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Roma, 15 settembre 2003

 

Circolare n. 99/2003

Oggetto: Lavoro – Orario personale non viaggiante – Modalità di comunicazione dello straordinario – Nuova scadenza – Circolare Ministero del Lavoro prot. N.5/27373/70 dell’11.9.2003.

 

Modificando le istruzioni impartite lo scorso mese di luglio, il Ministero del Lavoro ha prolungato di 1 mese il termine entro il quale le aziende (con la sola esclusione delle unità produttive sino a 10 dipendenti) devono comunicare alle Direzioni provinciali del lavoro l’eventuale superamento, nel precedente quadrimestre, delle 48 ore di lavoro settimanale attraverso prestazioni straordinarie (D.LGVO n.66/2003 sulle riforma dell’orario di lavoro).

 

La nuova scadenza ha effetto sin dalla prima comunicazione (relativa al quadrimestre maggio-agosto) i cui termini vengono pertanto riaperti sino al 30 settembre (in precedenza 1 settembre). La prossima comunicazione (relativa al quadrimestre settembre–dicembre) dovrà invece essere effettuata entro il 31 gennaio 2004 e così via salvo che la contrattazione collettiva (nazionale o di secondo livello) non stabilisca nel frattempo periodi di osservazione più ampi per la rilevazione dello straordinario .

 

La circolare ministeriale ha inoltre precisato che, ai fini dell’adempimento in questione, i datori di lavoro sono liberi di considerare come settimana lavorativa o quella di calendario (dal lunedì alla domenica), ovvero un analogo periodo decorrente da qualsiasi altro giorno.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.95/2003

 

Allegato uno

 

M/n

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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Lettera circolare prot. 5/27373/70 dell’11.9.2003

Oggetto: Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.  Art. 4, comma quinto, inerente gli obblighi di comunicazione.

Con la circolare 27/03 del 30 luglio scorso di pari oggetto sono state impartite disposizioni operative in ordine alle modalità con cui i datori di lavoro dovranno provvedere all'adempimento della comunicazione relativa al superamento delle 48 ore di lavoro settimanali attraverso prestazioni di lavoro straordinario.

         Ciò posto, tenuto conto che:

il predetto obbligo di comunicazione è stato esteso dalla nuova normativa ad una più ampia platea di soggetti e cioè a tutte le imprese che occupano più di 10 dipendenti (e non soltanto a quelle industriali come previsto dalla legge 409/98);

viene preso in considerazione il superamento delle 48 ore di lavoro settimanale alla scadenza del periodo di riferimento e non più il periodo di 24 ore dall'inizio delle prestazioni straordinarie in caso di superamento delle 45 ore settimanali (come previsto dalla previdente disciplina);

da parte di enti pubblici e privati è stato rappresentato allo scrivente che il termine di 48 ore individuato dalla citata circolare n. 27/03 per l'effettuazione della comunicazione di cui al comma 5 dell'art. 4 risulta  - data la complessità delle procedure - essere troppo breve per consentire l'elaborazione dei relativi dati;

tutto ciò premesso si ritiene che, a modifica di quanto stabilito nella citata circolare n. 27/03, la comunicazione di cui al comma 5 dell'art. 4 del decreto legislativo 66/03 possa venire effettuata  entro il mese successivo a quello di scadenza del periodo di riferimento di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 4. Strettamente connessa alle modalità della comunicazione è la definizione di settimana lavorativa. A tale riguardo si fa presente che non potendosi dare di essa una nozione rigida, ai fini dell'adempimento di che trattasi, si può considerare tale ogni periodo di sette giorni con conseguente possibilità per i datori di lavoro di far decorrere la settimana stessa a partire da qualsiasi giorno, ovvero considerare settimana lavorativa quella prevista dal calendario (dal lunedì alla domenica) con la conseguenza, in questo caso, che  il periodo di riferimento è limitato alla fine della settimana di calendario con il trasferimento dei giorni in eccedenza nel periodo successivo. 

 

 

Firmato

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo ONELLI)

Firmato

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE

(Dott. Giuseppe DE CICCO)