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Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 5 agosto 2003
Circolare n. 84/2003
Oggetto: Trasporti internazionali – Ecopunti Austria – D.M. 16.7.2003
su G.U. n.165 del 18.7.2003.
Con il decreto
indicato in oggetto sono stati fissati i criteri per l’assegnazione degli
ecopunti necessari per i viaggi in transito attraverso l’Austria nel periodo
settembre – dicembre 2003.
Come nei precedenti
quadrimestri, le imprese già titolari di ecopunti riceveranno una quota di
ecopunti pari alla media dei transiti effettuati nei corrispondenti
quadrimestri del 2001 e del 2002 moltiplicata per un coefficiente di
conversione pari a 6,02.
Alle imprese già
inserite nel sistema ecopunti sarà rilasciata, senza necessità di presentare
domanda, una quota di nuovi permessi (40% del totale loro spettante) non appena
avranno consumato il 75% dei precedenti ecopunti; la restante parte sarà
rilasciata al raggiungimento di un consumo pari al 90% dei precedenti ecopunti
e comunque non prima dell’1 settembre p.v. Se il numero complessivo di ecopunti
spettanti è inferiore a 300 il rilascio avviene in un’unica soluzione.
Le imprese che non
sono inserite nel sistema ecopunti e abbiano necessità di permessi per il
periodo settembre – dicembre possono presentare apposita domanda entro lunedì
18 agosto 2003; i requisiti per accedere al sistema sono:
§
il
possesso di almeno un veicolo con un consumo di ecopunti non superiore a 6;
§
l’aver
effettuato nel periodo aprile-luglio 2003 almeno 10 viaggi in transito o a
destinazione verso i seguenti Paesi: Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca,
Ungheria;
§
il
possesso della licenza comunitaria.
Sono inoltre disponibili gli ecopunti-premio a favore
delle imprese che utilizzano il trasporto combinato accompagnato. In particolare,
le imprese che nel periodo maggio – agosto 2003 abbiano effettuato almeno 10
transiti con l’autostrada viaggiante, anche con più operatori ferroviari,
possono richiedere gli ecopunti-premio presentando apposita domanda nel periodo
dall’1 al 22 settembre 2003. Le domande saranno evase a decorrere dal mese di
ottobre, secondo l’ordine di presentazione. Gli ecopunti saranno rilasciati in
rapporto di 5 ecopunti per ciascun transito effettuato, fino ad un massimo di
250 ecopunti.
Com’è noto, in base
al trattato di adesione dell’Austria all’Unione Europea, il sistema degli
ecopunti si conclude col 31 dicembre 2003. Peraltro la materia è ancora sub
judice dal momento che, a fronte della richiesta dell’Austria di procrastinare
il sistema, il Parlamento e il Consiglio europei si sono divisi: il primo ha
deciso per la completa liberalizzazione dei transiti con veicoli Euro 3, nonché
il transito libero su alcuni tratti stradali, mentre il Consiglio si è limitato
alla eventuale liberalizzazione dei transiti solo con veicoli Euro 4. Tocca ora
al Governo italiano al turno di Presidenza UE riuscire a trovare un punto di
incontro per consentire una procedura
di conciliazione tra i due organi.
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.23/2003 |
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Allegato uno |
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D/d |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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G.U. n. 165 del 18.07.2003 (fonte
Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 luglio 2003
Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sulterritorio austriaco. Criteri per l'assegnazione di ecopunti per ilterzo quadrimestre dell'anno 2003. IL DIRETTORE GENERALE per l'autotrasporto di persone e cose Decreta:
RIPARTIZIONE
CONTINGENTE ECOPUNTI 3° QUADRIMESTRE 2003
Art. 1.
1. Il contingente di ecopunti riservato alle imprese italianeinteressate al transito attraverso il territorio austriaco e', per il3° quadrimestre 2003, pari a 1.025.363. 2. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terziche, nel corso dell'anno 2002, hanno ottenuto, a qualsiasi titolo,un'assegnazione di ecopunti, e' riservata, per il 3° quadrimestre2003, una quota pari a 976.228 ecopunti (95,21% dell'assegnazionequadrimestrale). 3. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprioe' riservata, per il 3° quadrimestre 2003, una quota pari a 29.735ecopunti (2,90% dell'assegnazione quadrimestrale). Tale quotaaffluisce nel fondo nazionale ecopunti conto proprio. 4. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terziche nel corso dell'anno 2002 e nei primi due quadrimestri dell'anno2003 non hanno ottenuto alcuna assegnazione di ecopunti, e'riservata, per il 3° quadrimestre 2003, una quota pari a 8.650ecopunti (0,84% dell'assegnazione quadrimestrale). 5. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terziche durante il periodo maggio-agosto 2003 hanno utilizzato, pertransitare attraverso il territorio austriaco, il sistema deltrasporto ferroviario combinato accompagnato e' riservata, per il 3°quadrimestre 2003, una quota pari a 10.250 ecopunti (1%dell'assegnazione quadrimestrale). 6. Alle imprese che effettuano trasporti eccezionali e' riservata,per il 3° quadrimestre 2003, una quota pari a 500 ecopunti (0,05%dell'assegnazione quadrimestrale). 7. La quota di ecopunti indicata al precedente comma 5 verra'integrata, nel caso fosse insufficiente a soddisfare tutte lerichieste presentate ai sensi dei successivi articoli 13-14 e 15, congli ecopunti, eventualmente, residui dalla quota indicata alprecedente comma 4.
AUTOTRASPORTO DI
MERCI IN CONTO TERZI (C.D. IMPRESE VECCHIE)
Art. 2.
Criteri di calcolo
dell'assegnazione
1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamentodel territorio austriaco alle imprese che effettuano trasporto dimerci in conto terzi indicate all'art. 1, comma 2 del presentedecreto, viene determinata, a favore di ciascuna impresa, per il3° quadrimestre dell'anno 2003, calcolando il numero medio deitransiti effettuati dall'impresa interessata nel 3° quadrimestredell'anno 2001 e dell'anno 2002; la cifra cosi' ottenuta vienemoltiplicata per 6,02. Condizione indispensabile per aver titoloall'assegnazione e' che l'impresa interessata abbia effettuato almenoun viaggio di transito attraverso il territorio austriaco registratoal sistema elettronico di rilevazione dei transiti nel corso del3° quadrimestre 2002. 2. Per la determinazione del numero di transiti valutabili ai finidi quanto previsto dal precedente comma 1 verranno considerati tuttii viaggi dichiarati di transito effettuati dalle singole imprese neiperiodi indicati con esclusione: a) dei viaggi dichiarati di transito effettuati senza ilversamento degli ecopunti dovuti (c.d. transiti «in nero»); b) dei viaggi dichiarati di transito per i quali risulta che ilposto di frontiera di entrata e il posto di frontiera di uscita sitrovano sulla medesima linea di confine (viaggi bilaterali); 3. La cifra determinata tenendo conto dei criteri indicati aiprecedenti commi viene ridotta di una quota pari al 50% degliecopunti corrispondenti ai transiti «in nero» effettuati dall'impresanel 3° quadrimestre dell'anno 2001 e nel 3° quadrimestre dell'anno2002. La riduzione non potra', comunque, essere superiore al 50%dell'assegnazione calcolata ai sensi del comma 1 del presentearticolo. 4. I dati utilizzati ai fini della quantificazione del numero deitransiti effettuati da ciascuna impresa nel 3° quadrimestre dell'anno2001 e nel 3° quadrimestre dell'anno 2002 sono quelli registrati nelsistema elettronico di rilevazione dei transiti. 5. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifichesul consumo al fine di assumere eventuali provvedimenti in caso discarso o irregolare utilizzo degli ecopunti. Art. 3. Criteri di correzione dell'assegnazione 1. Nell'eventualita' che la somma totale delle assegnazioni diecopunti alle imprese indicate all'art. 1, comma 2 del presentedecreto superi, per il 3° quadrimestre dell'anno 2003, il numerototale degli ecopunti ad esse riservati, la quota di ecopuntispettante a ciascuna impresa per il 3° quadrimestre dell'anno 2003,calcolata in base ai criteri esposti nel precedente art. 2, vieneridotta di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra lasomma totale delle assegnazioni delle singole imprese e il numerodegli ecopunti ad esse riservati. 2. Verra' attribuita, per il 3° quadrimestre 2003, nell'ambitodella quota prevista dall'art. 1, comma 2 del presente decretoun'assegnazione di 50 ecopunti alle imprese che si trovano nelleseguenti condizioni: a) in base ai criteri esposti nell'art. 2 e nel comma 1 delpresente articolo hanno titolo ad una quota di ecopunti inferiore a50, ma il parco veicolare, registrato al sistema elettronico dirilevazione dei transiti, comprende esclusivamente veicoli aventi unCop-dokument attestante un consumo pari o inferiore a 6 ecopunti; b) presentano, avendo omesso di farlo ai sensi del decretodirettoriale 4 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.296 del 18 dicembre 2002 e del decreto direttoriale 9 aprile 2003pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2003, unadomanda di rinnovo, redatta secondo quanto previsto dal successivoart. 4, contenente un'autorizzazione esplicita alla cancellazione dalsistema elettronico di rilevazione dei transiti di tutti i veicoliregistrati a nome dell'impresa stessa aventi un Cop-dokumentattestante un consumo superiore a 6 ecopunti; c) successivamente alla comunicazione dell'assegnazione per il3° quadrimestre 2003 presentano, secondo l'allegato 7 al presentedecreto, una richiesta di cancellazione dal sistema elettronico dirilevazione dei transiti di tutti i veicoli registrati a proprio nomeaventi un Cop-dokument attestante un consumo superiore a 6 ecopunti. d) hanno ottenuto una quota di 50 ecopunti ai sensi degliarticoli 12-13-14-15 del decreto direttoriale 4 dicembre 2002pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2002 edegli articoli 9-10-11-12 del decreto direttoriale 9 aprile 2003pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2003 (c.d.imprese nuove 2003). Art. 4. Modalita' di richiesta 1. Le imprese indicate all'art. 1, comma 2 del presente decreto chehanno presentato domanda per l'assegnazione della quota di ecopuntiloro spettante per il 1° quadrimestre 2003 o per il 2° quadrimestre2003 e le imprese indicate all'art. 3, comma 2, lettera d) delpresente decreto otterranno automaticamente, secondo le modalita' dirilascio indicate al successivo art. 5, la quota di ecopunti lorospettante per il 3° quadrimestre 2003. 2. Le imprese di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto, chenon hanno presentato domanda per l'assegnazione degli ecopunti nel1° quadrimestre 2003 ai sensi del decreto direttoriale 4 dicembre2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2002o nel 2° quadrimestre 2003 ai sensi del decreto direttoriale 9 aprile2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2003,dovranno presentare, per ottenere l'assegnazione degli ecopunti lorospettante per il 3° quadrimestre 2003, una domanda redatta secondol'allegato 1 al presente decreto, corredata dell'attestazione di unversamento di Euro 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo). Taledomanda deve essere inviata al Ministero delle infrastrutture e deitrasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemiinformativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto dipersone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma entro trentagiorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Le imprese che presentano domanda, secondo le modalita' previstedal precedente comma, tra il trentunesimo ed il sessantesimo giornodalla data di pubblicazione del presente decreto nella GazzettaUfficiale vedranno ridotta la propria assegnazione per il3° quadrimestre 2003 di una quota pari al 30%. 4. Le imprese che presentano domanda, secondo le modalita' previstedal comma 2 del presente articolo, tra il sessantunesimo ed ilnovantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decretonella Gazzetta Ufficiale vedranno ridotta la propria assegnazione peril 3° quadrimestre 2003 di una quota pari al 60%. 5. Le imprese che presentano domanda oltre il novantesimo giornodalla data di pubblicazione del presente decreto nella GazzettaUfficiale si vedranno rifiutata l'assegnazione degli ecopunti lorospettante per il 3° quadrimestre 2003. Art. 5. Modalita' di rilascio 1. La quota di ecopunti, calcolata sulla base dei criteri contenutinegli articoli 2 e 3 del presente decreto, spettante, per il3° quadrimestre 2003, alle imprese indicate all'art. 4, comma 1 delpresente decreto ed alle imprese che presentano domanda ai sensidell'art. 4, commi 2 e 3 del presente decreto, sara' rilasciata indue parti, la prima, non prima del 21 luglio 2003, per una quantita'pari al 40% dell'assegnazione, al raggiungimento da partedell'impresa interessata di una percentuale di utilizzo pari al 75%degli ecopunti gia' assegnati nel corso dell'anno 2003, la seconda, asaldo, al momento dell'ulteriore raggiungimento di una percentuale diutilizzo pari al 90% degli ecopunti gia' assegnati nel corsodell'anno 2003 e, comunque, non prima del 1° settembre 2003 enell'ambito dei tempi tecnici necessari per l'effettuazionedell'operazione di assegnazione. 2. In deroga a quanto previsto al precedente comma, l'assegnazionedella quota spettante per il 3° quadrimestre 2003 avverra' inun'unica soluzione per quelle imprese la cui quota spettante sara'pari o inferiore a 300 ecopunti. 3. L'effettuazione delle operazioni di attribuzione indicate aicommi precedenti verra' resa nota a ciascuna impresa medianteapposita comunicazione. Art. 6. Certificati di registrazione 1. La domanda per il rilascio dei certificati di registrazionenecessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli cheeffettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriacodeve essere redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto,corredata dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul c.c.p.4028 (imposta di bollo) e di un versamento di Euro 5,16 sul c.c.p.9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. Ladomanda deve essere conforme a quanto indicato ai successivi commidel presente articolo. 2. La registrazione al sistema elettronico di rilevazione deitransiti di veicoli in propria disponibilita' da parte delle impreseche rientrano tra quelle indicate all'art. 1, comma 2 del presentedecreto, e' possibile per veicoli che abbiano un Cop-dokument cheattesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorioaustriaco, non superiore a 5 ecopunti. 3. La registrazione di veicoli il cui Cop-dokument attesta unconsumo di ecopunti pari a 6 e' condizionata alla cancellazione dalsistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilita'alla stessa impresa, gia' registrati, regolarmente inizializzati eaventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 6. 4. Le imprese che rientrano tra quelle indicate all'art. 1, comma 2del presente decreto, che per il 3° quadrimestre dell'anno 2003 hannotitolo ad ottenere una quota di ecopunti non superiore a 250, possonoessere titolari di un massimo di cinque certificati di registrazione. 5. E' consentita, per le imprese di cui al comma precedente, che almomento della domanda risultano essere titolari di cinque certificatidi registrazione, la registrazione di ulteriori veicoli conCop-dokument non superiore a 6 ecopunti, previa cancellazione dalsistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilita'alla stessa impresa, gia' registrati, regolarmente inizializzati eaventi un consumo di ecopunti pari o superiore a quello del veicolo odei veicoli di cui si richiede la registrazione. 6. E' consentita, per le imprese di cui al comma 4 del presentearticolo, che al momento della domanda risultano essere titolari dipiu' di cinque certificati di registrazione, la registrazione diulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a 6 ecopunti, previacancellazione dal sistema informativo di un numero doppio di veicoliin disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati, regolarmenteinizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore aquello del veicolo o dei veicoli di cui si richiede la registrazione. 7. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche,i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base alsistema informativo del Ministero delle infrastrutture e deitrasporti, non sono piu' nella disponibilita' dell'impresa che li haottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate. 8. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione,secondo quanto indicato al comma precedente verra' comunicataall'impresa interessata.
AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO PROPRIO
Art. 7.
Modalita' di richiesta e di
rilascio
1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio,interessate ad attraversare il territorio austriaco e che alla datadel presente decreto non hanno ancora presentato domanda ai sensidell'art. 10 del decreto direttoriale 4 dicembre 2002 pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2002 o dell'art. 7del decreto direttoriale 9 aprile 2003 pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 90 del 17 aprile 2003, possono presentare domanda, senzaalcun termine temporale, per accedere al fondo nazionale ecopunticonto proprio. 2. La domanda di cui al comma precedente redatta secondol'allegato 2 al presente decreto, corredata dell'attestazione di unversamento di Euro 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) deveessere presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi estatistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose- ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma. 3. Le imprese che presentano domanda ai sensi dei precedenti commidel presente articolo riceveranno una comunicazione contenentel'autorizzazione ad utilizzare il fondo nazionale ecopunti contoproprio fino al 31 dicembre 2003, entro i limiti di consistenza delfondo indicati per quanto riguarda il 3° quadrimestre 2003 all'art.1, comma 3 del presente decreto. 4. Le imprese che non sono registrate nel sistema elettronico dirilevazione dei transiti devono presentare, contestualmente allarichiesta di cui al precedente comma 2, una domanda per ottenere icertificati di registrazione necessari per l'installazionedell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta al sensi delsuccessivo art. 8, comma 1. I veicoli per i quali si richiede ilcertificato di registrazione non possono avere un Cop-dokument cheattesta un consumo di ecopunti superiore a 6. Art. 8. Certificati di registrazione 1. La domanda per il rilascio dei certificati di registrazionenecessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli cheeffettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriacodeve essere redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto,corredata dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sulc.c.p. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di Euro 5,16 sulc.c.p. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede ilcertificato. La domanda deve essere conforme a quanto indicato aisuccessivi commi del presente articolo. 2. La registrazione al sistema elettronico di rilevazione deitransiti di ulteriori veicoli in propria disponibilita' da partedelle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio e'possibile per veicoli che abbiano un Cop-dokument che attesta unconsumo, per ogni transito attraverso il territorio austriaco, nonsuperiore a 5 ecopunti. 3. La registrazione di ulteriori veicoli il cui Cop-dokumentattesta un consumo di ecopunti pari a 6 e' condizionata allacancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli indisponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati, regolarmenteinizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 6. 4. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche,i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base alsistema informativo del Ministero delle infrastrutture e deitrasporti, non sono piu' nella disponibilita' dell'impresa che li haottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate. 5. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione,secondo quanto indicato al comma precedente verra' comunicataall'impresa interessata.
AUTOTRASPORTO DI
MERCI IN CONTO TERZI (C.D. IMPRESE NUOVE)
Art. 9.
Modalita' di richiesta e
requisiti
1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi cherientrano tra quelle indicate all'art. 1, comma 4 del presentedecreto e che sono interessate ad ottenere una quota di ecopunti peril 3° quadrimestre 2003 debbono presentare apposita domanda entro iltermine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione delpresente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. I requisiti che l'impresa interessata deve possedere sono: a) licenza comunitaria; b) possesso alla data di pubblicazione del presente decreto dialmeno un veicolo avente un consumo di ecopunti pari o inferiore a 6; c) aver effettuato nel corso del periodo aprile 2003-luglio 2003viaggi, mediante autorizzazioni, per trasporti da/per o attraverso iseguenti Paesi: Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria ePolonia per un totale complessivo di 10. 3. La domanda di cui al comma 1 del presente articolo, redattasecondo l'allegato 3 al presente decreto, corredata dell'attestazionedi un versamento di Euro 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo)deve essere presentata al Ministero delle infrastrutture e deitrasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemiinformativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto dipersone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma. 4. L'impresa interessata, contestualmente alla richiesta di cui alprecedente comma 3, deve presentare una domanda per ottenere icertificati di registrazione necessari per l'installazionedell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta secondo l'allegato 4al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento diEuro 10,33 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento diEuro 5,16 sul c.c.p. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiedeil certificato. La domanda potra' riguardare un massimo di dueveicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo di ecopunti pario inferiore a 6. Art. 10. Criteri di attribuzione degli ecopunti 1. Le imprese che hanno presentato le domande indicate ai commi 3e 4 del precedente art. 9 e che sono in possesso dei requisitiindicati al comma 2 dello stesso articolo otterranno per il3° quadrimestre 2003 una quota di ecopunti pari a 50. 2. Qualora la quota di ecopunti indicata art. 1, comma 4 delpresente decreto non fosse sufficiente per tutte le impreserichiedenti, si procedera' all'assegnazione degli ecopunti previstidal comma precedente secondo l'ordine di protocollazione delledomande fino all'esaurimento della quota riservata. 3. Verranno respinte e archiviate le domande la cui collocazionenell'ordine di protocollazione non consente di beneficiare, causal'esaurimento degli ecopunti della quota riservata, dell'assegnazionedegli ecopunti. Art. 11. Modalita' di rilascio 1. La quota di ecopunti determinata ai sensi del precedente art. 10spettante alle imprese che hanno presentato domanda ai sensidell'art. 9 verra' rilasciata in un'unica soluzione e sara'disponibile a partire dal 15 settembre 2003. 2. La comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli ecopuntiverra' inviata alle imprese interessate insieme ai certificati diregistrazione dei veicoli per i quali e' stata presentata domanda aisensi dell'art. 10, comma 4 del presente decreto. Art. 12. Certificati di registrazione 1. Le imprese che ottengono una quota di ecopunti ai sensi degliarticoli 9, 10 e 11 del presente decreto non possono essere titolaridi piu' di due certificati di registrazione. 2. E' consentita per le imprese di cui al comma precedente,nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di ulterioriveicoli con Cop-dokument pari o inferiore a 6 ecopunti, previacancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli indisponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati, regolarmenteinizzializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore aquello del veicolo o dei veicoli di cui si richiede la registrazione.
MISURA DI PROMOZIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO COMBINATO
ACCOMPAGNATO
Art. 13.
Modalita' di calcolo dell'assegnazione
1. Alle imprese che effettuano autotrasporto di merci in contoterzi che nel periodo 1° maggio - 31 agosto 2003 hanno utilizzato pertransitare attraverso il territorio austriaco il sistema deltrasporto ferroviario combinato accompagnato, riceveranno, nei limitidella quota riservata a questo scopo, determinata secondo ilcombinato disposto dei commi 5 e 7 dell'art. 1 del presente decreto esecondo le modalita' indicate ai successivi articoli, 5 ecopunti perogni viaggio. Art. 14. Modalita' di richiesta e di attribuzione 1. Le imprese interessate dovranno presentare, per l'ottenimentodegli ecopunti di cui al precedente articolo, apposita richiestaredatta secondo l'allegato 5 al presente decreto, corredatadell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul c.c.p. 4028(imposta di bollo). La domanda dovra' essere presentata,inderogabilmente, nel periodo dal 1° settembre al 22 settembre 2003,al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento peri trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici -Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3,via Caraci n. 36 - 00157 Roma. 2. Alla domanda di cui al comma precedente dovra' essere allegatala documentazione (copia delle lettere di vettura ferroviarie edebitamente timbrate dal gestore del servizio) attestantel'effettuazione, nel periodo indicato al precedente art. 13, deiviaggi su ferrovia, per l'attraversamento del territorio austriaco,mediante il sistema del trasporto combinato accompagnato. 3. Ciascuna impresa non potra' presentare piu' di una richiesta perl'ottenimento degli ecopunti di cui all'art. 13 del presente decreto. 4. Verranno prese in considerazione unicamente le richieste che siriferiscono all'effettuazione di un minimo di 10 viaggi. 5. Verranno premiati, secondo le modalita' di calcolo delprecedente art. 13, un massimo di 50 viaggi. 6. Le imprese che non sono registrate nel sistema elettronico dirilevazione dei transiti devono presentare, contestualmente allarichiesta di cui al precedente comma 1, una domanda per ottenere icertificati di registrazione necessari per l'installazionedell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta secondo l'allegato 4al presente decreto corredata dell'attestazione di un versamento diEuro 10,33 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento diEuro 5,16 sul c.c.p. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiedeil certificato. I veicoli per i quali si richiede il certificato diregistrazione, massimo due, non possono avere un Cop-dokument cheattesta un consumo di ecopunti superiore a 6. 7. Le imprese richiedenti otterrano un'assegnazione di ecopunticalcolata secondo i criteri indicati al precedente art. 13 e neilimiti di quanto riportato ai comma 4 e 5 del presente articolo. 8. Qualora la quota di ecopunti risultante dal combinato dispostodei commi 5 e 7 del presente decreto non fosse sufficiente per tuttele imprese richiedenti, si procedera' all'assegnazione degli ecopuntisecondo l'ordine di protocollazione delle domande finoall'esaurimento della quota riservata. 9. Verranno respinte e archiviate le domande la cui collocazionenell'ordine di protocollazione non consente di beneficiare, causal'esaurimento degli ecopunti della quota riservata, dell'assegnazionedegli ecopunti. Art. 15. Modalita' di rilascio 1. La quota di ecopunti spettante alle imprese che hanno presentatodomanda ai sensi dell'art. 14, verra' rilasciata in un'unicasoluzione e sara' disponibile a partire dal 2 ottobre 2003. 2. La comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli ecopuntiverra' inviata alle imprese interessate. 3. Le imprese di cui al comma 6 del precedente articoloriceveranno, oltre alla comunicazione dell'avvenuta assegnazione diecopunti anche i certificati di registrazione richiesti.
TRASPORTI ECCEZIONALI
Art. 16. 1. Le imprese che hanno necessita' di effettuare trasportieccezionali attraverso il territorio austriaco e che non hannoottenuto una quota di ecopunti per il 3° quadrimestre 2003 o che,avendola ottenuta, l'hanno esaurita, debbono presentare una domanda,redatta secondo l'allegato 6 al presente decreto. 2. La domanda, contenente l'indicazione della data di entrata interritorio austriaco del veicolo che effettua il trasportoeccezionale, corredata dell'attestazione di un versamento diEuro 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo), deve esserepresentata, inderogabilmente, almeno dieci giorni prima della data dieffettuazione del transito, al Ministero delle infrastrutture e deitrasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemiinformativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto dipersone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma. 3. Le domande che non siano presentate almeno entro il decimogiorno precedente la data prevista per l'effettuazione del trasportoeccezionale verranno respinte. 4. Nel caso in cui il trasporto eccezionale sia effettuato con unveicolo non registrato al sistema elettronico di rilevazione,l'impresa interessata dovra' provvedere, contemporaneamente alladomanda di cui al precedente comma, ad inviare una domanda per ilrilascio del certificato di registrazione necessario perl'installazione dell'ecopiastrina, redatta secondo l'allegato 4 alpresente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento diEuro 10,33 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento diEuro 5,16 sul c.c.p. 9001 (diritti). 5. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2,l'ufficio competente dell'ex unita' operativa APC3 provvedera'all'assegnazione sul sistema elettronico di rilevazione del numero diecopunti necessario per l'effettuazione del transito attraverso ilterritorio austriaco, limitatamente alla tratta che viene effettuatacon il carico. Gli ecopunti assegnati all'impresa per l'effettuazionedel transito rimangono a disposizione per i tre giorni successivialla data indicata nella richiesta, dopo di che verranno tolti, senon utilizzati. L'impresa interessata ricevera' comunicazionedell'avvenuta assegnazione degli ecopunti ed, eventualmente, avendopresentato domanda ai sensi del precedente comma 4, il certificato diregistrazione del veicolo. 6. L'impresa che usufruisce degli ecopunti per l'effettuazione deltrasporto eccezionale deve inviare, entro quindici giornidall'effettuazione del transito, all'ufficio competente dell'exunita' operativa APC3, al fine di comprovare l'effettivo svolgimentodel trasporto eccezionale, una copia dell'autorizzazione al trasportoeccezionale o dell'attestazione di transito timbrata dalconcessionario autostradale con la data di esecuzione del viaggio. 7. Nel caso non venga prodotta la documentazione richiesta dalprecedente comma, l'impresa in questione si vedra' rifiutata ognialtra successiva richiesta di assegnazione di ecopunti perl'effettuazione di trasporti eccezionali in transito sul territorioaustriaco. 8. Nel corso del 3° quadrimestre 2003, nell'ambito della quotariservata prevista all'art. 1, comma 6 del presente decreto, nonpotranno essere rilasciati ecopunti ad una stessa impresa per piu' didieci trasporti eccezionali. 9. Il limite indicato al comma precedente non si applica qualora iviaggi successivi vengano effettuati con veicoli eccezionali persagoma e/o per massa.
NORME GENERALI
Art. 17.
Infrazioni
1. Reiterati transiti effettuati senza versamento di ecopunticostituiscono infrazione grave alle normative relative all'esecuzionedell'autotrasporto internazionale di merci che puo' comportarel'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 del decretoministeriale 22 novembre 1999, n. 521. La recidiva potra' comportareanche il ritiro di tutte o di una parte delle copie certificateconformi della licenza comunitaria in possesso dell'impresa che haeffettuato i transiti irregolari. Art. 18. 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 18 aprile1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza delDipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redattenelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, ledomande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati alpresente decreto, verranno archiviate. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana e sara' disponibile anche sul sito delMinistero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo:www.trasportinavigazione.it Sullo stesso sito e' disponibile anche lacircolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti e dellanavigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generaleautotrasporto persone e cose riguardante i certificati diregistrazione. Roma, 16 luglio 2003 Il direttore generale per l'autotrasporto di persone e cose Ricozzi ALLEGATO 1Allegare fotocopia del documento di identita in corso di validita deltitolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente IMPRESA CONTO TERZI AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (ex APC3) VIA CARACI, 36 00157 ROMA numero albo trasportatori................. codice Austria........... La sottoscritta impresa ............................................sede legale in .....................................................chiede l'assegnazione degli ecopunti spettanti per l'anno 2003.Ai fini dell'eventuale elevazione alla quota di 50 ecopuntidell'assegnazione per il 3° quadrimestre 2003, prevista per leimprese che avrebbero titolo ad una quantita' inferiore di ecopunti,1'impresa sottoscritta autorizza/non autorizza (eliminare la voce chenon interessa) la cancellazione dal sistema elettronico dirilevazione di tutti i veicoli aventi un Cop-dokument superiore a 6che risultano in disponibilita' dell'impresa stessa.Il sottoscritto, sotto la propria responsabilita', dichiara di esserea conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsitain atti e dichiarazioni mendaci nonche' di andare incontro allasanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti aseguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base delladichiarazione non veritiera FIRMA (del titolare o del legale rappresentante) IL SOTTOSCRITTO HA INCARICATO PER LA TRATTAZIONEDELLA PRESENTE DOMANDA LA CHE ACCETTA. FIRMA FIRMA(per accettazione) (del titolare o del legale rappresentante) ALLEGATO 2Allegare fotocopia del documento di identita in corso di validita deltitolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente IMPRESA CONTO PROPRIO AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (ex APC3) VIA CARACI, 36 00157 ROMA numero elenco trasportatori conto proprio...... codice Austria...... La sottoscritta impresa.............................................sede legale in .....................................................chiede 1'autorizzazione all'utilizzo del fondo nazionale ecopunticonto proprio fino al 31 dicembre 2003.Il sottoscritto, sotto la propria responsabilita', dichiara di esserea conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi difalsita' in atti e dichiarazioni mendaci nonche' di andare incontroalla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti aseguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base delladichiarazione non veritiera FIRMA (del titolare o del legale rappresentante) IL SOTTOSCRITTO HA INCARICATO PER LA TRATTAZIONEDELLA PRESENTE DOMANDA LA CHE ACCETTA. FIRMA FIRMA(per accettazione) (del titolare o del legale rappresentante) ALLEGATO 3Allegare fotocopia del documento di identita in corso di validita deltitolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente NUOVA IMPRESA AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (ex APC3) VIA CARACI, 36 00157 ROMA numero albo trasportatori ....................... Il sottoscritto ..........................quale legale rappresentantedell'impresa ........................................................sede legale in ......................................................chiede l'assegnazione di una quota di ecopunti per il 3° quadrimestredell'anno 2003.A tal fine dichiara:a) di essere in possesso di licenza comunitaria;b) di essere in possesso di veicoli aventi un Cop-dokument attestanteun consumo pari o inferiore a 6 ecopunti;c) di aver effettuato nel periodo aprile-luglio 2003 viaggi, medianteautorizzazioni rilasciate da ............. (indicare l?Ufficio/i delDipartimento dei Trasporti Terrestri), per trasporti verso oattraverso i seguenti Paesi: Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca,Ungheria e Polonia per un totale complessivo di 10.Il sottoscritto, sotto la propria responsabilita', dichiara di esserea conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi difalsita' in atti e dichiarazioni mendaci nonche' di andare incontroalla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti aseguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base delladichiarazione non veritiera FIRMA (del titolare o del legale rappresentante) IL SOTTOSCRITTO HA INCARICATO PER LA TRATTAZIONEDELLA PRESENTE DOMANDA LA CHE ACCETTA. FIRMA FIRMA(per accettazione) (del titolare o del legale rappresentante) ALLEGATO 4NUOVA IMPRESA AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (ex APC3) VIA CARACI, 36 00157 ROMA numero albo trasportatori............... Codice Austria............. (se impresa gia' registrata) La sottoscritta impresa.............................................sede legale in .....................................................chiede il rilascio dei certificati di registrazione necessari perl'inizializzazione delle ecopiastrine per i seguenti veicoli: (1) (2)Targa..................... Targa.......................Targa..................... Targa.......................Targa..................... Targa.......................Targa..................... Targa.......................Targa..................... Targa.......................Targa..................... Targa.......................Il sottoscritto, sotto la propria responsabilita', dichiara di esserea conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi difalsita' in atti e dichiarazioni mendaci nonche' di andare incontroalla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti aseguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base delladichiarazione non veritiera FIRMA (del titolare o del legale rappresentante) IL SOTTOSCRITTO HA INCARICATO PER LA TRATTAZIONEDELLA PRESENTE DOMANDA LA CHE ACCETTA. FIRMA FIRMA (per accettazione) (del titolare o del legale rappresentante) (1) il veicolo deve essere in possesso di Cop-dokument da richiedersipresso l'ex Ufficio Provinciale della M.C.T.C. competente perterritorio.(2) allegare alla pratica copia della carta provvisoria dicircolazione del veicolo ove questo fosse ancora sprovvisto di cartadi circolazione definitiva ALLEGATO 5Allegare fotocopia del documento di identita in corso di validita deltitolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente PROMOZIONE TRASPORTO COMBINATO ACCOMPAGNATO AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (ex APC3) VIA CARACI, 36 00157 ROMA numero albo trasportatori................ Codice Austria............. (se impresa gia registrata)La sottoscritta impresa ............................................sede legale in .....................................................chiede il rilascio degli ecopunti spettanti in relazioneall'effettuazione, per l'attraversamento del territorio austriaco,nel periodo 1 maggio - 31 agosto 2003 di n. ...... trasportiferroviari secondo il sistema del trasporto combinato accompagnato(come da documentazione allegata).A tal fine dichiaraa) di essere in possesso di licenza comunitaria;b) di essere in possesso di veicoli aventi un Cop-dokument attestanteun consumo pari o inferiore a 6 ecopunti; (se impresa non registrata)c) di avere la disponibilita, al momento della sua esecuzione, deiveicoli con cui il trasporto su ferrovia a stato effettuato;Il sottoscritto, sotto la propria responsabilita', dichiara di esserea conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi difalsita' in atti e dichiarazioni mendaci nonche' di andare incontroalla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti aseguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base delladichiarazione non veritiera FIRMA (del titolare o del legale rappresentante) IL SOTTOSCRITTO HA INCARICATO PER LA TRATTAZIONEDELLA PRESENTE DOMANDA LA CHE ACCETTA. FIRMA FIRMA(per accettazione) (del titolare o del legale rappresentante) ALLEGATO 6Allegare fotocopia del documento di identita in corso di validita deltitolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente TRASPORTI ECCEZIONALI AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (ex APC3) VIA CARACI, 36 00157 ROMA numero albo trasportatori................ Codice Austria............. (se impresa gia registrata)La sottoscritta impresa ............................................sede legale in .....................................................chiede l'assegnazione degli ecopunti necessari per l'effettuazione diun trasporto eccezionale in transito attraverso il territorioaustriaco.A tal fine dichiara:a) che la targa del veicolo con cui verra effettuato il trasporto e'la seguente:................b) che la data di entrata in territorio austriaco sara la seguente:......c) di essere a conoscenza a di accettare il fatto chel'Amministrazione provvedera a conservare gli ecopunti attribuiti peri 3 (tre) giorni successivi alla data dichiarata al punto b) dopo diche, se non utilizzati, verranno tolti dalla disponibilita'dell'impresa al sistema elettronico di rilevazione del transitiIl sottoscritto, sotto la propria responsabilita', dichiara di esserea conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi difalsita' in atti e dichiarazioni mendaci nonche' di andare incontroalla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti aseguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base delladichiarazione non veritiera FIRMA (del titolare o del legale rappresentante) IL SOTTOSCRITTO HA INCARICATO PER LA TRATTAZIONEDELLA PRESENTE DOMANDA LA CHE ACCETTA. FIRMA FIRMA(per accettazione) (del titolare o del legale rappresentante) ALLEGATO 7Allegare fotocopia del documento di identita in corso di validita deltitolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente CANCELLAZIONE CERTIFICATI AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (ex APC3) VIA CARACI, 36 00157 ROMA numero albo trasportatori................ Codice Austria............. La sottoscritta impresa ............................................sede legale in .....................................................autorizza, ai fini dell'eventuale elevazione alla quota di 50ecopunti dell'assegnazione per il 3 quadrimestre 2003, prevista perle imprese che avrebbero titolo ad una quantita' inferiore diecopunti, la cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione ditutti i veicoli aventi un Cop-dokument superiore a 6 che risultano indisponibilita' dell'impresa stessa.Il sottoscritto, sotto la propria responsabilita', dichiara di esserea conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi difalsita' in atti e dichiarazioni mendaci nonche' di andare incontroalla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti aseguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base delladichiarazione non veritiera FIRMA (del titolare o del legale rappresentante) IL SOTTOSCRITTO HA INCARICATO PER LA TRATTAZIONEDELLA PRESENTE DOMANDA LA CHE ACCETTA. FIRMA FIRMA(per accettazione) (del titolare o del legale rappresentante)