia  stata  identificata inequivocabilmente; tale

comunicazione  avviene  per via telematica o mediante moduli cartacei

predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

  3.  Ogni  variazione  di  punteggio  e' comunicata agli interessati

dall'anagrafe   nazionale   degli   abilitati   alla  guida.  Ciascun

conducente  puo'  controllare  in  tempo reale lo stato della propria

patente  con  le  modalita' indicate dal Dipartimento per i trasporti

terrestri.

  4.  Fatti  salvi i casi previsti dal comma 5 e purche' il punteggio

non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati

dalle  autoscuole  ovvero  da  soggetti  pubblici  o  privati  a cio'

autorizzati  dal  Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di

riacquistare  sei  punti.  A  tale  fine, l'attestato di frequenza al

corso  deve  essere  trasmesso  all'ufficio  del  Dipartimento  per i

trasporti  terrestri  competente  per territorio, per l'aggiornamento

dell'anagrafe  nazionale  dagli abilitati alla guida. Con decreto del

Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  sono  stabiliti i

criteri  per  il  rilascio  dell'autorizzazione,  i  programmi  e  le

modalita' di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

  5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6,

la  mancanza,  per il periodo di tre anni, di violazioni di una norma

di  comportamento  da  cui  derivi  la  decurtazione  del  punteggio,

determina  l'attribuzione  del  completo punteggio iniziale, entro il

limite dei venti punti.

  6.  Alla  perdita  totale  del punteggio, il titolare della patente

deve  sottoporsi  all'esame  di idoneita' tecnica di cui all'articolo

128.  A  tale  fine,  l'ufficio  del  Dipartimento  per  i  trasporti

terrestri  competente  per territorio, su comunicazione dell'anagrafe

nazionale  degli  abilitati  alla  guida,  dispone la revisione della

patente  di  guida.  Il relativo provvedimento, notificato secondo le

procedure  di  cui  all'articolo  201,  comma  3, e' atto definitivo.

Qualora  il  titolare  della  patente  non  si sottoponga ai predetti

accertamenti  entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di

revisione,  la patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato, con

atto  definitivo,  dal  competente  ufficio  del  Dipartimento  per i

trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione e' notificato al

titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui

all'articolo  12,  che provvedono al ritiro ed alla conservazione del

documento.".

*** OMISSIS ***

                              Art. 19.

                          Entrata in vigore

  1. Salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 18, il presente

decreto entra in vigore il 1 gennaio 2003.(*)

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 15 gennaio 2002

 

 

  (*) La  Legge 27.12.2002 n.284  ha prorogato l’entrata in vigore al

30 giugno 2003.