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Roma, 8 ottobre 2003
Circolare n. 108/2003
Oggetto: Tributi – Riforma
fiscale – Nuova Imposta sul Reddito delle Società.
E’ iniziato presso le competenti commissioni parlamentari l’esame del
decreto legislativo che, attuando una parte della legge di riforma fiscale
n.80/2003, introduce la nuova imposta sul reddito delle società, l’IRES che dal
2004 sostituirà l’attuale IRPEG.
La nuova imposta continuerà ad applicarsi a tutte le persone
giuridiche ed in particolare alle società di capitali, agli enti pubblici e
privati commerciali e non commerciali, nonché agli enti non residenti che
producono redditi in Italia.
Il decreto legislativo ha riscritto ex novo numerosi articoli del
Testo Unico delle Imposte sui Redditi, senza peraltro scardinare l’impianto
dell’attuale regime fiscale delle società. Le principali disposizioni innovative
contenute nel provvedimento riguardano i seguenti aspetti:
§
la riduzione dell’aliquota fiscale dal 34 al 33%;
§
i nuovi regimi fiscali applicabili ai gruppi societari,
alle cessioni di quote societarie e alla distribuzione di dividendi azionari;
§
l’introduzione di disincentivi fiscali per le imprese
sottocapitalizzate.
ALIQUOTA FISCALE - L’aliquota fiscale Ires è stata fissata al 33%,
contro l’attuale aliquota Irpeg del 34%; peraltro il risparmio fiscale verrà in
seguito, dal momento che è stato previsto, in fase di prima applicazione della
nuova imposta, il versamento di un acconto pari al 102,5%.
GRUPPI SOCIETARI - E’ stata introdotta la possibilità per i gruppi
societari, anche internazionali, di optare per il cosiddetto “regime consolidato” in base al quale
sarà consentito determinare un reddito imponibile di gruppo, composto dalla
somma algebrica dei risultati d’esercizio delle singole imprese. L’opzione
potrà essere esercitata per un periodo minimo di tre anni e sarà subordinata
alla condizione che la società capogruppo controlli le altre società in misura
superiore al 50%.
CESSIONI DI QUOTE SOCIETARIE - Il decreto in esame prevede a favore
delle società di capitali e delle altre persone giuridiche l’irrilevanza
fiscale dei proventi (plusvalenze) e degli eventuali oneri (minusvalenze)
derivanti dalle cessioni di quote societarie detenute continuativamente per
almeno un anno; per le società di persone l’irrilevanza fiscale non sarà
totale, bensì limitata al 60% delle plusvalenze e delle minusvalenze. Le nuove
disposizioni si applicheranno alle cessioni di quote effettuate a decorrere
dall’1.1.2004.
DIVIDENDI AZIONARI Finora, per evitare che i dividendi azionari
fossero tassati in capo alla società e in capo ai soci percipienti, veniva
riconosciuto a favore di questi ultimi un apposito credito d’imposta. In base
al nuovo regime di tassazione il credito d’imposta sarà abolito e sarà
introdotta una quota di esenzione fiscale per i dividendi, secondo il seguente
schema:
SOCI
PERCIPIENTI |
QUOTA
DEL DIVIDENDO ESENTE
DA TASSAZIONE |
ALIQUOTA
FISCALE |
Persone
giuridiche |
95% |
33% |
Persone
fisiche aventi quote societarie
superiori al 20% del capitale sociale |
60% |
Aliquota
progressiva per scaglioni di reddito |
Persone
fisiche aventi quote societarie inferiori al 20% del capitale sociale |
Zero |
12,5% |
Le nuove regole di tassazione saranno applicate ai dividendi
distribuiti a decorrere dall’1 gennaio 2004, indipendentemente dalla data in
cui ne è stata deliberata la distribuzione.
IMPRESE SOTTOCAPITALIZZATE - Il precedente Governo aveva tentato di
arginare il fenomeno della sottocapitalizzazione delle imprese introducendo una
tassazione fiscale ridotta a favore delle imprese che facevano scarso ricorso
ai finanziamenti esterni (regime della DIT - Dual Incombe Tax). Con il decreto legislativo in esame è stata invertita
la rotta: è stata infatti abolita la Dit (i cui effetti erano stati già in precedenza
notevolmente ridotti) e sono stati introdotti disincentivi fiscali per le imprese
sottocapitalizzate. In particolare, è stato previsto che la deducibilità degli
oneri finanziari relativi ai finanziamenti garantiti dai soci non sarà più
totale come avviene oggi, bensì limitata ad un tetto determinato sulla base del
patrimonio netto contabile della società. E’ prevedibile che la nuova
disposizione penalizzerà in particolare le imprese di minore dimensione.
Il testo completo del decreto legislativo in esame è disponibile sul
sito confederale all’indirizzo www.confetra.com,
alla voce normativa.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
D/d |
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