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Roma, 9
settembre 2003
Circolare n.98/2003
Oggetto: Lavoro – Sicurezza – Nuovi requisiti per
gli addetti al servizio di prevenzione e
protezione – D.LGVO 23.6.2003, n.195, su G.U. n. 174 del 29.7.2003.
Come è noto, in base all’art.8 del D.LGVO n. 626/94 in ogni azienda
deve essere costituito il servizio di
prevenzione e protezione, composto da personale interno o esterno, con il
compito di valutare i fattori di rischio negli ambienti di lavoro e di individuare
le eventuali misure di sicurezza. Con il decreto in oggetto il Governo è ora
dovuto tornare sull’argomento per adeguare la suddetta disposizione alla sentenza
della Corte di Giustizia UE n.49/2000 che ha condannato l’Italia per non aver
individuato i requisiti degli addetti al servizio.
Alla luce del nuovo decreto tali requisiti consistono nel possesso del
diploma di scuola media secondaria superiore, nonché di un attestato di frequenza
a specifici corsi di formazione (con aggiornamento quinquennale) i cui
contenuti saranno definiti con successivo provvedimento. I corsi potranno
essere organizzati solo dagli organismi pubblici o privati espressamente
elencati tra cui figurano le associazioni di categoria e gli enti bilaterali. L’obbligo
di frequenza non scatta nelle aziende fino a 200 dipendenti qualora, in base al
citato decreto 626, i compiti del servizio siano svolti direttamente dai datori
di lavoro.
In via transitoria è stato inoltre stabilito che possono rimanere in
carica gli addetti al servizio da almeno 6 mesi, purché entro 1 anno conseguano
l’attestato di frequenza ai nuovi corsi.
Si fa osservare che, essendo la sicurezza sul lavoro una delle materie
su cui secondo il federalismo (art.117 della Costituzione) le regioni possono
legiferare in concorrenza allo Stato, le disposizioni del decreto 195 si
applicheranno fino a quando non saranno emanate norme regionali sulla stessa materia.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.36/1995 |
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Allegato uno |
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G.U. n.174 del 29.7.2003 (fonte
Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2003, n. 195
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, per l'individuazione delle capacita' e dei requisiti
professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi
di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21
della legge 1° marzo 2002, n. 39.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 2 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole:
«attitudini e capacita' adeguate» sono sostituite dalle seguenti:
«delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo
8-bis».
2. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «di attitudini e
capacita' adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «delle capacita'
e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».
3. Al comma 8, dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «attitudini e
capacita' adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «le capacita' e i
requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».
Art. 2.
Inserimento dell'art. 8-bis dopo l'articolo 8
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Capacita' e requisiti professionali degli addetti e
dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o
esterni). - 1. Le capacita' ed i requisiti professionali dei
responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione
interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui
al comma 1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio
non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere
inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attivita' lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei
corsi.
3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle
regioni e province autonome, dalle universita', dall'ISPESL,
dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi
paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio
prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, e'
necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di
prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e
psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attivita' tecnico
amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di
relazioni sindacali.
5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e
protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo
indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.
6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria
della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e
protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro" sono esonerati dalla frequenza ai corsi di
formazione di cui al comma 2.
7. E' fatto salvo l'articolo 10.
8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma
3, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate
sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le
relative modalita' di versamento, con decreto del Ministro competente
per materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto,
organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse
finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti
dall'espletamento di dette attivita' a carico dei partecipanti.
10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni
ai corsi di formazione di cui al presente articolo e' disposta nei
limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla
formazione del personale medesimo.».
Art. 3.
Norma transitoria e clausola di cedevolezza
1. Possono svolgere l'attivita' di addetto o di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione coloro che dimostrino di
svolgere l'attivita' medesima, professionalmente o alle dipendenze di
un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a conseguire
un attestato di frequenza al corsi di formazione di cui all'articolo
2, primo capoverso, comma 2, entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo
2, primo capoverso, comma 2, possono svolgere l'attivita' di addetto
o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro
che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di
istruzione secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di
formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da altri
soggetti ritenuti idonei dalle regioni. Tali corsi devono essere
rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3
del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministro della sanita' in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.
3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma
della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie
di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto ad adeguarsi,
con riferimento al requisiti e capacita' dei responsabili e degli
addetti ai servizi di prevenzione e protezione, alla sentenza della
Corte di giustizia della Comunita' europea del 15 novembre 2001,
nella causa n. 49/00, si applicano sino alla data di entrata in
vigore della normativa di adeguamento di ciascuna regione e provincia
autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente
decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli