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Roma, 7 ottobre 2003

 

Circolare n. 105/2003

Oggetto: Codice della Strada – Patente a punti – Superamento dei tempi di guida e di riposo.

 

Com’è noto, in base al nuovo istituto della patente a punti, i conducenti che superino i tempi di guida o non osservino i periodi di pausa e di riposo previsti dal regolamento comunitario 3820/85 sono passibili della sottrazione di 2 punti patente, oltrechè della sanzione pecuniaria da 137,55 a 550,20 euro.

 

Fermo restando l’impegno della Confetra per ottenere una franchigia temporale entro la quale lo splafonamento dei tempi di guida e di riposo non sia sanzionabile, si ritiene opportuna una riflessione sull’attuale situazione normativa.

 

La prosecuzione della guida oltre il periodo prescritto è ammesso unicamente qualora il conducente non trovi un’area di sosta idonea alla protezione della persona, del veicolo e del carico. Il ricorso alla suddetta deroga comporta complicazioni operative: l’autista infatti deve preoccuparsi di tenere sotto controllo le ore e i minuti di guida e prima di oltrepassare il limite prescritto, se non c’è un’idonea area di sosta, deve comunque fermarsi (nella corsia di emergenza, in una piazzola) staccare il foglio del cronotachigrafo e scrivere a mano il motivo per cui deve proseguire la guida.

 

Prima della patente a punti, stante l’elasticità che caratterizzava i controlli su strada, i conducenti, quando non potevano fermarsi allo scadere del tempo di guida, non si preoccupavano di specificare sul foglio del cronotachigrafo il motivo della prosecuzione della guida. Oggi, stante la perdita dei punti-patente e l’applicazione di una sanzione pecuniaria raddoppiata rispetto al passato, e tenuto conto dell’obbiettiva scarsità in Italia di aree di parcheggio adeguate, si ritiene che il ricorso alla deroga di cui all’articolo 12 del Regolamento 3820 debba essere rivalutato, nonostante la sua complessità operativa.

 

Qualora dunque il conducente si trovi nella condizione di non poter interrompere la guida per mancanza di un’idonea area di sosta, è opportuno che si comporti come sopra rammentato, annotando sul foglio del cronotachigrafo una dicitura del seguente tenore:

“Ore ......: ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del Regolamento 3820/85 proseguo la guida per raggiungere un’idonea area di sosta”.

 

Corrispondentemente, in caso di interruzione anticipata del periodo di pausa o di riposo la dicitura potrebbe essere del seguente tipo:

“Ore .......: ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del Regolamento 3820/85 interrompo il periodo di pausa (oppure interrompo il periodo di riposo) perché nell’area di sosta non sussistono condizioni di sicurezza”.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.li conf.li n. 97 e 83/2003

 

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