Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 5 agosto 2003
Circolare n. 84/2003
Oggetto: Trasporti internazionali – Ecopunti Austria – D.M. 16.7.2003
su G.U. n.165 del 18.7.2003.
Con il decreto
indicato in oggetto sono stati fissati i criteri per l’assegnazione degli
ecopunti necessari per i viaggi in transito attraverso l’Austria nel periodo
settembre – dicembre 2003.
Come nei precedenti
quadrimestri, le imprese già titolari di ecopunti riceveranno una quota di
ecopunti pari alla media dei transiti effettuati nei corrispondenti
quadrimestri del 2001 e del 2002 moltiplicata per un coefficiente di
conversione pari a 6,02.
Alle imprese già
inserite nel sistema ecopunti sarà rilasciata, senza necessità di presentare
domanda, una quota di nuovi permessi (40% del totale loro spettante) non appena
avranno consumato il 75% dei precedenti ecopunti; la restante parte sarà
rilasciata al raggiungimento di un consumo pari al 90% dei precedenti ecopunti
e comunque non prima dell’1 settembre p.v. Se il numero complessivo di ecopunti
spettanti è inferiore a 300 il rilascio avviene in un’unica soluzione.
Le imprese che non
sono inserite nel sistema ecopunti e abbiano necessità di permessi per il
periodo settembre – dicembre possono presentare apposita domanda entro lunedì
18 agosto 2003; i requisiti per accedere al sistema sono:
§
il
possesso di almeno un veicolo con un consumo di ecopunti non superiore a 6;
§
l’aver
effettuato nel periodo aprile-luglio 2003 almeno 10 viaggi in transito o a
destinazione verso i seguenti Paesi: Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca,
Ungheria;
§
il
possesso della licenza comunitaria.
Sono inoltre disponibili gli ecopunti-premio a favore
delle imprese che utilizzano il trasporto combinato accompagnato. In particolare,
le imprese che nel periodo maggio – agosto 2003 abbiano effettuato almeno 10
transiti con l’autostrada viaggiante, anche con più operatori ferroviari,
possono richiedere gli ecopunti-premio presentando apposita domanda nel periodo
dall’1 al 22 settembre 2003. Le domande saranno evase a decorrere dal mese di
ottobre, secondo l’ordine di presentazione. Gli ecopunti saranno rilasciati in
rapporto di 5 ecopunti per ciascun transito effettuato, fino ad un massimo di
250 ecopunti.
Com’è noto, in base
al trattato di adesione dell’Austria all’Unione Europea, il sistema degli
ecopunti si conclude col 31 dicembre 2003. Peraltro la materia è ancora sub
judice dal momento che, a fronte della richiesta dell’Austria di procrastinare
il sistema, il Parlamento e il Consiglio europei si sono divisi: il primo ha
deciso per la completa liberalizzazione dei transiti con veicoli Euro 3, nonché
il transito libero su alcuni tratti stradali, mentre il Consiglio si è limitato
alla eventuale liberalizzazione dei transiti solo con veicoli Euro 4. Tocca ora
al Governo italiano al turno di Presidenza UE riuscire a trovare un punto di
incontro per consentire una procedura
di conciliazione tra i due organi.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.23/2003 |
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Allegato uno |
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D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 165 del 18.07.2003 (fonte
Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 luglio 2003
Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sul
territorio austriaco. Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il
terzo quadrimestre dell'anno 2003.
IL DIRETTORE GENERALE
per l'autotrasporto di persone e cose
Decreta:
RIPARTIZIONE
CONTINGENTE ECOPUNTI 3° QUADRIMESTRE 2003
Art. 1.
1. Il contingente di ecopunti riservato alle imprese italiane
interessate al transito attraverso il territorio austriaco e', per il
3° quadrimestre 2003, pari a 1.025.363.
2. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi
che, nel corso dell'anno 2002, hanno ottenuto, a qualsiasi titolo,
un'assegnazione di ecopunti, e' riservata, per il 3° quadrimestre
2003, una quota pari a 976.228 ecopunti (95,21% dell'assegnazione
quadrimestrale).
3. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio
e' riservata, per il 3° quadrimestre 2003, una quota pari a 29.735
ecopunti (2,90% dell'assegnazione quadrimestrale). Tale quota
affluisce nel fondo nazionale ecopunti conto proprio.
4. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi
che nel corso dell'anno 2002 e nei primi due quadrimestri dell'anno
2003 non hanno ottenuto alcuna assegnazione di ecopunti, e'
riservata, per il 3° quadrimestre 2003, una quota pari a 8.650
ecopunti (0,84% dell'assegnazione quadrimestrale).
5. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi
che durante il periodo maggio-agosto 2003 hanno utilizzato, per
transitare attraverso il territorio austriaco, il sistema del
trasporto ferroviario combinato accompagnato e' riservata, per il 3°
quadrimestre 2003, una quota pari a 10.250 ecopunti (1%
dell'assegnazione quadrimestrale).
6. Alle imprese che effettuano trasporti eccezionali e' riservata,
per il 3° quadrimestre 2003, una quota pari a 500 ecopunti (0,05%
dell'assegnazione quadrimestrale).
7. La quota di ecopunti indicata al precedente comma 5 verra'
integrata, nel caso fosse insufficiente a soddisfare tutte le
richieste presentate ai sensi dei successivi articoli 13-14 e 15, con
gli ecopunti, eventualmente, residui dalla quota indicata al
precedente comma 4.
AUTOTRASPORTO DI
MERCI IN CONTO TERZI (C.D. IMPRESE VECCHIE)
Art. 2.
Criteri di calcolo
dell'assegnazione
1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento
del territorio austriaco alle imprese che effettuano trasporto di
merci in conto terzi indicate all'art. 1, comma 2 del presente
decreto, viene determinata, a favore di ciascuna impresa, per il
3° quadrimestre dell'anno 2003, calcolando il numero medio dei
transiti effettuati dall'impresa interessata nel 3° quadrimestre
dell'anno 2001 e dell'anno 2002; la cifra cosi' ottenuta viene
moltiplicata per 6,02. Condizione indispensabile per aver titolo
all'assegnazione e' che l'impresa interessata abbia effettuato almeno
un viaggio di transito attraverso il territorio austriaco registrato
al sistema elettronico di rilevazione dei transiti nel corso del
3° quadrimestre 2002.
2. Per la determinazione del numero di transiti valutabili ai fini
di quanto previsto dal precedente comma 1 verranno considerati tutti
i viaggi dichiarati di transito effettuati dalle singole imprese nei
periodi indicati con esclusione:
a) dei viaggi dichiarati di transito effettuati senza il
versamento degli ecopunti dovuti (c.d. transiti «in nero»);
b) dei viaggi dichiarati di transito per i quali risulta che il
posto di frontiera di entrata e il posto di frontiera di uscita si
trovano sulla medesima linea di confine (viaggi bilaterali);
3. La cifra determinata tenendo conto dei criteri indicati ai
precedenti commi viene ridotta di una quota pari al 50% degli
ecopunti corrispondenti ai transiti «in nero» effettuati dall'impresa
nel 3° quadrimestre dell'anno 2001 e nel 3° quadrimestre dell'anno
2002. La riduzione non potra', comunque, essere superiore al 50%
dell'assegnazione calcolata ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
4. I dati utilizzati ai fini della quantificazione del numero dei
transiti effettuati da ciascuna impresa nel 3° quadrimestre dell'anno
2001 e nel 3° quadrimestre dell'anno 2002 sono quelli registrati nel
sistema elettronico di rilevazione dei transiti.
5. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche
sul consumo al fine di assumere eventuali provvedimenti in caso di
scarso o irregolare utilizzo degli ecopunti.
Art. 3.
Criteri di correzione dell'assegnazione
1. Nell'eventualita' che la somma totale delle assegnazioni di
ecopunti alle imprese indicate all'art. 1, comma 2 del presente
decreto superi, per il 3° quadrimestre dell'anno 2003, il numero
totale degli ecopunti ad esse riservati, la quota di ecopunti
spettante a ciascuna impresa per il 3° quadrimestre dell'anno 2003,
calcolata in base ai criteri esposti nel precedente art. 2, viene
ridotta di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la
somma totale delle assegnazioni delle singole imprese e il numero
degli ecopunti ad esse riservati.
2. Verra' attribuita, per il 3° quadrimestre 2003, nell'ambito
della quota prevista dall'art. 1, comma 2 del presente decreto
un'assegnazione di 50 ecopunti alle imprese che si trovano nelle
seguenti condizioni:
a) in base ai criteri esposti nell'art. 2 e nel comma 1 del
presente articolo hanno titolo ad una quota di ecopunti inferiore a
50, ma il parco veicolare, registrato al sistema elettronico di
rilevazione dei transiti, comprende esclusivamente veicoli aventi un
Cop-dokument attestante un consumo pari o inferiore a 6 ecopunti;
b) presentano, avendo omesso di farlo ai sensi del decreto
direttoriale 4 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
296 del 18 dicembre 2002 e del decreto direttoriale 9 aprile 2003
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2003, una
domanda di rinnovo, redatta secondo quanto previsto dal successivo
art. 4, contenente un'autorizzazione esplicita alla cancellazione dal
sistema elettronico di rilevazione dei transiti di tutti i veicoli
registrati a nome dell'impresa stessa aventi un Cop-dokument
attestante un consumo superiore a 6 ecopunti;
c) successivamente alla comunicazione dell'assegnazione per il
3° quadrimestre 2003 presentano, secondo l'allegato 7 al presente
decreto, una richiesta di cancellazione dal sistema elettronico di
rilevazione dei transiti di tutti i veicoli registrati a proprio nome
aventi un Cop-dokument attestante un consumo superiore a 6 ecopunti.
d) hanno ottenuto una quota di 50 ecopunti ai sensi degli
articoli 12-13-14-15 del decreto direttoriale 4 dicembre 2002
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2002 e
degli articoli 9-10-11-12 del decreto direttoriale 9 aprile 2003
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2003 (c.d.
imprese nuove 2003).
Art. 4.
Modalita' di richiesta
1. Le imprese indicate all'art. 1, comma 2 del presente decreto che
hanno presentato domanda per l'assegnazione della quota di ecopunti
loro spettante per il 1° quadrimestre 2003 o per il 2° quadrimestre
2003 e le imprese indicate all'art. 3, comma 2, lettera d) del
presente decreto otterranno automaticamente, secondo le modalita' di
rilascio indicate al successivo art. 5, la quota di ecopunti loro
spettante per il 3° quadrimestre 2003.
2. Le imprese di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto, che
non hanno presentato domanda per l'assegnazione degli ecopunti nel
1° quadrimestre 2003 ai sensi del decreto direttoriale 4 dicembre
2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2002
o nel 2° quadrimestre 2003 ai sensi del decreto direttoriale 9 aprile
2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2003,
dovranno presentare, per ottenere l'assegnazione degli ecopunti loro
spettante per il 3° quadrimestre 2003, una domanda redatta secondo
l'allegato 1 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un
versamento di Euro 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo). Tale
domanda deve essere inviata al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi
informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di
persone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le imprese che presentano domanda, secondo le modalita' previste
dal precedente comma, tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale vedranno ridotta la propria assegnazione per il
3° quadrimestre 2003 di una quota pari al 30%.
4. Le imprese che presentano domanda, secondo le modalita' previste
dal comma 2 del presente articolo, tra il sessantunesimo ed il
novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale vedranno ridotta la propria assegnazione per
il 3° quadrimestre 2003 di una quota pari al 60%.
5. Le imprese che presentano domanda oltre il novantesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale si vedranno rifiutata l'assegnazione degli ecopunti loro
spettante per il 3° quadrimestre 2003.
Art. 5.
Modalita' di rilascio
1. La quota di ecopunti, calcolata sulla base dei criteri contenuti
negli articoli 2 e 3 del presente decreto, spettante, per il
3° quadrimestre 2003, alle imprese indicate all'art. 4, comma 1 del
presente decreto ed alle imprese che presentano domanda ai sensi
dell'art. 4, commi 2 e 3 del presente decreto, sara' rilasciata in
due parti, la prima, non prima del 21 luglio 2003, per una quantita'
pari al 40% dell'assegnazione, al raggiungimento da parte
dell'impresa interessata di una percentuale di utilizzo pari al 75%
degli ecopunti gia' assegnati nel corso dell'anno 2003, la seconda, a
saldo, al momento dell'ulteriore raggiungimento di una percentuale di
utilizzo pari al 90% degli ecopunti gia' assegnati nel corso
dell'anno 2003 e, comunque, non prima del 1° settembre 2003 e
nell'ambito dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione
dell'operazione di assegnazione.
2. In deroga a quanto previsto al precedente comma, l'assegnazione
della quota spettante per il 3° quadrimestre 2003 avverra' in
un'unica soluzione per quelle imprese la cui quota spettante sara'
pari o inferiore a 300 ecopunti.
3. L'effettuazione delle operazioni di attribuzione indicate ai
commi precedenti verra' resa nota a ciascuna impresa mediante
apposita comunicazione.
Art. 6.
Certificati di registrazione
1. La domanda per il rilascio dei certificati di registrazione
necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che
effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco
deve essere redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto,
corredata dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul c.c.p.
4028 (imposta di bollo) e di un versamento di Euro 5,16 sul c.c.p.
9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. La
domanda deve essere conforme a quanto indicato ai successivi commi
del presente articolo.
2. La registrazione al sistema elettronico di rilevazione dei
transiti di veicoli in propria disponibilita' da parte delle imprese
che rientrano tra quelle indicate all'art. 1, comma 2 del presente
decreto, e' possibile per veicoli che abbiano un Cop-dokument che
attesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorio
austriaco, non superiore a 5 ecopunti.
3. La registrazione di veicoli il cui Cop-dokument attesta un
consumo di ecopunti pari a 6 e' condizionata alla cancellazione dal
sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilita'
alla stessa impresa, gia' registrati, regolarmente inizializzati e
aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 6.
4. Le imprese che rientrano tra quelle indicate all'art. 1, comma 2
del presente decreto, che per il 3° quadrimestre dell'anno 2003 hanno
titolo ad ottenere una quota di ecopunti non superiore a 250, possono
essere titolari di un massimo di cinque certificati di registrazione.
5. E' consentita, per le imprese di cui al comma precedente, che al
momento della domanda risultano essere titolari di cinque certificati
di registrazione, la registrazione di ulteriori veicoli con
Cop-dokument non superiore a 6 ecopunti, previa cancellazione dal
sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilita'
alla stessa impresa, gia' registrati, regolarmente inizializzati e
aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a quello del veicolo o
dei veicoli di cui si richiede la registrazione.
6. E' consentita, per le imprese di cui al comma 4 del presente
articolo, che al momento della domanda risultano essere titolari di
piu' di cinque certificati di registrazione, la registrazione di
ulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a 6 ecopunti, previa
cancellazione dal sistema informativo di un numero doppio di veicoli
in disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati, regolarmente
inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a
quello del veicolo o dei veicoli di cui si richiede la registrazione.
7. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche,
i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al
sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, non sono piu' nella disponibilita' dell'impresa che li ha
ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.
8. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione,
secondo quanto indicato al comma precedente verra' comunicata
all'impresa interessata.
AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO PROPRIO
Art. 7.
Modalita' di richiesta e di
rilascio
1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio,
interessate ad attraversare il territorio austriaco e che alla data
del presente decreto non hanno ancora presentato domanda ai sensi
dell'art. 10 del decreto direttoriale 4 dicembre 2002 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2002 o dell'art. 7
del decreto direttoriale 9 aprile 2003 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2003, possono presentare domanda, senza
alcun termine temporale, per accedere al fondo nazionale ecopunti
conto proprio.
2. La domanda di cui al comma precedente redatta secondo
l'allegato 2 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un
versamento di Euro 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) deve
essere presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e
statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose
- ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.
3. Le imprese che presentano domanda ai sensi dei precedenti commi
del presente articolo riceveranno una comunicazione contenente
l'autorizzazione ad utilizzare il fondo nazionale ecopunti conto
proprio fino al 31 dicembre 2003, entro i limiti di consistenza del
fondo indicati per quanto riguarda il 3° quadrimestre 2003 all'art.
1, comma 3 del presente decreto.
4. Le imprese che non sono registrate nel sistema elettronico di
rilevazione dei transiti devono presentare, contestualmente alla
richiesta di cui al precedente comma 2, una domanda per ottenere i
certificati di registrazione necessari per l'installazione
dell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta al sensi del
successivo art. 8, comma 1. I veicoli per i quali si richiede il
certificato di registrazione non possono avere un Cop-dokument che
attesta un consumo di ecopunti superiore a 6.
Art. 8.
Certificati di registrazione
1. La domanda per il rilascio dei certificati di registrazione
necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che
effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco
deve essere redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto,
corredata dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul
c.c.p. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di Euro 5,16 sul
c.c.p. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il
certificato. La domanda deve essere conforme a quanto indicato ai
successivi commi del presente articolo.
2. La registrazione al sistema elettronico di rilevazione dei
transiti di ulteriori veicoli in propria disponibilita' da parte
delle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio e'
possibile per veicoli che abbiano un Cop-dokument che attesta un
consumo, per ogni transito attraverso il territorio austriaco, non
superiore a 5 ecopunti.
3. La registrazione di ulteriori veicoli il cui Cop-dokument
attesta un consumo di ecopunti pari a 6 e' condizionata alla
cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in
disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati, regolarmente
inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 6.
4. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche,
i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al
sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, non sono piu' nella disponibilita' dell'impresa che li ha
ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.
5. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione,
secondo quanto indicato al comma precedente verra' comunicata
all'impresa interessata.
AUTOTRASPORTO DI
MERCI IN CONTO TERZI (C.D. IMPRESE NUOVE)
Art. 9.
Modalita' di richiesta e
requisiti
1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che
rientrano tra quelle indicate all'art. 1, comma 4 del presente
decreto e che sono interessate ad ottenere una quota di ecopunti per
il 3° quadrimestre 2003 debbono presentare apposita domanda entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I requisiti che l'impresa interessata deve possedere sono:
a) licenza comunitaria;
b) possesso alla data di pubblicazione del presente decreto di
almeno un veicolo avente un consumo di ecopunti pari o inferiore a 6;
c) aver effettuato nel corso del periodo aprile 2003-luglio 2003
viaggi, mediante autorizzazioni, per trasporti da/per o attraverso i
seguenti Paesi: Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria e
Polonia per un totale complessivo di 10.
3. La domanda di cui al comma 1 del presente articolo, redatta
secondo l'allegato 3 al presente decreto, corredata dell'attestazione
di un versamento di Euro 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo)
deve essere presentata al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi
informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di
persone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.
4. L'impresa interessata, contestualmente alla richiesta di cui al
precedente comma 3, deve presentare una domanda per ottenere i
certificati di registrazione necessari per l'installazione
dell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta secondo l'allegato 4
al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di
Euro 10,33 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di
Euro 5,16 sul c.c.p. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede
il certificato. La domanda potra' riguardare un massimo di due
veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo di ecopunti pari
o inferiore a 6.
Art. 10.
Criteri di attribuzione degli ecopunti
1. Le imprese che hanno presentato le domande indicate ai commi 3
e 4 del precedente art. 9 e che sono in possesso dei requisiti
indicati al comma 2 dello stesso articolo otterranno per il
3° quadrimestre 2003 una quota di ecopunti pari a 50.
2. Qualora la quota di ecopunti indicata art. 1, comma 4 del
presente decreto non fosse sufficiente per tutte le imprese
richiedenti, si procedera' all'assegnazione degli ecopunti previsti
dal comma precedente secondo l'ordine di protocollazione delle
domande fino all'esaurimento della quota riservata.
3. Verranno respinte e archiviate le domande la cui collocazione
nell'ordine di protocollazione non consente di beneficiare, causa
l'esaurimento degli ecopunti della quota riservata, dell'assegnazione
degli ecopunti.
Art. 11.
Modalita' di rilascio
1. La quota di ecopunti determinata ai sensi del precedente art. 10
spettante alle imprese che hanno presentato domanda ai sensi
dell'art. 9 verra' rilasciata in un'unica soluzione e sara'
disponibile a partire dal 15 settembre 2003.
2. La comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli ecopunti
verra' inviata alle imprese interessate insieme ai certificati di
registrazione dei veicoli per i quali e' stata presentata domanda ai
sensi dell'art. 10, comma 4 del presente decreto.
Art. 12.
Certificati di registrazione
1. Le imprese che ottengono una quota di ecopunti ai sensi degli
articoli 9, 10 e 11 del presente decreto non possono essere titolari
di piu' di due certificati di registrazione.
2. E' consentita per le imprese di cui al comma precedente,
nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori
veicoli con Cop-dokument pari o inferiore a 6 ecopunti, previa
cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in
disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati, regolarmente
inizzializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a
quello del veicolo o dei veicoli di cui si richiede la registrazione.
MISURA DI PROMOZIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO COMBINATO
ACCOMPAGNATO
Art. 13.
Modalita' di calcolo dell'assegnazione
1. Alle imprese che effettuano autotrasporto di merci in conto
terzi che nel periodo 1° maggio - 31 agosto 2003 hanno utilizzato per
transitare attraverso il territorio austriaco il sistema del
trasporto ferroviario combinato accompagnato, riceveranno, nei limiti
della quota riservata a questo scopo, determinata secondo il
combinato disposto dei commi 5 e 7 dell'art. 1 del presente decreto e
secondo le modalita' indicate ai successivi articoli, 5 ecopunti per
ogni viaggio.
Art. 14.
Modalita' di richiesta e di attribuzione
1. Le imprese interessate dovranno presentare, per l'ottenimento
degli ecopunti di cui al precedente articolo, apposita richiesta
redatta secondo l'allegato 5 al presente decreto, corredata
dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul c.c.p. 4028
(imposta di bollo). La domanda dovra' essere presentata,
inderogabilmente, nel periodo dal 1° settembre al 22 settembre 2003,
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per
i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici -
Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3,
via Caraci n. 36 - 00157 Roma.
2. Alla domanda di cui al comma precedente dovra' essere allegata
la documentazione (copia delle lettere di vettura ferroviarie e
debitamente timbrate dal gestore del servizio) attestante
l'effettuazione, nel periodo indicato al precedente art. 13, dei
viaggi su ferrovia, per l'attraversamento del territorio austriaco,
mediante il sistema del trasporto combinato accompagnato.
3. Ciascuna impresa non potra' presentare piu' di una richiesta per
l'ottenimento degli ecopunti di cui all'art. 13 del presente decreto.
4. Verranno prese in considerazione unicamente le richieste che si
riferiscono all'effettuazione di un minimo di 10 viaggi.
5. Verranno premiati, secondo le modalita' di calcolo del
precedente art. 13, un massimo di 50 viaggi.
6. Le imprese che non sono registrate nel sistema elettronico di
rilevazione dei transiti devono presentare, contestualmente alla
richiesta di cui al precedente comma 1, una domanda per ottenere i
certificati di registrazione necessari per l'installazione
dell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta secondo l'allegato 4
al presente decreto corredata dell'attestazione di un versamento di
Euro 10,33 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di
Euro 5,16 sul c.c.p. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede
il certificato. I veicoli per i quali si richiede il certificato di
registrazione, massimo due, non possono avere un Cop-dokument che
attesta un consumo di ecopunti superiore a 6.
7. Le imprese richiedenti otterrano un'assegnazione di ecopunti
calcolata secondo i criteri indicati al precedente art. 13 e nei
limiti di quanto riportato ai comma 4 e 5 del presente articolo.
8. Qualora la quota di ecopunti risultante dal combinato disposto
dei commi 5 e 7 del presente decreto non fosse sufficiente per tutte
le imprese richiedenti, si procedera' all'assegnazione degli ecopunti
secondo l'ordine di protocollazione delle domande fino
all'esaurimento della quota riservata.
9. Verranno respinte e archiviate le domande la cui collocazione
nell'ordine di protocollazione non consente di beneficiare, causa
l'esaurimento degli ecopunti della quota riservata, dell'assegnazione
degli ecopunti.
Art. 15.
Modalita' di rilascio
1. La quota di ecopunti spettante alle imprese che hanno presentato
domanda ai sensi dell'art. 14, verra' rilasciata in un'unica
soluzione e sara' disponibile a partire dal 2 ottobre 2003.
2. La comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli ecopunti
verra' inviata alle imprese interessate.
3. Le imprese di cui al comma 6 del precedente articolo
riceveranno, oltre alla comunicazione dell'avvenuta assegnazione di
ecopunti anche i certificati di registrazione richiesti.
TRASPORTI ECCEZIONALI
Art. 16.
1. Le imprese che hanno necessita' di effettuare trasporti
eccezionali attraverso il territorio austriaco e che non hanno
ottenuto una quota di ecopunti per il 3° quadrimestre 2003 o che,
avendola ottenuta, l'hanno esaurita, debbono presentare una domanda,
redatta secondo l'allegato 6 al presente decreto.
2. La domanda, contenente l'indicazione della data di entrata in
territorio austriaco del veicolo che effettua il trasporto
eccezionale, corredata dell'attestazione di un versamento di
Euro 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo), deve essere
presentata, inderogabilmente, almeno dieci giorni prima della data di
effettuazione del transito, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi
informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di
persone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.
3. Le domande che non siano presentate almeno entro il decimo
giorno precedente la data prevista per l'effettuazione del trasporto
eccezionale verranno respinte.
4. Nel caso in cui il trasporto eccezionale sia effettuato con un
veicolo non registrato al sistema elettronico di rilevazione,
l'impresa interessata dovra' provvedere, contemporaneamente alla
domanda di cui al precedente comma, ad inviare una domanda per il
rilascio del certificato di registrazione necessario per
l'installazione dell'ecopiastrina, redatta secondo l'allegato 4 al
presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di
Euro 10,33 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di
Euro 5,16 sul c.c.p. 9001 (diritti).
5. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2,
l'ufficio competente dell'ex unita' operativa APC3 provvedera'
all'assegnazione sul sistema elettronico di rilevazione del numero di
ecopunti necessario per l'effettuazione del transito attraverso il
territorio austriaco, limitatamente alla tratta che viene effettuata
con il carico. Gli ecopunti assegnati all'impresa per l'effettuazione
del transito rimangono a disposizione per i tre giorni successivi
alla data indicata nella richiesta, dopo di che verranno tolti, se
non utilizzati. L'impresa interessata ricevera' comunicazione
dell'avvenuta assegnazione degli ecopunti ed, eventualmente, avendo
presentato domanda ai sensi del precedente comma 4, il certificato di
registrazione del veicolo.
6. L'impresa che usufruisce degli ecopunti per l'effettuazione del
trasporto eccezionale deve inviare, entro quindici giorni
dall'effettuazione del transito, all'ufficio competente dell'ex
unita' operativa APC3, al fine di comprovare l'effettivo svolgimento
del trasporto eccezionale, una copia dell'autorizzazione al trasporto
eccezionale o dell'attestazione di transito timbrata dal
concessionario autostradale con la data di esecuzione del viaggio.
7. Nel caso non venga prodotta la documentazione richiesta dal
precedente comma, l'impresa in questione si vedra' rifiutata ogni
altra successiva richiesta di assegnazione di ecopunti per
l'effettuazione di trasporti eccezionali in transito sul territorio
austriaco.
8. Nel corso del 3° quadrimestre 2003, nell'ambito della quota
riservata prevista all'art. 1, comma 6 del presente decreto, non
potranno essere rilasciati ecopunti ad una stessa impresa per piu' di
dieci trasporti eccezionali.
9. Il limite indicato al comma precedente non si applica qualora i
viaggi successivi vengano effettuati con veicoli eccezionali per
sagoma e/o per massa.
NORME GENERALI
Art. 17.
Infrazioni
1. Reiterati transiti effettuati senza versamento di ecopunti
costituiscono infrazione grave alle normative relative all'esecuzione
dell'autotrasporto internazionale di merci che puo' comportare
l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 del decreto
ministeriale 22 novembre 1999, n. 521. La recidiva potra' comportare
anche il ritiro di tutte o di una parte delle copie certificate
conformi della licenza comunitaria in possesso dell'impresa che ha
effettuato i transiti irregolari.
Art. 18.
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 18 aprile
1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del
Dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte
nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, le
domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al
presente decreto, verranno archiviate.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' disponibile anche sul sito del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo:
www.trasportinavigazione.it Sullo stesso sito e' disponibile anche la
circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti e della
navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale
autotrasporto persone e cose riguardante i certificati di
registrazione.
Roma, 16 luglio 2003
Il direttore generale
per l'autotrasporto di persone e cose
Ricozzi
ALLEGATO 1
Allegare fotocopia del documento di identita in corso di validita del
titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente
IMPRESA CONTO TERZI
AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (ex APC3)
VIA CARACI, 36
00157 ROMA
numero albo trasportatori................. codice Austria...........
La sottoscritta impresa ............................................
sede legale in .....................................................
chiede l'assegnazione degli ecopunti spettanti per l'anno 2003.
Ai fini dell'eventuale elevazione alla quota di 50 ecopunti
dell'assegnazione per il 3° quadrimestre 2003, prevista per le
imprese che avrebbero titolo ad una quantita' inferiore di ecopunti,
1'impresa sottoscritta autorizza/non autorizza (eliminare la voce che
non interessa) la cancellazione dal sistema elettronico di
rilevazione di tutti i veicoli aventi un Cop-dokument superiore a 6
che risultano in disponibilita' dell'impresa stessa.
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilita', dichiara di essere
a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsita
in atti e dichiarazioni mendaci nonche' di andare incontro alla
sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a
seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della
dichiarazione non veritiera
FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)
IL SOTTOSCRITTO HA INCARICATO PER LA TRATTAZIONE
DELLA PRESENTE DOMANDA LA CHE ACCETTA.
FIRMA FIRMA
(per accettazione) (del titolare o del legale rappresentante)
ALLEGATO 2
Allegare fotocopia del documento di identita in corso di validita del
titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente
IMPRESA CONTO PROPRIO
AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (ex APC3)
VIA CARACI, 36
00157 ROMA
numero elenco trasportatori conto proprio...... codice Austria......
La sottoscritta impresa.............................................
sede legale in .....................................................
chiede 1'autorizzazione all'utilizzo del fondo nazionale ecopunti
conto proprio fino al 31 dicembre 2003.
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilita', dichiara di essere
a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci nonche' di andare incontro
alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a
seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della
dichiarazione non veritiera
FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)
IL SOTTOSCRITTO HA INCARICATO PER LA TRATTAZIONE
DELLA PRESENTE DOMANDA LA CHE ACCETTA.
FIRMA FIRMA
(per accettazione) (del titolare o del legale rappresentante)
ALLEGATO 3
Allegare fotocopia del documento di identita in corso di validita del
titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente
NUOVA IMPRESA
AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (ex APC3)
VIA CARACI, 36
00157 ROMA
numero albo trasportatori .......................
Il sottoscritto ..........................quale legale rappresentante
dell'impresa ........................................................
sede legale in ......................................................
chiede l'assegnazione di una quota di ecopunti per il 3° quadrimestre
dell'anno 2003.
A tal fine dichiara:
a) di essere in possesso di licenza comunitaria;
b) di essere in possesso di veicoli aventi un Cop-dokument attestante
un consumo pari o inferiore a 6 ecopunti;
c) di aver effettuato nel periodo aprile-luglio 2003 viaggi, mediante
autorizzazioni rilasciate da ............. (indicare l?Ufficio/i del
Dipartimento dei Trasporti Terrestri), per trasporti verso o
attraverso i seguenti Paesi: Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca,
Ungheria e Polonia per un totale complessivo di 10.
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilita', dichiara di essere
a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci nonche' di andare incontro
alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a
seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della
dichiarazione non veritiera
FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)
IL SOTTOSCRITTO HA INCARICATO PER LA TRATTAZIONE
DELLA PRESENTE DOMANDA LA CHE ACCETTA.
FIRMA FIRMA
(per accettazione) (del titolare o del legale rappresentante)
ALLEGATO 4
NUOVA IMPRESA
AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (ex APC3)
VIA CARACI, 36
00157 ROMA
numero albo trasportatori............... Codice Austria.............
(se impresa gia' registrata)
La sottoscritta impresa.............................................
sede legale in .....................................................
chiede il rilascio dei certificati di registrazione necessari per
l'inizializzazione delle ecopiastrine per i seguenti veicoli: (1) (2)
Targa..................... Targa.......................
Targa..................... Targa.......................
Targa..................... Targa.......................
Targa..................... Targa.......................
Targa..................... Targa.......................
Targa..................... Targa.......................
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilita', dichiara di essere
a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci nonche' di andare incontro
alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a
seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della
dichiarazione non veritiera
FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)
IL SOTTOSCRITTO HA INCARICATO PER LA TRATTAZIONE
DELLA PRESENTE DOMANDA LA CHE ACCETTA.
FIRMA FIRMA
(per accettazione) (del titolare o del legale rappresentante)
(1) il veicolo deve essere in possesso di Cop-dokument da richiedersi
presso l'ex Ufficio Provinciale della M.C.T.C. competente per
territorio.
(2) allegare alla pratica copia della carta provvisoria di
circolazione del veicolo ove questo fosse ancora sprovvisto di carta
di circolazione definitiva
ALLEGATO 5
Allegare fotocopia del documento di identita in corso di validita del
titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente
PROMOZIONE TRASPORTO COMBINATO ACCOMPAGNATO
AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (ex APC3)
VIA CARACI, 36
00157 ROMA
numero albo trasportatori................ Codice Austria.............
(se impresa gia registrata)
La sottoscritta impresa ............................................
sede legale in .....................................................
chiede il rilascio degli ecopunti spettanti in relazione
all'effettuazione, per l'attraversamento del territorio austriaco,
nel periodo 1 maggio - 31 agosto 2003 di n. ...... trasporti
ferroviari secondo il sistema del trasporto combinato accompagnato
(come da documentazione allegata).
A tal fine dichiara
a) di essere in possesso di licenza comunitaria;
b) di essere in possesso di veicoli aventi un Cop-dokument attestante
un consumo pari o inferiore a 6 ecopunti; (se impresa non registrata)
c) di avere la disponibilita, al momento della sua esecuzione, dei
veicoli con cui il trasporto su ferrovia a stato effettuato;
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilita', dichiara di essere
a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci nonche' di andare incontro
alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a
seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della
dichiarazione non veritiera
FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)
IL SOTTOSCRITTO HA INCARICATO PER LA TRATTAZIONE
DELLA PRESENTE DOMANDA LA CHE ACCETTA.
FIRMA FIRMA
(per accettazione) (del titolare o del legale rappresentante)
ALLEGATO 6
Allegare fotocopia del documento di identita in corso di validita del
titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente
TRASPORTI ECCEZIONALI
AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (ex APC3)
VIA CARACI, 36
00157 ROMA
numero albo trasportatori................ Codice Austria.............
(se impresa gia registrata)
La sottoscritta impresa ............................................
sede legale in .....................................................
chiede l'assegnazione degli ecopunti necessari per l'effettuazione di
un trasporto eccezionale in transito attraverso il territorio
austriaco.
A tal fine dichiara:
a) che la targa del veicolo con cui verra effettuato il trasporto e'
la seguente:................
b) che la data di entrata in territorio austriaco sara la seguente:
......
c) di essere a conoscenza a di accettare il fatto che
l'Amministrazione provvedera a conservare gli ecopunti attribuiti per
i 3 (tre) giorni successivi alla data dichiarata al punto b) dopo di
che, se non utilizzati, verranno tolti dalla disponibilita'
dell'impresa al sistema elettronico di rilevazione del transiti
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilita', dichiara di essere
a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci nonche' di andare incontro
alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a
seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della
dichiarazione non veritiera
FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)
IL SOTTOSCRITTO HA INCARICATO PER LA TRATTAZIONE
DELLA PRESENTE DOMANDA LA CHE ACCETTA.
FIRMA FIRMA
(per accettazione) (del titolare o del legale rappresentante)
ALLEGATO 7
Allegare fotocopia del documento di identita in corso di validita del
titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente
CANCELLAZIONE CERTIFICATI
AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (ex APC3)
VIA CARACI, 36
00157 ROMA
numero albo trasportatori................ Codice Austria.............
La sottoscritta impresa ............................................
sede legale in .....................................................
autorizza, ai fini dell'eventuale elevazione alla quota di 50
ecopunti dell'assegnazione per il 3 quadrimestre 2003, prevista per
le imprese che avrebbero titolo ad una quantita' inferiore di
ecopunti, la cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione di
tutti i veicoli aventi un Cop-dokument superiore a 6 che risultano in
disponibilita' dell'impresa stessa.
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilita', dichiara di essere
a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci nonche' di andare incontro
alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a
seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della
dichiarazione non veritiera
FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)
IL SOTTOSCRITTO HA INCARICATO PER LA TRATTAZIONE
DELLA PRESENTE DOMANDA LA CHE ACCETTA.
FIRMA FIRMA
(per accettazione) (del titolare o del legale rappresentante)