Confederazione Generale
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Roma, 22 settembre 2003
Circolare n. 103/2003
Oggetto: Autotrasporto – Formazione dei conducenti
– Obbligo del CAP – Direttiva
2003/59/CE del 15.7.2003 su GUCE L226 del 10.9.2003.
La direttiva comunitaria indicata in oggetto ha introdotto l’obbligo
di un certificato di idoneità professionale, denominato CAP, per i conducenti addetti al trasporto di merci e di
viaggiatori.
Com’è noto, il CAP è un istituto già previsto dal nostro Codice della
Strada: nel settore del trasporto merci è obbligatorio per i conducenti di
veicoli superiori a 7,5 tonnellate che non abbiano compiuto i 21 anni di età.
In base alla direttiva tutti gli autisti dovranno ora acquisire il CAP
e rinnovarlo ogni 5 anni. Gli Stati membri potranno decidere se subordinare il
rilascio del certificato al superamento di un esame (come avviene oggi in
Italia), ovvero se, oltre l’esame, rendere obbligatoria la frequenza a un corso
la cui durata minima è stata fissata a 140 ore (aumentate a 280 per i minori di
21 anni).
Per il rinnovo quinquennale dovrà essere obbligatoria la frequenza a
corsi di 35 ore, senza esame finale.
La direttiva, tenendo conto della disciplina sull’accesso alla
professione di autotrasportatore (direttiva 96/26/CE), ha previsto che gli
Stati membri possano esonerare i conducenti che abbiano il requisito della
capacità professionale dall’obbligo di frequentare corsi e sostenere esami,
peraltro limitatamente alle materie già oggetto della disciplina sulla capacità
professionale.
Gli Stati dovranno recepire la direttiva entro il settembre del 2006,
ma per il trasporto merci le nuove norme saranno pienamente operative solo per
i conducenti che conseguiranno una patente professionale (tipo C1, C1+E, C o
CE) dopo il 10 settembre 2009.
I conducenti già titolari di patente professionale a quella data
saranno invece esonerati dall’obbligo di qualificazione iniziale per il primo
rilascio del CAP e dovranno solo eseguire la formazione periodica quinquennale,
sempre a decorrere dal 2009.
Ai fini del controllo su strada, il possesso del CAP sarà comprovato
da un apposito codice annotato sulla patente di guida; per gli autisti
extracomunitari impiegati da imprese nazionali, la regolarità del CAP dovrà
risultare sull’attestato del conducente
di cui al Regolamento Comunitario 484/2002.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.40/2002 |
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Allegato
uno |
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D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G. U.
UE n. L 226 del 10.09.2003
Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei
conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri,
che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva
91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE
DIRETTIVA:
Articolo 1
Campo di applicazione
La presente direttiva si applica all'attività di guida:
a) dei cittadini di uno Stato membro;
b) dei cittadini di un paese terzo dipendenti di
un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa,
in seguito denominati "conducenti", che effettuano
trasporti su strada all'interno della Comunità, su strade aperte all'uso
pubblico per mezzo di:
- veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di
categoria C1, C1+E, C, C+E, quali definite dalla direttiva 91/439/CEE o una
patente di guida riconosciuta come equivalente,
- veicoli per i quali è necessaria una patente di
categoria D1, D1+E, D, D+E, quali definite dalla direttiva 91/439/CEE o una
patente di guida riconosciuta come equivalente.
Articolo 2
Deroghe
La presente direttiva non si applica ai conducenti:
a) dei veicoli la cui velocità massima autorizzata non
supera i 45 km/h;
b) dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione
civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine
pubblico, o messi a loro disposizione;
c) dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di
perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o
trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) dei veicoli utilizzati per stati di emergenza o
destinati a missioni di salvataggio;
e) dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini
del conseguimento della patente di guida o del CAP, di cui all'articolo 6 e
all'articolo 8, paragrafo 1;
f) dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o
di merci a fini privati e non commerciali;
g) dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature,
utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione
che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.
Articolo 3
Qualificazione e formazione
1. L'attività di guida, definita all'articolo 1, è
subordinata ad un obbligo di qualificazione iniziale ed a un obbligo di formazione
periodica. A tal fine gli Stati membri prevedono:
a) un sistema di qualificazione iniziale
Gli Stati membri scelgono una delle due opzioni seguenti:
i) opzione che prevede al contempo la frequenza di corsi e
un esame
A norma dell'allegato I, sezione 2, punto 2.1, questo tipo
di qualificazione iniziale prevede la frequenza obbligatoria di corsi aventi
una durata determinata. Essa si conclude con un esame. In caso di superamento
di tale esame, essa è certificata dal rilascio del CAP di cui all'articolo 6,
paragrafo 1, lettera a);
ii) opzione che prevede solo esami
A norma dell'allegato I, sezione 2, punto 2.2, questo tipo
di qualificazione iniziale non prevede la frequenza obbligatoria di corsi,
bensì soltanto degli esami, teorici e pratici. In caso di superamento degli
esami, essa è certificata dal rilascio del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo
1, lettera b).
Tuttavia, uno Stato membro può autorizzare il conducente,
per un periodo massimo di tre anni, a guidare nel proprio territorio prima di
aver ottenuto il CAP, qualora stia partecipando ad un corso di istruzione
professionale della durata minima di sei mesi. Nell'ambito di tale corso di
istruzione professionale, gli esami di cui ai punti i) e ii) possono essere
effettuati per stadi.
b) un sistema di formazione periodica
A norma dell'allegato I, sezione 4, la formazione
periodica prevede la frequenza obbligatoria di corsi ed è sancita dal rilascio
del CAP di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri possono inoltre prevedere un sistema
di qualificazione iniziale accelerata per consentire al conducente di guidare
nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto ii) e lettera
b), e all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto i) e lettera b).
A norma dell'allegato I, sezione 3, la qualificazione
iniziale accelerata prevede la frequenza obbligatoria di corsi. Essa si conclude
con un esame. In caso di superamento di tale esame, essa è sancita dal rilascio
del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri possono esonerare il conducente che ha
ottenuto il certificato di idoneità professionale di cui alla direttiva
96/26/CE(8) dagli esami di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), ed
al paragrafo 2 per le materie incluse nell'esame previsto ai sensi della
suddetta direttiva e, se del caso, dall'obbligo di frequentare la parte dei
corsi riguardante tali materie.
Articolo 4
Diritti acquisiti
Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale i
conducenti:
a) titolari di una patente di guida di categoria D1, D1+E,
D o D+E o di una patente di guida riconosciuta equivalente, rilasciata al più
tardi due anni dopo la data limite di recepimento della presente direttiva;
b) titolari di una patente di guida di categoria C1, C1+E,
C o C+E o di una patente di guida riconosciuta equivalente, rilasciata al più
tardi tre anni dopo la data limite di recepimento della presente direttiva.
Articolo 5
Qualificazione iniziale
1. Per accedere alla qualificazione iniziale non è
richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente.
2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di
merci può guidare:
a) a partire dai 18 anni di età:
i) veicoli delle categorie di patente di guida C e C+E, a
condizione di essere titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
ii) veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1+E,
a condizione di essere titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 2;
b) a partire dai 21 anni di età, veicoli delle categorie
di patente di guida C e C+E, a condizione di essere titolare del CAP di cui
all'articolo 6, paragrafo 2.
3. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di
passeggeri può guidare:
a) a partire dai 21 anni di età:
i) veicoli delle categorie di patente di guida D e D+E,
per effettuare il trasporto di passeggeri per servizi di linea con percorrenza
non superiore a 50 chilometri, nonché veicoli delle categorie di patente di
guida D1 e D1+E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all'articolo 6,
paragrafo 2.
Gli Stati membri possono autorizzare il conducente dei
veicoli di una delle categorie summenzionate a guidare nel loro territorio tali
veicoli a partire dai 18 anni di età, a condizione che questi sia titolare del
CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
ii) veicoli delle categorie di patente di guida D e D+E, a
condizione che questi sia titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
Gli Stati membri possono autorizzare il conducente dei
veicoli di una delle categorie summenzionate a guidare nel loro territorio tali
veicoli a partire dai 20 anni di età, a condizione che questi sia titolare del
CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1. L'età può essere ridotta a 18 anni per
la guida di tali veicoli senza passeggeri;
b) a partire dai 23 anni di età, veicoli delle categorie
di patente di guida D e D+E, a condizione che questi sia titolare del CAP di
cui all'articolo 6, paragrafo 2.
4. Fatti salvi i limiti di età di cui al paragrafo 2, i
conducenti che effettuano trasporti di merci e che siano titolari di un CAP di
cui all'articolo 6 per una delle categorie di cui al paragrafo 2 del presente
articolo sono esentati da tale CAP per tutte le categorie di veicoli di cui al
paragrafo stesso.
Queste disposizioni si applicano in modo analogo ai
conducenti che effettuano trasporti di passeggeri per la categoria di veicoli
di cui al paragrafo 3.
5. I conducenti che effettuano trasporti di merci che
ampliano o cambiano la propria attività per effettuare trasporti di passeggeri,
o viceversa, e che sono titolari del CAP di cui all'articolo 6, non sono tenuti
a ripetere le sezioni comuni delle qualificazioni iniziali, ma unicamente le
sezioni specifiche attinenti alla nuova qualificazione.
Articolo 6
CAP comprovante la qualificazione iniziale
1. CAP comprovante una qualificazione iniziale
a) CAP rilasciato sulla base della frequenza di corsi e di
un esame
A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto
i), lo Stato membro impone all'aspirante conducente la frequenza di corsi
presso un centro di formazione autorizzato dalle autorità competenti ai sensi
dell'allegato I, sezione 5, in seguito denominato "centro di formazione
autorizzato". Tali corsi vertono su tutte le materie indicate nella
sezione 1 dell'allegato I. La formazione si conclude con il superamento dell'esame
di cui all'allegato I, sezione 2, punto 2.1. Le autorità competenti degli Stati
membri o qualsiasi entità da esse designata organizzano tale esame al fine di
verificare se l'aspirante conducente possiede il livello di conoscenze delle
materie succitate richiesto dall'allegato I, sezione 1. Le autorità o le entità
summenzionate sorvegliano l'esame e, in caso di superamento, rilasciano al
conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale.
b) CAP rilasciato sulla base di esami
A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto
ii), lo Stato membro impone all'aspirante conducente il superamento degli
esami, teorici e pratici, di cui all'allegato I, sezione 2, punto 2.2. Le
autorità competenti degli Stati membri o qualsiasi entità da esse designata
organizzano tali esami al fine di verificare se l'aspirante conducente possiede
il livello di conoscenze delle materie succitate richiesto dall'allegato I,
sezione 1. Tali autorità o entità sorvegliano gli esami e, in caso di
superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione
iniziale.
2. CAP comprovante una qualificazione iniziale accelerata
A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lo Stato membro
impone all'aspirante conducente la frequenza di corsi presso un centro di
formazione autorizzato. Tali corsi vertono su tutte le materie di cui all'allegato
I, sezione 1.
Tale formazione si conclude con l'esame di cui
all'allegato I, sezione 3. Le autorità competenti degli Stati membri o
qualsiasi entità da esse designata organizzano tale esame al fine di verificare
se l'aspirante conducente possiede il livello di conoscenze delle materie
succitate richiesto dall'allegato I, sezione 1. Tali autorità o entità
sorvegliano l'esame e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP
comprovante una qualificazione iniziale accelerata.
Articolo 7
Formazione periodica
La formazione periodica consiste in un aggiornamento
professionale che consente ai titolari del CAP di cui all'articolo 6 nonché ai
conducenti di cui all'articolo 4 di perfezionare le conoscenze essenziali per
lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare enfasi sulla sicurezza
stradale e sulla razionalizzazione del consumo di carburante.
Tale formazione è organizzata da un centro di formazione
autorizzato a norma dell'allegato I, sezione 5. In caso di trasferimento in
un'altra impresa, occorre tener conto della formazione periodica già effettuata
dal conducente.
La formazione periodica mira ad approfondire e a rivedere
alcune delle materie di cui all'allegato I, sezione 1.
Articolo 8
CAP comprovante la formazione periodica
1. Al termine della formazione periodica di cui
all'articolo 7, le autorità competenti degli Stati membri o il centro di
formazione autorizzato rilasciano al conducente un CAP comprovante la formazione
periodica.
2. Un primo corso di formazione periodica deve essere
frequentato:
a) dal titolare del CAP di cui all'articolo 6 nei cinque
anni successivi alla data di rilascio del CAP;
b) dai conducenti di cui all'articolo 4, nei cinque anni
successivi rispettivamente alle date di cui all'articolo 14, paragrafo 2, sulla
base di un calendario stabilito dagli Stati membri.
Gli Stati membri possono ridurre o prorogare i termini di
cui alle lettere a) e b), in particolare allo scopo di farli coincidere con la
data di scadenza della validità della patente di guida o di consentire
un'introduzione graduale della formazione periodica. Tuttavia, tale termine non
può essere né inferiore a tre anni né superiore a sette anni.
3. Il conducente che ha concluso la prima fase di
formazione periodica di cui al paragrafo 2 segue una formazione periodica ogni
cinque anni prima della scadenza del periodo di validità del CAP comprovante la
formazione periodica.
4. Il titolare del CAP di cui all'articolo 6 o del CAP di
cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché il conducente di cui
all'articolo 4 che non esercitano più la professione e non rispondono ai requisiti
di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono seguire un corso di formazione periodica
prima di riprendere l'esercizio della professione.
5. I conducenti che effettuano trasporti di merci o
passeggeri su strada che hanno seguito un corso di formazione periodica per una
delle categorie di patenti di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, sono
esentati dall'obbligo di frequenza di un corso di formazione periodica per
un'altra delle categorie previste nei suddetti paragrafi.
Articolo 9
Luogo di svolgimento della formazione
I conducenti di cui all'articolo 1, lettera a),
acquisiscono la qualificazione iniziale di cui all'articolo 5 nello Stato
membro di residenza quale definita all'articolo 14 del regolamento (CEE) n.
3821/85(9).
I conducenti di cui all'articolo 1, lettera b), acquisiscono
tale qualificazione nello Stato membro in cui è stabilita l'impresa o nello
Stato membro che ha rilasciato loro un permesso di lavoro.
I conducenti di cui all'articolo 1, lettera a), e
all'articolo 1, lettera b), seguono i corsi di formazione periodica di cui all'articolo
7 nello Stato membro di residenza o nello Stato membro nel quale lavorano.
Articolo 10
Codice comunitario
1. Sulla base del CAP di cui all'articolo 6 e del CAP di
cui all'articolo 8, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri
appongono, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2
e 3, e all'articolo 8, il codice comunitario di cui al paragrafo 2 del presente
articolo accanto alle corrispondenti categorie di patenti di guida:
- sulla patente di guida,
- oppure sulla carta di qualificazione del conducente
elaborata secondo il modello di cui all'allegato II.
Gli Stati membri riconoscono reciprocamente la carta di
qualificazione del conducente da essi rilasciata. Al momento del rilascio della
carta, le autorità competenti accertano che la patente di guida il cui numero è
indicato sulla carta è in corso di validità.
2. Il seguente codice comunitario è aggiunto all'elenco
dei codici comunitari armonizzati di cui agli allegati I e I bis della
direttiva 91/439/CEE:
"95. Conducente titolare di CAP in regola con
l'obbligo di idoneità professionale di cui all'articolo 3 fino a ... (ad esempio:
95. 01.01.2012)."
3. a) I conducenti di cui all'articolo 1, lettera b), che
guidano veicoli adibiti al trasporto stradale di merci comprovano la
qualificazione e la formazione previste dalla presente direttiva mediante
l'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 484/2002(10).
Lo Stato membro può, a integrazione di detto attestato,
rilasciare al conducente la carta di qualificazione del conducente di cui
all'allegato II apponendovi il codice comunitario corrispondente.
b) I conducenti di cui all'articolo 1, lettera b), che
guidano veicoli adibiti al trasporto stradale di passeggeri comprovano la
qualificazione e la formazione previste dalla presente direttiva mediante:
- il codice comunitario apposto sulla patente di guida
modello comunitario di cui il conducente è titolare, o
- la carta di qualificazione del conducente di cui
all'allegato II su cui è apposto il codice comunitario corrispondente, o
- il certificato nazionale di cui gli Stati membri
riconoscono reciprocamente la validità sul loro territorio.
Articolo 11
Adeguamento al progresso scientifico e tecnico
Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e II
al progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di cui
all'articolo 12, paragrafo 2.
Articolo 12
Procedura del comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo,
si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto
delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 13
Relazione
Entro il 10 settembre 2011 la Commissione presenta al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato
delle regioni una relazione che contiene una prima valutazione dell'attuazione
della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda l'equivalenza dei
vari sistemi di qualificazione iniziale di cui all'articolo 3 e la loro
efficienza nel conseguire il livello di qualificazione perseguito. Tale
relazione è corredata, se del caso, di adeguate proposte.
Articolo 14
Recepimento e attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro il 10 settembre 2006. Essi ne informano immediatamente
la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un
siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di
tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri applicano tali disposizioni:
- per quanto riguarda la qualificazione iniziale per la
guida di veicoli delle patenti delle categorie D1, D1+E, D e D+E, a decorrere
dal 10 settembre 2008,
- per quanto riguarda la qualificazione iniziale per la
guida di veicoli delle patenti delle categorie C1, C1+E, C e C+E, a decorrere
dal 10 settembre 2009.
Gli Stati membri ne informano immediatamente la
Commissione e si prestano reciproca assistenza per l'applicazione delle
presenti disposizioni.
Articolo 15
Abrogazione
1. L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3820/85 è
modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è abrogato con efficacia a partire dal
10 settembre 2009;
b) i paragrafi 2 e 4 sono abrogati con efficacia a partire
dal 10 settembre 2008;
2. La direttiva 76/914/CEE è abrogata con efficacia a
partire dal 10 settembre 2009.
3. Le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative adottate per conformarsi alla direttiva 76/914/CEE non si
applicano più:
- a decorrere dal 10 settembre 2008 ai conducenti di
veicoli adibiti al trasporto su strada di passeggeri,
- a decorrere dal 10 settembre 2009 ai conducenti di
veicoli adibiti al trasporto su strada di merci.
Articolo 16
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 17
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2003.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. Cox
Per il Consiglio
Il Presidente
G. Tremonti
ALLEGATO I -
REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA FORMAZIONE
Sezione 1: Elenco delle materie
Le conoscenze da prendere in considerazione per
l'accertamento della qualificazione iniziale e della formazione periodica del
conducente da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate
nel presente elenco. Gli aspiranti conducenti devono possedere il livello di
conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i
veicoli della relativa categoria di patenti.
Il livello minimo di conoscenze non può essere inferiore
al livello 2 della struttura dei livelli di formazione di cui all'allegato I
della decisione 85/368/CEE(1), vale a dire al livello raggiunto nel corso
dell'istruzione obbligatoria completata da una formazione professionale.
1. Perfezionamento per una guida razionale sulla base
delle norme di sicurezza
Tutte le patenti di guida
1.1. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del
sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale.
Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del
motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei
rapporti di trasmissione.
1.2. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche
e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il
veicolo, minimizzarne l'usura e prevenire le anomalie di funzionamento.
Peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico,
limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e
rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio,
ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e
frenatura in discesa, condotta in caso di avaria.
1.3. Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di
carburante.
Ottimizzazione del consumo di carburante mediante
attuazione delle cognizioni di cui ai punti 1.1 e 1.2.
Patenti di guida C, C+E, C1, C1+E
1.4. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo
rispettando i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.
Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti
del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle
caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un
complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico,
conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi
di imballaggio e supporto del carico.
Principali categorie di merci bisognose di stivaggio,
tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica
dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio
e smontaggio delle coperture telate.
Patenti di guida D, D+E, D1, D1+E
1.5. Obiettivo: capacità di assicurare la sicurezza e il
comfort dei passeggeri.
Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali,
ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità
della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture specifiche (spazi
pubblici, corsie riservate), gestione delle situazione di conflitto fra la
guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i
passeggeri, specificità del trasporto di determinati gruppi di persone
(portatori di handicap, bambini).
1.6. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo
rispettando i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.
Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti
del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle
caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un
complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico
assiale, stabilità del veicolo e baricentro.
2. Applicazione della normativa
Tutte le patenti di guida
2.1. Obiettivo: conoscenza del contesto sociale
dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione.
Durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti;
principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE)
n. 3821/85; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del
cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e
doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione
permanente.
Patenti di guida C, C+E, C1, C1+E
2.2. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa
al trasporto di merci.
Licenze per l'esercizio dell'attività, obblighi previsti
dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che
costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale,
obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto
internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura
internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto,
documenti particolari di accompagnamento delle merci.
Patenti di guida D, D+E, D1, D1+E
2.3. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa
al trasporto di persone.
Trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di
sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo.
3. Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale,
servizi, logistica
Tutte le patenti di guida
3.1. Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada
e agli infortuni sul lavoro.
Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei
trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi
pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici.
3.2. Obiettivo: capacità di prevenire la criminalità ed il
traffico di clandestini.
Informazioni generali, implicazioni per i conducenti,
misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità
degli autotrasportatori.
3.3. Obiettivo: capacità di prevenire i rischi fisici.
Principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio,
condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale.
3.4. Obiettivo: consapevolezza dell'importanza
dell'idoneità fisica e mentale.
Principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti
dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di
alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo
fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo.
3.5. Obiettivo: capacità di valutare le situazioni
d'emergenza.
Condotta in situazione di emergenza: valutare la
situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare
assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione
degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la
sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione; principi di
base per la compilazione del verbale di incidente.
3.6. Obiettivo: capacità di comportarsi in modo da
valorizzare l'immagine dell'azienda.
Condotta del conducente e immagine aziendale: importanza
della qualità della prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei
ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione
del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario.
Patenti di guida C, C+E, C1, C1+E
3.7. Obiettivo: conoscenza del contesto economico
dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato.
L'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto
(concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto
(trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto),
organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività
ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada
con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore
(diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).
Patenti di guida D, D+E, D1, D1+E
3.8. Obiettivo: conoscenza del contesto economico
dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato.
L'autotrasporto di persone rispetto ai diversi modi di
trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse
all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale),
organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.
Sezione 2: Qualificazione iniziale obbligatoria di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a)
2.1. Opzione che prevede sia la frequenza di corsi sia un
esame
La qualificazione iniziale deve comprendere l'insegnamento
di tutte le materie comprese nell'elenco previsto alla sezione 1. La durata di
tale qualificazione iniziale dev'essere di 280 ore.
L'aspirante conducente deve effettuare almeno venti ore di
guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno
i criteri dei veicoli d'esame definiti nella direttiva 91/439/CEE.
Durante la guida individuale di cui sopra, l'aspirante
conducente è assistito da un istruttore alle dipendenze di un centro di
formazione autorizzato. Ogni conducente può effettuare al massimo 8 ore delle
20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure in un simulatore di
alta qualità, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata
alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del
veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro
variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della
notte.
Per i conducenti di cui all'articolo 5, paragrafo 5, la
durata della qualificazione iniziale è di 70 ore, di cui 5 ore di guida
individuale.
A formazione conclusa, le autorità competenti degli Stati
membri o l'entità da esse designata sottopongono il conducente a un esame
scritto oppure orale. L'esame comporta almeno una domanda per ciascuno degli
obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.
2.2. Opzione con esame
Le autorità competenti degli Stati membri o l'entità da
esse designata organizzano gli esami di teoria e di pratica specificati qui di
seguito, per accertare che l'aspirante conducente possieda il livello di
conoscenze richiesto dalla sezione 1 per gli obiettivi e nelle materie ivi
indicati.
a) L'esame di teoria consta di almeno due prove:
i) domande con risposta a scelta multipla, risposta
diretta o una combinazione di entrambe;
ii) analisi di un caso specifico.
La durata minima dell'esame di teoria è di quattro ore.
b) L'esame di pratica consta di due prove:
i) prova di guida volta a valutare il perfezionamento per
una guida razionale improntata alle norme di sicurezza. Se possibile, tale
prova è effettuata su strade extraurbane, su strade a scorrimento veloce e in
autostrada (o simile), come pure su tutti i tipi di strada urbana che
presentino i diversi tipi di difficoltà che il conducente potrebbe incontrare.
Sarebbe preferibile che la prova fosse effettuata in diverse condizioni di
densità di traffico. I tempi di guida su strada devono essere sfruttati in modo
ottimale per poter valutare l'aspirante conducente in tutte le probabili aree
di circolazione. La durata minima di questa prova è di 90 minuti;
ii) una prova pratica relativa almeno ai punti 1.4, 1.5,
1.6, 3.2, 3.3 e 3.5.
La durata minima di questa prova è di 30 minuti.
I veicoli utilizzati per gli esami di pratica soddisfano
almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nella direttiva 91/439/CEE.
L'esame di pratica può essere completato da una terza prova,
effettuata su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualità, per
valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di
sicurezza, in particolare per quanto riguarda il controllo del veicolo in
rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in
funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte.
Per detta prova facoltativa non è fissata nessuna durata.
Se l'aspirante conducente fosse sottoposto ad essa, la durata della prova
potrebbe essere dedotta, per un massimo di 30 minuti, dai 90 minuti previsti
per la prova di guida di cui al punto i).
Per i conducenti di cui all'articolo 5, paragrafo 5,
l'esame di teoria è limitato alle materie, fra quelle previste alla sezione 1,
che riguardano i veicoli sui quali verte la nuova qualificazione iniziale.
Detti conducenti devono comunque effettuare l'esame di pratica nella sua
integralità.
Sezione 3: Qualificazione iniziale accelerata di cui
all'articolo 3, paragrafo 2
La qualificazione iniziale accelerata comporta
l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1.
La sua durata è di 140 ore.
L'aspirante conducente deve effettuare almeno dieci ore di
guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno
i criteri dei veicoli d'esame definiti nella direttiva 91/439/CEE.
Durante la guida individuale di cui sopra, l'aspirante
conducente è assistito da un istruttore alle dipendenze di un centro di
formazione autorizzato. Il conducente può effettuare un massimo di 4 delle 10
ore di guida individuale su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta
qualità, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle
norme di sicurezza, in particolare per quanto riguarda il controllo del veicolo
in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in
funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte.
Per i conducenti di cui all'articolo 5, paragrafo 5, la
durata della qualificazione iniziale accelerata è di 35 ore, di cui 2 ore e
mezza di guida individuale.
A formazione conclusa, le autorità competenti degli Stati
membri o l'entità da esse designata sottopongono il conducente a un esame
scritto oppure orale. L'esame comporta almeno una domanda per ciascuno degli
obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.
Sezione 4: Obbligo di formazione periodica di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b)
Corsi obbligatori di formazione periodica sono organizzati
da un centro di formazione autorizzato. La durata di tali corsi è di 35 ore
ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore. Tale formazione
periodica può essere parzialmente impartita in un simulatore di alta qualità.
Sezione 5: Autorizzazione della qualificazione iniziale e
della formazione periodica
5.1. I centri di formazione responsabili della
qualificazione iniziale e della formazione periodica devono essere autorizzati
dalle autorità competenti degli Stati membri. L'autorizzazione è concessa solo
su richiesta scritta. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata di
documenti che attestino:
5.1.1. un programma di qualificazione e formazione
adeguato che specifichi le materie di insegnamento, il programma didattico e i
metodi didattici previsti;
5.1.2. qualifiche e settori di attività degli insegnanti;
5.1.3. informazioni sulle sedi di svolgimento dei corsi,
sul materiale didattico, sui mezzi messi a disposizione per le esercitazioni
pratiche, sul parco veicoli utilizzato;
5.1.4. le condizioni di partecipazione ai corsi (numero
dei partecipanti).
5.2. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione per
iscritto purché sussistano le seguenti condizioni:
5.2.1. i corsi di formazione devono essere impartiti
conformemente ai documenti che corredano la domanda;
5.2.2. le autorità competenti possono inviare persone
autorizzate ad assistere ai corsi di formazione e controllare i centri
autorizzati relativamente alle risorse utilizzate ed al corretto svolgimento
dei corsi e degli esami;
5.2.3. l'autorizzazione può essere revocata o sospesa se
le relative condizioni non sono più soddisfatte.
Il centro autorizzato garantisce che gli istruttori
conoscano e tengano conto degli ultimi sviluppi nell'ambito delle normative.
Come parte di una procedura di selezione specifica, gli istruttori devono
presentare attestati che ne provino le cognizioni di attività didattiche e
pedagogiche. Quanto alla parte pratica della formazione, gli istruttori devono
dimostrare, con attestati, di avere maturato esperienza come conducente
professionista o un'analoga esperienza di guida, quale quella di istruttore di
guida di autoveicoli pesanti.
Il programma didattico si attiene a quello autorizzato e
verte sulle materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1.
ALLEGATO II - REQUISITI
RELATIVI AL MODELLO DELLE COMUNITÀ EUROPEE DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL
CONDUCENTE
1. Le caratteristiche fisiche della carta sono conformi
alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.
I metodi per la verifica delle caratteristiche fisiche
della carta destinate a garantire la loro conformità alle norme internazionali
sono conformi alla norma ISO 10373.
2. La carta si compone di due facciate:
La facciata 1 contiene:
a) la dicitura "carta di qualificazione del
conducente" stampata in caratteri di grandi dimensioni nella lingua o
nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta;
b) la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro
che rilascia la carta;
c) la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la
carta, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle
gialle; le sigle distintive sono le seguenti:
B: Belgio
DK: Danimarca
D: Germania
GR: Grecia
E: Spagna
F: Francia
IRL: Irlanda
I: Italia
L: Lussemburgo
NL: Paesi Bassi
A: Austria
P: Portogallo
FIN: Finlandia
S: Svezia
UK: Regno Unito
d) le informazioni specifiche della carta, numerate come
segue:
1. cognome del titolare;
2. nome del titolare;
3. data e luogo di nascita del titolare;
4. a) data di rilascio;
b) data di scadenza;
c) designazione dell'autorità che rilascia la carta (può
essere stampata sulla facciata 2);
d) numero diverso da quello della patente di guida per
scopi amministrativi (menzione facoltativa);
5. a) numero della patente;
b) numero di serie;
6. fotografia del titolare;
7. firma del titolare;
8. luogo di residenza o indirizzo postale del titolare
(menzione facoltativa);
9. categorie o sottocategorie di veicoli per i quali il
conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione
periodica;
e) la dicitura "modello delle Comunità europee"
nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta e la
dicitura "carta di qualificazione del conducente" nelle altre lingue
della Comunità, stampate in blu in modo da costituire lo sfondo della carta:
tarjeta de cualificación del conductor
chaufføruddannelsesbevis
Fahrerqualifizierungsnachweis
>ISO_7>äåëôßï åðéìüñöùóçò ïäçãïý
>ISO_1>driver
qualification card
carte de qualification de
conducteur
cárta cáilíochta tiomána
carta di qualificazione del conducente
kwalificatiekaart bestuurder
carta de qualificação do motorista
kuljettajan ammattipätevyyskortti
yrkeskompetensbevis för förare
f) colori di riferimento:
- blu: Pantone Reflex blue,
- giallo: Pantone yellow.
La facciata 2 contiene:
a) 9. le categorie o sottocategorie di veicoli per le
quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di
formazione periodica;
10. il codice comunitario di cui all'articolo 10 della
presente direttiva;
11. uno spazio riservato allo Stato membro che rilascia la
carta per eventuali indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o
relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione
rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere
preceduta dal numero della rubrica corrispondente.
b) Una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano
sulle facciate 1 e 2 della carta [almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4
c), 5 a), 5 b) e 10].
Lo Stato membro che desideri redigere tali rubriche in una
lingua nazionale diversa da una delle lingue seguenti: danese, finlandese,
francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e
tedesco, redige una versione bilingue della carta usando una delle lingue
succitate, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.
3. Sicurezza, compresa la protezione dei dati
I diversi elementi costitutivi della carta sono volti ad
evitare qualsiasi falsificazione o manipolazione e a rilevare qualsiasi
tentativo in tal senso.
Lo Stato membro provvede affinché il livello di sicurezza
della carta sia per lo meno comparabile a quello della patente di guida.
4. Disposizioni particolari
Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri
possono aggiungere colori o marcature come il codice a barre, simboli nazionali
e elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.
Nel quadro del reciproco riconoscimento delle carte, il codice a barre non può contenere informazioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla carta di qualificazione del conducente, o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.