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Roma, 28 luglio 2003
Circolare n. 81/2003
Oggetto: Lavoro – Nuove
disposizioni sulla maternità – D.LGVO 23.4.2003, n.115, su G.U. n.121 del
27.5.2003.
A distanza di due
anni dall’emanazione del testo unico sulla maternità (D.LGVO
n.151/2001), il Governo ha apportato alcuni correttivi
di natura formale diretti a migliorare la sistematicità del provvedimento.
Si segnalano le
principali modifiche:
·
è stato precisato che la sostituzione della lavoratrice in maternità
può avvenire o con un contratto part-time o con un contratto di lavoro
interinale (art.1); con tale precisazione si è voluto
evidenziare la diversa natura dei due contratti: di lavoro dipendente quello
part-time e di affitto di manodopera altrui quello interinale;
·
è stato altresì precisato che il periodo di astensione obbligatoria dal
lavoro, ferma restando la durata di 5 mesi complessivi, può avere una duplice
articolazione: 2 mesi prima e 3 dopo il parto nell’ipotesi normale e 1 mese
prima e 4 dopo il parto qualora la lavoratrice si avvalga della facoltà di
posticipare di un mese l’inizio del suddetto periodo (art.2);
·
è stato stabilito che il divieto di collocare in mobilità le
lavoratrici in stato di gravidanza e fino all’età di un anno del bambino non
opera in caso di cessazione dell’attività dell’azienda (art.4).
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.79/2001 |
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Allegato uno |
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M/n |
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G.U. n.121
del 27.5.2003 (fonte Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2003, n. 115
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al Capo I
1. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a
norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, approvato con
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito denominato:
«testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «determinato o» sono inserite le
seguenti: «utilizzare personale con contratto»;
b) al comma 2 dopo le parole: «determinato e» e' inserita la
seguente: «l'utilizzazione».
Art. 2.
Modifiche al Capo III
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico
dopo le parole: «dopo il parto» sono aggiunte le seguenti: «, salvo
quanto previsto all'articolo 20».
2. Al comma 2 dell'articolo 17 del testo unico dopo le parole:
«dell'articolo 16,» sono inserite le seguenti: «o fino ai periodi di
astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12,
comma 2,».
3. All'articolo 22 del testo unico il comma 2 e' sostituito con il
seguente:
«2. L'indennita' di maternita', comprensiva di ogni altra
indennita' spettante per malattia, e' corrisposta con le modalita' di
cui all'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e
con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.».
Art. 3.
Modifiche al Capo VI
1. La rubrica del Capo VI del testo unico e' sostituita dal
seguente: «Riposi, permessi e congedi».
2. Al comma 5 dell'articolo 42 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «all'articolo 33, commi 1, 2 e 3,
della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo
33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»;
b) all'ultimo periodo le parole: «all'articolo 33» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 33, comma 1, del presente
testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3,».
Art. 4.
Modifiche al Capo IX
1. Alla rubrica del Capo IX, dopo la parola: «dimissioni» e'
inserita la seguente: «e».
2. Al comma 4 dell'articolo 54 del testo unico dopo le parole: «e
successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, salva
l'ipotesi di collocamento in mobilita' a seguito della cessazione
dell'attivita' dell'azienda di cui al comma 3, lettera b),».
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 56 del testo unico e' inserito il
seguente:
«4-bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente
articolo e' punita con la sanzione amministrativa di cui
all'articolo 54, comma 8. Non e' ammesso il pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.».
Art. 5.
Modifiche al Capo X
1. Al comma 1 dell'articolo 57 del testo unico dopo le parole: «n.
230, o» e' inserita la seguente: «utilizzati».
2. All'articolo 64 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo 64 e' sostituita dalla seguente:
«Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal
fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti
dallo specifico gettito contributivo. Fino ad eventuali modifiche
apportate con il predetto provvedimento, si applica il decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 aprile 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002.».
Art. 6.
Modifiche al Capo XI
1. All'articolo 69 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «compreso il relativo trattamento
economico» sono sostituite dalle seguenti: «compresi il relativo
trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui
all'articolo 35»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le
disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei
confronti dei genitori adottivi o affidatari.».
Art. 7.
Modifiche al Capo XII
1. Al comma 1 dell'articolo 70 del testo unico le parole: «a una
cassa di previdenza e assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «ad
un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza».
2. All'articolo 71 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «dalla competente cassa di previdenza e
assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite dalle
seguenti: «dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di
previdenza in favore dei liberi professionisti»;
b) al comma 2 le parole: «Capo III e al Capo XI», sono sostituite
dalle seguenti: «Capo III, al Capo X e al Capo XI»;
c) al comma 4 le parole: «Le competenti casse di previdenza e
assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite dalle
seguenti: «I competenti enti che gestiscono forme obbligatorie di
previdenza in favore dei liberi professionisti».
3. Al comma 2 dell'articolo 72 del testo unico le parole: «alla
competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi
professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «al competente ente
che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi
professionisti».
4. Al comma 2 dell'articolo 73 del testo unico le parole: «alla
competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi
professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «al competente ente
che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi
professionisti».
Art. 8.
Modifiche al Capo XV
1. All'articolo 83 del testo unico i commi 2 e 3 sono sostituiti
dai seguenti:
«2. A seguito della riduzione degli oneri di maternita' di cui
all'articolo 78, per gli enti comunque denominati che gestiscono
forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti,
la ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai fini del
trattamento di maternita' avviene mediante delibera degli enti
medesimi, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
nonche' con gli altri Ministeri rispettivamente competenti ad
esercitare la vigilanza sul relativo ente.
3. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 2, gli
enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che
attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e
prestazioni erogate.».
Art. 9.
Modifiche al Capo XVI
1. All'articolo 85 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2 la lettera k) e' sostituita dalla seguente: «k) il
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile
2002;»;
b) al comma 2 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «r-bis)
il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000,
n. 452, e successive modificazioni.».
2. All'articolo 86 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera t) del comma 2 le parole: «e gli articoli 14, 17
e 18» sono sostituite dalle seguenti: «e l'articolo 14»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le
disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000,
n. 53, non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal
presente testo unico.».
Art. 10.
Modifiche all'allegato D
1. L'allegato D del testo unico e' sostituito dal seguente:
«Allegato D
Elenco degli enti che gestiscono forme obbligatorie
di previdenza in favore dei liberi professionisti.
1. Cassa nazionale del notariato.
2. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.
3. Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti.
4. Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari.
5. Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici.
6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi
professionisti.
7. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei
dottori commercialisti.
8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri
ed architetti liberi professionisti.
9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei
ragionieri e periti commerciali.
10. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del
lavoro.
11. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi.
12. Ente di previdenza dei periti industriali.
13. Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei
biologi.
14. Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri
professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia.
15. Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale.
16. Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G.
Amendola», limitatamente alla gestione separata per i giornalisti
professionisti.
17. Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in
agricoltura, limitatamente alle gestioni separate dei periti agrari e
degli agrotecnici.».
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Prestigiacomo, Ministro per le pari
opportunita'
Sirchia, Ministro della salute
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli:
Castelli