Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 3 luglio 2003
Circolare n. 74/2003
Oggetto: Codice della Strada –
Patente a punti – D.L. 27.06.2003, n.151, su G.U. n.149 del 30.06.2003.
Ad un anno e mezzo
dall’emanazione sono entrate in vigore le disposizioni del Codice della Strada
sulla patente a punti (nuovo articolo
126 bis del d.lgvo n.285/1982).
Nonostante le richieste delle associazioni
degli autotrasportatori la disciplina trova completa applicazione nei confronti
dei conducenti professionisti.
Col nuovo meccanismo
ad ogni patente di guida è assegnato un punteggio base di 20 punti. Per una serie
di violazioni al Codice della Strada (es. eccesso di velocità, mancato rispetto
del diritto di precedenza, passaggio col semaforo rosso, fuga in caso di incidenza, ecc. ecc.) è prevista la decurtazione di un
certo numero di punti (la tabella delle violazioni e della relativa
decurtazione è stata aggiornata con decreto legge n.151
del 27.06.2003). Le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio
della patente comportano una decurtazione doppia.
Attenzione deve
essere rivolta a non “azzerare” il punteggio: la totale perdita dei punti
comporta infatti l’obbligo di sostenere nuovamente gli
esami di abilitazione alla guida, pena la sospensione della patente a tempo
indeterminato.
Sono comunque previsti meccanismi per il recupero dei punti:
qualora per tre anni consecutivi non si subiscano decurtazioni, il punteggio
viene riconfermato nella misura di base di 20 punti; inoltre la frequenza a
corsi di aggiornamento consente di recuperare 6 punti.
Circa violazioni relative all’autotrasporto merci, si segnalano l’irregolare
sistemazione del carico (3 punti), il sovraccarico (da 1 a 4 punti), il
trasporto di merci pericolose senza le prescritte autorizzazioni (10 punti),
l’irregolarità dei documenti degli autisti (1 punto), superamento del periodo
di guida (2 punti), cronotachigrafo e limitatore di
velocità mancanti o manomessi (10 punti).
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n. 88/2002 |
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Allegati due |
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D/d |
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G.U. n.36 del 12.02.2002
DECRETO LEGISLATIVO 15
gennaio 2002, n.9
Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice
della strada,
a norma dell'articolo
1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85.
*** OMISSIS ***
Art. 7.
1. Dopo
l'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 126-bis (Patente a punti). - 1. All'atto del rilascio
della
patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio,
annotato nell'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida di cui
agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni,
nella misura indicata
nella
tabella allegata, a seguito della violazione di una delle norme
per le quali e' prevista la sanzione
amministrativa accessoria della
sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento
di cui
al titolo V, indicate nella
tabella medesima. L'indicazione
del punteggio relativo ad ogni violazione deve
risultare dal verbale
di contestazione.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha
accertato la violazione
che comporta
la perdita di punteggio, ne da'
notizia, entro trenta
giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe
nazionale degli abilitati
alla guida. La contestazione si intende
definita quando sia
avvenuto il pagamento
della sanzione
amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi
amministrativi e giurisdizionali ammessi
ovvero siano decorsi i
termini per la
proposizione dei medesimi. Il predetto termine di
trenta giorni decorre
dalla conoscenza da
parte dell'organo di
polizia dell'avvenuto pagamento
della sanzione, della scadenza del
termine per la
proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza
dell'esito dei
ricorsi medesimi. La
comunicazione puo' essere
effettuata solo se
la persona del conducente, quale responsabile
della violazione,
sia stata identificata inequivocabilmente; tale
comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei
predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Ogni
variazione di punteggio
e' comunicata agli interessati
dall'anagrafe nazionale
degli abilitati alla
guida. Ciascun
conducente puo' controllare
in tempo reale lo stato della
propria
patente con le modalita' indicate dal Dipartimento per i trasporti
terrestri.
4. Fatti
salvi i casi previsti dal comma 5 e purche' il
punteggio
non sia
esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati
dalle autoscuole
ovvero da soggetti
pubblici o privati
a cio'
autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri,
consente di
riacquistare sei punti.
A tale fine, l'attestato di frequenza al
corso deve
essere trasmesso all'ufficio
del Dipartimento per i
trasporti terrestri competente
per territorio, per l'aggiornamento
dell'anagrafe nazionale
dagli abilitati alla guida. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sono
stabiliti i
criteri per il
rilascio
dell'autorizzazione, i programmi
e le
modalita' di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di
perdita totale del punteggio di cui al comma 6,
la mancanza,
per il periodo di tre anni, di violazioni di una norma
di comportamento
da cui derivi
la decurtazione del
punteggio,
determina l'attribuzione del
completo punteggio iniziale, entro il
limite dei venti punti.
6. Alla
perdita totale del punteggio, il titolare della patente
deve sottoporsi
all'esame di idoneita'
tecnica di cui all'articolo
128. A tale
fine, l'ufficio del
Dipartimento per i trasporti
terrestri competente per territorio, su comunicazione
dell'anagrafe
nazionale degli abilitati
alla guida, dispone la revisione della
patente di guida.
Il relativo provvedimento, notificato secondo le
procedure di cui
all'articolo 201, comma
3, e' atto definitivo.
Qualora il titolare
della patente non si
sottoponga ai predetti
accertamenti entro trenta giorni
dalla notifica del provvedimento di
revisione, la patente di guida e'
sospesa a tempo indeterminato, con
atto definitivo,
dal competente ufficio
del Dipartimento per i
trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione e' notificato al
titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12,
che provvedono al ritiro ed alla conservazione del
documento.".
*** OMISSIS ***
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Salvo quanto diversamente
disposto dall'articolo 18, il presente
decreto entra in vigore il 1 gennaio 2003.(*)
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 gennaio 2002
(*) La Legge 27.12.2002 n.284 ha prorogato l’entrata in vigore al
30 giugno 2003.