Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama
62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it
- http://www.confetra.com
|
Roma, 29 agosto 2003
Circolare n. 93/2003
Oggetto:
Autostrade – Riduzione pedaggi anno 2002 – Scadenza del 30 settembre 2003
– Delibere C.C.A.A. nn.12, 13, 14 e 15 su S.O. alla G.U. n.190 del 18.8.2003.
Fino al 30 settembre 2003 sono aperti i termini per la presentazione
delle domande di riduzione dei pedaggi autostradali pagati dalle imprese di
autotrasporto nell’anno 2002.
Sono ammesse al beneficio le imprese di autotrasporto in conto proprio
e in conto terzi, nazionali e comunitarie, nonché loro cooperative e consorzi,
che abbiano effettuato nel 2002 un volume di traffico autostradale superiore a
51.646 euro con autoveicoli classificati secondo il sistema autostradale
assi-sagoma nelle categorie B, 3, 4 e 5 (furgoni, autocarri, autotreni e autoarticolati)
e che abbiano utilizzato per il pagamento dei pedaggi un sistema a riscossione
differita mediante fatturazione.
Come per il passato, la percentuale di sconto non è fissa, ma spetta
in misura crescente in funzione al maggiore ammontare di pedaggi pagato. Una
novità rispetto agli anni passati è la concessione di un ulteriore sconto alle
imprese che abbiano effettuato almeno il 10 per cento del traffico autostradale
nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le
ore 2,00, ovvero uscita dopo le ore 2,00 e prima delle ore 6,00.
Volume di pedaggi annuo euro |
Sconto % |
Volume annuo di pedaggi per traffico notturno euro |
Ulteriore sconto % |
da 51.646 a 206.583 |
10 |
da 5.164,6 a 20.658,3 |
1 |
oltre 206.583 fino a 516.547 |
15 |
oltre 20.658,3 fino a 51.654,7 |
1,5 |
oltre 516.547 fino a 1.032.914 |
20 |
oltre 51.654,7 fino a 103.291,4 |
2 |
oltre 1.032.914 fino a 2.582.284 |
25 |
oltre 103.291,4 fino a 258.228,4 |
2,5 |
oltre 2.582.284 |
30 |
oltre 258.228,4 |
3 |
Le domande devono essere inviate, a pena di esclusione, al Comitato Centrale
dell’Albo Autotrasportatori tramite raccomandata A.R. utilizzando i moduli
redatti dallo stesso Comitato, reperibili nel sito internet www.alboautotrasporto.it.
E’ possibile presentare le domande anche tramite supporto magnetico, elaborandole
con l’apposito programma informatico, anch’esso disponibile nel suddetto sito.
La definizione dello sconto spettante, nonché la verifica
dell’ammontare di traffico svolto nelle ore notturne, verranno eseguite dalle
società concessionarie autostradali che provvederanno poi ad accreditare il
relativo importo sulle fatture degli aventi diritto.
Per le imprese organizzate in forma cooperativa o consortile, nonché
per quelle aderenti a cooperative di servizi, la domanda deve essere presentata
dal raggruppamento. Riguardo l’ulteriore sconto per traffico notturno, il
raggruppamento che non abbia raggiunto il traffico minimo pari al 10 per cento
del totale dei pedaggi, dovrà fornire su supporto magnetico ulteriori dati
(utilizzando il programma informatico “transiti notturni conto terzi”
disponibile sul citato sito internet) al fine di consentire alle società
concessionarie autostradali di concedere lo sconto alle singole aziende associate
che ne avessero eventualmente diritto.
Le imprese di autotrasporto che hanno percorso le tratte autostradali
della A12 e della A14 in cui vengono deviati obbligatoriamente nel periodo
estivo i mezzi pesanti possono inoltre presentare domanda, tramite l’apposito
modulo redatto dal Comitato Centrale dell’Albo ed entro la scadenza del 30
settembre, per ottenere il rimborso dei pedaggi pagati. In particolare sono
rimborsabili i pedaggi riferiti ai seguenti transiti:
§
transiti effettuati nel periodo tra il 20 luglio ed il 30
agosto 2002 con veicoli a 3, 4, 5 o più assi nella tratta della A12 compresa
tra Collesalvetti e Rosignano Marittimo;
§
transiti effettuati dalle ore 19,00 alle ore 5,00 nel
periodo tra il 12 giugno e il 20 settembre 2002, con veicoli a 4 o più assi
nella tratta della A14 compresa tra Fano e Termoli.
Si richiama l’attenzione sulla riserva espressa dal Comitato Centrale
dell’Albo in merito ai benefici di cui trattasi, la cui erogazione rimane
comunque “subordinata alla valutazione
della Commissione europea alla luce delle norme comunitarie in materia di aiuti
di Stato (articoli 87 ed 88 del Trattato di Roma)”.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.85/2003
|
|
Allegati
quattro |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n.190 del 18.8.2001
Allegato uno
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 22 luglio 2003
Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi
autostradali per i transiti effettuati nell’anno 2002. (Deliberazione n.
12/03).
IL COMITATO CENTRALE
per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
riunitosi nella seduta del 22
luglio 2003:
Visto l'art. 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge n. 40/1999, che
assegna al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da
utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione,
anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante
apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;
Visto
l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che
destina la somma di euro 46.481.121,00 per interventi in materia di
autotrasporto;
Visto
l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con
modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato l'art. 45,
comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, elevando la predetta
somma da euro 46.481.121,00 a euro 67.139.397,00;
Visto
l'art. 15 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale la somma di euro
67.139.397,00 e' stata incrementata di euro 10.329.138,00;
Considerato
che le risorse disponibili per i succitati interventi ammontano per l'anno 2002
a euro 77.468.535,00;
Vista la
direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 3091 del 13
marzo 2002, relativa all'utilizzo delle risorse ad esso assegnate;
Vista la
delibera n. 41/02 con la quale il Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per realizzare interventi di
riduzione dei pedaggi autostradali in favore delle imprese di autotrasporto per
l'anno 2002, il 90% dell'importo di euro 77.468.535,00 di cui alla legge n.
229/2000 come incrementato ai sensi dell’art. 15 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 oltre agli eventuali ulteriori fondi che si rendessero disponibili in
quanto non utilizzati per gli interventi indicati al punto 3 della stessa
delibera n. 41/02;
Considerato
pertanto che in virtù dei suddetti provvedimenti risulta attualmente
disponibile un importo complessivo di euro 69.721.681,50 dal quale andrà
detratto l'importo che il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori
dovra' erogare per rendere operativa la presente delibera, che puo' indicativamente
preventivarsi in euro 284.051,29, nonche' l'importo che puo' indicativamente
stimarsi in euro 100.000,00, da destinarsi alla definizione dell'eventuale contenzioso;
Considerato
che risulta, pertanto, attualmente utilizzabile per le misure rivolte a
favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane
e comunitarie di autotrasporto di cose, l'importo di euro 69.337.630,21, salvo
ulteriori importi che dovessero residuare dalla sopra indicata complessiva
somma di euro 384.051,29 preventivata per le spese necessarie a rendere
operativa la presente delibera;
Considerata
la necessita' di stabilire l'entita' percentuale dei rimborsi dei pedaggi
autostradali da applicarsi ai soggetti aventi titolo;
Delibera:
1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti
alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in
disponibilita' delle imprese di cui ai successivi punti 4, 5 e 6 sono soggetti
ad una riduzione compensata, a partire dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre
2002, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.
2. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti
alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in
disponibilita' delle imprese di cui ai successivi punti 4, 5 e 6 sono soggetti
ad una ulteriore riduzione compensata, a partire dal 1 gennaio 2002 fino al 31
dicembre 2002, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi
effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed
entro le ore 02,00, ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00.
Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, cooperative, consorzi e
società consortili, definite nei successivi punti 4, 5 e 6, che hanno
realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle predette ore
notturne, secondo le modalità indicate nel successivo punto 8.
Qualora il raggruppamento (cooperativa a proprietà
divisa, consorzio, società consortile) non soddisfi tale ultima condizione, le
singole imprese ad esso aderenti che realizzino almeno il 10% del proprio
fatturato nelle sopracitate ore notturne, possono usufruire dell’ulteriore
riduzione compensata secondo le modalità indicate nel successivo punto 8,
tenuto conto della loro appartenenza alla forma associata, laddove la forma
associata stessa fornisca i dati necessari per l’elaborazione dei pedaggi
notturni dei singoli appartenenti ad essa.
3. Le predette riduzioni compensate sono apportate
esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e
sono applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di
pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi
titolo alla riduzione.
4. Le predette riduzioni compensate dei pedaggi
autostradali si applicano alle imprese iscritte, alla data del 31/12/2001
ovvero nel corso dell’anno 2002, all'Albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui
all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' alle cooperative aventi i
requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,
ai consorzi ed alle societa' consortili costituiti a norma del Libro V, titolo
X, capo II, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto l'attivita'
di autotrasporto, che siano iscritti al predetto Albo nazionale alla data del
31/12/2001 ovvero nel corso dell’anno 2002. Le imprese, le cooperative, i consorzi
e le societa' consortili iscritte all'Albo nazionale successivamente a tale
data, possono richiedere le riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati
successivamente alla data di iscrizione all'Albo nazionale.
5. Le riduzioni suddette si applicano altresi' alle
imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ed ai raggruppamenti
aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari, alla data del
31/12/2001 ovvero nel corso dell’anno 2002, di licenza comunitaria rilasciata
ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992.
6. Le predette riduzioni si applicano altresi' alle
imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in Italia, che esercitano attivita' di
autotrasporto in conto proprio, titolari di apposita licenza, di cui all'art.
32 della legge 298 del 6 giugno 1974, nonche' alle imprese ed ai raggruppamenti
aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, che esercitano l'attivita' di
autotrasporto in conto proprio.
7. La riduzione compensata di cui al punto 1. si
applica alle classi di fatturato realizzate da ciascun soggetto avente titolo,
secondo la seguente tabella:
Fatturato annuo dei pedaggi in euro |
% di riduzione |
da 51.646,00 a 206.583,00 |
10%; |
da 206.583,01 a 516.457,00 |
15%; |
da 516.457,01 a 1.032.914,00 |
20%; |
da 1.032.914,01 a 2.582.284,00 |
25%; |
oltre 2.582.284,00 |
30%. |
8. L’ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2.
è pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al
precedente punto 7, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni.
9. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle
riduzioni da applicare, risultante dai rendiconti trasmessi dalle societa'
concessionarie al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, superi
le disponibilita', lo stesso Comitato provvede al calcolo del coefficiente
determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva
delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato
centrale per l'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei
coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative
alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti
punti 7 e 8, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile.
Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce
il valore aggiornato delle percentuali stesse.
10. Il Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori provvede, con successiva delibera, a definire le modalita'
con le quali i soggetti aventi titolo procedono ad avanzare domanda, la
documentazione da allegare a dette domande, le modalita' di trasmissione dei
dati richiesti, eventualmente anche tramite supporto magnetico. La stessa delibera
disciplina le modalita' di istruttoria delle domande avanzate anche in
relazione a quanto definito nelle convenzioni con le societa' che gestiscono
sistemi di pagamento a riscossione differita del pedaggio. La delibera disciplina
infine criteri e modalita' di erogazione da parte del Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori, alle societa' concessionarie di autostrade dei
minori introiti derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali
applicati dalle societa' concessionarie agli aventi titolo, nonche' i criteri e
le modalita' di rimborso da parte di queste ultime ai soggetti aventi titolo.
11. La presente delibera verra' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2003
Il presidente: De Lipsis
Allegato due
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 22 luglio 2003
Domanda di concessione del beneficio della
riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2002, per i soggetti italiani e
dei Paesi U.E. esercenti l'attività di autotrasportatore di cose per conto di
terzi. (Deliberazione n. 13/03).
IL COMITATO CENTRALE
per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Riunitosi
nella seduta del 22 luglio 2003;
Visto il
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge 26 febbraio
1999, n. 40, recante "Disposizioni urgenti" per gli addetti ai
settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto;
Visto in
particolare l'art. 2, comma 3, del citato decreto n. 451 del 1998 convertito
dalla legge n. 40/1999 che assegna al Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la
sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture,
da realizzarsi mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;
Visto
l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che
destina la somma di euro 46.481.121,00 per interventi in materia di
autotrasporto;
Visto
l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con
modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato l'art. 45
comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, elevando la predetta
somma di euro 46.481.121,00 a euro 67.139.397,00;
Visto
l’art. 15 della legge 28 dicembre 1001, n. 448, con il quale la somma di euro
67.139.397,00 è stata incrementata di euro 10.329.138,00, portando così le
rispose disponibili per l’anno 2002 a euro 77.468.535,00;
Vista la
direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 3091 del 13
marzo 2002, relativa all'utilizzo delle risorse assegnate al Comitato centrale;
Vista la
delibera n. 41/02, con la quale il Comitato centrale per l’albo degli
autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per realizzare interventi di
riduzione dei pedaggi autostradali in favore delle imprese di autotrasporto per
l’anno 2002, il 90% dell’importo di euro 77.468.535,00, pari a euro
69.721.681,50, oltre agli eventuali ulteriori fondi che si rendessero
disponibili in quanto non utilizzati per gli interventi indicati ai punti 2 e 3
della stessa delibera n. 41/02;
Vista la
delibera n. 12/03 con la quale il Comitato centrale ha emanato prime
disposizioni applicative, individuando i soggetti che hanno titolo a
partecipare alle riduzioni sui pedaggi autostradali relativi ai transiti
effettuati nell'anno 2002 e all’ulteriore riduzione commisurata al volume di
fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, nonche' recependo
le percentuali di riduzione da applicare in relazione ai diversi scaglioni di
fatturato annuo, cosi' come fissate nella citata direttiva del Ministro;
Considerato
che risulta disponibile per le misure rivolte a favorire l'uso delle
infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di
autotrasporto di cose l'importo di euro 69.337.630,21, detratti gli importi
derivanti dagli oneri convenzionali, da concordare con le società
concessionarie autostradali, dalle spese di organizzazione e struttura per la
gestione delle domande di riduzione dei pedaggi, nonche' dagli oneri relativi
alla definizione di eventuale contenzioso;
Considerato
che occorre stabilire i criteri e le modalità per la presentazione, da parte
dei soggetti aventi titolo, delle domande e della relativa documentazione ai
fini dell'ottenimento delle riduzioni dei pedaggi per i transiti effettuati nell'anno
2002;
Considerato
che i criteri e le modalità di erogazione, da parte del Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori, alle società concessionarie, dei minori
introiti derivanti dai rimborsi dei pedaggi autostradali, erogati dalle
medesime società concessionarie ai soggetti aventi titolo, nonchè i criteri e
le modalità di rimborso da parte delle società concessionarie alle imprese,
cooperative, consorzi e società consortili ammessi al beneficio saranno
stabiliti dalle convenzioni da stipulare tra il Comitato centrale e le predette
società concessionarie;
Delibera:
1. Ai soggetti di cui ai punti 4 e 5 della delibera n.
12/03 che si sono avvalsi di sistemi automatizzati di pagamento del pedaggio a
riscossione differita mediante fatturazione e' applicata la riduzione del
pedaggio per tutti i transiti indicati nelle fatture ad essi intestate ed
effettuati nel periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002. La riduzione del
pedaggio sarà applicata solo a favore dei predetti soggetti che nel corso
dell'anno 2002 abbiano realizzato un fatturato pari o superiore a euro
51.646,00.
2. Ai soggetti di cui al precedente punto 1, che hanno
realizzato - nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002 - almeno il 10% del
fatturato aziendale in pedaggi nelle ore notturne, con ingresso in autostrada
dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita dopo le ore 02,00 e
prima delle ore 06,00, è applicata una ulteriore riduzione commisurata al
volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, secondo
le modalità indicate nella delibera n 12/03.
3. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di
pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita successivamente alla
data del 1 gennaio 2002, le riduzioni del pedaggio sono applicate dalla data a
partire dalla quale i predetti soggetti hanno utilizzato tali sistemi.
4.
A tal fine ciascun soggetto, pena l'esclusione dal
diritto, trasmette entro il termine ultimo del 30 settembre 2003, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente al Comitato centrale
per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in Roma, via
G. Caraci n. 36, c.a.p. 00157, una domanda in bollo, utilizzando un modulo
conforme all'allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante.
Copia dei moduli e' reperibile presso l'indirizzo Internet www.alboautotrasporto.it.
Copia della domanda e degli annessi quadri allegati
possono essere trasmessi su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), fermo
restando l'obbligo di trasmettere l’originale cartaceo della sola domanda
regolarmente compilata e sottoscritta. In tal caso, presso lo stesso sito è
scaricabile il programma per la compilazione del quadro D da parte dei
raggruppamenti di imprese.
La domanda e gli eventuali quadri allegati devono
essere compilati a macchina oppure in carattere stampatello.
5. La domanda deve contenere a pena di inammissibilità
i seguenti elementi:
-
denominazione
e sede del soggetto giuridico iscritto all'Albo, che richiede i benefici;
-
generalita'
del titolare, del rappresentante legale o del procuratore che sottoscrive la
domanda di richiesta dei benefici;
-
firma
autenticata di colui che sottoscrive la domanda; in alternativa
all'autenticazione della firma deve essere allegata fotocopia leggibile di un
documento di riconoscimento di colui che sottoscrive la domanda;
-
le
imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paese della Unione europea devono
allegare copia della licenza comunitaria di cui risultano titolari, rilasciata
ai sensi del regolamento CEE 881/92 del 26 marzo 1992.
6. Nella domanda e nei relativi quadri allegati devono
altresì essere riportati, per ciascuna fattispecie che interessa, gli ulteriori
elementi indicati nei successivi punti da 7 a 11 della presente delibera. La
mancanza dei dati richiesti ovvero la loro errata indicazione, qualora cio' non
consenta al Comitato centrale di procedere alla definizione dell'istruttoria
della domanda, ai fini della liquidazione dei benefici richiesti, comporta, a
seconda del caso che ricorra, l'esclusione parziale o totale dai suddetti
benefici.
7. Elementi che tutti i richiedenti devono indicare
nella domanda:
- numero, data di iscrizione e di eventuale
cessazione dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori del soggetto che
richiede il beneficio; le imprese aventi sede in altro Paese della Unione
europea, devono indicare il numero e la data di rilascio della licenza
comunitaria;
- società autostradale/i concessionaria/e che
gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed
il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che richiede il
beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono essere indicati nella
loro interezza, che per la Società Autostrade consiste in nove cifre. Al fine
di agevolare le operazioni di individuazione/riconoscimento dei codici, è
opportuno che l’impresa richiedente alleghi copia di una fattura per ognuno dei
codici indicati nella domanda.
8. Impresa italiana iscritta all'Albo nel corso del
2002.
Le imprese iscritte all'Albo nel corso del 2002
devono compilare il quadro A allegato alla domanda, indicando se tale
iscrizione sia stata ottenuta ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n.
298/1974 o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.
9. Impresa o raggruppamento avente sede in altro Paese
della Unione europea con licenza comunitaria rilasciata nel corso del 2002.
Le imprese o i raggruppamenti aventi sede in un
altro Paese della Unione europea che abbiano prodotto una licenza comunitaria
rilasciata nel corso dell'anno 2002 devono compilare il quadro B allegato alla
domanda, indicando se trattasi di licenza ottenuta per la prima volta ovvero di
rinnovo di una precedente licenza.
10. Raggruppamento (cooperativa, consorzio, società
consortile) iscritto all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi:
a) i raggruppamenti - comprese le cooperative a
proprietà indivisa - devono sempre compilare il quadro C allegato alla domanda;
b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci
anche soggetti iscritti al registro delle imprese per attività diverse
dall'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero imprese che effettuano
trasporti in conto proprio, devono indicare nell'apposito spazio del predetto
quadro C, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai
viaggi effettuati dai veicoli appartenenti a tali soggetti, affinchè detto
fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del beneficio
richiesto. Resta fermo l'obbligo di indicare nel D allegato alla domanda, per
tutte le imprese socie iscritte all'Albo degli autotrasportatori,
denominazione, numero e data di iscrizione all'Albo di detti soci, ovvero per
tutte le imprese di autotrasporto socie aventi sede in altro Paese U.E.,
denominazione, numero e data di rilascio della licenza comunitaria, di cui
queste ultime risultino titolari, allegandone copia;
c) qualora di un raggruppamento facciano parte, in
qualita' di associate, anche imprese titolari di licenza in conto proprio, il
raggruppamento stesso dovra' altresi' trasmettere al Comitato centrale il
quadro E allegato alla domanda, con l’elenco delle imprese associate titolari
di licenza in conto proprio, indicando per ciascuna di esse il fatturato maturato
nel corso dell'anno 2002, sulla base del quale sara' riconosciuto l'ammontare
della riduzione per ogni singola impresa.
Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte
anche imprese comunitarie che effettuano trasporti in conto proprio, il
raggruppamento dovrà altresì compilare il quadro F allegato alla domanda
fornendo altresì l’elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle
autostrade italiane nell’anno 2002 e le fotocopie delle carte di circolazione
di tali veicoli.
d) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci
esclusivamente imprese che siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori
ovvero, qualora aventi sede in altro Paese U.E., siano titolari di licenza comunitaria,
devono indicare, nell'apposito quadro D allegato alla domanda, denominazione,
numero e data di iscrizione all'Albo di detti soci, ovvero numero e data di
rilascio della licenza comunitaria, allegandone copia.
Nel caso in cui i soci iscritti all’Albo degli
autotrasportatori abbiano ottenuto tale iscrizione nel corso dell'anno 2002,
deve essere compilato anche il quadro IT1, allegato alla domanda.
Nel caso in cui i soci aventi sede in un altro
Paese dell’Unione Europea, titolari di licenza comunitaria, abbiano ottenuto
tale licenza nel corso dell'anno 2002, deve essere compilato anche il quadro
IT2, allegato alla domanda.
e) i raggruppamenti che non realizzino almeno il 10%
del proprio fatturato in pedaggi notturni inviano, al fine dell’acquisizione
dei dati necessari per l’elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli soci
ad essi aderenti, contestualmente alla domanda, su supporto magnetico (floppy
disk 1,5 Mb), un file compilato utilizzando il programma scaricabile dal sito
www.alboautotrasporto.it
denominato “transiti notturni conto terzi”, nel quale sono indicati,
per ciascuna impresa associata iscritta all’Albo ovvero titolare di licenza
comunitaria, i codici dei titoli (codice Viacard, codice Telepass) ad essa
attribuiti dal raggruppamento stesso. In tal caso, alle imprese che hanno
realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle ore notturne,
viene applicata l’ulteriore riduzione secondo le modalità contenute nel punto
8 della delibera n. 12/03, tenuto conto della loro appartenenza alla forma
associata.
Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti
dati, necessari per l’elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso
aderenti che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell’ulteriore riduzione compensata.
f) per i raggruppamenti che associano anche imprese
nazionali e/o comunitarie che esercitano l’autotrasporto di cose in conto
proprio, ai fini del calcolo dell’ulteriore riduzione, spettante ad ogni singola
impresa che abbia realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi
nelle ore notturne, il raggruppamento dovrà altresì specificare, per ciascuna
impresa associata che effettua trasporto in conto proprio, i codici dei titoli
(codice Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso,
inviando su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), un file compilato utilizzando
il programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it
denominato “transiti notturni conto proprio”. In tal caso, alle
imprese che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale
nelle ore notturne, viene applicata l’ulteriore riduzione secondo le modalità
contenute nel punto 8 della delibera n. 12/03, calcolata sul valore percentuale
spettante a ciascuna singola impresa.
Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti
dati, necessari per l’elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso
aderenti che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell’ulteriore riduzione compensata.
11. Raggruppamento (consorzio, cooperativa, società
consortile) avente sede in altro Paese della Unione europea titolare di licenza
comunitaria:
a) i raggruppamenti di imprese aventi sede in altro
Paese della Unione europea devono sempre compilare il quadro C allegato alla
domanda;
b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci
anche soggetti che esercitano attività diverse dall'autotrasporto di cose per
conto di terzi, ovvero imprese che effettuano il trasporto in conto proprio
devono indicare nell'apposito spazio del predetto quadro C, la parte del
fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai
veicoli appartenenti a tali soggetti, affinchè detto fatturato possa essere
scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto. Resta fermo
l'obbligo di indicare nel quadro D allegato alla domanda, per tutte le imprese
di autotrasporto socie aventi sede in altro Paese della Unione europea,
denominazione, numero e data di rilascio della licenza comunitaria di cui
queste risultino titolari, allegandone copia, ovvero, per le imprese socie iscritte
all'Albo degli autotrasportatori, denominazione, numero e data di iscrizione al
predetto Albo;
c) qualora di un raggruppamento facciano parte, in
qualita' di associate, anche imprese italiane titolari di licenza in conto
proprio, il raggruppamento stesso dovra' altresi' trasmettere al Comitato centrale
il quadro E allegato alla domanda, con l’elenco delle imprese italiane
associate titolari di licenza in conto proprio, indicando per ciascuna di esse
il fatturato maturato nel corso dell'anno 2002, sulla base del quale sara'
riconosciuto l'ammontare della riduzione per ogni singola impresa.
Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte
anche imprese comunitarie che effettuano trasporti in conto proprio, il
raggruppamento dovrà inoltre compilare il quadro F allegato alla domanda
fornendo altresì l’elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle
autostrade italiane nell’anno 2002 e le fotocopie delle carte di circolazione di
tali veicoli.
d) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci
esclusivamente imprese titolari di licenza comunitaria, ovvero iscritte
all'Albo degli autotrasportatori, devono indicare, nel quadro D allegato alla domanda,
denominazione, numero e data di rilascio della licenza comunitaria di cui le
stesse risultino titolari, che deve essere allegata in copia, ovvero
denominazione, numero e data di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori;
Nel caso in cui i soci titolari di licenza
comunitaria abbiano ottenuto il rilascio di tale licenza nel corso dell'anno
2002 deve essere compilato il quadro UE1;
Nel caso in cui i soci iscritti all'Albo degli
autotrasportatori abbiano ottenuto tale iscrizione nel corso dell'anno 2002,
deve essere compilato il quadro UE2;
e) i raggruppamenti che non realizzino almeno il 10%
del proprio fatturato in pedaggi notturni inviano, al fine dell’acquisizione
dei dati necessari per l’elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli soci
ad essi aderenti, contestualmente alla domanda, su supporto magnetico (floppy
disk 1,5 Mb), un file compilato utilizzando il programma scaricabile dal sito
www.alboautotrasporto.it
denominato “transiti notturni conto terzi”, nel quale sono indicati,
per ciascuna impresa associata titolare di licenza comunitaria ovvero iscritta
all’Albo, i codici dei titoli (codice Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti
dal raggruppamento stesso. In tal caso, alle imprese che hanno realizzato
almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle ore notturne, viene applicata
l’ulteriore riduzione secondo le modalità contenute nel punto 8 della delibera
n. 12/03, tenuto conto della loro appartenenza alla forma associata.
Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti
dati, necessari per l’elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso
aderenti che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell’ulteriore riduzione compensata.
f) per i raggruppamenti che associano anche imprese
nazionali e/o comunitarie che esercitano l’autotrasporto di cose in conto
proprio, ai fini del calcolo dell’ulteriore riduzione, spettante ad ogni singola
impresa che abbia realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi
nelle ore notturne, il raggruppamento dovrà altresì specificare, per ciascuna
impresa associata che effettua trasporto in conto proprio, i codici dei titoli
(codice Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso,
inviando su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), un file compilato utilizzando
il programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it
denominato “transiti notturni conto proprio”. In tal caso, alle
imprese che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale
nelle ore notturne, viene applicata l’ulteriore riduzione secondo le modalità
contenute nel punto 8 della delibera n. 12/03, calcolata sul valore percentuale
spettante a ciascuna singola impresa.
Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti
dati, necessari per l’elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso
aderenti che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell’ulteriore riduzione compensata.
12. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a
forme associate nel corso dell'anno 2002, debbono presentare una distinta
domanda a loro nome, per i transiti effettuati nei periodi rispettivamente,
antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio od alla
societa' consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.
13. Le riduzioni dei pedaggi si applicano per i
percorsi autostradali per i quali risulta adottato, alla data del 1 gennaio
2002, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e
sulla sagoma del veicolo stesso.
14. Il fatturato annuale a cui vanno commisurate le
riduzioni compensate dei pedaggi, di cui ai punti 7 e 8 della delibera n. 12/03
del Comitato centrale, e' calcolato unicamente sulla base dell'importo lordo
dei pedaggi relativi ai transiti autostradali effettuati con veicoli
appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno 2002 e per i quali le societa'
concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2003.
15. Le societa' concessionarie danno seguito ai
rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalita' previste dalle
convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il Comitato centrale.
16. L’erogazione della riduzione prevista nella
presente deliberazione è subordinata alla valutazione della Commissione europea
alla luce delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato (artt. 87 ed 88
del Trattato di Roma).
17. La presente delibera verra' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2003
Il presidente: De Lipsis
Allegato tre
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 22 luglio 2003
Domanda di concessione del beneficio del rimborso
dei pedaggi autostradali 2002 per i soggetti italiani e dei Paesi U.E.
esercenti l’attività di autotrasportatore di cose in conto proprio.
(Deliberazione n. 14/03).
IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E
GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI
Riunitosi
nella seduta del 22 luglio 2003;
Vista la
delibera n. 41/02 del 19 dicembre 2002 del Comitato centrale, con la quale si
e' provveduto a determinare le percentuali di riduzione compensata dei pedaggi
autostradali pagati nell'anno 2002;
Vista la
delibera n. 13 del 22 luglio 2003 del Comitato centrale, con la quale sono
stati stabiliti modalita', criteri e termini per la presentazione delle domande
da parte dei soggetti che svolgono attività di autotrasporto di cose per conto
di terzi aventi diritto alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per
l'anno 2002;
Delibera:
1. I
pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5,
adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilita' delle
imprese di cui al successivo punto 3, sono soggetti ad una riduzione
compensata, a partire dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2002, commisurata
al volume del fatturato annuale in pedaggi ed ad un’ulteriore riduzione
commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore
notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00
ovvero con uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00, secondo le
modalità contenute nella delibera 12 swl 22 luglio 2003 del Comitato centrale;
2. Le
predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a
riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente da
ciascuna societa' che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio
sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.
3. Le
riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si applicano alle imprese
titolari di licenza in conto proprio alla data del 31 dicembre 2001. Le
imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili titolari di
licenza per conto proprio successivamente a tale data, possono richiedere le
riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati successivamente alla data di
rilascio della licenza.
4. Le
riduzioni spettano altresi' alle imprese che svolgono attivita' di
autotrasporto in conto proprio aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione
europea. Tali imprese, nel compilare la domanda, dovranno compilare il quadro G
allegato alla domanda fornendo l'elenco dei veicoli che hanno effettuato
percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2002 e le fotocopie delle carte
di circolazione di tali veicoli.
5. I
raggruppamenti costituiti esclusivamente tra imprese che svolgono attivita' di
autotrasporto in conto proprio dovranno trasmettere al Comitato centrale
domanda redatta e sottoscritta utilizzando il modulo allegato alla presente delibera
e nel rispetto dei successivi punti 6, 7, 8 e 9, indicando il/i codice/i di fatturazione
ovvero il codice/i cliente rilasciato/i alla forma associata dalla/e societa'
concessionaria/e.
Nel caso
in cui del raggruppamento facciano parte esclusivamente imprese italiane
titolari di licenza in conto proprio, il raggruppamento deve compilare il
quadro H allegato alla domanda, fornendo l’elenco delle imprese associate e indicando
il fatturato autostradale realizzato da ciascuna di esse nell'anno 2002, sulla
base del quale sara' riconosciuto l'ammontare del rimborso, per ogni singola
impresa.
Nel caso
in cui del raggruppamento facciano parte esclusivamente imprese comunitarie che
effettuano trasporto in contro proprio, il raggruppamento deve compilare il
quadro I allegato alla domanda indicando, oltre al fatturato autostradale
realizzato da ciascuna di esse, anche l’elenco dei veicoli che hanno effettuato
percorrenze sulle autostrade italiane nell’anno 2002 e le fotocopie delle carte
di circolazione di tali veicoli.
Nel caso
in cui del raggruppamento facciano parte sia imprese titolari di licenze in
conto proprio sia imprese comunitarie che effettuano trasporti in conto
proprio, dovranno essere compilati entrambi i quadri H ed I, rispettivamente,
per le imprese socie italiane e comunitarie.
Ai fini
del calcolo dell’ulteriore riduzione, spettante ad ogni singola impresa che
abbia realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle ore
notturne, il raggruppamento dovrà altresì specificare, per ciascuna impresa
associata titolare di licenza per conto proprio, i codici dei titoli (codice
Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso, inviando
su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), un file compilato utilizzando
il programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it,
denominato “transiti notturni conto proprio”.
6.
Ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto, trasmette entro il termine
ultimo del 30 settembre 2003 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
esclusivamente al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose
per conto di terzi, in Roma, via G. Caraci, 36 - c.a.p. 00157, una domanda in
bollo, utilizzando un modulo conforme all'allegato alla presente delibera, di
cui forma parte integrante. La domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere
compilati a macchina oppure in carattere stampatello.
7. La
domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti elementi:
a) denominazione e sede del soggetto
giuridico che richiede il beneficio;
b) generalita' del titolare, del
rappresentante legale o del procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta
del beneficio;
c) firma autenticata di colui che sottoscrive
la domanda; in alternativa all'autenticazione della firma deve essere allegata
fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento di colui che sottoscrive
la domanda;
d) le imprese aventi sede in altro Paese
della Unione europea devono allegare l'elenco dei veicoli che hanno effettuato
percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2002 e le fotocopie delle carte
di circolazione di tali veicoli.
8. Nella
domanda e nei relativi quadri allegati devono altresi' essere riportati, per
ciascuna fattispecie che interessa, gli ulteriori elementi indicati nel
successivo punto 9 della presente delibera. La mancanza dei dati richiesti
ovvero la loro errata indicazione, qualora cio' non consenta al Comitato
centrale di procedere alla definizione della istruttoria della domanda, ai fini
della liquidazione dei benefici richiesti, comporta, a seconda del caso che
ricorra, l'esclusione parziale o totale dai suddetti benefici.
9.
Elementi che tutti i richiedenti debbono indicare nella domanda:
a) numero e data di rilascio della licenza in
conto proprio di cui e' titolare il soggetto che richiede il beneficio, salvo
quanto previsto al punto 4 per le imprese aventi sede in un altro Paese
dell’Unione Europea;
b) societa' autostradale/i concessionaria/e
che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita
ed il relativo/i codice/i di fatturazione ovvero il/i codice/i cliente
intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il codice/i di fatturazione
ovvero il/i codice/i cliente deve/devono essere indicati nella loro interezza,
che per la Societa' Autostrade e' costituita da nove cifre.
10.
L’erogazione della riduzione prevista nella presente deliberazione è
subordinata alla valutazione della Commissione europea alla luce delle norme
comunitarie in materia di aiuti di Stato (artt. 87 ed 88 del Trattato di Roma).
10. La
presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 luglio 2003
Il presidente: De Lipsis
Allegato quattro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 22 luglio 2003
Domanda di concessione del beneficio del rimborso
dei pedaggi autostradali relativi ai transiti deviati obbligatoriamente nel
2002 per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l’attività di
autotrasportatore di cose per conto di terzi. (Deliberazione n. 15/03).
IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE
E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI
riunitosi
nella seduta del 22 luglio 2003;
Visto il
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, nella legge 26 febbraio
1999, n. 40, recante "Disposizioni urgenti" per gli addetti ai
settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto;
Visto
l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che
destina la somma di euro 46.481.121,00, per interventi in materia di
autotrasporto;
Visto
l'art. 2, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con
modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato l'art. 45,
comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, elevando la predetta
somma di lire euro 46.481.121,00, a euro 67.139.397,00;
Visto
l’art. 15 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale la somma di euro
67.139.397,00 è stata incrementata di euro 10.329.138,00;
Vista la
direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 3091 del 13
marzo 2002, relativa all'utilizzo delle risorse assegnate al Comitato centrale;
Vista la
delibera n. 41/02, con la quale il Comitato centrale per l'albo degli
autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per realizzare interventi
finalizzati al miglioramento della protezione ambientale e della sicurezza
della circolazione, il 10% dell'importo di euro 77.468.535,00 pari a euro
7.746.853,50;
Considerato
che con la stessa delibera n. 41/02 e' stato deciso di utilizzare parte di
detto importo per interventi tendenzialmente volti ad incentivare lo
spostamento del traffico pesante dalle strade ordinarie e dai centri abitati
sulle infrastrutture autostradali;
Visti gli
accordi di programma sottoscritti in data 3 giugno 2002 ed in data 5 luglio
2002 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con gli enti
interessati per il dirottamento, nell'anno 2002, del traffico dalla SS16 alla
A14 e dalle SS1 e SS206 alla A12 e le conseguenti ordinanze prefettizie che
prevedono:
1) il dirottamento obbligatorio, nel periodo
compreso tra il 12 giugno ed il 20 settembre 2002, dalle ore 19,00 alle ore
05,00, del transito dei veicoli a quattro o piu' assi, dalla SS16 alla A14, nel
tratto compreso tra le stazioni di Fano e Termoli;
2) il dirottamento obbligatorio, nel periodo
compreso tra il 20 luglio ed il 30 agosto 2002, per l'intero arco della giornata,
del transito dei veicoli appartenenti alle classi 3, 4 e 5, con esclusione di
autobus e caravan, dalle SS1 e SS206, nei tratti compresi nel territorio della
provincia di Livorno, alla A12 in corrispondenza delle stazioni di
Collesalvetti e Rosignano Marittimo;
Considerato
che in virtu' di tali accordi e' posta a carico delle imprese di autotrasporto
una quota pari al 40% del pedaggio dovuto per i transiti dirottati su dette
tratte autostradali;
Considerato
che sulla base delle precedenti analoghe rilevazioni effettuate negli anni
precedenti è stato appurato che il volume di fatturato complessivo, per il
transito dirottato, di circa 500.000,00 euro di cui il 40% e' posto a carico
delle imprese di autotrasporto;
Ritenuto
che detta quota di pedaggio, per un presumibile importo complessivo di circa
euro 200.000,00 vada rimborsata alle imprese di autotrasporto, utilizzando
parte dei fondi euro 7.746.853,50, resi disponibili per le finalita' indicate
nella delibera n. 41/02;
Ritenuto
comunque di dover ristorare completamente la quota di pedaggio posta a carico
delle imprese di autotrasporto, provvedendo all'eventuale integrazione
dell'importo ritenuto presuntivamente necessario di euro 200.000,00, laddove cio'
si rendesse necessario a seguito di una maggiore complessiva richiesta di
rimborso derivante dalla valutazione delle domande presentate, utilizzando
parte dei sopraindicati fondi resi disponibili dalla delibera n. 41/02;
Delibera:
1. La
quota del 40% posta a carico delle imprese di autotrasporto di cose per conto
di terzi per i pedaggi autostradali relativi ai transiti deviati
obbligatoriamente sulle tratte autostradali della A12 e della A14, di cui al
successivo punto 2, e' soggetta a rimborso a favore delle stesse imprese di
autotrasporto.
2. I
rimborsi sono dovuti per i soli transiti effettuati tutti i giorni, dalla ore
00,00 alle ore 24,00 nel periodo compreso tra il 20 luglio ed il 30 agosto
2002, dai veicoli in disponibilita' delle imprese di cui al successivo punto 4
ed appartenenti alle classi 3, 4 e 5, ad esclusione degli autobus e dei
caravan, sulla tratta della A12 compresa tra le stazioni di Collesalvetti e
Rosignano Marittimo, nonche' effettuati dalle ore 19,00 alle ore 05,00 nel
periodo compreso tra il 12 giugno ed il 20 settembre 2002, dai veicoli a
quattro o piu' assi, con esclusione di autobus e caravan, in disponibilita'
delle imprese di cui al successivo punto 4, sulla tratta della A14 compresa tra
le stazioni di Fano e Termoli.
3. I predetti
rimborsi sono dovuti esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita
mediante fatturazione gestiti attraverso il sistema telepass e sono effettuati
direttamente dalla societa' che gestisce tale sistema di pagamento differito
del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo al rimborso.
4. I
rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano a favore delle imprese iscritte
all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6
giugno 1974, n. 298, nonche' a favore delle cooperative aventi i requisiti
mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, dei consorzi
e delle societa' consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo II,
Sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto l'attivita' di
autotrasporto, che risultino iscritti al predetto albo nazionale nel periodo in
cui hanno effettuato i transiti per i quali viene richiesto il rimborso della
quota di pedaggio. Qualora una cooperativa, un consorzio o una societa'
consortile abbia fra i propri associati sia imprese non iscritte al predetto
albo nazionale, sia imprese iscritte, il rimborso va richiesto esclusivamente
per i viaggi effettuati da quest'ultime.
5. I
rimborsi sono, altresi', effettuati a favore di imprese o raggruppamenti di
imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei
Paesi dell'Unione europea titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi
del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992.
6. Ai
fini del rimborso ciascuna impresa, cooperativa, consorzio e societa'
consortile, entro il termine ultimo del 30 settembre 2003 pena l'esclusione dal
diritto, trasmette a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, con
sede in via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, una domanda, redatta utilizzando
il modello all'allegato alla presente delibera, che oltre ad attestare
l'iscrizione del soggetto richiedente all'albo nazionale di cui all'art. 1
della legge 6 giugno 1974, n. 298, attesti altresi', nel caso che il soggetto
richiedente sia una cooperativa, un consorzio o una societa' consortile tra
imprese, che le singole imprese aderenti, che esercitano l'attivita' di
autotrasporto e che abbiano effettuato transiti deviati, siano anch'esse
iscritte a detto albo; per tali imprese socie deve essere compilato il Quadro
1/A allegato alla domanda. Nella domanda deve inoltre essere indicato, a pena
di esclusione dal diritto, il codice o i codici d'identificazione, cioe' il
codice o codici cliente, assegnati allo stesso soggetto giuridico dalla
societa' concessionaria autostradale che emette le fatture. I raggruppamenti
che hanno tra i propri soci anche soggetti iscritti al registro delle imprese
per attivita' diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi devono
indicare, a pena di esclusione dal diritto, nel Quadro 1/B allegato alla
domanda, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai
viaggi effettuati dai veicoli appartenenti a questi ultimi soggetti, che
abbiano effettuato transiti deviati, affinche' tale fatturato possa essere
scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto.
7. Per le
imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili che, nelle tratte
e nei periodi di riferimento di cui al precedente punto 2, si sono avvalse di
sistemi di pagamento di pedaggi a riscossione differita, il rimborso e' dovuto
solo per i pedaggi per i quali e' stato utilizzato il sistema telepass.
8. Le
imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dei
periodi di riferimento di cui al precedente punto 2, debbono presentare una
distinta domanda a loro nome per i transiti effettuati nei periodi rispettivamente,
antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio ed alla societa'
consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.
9. Per le
imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, l'esercizio di
autotrasporto merci per conto di terzi deve risultare dalla copia della licenza
comunitaria di cui al regolamento CEE n. 881/92 del 26 marzo 1992, da allegare
alla domanda, fermi restando gli altri requisiti, condizioni e termini
richiesti per le imprese italiane. Qualora tale documentazione sia stata
allegata alla domanda di riduzione dei pedaggi per l'anno 2002, sara'
sufficiente indicare tale circostanza attraverso una dichiarazione resa nel
corpo della domanda, nella quale deve essere altresi' dichiarato di essere
tuttora titolare di tale licenza.
10. La
societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le
modalita' previste dalla convenzione stipulata tra la stessa societa' ed il
Comitato centrale.
11. La
presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dalla Repubblica
italiana.
Roma, 22 luglio 2003
Il presidente: De Lipsis