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Roma, 5 settembre 2003

                  

Circolare n. 97/2003

 

Oggetto: Codice della Strada – Patente a punti – Legge 1 agosto 2003, n.214, su S.O. alla G.U. n.186 del 12.8.2003 – DD.MM. 29.7.2003 su G.U. n.181 del 6.8.2003 – Circolare del Ministero dell’Interno n.300 del 12.8.2003.

 

 

E’ oramai pienamente operativo il nuovo istituto della patente a punti di cui all’articolo 126 bis del Codice della Strada. Di seguito se ne evidenziano gli aspetti principali, alla luce delle modificazioni introdotte dalla legge indicata in oggetto, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 27 giugno 2003, n.151, e tenuto conto dei primi chiarimenti espressi sulla materia dal Ministero degli Interni.

 

LA DECURTAZIONE DEI PUNTI.

Com’è noto, a ciascun titolare di patente è riconosciuto un numero iniziale di punti pari a 20. A fronte di violazioni che comportino perdita di punteggio, il conducente subisce le decurtazioni previste. Il numero massimo di punti sottratti nella medesima circostanza, quando vengano accertate più violazioni, è pari a 15.

Il punteggio decurtato deve risultare nel verbale di accertamento della violazione. La decurtazione diventa definitiva quando il trasgressore riceve apposita comunicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso cui è stata costituita l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Normalmente la comunicazione dovrebbe pervenire decorsi 30 giorni dalla data di pagamento delle sanzioni pecuniarie relative alla violazione contestata.

 

IL RECUPERO DEI PUNTI

I punti persi possono essere recuperati frequentando appositi corsi organizzati dalle autoscuole, nonché da altri organismi pubblici e privati abilitati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a condizione di non aver esaurito il punteggio totale.

I conducenti professionisti – titolari di patenti C, CE, D, DE, oppure titolari di patente B unitamente al certificato professionale KA e KB – che abbiano subito la decurtazione devono frequentare obbligatoriamente corsi da 18 ore di lezione che consentono il recupero di 9 punti persi.

Per i conducenti titolari di patente B i corsi sono di 12 ore e consentono il recupero fino a un massimo di 6 punti.

I corsi per gli autisti professionisti si svolgono in un periodo massimo di quattro settimane consecutive e giornalmente prevedono un numero massimo di due ore di lezione. Sono ammesse fino a sei ore di assenze, che devono essere obbligatoriamente recuperate, pena l’inefficacia del corso.

Il recupero dei punti è possibile anche attraverso la “buona condotta”: nell’ipotesi di perdita parziale del punteggio, la mancanza per due anni consecutivi di decurtazione comporta il ripristino del punteggio base di 20 punti.

Per i conducenti che già dispongono del punteggio pieno, la mancanza di violazioni nel biennio comporta un credito di 2 punti oltre il punteggio base; è possibile accumulare bonus fino a un massimo di 10 punti, con conseguente aumento del punteggio base fino a 30 punti.

 

PERDITA TOTALE DEL PUNTEGGIO

Al conducente che abbia esaurito tutto il punteggio disponibile, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti notifica il provvedimento di revisione della patente che comporta l’obbligo per l’interessato di ripetere gli esami per la patente entro 30 giorni dalla notificazione, pena la sospensione a tempo indeterminato della patente.

 

CONDUCENTE NON IDENTIFICATO

Quando il conducente che ha commesso un’infrazione che determina la perdita di punti non è stato identificato, la decurtazione del punteggio viene applicata al proprietario del veicolo il quale, entro 30 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, può indicare chi era effettivamente alla guida del veicolo.

Qualora il veicolo sia intestato a una società, l’obbligo di indicare il conducente spetta al legale rappresentante al quale in ogni caso non si applica la decurtazione dei punti. Il legale rappresentate che omette di indicare l’effettivo conducente è soggetto alla sanzione pecuniaria da 343,35 a 1.376,55 euro.

 

CONDUCENTI STRANIERI

La decurtazione del punteggio avviene anche nei confronti dei conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato estero, anche comunitario, nel quale non vige il meccanismo della patente a punti.

I punti sono registrati in una speciale sezione dell’anagrafe degli abilitati alla guida; in caso di esaurimento del punteggio, è disposto nei confronti del conducente straniero un provvedimento interdittivo della circolazione; in particolare se lo straniero totalizza 20 punti in un anno non può circolare in Italia per due anni; se totalizza 20 punti in due anni non può circolare in Italia per un anno; se l’esaurimento del punteggio avviene in un periodo compreso tra due e tre anni la circolazione è interdetta per sei mesi.

 

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.83/2003

 

Allegati quattro

 

D/d

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S.O. alla G.U. n.186 del 12.8.2003 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151

Testo  del  decreto-legge  27  giugno 2003, n. 151, coordinato con la
legge  di conversione    agosto  2003,  n. 214, recante: «Modifiche
ed integrazioni al codice della strada».
 
                               Art. 01
                  Modifiche alle disposizioni generali
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 2, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente:
      "F-bis. Itinerari ciclopedonali";
    b) al comma 3, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente:
      "F-bis.   Itinerario   ciclopedonale:  strada  locale,  urbana,
extraurbana  o  vicinale,  destinata prevalentemente alla percorrenza
pedonale  e  ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a
tutela dell'utenza debole della strada".
  2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, il numero 2) e' sostituito dal seguente:
      "2)  Area  pedonale:  zona  interdetta  alla  circolazione  dei
veicoli,  salvo  quelli  in  servizio  di emergenza, i velocipedi e i
veicoli  al  servizio  di  persone  con limitate o impedite capacita'
motorie,  nonche'  eventuali  deroghe per i veicoli ad emissioni zero
aventi  ingombro  e  velocita'  tali  da  poter  essere assimilati ai
velocipedi.  In  particolari  situazioni i comuni possono introdurre,
attraverso   apposita   segnalazione,   ulteriori   restrizioni  alla
circolazione su aree pedonali";
    b) al comma 1, dopo il numero 34), e' inserito il seguente:
      "34-bis)   Parcheggio   scambiatore:   parcheggio   situato  in
prossimita' di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del
trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalita";
    c) al comma 1, dopo il numero 53), e' inserito il seguente:
      "53-bis)  Utente  debole  della  strada:  pedoni,  disabili  in
carrozzella,  ciclisti  e  tutti  coloro  i quali meritino una tutela
particolare  dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade".
  
                               Art. 02
     Disposizioni per la disciplina del traffico nei centri abitati
  1.  Al  comma  14 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
  "La  violazione  del divieto di circolazione nelle corsie riservate
ai  mezzi  pubblici  di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a
traffico  limitato  e'  soggetta  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10".
  2.  Dopo  il  comma  15  dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
  "15-bis.   Salvo   che  il  fatto  costituisca  reato,  coloro  che
esercitano  abusivamente,  anche avvalendosi di altre persone, ovvero
determinano   altri   ad   esercitare   abusivamente  l'attivita'  di
parcheggiatore   o   guardiamacchine  sono  puniti  con  la  sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620.
Se  nell'attivita'  sono impiegati minori la somma e' raddoppiata. Si
applica,  in  ogni  caso, la sanzione accessoria della confisca delle
somme  percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI".   
 
 
                               Art. 03
               Modifiche alle disposizioni sanzionatorie
       in materia di competizioni non autorizzate in velocita'
  1.  Al  decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 9, il comma 8-bis e' abrogato;
    b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
  "Art.  9-bis  (Organizzazione  di  competizioni  non autorizzate in
velocita'  con  veicoli  a  motore  e partecipazione alle gare). - 1.
Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza,
promuove,  dirige  o  comunque  agevola  una competizione sportiva in
velocita'  con  veicoli  a  motore senza esserne autorizzato ai sensi
dell'articolo  9  e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con
la  multa  da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a
chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.
  2.  Se  dallo  svolgimento  della competizione deriva, comunque, la
morte  di  una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da
sei  a  dodici  anni;  se  ne deriva una lesione personale la pena e'
della reclusione da tre a sei anni.
  3.  Le  pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno
se  le  manifestazioni  sono organizzate a fine di lucro o al fine di
esercitare  o  di  consentire  scommesse  clandestine, ovvero se alla
competizione partecipano minori di anni diciotto.
  4.  Chiunque  effettua  scommesse  sulle  gare di cui al comma 1 e'
punito  con  la  reclusione  da tre mesi ad un anno e con la multa da
euro 5.000 a euro 25.000.
  5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione,
all'accertamento   del  reato  consegue  la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata
se   dallo  svolgimento  della  competizione  sono  derivate  lesioni
personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la
sentenza  di  condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei
partecipanti,  salvo  che appartengano a persona estranea al reato, e
che questa non li abbia affidati a questo scopo.
  6.  In  ogni  caso  l'autorita'  amministrativa dispone l'immediato
divieto  di  effettuare  la  competizione, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
  Art.  9-ter  (Divieto  di  gareggiare  in  velocita'  con veicoli a
motore).  -  1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque
gareggia  in  velocita'  con  veicoli  a  motore  e'  punito  con  la
reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro
20.000.
  2.  Se  dallo  svolgimento  della competizione deriva, comunque, la
morte  di  una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da
sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena e' della
reclusione da due a cinque anni.
  3.  All'accertamento  del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata
se   dallo  svolgimento  della  competizione  sono  derivate  lesioni
personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la
sentenza  di  condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei
partecipanti,  salvo  che  appartengano a persona estranea al reato e
che questa non li abbia affidati a questo scopo";
    c)  al comma 4 dell'articolo 79 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "La misura della sanzione e' da euro 1.000 a euro 10.000 se
il  veicolo  e' utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli
9-bis e 9-ter";
    d) al comma 9, primo periodo, dell'articolo 141, sono premesse le
parole:  "Salvo  quanto  previsto  dagli articoli 9-bis e 9-ter,"; il
secondo e il terzo periodo del medesimo comma 9 sono soppressi.   
 
                               Art. 1.
Modifiche  alle  disposizioni  inerenti l'espletamento dei servizi di
polizia stradale, le norme per la costruzione    e la tutela    delle
strade    , le norme sui veicoli    e le norme di equipaggiamento dei
                               veicoli
  1.  Al  comma  1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
    a) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) ai Corpi e
ai  servizi  di  polizia  provinciale,  nell'ambito del territorio di
competenza;»;
    b) dopo  la  lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) al Corpo
di  polizia  penitenziaria  e  al  Corpo  forestale  dello  Stato, in
relazione ai compiti di istituto».
    1-bis.  Dopo  il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
  «3-bis.  I  servizi  di scorta per la sicurezza della circolazione,
nonche'  i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui
all'articolo  11,  comma  1,  lettere c) e d), possono inoltre essere
effettuati  da  personale  abilitato  a  svolgere  scorte tecniche ai
veicoli  eccezionali  e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
limitatamente   ai   percorsi   autorizzati  con  il  rispetto  delle
prescrizioni   imposte   dagli  enti  proprietari  delle  strade  nei
provvedimenti  di  autorizzazione  o  di quelle richieste dagli altri
organi di polizia stradale di cui al comma 1».
  1-ter.   Al  comma  5  dell'articolo  12  del  decreto  legislativo
30 aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole:
«nel  presente articolo» sono inserite le seguenti: «, eccetto quelli
di cui al comma 3-bis,».   
  2.  Al  comma  2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
    a) le  parole:  «solo  per  le  strade esistenti» sono sostituite
dalle seguenti: «solo per specifiche situazioni»;
    b) le parole: «l'adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «il
rispetto».
    2-bis.  Al  comma 13-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine,  il  seguente periodo: «Chiunque viola le prescrizioni indicate
al   presente   comma   e  al  comma  7  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 4.000 a euro
16.000;  nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della
violazione,  alla  stessa  sanzione  amministrativa  e'  soggetto chi
utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione».
  2-ter.  Dopo  il  comma  2 dell'articolo 37 del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
  «2-bis.  Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali
di   localizzazione  territoriale  del  confine  del  comune,  lingue
regionali  o  idiomi  locali  presenti  nella zona di riferimento, in
aggiunta alla denominazione nella lingua italiana».
  2-quater.  Il  comma  4  dell'articolo  60  del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
  «4.  Rientrano  nella  categoria  dei  motoveicoli e autoveicoli di
interesse  storico  e  collezionistico  tutti  quelli  di cui risulti
l'iscrizione  in  uno  dei  seguenti  registri:  ASI, Storico Lancia,
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI».
  2-quinquies.  Al  comma  5 dell'articolo 60 del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, le parole: «ai
sensi del comma 4» sono soppresse.  
  3.  All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e  successive  modificazioni,  dopo  il  comma  2     sono inseriti i
seguenti:   
  «2-bis.  Durante  la  circolazione  gli autoveicoli i rimorchi ed i
semirimorchi  adibiti  al  trasporto di cose nonche' classificati per
uso  speciale  o per trasporti specifici,   immatricolati in Italia e
    con  massa  complessiva  a pieno carico superiore a 3,5 t, devono
altresi'  essere  equipaggiati  con  strisce  posteriori  e  laterali
retroriflettenti.    Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono
definite  con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,   in   ottemperanza  a  quanto  previsto  dal  regolamento
internazionale ECE/ONU n. 104.   
    2-ter.  Durante  la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i
semirimorchi  adibiti  al  trasporto  di cose o di persone, con massa
complessiva   a   pieno   carico  superiore  a  7 t.,  devono  essere
equipaggiati   con  dispositivi  atti  a  ridurre  la  nebulizzazione
dell'acqua  in  caso  di  precipitazioni.  A decorrere dal 1° gennaio
2005,  chiunque  viola  le  disposizioni  di cui al presente comma e'
punito  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10».
  3-bis.   Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  sono  individuati e omologati dispositivi di rilevamento a
distanza  di  situazioni  di  rischio  o  di emergenza di cui possono
essere dotati gli autoveicoli.
  3-ter.  I  trenini  turistici classificati quali veicoli atipici ai
sensi  dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto
disposto  dall'articolo  2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo
2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.  
 
                               Art. 2.
         Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli
    01. Al comma 4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «destinato
a tale uso» sono inserite le seguenti: «ovvero, pur essendo munito di
autorizzazione,  guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio
con  conducente  senza  ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle
condizioni di cui all'autorizzazione,».
  02.  Dopo  il  comma  4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
  «4-bis.  Chiunque,  pur  essendo munito di autorizzazione, guida un
veicolo  di  cui  al  comma  2 senza ottemperare alle norme in vigore
ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima e' soggetto
alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a
euro  280.  Dalla  violazione  consegue  la  sanzione  amministrativa
accessoria    del    ritiro    della    carta   di   circolazione   e
dell'autorizzazione,  ai  sensi delle norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI».
  03.  Il  comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «2.   Chiunque,   senza   avere   ottenuto   la   licenza  prevista
dall'articolo  8  della  legge  15  gennaio  1992, n. 21, adibisce un
veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi e' soggetto alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 1.500 a
euro  6.000.  Dalla  violazione conseguono le sanzioni amministrative
accessorie  della  confisca  del  veicolo  e  della sospensione della
patente  di  guida  da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di
cui  al  capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto
e'  incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno
due  volte,  all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della
revoca  della  patente.  Le  stesse sanzioni si applicano a coloro ai
quali e' stata sospesa o revocata la licenza».
  04.  Il  comma 3 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «3.  Chiunque,  pur  essendo munito di licenza, guida un taxi senza
ottemperare  alle  norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla
licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 70 a euro 280».
  05. All'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) nella   rubrica,   dopo   le  parole:  «Carta  provvisoria  di
circolazione», e' inserita la seguente: «, duplicato»;
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, con
decreto  dirigenziale,  stabilisce  il  procedimento per il rilascio,
attraverso  il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte
di   circolazione,  con  l'obiettivo  della  massima  semplificazione
amministrativa,  anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla
legge 8 agosto 1991, n. 264».
  06.  Al  comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, le parole: «a soggetti
terzi» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui alla legge
8 agosto 1991, n. 264»;   
  1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
      0a) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
  «1-ter.  A  decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di conseguire il
certificato  di idoneita' per la guida di ciclomotori e' esteso anche
ai maggiorenni che non siano gia' titolari di patente di guida»;   
    a) al  comma  8 nel primo periodo la parola:    «motocarrozzette»
    e' sostituita dalle seguenti: «tricicli, quadricicli»; il secondo
e il terzo periodo sono soppressi;
    b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
  «8-bis.  Il  certificato di cui al comma 8 puo' essere rilasciato a
mutilati  o  a  minorati  fisici  che siano in possesso di patente di
categoria  B,  C  e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla
conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica
certificazione  rilasciata  dalla  commissione  medica locale in base
alle  indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo
119, comma 10»;
      b-bis)  al  comma  13-bis,  le  parole:  «Chiunque, non essendo
titolare  di patente» sono sostituite dalle seguenti: «Il minore che,
non munito di patente».   
  2.  Il  comma 6 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «6.  I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida
emanati  dagli  uffici  del  Dipartimento per i trasporti terrestri a
norma  dell'articolo  129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei
casi  in  cui  sia  accertato  il  difetto con carattere temporaneo o
permanente  dei  requisiti  fisici  e  psichici prescritti, sono atti
definitivi.».
  3. All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Le  patenti  di  guida  delle categorie A, A limitata alla
guida  di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza
massima  non  superiore  a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali,
sono  valide  per  la  guida  dei veicoli per i quali e' richiesto il
certificato di idoneita' alla guida di cui all'articolo 116.»;
    b) al  comma  3  le  parole:  «Chiunque,  munito  di  patente  di
categoria  B,  C  o  D  guida  un  autoveicolo» sono sostituite dalle
seguenti:  «Chiunque,  munito  di  patente di categoria A, A limitata
alla  guida  di  motocicli  di cilindrata non superiore a 125 cc e di
potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo».
  4. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al  comma 4 nel primo periodo, le parole: «di cui all'articolo
116,  comma  8,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo
116, commi 8 e 8-bis,»;
    b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  «5-bis.  Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese
non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validita' della
patente   e'   altresi'   confermata,  tranne  per  i  casi  previsti
nell'articolo    119,    commi    2-bis    e   4,   dalle   Autorita'
diplomatico-consolari  italiane  presenti  nei  Paesi  medesimi,  che
rilasciano   una  specifica  attestazione,  previo  accertamento  dei
requisiti  psichici  e  fisici  da  parte  di  medici fiduciari delle
ambasciate  o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del
tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza
all'estero;  riacquisita  la  residenza  o  la  dimora  in Italia, il
cittadino dovra' confermare la patente ai sensi del comma 5.»;
    c) al  comma  7  il  secondo  e terzo periodo sono sostituiti dal
seguente:   «Alla  violazione  consegue  la  sanzione  amministrativa
accessoria  del  ritiro  della  patente, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI».
  5.  Il  comma 4 dell'articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2
e' atto definitivo».
  6.  Dopo  il  comma  2 dell'articolo 130 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, e' inserito il
seguente:
  «2-bis.  Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi
del  comma  1  nell'ipotesi  in cui risulti la perdita, con carattere
permanente,  dei  requisiti  psichici  e  fisici  prescritti, e' atto
definitivo.  Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, e' ammesso
ricorso   al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il
provvedimento   del  Ministro  e'  comunicato  all'interessato  e  ai
competenti  uffici  del  Dipartimento  dei trasporti terrestri. Se il
ricorso e' accolto, la patente e' restituita all'interessato».
  7. All'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati
in  Italia  ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero
ed  iscritti  all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e
gli  autoveicoli,  motoveicoli  e rimorchi immatricolati in uno Stato
dell'Unione   europea  o  acquistati  in  Italia  ed  appartenenti  a
cittadini  comunitari  che abbiano, comunque, un rapporto stabile con
il  territorio  italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le
norme   previste  dall'articolo  93,  a  condizione  che  al  momento
dell'immatricolazione  l'intestatario  dichiari  un  domicilio legale
presso  una  persona  fisica  residente in Italia    o presso uno dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264»;   
    b) al  comma  2  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: «La
sanzione    accessoria   non   si   applica   qualora   al   veicolo,
successivamente   all'accertamento,  venga  rilasciata  la  carta  di
circolazione, ai sensi dell'articolo 93».
    7-bis. Dopo il comma 12 dell'articolo 138 del decreto legislativo
30  aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
  «12-bis.  I  soggetti  muniti  di  patente  militare  o di servizio
rilasciata  ai  sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle
corrispondenti  categorie  immatricolati  con  targa civile purche' i
veicoli    stessi    siano    adibiti    ai   servizi   istituzionali
dell'amministrazione dello Stato».
  7-ter.  L'articolo  139  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  139  (Patente  di  servizio  per il personale abilitato allo
svolgimento di compiti di polizia stradale). - 1. Ai soggetti gia' in
possesso  di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti
di   polizia   stradale  indicati  dai  commi  1  e  3,  lettera  a),
dell'articolo  12  e'  rilasciata apposita patente di servizio la cui
validita'  e' limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento
di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza.
  2.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti
e le modalita' per il rilascio della patente di cui al comma 1».   
 
                               Art. 3.
                Modifiche alle norme di comportamento
  1. All'articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al  comma  11  le  parole:  «alla  sanzione amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
    b) al  comma  12  le  parole:  «alla  sanzione amministrativa del
pagamento  di una somma da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 270,90 a euro 1.083,60».
  2.  Al comma 10 dell'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 68,25 a euro
275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20».
  3. All'articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al  comma  3  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
    b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  «3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due
anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte,
all'ultima  infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della  sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI.
  4.  All'articolo  148 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al  comma  15  le  parole:  «alla  sanzione amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
    b) al comma 15, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Quando
lo  stesso  soggetto  sia  incorso, in un periodo di due anni, in una
delle  violazioni  di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima
infrazione  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione  della  patente  da  uno a tre mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.»;
    c) al  comma  16,  nel  primo  periodo, le parole: «alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 68,25 a euro
275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
    d) al  comma  16, nel secondo periodo, le parole:    «la sanzione
amministrativa e'    del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20»   sono   sostituite   dalle   seguenti:        «la   sanzione
amministrativa e'    del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro
1.083,60»;
    e) al comma 16 il terzo periodo    e' sostituito dai seguenti:   
«Dalle  violazioni  di  cui  al  presente  comma consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno  a  tre  mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del  titolo VI.  Quando  si tratti del divieto di cui al comma 14, la
sospensione della patente e' da due a sei mesi. Se le violazioni sono
commesse  da un conducente in possesso delta patente di guida da meno
di tre anni, la sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.».
  5. All'articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1 la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
    «h) luci   di  posizione  anteriore,  posteriore  e  laterale:  i
dispositivi  che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e
la  larghezza  del  veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e
laterale»;
    b) al comma 1 la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
    «p) pannello  retroriflettente  e  fluorescente: il dispositivo a
luce  retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari
categorie di veicoli»;
    c) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:
    «p-bis)  strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa
destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
    p-ter)  luci  di  marcia  diurna:  il  dispositivo  rivolto verso
l'avanti  destinato  a  rendere  piu'  facilmente visibile un veicolo
durante la circolazione diurna;
    p-quater)  luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione
supplementare  a  quella  parte  della  strada situata in prossimita'
dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso e' in
procinto di curvare;
    p-quinquies)  proiettore di svolta: una funzione di illuminazione
destinata  a  fornire  una  migliore illuminazione in curva, che puo'
essere  espletata  per  mezzo  di  dispositivi  aggiuntivi o mediante
modificazione    della    distribuzione   luminosa   del   proiettore
anabbagliante;
    p-sexies)   segnalazione  visiva  a  luce  lampeggiante  blu:  il
dispositivo   supplementare   installato   sui  motoveicoli  e  sugli
autoveicoli di cui all'articolo 177;
    p-septies)  segnalazione  visiva  a  luce  lampeggiante  gialla o
arancione:   il  dispositivo  supplementare  installato  sui  veicoli
eccezionali  o  per  trasporti  in  condizioni di eccezionalita', sui
mezzi  d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui
veicoli  utilizzati  per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la
pulizia  della  strada e la manutenzione della strada, sulle macchine
agricole  ovvero  operatrici,  sui  veicoli  impiegati in servizio di
scorta tecnica.».
  6. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1.  Fuori  dai  centri  abitati,  durante  la marcia dei veicoli a
motore,      ad  eccezione  dei  veicoli  iscritti  nei registri ASI,
Storico  Lancia,  Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI,   
e'  obbligatorio  l'uso  delle  luci  di  posizione,  dei  proiettori
anabbaglianti  e,  se prescritte, delle luci della targa e delle luci
d'ingombro.  Durante  la  marcia, per i ciclomotori ed i motocicli e'
obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati.
Fuori  dei  casi  indicati  dall'articolo  153,  comma 1, in luogo di
questi  dispositivi,  se  il  veicolo  ne  e'  dotato, possono essere
utilizzate le luci di marcia diurna.»;
    b) i commi 1-bis, 1-ter e 2    sono abrogati   .
  7. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1.  Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo
sorgere  ed  anche  di  giorno  nelle gallerie, in caso di nebbia, di
caduta  di  neve,  di  forte  pioggia  e in ogni altro caso di scarsa
visibilita',  durante  la  marcia  dei veicoli a motore e dei veicoli
trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della
targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci,
sui  veicoli  a  motore,  si  devono tenere accesi anche i proiettori
anabbaglianti.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma 3 i proiettori di
profondita' possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando
l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante
le  brevi  interruzioni  della  marcia connesse con le esigenze della
circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.»;
    b) al  comma  2  nel  terzo periodo le parole: «nei casi indicati
dall'articolo  152,  comma  1»,  sono sostituite dalle seguenti: «nei
casi indicati dal comma 1»;
    c) al  comma 4 nel secondo periodo le parole: «in deroga al comma
1, punto b)» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga al comma 1,»;
    d) Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5.  Nei  casi  indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e
dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di
segnalazione  visiva  e'  obbligatorio  anche durante la fermata o la
sosta,   a   meno   che  il  veicolo  sia  reso  pienamente  visibile
dall'illuminazione   pubblica   o   venga   collocato   fuori   dalla
carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle
corsie di emergenza.»;
    e) al  comma  6  le  parole:  «nelle  ore  e  nei  casi  indicati
nell'articolo  152,  comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «nelle
ore e nei casi indicati nel comma 1,».
  8.  Al  comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo: «Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore
spento».
    8-bis.  Al  comma  5  dell'articolo  158  del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole:
«del comma 1» sono inserite le seguenti: «e delle lettere d), g) e h)
del comma 2».
  8-ter.  Dopo  il  comma 5 dell'articolo 159 del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
  «5-bis.  Nelle  aree portuali e marittime come definite dalla legge
28 gennaio  1994,  n.  84,  e'  autorizzato il sequestro conservativo
degli   automezzi   in  sosta  vietata  che  ostacolano  la  regolare
circolazione  viaria  e  ferroviaria o l'operativita' delle strutture
portuali.».   
    9.  Dopo  il  comma  4  dell'articolo 162 del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i
seguenti:
  «4-bis.  Nei  casi  indicati  al  comma  1 durante le operazioni di
presegnalazione  con  il  segnale  mobile  di  pericolo devono essere
utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per
rendere  visibile  il  soggetto  che opera. Con decreto del Ministero
delle    infrastrutture   e   dei   trasporti   sono   stabilite   le
caratteristiche  tecniche  e  le  modalita'  di  approvazione di tali
dispositivi.
  4-ter.  A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi indicati al comma
1  e' fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare
sulla   strada   senza   avere   indossato   giubbotto   o   bretelle
retroriflettenti  ad alta visibilita'. Tale obbligo sussiste anche se
il  veicolo  si  trova  sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di
sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da   emanare   entro   il   31 ottobre   2003,   sono   stabilite  le
caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle.».
  9-bis.  All'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
  «9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti
ministeriali  di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di
cui  ai  commi  3  e  4, relative all'idoneita' tecnica dei veicoli o
delle  cisterne  che  trasportano merci pericolose, ai dispositivi di
equipaggiamento  e  protezione  dei  veicoli,  alla  presenza  o alla
corretta  sistemazione  dei pannelli di segnalazione e alle etichette
di  pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e
sui  colli  che  contengono  merci  pericolose,  ovvero  che le hanno
contenute  se  non  ancora  bonificati,  alla sosta dei veicoli, alle
operazioni  di  carico,  scarico  e  trasporto  in comune delle merci
pericolose, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. A tale violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del
capo I, sezione II, del titolo VI.»;
    b) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
  «9-bis.  Chiunque  viola  le  prescrizioni fissate o recepite con i
decreti  ministeriali  di  cui  al  comma  2, ovvero le condizioni di
trasporto  di  cui  ai  commi  3  e  4,  relative  ai  dispositivi di
equipaggiamento  e  protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla
compilazione  e  tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni
di  sicurezza, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
  9-ter.  Chiunque,  fuori  dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis,
viola  le  altre  prescrizioni  fissate  o  recepite  con  i  decreti
ministeriali  di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di
cui  ai  commi  3  e  4, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.».   
  10.  All'articolo  170  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.  Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre
al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente
indicato nel certificato di circolazione e    che il conducente abbia
un'eta'  superiore  a  diciotto  anni.  Con  regolamento  emanato con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti sono
stabiliti  le  modalita'  e  i tempi per l'aggiornamento, ai fini del
presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati
anteriormente   alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151»;   
    b) al   comma  3  la  parola:  «motocicli»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «veicoli di cui al comma 1»;
    c) nel  comma  6  le  parole:  «alla  sanzione amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10».
  11.  All'articolo  171  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di
ciclomotori  e  motoveicoli e' fatto obbligo di indossare e di tenere
regolarmente   allacciato   un  casco  protettivo  conforme  ai  tipi
omologati,   secondo  la  normativa  stabilita  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti»;
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
  «1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i
passeggeri:
    a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di
carrozzeria chiusa;
    b) di  ciclomotori  e  motocicli  a  due  o a tre ruote dotati di
cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta
e   di  dispositivi  atti  a  garantire  l'utilizzo  del  veicolo  in
condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento»;
    c) al  comma  2  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3.  Alla  sanzione  pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2
consegue  il  fermo  amministrativo  del veicolo per trenta giorni ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».
  12.  All'articoto  172  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) al  comma  8  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
    b) al  comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando
il  conducente  sia  incorso, in un periodo di due anni, in una delle
violazioni  di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima
infrazione  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI»;
    c) al  comma  9  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del
pagamento  di  una  somma da euro 19,95 a euro 81,90» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55».
  13.  Al comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 33,60 a euro
137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10».
  14.  All'articolo  174  del  decreto legistativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) al  comma  4  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
    b) al  comma  5  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
      c) (soppressa);   
    d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
    «7-bis.   Nei   casi  previsti  dai  commi  4,  5  e  6  l'organo
accertatore,  oltre  all'applicazione  delle  sanzioni amministrative
pecuniarie,  intima  al  conducente  del veicolo di non proseguire il
viaggio  se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o
di  riposo  e  dispone  che,  con  tutte  le  cautele, il veicolo sia
condotto  in  luogo  idoneo  per la sosta ove dovra' permanere per il
periodo  necessario.  Della intimazione e' fatta menzione nel verbale
di  contestazione  delle  violazioni  accertate  e nello stesso viene
altresi'  indicata  l'ora alla quale il conducente puo' riprendere la
circolazione.  Chiunque  circola  durante  il periodo in cui e' stato
intimato  di  non  proseguire  il  viaggio  e' punito con la sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 1.626,45 a euro
6.506,85, nonche' con il ritiro immediato della carta di circolazione
e  della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo,
la  restituzione  dei  documenti  ritirati  deve  essere richiesta al
comando  da  cui  dipende  l'organo  accertatore  o  ad altro ufficio
indicato  dall'organo  stesso,  che vi provvede dopo la constatazione
che  il  viaggio  puo'  essere  ripreso nel rispetto delle condizioni
richieste dal presente articolo».  
      e) (soppressa).   
  15.  All'articolo  178  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) al  comma  3  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
      b) (soppressa);   
    c)  al  comma 4  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
    d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
    «4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre
all'applicazione  delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al
conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere
effettuato  i  prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che,
con  tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la
sosta    ove    dovra'   permanere   per   il   periodo   necessario.
Dell'intimazione e' fatta menzione nel verbale di contestazione delle
violazioni  accertate  e  nello  stesso viene altresi' indicata l'ora
alla  quale  il  conducente puo' riprendere la circolazione. Chiunque
circola durante il periodo in cui e' stato intimato di non proseguire
il  viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma  da  euro  1.626,45 a euro 6.506,85, nonche' con il ritiro
immediato  della  carta  di  circolazione  e  della patente di guida.
Trascorso  il  necessario  periodo  di  riposo,  la  restituzione dei
documenti  ritirati  deve  essere richiesta al comando da cui dipende
l'organo  accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso,
che  vi  provvede  dopo  la  constatazione che il viaggio puo' essere
ripreso   nel   rispetto  delle  condizioni  richieste  dal  presente
articolo.».   
      e) (soppressa).   
  16.  All'articolo  179  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) la  rubrica  e'  sostituita dalla seguente: «Cronotachigrafo e
limitatore di velocita»;
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive
modificazioni,    i    veicoli    devono   circolare   provvisti   di
cronotachigrafo,  con  le  caratteristiche  e  le modalita' d'impiego
stabilite  nel  regolamento  stesso.  Nei  casi  e  con  le modalita'
previste  dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati
altresi' di limitatore di velocita»;
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis.   Chiunque   circola  con  un  autoveicolo  non  munito  di
limitatore  di  velocita' ovvero circola con un autoveicolo munito di
un  limitatore  di velocita' avente caratteristiche non rispondenti a
quelle   fissate   o  non  funzionante,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. La
sanzione  amministrativa  pecuniaria  e'  raddoppiata nel caso in cui
l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocita»;
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di
cose  o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di
limitatore  di  velocita'  o  cronotachigrafo e dei relativi fogli di
registrazione,         ovvero   con   limitatore   di   velocita'   o
cronotachigrafo manomesso    oppure non funzionante, e' soggetto alla
sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da euro 687,75 a
euro 2.754,15»;
    e) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
  «6-bis.   Quando  si  abbia  fondato  motivo  di  ritenere  che  il
cronotachigrafo   o   il  limitatore  di  velocita'  siano  alterati,
manomessi  ovvero  comunque  non  funzionanti,  gli organi di Polizia
stradale  di  cui  all'articolo  12,  anche  scortando  il  veicolo o
facendolo  trainare  in condizioni di sicurezza presso la piu' vicina
officina  autorizzata  per  l'installazione  o  riparazione,  possono
disporre  che  sia  effettuato l'accertamento della funzionalita' dei
dispositivi  stessi.  Le  spese  per  l'accertamento ed il ripristino
della funzionalita' del limitatore di velocita' o del cronotachigrafo
sono  in  ogni  caso  a  carico  del  proprietario  del veicolo o del
titolare  della  licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o
di persone in solido»;
    f) al  comma  7  le  parole:  «la  circolazione  di  veicolo  con
cronotachigrafo      mancante,  manomesso  o non funzionante»    sono
sostituite dalle seguenti: «la circolazione di veicolo con limitatore
di   velocita'   o  cronotachigrafo      mancante,  manomesso  o  non
funzionante»;   
    g) al  comma  9 le parole:    «Alla violazione di cui al comma 2»
   sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 2
e 2-bis»;
    h)  al  comma  9  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel
caso   in   cui  la  violazione  relativa  al  comma  2-bis  riguardi
l'alterazione    del   limitatore   di   velocita',   alla   sanzione
amministrativa   pecuniaria   consegue   la  sanzione  amministrativa
accessoria  della  revoca  della patente secondo le norme del capo I,
sezione II del titolo VI».
    17.  All'articolo  180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) al  comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i
veicoli  adibiti  a  servizio  pubblico di trasporto di persone e per
quelli  adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione
puo'   essere   sostituita  da  fotocopia  autenticata  dallo  stesso
proprietario con sottoscrizione del medesimo»;
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  «6.  Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il certificato
di  circolazione  del veicolo, il certificato di idoneita' alla guida
ove previsto ed un documento di riconoscimento.»;
    c) al  comma  8  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla
violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte
dell'ufficio  dal  quale dipende l'organo accertatore, della sanzione
prevista  per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza
dei  termini  per  la  notificazione  dal  giorno successivo a quello
stabilito per la presentazione dei documenti».   
  18.  Al comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 68,25 a euro
275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20».
  19.  All'articolo  193  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
      a) al  comma  3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La
sanzione  amministrativa  di cui al comma 2 e' altresi' ridotta ad un
quarto  quando  l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione
della  violazione,  previa  autorizzazione  dell'organo  accertatore,
esprime  la volonta' e provvede alla demolizione e alle formalita' di
radiazione   del   veicolo.   In   tale   caso  l'interessato  ha  la
disponibilita'  del  veicolo  e dei documenti relativi esclusivamente
per  le  operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo
versamento   presso   l'organo   accertatore  di  una  cauzione  pari
all'importo  della  sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad
avvenuta  demolizione  certificata  a  norma  di  legge  dell'importo
previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria»;   
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    «4.   Si   applica   l'articolo  13,  terzo  comma,  della  legge
24 novembre   1981,  n.  689.  L'organo  accertatore  ordina  che  la
circolazione  sulla  strada  del  veicolo  sia  fatta  immediatamente
cessare  e  che  il  veicolo  stesso  sia  in  ogni  caso  prelevato,
trasportato  e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio,
individuato  in  via  ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di
particolari   condizioni,  concordato  con  il  trasgressore.  Quando
l'interessato  effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta
ai  sensi  dell'articolo  202, corrisponde il premio di assicurazione
per  almeno  sei  mesi  e  garantisce  il  pagamento  delle  spese di
prelievo,  trasporto  e  custodia del veicolo sottoposto a sequestro,
l'organo  di  polizia  che  ha  accertato  la  violazione  dispone la
restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al
prefetto. Quando nei termini previsti non e' stato proposto ricorso e
non  e'  avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando
da  cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il
verbale  stesso  costituisce  titolo esecutivo ai sensi dell'articolo
203, comma 3, e il veicolo e' confiscato ai sensi dell'articolo 213».
  
                               Art. 4.
             Modifiche alle norme inerenti gli illeciti
                 amministrativi e relative sanzioni
  1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al   comma 1  gli  ultimi  due  periodi  sono  sostituiti  dai
seguenti:  «Nel  caso  di accertamento della violazione nei confronti
dell'intestatario  del  veicolo  che  abbia  dichiarato  il domicilio
legale  ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del
verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il
medesimo   domicilio   legale  dichiarato  dall'interessato.  Qualora
l'effettivo   trasgressore   od  altro  dei  soggetti  obbligati  sia
identificato  successivamente  alla  commissione  della violazione la
notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro centocinquanta
giorni   dalla   data  in  cui  risultino  dai  pubblici  registri  o
nell'archivio  nazionale  dei veicoli l'intestazione del veicolo e le
altre  indicazioni  identificative degli interessati o comunque dalla
data  in  cui  la  pubblica  amministrazione  e'  posta  in  grado di
provvedere  alla  loro identificazione. Per i residenti all'estero la
notifica   deve   essere  effettuata  entro  trecentosessanta  giorni
dall'accertamento»;
    b) dopo il comma 1    sono inseriti i seguenti:   
  «1-bis.  Fermo  restando  quanto indicato dal comma 1, nei seguenti
casi  la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati
sono  notificati  gli  estremi della violazione nei termini di cui al
comma 1:
    a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva
velocita';
    b) attraversamento  di  un  incrocio con il semaforo indicante la
luce rossa;
    c) sorpasso vietato;
    d) accertamento  della  violazione  in assenza del trasgressore e
del proprietario del veicolo;
    e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi
di  rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale
e   nella   loro  disponibilita'  che  consentono  la  determinazione
dell'illecito  in  tempo  successivo  poiche'  il veicolo oggetto del
rilievo   e'   a  distanza  dal  posto  di  accertamento  o  comunque
nell'impossibilita'  di  essere  fermato  in  tempo  utile o nei modi
regolamentari;
    f) accertamento    effettuato    con   i   dispositivi   di   cui
all'articolo 4  del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito,
con   modificazioni,  dalla  legge  1° agosto  2002,  n.  168,      e
successive modificazioni;   
    g) rilevazione  degli  accessi  di  veicoli nelle zone a traffico
limitato   e   circolazione   sulle  corsie  riservate  attraverso  i
dispositivi  previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15
maggio 1997, n. 127.
    1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali
non  e'  avvenuta  la  contestazione immediata, il verbale notificato
agli  interessati  deve  contenere anche l'indicazione dei motivi che
hanno  reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti
alle  lettere  b),  f)  e  g)  del  comma  1-bis non e' necessaria la
presenza  degli  organi  di  polizia  qualora  l'accertamento avvenga
mediante  rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.
    c) al  comma  3  dopo  il  primo periodo e' inserito il seguente:
«Nelle  medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti
di  revisione,  sospensione  e  revoca  della  patente  di guida e di
sospensione della carta di circolazione».
      c-bis) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
  «5-bis.  Nel  caso  di  accertamento  di  violazione per divieto di
fermata  e  di  sosta  ovvero  di violazione del divieto di accesso o
transito  nelle  zone  a  traffico limitato, nelle aree pedonali o in
zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento
a  distanza,  quando  dal  pubblico  registro  automobilistico  o dal
registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto
pubblico   istituzionale,   individuato   con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  il  comando  o  l'ufficio  che  procede  interrompe la
procedura  sanzionatoria  per comunicare al soggetto intestatario del
veicolo  l'inizio  del  procedimento al fine di conoscere, tramite il
responsabile  dell'ufficio  da cui dipende il conducente del veicolo,
se  lo  stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in
una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre
1981,   n.   689.   In  caso  di  sussistenza  dell'esclusione  della
responsabilita', il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti
al  prefetto  ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso
contrario,   si   procede  alla  notifica  del  verbale  al  soggetto
interessato  ai  sensi  dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione
della  procedura  fino  alla  risposta  del soggetto intestatario del
veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica».
  1-bis.  Dopo  il  comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
  «1-bis.  Il  ricorso  di  cui  al  comma  1  puo' essere presentato
direttamente  al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto
trasmette  all'ufficio  o comando cui appartiene l'organo accertatore
il  ricorso,  corredato  dei  documenti  allegati dal ricorrente, nel
termine di trenta giorni dalla sua ricezione».
  1-ter.   Il  comma  2  dell'articolo 203  del  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
  «2.  Il  responsabile  dell'ufficio  o  del  comando cui appartiene
l'organo  accertatore,  e'  tenuto a trasmettere gli atti al prefetto
nel  termine  di  sessanta  giorni dal deposito o dal ricevimento del
ricorso  nei  casi  di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da
parte  del  prefetto  nei  casi  di  cui  al  comma  1-bis. Gli atti,
corredati  dalla  prova della avvenuta contestazione o notificazione,
devono essere altresi' corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo
accertatore   utili  a  confutare  o  confermare  le  risultanze  del
ricorso».
  1-quater.  Al  comma  1  dell'articolo 204  del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  le parole:
«emette,  entro  sessanta  giorni»  sono  sostituite  dalle seguenti:
«adotta,  entro  centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione
degli   atti   da  parte  dell'ufficio  accertatore,  secondo  quanto
stabilito al comma 2 dell'articolo 203».
  1-quinquies.   Dopo   il  comma  1  dell'articolo 204  del  decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
inseriti i seguenti:
  «1-bis.  I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al
comma 1  del  presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro
ai   fini   della   considerazione   di  tempestivita'  dell'adozione
dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata
adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
  1-ter.  Quando  il  ricorrente  ha  fatto  richiesta  di  audizione
personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica
dell'invito  al  ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto
termine  resta  sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione
o,  in  caso  di  mancata presentazione del ricorrente, comunque fino
alla  data  fissata  per  l'audizione stessa. Se il ricorrente non si
presenta   alla   data   fissata   per  l'audizione,  senza  allegare
giustificazione  della  sua  assenza, il prefetto decide sul ricorso,
senza ulteriori formalita».
  1-sexies.  Al  comma  2  dell'articolo 204  del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  le parole:
«L'ordinanza-ingiunzione  di  pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria    deve    essere    notificata   nelle   forme   previste
dall'articolo 201»      sono      sostituite      dalle     seguenti:
«L'ordinanza-ingiunzione  di  pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria  deve  essere  notificata,  nel  termine di centocinquanta
giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201».
  1-septies.  Dopo  l'articolo 204  del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
  «Art.  204-bis  (Ricorso al giudice di pace). - 1. Alternativamente
alla   proposizione   del   ricorso   di   cui  all'articolo 203,  il
trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora
non  sia  stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in
cui  e'  consentito,  possono  proporre  ricorso  al  giudice di pace
competente  per  il  territorio del luogo in cui e' stata commessa la
violazione,   nel   termine   di   sessanta   giorni  dalla  data  di
contestazione o di notificazione.
  2.   Il   ricorso   e'  proposto  secondo  le  modalita'  stabilite
dall'articolo 22  della  legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il
procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima legge n. 689 del
1981,  fatte  salve  le  deroghe previste dal presente articolo, e si
estende anche alle sanzioni accessorie.
  3.  All'atto  del  deposito del ricorso, il ricorrente deve versare
presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita'
dei  ricorso,  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
sanzione  inflitta  dall'organo  accertatore. Detta somma, in caso di
accoglimento del ricorso, e' restituita al ricorrente.
  4.  Il  ricorso  e',  del  pari,  inammissibile  qualora  sia stato
previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203.
  5.  In  caso  di  rigetto  del  ricorso,  il giudice di pace, nella
determinazione  dell'importo  della  sanzione,  assegna, con sentenza
immediatamente   eseguibile,   all'amministrazione   cui   appartiene
l'organo   accertatore,   la  somma  determinata,  autorizzandone  il
prelievo  dalla  cauzione  prestata  dal  ricorrente  in  caso di sua
capienza;   l'amministrazione  cui  appartiene  l'organo  accertatore
provvede   a   destinare   detta   somma  secondo  quanto  prescritto
dall'articolo 208.  La  eventuale  somma  residua  e'  restituita  al
ricorrente.
  6.  La  sentenza  con  cui  viene  rigettato il ricorso costituisce
titolo  esecutivo  per la riscossione coatta delle somme inflitte dal
giudice  di  pace  che  superino  l'importo  della  cauzione prestata
all'atto del deposito del ricorso.
  7.  Fermo  restando  il  principio  del libero convincimento, nella
determinazione  della sanzione, il giudice di pace non puo' applicare
una  sanzione  inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per
la violazione accertata.
  8.  In  caso  di  rigetto  del ricorso, il giudice di pace non puo'
escludere  l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione
dei punti dalla patente di guida.
  9.  Le  disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche
nei casi di cui all'articolo 205».
  1-octies.  Il  comma  3  dell'articolo 205  del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
  «3.  Il  prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione,
puo'   delegare   la   tutela   giudiziaria  all'amministrazione  cui
appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria
dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208».   
  2. All'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al  comma  2     il secondo periodo e' soppresso;    nel terzo
periodo  le  parole: «o del rilascio del documento fideiussorio» sono
soppresse;  nell'ultimo  periodo  le  parole:  «l'una  e l'altro sono
versati» sono sostituite dalle seguenti: «la cauzione e' versata»;
    b) al  comma  2-bis  dopo  le  parole:  «Stato membro dell'Unione
europea»  sono  inserite  le  seguenti: «o aderente all'Accordo sullo
spazio economico europeo»;
    c) il comma 3, e' sostituito dal seguente:
  «3.  In  mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e
2-bis  viene  disposto  il  fermo  amministrativo  del veicolo fino a
quando  non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un
periodo non superiore a sessanta giorni»;
      c-bis) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
  «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
veicoli  immatricolati  in  Italia che siano guidati da conducenti in
possesso  di  patente  di  guida  rilasciata da uno Stato non facente
parte dell'Unione europea».
  2-bis.   Al  comma  1  dell'articolo 214  del  decreto  legislativo
30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  le parole:
«certificato  di  idoneita'  tecnica» sono sostituite dalle seguenti:
«certificato  di  circolazione»;  al medesimo comma 1 e' aggiunto, in
fine,  il  seguente  periodo:  «Nel  caso  di fermo amministrativo di
veicolo  diverso dal ciclomotore la carta di circolazione e' ritirata
e  custodita,  per  tutto  il  periodo  di  durata  del fermo, presso
l'amministrazione  cui appartiene l'organo accertatore; del ritiro e'
fatta menzione nel verbale di contestazione».
  2-ter.  Al  comma 2 dell'art. 214 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285, e successive modificazioni, le parole: «il veicolo e'
restituito  all'avente  titolo»  sono  sostituite dalle seguenti: «il
veicolo e' affidato in custodia all'avente diritto».
  2-quater.   Il  comma  8  dell'art.  214  del  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
  «8.   Chiunque   circola   con   un  veicolo  sottoposto  al  fermo
amministrativo,  salva  l'applicazione  delle  sanzioni penali per la
violazione  degli obblighi posti in capo al custode, e' soggetto alla
sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da euro 656,25 a
euro  2.628,15.  E'  disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un
deposito autorizzato.».   
  3.  All'art.  219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.  Nell'ipotesi  che la revoca della patente costituisca sanzione
accessoria  l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di
una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque
giorni  successivi,  ne da' comunicazione al prefetto del luogo della
commessa  violazione.  Questi,  previo  accertamento delle condizioni
predette,  emette  l'ordinanza  di  revoca e consegna immediata della
patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato
dell'esecuzione.  Dell'ordinanza  si  da' comunicazione al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri»;
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3.  Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente
articolo  nonche'  quello  disposto  ai sensi dell'art. 130, comma 1,
nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei
requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto definitivo»;
    c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  «3-bis.  L'interessato non puo' conseguire una nuova patente se non
dopo  che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui e' divenuto
definitivo il provvedimento di cui al comma 2».
    3-bis.  Dopo  il  comma  2  dell'art. 230 del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
  «2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone
annualmente   un  programma  informativo  sulla  sicurezza  stradale,
sottoponendolo  al  parere  delle Commissioni parlamentari competenti
alle quali riferisce sui risultati ottenuti».   
 
 
 
 
                               Art. 5.
                   Sostituzione dell'articolo 186
           del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
  1. L'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  186  (Guida  sotto  l'influenza  dell'alcool). 1. E' vietato
guidare  in  stato  di  ebbrezza  in  conseguenza dell'uso di bevande
alcoliche.
  2. Chiunque  guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non
costituisca  piu'  grave  reato,  con l'arresto fino ad un mese e con
l'ammenda  da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue.    Per
l'irrogazione    della    pena    e'   competente   il   tribunale.  
All'accertamento   del  reato  consegue  la  sanzione  amministrativa
accessoria  della  sospensione della patente da quindici giorni a tre
mesi,  ovvero  da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie
piu'  violazioni  nel  corso  di  un  anno,  ai  sensi  del  capo II,
sezione II,  del  titolo VI.  Quando  la  violazione  e' commessa dal
conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno
carico  superiore  a  3,5 t,  ovvero  di complessi di veicoli, con la
sentenza  di condanna e' disposta la revoca della patente di guida ai
sensi  del  capo II,  sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini
del    ritiro   della   patente,   si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo 223.  Il  veicolo,  qualora non possa essere guidato da
altra  persona  idonea,  puo'  essere  fatto  trainare  fino al luogo
indicato  dall'interessato  o  fino  alla  piu'  vicina autorimessa e
lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali
garanzie per la custodia.
  3. Al  fine  di  acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione  agli  accertamenti  di  cui al comma 4, gli organi di
Polizia  stradale  di  cui  all'articolo 12,  commi 1 e 2, secondo le
direttive  fornite  dal  Ministero  dell'interno,  nel rispetto della
riservatezza  personale  e senza pregiudizio per l'integrita' fisica,
possono  sottoporre  i  conducenti  ad  accertamenti  qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
  4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato
esito  positivo,  in  ogni  caso  d'incidente  ovvero quando si abbia
altrimenti  motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi
in   stato   di   alterazione  psicofisica  derivante  dall'influenza
dell'alcool,  gli  organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12,
commi 1  e 2,  anche  accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o
comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti
e procedure determinati dal regolamento.
  5. Per  i  conducenti  coinvolti in incidenti stradali e sottoposti
alle   cure  mediche,  l'accertamento  del  tasso  alcoolemico  viene
effettuato,  su  richiesta  degli  organi  di Polizia stradale di cui
all'articolo 12,  commi 1  e 2, da parte delle strutture sanitarie di
base  o  di  quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le
strutture  sanitarie  rilasciano  agli  organi di Polizia stradale la
relativa   certificazione,   estesa   alla   prognosi  delle  lesioni
accertate,  assicurando  il  rispetto  della riservatezza dei dati in
base  alle  vigenti  disposizioni  di  legge.  I  fondi necessari per
l'espletamento  degli  accertamenti  di  cui  al  presente comma sono
reperiti  nell'ambito  dei  fondi  destinati al Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999,
n. 144.
  6. Qualora  dall'accertamento  di  cui  ai  commi 4  o 5 risulti un
valore  corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi
per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai
fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
  7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il
conducente  e'  punito,  salvo  che  il  fatto costituisca piu' grave
reato, con le sanzioni di cui al comma 2.
  8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della
patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si
sottoponga  a  visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che
deve  avvenire  nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente
non  vi  si  sottoponga  entro  il  termine fissato, il prefetto puo'
disporre,  in  via  cautelare,  la sospensione della patente di guida
fino all'esito della visita medica.
  9. Qualora  dall'accertamento  di  cui  ai  commi 4  o 5 risulti un
valore  corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi
per  litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui
al  comma 2,  il  prefetto,  in via cautelare, dispone la sospensione
della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8».
 
                               Art. 6.
                   Sostituzione dell'articolo 187
           del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
  1. L'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  187  (Guida  in stato di alterazione psico-fisica per uso di
sostanze  stupefacenti).  -  1.  E'  vietato guidare in condizioni di
alterazione  fisica  e  psichica  correlata  con  l'uso  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope.
  2. Al  fine  di  acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione  agli  accertamenti  di  cui al comma 3, gli organi di
Polizia  stradale  di  cui  all'articolo 12,  commi 1 e 2, secondo le
direttive  fornite  dal  Ministero  dell'interno,  nel rispetto della
riservatezza  personale  e senza pregiudizio per l'integrita' fisica,
possono  sottoporre  i  conducenti  ad  accertamenti  qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
  3. Quando  gli  accertamenti  di  cui  al  comma 2 forniscono esito
positivo  ovvero  quando  si  ha  altrimenti  ragionevole  motivo  di
ritenere  che  il  conducente  del  veicolo  si trovi sotto l'effetto
conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti
di  Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi
gli   ulteriori   obblighi  previsti  dalla  legge,  accompagnano  il
conducente  presso  strutture  sanitarie  fisse o mobili afferenti ai
suddetti  organi  di  Polizia  stradale  ovvero  presso  le strutture
sanitarie  pubbliche  o  presso  quelle accreditate o comunque a tali
fini  equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai
fini   dell'effettuazione  degli  esami  necessari  ad  accertare  la
presenza  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope e per la relativa
visita  medica.  Le  medesime  disposizioni  si  applicano in caso di
incidenti,   compatibilmente   con  le  attivita'  di  rilevamento  e
soccorso.
  4. Le  strutture  sanitarie  di  cui al comma 3, su richiesta degli
organi  di  Polizia  stradale  di  cui  all'articolo 12, commi 1 e 2,
effettuano  altresi'  gli  accertamenti  sui  conducenti coinvolti in
incidenti  stradali  e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati
dal  comma  3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso
alcoolemico previsto nell'articolo 186.
  5. Le   strutture  sanitarie  rilasciano  agli  organi  di  Polizia
stradale  la  relativa  certificazione,  estesa  alla  prognosi delle
lesioni  accertate,  assicurando  il  rispetto della riservatezza dei
dati  in  base  alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari
per   l'espletamento  degli  accertamenti  conseguenti  ad  incidenti
stradali  sono  reperiti  nell'ambito  dei  fondi  destinati al Piano
nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge
17 maggio  1999,  n.  144.  Copia del referto sanitario positivo deve
essere  tempestivamente  trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che
ha  proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa
violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
  6. Il  prefetto,  sulla  base  della  certificazione rilasciata dai
centri  di  cui  al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a
visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in
via  cautelare,  della patente fino all'esito dell'esame di revisione
che  deve  avvenire  nel  termine  e  con  le  modalita' indicate dal
regolamento.
  7. Chiunque  guida  in  condizioni di alterazione fisica e psichica
correlata  con  l'uso  di  sostanze  tupefacenti o psicotrope, ove il
fatto  non  costituisca  piu'  grave reato, e' punito con le sanzioni
dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2,
ultimo periodo, dell'articolo 186.
  8. In  caso  di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4,
il  conducente  e'  punito,  salvo che il atto costituisca piu' grave
reato, con le sanzioni di cui all'articolo 186, comma 2».
 
                             Art. 6-bis.
                      Divieto di somministrazione
             di bevande superalcoliche sulle autostrade
  1. Negli  esercizi  commerciali  e  nei locali pubblici con accesso
sulle  strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2,
del   decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni,    e'   vietata   la   somministrazione   di   bevande
superalcoliche.  
 
                             Art. 6-ter.
             Disposizioni concernenti i titolari di patente
                   rilasciata da uno Stato estero
  1. Per  i  titolari  di  patente rilasciata da uno Stato estero nel
quale  non  vige il sistema della patente a punti, che commettono sul
territorio  italiano  violazioni  di norme del decreto legislativo 30
aprile  1992, n. 285, e successive modificazioni, e' istituita presso
il  Centro  elaborazione  dati (CED) del Dipartimento per i trasporti
terrestri  del  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti una
banca  dati  che e' progressivamente alimentata con i dati anagrafici
dei  conducenti  che  hanno  commesso  le  infrazioni,  associando  a
ciascuno  di  essi  i  punti  di  penalizzazione secondo le modalita'
previste  dal  medesimo  decreto  legislativo  n.  285  del  1992. Le
infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di
cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
  2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell'arco di un
anno  violazioni  per  un  totale di almeno venti punti e' inibita la
guida  di  veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di
due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco
di  due  anni, l'inibizione alla guida e' limitata ad un anno. Ove il
totale  di  almeno  venti  punti sia raggiunto in un periodo di tempo
compreso  tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida e' limitata
a sei mesi.
  3.  Presso  il  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti e'
istituita  il  registro  degli  abilitati  alla guida di nazionalita'
straniera,  al  fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e
delle sanzioni previste dal presente decreto.   
 
                               Art. 7.
                  Disposizioni finali e transitorie
  1.  Le  disposizioni  dell'articolo  3  del  decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, entrano in vigore il 1° luglio 2004.
  2.  All'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15
gennaio   2002,   n.  9,  le  parole:  «e  delle  autoscuole  di  cui
all'articolo 123» sono sostituite dalle seguenti: «, delle autoscuole
di  cui  all'articolo  123  e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto
1991, n. 264.».
  3.  All'articolo  7,  comma  1,      capoverso Art. 126-bis,    del
decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono apportate le seguenti
modifiche:
    a) al  comma  1, nel secondo periodo, le parole: «a seguito della
violazione»   sono   sostituite  dalle  seguenti:  «a  seguito  della
comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione»;
      a-bis) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  «1-bis.   Qualora   vengano   accertate   contemporaneamente   piu'
violazioni  delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un
massimo  di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si
applicano  nei  casi  in  cui  e' prevista la sospensione o la revoca
della patente»;
    b) al  comma  2, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «La
comunicazione  deve  essere  effettuata a carico del conducente quale
responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di
questi   la   segnalazione   deve  essere  effettuata  a  carico  del
proprietario  del  veicolo,  salvo che lo stesso non comunichi, entro
trenta  giorni  dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i
dati  personali  e  della  patente  del  conducente  al momento della
commessa  violazione.  Se  il  proprietario  del  veicolo risulta una
persona  giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e'
tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo
di  polizia  che  procede.  Se  il proprietario del veicolo omette di
fornirli,  si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo
180,  comma  8.  La  comunicazione  al  Dipartimento  per i trasporti
terrestri avviene per via telematica.»;   
    c) al  comma 4 dopo primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per i
titolari di certificato di abilitazione professionale    e unitamente
di  patente  B,    C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di
aggiornamento consente di recuperare 9 punti.»;
      c-bis)  al comma 5, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle
seguenti:  «due  anni»; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per  i  titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per
il   periodo   di   due  anni,  della  violazione  di  una  norma  di
comportamento  da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina
l'attribuzione  di un credito di due punti fino a un massimo di dieci
punti».   
  4. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.
9, sono abrogati.
  5.  All'articolo  18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,
al  comma  3,  le  parole:  «1°  gennaio  2004» sono sostituite dalle
seguenti: «1° luglio 2004».
    5-bis.  Le  disposizioni  del  comma  2-bis  dell'articolo 72 del
decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo
1,  comma  3,  del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1°
luglio 2004.   
  6.  Le  disposizioni dell'articolo 119, comma 6, dell'articolo 129,
comma  4, e dell'articolo 130, comma 2-bis primo periodo, del decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come
modificate  dall'articolo  2,  commi  2,  5 e 6, hanno effetto dal 1°
settembre 2003.
  7.   Le  disposizioni  dell'articolo  170,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3,
comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.
  8.   Le  disposizioni  dell'articolo  180,  comma  6,  del  decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3,
comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.
    8-bis.  Il  comma  5  dell'articolo 327 del regolamento di cui al
decreto  del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e'
abrogato.   
  9.  Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge    20 giugno 2002,
   n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002,
n.  168,  le parole: « di cui agli articoli 142 e 148    dello stesso
decreto  legislativo,    e successive modificazioni,» sono sostituite
dalle  seguenti: «di cui agli articoli 142, 148 e 176    dello stesso
decreto legislativo,    e successive modificazioni,».
  10.  La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.
9,  recante  i punteggi previsti dall'articolo 126-bis del    decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285,    e successive modificazioni, e'
sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.
 
                               Art. 8.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
                                                             Allegato
                   «TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI
                        ALL'ARTICOLO 126-bis
=====================================================================
 Norma violata                                              Punti
---------------------------------------------------------------------
Art. 141          Comma 8                                      5
                  Comma 9, terzo periodo                      10
Art. 142          Comma 8                                      2
                  Comma 9                                     10
Art. 143          Comma 11                                     4
                  Comma 12                                    10
                  Comma 13, con riferimento al comma 5         4
Art. 145          Comma 5                                      6
                  Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3,
                    4, 6, 7, 8 e 9                             5
Art. 146          Comma 2, ad eccezione dei segnali
                    stradali di divieto di sosta e fermata     2
                  Comma 3                                      6
Art. 147          Comma 5                                      6
Art. 148          Comma 15, con riferimento al comma 2         3
                  Comma 15, con riferimento al comma 3         5
                  Comma 15, con riferimento al comma 8         2
                  Comma 16, terzo periodo                     10
Art. 149          Comma 4                                      3
                  Comma 5, secondo periodo                     5
                  Comma 6                                      8
Art. 150          Comma 5, con riferimento all'articolo 149,
                    comma 5                                    5
                  Comma 5, con riferimento all'articolo 149,
                    comma 6                                    8
Art. 152          Comma 3                                      1
Art. 153          Comma 10                                     3
                  Comma 11                                     1
Art. 154          Comma 7                                      8
                  Comma 8                                      2
Art. 158          Comma 2, lettere d), g) e h)                 2
Art. 161          Commi 1 e 3                                  2
                  Comma 2                                      4
Art. 162          Comma 5                                      2
Art. 164          Comma 8                                      3
Art. 165          Comma 3                                      2
Art. 167          Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:
                  a) eccedenza non superiore a 1t              1
                  b) eccedenza non superiore a 2t              2
                  c) eccedenza non superiore a 3t              3
                  d) eccedenza superiore a 3t                  4
                  Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:
                  a) eccedenza non superiore al 10  per cento  1
                  b) eccedenza non superiore al 20 per cento   2
                  c) eccedenza non superiore al 30 per cento   3
                  d) eccedenza superiore al 30 per cento       4
                  Comma 7                                      3
Art. 168          Comma 7                                      4
                  Comma 8                                     10
                  Comma 9                                     10
                  Comma 9-bis                                  2
Art. 169          Comma 8                                      4
                  Comma 9                                      2
                  Comma 10                                     1
Art. 170          Comma 6                                      1
Art. 171          Comma 2                                      5
Art. 172          Commi 8 e 9                                  5
Art. 173          Comma 3                                      5
Art. 174          Comma 4                                      2
                  Comma 5                                      2
                  Comma 7                                      1
Art. 175          Comma 13                                     4
                  Comma 14, con riferimento al comma 7,
                    lettera a)                                 2
                  Comma 16                                     2
Art. 176          Comma 19                                    10
                  Comma 20, con riferimento al comma 1,
                    lettera b)                                10
                  Comma 20, con riferimento al comma 1,
                     lettere c) e d)                          10
                  Comma 21                                     2
Art. 177          Comma 5                                      2
Art. 178          Comma 3                                      2
                  Comma 4                                      1
Art. 179          Commi 2 e 2-bis                             10
Art. 186          Commi 2 e 7                                 10
Art. 187          Commi 7 e 8                                 10
Art. 189          Comma 5, primo periodo                       4
                  Comma 5, secondo periodo                    10
                  Comma 6                                     10
                  Comma 9                                      2
Art. 191          Comma 1                                      5
                  Comma 2                                      2
                  Comma 3                                      5
                  Comma 4                                      3
Art. 192          Comma 6                                      3
                  Comma 7                                     10
 
  Per  le  patenti  rilasciate  successivamente  al 1° ottobre 2003 a
soggetti  che non siano gia' titolari di altra patente di categoria B
o  superiore,  i  punti  riportati  nella  presente tabella, per ogni
singola  violazione,  sono  raddoppiati  qualora  le violazioni siano
commesse entro i primi tre anni dal rilascio».

 

 

 

G.U. n.181 del 6.8.2003 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 luglio 2003

Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida.
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
                 Modalita' di svolgimento del corso
  1.  In  relazione alla previsione dell'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo  15 gennaio  2002,  n.  9,  e  successive  modificazioni,
possono  essere  organizzati  due  tipi  di corsi per il recupero dei
punti:
    a) per  i  titolari di patente di guida della sottocategoria A1 e
delle categorie A, B, B+E;
    b) per  i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D,
D+E e certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB.
  2.  I corsi di cui al precedente comma 1, lettera a), consentono di
recuperare  sei  punti,  hanno  durata  di dodici ore e devono essere
svolti  in  un  arco  temporale  complessivamente non superiore a due
settimane consecutive; ogni lezione non puo' avere durata superiore a
due ore giornaliere.
  3.  I corsi di cui al precedente comma 1, lettera b), consentono di
recuperare  nove  punti, hanno durata di diciotto ore e devono essere
svolti  in un arco temporale complessivamente non superiore a quattro
settimane consecutive; ogni lezione non puo' avere durata superiore a
due ore giornaliere.
  4.  Ogni  corso  non puo' essere frequentato da piu' di venticinque
partecipanti.
  5.  I  corsi  devono  essere  tenuti presso locali autorizzati, con
insegnante  autorizzato secondo quanto previsto con separato decreto.
Non sono ammessi corsi on-line o in video-conferenza.
 
                               Art. 2.
          Programma dei corsi per il recupero di sei punti
  1.  Il  programma del corso, per il recupero di sei punti comprende
le seguenti materie:
    a) segnaletica stradale (1 ora);
    b) norme di comportamento sulla strada (4 ore);
    c) cause degli incidenti stradali (2 ore);
    d) stato  psicofisico  dei  conducenti,  con particolare riguardo
all'abuso di alcool o droghe (2 ore);
    e) nozioni  di  responsabilita'  civile  e  penale,  omissione di
soccorso (1 ora);
    f) disposizioni sanzionatorie (1 ora);
    g) elementi   del  veicolo  rilevanti  ai  fini  della  sicurezza
stradale (1 ora).
 
                               Art. 3.
          Programma dei corsi per il recupero di nove punti
  1.  Il  programma del corso per il recupero di nove punti comprende
le seguenti materie:
    a) segnaletica stradale (1 ora);
    b) norme di comportamento sulla strada (4 ore);
    c) cause degli incidenti stradali (2 ore);
    d) stato  psicofisico  dei  conducenti,  con particolare riguardo
all'abuso di alcool o droghe (2 ore);
    e) nozioni  di  responsabilita'  civile  e  penale,  omissione di
soccorso (1 ora);
    f) disposizioni sanzionatorie (2 ore);
    g) responsabilita' del trasporto pubblico di persone (2 ore);
    h) responsabilita' del trasporto pubblico di cose (2 ore);
    i) elementi   del  veicolo  rilevanti  ai  fini  della  sicurezza
stradale (2 ore).
 
                               Art. 4.
                         Finalita' dei corsi
  1.  Nello  svolgimento  dei  corsi  di cui all'art. 1, comma 1, del
presente  decreto,  i  docenti  avranno  cura  di  trattare i diversi
argomenti,   ove   possibile,   con  riferimento  alla  tipologia  di
violazioni  che  ha  comportato  la  decurtazione  del  punteggio dei
partecipanti  presenti  al  corso. I docenti avranno altresi' cura di
richiamare   l'attenzione   dei   partecipanti  sulla  necessita'  di
attenersi  a  comportamenti  che,  nell'assicurare  il rispetto delle
regole, garantiscano la tutela della vita umana.
 
                               Art. 5.
                        Svolgimento dei corsi
  1.  I  soggetti  pubblici  e  privati e le autoscuole che intendono
tenere  un  corso comunicano all'ufficio provinciale del Dipartimento
dei  trasporti  terrestri competente per territorio, con un preavviso
di almeno sette giorni, la data di inizio e di termine del corso.
  2. Per ogni corso devono essere indicati:
    a) i giorni e gli orari delle lezioni;
    b) il docente o i docenti;
    c) il responsabile del corso;
    d) l'elenco dei partecipanti al corso.
  3. Eventuali variazioni dei calendari devono essere tempestivamente
comunicati  all'ufficio  provinciale  del  Dipartimento dei trasporti
terrestri competente per territorio.
 
                               Art. 6.
                         Frequenza dei corsi
  1.  Non  e'  possibile  iscriversi  ad  un corso se non si e' prima
ricevuta  la  comunicazione,  da parte del Dipartimento dei trasporti
terrestri,   di   decurtazione   del   punteggio.  Non  e'  possibile
frequentare  piu'  di un corso per ogni comunicazione di decurtazione
del punteggio.
  2. Non e' consentito frequentare due corsi contemporaneamente.
  3. Durante lo svolgimento ordinario, sono consentite al massimo:
    a) quattro ore di assenza per i corsi di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a);
    b) sei  ore  di  assenza  per i corsi di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b).
  4.  L'allievo che dovesse essere assente per un numero superiore di
ore  dovra'  ripetere  l'intero  corso per ottenere l'attestazione di
frequenza,  mentre  gli  allievi  che  non  hanno  superato il limite
massimo  di  ore  di  assenza  previste  al punto precedente potranno
ottenere  detta attestazione solo dopo aver recuperato le lezioni non
frequentate.  A  tal  fine  le  autoscuole  ed  i soggetti pubblici e
privati  che  hanno  istituito  i  corsi  dovranno prevedere apposite
lezioni di recupero.
 
                               Art. 7.
                   Iscrizione e registri dei corsi
  1.  Tutti  coloro  che frequentano i corsi di cui all'art. 1 devono
essere  iscritti  in un apposito «registro delle iscrizioni» conforme
al  modello  previsto  all'allegato  1  tenuto  dall'autoscuola o dal
soggetto abilitato.
  2.  Le  autoscuole  o  i  soggetti abilitati devono tenere anche un
«registro  di  frequenza  dei  corsi»  (conforme  al modello previsto
all'allegato  2)  sul  quale  deve  essere  annotata  la presenza dei
frequentatori:  giorno-mese-anno,  orario  e argomento della lezione,
firme  in  entrata ed in uscita da parte del frequentatore. L'assenza
di  un  partecipante deve essere annotata sul registro entro quindici
minuti dall'orario di inizio della lezione.
  3.  I  registri  devono avere le pagine numerate consecutivamente e
dovranno essere preventivamente vidimati dall'ufficio provinciale del
Dipartimento  dei  trasporti  terrestri. Detti registri devono essere
conservati per almeno cinque anni.
 
                               Art. 8.
                         Attestazione finale
  1.  Al  termine  del  corso  viene rilasciato dall'autoscuola o dal
soggetto  che  ha tenuto il corso, un attestato in duplice copia. Una
copia  viene  consegnata al partecipante che ha frequentato il corso,
l'altra   all'ufficio  provinciale  del  Dipartimento  dei  trasporti
terrestri per l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli abilitati
alla  guida  entro  tre  giorni  dalla  fine  del  corso,  unitamente
all'elenco  di  coloro  che  hanno  frequentato  il corso e che hanno
recuperato i punti previsti.
  2.  L'attestato deve essere conforme al modello di cui all'allegato
3 e deve riportare in originale le firme del responsabile del corso e
del frequentatore.
 
                               Art. 9.
                   Decorrenza dei punti acquisiti
  1.   Il  reintegro  dei  punti  decorre  dalla  data  del  rilascio
dell'attestazione  di  frequenza  del  corso  e verra' effettuato non
appena  il  Centro  elaborazione  dati del Dipartimento dei trasporti
terrestri avra' avuto comunicazione dell'attestazione di frequenza.
  2.  Qualora  il  Centro  elaborazione  dati  del  Dipartimento  dei
trasporti   terrestri   ricevesse,   in   data   anteriore  a  quella
dell'attestato  di  frequenza  del corso, la comunicazione di perdita
totale  del  punteggio  residuo,  il conducente non potra' godere dei
benefici  del  corso  stesso e, quindi, dovra' sottoporsi ad esame di
revisione.
    Roma, 29 luglio 2003
                                                 Il Ministro: Lunardi
 
                                                           Allegato 1
REGISTRO  DI  ISCRIZIONE  AL  CORSO  PER  IL RECUPERO DEI PUNTI DELLA
PATENTE DI GUIDA (Art.7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9)
                                 
               Autoscuola ...........................
               Soggetto abilitato ...................
=====================================================================
          |          |Luogo e   |           |Categoria  |Data
Numero di |          |data di   |Residenza e|di patente |rilascio
iscrizione|Nominativo|nascita   |indirizzo  |posseduta  |attestazione
=====================================================================
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
                                            Il responsabile del corso
 
                                                           Allegato 2
REGISTRO  DI  FREQUENZA  AL  CORSO  PER  IL  RECUPERO DEI PUNTI DELLA
PATENTE DI GUIDA (Art.7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9)
                                 
               Autoscuola ...........................
               Soggetto abilitato ...................
 
Corso   per   il  recupero  punti  per  la  patente  di  guida  della
                         categoria .........
            Giorno ...... Orario ....... Docente ........
Argomento della lezione:
.....................................................
.....................................................
 
=====================================================================
    Nominativo     |    Firma in entrata*    |    Firma in uscita
=====================================================================
 
  *L'eventuale  assenza  deve  essere annotata sulla casella relativa
alla firma in entrata.
                                            Il responsabile del corso
 
 
 
                                                           Allegato 3
ATTESTATO  DI  FREQUENZA  AL  CORSO  PER  IL RECUPERO DEI PUNTI DELLA
PATENTE DI GUIDA (Art.7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9)
                                 
    Si           attesta           che           il/la           sig.
.............................................................  nat...
a    ............................................   prov.   (......),
titolare  della  patente  di  guida della categoria .............. n.
..............................   ha   frequentato,   presso  quest...
(autoscuola/soggetto  abilitato)  il  corso per il recupero dei punti
della patente di guida per un totale di (12/18) ore.
 
                                            Il responsabile del corso
                                             (timbro dell'autoscuola
                                            o del soggetto abilitato)
 
    Il   firmatario   del  presente  attestato  si  assume  tutte  le
responsabilita'  giuridica,  ai  sensi delle norme vigenti, in ordine
all'autenticita' di quanto dichiarato.

 

 

 

G.U. n.181 del 6.8.2003 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 luglio 2003

Accreditamento  dei  soggetti pubblici e privati che possono svolgere
corsi per il recupero dei punti della patente di guida.
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
                Autorizzazione ad effettuare i corsi
  1.  I  corsi previsti dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo
15 gennaio  2002, n. 9, e successive modificazioni, che consentono di
recuperare  i  punti  decurtati  a  seguito di violazione di norme di
circolazione  stradale  sono  svolti  oltre  che dalle autoscuole, da
soggetti  pubblici  o privati di comprovata esperienza nell'attivita'
di  formazione  attinente  a  temi  di  tutela  della sicurezza della
circolazione    stradale    con    particolare    riferimento    alle
responsabilita'   del   conducente   del   veicolo,  autorizzati  dal
Dipartimento  dei  trasporti  terrestri secondo i criteri previsti ai
commi successivi.
  2.  L'autorizzazione a svolgere i corsi previsti dall'art. 7, comma
4,  del  decreto  legislativo  15 gennaio  2002,  n.  9, e successive
modificazioni, e' rilasciata a:
    soggetti  pubblici  che  effettuano i corsi sotto la loro diretta
supervisione e responsabilita';
    soggetti  privati  che  svolgono l'attivita' di cui al comma 1 da
almeno dieci anni e che operano a livello nazionale.
  3.  I  soggetti  di  cui  al comma 2 devono dimostrare di possedere
locali,  attrezzature  e  personale  conformi  a  quanto previsto dal
presente  decreto.  Detti  elementi  potranno  costituire  oggetto di
visita  ispettiva  preventiva  da  parte degli uffici provinciali del
Dipartimento dei trasporti terrestri.
  4.   La  richiesta  di  autorizzazione  deve  essere  inoltrata  al
Dipartimento dei trasporti terrestri, secondo lo schema di domanda di
cui  all'allegato  1; non puo' essere dato avvio ad un corso prima di
aver ottenuto la suddetta autorizzazione.
  5.  In  relazione  alle  specifiche  caratteristiche  possedute dal
soggetto  richiedente,  le  autorizzazioni  possono essere rilasciate
anche  per  l'effettuazione  di  corsi  relativi  solo  a determinate
categorie di patenti di guida.
 
                               Art. 2.
                   Locali e attrezzature richiesti
                    per ottenere l'autorizzazione
  1.  I  soggetti  pubblici e privati, per essere autorizzati, devono
dimostrare di avere la disponibilita':
    a) di  un'aula  di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che
per  ogni  allievo  siano disponibili almeno mq 1,50 dotata almeno di
una  cattedra  od  un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per
gli   allievi   in  proporzione  alla  disponibilita'  di  superficie
dell'aula;
    b) servizi igienici composti da bagno illuminato e areato;
    c) di materiale didattico costituito almeno da:
      1) una   serie   di  cartelli  con  le  segnalazioni  stradali:
segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
      2)  pannelli  illustrativi degli elementi del veicolo rilevanti
ai fini della sicurezza stradale;
      3)  tavole  raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la
loro funzione;
      4) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
      5)  pannelli  ovvero  tavole  relativi  al  trasporto  di merci
pericolose e carichi sporgenti;
      6)  una  serie  di  cartelli  raffiguranti  il  motore  diesel,
l'iniezione,  l'alimentazione,  il  servosterzo,  gli  impianti e gli
elementi frenanti dei veicoli industriali;
      7)  una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei
veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei
rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
      8)  elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del
tipo  ad  aria  compressa,  compresi  gli  elementi  di frenatura del
rimorchio.
  2.  Il  materiale  didattico  di  cui  al comma 1, lettera c), puo'
essere sostituito con supporti audiovisivi o multimediali.
  3.   L'altezza  minima  di  tali  locali  e'  quella  prevista  dal
regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.
  4.  Per  i corsi relativi alle patenti di guida sottocategoria A1 e
categoria  A, B e B+E il materiale didattico obbligatorio e' limitato
a quello previsto nei precedenti punti da 1) a 6).
 
                               Art. 3.
               Docenti dei corsi di recupero dei punti
  1.  I  docenti  dei  soggetti  privati  che svolgono i corsi per il
recupero   dei   punti   devono  aver  conseguito  l'abilitazione  di
insegnanti  di  teoria per la formazione dei conducenti e devono aver
svolto  tale  attivita'  negli ultimi cinque anni per almeno tre anni
consecutivi.
  2.  I  docenti  dei  corsi  istituiti  da soggetti pubblici possono
essere, oltre a quelli previsti al comma 1:
    a) docenti   appartenenti  agli  organi  di  polizia  adibiti  al
controllo  della  circolazione  stradale  o  appartenenti ai soggetti
adibiti   ai  servizi  di  polizia  stradale,  che  abbiano  maturato
esperienze nel settore della formazione;
    b) dipendenti   di   soggetti  pubblici  che  svolgono  attivita'
connesse  alla  sicurezza  della  circolazione  stradale, che abbiano
maturato esperienze nel settore della formazione.
  3.  Ai  fini dello svolgimento dei corsi per il recupero dei punti,
gli  insegnanti  di  teoria  delle  autoscuole  devono  soddisfare  i
medesimi requisiti previsti al comma 1.
 
                               Art. 4.
              Sospensione e revoca dell'autorizzazione
  1.  Gli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri
effettuano  controlli  periodici presso i soggetti pubblici e privati
di  cui all'art. 1 al fine di verificare la persistenza dei requisiti
previsti  nel  presente  decreto. In occasione delle visite ispettive
viene  redatto  un  verbale  in  cui  si evidenziano le irregolarita'
riscontrate.   Esse   sono   contestate   immediatamente   al  legale
rappresentante dell'ente autorizzato.
  2.   Sulla   base   di  detto  verbale  il  direttore  dell'ufficio
provinciale  del  Dipartimento dei trasporti terrestri competente per
territorio   emana   atto   di   diffida   per  l'eliminazione  delle
irregolarita' accertate entro il termine di sette giorni.
  3.  Nel  caso  di inottemperanza alla diffida di cui al comma 2, il
direttore  dell'ufficio  provinciale  del  Dipartimento dei trasporti
terrestri   competente  per  territorio  dispone  la  sospensione  da
quindici  giorni  a  sei mesi dell'autorizzazione ad effettuare nuovi
corsi per il recupero dei punti.
  4.  Nei  casi in cui siano accertati reiterate gravi irregolarita',
il  direttore dell'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti
terrestri   competente  per  territorio  revoca  l'autorizzazione  ad
effettuare i corsi.
  5.  Le misure di sospensione o di revoca di cui ai precedenti commi
3  e  4,  si  applicano direttamente in caso di violazioni riferite a
quanto previsto all'art. 1, commi 4 e 5, ed all'art. 3, commi 1 e 3.
 
                               Art. 5.
                  Corsi effettuati dalle autoscuole
  1.  Le  autoscuole  autorizzate  ai  sensi dell'art. 335, comma 10,
lettera  a),  del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992,  n.  495,  possono  svolgere corsi per il recupero di punti per
tutte  le  categorie  di patenti, mentre le autoscuole autorizzate ai
sensi dell'art. 335, comma 10, lettera b), del decreto del Presidente
della  Repubblica  16 dicembre  1992,  n. 495, possono svolgere corsi
solo  per  titolari  di patenti di categoria A e B e patenti speciali
corrispondenti.
    Roma, 29 luglio 2003
                                                 Il Ministro: Lunardi
 
 
                                                             Allegato
            Fac simile
della richiesta di autorizzazione
MARCA DA BOLLO
                                  Al Ministero delle infrastrutture e
                                  dei  trasporti  -  Dipartimento dei
                                  trasporti  terrestri  e dei sistemi
                                  informativi    e    statistici    -
                                  Direzione generale motorizzazione e
                                  sicurezza del trasporto terrestre -
                                  via  Giuseppe  Caraci,  36  - 00157
                                  Roma
    Oggetto: richiesta di autorizzazione ad effettuare i corsi di cui
all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e
successive modificazioni.
    Lo scrivente, in qualita' di.... chiede, ai sensi dell'art. 7 del
decreto   legislativo   15 gennaio   2002,   n.   9,   e   successive
modificazioni, di essere autorizzato ad effettuare lo svolgimento dei
corsi di aggiornamento dei conducenti per il recupero dei punti della
patente di guida.
    Lo scrivente, a tal fine, si impegna:
      1) a fornire in allegato la documentazione prevista dall'art. 2
del decreto ministeriale .........................;
      2)  ad  effettuare  i  corsi  di formazione nel totale rispetto
delle  disposizioni  previste dall'art. .... del decreto ministeriale
....;
      3)   a   notificare   per  iscritto,  nei  termini  prescritti,
all'ufficio  provinciale  del  Dipartimento  dei  trasporti terrestri
competente  per  territorio,  relativamente  alla  sede  dell'ente od
organizzazione, quanto segue:
        a) sede di svolgimento dei corsi e orari;
        b) data di inizio del corso;
        c) calendario  completo dei giorni e delle ore di lezione con
l'indicazione   dei   rispettivi   docenti,   con   precisazione  del
responsabile del corso (dati anagrafici, numero telefonico);
        d) elenco dei nominativi dei partecipanti al corso.
      4)  a  consentire  il  libero  accesso  ai  funzionari  del....
incaricati  ad  effettuare  controlli,  nelle sedi di svolgimento del
corso nelle ore e nei giorni di svolgimento del corso;
      5) a tenere a disposizione appositi registri di frequenza;
      6)  a comunicare eventuali variazioni da apportare all'allegato
elenco dei docenti.
    Data .................
                                              Firma .................

 

 

MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare N.300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003

Disposizioni per l’applicazione della disciplina della patente a punti

PREMESSA

Come è noto, dal 30 giugno 2003 sono entrate in vigore le disposizioni che disciplinano la patente a punti contenute nell’articolo 126-bis del codice della strada (CdS), introdotto dal decreto legi.2003.

La conversione in legge del citato decreto slativo 15.1.2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27.6.2003, n. 151, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-Serie generale n. 149 del 30.6 -legge ha introdotto ulteriori modifiche all’articolo 126-bis CdS che richiedono la rivisitazione delle prime disposizioni attuative impartite da questo Dipartimento con la circolare prot. n. 300/A/1/43773/101/3/3/8 del 1 luglio 2003 che, dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, è a tutti gli effetti sostituita dalla presente. Allo scopo di renderne uniforme l’applicazione, sono di seguito disciplinati gli adempimenti specifici per gli operatori di polizia nella fase dell’accertamento dell’illecito e per gli Uffici dai quali essi dipendono per i contenuti e le modalità della comunicazione dell’illecito all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

1. FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO DELLA PATENTE A PUNTI

Questo nuovo istituto, che ha carattere cautelare per una maggiore sicurezza stradale, integra il sistema delle sanzioni pecuniarie ed accessorie attualmente in vigore.

A ciascun titolare di patente di guida rilasciata in Italia è riconosciuto un numero iniziale di punti pari a 20. Se il conducente non commette infrazioni in un biennio, questo punteggio è incrementato di 2 punti, con un massimo di 30 punti. A fronte di violazioni che comportano perdita di punteggio, invece, il conducente subisce le decurtazioni previste.

La perdita totale del punteggio, a seguito del cumulo di più violazioni realizzate nel tempo, determina l’obbligo di revisione della patente, cioè la ripetizione dell’esame teorico e della prova pratica, al fine di confermare la permanenza nel conducente dell’abilità tecnica alla guida e della conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale.

La procedura di decurtazione del punteggio e la successiva fase di verifica dell’idoneità alla guida sono attribuite alla competenza del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici (D.T.T.S.I.S.) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso il quale è istituita l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai sensi dell’art. 225 CdS, con il compito anche di gestire la registrazione di tutte le violazioni accertate e di effettuare le prescritte comunicazioni ai medesimi, come previsto dal comma 2 dell’art. 126-bis CdS.

2. VIOLAZIONI CHE DETERMINANO LA DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO

La tabella allegata all’articolo 126-bis CdS, come modificata dall’art. 7, c. 10 del D.L. 27.6.2003, n. 151 convertito in legge con modificazioni – che si acclude alla presente (all.1) - elenca le ipotesi sanzionatorie per ciascuna della quali è prevista la decurtazione di un determinato punteggio.

Tale decurtazione riguarda solo le patenti di guida rilasciate in Italia, nonché quelle assimilabili, appartenenti ai cittadini dell’Unione Europea che abbiano stabilito la propria residenza normale in Italia ed abbiano ottenuto il riconoscimento dell’originario documento di guida: sul piano operativo queste patenti recano gli estremi dell’operazione di riconoscimento su un’etichetta adesiva applicata sul documento di guida, rilasciata dal D.T.T.S.I.S.

Ai soli fini della decurtazione del punteggio, in vista dell’applicazione delle misure indicate nel successivo punto 8, la disciplina della patente a punti interessa anche i conducenti di veicoli titolari di patente di guida rilasciata da paese che non è membro dell’Unione Europea ovvero di patente comunitaria il cui titolare non abbia stabilito la propria residenza in Italia e non abbia chiesto il riconoscimento della patente in Italia. In tali casi, nel verbale di contestazione dovrà essere riportata la decurtazione del punteggio secondo le modalità e per le finalità indicate nel successivo punto 8.

2.1. Veicoli alla guida dei quali è prevista la decurtazione

La decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni commesse alla guida di veicoli per i quali è prescritta la titolarità di patente, conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia.

A titolo esemplificativo, il passaggio con il semaforo rosso determina la perdita di 6 punti se realizzato alla guida di un’autovettura o di un motociclo o di un autobus, mentre non determina la perdita di alcun punto se realizzato con una bicicletta o con un ciclomotore, sia pure condotti da persona titolare di patente di guida.

2.2. Decurtazioni in caso di più violazioni

Nel caso in cui siano accertate in una medesima circostanza più violazioni della stessa norma ovvero la violazione in rapida successione di norme diverse che prevedono decurtazione di punteggio, è possibile cumulare le decurtazioni fino a totalizzare, al massimo, 15 punti. Questa limitazione relativa alla massima decurtazione possibile con uno stesso accertamento, tuttavia, non si applica quando una delle violazioni commesse comporta l’applicazione della sospensione immediata o della revoca della patente di guida; in quest’ultimo caso, infatti, al conducente può essere sempre applicata la decurtazione di tutti punti previsti dalle norme violate senza alcuna limitazione complessiva.

2.3. Raddoppio per neopatentati

La violazione comporta la decurtazione di punteggio in misura doppia rispetto a quella prevista nella tabella allegata all’art. 126-bis CdS, quando è commessa da neopatentati, cioè se è commessa entro i primi 3 anni dal rilascio della patente. Questa disposizione, tuttavia, riguarda solo le patenti di guida rilasciate dopo il 1 ottobre 2003 ed a condizione che il titolare non sia già in possesso di patente di categoria B o superiore prima di tale data. Il raddoppio ricorre anche nel caso in cui la decurtazione sia applicata nei confronti del proprietario del veicolo.

Nel caso in cui trovi applicazione la disposizione di cui al comma 1-bis dell’art. 126-bis, relativa al cumulo di punteggi in caso di accertamento contemporaneo di più violazioni, il raddoppio si applica al punteggio previsto dalla tabella allegata all’art. 126-bis CdS per ciascuna violazioni, fermo restando in ogni caso, il limite complessivo della decurtazione fissato in 15 punti.

2.4. Uniforme applicazione di alcune ipotesi di decurtazione

Con la legge di conversione del decreto-legge 151/2003, sono state modificate in modo significativo molte voci della tabella allegata all’art. 126-bis CdS. Allo scopo di fornire un’interpretazione univoca, con nota allegata alla presente (all. 2), si forniscono alcuni indirizzi operativi che contribuiscono a chiarire l’esatto ambito applicativo della decurtazione di punti per alcune violazioni.

3. Soggetti a cui si applica la decurtazione

La decurtazione interessa il conducente quando è identificato al momento della contestazione. Quando questi, invece, non è identificato, la decurtazione di punteggio riguarda il proprietario del veicolo – se titolare di patente di guida- al quale, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, è concessa la possibilità di indicare chi era effettivamente alla guida del veicolo. Trattandosi di una facoltà e non di un obbligo di fornire le informazioni richieste, in caso di omissione delle informazioni entro il termine fissato o quando le notizie fornite non consentano comunque di risalire al conducente, ferma restando la decurtazione del punteggio a carico del proprietario, non si può procedere nei suoi confronti all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 180 comma 8 CdS.

Quando il veicolo non è intestato ad una persona fisica ma ad una persona giuridica, l’obbligo di indicare chi era effettivamente alla guida al momento dell’accertamento spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato al quale, tuttavia, non si applica la decurtazione di punteggio nel caso in cui ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali non sia possibile risalire al conducente. In questi casi l’art. 126-bis CdS impone all’organo di polizia stradale che non ottiene le informazioni entro il termine fissato di procedere all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 180 comma 8 CdS. La stessa sanzione si applica anche nel caso in cui le notizie fornite non consentano di risalire all’identità del conducente.

4. Indicazione del punteggio sui verbali di contestazione

Il nuovo istituto impone agli operatori di polizia di comunicare al trasgressore che la violazione commessa comporta la decurtazione di punteggio, riportando la relativa annotazione nel verbale di contestazione con l’indicazione del punteggio previsto.

A tale riguardo può essere utilizzata la seguente dizione: “La violazione dell’art. ..... CdS determina la decurtazione di n. .... punti”. Qualora con un solo verbale siano contestate più violazioni che prevedono decurtazione di punteggio, per ciascuna di esse l’entità dei punti previsti dovrà essere indicata separatamente.

Quando ricorre il limite del cumulo delle sanzioni richiamato al precedente punto 2.2, fermo restando l’indicazione dell’entità della decurtazione prevista per ciascuna violazione, sarà indicato altresì che il punteggio massimo effettivamente decurtato sarà di 15 punti. Pertanto, sul verbale, dopo l’indicazione del punteggio per ciascuna violazione, sarà riportata la seguente dizione “Le violazioni accertate, ricorrendo le condizioni del comma 1-bis dell’art. 126-bis CdS, determineranno complessivamente la decurtazione di 15 punti”.

Per l’art. 126-bis, comma 2 CdS, in sostanza, la sottrazione dei punti è richiesta anche quando il conducente, quale responsabile della violazione, non sia stato identificato. In questi casi, il verbale di contestazione verrà notificato al proprietario del veicolo, in qualità di obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 CdS, con l’invito a far conoscere, entro 30 giorni dalla notificazione, l’identità del conducente, al quale il verbale di contestazione sarà successivamente notificato. Nel verbale notificato al proprietario può essere utilizzata la seguente dizione: “La violazione dell’art. ..... CdS determina la decurtazione di n. .... punti che verrà posta a carico della S.V., in qualità di responsabile in solido, salvo che, entro 30 giorni dalla ricezione del presente verbale, non pervenga a questo ufficio una dichiarazione sottoscritta contenente l’indicazione delle generalità ed i dati della patente di guida di colui che, al momento dell’accertamento, conduceva il veicolo”. Quando il proprietario non è persona fisica, invece, l’intimazione potrà avere il seguente tenore “La violazione dell’art. ..... CdS determina la decurtazione di n. .... punti. La S.V. è invitata a fornire le generalità ed il numero di patente della persona che, al momento della violazione di cui sopra, si trovava alla guida entro 30 giorni decorrenti dalla notificazione del presente verbale con l’avvertenza che, ove non fornisse tali dati, ai sensi dell’art.126-bis comma 2, saranno applicate a suo carico le sanzioni previste dall’art. 180 comma 8 CdS.”.

Qualora la violazione sia commessa da un neopatentato e comporti il raddoppio del punteggio come specificato dal precedente punto 3, nel verbale di contestazione sarà riportato il punteggio previsto per ciascuna violazione già raddoppiato aggiungendo: “La decurtazione prevista per ciascuna violazione è stata raddoppiata perché la S.V è munita di patente da meno di 3 anni” ovvero, quando trattasi di verbale notificato al proprietario: “La decurtazione prevista dal presente verbale sarà raddoppiati qualora il responsabile risulti titolare di patente di guida da meno di 3 anni”.

5. Comunicazione delle violazioni all’Anagrafe nazionale degli abilitati.

Secondo quanto disposto dal comma 2 del citato art.126-bis CdS, l’organo da cui dipende l’agente accertatore, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, deve dare notizia dell’accertamento delle violazioni che comportano perdita di punteggio, all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Tale attività, anche per i verbali redatti da personale della Polizia di Stato in servizio presso uffici diversi, è svolta in provincia dalla Sezione di Polizia Stradale, che cura il registro cronologico di cui all’art.383, comma 3 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada.

La comunicazione può essere effettuata solo se il verbale di contestazione sia stato definito e cioè quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, ovvero siano decorsi inutilmente i termini per la proposizione dei medesimi.

Pertanto, trascorsi 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale in assenza di comunicazione dell’avvenuto pagamento in misura ridotta o della presentazione del ricorso al prefetto di cui all’art. 203 CdS o di quello al giudice di pace di cui all’art.204-bis CdS, l’ufficio competente, entro 30 giorni, provvederà a trasmettere la decurtazione del punteggio all’Archivio nazionale degli abilitati alla guida.

Quando, invece, entro il termine sopraindicato si ha notizia che da parte del conducente o dell’obbligato in solido sono stati esperiti i rimedi amministrativi e giurisdizionali avverso il verbale previsti dagli articoli 203, 204-bis e 205 CdS, in assenza di notizie certe circa l’esito dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali stessi, l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore non deve disporre l’inoltro della citata comunicazione all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. In tali casi, il termine di 30 giorni per la comunicazione all’anagrafe dei conducenti, decorre dal momento in cui l’ufficio o il comando da cui dipende l’accertatore riceve notizia dell’esito dei ricorsi.

Qualora, successivamente all’inserimento della decurtazione nell’Archivio nazionale degli abilitati alla guida, risulti l’esperimento di gravami amministrativi o giurisdizionali, l’organo accertatore provvederà allo storno del punteggio, secondo le modalità indicate dal D.T.T.S.I.S.

Nel caso in cui nel medesimo verbale siano state contestate più violazioni che hanno determinato la decurtazione di punteggio, la comunicazione all’Anagrafe deve avvenire per ciascuna di esse, anche in tempi differiti, in ragione dello stato del procedimento amministrativo che riguarda le singole ipotesi, per alcune delle quali potrebbe essere intervenuto il pagamento in misura ridotta, mentre per altre il trasgressore potrebbe aver avviato la procedura del rimedio amministrativo o giurisdizionale.

Per effetto delle disposizioni del richiamato D.L. 151/2003, la comunicazione deve essere effettuata solo per via telematica secondo i tracciati record e le modalità stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

L’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è già stata attivata per avviare l’alimentazione della banca-dati da parte degli organi di polizia stradale di cui all’art.12 CdS e le relative istruzioni possono essere reperite direttamente attraverso il portale informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto (indirizzo web www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it.).

6. Recupero dei punti sottratti.

Secondo il comma 5 dell’art.126-bis, nell’ipotesi di perdita parziale del punteggio, la successiva mancanza, per un periodo di due anni consecutivi, a decorrere dall’ultima infrazione, di violazioni che comportino la decurtazione, determina l’attribuzione del punteggio iniziale di 20 punti. Invece, se il titolare dispone già di 20 punti, la mancanza di violazioni per due anni determina l’attribuzione di un credito di 2 punti, fino ad un massimo di 10. In entrambi i casi, presupposto per il recupero del punteggio iniziale o per l’attribuzione del credito è l’assenza di violazioni accertate nel periodo di riferimento e, quindi, i punti già attribuiti possono essere di nuovo sottratti qualora, successivamente all’attribuzione, venga comunicata una violazione accertata nello stesso biennio.

In caso di decurtazione di punti ed a condizione che il punteggio disponibile non sia completamente esaurito, il comma 4 dello stesso art.126-bis CdS ha previsto che la frequenza di appositi corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole e da soggetti pubblici e privati autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, consenta all’interessato di recuperare 6 punti, elevati a 9 per i titolari di patenti professionali che frequentino specifici corsi di aggiornamento.

7. Sospensione della patente a seguito dell’obbligo di revisione.

Al conducente, che abbia esaurito tutto il punteggio disponibile, il D.T.T.S.I.S. notifica nei modi previsti dall’art.201, c.3, CdS il provvedimento di revisione della patente. Qualora l’interessato non si sottoponga agli accertamenti dell’idoneità tecnica prescritti dall’art.128 CdS entro i 30 giorni successivi alla data di notifica, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato.

Il provvedimento di sospensione viene notificato a cura degli organi di cui all’art.12 CdS, che provvedono anche al materiale ritiro del documento, rilasciando copia di apposito verbale, ed alla sua conservazione .

8. Applicazione della patente a punti ai conducenti stranieri

Secondo le disposizioni dell’art. 6-ter della legge di conversione del decreto-legge 151/3003, la decurtazione del punteggio avviene anche nei confronti dei conducenti stranieri. Infatti, i conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il meccanismo della patente a punti, subiscono decurtazioni per le violazioni commesse in Italia, secondo le norme della patente a punti italiana.

I punteggi sono registrati in una speciale sezione dell’anagrafe dei conducenti tenuta dal D.T.T.S.I.S con le medesime modalità previste dall’art. 126-bis CdS per l’analogo procedimento valevole per le patenti italiane o per quelle equiparate.

Esaurito il punteggio disponibile, tuttavia, non si applica la revisione della patente di guida ma viene disposto un provvedimento interdittivo della circolazione. Infatti, se il conducente totalizza almeno 20 punti in un anno non può più circolare in Italia per 2 anni; se li totalizza in 2 anni, non può circolare per 1 anno. se li totalizza in un periodo compreso tra i 2 ed i 3 anni, non può circolare per 6 mesi.

In questa prima fase di applicazione, in attesa che da parte del D.T.T.S.I.S venga attivata la sezione specializzata della banca-dati, fermo restando l’obbligo di riportare l’annotazione sul verbale della decurtazione del punteggio, non si procederà alla trasmissione delle violazioni all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. I verbali di contestazione nei confronti di stranieri per i quali ricorrono le condizioni per la decurtazione del punteggio, saranno comunque tenuti in evidenza per la successiva trasmissione, appena saranno rese operative le procedure di alimentazione della predetta banca-dati, di cui si fa riserva di fornire tempestiva notizia.

9. Gestione della fase transitoria delle comunicazioni

L’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è già stata attivata per avviare l’alimentazione della banca-dati da parte degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 CdS.

Per la Polizia di Stato, provvederà alla comunicazione per via telematica, il CEPS di Settebagni operando in modo automatico direttamente sul verbale trasmesso al CEPS senza necessità di interventi da parte delle Sezioni mentre, per gli altri organi di polizia stradale, sono in corso di attivazione analoghe procedure informatiche.

Nelle more del completamento delle procedure di cui sopra e per consentire comunque l’avvio del nuovo sistema nel rispetto dei tempi previsti dalle disposizioni dell’art.126-bis CdS, gli organi di polizia stradale sprovvisti di collegamenti telematici con il D.T.T.S.I.S potranno avvalersi della collaborazione degli Uffici della Polizia Stradale. Perciò, fino a quando non verranno fornite ulteriori istruzioni al riguardo, le Sezioni Polizia Stradale, previe dirette intese con i comandi o con gli uffici interessati, compatibilmente alle esigenze interne di gestione ed alla disponibilità effettiva di spazi e dispositivi informatici, nel rispetto della riservatezza d’ufficio imposta dalla natura dei dati trattati, consentiranno ad operatori di quegli organi di polizia stradale ancora privi del collegamento telematico con il D.T.T.S.I.S. di effettuare l’inserimento degli elementi essenziali della comunicazione relativa alla decurtazione del punteggio utilizzando una postazione di lavoro disponibile presso gli uffici verbali.

L’inserimento, che sarà curato interamente sotto la diretta responsabilità degli operatori predetti, sarà effettuato attraverso la procedura di collegamento con il CED del D.T.T.S.I.S. resa disponibile nel portale di accesso del CEPS di Settebagni, secondo le modalità e procedure indicate nelle istruzioni operative dettate dallo stesso D.T.T.S.I.S.. A tale scopo, seguendo le stesse istruzioni, il comando o l’ufficio a cui appartiene l’operatore addetto all’inserimento, provvederà preventivamente a registrarsi ed accreditarsi presso il D.T.T.S.I.S.


IL CAPO DELLA POLIZIA

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA