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Roma, 29 agosto 2003

 

Circolare n. 93/2003

Oggetto: Autostrade – Riduzione pedaggi anno 2002 – Scadenza del 30 settembre 2003 – Delibere C.C.A.A. nn.12, 13, 14 e 15 su S.O. alla G.U. n.190 del 18.8.2003.

 

Fino al 30 settembre 2003 sono aperti i termini per la presentazione delle domande di riduzione dei pedaggi autostradali pagati dalle imprese di autotrasporto nell’anno 2002.

 

Sono ammesse al beneficio le imprese di autotrasporto in conto proprio e in conto terzi, nazionali e comunitarie, nonché loro cooperative e consorzi, che abbiano effettuato nel 2002 un volume di traffico autostradale superiore a 51.646 euro con autoveicoli classificati secondo il sistema autostradale assi-sagoma nelle categorie B, 3, 4 e 5 (furgoni, autocarri, autotreni e autoarticolati) e che abbiano utilizzato per il pagamento dei pedaggi un sistema a riscossione differita mediante fatturazione.

 

Come per il passato, la percentuale di sconto non è fissa, ma spetta in misura crescente in funzione al maggiore ammontare di pedaggi pagato. Una novità rispetto agli anni passati è la concessione di un ulteriore sconto alle imprese che abbiano effettuato almeno il 10 per cento del traffico autostradale nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 2,00, ovvero uscita dopo le ore 2,00 e prima delle ore 6,00.

 

Volume di pedaggi annuo

 

 

euro

Sconto

 

%

Volume annuo di pedaggi per traffico notturno

 

euro

Ulteriore sconto

%

da 51.646 a 206.583

10

da 5.164,6 a 20.658,3

1

oltre 206.583 fino a 516.547

15

oltre 20.658,3 fino a 51.654,7

1,5

oltre 516.547 fino a 1.032.914

20

oltre 51.654,7 fino a 103.291,4

2

oltre 1.032.914 fino a 2.582.284

25

oltre 103.291,4 fino a 258.228,4

2,5

oltre 2.582.284

30

oltre 258.228,4

3

 

Le domande devono essere inviate, a pena di esclusione, al Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori tramite raccomandata A.R. utilizzando i moduli redatti dallo stesso Comitato, reperibili nel sito internet www.alboautotrasporto.it. E’ possibile presentare le domande anche tramite supporto magnetico, elaborandole con l’apposito programma informatico, anch’esso disponibile nel suddetto sito.

 

La definizione dello sconto spettante, nonché la verifica dell’ammontare di traffico svolto nelle ore notturne, verranno eseguite dalle società concessionarie autostradali che provvederanno poi ad accreditare il relativo importo sulle fatture degli aventi diritto.

 

Per le imprese organizzate in forma cooperativa o consortile, nonché per quelle aderenti a cooperative di servizi, la domanda deve essere presentata dal raggruppamento. Riguardo l’ulteriore sconto per traffico notturno, il raggruppamento che non abbia raggiunto il traffico minimo pari al 10 per cento del totale dei pedaggi, dovrà fornire su supporto magnetico ulteriori dati (utilizzando il programma informatico “transiti notturni conto terzi” disponibile sul citato sito internet) al fine di consentire alle società concessionarie autostradali di concedere lo sconto alle singole aziende associate che ne avessero eventualmente diritto.

 

Le imprese di autotrasporto che hanno percorso le tratte autostradali della A12 e della A14 in cui vengono deviati obbligatoriamente nel periodo estivo i mezzi pesanti possono inoltre presentare domanda, tramite l’apposito modulo redatto dal Comitato Centrale dell’Albo ed entro la scadenza del 30 settembre, per ottenere il rimborso dei pedaggi pagati. In particolare sono rimborsabili i pedaggi riferiti ai seguenti transiti:

 

§          transiti effettuati nel periodo tra il 20 luglio ed il 30 agosto 2002 con veicoli a 3, 4, 5 o più assi nella tratta della A12 compresa tra Collesalvetti e Rosignano Marittimo;

 

§          transiti effettuati dalle ore 19,00 alle ore 5,00 nel periodo tra il 12 giugno e il 20 settembre 2002, con veicoli a 4 o più assi nella tratta della A14 compresa tra Fano e Termoli.

 

Si richiama l’attenzione sulla riserva espressa dal Comitato Centrale dell’Albo in merito ai benefici di cui trattasi, la cui erogazione rimane comunque “subordinata alla valutazione della Commissione europea alla luce delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato (articoli 87 ed 88 del Trattato di Roma)”.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.85/2003

 

Allegati quattro

 

D/d

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S.O. alla G.U. n.190 del 18.8.2001

Allegato uno

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

DELIBERAZIONE 22 luglio 2003

Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell’anno 2002. (Deliberazione n. 12/03).

 

IL COMITATO CENTRALE

per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che

esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

 

riunitosi nella seduta del 22 luglio 2003:

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge n. 40/1999, che assegna al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;

Visto l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che destina la somma di euro 46.481.121,00 per interventi in materia di autotrasporto;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, elevando la predetta somma da euro 46.481.121,00 a euro 67.139.397,00;

Visto l'art. 15 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale la somma di euro 67.139.397,00 e' stata incrementata di euro 10.329.138,00;

Considerato che le risorse disponibili per i succitati interventi ammontano per l'anno 2002 a euro 77.468.535,00;

Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 3091 del 13 marzo 2002, relativa all'utilizzo delle risorse ad esso assegnate;

Vista la delibera n. 41/02 con la quale il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per realizzare interventi di riduzione dei pedaggi autostradali in favore delle imprese di autotrasporto per l'anno 2002, il 90% dell'importo di euro 77.468.535,00 di cui alla legge n. 229/2000 come incrementato ai sensi dell’art. 15 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 oltre agli eventuali ulteriori fondi che si rendessero disponibili in quanto non utilizzati per gli interventi indicati al punto 3 della stessa delibera n. 41/02;

Considerato pertanto che in virtù dei suddetti provvedimenti risulta attualmente disponibile un importo complessivo di euro 69.721.681,50 dal quale andrà detratto l'importo che il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori dovra' erogare per rendere operativa la presente delibera, che puo' indicativamente preventivarsi in euro 284.051,29, nonche' l'importo che puo' indicativamente stimarsi in euro 100.000,00, da destinarsi alla definizione dell'eventuale contenzioso;

Considerato che risulta, pertanto, attualmente utilizzabile per le misure rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose, l'importo di euro 69.337.630,21, salvo ulteriori importi che dovessero residuare dalla sopra indicata complessiva somma di euro 384.051,29 preventivata per le spese necessarie a rendere operativa la presente delibera;

Considerata la necessita' di stabilire l'entita' percentuale dei rimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi ai soggetti aventi titolo;

Delibera:

 

1.       I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilita' delle imprese di cui ai successivi punti 4, 5 e 6 sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2002, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.

2.       I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilita' delle imprese di cui ai successivi punti 4, 5 e 6 sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata, a partire dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2002, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00.

Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, cooperative, consorzi e società consortili, definite nei successivi punti 4, 5 e 6, che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle predette ore notturne, secondo le modalità indicate nel successivo punto 8.

Qualora il raggruppamento (cooperativa a proprietà divisa, consorzio, società consortile) non soddisfi tale ultima condizione, le singole imprese ad esso aderenti che realizzino almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne, possono usufruire dell’ulteriore riduzione compensata secondo le modalità indicate nel successivo punto 8, tenuto conto della loro appartenenza alla forma associata, laddove la forma associata stessa fornisca i dati necessari per l’elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli appartenenti ad essa.

3.       Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

4.       Le predette riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si applicano alle imprese iscritte, alla data del 31/12/2001 ovvero nel corso dell’anno 2002, all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle societa' consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo II, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto, che siano iscritti al predetto Albo nazionale alla data del 31/12/2001 ovvero nel corso dell’anno 2002. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili iscritte all'Albo nazionale successivamente a tale data, possono richiedere le riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati successivamente alla data di iscrizione all'Albo nazionale.

5.       Le riduzioni suddette si applicano altresi' alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ed ai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari, alla data del 31/12/2001 ovvero nel corso dell’anno 2002, di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992.

6.       Le predette riduzioni si applicano altresi' alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in Italia, che esercitano attivita' di autotrasporto in conto proprio, titolari di apposita licenza, di cui all'art. 32 della legge 298 del 6 giugno 1974, nonche' alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, che esercitano l'attivita' di autotrasporto in conto proprio.

7.       La riduzione compensata di cui al punto 1. si applica alle classi di fatturato realizzate da ciascun soggetto avente titolo, secondo la seguente tabella:

 

Fatturato annuo dei pedaggi in euro

 % di riduzione

da 51.646,00 a 206.583,00

 10%;

da 206.583,01 a 516.457,00

 15%;

da 516.457,01 a 1.032.914,00

 20%;

da 1.032.914,01 a 2.582.284,00

 25%;

oltre 2.582.284,00

 30%.

 

8.       L’ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2. è pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al precedente punto 7, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni.

9.       Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni da applicare, risultante dai rendiconti trasmessi dalle societa' concessionarie al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, superi le disponibilita', lo stesso Comitato provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 7 e 8, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile.

Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

10. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori provvede, con successiva delibera, a definire le modalita' con le quali i soggetti aventi titolo procedono ad avanzare domanda, la documentazione da allegare a dette domande, le modalita' di trasmissione dei dati richiesti, eventualmente anche tramite supporto magnetico. La stessa delibera disciplina le modalita' di istruttoria delle domande avanzate anche in relazione a quanto definito nelle convenzioni con le societa' che gestiscono sistemi di pagamento a riscossione differita del pedaggio. La delibera disciplina infine criteri e modalita' di erogazione da parte del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, alle societa' concessionarie di autostrade dei minori introiti derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali applicati dalle societa' concessionarie agli aventi titolo, nonche' i criteri e le modalita' di rimborso da parte di queste ultime ai soggetti aventi titolo.

11. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 Roma, 22 luglio 2003

  Il presidente: De Lipsis

 

 

 

 

Allegato due

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


DELIBERAZIONE 22 luglio 2003

Domanda di concessione del beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2002, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l'attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi. (Deliberazione n. 13/03).

 

IL COMITATO CENTRALE

per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che

esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

 

Riunitosi nella seduta del 22 luglio 2003;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante "Disposizioni urgenti" per gli addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3, del citato decreto n. 451 del 1998 convertito dalla legge n. 40/1999 che assegna al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzarsi mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;

Visto l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che destina la somma di euro 46.481.121,00 per interventi in materia di autotrasporto;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato l'art. 45 comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, elevando la predetta somma di euro 46.481.121,00 a euro 67.139.397,00;

Visto l’art. 15 della legge 28 dicembre 1001, n. 448, con il quale la somma di euro 67.139.397,00 è stata incrementata di euro 10.329.138,00, portando così le rispose disponibili per l’anno 2002 a euro 77.468.535,00;

Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 3091 del 13 marzo 2002, relativa all'utilizzo delle risorse assegnate al Comitato centrale;

Vista la delibera n. 41/02, con la quale il Comitato centrale per l’albo degli autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per realizzare interventi di riduzione dei pedaggi autostradali in favore delle imprese di autotrasporto per l’anno 2002, il 90% dell’importo di euro 77.468.535,00, pari a euro 69.721.681,50, oltre agli eventuali ulteriori fondi che si rendessero disponibili in quanto non utilizzati per gli interventi indicati ai punti 2 e 3 della stessa delibera n. 41/02;

Vista la delibera n. 12/03 con la quale il Comitato centrale ha emanato prime disposizioni applicative, individuando i soggetti che hanno titolo a partecipare alle riduzioni sui pedaggi autostradali relativi ai transiti effettuati nell'anno 2002 e all’ulteriore riduzione commisurata al volume di fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, nonche' recependo le percentuali di riduzione da applicare in relazione ai diversi scaglioni di fatturato annuo, cosi' come fissate nella citata direttiva del Ministro;

Considerato che risulta disponibile per le misure rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose l'importo di euro 69.337.630,21, detratti gli importi derivanti dagli oneri convenzionali, da concordare con le società concessionarie autostradali, dalle spese di organizzazione e struttura per la gestione delle domande di riduzione dei pedaggi, nonche' dagli oneri relativi alla definizione di eventuale contenzioso;

Considerato che occorre stabilire i criteri e le modalità per la presentazione, da parte dei soggetti aventi titolo, delle domande e della relativa documentazione ai fini dell'ottenimento delle riduzioni dei pedaggi per i transiti effettuati nell'anno 2002;

Considerato che i criteri e le modalità di erogazione, da parte del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, alle società concessionarie, dei minori introiti derivanti dai rimborsi dei pedaggi autostradali, erogati dalle medesime società concessionarie ai soggetti aventi titolo, nonchè i criteri e le modalità di rimborso da parte delle società concessionarie alle imprese, cooperative, consorzi e società consortili ammessi al beneficio saranno stabiliti dalle convenzioni da stipulare tra il Comitato centrale e le predette società concessionarie;

 

Delibera:

 

1.       Ai soggetti di cui ai punti 4 e 5 della delibera n. 12/03 che si sono avvalsi di sistemi automatizzati di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione e' applicata la riduzione del pedaggio per tutti i transiti indicati nelle fatture ad essi intestate ed effettuati nel periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002. La riduzione del pedaggio sarà applicata solo a favore dei predetti soggetti che nel corso dell'anno 2002 abbiano realizzato un fatturato pari o superiore a euro 51.646,00.

2.       Ai soggetti di cui al precedente punto 1, che hanno realizzato - nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002 - almeno il 10% del fatturato aziendale in pedaggi nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00, è applicata una ulteriore riduzione commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, secondo le modalità indicate nella delibera n 12/03.

3.       Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita successivamente alla data del 1 gennaio 2002, le riduzioni del pedaggio sono applicate dalla data a partire dalla quale i predetti soggetti hanno utilizzato tali sistemi.

4.       A tal fine ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto, trasmette entro il termine ultimo del 30 settembre 2003, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in Roma, via G. Caraci n. 36, c.a.p. 00157, una domanda in bollo, utilizzando un modulo conforme all'allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante. Copia dei moduli e' reperibile presso l'indirizzo Internet www.alboautotrasporto.it.

Copia della domanda e degli annessi quadri allegati possono essere trasmessi su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), fermo restando l'obbligo di trasmettere l’originale cartaceo della sola domanda regolarmente compilata e sottoscritta. In tal caso, presso lo stesso sito è scaricabile il programma per la compilazione del quadro D da parte dei raggruppamenti di imprese.

La domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati a macchina oppure in carattere stampatello.

5.       La domanda deve contenere a pena di inammissibilità i seguenti elementi:

-          denominazione e sede del soggetto giuridico iscritto all'Albo, che richiede i benefici;

-          generalita' del titolare, del rappresentante legale o del procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici;

-          firma autenticata di colui che sottoscrive la domanda; in alternativa all'autenticazione della firma deve essere allegata fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento di colui che sottoscrive la domanda;

-          le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paese della Unione europea devono allegare copia della licenza comunitaria di cui risultano titolari, rilasciata ai sensi del regolamento CEE 881/92 del 26 marzo 1992.

6.       Nella domanda e nei relativi quadri allegati devono altresì essere riportati, per ciascuna fattispecie che interessa, gli ulteriori elementi indicati nei successivi punti da 7 a 11 della presente delibera. La mancanza dei dati richiesti ovvero la loro errata indicazione, qualora cio' non consenta al Comitato centrale di procedere alla definizione dell'istruttoria della domanda, ai fini della liquidazione dei benefici richiesti, comporta, a seconda del caso che ricorra, l'esclusione parziale o totale dai suddetti benefici.

7.       Elementi che tutti i richiedenti devono indicare nella domanda:

- numero, data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori del soggetto che richiede il beneficio; le imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea, devono indicare il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria;

- società autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono essere indicati nella loro interezza, che per la Società Autostrade consiste in nove cifre. Al fine di agevolare le operazioni di individuazione/riconoscimento dei codici, è opportuno che l’impresa richiedente alleghi copia di una fattura per ognuno dei codici indicati nella domanda.

8.       Impresa italiana iscritta all'Albo nel corso del 2002.

Le imprese iscritte all'Albo nel corso del 2002 devono compilare il quadro A allegato alla domanda, indicando se tale iscrizione sia stata ottenuta ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974 o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.

9.       Impresa o raggruppamento avente sede in altro Paese della Unione europea con licenza comunitaria rilasciata nel corso del 2002.

Le imprese o i raggruppamenti aventi sede in un altro Paese della Unione europea che abbiano prodotto una licenza comunitaria rilasciata nel corso dell'anno 2002 devono compilare il quadro B allegato alla domanda, indicando se trattasi di licenza ottenuta per la prima volta ovvero di rinnovo di una precedente licenza.

10.    Raggruppamento (cooperativa, consorzio, società consortile) iscritto all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi:

a) i raggruppamenti - comprese le cooperative a proprietà indivisa - devono sempre compilare il quadro C allegato alla domanda;

b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti iscritti al registro delle imprese per attività diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero imprese che effettuano trasporti in conto proprio, devono indicare nell'apposito spazio del predetto quadro C, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti a tali soggetti, affinchè detto fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto. Resta fermo l'obbligo di indicare nel D allegato alla domanda, per tutte le imprese socie iscritte all'Albo degli autotrasportatori, denominazione, numero e data di iscrizione all'Albo di detti soci, ovvero per tutte le imprese di autotrasporto socie aventi sede in altro Paese U.E., denominazione, numero e data di rilascio della licenza comunitaria, di cui queste ultime risultino titolari, allegandone copia;

c) qualora di un raggruppamento facciano parte, in qualita' di associate, anche imprese titolari di licenza in conto proprio, il raggruppamento stesso dovra' altresi' trasmettere al Comitato centrale il quadro E allegato alla domanda, con l’elenco delle imprese associate titolari di licenza in conto proprio, indicando per ciascuna di esse il fatturato maturato nel corso dell'anno 2002, sulla base del quale sara' riconosciuto l'ammontare della riduzione per ogni singola impresa.

Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte anche imprese comunitarie che effettuano trasporti in conto proprio, il raggruppamento dovrà altresì compilare il quadro F allegato alla domanda fornendo altresì l’elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle autostrade italiane nell’anno 2002 e le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.

d) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamente imprese che siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori ovvero, qualora aventi sede in altro Paese U.E., siano titolari di licenza comunitaria, devono indicare, nell'apposito quadro D allegato alla domanda, denominazione, numero e data di iscrizione all'Albo di detti soci, ovvero numero e data di rilascio della licenza comunitaria, allegandone copia.

Nel caso in cui i soci iscritti all’Albo degli autotrasportatori abbiano ottenuto tale iscrizione nel corso dell'anno 2002, deve essere compilato anche il quadro IT1, allegato alla domanda.

Nel caso in cui i soci aventi sede in un altro Paese dell’Unione Europea, titolari di licenza comunitaria, abbiano ottenuto tale licenza nel corso dell'anno 2002, deve essere compilato anche il quadro IT2, allegato alla domanda.

e) i raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del proprio fatturato in pedaggi notturni inviano, al fine dell’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli soci ad essi aderenti, contestualmente alla domanda, su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), un file compilato utilizzando il programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it denominato “transiti notturni conto terzi”, nel quale sono indicati, per ciascuna impresa associata iscritta all’Albo ovvero titolare di licenza comunitaria, i codici dei titoli (codice Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso. In tal caso, alle imprese che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle ore notturne, viene applicata l’ulteriore riduzione secondo le modalità contenute nel punto 8 della delibera n. 12/03, tenuto conto della loro appartenenza alla forma associata.

Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari per l’elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore notturne, non usufruiscono dell’ulteriore riduzione compensata.

f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/o comunitarie che esercitano l’autotrasporto di cose in conto proprio, ai fini del calcolo dell’ulteriore riduzione, spettante ad ogni singola impresa che abbia realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle ore notturne, il raggruppamento dovrà altresì specificare, per ciascuna impresa associata che effettua trasporto in conto proprio, i codici dei titoli (codice Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso, inviando su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), un file compilato utilizzando il programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it denominato “transiti notturni conto proprio”. In tal caso, alle imprese che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle ore notturne, viene applicata l’ulteriore riduzione secondo le modalità contenute nel punto 8 della delibera n. 12/03, calcolata sul valore percentuale spettante a ciascuna singola impresa.

Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari per l’elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore notturne, non usufruiscono dell’ulteriore riduzione compensata.

11.    Raggruppamento (consorzio, cooperativa, società consortile) avente sede in altro Paese della Unione europea titolare di licenza comunitaria:

a) i raggruppamenti di imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea devono sempre compilare il quadro C allegato alla domanda;

b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti che esercitano attività diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero imprese che effettuano il trasporto in conto proprio devono indicare nell'apposito spazio del predetto quadro C, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti a tali soggetti, affinchè detto fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto. Resta fermo l'obbligo di indicare nel quadro D allegato alla domanda, per tutte le imprese di autotrasporto socie aventi sede in altro Paese della Unione europea, denominazione, numero e data di rilascio della licenza comunitaria di cui queste risultino titolari, allegandone copia, ovvero, per le imprese socie iscritte all'Albo degli autotrasportatori, denominazione, numero e data di iscrizione al predetto Albo;

c) qualora di un raggruppamento facciano parte, in qualita' di associate, anche imprese italiane titolari di licenza in conto proprio, il raggruppamento stesso dovra' altresi' trasmettere al Comitato centrale il quadro E allegato alla domanda, con l’elenco delle imprese italiane associate titolari di licenza in conto proprio, indicando per ciascuna di esse il fatturato maturato nel corso dell'anno 2002, sulla base del quale sara' riconosciuto l'ammontare della riduzione per ogni singola impresa.

Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte anche imprese comunitarie che effettuano trasporti in conto proprio, il raggruppamento dovrà inoltre compilare il quadro F allegato alla domanda fornendo altresì l’elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle autostrade italiane nell’anno 2002 e le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.

d) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamente imprese titolari di licenza comunitaria, ovvero iscritte all'Albo degli autotrasportatori, devono indicare, nel quadro D allegato alla domanda, denominazione, numero e data di rilascio della licenza comunitaria di cui le stesse risultino titolari, che deve essere allegata in copia, ovvero denominazione, numero e data di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori;

Nel caso in cui i soci titolari di licenza comunitaria abbiano ottenuto il rilascio di tale licenza nel corso dell'anno 2002 deve essere compilato il quadro UE1;

Nel caso in cui i soci iscritti all'Albo degli autotrasportatori abbiano ottenuto tale iscrizione nel corso dell'anno 2002, deve essere compilato il quadro UE2;

e) i raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del proprio fatturato in pedaggi notturni inviano, al fine dell’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli soci ad essi aderenti, contestualmente alla domanda, su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), un file compilato utilizzando il programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it denominato “transiti notturni conto terzi”, nel quale sono indicati, per ciascuna impresa associata titolare di licenza comunitaria ovvero iscritta all’Albo, i codici dei titoli (codice Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso. In tal caso, alle imprese che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle ore notturne, viene applicata l’ulteriore riduzione secondo le modalità contenute nel punto 8 della delibera n. 12/03, tenuto conto della loro appartenenza alla forma associata.

Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari per l’elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore notturne, non usufruiscono dell’ulteriore riduzione compensata.

f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/o comunitarie che esercitano l’autotrasporto di cose in conto proprio, ai fini del calcolo dell’ulteriore riduzione, spettante ad ogni singola impresa che abbia realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle ore notturne, il raggruppamento dovrà altresì specificare, per ciascuna impresa associata che effettua trasporto in conto proprio, i codici dei titoli (codice Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso, inviando su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), un file compilato utilizzando il programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it denominato “transiti notturni conto proprio”. In tal caso, alle imprese che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle ore notturne, viene applicata l’ulteriore riduzione secondo le modalità contenute nel punto 8 della delibera n. 12/03, calcolata sul valore percentuale spettante a ciascuna singola impresa.

Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari per l’elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore notturne, non usufruiscono dell’ulteriore riduzione compensata.

12.    Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dell'anno 2002, debbono presentare una distinta domanda a loro nome, per i transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio od alla societa' consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.

13.    Le riduzioni dei pedaggi si applicano per i percorsi autostradali per i quali risulta adottato, alla data del 1 gennaio 2002, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.

14.    Il fatturato annuale a cui vanno commisurate le riduzioni compensate dei pedaggi, di cui ai punti 7 e 8 della delibera n. 12/03 del Comitato centrale, e' calcolato unicamente sulla base dell'importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti autostradali effettuati con veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno 2002 e per i quali le societa' concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2003.

15.    Le societa' concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalita' previste dalle convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il Comitato centrale.

16.    L’erogazione della riduzione prevista nella presente deliberazione è subordinata alla valutazione della Commissione europea alla luce delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato (artt. 87 ed 88 del Trattato di Roma).

17.    La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 Roma, 22 luglio 2003

  Il presidente: De Lipsis

 

 

 

 

Allegato tre

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


DELIBERAZIONE 22 luglio 2003

Domanda di concessione del beneficio del rimborso dei pedaggi autostradali 2002 per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l’attività di autotrasportatore di cose in conto proprio. (Deliberazione n. 14/03).

 

IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

 

Riunitosi nella seduta del 22 luglio 2003;

Vista la delibera n. 41/02 del 19 dicembre 2002 del Comitato centrale, con la quale si e' provveduto a determinare le percentuali di riduzione compensata dei pedaggi autostradali pagati nell'anno 2002;

Vista la delibera n. 13 del 22 luglio 2003 del Comitato centrale, con la quale sono stati stabiliti modalita', criteri e termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti che svolgono attività di autotrasporto di cose per conto di terzi aventi diritto alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2002;

 

Delibera:

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilita' delle imprese di cui al successivo punto 3, sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2002, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi ed ad un’ulteriore riduzione commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00 ovvero con uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00, secondo le modalità contenute nella delibera 12 swl 22 luglio 2003 del Comitato centrale;

2. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

3. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si applicano alle imprese titolari di licenza in conto proprio alla data del 31 dicembre 2001. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili titolari di licenza per conto proprio successivamente a tale data, possono richiedere le riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati successivamente alla data di rilascio della licenza.

4. Le riduzioni spettano altresi' alle imprese che svolgono attivita' di autotrasporto in conto proprio aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea. Tali imprese, nel compilare la domanda, dovranno compilare il quadro G allegato alla domanda fornendo l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2002 e le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.

5. I raggruppamenti costituiti esclusivamente tra imprese che svolgono attivita' di autotrasporto in conto proprio dovranno trasmettere al Comitato centrale domanda redatta e sottoscritta utilizzando il modulo allegato alla presente delibera e nel rispetto dei successivi punti 6, 7, 8 e 9, indicando il/i codice/i di fatturazione ovvero il codice/i cliente rilasciato/i alla forma associata dalla/e societa' concessionaria/e.

Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte esclusivamente imprese italiane titolari di licenza in conto proprio, il raggruppamento deve compilare il quadro H allegato alla domanda, fornendo l’elenco delle imprese associate e indicando il fatturato autostradale realizzato da ciascuna di esse nell'anno 2002, sulla base del quale sara' riconosciuto l'ammontare del rimborso, per ogni singola impresa.

Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte esclusivamente imprese comunitarie che effettuano trasporto in contro proprio, il raggruppamento deve compilare il quadro I allegato alla domanda indicando, oltre al fatturato autostradale realizzato da ciascuna di esse, anche l’elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle autostrade italiane nell’anno 2002 e le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.

Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte sia imprese titolari di licenze in conto proprio sia imprese comunitarie che effettuano trasporti in conto proprio, dovranno essere compilati entrambi i quadri H ed I, rispettivamente, per le imprese socie italiane e comunitarie.

Ai fini del calcolo dell’ulteriore riduzione, spettante ad ogni singola impresa che abbia realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle ore notturne, il raggruppamento dovrà altresì specificare, per ciascuna impresa associata titolare di licenza per conto proprio, i codici dei titoli (codice Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso, inviando su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), un file compilato utilizzando il programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it, denominato “transiti notturni conto proprio”.

6. Ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto, trasmette entro il termine ultimo del 30 settembre 2003 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in Roma, via G. Caraci, 36 - c.a.p. 00157, una domanda in bollo, utilizzando un modulo conforme all'allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante. La domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati a macchina oppure in carattere stampatello.

7. La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti elementi:

 a) denominazione e sede del soggetto giuridico che richiede il beneficio;

 b) generalita' del titolare, del rappresentante legale o del procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta del beneficio;

 c) firma autenticata di colui che sottoscrive la domanda; in alternativa all'autenticazione della firma deve essere allegata fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento di colui che sottoscrive la domanda;

 d) le imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea devono allegare l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2002 e le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.

8. Nella domanda e nei relativi quadri allegati devono altresi' essere riportati, per ciascuna fattispecie che interessa, gli ulteriori elementi indicati nel successivo punto 9 della presente delibera. La mancanza dei dati richiesti ovvero la loro errata indicazione, qualora cio' non consenta al Comitato centrale di procedere alla definizione della istruttoria della domanda, ai fini della liquidazione dei benefici richiesti, comporta, a seconda del caso che ricorra, l'esclusione parziale o totale dai suddetti benefici.

9. Elementi che tutti i richiedenti debbono indicare nella domanda:

 a) numero e data di rilascio della licenza in conto proprio di cui e' titolare il soggetto che richiede il beneficio, salvo quanto previsto al punto 4 per le imprese aventi sede in un altro Paese dell’Unione Europea;

 b) societa' autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione ovvero il/i codice/i cliente intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il codice/i di fatturazione ovvero il/i codice/i cliente deve/devono essere indicati nella loro interezza, che per la Societa' Autostrade e' costituita da nove cifre.

10. L’erogazione della riduzione prevista nella presente deliberazione è subordinata alla valutazione della Commissione europea alla luce delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato (artt. 87 ed 88 del Trattato di Roma).

10. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 Roma, 22 luglio 2003

  Il presidente: De Lipsis

 

 

 

 Allegato quattro

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


DELIBERAZIONE 22 luglio 2003

Domanda di concessione del beneficio del rimborso dei pedaggi autostradali relativi ai transiti deviati obbligatoriamente nel 2002 per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l’attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi. (Deliberazione n. 15/03).

 

IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE

E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

 

riunitosi nella seduta del 22 luglio 2003;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante "Disposizioni urgenti" per gli addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto;

Visto l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che destina la somma di euro 46.481.121,00, per interventi in materia di autotrasporto;

Visto l'art. 2, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, elevando la predetta somma di lire euro 46.481.121,00, a euro 67.139.397,00;

Visto l’art. 15 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale la somma di euro 67.139.397,00 è stata incrementata di euro 10.329.138,00;

Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 3091 del 13 marzo 2002, relativa all'utilizzo delle risorse assegnate al Comitato centrale;

Vista la delibera n. 41/02, con la quale il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per realizzare interventi finalizzati al miglioramento della protezione ambientale e della sicurezza della circolazione, il 10% dell'importo di euro 77.468.535,00 pari a euro 7.746.853,50;

Considerato che con la stessa delibera n. 41/02 e' stato deciso di utilizzare parte di detto importo per interventi tendenzialmente volti ad incentivare lo spostamento del traffico pesante dalle strade ordinarie e dai centri abitati sulle infrastrutture autostradali;

Visti gli accordi di programma sottoscritti in data 3 giugno 2002 ed in data 5 luglio 2002 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con gli enti interessati per il dirottamento, nell'anno 2002, del traffico dalla SS16 alla A14 e dalle SS1 e SS206 alla A12 e le conseguenti ordinanze prefettizie che prevedono:

 1) il dirottamento obbligatorio, nel periodo compreso tra il 12 giugno ed il 20 settembre 2002, dalle ore 19,00 alle ore 05,00, del transito dei veicoli a quattro o piu' assi, dalla SS16 alla A14, nel tratto compreso tra le stazioni di Fano e Termoli;

 2) il dirottamento obbligatorio, nel periodo compreso tra il 20 luglio ed il 30 agosto 2002, per l'intero arco della giornata, del transito dei veicoli appartenenti alle classi 3, 4 e 5, con esclusione di autobus e caravan, dalle SS1 e SS206, nei tratti compresi nel territorio della provincia di Livorno, alla A12 in corrispondenza delle stazioni di Collesalvetti e Rosignano Marittimo;

Considerato che in virtu' di tali accordi e' posta a carico delle imprese di autotrasporto una quota pari al 40% del pedaggio dovuto per i transiti dirottati su dette tratte autostradali;

Considerato che sulla base delle precedenti analoghe rilevazioni effettuate negli anni precedenti è stato appurato che il volume di fatturato complessivo, per il transito dirottato, di circa 500.000,00 euro di cui il 40% e' posto a carico delle imprese di autotrasporto;

Ritenuto che detta quota di pedaggio, per un presumibile importo complessivo di circa euro 200.000,00 vada rimborsata alle imprese di autotrasporto, utilizzando parte dei fondi euro 7.746.853,50, resi disponibili per le finalita' indicate nella delibera n. 41/02;

Ritenuto comunque di dover ristorare completamente la quota di pedaggio posta a carico delle imprese di autotrasporto, provvedendo all'eventuale integrazione dell'importo ritenuto presuntivamente necessario di euro 200.000,00, laddove cio' si rendesse necessario a seguito di una maggiore complessiva richiesta di rimborso derivante dalla valutazione delle domande presentate, utilizzando parte dei sopraindicati fondi resi disponibili dalla delibera n. 41/02;

Delibera:

1. La quota del 40% posta a carico delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi per i pedaggi autostradali relativi ai transiti deviati obbligatoriamente sulle tratte autostradali della A12 e della A14, di cui al successivo punto 2, e' soggetta a rimborso a favore delle stesse imprese di autotrasporto.

2. I rimborsi sono dovuti per i soli transiti effettuati tutti i giorni, dalla ore 00,00 alle ore 24,00 nel periodo compreso tra il 20 luglio ed il 30 agosto 2002, dai veicoli in disponibilita' delle imprese di cui al successivo punto 4 ed appartenenti alle classi 3, 4 e 5, ad esclusione degli autobus e dei caravan, sulla tratta della A12 compresa tra le stazioni di Collesalvetti e Rosignano Marittimo, nonche' effettuati dalle ore 19,00 alle ore 05,00 nel periodo compreso tra il 12 giugno ed il 20 settembre 2002, dai veicoli a quattro o piu' assi, con esclusione di autobus e caravan, in disponibilita' delle imprese di cui al successivo punto 4, sulla tratta della A14 compresa tra le stazioni di Fano e Termoli.

3. I predetti rimborsi sono dovuti esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione gestiti attraverso il sistema telepass e sono effettuati direttamente dalla societa' che gestisce tale sistema di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo al rimborso.

4. I rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano a favore delle imprese iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' a favore delle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, dei consorzi e delle societa' consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo II, Sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto, che risultino iscritti al predetto albo nazionale nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i quali viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio. Qualora una cooperativa, un consorzio o una societa' consortile abbia fra i propri associati sia imprese non iscritte al predetto albo nazionale, sia imprese iscritte, il rimborso va richiesto esclusivamente per i viaggi effettuati da quest'ultime.

5. I rimborsi sono, altresi', effettuati a favore di imprese o raggruppamenti di imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992.

6. Ai fini del rimborso ciascuna impresa, cooperativa, consorzio e societa' consortile, entro il termine ultimo del 30 settembre 2003 pena l'esclusione dal diritto, trasmette a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, con sede in via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, una domanda, redatta utilizzando il modello all'allegato alla presente delibera, che oltre ad attestare l'iscrizione del soggetto richiedente all'albo nazionale di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, attesti altresi', nel caso che il soggetto richiedente sia una cooperativa, un consorzio o una societa' consortile tra imprese, che le singole imprese aderenti, che esercitano l'attivita' di autotrasporto e che abbiano effettuato transiti deviati, siano anch'esse iscritte a detto albo; per tali imprese socie deve essere compilato il Quadro 1/A allegato alla domanda. Nella domanda deve inoltre essere indicato, a pena di esclusione dal diritto, il codice o i codici d'identificazione, cioe' il codice o codici cliente, assegnati allo stesso soggetto giuridico dalla societa' concessionaria autostradale che emette le fatture. I raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti iscritti al registro delle imprese per attivita' diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi devono indicare, a pena di esclusione dal diritto, nel Quadro 1/B allegato alla domanda, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti a questi ultimi soggetti, che abbiano effettuato transiti deviati, affinche' tale fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto.

7. Per le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili che, nelle tratte e nei periodi di riferimento di cui al precedente punto 2, si sono avvalse di sistemi di pagamento di pedaggi a riscossione differita, il rimborso e' dovuto solo per i pedaggi per i quali e' stato utilizzato il sistema telepass.

8. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dei periodi di riferimento di cui al precedente punto 2, debbono presentare una distinta domanda a loro nome per i transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio ed alla societa' consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.

9. Per le imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, l'esercizio di autotrasporto merci per conto di terzi deve risultare dalla copia della licenza comunitaria di cui al regolamento CEE n. 881/92 del 26 marzo 1992, da allegare alla domanda, fermi restando gli altri requisiti, condizioni e termini richiesti per le imprese italiane. Qualora tale documentazione sia stata allegata alla domanda di riduzione dei pedaggi per l'anno 2002, sara' sufficiente indicare tale circostanza attraverso una dichiarazione resa nel corpo della domanda, nella quale deve essere altresi' dichiarato di essere tuttora titolare di tale licenza.

10. La societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalita' previste dalla convenzione stipulata tra la stessa societa' ed il Comitato centrale.

11. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dalla Repubblica italiana.

 

 Roma, 22 luglio 2003

  Il presidente: De Lipsis