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Roma, 17 luglio 2003
Circolare n. 78/2003
Oggetto: Previdenza – Indennità per ferie non godute –
Messaggio INPS n.79 del 27/6/2003.
L’INPS è tornato sul
tema dell’indennità per ferie non godute alla luce della nuova disciplina
dell’orario di lavoro del personale non viaggiante (D.LGVO
n.66/2003). Come è noto, tale disciplina ha
circoscritto la possibilità di monetizzare le ferie, ammettendola per i soli
periodi eccedenti la quantità minima annua (4 settimane) che deve essere
effettivamente fruita dal lavoratore.
L’INPS ha in
particolare precisato che:
·
i nuovi vincoli alla monetizzazione si
applicano solo sulle ferie maturate dal 29 aprile 2003 (data di entrata in
vigore del decreto n.66) e non su quelle arretrate;
·
le ferie maturate prima di quella data, così come quelle maturate
successivamente se eccedenti la durata minima delle 4 settimane, possono
continuare ad essere monetizzate come in passato; al riguardo si rammenta che,
in base alle precedenti istruzioni dell’Istituto, le indennità per ferie non
godute devono essere erogate e assoggettate a contribuzione entro il
diciottesimo mese successivo all’anno solare di maturazione, salvo diverso
termine fissato dalla contrattazione collettiva (nazionale o aziendale) o da
patti individuali.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.ri conf.li
nn.61/2003 e 99/2001 |
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Allegato uno |
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M/n |
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INPS - Direzione Centrale delle
Entrate Contributive
Messaggio n.79
del 27 giugno 2003
Oggetto: Decreto legislativo 8.4.2003, n. 66, art. 10. Disciplina delle ferie
annuali
Con decreto legislativo
n. 66 del 2003 sono state recepite nell’ordinamento
italiano le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti l’organizzazione
dell’orario di lavoro che, all’art. 10, ha apportato innovazioni in materia di
disciplina del diritto alle ferie annuali.
Esso dispone infatti che, fermo restando quanto previsto dall’articolo
2109 codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo
annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, periodo che non
può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il
caso di risoluzione del rapporto di lavoro .
Le nuove disposizioni
circoscrivono dunque la possibilità di ricorrere, da parte dei datori di
lavoro, alla c.d. monetizzazione dei periodi di ferie
non goduti, ormai possibile solo con riferimento ai periodi che residuano una
volta avvenuta la fruizione effettiva delle 4
settimane indicate dalla norma in oggetto.
Le stesse trovano
applicazione con riferimento ai periodi di ferie non ancora maturati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n° 66/2003, in base al principio
di non retroattività della legge.
Si comunica che la
modifica normativa illustrata non comporta la necessità di rivedere le
istruzioni impartite dalla scrivente sulle modalità di
adempimento degli obblighi previdenziali in materia di compenso per ferie
non godute, che rimangono applicabili per le fattispecie (ormai
quantitativamente circoscritte) in cui sia possibile il ricorso alla
attribuzione del predetto compenso.
Ne consegue che rimangono
integralmente confermate le istruzioni date con circolari n°186 del 1999 e n°15
del 2002.
Ciò sia con riferimento
ai periodi di ferie maturati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 66/2003 (e precisamente prima del 29 aprile 2003)
sia con riferimento ai periodi di ferie maturati dopo l’entrata in vigore
dello stesso provvedimento.
f.to.IL DIRETTORE CENTRALE
CRACA