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Roma, 7
agosto 2003
Circolare n. 90/2003
Oggetto: Porti – Rappresentanti
Fedespedi nei Comitati e nelle Commissioni portuali – Circolare DEM3/2162
del 31 luglio 2003 del Ministro delle Infrastrutture.
Con la circolare indicata in oggetto la Direzione Generale della
Navigazione del Ministro delle Infrastrutture ha fatto chiarezza su un aspetto
che sempre più stava dando luogo a equivoci nell’applicazione della riforma
portuale di cui alla legge 84 del 1994.
In particolare l’Amministrazione ha precisato che la suddetta legge,
laddove indica la categoria degli “spedizionieri”
tra quelle chiamate ad essere rappresentate nei Comitati Portuali dell’art. 9 e
nelle Commissioni Consultive dell’articolo 15 della legge, intende riferirsi
alle imprese di spedizione che svolgono l’attività di cui all’articolo 1737 del
codice civile e non agli spedizionieri doganali (doganalisti) la cui professione è disciplinata dalla legge 1612 del
1960 e dalla legge 213 del 2000.
Dalla suddetta precisazione discende la conseguenza, secondo lo stesso
Ministero, che l’associazione di gran lunga più titolata a livello nazionale a
designare i propri rappresentanti negli organismi suddetti sia la Fedespedi.
A livello locale, peraltro, ciò potrebbe non sempre essere vero;
l’Amministrazione, ha quindi dato istruzioni alle Autorità Portuali di
verificare nel caso concreto quale sia l’associazione territoriale più
rappresentativa degli spedizionieri, raccomandando peraltro che la comparazione
della rappresentatività venga eseguita esclusivamente con riferimento alle
imprese di spedizione, escludendo i meri doganalisti. Queste istruzioni, ha
precisato il Ministero, valgono anche per i Comitati e le Commissioni in
carica, la cui composizione andrà eventualmente cambiata ove non rispondente ai
suddetti requisiti.
Quest’ultima precisazione dovrebbe esplicare immediata efficacia nei
confronti dell’Autorità Portuale di Salerno che nel 2001 ammise nel Comitato un
rappresentante del Consiglio Nazionale degli Spedizioni Doganali, mentre lo
stesso Ministero ha escluso che quell’ “organo
di autogoverno dei doganalisti professionisti” possa in qualche modo
vantare una rappresentatività associativa della categoria delle imprese di spedizione.
Si auspica che questa circolare ministeriale, costituisca un punto
fermo di non ritorno, anche per altre situazioni diverse dalle questioni
portuali, nei rapporti, quasi sempre amichevoli ma a volte conflittuali, tra la
Fedespedi e l’Anasped.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Allegati due |
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L/n |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima
Interna
Prot. N. DEM3/2162 del 31.7.2003
Destinatari
omessi
OGGETTO: Nomina dei rappresentanti degli spedizionieri nel Comitato
portuale e nelle Commissioni consultive.
L'articolo 9 della legge 28
gennaio 1994, n.84, prevede quale organo dell'autorità portuale il Comitato
portuale.
A far parte di tale organo,
che, tra l’altro, svolge funzioni amministrative di rilevantissima importanza
(adozione del piano regolatore portuale, approvazione dei bilanci dell'ente,
deliberazione in ordine alle concessioni demaniali ultraquadriennali per
l'esercizio delle operazioni portuali), la legge chiama, in un raro esempio di
"amministrazione partecipata", anche i rappresentanti di alcuni (ma
non tutti), dei molti soggetti privati che svolgono nel porto importanti attività,
quasi tutte di rilevante contenuto economico.
L'elemento discriminante -
ancorché non esplicito - su cui si fonda l’individuazione espressa fatta dalla
legge dei soggetti privati (tra quelli operanti in porto) chiamati ad essere
rappresentati in comitato portuale, è individuabile nella diretta ed immediata
incidenza delle categorie imprenditoriali o del mondo del lavoro di cui all'articolo
9 della legge n.84 del 1994, sullo sviluppo economico e dei traffici del porto
e (quindi) di un'intera porzione di territorio.
Ed infatti sono rappresentati in
comitato portuale, ad esempio, gli armatori (quali "clienti" diretti
del porto), ma non i servizi tecnico-nautici (in quanto incidenti solo in via
indiretta, con la qualità ed i costi del servizio reso, sulle dinamiche
portuali); sono rappresentate le imprese che compiono operazioni portuali (in
quanto vero e proprio "volàno" commerciale del porto), ma non i
fornitori dei servizi d'interesse generale (in quanto non direttamente "a
contatto" con la merce).
Dette categorie
sono chiamate ad essere rappresentate anche nelle commissioni consultive di cui
all'articolo 15 della legge n.84 del 1994.
Dubbi sono sorti, in un
recente passato, con riferimento alla categoria degli "spedizionieri",
indicata al n.4) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 9 della legge n.84
del 1994, in quanto sotto tale termine sono state fino ad ora comprese
dall'Amministrazione due figure che, ad un’attenta analisi delle rispettive
discipline normative, appaiono invece presentare caratteri distinti ancorché,
in alcuni casi, sovrapponibili.
L'Amministrazione, con una
prassi sufficientemente consolidata, ha finora inteso che la categoria degli
"spedizionieri" potesse comprendere sia le imprese di spedizione di
cui agli artt.1737 ss. del codice civile, sia gli spedizionieri doganali, la
cui professione è disciplinata dalla legge 22 dicembre 1960, n.1612, cui sì è
recentemente aggiunta la legge 25 luglio 2000, n.213, per cui le designazioni
per i rappresentanti in Comitato portuale e nelle commissioni consultive sono
state richieste sia alla Fedespedi (Federazione nazionale delle imprese di
spedizione internazionali), che al Consiglio nazionale degli spedizionieri
doganali ed alla Anasped (Federazione nazionale spedizionieri doganali).
Tale interpretazione è stata
contestata dalla Fedespedi che ha anche adìto il TAR Campania, avverso la
delibera n.38 del 30 maggio 2001 con la quale l'autorità portuale di Salerno ha
ritenuto maggiormente rappresentativa della categoria degli spedizionieri in
sede locale proprio il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali (il
ricorso è tuttora pendente).
Approfondita la questione sia
con riferimento alle norme che disciplinano le due figure, sia con riferimento
alla ratio delle citate
disposizioni della legge n.84 del 1994, lo Scrivente ritiene che la questione
debba essere affrontata da due distinti punti di vista:
1) la categoria degli
spedizionieri richiamata dalla legge n.84 del 1994 è o no solo quella
disciplinata dagli artt.1737 ss. del codice civile?
2) Se si, la Fedespedi
esaurisce la rappresentatività della categoria?
Al primo interrogativo, sia
pure modificando l'interpretazione precedentemente seguita, deve darsi risposta
affermativa.
Occorre in primo luogo
analizzare a fondo le distinte discipline normative delle due figure in esame.
Ai sensi dell'art. 1737 c.c., lo spedizioniere è colui che, in forza di un
mandato formalizzato nel contratto di spedizione, assume l'obbligo di
concludere, in nome e per conto
del mandante un contratto di spedizione nonché di compiere le operazioni accessorie,
con assunzione di un complesso di diritti, doveri e responsabilità nei
confronti del mandante.
Lo spedizioniere entra quindi
direttamente nella catena logistica del trasporto, svolgendo una serie di
funzioni che altrimenti farebbero direttamente capo al "gestore" del
carico: dalla conclusione del contratto di trasporto alle attività di ritiro e
custodia del carico, all'espletamento di formalità amministrative. Tale
attività è svolta in forma imprenditoriale (non esclusa la possibilità di
imprese individuali), ed è quindi per sua natura orientata, porti, all'incremento,
attraverso l'organizzazione e la qualità dei servizi resi, dei traffici
portuali.
Lo spedizioniere doganale
(oggi anche semplicemente "doganalista", v. art.9 della legge n.213
del 2000), ai sensi dell'art.1 della legge 1612 del 1960 è quel professionista
qualificato accreditato presso le dogane della Repubblica a compiere adempimenti
in materia fiscale, merceologica valutaria e doganale in genere.
Tale soggetto, come si vede,
non entra direttamente ed in forma imprenditoriale nella catena logistica del
trasporto, non concludendo, per il solo fatto di essere abilitato all’esercizio
della professione, contratti di trasporto od operazioni accessorie.
Sostanzialmente, è possibile
evidenziare come interlocutori naturali dello spedizioniere ex art.1737 c.c.
siano, da un lato, il "gestore" della merce, dall'altro, il vettore,
mentre gli interlocutori naturali del doganalista ex legge n.1612 del 1960
siano, da un lato, l'Amministrazione finanziaria, in particolare il ramo
doganale, dall’altro il committente delle pratiche doganali, che potrebbe anche
essere uno spedizioniere.
Al dato pratico, peraltro,
così come uno spedizioniere può essere anche vettore (e ciò è espressamente
previsto dall'art.1741 c.c.), un doganalista può ben decidere di esercitare anche
l'impresa ex art.1737 c.c. (anzi, questa e quella - connessa - di vettore sono
le uniche attività d'impresa consentite al doganalista, v. art.7 della legge
n.1612 del 1960).
Così pure, un'impresa di
spedizione che voglia offrire una gamma di servizi articolati e completi ai
propri clienti, verosimilmente doterà la propria azienda della collaborazione
di un doganalista (in pianta stabile o saltuariamente), per il disbrigo degli
affari doganali.
Svolgendo le considerazioni
sopra esposte avendo a mente la richiamata ratio che ha portato il legislatore ad individuare categorie di
soggetti privati quali componenti di un organo di un ente pubblico con rilevanti
poteri amministrativi, discende che la categoria di spedizionieri chiamata ad
essere rappresentata in comitato portuale ed in commissione consultiva, in
quanto direttamente connessa allo sviluppo dei traffici portuali, non può che
essere quella delle imprese (anche individuali) di spedizione ex art.1737 c.c.,
alcune delle quali, peraltro, possono ovviamente essere costituite da
doganalisti, ex art. 7 della legge n.1612 del 1960.
L’esame del secondo argomento
risulta ora circoscritto (per quanto sopra chiarito) al rapporto tra Fedespedi
ed Anasped, essendo evidentemente esclusa ogni rappresentatività della
categoria delle imprese di spedizione in capo al Consiglio nazionale degli
spedizionieri doganali che (ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n.1612
del 1960) è invece l'organo nazionale di autogoverno dei doganalisti professionisti.
Nel merito, non è inutile
sottolineare, in primo luogo, come sia del tutto pacifica l’ammissibilità della
coesistenza di due o più associazioni nazionali rappresentative di una
determinata categoria. Per rimanere al mondo portuale, è noto che esistono
almeno quattro associazioni della categoria dei terminalisti (intendendo come
tali i concessionari ex art.18 della legge n.84 del 1994): Assologistica,
Assiterminal, Fise, Antep, ciascuna delle quali con un diverso grado di rappresentatività
a livello nazionale cui non sempre segue un corrispondente grado di
rappresentatività a livello locale.
La compresenza di Fedespedi ed
Anasped comporterebbe quindi un mero problema di rappresentatività se le due
associazioni raggruppassero imprese esercenti la medesima attività od attività
analoghe (come appunto le imprese portuali ex artt. 16 e 18 della legge n.84
dell’1994).
In realtà, in questo caso,
occorre affrontare, preliminarmente, non tanto il tema della rappresentatività
di una associazione di categoria, quanto quello della omogeneità degli aderenti
all'associazione medesima.
Nel caso in esame,
praticamente la totalità degli associati alla Fedespedi è costituita da imprese
di spedizione ex art.1737 c.c. (e, reciprocamente, quasi tutte le imprese di
spedizione aderiscono a Fedespedi), mentre la quasi totalità degli aderenti
alla Anasped è costituita da doganalisti professionisti puri, ex L.n.1612 del
1960, e solo per una percentuale minima da imprese di spedizione (meglio, da
doganalisti esercenti impresa di spedizione).
Non c’è quindi dubbio che, a
livello nazionale, l'associazione maggiormente rappresentativa degli spedizionieri
chiamati ad essere rappresentati in comitato portuale ed in commissione
consultiva (e cioè gli esercenti l'attività d'impresa ex art.1737 c.c.), sia la
Fedespedi.
Peraltro, il Consiglio di
Stato, nella nota decisione n.646 del 26 novembre 1999 (relativa alla costituzione
del comitato portuale dell'Autorità di Piombino), ha rimarcato che "il
principio che deve orientare la costituzione dei collegi di composizione.......è sempre quello
democratico della rappresentatività", aggiungendo che l’espressione
della democrazia è tanto più garantita quanto più vicina sia ai soggetti da
rappresentare, rendendo quindi necessario un "controllo della misura della rappresentatività pur in sede locale, con l'unica alternativa dell’accordo tra le
organizzazioni".
Ne consegue, in sostanza che
in sede locale potrebbe risultare maggiormente rappresentativa, sempre
limitatamente alle imprese di spedizione ex art.1737 c.c., una associazione
aderente all'Anasped. Ai fini di tale verifica sarà quindi necessario che
l'autorità locale non si limiti al mero, complessivo conteggio degli associati
all'una e all'altra organizzazione, ma operi un'analisi disaggregata del dato
numerico, circoscrivendo la comparazione al numero delle sole imprese esercenti
l’attività di impresa di spedizione ex art.1737 c.c., e ove possibile, alla
rispettiva incidenza sui volumi di traffico.
Le Autorità portuali vorranno
sia verificare la rispondenza ai criteri enunciati delle nomine dei rappresentanti
degli spedizionieri in seno ai comitati portuali in carica, provvedendo
eventualmente alla sostituzione, sia attenersi ai criteri stessi per le
costituzioni future di tale organo.
La presente è estesa anche
alle Capitanerie di porto, che vorranno curarne la diffusione presso gli uffici
gerarchicamente subordinati, affinché si attengano alle indicazioni
soprafornite in sede di valutazione, richiesta dallo scrivente in occasione
della costituzione delle commissioni consultive locali, sulla maggiore rappresentatività
locale dell’una o dell’altra associazione.
La presente circolare supera e
sostituisce ogni altra direttiva precedentemente data sull’argomento.
Il Direttore generale
f.to Dott. Massimo Provinciali
S.O.
alla G.U. n. 28 del 4.2.1994 (fonte Guritel)
LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84
Riordino della
legislazione in materia portuale.
La Camera
dei deputati ed
il Senato della
Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' della legge)
1. La presente legge
disciplina l'ordinamento e
le attivita'
portuali per adeguarli
agli obiettivi del
piano generale dei
trasporti, dettando
contestualmente principi direttivi
in ordine
all'aggiornamento e alla
definizione degli strumenti attuativi del
piano stesso, nonche' all'adozione e modifica dei piani
regionali dei
trasporti.
2. Il comma 4
dell'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre
1986,
n. 873, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987,
n. 26, e' abrogato.
Art. 2.
(Organizzazioni portuali, autorita' portuali e
autorita' marittime)
1. Ai fini della
presente legge sono organizzazioni portuali:
a) il Provveditorato
al porto di Venezia, di cui al regio decreto-
legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito dalla legge 8 luglio
1929, n.
1342, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) il
Consorzio autonomo del
porto di Genova, di cui al testo
unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801,
e succes-
sive modificazioni ed integrazioni;
c) l'Ente
autonomo del porto
di Palermo di cui alla legge 14
novembre 1961, n. 1268;
d) il Consorzio per il
porto di Civitavecchia, di cui alla legge 9
febbraio 1963, n. 223;
e) l'Ente autonomo del
porto di Trieste, di
cui alla legge
9
luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni;
f) l'Ente autonomo del porto di Savona, di cui
alla legge 1 marzo
1968, n. 173, e successive modificazioni ed integrazioni;
g) il Consorzio
autonomo del porto di Napoli, di cui
al decreto-
legge 11 gennaio
1974, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 11 marzo
1974, n. 46,
e successive modificazioni ed
integrazioni;
h) le
aziende dei mezzi
meccanici di cui alla legge 9 ottobre
1967, n. 961, e successive modificazioni ed integrazioni;
i) i consorzi
costituitisi nei porti di Bari e di Brindisi.
1
2. Sono autorita'
portuali ai sensi della presente legge gli
enti
di cui all'articolo 6.
3. Sono
autorita' marittime ai
sensi della presente legge i
soggetti di cui all'articolo 16 del codice della navigazione.
Art. 3.
(Costituzione del comando generale del
Corpo delle capitanerie)
1. L'Ispettorato
generale delle capitanerie di porto e' costituito
in comando generale
del Corpo delle
capitanerie di porto, senza
aumento di organico ne' di spese complessive, dipende dal
Ministero
dei trasporti e
della navigazione nei
limiti di quanto dispone
l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato
31 marzo 1947, n. 396, e svolge
le attribuzioni di
cui al regio
decreto 19 febbraio
1940, n. 194,
e successive modificazioni ed
integrazioni esercita
altresi' le competenze in materia di sicurezza
della navigazione
attribuite al Ministero dei trasporti e della
navigazione .Il
Ministero dell'ambiente si avvale delle
capitanerie
di porto.
Art. 4.
(Classificazione dei porti)
1. I
porti marittimi nazionali
sono ripartiti nelle seguenti
categorie e classi:
a) categoria I: porti,
o specifiche aree portuali, finalizzati
alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;
b) categoria
II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di
rilevanza economica internazionale;
c) categoria II, classe
II: porti, o specifiche aree portuali,
di
rilevanza economica nazionale;
d) categoria II,
classe III: porti, o specifiche aree portuali, di
rilevanza economica regionale e interregionale.
1-bis. I porti sede di
autorita' portuale appartengono comunque
ad
una delle prime due classi della categoria II.
2. Il
Ministro della difesa,
con proprio decreto, emanato di
concerto con i Ministri dei
trasporti e della
navigazione e dei
lavori pubblici, determina
le caratteristiche e procede alla
individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui
alla
categoria I con lo
stesso provvedimento sono disciplinate le
attivita' nei porti
di prima categoria e relative baie, rade e
golfi.
3. I porti, o le
specifiche aree portuali di cui alla
categoria
II, classi I, II e III, hanno le seguenti funzioni:
a) commerciale;
b) industriale e
petrolifera;
c) di servizio
passeggeri;
d) peschereccia;
e) turistica e da
diporto.
4. Le
caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dei
porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, e l'appartenenza
di ogni scalo
alle classi medesime
sono determinate, sentite le
autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime,
con decreto del
Ministro dei trasporti
e della navigazione, con
particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino di
utenza
internazionale o nazionale, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) entita' del
traffico globale e delle rispettive componenti;
b) capacita' operativa
degli scali derivante dalle caratteristiche
funzionali e dalle
condizioni di sicurezza
rispetto ai rischi
ambientali degli impianti e delle attrezzature, sia per l'imbarco
e
lo sbarco dei
passeggeri sia per
il carico, lo
scarico, la
manutenzione e il deposito delle merci nonche' delle attrezzature e
dei servizi idonei
al rifornimento, alla
manutenzione, alla
riparazione ed alla
assistenza in genere
delle navi e
delle
imbarcazioni;
c) livello
ed efficienza dei
servizi di collegamento con
l'entroterra.
5. Ai fini di cui al
comma 4 il Ministro dei trasporti
e della
navigazione
predispone, entro sessanta
giorni dalla data di entrata
in vigore della
presente legge, uno
schema di decreto,
che e'
trasmesso alle regioni,
le quali esprimono parere entro i successivi
novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende
che il
parere sia reso
in senso favorevole. Lo schema
di decreto, con le
eventuali modificazioni apportate a seguito del parere delle
regioni,
e' successivamente trasmesso alla Camera dei deputati ed
al Senato
della Repubblica per l'espressione del parere, nei termini
previsti
dai rispettivi regolamenti, da
parte delle Commissioni
permanenti
competenti per materia;
decorsi i predetti termini il Ministro dei
trasporti e della navigazione adotta il decreto in via
definitiva.
6. La revisione delle caratteristiche
dimensionali, tipologiche e
funzionali di cui al
comma 4, nonche'
della classificazione dei
singoli scali, avviene
su iniziativa delle autorita' portuali o,
laddove non istituite, delle autorita' marittime, delle regioni
o del
Ministro dei trasporti e della navigazione con la procedura di
cui al
comma 5.
Art. 5.
(Programmazione e realizzazione delle opere
portuali. Piano regolatore portuale)
1. Nei
porti di cui alla categoria II, classi I, II e III,
con
esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo
4, comma
3, lettera e),
l'ambito e l'assetto
complessivo del porto, ivi
comprese le aree destinate alla produzione industriale,
all'attivita'
cantieristica e alle
infrastrutture stradali e
ferroviarie, sono
rispettivamente
delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale
che individua altresi'
le caratteristiche e
la destinazione
funzionale delle aree interessate.
2. Le
previsioni del piano
regolatore portuale non
possono
contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.
3. Nei porti di cui al
comma 1 nei quali e' istituita
l'autorita'
portuale, il piano regolatore e' adottato dal comitato portuale,
pre-
via intesa con il comune
o i comuni interessati. Nei porti di cui al
comma 1 nei quali non e' istituita l'autorita'
portuale, il piano
regolatore e' adottato dall'autorita' marittima, previa intesa
con il
comune o i
comuni interessati. Il piano e' quindi inviato per il
parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici,
che si esprime
entro
quarantacinque giorni dal
ricevimento dell'atto. Decorso
inutilmente tale termine,
il parere si
intende reso in
senso
favorevole.
4. Il piano regolatore relativo a porti di cui
alla categoria II,
classi I, II e III, esaurita la procedura di
cui al comma 3, e'
sottoposto, ai sensi
della normativa vigente
in materia, alla
procedura per la valutazione dell'impatto ambientale
ed e' quindi
approvato dalla regione.
5. Al
piano regolatore portuale dei
porti aventi le funzioni di
cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e alle relative
varianti, e'
allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai
fini
degli adempimenti previsti
dal decreto del
Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti
connessi con determinate
attivita' industriali e dal decreto del
Ministro dell'ambiente 20
maggio 1991, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.
6. All'articolo 88 del decreto del Presidente
della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, il numero 1) e' sostituito dal seguente:
"1) le opere
marittime relative ai porti di cui alla categoria I e
alla categoria II,
classe I, e le
opere di preminente interesse
nazionale per la sicurezza dello Stato e della
navigazione nonche'
per la difesa delle coste".
7. Sono
di competenza regionale
le funzioni amministrative
concernenti le opere
marittime relative ai
porti di cui
alla
categoria II, classi II e III.
8.
Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere nei
porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle opere
di
grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II,
classi
I e II.
Le regioni, il comune interessato o l'autorita' portuale
possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso
o in
sostituzione dello
Stato, per la realizzazione delle opere di grande
infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi
I e
II. Spetta alla
regione o alle regioni
interessate l'onere per la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
porti di
cui alla categoria II, classe III. Le disposizioni di cui al
presente
comma si applicano
alle regioni a statuto speciale
nei limiti dei
rispettivi statuti. Le autorita' portuali, a copertura
dei costi
sostenuti per le
opere da esse stesse realizzate,
possono imporre
soprattasse a carico
delle merci imbarcate
o sbarcate, oppure
aumentare l'entita' dei canoni di concessione.
9. Sono
considerate opere di
grande infrastrutturazione le
costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee
di difesa, di
darsene, di bacini
e di banchine
attrezzate , nonche'
l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I relativi progetti
sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.
10. Il Ministro dei
trasporti e della navigazione, sulla base delle
proposte contenute nei piani operativi triennali
predisposti dalle
autorita' portuali, ai
sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera a),
individua annualmente le
opere di cui
al comma 9
del presente
articolo, da realizzare
nei porti di cui alla categoria II, classi I
e II.
11. Per gli interventi
da attuarsi dalle regioni, in conformita' ai
piani regionali dei trasporti
o ai piani di sviluppo
economico-
produttivo, il Ministro
dei trasporti e
della navigazione emana
direttive di coordinamento.
Art. 6
Autorita' portuale
1. Nei
porti di Ancona,
Bari, Brindisi, Cagliari,
Catania,
Civitavecchia,
Genova, La Spezia,
Livorno, Marina di
Carrara,
Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e
Venezia
e' istituita l'autorita'
portuale con i
seguenti compiti, in
conformita' agli obiettivi di cui all'articolo 1:
a) indirizzo,
programmazione, coordinamento,
promozione e controllo
delle operazioni
portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e delle
altre attivita'
commerciali ed industriali esercitate nei porti,
con poteri
di regolamentazione e
di ordinanza, anche
in
riferimento alla
sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi
a tali
attivita' ed alle
condizioni di igiene del lavoro in
attuazione dell'articolo
24;
b) manutenzione
ordinaria e straordinaria delle parti comuni
nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il
mantenimento dei
fondali, previa
convenzione con il Ministero dei lavori pubblici
che preveda
l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo
stato di previsione
della medesima amministrazione;
c) affidamento e controllo delle attivita' dirette alla
fornitura a
titolo oneroso
agli utenti portuali
di servizi di interesse
generale, non
coincidenti ne' strettamente connessi alle
operazioni portuali
di cui all'articolo 16, comma 1, individuati
con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione, da
emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. L'autorita'
portuale ha personalita' giuridica di diritto
pubblico ed e'
dotata di autonomia
amministrativa salvo quanto
disposto
dall'articolo 12, nonche'
di autonomia di
bilancio e
finanziaria nei limiti
previsti dalla presente legge. Ad essa non si
applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, e
successive
modificazioni, nonche' le
disposizioni di cui al decreto
legislativo 3 febbario
1993, n. 29, e successive
modificazioni ed
integrazioni, fatta
eccezione per quanto specificamente previsto dal
comma 2 dell'articolo 23 della presente legge.
3. La
gestione patrimoniale e finanziaria dell'autorita' portuale
e' disciplinata da
un regolamento di
contabilita' approvato dal
Ministro dei trasporti
e della navigazione, di concerto con il
Ministro del tesoro. Il
conto consuntivo delle autorita' portuali e'
allegato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e
della
navigazione per l'esercizio successivo a quello nel quale il
medesimo
e' approvato.
4. Il rendiconto della
gestione finanziaria dell'autorita' portuale
e' soggetto al controllo della Corte dei conti.
5. L'esercizio delle attivita' di cui al comma
1, lettere b) e c),
e' affidato in
concessione dell'autorita' portuale mediante gara
pubblica.
6. Le
autorita' portuali non possono esercitare, ne' direttamente
ne' tramite la
partecipazione in societa',
operazioni portuali ed
attivita' ad esse
strettamente connesse. Le
autorita' portuali
possono costituire
ovvero partecipare a societa' esercenti attivita'
accessorie o strumentali rispetto ai compiti
istituzionali affidati
alle autorita' medesime,
anche ai fini
della promozione e dello
sviluppo
dell'intermedialita',
della logistica e
delle reti
trasportistiche.
7. Il
Ministro dei trasporti
e della navigazione, con proprio
decreto, individua entro
sessanta giorni dalla data di
entrata in
vigore della presente
legge i limiti
della circoscrizione
territoriale di ciascuna autorita' portuale.
8. Nei limiti delle disponibilita' finanziarie
di cui all'articolo
13, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del
Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi
della legge 23
agosto 1988, n. 400,
possono essere istituite ulteriori autorita' in
porti di categoria II,
classi I e II, non compresi tra quelli di cui
al comma 1, che nell'ultimo trienno abbiano registrato
un volume di
traffico di merci non
inferiore a tre milioni di tonnellate annue
al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide o a 200.000 Twenty
Feet Equivalent
Unit (TEU). A decorrere
dal 1 gennaio 1995 puo'
essere Disposta l'istituzione, previa verifica dei requisiti, di
autorita' Portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno.
9. Il Ministro dei trasporti e della
navigazione puo' formulare la
proposta di cui
al comma 8 anche su richiesta di regioni, comuni o
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
10. Le autorita' portuali di cui al comma 8 sono
soppresse, con la
procedura di cui
al medesimo comma, quando, in relazione al mutato
andamento dei traffici,
vengano meno i
requisiti previsti nel
suddetto comma. Con la medesima procedura, decorsi dieci
anni dalla
data di entrata
in vigore della presente legge,
sono soppresse le
autorita' portuali di cui al comma 1 quando risulti che le
stesse non
corrispondono ai requisiti di cui al comma 8.
11. In
sede di prima
applicazione della presente
legge, le
autorita' sprovviste di sede propria possono essere ubicate
presso le
sedi delle locali autorita' marittime.
12. E'
fatta salva la
disciplina vigente per i punti franchi
compresi nella zona
del porto franco di Trieste. Il Ministro dei
trasporti e della
navigazione, sentita l'autorita'
portuale di
Trieste, con proprio
decreto stabilisce l'organizzazione
amministrativa per la gestione di detti punti franchi.
Art. 7.
(Organi dell'autorita' portuale)
1. Sono organi
dell'autorita' portuale:
a) il presidente;
b) il comitato
portuale;
c) il segretario
generale;
d) il collegio dei
revisori dei conti.
2. Gli emolumenti del presidente e dei
componenti del collegio dei
revisori dei conti,
nonche' i gettoni di presenza dei componenti del
comitato portuale,
sono a carico del bilancio
dell'autorita' e
vengono determinati dal
comitato entro i limiti massimi stabiliti,
per ciascuna delle categorie e classi di cui all'articolo 4, con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente
legge.
3. Con
decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione
vengono disposti la
revoca del mandato
del presidente e
lo
scioglimento del comitato portuale qualora:
a) decorso il termine di cui all'articolo 9,
comma 3, lettera a),
il piano operativo triennale non sia approvato nel successivo
termine
di trenta giorni;
b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 DICEMBRE 1997,
N. 457;
c) il conto consuntivo
evidenzi un disavanzo.
4. Con
il decreto di cui al comma 3, il Ministro dei trasporti e
della navigazione nomina altresi' un commissario che esercita,
per un
periodo massimo di sei mesi,
le attribuzioni conferitegli con il
decreto stesso. Nel
caso di cui
al comma 3,
lettera c), il
commissario deve
comunque adottare, entro
sessanta giorni dalla
nomina, un piano
di risanamento. A
tal fine il commissario puo'
imporre oneri aggiuntivi a carico delle merci sbarcate
e imbarcate
nel porto.
Art. 8.
(Presidente dell'autorita' portuale)
1. Il
presidente e' nominato,
previa intesa con
la regione
interessata, con decreto
del Ministro dei
trasporti e della
navigazione,
nell'ambito di una
terna di esperti
di massima e
comprovata qualificazione professionale nei settori
dell'economia dei
trasporti e portuale designati rispettivamente dalla provincia,
dai
comuni e dalle
camere di commercio,
industria, artigianato e
agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in
tutto o in
parte, con la circoscrizione di cui all'articolo 6, comma 7. La
terna
e' comunicata al
Ministro dei trasporti e della navigazione tre mesi
prima della scadenza del mandato. Il Ministro, con atto
motivato,
puo' chiedere di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta
una
seconda terna di candidati
nell'ambito della quale
effettuare la
nomina. Qualora non
pervenga nei termini alcuna designazione, il
Ministro nomina il
presidente, previa intesa
con la regione
interessata,
comunque tra personalita' che risultano esperte e di
massima e comprovata
qualificazione
professionale nei settori
dell'economia dei trasporti e portuale.
2. Il
presidente ha la rappresentanza dell'autorita' portuale,
resta in carica quattro anni e
puo' essere riconfermato una sola
volta. In sede
di prima applicazione della
presente legge la
terna di cui
al comma 1 e' comunicata al Ministro dei trasporti
e della navigazione entro il 31
marzo 1995. Entro tale data le
designazioni gia' pervenute
devono essere comunque
confermate
qualora gli enti di cui
al comma 1 non intendano procedere a
nuova
designazione.
2-bis. I presidenti,
nominati ai sensi del comma 2, assumono tutti
i compiti dei commissari di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3.
3. Il presidente
dell'autorita' portuale:
a) presiede il
comitato portuale;
b) sottopone al
comitato portuale, per
l'approvazione, il piano
operativo triennale;
c) sottopone
al comitato portuale,
per l'adozione, il piano
regolatore portuale;
d) sottopone
al comitato portuale
gli schemi di
delibere
riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il
conto
consuntivo e il
trattamento del segretario
generale, nonche' il
recepimento degli accordi contrattuali relativi al
personale della
segreteria tecnico-operativa;
e) propone al comitato
portuale gli schemi di delibere riguardanti
le concessini di cui all'articolo 6, comma 5;
f) provvede
al coordinamento delle
attivita' svolte nel porto
dalle pubbliche amministrazioni, nonche' al coordinamento e al
controllo delle attivita' soggette ad autorizzazione e
concessione, e
dei servizi portuali;
g) LETTERA ABROGATA DAL D.L. N. 535/1996
CONVERTITO IN LEGGE
N. 647/1996
h) amministra
le aree e i
beni del demanio marittimo compresi
nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui
all'articolo 6,
comma 7, sulla
base delle disposizioni di legge in
materia,
esercitando, sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite
negli articoli da 36 a
55 e 68 del codice della
navigazione e
nelle relative norme di attuazione;
i) esercita le
competenze attribuite all'autorita' portuale
dagli
articoli 16 e
18 e rilascia, sentito il
comitato portuale, le
autorizzazioni e le concessioni di cui agli stessi
articoli quando
queste abbiano durata
non superiore a quattro anni, determinando
l'ammontare dei relativi
canoni, nel rispetto delle disposizioni
contenute nei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione
di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e
all'articolo 18,
commi 1 e 3;
l) promuove
l'istituzione dell'associazione del lavoro portuale di
cui all'articolo 17;
m) assicura
la navigabilita' nell'ambito portuale e provvede,
con l'intervento del servizio escavazione porti di cui
all'articolo
26, e, in
via subordinata, con le modalita' di cui all'articolo 6,
comma 5, al mantenimento ed approfondimento dei
fondali, fermo
restando quanto disposto
dall'articolo 5, commi 8 e 9, sulla base di
progetti sottoposti al visto
del competente ufficio
speciale del
genio civile per
le opere marittime, nel rispetto
della normativa
sulla tutela ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili di
necessita' ed urgenza,
provvedimenti di carattere coattivo; nei casi
di interventi urgenti e straordinari di escavazione provvede,
anche
ricorrendo a modalita' diverse da quelle di cui all'articolo 6,
comma
5. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei
fondali
puo' indire, assumendone la presidenza, una conferenza di
servizi con
le amministrazioni interessate;
n) esercita
i compiti di
proposta in materia di delimitazione
delle zone franche,
sentite l'autorita' marittima
e le
amministrazioni locali interessate.
n-bis) esercita ogni
altra competenza che non sia attribuita
dalla
presente legge agli altri organi dell'autorita' portuale .
Art. 9.
(Comitato portuale)
1. Il comitato
portuale e' composto:
a) dal presidente
dell'autorita' portuale, che lo presiede;
b) dal
comandante del porto
sede dell'autorita' portuale, con
funzione di vice presidente;
c) da
un dirigente dei
servizi doganali della
circoscrizione
doganale competente, in rappresentanza del Ministero delle
finanze;
d) da
un dirigente del
competente ufficio speciale del
genio
civile per le
opere marittime, in rappresentanza del Ministero dei
lavori pubblici;
e) dal presidente
della giunta regionale o da un suo delegato;
f) dal presidente
della provincia o da un suo delegato;
g) dal
sindaco del comune in cui e' ubicato il porto, qualora la
circoscrizione
territoriale dell'autorita' portuale
comprenda il
territorio di un
solo comune, o dai sindaci dei
comuni ricompresi
nella circoscrizione medesima, ovvero da loro delegati;
h) dal
presidente della camera
di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio o, in
sua vece,
da un membro della giunta da lui delegato;
i) da sei
rappresentanti delle seguenti categorie:
1) armatori;
2) industriali;
3) imprenditori di
cui agli articoli 16 e 18;
4) spedizionieri;
5) agenti e
raccomandatari marittimi;
6) autotrasportatori
operanti nell'ambito portuale.
I rappresentanti sono designati ciascuno
dalle rispettive
organizzazioni
nazionali di categoria, fatta eccezione del
rappresentante di cui al n. 6) che e' designato dal comitato
centrale
dell'albo degli autotrasportatori;
l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei
quali cinque eletti
dai lavoratori delle
imprese che operano nel porto ed uno eletto dai
dipendenti
dell'Autorita' portuale, secondo
modalita' stabilite con
decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione. In sede di
prima applicazione della
presente legge i
rappresentanti dei
lavoratori vengono designati
dalle organizzazioni sindacali
maggiormente
rappresentative a livello nazionale e restano in carica
per un quadriennio.
l-bis) un
rappresentante delle imprese
ferroviarie operanti nei
porti, nominato dal presidente dell'Autorita' portuale.
2. I componenti di cui alle lettere i), l) e
l-bis) del comma 1
sono nominati dal
presidente e durano in carica per un quadriennio
dalla data di
insediamento del comitato
portuale, in prima
costituzione o rinnovato.
Le loro designazioni devono pervenire al
presidente entro due
mesi dalla richiesta, avanzata dallo stesso due
mesi prima della scadenza del mandato dei componenti.
La nomina dei
nuovi componenti il comitato portuale spettera' in ogni caso al
nuovo
presidente dopo la sua nomina o il suo rinnovo. Decorso
inutilmente
il termine per l'invio di tutte le designazioni, il comitato
portuale
e' validamente costituito nella composizione risultante dai
membri di
diritto e dai
membri di nomina
del presidente gia' designati e
nominati. I membri
nominati e designati nel corso
del quadriennio
restano in carica fino
al compimento del quadriennio stesso. In sede
di prima applicazione, la designazione dei
componenti di cui al
presente comma deve
pervenire entro trenta
giorni dalla data di
nomina del presidente.
3. Il comitato
portuale:
a) approva, entro novanta giorni dal suo
insediamento, su proposta
del presidente, il
piano operativo triennale, soggetto a revisione
annuale,
concernente le strategie
di sviluppo delle
attivita'
portuali e gli
interventi volti a
garantire il rispetto degli
obiettivi prefissati;
b) adotta il piano
regolatore portuale;
c) approva
la relazione annuale
sull'attivita' promozionale,
organizzativa ed operativa del porto, sulla gestione dei
servizi di
interesse generale e
sulla manutenzione delle
parti comuni
nell'ambito
portuale, nonche'
sull'amministrazione delle aree e dei
beni del demanio
marittimo ricadenti nella
circoscrizione
territoriale
dell'autorita' portuale, da
inviare entro il 30 aprile
dell'anno successivo ai Ministero dei trasporti e della
navigazione;
d) approva il bilancio
preventivo, obbligatoriamente in pareggio o
in avanzo, le note di variazione e il conto consuntivo;
e) delibera
in ordine alle
concessioni di cui all'articolo 6,
comma 5;
f) esprime i pareri di cui all'articolo 8,
comma 3, lettere h) ed
i);
g) delibera,
su proposta del
presidente, in ordine
alle
autorizzazioni e alle
concessioni di cui agli articoli
16 e 18 di
durata superiore ai
quattro anni, determinando l'ammontare dei
relativi canoni, nel
rispetto delle disposizioni contenute nei
decreti del Ministro
dei trasporti e
della navigazione di cui,
rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18,
commi 1
e 3;
h) delibera,
su proposta del presidente, la nomina e l'eventuale
revoca del segretario generale;
i) delibera,
su proposta del presidente, sentito il segretario
generale,
l'organico della segreteria
tecnico-operativa di cui
all'articolo 10,
allegando una relazione illustrativa delle esigenze
di funzionalita' che lo giustificano;
l) delibera
in materia di recepimento degli accordi contrattuali
relativi al personale
della segreteria tecnico-operativa di cui
all'articolo 10;
m) delibera in ordine
agli accordi sostitutivi di cui all'articolo
18, comma 4;
n) promuove
e sovrintende all'attuazione delle norme di cui
all'articolo 23.
n-bis) approva,
su proposta del
Presidente, il regolamento di
contabilita', da inviare
al Ministero dei
trasporti e della
navigazione;
n-ter) approva, su
proposta del Presidente, la partecipazione delle
autorita' portuali alle societa' di cui all'articolo 6, comma 6
.
4. Il
comitato portuale si
riunisce, su convocazione del
presidente, di norma una
volta al mese, e ogni qualvolta lo richieda
un terzo dei componenti. Per la validita' delle
sedute e' richiesta
la presenza della meta' piu' uno dei componenti in prima
convocazione
e di un terzo dei
medesimi in seconda convocazione. Le deliberazioni
sono assunte a
maggioranza dei presenti.
Il comitato adotta un
regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attivita'.
5. Fatto
salvo quanto previsto
per l'approvazione del piano
regolatore portuale, le deliberazioni del comitato portuale,
adottate
con il voto
favorevole dei rappresentanti delle amministrazioni
pubbliche
competenti, a norma
delle vigenti leggi,
ad adottare
intese, concerti e pareri nelle materie oggetto delle deliberazioni
medesime, tengono luogo dei predetti atti.
Art. 10.
(Segretariato generale)
1. Il segretariato generale e' composto dal
segretario generale e
dalla segreteria tecnico-operativa.
2. Il segretario
generale e' nominato dal comitato portuale,
su
proposta del presidente,
tra esperti di comprovata
qualificazione
professionale nel settore disciplinato dalla presente legge.
3. Il segretario
generale e' assunto con
contratto di diritto
privato di durata
quadriennale, rinnovabile per una sola volta. Il
segretario generale puo'
essere rimosso in
qualsiasi momento
dall'incarico su proposta del presidente, con delibera del
comitato
portuale.
4. Il segretario
generale:
a) e' preposto alla
segreteria tecnico-operativa;
b) provvede
agli adempimenti necessari
al funzionamento
dell'autorita' portuale;
c) cura
l'istruttoria degli atti di
competenza del presidente e
del comitato portuale;
d) cura i rapporti, ai
fini del coordinamento delle rispettive
attivita', con le
amministrazioni statali,
regionali e degli enti
locali;
e) cura l'attuazine
delle direttive del presidente e del
comitato
portuale;
f) elabora
il piano regolatore
portuale, avvalendosi della
segreteria tecnico-operativa;
g) riferisce al
comitato portuale sullo stato di attuazione
dei
piani di intervento
e di sviluppo delle strutture
portuali e
sull'organizzazione economico-produttiva delle attivita' portuali;
h) provvede alla
tenuta dei registri di cui all'articolo 24, comma
2.
5. Per lo svolgimento
dei compiti istituzionali dell'autorita', il
segretario generale si avvale di una segreteria tecnico-operativa,
composta, in sede
di prima applicazione della presente legge, da
personale
proveniente dalle organizzazioni portuali, in un
contingente e in
una composizione qualitativa determinata ai sensi
dell'articolo 9 in relazione
alle specifiche esigenze
di ciascun
scalo.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle
Autorita' portuali
e' di diritto privato
ed e' disciplinato dalle disposizioni del
codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II -
capo I,
e dalle leggi
sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa. Il
suddetto rapporto e' regolato da contratti collettivi
nazionali di
lavoro, sulla base
di criteri generali stabiliti con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, che dovranno
tener conto
anche della compatibilita' con le risorse economiche,
finanziarie e
di bilancio; detti
contratti sono stipulati
dall'associazione
rappresentativa
delle Autorita' portuali
per la parte datoriale e
dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative
del personale delle Autorita' portuali per la parte
sindacale.
Art. 11
(Collegio dei revisori dei conti)
1. Il
collegio dei revisori dei conti
e' composto da tre membri
effettivi e tre supplementi, nominati con decreto del
Ministro dei
trasporti e della
navigazione, nell'ambito degli iscritti all'albo
dei revisori ufficiali dei conti. Un membro effettivo, con
funzioni
di presidente, ed un membro supplente sono nominati su
designazione
del Ministro
del tesoro. Fino
al 31 dicembre 1995,
i revisori di cui al presente articolo sono nominati
fra coloro che
sono in possesso dei
requisiti prescritti per
l'iscrizione e al
registro dei revisori
contabili di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n.
88, dietro presentazione di dichiarazione
sostitutiva di atto di
notorieta' da parte di ciascun interessato ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2. Il collegio dei
revisori dei conti dura in carica quattro anni.
3. Il collegio dei
revisori dei conti:
a) provvede al riscontro
degli atti di
gestione, accerta la
regolare tenuta dei
libri e delle scritture
contabili ed effettua
trimestralmente le verifiche di cassa;
b) redige
una relazione sul
conto consuntivo e
riferisce
periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione;
c) assiste alle riunioni del comitato portuale
con almeno uno dei
suoi membri.
Art. 12.
(Vigilanza sull'autorita' portuale)
1. L'autorita' portuale e' sottoposta alla
vigilanza del Ministro
dei trasporti e della navigazione.
2. Sono sottoposte
all'approvazione dell'autorita' di vigilanza le
delibere del presidente e del comitato portuale relative:
a) all'approvazione
del bilancio di previsione, delle
eventuali
note di variazione e del conto consuntivo;
b) alla
determinazione
dell'organico della segreteria
tecnico-
operativa;
c) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 1997,
N. 457 .
3. La vigilanza sulle
delibere di cui al comma 2, lettera
a), e'
esercitata dal Ministro dei trasporti e della navigazione di
concerto
con il Ministro del tesoro.
4. Qualora
l'approvazione
dell'autorita' di vigilanza
non
intervenga entro quarantacinque
giorni dalla data
di ricevimento
delle delibere, esse sono esecutive.
Art. 13.
(Risorse finanziare delle autorita' portuali)
1. Le entrate delle
autorita' portuali sono costituite:
a) dai canoni di
concessione delle aree demaniali e delle banchine
comprese
nell'ambito portuale, di cui
all'articolo 18, e delle aree
demaniali comprese nelle
circoscrizioni
territoriali di cui
all'articolo 6, comma 7, nonche' dai proventi di
autorizzazioni per
operazioni portuali di cui all'articolo 16. Le autorita'
portuali non
possono determinare canoni di
concessione demaniale marittima
per
scopi
turistico-ricreativi,
fatta eccezione per
i canoni di
concessione di aree destinate
a porti turistici,
in misura piu'
elevata di quanto
stabilito dalle autorita'
marittime per aree
contigue e concesse allo stesso fine;
b) dagli eventuali
proventi derivanti dalle cessioni
di impianti
di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b);
c) salvo
quanto previsto all'articolo 28, comma 6, dal gettito
delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III
del
titolo II della legge 9
febbraio 1963, n. 82, e all'articolo 1 della
legge 5 maggio
1976, n. 355,
e successive modificazioni e
integrazioni;
d) dai contributi
delle regioni, degli enti locali e di altri enti
ed organismi pubblici;
e) da entrate diverse.
2. Dal 1 gennaio 1995 cessano di essere erogati i contributi
alle organizzazioni portuali
previsti dalle rispettive leggi
istitutive, nonche' gli stanziamenti per le spese per
l'installazione
e l'acquisto di impianti portuali nei porti di Ancona, Cagliari, La
Spezia, Livorno e Messina.
2-bis. Le Autorita'
portuali possono avvalersi, per la riscossione
coattiva dei canoni
demaniali e degli
altri proventi di
loro
competenza, della procedura
ingiuntiva di cui al regio
decreto 14
aprile 1910, n. 639.
Art. 14.
(Competenze
dell'autorita' marittima)
1. Ferme
restando le competenze attribuite dalla presente legge
alle autorita' portuali
e, per i soli compiti di programmazione,
coordinamento e promozione nonche' nell'ambito della
pianificazione
delle opere portuali,
alla formulazione ed elaborazione di piani
triennali da proporre al
Ministro dei trasporti e della navigazione,
alle aziende speciali
delle camere di
commercio, industria,
artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 32 del
testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011,
spettano
all'autorita' marittima le
funzioni di polizia
e di
sicurezza previste dal
codice della navigazione
e dalle leggi
speciali, e le rimanenti funzioni amministrative.
1-bis. I
servizi tecnico-nautici di
pilotaggio, rimorchio,
ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse
generale atti a
garantire nei porti,
ove essi sono istituiti, la sicurezza della
navigazione e dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatorieta' e'
stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione.
Per gli altri
servizi l'autorita' marittima
puo' renderne
obbligatorio
l'impiego tenuto conto
della localizzazione e delle
strutture
impiegate. I criteri e i
meccanismi di formazione delle
tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e
battellaggio
sono stabiliti dal
Ministero dei trasporti e della navigazione sulla
base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal
comando generale
del Corpo delle
capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie
delle Autorita' portuali,
dei soggetti erogatori
dei servizi e
dell'utenza portuale.
1-ter. Nei
porti sede di
Autorita' portuale la
disciplina e
l'organizzazione
dei servizi di
cui al comma 1-bis sono stabilite
dall'Autorita'
marittima di intesa
con l'Autorita' portuale. In
difetto di intesa
provvede il Ministro
dei trasporti e
della
navigazione.
Art. 15.
(Commissioni consultive)
1. Con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione e'
istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da
cinque
rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel
porto, da
un rappresentante dei
dipendenti dell'Autorita' portuale
o
dell'organizzazione
portuale e da sei rappresentanti delle categorie
imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate
all'articolo
9, comma 1, lettere i) ed l). Nei porti ove non
esista Autorita'
portuale i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in
numero
di sei. La
commissione e' presieduta dal presidente dell'Autorita'
portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del
porto.
1-bis. La designazione
dei rappresentanti dei
lavoratori delle
imprese e delle
categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve
pervenire al Ministro dei trasporti e della navigazione
entro trenta
giorni dalla richiesta;
l'inutile decorso del termine non pregiudica
il funzionamento dell'organo.
2. La commissione di
cui al comma 1 ha funzioni
consultive in
ordine al rilascio,
alla sospensione o
alla revoca delle
autorizzazioni e delle
concessioni di cui
rispettivamente agli
articoli 16 e 18,
nonche' in ordine all'organizzazione del lavoro in
porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della
manodopera e
alla formazione professionale dei lavoratori.
3. Con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione e'
istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore
generale del lavoro
marittimo e portuale del Ministero dei trasporti
e della navigazione, che la presiede; da sei rappresentanti delle
categorie
imprenditoriali di cui
all'articolo 9, comma 1; da sei
rappresentanti
delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori
maggiormente
rappresentative a livello
nazionale; da tre
rappresentanti delle regioni
marittime designati dalla
Conferenza
permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
Autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente del
Ministero dei
trasporti e della
navigazione, da un ufficiale superiore del Comando
generale del corpo di capitaneria di porto, da
un dirigente del
Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, da un dirigente del
Ministero della sanita'
e dal presidente
dell'Associazione porti
italiani. La commissione
di cui al presente comma
ha compiti
consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale
ed
alla sicurezza e
igiene del lavoro ad essa sottoposte dal Ministro
dei trasporti e della navigazione ovvero dalle
Autorita' portuali,
dalle autorita' marittime e dalle commissioni consultive
locali. La
designazione dei membri deve
pervenire entro trenta
giorni dalla
richiesta;
l'inutile decorso del
termine non pregiudica
il
funzionamento dell'organo.
Art. 16.
(Operazioni portuali)
1. Sono operazioni portuali
il carico, lo scarico, il trasbordo, il
deposito, il movimento
in genere delle
merci e di
ogni altro
materiale, svolti nell'ambito
portuale. Sono servizi
portuali
quelli riferiti a
prestazioni specialistiche, complementari e
accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi
sono
individuati dalle autorita' portuali, o, laddove non istituite,
dalle
autorita'
marittime, attraverso una
specifica regolamentazione da
emanare in conformita' dei criteri vincolanti
fissati con
decreto del Ministro
dei trasporti e
della
navigazione. (2)
8
2.Le autorita'
portuali o, laddove non istituite, le autorita'
marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento delle
operazioni portuali
e dei servizi portuali ,
nonche'
sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai
sensi del
comma 5 , riferendo
periodicamente al Ministro dei
trasporti e della
navigazione .
3.L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, espletate per
conto proprio
o di terzi, e' soggetto
ad autorizzazione
dell'autorita' portuale o, laddove non istituita,
dell'autorita'
marittima. Detta
autorizzazione riguarda lo
svolgimento di
operazioni portuali
di cui al comma 1
previa verifica del
possesso da
parte del richiedente dei requisiti di cui al comma
4, oppure
di uno o piu' servizi portuali
di cui al comma 1, da
individuare
nell'autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate
sono iscritte in appositi registri
distinti tenuti
dall'autorita' portuale o, laddove non istituita,
dall'autorita'
marittima e sono soggette al pagamento di un canone
annuo e alla
prestazione di una
cauzione determinati dalle medesime autorita'.
3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui
al comma 1 non
possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre
1960, n. 1369,
salvo quanto previsto
dall'articolo 17.
4.Ai fini
del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da
parte dell'autorita' competente, il Ministro
dei trasporti e
della navigazione, con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta
giorni dalla
data di entrata
in vigore della presente legge,
determina:
a) i requisiti di carattere personale e
tecnico-organizzativo, di
capacita' finanziaria, di professionalita' degli
operatori e
delle imprese richiedenti, adeguati alle attivita'
da espletare,
tra i
quali la presentazione di un programma operativo
e la
determinazione di
un organico di
lavoratori alle dirette
dipendenze
comprendente anche i quadri dirigenziali;
b) i criteri, le
modalita' e i termini in ordine al rilascio, alla
sospensione e alla revoca dell'atto
autorizzatorio, nonche' ai
relativi controlli;
c) i
parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni
annui e
della cauzione in
relazione alla durata
ed alla
specificita'
dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli
investimenti e le
attivita' da espletare;
d) i criteri inerenti
il rilascio di autorizzazioni specifiche per
l'esercizio di
operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o
alla partenza
di navi dotate
di propri mezzi meccanici e di
proprio personale
adeguato alle operazioni da svolgere, nonche'
per la
determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione.
Tali autorizzazioni non rientrano nel numero
massimo di cui al
comma 7.
5.Le tariffe delle
operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese
pubbliche. Le
imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono
comunicare all'autorita' portuale o, laddove
non istituita,
all'autorita' marittima
le tariffe che intendono
praticare nei
confronti degli
utenti, nonche' ogni successiva variazione.
6.L'autorizzazione ha
durata rapportata al programma operativo
proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia
anche titolare
di concessione ai sensi dell'articolo 18, durata
identica a
quella della concessione
medesima; l'autorizzazione
puo' essere rinnovata in relazione a nuovi
programmi operativi o
a seguito del rinnovo della concessione.
L'autorita' portuale o,
laddove non
istituita, l'autorita' marittima
sono tenute a
verificare, con
cadenza almeno annuale,
il rispetto delle
condizioni previste
nel programma operativo.
7.L'autorita' portuale
o, laddove non
istituita, l'autorita'
marittima, sentita la
commissione consultiva locale, determina il
numero massimo di
autorizzazioni che possono essere rilasciate ai
sensi del
comma 3, in relazione alle
esigenze di funzionalita'
del porto e del
traffico, assicurando, comunque, il massimo della
concorrenza nel
settore.
7-bis) Le
disposizioni del presente
articolo non si applicano ai
depositi e
stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo
stato liquido , nonche' di altri prodotti affini,
siti in ambito
portuale.
7-ter. Le
autorita' portuali o,
laddove non istituite,
le
autorita' marittime,
devono pronunciarsi sulle
richieste di
autorizzazione di
cui al presente articolo entro novanta giorni
dalla richiesta,
decorsi i quali, in assenza di diniego motivato,
la richiesta si
intende accolta.
Art. 17.
(Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo).
1. Il
presente articolo disciplina
la fornitura di
lavoro
temporaneo, anche in deroga all'articolo 1
della legge 23 ottobre
1960, n.
1369, alle imprese
di cui agli articoli 16 e 18 per
l'esecuzione delle
operazioni portuali e dei servizi portuali
autorizzati ai sensi
dell'articolo 16, comma 3.
2.Le autorita'
portuali o, laddove non istituite, le autorita'
marittime, autorizzano
l'erogazione delle prestazioni di cui al
comma 1
da parte di una impresa, la cui attivita' deve essere
esclusivamente rivolta
alla fornitura di lavoro
temporaneo per
l'esecuzione delle
operazioni e dei
servizi portuali, da
individuare secondo
una procedura accessibile ad imprese italiane
e comunitarie. Detta impresa, che deve essere
dotata di adeguato
personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di
professionalita' nell'esecuzione delle operazioni portuali, non
deve esercitare
direttamente o indirettamente le attivita' di cui
agli articoli 16 e 18
e le attivita' svolte dalle societa' di cui
all'articolo 21,
comma 1, lettera a), ne' deve
essere detenuta
direttamente o
indirettamente da una o piu' imprese di cui agli
articoli 16,
18 e 21, comma 1,
lettera a), e neppure deve
detenere partecipazioni anche di minoranza in una o
piu' imprese
di cui
agli articoli 16,
18 e 21, comma 1,
lettera a),
impegnandosi, in
caso contrario, a dismettere dette attivita' e
partecipazioni prima
del rilascio dell'autorizzazione.
3.L'autorizzazione di cui
al comma 2
viene rilasciata
dall'autorita' portuale o, laddove non istituita,
dall'autorita'
marittima entro
centoventi giorni dall'individuazione
dell'impresa stessa
e, comunque, subordinatamente
all'avvenuta
dismissione di
ogni eventuale attivita' e partecipazione di cui
al medesimo
comma. L'impresa subentrante e' tenuta a
corrispondere il
valore di mercato
di dette attivita'
e
partecipazioni
all'impresa che le dismette.
4.L'autorita' portuale
o, laddove non
istituita, l'autorita'
marittima individua
le procedure per garantire la continuita' del
rapporto di
lavoro a favore
dei soci e
dei dipendenti
dell'impresa di
cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), nei
confronti
dell'impresa autorizzata.
5.Qualora non
si realizzi quanto
previsto dai commi 2 e 3, le
prestazioni di
cui al comma 1, vengono
erogate da agenzie
promosse dalle
autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle
autorita' marittime e
soggette al controllo delle stesse e la cui
gestione e'
affidata ad un
organo direttivo composto
da
rappresentanti delle
imprese di cui agli articoli 16,
18 e 21,
comma 1, lettera a).
Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1,
l'agenzia assume i lavoratori impiegati presso le
imprese di cui
all'articolo 21,
comma 1, lettera
b), che cessano la propria
attivita'. Con
decreto del Ministro
dei trasporti e
della
navigazione, di
concerto con il
Ministro del lavoro e della
previdenza sociale,
sono adottate le norme per l'istituzione ed
il funzionamento
dell'agenzia.
6.L'impresa di
cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5,
qualora non
abbiano personale sufficiente per far fronte alla
fornitura di
lavoro temporaneo prevista
al comma 1, possono
rivolgersi, quali
imprese utilizzatrici, ai
soggetti abilitati
alla fornitura
di prestazioni di
lavoro temporaneo previsti
all'articolo 2 della
legge 24 giugno 1997, n. 196.
7.Nell'ambito delle
trattative per la
stipula del contratto
collettivo nazionale
dei lavoratori portuali previste al comma 13
le parti sociali
individuano:
a) i
casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo
puo' essere
concluso ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera
a), della legge n.
196 del 1997;
b) le
qualifiche professionali alle quali si applica il divieto
previsto
dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge n. 196
del 1997;
c) la percentuale massima dei prestatori di
lavoro temporaneo in
rapporto ai
lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice,
secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8,
della legge n.
196 del 1997;
d) i
casi per i
quali puo' essere prevista una proroga dei
contratti di lavoro a
tempo determinato ai sensi dell'articolo 3,
comma 4, della legge
n. 196 del 1997;
e) le
modalita' di retribuzione dei trattamenti aziendali
previsti all'articolo
4, comma 2, della legge n. 196 del 1997.
8.Al fine
di favorire la formazione
professionale, l'impresa di
cui al
comma 2 e
l'agenzia di cui
al comma 5 realizzano
iniziative rivolte
al soddisfacimento
delle esigenze di
formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette
iniziative
possono essere
finanziate anche con
i contributi previsti
dall'articolo 5 della
legge n. 196 del 1997.
9.L'impresa di
cui al comma 2 e l'agenzia di
cui al comma 5 non
costituiscono imprese
incaricate della gestione di servizi di
interesse economico
generale o aventi
carattere di monopolio
fiscale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del
Trattato che
istituisce la
Comunita' europea.
10. Le
autorita' portuali o, laddove
non istituite, le autorita'
marittime adottano
specifici regolamenti volti a controllare le
attivita' effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e
5 anche al
fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di parita'
di
trattamento nei confronti delle imprese di cui agli
articoli 16,
18 e
21, comma 1, lettera a), e della
capacita' di prestare le
attivita' secondo
livelli quantitativi e
qualitativi adeguati.
Detti regolamenti
dovranno prevedere tra l'altro:
a) criteri per la determinazione e applicazione
delle tariffe da
approvare dall'autorita' portuale o, laddove
non istituita,
dall'autorita'
marittima;
b) disposizioni per la determinazione
qualitativa e quantitativa
degli organici
dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di
cui al
comma 5 in
rapporto alle effettive
esigenze delle
attivita' svolte;
c) predisposizione di piani e
programmi di formazione
professionale sia
ai fini dell'accesso alle attivita' portuali,
sia ai
fini dell'aggiornamento e
della riqualificazione dei
lavoratori;
d) procedure di verifica e di controllo da
parte delle autorita'
portuali o,
laddove non istituite,
delle autorita' marittime
circa l'osservanza
delle regolamentazioni adottate;
e) criteri per la
salvaguardia della sicurezza sul lavoro.
11. Ferme
restando le competenze
dell'Autorita' garante della
concorrenza
e del mercato, le autorita'
portuali o, laddove non
istituite, le
autorita' marittime, che
hanno rilasciato le
autorizzazioni di cui
al comma 2, possono sospenderne l'efficacia
o, nei
casi piu' gravi,
revocarle allorquando accertino la
violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio
dell'attivita'
autorizzata. Nel
caso in cui
la violazione sia commessa da
agenzie di
cui al comma 5, le autorita' portuali o, laddove non
istituite, le
autorita' marittime possono
disporre la
sostituzione
dell'organo di gestione dell'agenzia stessa.
12. La
violazione delle disposizioni tariffarie, previste dai
regolamenti di
cui al comma 10, e'
punita con la sanzione
amministrativa
pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni.
13. Le
autorita' portuali o, laddove
non istituite, le autorita'
marittime inseriscono
negli atti di
autorizzazione di cui al
presente articolo, nonche' in quelli previsti dall'articolo
16 e
negli atti
di concessione di cui
all'articolo 18, disposizioni
volte a
garantire ai lavoratori
e ai soci lavoratori di
cooperative un
trattamento normativo e
retributivo minimo
inderogabile. Per
i predetti fini il Ministero dei
trasporti e
della navigazione, di concerto con
il Ministero del lavoro e
della previdenza
sociale, promuove specifici
incontri fra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a
livello nazionale, le
rappresentanze delle
imprese, dell'utenza
portuale e delle imprese di cui all'articolo
21, comma 1, e l'associazione fra le autorita'
portuali, volti a
determinare la
stipula di un contratto collettivo di lavoro unico
nazionale di riferimento. Fino alla stipula di tale
contratto le
predette parti
determinano a livello
locale i trattamenti
normativi e
retributivi di riferimento per l'individuazione del
minimo inderogabile.
14. Le
autorita' portuali esercitano
le competenze di cui al
presente articolo
previa deliberazione del comitato portuale,
sentita la
commissione consultiva. Le
autorita' marittime
esercitano le
competenze di cui al presente articolo sentita la
commissione
consultiva.
15. Le parti sociali indicate al comma 13
regolano le modalita' di
retribuzione delle
giornate di mancato avviamento al lavoro dei
lavoratori impiegati
presso i soggetti di cui ai commi 2 e 5,
sulla base
delle disposizioni dell'articolo
2, comma 28, della
legge 23
dicembre 1996, n.
662. Ove ricorrano le condizioni
dettate dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza
sociale 27 novembre 1997, n.
477, il Ministro
del lavoro
e della previdenza
sociale, di concerto
con il
Ministro del
tesoro, del bilancio
e della programmazione
economica, emana
i regolamenti previsti
dall'articolo 2, comma
28, della citata legge
n. 662 del 1996. 8
Art. 18
Concessione di aree e banchine
1. L'Autorita' portuale
e, dove non istituita, ovvero prima del suo
insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorita' marittima
danno
in concessione le aree demaniali e le banchine comprese
nell'ambito
portuale alle imprese
di cui all'articolo 16, comma
3, per
l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva
l'utilizzazione
degli immobili da
parte di amministrazioni pubbliche per lo
svolgimento di funzioni
attinenti ad attivita' marittime e portuali.
E' altresi' sottoposta
a concessione da
parte dell'Autorita'
portuale, e laddove
non istituita dall'autorita' marittima, la
realizzazione e la
gestione di opere
attinenti alle attivita'
marittime e portuali
collocate a mare
nell'ambito degli specchi
acquei esterni alle
difese foranee anch'essi da considerarsi a tal
fine ambito portuale,
purche' interessati dal traffico
portuale e
dalla prestazione dei
servizi portuali anche per la realizzazione di
impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti
alle
funzioni proprie dello
scalo marittimo, come
individuati ai sensi
dell'articolo 4, comma
3. Le concessioni sono affidate, previa
determinazione dei relativi canoni, anche commisurati
all'entita' dei
traffici portuali ivi
svolti, sulla base
di idonee forme
di
pubblicita',
stabilite dal Ministro
dei trasporti e
della
navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con
proprio
decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati:
a) la durata della
concessione, i poteri di
vigilanza e controllo
delle Autorita'
concedenti, le modalita'
di rinnovo della
concessione ovvero
di cessione degli
impianti a nuovo
concessionario;
b) i limiti minimi
dei canoni che
i concessionari sono tenuti a
versare.
1-bis. Sono fatti
salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio,
i canoni stabiliti
dalle autorita' portuali relativi a concessioni
gia' assentite alla data di entrata in vigore del decreto
di cui al
comma 1.
2. Con
il decreto di
cui al comma 1 sono altresi' indicati i
criteri cui devono
attenersi le autorita' portuali o marittime nel
rilascio delle
concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale
spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali
da parte
di altre imprese non concessionarie.
3. Con
il decreto di cui al comma 1, il
Ministro dei trasporti e
della navigazione adegua la disciplina relativa alle
concessioni di
aree e banchine alle normative comunitarie.
4. Per
le iniziative di
maggiore rilevanza, il
presidente
dell'autorita' portuale puo' concludere, previa delibera del
comitato
portuale, con le
modalita' di cui al comma 1,
accordi sostitutivi
della concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della
legge 7
agosto 1990, n. 241.
5. Le
concessioni o gli
accordi sostitutivi di cui al
comma 4
possono comprendere anche la realizzazione di opere
infrastrutturali.
6. Ai
fini del rilascio
della concessione di cui al comma 1 e'
richiesto che i destinatari dell'atto concessorio:
a) presentino,
all'atto della domanda,
un programma di attivita',
assistito da idonee garanzie, anche di
tipo fideiussorio, volto
all'incremento dei
traffici e alla produttivita' del porto;
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative,
idonee
anche dal punto di vista della sicurezza a
soddisfare le esigenze
di un
ciclo produttivo ed operativo a
carattere continuativo ed
integrato per conto
proprio e di terzi;
c) prevedano un organico
di lavoratori rapportato al
programma di
attivita' di cui alla
lettera a).
7. In
ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale
deve esercitare
direttamente l'attivita' per la quale ha ottenuto la
concessione, non puo'
essere al tempo stesso concessionaria di altra
area demaniale nello
stesso porto, a meno che l'attivita' per la
quale richiede una nuova
concessione sia differente da quella di cui
alle concessioni gia'
esistenti nella stessa area demaniale, e non
puo' svolgere attivita'
portuali in spazi diversi da quelli che le
sono stati assegnati
in concessione. Su
motivata richiesta
dell'impresa
concessionaria, l'autorita' concedente puo' autorizzare
l'affidamento ad altre
imprese portuali, autorizzate
ai sensi
dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attivita'
comprese nel
ciclo operativo.
8. L'autorita'
portuale o, laddove
non istituita, l'autorita'
marittima sono tenute ad
effettuare accertamenti con cadenza annuale
al fine di
verificare il permanere
dei requisiti in possesso al
momento del rilascio
della concessione e
l'attuazione degli
investimenti
previsti nel programma di
attivita' di cui al comma 6,
lettera a).
9. In
caso di mancata osservanza degli
obblighi assunti da parte
del concessionario, nonche' di mancato raggiungimento degli
obiettivi
indicati nel programma di attivita', di cui al comma 6,
lettera a),
senza giustificato motivo,
l'autorita' portuale o,
laddove non
istituita, l'autorita' marittima revocano l'atto concessorio.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai
depositi e stabilimenti
di prodotti petroliferi e chimici allo stato
liquido, nonche' di altri prodotti affini, siti in ambito
portuale.
Art. 19.
(Autonomie funzionali)
1. Le
imprese industriali dei settori
siderurgico e metallurgico
che abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore della
presente
legge,
l'autorizzazione a svolgere l'attivita' di carico e scarico
delle merci
direttamente connesse alla
attivita' produttiva con
personale proprio e con tempi e modalita' legati al ciclo
produttivo,
possono continuare ad
avvalersi, sino alla scadenza delle rispettive
concessioni, per la movimentazione di merci o materiali direttamente
connessi
all'attivita' produttiva delle
imprese stesse o di imprese
collegate facenti parte
dello stesso gruppo,
senza alcuna
limitazione, del
personale alle proprie dipendenze, sulle banchine e
negli approdi di loro uso esclusivo, nei loro stabilimenti e nelle
aree adiacenti. Alla
scadenza delle suddette
concessioni, la
prosecuzione della attivita'
industriale costituisce titolo
di
preferenza per il rinnovo delle stesse.
Art. 20.
(Costituzione delle Autorita' portuali e successione
delle societa'
alle organizzazioni portuali).
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, laddove
gia' non
esista una gestione commissariale, nomina per ciascuna
organizzazione
portuale,commissari scelti fra persone aventi competenza nel
settore,
con particolare
riguardo alle valenze economiche, sociali e
strategiche delle
realta' portuali considerate nonche', ove ritenuto
necessario, commissari
aggiunti. I commissari
sostituiscono i
presidenti e gli organi
deliberanti delle organizzazioni
predette,
che all'atto della loro
nomina cessano dalle funzioni.I compensi dei
commissari e dei commissari aggiunti sono fissati con i decreti
di
nomina e posti
a carico dei bilanci delle organizzazioni.
2. I
commissari, fino alla nomina del
presidente dell'Autorita'
portuale e comunque
entro il termine
di sei mesi dal loro
insediamento, non prorogabili, dispongono la dismissione
delle
attivita' operative delle
organizzazioni portuali mediante
la
trasformazione delle organizzazioni medesime, in tutto o in
parte, in
societa' secondo i
tipi previsti nel libro V, titoli V e VI, del
codice civile, ovvero, anche congiuntamente, mediante il
rilascio di
concessioni ad imprese che presentino un programma di
utilizzazione
del personale e dei beni e delle infrastrutture delle organizzazioni
portuali, per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di
attivita'
di impresa nei settori
delle operazioni portuali, della manutenzione
e dei servizi, dei servizi portuali nonche' in altri
settori del
trasporto o industriali. A tali fini, a seconda dei casi,
provvedono:
a) alla
collocazione presso terzi,
ivi compresi i dipendenti
delle organizzazioni medesime, del capitale della o
delle societa'
derivanti dalla trasformazione;
b) all'incorporazione in tali societa' delle
societa' costituite
o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata
in
vigore della presente legge, ovvero la collocazione sul mercato
delle
partecipazioni nelle societa' costituite o controllate;
c) alla
cessione a titolo
oneroso, anche in leasing,
ovvero
all'affitto a tali
societa' ovvero a
imprese autorizzate o
concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle
infrastrutture e
dei beni mobili
realizzati o comunque posseduti dalle organizzazioni
medesime.
3. I commissari
provvedono con pienezza di poteri alla
gestione
delle
organizzazioni portuali, nei
limiti delle risorse ad esse
affluenti e ai
sensi delle disposizioni vigenti, nonche' alla
gestione delle Autorita' ai sensi della presente legge,
anche sulla
base di apposite
direttive del Ministero
dei trasporti e
della
navigazione. Fermo restando l'obbligo della presentazione dei
bilanci
entro i termini prescritti, i commissari trasmettono al
Ministero dei
trasporti e della
navigazione ed al Ministero del
tesoro, al piu'
presto e comunque non
oltre il 31
gennaio 1995, una
situazione
patrimoniale,
economica e finanziaria delle
organizzazioni portuali
riferite al 31 dicembre 1994 corredata dalla relazione del
collegio
dei revisori dei conti.
4. Fino all'entrata in
vigore delle norme attuative della presente
legge, continuano ad
applicarsi le disposizioni previgenti in
materia.
5. Le Autorita'
portuali dei porti di cui all'articolo 2, sono
costituite dal 1 gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i
compiti
di cui all'articolo 6 e ad esse e' trasferita
l'amministrazione dei
beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione
territoriale
come individuata ai
sensi dell'articolo 6.
Fino all'insediamento
degli organi previsti
dagli articoli 8 e 9, i commissari di cui al
comma 1, nei porti
ove esistono le
organizzazioni portuali sono
altresi' preposti alla
gestione delle Autorita'
portuali e ne
esercitano i relativi
compiti. Fino alla
data della avvenuta
dismissione secondo quanto
previsto dal comma 2, le organizzazioni
portuali e le Autorita' portuali sono considerate, anche
ai fini
tributari, un unico
soggetto; successivamente a
tale data, le
Autorita' portuali
subentrano alle organizzazioni portuali nella
proprieta' e nel
possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in
tutti i rapporti in corso.
6. I commissari di cui
al comma 1 sono altresi' nominati,
con le
stesse modalita', nei
porti di Ravenna, Taranto, Catania e Marina di
Carrara. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli
articoli 8
e 9 e comunque entro sei mesi dalla loro nomina, non
prorogabili,
essi sono preposti alla
gestione delle Autorita' portuali al fine di
consentirne
l'effettivo avvio istituzionale; assicurano in
particolare
l'acquisizione delle risorse
e provvedono
prioritariamente alla definizione delle strutture e
dell'organico
dell'Autorita', per assumere
successivamente, e comunque non oltre
tre mesi dalla nomina,
tutti gli altri
compiti previsti dalla
presente legge. I
commissari di cui
al presente comma possono
avvalersi, nello svolgimento delle loro funzioni, delle strutture
e
del personale delle locali autorita' marittime.
Art. 21.
(Trasformazione
in societa' delle
compagnie e gruppi
portuali).
1. Le
compagnie ed i gruppi portuali entro il 18
marzo
1995 debbono trasformarsi in una o piu' societa' di seguito
indicate:
a) in
una societa' secondo
i tipi previsti nel libro quinto,
titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in
condizioni di
concorrenza delle operazioni portuali;
b) in una societa' o
una cooperativa secondo i tipi previsti
nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura
di servizi, nonche', fino al 31 dicembre 1996, mere prestazioni di
lavoro in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n.
1369;
c) in una
societa' secondo i tipi previsti nel libro quinto,
titoli V e VI, del
codice civile, avente
lo scopo della
mera
gestione, sulla base
dei beni gia' appartenenti alle compagnie e
gruppi portuali disciolti.
2. Scaduto il termine
di cui al comma 1 senza che le compagnie
ed
i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al
comma
6, le autorizzazioni e
le concessioni ad operare in ambito portuale,
comunque rilasciate, decadono.
3. Le societa' e le
cooperative di cui al comma 1 hanno
l'obbligo
di incorporare tutte
le societa' e le
cooperative costituite su
iniziativa dei membri delle compagnie o dei
gruppi portuali prima
della data di
entrata in vigore della presente legge, nonche' di
assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data.
Le
societa' o cooperative di cui al comma 1, devono avere
una distinta
organizzazione operativa e separati organi sociali.
4. Le societa'
derivanti dalla trasformazione succedono alle
compagnie ed ai
gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e
finanziari.
5. Ove se ne
verificassero le condizioni, ai dipendenti
addetti
tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali,
che non siano
transitati in continuita' di rapporto di lavoro nelle nuove societa'
di cui al
comma 1, e' data facolta' di costituirsi in imprese
ai
sensi del presente articolo. Alle societa' costituite da addetti
si
applica quanto disposto
nei commi successivi
per le societa'
costituite dai soci delle compagnie.
6. Entro la data di
cui al comma 1, le
compagnie ed i
gruppi
portuali possono
procedere, secondo la normativa vigente in materia,
alla fusione con compagnie operanti nei porti
viciniori, anche al
fine di costituire
nei porti di
maggior traffico un organismo
societario in grado di svolgere attivita' di impresa.
7. Le Autorita'
portuali nei porti gia' sedi di
enti portuali e
l'autorita'
marittima nei restanti
porti dispongono la messa in
liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la
data del
18 marzo 1995
non abbiano adottato la delibera di trasformazione
secondo le modalita' di cui al comma 1 ed effettuato
il deposito
dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei
confronti
di tali compagnie non potranno essere attuati gli
interventi di cui
all'articolo 1, comma
2, lettera c), del decreto-legge 13 luglio
1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto
1995, n. 343.
8. Continuano
ad applicarsi, sino
alla data di iscrizione nel
registro delle
imprese, nei confronti
delle compagnie e
gruppi
portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai
sensi
del comma 6,
le disposizioni di
cui al comma 8 dell'articolo 27
concernenti il funzionamento degli stessi, nonche'
le disposizioni
relative alla vigilanza
ed al controllo attribuite all'Autorita'
portuale, nei porti gia'
sedi di enti
portuali ed all'autorita'
marittima nei restanti porti.
Art. 22.
(Agevolazioni fiscali)
1. Per
la trasformazione in
societa' e in
cooperative delle
compagnie e dei
gruppi portuali, nonche'
delle organizzazioni
portuali, si applica
il disposto dell'articolo 122 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Le operazioni
di cui
al comma 1
sono soggette ad
imposta
sostitutiva di quelle
di registro, ipotecarie e
catastali e delle
tasse sulle
concessioni governative nella
misura fissa di
lire
100.000; tali operazioni non costituiscono presupposto per
l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore degli
immobili.
3. Le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 si
applicano anche ai
gruppi
ormeggiatori e barcaioli
che intendano trasformarsi in
societa' e in cooperative secondo i tipi previsti nel libro
quinto,
titoli V e VI, del codice civile.
Art. 23.
(Disposizioni in materia di personale)
1. I
lavoratori portuali, iscritti alla data di entrata in vigore
della presente
legge nei registri
di cui all'articolo 150 del
regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione
(navigazione marittima), approvato con decreto dal Presidente
della
Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328, e gli addetti a
tale data in
servizio presso le compagnie
a gruppi portuali,
transitano, in
continuita' di rapporto di lavoro, nelle societa' di cui
all'articolo
21.
2. Il
personale delle organizzazioni
portuali e' trasferito alle
dipendenze delle autorita' portuali, in continuita' di
rapporto di
lavoro e conservando il
trattamento previdenziale e pensionistico in
essere alla data
del trasferimento nonche',
ad personam, il
trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo
differenziale
fino a riassorbimento. Il personale di cui al
presente comma che,
successivamente
alla determinazione dell'organico da parte di
ciascuna autorita' portuale,
risulti in esubero e' mantenuto
alle
dipendenze dell'autorita' stessa in posizione di
soprannumero ed e'
assoggettato, con decreto del Ministro dei
trasporti e della
navigazione, sentita la commissione consultiva centrale, a mobilita'
secondo le procedure di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 del
decreto
legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, al fine di colmare le eventuali vacanze in
organico che
si possono determinare in altre autorita' portuali.
3. Il personale di
cui al
comma 2, collocato
in posizione di
soprannumero e non impiegato presso altre autorita' portuali,
nonche'
i lavoratori e i dipendenti delle compagnie e dei gruppi
portuali che
risultino in esubero
alle societa' di
cui all'articolo 21, sono
impiegati in regime
di mobilita' temporanea,
di comando o di
distacco, ai sensi
del presente articolo,
con provvedimento dei
presidenti delle autorita' portuali, sentito il comitato portuale
e
le commissioni
consultive locali, nell'ambito di criteri indicati da
un apposito decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione,
sentita la commissione
consultiva centrale, dalle
societa' di cui
all'articolo 20, comma 3, dalle altre imprese di cui agli
articoli 16
e 18. Tali
societa' ed imprese,
qualora debbano procedere
ad assunzioni, sono
obbligate fino al
31 dicembre 1996,
ad
impiegare con priorita' il personale di cui al presente
comma .
4. Il
personale, impiegato in mobilita' temporanea ai sensi del
comma 3, conserva,
in continuita' di
rapporto di lavoro,
il
trattamento
previdenziale e pensionistico in essere alla
data
dell'impiego
temporaneo, nonche' ad
personam il trattamento
retributivo,
mantenendo l'eventuale importo
differenziale fino a
riassorbimento. Le societa'
e le imprese di cui
al comma 3,
provvedono, per il periodo di impiego temporaneo, alla
corresponsione
a tali lavoratori
della retribuzione e
di tutti i trattamenti
accessori. Il trattamento normativo, gli orari e
le condizioni di
lavoro del personale di
cui al comma 3 sono determinati a seguito di
contrattazione collettiva
con le societa' e le
imprese che lo
impiegano. Il personale
impiegato in regime di mobilita' temporanea,
alla scadenza del termine previsto nel comma 3,
puo' optare per
l'assunzione alle dipendenze dell'impresa
utilizzatrice, in
alternativa alla reintegrazione presso l'autorita' portuale.
5. . . .
le autorita' portuali istituite
nei porti in
cui
le organizzazioni
portuali svolgevano i
servizi di interesse
generale di cui
all' articolo 6, comma
1,
lettera c), possono
continuare a svolgere
in tutto o in
parte tali servizi, escluse le operazioni portuali,
utilizzando fino
ad esaurimento degli
esuberi il personale
di cui al comma 2 del
presente articolo, promuovendo anche la costituzione di una
o piu'
societa' tra le
imprese operanti nel
porto, riservandosi una
partecipazione comunque non maggioritaria.
6. Le
Autorita' portuali
concedono alle societa' e alle
imprese di cui
agli articoli 16, 18 e 20 una
riduzione degli
oneri di autorizzazione o di concessione, tenendo conto
dell'eventuale
differenziale
retributivo e degli oneri
previdenziali e pensionistici che si determinano a carico
delle
medesime per effetto
dell'impiego in mobilita' temporanea,
distacco o comando dei lavoratori dipendenti
delle autorita'
portuali.
Art. 24
(Norme previdenziali, di sicurezza e di igiene del lavoro)
1. E' fatto divieto alle imprese di cui agli
articoli 16, 18, 20 e
21 di assumere lavoratori che fruiscono del pensionamento anticipato
ai sensi delle
norme vigenti in
materia, ovvero gia' posti in
prepensionamento ai sensi delle stesse norme.
2. I
lavoratori delle imprese
operanti in porto,
nonche' i
dipendenti delle associazioni di cui all'articolo 17, sono
iscritti
in appositi registri tenuti dall'autorita' portuale o,
laddove non
istituita,
dall'autorita' marittima. Ad
essi si applicano
le
disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro di
cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, e
successive
modificazioni, ed alla legge 23
dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni.
. . .
2-bis. Ferme
restando le attribuzioni delle unita'
sanitarie
locali competenti per
territorio, nonche' le competenze degli uffici
periferici di sanita' marittima del Ministero della sanita',
spettano
alle Autorita' portuali i poteri di vigilanza e controllo in
ordine
all'osservanza
delle disposizioni in materia di
sicurezza ed igiene
del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa.
2-ter. I poteri di cui
al comma precedente vengono attivati a
far
data dalla comunicazione del presidente al
rispettivo comitato
portuale dell'Autorita' portuale e comunque non oltre il 31 dicembre
1997, salvo la
possibilita' di proroga da accordarsi con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione su richiesta
motivata dal
presidente dell'Autorita' portuale.
3. Al
fine di assicurare l'adempimento degli obblighi
derivanti
dalla convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro
(OIL)
n. 152, ratificata ai sensi della legge 19 novembre
1984, n. 862,
nonche' di dare
attuazione alle direttive comunitarie in materia, il
Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto
1988, n. 400, e' autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di
entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del
lavoro
e della previdenza
sociale ed il
Ministro della sanita',
un
regolamento
contenente le disposizioni in
materia di sicurezza e di
igiene del lavoro applicabili
alle operazioni portuali
ed alle
operazioni di riparazione, trasformazione e manutenzione navale
svolte negli ambiti portuali.
4. Ai lavoratori gia'
cancellati dai registri per inidoneita'
al
lavoro portuale ai sensi dell'articolo 156, primo comma, n.
2), del
regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione
(navigazione
marittima), approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, si applica il trattamento
di cui
all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. Il beneficio di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7
novembre 1992, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge
5
novembre 1992, n. 428, e' differito al 31 dicembre 1993,
nel limite
di ulteriori mille unita'. Detto beneficio, qualora
non utilizzato
pienamente negli anni
1992 e 1993, e' prorogato fino
al 30 giugno
1994.
6. Ai lavoratori, soci
o dipendenti delle imprese operanti in porto
ai sensi degli articoli 16, 18, 20 e 21, alla scadenza del beneficio
di cui al comma 5 del presente articolo, si applicano le
disposizioni
di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 gennaio 1990,
n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,
n.58.
Art. 25.
(Norme assistenziali)
1. Il
Ministro dei trasporti
e della navigazione puo', con
decreto da emanare
di concerto con i Ministri delle
finanze e del
tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, imporre a
carico degli spedizionieri e ricevitori di
merci nonche' delle
imprese
autorizzate all'esercizio di
operazioni portuali un
contributo in misura non superiore a lire 40 per ogni
tonnellata di
merce imbarcata o sbarcata, con parziale attribuzione
dell'onere ai
lavoratori da esse
dipendenti, nei limiti
e con le modalita'
stabiliti dal decreto
stesso. Il gettito derivante dall'applicazione
del contributo e'
destinato all'assistenza ed
alla tutela della
integrita' fisica dei
lavoratori delle imprese operanti in porto e
delle loro famiglie.
2. Il
regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1932, n. 269, recante
"Norme
intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli
Uffici
del lavoro portuale e dei fondi relativi" e' abrogato.
3. Con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il
Ministro del tesoro,
del bilancio e
della
programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per
la liquidazione del patrimonio finanziario, immobiliare e
mobiliare
della gestione "Bilancio speciale per gli
uffici del lavoro
portuale".
L'eventuale saldo attivo
derivante dalla liquidazione e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato.
4. Con
proprio decreto il
Ministro dei trasporti
e della
navigazione provvede alla nomina del liquidatore che potra'
avvalersi
del personale in servizio presso il Ministero dei trasporti
e della
navigazione. Con lo stesso decreto sono stabiliti i compensi
per il
liquidatore e per
il personale utilizzato con onere a carico del
"Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale.
Art. 26.
(Trasferimento al Ministero dei trasporti e della navigazione del
servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali)
1. Dal
1 gennaio dell'anno
successivo alla data di entrata
in
vigore della presente legge, il servizio per l'escavazione dei porti
marittimi nazionali,
istituito con regio decreto 27 febbraio 1927, e
successive modificazioni ed integrazioni, cessa
di appartenere al
Ministero dei lavori
pubblici ed e' trasferito alle dipendenze del
Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. Con decreto dei
Ministri dei trasporti e della navigazione e dei
lavori pubblici, da emanarsi, sentito il Ministro del tesoro,
entro
novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
saranno stabilite le modalita' ed i criteri per il
trasferimento del
personale e dei
mezzi, con i
relativi cantieri, appartenenti al
servizio di cui al comma 1.
3. Il Ministro dei trasporti
e della navigazione, con proprio
decreto, emana le norme per il funzionamento del servizio
di cui al
comma 1.
4. Dalla data di cui al
comma 1, sono istituiti nello stato
di
previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
appositi
capitoli rispettivamente per l'acquisizione, l'ammodernamento e la
manutenzione dei mezzi
effossori, nonche' per
la gestione del
servizio per l'escavazione dei porti, con contestuale riduzione
dei
corrispondenti
capitoli dello stato di
previsione del Ministero dei
lavori pubblici.
5. Il Ministro dei trasporti
e della navigazione, con proprio
decreto, sentito il
Ministro dell'ambiente per
le questioni che
attengono alla valutazione dell'impatto ambientale, approva
il piano
poliennale di escavazione dei porti e del rinnovo dei
mezzi e delle
attrezzature.
6. Il piano di cui al
comma 5 ha durata quinquennale. In sede
di
prima applicazione della
presente legge, il decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione deve essere emanato entro
tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Art. 27.
(Norme transitorie e abrogative)
1. Rimangono
in vigore le
norme legislative, regolamentari e
statutarie che disciplinano le organizzazioni portuali fino alla
loro
trasformazione in societa' ai sensi dell'articolo 20.
2. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della
presente
legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con
il Ministro delle
finanze, emana un decreto recante modifiche alle
procedure amministrative riguardanti le merci trasportate tra
porti
nazionali in modo
da uniformarle alle
procedure vigenti per il
trasporto terrestre.
3. I piani regolatori
portuali vigenti alla data
di entrata in
vigore della seguente
legge conservano efficacia
fino al loro
aggiornamento, da effettuare
secondo le disposizioni di cui
all'articolo 5.
4. Dalla
data di entrata
in vigore della presente legge,
sono
revocate le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni portuali
e le concessioni
di aree e
banchine portuali in
atto qualora
l'impresa autorizzata o il concessionario non abbiano i
requisiti di
cui agli articoli 16 e
18, ovvero non svolgano un'attivita' coerente
con le linee di sviluppo portuale determinate dall'autorita'
portuale
o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima. Gli
indennizzi,
eventualmente
dovuti a seguito della decadenza
delle concessioni di
cui al presente comma, sono, in ogni caso, a carico del
soggetto cui
e' affidata in
concessione la relativa area ai sensi dell'articolo
18.
5. I contributi delle
province e dei comuni chiamati a concorrere
alle spese sostenute
dai consorzi autonomi dei porti, secondo le
disposizioni di cui al testo unico approvato con
regio decreto 16
gennaio 1936, n.
801, e successive
modificazioni, di cui
al
regolamento approvato con regio
decreto 11 aprile
1926, n. 736,
nonche' di cui
al testo unico approvato con regio decreto 2 aprile
1885, n. 3095, non sono piu' erogati a partire da
quelli esigibili
dal 1 gennaio 1995 e riguardanti le spese effettuate dai
consorzi
negli anni a partire
dal 1994 .
6. Ai fini del
completamento di opere ed impianti portuali in corso
di realizzazione, le
autorita' portuali subentrano alle
organizzazioni
portuali nelle convenzioni in
atto con i Ministeri e
le regioni competenti.
7. Entro il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge, il Governo provvede alla
verifica degli
esuberi occupazionali, rispetto
ai quali proporre provvedimenti in
materia di mobilita' e di pensionamento anticipato.
8. Sono
abrogate le disposizioni del testo unico approvato con
regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento
di
attuazione,
approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713,
che siano incompatibili con le
disposizioni della presente
legge.
L'articolo 110, ultimo
comma, e l'articolo 111, ultimo
comma, del
codice della navigazione
sono abrogati. Salvo
quanto previsto
dall'articolo 20, comma 4, e dall'articolo 21, comma 8, sono
altresi'
abrogati, a partire dal
19 marzo 1995, gli articoli 108; 110, primo,
secondo, terzo e quarto comma; 111, primo, secondo
e terzo comma;
112; 116, primo
comma, n. 2); 1171, n. 1), 1172 del codice della
navigazione, nonche' gli articoli contenuti nel libro I,
titolo III,
capo IV, del
regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione
(navigazione marittima), approvato
con decreto del
Presidente della Repubblica
15 febbraio 1952, n. 328. Gli articoli
109 e 1279 del codice della navigazione sono abrogati a
decorrere dal
1 gennaio 1996.
Art. 28
Copertura finanziaria
1. Le rate di ammortamento relative ai mutui contratti
dalle
organizzazioni
portuali, i debiti
a lungo termine verso fornitori
relativi a contratti stipulati dalle medesime organizzazioni
portuali
per la costruzione di infrastrutture e/o per la fornitura di
impianti
portuali, ancorche' ceduti a titolo oneroso a imprese
concessionarie,
risultanti al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la
copertura
degli ulteriori disavanzi
per l'anno 1993,
nonche' gli importi
relativi al trattamento
di fine rapporto
dei dipendenti delle
organizzazioni
portuali, maturati alla
medesima data, nel limite
complessivo di lire
1.000 miliardi, sono posti a carico dello Stato,
che provvede direttamente al relativo pagamento.
2. All'onere
di cui al comma 1,
da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero
dei trasporti e
della navigazione, nel
limite di lire 91.000 milioni annui, a decorrere
dall'anno 1994, si
provvede nel limite di lire 62.900 milioni mediante utilizzo di
quota
parte delle maggiori
entrate derivanti per effetto dei commi 4, 5, 6
e 7 e,
quanto a lire
28.100 milioni per
effetto del comma 2
dell'articolo 13, mediante
utilizzo degli stanziamenti
relativi a
contributi e spese
erogati a favore delle organizzazioni portuali ai
sensi delle vigenti norme ed iscritti ai capitoli 3952,
3953, 3954,
3955, 3956, 3957 e 8071 dello stato di previsione del
Ministero dei
trasporti e della
navigazione e al
capitolo 4519 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro.
3. Al
fine di rendere compatibili l'ammontare della quota annuale
degli oneri di cui al comma 1 con le disponibilita'
annue effettive
di cui al comma 2, il Ministro dei trasporti e della
navigazione, con
apposito decreto, autorizza le autorita' interessate a
rimodulare gli
importi annuali di cui allo stesso comma 1.
4. Il gettito della
tassa e dei diritti marittimi di cui al comma 1
dell'articolo 2 del
decreto-legge 28 febbraio
1974, n. 47,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e
successive modificazioni
ed integrazioni, e' acquisito a partire dal
1 gennaio 1995 al bilancio dello Stato.
5. Il gettito della
tassa do ancoraggio di cui al capo I del titolo
I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive
modificazioni ed
integrazioni, e' acquisito a decorrere dal 1 gennaio 1995 al
bilancio
dello Stato.
6. La
tassa sulle merci sbarcate ed
imbarcate di cui al capo III
del titolo II
della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all'articolo 1
della legge 5
maggio 1976, n.
355, e successive modificazioni e
integrazioni, viene
estesa a tutti i porti a decorrere dal 1 gennaio
1994. Per i
porti ove non
e' istituita l'autorita'
portuale il
gettito della tassa affluisce al bilancio dello Stato. (3)
6-bis. La tassa sulle
merci imbarcate e sbarcate, prevista nel capo
III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e
nell'articolo
1 della legge
5 maggio 1976, n. 355, e
successive modificazioni e
integrazioni,
nonche' la tassa erariale istituita dall'articolo 2,
primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47,
convertito,
con modificazioni, dalla
legge 16 aprile
1974, n. 117, non si
applicano sulle merci
trasbordate ai sensi
dell'articolo 12 del
regolamento per l'esecuzione
della legge doganale, approvato con
regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65.
7. Fino all'anno
successivo a quello di completamento dei pagamenti
di cui al comma 1, nei porti ove e' istituita l'autorita'
portuale il
50 per cento del gettito della tassa di cui al
comma 6 affluisce al
bilancio dello Stato.
8. Su proposta della
autorita' portuale, le aliquote della tassa di
cui al comma 6 possono essere ridotte nel limite di
un quinto della
misura del 50 per cento spettante all'autorita' per effetto del
comma
7.
9. All'onere derivante
dall'applicazione dell'articolo 24, comma 5,
valutato in lire 22
miliardi, si provvede, per l'anno 1993, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo
6856
dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per lo stesso
anno, all'uopo
utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti.
10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 29.
(Interventi vari)
1. Il
commissario liquidatore di cui
all'articolo 4 del decreto-
legge 22 gennaio 1990, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo
1990, n. 58,
ed il collegio sindacale restano in
carica fino al completamento degli atti di liquidazione e comunque
non oltre il 31 dicembre 1996.
2. Nel rispetto del limite massimo di 800
unita' di personale, tra
i lavoratori ammessi a fruire del beneficio di cui
all'articolo 6,
comma 15, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
e' ricompreso
anche il personale addetto al servizio di rimorchio nei porti,
di cui
all'articolo 101 del codice della navigazione.
3. Al
personale in servizio alla data
di entrata in vigore della
presente legge presso la gestione del Fondo di cui
all'articolo 1,
comma 2, del
decreto-legge 22 gennaio 1990,
n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge
24 marzo 1990,
n. 58, spetta il
trattamento
giuridico ed economico
in relazione alle
posizioni
riconoscibili anche successivamente alla data del 1 settembre
1989.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28
gennaio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente
del Consiglio
dei Ministri
COSTA, Ministro dei trasporti
e
della navigazione
Visto, il Guardasigilli: CONSO