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Confederazione Generale
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Roma, 5 settembre 2003
Circolare n. 97/2003
Oggetto: Codice della Strada –
Patente a punti – Legge 1 agosto 2003, n.214, su S.O. alla G.U. n.186 del
12.8.2003 – DD.MM. 29.7.2003 su G.U. n.181 del 6.8.2003 – Circolare del
Ministero dell’Interno n.300 del 12.8.2003.
E’ oramai pienamente operativo il nuovo istituto della patente a punti
di cui all’articolo 126 bis del Codice della Strada. Di seguito se ne evidenziano
gli aspetti principali, alla luce delle modificazioni introdotte dalla legge
indicata in oggetto, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 27
giugno 2003, n.151, e tenuto conto dei primi chiarimenti espressi sulla materia
dal Ministero degli Interni.
LA DECURTAZIONE DEI PUNTI.
Com’è noto, a ciascun titolare di patente è riconosciuto un numero
iniziale di punti pari a 20. A fronte di violazioni che comportino perdita di
punteggio, il conducente subisce le decurtazioni previste. Il numero massimo di
punti sottratti nella medesima circostanza, quando vengano accertate più violazioni,
è pari a 15.
Il punteggio decurtato deve risultare nel verbale di accertamento
della violazione. La decurtazione diventa definitiva quando il trasgressore
riceve apposita comunicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, presso cui è stata costituita l’anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida. Normalmente la comunicazione dovrebbe pervenire decorsi 30 giorni
dalla data di pagamento delle sanzioni pecuniarie relative alla violazione contestata.
IL RECUPERO DEI PUNTI
I punti persi possono essere recuperati frequentando appositi corsi
organizzati dalle autoscuole, nonché da altri organismi pubblici e privati
abilitati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a condizione di
non aver esaurito il punteggio totale.
I conducenti professionisti – titolari di patenti C, CE, D, DE, oppure
titolari di patente B unitamente al certificato professionale KA e KB – che
abbiano subito la decurtazione devono frequentare obbligatoriamente corsi da 18
ore di lezione che consentono il recupero di 9 punti persi.
Per i conducenti titolari di patente B i corsi sono di 12 ore e
consentono il recupero fino a un massimo di 6 punti.
I corsi per gli autisti professionisti si svolgono in un periodo
massimo di quattro settimane consecutive e giornalmente prevedono un numero
massimo di due ore di lezione. Sono ammesse fino a sei ore di assenze, che
devono essere obbligatoriamente recuperate, pena l’inefficacia del corso.
Il recupero dei punti è possibile anche attraverso la “buona condotta”:
nell’ipotesi di perdita parziale del punteggio, la mancanza per due anni
consecutivi di decurtazione comporta il ripristino del punteggio base di 20 punti.
Per i conducenti che già dispongono del punteggio pieno, la mancanza
di violazioni nel biennio comporta un credito di 2 punti oltre il punteggio
base; è possibile accumulare bonus fino a un massimo di 10 punti, con
conseguente aumento del punteggio base fino a 30 punti.
PERDITA TOTALE DEL PUNTEGGIO
Al conducente che abbia esaurito tutto il punteggio disponibile, il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti notifica il provvedimento di
revisione della patente che comporta l’obbligo per l’interessato di ripetere
gli esami per la patente entro 30 giorni dalla notificazione, pena la
sospensione a tempo indeterminato della patente.
CONDUCENTE NON IDENTIFICATO
Quando il conducente che ha commesso un’infrazione che determina la
perdita di punti non è stato identificato, la decurtazione del punteggio viene
applicata al proprietario del veicolo il quale, entro 30 giorni dalla
notificazione del verbale di contestazione, può indicare chi era effettivamente
alla guida del veicolo.
Qualora il veicolo sia intestato a una società, l’obbligo di indicare
il conducente spetta al legale rappresentante al quale in ogni caso non si
applica la decurtazione dei punti. Il legale rappresentate che omette di
indicare l’effettivo conducente è soggetto alla sanzione pecuniaria da 343,35 a
1.376,55 euro.
CONDUCENTI STRANIERI
La decurtazione del punteggio avviene anche nei confronti dei
conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato estero, anche comunitario,
nel quale non vige il meccanismo della patente a punti.
I punti sono registrati in una speciale sezione dell’anagrafe degli
abilitati alla guida; in caso di esaurimento del punteggio, è disposto nei
confronti del conducente straniero un provvedimento interdittivo della
circolazione; in particolare se lo straniero totalizza 20 punti in un anno non
può circolare in Italia per due anni; se totalizza 20 punti in due anni non può
circolare in Italia per un anno; se l’esaurimento del punteggio avviene in un
periodo compreso tra due e tre anni la circolazione è interdetta per sei mesi.
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.83/2003 |
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Allegati
quattro |
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D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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S.O. alla G.U. n.186 del 12.8.2003
(fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151
Testo del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, coordinato con lalegge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, recante: «Modificheed integrazioni al codice della strada». Art. 01 Modifiche alle disposizioni generali 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esuccessive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente: "F-bis. Itinerari ciclopedonali"; b) al comma 3, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente: "F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana,extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenzapedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca atutela dell'utenza debole della strada". 2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esuccessive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione deiveicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e iveicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacita'motorie, nonche' eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zeroaventi ingombro e velocita' tali da poter essere assimilati aivelocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre,attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni allacircolazione su aree pedonali"; b) al comma 1, dopo il numero 34), e' inserito il seguente: "34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato inprossimita' di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o deltrasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalita"; c) al comma 1, dopo il numero 53), e' inserito il seguente: "53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili incarrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutelaparticolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade". Art. 02 Disposizioni per la disciplina del traffico nei centri abitati 1. Al comma 14 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, ilseguente periodo: "La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservateai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone atraffico limitato e' soggetta alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10". 2. Dopo il comma 15 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto ilseguente: "15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro cheesercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovverodeterminano altri ad esercitare abusivamente l'attivita' diparcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620.Se nell'attivita' sono impiegati minori la somma e' raddoppiata. Siapplica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca dellesomme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titoloVI". Art. 03 Modifiche alle disposizioni sanzionatorie in materia di competizioni non autorizzate in velocita' 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successivemodificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 9, il comma 8-bis e' abrogato; b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti: "Art. 9-bis (Organizzazione di competizioni non autorizzate invelocita' con veicoli a motore e partecipazione alle gare). - 1.Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza,promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva invelocita' con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensidell'articolo 9 e' punito con la reclusione da uno a tre anni e conla multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica achiunque prende parte alla competizione non autorizzata. 2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, lamorte di una o piu' persone, si applica la pena della reclusione dasei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena e'della reclusione da tre a sei anni. 3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un annose le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine diesercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se allacompetizione partecipano minori di anni diciotto. 4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 e'punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa daeuro 5.000 a euro 25.000. 5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione,all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensidel capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocatase dallo svolgimento della competizione sono derivate lesionipersonali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con lasentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli deipartecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, eche questa non li abbia affidati a questo scopo. 6. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediatodivieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui alcapo I, sezione II, del titolo VI. Art. 9-ter (Divieto di gareggiare in velocita' con veicoli amotore). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunquegareggia in velocita' con veicoli a motore e' punito con lareclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro20.000. 2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, lamorte di una o piu' persone, si applica la pena della reclusione dasei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena e' dellareclusione da due a cinque anni. 3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensidel capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocatase dallo svolgimento della competizione sono derivate lesionipersonali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con lasentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli deipartecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato eche questa non li abbia affidati a questo scopo"; c) al comma 4 dell'articolo 79 e' aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: "La misura della sanzione e' da euro 1.000 a euro 10.000 seil veicolo e' utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli9-bis e 9-ter"; d) al comma 9, primo periodo, dell'articolo 141, sono premesse leparole: "Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter,"; ilsecondo e il terzo periodo del medesimo comma 9 sono soppressi. Art. 1.Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei servizi dipolizia stradale, le norme per la costruzione e la tutela dellestrade , le norme sui veicoli e le norme di equipaggiamento dei veicoli 1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguentimodifiche: a) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) ai Corpi eai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio dicompetenza;»; b) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) al Corpodi polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, inrelazione ai compiti di istituto». 1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito ilseguente: «3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione,nonche' i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cuiall'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essereeffettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche aiveicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita',limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delleprescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade neiprovvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altriorgani di polizia stradale di cui al comma 1». 1-ter. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole:«nel presente articolo» sono inserite le seguenti: «, eccetto quellidi cui al comma 3-bis,». 2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguentimodifiche: a) le parole: «solo per le strade esistenti» sono sostituitedalle seguenti: «solo per specifiche situazioni»; b) le parole: «l'adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «ilrispetto». 2-bis. Al comma 13-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Chiunque viola le prescrizioni indicateal presente comma e al comma 7 e' soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro16.000; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore dellaviolazione, alla stessa sanzione amministrativa e' soggetto chiutilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione». 2-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito ilseguente: «2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnalidi localizzazione territoriale del confine del comune, lingueregionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, inaggiunta alla denominazione nella lingua italiana». 2-quater. Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dalseguente: «4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli diinteresse storico e collezionistico tutti quelli di cui risultil'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia,Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI». 2-quinquies. Al comma 5 dell'articolo 60 del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «aisensi del comma 4» sono soppresse. 3. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti iseguenti: «2-bis. Durante la circolazione gli autoveicoli i rimorchi ed isemirimorchi adibiti al trasporto di cose nonche' classificati peruso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devonoaltresi' essere equipaggiati con strisce posteriori e lateraliretroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sonodefinite con decreto del Ministero delle infrastrutture e deitrasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamentointernazionale ECE/ONU n. 104. 2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e isemirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massacomplessiva a pieno carico superiore a 7 t., devono essereequipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazionedell'acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1° gennaio2005, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma e'punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma daeuro 68,25 a euro 275,10». 3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento adistanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possonoessere dotati gli autoveicoli. 3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici aisensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quantodisposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi. Art. 2. Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli 01. Al comma 4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «destinatoa tale uso» sono inserite le seguenti: «ovvero, pur essendo munito diautorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggiocon conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero allecondizioni di cui all'autorizzazione,». 02. Dopo il comma 4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto ilseguente: «4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida unveicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigoreovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima e' soggettoalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 aeuro 280. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativaaccessoria del ritiro della carta di circolazione edell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezioneII, del titolo VI». 03. Il comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza previstadall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce unveicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi e' soggetto allasanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 aeuro 6.000. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrativeaccessorie della confisca del veicolo e della sospensione dellapatente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme dicui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggettoe' incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almenodue volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria dellarevoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro aiquali e' stata sospesa o revocata la licenza». 04. Il comma 3 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senzaottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui allalicenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da euro 70 a euro 280». 05. All'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) nella rubrica, dopo le parole: «Carta provvisoria dicircolazione», e' inserita la seguente: «, duplicato»; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, condecreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio,attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle cartedi circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazioneamministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui allalegge 8 agosto 1991, n. 264». 06. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «a soggettiterzi» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui alla legge8 agosto 1991, n. 264»; 1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 0a) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di conseguire ilcertificato di idoneita' per la guida di ciclomotori e' esteso ancheai maggiorenni che non siano gia' titolari di patente di guida»; a) al comma 8 nel primo periodo la parola: «motocarrozzette» e' sostituita dalle seguenti: «tricicli, quadricicli»; il secondoe il terzo periodo sono soppressi; b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. Il certificato di cui al comma 8 puo' essere rilasciato amutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente dicategoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei allaconduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specificacertificazione rilasciata dalla commissione medica locale in basealle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo119, comma 10»; b-bis) al comma 13-bis, le parole: «Chiunque, non essendotitolare di patente» sono sostituite dalle seguenti: «Il minore che,non munito di patente». 2. Il comma 6 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guidaemanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri anorma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, neicasi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo opermanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono attidefinitivi.». 3. All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata allaguida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenzamassima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali,sono valide per la guida dei veicoli per i quali e' richiesto ilcertificato di idoneita' alla guida di cui all'articolo 116.»; b) al comma 3 le parole: «Chiunque, munito di patente dicategoria B, C o D guida un autoveicolo» sono sostituite dalleseguenti: «Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitataalla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e dipotenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo». 4. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4 nel primo periodo, le parole: «di cui all'articolo116, comma 8,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo116, commi 8 e 8-bis,»; b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paesenon comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validita' dellapatente e' altresi' confermata, tranne per i casi previstinell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorita'diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, cherilasciano una specifica attestazione, previo accertamento deirequisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delleambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva deltagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenzaall'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, ilcittadino dovra' confermare la patente ai sensi del comma 5.»; c) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dalseguente: «Alla violazione consegue la sanzione amministrativaaccessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I,sezione II, del titolo VI». 5. Il comma 4 dell'articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2e' atto definitivo». 6. Dopo il comma 2 dell'articolo 130 del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito ilseguente: «2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensidel comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con caratterepermanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e' attodefinitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, e' ammessoricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ilprovvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato e aicompetenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se ilricorso e' accolto, la patente e' restituita all'interessato». 7. All'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli,motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistatiin Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'esteroed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) egli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Statodell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti acittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile conil territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo lenorme previste dall'articolo 93, a condizione che al momentodell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legalepresso una persona fisica residente in Italia o presso uno deisoggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264»; b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lasanzione accessoria non si applica qualora al veicolo,successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta dicircolazione, ai sensi dell'articolo 93». 7-bis. Dopo il comma 12 dell'articolo 138 del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto ilseguente: «12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di serviziorilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli dellecorrispondenti categorie immatricolati con targa civile purche' iveicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionalidell'amministrazione dello Stato». 7-ter. L'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 139 (Patente di servizio per il personale abilitato allosvolgimento di compiti di polizia stradale). - 1. Ai soggetti gia' inpossesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compitidi polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a),dell'articolo 12 e' rilasciata apposita patente di servizio la cuivalidita' e' limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamentodi compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisitie le modalita' per il rilascio della patente di cui al comma 1». Art. 3. Modifiche alle norme di comportamento 1. All'articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 11 le parole: «alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituitedalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da euro 137,55 a euro 550,20»; b) al comma 12 le parole: «alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituitedalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da euro 270,90 a euro 1.083,60». 2. Al comma 10 dell'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativadel pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20». 3. All'articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 le parole: «alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituitedalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da euro 137,55 a euro 550,20»; b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di dueanni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte,all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoriadella sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capoI, sezione II, del titolo VI. 4. All'articolo 148 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esuccessive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 15 le parole: «alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituitedalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da euro 68,25 a euro 275,10»; b) al comma 15, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Quandolo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in unadelle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultimainfrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I,sezione II, del titolo VI.»; c) al comma 16, nel primo periodo, le parole: «alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativadel pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»; d) al comma 16, nel secondo periodo, le parole: «la sanzioneamministrativa e' del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro550,20» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzioneamministrativa e' del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro1.083,60»; e) al comma 16 il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida dauno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, lasospensione della patente e' da due a sei mesi. Se le violazioni sonocommesse da un conducente in possesso delta patente di guida da menodi tre anni, la sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.». 5. All'articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: idispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza ela larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore elaterale»; b) al comma 1 la lettera p) e' sostituita dalla seguente: «p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo aluce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolaricategorie di veicoli»; c) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti: «p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessadestinato a segnalare particolari categorie di veicoli; p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto versol'avanti destinato a rendere piu' facilmente visibile un veicolodurante la circolazione diurna; p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazionesupplementare a quella parte della strada situata in prossimita'dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso e' inprocinto di curvare; p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazionedestinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che puo'essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediantemodificazione della distribuzione luminosa del proiettoreanabbagliante; p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: ildispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugliautoveicoli di cui all'articolo 177; p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla oarancione: il dispositivo supplementare installato sui veicolieccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalita', suimezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, suiveicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per lapulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchineagricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio discorta tecnica.». 6. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli amotore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI,Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, e' obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettorianabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle lucid'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli e'obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati.Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo diquesti dispositivi, se il veicolo ne e' dotato, possono essereutilizzate le luci di marcia diurna.»; b) i commi 1-bis, 1-ter e 2 sono abrogati . 7. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suosorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, dicaduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsavisibilita', durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicolitrainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci dellatarga e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci,sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettorianabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori diprofondita' possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quandol'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durantele brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze dellacircolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.»; b) al comma 2 nel terzo periodo le parole: «nei casi indicatidall'articolo 152, comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «neicasi indicati dal comma 1»; c) al comma 4 nel secondo periodo le parole: «in deroga al comma1, punto b)» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga al comma 1,»; d) Il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi edei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi disegnalazione visiva e' obbligatorio anche durante la fermata o lasosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibiledall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dallacarreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sullecorsie di emergenza.»; e) al comma 6 le parole: «nelle ore e nei casi indicatinell'articolo 152, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «nelleore e nei casi indicati nel comma 1,». 8. Al comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, ilseguente periodo: «Durante la sosta, il veicolo deve avere il motorespento». 8-bis. Al comma 5 dell'articolo 158 del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole:«del comma 1» sono inserite le seguenti: «e delle lettere d), g) e h)del comma 2». 8-ter. Dopo il comma 5 dell'articolo 159 del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto ilseguente: «5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge28 gennaio 1994, n. 84, e' autorizzato il sequestro conservativodegli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolarecircolazione viaria e ferroviaria o l'operativita' delle struttureportuali.». 9. Dopo il comma 4 dell'articolo 162 del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti iseguenti: «4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni dipresegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essereutilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale perrendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite lecaratteristiche tecniche e le modalita' di approvazione di talidispositivi. 4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi indicati al comma1 e' fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolaresulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelleretroriflettenti ad alta visibilita'. Tale obbligo sussiste anche seil veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole disosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite lecaratteristiche dei giubbotti e delle bretelle.». 9-bis. All'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguentimodifiche: a) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decretiministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto dicui ai commi 3 e 4, relative all'idoneita' tecnica dei veicoli odelle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi diequipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o allacorretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichettedi pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori esui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hannocontenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alleoperazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle mercipericolose, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento diuna somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. A tale violazione conseguela sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patentedi guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma delcapo I, sezione II, del titolo VI.»; b) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: «9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con idecreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni ditrasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi diequipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, allacompilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzionidi sicurezza, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamentodi una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. 9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis,viola le altre prescrizioni fissate o recepite con i decretiministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto dicui ai commi 3 e 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.». 10. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguentimodifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltreal conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamenteindicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbiaun'eta' superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato condecreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sonostabiliti le modalita' e i tempi per l'aggiornamento, ai fini delpresente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologatianteriormente alla data di entrata in vigore della legge diconversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151»; b) al comma 3 la parola: «motocicli» e' sostituita dalleseguenti: «veicoli di cui al comma 1»; c) nel comma 6 le parole: «alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituitedalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da euro 68,25 a euro 275,10». 11. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguentimodifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri diciclomotori e motoveicoli e' fatto obbligo di indossare e di tenereregolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipiomologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti»; b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e ipasseggeri: a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati dicarrozzeria chiusa; b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati dicellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenutae di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo incondizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento»; c) al comma 2 le parole: «alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituitedalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da euro 68,25 a euro 275,10»; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni aisensi del capo I, sezione II, del titolo VI.». 12. All'articoto 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguentimodifiche: a) al comma 8 le parole: «alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituitedalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da euro 68,25 a euro 275,10»; b) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quandoil conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delleviolazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultimainfrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi delcapo I, sezione II, del titolo VI»; c) al comma 9 le parole: «alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90» sono sostituitedalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da euro 33,60 a euro 137,55». 13. Al comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativadel pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10». 14. All'articolo 174 del decreto legistativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguentimodifiche: a) al comma 4 le parole: «alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituitedalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da euro 137,55 a euro 550,20»; b) al comma 5 le parole: «alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituitedalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da euro 137,55 a euro 550,20»; c) (soppressa); d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organoaccertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrativepecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire ilviaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa odi riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo siacondotto in luogo idoneo per la sosta ove dovra' permanere per ilperiodo necessario. Della intimazione e' fatta menzione nel verbaledi contestazione delle violazioni accertate e nello stesso vienealtresi' indicata l'ora alla quale il conducente puo' riprendere lacircolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui e' statointimato di non proseguire il viaggio e' punito con la sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro6.506,85, nonche' con il ritiro immediato della carta di circolazionee della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo,la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta alcomando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficioindicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazioneche il viaggio puo' essere ripreso nel rispetto delle condizionirichieste dal presente articolo». e) (soppressa). 15. All'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguentimodifiche: a) al comma 3 le parole: «alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituitedalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da euro 137,55 a euro 550,20»; b) (soppressa); c) al comma 4 le parole: «alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituitedalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da euro 137,55 a euro 550,20»; d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltreall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima alconducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avereeffettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che,con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per lasosta ove dovra' permanere per il periodo necessario.Dell'intimazione e' fatta menzione nel verbale di contestazione delleviolazioni accertate e nello stesso viene altresi' indicata l'oraalla quale il conducente puo' riprendere la circolazione. Chiunquecircola durante il periodo in cui e' stato intimato di non proseguireil viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento diuna somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonche' con il ritiroimmediato della carta di circolazione e della patente di guida.Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione deidocumenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipendel'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso,che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio puo' essereripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presentearticolo.». e) (soppressa). 16. All'articolo 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguentimodifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Cronotachigrafo elimitatore di velocita»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successivemodificazioni, i veicoli devono circolare provvisti dicronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalita' d'impiegostabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalita'previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotatialtresi' di limitatore di velocita»; c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito dilimitatore di velocita' ovvero circola con un autoveicolo munito diun limitatore di velocita' avente caratteristiche non rispondenti aquelle fissate o non funzionante, e' soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. Lasanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata nel caso in cuil'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocita»; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto dicose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto dilimitatore di velocita' o cronotachigrafo e dei relativi fogli diregistrazione, ovvero con limitatore di velocita' ocronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, e' soggetto allasanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 aeuro 2.754,15»; e) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che ilcronotachigrafo o il limitatore di velocita' siano alterati,manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Poliziastradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo ofacendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la piu' vicinaofficina autorizzata per l'installazione o riparazione, possonodisporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalita' deidispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristinodella funzionalita' del limitatore di velocita' o del cronotachigrafosono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o deltitolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose odi persone in solido»; f) al comma 7 le parole: «la circolazione di veicolo concronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante» sonosostituite dalle seguenti: «la circolazione di veicolo con limitatoredi velocita' o cronotachigrafo mancante, manomesso o nonfunzionante»; g) al comma 9 le parole: «Alla violazione di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 2e 2-bis»; h) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelcaso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardil'alterazione del limitatore di velocita', alla sanzioneamministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativaaccessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I,sezione II del titolo VI». 17. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguentimodifiche: a) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per iveicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e perquelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazionepuo' essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stessoproprietario con sottoscrizione del medesimo»; b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il certificatodi circolazione del veicolo, il certificato di idoneita' alla guidaove previsto ed un documento di riconoscimento.»; c) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allaviolazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da partedell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzioneprevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenzadei termini per la notificazione dal giorno successivo a quellostabilito per la presentazione dei documenti». 18. Al comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativadel pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20». 19. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguentimodifiche: a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Lasanzione amministrativa di cui al comma 2 e' altresi' ridotta ad unquarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazionedella violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore,esprime la volonta' e provvede alla demolizione e alle formalita' diradiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha ladisponibilita' del veicolo e dei documenti relativi esclusivamenteper le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previoversamento presso l'organo accertatore di una cauzione pariall'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Adavvenuta demolizione certificata a norma di legge dell'importoprevisto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che lacircolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamentecessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato,trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio,individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso diparticolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quandol'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridottaai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazioneper almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese diprelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro,l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone larestituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione alprefetto. Quando nei termini previsti non e' stato proposto ricorso enon e' avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comandoda cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Ilverbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo203, comma 3, e il veicolo e' confiscato ai sensi dell'articolo 213». Art. 4. Modifiche alle norme inerenti gli illeciti amministrativi e relative sanzioni 1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 gli ultimi due periodi sono sostituiti daiseguenti: «Nel caso di accertamento della violazione nei confrontidell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domiciliolegale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione delverbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata presso ilmedesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualoral'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati siaidentificato successivamente alla commissione della violazione lanotificazione puo' essere effettuata agli stessi entro centocinquantagiorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri onell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e lealtre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalladata in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado diprovvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero lanotifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giornidall'accertamento»; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenticasi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessatisono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui alcomma 1: a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessivavelocita'; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante laluce rossa; c) sorpasso vietato; d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore edel proprietario del veicolo; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchidi rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradalee nella loro disponibilita' che consentono la determinazionedell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto delrilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunquenell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modiregolamentari; f) accertamento effettuato con i dispositivi di cuiall'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito,con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, esuccessive modificazioni; g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a trafficolimitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso idispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15maggio 1997, n. 127. 1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei qualinon e' avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificatoagli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi chehanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previstialle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria lapresenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvengamediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate. c) al comma 3 dopo il primo periodo e' inserito il seguente:«Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimentidi revisione, sospensione e revoca della patente di guida e disospensione della carta di circolazione». c-bis) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto difermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso otransito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o inzone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamentoa distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dalregistro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggettopubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministrodell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe laprocedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario delveicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite ilresponsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo,se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava inuna delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione dellaresponsabilita', il comando o l'ufficio procedente trasmette gli attial prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In casocontrario, si procede alla notifica del verbale al soggettointeressato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzionedella procedura fino alla risposta del soggetto intestatario delveicolo rimangono sospesi i termini per la notifica». 1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito ilseguente: «1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere presentatodirettamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso diricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefettotrasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatoreil ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, neltermine di trenta giorni dalla sua ricezione». 1-ter. Il comma 2 dell'articolo 203 del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dalseguente: «2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartienel'organo accertatore, e' tenuto a trasmettere gli atti al prefettonel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento delricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti daparte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti,corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione,devono essere altresi' corredati dalle deduzioni tecniche dell'organoaccertatore utili a confutare o confermare le risultanze delricorso». 1-quater. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:«emette, entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti:«adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezionedegli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quantostabilito al comma 2 dell'articolo 203». 1-quinquies. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sonoinseriti i seguenti: «1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e alcomma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loroai fini della considerazione di tempestivita' dell'adozionedell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stataadottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto. 1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizionepersonale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notificadell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Dettotermine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizioneo, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque finoalla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non sipresenta alla data fissata per l'audizione, senza allegaregiustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso,senza ulteriori formalita». 1-sexies. Al comma 2 dell'articolo 204 del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:«L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativapecuniaria deve essere notificata nelle forme previstedall'articolo 201» sono sostituite dalle seguenti:«L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativapecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquantagiorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201». 1-septies. Dopo l'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: «Art. 204-bis (Ricorso al giudice di pace). - 1. Alternativamentealla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, iltrasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualoranon sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi incui e' consentito, possono proporre ricorso al giudice di pacecompetente per il territorio del luogo in cui e' stata commessa laviolazione, nel termine di sessanta giorni dalla data dicontestazione o di notificazione. 2. Il ricorso e' proposto secondo le modalita' stabilitedall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo ilprocedimento fissato dall'articolo 23 della medesima legge n. 689 del1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e siestende anche alle sanzioni accessorie. 3. All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versarepresso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita'dei ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale dellasanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso diaccoglimento del ricorso, e' restituita al ricorrente. 4. Il ricorso e', del pari, inammissibile qualora sia statopreviamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203. 5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nelladeterminazione dell'importo della sanzione, assegna, con sentenzaimmediatamente eseguibile, all'amministrazione cui appartienel'organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone ilprelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di suacapienza; l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatoreprovvede a destinare detta somma secondo quanto prescrittodall'articolo 208. La eventuale somma residua e' restituita alricorrente. 6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituiscetitolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dalgiudice di pace che superino l'importo della cauzione prestataall'atto del deposito del ricorso. 7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nelladeterminazione della sanzione, il giudice di pace non puo' applicareuna sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge perla violazione accertata. 8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non puo'escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazionedei punti dalla patente di guida. 9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anchenei casi di cui all'articolo 205». 1-octies. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dalseguente: «3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione,puo' delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cuiappartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinatariadei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208». 2. All'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 il secondo periodo e' soppresso; nel terzoperiodo le parole: «o del rilascio del documento fideiussorio» sonosoppresse; nell'ultimo periodo le parole: «l'una e l'altro sonoversati» sono sostituite dalle seguenti: «la cauzione e' versata»; b) al comma 2-bis dopo le parole: «Stato membro dell'Unioneeuropea» sono inserite le seguenti: «o aderente all'Accordo sullospazio economico europeo»; c) il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino aquando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per unperiodo non superiore a sessanta giorni»; c-bis) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche aiveicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti inpossesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facenteparte dell'Unione europea». 2-bis. Al comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:«certificato di idoneita' tecnica» sono sostituite dalle seguenti:«certificato di circolazione»; al medesimo comma 1 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nel caso di fermo amministrativo diveicolo diverso dal ciclomotore la carta di circolazione e' ritiratae custodita, per tutto il periodo di durata del fermo, pressol'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore; del ritiro e'fatta menzione nel verbale di contestazione». 2-ter. Al comma 2 dell'art. 214 del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «il veicolo e'restituito all'avente titolo» sono sostituite dalle seguenti: «ilveicolo e' affidato in custodia all'avente diritto». 2-quater. Il comma 8 dell'art. 214 del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dalseguente: «8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermoamministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per laviolazione degli obblighi posti in capo al custode, e' soggetto allasanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 aeuro 2.628,15. E' disposta, inoltre, la custodia del veicolo in undeposito autorizzato.». 3. All'art. 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esuccessive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzioneaccessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza diuna delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinquegiorni successivi, ne da' comunicazione al prefetto del luogo dellacommessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizionipredette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata dellapatente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricatodell'esecuzione. Dell'ordinanza si da' comunicazione al competenteufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presentearticolo nonche' quello disposto ai sensi dell'art. 130, comma 1,nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, deirequisiti psichici e fisici prescritti, e' atto definitivo»; c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. L'interessato non puo' conseguire una nuova patente se nondopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui e' divenutodefinitivo il provvedimento di cui al comma 2». 3-bis. Dopo il comma 2 dell'art. 230 del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto ilseguente: «2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predisponeannualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale,sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competentialle quali riferisce sui risultati ottenuti». Art. 5. Sostituzione dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 1. L'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esuccessive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). 1. E' vietatoguidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevandealcoliche. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto noncostituisca piu' grave reato, con l'arresto fino ad un mese e conl'ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. Perl'irrogazione della pena e' competente il tribunale. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tremesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compiepiu' violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II,sezione II, del titolo VI. Quando la violazione e' commessa dalconducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pienocarico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con lasentenza di condanna e' disposta la revoca della patente di guida aisensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai finidel ritiro della patente, si applicano le disposizionidell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato daaltra persona idonea, puo' essere fatto trainare fino al luogoindicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa elasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normaligaranzie per la custodia. 3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo disottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi diPolizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo ledirettive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto dellariservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica,possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi noninvasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno datoesito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbiaaltrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si troviin stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenzadell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12,commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio ocomando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumentie procedure determinati dal regolamento. 5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottopostialle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico vieneeffettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cuiall'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie dibase o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Lestrutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale larelativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioniaccertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati inbase alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari perl'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sonoreperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale dellasicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999,n. 144. 6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti unvalore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammiper litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza aifini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. 7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 ilconducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' gravereato, con le sanzioni di cui al comma 2. 8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione dellapatente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente sisottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, chedeve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducentenon vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo'disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guidafino all'esito della visita medica. 9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti unvalore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammiper litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cuial comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensionedella patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8». Art. 6. Sostituzione dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 1. L'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esuccessive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso disostanze stupefacenti). - 1. E' vietato guidare in condizioni dialterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanzestupefacenti o psicotrope. 2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo disottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi diPolizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo ledirettive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto dellariservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica,possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi noninvasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esitopositivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo diritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effettoconseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agentidi Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvigli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano ilconducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti aisuddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutturesanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a talifini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici aifini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare lapresenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativavisita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso diincidenti, compatibilmente con le attivita' di rilevamento esoccorso. 4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degliorgani di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,effettuano altresi' gli accertamenti sui conducenti coinvolti inincidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicatidal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tassoalcoolemico previsto nell'articolo 186. 5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Poliziastradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi dellelesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza deidati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessariper l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidentistradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Pianonazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deveessere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia cheha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessaviolazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. 6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata daicentri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga avisita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, invia cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisioneche deve avvenire nel termine e con le modalita' indicate dalregolamento. 7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichicacorrelata con l'uso di sostanze tupefacenti o psicotrope, ove ilfatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con le sanzionidell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2,ultimo periodo, dell'articolo 186. 8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4,il conducente e' punito, salvo che il atto costituisca piu' gravereato, con le sanzioni di cui all'articolo 186, comma 2». Art. 6-bis. Divieto di somministrazione di bevande superalcoliche sulle autostrade 1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accessosulle strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2,del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successivemodificazioni, e' vietata la somministrazione di bevandesuperalcoliche. Art. 6-ter. Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero 1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nelquale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sulterritorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' istituita pressoil Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasportiterrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti unabanca dati che e' progressivamente alimentata con i dati anagraficidei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando aciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalita'previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Leinfrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia dicui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. 2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell'arco di unanno violazioni per un totale di almeno venti punti e' inibita laguida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo didue anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arcodi due anni, l'inibizione alla guida e' limitata ad un anno. Ove iltotale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempocompreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida e' limitataa sei mesi. 3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'istituita il registro degli abilitati alla guida di nazionalita'straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme edelle sanzioni previste dal presente decreto. Art. 7. Disposizioni finali e transitorie 1. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 15gennaio 2002, n. 9, entrano in vigore il 1° luglio 2004. 2. All'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15gennaio 2002, n. 9, le parole: «e delle autoscuole di cuiall'articolo 123» sono sostituite dalle seguenti: «, delle autoscuoledi cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto1991, n. 264.». 3. All'articolo 7, comma 1, capoverso Art. 126-bis, deldecreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono apportate le seguentimodifiche: a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: «a seguito dellaviolazione» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito dellacomunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione»; a-bis) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente piu'violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati unmassimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non siapplicano nei casi in cui e' prevista la sospensione o la revocadella patente»; b) al comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Lacomunicazione deve essere effettuata a carico del conducente qualeresponsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione diquesti la segnalazione deve essere effettuata a carico delproprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entrotrenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, idati personali e della patente del conducente al momento dellacommessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta unapersona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e'tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organodi polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette difornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasportiterrestri avviene per via telematica.»; c) al comma 4 dopo primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per ititolari di certificato di abilitazione professionale e unitamentedi patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi diaggiornamento consente di recuperare 9 punti.»; c-bis) al comma 5, le parole: «tre anni» sono sostituite dalleseguenti: «due anni»; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:«Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, peril periodo di due anni, della violazione di una norma dicomportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determinal'attribuzione di un credito di due punti fino a un massimo di diecipunti». 4. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9, sono abrogati. 5. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,al comma 3, le parole: «1° gennaio 2004» sono sostituite dalleseguenti: «1° luglio 2004». 5-bis. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 72 deldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo1, comma 3, del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1°luglio 2004. 6. Le disposizioni dell'articolo 119, comma 6, dell'articolo 129,comma 4, e dell'articolo 130, comma 2-bis primo periodo, del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, comemodificate dall'articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno effetto dal 1°settembre 2003. 7. Le disposizioni dell'articolo 170, comma 2, del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3,comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004. 8. Le disposizioni dell'articolo 180, comma 6, del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3,comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004. 8-bis. Il comma 5 dell'articolo 327 del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e'abrogato. 9. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002,n. 168, le parole: « di cui agli articoli 142 e 148 dello stessodecreto legislativo, e successive modificazioni,» sono sostituitedalle seguenti: «di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stessodecreto legislativo, e successive modificazioni,». 10. La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9, recante i punteggi previsti dall'articolo 126-bis del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e'sostituita dalla tabella allegata al presente decreto. Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana esara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Allegato «TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ARTICOLO 126-bis===================================================================== Norma violata Punti---------------------------------------------------------------------Art. 141 Comma 8 5 Comma 9, terzo periodo 10Art. 142 Comma 8 2 Comma 9 10Art. 143 Comma 11 4 Comma 12 10 Comma 13, con riferimento al comma 5 4Art. 145 Comma 5 6 Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 5Art. 146 Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata 2 Comma 3 6Art. 147 Comma 5 6Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 2 3 Comma 15, con riferimento al comma 3 5 Comma 15, con riferimento al comma 8 2 Comma 16, terzo periodo 10Art. 149 Comma 4 3 Comma 5, secondo periodo 5 Comma 6 8Art. 150 Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 5 5 Comma 5, con riferimento all'articolo 149,comma 6 8
Art. 152 Comma 3 1Art. 153 Comma 10 3 Comma 11 1Art. 154 Comma 7 8 Comma 8 2Art. 158 Comma 2, lettere d), g) e h) 2Art. 161 Commi 1 e 3 2 Comma 2 4Art. 162 Comma 5 2Art. 164 Comma 8 3Art. 165 Comma 3 2Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con riferimento a: a) eccedenza non superiore a 1t 1 b) eccedenza non superiore a 2t 2 c) eccedenza non superiore a 3t 3 d) eccedenza superiore a 3t 4 Commi 3, 5 e 6, con riferimento a: a) eccedenza non superiore al 10 per cento 1 b) eccedenza non superiore al 20 per cento 2 c) eccedenza non superiore al 30 per cento 3 d) eccedenza superiore al 30 per cento 4 Comma 7 3Art. 168 Comma 7 4 Comma 8 10 Comma 9 10 Comma 9-bis 2Art. 169 Comma 8 4 Comma 9 2 Comma 10 1Art. 170 Comma 6 1Art. 171 Comma 2 5Art. 172 Commi 8 e 9 5Art. 173 Comma 3 5Art. 174 Comma 4 2 Comma 5 2 Comma 7 1Art. 175 Comma 13 4 Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a) 2 Comma 16 2Art. 176 Comma 19 10 Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b) 10 Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d) 10 Comma 21 2Art. 177 Comma 5 2Art. 178 Comma 3 2 Comma 4 1Art. 179 Commi 2 e 2-bis 10Art. 186 Commi 2 e 7 10Art. 187 Commi 7 e 8 10Art. 189 Comma 5, primo periodo 4 Comma 5, secondo periodo 10 Comma 6 10 Comma 9 2Art. 191 Comma 1 5 Comma 2 2 Comma 3 5 Comma 4 3Art. 192 Comma 6 3 Comma 7 10 Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 asoggetti che non siano gia' titolari di altra patente di categoria Bo superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ognisingola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni sianocommesse entro i primi tre anni dal rilascio».
G.U. n.181 del 6.8.2003 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 luglio 2003
Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida. IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Decreta: Art. 1. Modalita' di svolgimento del corso 1. In relazione alla previsione dell'art. 7, comma 4, del decretolegislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni,possono essere organizzati due tipi di corsi per il recupero deipunti: a) per i titolari di patente di guida della sottocategoria A1 edelle categorie A, B, B+E; b) per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D,D+E e certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB. 2. I corsi di cui al precedente comma 1, lettera a), consentono direcuperare sei punti, hanno durata di dodici ore e devono esseresvolti in un arco temporale complessivamente non superiore a duesettimane consecutive; ogni lezione non puo' avere durata superiore adue ore giornaliere. 3. I corsi di cui al precedente comma 1, lettera b), consentono direcuperare nove punti, hanno durata di diciotto ore e devono esseresvolti in un arco temporale complessivamente non superiore a quattrosettimane consecutive; ogni lezione non puo' avere durata superiore adue ore giornaliere. 4. Ogni corso non puo' essere frequentato da piu' di venticinquepartecipanti. 5. I corsi devono essere tenuti presso locali autorizzati, coninsegnante autorizzato secondo quanto previsto con separato decreto.Non sono ammessi corsi on-line o in video-conferenza. Art. 2. Programma dei corsi per il recupero di sei punti 1. Il programma del corso, per il recupero di sei punti comprendele seguenti materie: a) segnaletica stradale (1 ora); b) norme di comportamento sulla strada (4 ore); c) cause degli incidenti stradali (2 ore); d) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardoall'abuso di alcool o droghe (2 ore); e) nozioni di responsabilita' civile e penale, omissione disoccorso (1 ora); f) disposizioni sanzionatorie (1 ora); g) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezzastradale (1 ora). Art. 3. Programma dei corsi per il recupero di nove punti 1. Il programma del corso per il recupero di nove punti comprendele seguenti materie: a) segnaletica stradale (1 ora); b) norme di comportamento sulla strada (4 ore); c) cause degli incidenti stradali (2 ore); d) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardoall'abuso di alcool o droghe (2 ore); e) nozioni di responsabilita' civile e penale, omissione disoccorso (1 ora); f) disposizioni sanzionatorie (2 ore); g) responsabilita' del trasporto pubblico di persone (2 ore); h) responsabilita' del trasporto pubblico di cose (2 ore); i) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezzastradale (2 ore). Art. 4. Finalita' dei corsi 1. Nello svolgimento dei corsi di cui all'art. 1, comma 1, delpresente decreto, i docenti avranno cura di trattare i diversiargomenti, ove possibile, con riferimento alla tipologia diviolazioni che ha comportato la decurtazione del punteggio deipartecipanti presenti al corso. I docenti avranno altresi' cura dirichiamare l'attenzione dei partecipanti sulla necessita' diattenersi a comportamenti che, nell'assicurare il rispetto delleregole, garantiscano la tutela della vita umana. Art. 5. Svolgimento dei corsi 1. I soggetti pubblici e privati e le autoscuole che intendonotenere un corso comunicano all'ufficio provinciale del Dipartimentodei trasporti terrestri competente per territorio, con un preavvisodi almeno sette giorni, la data di inizio e di termine del corso. 2. Per ogni corso devono essere indicati: a) i giorni e gli orari delle lezioni; b) il docente o i docenti; c) il responsabile del corso; d) l'elenco dei partecipanti al corso. 3. Eventuali variazioni dei calendari devono essere tempestivamentecomunicati all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasportiterrestri competente per territorio. Art. 6. Frequenza dei corsi 1. Non e' possibile iscriversi ad un corso se non si e' primaricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasportiterrestri, di decurtazione del punteggio. Non e' possibilefrequentare piu' di un corso per ogni comunicazione di decurtazionedel punteggio. 2. Non e' consentito frequentare due corsi contemporaneamente. 3. Durante lo svolgimento ordinario, sono consentite al massimo: a) quattro ore di assenza per i corsi di cui all'art. 1, comma 1,lettera a); b) sei ore di assenza per i corsi di cui all'art. 1, comma 1,lettera b). 4. L'allievo che dovesse essere assente per un numero superiore diore dovra' ripetere l'intero corso per ottenere l'attestazione difrequenza, mentre gli allievi che non hanno superato il limitemassimo di ore di assenza previste al punto precedente potrannoottenere detta attestazione solo dopo aver recuperato le lezioni nonfrequentate. A tal fine le autoscuole ed i soggetti pubblici eprivati che hanno istituito i corsi dovranno prevedere appositelezioni di recupero. Art. 7. Iscrizione e registri dei corsi 1. Tutti coloro che frequentano i corsi di cui all'art. 1 devonoessere iscritti in un apposito «registro delle iscrizioni» conformeal modello previsto all'allegato 1 tenuto dall'autoscuola o dalsoggetto abilitato. 2. Le autoscuole o i soggetti abilitati devono tenere anche un«registro di frequenza dei corsi» (conforme al modello previstoall'allegato 2) sul quale deve essere annotata la presenza deifrequentatori: giorno-mese-anno, orario e argomento della lezione,firme in entrata ed in uscita da parte del frequentatore. L'assenzadi un partecipante deve essere annotata sul registro entro quindiciminuti dall'orario di inizio della lezione. 3. I registri devono avere le pagine numerate consecutivamente edovranno essere preventivamente vidimati dall'ufficio provinciale delDipartimento dei trasporti terrestri. Detti registri devono essereconservati per almeno cinque anni. Art. 8. Attestazione finale 1. Al termine del corso viene rilasciato dall'autoscuola o dalsoggetto che ha tenuto il corso, un attestato in duplice copia. Unacopia viene consegnata al partecipante che ha frequentato il corso,l'altra all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasportiterrestri per l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli abilitatialla guida entro tre giorni dalla fine del corso, unitamenteall'elenco di coloro che hanno frequentato il corso e che hannorecuperato i punti previsti. 2. L'attestato deve essere conforme al modello di cui all'allegato3 e deve riportare in originale le firme del responsabile del corso edel frequentatore. Art. 9. Decorrenza dei punti acquisiti 1. Il reintegro dei punti decorre dalla data del rilasciodell'attestazione di frequenza del corso e verra' effettuato nonappena il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasportiterrestri avra' avuto comunicazione dell'attestazione di frequenza. 2. Qualora il Centro elaborazione dati del Dipartimento deitrasporti terrestri ricevesse, in data anteriore a quelladell'attestato di frequenza del corso, la comunicazione di perditatotale del punteggio residuo, il conducente non potra' godere deibenefici del corso stesso e, quindi, dovra' sottoporsi ad esame direvisione. Roma, 29 luglio 2003 Il Ministro: Lunardi Allegato 1REGISTRO DI ISCRIZIONE AL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI DELLAPATENTE DI GUIDA (Art.7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9) Autoscuola ........................... Soggetto abilitato ...................===================================================================== | |Luogo e | |Categoria |DataNumero di | |data di |Residenza e|di patente |rilascioiscrizione|Nominativo|nascita |indirizzo |posseduta |attestazione=====================================================================------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il responsabile del corso Allegato 2REGISTRO DI FREQUENZA AL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI DELLAPATENTE DI GUIDA (Art.7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9) Autoscuola ........................... Soggetto abilitato ................... Corso per il recupero punti per la patente di guida della categoria ......... Giorno ...... Orario ....... Docente ........Argomento della lezione:.......................................................................................................... ===================================================================== Nominativo | Firma in entrata* | Firma in uscita===================================================================== *L'eventuale assenza deve essere annotata sulla casella relativaalla firma in entrata. Il responsabile del corso Allegato 3ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI DELLAPATENTE DI GUIDA (Art.7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9) Si attesta che il/la sig.............................................................. nat...a ............................................ prov. (......),titolare della patente di guida della categoria .............. n............................... ha frequentato, presso quest...(autoscuola/soggetto abilitato) il corso per il recupero dei puntidella patente di guida per un totale di (12/18) ore. Il responsabile del corso (timbro dell'autoscuola o del soggetto abilitato) Il firmatario del presente attestato si assume tutte leresponsabilita' giuridica, ai sensi delle norme vigenti, in ordineall'autenticita' di quanto dichiarato.
G.U. n.181 del 6.8.2003 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 luglio 2003
Accreditamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgerecorsi per il recupero dei punti della patente di guida. IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Decreta: Art. 1. Autorizzazione ad effettuare i corsi 1. I corsi previsti dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni, che consentono direcuperare i punti decurtati a seguito di violazione di norme dicircolazione stradale sono svolti oltre che dalle autoscuole, dasoggetti pubblici o privati di comprovata esperienza nell'attivita'di formazione attinente a temi di tutela della sicurezza dellacircolazione stradale con particolare riferimento alleresponsabilita' del conducente del veicolo, autorizzati dalDipartimento dei trasporti terrestri secondo i criteri previsti aicommi successivi. 2. L'autorizzazione a svolgere i corsi previsti dall'art. 7, comma4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successivemodificazioni, e' rilasciata a: soggetti pubblici che effettuano i corsi sotto la loro direttasupervisione e responsabilita'; soggetti privati che svolgono l'attivita' di cui al comma 1 daalmeno dieci anni e che operano a livello nazionale. 3. I soggetti di cui al comma 2 devono dimostrare di possederelocali, attrezzature e personale conformi a quanto previsto dalpresente decreto. Detti elementi potranno costituire oggetto divisita ispettiva preventiva da parte degli uffici provinciali delDipartimento dei trasporti terrestri. 4. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata alDipartimento dei trasporti terrestri, secondo lo schema di domanda dicui all'allegato 1; non puo' essere dato avvio ad un corso prima diaver ottenuto la suddetta autorizzazione. 5. In relazione alle specifiche caratteristiche possedute dalsoggetto richiedente, le autorizzazioni possono essere rilasciateanche per l'effettuazione di corsi relativi solo a determinatecategorie di patenti di guida. Art. 2. Locali e attrezzature richiesti per ottenere l'autorizzazione 1. I soggetti pubblici e privati, per essere autorizzati, devonodimostrare di avere la disponibilita': a) di un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale cheper ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50 dotata almeno diuna cattedra od un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere pergli allievi in proporzione alla disponibilita' di superficiedell'aula; b) servizi igienici composti da bagno illuminato e areato; c) di materiale didattico costituito almeno da: 1) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali:segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa; 2) pannelli illustrativi degli elementi del veicolo rilevantiai fini della sicurezza stradale; 3) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e laloro funzione; 4) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso; 5) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di mercipericolose e carichi sporgenti; 6) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel,l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, gli impianti e glielementi frenanti dei veicoli industriali; 7) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino deiveicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura deirimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli; 8) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello deltipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura delrimorchio. 2. Il materiale didattico di cui al comma 1, lettera c), puo'essere sostituito con supporti audiovisivi o multimediali. 3. L'altezza minima di tali locali e' quella prevista dalregolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali. 4. Per i corsi relativi alle patenti di guida sottocategoria A1 ecategoria A, B e B+E il materiale didattico obbligatorio e' limitatoa quello previsto nei precedenti punti da 1) a 6). Art. 3. Docenti dei corsi di recupero dei punti 1. I docenti dei soggetti privati che svolgono i corsi per ilrecupero dei punti devono aver conseguito l'abilitazione diinsegnanti di teoria per la formazione dei conducenti e devono aversvolto tale attivita' negli ultimi cinque anni per almeno tre anniconsecutivi. 2. I docenti dei corsi istituiti da soggetti pubblici possonoessere, oltre a quelli previsti al comma 1: a) docenti appartenenti agli organi di polizia adibiti alcontrollo della circolazione stradale o appartenenti ai soggettiadibiti ai servizi di polizia stradale, che abbiano maturatoesperienze nel settore della formazione; b) dipendenti di soggetti pubblici che svolgono attivita'connesse alla sicurezza della circolazione stradale, che abbianomaturato esperienze nel settore della formazione. 3. Ai fini dello svolgimento dei corsi per il recupero dei punti,gli insegnanti di teoria delle autoscuole devono soddisfare imedesimi requisiti previsti al comma 1. Art. 4. Sospensione e revoca dell'autorizzazione 1. Gli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestrieffettuano controlli periodici presso i soggetti pubblici e privatidi cui all'art. 1 al fine di verificare la persistenza dei requisitiprevisti nel presente decreto. In occasione delle visite ispettiveviene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarita'riscontrate. Esse sono contestate immediatamente al legalerappresentante dell'ente autorizzato. 2. Sulla base di detto verbale il direttore dell'ufficioprovinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente perterritorio emana atto di diffida per l'eliminazione delleirregolarita' accertate entro il termine di sette giorni. 3. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 2, ildirettore dell'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasportiterrestri competente per territorio dispone la sospensione daquindici giorni a sei mesi dell'autorizzazione ad effettuare nuovicorsi per il recupero dei punti. 4. Nei casi in cui siano accertati reiterate gravi irregolarita',il direttore dell'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasportiterrestri competente per territorio revoca l'autorizzazione adeffettuare i corsi. 5. Le misure di sospensione o di revoca di cui ai precedenti commi3 e 4, si applicano direttamente in caso di violazioni riferite aquanto previsto all'art. 1, commi 4 e 5, ed all'art. 3, commi 1 e 3. Art. 5. Corsi effettuati dalle autoscuole 1. Le autoscuole autorizzate ai sensi dell'art. 335, comma 10,lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre1992, n. 495, possono svolgere corsi per il recupero di punti pertutte le categorie di patenti, mentre le autoscuole autorizzate aisensi dell'art. 335, comma 10, lettera b), del decreto del Presidentedella Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, possono svolgere corsisolo per titolari di patenti di categoria A e B e patenti specialicorrispondenti. Roma, 29 luglio 2003 Il Ministro: Lunardi Allegato Fac similedella richiesta di autorizzazioneMARCA DA BOLLO Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e dei sistemi informativi e statistici - Direzione generale motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre - via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma Oggetto: richiesta di autorizzazione ad effettuare i corsi di cuiall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, esuccessive modificazioni. Lo scrivente, in qualita' di.... chiede, ai sensi dell'art. 7 deldecreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successivemodificazioni, di essere autorizzato ad effettuare lo svolgimento deicorsi di aggiornamento dei conducenti per il recupero dei punti dellapatente di guida. Lo scrivente, a tal fine, si impegna: 1) a fornire in allegato la documentazione prevista dall'art. 2del decreto ministeriale .........................; 2) ad effettuare i corsi di formazione nel totale rispettodelle disposizioni previste dall'art. .... del decreto ministeriale....; 3) a notificare per iscritto, nei termini prescritti,all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestricompetente per territorio, relativamente alla sede dell'ente odorganizzazione, quanto segue: a) sede di svolgimento dei corsi e orari; b) data di inizio del corso; c) calendario completo dei giorni e delle ore di lezione conl'indicazione dei rispettivi docenti, con precisazione delresponsabile del corso (dati anagrafici, numero telefonico); d) elenco dei nominativi dei partecipanti al corso. 4) a consentire il libero accesso ai funzionari del....incaricati ad effettuare controlli, nelle sedi di svolgimento delcorso nelle ore e nei giorni di svolgimento del corso; 5) a tenere a disposizione appositi registri di frequenza; 6) a comunicare eventuali variazioni da apportare all'allegatoelenco dei docenti. Data ................. Firma .................
MINISTERO
DELL'INTERNO
Circolare N.300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003
Disposizioni per l’applicazione della disciplina della patente a punti
PREMESSA
Come è noto, dal 30 giugno 2003 sono entrate in vigore le disposizioni
che disciplinano la patente a punti contenute nell’articolo 126-bis del codice
della strada (CdS), introdotto dal decreto legi.2003.
La conversione in legge del citato decreto slativo 15.1.2002, n. 9,
come modificato dal decreto-legge 27.6.2003, n. 151, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale-Serie generale n. 149 del 30.6 -legge ha introdotto ulteriori
modifiche all’articolo 126-bis CdS che richiedono la rivisitazione delle prime
disposizioni attuative impartite da questo Dipartimento con la circolare prot.
n. 300/A/1/43773/101/3/3/8 del 1 luglio 2003 che, dalla data di entrata in
vigore della citata legge di conversione, è a tutti gli effetti sostituita
dalla presente. Allo scopo di renderne uniforme l’applicazione, sono di seguito
disciplinati gli adempimenti specifici per gli operatori di polizia nella fase
dell’accertamento dell’illecito e per gli Uffici dai quali essi dipendono per i
contenuti e le modalità della comunicazione dell’illecito all’Anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida.
1. FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO DELLA PATENTE A PUNTI
Questo nuovo istituto, che ha carattere cautelare per una maggiore
sicurezza stradale, integra il sistema delle sanzioni pecuniarie ed accessorie
attualmente in vigore.
A ciascun titolare di patente di guida rilasciata in Italia è
riconosciuto un numero iniziale di punti pari a 20. Se il conducente non
commette infrazioni in un biennio, questo punteggio è incrementato di 2 punti,
con un massimo di 30 punti. A fronte di violazioni che comportano perdita di
punteggio, invece, il conducente subisce le decurtazioni previste.
La perdita totale del punteggio, a seguito del cumulo di più violazioni
realizzate nel tempo, determina l’obbligo di revisione della patente, cioè la
ripetizione dell’esame teorico e della prova pratica, al fine di confermare la
permanenza nel conducente dell’abilità tecnica alla guida e della conoscenza
delle norme che disciplinano la circolazione stradale.
La procedura di decurtazione del punteggio e la successiva fase di
verifica dell’idoneità alla guida sono attribuite alla competenza del
Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici
(D.T.T.S.I.S.) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso il
quale è istituita l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai sensi
dell’art. 225 CdS, con il compito anche di gestire la registrazione di tutte le
violazioni accertate e di effettuare le prescritte comunicazioni ai medesimi,
come previsto dal comma 2 dell’art. 126-bis CdS.
2. VIOLAZIONI CHE DETERMINANO LA DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO
La tabella allegata all’articolo 126-bis CdS, come modificata dall’art.
7, c. 10 del D.L. 27.6.2003, n. 151 convertito in legge con modificazioni – che
si acclude alla presente (all.1) - elenca le ipotesi sanzionatorie per ciascuna
della quali è prevista la decurtazione di un determinato punteggio.
Tale decurtazione riguarda solo le patenti di guida rilasciate in
Italia, nonché quelle assimilabili, appartenenti ai cittadini dell’Unione
Europea che abbiano stabilito la propria residenza normale in Italia ed abbiano
ottenuto il riconoscimento dell’originario documento di guida: sul piano
operativo queste patenti recano gli estremi dell’operazione di riconoscimento
su un’etichetta adesiva applicata sul documento di guida, rilasciata dal
D.T.T.S.I.S.
Ai soli fini della decurtazione del punteggio, in vista
dell’applicazione delle misure indicate nel successivo punto 8, la disciplina
della patente a punti interessa anche i conducenti di veicoli titolari di
patente di guida rilasciata da paese che non è membro dell’Unione Europea
ovvero di patente comunitaria il cui titolare non abbia stabilito la propria
residenza in Italia e non abbia chiesto il riconoscimento della patente in
Italia. In tali casi, nel verbale di contestazione dovrà essere riportata la
decurtazione del punteggio secondo le modalità e per le finalità indicate nel
successivo punto 8.
2.1. Veicoli alla guida dei quali è prevista la decurtazione
La decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni
commesse alla guida di veicoli per i quali è prescritta la titolarità di
patente, conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia.
A titolo esemplificativo, il passaggio con il semaforo rosso determina
la perdita di 6 punti se realizzato alla guida di un’autovettura o di un
motociclo o di un autobus, mentre non determina la perdita di alcun punto se
realizzato con una bicicletta o con un ciclomotore, sia pure condotti da
persona titolare di patente di guida.
2.2. Decurtazioni in caso di più violazioni
Nel caso in cui siano accertate in una medesima circostanza più violazioni
della stessa norma ovvero la violazione in rapida successione di norme diverse
che prevedono decurtazione di punteggio, è possibile cumulare le decurtazioni
fino a totalizzare, al massimo, 15 punti. Questa limitazione relativa alla massima
decurtazione possibile con uno stesso accertamento, tuttavia, non si applica
quando una delle violazioni commesse comporta l’applicazione della sospensione
immediata o della revoca della patente di guida; in quest’ultimo caso, infatti,
al conducente può essere sempre applicata la decurtazione di tutti punti
previsti dalle norme violate senza alcuna limitazione complessiva.
2.3. Raddoppio per neopatentati
La violazione comporta la decurtazione di punteggio in misura doppia
rispetto a quella prevista nella tabella allegata all’art. 126-bis CdS, quando
è commessa da neopatentati, cioè se è commessa entro i primi 3 anni dal
rilascio della patente. Questa disposizione, tuttavia, riguarda solo le patenti
di guida rilasciate dopo il 1 ottobre 2003 ed a condizione che il titolare non
sia già in possesso di patente di categoria B o superiore prima di tale data.
Il raddoppio ricorre anche nel caso in cui la decurtazione sia applicata nei
confronti del proprietario del veicolo.
Nel caso in cui trovi applicazione la disposizione di cui al comma
1-bis dell’art. 126-bis, relativa al cumulo di punteggi in caso di accertamento
contemporaneo di più violazioni, il raddoppio si applica al punteggio previsto
dalla tabella allegata all’art. 126-bis CdS per ciascuna violazioni, fermo
restando in ogni caso, il limite complessivo della decurtazione fissato in 15
punti.
2.4. Uniforme applicazione di alcune ipotesi di decurtazione
Con la legge di conversione del decreto-legge 151/2003, sono state
modificate in modo significativo molte voci della tabella allegata all’art.
126-bis CdS. Allo scopo di fornire un’interpretazione univoca, con nota
allegata alla presente (all. 2), si forniscono alcuni indirizzi operativi che
contribuiscono a chiarire l’esatto ambito applicativo della decurtazione di
punti per alcune violazioni.
3. Soggetti a cui si applica la decurtazione
La decurtazione interessa il conducente quando è identificato al
momento della contestazione. Quando questi, invece, non è identificato, la
decurtazione di punteggio riguarda il proprietario del veicolo – se titolare di
patente di guida- al quale, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione
del verbale di contestazione, è concessa la possibilità di indicare chi era
effettivamente alla guida del veicolo. Trattandosi di una facoltà e non di un
obbligo di fornire le informazioni richieste, in caso di omissione delle
informazioni entro il termine fissato o quando le notizie fornite non consentano
comunque di risalire al conducente, ferma restando la decurtazione del
punteggio a carico del proprietario, non si può procedere nei suoi confronti
all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 180 comma 8 CdS.
Quando il veicolo non è intestato ad una persona fisica ma ad una
persona giuridica, l’obbligo di indicare chi era effettivamente alla guida al
momento dell’accertamento spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato
al quale, tuttavia, non si applica la decurtazione di punteggio nel caso in cui
ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali non sia possibile
risalire al conducente. In questi casi l’art. 126-bis CdS impone all’organo di
polizia stradale che non ottiene le informazioni entro il termine fissato di
procedere all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 180 comma 8
CdS. La stessa sanzione si applica anche nel caso in cui le notizie fornite non
consentano di risalire all’identità del conducente.
4. Indicazione del punteggio sui verbali di contestazione
Il nuovo istituto impone agli operatori di polizia di comunicare al
trasgressore che la violazione commessa comporta la decurtazione di punteggio,
riportando la relativa annotazione nel verbale di contestazione con
l’indicazione del punteggio previsto.
A tale riguardo può essere utilizzata la seguente dizione: “La
violazione dell’art. ..... CdS determina la decurtazione di n. .... punti”.
Qualora con un solo verbale siano contestate più violazioni che prevedono
decurtazione di punteggio, per ciascuna di esse l’entità dei punti previsti
dovrà essere indicata separatamente.
Quando ricorre il limite del cumulo delle sanzioni richiamato al
precedente punto 2.2, fermo restando l’indicazione dell’entità della
decurtazione prevista per ciascuna violazione, sarà indicato altresì che il
punteggio massimo effettivamente decurtato sarà di 15 punti. Pertanto, sul
verbale, dopo l’indicazione del punteggio per ciascuna violazione, sarà riportata
la seguente dizione “Le violazioni accertate, ricorrendo le condizioni del
comma 1-bis dell’art. 126-bis CdS, determineranno complessivamente la decurtazione
di 15 punti”.
Per l’art. 126-bis, comma 2 CdS, in sostanza, la sottrazione dei punti
è richiesta anche quando il conducente, quale responsabile della violazione,
non sia stato identificato. In questi casi, il verbale di contestazione verrà
notificato al proprietario del veicolo, in qualità di obbligato in solido ai
sensi dell’articolo 196 CdS, con l’invito a far conoscere, entro 30 giorni
dalla notificazione, l’identità del conducente, al quale il verbale di
contestazione sarà successivamente notificato. Nel verbale notificato al
proprietario può essere utilizzata la seguente dizione: “La violazione
dell’art. ..... CdS determina la decurtazione di n. .... punti che verrà posta
a carico della S.V., in qualità di responsabile in solido, salvo che, entro 30
giorni dalla ricezione del presente verbale, non pervenga a questo ufficio una
dichiarazione sottoscritta contenente l’indicazione delle generalità ed i dati
della patente di guida di colui che, al momento dell’accertamento, conduceva il
veicolo”. Quando il proprietario non è persona fisica, invece, l’intimazione
potrà avere il seguente tenore “La violazione dell’art. ..... CdS determina la
decurtazione di n. .... punti. La S.V. è invitata a fornire le generalità ed il
numero di patente della persona che, al momento della violazione di cui sopra,
si trovava alla guida entro 30 giorni decorrenti dalla notificazione del presente
verbale con l’avvertenza che, ove non fornisse tali dati, ai sensi
dell’art.126-bis comma 2, saranno applicate a suo carico le sanzioni previste
dall’art. 180 comma 8 CdS.”.
Qualora la violazione sia commessa da un neopatentato e comporti il
raddoppio del punteggio come specificato dal precedente punto 3, nel verbale di
contestazione sarà riportato il punteggio previsto per ciascuna violazione già
raddoppiato aggiungendo: “La decurtazione prevista per ciascuna violazione è stata
raddoppiata perché la S.V è munita di patente da meno di 3 anni” ovvero, quando
trattasi di verbale notificato al proprietario: “La decurtazione prevista dal
presente verbale sarà raddoppiati qualora il responsabile risulti titolare di
patente di guida da meno di 3 anni”.
5. Comunicazione delle violazioni all’Anagrafe nazionale degli
abilitati.
Secondo quanto disposto dal comma 2 del citato art.126-bis CdS,
l’organo da cui dipende l’agente accertatore, entro trenta giorni dalla
definizione della contestazione effettuata, deve dare notizia dell’accertamento
delle violazioni che comportano perdita di punteggio, all'Anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida. Tale attività, anche per i verbali redatti da
personale della Polizia di Stato in servizio presso uffici diversi, è svolta in
provincia dalla Sezione di Polizia Stradale, che cura il registro cronologico
di cui all’art.383, comma 3 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del
codice della strada.
La comunicazione può essere effettuata solo se il verbale di
contestazione sia stato definito e cioè quando sia avvenuto il pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi
amministrativi e giurisdizionali, ovvero siano decorsi inutilmente i termini
per la proposizione dei medesimi.
Pertanto, trascorsi 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione
del verbale in assenza di comunicazione dell’avvenuto pagamento in misura
ridotta o della presentazione del ricorso al prefetto di cui all’art. 203 CdS o
di quello al giudice di pace di cui all’art.204-bis CdS, l’ufficio competente,
entro 30 giorni, provvederà a trasmettere la decurtazione del punteggio
all’Archivio nazionale degli abilitati alla guida.
Quando, invece, entro il termine sopraindicato si ha notizia che da
parte del conducente o dell’obbligato in solido sono stati esperiti i rimedi
amministrativi e giurisdizionali avverso il verbale previsti dagli articoli
203, 204-bis e 205 CdS, in assenza di notizie certe circa l’esito dei
procedimenti amministrativi o giurisdizionali stessi, l’ufficio da cui dipende
l’organo accertatore non deve disporre l’inoltro della citata comunicazione
all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. In tali casi, il termine di
30 giorni per la comunicazione all’anagrafe dei conducenti, decorre dal momento
in cui l’ufficio o il comando da cui dipende l’accertatore riceve notizia
dell’esito dei ricorsi.
Qualora, successivamente all’inserimento della decurtazione
nell’Archivio nazionale degli abilitati alla guida, risulti l’esperimento di
gravami amministrativi o giurisdizionali, l’organo accertatore provvederà allo
storno del punteggio, secondo le modalità indicate dal D.T.T.S.I.S.
Nel caso in cui nel medesimo verbale siano state contestate più
violazioni che hanno determinato la decurtazione di punteggio, la comunicazione
all’Anagrafe deve avvenire per ciascuna di esse, anche in tempi differiti, in
ragione dello stato del procedimento amministrativo che riguarda le singole
ipotesi, per alcune delle quali potrebbe essere intervenuto il pagamento in
misura ridotta, mentre per altre il trasgressore potrebbe aver avviato la
procedura del rimedio amministrativo o giurisdizionale.
Per effetto delle disposizioni del richiamato D.L. 151/2003, la
comunicazione deve essere effettuata solo per via telematica secondo i tracciati
record e le modalità stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
L’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è già stata attivata
per avviare l’alimentazione della banca-dati da parte degli organi di polizia
stradale di cui all’art.12 CdS e le relative istruzioni possono essere reperite
direttamente attraverso il portale informatico del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporto (indirizzo web www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it.).
6. Recupero dei punti sottratti.
Secondo il comma 5 dell’art.126-bis, nell’ipotesi di perdita parziale
del punteggio, la successiva mancanza, per un periodo di due anni consecutivi,
a decorrere dall’ultima infrazione, di violazioni che comportino la
decurtazione, determina l’attribuzione del punteggio iniziale di 20 punti.
Invece, se il titolare dispone già di 20 punti, la mancanza di violazioni per
due anni determina l’attribuzione di un credito di 2 punti, fino ad un massimo
di 10. In entrambi i casi, presupposto per il recupero del punteggio iniziale o
per l’attribuzione del credito è l’assenza di violazioni accertate nel periodo
di riferimento e, quindi, i punti già attribuiti possono essere di nuovo sottratti
qualora, successivamente all’attribuzione, venga comunicata una violazione
accertata nello stesso biennio.
In caso di decurtazione di punti ed a condizione che il punteggio
disponibile non sia completamente esaurito, il comma 4 dello stesso art.126-bis
CdS ha previsto che la frequenza di appositi corsi di aggiornamento,
organizzati dalle autoscuole e da soggetti pubblici e privati autorizzati dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, consenta all’interessato di
recuperare 6 punti, elevati a 9 per i titolari di patenti professionali che
frequentino specifici corsi di aggiornamento.
7. Sospensione della patente a seguito dell’obbligo di revisione.
Al conducente, che abbia esaurito tutto il punteggio disponibile, il
D.T.T.S.I.S. notifica nei modi previsti dall’art.201, c.3, CdS il provvedimento
di revisione della patente. Qualora l’interessato non si sottoponga agli
accertamenti dell’idoneità tecnica prescritti dall’art.128 CdS entro i 30
giorni successivi alla data di notifica, la patente di guida è sospesa a tempo
indeterminato.
Il provvedimento di sospensione viene notificato a cura degli organi di
cui all’art.12 CdS, che provvedono anche al materiale ritiro del documento,
rilasciando copia di apposito verbale, ed alla sua conservazione .
8. Applicazione della patente a punti ai conducenti stranieri
Secondo le disposizioni dell’art. 6-ter della legge di conversione del
decreto-legge 151/3003, la decurtazione del punteggio avviene anche nei
confronti dei conducenti stranieri. Infatti, i conducenti muniti di patente
rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il meccanismo della patente a
punti, subiscono decurtazioni per le violazioni commesse in Italia, secondo le
norme della patente a punti italiana.
I punteggi sono registrati in una speciale sezione dell’anagrafe dei
conducenti tenuta dal D.T.T.S.I.S con le medesime modalità previste dall’art.
126-bis CdS per l’analogo procedimento valevole per le patenti italiane o per
quelle equiparate.
Esaurito il punteggio disponibile, tuttavia, non si applica la
revisione della patente di guida ma viene disposto un provvedimento
interdittivo della circolazione. Infatti, se il conducente totalizza almeno 20
punti in un anno non può più circolare in Italia per 2 anni; se li totalizza in
2 anni, non può circolare per 1 anno. se li totalizza in un periodo compreso
tra i 2 ed i 3 anni, non può circolare per 6 mesi.
In questa prima fase di applicazione, in attesa che da parte del
D.T.T.S.I.S venga attivata la sezione specializzata della banca-dati, fermo restando
l’obbligo di riportare l’annotazione sul verbale della decurtazione del
punteggio, non si procederà alla trasmissione delle violazioni all’Anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. I verbali di contestazione nei confronti
di stranieri per i quali ricorrono le condizioni per la decurtazione del
punteggio, saranno comunque tenuti in evidenza per la successiva trasmissione,
appena saranno rese operative le procedure di alimentazione della predetta
banca-dati, di cui si fa riserva di fornire tempestiva notizia.
9. Gestione della fase transitoria delle comunicazioni
L’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è già stata attivata
per avviare l’alimentazione della banca-dati da parte degli organi di polizia
stradale di cui all’art. 12 CdS.
Per la Polizia di Stato, provvederà alla comunicazione per via telematica,
il CEPS di Settebagni operando in modo automatico direttamente sul verbale
trasmesso al CEPS senza necessità di interventi da parte delle Sezioni mentre,
per gli altri organi di polizia stradale, sono in corso di attivazione analoghe
procedure informatiche.
Nelle more del completamento delle procedure di cui sopra e per
consentire comunque l’avvio del nuovo sistema nel rispetto dei tempi previsti
dalle disposizioni dell’art.126-bis CdS, gli organi di polizia stradale
sprovvisti di collegamenti telematici con il D.T.T.S.I.S potranno avvalersi
della collaborazione degli Uffici della Polizia Stradale. Perciò, fino a quando
non verranno fornite ulteriori istruzioni al riguardo, le Sezioni Polizia
Stradale, previe dirette intese con i comandi o con gli uffici interessati,
compatibilmente alle esigenze interne di gestione ed alla disponibilità effettiva
di spazi e dispositivi informatici, nel rispetto della riservatezza d’ufficio
imposta dalla natura dei dati trattati, consentiranno ad operatori di quegli
organi di polizia stradale ancora privi del collegamento telematico con il
D.T.T.S.I.S. di effettuare l’inserimento degli elementi essenziali della
comunicazione relativa alla decurtazione del punteggio utilizzando una postazione
di lavoro disponibile presso gli uffici verbali.
L’inserimento, che sarà curato interamente sotto la diretta
responsabilità degli operatori predetti, sarà effettuato attraverso la
procedura di collegamento con il CED del D.T.T.S.I.S. resa disponibile nel
portale di accesso del CEPS di Settebagni, secondo le modalità e procedure
indicate nelle istruzioni operative dettate dallo stesso D.T.T.S.I.S.. A tale
scopo, seguendo le stesse istruzioni, il comando o l’ufficio a cui appartiene
l’operatore addetto all’inserimento, provvederà preventivamente a registrarsi
ed accreditarsi presso il D.T.T.S.I.S.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA