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Roma, 8 ottobre 2003

 

Circolare n. 108/2003

Oggetto: Tributi – Riforma fiscale – Nuova Imposta sul Reddito delle Società.

 

E’ iniziato presso le competenti commissioni parlamentari l’esame del decreto legislativo che, attuando una parte della legge di riforma fiscale n.80/2003, introduce la nuova imposta sul reddito delle società, l’IRES che dal 2004 sostituirà l’attuale IRPEG.

 

La nuova imposta continuerà ad applicarsi a tutte le persone giuridiche ed in particolare alle società di capitali, agli enti pubblici e privati commerciali e non commerciali, nonché agli enti non residenti che producono redditi in Italia.

 

Il decreto legislativo ha riscritto ex novo numerosi articoli del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, senza peraltro scardinare l’impianto dell’attuale regime fiscale delle società. Le principali disposizioni innovative contenute nel provvedimento riguardano i seguenti aspetti:

 

§          la riduzione dell’aliquota fiscale dal 34 al 33%;

 

§          i nuovi regimi fiscali applicabili ai gruppi societari, alle cessioni di quote societarie e alla distribuzione di dividendi azionari;

 

§          l’introduzione di disincentivi fiscali per le imprese sottocapitalizzate.

 

ALIQUOTA FISCALE - L’aliquota fiscale Ires è stata fissata al 33%, contro l’attuale aliquota Irpeg del 34%; peraltro il risparmio fiscale verrà in seguito, dal momento che è stato previsto, in fase di prima applicazione della nuova imposta, il versamento di un acconto pari al 102,5%.

 

GRUPPI SOCIETARI - E’ stata introdotta la possibilità per i gruppi societari, anche internazionali, di optare per il cosiddetto “regime consolidato” in base al quale sarà consentito determinare un reddito imponibile di gruppo, composto dalla somma algebrica dei risultati d’esercizio delle singole imprese. L’opzione potrà essere esercitata per un periodo minimo di tre anni e sarà subordinata alla condizione che la società capogruppo controlli le altre società in misura superiore al 50%.

 

CESSIONI DI QUOTE SOCIETARIE - Il decreto in esame prevede a favore delle società di capitali e delle altre persone giuridiche l’irrilevanza fiscale dei proventi (plusvalenze) e degli eventuali oneri (minusvalenze) derivanti dalle cessioni di quote societarie detenute continuativamente per almeno un anno; per le società di persone l’irrilevanza fiscale non sarà totale, bensì limitata al 60% delle plusvalenze e delle minusvalenze. Le nuove disposizioni si applicheranno alle cessioni di quote effettuate a decorrere dall’1.1.2004.

 

DIVIDENDI AZIONARI Finora, per evitare che i dividendi azionari fossero tassati in capo alla società e in capo ai soci percipienti, veniva riconosciuto a favore di questi ultimi un apposito credito d’imposta. In base al nuovo regime di tassazione il credito d’imposta sarà abolito e sarà introdotta una quota di esenzione fiscale per i dividendi, secondo il seguente schema:

 

SOCI PERCIPIENTI

QUOTA DEL DIVIDENDO

ESENTE DA TASSAZIONE

ALIQUOTA FISCALE

 

Persone giuridiche

 

 

95%

 

33%

Persone fisiche aventi  quote societarie superiori al 20% del capitale sociale

 

60%

 

Aliquota progressiva per scaglioni di reddito

Persone fisiche aventi quote societarie inferiori al 20% del capitale sociale

 

Zero

 

12,5%

 

Le nuove regole di tassazione saranno applicate ai dividendi distribuiti a decorrere dall’1 gennaio 2004, indipendentemente dalla data in cui ne è stata deliberata la distribuzione.

 

IMPRESE SOTTOCAPITALIZZATE - Il precedente Governo aveva tentato di arginare il fenomeno della sottocapitalizzazione delle imprese introducendo una tassazione fiscale ridotta a favore delle imprese che facevano scarso ricorso ai finanziamenti esterni (regime della DIT - Dual Incombe Tax). Con il decreto legislativo in esame è stata invertita la rotta: è stata infatti abolita la Dit (i cui effetti erano stati già in precedenza notevolmente ridotti) e sono stati introdotti disincentivi fiscali per le imprese sottocapitalizzate. In particolare, è stato previsto che la deducibilità degli oneri finanziari relativi ai finanziamenti garantiti dai soci non sarà più totale come avviene oggi, bensì limitata ad un tetto determinato sulla base del patrimonio netto contabile della società. E’ prevedibile che la nuova disposizione penalizzerà in particolare le imprese di minore dimensione.

 

Il testo completo del decreto legislativo in esame è disponibile sul sito confederale all’indirizzo www.confetra.com, alla voce normativa.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

D/d

 

 

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