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Roma, 15 settembre 2003
Circolare n. 99/2003
Oggetto: Lavoro – Orario personale non viaggiante –
Modalità di comunicazione dello straordinario – Nuova scadenza – Circolare
Ministero del Lavoro prot. N.5/27373/70 dell’11.9.2003.
Modificando le istruzioni impartite lo scorso mese di luglio, il Ministero
del Lavoro ha prolungato di 1 mese il termine entro il quale le aziende (con la
sola esclusione delle unità produttive sino a 10 dipendenti) devono comunicare
alle Direzioni provinciali del lavoro l’eventuale superamento, nel precedente
quadrimestre, delle 48 ore di lavoro settimanale attraverso prestazioni straordinarie
(D.LGVO n.66/2003 sulle riforma dell’orario di lavoro).
La nuova scadenza ha effetto sin dalla prima comunicazione (relativa al quadrimestre maggio-agosto) i cui termini vengono pertanto riaperti sino al 30 settembre (in precedenza 1 settembre). La prossima comunicazione (relativa al quadrimestre settembre–dicembre) dovrà invece essere effettuata entro il 31 gennaio 2004 e così via salvo che la contrattazione collettiva (nazionale o di secondo livello) non stabilisca nel frattempo periodi di osservazione più ampi per la rilevazione dello straordinario .
La circolare ministeriale ha inoltre precisato che, ai fini
dell’adempimento in questione, i datori di lavoro sono liberi di considerare
come settimana lavorativa o quella di calendario (dal lunedì alla domenica),
ovvero un analogo periodo decorrente da qualsiasi altro giorno.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.95/2003 |
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Allegato uno |
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M/n |
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di
Lavoro
Lettera circolare prot. 5/27373/70 dell’11.9.2003
Oggetto: Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Art. 4, comma
quinto, inerente gli obblighi di comunicazione.
Con la circolare 27/03 del 30 luglio scorso di pari
oggetto sono state impartite disposizioni operative in ordine alle modalità con
cui i datori di lavoro dovranno provvedere all'adempimento della comunicazione
relativa al superamento delle 48 ore di lavoro settimanali attraverso
prestazioni di lavoro straordinario.
Ciò
posto, tenuto conto che:
il predetto obbligo di comunicazione è stato esteso dalla
nuova normativa ad una più ampia platea di soggetti e cioè a tutte le imprese
che occupano più di 10 dipendenti (e non soltanto a quelle industriali come
previsto dalla legge 409/98);
viene preso in considerazione il superamento delle 48 ore
di lavoro settimanale alla scadenza del periodo di riferimento e non più il
periodo di 24 ore dall'inizio delle prestazioni straordinarie in caso di superamento
delle 45 ore settimanali (come previsto dalla previdente disciplina);
da parte di enti pubblici e privati è stato rappresentato
allo scrivente che il termine di 48 ore individuato dalla citata circolare n.
27/03 per l'effettuazione della comunicazione di cui al comma 5 dell'art. 4
risulta - data la complessità delle procedure - essere troppo breve per
consentire l'elaborazione dei relativi dati;
tutto ciò premesso si ritiene che, a modifica di quanto
stabilito nella citata circolare n. 27/03, la comunicazione di cui al comma 5
dell'art. 4 del decreto legislativo 66/03 possa venire effettuata entro
il mese successivo a quello di scadenza del periodo di riferimento di cui ai
commi 3 e 4 dello stesso art. 4. Strettamente connessa alle modalità della
comunicazione è la definizione di settimana lavorativa. A tale riguardo si fa
presente che non potendosi dare di essa una nozione rigida, ai fini
dell'adempimento di che trattasi, si può considerare tale ogni periodo di sette
giorni con conseguente possibilità per i datori di lavoro di far decorrere la
settimana stessa a partire da qualsiasi giorno, ovvero considerare settimana lavorativa
quella prevista dal calendario (dal lunedì alla domenica) con la conseguenza,
in questo caso, che il periodo di riferimento è limitato alla fine della
settimana di calendario con il trasferimento dei giorni in eccedenza nel
periodo successivo.
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Firmato IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Paolo ONELLI) |
Firmato IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE (Dott. Giuseppe DE CICCO) |
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