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Roma, 22 settembre 2003
Circolare n. 102/2003
Oggetto:
Ferrovie - Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE
- Decreto legislativo 8.7.2003, n.188, su S.O. alla G.U. n.170 del 24.7.2003
La liberalizzazione ferroviaria ha fatto un altro passo avanti in
Italia con il recepimento delle direttive comunitarie 12, 13 e 14 del 2001.
Anche se ulteriori linee guida e regole applicative sono rinviate a
decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi
successivamente, il contenuto innovativo del decreto legislativo 188 è ampio e
di forte impatto sul settore ferroviario oggi in piena evoluzione.
Il decreto in esame disciplina:
a)
l'utilizzo e la gestione dell'infrastruttura ferroviaria;
b)
l'attività di trasporto per ferrovia effettuato da imprese
ferroviarie operanti in Italia ed i criteri per il rilascio delle relative
licenze;
c)
il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria per
le imprese ferroviarie;
d)
i principi e le procedure da seguire nella ripartizione
della capacità dell’infrastruttura ferroviaria, nonché nella riscossione dei
diritti dovuti per l'utilizzo della infrastruttura.
Tra i 40 articoli del decreto si commentano di seguito alcuni aspetti
di particolare interesse per gli operatori del trasporto merci.
RICHIEDENTE
DELLE TRACCE
Un primo punto riguarda la definizione di "richiedente"
delle tracce.
Secondo l’articolo 3 del decreto, le tracce possono essere richieste:
·
sia da imprese ferroviarie
·
sia da "persona fisica o giuridica con un
interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacità di infrastruttura
ai fini dell'effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario".
E' stata dunque recepita la definizione comunitaria, ma con la
limitazione che le tracce ferroviarie possono essere assegnate in concreto con
un contratto della validità di un anno alle sole imprese ferroviarie (o alle
associazioni internazionali di imprese ferroviarie ciascuna in possesso di
licenza) (articoli 6, 12 e 16).
Il richiedente non impresa ferroviaria come definito all'art. 3 (ma
anche l'impresa ferroviaria se lo ritiene) può peraltro acquisire capacità di
infrastruttura ferroviaria stipulando un "accordo quadro" con
il gestore dell'infrastruttura, impegnandosi a non esercitare attività di
intermediazione commerciale sulle capacità acquisite.
ACCORDO QUADRO
Secondo quanto stabilito dagli articoli 22 e 23, l'accordo quadro è
stipulato tra il richiedente – sia esso un'impresa ferroviaria o no - ed il
gestore dell'infrastruttura e dura di norma 5 anni. L'accordo quadro "non
specifica il dettaglio delle tracce orarie richieste, ma mira a rispondere alle
legittime esigenze commerciali del richiedente", cioè a garantirgli
che nella sua programmazione di lavoro potrà disporre della capacità di
trasporto di quelle tracce.
Ovviamente è posto un limite alla capacità che può
essere assegnata con un accordo quadro, limite che sarà precisato in un decreto
ministeriale di prossima emanazione.
Il richiedente non impresa ferroviaria dovrà indicare
in tempo utile al gestore dell'infrastruttura le imprese ferroviarie che almeno
nel primo anno effettueranno per suo conto i servizi di trasporto relativi
alla capacità acquisita con l'accordo quadro. Con questa precisazione si ammette
la possibilità per il richiedente non impresa ferroviaria di utilizzare più
di una impresa ferroviaria contemporaneamente e di poter cambiare fornitore
ogni anno.
Saranno le imprese ferroviarie indicate dal richiedente
a fare la richiesta di capacità specifica sotto forma di tracce orarie e a
stipulare il contratto con il gestore dell'infrastruttura.
Le imprese ferroviarie, dunque, trasformano l'impegno
dell’accordo quadro in acquisizione di tracce dal gestore dell'infrastruttura.
TERMINAL E MANOVRA
L’articolo 20 elenca i servizi che devono essere garantiti
dal gestore dell'infrastruttura, gratuitamente o a pagamento. Tra quelli a
pagamento (comma 2) sono compresi "gli scali e terminali merci"
(lett. c) ed "i servizi di manovra" (lett. g).
Il comma 4 precisa che il gestore dell'infrastruttura, ove non sia in
grado di fornire alcuni dei servizi di cui al comma 2, provvede, entro un anno
dall'entrata in vigore del decreto 188, ad affidare con procedure trasparenti e
nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria la gestione dei servizi
stessi a soggetti indipendenti dalle imprese ferroviarie, con garanzia
alle imprese ferroviarie di accesso ai servizi equo, trasparente e non
discriminatorio.
Le linee guida per la produzione e per l'acquisto da parte delle
imprese ferroviarie dei servizi di cui all'art. 20 (in particolare i servizi di
manovra effettuati in autoproduzione) saranno contenute nel già citato decreto
ministeriale di prossima emanazione e nel Prospetto Informativo della Rete.
Un momento di riflessione deve essere dedicato all'aggettivo "indipendente"
da imprese ferroviarie che il decreto 188 pone come condizione necessaria
perché una impresa terza possa proporsi per l'affidamento del terminal da parte
del gestore dell'infrastruttura. Sarebbe opportuno inserire una più precisa
definizione dell'aggettivo nel decreto ministeriale di attuazione, senza
sottovalutare l’eventualità che definizioni troppo restrittive potrebbero
mettere in crisi il settore (servizi e imprese).
RACCORDI
I servizi di scali e terminal che obbligatoriamente il gestore
dell'infrastruttura deve fornire a pagamento alle imprese ferroviarie
riguardano solo gli impianti di sua proprietà. E' naturale, quindi, che nel
vendere una traccia che fa capo ad un suo terminal il gestore
dell'infrastruttura si preoccupi di garantire (direttamente se gestisce in
proprio o indirettamente tramite l'affidatario) la disponibilità del terminal
in una certa finestra oraria. Quando, però, la proprietà del terminal è di terzi
– e, quindi, opera in regime di raccordo ferroviario - chi vende la traccia deve
solo garantirsi che il raccordo disponga di un adatto fascio di binari di
presa-consegna treni.
MANOVRA FUORI DAGLI IMPIANTI
Non sempre in un impianto (anche non terminal) sono disponibili idonei
binari di presa-consegna, per cui la manovra nel movimentare i treni può
trovarsi nella condizione di dover accedere ai binari di corsa (stazione).
La lettera della norma prescrive che in questo caso chi effettua la manovra
dovrebbe a tutti gli effetti avere la licenza di impresa ferroviaria ed il certificato
di sicurezza almeno per la limitata tratta in questione.
Se questa interpretazione è corretta non solo RFI dovrebbe diventare
impresa ferroviaria a tutti gli effetti per effettuare la manovra, ma anche le
imprese locali che volessero prestare un servizio di manovra o gli stessi
terminalisti che volessero autoprodurlo dovrebbero diventare impresa
ferroviaria.
Sarebbe opportuno a questo punto istituire un "certificato di
sicurezza per la manovra”, cioè meno oneroso come costi ed obblighi,
pur nella salvaguardia della sicurezza dell'esercizio, rispetto a quello previsto
per le imprese ferroviarie. In caso contrario la manovra potrebbe incontrare
difficoltà per una reale liberalizzazione.
Il decreto 188 costituisce un importante passo avanti nella creazione
di un mercato del trasporto ferroviario e nel chiarimento di alcuni aspetti
sino ad oggi non affrontati. I prossimi decreti ministeriali completeranno
l'azione di regolazione. Questo procedimento di normazione per successivi gradi
di affinamento, anche se più lento nel tempo, avrà il pregio di rendere più
agevolmente comprensibile una materia così nuova e complessa.
Questi periodi di riflessione e di simulazione dell'applicazione delle
norme consentono inoltre analisi indubbiamente utili per la fase successiva di
normazione.
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.74/2001
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Allegato uno |
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E/cp |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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S.O.
alla G.U. n.170 del 24.7.2003 (fonte Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio
2003, n. 188
Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE inmateria ferroviaria. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Disposizioni generali
Art. 1.
O g g e t t o
1. Il presente decreto disciplina: a) l'utilizzo e la gestione dell'infrastruttura ferroviariaadibita a servizi di trasporto ferroviario nazionali einternazionali, nonche' i principi e le procedure da applicare nelladeterminazione e nella imposizione dei diritti dovuti per il suoutilizzo; b) l'attivita' di trasporto per ferrovia effettuata da impreseferroviarie operanti in Italia e i criteri relativi al rilascio, allaproroga ed alla modifica delle licenze per la prestazione di servizidi trasporto ferroviario da parte delle imprese ferroviarie e delleassociazioni internazionali di imprese ferroviarie; c) il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria per leassociazioni internazionali di imprese ferroviarie e per le impreseferroviarie; d) i principi e le procedure da seguire nella ripartizione del1acapacita' di infrastruttura ferroviaria e nella riscossione deidiritti dovuti per l'utilizzo della infrastruttura. 2. Il presente decreto non si applica: a) alle reti ferroviarie locali e regionali isolate, adibite altrasporto passeggeri; b) alle reti ferroviarie adibite unicamente alla prestazione diservizi passeggeri urbani e suburbani; c) alle reti ferroviarie regionali adibite unicamente allaprestazione di servizi merci regionali da parte di un'impresaferroviaria la cui attivita' si limita all'esercizio di servizi ditrasporto di interesse regionale, locale e interregionale diinteresse locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, e successive modificazioni, finche' non vi siano richieste diutilizzo della capacita' della rete da parte di un altro richiedente; d) alle infrastrutture ferroviarie private adibite unicamente altrasporto merci effettuato dal proprietario delle stesseinfrastrutture. 3. Le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione delpresente decreto e per le quali sono attribuite le funzioni e icompiti di programmazione e di amministrazione, sono regolate, conparticolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed allagestione di tali infrastrutture, all'attivita' di trasporto perferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attivita'di ripartizione ed assegnazione della capacita' di infrastruttura,sulla base dei principi delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e2001/14/CE e dal presente decreto, nonche' dal decreto legislativo n.422/1997 e successive modificazioni. 4. Per le reti di cui al comma 3 le funzioni dell'organismo diregolazione di cui all'articolo 37 sono svolte dalle regioniinteressate o da apposito organismo individuato dalle stesse sullabase dei principi stabiliti dalla direttiva 2001/14/CE e dal presentedecreto. 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, previa intesa con la conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano, sono individuate: le reti ferroviarie di cui al comma 3, icriteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso edall'assegnazione della capacita' di infrastruttura da adottarsiriguardo alle predette reti, i criteri relativi alla gestione dellelicenze, le modalita' di coordinamento delle funzioni dello Stato edelle regioni, con particolare riguardo alle questioni inerenti allasicurezza della circolazione ferroviaria, nonche' i criteri diapplicazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera c). Art. 2. P r i n c i p i 1. Le attivita' disciplinate dal presente decreto sono uniformateai seguenti principi: a) autonomia e indipendenza gestionale, amministrativa econtabile delle imprese ferroviarie; b) possibilita' di risanamento della struttura finanziaria delleimprese di settore; c) separazione contabile o costituzione di imprese separate perla gestione dell'infrastruttura ferroviaria e per l'eserciziodell'attivita' di trasporto a mezzo ferrovia; d) liberta' di accesso al mercato dei trasporti di passeggeri edi merci per ferrovia da parte delle associazioni internazionali diimprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, in conformita' alleprescrizioni contenute nelle direttive comunitarie e negli articoli49 e seguenti del Trattato CE, a condizioni eque, non discriminatoriee tali da garantire lo sviluppo della concorrenza nel settoreferroviario. 2 Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «assegnazione di capacita», il processo attraverso il qualevengono esaminate le richieste e definita l'assegnazione dellacapacita' di una determinata infrastruttura ferroviaria; b) «richiedente», un'impresa ferroviaria titolare di licenza e/oun'associazione internazionale di imprese ferroviarie, ciascuna inpossesso di licenza, nonche' una persona fisica o giuridica con uninteresse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacita'di infrastruttura ai fini dell'effettuazione di un servizio ditrasporto ferroviario, che stipula apposito «accordo quadro» con ilgestore dell'infrastruttura e che non esercita attivita' diintermediazione commerciale sulla capacita' acquisita con lo stessoaccordo quadro; sono altresi' richiedenti le regioni e le provinceautonome limitatamente ai servizi di propria competenza; c) «infrastruttura saturata», una sezione della reteinfrastrutturale ferroviaria dove, anche dopo il coordinamento dellediverse richieste di assegnazione di capacita', non e' possibilesoddisfare pienamente la domanda, anche se solo in determinatiperiodi temporali di esercizio; d) «piano di potenziamento della capacita», una misura o unaserie di misure con un calendario di attuazione volte a rimediarealle limitazioni di capacita' che portano a dichiarare una sezionedell'infrastruttura «infrastruttura saturata»; e) «coordinamento», la procedura in base alla quale il gestoredell'infrastruttura e i richiedenti cercano di risolvere situazioniin cui esistono richieste di capacita' di infrastrutturaconfliggenti; f) «accordo quadro», un accordo di carattere generalegiuridicamente vincolante di diritto pubblico o privato, chedefinisce i diritti e gli obblighi di un richiedente e del gestoredell'infrastruttura in relazione alla capacita' di infrastruttura daassegnare e ai diritti da riscuotere per un periodo superiore allavigenza di un orario di servizio; g) «impresa ferroviaria», qualsiasi impresa pubblica o privatatitolare di una licenza, la cui attivita' principale consiste nellaprestazione di servizi per il trasporto di merci e/o di persone perferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sonocomprese anche le imprese che forniscono solo la trazione; h) «gestore dell'infrastruttura», soggetto incaricato inparticolare della realizzazione, della manutenzionedell'infrastruttura ferroviaria e della gestione in sicurezza dellacircolazione ferroviaria. I compiti del gestore dell'infrastruttura,anche per parte della rete, possono essere assegnati a diversisoggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie vigenti e nelpresente decreto; i) «rete», l'intera infrastruttura ferroviaria gestita da ungestore dell'infrastruttura; l) «rete ferroviaria transeuropea per il trasporto delle merci»,l'infrastruttura per il servizio di trasporto internazionale di mercicome individuata nell'allegato I della direttiva 2001/12/CE; m) «prospetto informativo della rete», un documento in cui sonoprecisati in dettaglio le regole generali, le scadenze, le proceduree i criteri relativi ai sistemi di definizione e di riscossione deicorrispettivi dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura e deiservizi, nonche' quelli relativi all'assegnazione della capacita' eche contiene anche ogni altra informazione necessaria per presentarerichieste di capacita' di infrastruttura; n) «infrastruttura ferroviaria», l'infrastruttura definitanell'allegato 1, parte A, del regolamento (CEE) n. 2598/70 dellaCommissione del 18 dicembre 1970, che individua il contenuto dellevoci degli schemi per la contabilita' dell'allegato I del regolamento(CEE) n. 1108/70 del Consiglio del 4 giugno 1970, ad eccezionedell'ultimo alinea che, ai soli fini del presente decreto, si limitaalla formulazione di «Edifici adibiti al servizio delleinfrastrutture»; o) «associazione internazionale di imprese ferroviarie»,associazione che comprende almeno due imprese ferroviarie stabilitein due o piu' Stati dell'Unione europea, che ha lo scopo di fornireprestazioni di trasporto internazionale tra Stati membri; p) «licenza», autorizzazione, valida su tutto il territoriocomunitario, rilasciata dalle apposite autorita' degli Stati membri aun'impresa che ha sede nel territorio comunitario, con cui vienericonosciuta la qualita' di «impresa ferroviaria» e viene legittimatol'espletamento di servizi internazionali di trasporto di merci o dipersone per ferrovia; la licenza puo' essere limitata allaprestazione di determinati tipi di servizi; q) «autorita' preposta al rilascio delle licenze», l'organismoincaricato dallo Stato membro di rilasciare le licenze in campoferroviario. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e'l'organismo nazionale incaricato del rilascio delle licenze alleimprese ferroviarie che hanno sede nel territorio italiano; r) «titolo autorizzatorio», il titolo di cui all'articolo 131,comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rilasciato dalMinistro delle infrastrutture e dei trasporti su richiesta delleimprese ferroviarie in possesso di licenza, che consentel'espletamento, sulla rete infrastrutturale nazionale, di tutte letipologie di servizi di trasporto in ambito nazionale edinternazionale, a condizioni di reciprocita' qualora si tratti diimprese ferroviarie aventi sede all'estero o loro controllate; s) «servizio di trasporto internazionale», di merci o dipasseggeri, il servizio di trasporto nel quale il treno attraversaalmeno una frontiera di uno Stato membro; il treno puo' essere unitoad altro convoglio e/o anche scomposto e le varie sezioni possonoavere origini e destinazioni diverse, purche' tutto il materialerotabile trainato attraversi almeno una frontiera; t) «orario di servizio», i dati che definiscono tutti i movimentiprogrammati dei treni e del materiale rotabile sull'infrastruttura inquestione durante il suo periodo di validita'; u) «traccia oraria», la frazione di capacita' dell'infrastrutturaferroviaria necessaria a far viaggiare un convoglio tra due localita'in un determinato periodo temporale; v) «capacita», la somma delle tracce orarie che costituiscono lapotenzialita' di utilizzo di determinati segmenti di infrastrutturaferroviaria; z) «servizi regionali», i servizi di trasporto destinati asoddisfare le esigenze in materia di trasporto di una o piu' regioni.
Imprese ferroviarie
Art. 4.
P r i n c i p i
1. Le imprese ferroviarie stabilite o che si stabiliranno in Italiadevono possedere uno status giuridico indipendente per quantoriguarda la gestione, l'amministrazione, ed il controllo interno inmateria amministrativa, economica e contabile. Il patrimonio, ilbilancio e la contabilita' delle imprese ferroviarie devono esseredistinti da quelli dello Stato, delle regioni, delle provinceautonome e degli enti locali. 2. Le imprese ferroviarie applicano gli standard e le norme disicurezza definiti dal Ministero delle infrastrutture e deitrasporti, su proposta del gestore dell'infrastruttura, nonche' ledisposizioni e le prescrizioni del gestore dell'infrastruttura inmateria. Art. 5. Contabilita' e bilancio delle imprese ferroviarie 1. Le imprese ferroviarie rendono pubblico il bilancio annuale. 2. Nel bilancio annuale sono tenute separate le attivita' connessecon la prestazione di servizi di trasporto merci. 3. Qualora siano erogati fondi per le attivita' relative allaprestazione di servizi di trasporto per servizio pubblico, essidevono figurare separatamente nella pertinente contabilita' e nonpossono essere trasferiti alle attivita' relative alla prestazione dialtri servizi di trasporto o ad altre attivita'. 4. Qualora l'impresa ferroviaria svolga attivita' connesse allagestione dell'infrastruttura ferroviaria, nel bilancio sono tenuteseparate le attivita' connesse alla prestazione di servizi ditrasporto da quelle connesse alla gestione dell'infrastrutturaferroviaria. Il finanziamento pubblico concesso ad uno di questi duesettori di attivita' non puo' essere trasferito all'altro. I contirelativi ai due settori di attivita' sono tenuti in modo dariflettere tale divieto. Art. 6. Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria 1. L'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e' consentito acondizione che ciascuna impresa ferroviaria dimostri: a) il possesso della licenza di cui all'articolo 3, lettera p),che legittima l'espletamento di servizi internazionali di trasportodi merci o di persone per ferrovia, fermo restando che in caso diassociazione tutte le imprese ferroviarie associate debbono esseretitolari di licenza corrispondente al servizio da prestare. b) la disponibilita' in qualsiasi momento del certificato disicurezza rilasciato, dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria dicui si richiede l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 10; c) l'avvenuta conclusione con il gestore dell'infrastrutturaferroviaria, direttamente o per il tramite dell'associazioneinternazionale eventualmente costituita con altre impreseferroviarie, dei necessari accordi amministrativi, tecnici,finanziari, necessari per disciplinare gli aspetti del controllo,della sicurezza e conseguenti all'assegnazione di capacita' e allaimposizione dei diritti. Le condizioni degli accordi non devonoessere discriminatorie. 2. Le imprese ferroviarie che intendono effettuare tutte o alcunedelle tipologie di servizi di trasporto di seguito indicate, devonopossedere, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, il titoloautorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r): a) nazionale merci; b) nazionale passeggeri; c) internazionale passeggeri, nella parte di infrastrutturaferroviaria nazionale. 3. In sede di stipulazione degli accordi previsti al comma 1,lettera c), il gestore dell'infrastruttura ferroviaria accerta chel'impresa ferroviaria sia in possesso di una licenza rilasciata dalloStato italiano o da altro Stato membro dell'Unione europea. Art. 7. L i c e n z a 1. Possono chiedere il rilascio della licenza di cui all'articolo3, lettera p), le imprese con sede in Italia che sono in possesso deirequisiti di cui all'articolo 8, che dispongono direttamente, o siimpegnano, con la presentazione di un dettagliato piano aziendale, adisporre dal momento dell'inizio dell'attivita': a) di materiale rotabile; b) del personale incaricato della guida e dell'accompagnamentodei convogli; c) della copertura assicurativa per la responsabilita' civile incaso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri,il bagaglio, le merci trasportate, la posta, le altre impreseferroviarie, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e i terzi. 2. La domanda, presentata su carta legale, deve indicare latipologia o le tipologie dei servizi che l'impresa intende espletaree deve essere firmata dal rappresentante legale dell'impresa. 3. La licenza e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture edei trasporti, entro tre mesi dal ricevimento delle informazionicomplete concernenti i requisiti indicati all'articolo 8, conprovvedimento comunicato al soggetto richiedente la licenza. Ilrigetto della richiesta deve essere motivato. Del rilascio dellalicenza e' fatta comunicazione alla Commissione europea. 4. La licenza rilasciata ai sensi del comma 3 deve indicare letipologie del servizi, di sola trazione o di trasporto per ferroviadi merci e/o di persone che l'impresa e' legittimata ad espletare. 5. La licenza e' valida in tutto il territorio dell'Unione europea. 6. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute, all'atto dellapresentazione della domanda, al pagamento di un diritto commisuratoai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per icontrolli e per le procedure di rilascio della licenza. Le modalita'del pagamento e l'ammontare del diritto sono determinati dal Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, con decreto da adottare entro tre mesidalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 8. Requisiti per il rilascio della licenza 1. Le imprese ferroviarie devono essere in possesso di requisiti dionorabilita', capacita' finanziaria e competenza professionale perottenere il rilascio della licenza. 2. Costituiscono requisiti di onorabilita': a) non essere stati dichiarati falliti o sottoposti aliquidazione coatta amministrativa o ad amministrazionestraordinaria, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazionecivile, ne' essere stati ammessi, nei cinque anni antecedenti larichiesta della licenza, alle procedure di concordato preventivo o diamministrazione controllata; b) non aver riportato sentenza definitiva di condanna o diapplicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice diprocedura penale per delitti contro il patrimonio, contro la fedepubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio,contro la pubblica incolumita', contro la pubblica amministrazione,per i delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile edal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero perdelitti non colposi per i quali la legge prevede la pena dellareclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, salvo che siaintervenuta sentenza di riabilitazione; c) non aver riportato sentenze di condanna per violazioni gravi oripetute degli obblighi derivanti dal diritto previdenziale o daldiritto del lavoro, tra cui gli obblighi derivanti dalla legislazionein materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e gliobblighi in materia di legislazione doganale per le societa' cheintendessero effettuare trasporti di merci soggette a proceduredoganali; d) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personalio patrimoniali; e) non sussista alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni edintegrazioni; f) non essere stati condannati in via definitiva per graviviolazioni di leggi specifiche relative ai trasporti. 3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti: a) dai titolari delle imprese individuali; b) da tutti i soci delle societa' di persone; c) dai soci accomandatari, quando trattasi di societa' inaccomandita semplice o in accomandita per azioni; d) dagli amministratori delegati e dai legali rappresentanti perogni altro tipo di societa'. 4. Se non si tratta di imprese individuali il requisito di cui alcomma 2, lettera a), deve essere altresi' posseduto dall'ente cheesercita l'impresa. 5. Costituisce requisito di capacita' finanziaria la capacita'dell'impresa di far fronte agli impegni effettivi e potenziali,stabiliti in base a presupposti realistici, per un periodo noninferiore a dodici mesi. 6. Per l'effettuazione dell'esame di capacita' finanziaria larichiesta di licenza deve essere corredata da specifiche informazionie in particolare, dei seguenti elementi: a) risorse finanziarie disponibili, compresi depositi bancari,anticipi concessi in conto corrente, prestiti; b) fondi ed elementi di attivo realizzabile a titolo di garanzia; c) capitale di esercizio; d) costi di esercizio, compresi costi di acquisto e acconti perveicoli, terreni, edifici, attrezzature e materiale rotabile; e) oneri gravanti sul patrimonio dell'impresa ferroviaria. 7. Per la dimostrazione del possesso del requisito della capacita'finanziaria di cui al comma 5 l'impresa presenta una relazione,prodotta da un revisore dei conti o da altro esperto contabile,valutativa delle informazioni richieste sulla base degli elementiindicati al comma 6, nonche' idonea documentazione da parte di unabanca o una cassa di risparmio. 8. In materia di competenza professionale, l'impresa ferroviariagarantisce: a) di disporre o di essere in grado di disporre diun'organizzazione gestionale efficiente e di possedere le conoscenzee l'esperienza necessaria per esercitare un controllo operativo eduna supervisione sicuri ed efficaci relativamente ai serviziferroviari della tipologia specificata nella licenza; b) che il personale responsabile della sicurezza ed inparticolare quello addetto alla guida dei convogli sia pienamentequalificato nel proprio campo di attivita'; c) che il personale, il materiale rotabile e l'organizzazionesiano tali da garantire un alto livello di sicurezza per i serviziferroviari da espletare. 9. Per l'effettuazione dell'esame della competenza professionale larichiesta di licenza deve essere corredata da specifiche informazionirelativamente: a) alla natura e allo stato di manutenzione del materialerotabile con particolare riguardo alle norme di sicurezza; b) alle qualifiche del personale responsabile della sicurezza,nonche' alle modalita' di formazione del personale, fermo restandoche il rispetto dei requisiti in materia di qualifiche deve essereprovato mediante la presentazione dei corrispondenti documentigiustificativi. 10. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 9 possonoessere sostituite da un piano organico che specifica i programmi diacquisizione e gestione delle risorse umane e strumentali, inclusa lamanutenzione del materiale rotabile, con particolare riferimento allenorme di sicurezza. Art. 9. Validita' della licenza 1. La licenza ha validita' temporale illimitata, salvo quantoprevisto dal presente articolo. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualsiasimomento, puo' richiedere all'impresa di comprovare il possesso ed ilmantenimento dei requisiti che hanno consentito il rilascio dellalicenza. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti revoca lalicenza se accerta la mancanza dei titoli e dei requisiti per il suorilascio, mentre ne sospende l'efficacia quando esiste un dubbiofondato circa la loro effettiva sussistenza, per un periodo nonsuperiore ad un mese, per l'effettuazione dei necessari accertamenti. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qualoraconstati che sussistono fondati dubbi circa il mantenimento, da partedi un'impresa ferroviaria cui l'autorita' di un altro Stato membro harilasciato una licenza, dei requisiti previsti per il possesso dellastessa dalla direttiva 95/18/CE e successive modificazioni, neinforma senza indugio tale autorita'. 5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo'rilasciare una licenza temporanea per il tempo necessario allariorganizzazione dell'impresa ferroviaria, comunque non superiore alperiodo di sei mesi dalla data di rilascio, purche' non siacompromessa la sicurezza del servizio di trasporto, quando lasospensione o la revoca della licenza e' dovuta al mancato possessodei requisiti di capacita' finanziaria. 6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo'sospendere la licenza o richiedere la conferma dell'istanza dirilascio quando l'impresa ferroviaria sospende l'attivita' per oltresei mesi o non la inizia decorsi sei mesi dal rilascio della licenza.L'impresa ferroviaria puo' chiedere la concessione di un termine piu'lungo di sei mesi per l'inizio dell'attivita' in considerazione dellaspecificita' dei servizi prestati. 7. L'impresa ferroviaria e tenuta a richiedere la conferma dellalicenza nel caso in cui siano sopravvenute modifiche dellaconfigurazione giuridica dell'impresa stessa e, in particolare, neicasi di fusione, incorporazione o acquisizione del controllosocietario da parte di un altro soggetto. L'impresa ferroviaria cherichiede la conferma puo' continuare l'attivita' a meno che ilMinistero delle infrastrutture e dei trasporti sospenda, conprovvedimento motivato, l'efficacia della licenza gia' rilasciata seritiene compromessa la sicurezza del servizio di trasporto. 8. L'impresa ferroviaria che intende estendere o modificare in modorilevante la propria attivita' deve chiedere la revisione dellalicenza. 9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' revocarela licenza quando l'impresa ferroviaria risulta assoggettata ad unaprocedura concorsuale e mancano realistiche possibilita' di unasoddisfacente ristrutturazione entro un ragionevole periodo di tempo. 10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicasenza indugio alla Commissione europea i provvedimenti di revoca,sospensione o modifica delle licenze adottati. 11. Al fine di verificare l'effettivo adempimento e il rispetto diquanto stabilito dal presente articolo, il Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti provvede, con cadenza quinquennale, alriesame della posizione di ciascuna impresa ferroviaria cui e' statarilasciata la licenza, ferma restando comunque la possibilita' diprocedere, in qualsiasi momento, ad apposite verifiche circal'osservanza e la sussistenza dei suddetti obblighi e requisiti. Art. 10. Certificato di sicurezza 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce glistandard e le norme di sicurezza, su proposta del gestoredell'infrastruttura ferroviaria, e vigila sulla loro applicazione. 2. Al fine di garantire il sicuro e affidabile espletamento deiservizi ferroviari il certificato di sicurezza di cui al presentearticolo attesta la conformita' alle normative nazionali, compatibilicon il diritto comunitario, per quanto riguarda i requisiti tecnici eoperativi specifici per i servizi ferroviari e i requisiti disicurezza relativi al personale, al materiale rotabile eall'organizzazione interna dell'impresa ferroviaria, con particolareriguardo agli standard in materia di sicurezza della circolazione edalle disposizioni e prescrizioni emanate per le singole linee e per isingoli servizi. 3. Per il rilascio del certificato di sicurezza le impreseferroviarie devono dimostrare che il personale incaricato della guidae dell'accompagnamento dei convogli utilizzati per l'espletamento deiservizi di trasporto possiede la formazione e le conoscenzenecessarie per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezzae di circolazione. 4. Ai fini del rilascio del certificato di sicurezza, le impreseferroviarie devono dimostrare che il materiale rotabile che compone iconvogli e' stato regolarmente omologato, immatricolato e sottopostoa tutti i controlli prescritti in materia dalla normativa vigente esecondo le regole di esercizio dell'infrastruttura in questione. 5. Il certificato di sicurezza e' rilasciato, su richiesta dellegale rappresentante dell'impresa, dal gestore dell'infrastrutturaferroviaria entro tre mesi dalla richiesta. Entro lo stesso termineil gestore dell'infrastruttura ferroviaria comunica ai richiedenti laragione del mancato rilascio. 6. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria controllaperiodicamente la sussistenza dei requisiti previsti dal presentedecreto per il rilascio del certificato di sicurezza e puo' revocarein tutto o in parte il certificato stesso, informandoneimmediatamente l'autorita' che ha rilasciato la licenza all'impresaferroviaria, nel caso in cui accerta la perdita dei requisitiprevisti dal presente articolo. 7. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto arispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela dellepersone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in propriopossesso, in conformita' alla normativa in materia di tutela dellepersone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei datipersonali. 8. Per il rilascio del certificato di sicurezza il gestoredell'infrastruttura ferroviaria applica diritti commisurati ai costisostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e perle procedure di certificazione.
Gestore dell'infrastruttura
Art. 11. Principi 1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' soggetto autonomoed indipendente, sul piano giuridico, organizzativo o decisionale,dalle imprese operanti nel settore dei trasporti. 2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' responsabile delcontrollo della circolazione in sicurezza dei convogli, dellamanutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, sul pianotecnico, commerciale e finanziario, assicurandone l'accessibilita',la funzionalita', nonche' le informazioni; deve altresi' assicurarela manutenzione e la pulizia degli spazi pubblici delle stazionipasseggeri. 3. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto al rispettodella riservatezza delle informazioni commerciali in suo possesso. 4. Al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, per larete di propria attribuzione, sono affidati in via esclusiva icompiti e le funzioni relativi al rilascio del certificato disicurezza, nonche' il calcolo e riscossione dei canoni el'assegnazione di capacita' sulla base delle disposizioni di cui agliarticoli 17 e 27. 5. Per quanto riguarda i gestori di infrastrutture ferroviarieregionali e locali, rientranti nel campo di applicazione del presentedecreto, ove l'attivita' di gestione dell'infrastruttura ferroviariasia svolta da un soggetto che sia titolare anche di un'impresaferroviaria, le attivita' ed i compiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,devono essere espletati senza oneri aggiuntivi per la finanzapubblica, attraverso una struttura aziendale autonoma e distinta,sotto il profilo patrimoniale e contabile, dalle altre strutturedestinate allo svolgimento delle attivita' espletate in qualita' diimpresa ferroviaria. I criteri per la separazione contabile sonostabiliti dal regolamento (CEE) n. 1108/70. Art. 12. Accesso all'infrastruttura ferroviaria 1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria mette a disposizionedelle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delleimprese ferroviarie, nei termini e con le modalita' previste dalpresente decreto, l'infrastruttura ferroviaria, e presta i servizi dicui all'articolo 20, nel rispetto dei principi di non discriminazionee di equita', allo scopo di garantire un'efficiente gestione dellarete, nonche' di conseguire la massima utilizzazione della relativacapacita'. 2. In caso di emergenza, ovvero di guasti che rendanol'infrastruttura temporaneamente inutilizzabile, il gestoredell'infrastruttura, ove sussista assoluta necessita' e urgenza, puo'disporre anche senza preavviso che le linee ferroviarie per le qualie' stata effettuata assegnazione di capacita' siano resetemporaneamente indisponibili per il tempo necessario allariparazione del guasto o alla risoluzione del problema tecnico. Ovenecessario, il gestore dell'infrastruttura puo' altresi' richiederealle imprese ferroviarie, con le modalita' previste nel prospettoinformativo della rete di cui all'articolo 13, di mettere adisposizione risorse al fine di coadiuvarlo nel ripristino dellanormalita'. Art. 13. Prospetto informativo della rete 1. Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delleregioni, delle province autonome e delle altre parti interessate,elabora un prospetto informativo della rete, provvede al suoperiodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modificheed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni eprescrizioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37. 2. Il prospetto informativo della rete deve contenere: a) un'esposizione dettagliata delle caratteristichedell'infrastruttura disponibile e delle condizioni di accesso allastessa, nonche' informazioni circa le modalita' di accesso agliimpianti merci di proprieta' del gestore dell'infrastruttura, daparte delle imprese ferroviarie o di altri richiedenti; b) un'esposizione dettagliata dei principi, criteri, procedure,modalita' e termini di calcolo e riscossione relativi al canone dipedaggio ed ai corrispettivi dovuti per la prestazione di servizi dicui all'articolo 20, qualora questi siano prestati da un unicofornitore. In detta esposizione sono precisati la metodologia, lenorme e, se del caso, i parametri utilizzati ai finidell'applicazione dell'articolo 17, comma 7, dell'articolo 18 edell'articolo 12, comma 2; c) un'esposizione dettagliata dei criteri, procedure, modalita' etermini relativi al sistema di assegnazione della capacita' diinfrastruttura ed all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 20,nonche' ogni altra informazione necessaria per presentare richiestedi capacita' di infrastruttura e, in particolare: 1) le modalita' di presentazione delle richieste di capacita'; 2) i requisiti e le condizioni necessarie per ottenere lacapacita' richiesta; 3) i termini per la presentazione delle richieste e perl'assegnazione della capacita'; 4) i principi che disciplinano la procedura di coordinamento dicui all'articolo 29; 5) le procedure da seguire ed i criteri da utilizzare inipotesi di infrastruttura saturata; 6) informazioni dettagliate in ordine alle restrizioniall'utilizzo dell'infrastruttura; 7) le condizioni sulla base delle quali si terra' conto deiprecedenti livelli di utilizzo della capacita', anche ai fini dellaindividuazione delle priorita' nell'ambito della procedura diassegnazione della capacita'; d) una esposizione dettagliata delle misure adottate pergarantire un trattamento adeguato delle richieste di capacita' perl'effettuazione di servizi di trasporto merci e di servizi ditrasporto internazionale, nonche' delle richieste di capacita' perl'effettuazione di servizi di trasporto specifici, anche saltuari ooccasionali, soggette alla procedura di cui all'articolo 31; 3. E' consentito ad ogni parte interessata di ottenere copia delprospetto informativo della rete, dietro presentazione di appositadomanda. Il gestore dell'infrastruttura puo' richiedere, a tal fine,la corresponsione di un contributo che non puo' eccedere le spese dipubblicazione del prospetto informativo stesso. 4. Il prospetto informativo della rete deve essere pubblicatoalmeno quattro mesi prima della scadenza del termine per lapresentazione delle richieste di assegnazione di capacita'd'infrastruttura. Art. 14.Rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato 1. I rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e loStato sono disciplinati da un atto di concessione e da un contrattodi programma. Il contratto di programma e' stipulato per un periodominimo di tre anni, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nelbilancio dello Stato, nel rispetto dei principi di indipendenzapatrimoniale, gestionale e contabile dallo Stato, di economicita' inrelazione alla qualita' del servizio prestato e di programmazionedelle attivita', degli investimenti e dei finanziamenti, mirante allarealizzazione dell'equilibrio finanziario e degli obiettivi tecnici ecommerciali, indicando i mezzi per farvi fronte. 2. Nel contratto di programma di cui al comma 1 e' disciplinata neilimiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato laconcessione di finanziamenti per far fronte a nuovi investimenti,alla manutenzione ed al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, aifini del miglioramento della qualita' dei servizi, dello sviluppodell'infrastruttura stessa e del rispetto dei livelli di sicurezzacompatibili con l'evoluzione tecnologica. 3. Nel contratto di programma di cui al comma 1 puo' esserealtresi' prevista, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nelbilancio dello Stato, la concessione di un indennizzo al gestoredell'infrastruttura ferroviaria per le perdite finanziarieconseguenti alla assegnazione di capacita' di infrastrutturaferroviaria per la prestazione dei servizi nell'interesse dellacollettivita' definiti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 delConsiglio, del 26 giugno 1969, e successive modifiche edintegrazioni, ovvero conseguenti alla assegnazione di capacita' diinfrastruttura ferroviaria specificamente finalizzata a favorire losviluppo dei trasporti ferroviari delle merci. 4. Nel contratto di programma di cui al comma 1, tenendo in debitoconto la necessita' di garantire il conseguimento di elevati livellidi sicurezza, l'effettuazione delle operazioni di manutenzione,nonche' il miglioramento della qualita' dell'infrastruttura e deiservizi ad essa connessi, sono previsti, nei limiti delle risorseannualmente iscritte nel bilancio dello Stato, incentivi al gestoreper ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e l'entita' deidiritti di accesso. 5. Nell'ambito della politica generale di Governo, il gestoredell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto all'elaborazione edall'aggiornamento di un piano di impresa comprendente i programmi difinanziamento e di investimento, da sottoporre all'approvazionedell'azionista e da trasmettere al Ministero delle infrastrutture edei trasporti. Il piano ha lo scopo di garantire l'uso e lo sviluppoottimali ed efficienti dell'infrastruttura, assicurando al tempostesso l'equilibrio finanziario e prevedendo i mezzi per conseguiretali obiettivi. Art. 15. Costo dell'infrastruttura e contabilita' 1. I conti del gestore dell'infrastruttura ferroviaria devonopresentare e un tendenziale equilibrio tra i ricavi derivanti dallariscossione dei canoni di cui agli articoli 17, 18 e 19 e deicorrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 20, leeccedenze provenienti da altre attivita' commerciali e i contributipubblici definiti nel contratto di programma di cui all'articolo 14,da un lato, e i costi relativi alla gestione dell'infastruttura alnetto degli ammortamenti, dall'altro. 2. Il gestore dell'infrastruttura utilizza un sistema dicontabilita' regolatoria che evidenzia i meccanismi di imputazionedei costi relativi a tutti i processi industriali relativi alla suaattivita'. In particolare tale sistema presenta un grado didisaggregazione delle poste contabili tale da evidenziarel'attribuzione dei costi e dei ricavi ai singoli processiindustriali, nonche' la destinazione dei contributi ed incentivipubblici. Il gestore dell'infrastruttura provvede ad aggiornareperiodicamente l'imputazione dei costi secondo la migliore praticainternazionale. 3. I risultati derivanti dal sistema di contabilita' di cui alcomma 2 sono comunicati annualmente al Ministero delle infrastrutturee dei trasporti, corredati di tutte le informazioni necessarie allavalutazione dell'efficienza della spesa e del rispetto di quantoprevisto al comma 1.
Diritti e canoni
Art. 16. Diritto di accesso e transito sull'infrastruttura ferroviaria 1. Le associazioni internazionali di imprese ferroviarie di cuialmeno una abbia la sede principale in Italia hanno il diritto diaccesso e di transito sull'infrastruttura ferroviaria per leprestazioni di servizi di trasporto internazionali con gli altriStati membri dell'Unione europea in cui sono stabilite le imprese checostituiscono l'associazione. 2. Le associazioni internazionali di imprese ferroviarie hanno ildiritto di transito in Italia per l'espletamento di servizi ditrasporto internazionale tra gli altri Stati membri in cui hanno sedele imprese ferroviarie che costituiscono l'associazione. 3. Le imprese ferroviarie con sede nel territorio dell'Unioneeuropea, hanno il diritto di accesso all'intera rete ferroviarianazionale per l'espletamento di servizi di trasporto internazionaledi merci. 4. Le imprese ferroviarie con sede nel territorio dell'Unioneeuropea, ed in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo3, comma 1, lettera p), hanno il diritto di accesso all'intera reteferroviaria nazionale per l'espletamento di servizi di trasportointernazionale nella parte di infrastruttura ferroviaria nazionale,nonche' di servizi di trasporto nazionale di passeggeri o di merci. Art. 17. Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria 1. Ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatoriodell'infrastruttura ferroviaria da parte delle associazioniinternazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie,con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,acquisita una motivata relazione da parte del gestoredell'infrastruttura ferroviaria, previo parere del Comitatointerministeriale per la programmazione economica e d'intesa con laConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano limitatamente ai servizi diloro competenza, e' stabilito il canone dovuto per l'accessoall'infrastruttura ferroviaria nazionale. Il decreto e' pubblicatonella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella GazzettaUfficiale delle Comunita' europee. 2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla base di quantodisposto al comma 1, calcola il canone dovuto dalle associazioniinternazionali di imprese ferroviarie e dalle imprese ferroviarie perl'utilizzo dell'infrastruttura e procede alla riscossione dellostesso. 3. Ai fini della determinazione del canone sono presi inconsiderazione i costi diretti e indiretti di circolazione, i costidi energia sostenuti dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria perlo svolgimento della corrispondente attivita', nonche' le spesegenerali dirette e quota di quelle indirette. Dai costi cosi'considerati devono dedursi gli eventuali indennizzi e gli eventualicontributi pubblici di qualsiasi natura previsti nel contratto diprogramma di cui all'articolo 14. 4. Per impedire discriminazioni, deve essere garantito che gliimporti medi e marginali del canone per usi equivalentidell'infrastruttura siano comparabili e che i servizi comparabilisullo stesso segmento di mercato siano soggetti al pagamento dellostesso canone. Del rispetto di tali garanzie deve essere datadimostrazione nel prospetto informativo della rete. 5. Per il calcolo e la fissazione del canone dovuto per l'utilizzodell'infrastruttura ferroviaria, si applicano i seguenti parametri: a) qualita' dell'infrastruttura ferroviaria, intesa comevelocita' massima e attrezzatura tecnica ed impiantistica dellalinea; b) saturazione, legata alla densita' dei convogli sulle singoletratte infrastrutturali all'interno della giornata e all'intensita'di utilizzo dei nodi ferroviari; c) usura del binario e della linea elettrica, legata al peso ealla velocita' del convoglio, nonche' alle caratteristiche delcontatto tra pantografo e catenaria; d) velocita', intesa come grado di assorbimento di capacita'sulla linea percorsa in relazione alla tipologia della fascia orariain cui si inserisce la traccia oraria richiesta; e) consumo energetico, legato alla tipologia di trazioneutilizzata. 6. Il parametro indicato al comma 5, lettera a), viene utilizzatoper il calcolo del diritto di prenotazione dovuto da ciascunassegnatario di capacita' per le tracce orarie programmatenell'orario ferroviario. Gli altri parametri di cui al comma 5 siapplicano su base chilometrica. 7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo'individuare con proprio decreto, sentito il Ministero dell'economia edelle finanze, previa consultazione del gestore dell'infrastruttura,le ulteriori eventuali tipologie di costo da prendere inconsiderazione ai fini della determinazione del canone. 8. Il canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviariae' soggetto a revisione annuale in base al tasso di inflazioneprogrammato. Eventuali modifiche agli elementi essenziali per ilcalcolo del canone devono essere rese pubbliche con almeno tre mesidi anticipo rispetto alla data di applicazione. 9. In sede di applicazione del decreto di cui al comma 1, ilgestore dell'infrastruttura ferroviaria puo', sulla base dei principistabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adeguarel'ammontare del canone in funzione dei volumi e della qualita' dellecapacita' richieste, nonche' in relazione alla situazione del mercatodei trasporti e del livello di congestionamento dell'infrastruttura,con corrispondenti variazioni dei corrispettivi globalmente intesi.In ogni caso il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviariadeve essere calcolato, applicato e riscosso in modo trasparente e nondiscriminatorio. 10. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, dellaconseguente determinazione dei canoni da parte del gestoredell'infrastruttura e del recepimento delle modalita' e termini dicalcolo dei canoni nel prospetto informativo della rete, e comunquenon oltre il 31 dicembre 2005, i canoni di utilizzodell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sullabase dei criteri dettati dai decreti Ministro delle infrastrutture edei trasporti in data 21 marzo e del 22 marzo 2000, pubblicati nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile2000, e successive modifiche ed integrazioni. 11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,sono definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura ed iprincipi e procedure per l'assegnazione della capacita' di cuiall'articolo 27 e per il calcolo del canone per l'utilizzodell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per la fornituradei servizi di cui all'articolo 20. Con lo stesso decreto sonodefinite le regole in materia di servizi di cui all'articolo 20. Art. 18. Maggiorazioni e riduzioni dei canoni di accesso 1. Nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunita' europea edella normativa comunitaria in materia, con decreto adottato ai sensidell'articolo 17, comma 1, possono essere previsti coefficienti dimaggiorazione sui canoni corrisposti per l'utilizzo della reteferroviaria, ovvero riduzioni dei canoni stessi, nonche' modifichedei canoni che tengano conto del costo degli effetti ambientalicausati dalla circolazione dei treni. Art. 19.Sistema di compensazione per la mancata copertura dei costiambientali, dei costi connessi ad incidenti e dei costi di infrastruttura 1. Nel rispetto degli articoli 73, 87 e 88 del Trattato istitutivodella Comunita' europea e della normativa comunitaria in materiapossono essere istituiti sistemi di compensazione, di durata limitatanel tempo, a favore del modo di trasporto ferroviario laddove siadimostrabile la mancata copertura dei costi ambientali, dei costiconnessi ad incidenti e dei costi di infrastruttura da parte di modidi trasporto concorrenti e nei limiti della differenza tra tali costirispetto ai costi equivalenti imputabili alla modalita' di trasportoferroviario. 2. Se i soggetti che beneficiano di una compensazione di cui alcomma 1 usufruiscono di un diritto esclusivo, la compensazione deveessere accompagnata da vantaggi comparabili per gli utenti. 3. Le metodologie di definizione e di calcolo utilizzate per ladeterminazione delle compensazioni di cui al presente articolo devonoessere rese pubbliche e deve essere possibile dimostrare l'entita'dei costi specifici imputabili a modi di trasporto concorrenti chevengono evitati, direttamente o indirettamente, sostenendo iltrasporto ferroviario con il ricorso a tale tipologia dicompensazioni. Art. 20. Servizi 1. Il gestore dell'infrastruttura garantisce alle associazioniinternazionali di imprese ferroviarie e alle imprese ferroviarie cuisono state assegnate tracce orarie, a condizioni eque e nondiscriminatorie, e senza corresponsione di alcun onere aggiuntivorispetto al canone di accesso, la fornitura dei seguenti servizi: a) trattamento delle richieste di capacita' di infrastruttura, aifini della conclusione dei contratti di cui all'articolo 25; b) utilizzo della capacita' assegnata; c) uso degli scambi e dei raccordi; d) controllo e regolazione della circolazione dei treni,segnalamento e instradamento dei convogli, nonche' comunicazione diogni informazione relativa alla circolazione; e) uso del sistema di alimentazione elettrica per la corrente ditrazione, ove disponibile; f) ogni altra informazione necessaria per la realizzazione o lagestione del servizio per il quale e' stata concessa la capacita'. 2. Le associazioni internazionali di imprese e le impreseferroviarie, hanno altresi' il diritto all'accesso ed all'utilizzo, acondizioni eque e non discriminatorie, di: a) impianti di approvvigionamento di combustibile; b) stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi; c) scali e terminali merci; d) aree e impianti di smistamento e di composizione dei treni; e) aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al ricovero edal deposito di materiale rotabile e di merci; f) centri di manutenzione ed ogni altra infrastruttura tecnica; g) servizi di manovra; h) controllo dei trasporti di merci pericolose, previasottoscrizione di contratti specifici con il gestoredell'infrastruttura; i) assistenza alla circolazione di treni speciali, previasottoscrizione di contratti specifici con il gestoredell'infrastruttura. 3. Il gestore dell'infrastruttura effettua le prestazioni di cui alcomma 2 dietro pagamento di corrispettivi equi e non discriminatori,che tengano conto della situazione della concorrenza nel settore epuo' rifiutare le richieste delle imprese ferroviarie di fornituradei servizi stessi esclusivamente qualora sussistano validealternative a condizioni di mercato. 4. Il gestore dell'infrastruttura, ove non sia in condizione difornire alcuni dei servizi di cui al comma 2, provvede, entro un annodall'entrata in vigore del presente decreto, ad affidare la gestionedei servizi stessi, con procedure trasparenti nel rispetto dellanormativa nazionale e comunitaria, a soggetti indipendenti dalleimprese ferroviarie, nel rispetto delle esigenze di accesso equo,trasparente e non discriminatorio da parte delle imprese ferroviarie.Il gestore dell'infrastruttura deve comunque garantire, anche nellemore dell'eventuale affidamento a terzi, una gestione efficiente,equa e non discriminatoria dei servizi in parola e ne rispondedirettamente. 5. Su richiesta di ciascuna associazione internazionale di impreseferroviarie o impresa ferroviaria il gestore dell'infrastrutturapresta, ove disponibili, i seguenti servizi complementari: a) corrente di trazione; b) preriscaldamento treni passeggeri; c) fornitura di combustibile e ogni altro servizio fornito pressole infrastrutture a cui e' consentito l'accesso. 6. Il gestore dell'infrastruttura puo', su espressa richiesta delleassociazioni internazionali di imprese ferroviarie o delle impreseferroviarie, fornire, ove disponibili, i seguenti servizi ausiliari: a) accesso alla rete di telecomunicazioni; b) fornitura di informazioni complementari; c) verifica tecnica sul materiale rotabile. Il gestore dell'infrastruttura non e' obbligato a fornire i servizidi cui al presente comma. 7. Se i servizi di cui ai commi 2, 5 e 6 sono offerti da un unicofornitore o comunque non sono offerti in regime di concorrenza,devono essere forniti a prezzi commisurati al costo di fornitura esulla base del livello di utilizzo effettivo. Se gli stessi servizisono offerti in regime di concorrenza, devono essere forniti a prezzidi mercato. 8. L'accesso e la prestazione di servizi connessi con attivita'ferroviarie nei porti indicati all'allegato I della direttiva2001/12/CE, che servono o potrebbero servire piu' di un clientefinale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera nondiscriminatoria e le richieste da parte delle imprese ferroviariepossono essere soggette a restrizioni soltanto se esistonoalternative valide a condizioni di mercato. 9. La definizione delle linee guida generali di regolazione,relative alla produzione ed all'acquisto dei servizi di cui alpresente articolo, con particolare riguardo ai servizi di manovra edalla disciplina di effettuazione degli stessi in autoproduzione, daparte delle imprese ferroviarie, deve essere contenuta nel decretoministeriale di cui all'articolo 1, comma 11. Nel prospettoinformativo della rete, di cui all'articolo 13, dovranno esserecontenute le procedure specifiche di attuazione relative allaproduzione e acquisto dei servizi di cui al presente articolo. Art. 21. Sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario 1. Al fine di ridurre al minimo le disfunzioni conseguenti adeventuali perturbazioni arrecate alla circolazione dei treni, ilgestore dell'infrastruttura adotta, entro il 31 dicembre 2004, senzaoneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e secondo quantostabilito dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, unapposito sistema di controllo delle prestazioni del trasportoferroviario, che puo' prevedere la possibilita' sia di comminaresanzioni agli utilizzatori della rete che arrecano taliperturbazioni, sia di erogare compensazioni agli utilizzatori dellarete danneggiati da tali perturbazioni, sia di erogare forme dipremio per gli utilizzatori della rete che si distinguono per l'avereffettuato prestazioni superiori a quelle previste dai rispettivicontratti di accesso all'infrastruttura. 2. I principi di base del sistema di controllo delle prestazioni dicui al presente articolo si applicano all'intera rete gestita dalgestore dell'infrastruttura.
Assegnazione della capacita' di infrastruttura
Art. 22.
Diritti connessi alla capacita' 1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' il soggettopreposto all'assegnazione della capacita' di infrastrutturaferroviaria. 2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, procede allaripartizione della capacita', garantendo che: a) la capacita' sia ripartita su base equa, non discriminatoria enel rispetto dei principi stabiliti dal successivo art. 27; b) la ripartizione della capacita' consenta un utilizzo efficacee ottimale dell'infrastruttura ferroviaria. 3. La capacita' di infrastruttura assegnata ad un richiedente nonpuo' essere trasferita a pena di nullita' ed ogni violazione ha comeconseguenza l'esclusione da una nuova assegnazione di capacita',nell'ambito della programmazione dell'orario di servizioimmediatamente successivo. L'utilizzo della capacita' da parte diun'impresa ferroviaria al fine di svolgere attivita' di trasporto perconto di un richiedente che non e' un'impresa ferroviaria oun'associazione internazionale di imprese ferroviarie, non e'considerato un trasferimento. 4. Il diritto di utilizzare capacita' specifiche di infrastrutturasotto forma di tracce orarie puo' essere concesso per una duratamassima non superiore alla vigenza di un orario di servizio. 5. Il gestore dell'infrastruttura e un richiedente possono,tuttavia, concludere un accordo quadro, a norma dell'articolo 23, perl'utilizzo di capacita' sull'infrastruttura ferroviaria interessataper un periodo superiore a quello di vigenza di un orario di servizioed a partire dal primo orario di servizio utile, compatibilmente conle procedure individuate per l'assegnazione di capacita'nell'articolo 27 e nel prospetto informativo della rete. 6. I diritti ed obblighi rispettivi del gestore dell'infrastrutturae dei richiedenti in materia di assegnazione della capacita' sonodefiniti in sede contrattuale, con modalita' individuate nelprospetto informativo della rete di cui all'articolo 13. Art. 23. Accordi quadro 1. Nel rispetto degli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivodell'Unione europea, l'accordo quadro di cui all'articolo 22, comma5, specifica le caratteristiche della capacita' di infrastrutturarichiesta dal richiedente e a questo offerta per un periodo di normasuperiore alla vigenza di un orario di servizio ed a partire dalprimo orario di servizio utile, compatibilmente con le procedureindividuate per l'assegnazione di capacita' nell'articolo 27 e nelprospetto informativo della rete. L'accordo quadro non specifica ildettaglio delle tracce orarie richieste, ma mira a rispondere allelegittime esigenze commerciali del richiedente. 2. Gli accordi quadro non devono ostacolare l'utilizzodell'infrastruttura in questione da parte di altri richiedenti oservizi. A tale fine, con riferimento a ciascuna tratta o lineaferroviaria, la quota massima di capacita' acquisibile da un singolorichiedente per mezzo di un accordo quadro avente vigenza superioread un anno, non puo' essere superiore al limite che sara' fissato conil decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 11. 3. Sono ammesse modifiche o limitazioni dell'accordo quadro purche'finalizzate a consentire un migliore utilizzo dell'infrastrutturaferroviaria. 4. L'accordo quadro puo' prevedere sanzioni per il caso di modificao di cessazione dello stesso. 5. Gli accordi quadro sono conclusi di regola per un periodo dicinque anni. In casi specifici e' ammessa una durata maggiore ominore. Un periodo superiore ai cinque anni, e comunque non superiorea dieci anni, e' motivato dall'esistenza di contratti commercialispecifici, connessi ad investimenti o rischi di particolare rilievo,strettamente connessi all'utilizzazione della capacita' acquisita conl'accordo quadro. 6. Nel rispetto della riservatezza commerciale, gli aspettigenerali di ogni accordo quadro sono comunicati a tutte le partiinteressate. 7. Se il richiedente di un accordo quadro non e' un'impresaferroviaria o un'associazione internazionale di imprese ferroviarie,esso dovra' indicare in tempo utile al gestore dell'infrastruttura leimprese ferroviarie o le associazioni internazionali di impreseferroviarie che effettueranno per suo conto, almeno per il primo annodi vigenza dell'accordo medesimo, i servizi di trasporto relativialla capacita' acquisita con tale accordo quadro. A tali fini detteimprese ferroviarie o associazioni internazionali d'impreseferroviarie procedono, ai sensi dell'articolo 24, alla richiesta diassegnazione di capacita' specifiche, sotto forma di tracce orarie, esuccessivamente alla stipula del contratto con il gestoredell'infrastruttura, secondo le procedure previste negli articoli 22e 25 e nel prospetto informativo della rete. 8. Il gestore dell'infrastruttura puo' stabilire per i richiedenticondizioni volte a tutelare le sue legittime aspettative circa lefuture entrate e l'utilizzo dell'infrastruttura. Tali condizionidevono essere congrue, trasparenti e non discriminatorie. Esse sonopubblicate, nell'ambito dei principi di assegnazione della capacita',nel prospetto informativo della rete e ne e' informata la Commissioneeuropea. 9. Le condizioni di cui al comma precedente riguardanoesclusivamente la prestazione di una garanzia finanziaria, di livellocongruo e proporzionale al livello di attivita' previsto dalrichiedente, e l'assicurazione dell'idoneita' a presentare offerteconformi in vista dell'ottenimento della capacita' di infrastruttura.Le regioni e le province autonome, fermo restando l'impegno adutilizzare comunque la capacita' richiesta, sono esentate dallaprestazione di garanzia finanziaria. Art. 24. Richieste di tracce orarie 1. Le richieste di capacita' specifiche di infrastruttura sottoforma di tracce orarie possono essere presentate dalle impreseferroviarie e dalle associazioni internazionali di impreseferroviarie. 2. Il gestore dell'infrastruttura stabilisce per i richiedenticondizioni volte a tutelare le sue legittime aspettative circa lefuture entrate e l'utilizzo dell'infrastruttura. Tali condizionidevono essere congrue, trasparenti e non discriminatorie. Esse sonopubblicate, nell'ambito dei principi di assegnazione della capacita',nel prospetto informativo della rete e ne e' informata la Commissioneeuropea. 3. Le condizioni di cui al comma 2 riguardano esclusivamente laprestazione di una garanzia finanziaria, di livello congruo eproporzionale al livello di attivita' previsto dal richiedente, el'assicurazione dell'idoneita' a presentare offerte conformi in vistadell'ottenimento della capacita' di infrastruttura. Art. 25. Contratto per la concessione dei diritti di utilizzo 1. I soggetti di cui all'articolo 24 possono presentare al gestoredell'infrastruttura una richiesta di conclusione di un contratto perla concessione di diritti di utilizzo dell'infrastrutturaferroviaria, dietro pagamento di un canone, di cui all'articolo 17. 2. Le richieste concernenti l'orario di servizio devono rispettarei termini fissati nell'articolo 27 e recepiti nel prospettoinformativo della rete. 3. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali diimprese ferroviarie che hanno concluso un accordo quadro ai sensidell'articolo 23, presentano la richiesta di capacita' specificasotto forma di tracce orarie in base a tale accordo. 4. Il gestore dell'infrastruttura assicura il trattamento dellerichieste di capacita' di infrastruttura che gli pervengono daqualsiasi organismo comune eventualmente istituito dai gestoridell'infrastruttura, presso cui i richiedenti possano presentaredirettamente le richieste. Art. 26.Riesame delle determinazioni in materia di assegnazione di capacita' e di riscossione del canone di accesso all'infrastruttura 1. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali hannofacolta' di richiedere all'organismo di regolazione di cuiall'articolo 37, il riesame delle determinazioni adottate dal gestoredell'infrastruttura ferroviaria in materia di ripartizione dellacapacita' di infrastruttura ferroviaria o in materia di riscossionedel canone. Il suddetto organismo di regolazione si pronuncia entrodue mesi dalla data di ricevimento di tutte le informazioninecessarie. Art. 27. Assegnazione di capacita' 1. Il gestore dell'infrastruttura svolge le procedure diassegnazione della capacita'. In particolare, egli assicura che lacapacita' di infrastruttura sia assegnata equamente, in modotrasparente e non discriminatorio e nel rispetto del dirittocomunitario, osservando i principi fissati dal Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti con il decreto di cui all'articolo 17,comma 11. 2. Il gestore dell'infrastruttura rispetta la riservatezzacommerciale delle informazioni ricevute dai richiedenti e deve esserepermanentemente in grado di fornire, ad ogni soggetto interessato,informazioni sulla capacita' di infrastruttura assegnata perl'effettuazione di servizi di trasporto ferroviario. 3. L'assegnazione della capacita' avviene secondo il seguenteschema: a) il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, prima di iniziarele consultazioni per la definizione del progetto di orario diservizio di cui all'articolo 29, comma 3, identifica insieme con isoggetti competenti in materia di assegnazione di capacita' neglialtri Stati membri, le tracce orarie riservate ai servizi ditrasporto internazionale che vanno integrati nello stesso orario; b) soltanto in caso di assoluta e comprovata necessita' ilgestore dell'infrastruttura puo' apportare modifiche alle tracceorarie che sono state riservate ai servizi di trasportointernazionale secondo la procedura di cui al punto precedente; c) l'orario di servizio e' stabilito una volta per anno civile; d) per le modifiche e gli eventuali adeguamenti dell'orario ilgestore dell'infrastruttura procede ai sensi del paragrafo 2dell'allegato III della direttiva 2001/14/CE; e) non oltre undici mesi prima dell'entrata in vigore dell'orariodi servizio, il gestore dell'infrastruttura provvede a che le tracceorarie provvisoriamente riservate ai servizi di trasportointernazionale siano definite in cooperazione con i soggetticompetenti in materia di assegnazione di capacita' negli altri Statimembri. Il gestore dell'infrastruttura assicura per quanto possibileche la programmazione di tali tracce sia mantenuta invariata nellefasi successive della definizione dell'orario di servizio; f) il termine per la presentazione delle richieste di capacita'da integrare nell'orario di servizio non puo' essere superiore adodici mesi prima dell'entrata in vigore dell'orario; g) il gestore dell'infrastruttura delibera sulle richieste entrodue mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesseda parte delle imprese ferroviarie e delle associazioniinternazionali di imprese ferroviarie, dandone comunicazione allestesse. Il rigetto della richiesta deve essere motivato; h) quando il rigetto della richiesta di capacita' e' motivatodalla insufficienza della stessa, la richiesta e' riesaminata,d'accordo con l'istante, in occasione del successivo adeguamentodell'orario per gli itinerari interessati. Le date degli adeguamentidi orario e le relative prescrizioni sono rese disponibili aisoggetti interessati; i) entro i quattro mesi successivi alla scadenza del termine perla presentazione delle richieste da parte delle imprese ferroviarie edelle associazioni internazionali di imprese ferroviarie, il gestoredell'infrastruttura predispone un progetto di orario di servizio. 4. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto acomunicare tempestivamente alle imprese ferroviarie interessate ognimodifica rilevante della qualita' delle linee e della capacita'utilizzata per l'espletamento dei servizi ferroviari. Art. 28. Cooperazione per l'assegnazione della capacita' di infrastruttura 1. Nell'ambito delle procedure di assegnazione della capacita' ilgestore dell'infrastruttura coopera con i gestori degli altri paesi,in conformita' a quanto indicato negli articoli 4, 15 e 18 delladirettiva 2001/14/CE, per consentire la creazione e l'assegnazioneefficienti della capacita' di infrastruttura su piu' reti nazionali,anche mediante la definizione di tracce orarie per servizi ditrasporto internazionale, in particolare per quelli effettuatinell'ambito della rete ferroviaria transeuropea per il trasporto dimerci indicata nell'allegato I della direttiva 2001/12/CE e perfacilitare la circolazione di treni merci che sono oggetto di unarichiesta ad hoc di cui all'articolo 31. 2. In tale ambito i gestori dell'infrastruttura valutano le diverseesigenze ed eventualmente propongono ed organizzano itinerari etracce orarie da destinare a servizi di trasporto ferroviariointernazionale. 3. I principi di cui al presente articolo si applicano anche inrelazione alle diverse reti ferroviarie presenti nel territorionazionale che rientrano nell'ambito di applicazione del presentedecreto. Art. 29. Procedura di programmazione e coordinamento 1. Nell'ambito del processo di assegnazione di capacita', devonoessere soddisfatte, per quanto possibile, tutte le richieste dicapacita' di infrastruttura, comprese quelle relative a tracce orariesu linee appartenenti a piu' reti, anche tenendo conto, per quantopossibile, dei vincoli gravanti sui richiedenti, compresa l'incidenzaeconomica sulla loro attivita'. 2. Nei soli casi previsti dagli articoli 30 e 32, il gestoredell'infrastruttura, nell'ambito della procedura di coordinamento,finalizzata all'assegnazione di capacita' puo' accordare la priorita'a servizi specifici, nel rispetto dei principi stabiliti nel decretodi cui all'articolo 17, comma 11. 3. Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle partiinteressate, redige un progetto di orario di servizio e concede alleparti stesse un termine non inferiore a trenta giorni per lapresentazione di eventuali osservazioni, da valutarsi ai fini dellaripartizione della capacita' di infrastruttura. 4. In caso di richieste di capacita' configgenti, il gestoredell'infrastruttura si adopera al fine di coordinarle nell'ottica diconciliare per quanto possibile tutte le richieste anche, se delcaso, proponendo capacita' di infrastruttura diverse da quellerichieste. 5. La procedura di coordinamento e' esposta nel prospettoinformativo della rete e tiene conto della difficolta' di predisporretracce orarie per i servizi di trasporto internazionale edell'effetto che ogni modificazione puo' comportare su altri gestoridell'infrastruttura. 6. Fatte salve le procedure di ricorso esistenti e le disposizionidi cui all'articolo 37, in caso di vertenze relative all'assegnazionedella capacita' di infrastruttura e' predisposto dal gestoredell'infrastruttura un sistema di risoluzione delle vertenze al finedi giungere alla rapida soluzione delle stesse. Le decisioni inmerito devono essere adottate dal gestore dell'infrastruttura entrodieci giorni lavorativi. Art. 30. Infrastruttura saturata 1. Se dopo il coordinamento delle richieste di tracce orarie e laconsultazione con i richiedenti non e' possibile soddisfareadeguatamente le richieste di capacita' di infrastruttura, il gestoredell'infrastruttura dichiara immediatamente che l'elementodell'infrastruttura in causa e' saturata. Tale dichiarazione e'emessa anche per un'infrastruttura che e' prevedibile siainsufficiente in un prossimo futuro. 2. Quando un'infrastruttura e' stata dichiarata saturata, ilgestore dell'infrastruttura esegue un'analisi della capacita', anorma dell'articolo 33, a meno che sia gia' in corso un piano dipotenziamento della capacita' a norma dell'articolo 34. 3. Le procedure da seguire e i criteri applicati per l'assegnazionedi capacita' quando l'infrastruttura e' a capacita' limitata osaturata sono indicati nel prospetto informativo della rete, tenendoin debito conto l'importanza dei servizi di trasporto merci, inparticolare internazionali. Art. 31. Richieste ad hoc 1. Il gestore dell'infrastruttura risponde celermente, e comunqueentro cinque giorni lavorativi, a richieste ad hoc concernentisingole tracce orarie presentate dalle imprese ferroviarie e dalleassociazioni internazionali di imprese ferroviarie, anche in corso divigenza dell'orario di servizio. L'informazione fornita sullacapacita' disponibile di riserva e' comunicata a tutti i richiedentieventualmente interessati ad utilizzare questa capacita'. 2. Il gestore dell'infrastruttura valuta la necessita' di tenere adisposizione, nell'ambito dell'orario definitivo di servizio,capacita' di riserva per poter rispondere rapidamente a prevedibilirichieste ad hoc di capacita'. Tale principio vale anche perinfrastrutture saturate. Art. 32. Infrastruttura specializzata 1. Fatte salve le previsioni di cui al comma 2, la capacita' diinfrastruttura e' considerata disponibile per tutte le tipologie diservizi di trasporto che hanno le caratteristiche necessarie perl'utilizzo della linea ferroviaria. 2. Se esistono itinerari alternativi idonei, il gestoredell'infrastruttura, previa consultazione di tutte le partiinteressate, puo' designare un'infrastruttura particolare dautilizzare per determinati tipi di traffico. Fatti salvi gliarticoli 81, 82 e 86 del trattato, ove tale designazione abbia avutoluogo, il gestore dell'infrastruttura puo' dare la priorita' a talitipologie di traffico nell'assegnazione della capacita' diinfrastruttura. La designazione non impedisce l'utilizzodell'infrastruttura per altri tipi di traffico se vi e' capacita'disponibile e se il materiale rotabile utilizzato corrisponde allecaratteristiche tecniche necessarie per l'utilizzo della linea. 3. In caso di designazione di un'infrastruttura a norma del comma 2ne e' fatta menzione nel prospetto informativo della rete. Art. 33. Analisi della capacita' 1. L'analisi della capacita' in caso di infrastruttura saturatamira a determinare le restrizioni di capacita' di infrastruttura cheimpediscono il soddisfacimento adeguato delle richieste e a proporremetodi volti al soddisfacimento di richieste di capacita'supplementari. L'analisi individua i motivi della saturazione e lemisure da adottare a breve e medio termine per porvi rimedio. 2. L'analisi verte sull'infrastruttura, le procedure operative, lanatura dei diversi servizi e l'effetto di tutti questi fattori sullacapacita' di infrastruttura. Il gestore dell'infrastruttura puo'adottare misure che comprendano la modificazione dell'itinerario, lariprogrammazione dei servizi, i cambiamenti di velocita' e imiglioramenti dell'infrastruttura. 3. L'analisi della capacita' deve essere completata entro sei mesidal momento in cui l'infrastruttura e' stata dichiarata saturata. Art. 34. Piano di potenziamento della capacita' 1. Entro sei mesi dal completamento dell'analisi di capacita', ilgestore dell'infrastruttura presenta un piano di potenziamento dellacapacita'. 2. Il piano di potenziamento della capacita' e' elaborato previaconsultazione dell'utenza dell'infrastruttura saturata e deveindicare: a) i motivi della saturazione; b) il prevedibile futuro sviluppo del traffico; c) i vincoli allo sviluppo dell'infrastruttura; d) le opzioni e i costi del potenziamento della capacita', tracui le probabili modifiche dei canoni di accesso. 3. Oltre a quanto previsto al comma 2, il piano di potenziamentodetermina, in base a un'analisi costi-benefici delle possibili misureindividuate, le azioni da adottare per potenziare la capacita' diinfrastruttura, compreso un calendario per l'attuazione delle misure. 4. Il gestore dell'infrastruttura, per l'utilizzo di determinateinfrastrutture e tratti infrastrutturali saturati a normadell'articolo 32, cessa di esigere il pagamento della componente delcanone legata alla densita' di circolazione su tali infrastrutture etratti infrastrutturali, qualora: a) non sia in grado di presentare un piano di potenziamento dellacapacita'; b) non porti avanti il piano di azione stabilito nel piano dipotenziamento della capacita'. 5. Il gestore dell'infrastruttura nei casi di cui al comma 4 puo',previa approvazione dell'organismo di regolazione di cui all'articolo37, continuare ad esigere il pagamento del componente del canone dicui al medesimo comma, se: a) il piano di potenziamento della capacita' non puo' essereattuato per ragioni che sfuggono al suo controllo; b) le opzioni disponibili non sono economicamente ofinanziariamente valide. Art. 35. Utilizzo delle tracce orarie 1. Il gestore dell'infrastruttura impone, in particolare in caso diinfrastruttura saturata, la rinuncia a tutte le tracce orarie che,per un periodo di almeno un mese, siano state utilizzate al di sottodella soglia minima fissata nel prospetto informativo della rete, ameno che la causa sia riconducibile a fattori di carattere noneconomico che sfuggano al controllo degli operatori. 2. Nel prospetto informativo della rete, il gestoredell'infrastruttura puo' specificare le condizioni in base alle qualisi terra' conto dei precedenti livelli di utilizzo delle tracceorarie nella determinazione delle priorita' nella procedura diassegnazione di capacita'.
Disposizioni finali
Art.
36.
Ulteriori obblighi delle imprese ferroviarie e delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie 1. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali diimprese ferroviarie che espletano sull'infrastruttura ferroviarianazionale servizi di trasporto di merci o di persone osservano, oltreai requisiti stabiliti dal presente decreto, anche la legislazionenazionale, regionale, e la normativa regolamentare, compatibili conla legislazione comunitaria, ed applicate in modo nondiscriminatorio, con particolare riguardo agli standard definiti ealle prescrizioni in materia di: a) requisiti tecnici ed operativi specifici per i serviziferroviari; b) requisiti di sicurezza applicabili al personale, al materialerotabile e all'organizzazione interna delle imprese ferroviarie; c) salute, sicurezza, condizioni sociali e diritti dei lavoratorie degli utenti; d) requisiti applicabili a tutte le imprese nel pertinentesettore ferroviario destinate a offrire vantaggi o protezione agliutenti. 2. E' fatto obbligo alle imprese ferroviarie ed alle associazioniinternazionali di imprese ferroviarie di rispettare gli accordiapplicabili ai trasporti ferroviari internazionali, nonche' lepertinenti disposizioni fiscali e doganali. Art. 37. Organismo di regolazione 1. L'organismo di regolazione indicato all'articolo 30 delladirettiva 2001/14/CE e' il Ministero delle infrastrutture e deitrasporti o sue articolazioni. Esso vigila sulla concorrenza neimercati dei servizi ferroviari e agisce in piena indipendenza sulpiano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategiafinanziaria, dall'organismo preposto alla determinazione dei canonidi accesso all'infrastruttura, dall'organismo prepostoall'assegnazione della capacita' e dai richiedenti, conformandosi aiprincipi di cui al presente articolo. 2. L'organismo di regolazione collabora con gli organismi deglialtri Paesi membri della Comunita' europea, scambiando informazionisulle proprie attivita', nonche' sui principi e le prassi decisionaliadottati, al fine di coordinare i rispettivi principi decisionali inambito comunitario. 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29 in tema di vertenzerelative all'assegnazione della capacita' di infrastruttura, ognirichiedente ha il diritto di adire l'organismo di regolazione seritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, didiscriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, in particolareavverso decisioni prese dal gestore dell'infrastruttura oeventualmente dall'impresa ferroviaria in relazione a quanto segue: a) prospetto informativo della rete; b) procedura di assegnazione della capacita' di infrastruttura erelativo esito; c) sistema di imposizione dei canoni di accessoall'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per i servizi dicui all'articolo 20; d) livello o struttura dei canoni per l'utilizzodell'infrastruttura e dei corrispettivi per i servizi di cuiall'articolo 20; e) rilascio del certificato di sicurezza; f) controllo del rispetto delle norme e degli standard disicurezza. 4. L'organismo di regolazione, nell'ambito dei propri compitiistituzionali, ha facolta' di chiedere al gestoredell'infrastruttura, ai richiedenti e a qualsiasi altra parteinteressata, tutte le informazioni che ritiene utili, in particolareal fine di poter garantire che i canoni per l'accessoall'infrastruttura ed i corrispettivi per la fornitura dei servizi dicui all'articolo 20, applicati dal gestore dell'infrastruttura, sianoconformi a quanto previsto dal presente decreto e non sianodiscriminatori. Le informazioni devono essere fornite senza indebitiritardi. 5. Con riferimento alle attivita' di cui al comma 3, l'organismo diregolazione decide sulla base di un ricorso o eventualmente d'ufficioe adotta le misure necessarie volte a porre rimedio entro due mesidal ricevimento di tutte le informazioni necessarie. Fatto salvo ilcomma 7, la decisione dell'organismo di regolazione e' vincolante pertutte le parti cui e' destinata. 6. In caso di ricorso contro un rifiuto di concessione di capacita'di infrastruttura o contro le condizioni di una proposta diassegnazione di capacita', l'organismo di regolazione puo' concludereche non e' necessario modificare la decisione del gestoredell'infrastruttura o che, invece, essa deve essere modificatasecondo gli orientamenti precisati dall'organismo stesso. 7. In ogni caso, avverso le determinazioni dell'organismo diregolazione e' ammesso il sindacato giurisdizionale. 8. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica. Art. 38. Abrogazione 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decretosono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio1998, n. 277, ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo1999, n. 146, salvo l'articolo 8, commi 3 e 5, che resta in vigorefino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 17,comma 11. 2. Si intende fatto al presente decreto ogni riferimento ai decretidi cui al comma 1, contenuto nel decreto legislativo 19 novembre1997, n. 422, e successive modificazioni, nonche' nelle disposizionilegislative, regolamentari e amministrative concernenti la materiaregolata dal presente decreto. Art. 39. Clausola di cedevolezza espressa 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,della Costituzione, le disposizioni del presente decreto afferenti amateria di competenza legislativa delle regioni e delle provinceautonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto alrecepimento delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE, siapplicano fino alla data di entrata in vigore della normativa diattuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto deivincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principifondamentali desumibili dal presente decreto. Art. 40. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farloosservare. Dato a Roma, addi' 8 luglio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli