Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama
62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it
- http://www.confetra.com
|
Roma, 22 settembre 2003
Circolare n. 102/2003
Oggetto:
Ferrovie - Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE
- Decreto legislativo 8.7.2003, n.188, su S.O. alla G.U. n.170 del 24.7.2003
La liberalizzazione ferroviaria ha fatto un altro passo avanti in
Italia con il recepimento delle direttive comunitarie 12, 13 e 14 del 2001.
Anche se ulteriori linee guida e regole applicative sono rinviate a
decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi
successivamente, il contenuto innovativo del decreto legislativo 188 è ampio e
di forte impatto sul settore ferroviario oggi in piena evoluzione.
Il decreto in esame disciplina:
a)
l'utilizzo e la gestione dell'infrastruttura ferroviaria;
b)
l'attività di trasporto per ferrovia effettuato da imprese
ferroviarie operanti in Italia ed i criteri per il rilascio delle relative
licenze;
c)
il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria per
le imprese ferroviarie;
d)
i principi e le procedure da seguire nella ripartizione
della capacità dell’infrastruttura ferroviaria, nonché nella riscossione dei
diritti dovuti per l'utilizzo della infrastruttura.
Tra i 40 articoli del decreto si commentano di seguito alcuni aspetti
di particolare interesse per gli operatori del trasporto merci.
RICHIEDENTE
DELLE TRACCE
Un primo punto riguarda la definizione di "richiedente"
delle tracce.
Secondo l’articolo 3 del decreto, le tracce possono essere richieste:
·
sia da imprese ferroviarie
·
sia da "persona fisica o giuridica con un
interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacità di infrastruttura
ai fini dell'effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario".
E' stata dunque recepita la definizione comunitaria, ma con la
limitazione che le tracce ferroviarie possono essere assegnate in concreto con
un contratto della validità di un anno alle sole imprese ferroviarie (o alle
associazioni internazionali di imprese ferroviarie ciascuna in possesso di
licenza) (articoli 6, 12 e 16).
Il richiedente non impresa ferroviaria come definito all'art. 3 (ma
anche l'impresa ferroviaria se lo ritiene) può peraltro acquisire capacità di
infrastruttura ferroviaria stipulando un "accordo quadro" con
il gestore dell'infrastruttura, impegnandosi a non esercitare attività di
intermediazione commerciale sulle capacità acquisite.
ACCORDO QUADRO
Secondo quanto stabilito dagli articoli 22 e 23, l'accordo quadro è
stipulato tra il richiedente – sia esso un'impresa ferroviaria o no - ed il
gestore dell'infrastruttura e dura di norma 5 anni. L'accordo quadro "non
specifica il dettaglio delle tracce orarie richieste, ma mira a rispondere alle
legittime esigenze commerciali del richiedente", cioè a garantirgli
che nella sua programmazione di lavoro potrà disporre della capacità di
trasporto di quelle tracce.
Ovviamente è posto un limite alla capacità che può
essere assegnata con un accordo quadro, limite che sarà precisato in un decreto
ministeriale di prossima emanazione.
Il richiedente non impresa ferroviaria dovrà indicare
in tempo utile al gestore dell'infrastruttura le imprese ferroviarie che almeno
nel primo anno effettueranno per suo conto i servizi di trasporto relativi
alla capacità acquisita con l'accordo quadro. Con questa precisazione si ammette
la possibilità per il richiedente non impresa ferroviaria di utilizzare più
di una impresa ferroviaria contemporaneamente e di poter cambiare fornitore
ogni anno.
Saranno le imprese ferroviarie indicate dal richiedente
a fare la richiesta di capacità specifica sotto forma di tracce orarie e a
stipulare il contratto con il gestore dell'infrastruttura.
Le imprese ferroviarie, dunque, trasformano l'impegno
dell’accordo quadro in acquisizione di tracce dal gestore dell'infrastruttura.
TERMINAL E MANOVRA
L’articolo 20 elenca i servizi che devono essere garantiti
dal gestore dell'infrastruttura, gratuitamente o a pagamento. Tra quelli a
pagamento (comma 2) sono compresi "gli scali e terminali merci"
(lett. c) ed "i servizi di manovra" (lett. g).
Il comma 4 precisa che il gestore dell'infrastruttura, ove non sia in
grado di fornire alcuni dei servizi di cui al comma 2, provvede, entro un anno
dall'entrata in vigore del decreto 188, ad affidare con procedure trasparenti e
nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria la gestione dei servizi
stessi a soggetti indipendenti dalle imprese ferroviarie, con garanzia
alle imprese ferroviarie di accesso ai servizi equo, trasparente e non
discriminatorio.
Le linee guida per la produzione e per l'acquisto da parte delle
imprese ferroviarie dei servizi di cui all'art. 20 (in particolare i servizi di
manovra effettuati in autoproduzione) saranno contenute nel già citato decreto
ministeriale di prossima emanazione e nel Prospetto Informativo della Rete.
Un momento di riflessione deve essere dedicato all'aggettivo "indipendente"
da imprese ferroviarie che il decreto 188 pone come condizione necessaria
perché una impresa terza possa proporsi per l'affidamento del terminal da parte
del gestore dell'infrastruttura. Sarebbe opportuno inserire una più precisa
definizione dell'aggettivo nel decreto ministeriale di attuazione, senza
sottovalutare l’eventualità che definizioni troppo restrittive potrebbero
mettere in crisi il settore (servizi e imprese).
RACCORDI
I servizi di scali e terminal che obbligatoriamente il gestore
dell'infrastruttura deve fornire a pagamento alle imprese ferroviarie
riguardano solo gli impianti di sua proprietà. E' naturale, quindi, che nel
vendere una traccia che fa capo ad un suo terminal il gestore
dell'infrastruttura si preoccupi di garantire (direttamente se gestisce in
proprio o indirettamente tramite l'affidatario) la disponibilità del terminal
in una certa finestra oraria. Quando, però, la proprietà del terminal è di terzi
– e, quindi, opera in regime di raccordo ferroviario - chi vende la traccia deve
solo garantirsi che il raccordo disponga di un adatto fascio di binari di
presa-consegna treni.
MANOVRA FUORI DAGLI IMPIANTI
Non sempre in un impianto (anche non terminal) sono disponibili idonei
binari di presa-consegna, per cui la manovra nel movimentare i treni può
trovarsi nella condizione di dover accedere ai binari di corsa (stazione).
La lettera della norma prescrive che in questo caso chi effettua la manovra
dovrebbe a tutti gli effetti avere la licenza di impresa ferroviaria ed il certificato
di sicurezza almeno per la limitata tratta in questione.
Se questa interpretazione è corretta non solo RFI dovrebbe diventare
impresa ferroviaria a tutti gli effetti per effettuare la manovra, ma anche le
imprese locali che volessero prestare un servizio di manovra o gli stessi
terminalisti che volessero autoprodurlo dovrebbero diventare impresa
ferroviaria.
Sarebbe opportuno a questo punto istituire un "certificato di
sicurezza per la manovra”, cioè meno oneroso come costi ed obblighi,
pur nella salvaguardia della sicurezza dell'esercizio, rispetto a quello previsto
per le imprese ferroviarie. In caso contrario la manovra potrebbe incontrare
difficoltà per una reale liberalizzazione.
Il decreto 188 costituisce un importante passo avanti nella creazione
di un mercato del trasporto ferroviario e nel chiarimento di alcuni aspetti
sino ad oggi non affrontati. I prossimi decreti ministeriali completeranno
l'azione di regolazione. Questo procedimento di normazione per successivi gradi
di affinamento, anche se più lento nel tempo, avrà il pregio di rendere più
agevolmente comprensibile una materia così nuova e complessa.
Questi periodi di riflessione e di simulazione dell'applicazione delle
norme consentono inoltre analisi indubbiamente utili per la fase successiva di
normazione.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.74/2001
|
|
Allegato uno |
|
E/cp |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O.
alla G.U. n.170 del 24.7.2003 (fonte Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio
2003, n. 188
Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in
materia ferroviaria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Disposizioni generali
Art. 1.
O g g e t t o
1. Il presente decreto disciplina:
a) l'utilizzo e la gestione dell'infrastruttura ferroviaria
adibita a servizi di trasporto ferroviario nazionali e
internazionali, nonche' i principi e le procedure da applicare nella
determinazione e nella imposizione dei diritti dovuti per il suo
utilizzo;
b) l'attivita' di trasporto per ferrovia effettuata da imprese
ferroviarie operanti in Italia e i criteri relativi al rilascio, alla
proroga ed alla modifica delle licenze per la prestazione di servizi
di trasporto ferroviario da parte delle imprese ferroviarie e delle
associazioni internazionali di imprese ferroviarie;
c) il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria per le
associazioni internazionali di imprese ferroviarie e per le imprese
ferroviarie;
d) i principi e le procedure da seguire nella ripartizione del1a
capacita' di infrastruttura ferroviaria e nella riscossione dei
diritti dovuti per l'utilizzo della infrastruttura.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle reti ferroviarie locali e regionali isolate, adibite al
trasporto passeggeri;
b) alle reti ferroviarie adibite unicamente alla prestazione di
servizi passeggeri urbani e suburbani;
c) alle reti ferroviarie regionali adibite unicamente alla
prestazione di servizi merci regionali da parte di un'impresa
ferroviaria la cui attivita' si limita all'esercizio di servizi di
trasporto di interesse regionale, locale e interregionale di
interesse locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, e successive modificazioni, finche' non vi siano richieste di
utilizzo della capacita' della rete da parte di un altro richiedente;
d) alle infrastrutture ferroviarie private adibite unicamente al
trasporto merci effettuato dal proprietario delle stesse
infrastrutture.
3. Le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del
presente decreto e per le quali sono attribuite le funzioni e i
compiti di programmazione e di amministrazione, sono regolate, con
particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla
gestione di tali infrastrutture, all'attivita' di trasporto per
ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attivita'
di ripartizione ed assegnazione della capacita' di infrastruttura,
sulla base dei principi delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e
2001/14/CE e dal presente decreto, nonche' dal decreto legislativo n.
422/1997 e successive modificazioni.
4. Per le reti di cui al comma 3 le funzioni dell'organismo di
regolazione di cui all'articolo 37 sono svolte dalle regioni
interessate o da apposito organismo individuato dalle stesse sulla
base dei principi stabiliti dalla direttiva 2001/14/CE e dal presente
decreto.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono individuate: le reti ferroviarie di cui al comma 3, i
criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed
all'assegnazione della capacita' di infrastruttura da adottarsi
riguardo alle predette reti, i criteri relativi alla gestione delle
licenze, le modalita' di coordinamento delle funzioni dello Stato e
delle regioni, con particolare riguardo alle questioni inerenti alla
sicurezza della circolazione ferroviaria, nonche' i criteri di
applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera c).
Art. 2.
P r i n c i p i
1. Le attivita' disciplinate dal presente decreto sono uniformate
ai seguenti principi:
a) autonomia e indipendenza gestionale, amministrativa e
contabile delle imprese ferroviarie;
b) possibilita' di risanamento della struttura finanziaria delle
imprese di settore;
c) separazione contabile o costituzione di imprese separate per
la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e per l'esercizio
dell'attivita' di trasporto a mezzo ferrovia;
d) liberta' di accesso al mercato dei trasporti di passeggeri e
di merci per ferrovia da parte delle associazioni internazionali di
imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, in conformita' alle
prescrizioni contenute nelle direttive comunitarie e negli articoli
49 e seguenti del Trattato CE, a condizioni eque, non discriminatorie
e tali da garantire lo sviluppo della concorrenza nel settore
ferroviario.
2 Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 3.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «assegnazione di capacita», il processo attraverso il quale
vengono esaminate le richieste e definita l'assegnazione della
capacita' di una determinata infrastruttura ferroviaria;
b) «richiedente», un'impresa ferroviaria titolare di licenza e/o
un'associazione internazionale di imprese ferroviarie, ciascuna in
possesso di licenza, nonche' una persona fisica o giuridica con un
interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacita'
di infrastruttura ai fini dell'effettuazione di un servizio di
trasporto ferroviario, che stipula apposito «accordo quadro» con il
gestore dell'infrastruttura e che non esercita attivita' di
intermediazione commerciale sulla capacita' acquisita con lo stesso
accordo quadro; sono altresi' richiedenti le regioni e le province
autonome limitatamente ai servizi di propria competenza;
c) «infrastruttura saturata», una sezione della rete
infrastrutturale ferroviaria dove, anche dopo il coordinamento delle
diverse richieste di assegnazione di capacita', non e' possibile
soddisfare pienamente la domanda, anche se solo in determinati
periodi temporali di esercizio;
d) «piano di potenziamento della capacita», una misura o una
serie di misure con un calendario di attuazione volte a rimediare
alle limitazioni di capacita' che portano a dichiarare una sezione
dell'infrastruttura «infrastruttura saturata»;
e) «coordinamento», la procedura in base alla quale il gestore
dell'infrastruttura e i richiedenti cercano di risolvere situazioni
in cui esistono richieste di capacita' di infrastruttura
confliggenti;
f) «accordo quadro», un accordo di carattere generale
giuridicamente vincolante di diritto pubblico o privato, che
definisce i diritti e gli obblighi di un richiedente e del gestore
dell'infrastruttura in relazione alla capacita' di infrastruttura da
assegnare e ai diritti da riscuotere per un periodo superiore alla
vigenza di un orario di servizio;
g) «impresa ferroviaria», qualsiasi impresa pubblica o privata
titolare di una licenza, la cui attivita' principale consiste nella
prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o di persone per
ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono
comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione;
h) «gestore dell'infrastruttura», soggetto incaricato in
particolare della realizzazione, della manutenzione
dell'infrastruttura ferroviaria e della gestione in sicurezza della
circolazione ferroviaria. I compiti del gestore dell'infrastruttura,
anche per parte della rete, possono essere assegnati a diversi
soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie vigenti e nel
presente decreto;
i) «rete», l'intera infrastruttura ferroviaria gestita da un
gestore dell'infrastruttura;
l) «rete ferroviaria transeuropea per il trasporto delle merci»,
l'infrastruttura per il servizio di trasporto internazionale di merci
come individuata nell'allegato I della direttiva 2001/12/CE;
m) «prospetto informativo della rete», un documento in cui sono
precisati in dettaglio le regole generali, le scadenze, le procedure
e i criteri relativi ai sistemi di definizione e di riscossione dei
corrispettivi dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura e dei
servizi, nonche' quelli relativi all'assegnazione della capacita' e
che contiene anche ogni altra informazione necessaria per presentare
richieste di capacita' di infrastruttura;
n) «infrastruttura ferroviaria», l'infrastruttura definita
nell'allegato 1, parte A, del regolamento (CEE) n. 2598/70 della
Commissione del 18 dicembre 1970, che individua il contenuto delle
voci degli schemi per la contabilita' dell'allegato I del regolamento
(CEE) n. 1108/70 del Consiglio del 4 giugno 1970, ad eccezione
dell'ultimo alinea che, ai soli fini del presente decreto, si limita
alla formulazione di «Edifici adibiti al servizio delle
infrastrutture»;
o) «associazione internazionale di imprese ferroviarie»,
associazione che comprende almeno due imprese ferroviarie stabilite
in due o piu' Stati dell'Unione europea, che ha lo scopo di fornire
prestazioni di trasporto internazionale tra Stati membri;
p) «licenza», autorizzazione, valida su tutto il territorio
comunitario, rilasciata dalle apposite autorita' degli Stati membri a
un'impresa che ha sede nel territorio comunitario, con cui viene
riconosciuta la qualita' di «impresa ferroviaria» e viene legittimato
l'espletamento di servizi internazionali di trasporto di merci o di
persone per ferrovia; la licenza puo' essere limitata alla
prestazione di determinati tipi di servizi;
q) «autorita' preposta al rilascio delle licenze», l'organismo
incaricato dallo Stato membro di rilasciare le licenze in campo
ferroviario. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e'
l'organismo nazionale incaricato del rilascio delle licenze alle
imprese ferroviarie che hanno sede nel territorio italiano;
r) «titolo autorizzatorio», il titolo di cui all'articolo 131,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rilasciato dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su richiesta delle
imprese ferroviarie in possesso di licenza, che consente
l'espletamento, sulla rete infrastrutturale nazionale, di tutte le
tipologie di servizi di trasporto in ambito nazionale ed
internazionale, a condizioni di reciprocita' qualora si tratti di
imprese ferroviarie aventi sede all'estero o loro controllate;
s) «servizio di trasporto internazionale», di merci o di
passeggeri, il servizio di trasporto nel quale il treno attraversa
almeno una frontiera di uno Stato membro; il treno puo' essere unito
ad altro convoglio e/o anche scomposto e le varie sezioni possono
avere origini e destinazioni diverse, purche' tutto il materiale
rotabile trainato attraversi almeno una frontiera;
t) «orario di servizio», i dati che definiscono tutti i movimenti
programmati dei treni e del materiale rotabile sull'infrastruttura in
questione durante il suo periodo di validita';
u) «traccia oraria», la frazione di capacita' dell'infrastruttura
ferroviaria necessaria a far viaggiare un convoglio tra due localita'
in un determinato periodo temporale;
v) «capacita», la somma delle tracce orarie che costituiscono la
potenzialita' di utilizzo di determinati segmenti di infrastruttura
ferroviaria;
z) «servizi regionali», i servizi di trasporto destinati a
soddisfare le esigenze in materia di trasporto di una o piu' regioni.
Imprese ferroviarie
Art. 4.
P r i n c i p i
1. Le imprese ferroviarie stabilite o che si stabiliranno in Italia
devono possedere uno status giuridico indipendente per quanto
riguarda la gestione, l'amministrazione, ed il controllo interno in
materia amministrativa, economica e contabile. Il patrimonio, il
bilancio e la contabilita' delle imprese ferroviarie devono essere
distinti da quelli dello Stato, delle regioni, delle province
autonome e degli enti locali.
2. Le imprese ferroviarie applicano gli standard e le norme di
sicurezza definiti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, su proposta del gestore dell'infrastruttura, nonche' le
disposizioni e le prescrizioni del gestore dell'infrastruttura in
materia.
Art. 5.
Contabilita' e bilancio delle imprese ferroviarie
1. Le imprese ferroviarie rendono pubblico il bilancio annuale.
2. Nel bilancio annuale sono tenute separate le attivita' connesse
con la prestazione di servizi di trasporto merci.
3. Qualora siano erogati fondi per le attivita' relative alla
prestazione di servizi di trasporto per servizio pubblico, essi
devono figurare separatamente nella pertinente contabilita' e non
possono essere trasferiti alle attivita' relative alla prestazione di
altri servizi di trasporto o ad altre attivita'.
4. Qualora l'impresa ferroviaria svolga attivita' connesse alla
gestione dell'infrastruttura ferroviaria, nel bilancio sono tenute
separate le attivita' connesse alla prestazione di servizi di
trasporto da quelle connesse alla gestione dell'infrastruttura
ferroviaria. Il finanziamento pubblico concesso ad uno di questi due
settori di attivita' non puo' essere trasferito all'altro. I conti
relativi ai due settori di attivita' sono tenuti in modo da
riflettere tale divieto.
Art. 6.
Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
1. L'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e' consentito a
condizione che ciascuna impresa ferroviaria dimostri:
a) il possesso della licenza di cui all'articolo 3, lettera p),
che legittima l'espletamento di servizi internazionali di trasporto
di merci o di persone per ferrovia, fermo restando che in caso di
associazione tutte le imprese ferroviarie associate debbono essere
titolari di licenza corrispondente al servizio da prestare.
b) la disponibilita' in qualsiasi momento del certificato di
sicurezza rilasciato, dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria di
cui si richiede l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 10;
c) l'avvenuta conclusione con il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria, direttamente o per il tramite dell'associazione
internazionale eventualmente costituita con altre imprese
ferroviarie, dei necessari accordi amministrativi, tecnici,
finanziari, necessari per disciplinare gli aspetti del controllo,
della sicurezza e conseguenti all'assegnazione di capacita' e alla
imposizione dei diritti. Le condizioni degli accordi non devono
essere discriminatorie.
2. Le imprese ferroviarie che intendono effettuare tutte o alcune
delle tipologie di servizi di trasporto di seguito indicate, devono
possedere, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, il titolo
autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r):
a) nazionale merci;
b) nazionale passeggeri;
c) internazionale passeggeri, nella parte di infrastruttura
ferroviaria nazionale.
3. In sede di stipulazione degli accordi previsti al comma 1,
lettera c), il gestore dell'infrastruttura ferroviaria accerta che
l'impresa ferroviaria sia in possesso di una licenza rilasciata dallo
Stato italiano o da altro Stato membro dell'Unione europea.
Art. 7.
L i c e n z a
1. Possono chiedere il rilascio della licenza di cui all'articolo
3, lettera p), le imprese con sede in Italia che sono in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 8, che dispongono direttamente, o si
impegnano, con la presentazione di un dettagliato piano aziendale, a
disporre dal momento dell'inizio dell'attivita':
a) di materiale rotabile;
b) del personale incaricato della guida e dell'accompagnamento
dei convogli;
c) della copertura assicurativa per la responsabilita' civile in
caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri,
il bagaglio, le merci trasportate, la posta, le altre imprese
ferroviarie, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e i terzi.
2. La domanda, presentata su carta legale, deve indicare la
tipologia o le tipologie dei servizi che l'impresa intende espletare
e deve essere firmata dal rappresentante legale dell'impresa.
3. La licenza e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni
complete concernenti i requisiti indicati all'articolo 8, con
provvedimento comunicato al soggetto richiedente la licenza. Il
rigetto della richiesta deve essere motivato. Del rilascio della
licenza e' fatta comunicazione alla Commissione europea.
4. La licenza rilasciata ai sensi del comma 3 deve indicare le
tipologie del servizi, di sola trazione o di trasporto per ferrovia
di merci e/o di persone che l'impresa e' legittimata ad espletare.
5. La licenza e' valida in tutto il territorio dell'Unione europea.
6. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute, all'atto della
presentazione della domanda, al pagamento di un diritto commisurato
ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i
controlli e per le procedure di rilascio della licenza. Le modalita'
del pagamento e l'ammontare del diritto sono determinati dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 8.
Requisiti per il rilascio della licenza
1. Le imprese ferroviarie devono essere in possesso di requisiti di
onorabilita', capacita' finanziaria e competenza professionale per
ottenere il rilascio della licenza.
2. Costituiscono requisiti di onorabilita':
a) non essere stati dichiarati falliti o sottoposti a
liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione
straordinaria, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione
civile, ne' essere stati ammessi, nei cinque anni antecedenti la
richiesta della licenza, alle procedure di concordato preventivo o di
amministrazione controllata;
b) non aver riportato sentenza definitiva di condanna o di
applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per delitti contro il patrimonio, contro la fede
pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio,
contro la pubblica incolumita', contro la pubblica amministrazione,
per i delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e
dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per
delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, salvo che sia
intervenuta sentenza di riabilitazione;
c) non aver riportato sentenze di condanna per violazioni gravi o
ripetute degli obblighi derivanti dal diritto previdenziale o dal
diritto del lavoro, tra cui gli obblighi derivanti dalla legislazione
in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e gli
obblighi in materia di legislazione doganale per le societa' che
intendessero effettuare trasporti di merci soggette a procedure
doganali;
d) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali
o patrimoniali;
e) non sussista alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed
integrazioni;
f) non essere stati condannati in via definitiva per gravi
violazioni di leggi specifiche relative ai trasporti.
3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti:
a) dai titolari delle imprese individuali;
b) da tutti i soci delle societa' di persone;
c) dai soci accomandatari, quando trattasi di societa' in
accomandita semplice o in accomandita per azioni;
d) dagli amministratori delegati e dai legali rappresentanti per
ogni altro tipo di societa'.
4. Se non si tratta di imprese individuali il requisito di cui al
comma 2, lettera a), deve essere altresi' posseduto dall'ente che
esercita l'impresa.
5. Costituisce requisito di capacita' finanziaria la capacita'
dell'impresa di far fronte agli impegni effettivi e potenziali,
stabiliti in base a presupposti realistici, per un periodo non
inferiore a dodici mesi.
6. Per l'effettuazione dell'esame di capacita' finanziaria la
richiesta di licenza deve essere corredata da specifiche informazioni
e in particolare, dei seguenti elementi:
a) risorse finanziarie disponibili, compresi depositi bancari,
anticipi concessi in conto corrente, prestiti;
b) fondi ed elementi di attivo realizzabile a titolo di garanzia;
c) capitale di esercizio;
d) costi di esercizio, compresi costi di acquisto e acconti per
veicoli, terreni, edifici, attrezzature e materiale rotabile;
e) oneri gravanti sul patrimonio dell'impresa ferroviaria.
7. Per la dimostrazione del possesso del requisito della capacita'
finanziaria di cui al comma 5 l'impresa presenta una relazione,
prodotta da un revisore dei conti o da altro esperto contabile,
valutativa delle informazioni richieste sulla base degli elementi
indicati al comma 6, nonche' idonea documentazione da parte di una
banca o una cassa di risparmio.
8. In materia di competenza professionale, l'impresa ferroviaria
garantisce:
a) di disporre o di essere in grado di disporre di
un'organizzazione gestionale efficiente e di possedere le conoscenze
e l'esperienza necessaria per esercitare un controllo operativo ed
una supervisione sicuri ed efficaci relativamente ai servizi
ferroviari della tipologia specificata nella licenza;
b) che il personale responsabile della sicurezza ed in
particolare quello addetto alla guida dei convogli sia pienamente
qualificato nel proprio campo di attivita';
c) che il personale, il materiale rotabile e l'organizzazione
siano tali da garantire un alto livello di sicurezza per i servizi
ferroviari da espletare.
9. Per l'effettuazione dell'esame della competenza professionale la
richiesta di licenza deve essere corredata da specifiche informazioni
relativamente:
a) alla natura e allo stato di manutenzione del materiale
rotabile con particolare riguardo alle norme di sicurezza;
b) alle qualifiche del personale responsabile della sicurezza,
nonche' alle modalita' di formazione del personale, fermo restando
che il rispetto dei requisiti in materia di qualifiche deve essere
provato mediante la presentazione dei corrispondenti documenti
giustificativi.
10. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 9 possono
essere sostituite da un piano organico che specifica i programmi di
acquisizione e gestione delle risorse umane e strumentali, inclusa la
manutenzione del materiale rotabile, con particolare riferimento alle
norme di sicurezza.
Art. 9.
Validita' della licenza
1. La licenza ha validita' temporale illimitata, salvo quanto
previsto dal presente articolo.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualsiasi
momento, puo' richiedere all'impresa di comprovare il possesso ed il
mantenimento dei requisiti che hanno consentito il rilascio della
licenza.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti revoca la
licenza se accerta la mancanza dei titoli e dei requisiti per il suo
rilascio, mentre ne sospende l'efficacia quando esiste un dubbio
fondato circa la loro effettiva sussistenza, per un periodo non
superiore ad un mese, per l'effettuazione dei necessari accertamenti.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qualora
constati che sussistono fondati dubbi circa il mantenimento, da parte
di un'impresa ferroviaria cui l'autorita' di un altro Stato membro ha
rilasciato una licenza, dei requisiti previsti per il possesso della
stessa dalla direttiva 95/18/CE e successive modificazioni, ne
informa senza indugio tale autorita'.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo'
rilasciare una licenza temporanea per il tempo necessario alla
riorganizzazione dell'impresa ferroviaria, comunque non superiore al
periodo di sei mesi dalla data di rilascio, purche' non sia
compromessa la sicurezza del servizio di trasporto, quando la
sospensione o la revoca della licenza e' dovuta al mancato possesso
dei requisiti di capacita' finanziaria.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo'
sospendere la licenza o richiedere la conferma dell'istanza di
rilascio quando l'impresa ferroviaria sospende l'attivita' per oltre
sei mesi o non la inizia decorsi sei mesi dal rilascio della licenza.
L'impresa ferroviaria puo' chiedere la concessione di un termine piu'
lungo di sei mesi per l'inizio dell'attivita' in considerazione della
specificita' dei servizi prestati.
7. L'impresa ferroviaria e tenuta a richiedere la conferma della
licenza nel caso in cui siano sopravvenute modifiche della
configurazione giuridica dell'impresa stessa e, in particolare, nei
casi di fusione, incorporazione o acquisizione del controllo
societario da parte di un altro soggetto. L'impresa ferroviaria che
richiede la conferma puo' continuare l'attivita' a meno che il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sospenda, con
provvedimento motivato, l'efficacia della licenza gia' rilasciata se
ritiene compromessa la sicurezza del servizio di trasporto.
8. L'impresa ferroviaria che intende estendere o modificare in modo
rilevante la propria attivita' deve chiedere la revisione della
licenza.
9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' revocare
la licenza quando l'impresa ferroviaria risulta assoggettata ad una
procedura concorsuale e mancano realistiche possibilita' di una
soddisfacente ristrutturazione entro un ragionevole periodo di tempo.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica
senza indugio alla Commissione europea i provvedimenti di revoca,
sospensione o modifica delle licenze adottati.
11. Al fine di verificare l'effettivo adempimento e il rispetto di
quanto stabilito dal presente articolo, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede, con cadenza quinquennale, al
riesame della posizione di ciascuna impresa ferroviaria cui e' stata
rilasciata la licenza, ferma restando comunque la possibilita' di
procedere, in qualsiasi momento, ad apposite verifiche circa
l'osservanza e la sussistenza dei suddetti obblighi e requisiti.
Art. 10.
Certificato di sicurezza
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce gli
standard e le norme di sicurezza, su proposta del gestore
dell'infrastruttura ferroviaria, e vigila sulla loro applicazione.
2. Al fine di garantire il sicuro e affidabile espletamento dei
servizi ferroviari il certificato di sicurezza di cui al presente
articolo attesta la conformita' alle normative nazionali, compatibili
con il diritto comunitario, per quanto riguarda i requisiti tecnici e
operativi specifici per i servizi ferroviari e i requisiti di
sicurezza relativi al personale, al materiale rotabile e
all'organizzazione interna dell'impresa ferroviaria, con particolare
riguardo agli standard in materia di sicurezza della circolazione ed
alle disposizioni e prescrizioni emanate per le singole linee e per i
singoli servizi.
3. Per il rilascio del certificato di sicurezza le imprese
ferroviarie devono dimostrare che il personale incaricato della guida
e dell'accompagnamento dei convogli utilizzati per l'espletamento dei
servizi di trasporto possiede la formazione e le conoscenze
necessarie per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza
e di circolazione.
4. Ai fini del rilascio del certificato di sicurezza, le imprese
ferroviarie devono dimostrare che il materiale rotabile che compone i
convogli e' stato regolarmente omologato, immatricolato e sottoposto
a tutti i controlli prescritti in materia dalla normativa vigente e
secondo le regole di esercizio dell'infrastruttura in questione.
5. Il certificato di sicurezza e' rilasciato, su richiesta del
legale rappresentante dell'impresa, dal gestore dell'infrastruttura
ferroviaria entro tre mesi dalla richiesta. Entro lo stesso termine
il gestore dell'infrastruttura ferroviaria comunica ai richiedenti la
ragione del mancato rilascio.
6. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria controlla
periodicamente la sussistenza dei requisiti previsti dal presente
decreto per il rilascio del certificato di sicurezza e puo' revocare
in tutto o in parte il certificato stesso, informandone
immediatamente l'autorita' che ha rilasciato la licenza all'impresa
ferroviaria, nel caso in cui accerta la perdita dei requisiti
previsti dal presente articolo.
7. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto a
rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle
persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in proprio
possesso, in conformita' alla normativa in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
8. Per il rilascio del certificato di sicurezza il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria applica diritti commisurati ai costi
sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per
le procedure di certificazione.
Gestore dell'infrastruttura
Art. 11.
Principi
1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' soggetto autonomo
ed indipendente, sul piano giuridico, organizzativo o decisionale,
dalle imprese operanti nel settore dei trasporti.
2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' responsabile del
controllo della circolazione in sicurezza dei convogli, della
manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, sul piano
tecnico, commerciale e finanziario, assicurandone l'accessibilita',
la funzionalita', nonche' le informazioni; deve altresi' assicurare
la manutenzione e la pulizia degli spazi pubblici delle stazioni
passeggeri.
3. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto al rispetto
della riservatezza delle informazioni commerciali in suo possesso.
4. Al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, per la
rete di propria attribuzione, sono affidati in via esclusiva i
compiti e le funzioni relativi al rilascio del certificato di
sicurezza, nonche' il calcolo e riscossione dei canoni e
l'assegnazione di capacita' sulla base delle disposizioni di cui agli
articoli 17 e 27.
5. Per quanto riguarda i gestori di infrastrutture ferroviarie
regionali e locali, rientranti nel campo di applicazione del presente
decreto, ove l'attivita' di gestione dell'infrastruttura ferroviaria
sia svolta da un soggetto che sia titolare anche di un'impresa
ferroviaria, le attivita' ed i compiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,
devono essere espletati senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, attraverso una struttura aziendale autonoma e distinta,
sotto il profilo patrimoniale e contabile, dalle altre strutture
destinate allo svolgimento delle attivita' espletate in qualita' di
impresa ferroviaria. I criteri per la separazione contabile sono
stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1108/70.
Art. 12.
Accesso all'infrastruttura ferroviaria
1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria mette a disposizione
delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle
imprese ferroviarie, nei termini e con le modalita' previste dal
presente decreto, l'infrastruttura ferroviaria, e presta i servizi di
cui all'articolo 20, nel rispetto dei principi di non discriminazione
e di equita', allo scopo di garantire un'efficiente gestione della
rete, nonche' di conseguire la massima utilizzazione della relativa
capacita'.
2. In caso di emergenza, ovvero di guasti che rendano
l'infrastruttura temporaneamente inutilizzabile, il gestore
dell'infrastruttura, ove sussista assoluta necessita' e urgenza, puo'
disporre anche senza preavviso che le linee ferroviarie per le quali
e' stata effettuata assegnazione di capacita' siano rese
temporaneamente indisponibili per il tempo necessario alla
riparazione del guasto o alla risoluzione del problema tecnico. Ove
necessario, il gestore dell'infrastruttura puo' altresi' richiedere
alle imprese ferroviarie, con le modalita' previste nel prospetto
informativo della rete di cui all'articolo 13, di mettere a
disposizione risorse al fine di coadiuvarlo nel ripristino della
normalita'.
Art. 13.
Prospetto informativo della rete
1. Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle
regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate,
elabora un prospetto informativo della rete, provvede al suo
periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche
ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e
prescrizioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37.
2. Il prospetto informativo della rete deve contenere:
a) un'esposizione dettagliata delle caratteristiche
dell'infrastruttura disponibile e delle condizioni di accesso alla
stessa, nonche' informazioni circa le modalita' di accesso agli
impianti merci di proprieta' del gestore dell'infrastruttura, da
parte delle imprese ferroviarie o di altri richiedenti;
b) un'esposizione dettagliata dei principi, criteri, procedure,
modalita' e termini di calcolo e riscossione relativi al canone di
pedaggio ed ai corrispettivi dovuti per la prestazione di servizi di
cui all'articolo 20, qualora questi siano prestati da un unico
fornitore. In detta esposizione sono precisati la metodologia, le
norme e, se del caso, i parametri utilizzati ai fini
dell'applicazione dell'articolo 17, comma 7, dell'articolo 18 e
dell'articolo 12, comma 2;
c) un'esposizione dettagliata dei criteri, procedure, modalita' e
termini relativi al sistema di assegnazione della capacita' di
infrastruttura ed all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 20,
nonche' ogni altra informazione necessaria per presentare richieste
di capacita' di infrastruttura e, in particolare:
1) le modalita' di presentazione delle richieste di capacita';
2) i requisiti e le condizioni necessarie per ottenere la
capacita' richiesta;
3) i termini per la presentazione delle richieste e per
l'assegnazione della capacita';
4) i principi che disciplinano la procedura di coordinamento di
cui all'articolo 29;
5) le procedure da seguire ed i criteri da utilizzare in
ipotesi di infrastruttura saturata;
6) informazioni dettagliate in ordine alle restrizioni
all'utilizzo dell'infrastruttura;
7) le condizioni sulla base delle quali si terra' conto dei
precedenti livelli di utilizzo della capacita', anche ai fini della
individuazione delle priorita' nell'ambito della procedura di
assegnazione della capacita';
d) una esposizione dettagliata delle misure adottate per
garantire un trattamento adeguato delle richieste di capacita' per
l'effettuazione di servizi di trasporto merci e di servizi di
trasporto internazionale, nonche' delle richieste di capacita' per
l'effettuazione di servizi di trasporto specifici, anche saltuari o
occasionali, soggette alla procedura di cui all'articolo 31;
3. E' consentito ad ogni parte interessata di ottenere copia del
prospetto informativo della rete, dietro presentazione di apposita
domanda. Il gestore dell'infrastruttura puo' richiedere, a tal fine,
la corresponsione di un contributo che non puo' eccedere le spese di
pubblicazione del prospetto informativo stesso.
4. Il prospetto informativo della rete deve essere pubblicato
almeno quattro mesi prima della scadenza del termine per la
presentazione delle richieste di assegnazione di capacita'
d'infrastruttura.
Art. 14.
Rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e
lo Stato
1. I rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo
Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da un contratto
di programma. Il contratto di programma e' stipulato per un periodo
minimo di tre anni, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel
bilancio dello Stato, nel rispetto dei principi di indipendenza
patrimoniale, gestionale e contabile dallo Stato, di economicita' in
relazione alla qualita' del servizio prestato e di programmazione
delle attivita', degli investimenti e dei finanziamenti, mirante alla
realizzazione dell'equilibrio finanziario e degli obiettivi tecnici e
commerciali, indicando i mezzi per farvi fronte.
2. Nel contratto di programma di cui al comma 1 e' disciplinata nei
limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato la
concessione di finanziamenti per far fronte a nuovi investimenti,
alla manutenzione ed al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, ai
fini del miglioramento della qualita' dei servizi, dello sviluppo
dell'infrastruttura stessa e del rispetto dei livelli di sicurezza
compatibili con l'evoluzione tecnologica.
3. Nel contratto di programma di cui al comma 1 puo' essere
altresi' prevista, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel
bilancio dello Stato, la concessione di un indennizzo al gestore
dell'infrastruttura ferroviaria per le perdite finanziarie
conseguenti alla assegnazione di capacita' di infrastruttura
ferroviaria per la prestazione dei servizi nell'interesse della
collettivita' definiti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del
Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modifiche ed
integrazioni, ovvero conseguenti alla assegnazione di capacita' di
infrastruttura ferroviaria specificamente finalizzata a favorire lo
sviluppo dei trasporti ferroviari delle merci.
4. Nel contratto di programma di cui al comma 1, tenendo in debito
conto la necessita' di garantire il conseguimento di elevati livelli
di sicurezza, l'effettuazione delle operazioni di manutenzione,
nonche' il miglioramento della qualita' dell'infrastruttura e dei
servizi ad essa connessi, sono previsti, nei limiti delle risorse
annualmente iscritte nel bilancio dello Stato, incentivi al gestore
per ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e l'entita' dei
diritti di accesso.
5. Nell'ambito della politica generale di Governo, il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto all'elaborazione ed
all'aggiornamento di un piano di impresa comprendente i programmi di
finanziamento e di investimento, da sottoporre all'approvazione
dell'azionista e da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Il piano ha lo scopo di garantire l'uso e lo sviluppo
ottimali ed efficienti dell'infrastruttura, assicurando al tempo
stesso l'equilibrio finanziario e prevedendo i mezzi per conseguire
tali obiettivi.
Art. 15.
Costo dell'infrastruttura e contabilita'
1. I conti del gestore dell'infrastruttura ferroviaria devono
presentare e un tendenziale equilibrio tra i ricavi derivanti dalla
riscossione dei canoni di cui agli articoli 17, 18 e 19 e dei
corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 20, le
eccedenze provenienti da altre attivita' commerciali e i contributi
pubblici definiti nel contratto di programma di cui all'articolo 14,
da un lato, e i costi relativi alla gestione dell'infastruttura al
netto degli ammortamenti, dall'altro.
2. Il gestore dell'infrastruttura utilizza un sistema di
contabilita' regolatoria che evidenzia i meccanismi di imputazione
dei costi relativi a tutti i processi industriali relativi alla sua
attivita'. In particolare tale sistema presenta un grado di
disaggregazione delle poste contabili tale da evidenziare
l'attribuzione dei costi e dei ricavi ai singoli processi
industriali, nonche' la destinazione dei contributi ed incentivi
pubblici. Il gestore dell'infrastruttura provvede ad aggiornare
periodicamente l'imputazione dei costi secondo la migliore pratica
internazionale.
3. I risultati derivanti dal sistema di contabilita' di cui al
comma 2 sono comunicati annualmente al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, corredati di tutte le informazioni necessarie alla
valutazione dell'efficienza della spesa e del rispetto di quanto
previsto al comma 1.
Diritti e canoni
Art. 16.
Diritto di accesso e transito sull'infrastruttura ferroviaria
1. Le associazioni internazionali di imprese ferroviarie di cui
almeno una abbia la sede principale in Italia hanno il diritto di
accesso e di transito sull'infrastruttura ferroviaria per le
prestazioni di servizi di trasporto internazionali con gli altri
Stati membri dell'Unione europea in cui sono stabilite le imprese che
costituiscono l'associazione.
2. Le associazioni internazionali di imprese ferroviarie hanno il
diritto di transito in Italia per l'espletamento di servizi di
trasporto internazionale tra gli altri Stati membri in cui hanno sede
le imprese ferroviarie che costituiscono l'associazione.
3. Le imprese ferroviarie con sede nel territorio dell'Unione
europea, hanno il diritto di accesso all'intera rete ferroviaria
nazionale per l'espletamento di servizi di trasporto internazionale
di merci.
4. Le imprese ferroviarie con sede nel territorio dell'Unione
europea, ed in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo
3, comma 1, lettera p), hanno il diritto di accesso all'intera rete
ferroviaria nazionale per l'espletamento di servizi di trasporto
internazionale nella parte di infrastruttura ferroviaria nazionale,
nonche' di servizi di trasporto nazionale di passeggeri o di merci.
Art. 17.
Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
1. Ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio
dell'infrastruttura ferroviaria da parte delle associazioni
internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
acquisita una motivata relazione da parte del gestore
dell'infrastruttura ferroviaria, previo parere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente ai servizi di
loro competenza, e' stabilito il canone dovuto per l'accesso
all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Il decreto e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee.
2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla base di quanto
disposto al comma 1, calcola il canone dovuto dalle associazioni
internazionali di imprese ferroviarie e dalle imprese ferroviarie per
l'utilizzo dell'infrastruttura e procede alla riscossione dello
stesso.
3. Ai fini della determinazione del canone sono presi in
considerazione i costi diretti e indiretti di circolazione, i costi
di energia sostenuti dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria per
lo svolgimento della corrispondente attivita', nonche' le spese
generali dirette e quota di quelle indirette. Dai costi cosi'
considerati devono dedursi gli eventuali indennizzi e gli eventuali
contributi pubblici di qualsiasi natura previsti nel contratto di
programma di cui all'articolo 14.
4. Per impedire discriminazioni, deve essere garantito che gli
importi medi e marginali del canone per usi equivalenti
dell'infrastruttura siano comparabili e che i servizi comparabili
sullo stesso segmento di mercato siano soggetti al pagamento dello
stesso canone. Del rispetto di tali garanzie deve essere data
dimostrazione nel prospetto informativo della rete.
5. Per il calcolo e la fissazione del canone dovuto per l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria, si applicano i seguenti parametri:
a) qualita' dell'infrastruttura ferroviaria, intesa come
velocita' massima e attrezzatura tecnica ed impiantistica della
linea;
b) saturazione, legata alla densita' dei convogli sulle singole
tratte infrastrutturali all'interno della giornata e all'intensita'
di utilizzo dei nodi ferroviari;
c) usura del binario e della linea elettrica, legata al peso e
alla velocita' del convoglio, nonche' alle caratteristiche del
contatto tra pantografo e catenaria;
d) velocita', intesa come grado di assorbimento di capacita'
sulla linea percorsa in relazione alla tipologia della fascia oraria
in cui si inserisce la traccia oraria richiesta;
e) consumo energetico, legato alla tipologia di trazione
utilizzata.
6. Il parametro indicato al comma 5, lettera a), viene utilizzato
per il calcolo del diritto di prenotazione dovuto da ciascun
assegnatario di capacita' per le tracce orarie programmate
nell'orario ferroviario. Gli altri parametri di cui al comma 5 si
applicano su base chilometrica.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo'
individuare con proprio decreto, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze, previa consultazione del gestore dell'infrastruttura,
le ulteriori eventuali tipologie di costo da prendere in
considerazione ai fini della determinazione del canone.
8. Il canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
e' soggetto a revisione annuale in base al tasso di inflazione
programmato. Eventuali modifiche agli elementi essenziali per il
calcolo del canone devono essere rese pubbliche con almeno tre mesi
di anticipo rispetto alla data di applicazione.
9. In sede di applicazione del decreto di cui al comma 1, il
gestore dell'infrastruttura ferroviaria puo', sulla base dei principi
stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adeguare
l'ammontare del canone in funzione dei volumi e della qualita' delle
capacita' richieste, nonche' in relazione alla situazione del mercato
dei trasporti e del livello di congestionamento dell'infrastruttura,
con corrispondenti variazioni dei corrispettivi globalmente intesi.
In ogni caso il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
deve essere calcolato, applicato e riscosso in modo trasparente e non
discriminatorio.
10. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, della
conseguente determinazione dei canoni da parte del gestore
dell'infrastruttura e del recepimento delle modalita' e termini di
calcolo dei canoni nel prospetto informativo della rete, e comunque
non oltre il 31 dicembre 2005, i canoni di utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla
base dei criteri dettati dai decreti Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti in data 21 marzo e del 22 marzo 2000, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile
2000, e successive modifiche ed integrazioni.
11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
sono definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura ed i
principi e procedure per l'assegnazione della capacita' di cui
all'articolo 27 e per il calcolo del canone per l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per la fornitura
dei servizi di cui all'articolo 20. Con lo stesso decreto sono
definite le regole in materia di servizi di cui all'articolo 20.
Art. 18.
Maggiorazioni e riduzioni dei canoni di accesso
1. Nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunita' europea e
della normativa comunitaria in materia, con decreto adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, possono essere previsti coefficienti di
maggiorazione sui canoni corrisposti per l'utilizzo della rete
ferroviaria, ovvero riduzioni dei canoni stessi, nonche' modifiche
dei canoni che tengano conto del costo degli effetti ambientali
causati dalla circolazione dei treni.
Art. 19.
Sistema di compensazione per la mancata copertura dei costi
ambientali, dei costi connessi ad incidenti e dei costi di
infrastruttura
1. Nel rispetto degli articoli 73, 87 e 88 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea e della normativa comunitaria in materia
possono essere istituiti sistemi di compensazione, di durata limitata
nel tempo, a favore del modo di trasporto ferroviario laddove sia
dimostrabile la mancata copertura dei costi ambientali, dei costi
connessi ad incidenti e dei costi di infrastruttura da parte di modi
di trasporto concorrenti e nei limiti della differenza tra tali costi
rispetto ai costi equivalenti imputabili alla modalita' di trasporto
ferroviario.
2. Se i soggetti che beneficiano di una compensazione di cui al
comma 1 usufruiscono di un diritto esclusivo, la compensazione deve
essere accompagnata da vantaggi comparabili per gli utenti.
3. Le metodologie di definizione e di calcolo utilizzate per la
determinazione delle compensazioni di cui al presente articolo devono
essere rese pubbliche e deve essere possibile dimostrare l'entita'
dei costi specifici imputabili a modi di trasporto concorrenti che
vengono evitati, direttamente o indirettamente, sostenendo il
trasporto ferroviario con il ricorso a tale tipologia di
compensazioni.
Art. 20.
Servizi
1. Il gestore dell'infrastruttura garantisce alle associazioni
internazionali di imprese ferroviarie e alle imprese ferroviarie cui
sono state assegnate tracce orarie, a condizioni eque e non
discriminatorie, e senza corresponsione di alcun onere aggiuntivo
rispetto al canone di accesso, la fornitura dei seguenti servizi:
a) trattamento delle richieste di capacita' di infrastruttura, ai
fini della conclusione dei contratti di cui all'articolo 25;
b) utilizzo della capacita' assegnata;
c) uso degli scambi e dei raccordi;
d) controllo e regolazione della circolazione dei treni,
segnalamento e instradamento dei convogli, nonche' comunicazione di
ogni informazione relativa alla circolazione;
e) uso del sistema di alimentazione elettrica per la corrente di
trazione, ove disponibile;
f) ogni altra informazione necessaria per la realizzazione o la
gestione del servizio per il quale e' stata concessa la capacita'.
2. Le associazioni internazionali di imprese e le imprese
ferroviarie, hanno altresi' il diritto all'accesso ed all'utilizzo, a
condizioni eque e non discriminatorie, di:
a) impianti di approvvigionamento di combustibile;
b) stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi;
c) scali e terminali merci;
d) aree e impianti di smistamento e di composizione dei treni;
e) aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al ricovero ed
al deposito di materiale rotabile e di merci;
f) centri di manutenzione ed ogni altra infrastruttura tecnica;
g) servizi di manovra;
h) controllo dei trasporti di merci pericolose, previa
sottoscrizione di contratti specifici con il gestore
dell'infrastruttura;
i) assistenza alla circolazione di treni speciali, previa
sottoscrizione di contratti specifici con il gestore
dell'infrastruttura.
3. Il gestore dell'infrastruttura effettua le prestazioni di cui al
comma 2 dietro pagamento di corrispettivi equi e non discriminatori,
che tengano conto della situazione della concorrenza nel settore e
puo' rifiutare le richieste delle imprese ferroviarie di fornitura
dei servizi stessi esclusivamente qualora sussistano valide
alternative a condizioni di mercato.
4. Il gestore dell'infrastruttura, ove non sia in condizione di
fornire alcuni dei servizi di cui al comma 2, provvede, entro un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto, ad affidare la gestione
dei servizi stessi, con procedure trasparenti nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria, a soggetti indipendenti dalle
imprese ferroviarie, nel rispetto delle esigenze di accesso equo,
trasparente e non discriminatorio da parte delle imprese ferroviarie.
Il gestore dell'infrastruttura deve comunque garantire, anche nelle
more dell'eventuale affidamento a terzi, una gestione efficiente,
equa e non discriminatoria dei servizi in parola e ne risponde
direttamente.
5. Su richiesta di ciascuna associazione internazionale di imprese
ferroviarie o impresa ferroviaria il gestore dell'infrastruttura
presta, ove disponibili, i seguenti servizi complementari:
a) corrente di trazione;
b) preriscaldamento treni passeggeri;
c) fornitura di combustibile e ogni altro servizio fornito presso
le infrastrutture a cui e' consentito l'accesso.
6. Il gestore dell'infrastruttura puo', su espressa richiesta delle
associazioni internazionali di imprese ferroviarie o delle imprese
ferroviarie, fornire, ove disponibili, i seguenti servizi ausiliari:
a) accesso alla rete di telecomunicazioni;
b) fornitura di informazioni complementari;
c) verifica tecnica sul materiale rotabile.
Il gestore dell'infrastruttura non e' obbligato a fornire i servizi
di cui al presente comma.
7. Se i servizi di cui ai commi 2, 5 e 6 sono offerti da un unico
fornitore o comunque non sono offerti in regime di concorrenza,
devono essere forniti a prezzi commisurati al costo di fornitura e
sulla base del livello di utilizzo effettivo. Se gli stessi servizi
sono offerti in regime di concorrenza, devono essere forniti a prezzi
di mercato.
8. L'accesso e la prestazione di servizi connessi con attivita'
ferroviarie nei porti indicati all'allegato I della direttiva
2001/12/CE, che servono o potrebbero servire piu' di un cliente
finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera non
discriminatoria e le richieste da parte delle imprese ferroviarie
possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono
alternative valide a condizioni di mercato.
9. La definizione delle linee guida generali di regolazione,
relative alla produzione ed all'acquisto dei servizi di cui al
presente articolo, con particolare riguardo ai servizi di manovra ed
alla disciplina di effettuazione degli stessi in autoproduzione, da
parte delle imprese ferroviarie, deve essere contenuta nel decreto
ministeriale di cui all'articolo 1, comma 11. Nel prospetto
informativo della rete, di cui all'articolo 13, dovranno essere
contenute le procedure specifiche di attuazione relative alla
produzione e acquisto dei servizi di cui al presente articolo.
Art. 21.
Sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario
1. Al fine di ridurre al minimo le disfunzioni conseguenti ad
eventuali perturbazioni arrecate alla circolazione dei treni, il
gestore dell'infrastruttura adotta, entro il 31 dicembre 2004, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e secondo quanto
stabilito dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un
apposito sistema di controllo delle prestazioni del trasporto
ferroviario, che puo' prevedere la possibilita' sia di comminare
sanzioni agli utilizzatori della rete che arrecano tali
perturbazioni, sia di erogare compensazioni agli utilizzatori della
rete danneggiati da tali perturbazioni, sia di erogare forme di
premio per gli utilizzatori della rete che si distinguono per l'aver
effettuato prestazioni superiori a quelle previste dai rispettivi
contratti di accesso all'infrastruttura.
2. I principi di base del sistema di controllo delle prestazioni di
cui al presente articolo si applicano all'intera rete gestita dal
gestore dell'infrastruttura.
Assegnazione della capacita' di infrastruttura
Art. 22.
Diritti connessi alla capacita'
1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' il soggetto
preposto all'assegnazione della capacita' di infrastruttura
ferroviaria.
2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, procede alla
ripartizione della capacita', garantendo che:
a) la capacita' sia ripartita su base equa, non discriminatoria e
nel rispetto dei principi stabiliti dal successivo art. 27;
b) la ripartizione della capacita' consenta un utilizzo efficace
e ottimale dell'infrastruttura ferroviaria.
3. La capacita' di infrastruttura assegnata ad un richiedente non
puo' essere trasferita a pena di nullita' ed ogni violazione ha come
conseguenza l'esclusione da una nuova assegnazione di capacita',
nell'ambito della programmazione dell'orario di servizio
immediatamente successivo. L'utilizzo della capacita' da parte di
un'impresa ferroviaria al fine di svolgere attivita' di trasporto per
conto di un richiedente che non e' un'impresa ferroviaria o
un'associazione internazionale di imprese ferroviarie, non e'
considerato un trasferimento.
4. Il diritto di utilizzare capacita' specifiche di infrastruttura
sotto forma di tracce orarie puo' essere concesso per una durata
massima non superiore alla vigenza di un orario di servizio.
5. Il gestore dell'infrastruttura e un richiedente possono,
tuttavia, concludere un accordo quadro, a norma dell'articolo 23, per
l'utilizzo di capacita' sull'infrastruttura ferroviaria interessata
per un periodo superiore a quello di vigenza di un orario di servizio
ed a partire dal primo orario di servizio utile, compatibilmente con
le procedure individuate per l'assegnazione di capacita'
nell'articolo 27 e nel prospetto informativo della rete.
6. I diritti ed obblighi rispettivi del gestore dell'infrastruttura
e dei richiedenti in materia di assegnazione della capacita' sono
definiti in sede contrattuale, con modalita' individuate nel
prospetto informativo della rete di cui all'articolo 13.
Art. 23.
Accordi quadro
1. Nel rispetto degli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo
dell'Unione europea, l'accordo quadro di cui all'articolo 22, comma
5, specifica le caratteristiche della capacita' di infrastruttura
richiesta dal richiedente e a questo offerta per un periodo di norma
superiore alla vigenza di un orario di servizio ed a partire dal
primo orario di servizio utile, compatibilmente con le procedure
individuate per l'assegnazione di capacita' nell'articolo 27 e nel
prospetto informativo della rete. L'accordo quadro non specifica il
dettaglio delle tracce orarie richieste, ma mira a rispondere alle
legittime esigenze commerciali del richiedente.
2. Gli accordi quadro non devono ostacolare l'utilizzo
dell'infrastruttura in questione da parte di altri richiedenti o
servizi. A tale fine, con riferimento a ciascuna tratta o linea
ferroviaria, la quota massima di capacita' acquisibile da un singolo
richiedente per mezzo di un accordo quadro avente vigenza superiore
ad un anno, non puo' essere superiore al limite che sara' fissato con
il decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 11.
3. Sono ammesse modifiche o limitazioni dell'accordo quadro purche'
finalizzate a consentire un migliore utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria.
4. L'accordo quadro puo' prevedere sanzioni per il caso di modifica
o di cessazione dello stesso.
5. Gli accordi quadro sono conclusi di regola per un periodo di
cinque anni. In casi specifici e' ammessa una durata maggiore o
minore. Un periodo superiore ai cinque anni, e comunque non superiore
a dieci anni, e' motivato dall'esistenza di contratti commerciali
specifici, connessi ad investimenti o rischi di particolare rilievo,
strettamente connessi all'utilizzazione della capacita' acquisita con
l'accordo quadro.
6. Nel rispetto della riservatezza commerciale, gli aspetti
generali di ogni accordo quadro sono comunicati a tutte le parti
interessate.
7. Se il richiedente di un accordo quadro non e' un'impresa
ferroviaria o un'associazione internazionale di imprese ferroviarie,
esso dovra' indicare in tempo utile al gestore dell'infrastruttura le
imprese ferroviarie o le associazioni internazionali di imprese
ferroviarie che effettueranno per suo conto, almeno per il primo anno
di vigenza dell'accordo medesimo, i servizi di trasporto relativi
alla capacita' acquisita con tale accordo quadro. A tali fini dette
imprese ferroviarie o associazioni internazionali d'imprese
ferroviarie procedono, ai sensi dell'articolo 24, alla richiesta di
assegnazione di capacita' specifiche, sotto forma di tracce orarie, e
successivamente alla stipula del contratto con il gestore
dell'infrastruttura, secondo le procedure previste negli articoli 22
e 25 e nel prospetto informativo della rete.
8. Il gestore dell'infrastruttura puo' stabilire per i richiedenti
condizioni volte a tutelare le sue legittime aspettative circa le
future entrate e l'utilizzo dell'infrastruttura. Tali condizioni
devono essere congrue, trasparenti e non discriminatorie. Esse sono
pubblicate, nell'ambito dei principi di assegnazione della capacita',
nel prospetto informativo della rete e ne e' informata la Commissione
europea.
9. Le condizioni di cui al comma precedente riguardano
esclusivamente la prestazione di una garanzia finanziaria, di livello
congruo e proporzionale al livello di attivita' previsto dal
richiedente, e l'assicurazione dell'idoneita' a presentare offerte
conformi in vista dell'ottenimento della capacita' di infrastruttura.
Le regioni e le province autonome, fermo restando l'impegno ad
utilizzare comunque la capacita' richiesta, sono esentate dalla
prestazione di garanzia finanziaria.
Art. 24.
Richieste di tracce orarie
1. Le richieste di capacita' specifiche di infrastruttura sotto
forma di tracce orarie possono essere presentate dalle imprese
ferroviarie e dalle associazioni internazionali di imprese
ferroviarie.
2. Il gestore dell'infrastruttura stabilisce per i richiedenti
condizioni volte a tutelare le sue legittime aspettative circa le
future entrate e l'utilizzo dell'infrastruttura. Tali condizioni
devono essere congrue, trasparenti e non discriminatorie. Esse sono
pubblicate, nell'ambito dei principi di assegnazione della capacita',
nel prospetto informativo della rete e ne e' informata la Commissione
europea.
3. Le condizioni di cui al comma 2 riguardano esclusivamente la
prestazione di una garanzia finanziaria, di livello congruo e
proporzionale al livello di attivita' previsto dal richiedente, e
l'assicurazione dell'idoneita' a presentare offerte conformi in vista
dell'ottenimento della capacita' di infrastruttura.
Art. 25.
Contratto per la concessione dei diritti di utilizzo
1. I soggetti di cui all'articolo 24 possono presentare al gestore
dell'infrastruttura una richiesta di conclusione di un contratto per
la concessione di diritti di utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria, dietro pagamento di un canone, di cui all'articolo 17.
2. Le richieste concernenti l'orario di servizio devono rispettare
i termini fissati nell'articolo 27 e recepiti nel prospetto
informativo della rete.
3. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di
imprese ferroviarie che hanno concluso un accordo quadro ai sensi
dell'articolo 23, presentano la richiesta di capacita' specifica
sotto forma di tracce orarie in base a tale accordo.
4. Il gestore dell'infrastruttura assicura il trattamento delle
richieste di capacita' di infrastruttura che gli pervengono da
qualsiasi organismo comune eventualmente istituito dai gestori
dell'infrastruttura, presso cui i richiedenti possano presentare
direttamente le richieste.
Art. 26.
Riesame delle determinazioni in materia di assegnazione di capacita'
e di riscossione del canone di accesso all'infrastruttura
1. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali hanno
facolta' di richiedere all'organismo di regolazione di cui
all'articolo 37, il riesame delle determinazioni adottate dal gestore
dell'infrastruttura ferroviaria in materia di ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria o in materia di riscossione
del canone. Il suddetto organismo di regolazione si pronuncia entro
due mesi dalla data di ricevimento di tutte le informazioni
necessarie.
Art. 27.
Assegnazione di capacita'
1. Il gestore dell'infrastruttura svolge le procedure di
assegnazione della capacita'. In particolare, egli assicura che la
capacita' di infrastruttura sia assegnata equamente, in modo
trasparente e non discriminatorio e nel rispetto del diritto
comunitario, osservando i principi fissati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con il decreto di cui all'articolo 17,
comma 11.
2. Il gestore dell'infrastruttura rispetta la riservatezza
commerciale delle informazioni ricevute dai richiedenti e deve essere
permanentemente in grado di fornire, ad ogni soggetto interessato,
informazioni sulla capacita' di infrastruttura assegnata per
l'effettuazione di servizi di trasporto ferroviario.
3. L'assegnazione della capacita' avviene secondo il seguente
schema:
a) il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, prima di iniziare
le consultazioni per la definizione del progetto di orario di
servizio di cui all'articolo 29, comma 3, identifica insieme con i
soggetti competenti in materia di assegnazione di capacita' negli
altri Stati membri, le tracce orarie riservate ai servizi di
trasporto internazionale che vanno integrati nello stesso orario;
b) soltanto in caso di assoluta e comprovata necessita' il
gestore dell'infrastruttura puo' apportare modifiche alle tracce
orarie che sono state riservate ai servizi di trasporto
internazionale secondo la procedura di cui al punto precedente;
c) l'orario di servizio e' stabilito una volta per anno civile;
d) per le modifiche e gli eventuali adeguamenti dell'orario il
gestore dell'infrastruttura procede ai sensi del paragrafo 2
dell'allegato III della direttiva 2001/14/CE;
e) non oltre undici mesi prima dell'entrata in vigore dell'orario
di servizio, il gestore dell'infrastruttura provvede a che le tracce
orarie provvisoriamente riservate ai servizi di trasporto
internazionale siano definite in cooperazione con i soggetti
competenti in materia di assegnazione di capacita' negli altri Stati
membri. Il gestore dell'infrastruttura assicura per quanto possibile
che la programmazione di tali tracce sia mantenuta invariata nelle
fasi successive della definizione dell'orario di servizio;
f) il termine per la presentazione delle richieste di capacita'
da integrare nell'orario di servizio non puo' essere superiore a
dodici mesi prima dell'entrata in vigore dell'orario;
g) il gestore dell'infrastruttura delibera sulle richieste entro
due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse
da parte delle imprese ferroviarie e delle associazioni
internazionali di imprese ferroviarie, dandone comunicazione alle
stesse. Il rigetto della richiesta deve essere motivato;
h) quando il rigetto della richiesta di capacita' e' motivato
dalla insufficienza della stessa, la richiesta e' riesaminata,
d'accordo con l'istante, in occasione del successivo adeguamento
dell'orario per gli itinerari interessati. Le date degli adeguamenti
di orario e le relative prescrizioni sono rese disponibili ai
soggetti interessati;
i) entro i quattro mesi successivi alla scadenza del termine per
la presentazione delle richieste da parte delle imprese ferroviarie e
delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie, il gestore
dell'infrastruttura predispone un progetto di orario di servizio.
4. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto a
comunicare tempestivamente alle imprese ferroviarie interessate ogni
modifica rilevante della qualita' delle linee e della capacita'
utilizzata per l'espletamento dei servizi ferroviari.
Art. 28.
Cooperazione per l'assegnazione della capacita' di infrastruttura
1. Nell'ambito delle procedure di assegnazione della capacita' il
gestore dell'infrastruttura coopera con i gestori degli altri paesi,
in conformita' a quanto indicato negli articoli 4, 15 e 18 della
direttiva 2001/14/CE, per consentire la creazione e l'assegnazione
efficienti della capacita' di infrastruttura su piu' reti nazionali,
anche mediante la definizione di tracce orarie per servizi di
trasporto internazionale, in particolare per quelli effettuati
nell'ambito della rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di
merci indicata nell'allegato I della direttiva 2001/12/CE e per
facilitare la circolazione di treni merci che sono oggetto di una
richiesta ad hoc di cui all'articolo 31.
2. In tale ambito i gestori dell'infrastruttura valutano le diverse
esigenze ed eventualmente propongono ed organizzano itinerari e
tracce orarie da destinare a servizi di trasporto ferroviario
internazionale.
3. I principi di cui al presente articolo si applicano anche in
relazione alle diverse reti ferroviarie presenti nel territorio
nazionale che rientrano nell'ambito di applicazione del presente
decreto.
Art. 29.
Procedura di programmazione e coordinamento
1. Nell'ambito del processo di assegnazione di capacita', devono
essere soddisfatte, per quanto possibile, tutte le richieste di
capacita' di infrastruttura, comprese quelle relative a tracce orarie
su linee appartenenti a piu' reti, anche tenendo conto, per quanto
possibile, dei vincoli gravanti sui richiedenti, compresa l'incidenza
economica sulla loro attivita'.
2. Nei soli casi previsti dagli articoli 30 e 32, il gestore
dell'infrastruttura, nell'ambito della procedura di coordinamento,
finalizzata all'assegnazione di capacita' puo' accordare la priorita'
a servizi specifici, nel rispetto dei principi stabiliti nel decreto
di cui all'articolo 17, comma 11.
3. Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle parti
interessate, redige un progetto di orario di servizio e concede alle
parti stesse un termine non inferiore a trenta giorni per la
presentazione di eventuali osservazioni, da valutarsi ai fini della
ripartizione della capacita' di infrastruttura.
4. In caso di richieste di capacita' configgenti, il gestore
dell'infrastruttura si adopera al fine di coordinarle nell'ottica di
conciliare per quanto possibile tutte le richieste anche, se del
caso, proponendo capacita' di infrastruttura diverse da quelle
richieste.
5. La procedura di coordinamento e' esposta nel prospetto
informativo della rete e tiene conto della difficolta' di predisporre
tracce orarie per i servizi di trasporto internazionale e
dell'effetto che ogni modificazione puo' comportare su altri gestori
dell'infrastruttura.
6. Fatte salve le procedure di ricorso esistenti e le disposizioni
di cui all'articolo 37, in caso di vertenze relative all'assegnazione
della capacita' di infrastruttura e' predisposto dal gestore
dell'infrastruttura un sistema di risoluzione delle vertenze al fine
di giungere alla rapida soluzione delle stesse. Le decisioni in
merito devono essere adottate dal gestore dell'infrastruttura entro
dieci giorni lavorativi.
Art. 30.
Infrastruttura saturata
1. Se dopo il coordinamento delle richieste di tracce orarie e la
consultazione con i richiedenti non e' possibile soddisfare
adeguatamente le richieste di capacita' di infrastruttura, il gestore
dell'infrastruttura dichiara immediatamente che l'elemento
dell'infrastruttura in causa e' saturata. Tale dichiarazione e'
emessa anche per un'infrastruttura che e' prevedibile sia
insufficiente in un prossimo futuro.
2. Quando un'infrastruttura e' stata dichiarata saturata, il
gestore dell'infrastruttura esegue un'analisi della capacita', a
norma dell'articolo 33, a meno che sia gia' in corso un piano di
potenziamento della capacita' a norma dell'articolo 34.
3. Le procedure da seguire e i criteri applicati per l'assegnazione
di capacita' quando l'infrastruttura e' a capacita' limitata o
saturata sono indicati nel prospetto informativo della rete, tenendo
in debito conto l'importanza dei servizi di trasporto merci, in
particolare internazionali.
Art. 31.
Richieste ad hoc
1. Il gestore dell'infrastruttura risponde celermente, e comunque
entro cinque giorni lavorativi, a richieste ad hoc concernenti
singole tracce orarie presentate dalle imprese ferroviarie e dalle
associazioni internazionali di imprese ferroviarie, anche in corso di
vigenza dell'orario di servizio. L'informazione fornita sulla
capacita' disponibile di riserva e' comunicata a tutti i richiedenti
eventualmente interessati ad utilizzare questa capacita'.
2. Il gestore dell'infrastruttura valuta la necessita' di tenere a
disposizione, nell'ambito dell'orario definitivo di servizio,
capacita' di riserva per poter rispondere rapidamente a prevedibili
richieste ad hoc di capacita'. Tale principio vale anche per
infrastrutture saturate.
Art. 32.
Infrastruttura specializzata
1. Fatte salve le previsioni di cui al comma 2, la capacita' di
infrastruttura e' considerata disponibile per tutte le tipologie di
servizi di trasporto che hanno le caratteristiche necessarie per
l'utilizzo della linea ferroviaria.
2. Se esistono itinerari alternativi idonei, il gestore
dell'infrastruttura, previa consultazione di tutte le parti
interessate, puo' designare un'infrastruttura particolare da
utilizzare per determinati tipi di traffico. Fatti salvi gli
articoli 81, 82 e 86 del trattato, ove tale designazione abbia avuto
luogo, il gestore dell'infrastruttura puo' dare la priorita' a tali
tipologie di traffico nell'assegnazione della capacita' di
infrastruttura. La designazione non impedisce l'utilizzo
dell'infrastruttura per altri tipi di traffico se vi e' capacita'
disponibile e se il materiale rotabile utilizzato corrisponde alle
caratteristiche tecniche necessarie per l'utilizzo della linea.
3. In caso di designazione di un'infrastruttura a norma del comma 2
ne e' fatta menzione nel prospetto informativo della rete.
Art. 33.
Analisi della capacita'
1. L'analisi della capacita' in caso di infrastruttura saturata
mira a determinare le restrizioni di capacita' di infrastruttura che
impediscono il soddisfacimento adeguato delle richieste e a proporre
metodi volti al soddisfacimento di richieste di capacita'
supplementari. L'analisi individua i motivi della saturazione e le
misure da adottare a breve e medio termine per porvi rimedio.
2. L'analisi verte sull'infrastruttura, le procedure operative, la
natura dei diversi servizi e l'effetto di tutti questi fattori sulla
capacita' di infrastruttura. Il gestore dell'infrastruttura puo'
adottare misure che comprendano la modificazione dell'itinerario, la
riprogrammazione dei servizi, i cambiamenti di velocita' e i
miglioramenti dell'infrastruttura.
3. L'analisi della capacita' deve essere completata entro sei mesi
dal momento in cui l'infrastruttura e' stata dichiarata saturata.
Art. 34.
Piano di potenziamento della capacita'
1. Entro sei mesi dal completamento dell'analisi di capacita', il
gestore dell'infrastruttura presenta un piano di potenziamento della
capacita'.
2. Il piano di potenziamento della capacita' e' elaborato previa
consultazione dell'utenza dell'infrastruttura saturata e deve
indicare:
a) i motivi della saturazione;
b) il prevedibile futuro sviluppo del traffico;
c) i vincoli allo sviluppo dell'infrastruttura;
d) le opzioni e i costi del potenziamento della capacita', tra
cui le probabili modifiche dei canoni di accesso.
3. Oltre a quanto previsto al comma 2, il piano di potenziamento
determina, in base a un'analisi costi-benefici delle possibili misure
individuate, le azioni da adottare per potenziare la capacita' di
infrastruttura, compreso un calendario per l'attuazione delle misure.
4. Il gestore dell'infrastruttura, per l'utilizzo di determinate
infrastrutture e tratti infrastrutturali saturati a norma
dell'articolo 32, cessa di esigere il pagamento della componente del
canone legata alla densita' di circolazione su tali infrastrutture e
tratti infrastrutturali, qualora:
a) non sia in grado di presentare un piano di potenziamento della
capacita';
b) non porti avanti il piano di azione stabilito nel piano di
potenziamento della capacita'.
5. Il gestore dell'infrastruttura nei casi di cui al comma 4 puo',
previa approvazione dell'organismo di regolazione di cui all'articolo
37, continuare ad esigere il pagamento del componente del canone di
cui al medesimo comma, se:
a) il piano di potenziamento della capacita' non puo' essere
attuato per ragioni che sfuggono al suo controllo;
b) le opzioni disponibili non sono economicamente o
finanziariamente valide.
Art. 35.
Utilizzo delle tracce orarie
1. Il gestore dell'infrastruttura impone, in particolare in caso di
infrastruttura saturata, la rinuncia a tutte le tracce orarie che,
per un periodo di almeno un mese, siano state utilizzate al di sotto
della soglia minima fissata nel prospetto informativo della rete, a
meno che la causa sia riconducibile a fattori di carattere non
economico che sfuggano al controllo degli operatori.
2. Nel prospetto informativo della rete, il gestore
dell'infrastruttura puo' specificare le condizioni in base alle quali
si terra' conto dei precedenti livelli di utilizzo delle tracce
orarie nella determinazione delle priorita' nella procedura di
assegnazione di capacita'.
Disposizioni finali
Art.
36.
Ulteriori obblighi delle imprese ferroviarie e delle associazioni
internazionali di imprese ferroviarie
1. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di
imprese ferroviarie che espletano sull'infrastruttura ferroviaria
nazionale servizi di trasporto di merci o di persone osservano, oltre
ai requisiti stabiliti dal presente decreto, anche la legislazione
nazionale, regionale, e la normativa regolamentare, compatibili con
la legislazione comunitaria, ed applicate in modo non
discriminatorio, con particolare riguardo agli standard definiti e
alle prescrizioni in materia di:
a) requisiti tecnici ed operativi specifici per i servizi
ferroviari;
b) requisiti di sicurezza applicabili al personale, al materiale
rotabile e all'organizzazione interna delle imprese ferroviarie;
c) salute, sicurezza, condizioni sociali e diritti dei lavoratori
e degli utenti;
d) requisiti applicabili a tutte le imprese nel pertinente
settore ferroviario destinate a offrire vantaggi o protezione agli
utenti.
2. E' fatto obbligo alle imprese ferroviarie ed alle associazioni
internazionali di imprese ferroviarie di rispettare gli accordi
applicabili ai trasporti ferroviari internazionali, nonche' le
pertinenti disposizioni fiscali e doganali.
Art. 37.
Organismo di regolazione
1. L'organismo di regolazione indicato all'articolo 30 della
direttiva 2001/14/CE e' il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti o sue articolazioni. Esso vigila sulla concorrenza nei
mercati dei servizi ferroviari e agisce in piena indipendenza sul
piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia
finanziaria, dall'organismo preposto alla determinazione dei canoni
di accesso all'infrastruttura, dall'organismo preposto
all'assegnazione della capacita' e dai richiedenti, conformandosi ai
principi di cui al presente articolo.
2. L'organismo di regolazione collabora con gli organismi degli
altri Paesi membri della Comunita' europea, scambiando informazioni
sulle proprie attivita', nonche' sui principi e le prassi decisionali
adottati, al fine di coordinare i rispettivi principi decisionali in
ambito comunitario.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29 in tema di vertenze
relative all'assegnazione della capacita' di infrastruttura, ogni
richiedente ha il diritto di adire l'organismo di regolazione se
ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di
discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, in particolare
avverso decisioni prese dal gestore dell'infrastruttura o
eventualmente dall'impresa ferroviaria in relazione a quanto segue:
a) prospetto informativo della rete;
b) procedura di assegnazione della capacita' di infrastruttura e
relativo esito;
c) sistema di imposizione dei canoni di accesso
all'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per i servizi di
cui all'articolo 20;
d) livello o struttura dei canoni per l'utilizzo
dell'infrastruttura e dei corrispettivi per i servizi di cui
all'articolo 20;
e) rilascio del certificato di sicurezza;
f) controllo del rispetto delle norme e degli standard di
sicurezza.
4. L'organismo di regolazione, nell'ambito dei propri compiti
istituzionali, ha facolta' di chiedere al gestore
dell'infrastruttura, ai richiedenti e a qualsiasi altra parte
interessata, tutte le informazioni che ritiene utili, in particolare
al fine di poter garantire che i canoni per l'accesso
all'infrastruttura ed i corrispettivi per la fornitura dei servizi di
cui all'articolo 20, applicati dal gestore dell'infrastruttura, siano
conformi a quanto previsto dal presente decreto e non siano
discriminatori. Le informazioni devono essere fornite senza indebiti
ritardi.
5. Con riferimento alle attivita' di cui al comma 3, l'organismo di
regolazione decide sulla base di un ricorso o eventualmente d'ufficio
e adotta le misure necessarie volte a porre rimedio entro due mesi
dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie. Fatto salvo il
comma 7, la decisione dell'organismo di regolazione e' vincolante per
tutte le parti cui e' destinata.
6. In caso di ricorso contro un rifiuto di concessione di capacita'
di infrastruttura o contro le condizioni di una proposta di
assegnazione di capacita', l'organismo di regolazione puo' concludere
che non e' necessario modificare la decisione del gestore
dell'infrastruttura o che, invece, essa deve essere modificata
secondo gli orientamenti precisati dall'organismo stesso.
7. In ogni caso, avverso le determinazioni dell'organismo di
regolazione e' ammesso il sindacato giurisdizionale.
8. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Art. 38.
Abrogazione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
1998, n. 277, ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 146, salvo l'articolo 8, commi 3 e 5, che resta in vigore
fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 17,
comma 11.
2. Si intende fatto al presente decreto ogni riferimento ai decreti
di cui al comma 1, contenuto nel decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e successive modificazioni, nonche' nelle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative concernenti la materia
regolata dal presente decreto.
Art. 39.
Clausola di cedevolezza espressa
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, le disposizioni del presente decreto afferenti a
materia di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al
recepimento delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE, si
applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi
fondamentali desumibili dal presente decreto.
Art. 40.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli