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Roma, 5 agosto 2003
Circolare n. 83/2003
Oggetto: Codice della Strada – Conversione del D.L. 27
giugno 2003, n.151.
In attesa della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto legge 151 recante
modifiche al Codice della Strada, si forniscono informazioni essenziali in particolare
sul regime sanzionatorio.
Tra le disposizioni
contenute nel provvedimento, quella di maggiore impatto per il settore del
trasporto merci è il nuovo sistema sanzionatorio per
le violazioni delle norme sui tempi di guida e di riposo (articolo 174 CdS): i conducenti che superino i
tempi di guida o non osservino i periodi di pausa e di riposo previsti dal
regolamento comunitario 3820/85 sono ora soggetti alla sanzione pecuniaria da
137,55 a 550,20 euro e alla decurtazione di 2 punti-patente.
Data
l’imponderabilità delle condizioni di viaggio, un leggero splafonamento
dei tempi di guida è una condizione fisiologica nel trasporto merci. Fino ad
oggi, le sole sanzioni pecuniarie previste per questo tipo di violazione
rendevano la situazione sostenibile, ma d’ora in poi la sottrazione dei
punti-patente, con il rischio per gli autisti di vedersi azzerare l’intero
punteggio nell’arco di pochi viaggi, sconvolgerà
l’operatività delle aziende di trasporto italiane.
Purtroppo né il
Governo né il Parlamento hanno accolto la proposta di
Confetra di introdurre una franchigia temporale entro la quale il superamento
del periodo di guida e l’inosservanza del periodo di riposo fosse sanzionato
con una pena pecuniaria ridotta senza decurtazione dei punti.
Dell’eccessiva
penalizzazione delle imprese derivante dalle nuove sanzioni sui tempi di guida
fa cenno solo un ordine del giorno con cui il Senato ha impegnato il Governo a
presentare un nuovo disegno di legge diretto, tra l’altro, a prevedere “un regime
particolare relativamente ai tempi di guida e di
riposo in relazione alle concrete difficoltà riscontrabili in determinate situazioni
(soste obbligate per incidenti o per fenomeni di congestione della
circolazione)”, nonché a individuare “un doppio regime di patente per i
conducenti professionali tale da consentire una diversa attribuzione della
decurtazione di punteggio a seguito di violazione delle norme del codice della
strada commesse durante l’attività professionale ovvero durante l’uso privato”.
Peraltro lo stesso ordine del giorno ha altresì impegnato il Governo a disporre,
in caso di superamento del tempo di guida, il ritiro della carta di
circolazione e della patente, evidentemente per il tempo in cui il conducente
ha l’obbligo di effettuare il prescritto riposo.
Allo stato attuale, quindi, lo splafonamento
dei tempi di guida rimane immune da sanzioni solo nell’ipotesi prevista dall’articolo 12 del Regolamento 3820/85. Secondo quella
norma è possibile derogare ai prescritti tempi di guida e di riposo al fine di
raggiungere una idonea area di sosta, previa annotazione
sul foglio di registrazione del cronotachigrafo dei
motivi che hanno comportato l’inosservanza della disciplina.
Riguardo ancora al
nuovo sistema sanzionatorio sui tempi di guida e di
riposo, si segnala che il Parlamento ha comunque
apportato alcune correzioni migliorative al decreto legge 151; in particolare:
§
è stata soppressa la disposizione che prevedeva l’applicazione
cumulativa delle sanzioni in capo al conducente, al proprietario del veicolo e
al committente;
§
è stata abolita la sanzione accessoria del ritiro temporaneo della
patente e del libretto di circolazione (peraltro, in base al citato ordine del
giorno, tale sanzione dovrebbe essere reintrodotta).
Venendo alle altre
disposizioni, si fa presente che la legge di conversione ha confermato il sostanziale
raddoppio delle sanzioni pecuniarie.
Inoltre sono stati confermati i seguenti
obblighi:
§
gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose
di peso superiore a 3,5 tonnellate devono essere dotati di strisce posteriori e
laterali retroriflettenti (le cui caratteristiche
tecniche saranno specificate con un successivo decreto ministeriale);
§
a decorrere dal 2005 i veicoli superiori a 7 tonnellate devono essere
muniti di dispositivi per ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni;
§
durante la circolazione fuori dai centri abitati, anche nelle ore
diurne, tutti i veicoli devono tenere accesi i fari anabbaglianti;
§
durante la sosta di qualsiasi veicolo il motore deve essere
spento (la norma interessa particolarmente le imprese corrieristiche
impegnate nella distribuzione urbana delle merci);
§
a decorrere dal 2004, tutti i conducenti dovranno indossare giubbotti o
bretelle retroriflettenti in caso di discesa dal
veicolo fermo sulla carreggiata o sulla corsia di emergenza.
Patente
a punti - Relativamente al nuovo sistema della patente a punti, si
rammenta che il numero dei punti sottratti deve risultare dal verbale di
contestazione della violazione e che la decurtazione diventa effettiva dal
momento in cui viene comunicata dall’organo accertatore all’anagrafe degli
abilitati alla guida. La comunicazione può avvenire solo nei 30 giorni successivi
alla definizione della contestazione, ossia dopo il pagamento della relativa
sanzione pecuniaria ovvero dopo la conclusione dell’eventuale ricorso amministrativo
proposto dal trasgressore. Il recupero dei punti avviene con la frequenza ad appositi corsi, le cui modalità di attuazione sono disciplinate
da un decreto ministeriale in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
In particolare, per gli autisti professionisti (titolari di patente C, CE, D e
DE) i corsi saranno di 18 ore e dovranno essere frequentati in un periodo di 4
settimane consecutive per non più di 2 ore al giorno.
L’attestato di frequenza consentirà il recupero di 9 punti. E’ stato inoltre
previsto che il raddoppio delle decurtazioni applicabile ai neopatentati non
riguarda gli autisti professionisti.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.74/2003 |
|
Allegati tre |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
Tipo di violazione |
Sanzione pecuniaria euro |
Punti sottratti |
Limiti di velocità: §
non oltre 10 km/h §
non oltre 40 km/h §
oltre 40 km/h |
|
2 10 |
Mancato uso dei fari |
da 31,00 a 125,00 |
2 |
Sosta nelle corsie e nelle aree riservate
ai mezzi pubblici |
da 31,00 a 125,00 |
2 |
Passaggio col semaforo rosso |
da 137,55 a 550,20 se la violazione viene contestata 2
volte in 2 anni consecutivi si applica la sanzione accessoria della sospensione
della patente |
6 |
Mancato utilizzo del triangolo |
da 31,00 a 125,00 |
2 |
Sovraccarichi: §
1
tonnellata §
2
tonnellate §
3
tonnellate §
oltre 3 tonnellate |
da 32,00 a 131,00 da 65,00 a 262,00 da 131,00 a 524,00 da 327,00 a 1.311,00 |
1 2 3 4 |
ADR |
|
|
§
Sovraccarico |
doppio delle sanzioni previste per i sovraccarichi |
4 |
§
Mancanza
di autorizzazione |
da 1.549,00 a 6.197,00 |
10 |
§
Equipaggiamento
dei veicoli/sistemazione del carico |
da 343,35 a 1.376,55 più sospensione da 2 a 6 mesi della patente e del libretto
di circolazione |
10 |
§
Mancanza
documenti di trasporto |
da 343,35 a 1.376,55 |
2 |
Superamento dei tempi di guida |
da 137,55 a 550,20 |
2 |
Cronotachigrafo, limitatore di velocità |
da 800,00 a 3.200,00 |
10 |
Circolazione nei giorni vietati |
da 327,00 a 1.311,00 più sospensione della patente e della
carta di circolazione da 1 a 4 mesi |
nessuno |
Omessa revisione
del veicolo |
da 125,00 a 500,00 |
nessuno |
Circolazione senza libretto |
da 31,00 a 75,00 |
nessuno |
Elaborazione Confetra
Ordine del Giorno G106 (testo 3) del Relatore sen. Menardi - Non posto
in votazione - Accolto dal Governo - Esaminato alla fine degli articoli del decreto-legge
«Il Senato,
considerata la rilevanza della materia trattata dal
provvedimento in corso di conversione, in relazione alle ricadute sulla sicurezza
della circolazione e, quindi, sul corretto raggiungimento degli obiettivi di
riduzione dell’incidentalità stradale;
considerata la necessità di pervenire comunque ad una complessiva
riforma del codice della strada, che consenta da un lato di completare il
processo di revisione ed aggiornamento della normativa e dall’altro di
pervenire ad un testo unico possibilmente riferito alle norme primarie di
comportamento, attuando un esteso processo di delegificazione
per le norme attuative;
considerata altresì la necessità di affrontare e risolvere
alcune incongruenze presenti nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, al
fine anche di evitare difficoltà ed incertezze applicative e possibili
contestazioni da parte dell’utenza,
impegna il Governo:
a presentare un disegno di legge per la riforma complessiva
del codice della strada, che recuperando i criteri di delega non attuati con i
provvedimenti ad oggi emanati e con quello in conversione, consenta lo sviluppo
di un testo unico relativo alle norme primarie di comportamento, pervenendo ad
un ampio processo di delegificazione sulle norme
attuative;
a perseguire una più incisiva tutela della sicurezza della
circolazione stradale, attraverso l’accelerazione degli investimenti infrastrutturali, un corretto posizionamento ed utilizzo
della segnaletica, nonché attraverso un più stretto e continuo coordinamento
tra i diversi organi di controllo, tenendo altresì conto dell'evoluzione che anche
sotto il profilo tecnologico, si è verificata nello specifico settore; a tal
fine dovrà procedersi alla istituzione di un
organismo, che assicuri uno stabile raccordo tra il Ministero dell’interno e
quello delle infrastrutture e dei trasporti, che vigili sulla ottemperanza di
tali impegni;
ad apportare, attraverso disposizioni amministrative – ove
possibile – ovvero attraverso opportuni dispositivi da inserire in provvedimenti
legislativi di settore in itinere, o di prossima presentazione,
i necessari correttivi sull’articolato del provvedimento in corso di conversione
anche sotto il profilo di un più adeguato rapporto di proporzionalità tra le
infrazioni e le relative rispettive sanzioni con le conseguenti variazioni in
diminuzione o in aumento, in modo da eliminare da un lato le eventuali distonie
interpretative che dovessero presentarsi in sede applicativa e dall’altro di
migliorare i già attesi positivi effetti, anche attraverso l’adozione di ulteriori
meccanismi premiali, ad esempio di natura assicurativa in favore dei conducenti
virtuosi, che vadano ad aggiungersi a quello già previsto dall’articolo 7,
lettera c);
ad adottare tutte le misure necessarie al fine di rendere possibili
i controlli sullo stato psicofisico dei frequentatori dei pubblici locali al
momento in cui gli stessi lasciano tali esercizi. Tali controlli potranno
essere seguiti anche sotto la responsabilità dei gestori dei locali commerciali
pubblici, al fine di impedire alle persone ritenute non idonee, di rimettersi
alla guida dei propri mezzi;
a prevedere, in via sperimentale, la possibilità che tutti i
soggetti che non abbiano ancora conseguito la patente di guida siano tenuti a
frequentare un corso di guida sicura gestito da soggetti appositamente
individuati, con facoltà, anche per i soggetti già patentati, di frequentare
tali corsi, acquisendo così ulteriore punteggio, fino a un massimo di punti da
determinare, da sommare a quello già posseduto;
in particolare:
è necessario individuare le imprese di autotrasporto
iscritte all’Albo, quali soggetti che per comprovata esperienza possono
rilasciare l’abilitazione alla scorta tecnica dei trasporti eccezionali;
è necessario, ai fini di un maggior rigore teso a garantire
il rispetto dei tempi di guida per i conducenti professionali
dell’autotrasporto, disporre l’immediato ritiro della carta di circolazione e
della patente, nel momento in cui l’organo accertatore constata il superamento
di detti tempi; peraltro, in relazione alle concrete difficoltà riscontrabili
in determinate situazioni (soste obbligate per incidenti o per fenomeni di
congestione della circolazione) è necessario prevedere un regime particolare
relativamente ai tempi di guida e di riposo, introducendo altresì una
tolleranza temporale che tenga conto delle accennate difficoltà;
è necessario prevedere l’individuazione e le relative
modalità attuative per un doppio regime di patente per i conducenti
professionali, tale da consentire una diversa attribuzione della decurtazione
di punteggio, a seguito di violazione delle norme del codice della strada
commesse durante l’attività professionale ovvero durante l’uso privato;
è necessario disporre una specifica deroga temporale
riferita ai tempi di guida e di riposo, escludendo, per il periodo dei prodotti
agricoli, i conducenti di quei veicoli che svolgono attività intensiva per il
trasporto di derrate agricole e degli animali vivi nel corso delle campagne
agricole stagionali;
è necessario che i passeggeri di età inferiore ai 12 anni,
che abbiano una statura inferiore a 1,50 metri ed un peso non superiore ai 36 chilogrammi
siano trattenuti da cinture di sicurezza adeguate alla loro statura e al loro
peso, omologate in base alla normativa ECE R44/03; oltre 36 kg di peso dovranno
essere utilizzate le cinture di sicurezza in dotazione al veicolo;
è necessario al fine di evitare difficoltà ed incertezze
interpretative, eliminare al comma 9 il capoverso 4-bis dell’articolo 3 dell’A.S. 2422, riportato per mero errore
materiale, in quanto il successivo comma 4-ter rappresenta la versione corretta ed esaustiva della
disposizione normativa concernente l’uso dei dispositivi riflettenti di protezione
individuale;
è necessario prevedere una compiuta regolamentazione della
costruzione e dell’utilizzazione dei cosiddetti «quadricicli
leggeri», in coerenza con la normativa comunitaria e nello spirito di garantire
la sicurezza della circolazione, verificandone i relativi requisiti di
sicurezza sulla base di tale normativa;
è necessario rivisitare la disciplina prevista dall’articolo
204-bis, introdotto
dall’articolo 4 comma 1-septies
del provvedimento in conversione, in particolare per ciò che concerne le
condizioni di esperibilità di ricorsi giurisdizionali;
è necessario rimodulare la
disciplina della «patente di servizio» introdotta con l’articolo 4, comma 1,
lettera c-bis, ad evitare
possibili abusi;
è necessario verificare ed eventualmente completare l’elenco
dei registri delle associazioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico, in particolare prevedendo l’inserimento
dell’associazione amatori veicoli storici (AAVS); inoltre è necessario
salvaguardare il peculiare valore artistico ed economico delle vetture con
effettiva valenza storica e considerare positivamente le legislazioni europee
mirate a tali vetture, ed inoltre esentare le medesime dall'obbligo di
utilizzo, per gli occupanti, delle misure di sicurezza, nonché di riferire la
modifica di cui al comma 2-quater
dell'articolo 1 solo al primo periodo del comma 4 dell'articolo 60 del codice
della strada;
è necessario, ai fini della corretta interpretazione della
disposizione che vieta la somministrazione di superalcolici in ambito
autostradale, precisare, attraverso le competenti amministrazioni, che, per le
bevande miscelate, il grado alcolico di riferimento è quello del prodotto
derivante dalla miscelazione e non quello del superalcolico utilizzato per la
correzione;
è necessario favorire la massima comunicazione possibile
all’utenza sulle disposizioni introdotte dal provvedimento in conversione, al
fine di garantire una corretta e puntuale osservanza delle norme maggiormente impattanti
sulla sicurezza,
impegna il Governo ad attivarsi affinché:
il comma 7 dell'articolo 80 del codice della strada preveda
anche che, in caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o
rimorchi o ciclomotori abbiano subito danni in conseguenza dei quali possano
sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, intervenuti per i
rilievi, provvedano al ritiro della carta di circolazione o del certificato di
idoneità tecnica alla circolazione del veicolo, secondo le norme del Capo 1,
sezione II, del titolo II».
SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURAN. 2422
DISEGNO
DI LEGGE
presentato dal
Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)
e dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)
di concerto
col Ministro dell’interno
(PISANU)
e col
Ministro della giustizia
(CASTELLI)
(V. Stampato
Camera n. 4118)
approvato dalla Camera dei deputati il 17 luglio 2003
Trasmesso dal Presidente della
Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 luglio 2003
———–
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni
al codice della strada
———–
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al
codice della strada, è convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL
DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 2003, N. 151
All’articolo
1 sono premessi i seguenti:
«Art. 01. (Modifiche alle disposizioni generali). – 1. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2, dopo la lettera F, è aggiunta la seguente:
“F-bis. Itinerari ciclopedonali“;
b)
al comma 3, dopo la lettera F, è aggiunta la seguente:
“F-bis. Itinerario ciclopedonale:
strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla
percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza
intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada“.
2. All’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:
“2)
Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in
servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al
servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonchè eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero
aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In
particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla
circolazione su aree pedonali“;
b)
al comma 1, dopo il numero 34), è inserito il seguente:
“34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità
di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario,
per agevolare l’intermodalità“;
c)
al comma 1, dopo il numero 53), è inserito il seguente:
“53-bis)
Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti
coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla
circolazione sulle strade“.
Art. 02. (Disposizioni per la disciplina
del traffico nei centri abitati). – 1. Al comma 14 dell’articolo 7 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La violazione del divieto di
circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree
pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10“.
2. Dopo il comma 15 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
“15-bis.
Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano
abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad
esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono
puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a
euro 2.620. Se nell’attività sono impiegati minori la
somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della
confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI“.
Art. 03. (Modifiche alle disposizioni sanzionatorie in materia di competizioni non autorizzate in
velocità). – 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all’articolo 9, il comma 8-bis è abrogato;
b)
dopo l’articolo 9 sono inseriti i seguenti:
“Art. 9-bis. (Organizzazione di
competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione
alle gare). – 1. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una
competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato
ai sensi dell’articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la
multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica
a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.
2. Se
dallo svolgimento della competizione deriva, comunque,
la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a
dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da
tre a sei anni.
3. Le pene
indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni
sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire
scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.
4.
Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma
1 è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro
5.000 a euro 25.000.
5. Nei
confronti di coloro che hanno preso parte alla
competizione, all’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo
II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo
svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o
gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è
sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che
appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.
6. In ogni
caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.
Art. 9-ter. (Divieto di gareggiare in
velocità con veicoli a motore). – 1. Fuori dei casi previsti
dall’articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito
con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.
2. Se
dallo svolgimento della competizione deriva, comunque,
la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a
dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da
due a cinque anni.
3.
All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II,
del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della
competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di
una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca
dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a
persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo“;
c)
al comma 4 dell’articolo 79 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La misura
della sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il
veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter“;
d)
al comma 9, primo periodo, dell’articolo 141, sono premesse le parole: “Salvo
quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter,“; il
secondo e il terzo periodo del medesimo comma 9 sono soppressi».
All’articolo
1:
nella rubrica, dopo le parole: «la costruzione» sono
inserite le seguenti: «e la tutela» e dopo le parole: «delle strade» sono
inserite le seguenti: «, le norme sui veicoli»;
al comma 1, lettera a), le parole: «e relativamente alle
strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli enti locali» sono soppresse;
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis.
Dopo il comma 3 dell’articolo 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito
il seguente:
“3-bis. I
servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonchè
i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all’articolo 11,
comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale
abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in
condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi
autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari
delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli
altri organi di polizia stradale di cui al comma 1“;
1-ter. Al
comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, dopo le parole: “nel
presente articolo“ sono inserite le seguenti: “, eccetto quelli di cui al comma
3-bis,“;
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al
comma 13-bis dell’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma
7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
4.000 a euro 16.000; nel caso in cui non sia possibile
individuare l’autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è
soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione“.
2-ter.
Dopo il comma 2 dell’articolo 37 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito
il seguente:
“2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di
localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi
locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella
lingua italiana“.
2-quater. Il comma 4 dell’articolo 60 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“4.
Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse
storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti
l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT,
Italiano Alfa Romeo, Storico FMI“.
2-quinquies.
Al comma 5 dell’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, le parole: “ai
sensi del comma 4“ sono soppresse»;
al comma 3, alinea, le parole: «è inserito il seguente» sono
sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
al comma 3, capoverso 2-bis, dopo le parole: «o per
trasporti specifici,» sono inserite le seguenti: «immatricolati in Italia e» ed
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le caratteristiche tecniche di tali
strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale
ECE/ONU n. 104»;
al comma 3, dopo il capoverso 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-ter.
Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti
al trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico
superiore a 7t, devono essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. A
decorrere dal 1º gennaio 2005, chiunque viola le disposizioni di cui al
presente comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati
e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.
3-ter. I
trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di
quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo
2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi».
All’articolo
2:
al comma 1 sono premessi i seguenti:
«01. Al
comma 4 dell’articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, dopo le parole: “destinato a
tale uso“ sono inserite le seguenti: “ovvero, pur essendo munito di
autorizzazione, guida un’autovettura adibita al servizio di noleggio con
conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di
cui all’autorizzazione,“.
02. Dopo il comma 4 dell’articolo 85 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
“4-bis.
Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida
un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle
condizioni di cui all’autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
carta di circolazione e dell’autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI“.
03. Il comma 2 dell’articolo 86 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“2.
Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall’articolo 8 della legge
15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con
conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.500 a euro 6.000. Dalla violazione
conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e
della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale
violazione per almeno due volte, all’ultima di esse
consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni
si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza“.
04. Il comma 3 dell’articolo 86 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“3.
Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle
norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280“.
05. All’articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, dopo le parole: “Carta provvisoria di
circolazione“, è inserita la seguente: “, duplicato“;
b)
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il
proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con
l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il
coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264“.
06. Al
comma 2 dell’articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, le parole: “a soggetti
terzi“ sono sostituite dalle seguenti: “ai soggetti di cui alla legge 8 agosto
1991, n. 264“»;
al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a)
dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
“1-ter. A
decorrere dal 1º luglio 2005 l’obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è esteso anche ai
maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida“»;
al comma 1, lettera a), la parola: «motocarrozzetta» è
sostituita dalla seguente: «motocarrozzette»;
al comma 1, lettera b), capoverso 8-bis, le parole: «,
lettera c)» sono soppresse;
al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) al comma 13-bis, le parole: “Chiunque, non essendo titolare
di patente“ sono sostituite dalle seguenti: “Il minore che, non munito di
patente“»;
al comma 7, lettera a), capoverso 1-bis, sono aggiunte, in
fine, le parole: «o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991,
n. 264»;
dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis.
Dopo il comma 12 dell’articolo 138 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto
il seguente:
“12-bis. I
soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi
dell’articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie
immatricolati con targa civile purchè i veicoli
stessi siano adibiti ai servizi istituzionali
dell’amministrazione dello Stato“.
7-ter.
L’articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
“Art. 139. (Patente di servizio per il
personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale). –
1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento
di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a),
dell’articolo 12 è rilasciata apposita patente di
servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti
all’espletamento di compiti istituzionali dell’amministrazione di appartenenza.
2. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità
per il rilascio della patente di cui al comma 1“».
All’articolo
3:
al comma 4, lettera d), le parole: «alla sanzione
amministrativa», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «la
sanzione amministrativa è»;
al comma 4, lettera e), le parole: «è sostituito dal
seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituito dai seguenti»;
al comma 6, lettera a), capoverso 1, dopo le parole:
«veicoli a motore» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei veicoli
iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo,
Storico FMI,»;
al comma 6, lettera b), le parole: «sono soppressi» sono
sostituite dalle seguenti: «sono abrogati»;
dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Al
comma 5 dell’articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, dopo le parole: “del comma
1“ sono inserite le seguenti: “e delle lettere d), g) e h) del comma 2“.
8-ter.
Dopo il comma 5 dell’articolo 159 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto
il seguente:
“5-bis.
Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994,
n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta
vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o
l’operatività delle strutture portuali“»;
il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Dopo il comma 4 dell’articolo 162 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
“4-bis.
Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione
con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere
visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche
tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi.
4-ter. A
decorrere dal 1º gennaio 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al
conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere
indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad
alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle
corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei
giubbotti e delle bretelle“»;
dopo il comma 9, è inserito il seguente:
«9-bis. All’articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
“9.
Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di
cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4,
relative all’idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano
merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e
protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli
di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle
cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero
che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle
operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35
a euro 1.376,55. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di
circolazione da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI“;
b)
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
“9-bis.
Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di
cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4,
relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione
dei conducenti o dell’equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di
trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
9-ter.
Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e
9-bis, viola le altre prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali
di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55
a euro 550,20 “»;
al comma 10, lettera a), capoverso 2, dopo le parole:
«certificato di circolazione» sono aggiunte le seguenti: « e che il conducente
abbia un’età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l’aggiornamento, ai fini del presente
comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151»;
al comma 14, la lettera c) è soppressa;
al comma 14, lettera d), il capoverso 7-bis è sostituito dal
seguente:
«7-bis.
Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l’organo accertatore, oltre
all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente
del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato
i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele,
il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il
periodo necessario. Della intimazione è fatta menzione
nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì
indicata l’ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque
circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.626,45 a euro 6.506,85, nonchè
con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida.
Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti
ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l’organo accertatore o
ad altro ufficio indicato dall’organo stesso, che vi provvede dopo la
constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni
richieste dal presente articolo»;
al comma 14, la lettera e) è soppressa;
al comma 15, la lettera b) è soppressa;
al comma 15, lettera d), il capoverso 4-bis è sostituito dal
seguente:
«4-bis.
Nei casi previsti dal comma 3 l’organo accertatore, oltre all’applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di
non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato
i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele,
il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il
periodo necessario. Dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di
contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene
altresì indicata l’ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione.
Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire
il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonchè
con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida.
Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti
ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l’organo accertatore o
ad altro ufficio indicato dall’organo stesso, che vi provvede dopo la
constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni
richieste dal presente articolo»;
al comma 15, la lettera e) è soppressa;
al comma 16, lettera d), capoverso 3, le parole: «ovvero con
limitatore di velocità o di cronotachigrafo manomesso»
sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso»;
al comma 16, lettera f), le parole: «mancante o manomesso»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «mancante, manomesso o non
funzionante»;
al comma 16, lettera g), le parole: «Alle violazioni di cui
al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Alla violazione
di cui al comma 2»;
il comma 17 è sostituito dal seguente:
«17. All’articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli
adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere
sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione
del medesimo“;
b)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Il
conducente di ciclomotore deve avere con sè il
certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità
alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento“;
c)
al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Alla violazione di cui al
presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende
l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da
presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno
successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti“»;
al comma 19, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La
sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando
l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa
autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla
demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso
l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi
esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo
previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo
della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a
norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata
dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria“»;
al comma 19, lettera b), il capoverso 4 è sostituito dal seguente:
«4. Si
applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia
fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato,
trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio,
individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari
condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai
sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei
mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia
del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la
violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone
comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti
non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta,
l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al
prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo
203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213».
All’articolo
4:
al comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: «presso
una persona fisica residente in Italia» sono soppresse; al secondo periodo, la
parola: «precedente» è soppressa;
al comma 1, lettera b), alinea, le parole: «è inserito il seguente»
sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera f), le
parole: «come modificato dall’articolo 7, comma 9» sono sostituite dalle seguenti:
«e successive modificazioni»;
al comma 1, lettera b), le parole da: «In altri casi» fino
a: «apparecchiature debitamente omologate» sono soppresse;
al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-bis è aggiunto
il seguente:
«1-ter.
Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la
contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere
anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è
necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga
mediante rilievo con apposite apparecchiature
debitamente omologate»;
al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis)
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5-bis.
Nel caso di accertamento di violazione per divieto di
fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle
zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla
circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal
pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il
veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con
decreto del Ministro dell’interno, il comando o l’ufficio che procede
interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare
al soggetto intestatario del veicolo l’inizio del procedimento al fine di
conoscere, tramite il responsabile dell’ufficio da cui dipende il conducente
del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava
in una delle condizioni previste dall’articolo 4 della legge 24 novembre 1981,
n. 689. In caso di sussistenza dell’esclusione della responsabilità, il
comando o l’ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi
dell’articolo 203 per l’archiviazione. In caso contrario, si
procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi
dell’articolo 196, comma 1; dall’interruzione della procedura fino alla
risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per
la notifica“»;
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis.
Dopo il comma 1 dell’articolo 203 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito
il seguente:
“1-bis.
Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato
direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette
all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore il
ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta
giorni dalla sua ricezione“.
1-ter. Il comma 2 dell’articolo 203 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“2. Il
responsabile dell’ufficio o del comando cui appartiene l’organo accertatore, è
tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal
deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento
degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al
comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta
contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni
tecniche dell’organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze
del ricorso“.
1-quater.
Al comma 1 dell’articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, le parole: “emette,
entro sessanta giorni“ sono sostituite dalle seguenti: “adotta, entro
centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte
dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 203“.
1-quinquies.
Dopo il comma 1 dell’articolo 204 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i
seguenti:
“1-bis.
I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell’articolo 203 e al comma 1 del presente
articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di
tempestività dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione.
Decorsi detti termini senza che sia stata adottata
l’ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
1-ter.
Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione
personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica
dell’invito al ricorrente per la presentazione all’audizione. Detto termine resta
sospeso fino alla data di espletamento dell’audizione
o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data
fissata per l’audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data
fissata per l’audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il
prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori
formalità“.
1-sexies. Al comma 2 dell’articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: “L’ordinanza-ingiunzione
di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata
nelle forme previste dall’articolo 201“ sono sostituite dalle seguenti:
“L’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua
adozione, nelle forme previste dall’articolo 201“.
1-septies.
Dopo l’articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
“Art. 204-bis. (Ricorso al giudice di pace). – 1.
Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il
trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei
casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace
competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione,
nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
2. Il
ricorso è proposto secondo le modalità stabilite
dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento
fissato dall’articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve
le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni
accessorie.
3.
All’atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la
cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità
del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale
della sanzione inflitta dall’organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, è restituita al ricorrente.
4. Il
ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente
presentato il ricorso di cui all’articolo 203.
5. In caso
di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione dell’importo
della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile,
all’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, la somma determinata,
autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di
sua capienza; l’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto
dall’articolo 208. La eventuale somma residua è
restituita al ricorrente.
6. La
sentenza con cui viene rigettato il ricorso
costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal
giudice di pace che superino l’importo della cauzione prestata all’atto del
deposito del ricorso.
7. Fermo
restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della
sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo
edittale stabilito dalla legge per la violazione
accertata.
8. In caso
di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l’applicazione
delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei
casi di cui all’articolo 205“.
1-octies. Il comma 3 dell’articolo 205 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“3. Il
prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione,
può delegare la tutela giudiziaria all’amministrazione cui appartiene l’organo
accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto
stabilito dall’articolo 208“»;
al comma 2, lettera a), le parole: «il secondo periodo è
abrogato» sono sostituite dalle seguenti: «il secondo periodo è soppresso»;
al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche
ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso
di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell’Unione europea“»;
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al
comma 1 dell’articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, le parole: “certificato di
idoneità tecnica“ sono sostituite dalle seguenti: “certificato di circolazione“;
al medesimo comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso di
fermo amministrativo di veicolo diverso dal ciclomotore la carta di
circolazione è ritirata e custodita, per tutto il periodo di durata del fermo,
presso l’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore; del ritiro è
fatta menzione nel verbale di contestazione“.
2-ter. Al
comma 2 dell’articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, le parole: “il veicolo è
restituito all’avente titolo“ sono sostituite dalle seguenti: “il veicolo è
affidato in custodia all’avente diritto“.
2-quater. Il comma 8 dell’articolo 214 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
“8.
Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva
l’applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in
capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. È disposta,
inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato“»;
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis.
Dopo il comma 2 dell’articolo 230 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto
il seguente:
“2-bis. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone
annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo
al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui
risultati ottenuti“».
All’articolo
5:
al comma 1, capoverso Art. 186,
comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per l’irrogazione della
pena è competente il tribunale».
Dopo
l’articolo 6, sono inseririti i seguenti:
«Art. 6-bis. (Divieto di somministrazione di bevande
superalcoliche sulle autostrade). – 1. Negli esercizi commerciali e nei locali
pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A di
cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, è vietata la somministrazione di
bevande superalcoliche.
Art. 6-ter. (Disposizioni concernenti i
titolari di patente rilasciata da uno Stato estero). – 1. Per i titolari
di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della
patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è istituita
presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti
terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che
è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno
commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi
i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo
n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli
organi di polizia di cui all’articolo 12 del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. Ai
soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso
nell’arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita
la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni.
Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell’arco di due anni,
l’inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il
totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra
i due e i tre anni, l’inibizione alla guida è limitata
a sei mesi.
3. Presso
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è
istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al
fine di rendere omogenea l’applicazione delle norme e delle sanzioni previste
dal presente decreto».
All’articolo
7:
al comma 3, alinea, dopo le parole: «All’articolo 7, comma 1,» sono inserite le seguenti: «capoverso Art.
126-bis,»;
al comma 3, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis)
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis.
Qualora vengano accertate contemporaneamente più
violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di
quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in
cui è prevista la sospensione o la revoca della patente“»;
al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) al
comma 2, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “La comunicazione deve
essere effettuata a carico del conducente quale
responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi,
la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo,
salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta,
all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del
conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo
risulta una persona giuridica, il suo legale
rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo
stesso termine, all’organo di polizia che procede. Se
il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la
sanzione prevista dall’articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento
per i trasporti terrestri avviene per via telematica“»;
al comma 3, lettera c), le parole: «nonchè
di patente» sono sostituite dalle seguenti: «e unitamente di patente B,»;
al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) al
comma 5, le parole: “tre anni“ sono sostituite dalle
seguenti: “due anni“; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i
titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due
anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la
decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione di un credito di due
punti, fino a un massimo di dieci punti“»;
dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Le
disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 72 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’articolo 1,
comma 3, del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1º luglio 2004»;
al comma 6, le parole: «ed integrazioni» sono soppresse;
dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. Il comma 5 dell’articolo 327 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è
abrogato»;
al comma 9, le parole: «12 giugno 2002» sono sostituite
dalle seguenti: «20 giugno 2002» e le parole: «del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
«dello stesso decreto legislativo»;
al comma 10, le parole: «decreto legislativo 20 aprile 1992,
n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285».
La tabella allegata è sostituita
dalla seguente:
Norma
violata |
|
Punti |
Art. 141 |
Comma 8 |
5 |
|
Comma 9, terzo
periodo |
10 |
Art. 142 |
Comma 8 |
2 |
|
Comma 9 |
10 |
Art. 143 |
Comma
11 |
4 |
|
Comma
12 |
10 |
|
Comma
13, con riferimento al comma 5 |
4 |
Art. 145 |
Comma 5 |
6 |
|
Comma
10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 |
5 |
Art. 146 |
Comma
2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata |
2 |
|
Comma 3 |
6 |
Art. 147 |
Comma 5 |
6 |
Art. 148 |
Comma
15, con riferimento al comma 2 |
3 |
|
Comma
15, con riferimento al comma 3 |
5 |
|
Comma
15, con riferimento al comma 8 |
2 |
|
Comma
16, terzo periodo |
10 |
Art. 149 |
Comma 4 |
3 |
|
Comma 5,
secondo periodo |
5 |
|
Comma 6 |
8 |
Art. 150 |
Comma
5, con riferimento all’articolo 149, comma 5 |
5 |
|
Comma
5, con riferimento all’articolo 149, comma 6 |
8 |
Art. 152 |
Comma 3 |
1 |
Art. 153 |
Comma
10 |
3 |
|
Comma
11 |
1 |
Art. 154 |
Comma 7 |
8 |
|
Comma 8 |
2 |
Art. 158 |
Comma 2,
lettere d), g) e h) |
2 |
Art. 161 |
Commi 1
e 3 |
2 |
|
Comma 2 |
4 |
Art. 162 |
Comma 5 |
2 |
Art. 164 |
Comma 8 |
3 |
Art. 165 |
Comma 3 |
2 |
Art. 167 |
Commi
2, 5 e 6, con riferimento a: |
|
|
a) eccedenza
non superiore a 1t |
1 |
|
b) eccedenza
non superiore a 2t |
2 |
|
c) eccedenza
non superiore a 3t |
3 |
|
d) eccedenza
superiore a 3t |
4 |
|
Commi
3, 5 e 6, con riferimento a: |
|
|
a) eccedenza
non superiore al 10 per cento |
1 |
|
b) eccedenza
non superiore al 20 per cento |
2 |
|
c) eccedenza
non superiore al 30 per cento |
3 |
|
d) eccedenza
superiore al 30 per cento |
4 |
|
Comma 7 |
3 |
Art. 168 |
Comma 7 |
4 |
|
Comma 8 |
10 |
|
Comma 9 |
10 |
|
Comma 9-bis |
2 |
Art. 169 |
Comma 8 |
4 |
|
Comma 9 |
2 |
|
Comma
10 |
1 |
Art. 170 |
Comma 6 |
1 |
Art. 171 |
Comma 2 |
5 |
Art. 172 |
Commi 8
e 9 |
5 |
Art. 173 |
Comma 3 |
5 |
Art. 174 |
Comma 4 |
2 |
|
Comma 5 |
2 |
|
Comma 7 |
1 |
Art. 175 |
Comma
13 |
4 |
|
Comma
14, con riferimento al comma 7, lettera a) |
2 |
|
Comma
16 |
2 |
Art. 176 |
Comma
19 |
10 |
|
Comma
20, con riferimento al comma 1, lettera b) |
10 |
|
Comma
20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d) |
10 |
|
Comma 21 |
2 |
Art. 177 |
Comma 5 |
2 |
Art. 178 |
Comma 3 |
2 |
|
Comma 4 |
1 |
Art. 179 |
Commi 2
e 2-bis |
10 |
Art. 186 |
Commi 2
e 7 |
10 |
Art. 187 |
Commi 7
e 8 |
10 |
Art. 189 |
Comma 5, primo
periodo |
4 |
|
Comma 5,
secondo periodo |
10 |
|
Comma 6 |
10 |
|
Comma 9 |
2 |
Art. 191 |
Comma 1 |
5 |
|
Comma 2 |
2 |
|
Comma 3 |
5 |
|
Comma 4 |
3 |
Art. 192 |
Comma 6 |
3 |
|
Comma 7 |
10 |
|
|
|
Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio».