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Roma, 9
settembre 2003
Circolare n.98/2003
Oggetto: Lavoro – Sicurezza – Nuovi requisiti per
gli addetti al servizio di prevenzione e
protezione – D.LGVO 23.6.2003, n.195, su G.U. n. 174 del 29.7.2003.
Come è noto, in base all’art.8 del D.LGVO n. 626/94 in ogni azienda
deve essere costituito il servizio di
prevenzione e protezione, composto da personale interno o esterno, con il
compito di valutare i fattori di rischio negli ambienti di lavoro e di individuare
le eventuali misure di sicurezza. Con il decreto in oggetto il Governo è ora
dovuto tornare sull’argomento per adeguare la suddetta disposizione alla sentenza
della Corte di Giustizia UE n.49/2000 che ha condannato l’Italia per non aver
individuato i requisiti degli addetti al servizio.
Alla luce del nuovo decreto tali requisiti consistono nel possesso del
diploma di scuola media secondaria superiore, nonché di un attestato di frequenza
a specifici corsi di formazione (con aggiornamento quinquennale) i cui
contenuti saranno definiti con successivo provvedimento. I corsi potranno
essere organizzati solo dagli organismi pubblici o privati espressamente
elencati tra cui figurano le associazioni di categoria e gli enti bilaterali. L’obbligo
di frequenza non scatta nelle aziende fino a 200 dipendenti qualora, in base al
citato decreto 626, i compiti del servizio siano svolti direttamente dai datori
di lavoro.
In via transitoria è stato inoltre stabilito che possono rimanere in
carica gli addetti al servizio da almeno 6 mesi, purché entro 1 anno conseguano
l’attestato di frequenza ai nuovi corsi.
Si fa osservare che, essendo la sicurezza sul lavoro una delle materie
su cui secondo il federalismo (art.117 della Costituzione) le regioni possono
legiferare in concorrenza allo Stato, le disposizioni del decreto 195 si
applicheranno fino a quando non saranno emanate norme regionali sulla stessa materia.
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.36/1995 |
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Allegato uno |
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G.U. n.174 del 29.7.2003 (fonte
Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2003, n. 195
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994,n. 626, per l'individuazione delle capacita' e dei requisitiprofessionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizidi prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21della legge 1° marzo 2002, n. 39. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 1. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 2 del decreto legislativo19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole:«attitudini e capacita' adeguate» sono sostituite dalle seguenti:«delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo8-bis». 2. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «di attitudini ecapacita' adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «delle capacita'e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis». 3. Al comma 8, dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «attitudini ecapacita' adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «le capacita' e irequisiti professionali di cui all'articolo 8-bis». Art. 2. Inserimento dell'art. 8-bis dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: «Art. 8-bis (Capacita' e requisiti professionali degli addetti edei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni oesterni). - 1. Le capacita' ed i requisiti professionali deiresponsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezioneinterni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischipresenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative. 2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cuial comma 1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studionon inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essereinoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verificadell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati allanatura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alleattivita' lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi deicorsi. 3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalleregioni e province autonome, dalle universita', dall'ISPESL,dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dalDipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e delladifesa civile, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuolasuperiore della pubblica amministrazione, dalle associazionisindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismiparitetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati insede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e di Bolzano. 4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizioprevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, e'necessario possedere un attestato di frequenza, con verificadell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia diprevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica epsico-sociale, di organizzazione e gestione delle attivita' tecnicoamministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e direlazioni sindacali. 5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione eprotezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondoindirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano, con cadenza almeno quinquennale. 6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneriadella sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza eprotezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e neiluoghi di lavoro" sono esonerati dalla frequenza ai corsi diformazione di cui al comma 2. 7. E' fatto salvo l'articolo 10. 8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma3, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinatesulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con lerelative modalita' di versamento, con decreto del Ministro competenteper materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto. 9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto,organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorsefinanziarie proprie o con le maggiori entrate derivantidall'espletamento di dette attivita' a carico dei partecipanti. 10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioniai corsi di formazione di cui al presente articolo e' disposta neilimiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente allaformazione del personale medesimo.». Art. 3. Norma transitoria e clausola di cedevolezza 1. Possono svolgere l'attivita' di addetto o di responsabile delservizio di prevenzione e protezione coloro che dimostrino disvolgere l'attivita' medesima, professionalmente o alle dipendenze diun datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata invigore del presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a conseguireun attestato di frequenza al corsi di formazione di cui all'articolo2, primo capoverso, comma 2, entro un anno dalla data di entrata invigore del presente decreto. 2. Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo2, primo capoverso, comma 2, possono svolgere l'attivita' di addettoo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloroche, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma diistruzione secondaria superiore, abbiano frequentato corsi diformazione organizzati da enti e organismi pubblici o da altrisoggetti ritenuti idonei dalle regioni. Tali corsi devono essererispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e delMinistro della sanita' in data 16 gennaio 1997, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997. 3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto commadella Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materiedi competenza legislativa delle regioni e delle province autonome diTrento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto ad adeguarsi,con riferimento al requisiti e capacita' dei responsabili e degliaddetti ai servizi di prevenzione e protezione, alla sentenza dellaCorte di giustizia della Comunita' europea del 15 novembre 2001,nella causa n. 49/00, si applicano sino alla data di entrata invigore della normativa di adeguamento di ciascuna regione e provinciaautonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamentocomunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presentedecreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dellaRepubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarloe di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 giugno 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Marzano, Ministro delle attivita' produttive Mazzella, Ministro per la funzione pubblica La Loggia, Ministro per gli affari regionaliVisto, il Guardasigilli: Castelli