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Roma, 22 settembre 2003

 

Circolare n. 102/2003

Oggetto: Ferrovie - Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE - Decreto legislativo 8.7.2003, n.188, su S.O. alla G.U. n.170 del 24.7.2003

 

La liberalizzazione ferroviaria ha fatto un altro passo avanti in Italia con il recepimento delle direttive comunitarie 12, 13 e 14 del 2001.

Anche se ulteriori linee guida e regole applicative sono rinviate a decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi successivamente, il contenuto innovativo del decreto legislativo 188 è ampio e di forte impatto sul settore ferroviario oggi in piena evoluzione.

 

Il decreto in esame disciplina:

a)      l'utilizzo e la gestione dell'infrastruttura ferroviaria;

b)      l'attività di trasporto per ferrovia effettuato da imprese ferroviarie operanti in Italia ed i criteri per il rilascio delle relative licenze;

c)       il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria per le imprese ferroviarie;

d)      i principi e le procedure da seguire nella ripartizione della capacità dell’infra­struttura ferroviaria, nonché nella riscossione dei diritti dovuti per l'utilizzo della infrastruttura.

 

Tra i 40 articoli del decreto si commentano di seguito alcuni aspetti di particolare interesse per gli operatori del trasporto merci.

 

RICHIEDENTE DELLE TRACCE

Un primo punto riguarda la definizione di "richiedente" delle tracce.

Secondo l’articolo 3 del decreto, le tracce possono essere richieste:

·          sia da imprese ferroviarie

·          sia da "persona fisica o giuridica con un interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacità di infrastruttura ai fini dell'effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario".

E' stata dunque recepita la definizione comunitaria, ma con la limitazione che le tracce ferroviarie possono essere assegnate in concreto con un contratto della validità di un anno alle sole imprese ferroviarie (o alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie ciascuna in possesso di licenza) (articoli 6, 12 e 16).

Il richiedente non impresa ferroviaria come definito all'art. 3 (ma anche l'impresa ferroviaria se lo ritiene) può peraltro acquisire capacità di infrastruttura ferroviaria stipulando un "accordo quadro" con il gestore dell'infrastruttura, impegnandosi a non esercitare attività di intermediazione commerciale sulle capacità acquisite.

 

ACCORDO QUADRO

Secondo quanto stabilito dagli articoli 22 e 23, l'accordo quadro è stipulato tra il richiedente – sia esso un'impresa ferroviaria o no - ed il gestore dell'infrastruttura e dura di norma 5 anni. L'accordo quadro "non specifica il dettaglio delle tracce orarie richieste, ma mira a rispondere alle legittime esigenze commerciali del richiedente", cioè a garantirgli che nella sua programmazione di lavoro potrà disporre della capacità di trasporto di quelle tracce.

Ovviamente è posto un limite alla capacità che può essere assegnata con un accordo quadro, limite che sarà precisato in un decreto ministeriale di prossima emanazione.

Il richiedente non impresa ferroviaria dovrà indicare in tempo utile al gestore dell'infrastruttura le imprese ferroviarie che almeno nel primo anno effettueranno per suo conto i servizi di trasporto relativi alla capacità acquisita con l'accordo quadro. Con questa precisazione si ammette la possibilità per il richiedente non impresa ferroviaria di utilizzare più di una impresa ferroviaria contemporaneamente e di poter cambiare fornitore ogni anno.

Saranno le imprese ferroviarie indicate dal richiedente a fare la richiesta di capacità specifica sotto forma di tracce orarie e a stipulare il contratto con il gestore dell'infrastruttura.

Le imprese ferroviarie, dunque, trasformano l'impegno dell’accordo quadro in acquisizione di tracce dal gestore dell'infrastruttura.

 

TERMINAL E MANOVRA

L’articolo 20 elenca i servizi che devono essere garantiti dal gestore dell'infrastruttura, gratuitamente o a pagamento. Tra quelli a pagamento (comma 2) sono compresi "gli scali e terminali merci" (lett. c) ed "i servizi di manovra" (lett. g).

Il comma 4 precisa che il gestore dell'infrastruttura, ove non sia in grado di fornire alcuni dei servizi di cui al comma 2, provvede, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto 188, ad affidare con procedure trasparenti e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria la gestione dei servizi stessi a soggetti indipendenti dalle imprese ferroviarie, con garanzia alle imprese ferroviarie di accesso ai servizi equo, trasparente e non discriminatorio.

Le linee guida per la produzione e per l'acquisto da parte delle imprese ferroviarie dei servizi di cui all'art. 20 (in particolare i servizi di manovra effettuati in autoproduzione) saranno contenute nel già citato decreto ministeriale di prossima emanazione e nel Prospetto Informativo della Rete.

Un momento di riflessione deve essere dedicato all'aggettivo "indipendente" da imprese ferroviarie che il decreto 188 pone come condizione necessaria perché una impresa terza possa proporsi per l'affidamento del terminal da parte del gestore dell'infrastruttura. Sarebbe opportuno inserire una più precisa definizione dell'aggettivo nel decreto ministeriale di attuazione, senza sottovalutare l’eventualità che definizioni troppo restrittive potrebbero mettere in crisi il settore (servizi e imprese).

 

RACCORDI

I servizi di scali e terminal che obbligatoriamente il gestore dell'infrastruttura deve fornire a pagamento alle imprese ferroviarie riguardano solo gli impianti di sua proprietà. E' naturale, quindi, che nel vendere una traccia che fa capo ad un suo terminal il gestore dell'infrastruttura si preoccupi di garantire (direttamente se gestisce in proprio o indirettamente tramite l'affidatario) la disponibilità del terminal in una certa finestra oraria. Quando, però, la proprietà del terminal è di terzi – e, quindi, opera in regime di raccordo ferroviario - chi vende la traccia deve solo garantirsi che il raccordo disponga di un adatto fascio di binari di presa-consegna treni.

 

MANOVRA FUORI DAGLI IMPIANTI

Non sempre in un impianto (anche non terminal) sono disponibili idonei binari di presa-consegna, per cui la manovra nel movimentare i treni può trovarsi nella condizione di dover accedere ai binari di corsa (stazione). La lettera della norma prescrive che in questo caso chi effettua la manovra dovrebbe a tutti gli effetti avere la licenza di impresa ferroviaria ed il certificato di sicurezza almeno per la limitata tratta in questione.

Se questa interpretazione è corretta non solo RFI dovrebbe diventare impresa ferroviaria a tutti gli effetti per effettuare la manovra, ma anche le imprese locali che volessero prestare un servizio di manovra o gli stessi terminalisti che volessero autoprodurlo dovrebbero diventare impresa ferroviaria.

Sarebbe opportuno a questo punto istituire un "certificato di sicurezza per la manovra”, cioè meno oneroso come costi ed obblighi, pur nella salvaguardia della sicurezza dell'esercizio, rispetto a quello previsto per le imprese ferroviarie. In caso contrario la manovra potrebbe incontrare difficoltà per una reale liberalizzazione.

 

Il decreto 188 costituisce un importante passo avanti nella creazione di un mercato del trasporto ferroviario e nel chiarimento di alcuni aspetti sino ad oggi non affrontati. I prossimi decreti ministeriali completeranno l'azione di regolazione. Questo procedimento di normazione per successivi gradi di affinamento, anche se più lento nel tempo, avrà il pregio di rendere più agevolmente comprensibile una materia così nuova e complessa.

Questi periodi di riflessione e di simulazione dell'applicazione delle norme consentono inoltre analisi indubbiamente utili per la fase successiva di normazione.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.74/2001

 

Allegato uno

 

E/cp

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S.O. alla G.U. n.170 del 24.7.2003 (fonte Guritel)

DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 188

Attuazione  delle  direttive  2001/12/CE,  2001/13/CE e 2001/14/CE in
materia ferroviaria.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

 

                        Disposizioni generali

                               Art. 1.

                            O g g e t t o

  1. Il presente decreto disciplina:
    a) l'utilizzo   e  la  gestione  dell'infrastruttura  ferroviaria
adibita    a   servizi   di   trasporto   ferroviario   nazionali   e
internazionali,  nonche' i principi e le procedure da applicare nella
determinazione  e  nella  imposizione  dei  diritti dovuti per il suo
utilizzo;
    b) l'attivita'  di  trasporto  per ferrovia effettuata da imprese
ferroviarie operanti in Italia e i criteri relativi al rilascio, alla
proroga  ed alla modifica delle licenze per la prestazione di servizi
di  trasporto  ferroviario da parte delle imprese ferroviarie e delle
associazioni internazionali di imprese ferroviarie;
    c) il  diritto  di  accesso all'infrastruttura ferroviaria per le
associazioni  internazionali  di imprese ferroviarie e per le imprese
ferroviarie;
    d) i  principi e le procedure da seguire nella ripartizione del1a
capacita'  di  infrastruttura  ferroviaria  e  nella  riscossione dei
diritti dovuti per l'utilizzo della infrastruttura.
  2. Il presente decreto non si applica:
    a) alle  reti  ferroviarie locali e regionali isolate, adibite al
trasporto passeggeri;
    b) alle  reti  ferroviarie adibite unicamente alla prestazione di
servizi passeggeri urbani e suburbani;
    c) alle   reti  ferroviarie  regionali  adibite  unicamente  alla
prestazione  di  servizi  merci  regionali  da  parte  di  un'impresa
ferroviaria  la  cui  attivita' si limita all'esercizio di servizi di
trasporto   di   interesse  regionale,  locale  e  interregionale  di
interesse  locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422,  e  successive  modificazioni, finche' non vi siano richieste di
utilizzo della capacita' della rete da parte di un altro richiedente;
    d) alle  infrastrutture ferroviarie private adibite unicamente al
trasporto    merci   effettuato   dal   proprietario   delle   stesse
infrastrutture.
  3.  Le  reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del
presente  decreto  e  per  le  quali  sono attribuite le funzioni e i
compiti  di  programmazione  e di amministrazione, sono regolate, con
particolare   riferimento  a  quanto  attiene  all'utilizzo  ed  alla
gestione  di  tali  infrastrutture,  all'attivita'  di  trasporto per
ferrovia,  al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attivita'
di  ripartizione  ed  assegnazione della capacita' di infrastruttura,
sulla  base  dei  principi  delle  direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e
2001/14/CE e dal presente decreto, nonche' dal decreto legislativo n.
422/1997 e successive modificazioni.
  4.  Per  le  reti  di  cui al comma 3 le funzioni dell'organismo di
regolazione   di  cui  all'articolo  37  sono  svolte  dalle  regioni
interessate  o  da  apposito organismo individuato dalle stesse sulla
base dei principi stabiliti dalla direttiva 2001/14/CE e dal presente
decreto.
  5.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,   con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,  sono  individuate: le reti ferroviarie di cui al comma 3, i
criteri  relativi  alla  determinazione  dei  canoni  di  accesso  ed
all'assegnazione  della  capacita'  di  infrastruttura  da  adottarsi
riguardo  alle  predette reti, i criteri relativi alla gestione delle
licenze,  le  modalita' di coordinamento delle funzioni dello Stato e
delle  regioni, con particolare riguardo alle questioni inerenti alla
sicurezza  della  circolazione  ferroviaria,  nonche'  i  criteri  di
applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera c).
                               Art. 2.
                           P r i n c i p i
  1.  Le  attivita' disciplinate dal presente decreto sono uniformate
ai seguenti principi:
    a) autonomia   e   indipendenza   gestionale,   amministrativa  e
contabile delle imprese ferroviarie;
    b) possibilita'  di risanamento della struttura finanziaria delle
imprese di settore;
    c) separazione  contabile  o costituzione di imprese separate per
la   gestione   dell'infrastruttura  ferroviaria  e  per  l'esercizio
dell'attivita' di trasporto a mezzo ferrovia;
    d) liberta'  di  accesso al mercato dei trasporti di passeggeri e
di  merci  per ferrovia da parte delle associazioni internazionali di
imprese  ferroviarie e delle imprese ferroviarie, in conformita' alle
prescrizioni  contenute  nelle direttive comunitarie e negli articoli
49 e seguenti del Trattato CE, a condizioni eque, non discriminatorie
e  tali  da  garantire  lo  sviluppo  della  concorrenza  nel settore
ferroviario.
  2 Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 3.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «assegnazione  di  capacita»,  il processo attraverso il quale
vengono  esaminate  le  richieste  e  definita  l'assegnazione  della
capacita' di una determinata infrastruttura ferroviaria;
    b) «richiedente»,  un'impresa ferroviaria titolare di licenza e/o
un'associazione  internazionale  di  imprese ferroviarie, ciascuna in
possesso  di  licenza,  nonche' una persona fisica o giuridica con un
interesse  di  pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacita'
di  infrastruttura  ai  fini  dell'effettuazione  di  un  servizio di
trasporto  ferroviario,  che stipula apposito «accordo quadro» con il
gestore   dell'infrastruttura   e   che  non  esercita  attivita'  di
intermediazione  commerciale  sulla capacita' acquisita con lo stesso
accordo  quadro;  sono  altresi' richiedenti le regioni e le province
autonome limitatamente ai servizi di propria competenza;
    c) «infrastruttura    saturata»,    una    sezione   della   rete
infrastrutturale  ferroviaria dove, anche dopo il coordinamento delle
diverse  richieste  di  assegnazione  di  capacita', non e' possibile
soddisfare  pienamente  la  domanda,  anche  se  solo  in determinati
periodi temporali di esercizio;
    d) «piano  di  potenziamento  della  capacita»,  una misura o una
serie  di  misure  con  un calendario di attuazione volte a rimediare
alle  limitazioni  di  capacita' che portano a dichiarare una sezione
dell'infrastruttura «infrastruttura saturata»;
    e) «coordinamento»,  la  procedura  in base alla quale il gestore
dell'infrastruttura  e  i richiedenti cercano di risolvere situazioni
in   cui   esistono   richieste   di   capacita'   di  infrastruttura
confliggenti;
    f) «accordo   quadro»,   un   accordo   di   carattere   generale
giuridicamente   vincolante   di  diritto  pubblico  o  privato,  che
definisce  i  diritti  e gli obblighi di un richiedente e del gestore
dell'infrastruttura  in relazione alla capacita' di infrastruttura da
assegnare  e  ai  diritti da riscuotere per un periodo superiore alla
vigenza di un orario di servizio;
    g) «impresa  ferroviaria»,  qualsiasi  impresa pubblica o privata
titolare  di  una licenza, la cui attivita' principale consiste nella
prestazione  di  servizi per il trasporto di merci e/o di persone per
ferrovia   e  che  garantisce  obbligatoriamente  la  trazione;  sono
comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione;
    h) «gestore    dell'infrastruttura»,   soggetto   incaricato   in
particolare      della      realizzazione,     della     manutenzione
dell'infrastruttura  ferroviaria  e della gestione in sicurezza della
circolazione  ferroviaria. I compiti del gestore dell'infrastruttura,
anche  per  parte  della  rete,  possono  essere  assegnati a diversi
soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie vigenti e nel
presente decreto;
    i) «rete»,  l'intera  infrastruttura  ferroviaria  gestita  da un
gestore dell'infrastruttura;
    l) «rete  ferroviaria transeuropea per il trasporto delle merci»,
l'infrastruttura per il servizio di trasporto internazionale di merci
come individuata nell'allegato I della direttiva 2001/12/CE;
    m) «prospetto  informativo  della rete», un documento in cui sono
precisati  in dettaglio le regole generali, le scadenze, le procedure
e  i  criteri relativi ai sistemi di definizione e di riscossione dei
corrispettivi   dovuti   per  l'utilizzo  dell'infrastruttura  e  dei
servizi,  nonche'  quelli relativi all'assegnazione della capacita' e
che  contiene anche ogni altra informazione necessaria per presentare
richieste di capacita' di infrastruttura;
    n) «infrastruttura    ferroviaria»,   l'infrastruttura   definita
nell'allegato  1,  parte  A,  del  regolamento (CEE) n. 2598/70 della
Commissione  del  18 dicembre  1970, che individua il contenuto delle
voci degli schemi per la contabilita' dell'allegato I del regolamento
(CEE)  n.  1108/70  del  Consiglio  del  4 giugno  1970, ad eccezione
dell'ultimo  alinea che, ai soli fini del presente decreto, si limita
alla   formulazione   di   «Edifici   adibiti   al   servizio   delle
infrastrutture»;
    o) «associazione    internazionale   di   imprese   ferroviarie»,
associazione  che  comprende almeno due imprese ferroviarie stabilite
in  due  o piu' Stati dell'Unione europea, che ha lo scopo di fornire
prestazioni di trasporto internazionale tra Stati membri;
    p) «licenza»,  autorizzazione,  valida  su  tutto  il  territorio
comunitario, rilasciata dalle apposite autorita' degli Stati membri a
un'impresa  che  ha  sede  nel  territorio comunitario, con cui viene
riconosciuta la qualita' di «impresa ferroviaria» e viene legittimato
l'espletamento  di  servizi internazionali di trasporto di merci o di
persone   per   ferrovia;   la  licenza  puo'  essere  limitata  alla
prestazione di determinati tipi di servizi;
    q) «autorita'  preposta  al  rilascio delle licenze», l'organismo
incaricato  dallo  Stato  membro  di  rilasciare  le licenze in campo
ferroviario.  Il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, e'
l'organismo  nazionale  incaricato  del  rilascio  delle licenze alle
imprese ferroviarie che hanno sede nel territorio italiano;
    r) «titolo  autorizzatorio»,  il  titolo di cui all'articolo 131,
comma  1,  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  rilasciato dal
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti su richiesta delle
imprese   ferroviarie   in   possesso   di   licenza,   che  consente
l'espletamento,  sulla  rete  infrastrutturale nazionale, di tutte le
tipologie   di   servizi   di   trasporto   in  ambito  nazionale  ed
internazionale,  a  condizioni  di  reciprocita' qualora si tratti di
imprese ferroviarie aventi sede all'estero o loro controllate;
    s) «servizio   di   trasporto  internazionale»,  di  merci  o  di
passeggeri,  il  servizio  di trasporto nel quale il treno attraversa
almeno  una frontiera di uno Stato membro; il treno puo' essere unito
ad  altro  convoglio  e/o  anche scomposto e le varie sezioni possono
avere  origini  e  destinazioni  diverse,  purche' tutto il materiale
rotabile trainato attraversi almeno una frontiera;
    t) «orario di servizio», i dati che definiscono tutti i movimenti
programmati dei treni e del materiale rotabile sull'infrastruttura in
questione durante il suo periodo di validita';
    u) «traccia oraria», la frazione di capacita' dell'infrastruttura
ferroviaria necessaria a far viaggiare un convoglio tra due localita'
in un determinato periodo temporale;
    v) «capacita»,  la somma delle tracce orarie che costituiscono la
potenzialita'  di  utilizzo di determinati segmenti di infrastruttura
ferroviaria;
    z) «servizi  regionali»,  i  servizi  di  trasporto  destinati  a
soddisfare le esigenze in materia di trasporto di una o piu' regioni.

 

                        Imprese ferroviarie

                               Art. 4.

                           P r i n c i p i

  1. Le imprese ferroviarie stabilite o che si stabiliranno in Italia
devono   possedere  uno  status  giuridico  indipendente  per  quanto
riguarda  la  gestione, l'amministrazione, ed il controllo interno in
materia  amministrativa,  economica  e  contabile.  Il patrimonio, il
bilancio  e  la  contabilita' delle imprese ferroviarie devono essere
distinti  da  quelli  dello  Stato,  delle  regioni,  delle  province
autonome e degli enti locali.
  2.  Le  imprese  ferroviarie  applicano  gli standard e le norme di
sicurezza   definiti   dal   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  su  proposta  del gestore dell'infrastruttura, nonche' le
disposizioni  e  le  prescrizioni  del gestore dell'infrastruttura in
materia.
                               Art. 5.
          Contabilita' e bilancio delle imprese ferroviarie
  1. Le imprese ferroviarie rendono pubblico il bilancio annuale.
  2.  Nel bilancio annuale sono tenute separate le attivita' connesse
con la prestazione di servizi di trasporto merci.
  3.  Qualora  siano  erogati  fondi  per  le attivita' relative alla
prestazione  di  servizi  di  trasporto  per  servizio pubblico, essi
devono  figurare  separatamente  nella  pertinente contabilita' e non
possono essere trasferiti alle attivita' relative alla prestazione di
altri servizi di trasporto o ad altre attivita'.
  4.  Qualora  l'impresa  ferroviaria  svolga attivita' connesse alla
gestione  dell'infrastruttura  ferroviaria,  nel bilancio sono tenute
separate  le  attivita'  connesse  alla  prestazione  di  servizi  di
trasporto   da  quelle  connesse  alla  gestione  dell'infrastruttura
ferroviaria.  Il finanziamento pubblico concesso ad uno di questi due
settori  di  attivita'  non puo' essere trasferito all'altro. I conti
relativi  ai  due  settori  di  attivita'  sono  tenuti  in  modo  da
riflettere tale divieto.
                               Art. 6.
              Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
  1.  L'utilizzo  dell'infrastruttura  ferroviaria  e'  consentito  a
condizione che ciascuna impresa ferroviaria dimostri:
    a) il  possesso  della licenza di cui all'articolo 3, lettera p),
che  legittima  l'espletamento di servizi internazionali di trasporto
di  merci  o  di  persone per ferrovia, fermo restando che in caso di
associazione  tutte  le  imprese ferroviarie associate debbono essere
titolari di licenza corrispondente al servizio da prestare.
    b) la  disponibilita'  in  qualsiasi  momento  del certificato di
sicurezza  rilasciato, dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria di
cui si richiede l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 10;
    c) l'avvenuta  conclusione  con  il  gestore  dell'infrastruttura
ferroviaria,   direttamente   o   per  il  tramite  dell'associazione
internazionale    eventualmente    costituita   con   altre   imprese
ferroviarie,   dei   necessari   accordi   amministrativi,   tecnici,
finanziari,  necessari  per  disciplinare  gli aspetti del controllo,
della  sicurezza  e  conseguenti all'assegnazione di capacita' e alla
imposizione  dei  diritti.  Le  condizioni  degli  accordi non devono
essere discriminatorie.
  2.  Le  imprese ferroviarie che intendono effettuare tutte o alcune
delle  tipologie  di servizi di trasporto di seguito indicate, devono
possedere,  in  aggiunta  a  quanto  previsto  al  comma 1, il titolo
autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r):
    a) nazionale merci;
    b) nazionale passeggeri;
    c) internazionale   passeggeri,  nella  parte  di  infrastruttura
ferroviaria nazionale.
  3.  In  sede  di  stipulazione  degli  accordi previsti al comma 1,
lettera  c),  il  gestore dell'infrastruttura ferroviaria accerta che
l'impresa ferroviaria sia in possesso di una licenza rilasciata dallo
Stato italiano o da altro Stato membro dell'Unione europea.
                               Art. 7.
                            L i c e n z a
  1.  Possono  chiedere il rilascio della licenza di cui all'articolo
3, lettera p), le imprese con sede in Italia che sono in possesso dei
requisiti  di  cui  all'articolo 8, che dispongono direttamente, o si
impegnano,  con la presentazione di un dettagliato piano aziendale, a
disporre dal momento dell'inizio dell'attivita':
    a) di materiale rotabile;
    b) del  personale  incaricato  della guida e dell'accompagnamento
dei convogli;
    c) della  copertura assicurativa per la responsabilita' civile in
caso  di  incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri,
il  bagaglio,  le  merci  trasportate,  la  posta,  le  altre imprese
ferroviarie, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e i terzi.
  2.  La  domanda,  presentata  su  carta  legale,  deve  indicare la
tipologia  o le tipologie dei servizi che l'impresa intende espletare
e deve essere firmata dal rappresentante legale dell'impresa.
  3.  La  licenza  e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti,  entro  tre  mesi  dal ricevimento delle informazioni
complete   concernenti  i  requisiti  indicati  all'articolo  8,  con
provvedimento  comunicato  al  soggetto  richiedente  la  licenza. Il
rigetto  della  richiesta  deve  essere  motivato. Del rilascio della
licenza e' fatta comunicazione alla Commissione europea.
  4.  La  licenza  rilasciata  ai  sensi del comma 3 deve indicare le
tipologie  del  servizi, di sola trazione o di trasporto per ferrovia
di merci e/o di persone che l'impresa e' legittimata ad espletare.
  5. La licenza e' valida in tutto il territorio dell'Unione europea.
  6.  Le  imprese  di  cui  al  comma  1  sono tenute, all'atto della
presentazione  della  domanda, al pagamento di un diritto commisurato
ai  costi  sostenuti  per  l'istruttoria,  per  le  verifiche,  per i
controlli  e per le procedure di rilascio della licenza. Le modalita'
del pagamento e l'ammontare del diritto sono determinati dal Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
                               Art. 8.
               Requisiti per il rilascio della licenza
  1. Le imprese ferroviarie devono essere in possesso di requisiti di
onorabilita',  capacita'  finanziaria  e competenza professionale per
ottenere il rilascio della licenza.
  2. Costituiscono requisiti di onorabilita':
    a) non   essere   stati   dichiarati   falliti   o  sottoposti  a
liquidazione    coatta    amministrativa    o    ad   amministrazione
straordinaria,  salvo  che sia intervenuta sentenza di riabilitazione
civile,  ne'  essere  stati  ammessi,  nei cinque anni antecedenti la
richiesta della licenza, alle procedure di concordato preventivo o di
amministrazione controllata;
    b) non  aver  riportato  sentenza  definitiva  di  condanna  o di
applicazione  della  pena  ai  sensi  dell'articolo 444 del codice di
procedura  penale  per  delitti  contro il patrimonio, contro la fede
pubblica,  contro  l'economia  pubblica,  l'industria e il commercio,
contro  la  pubblica incolumita', contro la pubblica amministrazione,
per  i delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e
dal  titolo  VI  del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per
delitti  non  colposi  per  i  quali  la  legge prevede la pena della
reclusione  non  inferiore  nel massimo a quattro anni, salvo che sia
intervenuta sentenza di riabilitazione;
    c) non aver riportato sentenze di condanna per violazioni gravi o
ripetute  degli  obblighi  derivanti  dal diritto previdenziale o dal
diritto del lavoro, tra cui gli obblighi derivanti dalla legislazione
in  materia  di  salute  e  di  sicurezza  sul  luogo di lavoro e gli
obblighi  in  materia  di  legislazione  doganale per le societa' che
intendessero  effettuare  trasporti  di  merci  soggette  a procedure
doganali;
    d) non  essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali
o patrimoniali;
    e) non  sussista  alcuno  dei  divieti  previsti dall'articolo 10
della  legge  31 maggio  1965,  n. 575, e successive modificazioni ed
integrazioni;
    f) non  essere  stati  condannati  in  via  definitiva  per gravi
violazioni di leggi specifiche relative ai trasporti.
  3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti:
    a) dai titolari delle imprese individuali;
    b) da tutti i soci delle societa' di persone;
    c) dai   soci  accomandatari,  quando  trattasi  di  societa'  in
accomandita semplice o in accomandita per azioni;
    d) dagli  amministratori delegati e dai legali rappresentanti per
ogni altro tipo di societa'.
  4.  Se  non si tratta di imprese individuali il requisito di cui al
comma  2,  lettera  a),  deve essere altresi' posseduto dall'ente che
esercita l'impresa.
  5.  Costituisce  requisito  di  capacita'  finanziaria la capacita'
dell'impresa  di  far  fronte  agli  impegni  effettivi e potenziali,
stabiliti  in  base  a  presupposti  realistici,  per  un periodo non
inferiore a dodici mesi.
  6.  Per  l'effettuazione  dell'esame  di  capacita'  finanziaria la
richiesta di licenza deve essere corredata da specifiche informazioni
e in particolare, dei seguenti elementi:
    a) risorse  finanziarie  disponibili,  compresi depositi bancari,
anticipi concessi in conto corrente, prestiti;
    b) fondi ed elementi di attivo realizzabile a titolo di garanzia;
    c) capitale di esercizio;
    d) costi  di  esercizio, compresi costi di acquisto e acconti per
veicoli, terreni, edifici, attrezzature e materiale rotabile;
    e) oneri gravanti sul patrimonio dell'impresa ferroviaria.
  7.  Per la dimostrazione del possesso del requisito della capacita'
finanziaria  di  cui  al  comma  5  l'impresa presenta una relazione,
prodotta  da  un  revisore  dei  conti  o da altro esperto contabile,
valutativa  delle  informazioni  richieste  sulla base degli elementi
indicati  al  comma  6, nonche' idonea documentazione da parte di una
banca o una cassa di risparmio.
  8.  In  materia  di competenza professionale, l'impresa ferroviaria
garantisce:
    a) di   disporre   o   di   essere   in   grado  di  disporre  di
un'organizzazione  gestionale efficiente e di possedere le conoscenze
e  l'esperienza  necessaria  per esercitare un controllo operativo ed
una   supervisione   sicuri  ed  efficaci  relativamente  ai  servizi
ferroviari della tipologia specificata nella licenza;
    b) che   il   personale   responsabile   della  sicurezza  ed  in
particolare  quello  addetto  alla  guida dei convogli sia pienamente
qualificato nel proprio campo di attivita';
    c) che  il  personale,  il  materiale rotabile e l'organizzazione
siano  tali  da  garantire un alto livello di sicurezza per i servizi
ferroviari da espletare.
  9. Per l'effettuazione dell'esame della competenza professionale la
richiesta di licenza deve essere corredata da specifiche informazioni
relativamente:
    a) alla  natura  e  allo  stato  di  manutenzione  del  materiale
rotabile con particolare riguardo alle norme di sicurezza;
    b) alle  qualifiche  del  personale responsabile della sicurezza,
nonche'  alle  modalita'  di formazione del personale, fermo restando
che  il  rispetto  dei requisiti in materia di qualifiche deve essere
provato   mediante  la  presentazione  dei  corrispondenti  documenti
giustificativi.
  10. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 9 possono
essere  sostituite  da un piano organico che specifica i programmi di
acquisizione e gestione delle risorse umane e strumentali, inclusa la
manutenzione del materiale rotabile, con particolare riferimento alle
norme di sicurezza.
                               Art. 9.
                       Validita' della licenza
  1.  La  licenza  ha  validita'  temporale  illimitata, salvo quanto
previsto dal presente articolo.
  2.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualsiasi
momento,  puo' richiedere all'impresa di comprovare il possesso ed il
mantenimento  dei  requisiti  che  hanno consentito il rilascio della
licenza.
  3.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti revoca la
licenza  se accerta la mancanza dei titoli e dei requisiti per il suo
rilascio,  mentre  ne  sospende  l'efficacia  quando esiste un dubbio
fondato  circa  la  loro  effettiva  sussistenza,  per un periodo non
superiore ad un mese, per l'effettuazione dei necessari accertamenti.
  4.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, qualora
constati che sussistono fondati dubbi circa il mantenimento, da parte
di un'impresa ferroviaria cui l'autorita' di un altro Stato membro ha
rilasciato  una licenza, dei requisiti previsti per il possesso della
stessa  dalla  direttiva  95/18/CE  e  successive  modificazioni,  ne
informa senza indugio tale autorita'.
  5.   Il   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  puo'
rilasciare  una  licenza  temporanea  per  il  tempo  necessario alla
riorganizzazione  dell'impresa ferroviaria, comunque non superiore al
periodo  di  sei  mesi  dalla  data  di  rilascio,  purche'  non  sia
compromessa  la  sicurezza  del  servizio  di  trasporto,  quando  la
sospensione  o  la revoca della licenza e' dovuta al mancato possesso
dei requisiti di capacita' finanziaria.
  6.   Il   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  puo'
sospendere  la  licenza  o  richiedere  la  conferma  dell'istanza di
rilascio  quando l'impresa ferroviaria sospende l'attivita' per oltre
sei mesi o non la inizia decorsi sei mesi dal rilascio della licenza.
L'impresa ferroviaria puo' chiedere la concessione di un termine piu'
lungo di sei mesi per l'inizio dell'attivita' in considerazione della
specificita' dei servizi prestati.
  7.  L'impresa  ferroviaria  e tenuta a richiedere la conferma della
licenza   nel   caso   in  cui  siano  sopravvenute  modifiche  della
configurazione  giuridica  dell'impresa stessa e, in particolare, nei
casi   di   fusione,  incorporazione  o  acquisizione  del  controllo
societario  da  parte di un altro soggetto. L'impresa ferroviaria che
richiede  la  conferma  puo'  continuare  l'attivita'  a  meno che il
Ministero   delle   infrastrutture  e  dei  trasporti  sospenda,  con
provvedimento  motivato, l'efficacia della licenza gia' rilasciata se
ritiene compromessa la sicurezza del servizio di trasporto.
  8. L'impresa ferroviaria che intende estendere o modificare in modo
rilevante  la  propria  attivita'  deve  chiedere  la revisione della
licenza.
  9.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' revocare
la  licenza  quando l'impresa ferroviaria risulta assoggettata ad una
procedura  concorsuale  e  mancano  realistiche  possibilita'  di una
soddisfacente ristrutturazione entro un ragionevole periodo di tempo.
  10.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti comunica
senza  indugio  alla  Commissione  europea i provvedimenti di revoca,
sospensione o modifica delle licenze adottati.
  11.  Al fine di verificare l'effettivo adempimento e il rispetto di
quanto   stabilito   dal   presente   articolo,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti provvede, con cadenza quinquennale, al
riesame  della posizione di ciascuna impresa ferroviaria cui e' stata
rilasciata  la  licenza,  ferma  restando comunque la possibilita' di
procedere,   in   qualsiasi  momento,  ad  apposite  verifiche  circa
l'osservanza e la sussistenza dei suddetti obblighi e requisiti.
                              Art. 10.
                      Certificato di sicurezza
  1.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce gli
standard   e   le   norme  di  sicurezza,  su  proposta  del  gestore
dell'infrastruttura ferroviaria, e vigila sulla loro applicazione.
  2.  Al  fine  di  garantire il sicuro e affidabile espletamento dei
servizi  ferroviari  il  certificato  di sicurezza di cui al presente
articolo attesta la conformita' alle normative nazionali, compatibili
con il diritto comunitario, per quanto riguarda i requisiti tecnici e
operativi  specifici  per  i  servizi  ferroviari  e  i  requisiti di
sicurezza   relativi   al   personale,   al   materiale   rotabile  e
all'organizzazione  interna dell'impresa ferroviaria, con particolare
riguardo  agli standard in materia di sicurezza della circolazione ed
alle disposizioni e prescrizioni emanate per le singole linee e per i
singoli servizi.
  3.  Per  il  rilascio  del  certificato  di  sicurezza  le  imprese
ferroviarie devono dimostrare che il personale incaricato della guida
e dell'accompagnamento dei convogli utilizzati per l'espletamento dei
servizi   di   trasporto  possiede  la  formazione  e  le  conoscenze
necessarie per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza
e di circolazione.
  4.  Ai  fini  del rilascio del certificato di sicurezza, le imprese
ferroviarie devono dimostrare che il materiale rotabile che compone i
convogli  e' stato regolarmente omologato, immatricolato e sottoposto
a  tutti  i controlli prescritti in materia dalla normativa vigente e
secondo le regole di esercizio dell'infrastruttura in questione.
  5.  Il  certificato  di  sicurezza  e' rilasciato, su richiesta del
legale  rappresentante  dell'impresa, dal gestore dell'infrastruttura
ferroviaria  entro  tre mesi dalla richiesta. Entro lo stesso termine
il gestore dell'infrastruttura ferroviaria comunica ai richiedenti la
ragione del mancato rilascio.
  6.    Il    gestore   dell'infrastruttura   ferroviaria   controlla
periodicamente  la  sussistenza  dei  requisiti previsti dal presente
decreto  per il rilascio del certificato di sicurezza e puo' revocare
in   tutto   o   in   parte   il   certificato  stesso,  informandone
immediatamente  l'autorita'  che ha rilasciato la licenza all'impresa
ferroviaria,  nel  caso  in  cui  accerta  la  perdita  dei requisiti
previsti dal presente articolo.
  7.   Il   gestore   dell'infrastruttura  ferroviaria  e'  tenuto  a
rispettare  gli  obblighi  di riservatezza inerenti alla tutela delle
persone  o  delle  imprese su notizie, informazioni e dati in proprio
possesso,  in  conformita'  alla normativa in materia di tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali.
  8.  Per  il  rilascio  del  certificato  di  sicurezza  il  gestore
dell'infrastruttura  ferroviaria applica diritti commisurati ai costi
sostenuti  per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per
le procedure di certificazione.
 

                   Gestore dell'infrastruttura

                              Art. 11.
                              Principi
  1.  Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' soggetto autonomo
ed  indipendente,  sul  piano giuridico, organizzativo o decisionale,
dalle imprese operanti nel settore dei trasporti.
  2.  Il  gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' responsabile del
controllo   della  circolazione  in  sicurezza  dei  convogli,  della
manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, sul piano
tecnico,  commerciale  e finanziario, assicurandone l'accessibilita',
la  funzionalita',  nonche' le informazioni; deve altresi' assicurare
la  manutenzione  e  la  pulizia  degli spazi pubblici delle stazioni
passeggeri.
  3. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto al rispetto
della riservatezza delle informazioni commerciali in suo possesso.
  4.  Al  gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria nazionale, per la
rete  di  propria  attribuzione,  sono  affidati  in  via esclusiva i
compiti  e  le  funzioni  relativi  al  rilascio  del  certificato di
sicurezza,   nonche'   il   calcolo   e   riscossione  dei  canoni  e
l'assegnazione di capacita' sulla base delle disposizioni di cui agli
articoli 17 e 27.
  5.  Per  quanto  riguarda  i  gestori di infrastrutture ferroviarie
regionali e locali, rientranti nel campo di applicazione del presente
decreto,  ove l'attivita' di gestione dell'infrastruttura ferroviaria
sia  svolta  da  un  soggetto  che  sia  titolare anche di un'impresa
ferroviaria,  le  attivita' ed i compiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,
devono  essere  espletati  senza  oneri  aggiuntivi  per  la  finanza
pubblica,  attraverso  una  struttura  aziendale autonoma e distinta,
sotto  il  profilo  patrimoniale  e  contabile, dalle altre strutture
destinate  allo  svolgimento delle attivita' espletate in qualita' di
impresa  ferroviaria.  I  criteri  per  la separazione contabile sono
stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1108/70.
                              Art. 12.
               Accesso all'infrastruttura ferroviaria
  1.  Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria mette a disposizione
delle  associazioni  internazionali  di  imprese  ferroviarie e delle
imprese  ferroviarie,  nei  termini  e  con le modalita' previste dal
presente decreto, l'infrastruttura ferroviaria, e presta i servizi di
cui all'articolo 20, nel rispetto dei principi di non discriminazione
e  di  equita',  allo scopo di garantire un'efficiente gestione della
rete,  nonche'  di conseguire la massima utilizzazione della relativa
capacita'.
  2.   In   caso   di   emergenza,   ovvero  di  guasti  che  rendano
l'infrastruttura    temporaneamente    inutilizzabile,   il   gestore
dell'infrastruttura, ove sussista assoluta necessita' e urgenza, puo'
disporre  anche senza preavviso che le linee ferroviarie per le quali
e'   stata   effettuata   assegnazione   di   capacita'   siano  rese
temporaneamente   indisponibili   per   il   tempo   necessario  alla
riparazione  del  guasto o alla risoluzione del problema tecnico. Ove
necessario,  il  gestore dell'infrastruttura puo' altresi' richiedere
alle  imprese  ferroviarie,  con  le modalita' previste nel prospetto
informativo   della  rete  di  cui  all'articolo  13,  di  mettere  a
disposizione  risorse  al  fine  di  coadiuvarlo nel ripristino della
normalita'.
                              Art. 13.
                  Prospetto informativo della rete
  1.  Il  gestore  dell'infrastruttura,  previa  consultazione  delle
regioni,  delle  province  autonome  e delle altre parti interessate,
elabora   un  prospetto  informativo  della  rete,  provvede  al  suo
periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche
ed   integrazioni,   sulla   base   delle   eventuali  indicazioni  e
prescrizioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37.
  2. Il prospetto informativo della rete deve contenere:
    a) un'esposizione      dettagliata      delle     caratteristiche
dell'infrastruttura  disponibile  e  delle condizioni di accesso alla
stessa,  nonche'  informazioni  circa  le  modalita'  di accesso agli
impianti  merci  di  proprieta'  del  gestore dell'infrastruttura, da
parte delle imprese ferroviarie o di altri richiedenti;
    b) un'esposizione  dettagliata  dei principi, criteri, procedure,
modalita'  e  termini  di calcolo e riscossione relativi al canone di
pedaggio  ed ai corrispettivi dovuti per la prestazione di servizi di
cui  all'articolo  20,  qualora  questi  siano  prestati  da un unico
fornitore.  In  detta  esposizione  sono precisati la metodologia, le
norme   e,   se   del   caso,   i   parametri   utilizzati   ai  fini
dell'applicazione  dell'articolo  17,  comma  7,  dell'articolo  18 e
dell'articolo 12, comma 2;
    c) un'esposizione dettagliata dei criteri, procedure, modalita' e
termini  relativi  al  sistema  di  assegnazione  della  capacita' di
infrastruttura  ed all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 20,
nonche'  ogni  altra informazione necessaria per presentare richieste
di capacita' di infrastruttura e, in particolare:
      1) le modalita' di presentazione delle richieste di capacita';
      2)  i  requisiti  e  le  condizioni  necessarie per ottenere la
capacita' richiesta;
      3)  i  termini  per  la  presentazione  delle  richieste  e per
l'assegnazione della capacita';
      4) i principi che disciplinano la procedura di coordinamento di
cui all'articolo 29;
      5)  le  procedure  da  seguire  ed  i  criteri da utilizzare in
ipotesi di infrastruttura saturata;
      6)   informazioni   dettagliate   in  ordine  alle  restrizioni
all'utilizzo dell'infrastruttura;
      7)  le  condizioni  sulla  base delle quali si terra' conto dei
precedenti  livelli  di utilizzo della capacita', anche ai fini della
individuazione   delle   priorita'  nell'ambito  della  procedura  di
assegnazione della capacita';
    d) una   esposizione   dettagliata   delle  misure  adottate  per
garantire  un  trattamento  adeguato delle richieste di capacita' per
l'effettuazione  di  servizi  di  trasporto  merci  e  di  servizi di
trasporto  internazionale,  nonche'  delle richieste di capacita' per
l'effettuazione  di  servizi di trasporto specifici, anche saltuari o
occasionali, soggette alla procedura di cui all'articolo 31;
  3.  E'  consentito  ad ogni parte interessata di ottenere copia del
prospetto  informativo  della  rete, dietro presentazione di apposita
domanda.  Il gestore dell'infrastruttura puo' richiedere, a tal fine,
la  corresponsione di un contributo che non puo' eccedere le spese di
pubblicazione del prospetto informativo stesso.
  4.  Il  prospetto  informativo  della  rete  deve essere pubblicato
almeno   quattro  mesi  prima  della  scadenza  del  termine  per  la
presentazione   delle   richieste   di   assegnazione   di  capacita'
d'infrastruttura.
                              Art. 14.
Rapporti  tra  il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e
                              lo Stato
  1. I  rapporti  tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo
Stato  sono  disciplinati da un atto di concessione e da un contratto
di  programma.  Il contratto di programma e' stipulato per un periodo
minimo di tre anni, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel
bilancio  dello  Stato,  nel  rispetto  dei  principi di indipendenza
patrimoniale,  gestionale e contabile dallo Stato, di economicita' in
relazione  alla  qualita'  del  servizio prestato e di programmazione
delle attivita', degli investimenti e dei finanziamenti, mirante alla
realizzazione dell'equilibrio finanziario e degli obiettivi tecnici e
commerciali, indicando i mezzi per farvi fronte.
  2. Nel contratto di programma di cui al comma 1 e' disciplinata nei
limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato la
concessione  di  finanziamenti  per  far fronte a nuovi investimenti,
alla  manutenzione  ed al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, ai
fini  del  miglioramento  della  qualita' dei servizi, dello sviluppo
dell'infrastruttura  stessa  e  del rispetto dei livelli di sicurezza
compatibili con l'evoluzione tecnologica.
  3. Nel  contratto  di  programma  di  cui  al  comma  1 puo' essere
altresi'  prevista, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel
bilancio  dello  Stato,  la  concessione  di un indennizzo al gestore
dell'infrastruttura    ferroviaria   per   le   perdite   finanziarie
conseguenti   alla   assegnazione   di  capacita'  di  infrastruttura
ferroviaria  per  la  prestazione  dei  servizi  nell'interesse della
collettivita'   definiti   dal   regolamento  (CEE)  n.  1191/69  del
Consiglio,   del   26   giugno   1969,   e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  ovvero  conseguenti  alla assegnazione di capacita' di
infrastruttura  ferroviaria  specificamente finalizzata a favorire lo
sviluppo dei trasporti ferroviari delle merci.
  4. Nel  contratto di programma di cui al comma 1, tenendo in debito
conto  la necessita' di garantire il conseguimento di elevati livelli
di  sicurezza,  l'effettuazione  delle  operazioni  di  manutenzione,
nonche'  il  miglioramento  della  qualita' dell'infrastruttura e dei
servizi  ad  essa  connessi,  sono previsti, nei limiti delle risorse
annualmente  iscritte  nel bilancio dello Stato, incentivi al gestore
per  ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e l'entita' dei
diritti di accesso.
  5.  Nell'ambito  della  politica  generale  di  Governo, il gestore
dell'infrastruttura   ferroviaria   e'   tenuto  all'elaborazione  ed
all'aggiornamento  di un piano di impresa comprendente i programmi di
finanziamento  e  di  investimento,  da  sottoporre  all'approvazione
dell'azionista  e  da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti. Il piano ha lo scopo di garantire l'uso e lo sviluppo
ottimali  ed  efficienti  dell'infrastruttura,  assicurando  al tempo
stesso  l'equilibrio  finanziario e prevedendo i mezzi per conseguire
tali obiettivi.
                              Art. 15.
              Costo dell'infrastruttura e contabilita'
  1. I  conti  del  gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria  devono
presentare  e  un tendenziale equilibrio tra i ricavi derivanti dalla
riscossione  dei  canoni  di  cui  agli  articoli  17,  18 e 19 e dei
corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 20, le
eccedenze  provenienti  da altre attivita' commerciali e i contributi
pubblici  definiti nel contratto di programma di cui all'articolo 14,
da  un  lato,  e i costi relativi alla gestione dell'infastruttura al
netto degli ammortamenti, dall'altro.
  2. Il   gestore   dell'infrastruttura   utilizza   un   sistema  di
contabilita'  regolatoria  che  evidenzia i meccanismi di imputazione
dei  costi  relativi a tutti i processi industriali relativi alla sua
attivita'.   In   particolare  tale  sistema  presenta  un  grado  di
disaggregazione   delle   poste   contabili   tale   da   evidenziare
l'attribuzione   dei   costi   e   dei  ricavi  ai  singoli  processi
industriali,  nonche'  la  destinazione  dei  contributi ed incentivi
pubblici.  Il  gestore  dell'infrastruttura  provvede  ad  aggiornare
periodicamente  l'imputazione  dei  costi secondo la migliore pratica
internazionale.
  3. I  risultati  derivanti  dal  sistema  di contabilita' di cui al
comma 2 sono comunicati annualmente al Ministero delle infrastrutture
e  dei  trasporti, corredati di tutte le informazioni necessarie alla
valutazione  dell'efficienza  della  spesa  e  del rispetto di quanto
previsto al comma 1.

                           Diritti e canoni

                              Art. 16.
    Diritto di accesso e transito sull'infrastruttura ferroviaria
  1. Le  associazioni  internazionali  di  imprese ferroviarie di cui
almeno  una  abbia  la  sede principale in Italia hanno il diritto di
accesso   e   di  transito  sull'infrastruttura  ferroviaria  per  le
prestazioni  di  servizi  di  trasporto  internazionali con gli altri
Stati membri dell'Unione europea in cui sono stabilite le imprese che
costituiscono l'associazione.
  2. Le  associazioni  internazionali di imprese ferroviarie hanno il
diritto  di  transito  in  Italia  per  l'espletamento  di servizi di
trasporto internazionale tra gli altri Stati membri in cui hanno sede
le imprese ferroviarie che costituiscono l'associazione.
  3. Le  imprese  ferroviarie  con  sede  nel  territorio dell'Unione
europea,  hanno  il  diritto  di  accesso all'intera rete ferroviaria
nazionale  per  l'espletamento di servizi di trasporto internazionale
di merci.
  4.  Le  imprese  ferroviarie  con  sede  nel territorio dell'Unione
europea, ed in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo
3,  comma  1, lettera p), hanno il diritto di accesso all'intera rete
ferroviaria  nazionale  per  l'espletamento  di  servizi di trasporto
internazionale  nella  parte di infrastruttura ferroviaria nazionale,
nonche' di servizi di trasporto nazionale di passeggeri o di merci.
                              Art. 17.
        Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
  1. Ai  fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio
dell'infrastruttura   ferroviaria   da   parte   delle   associazioni
internazionali  di  imprese  ferroviarie e delle imprese ferroviarie,
con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti,
acquisita    una    motivata   relazione   da   parte   del   gestore
dell'infrastruttura   ferroviaria,   previo   parere   del   Comitato
interministeriale  per  la programmazione economica e d'intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome di Trento e di Bolzano limitatamente ai servizi di
loro   competenza,  e'  stabilito  il  canone  dovuto  per  l'accesso
all'infrastruttura  ferroviaria  nazionale.  Il decreto e' pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee.
  2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla base di quanto
disposto  al  comma  1,  calcola  il canone dovuto dalle associazioni
internazionali di imprese ferroviarie e dalle imprese ferroviarie per
l'utilizzo  dell'infrastruttura  e  procede  alla  riscossione  dello
stesso.
  3. Ai   fini   della   determinazione  del  canone  sono  presi  in
considerazione  i  costi diretti e indiretti di circolazione, i costi
di  energia sostenuti dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria per
lo  svolgimento  della  corrispondente  attivita',  nonche'  le spese
generali  dirette  e  quota  di  quelle  indirette.  Dai  costi cosi'
considerati  devono  dedursi gli eventuali indennizzi e gli eventuali
contributi  pubblici  di  qualsiasi  natura previsti nel contratto di
programma di cui all'articolo 14.
  4. Per  impedire  discriminazioni,  deve  essere  garantito che gli
importi   medi   e   marginali   del   canone   per  usi  equivalenti
dell'infrastruttura  siano  comparabili  e  che i servizi comparabili
sullo  stesso  segmento  di mercato siano soggetti al pagamento dello
stesso  canone.  Del  rispetto  di  tali  garanzie  deve  essere data
dimostrazione nel prospetto informativo della rete.
  5. Per  il calcolo e la fissazione del canone dovuto per l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria, si applicano i seguenti parametri:
    a) qualita'    dell'infrastruttura   ferroviaria,   intesa   come
velocita'  massima  e  attrezzatura  tecnica  ed  impiantistica della
linea;
    b) saturazione,  legata  alla densita' dei convogli sulle singole
tratte  infrastrutturali  all'interno della giornata e all'intensita'
di utilizzo dei nodi ferroviari;
    c) usura  del  binario  e della linea elettrica, legata al peso e
alla  velocita'  del  convoglio,  nonche'  alle  caratteristiche  del
contatto tra pantografo e catenaria;
    d) velocita',  intesa  come  grado  di  assorbimento di capacita'
sulla  linea percorsa in relazione alla tipologia della fascia oraria
in cui si inserisce la traccia oraria richiesta;
    e) consumo   energetico,   legato   alla  tipologia  di  trazione
utilizzata.
  6. Il  parametro  indicato al comma 5, lettera a), viene utilizzato
per  il  calcolo  del  diritto  di  prenotazione  dovuto  da  ciascun
assegnatario   di   capacita'   per   le  tracce  orarie  programmate
nell'orario  ferroviario.  Gli  altri  parametri di cui al comma 5 si
applicano su base chilometrica.
  7. Il   Ministro   delle   infrastrutture   e  dei  trasporti  puo'
individuare con proprio decreto, sentito il Ministero dell'economia e
delle  finanze, previa consultazione del gestore dell'infrastruttura,
le   ulteriori   eventuali   tipologie   di   costo  da  prendere  in
considerazione ai fini della determinazione del canone.
  8. Il  canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
e'  soggetto  a  revisione  annuale  in  base  al tasso di inflazione
programmato.  Eventuali  modifiche  agli  elementi  essenziali per il
calcolo  del  canone devono essere rese pubbliche con almeno tre mesi
di anticipo rispetto alla data di applicazione.
  9. In  sede  di  applicazione  del  decreto  di  cui al comma 1, il
gestore dell'infrastruttura ferroviaria puo', sulla base dei principi
stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adeguare
l'ammontare  del canone in funzione dei volumi e della qualita' delle
capacita' richieste, nonche' in relazione alla situazione del mercato
dei  trasporti e del livello di congestionamento dell'infrastruttura,
con  corrispondenti  variazioni dei corrispettivi globalmente intesi.
In ogni caso il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
deve essere calcolato, applicato e riscosso in modo trasparente e non
discriminatorio.
  10. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, della
conseguente   determinazione   dei   canoni   da  parte  del  gestore
dell'infrastruttura  e  del  recepimento delle modalita' e termini di
calcolo  dei  canoni nel prospetto informativo della rete, e comunque
non    oltre    il   31 dicembre   2005,   i   canoni   di   utilizzo
dell'infrastruttura  ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla
base  dei criteri dettati dai decreti Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti in data 21 marzo e del 22 marzo 2000, pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 94 del 21 aprile
2000, e successive modifiche ed integrazioni.
  11. Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da  pubblicarsi  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
sono  definiti  il  quadro  per  l'accesso  all'infrastruttura  ed  i
principi  e  procedure  per  l'assegnazione  della  capacita'  di cui
all'articolo   27   e  per  il  calcolo  del  canone  per  l'utilizzo
dell'infrastruttura  ferroviaria e dei corrispettivi per la fornitura
dei  servizi  di  cui  all'articolo  20.  Con  lo stesso decreto sono
definite le regole in materia di servizi di cui all'articolo 20.
                              Art. 18.
           Maggiorazioni e riduzioni dei canoni di accesso
  1.  Nel  rispetto del Trattato istitutivo della Comunita' europea e
della normativa comunitaria in materia, con decreto adottato ai sensi
dell'articolo  17,  comma  1, possono essere previsti coefficienti di
maggiorazione  sui  canoni  corrisposti  per  l'utilizzo  della  rete
ferroviaria,  ovvero  riduzioni  dei canoni stessi, nonche' modifiche
dei  canoni  che  tengano  conto  del  costo degli effetti ambientali
causati dalla circolazione dei treni.
 
                              Art. 19.
Sistema   di   compensazione  per  la  mancata  copertura  dei  costi
ambientali,   dei   costi  connessi  ad  incidenti  e  dei  costi  di
                           infrastruttura
  1. Nel  rispetto degli articoli 73, 87 e 88 del Trattato istitutivo
della  Comunita'  europea  e  della  normativa comunitaria in materia
possono essere istituiti sistemi di compensazione, di durata limitata
nel  tempo,  a  favore  del modo di trasporto ferroviario laddove sia
dimostrabile  la  mancata  copertura  dei costi ambientali, dei costi
connessi  ad incidenti e dei costi di infrastruttura da parte di modi
di trasporto concorrenti e nei limiti della differenza tra tali costi
rispetto  ai costi equivalenti imputabili alla modalita' di trasporto
ferroviario.
  2. Se  i  soggetti  che  beneficiano di una compensazione di cui al
comma  1  usufruiscono di un diritto esclusivo, la compensazione deve
essere accompagnata da vantaggi comparabili per gli utenti.
  3. Le  metodologie  di  definizione  e di calcolo utilizzate per la
determinazione delle compensazioni di cui al presente articolo devono
essere  rese  pubbliche  e deve essere possibile dimostrare l'entita'
dei  costi  specifici  imputabili a modi di trasporto concorrenti che
vengono   evitati,   direttamente  o  indirettamente,  sostenendo  il
trasporto   ferroviario   con   il   ricorso   a  tale  tipologia  di
compensazioni.
                              Art. 20.
                               Servizi
  1. Il  gestore  dell'infrastruttura  garantisce  alle  associazioni
internazionali  di imprese ferroviarie e alle imprese ferroviarie cui
sono   state  assegnate  tracce  orarie,  a  condizioni  eque  e  non
discriminatorie,  e  senza  corresponsione  di alcun onere aggiuntivo
rispetto al canone di accesso, la fornitura dei seguenti servizi:
    a) trattamento delle richieste di capacita' di infrastruttura, ai
fini della conclusione dei contratti di cui all'articolo 25;
    b) utilizzo della capacita' assegnata;
    c) uso degli scambi e dei raccordi;
    d) controllo   e   regolazione   della  circolazione  dei  treni,
segnalamento  e  instradamento dei convogli, nonche' comunicazione di
ogni informazione relativa alla circolazione;
    e) uso  del sistema di alimentazione elettrica per la corrente di
trazione, ove disponibile;
    f) ogni  altra  informazione necessaria per la realizzazione o la
gestione del servizio per il quale e' stata concessa la capacita'.
  2. Le   associazioni   internazionali   di  imprese  e  le  imprese
ferroviarie, hanno altresi' il diritto all'accesso ed all'utilizzo, a
condizioni eque e non discriminatorie, di:
    a) impianti di approvvigionamento di combustibile;
    b) stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi;
    c) scali e terminali merci;
    d) aree e impianti di smistamento e di composizione dei treni;
    e) aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al ricovero ed
al deposito di materiale rotabile e di merci;
    f) centri di manutenzione ed ogni altra infrastruttura tecnica;
    g) servizi di manovra;
    h) controllo   dei   trasporti   di   merci   pericolose,  previa
sottoscrizione    di    contratti    specifici    con    il   gestore
dell'infrastruttura;
    i) assistenza   alla   circolazione  di  treni  speciali,  previa
sottoscrizione    di    contratti    specifici    con    il   gestore
dell'infrastruttura.
  3. Il gestore dell'infrastruttura effettua le prestazioni di cui al
comma  2 dietro pagamento di corrispettivi equi e non discriminatori,
che  tengano  conto  della situazione della concorrenza nel settore e
puo'  rifiutare  le  richieste delle imprese ferroviarie di fornitura
dei   servizi   stessi   esclusivamente   qualora  sussistano  valide
alternative a condizioni di mercato.
  4.  Il  gestore  dell'infrastruttura,  ove non sia in condizione di
fornire alcuni dei servizi di cui al comma 2, provvede, entro un anno
dall'entrata  in vigore del presente decreto, ad affidare la gestione
dei  servizi  stessi,  con  procedure  trasparenti nel rispetto della
normativa  nazionale  e  comunitaria,  a  soggetti indipendenti dalle
imprese  ferroviarie,  nel  rispetto  delle esigenze di accesso equo,
trasparente e non discriminatorio da parte delle imprese ferroviarie.
Il  gestore  dell'infrastruttura deve comunque garantire, anche nelle
more  dell'eventuale  affidamento  a  terzi, una gestione efficiente,
equa  e  non  discriminatoria  dei  servizi  in  parola e ne risponde
direttamente.
  5. Su  richiesta di ciascuna associazione internazionale di imprese
ferroviarie  o  impresa  ferroviaria  il  gestore dell'infrastruttura
presta, ove disponibili, i seguenti servizi complementari:
    a) corrente di trazione;
    b) preriscaldamento treni passeggeri;
    c) fornitura di combustibile e ogni altro servizio fornito presso
le infrastrutture a cui e' consentito l'accesso.
  6. Il gestore dell'infrastruttura puo', su espressa richiesta delle
associazioni  internazionali  di  imprese ferroviarie o delle imprese
ferroviarie, fornire, ove disponibili, i seguenti servizi ausiliari:
    a) accesso alla rete di telecomunicazioni;
    b) fornitura di informazioni complementari;
    c) verifica tecnica sul materiale rotabile.
  Il gestore dell'infrastruttura non e' obbligato a fornire i servizi
di cui al presente comma.
  7.  Se  i servizi di cui ai commi 2, 5 e 6 sono offerti da un unico
fornitore  o  comunque  non  sono  offerti  in regime di concorrenza,
devono  essere  forniti  a prezzi commisurati al costo di fornitura e
sulla  base  del livello di utilizzo effettivo. Se gli stessi servizi
sono offerti in regime di concorrenza, devono essere forniti a prezzi
di mercato.
  8. L'accesso  e  la  prestazione  di servizi connessi con attivita'
ferroviarie   nei  porti  indicati  all'allegato  I  della  direttiva
2001/12/CE,  che  servono  o  potrebbero  servire  piu' di un cliente
finale,  sono  forniti  a tutte le imprese ferroviarie in maniera non
discriminatoria  e  le  richieste  da parte delle imprese ferroviarie
possono   essere   soggette   a   restrizioni  soltanto  se  esistono
alternative valide a condizioni di mercato.
  9. La  definizione  delle  linee  guida  generali  di  regolazione,
relative  alla  produzione  ed  all'acquisto  dei  servizi  di cui al
presente  articolo, con particolare riguardo ai servizi di manovra ed
alla  disciplina  di effettuazione degli stessi in autoproduzione, da
parte  delle  imprese  ferroviarie, deve essere contenuta nel decreto
ministeriale   di   cui   all'articolo 1,  comma  11.  Nel  prospetto
informativo  della  rete,  di  cui  all'articolo  13, dovranno essere
contenute   le  procedure  specifiche  di  attuazione  relative  alla
produzione e acquisto dei servizi di cui al presente articolo.
                              Art. 21.
  Sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario
  1. Al  fine  di  ridurre  al  minimo  le disfunzioni conseguenti ad
eventuali  perturbazioni  arrecate  alla  circolazione  dei treni, il
gestore  dell'infrastruttura adotta, entro il 31 dicembre 2004, senza
oneri  aggiuntivi  per  il  bilancio  dello  Stato  e  secondo quanto
stabilito  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, un
apposito   sistema  di  controllo  delle  prestazioni  del  trasporto
ferroviario,  che  puo'  prevedere  la  possibilita' sia di comminare
sanzioni   agli   utilizzatori   della   rete   che   arrecano   tali
perturbazioni,  sia  di erogare compensazioni agli utilizzatori della
rete  danneggiati  da  tali  perturbazioni,  sia  di erogare forme di
premio  per gli utilizzatori della rete che si distinguono per l'aver
effettuato  prestazioni  superiori  a  quelle previste dai rispettivi
contratti di accesso all'infrastruttura.
  2. I principi di base del sistema di controllo delle prestazioni di
cui  al  presente  articolo  si applicano all'intera rete gestita dal
gestore dell'infrastruttura.

 

             Assegnazione della capacita' di infrastruttura

                              Art. 22.

                   Diritti connessi alla capacita'
  1. Il   gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria  e'  il  soggetto
preposto   all'assegnazione   della   capacita'   di   infrastruttura
ferroviaria.
  2.   Il   gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria,  procede  alla
ripartizione della capacita', garantendo che:
    a) la capacita' sia ripartita su base equa, non discriminatoria e
nel rispetto dei principi stabiliti dal successivo art. 27;
    b) la  ripartizione della capacita' consenta un utilizzo efficace
e ottimale dell'infrastruttura ferroviaria.
  3.  La  capacita' di infrastruttura assegnata ad un richiedente non
puo'  essere trasferita a pena di nullita' ed ogni violazione ha come
conseguenza  l'esclusione  da  una  nuova  assegnazione di capacita',
nell'ambito    della    programmazione    dell'orario   di   servizio
immediatamente  successivo.  L'utilizzo  della  capacita' da parte di
un'impresa ferroviaria al fine di svolgere attivita' di trasporto per
conto   di  un  richiedente  che  non  e'  un'impresa  ferroviaria  o
un'associazione   internazionale   di  imprese  ferroviarie,  non  e'
considerato un trasferimento.
  4.  Il diritto di utilizzare capacita' specifiche di infrastruttura
sotto  forma  di  tracce  orarie  puo' essere concesso per una durata
massima non superiore alla vigenza di un orario di servizio.
  5.   Il  gestore  dell'infrastruttura  e  un  richiedente  possono,
tuttavia, concludere un accordo quadro, a norma dell'articolo 23, per
l'utilizzo  di  capacita' sull'infrastruttura ferroviaria interessata
per un periodo superiore a quello di vigenza di un orario di servizio
ed  a partire dal primo orario di servizio utile, compatibilmente con
le    procedure   individuate   per   l'assegnazione   di   capacita'
nell'articolo 27 e nel prospetto informativo della rete.
  6. I diritti ed obblighi rispettivi del gestore dell'infrastruttura
e  dei  richiedenti  in  materia di assegnazione della capacita' sono
definiti   in   sede  contrattuale,  con  modalita'  individuate  nel
prospetto informativo della rete di cui all'articolo 13.
                              Art. 23.
                           Accordi quadro
  1.  Nel rispetto degli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo
dell'Unione  europea,  l'accordo quadro di cui all'articolo 22, comma
5,  specifica  le  caratteristiche  della capacita' di infrastruttura
richiesta  dal richiedente e a questo offerta per un periodo di norma
superiore  alla  vigenza  di  un  orario di servizio ed a partire dal
primo  orario  di  servizio  utile,  compatibilmente con le procedure
individuate  per  l'assegnazione  di capacita' nell'articolo 27 e nel
prospetto  informativo  della rete. L'accordo quadro non specifica il
dettaglio  delle  tracce  orarie richieste, ma mira a rispondere alle
legittime esigenze commerciali del richiedente.
  2.   Gli   accordi   quadro   non   devono   ostacolare  l'utilizzo
dell'infrastruttura  in  questione  da  parte  di altri richiedenti o
servizi.  A  tale  fine,  con  riferimento  a ciascuna tratta o linea
ferroviaria,  la quota massima di capacita' acquisibile da un singolo
richiedente  per  mezzo di un accordo quadro avente vigenza superiore
ad un anno, non puo' essere superiore al limite che sara' fissato con
il decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 11.
  3. Sono ammesse modifiche o limitazioni dell'accordo quadro purche'
finalizzate  a  consentire  un  migliore utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria.
  4. L'accordo quadro puo' prevedere sanzioni per il caso di modifica
o di cessazione dello stesso.
  5. Gli  accordi  quadro  sono  conclusi di regola per un periodo di
cinque  anni.  In  casi  specifici  e'  ammessa una durata maggiore o
minore. Un periodo superiore ai cinque anni, e comunque non superiore
a  dieci  anni,  e'  motivato dall'esistenza di contratti commerciali
specifici,  connessi ad investimenti o rischi di particolare rilievo,
strettamente connessi all'utilizzazione della capacita' acquisita con
l'accordo quadro.
  6.   Nel  rispetto  della  riservatezza  commerciale,  gli  aspetti
generali  di  ogni  accordo  quadro  sono comunicati a tutte le parti
interessate.
  7.  Se  il  richiedente  di  un  accordo  quadro  non e' un'impresa
ferroviaria  o un'associazione internazionale di imprese ferroviarie,
esso dovra' indicare in tempo utile al gestore dell'infrastruttura le
imprese  ferroviarie  o  le  associazioni  internazionali  di imprese
ferroviarie che effettueranno per suo conto, almeno per il primo anno
di  vigenza  dell'accordo  medesimo,  i servizi di trasporto relativi
alla  capacita'  acquisita con tale accordo quadro. A tali fini dette
imprese   ferroviarie   o   associazioni   internazionali   d'imprese
ferroviarie  procedono,  ai sensi dell'articolo 24, alla richiesta di
assegnazione di capacita' specifiche, sotto forma di tracce orarie, e
successivamente   alla   stipula   del   contratto   con  il  gestore
dell'infrastruttura,  secondo le procedure previste negli articoli 22
e 25 e nel prospetto informativo della rete.
  8. Il  gestore dell'infrastruttura puo' stabilire per i richiedenti
condizioni  volte  a  tutelare  le sue legittime aspettative circa le
future  entrate  e  l'utilizzo  dell'infrastruttura.  Tali condizioni
devono  essere  congrue, trasparenti e non discriminatorie. Esse sono
pubblicate, nell'ambito dei principi di assegnazione della capacita',
nel prospetto informativo della rete e ne e' informata la Commissione
europea.
  9. Le   condizioni   di   cui   al   comma   precedente  riguardano
esclusivamente la prestazione di una garanzia finanziaria, di livello
congruo   e  proporzionale  al  livello  di  attivita'  previsto  dal
richiedente,  e  l'assicurazione  dell'idoneita' a presentare offerte
conformi in vista dell'ottenimento della capacita' di infrastruttura.
Le  regioni  e  le  province  autonome,  fermo  restando l'impegno ad
utilizzare  comunque  la  capacita'  richiesta,  sono  esentate dalla
prestazione di garanzia finanziaria.
                              Art. 24.
                     Richieste di tracce orarie
  1.  Le  richieste  di  capacita' specifiche di infrastruttura sotto
forma  di  tracce  orarie  possono  essere  presentate  dalle imprese
ferroviarie   e   dalle   associazioni   internazionali   di  imprese
ferroviarie.
  2. Il  gestore  dell'infrastruttura  stabilisce  per  i richiedenti
condizioni  volte  a  tutelare  le sue legittime aspettative circa le
future  entrate  e  l'utilizzo  dell'infrastruttura.  Tali condizioni
devono  essere  congrue, trasparenti e non discriminatorie. Esse sono
pubblicate, nell'ambito dei principi di assegnazione della capacita',
nel prospetto informativo della rete e ne e' informata la Commissione
europea.
  3. Le  condizioni  di  cui  al comma 2 riguardano esclusivamente la
prestazione  di  una  garanzia  finanziaria,  di  livello  congruo  e
proporzionale  al  livello  di  attivita' previsto dal richiedente, e
l'assicurazione dell'idoneita' a presentare offerte conformi in vista
dell'ottenimento della capacita' di infrastruttura.
                              Art. 25.
        Contratto per la concessione dei diritti di utilizzo
  1. I  soggetti di cui all'articolo 24 possono presentare al gestore
dell'infrastruttura  una richiesta di conclusione di un contratto per
la   concessione   di   diritti   di   utilizzo   dell'infrastruttura
ferroviaria, dietro pagamento di un canone, di cui all'articolo 17.
  2. Le  richieste concernenti l'orario di servizio devono rispettare
i   termini   fissati  nell'articolo  27  e  recepiti  nel  prospetto
informativo della rete.
  3. Le  imprese  ferroviarie  e  le  associazioni  internazionali di
imprese  ferroviarie  che  hanno  concluso un accordo quadro ai sensi
dell'articolo  23,  presentano  la  richiesta  di capacita' specifica
sotto forma di tracce orarie in base a tale accordo.
  4.  Il  gestore  dell'infrastruttura  assicura il trattamento delle
richieste  di  capacita'  di  infrastruttura  che  gli  pervengono da
qualsiasi   organismo  comune  eventualmente  istituito  dai  gestori
dell'infrastruttura,  presso  cui  i  richiedenti  possano presentare
direttamente le richieste.
                              Art. 26.
Riesame  delle determinazioni in materia di assegnazione di capacita'
      e di riscossione del canone di accesso all'infrastruttura
  1.  Le  imprese  ferroviarie e le associazioni internazionali hanno
facolta'   di   richiedere   all'organismo   di  regolazione  di  cui
all'articolo 37, il riesame delle determinazioni adottate dal gestore
dell'infrastruttura  ferroviaria  in  materia  di  ripartizione della
capacita'  di  infrastruttura ferroviaria o in materia di riscossione
del  canone.  Il suddetto organismo di regolazione si pronuncia entro
due   mesi  dalla  data  di  ricevimento  di  tutte  le  informazioni
necessarie.
                              Art. 27.
                      Assegnazione di capacita'
  1.   Il   gestore   dell'infrastruttura   svolge  le  procedure  di
assegnazione  della  capacita'.  In particolare, egli assicura che la
capacita'   di   infrastruttura  sia  assegnata  equamente,  in  modo
trasparente   e  non  discriminatorio  e  nel  rispetto  del  diritto
comunitario,  osservando  i  principi  fissati  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti con il decreto di cui all'articolo 17,
comma 11.
  2.   Il   gestore   dell'infrastruttura  rispetta  la  riservatezza
commerciale delle informazioni ricevute dai richiedenti e deve essere
permanentemente  in  grado  di fornire, ad ogni soggetto interessato,
informazioni   sulla   capacita'   di  infrastruttura  assegnata  per
l'effettuazione di servizi di trasporto ferroviario.
  3.  L'assegnazione  della  capacita'  avviene  secondo  il seguente
schema:
    a) il  gestore dell'infrastruttura ferroviaria, prima di iniziare
le  consultazioni  per  la  definizione  del  progetto  di  orario di
servizio  di  cui  all'articolo 29, comma 3, identifica insieme con i
soggetti  competenti  in  materia  di assegnazione di capacita' negli
altri  Stati  membri,  le  tracce  orarie  riservate  ai  servizi  di
trasporto internazionale che vanno integrati nello stesso orario;
    b) soltanto  in  caso  di  assoluta  e  comprovata  necessita' il
gestore  dell'infrastruttura  puo'  apportare  modifiche  alle tracce
orarie   che   sono   state   riservate   ai   servizi  di  trasporto
internazionale secondo la procedura di cui al punto precedente;
    c) l'orario di servizio e' stabilito una volta per anno civile;
    d) per  le  modifiche  e gli eventuali adeguamenti dell'orario il
gestore   dell'infrastruttura   procede  ai  sensi  del  paragrafo  2
dell'allegato III della direttiva 2001/14/CE;
    e) non oltre undici mesi prima dell'entrata in vigore dell'orario
di  servizio, il gestore dell'infrastruttura provvede a che le tracce
orarie   provvisoriamente   riservate   ai   servizi   di   trasporto
internazionale   siano   definite  in  cooperazione  con  i  soggetti
competenti  in materia di assegnazione di capacita' negli altri Stati
membri.  Il gestore dell'infrastruttura assicura per quanto possibile
che  la  programmazione  di tali tracce sia mantenuta invariata nelle
fasi successive della definizione dell'orario di servizio;
    f) il  termine  per la presentazione delle richieste di capacita'
da  integrare  nell'orario  di  servizio  non puo' essere superiore a
dodici mesi prima dell'entrata in vigore dell'orario;
    g) il  gestore dell'infrastruttura delibera sulle richieste entro
due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse
da   parte   delle   imprese   ferroviarie   e   delle   associazioni
internazionali  di  imprese  ferroviarie,  dandone comunicazione alle
stesse. Il rigetto della richiesta deve essere motivato;
    h) quando  il  rigetto  della  richiesta di capacita' e' motivato
dalla  insufficienza  della  stessa,  la  richiesta  e'  riesaminata,
d'accordo  con  l'istante,  in  occasione  del successivo adeguamento
dell'orario  per gli itinerari interessati. Le date degli adeguamenti
di  orario  e  le  relative  prescrizioni  sono  rese  disponibili ai
soggetti interessati;
    i) entro  i quattro mesi successivi alla scadenza del termine per
la presentazione delle richieste da parte delle imprese ferroviarie e
delle  associazioni internazionali di imprese ferroviarie, il gestore
dell'infrastruttura predispone un progetto di orario di servizio.
  4.   Il   gestore   dell'infrastruttura  ferroviaria  e'  tenuto  a
comunicare  tempestivamente alle imprese ferroviarie interessate ogni
modifica  rilevante  della  qualita'  delle  linee  e della capacita'
utilizzata per l'espletamento dei servizi ferroviari.
                              Art. 28.
  Cooperazione per l'assegnazione della capacita' di infrastruttura
  1.  Nell'ambito  delle procedure di assegnazione della capacita' il
gestore  dell'infrastruttura coopera con i gestori degli altri paesi,
in  conformita'  a  quanto  indicato  negli articoli 4, 15 e 18 della
direttiva  2001/14/CE,  per  consentire la creazione e l'assegnazione
efficienti  della capacita' di infrastruttura su piu' reti nazionali,
anche  mediante  la  definizione  di  tracce  orarie  per  servizi di
trasporto   internazionale,  in  particolare  per  quelli  effettuati
nell'ambito  della  rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di
merci  indicata  nell'allegato  I  della  direttiva  2001/12/CE e per
facilitare  la  circolazione  di  treni merci che sono oggetto di una
richiesta ad hoc di cui all'articolo 31.
  2. In tale ambito i gestori dell'infrastruttura valutano le diverse
esigenze  ed  eventualmente  propongono  ed  organizzano  itinerari e
tracce  orarie  da  destinare  a  servizi  di  trasporto  ferroviario
internazionale.
  3.  I  principi  di  cui al presente articolo si applicano anche in
relazione  alle  diverse  reti  ferroviarie  presenti  nel territorio
nazionale  che  rientrano  nell'ambito  di  applicazione del presente
decreto.
                              Art. 29.
             Procedura di programmazione e coordinamento
  1.  Nell'ambito  del  processo di assegnazione di capacita', devono
essere  soddisfatte,  per  quanto  possibile,  tutte  le richieste di
capacita' di infrastruttura, comprese quelle relative a tracce orarie
su  linee  appartenenti  a piu' reti, anche tenendo conto, per quanto
possibile, dei vincoli gravanti sui richiedenti, compresa l'incidenza
economica sulla loro attivita'.
  2.  Nei  soli  casi  previsti  dagli  articoli 30  e 32, il gestore
dell'infrastruttura,  nell'ambito  della  procedura di coordinamento,
finalizzata all'assegnazione di capacita' puo' accordare la priorita'
a  servizi specifici, nel rispetto dei principi stabiliti nel decreto
di cui all'articolo 17, comma 11.
  3. Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle parti
interessate,  redige un progetto di orario di servizio e concede alle
parti  stesse  un  termine  non  inferiore  a  trenta  giorni  per la
presentazione  di  eventuali osservazioni, da valutarsi ai fini della
ripartizione della capacita' di infrastruttura.
  4.  In  caso  di  richieste  di  capacita'  configgenti, il gestore
dell'infrastruttura  si adopera al fine di coordinarle nell'ottica di
conciliare  per  quanto  possibile  tutte  le richieste anche, se del
caso,  proponendo  capacita'  di  infrastruttura  diverse  da  quelle
richieste.
  5.   La   procedura  di  coordinamento  e'  esposta  nel  prospetto
informativo della rete e tiene conto della difficolta' di predisporre
tracce   orarie   per   i   servizi  di  trasporto  internazionale  e
dell'effetto  che ogni modificazione puo' comportare su altri gestori
dell'infrastruttura.
  6.  Fatte salve le procedure di ricorso esistenti e le disposizioni
di cui all'articolo 37, in caso di vertenze relative all'assegnazione
della   capacita'   di  infrastruttura  e'  predisposto  dal  gestore
dell'infrastruttura  un sistema di risoluzione delle vertenze al fine
di  giungere  alla  rapida  soluzione  delle  stesse. Le decisioni in
merito  devono  essere adottate dal gestore dell'infrastruttura entro
dieci giorni lavorativi.
                              Art. 30.
                       Infrastruttura saturata
  1.  Se  dopo il coordinamento delle richieste di tracce orarie e la
consultazione   con   i   richiedenti  non  e'  possibile  soddisfare
adeguatamente le richieste di capacita' di infrastruttura, il gestore
dell'infrastruttura    dichiara    immediatamente    che   l'elemento
dell'infrastruttura  in  causa  e'  saturata.  Tale  dichiarazione e'
emessa   anche   per   un'infrastruttura   che   e'  prevedibile  sia
insufficiente in un prossimo futuro.
  2.  Quando  un'infrastruttura  e'  stata  dichiarata  saturata,  il
gestore  dell'infrastruttura  esegue  un'analisi  della  capacita', a
norma  dell'articolo  33,  a  meno  che sia gia' in corso un piano di
potenziamento della capacita' a norma dell'articolo 34.
  3. Le procedure da seguire e i criteri applicati per l'assegnazione
di  capacita'  quando  l'infrastruttura  e'  a  capacita'  limitata o
saturata  sono indicati nel prospetto informativo della rete, tenendo
in  debito  conto  l'importanza  dei  servizi  di trasporto merci, in
particolare internazionali.
                              Art. 31.
                          Richieste ad hoc
  1.  Il  gestore dell'infrastruttura risponde celermente, e comunque
entro  cinque  giorni  lavorativi,  a  richieste  ad  hoc concernenti
singole  tracce  orarie  presentate dalle imprese ferroviarie e dalle
associazioni internazionali di imprese ferroviarie, anche in corso di
vigenza   dell'orario   di  servizio.  L'informazione  fornita  sulla
capacita'  disponibile di riserva e' comunicata a tutti i richiedenti
eventualmente interessati ad utilizzare questa capacita'.
  2.  Il gestore dell'infrastruttura valuta la necessita' di tenere a
disposizione,   nell'ambito   dell'orario   definitivo  di  servizio,
capacita'  di  riserva per poter rispondere rapidamente a prevedibili
richieste  ad  hoc  di  capacita'.  Tale  principio  vale  anche  per
infrastrutture saturate.
                              Art. 32.
                    Infrastruttura specializzata
  1.  Fatte  salve  le  previsioni di cui al comma 2, la capacita' di
infrastruttura  e'  considerata disponibile per tutte le tipologie di
servizi  di  trasporto  che  hanno  le caratteristiche necessarie per
l'utilizzo della linea ferroviaria.
  2.   Se   esistono   itinerari   alternativi   idonei,  il  gestore
dell'infrastruttura,   previa   consultazione   di   tutte  le  parti
interessate,   puo'   designare   un'infrastruttura   particolare  da
utilizzare   per  determinati  tipi  di  traffico.  Fatti  salvi  gli
articoli 81,  82 e 86 del trattato, ove tale designazione abbia avuto
luogo,  il  gestore dell'infrastruttura puo' dare la priorita' a tali
tipologie   di   traffico   nell'assegnazione   della   capacita'  di
infrastruttura.    La    designazione    non   impedisce   l'utilizzo
dell'infrastruttura  per  altri  tipi  di traffico se vi e' capacita'
disponibile  e  se  il materiale rotabile utilizzato corrisponde alle
caratteristiche tecniche necessarie per l'utilizzo della linea.
  3. In caso di designazione di un'infrastruttura a norma del comma 2
ne e' fatta menzione nel prospetto informativo della rete.
                              Art. 33.
                       Analisi della capacita' 
  1.  L'analisi  della  capacita'  in caso di infrastruttura saturata
mira  a determinare le restrizioni di capacita' di infrastruttura che
impediscono  il soddisfacimento adeguato delle richieste e a proporre
metodi   volti   al   soddisfacimento   di   richieste  di  capacita'
supplementari.  L'analisi  individua  i motivi della saturazione e le
misure da adottare a breve e medio termine per porvi rimedio.
  2.  L'analisi verte sull'infrastruttura, le procedure operative, la
natura  dei diversi servizi e l'effetto di tutti questi fattori sulla
capacita'  di  infrastruttura.  Il  gestore  dell'infrastruttura puo'
adottare  misure che comprendano la modificazione dell'itinerario, la
riprogrammazione   dei  servizi,  i  cambiamenti  di  velocita'  e  i
miglioramenti dell'infrastruttura.
  3.  L'analisi della capacita' deve essere completata entro sei mesi
dal momento in cui l'infrastruttura e' stata dichiarata saturata.
                              Art. 34.
               Piano di potenziamento della capacita'
  1.  Entro  sei mesi dal completamento dell'analisi di capacita', il
gestore  dell'infrastruttura presenta un piano di potenziamento della
capacita'.
  2.  Il  piano  di potenziamento della capacita' e' elaborato previa
consultazione   dell'utenza   dell'infrastruttura   saturata  e  deve
indicare:
    a) i motivi della saturazione;
    b) il prevedibile futuro sviluppo del traffico;
    c) i vincoli allo sviluppo dell'infrastruttura;
    d) le  opzioni  e  i costi del potenziamento della capacita', tra
cui le probabili modifiche dei canoni di accesso.
  3.  Oltre  a  quanto previsto al comma 2, il piano di potenziamento
determina, in base a un'analisi costi-benefici delle possibili misure
individuate,  le  azioni  da  adottare per potenziare la capacita' di
infrastruttura, compreso un calendario per l'attuazione delle misure.
  4.  Il  gestore  dell'infrastruttura, per l'utilizzo di determinate
infrastrutture   e   tratti   infrastrutturali   saturati   a   norma
dell'articolo  32, cessa di esigere il pagamento della componente del
canone  legata alla densita' di circolazione su tali infrastrutture e
tratti infrastrutturali, qualora:
    a) non sia in grado di presentare un piano di potenziamento della
capacita';
    b) non  porti  avanti  il  piano di azione stabilito nel piano di
potenziamento della capacita'.
  5.  Il gestore dell'infrastruttura nei casi di cui al comma 4 puo',
previa approvazione dell'organismo di regolazione di cui all'articolo
37,  continuare  ad esigere il pagamento del componente del canone di
cui al medesimo comma, se:
    a) il  piano  di  potenziamento  della  capacita' non puo' essere
attuato per ragioni che sfuggono al suo controllo;
    b) le    opzioni    disponibili   non   sono   economicamente   o
finanziariamente valide.
                              Art. 35.
                    Utilizzo delle tracce orarie
  1. Il gestore dell'infrastruttura impone, in particolare in caso di
infrastruttura  saturata,  la  rinuncia a tutte le tracce orarie che,
per  un periodo di almeno un mese, siano state utilizzate al di sotto
della  soglia  minima fissata nel prospetto informativo della rete, a
meno  che  la  causa  sia  riconducibile  a  fattori di carattere non
economico che sfuggano al controllo degli operatori.
  2.    Nel    prospetto   informativo   della   rete,   il   gestore
dell'infrastruttura puo' specificare le condizioni in base alle quali
si  terra'  conto  dei  precedenti  livelli  di utilizzo delle tracce
orarie  nella  determinazione  delle  priorita'  nella  procedura  di
assegnazione di capacita'.

                         Disposizioni finali

                              Art. 36.

Ulteriori  obblighi  delle  imprese  ferroviarie e delle associazioni
                internazionali di imprese ferroviarie
  1.  Le  imprese  ferroviarie  e  le  associazioni internazionali di
imprese  ferroviarie  che  espletano  sull'infrastruttura ferroviaria
nazionale servizi di trasporto di merci o di persone osservano, oltre
ai  requisiti  stabiliti  dal presente decreto, anche la legislazione
nazionale,  regionale,  e la normativa regolamentare, compatibili con
la    legislazione    comunitaria,   ed   applicate   in   modo   non
discriminatorio,  con  particolare  riguardo agli standard definiti e
alle prescrizioni in materia di:
    a) requisiti   tecnici  ed  operativi  specifici  per  i  servizi
ferroviari;
    b) requisiti  di sicurezza applicabili al personale, al materiale
rotabile e all'organizzazione interna delle imprese ferroviarie;
    c) salute, sicurezza, condizioni sociali e diritti dei lavoratori
e degli utenti;
    d) requisiti  applicabili  a  tutte  le  imprese  nel  pertinente
settore  ferroviario  destinate  a offrire vantaggi o protezione agli
utenti.
  2.  E'  fatto obbligo alle imprese ferroviarie ed alle associazioni
internazionali  di  imprese  ferroviarie  di  rispettare  gli accordi
applicabili   ai  trasporti  ferroviari  internazionali,  nonche'  le
pertinenti disposizioni fiscali e doganali.
                              Art. 37.
                      Organismo di regolazione
  1.  L'organismo  di  regolazione  indicato  all'articolo  30  della
direttiva  2001/14/CE  e'  il  Ministero  delle  infrastrutture e dei
trasporti  o  sue  articolazioni.  Esso  vigila sulla concorrenza nei
mercati  dei  servizi  ferroviari  e agisce in piena indipendenza sul
piano   organizzativo,   giuridico,  decisionale  e  della  strategia
finanziaria,  dall'organismo  preposto alla determinazione dei canoni
di     accesso     all'infrastruttura,     dall'organismo    preposto
all'assegnazione  della capacita' e dai richiedenti, conformandosi ai
principi di cui al presente articolo.
  2.  L'organismo  di  regolazione  collabora con gli organismi degli
altri  Paesi  membri della Comunita' europea, scambiando informazioni
sulle proprie attivita', nonche' sui principi e le prassi decisionali
adottati,  al fine di coordinare i rispettivi principi decisionali in
ambito comunitario.
  3.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  29  in tema di vertenze
relative  all'assegnazione  della  capacita'  di infrastruttura, ogni
richiedente  ha  il  diritto  di  adire l'organismo di regolazione se
ritiene  di  essere  stato  vittima  di  un  trattamento ingiusto, di
discriminazioni  o  di  qualsiasi  altro  pregiudizio, in particolare
avverso   decisioni   prese   dal   gestore   dell'infrastruttura   o
eventualmente dall'impresa ferroviaria in relazione a quanto segue:
    a) prospetto informativo della rete;
    b) procedura  di assegnazione della capacita' di infrastruttura e
relativo esito;
    c) sistema    di    imposizione    dei    canoni    di    accesso
all'infrastruttura  ferroviaria  e dei corrispettivi per i servizi di
cui all'articolo 20;
    d) livello    o    struttura    dei    canoni    per   l'utilizzo
dell'infrastruttura   e  dei  corrispettivi  per  i  servizi  di  cui
all'articolo 20;
    e) rilascio del certificato di sicurezza;
    f) controllo  del  rispetto  delle  norme  e  degli  standard  di
sicurezza.
  4.  L'organismo  di  regolazione,  nell'ambito  dei  propri compiti
istituzionali,     ha     facolta'    di    chiedere    al    gestore
dell'infrastruttura,   ai  richiedenti  e  a  qualsiasi  altra  parte
interessata,  tutte le informazioni che ritiene utili, in particolare
al   fine   di   poter   garantire   che   i   canoni  per  l'accesso
all'infrastruttura ed i corrispettivi per la fornitura dei servizi di
cui all'articolo 20, applicati dal gestore dell'infrastruttura, siano
conformi   a  quanto  previsto  dal  presente  decreto  e  non  siano
discriminatori.  Le informazioni devono essere fornite senza indebiti
ritardi.
  5. Con riferimento alle attivita' di cui al comma 3, l'organismo di
regolazione decide sulla base di un ricorso o eventualmente d'ufficio
e  adotta  le  misure necessarie volte a porre rimedio entro due mesi
dal  ricevimento  di tutte le informazioni necessarie. Fatto salvo il
comma 7, la decisione dell'organismo di regolazione e' vincolante per
tutte le parti cui e' destinata.
  6. In caso di ricorso contro un rifiuto di concessione di capacita'
di   infrastruttura  o  contro  le  condizioni  di  una  proposta  di
assegnazione di capacita', l'organismo di regolazione puo' concludere
che   non   e'   necessario   modificare  la  decisione  del  gestore
dell'infrastruttura  o  che,  invece,  essa  deve  essere  modificata
secondo gli orientamenti precisati dall'organismo stesso.
  7.  In  ogni  caso,  avverso  le  determinazioni  dell'organismo di
regolazione e' ammesso il sindacato giurisdizionale.
  8.  Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
                              Art. 38.
                             Abrogazione
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono  abrogati  il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 luglio
1998,  n. 277, ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999,  n.  146,  salvo l'articolo 8, commi 3 e 5, che resta in vigore
fino  all'adozione  del  decreto ministeriale di cui all'articolo 17,
comma 11.
  2. Si intende fatto al presente decreto ogni riferimento ai decreti
di  cui  al  comma  1,  contenuto nel decreto legislativo 19 novembre
1997,  n. 422, e successive modificazioni, nonche' nelle disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative concernenti la materia
regolata dal presente decreto.
                              Art. 39.
                  Clausola di cedevolezza espressa
  1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione, le disposizioni del presente decreto afferenti a
materia  di  competenza  legislativa  delle  regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al
recepimento  delle  direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE, si
applicano  fino  alla  data  di  entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei
vincoli   derivanti   dall'ordinamento  comunitario  e  dei  principi
fondamentali desumibili dal presente decreto.
                              Art. 40.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 8 luglio 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli