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Roma, 4
settembre 2003
Circolare n.95/2003
Oggetto: Lavoro Orario
personale non viaggiante Modalitΰ di comunicazione dello straordinario Circolare
Ministero del Lavoro n.27 del 30 luglio 2003.
L1 settembre θ scaduto il termine entro cui le aziende di qualsiasi
settore (con la sola esclusione delle unitΰ produttive fino a 10 dipendenti)
per la prima volta avrebbero dovuto comunicare alle Direzioni provinciali del lavoro
leventuale superamento, nellultimo quadrimestre, delle 48 ore di lavoro
settimanale attraverso prestazioni straordinarie, secondo quanto stabilito dal
D.LGVO n.66/2003 (riforma della disciplina dellorario di lavoro per il
personale non viaggiante). Il Ministero del Lavoro, tenuto conto del periodo
estivo, ha precisato per le vie brevi che saranno accettate anche le comunicazioni
pervenute successivamente.
Come θ noto, in base al citato decreto, le comunicazioni in questione
devono essere effettuate ogni quattro mesi, ovvero alla scadenza dei maggiori
periodi (fino a 12 mesi) stabiliti dai contratti collettivi (nazionali o di
secondo livello). Al riguardo la circolare ministeriale in oggetto ha precisato
che le comunicazioni vanno presentate entro i 2 giorni successivi alla scadenza
del periodo di riferimento e che θ sufficiente indicare cumulativamente per
ciascuna settimana il numero dei lavoratori che hanno superato il limite delle
48 ore.
La stessa circolare ha inoltre predisposto una duplice modulistica da
utilizzare alternativamente a seconda che il periodo di osservazione si
riferisca allultimo quadrimestre, ovvero sia stato fissato dalla contrattazione
collettiva un periodo piω ampio.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.61/2003 |
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Allegato uno |
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M/n |
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Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
Oggetto: Decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66 Art. 4, comma quinto,
inerente gli obblighi di comunicazione.
La
disposizione di cui all'oggetto costituisce una significativa innovazione
rispetto alla disciplina previgente in quanto sostituisce, modificandola, la previsione
contenuta nell'art. 1 della legge 27 novembre 1998 n. 409, differenziandosene
in particolare per quel che concerne l'ambito di applicazione.
A termini
della richiamata novella normativa, nel
caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanali attraverso
prestazioni di lavoro straordinario, per le unitΰ produttive che occupano piω
di 10 dipendenti e alla scadenza del periodo di riferimento (quadrimestre
oppure semestre o anno qualora il contratto collettivo abbia determinato un piω
ampio periodo di riferimento della media) il datore di lavoro θ tenuto a
informare la Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio ispezione competente per territorio.
In ultima
analisi, la novitΰ θ rappresentata dal fatto che la comunicazione di cui sopra
riguarda:
ΊΊΊ
Relativamente alle modalitΰ della
comunicazione, θ da confermare quanto peraltro illustrato nel punto 4 della
circolare 10 /99 di questa Direzione Generale: le informazioni richieste al
datore di lavoro sono tuttora riferite alla generalitΰ dei dipendenti
interessati, attraverso una indicazione numerica e cumulativa, fermo restando
che codesti Organi ispettivi, nell'ipotesi di comunicazioni carenti, potranno
disporre le opportune verifiche.
Inoltre, al fine di consentire la
migliore gestione dell'adempimento posto a carico del datore di lavoro, nel
silenzio della legge deve ritenersi che la comunicazione possa venire
effettuata entro quarantotto ore dalla scadenza del periodo di riferimento di
cui ai commi 3 e 4 dell'art. 5 citato.
Detto termine, qualora coincida con una giornata festiva o non lavorativa come
un sabato, ovviamente si intende prorogato al successivo primo giorno
lavorativo.
ΊΊΊ
In rapporto a quanto sopra, considerata
l'imminenza della prima fase applicativa della disposizione in parola (vigente
dal 30 aprile c.a.) e comunque allo scopo di agevolare l'adempimento
dell'obbligo di comunicazione nonchι le correlate incombenze operative, si
ritiene opportuna l'allegazione di uno schema di apposita modulistica che
codeste Direzioni Provinciali vorranno proporre per la compilazione ai datori
di lavoro.
firmato
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo ONELLI)
IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE
(Dott. Giuseppe DE
CICCO)
Spett.le
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO Settore Ispezione del Lavoro Via
00000
Oggetto: Lavoro straordinario - Comunicazione ai sensi dellart.
4, comma 5, del d. lgs. 8.4.2003, n. 66. In adempimento dellobbligo di informazione
di cui alla disposizione in oggetto e in assenza di diversa disciplina ad
opera della contrattazione collettiva, la scrivente Societΰ, con sede in
., comunica che nel periodo dal 29.4.2003 al 29.8.2003 nellunitΰ
produttiva di
.. sono state
superate, attraverso lavoro straordinario, le 48 ore settimanali nelle
seguenti settimane: -
settimana dal
. al
. da n.
dipendenti -
settimana dal
. al
. da n.
dipendenti -
settimana dal
. al
. da n.
dipendenti -
settimana dal
. al
. da n.
dipendenti -
settimana dal
. al
. da n.
dipendenti -
settimana dal
. al
. da n.
dipendenti
Timbro e firma
. |
Spett.le
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO Settore Ispezione del Lavoro Via
00000
Oggetto: Lavoro straordinario - Comunicazione ai
sensi dellart. 4, comma 5, del d. lgs. 8.4.2003, n. 66. In adempimento dellobbligo di
informazione di cui alla disposizione in oggetto e conformemente a quanto
previsto dal contratto collettivo
(nazionale, aziendale), la scrivente
Societΰ, con sede in
., comunica che nel periodo dal
al
..
nellunitΰ produttiva di
.. sono
state superate, attraverso lavoro straordinario, le 48 ore settimanali
nelle seguenti settimane: -
settimana dal
. al
. da n.
dipendenti -
settimana dal
. al
. da n.
dipendenti -
settimana dal
. al
. da n.
dipendenti -
settimana dal
. al
. da n.
dipendenti -
settimana dal
. al
. da n.
dipendenti -
settimana dal
. al
. da n.
dipendenti Timbro e firma
. |