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Roma, 17 luglio 2003

 

Circolare n. 78/2003

Oggetto: Previdenza – Indennità per ferie non godute – Messaggio INPS n.79 del 27/6/2003.

 

L’INPS è tornato sul tema dell’indennità per ferie non godute alla luce della nuova disciplina dell’orario di lavoro del personale non viaggiante (D.LGVO n.66/2003). Come è noto, tale disciplina ha circoscritto la possibilità di monetizzare le ferie, ammettendola per i soli periodi eccedenti la quantità minima annua (4 settimane) che deve essere effettivamente fruita dal lavoratore.

 

L’INPS ha in particolare precisato che:

 

·          i nuovi vincoli alla monetizzazione si applicano solo sulle ferie maturate dal 29 aprile 2003 (data di entrata in vigore del decreto n.66) e non su quelle arretrate;

 

·          le ferie maturate prima di quella data, così come quelle maturate successivamente se eccedenti la durata minima delle 4 settimane, possono continuare ad essere monetizzate come in passato; al riguardo si rammenta che, in base alle precedenti istruzioni dell’Istituto, le indennità per ferie non godute devono essere erogate e assoggettate a contribuzione entro il diciottesimo mese successivo all’anno solare di maturazione, salvo diverso termine fissato dalla contrattazione collettiva (nazionale o aziendale) o da patti individuali.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.61/2003 e 99/2001

 

Allegato uno

 

M/n

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INPS - Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Messaggio n.79 del 27 giugno 2003

 

Oggetto: Decreto legislativo 8.4.2003, n. 66, art. 10. Disciplina delle ferie annuali

Con decreto legislativo n. 66 del 2003 sono state recepite nell’ordinamento italiano le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti l’organizzazione dell’orario di lavoro che, all’art. 10, ha apportato innovazioni in materia di disciplina del diritto alle ferie annuali.

Esso dispone infatti che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto  ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, periodo che non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro .

Le nuove disposizioni circoscrivono dunque la possibilità di ricorrere, da parte dei datori di lavoro, alla c.d. monetizzazione dei periodi di ferie non goduti, ormai possibile solo con riferimento ai periodi che residuano una volta avvenuta la fruizione effettiva delle 4 settimane indicate dalla norma in oggetto.

Le stesse trovano applicazione con riferimento ai periodi di ferie non ancora maturati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n° 66/2003, in base al principio di non retroattività della legge.

Si comunica che la modifica normativa illustrata non comporta la necessità di rivedere le istruzioni impartite dalla scrivente sulle modalità di adempimento degli obblighi previdenziali in  materia di compenso per ferie non godute, che rimangono applicabili per le fattispecie (ormai quantitativamente circoscritte) in cui sia possibile il ricorso alla attribuzione del predetto compenso.

Ne consegue che rimangono integralmente confermate le istruzioni date con circolari n°186 del 1999 e n°15 del 2002.

Ciò sia con riferimento ai periodi di ferie maturati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 66/2003 (e precisamente prima del 29 aprile 2003) sia con riferimento ai  periodi di ferie maturati dopo l’entrata in vigore dello stesso provvedimento.

 

f.to.IL DIRETTORE CENTRALE

CRACA