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Roma, 17
ottobre 2003
Circolare n. 116/2003
Oggetto: Tributi - Previdenza -
Manovra Finanziaria 2004- D.L. 30.9.2003 n.269 su S.O. alla G.U. n.229 del
2.10.2003.
Con il decreto legge indicato in oggetto il Governo ha disposto le
misure della manovra finanziaria per il 2004. Di seguito si evidenziano gli
aspetti principali del provvedimento.
Detassazione utili d’impresa
(art. 1) - E’ stata introdotta una detassazione del reddito
d’impresa per un importo pari al 100 per cento delle spese sostenute per stage aziendali a favore di studenti e
diplomati/laureati; un’ulteriore detassazione, per importi più limitati, è
stata prevista per le spese sostenute in “ricerca
e sviluppo” e in “tecnologie
digitali”; il beneficio sarà applicabile, secondo le modalità che verranno
chiarite dal Ministero delle Finanze, per le spese sostenute nel periodo
d’imposta 2004.
Sanzioni amministrative
tributarie (art. 7) - E’ stato riaffermato il principio secondo cui le
sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale delle società sono esclusivamente
a carico delle società stesse; la disposizione è importante perché con la
riforma del sistema sanzionatorio tributario del 1997 era stata viceversa prevista
la responsabilità personale degli amministratori.
Consorzi garanzia fidi (art. 13)
- E’ stata disciplinata
l’attività a la struttura giuridica dei consorzi che svolgono l’attività di
garanzia collettiva dei fidi; i confidi esistenti dovranno adeguarsi alle nuove
disposizioni nel termine di due anni.
Agevolazioni autotrasporto (art.
16) - E’ stato prorogato a tutto l’anno 2003 il regime dello
sconto accise sul gasolio consumato dalle imprese di autotrasporto; la misura
del beneficio, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 centesimi di euro per litro
di gasolio, sarà determinata entro la fine di gennaio 2004 e le domande di
sconto dovranno essere presentate nel successivo mese di marzo.
Concordato preventivo (art. 33) - Per i
periodi d’imposta 2003 e 2004 è stata prevista l’applicazione del “concordato preventivo”; il nuovo
istituto è aperto ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e
professioni con ricavi fino a 5.154.569 euro (10 miliardi delle vecchie lire) e
consiste nella possibilità di determinare l’imponibile con criteri forfetari, a
prescindere dal reddito effettivamente conseguito, e nell’applicazione della
tassazione fiscale in misura ridotta; nei confronti di chi si avvarrà del
concordato è prevista la limitazione dei poteri di accertamento da parte
dell’Amministrazione Finanziaria.
Condoni e sanatorie (art. 34) - E’ stato
ulteriormente prorogato - dal 16 ottobre 2003 al 16 marzo 2004 - il termine per
avvalersi dei condoni e delle sanatorie fiscali introdotti dalla legge finanziaria
2003.
Esportatori abituali (art. 36) -
E’ stato reintrodotto l’obbligo - abolito nel 1994 - per gli esportatori
abituali di presentare l’elenco degli acquisti effettuati in sospensione di
IVA; inoltre è stato previsto a carico dei fornitori l’obbligo di inviare agli
Uffici delle Entrate copia delle dichiarazioni d’intento con le quali gli
esportatori abituali hanno richiesto la sospensione dell’addebito d’imposta.
Non è stata espressamente stabilita la data di decorrenza di queste nuove
disposizioni; peraltro in base ai principi generali della legge sullo statuto
del contribuente la decorrenza non potrà essere prima del 2004 ed in tal senso
si è già espresso informalmente il Ministero delle Finanze.
Associati in partecipazione
(art. 43) - E’ stato introdotto a decorrere dall’1.1.2004 l’obbligo
di contribuzione previdenziale per i lavoratori con contratto di associati in partecipazione; la misura
del contributo è analoga a quella prevista per i collaboratori coordinati e
continuativi, pari dall’1.1.2004 al 17,39% di cui il 45% a carico del
lavoratore e il 55% a carico del datore di lavoro; i soggetti tenuti al pagamento
dovranno iscriversi ad apposita gestione INPS entro il 31 marzo 2004.
Denunce mensili Inps (art. 44 comma 9) - E’ stato introdotto
l’obbligo a decorrere dal 2004 per i sostituti d’imposta di trasmettere
mensilmente in via telematica all’INPS i dati retributivi e le informazioni
necessarie per il calcolo dei contributi, per l’aggiornamento delle posizioni
previdenziali individuali e per l’erogazione delle prestazioni; il nuovo
modello di denuncia mensile, da presentarsi entro l’ultimo giorno del mese
successivo a quello di riferimento, sostituirà l’attuale modello DM10.
Collaboratori coordinati e
continuativi (art. 45) – Dall’1.1.2004 il contributo previdenziale dovuto
per i collaboratori che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie (c.d.
gestione separata) sarà pari a quella prevista per la gestione pensionistica
dei commercianti, ossia al 17,39%.
In assenza di questa norma il contributo per i collaboratori sarebbe
passato il prossimo anno dal 14% al 15%. E’ inoltre stato previsto che per gli
anni successivi il contributo in questione aumenterà annualmente dello 0,2%
fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 19%.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Allegato uno |
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D/n |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n.229 del 2.10.2003
(fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO
CAPO I
INNOVAZIONE E RICERCA
Art. 1
(Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia
digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti)
1. Per i soggetti in attivita' alla data di entrata in vigore del
presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione e' escluso
dall'imposizione sul reddito d'impresa:
a)un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di
sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali nonche'
degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali,
volte a innovazioni di prodotto, di processo, e organizzative; a
tale importo si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto
alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta
precedenti;
b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione
espositiva di prodotti in fiere all'estero; sono comunque escluse
le spese per sponsorizzazioni;
c) l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a
studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero
a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso piu' di un
anno dal termine del relativo corso di studi;
d) l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato
regolamentato di cui all'articolo 11.
2. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e' calcolato, in base alle
disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta
del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza
delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettivita' delle
spese sostenute e' rilasciata dal presidente del collegio sindacale
ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista
iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei
consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma
2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza
fiscale. L'effettivita' delle spese di cui alla lettera c) del comma
1 e' comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di
appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva
partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.
4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese
sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati
di cui al comma 1, lettera a), rilevano progressivamente i dati
relativi alle attivita' di ricerca e sviluppo ed alle tecnologie
digitali e li comunicano all'Agenzia delle entrate, a consuntivo,
secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), il
beneficio spetta nei limiti del 20 per cento della media dei redditi
relativi, nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di
imposta cui si applicano le disposizioni del presente articolo. Ai
fini del primo periodo gli esercizi in perdita non sono presi in
considerazione.
Art. 2
*** omissis ***
Art. 7
(Riferibilita' esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni
amministrative tributarie)
1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio
di societa' o enti con personalita' giuridica sono esclusivamente a
carico della persona giuridica.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non
ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto
compatibili.
Art. 8
*** omissis ***
Art. 13
(Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi)
1. Ai fini del presente decreto si intendono per: "confidi", i
consorzi con attivita' esterna, le societa' cooperative, le societa'
consortili per azioni, a responsabilita' limitata o cooperative, che
svolgono l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; per "attivita'
di garanzia collettiva dei fidi", l'utilizzazione di risorse
provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per
la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a
favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri
soggetti operanti nel settore finanziario; per "confidi di secondo
grado", i consorzi con attivita' esterna, le societa' cooperative, le
societa' consortili per azioni, a responsabilita' limitata o
cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese
consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per "piccole
e medie imprese", le imprese che soddisfano i requisiti della
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro
delle attivita' produttive; per "testo unico bancario", il decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e
integrazioni; per "elenco speciale", l'elenco previsto dall'articolo
107 del testo unico bancario; per "riforma delle societa'", il
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32 , svolgono
esclusivamente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e i
servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di
attivita' previste dalla legge.
3. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi
possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati
contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonche'
utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti
presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.
4. I confidi di secondo grado svolgono l'attivita' indicata nel
comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle
imprese consorziate o socie di questi ultimi.
5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico delle parole "confidi", "consorzio,
cooperativa, societa' consortile di garanzia collettiva dei fidi"
ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva
dei fidi e' vietato a soggetti diversi dai confidi.
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 e' punito con la
medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testo
unico bancario.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 145 del medesimo testo unico.
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese
industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese
artigiane e agricole.
9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori
dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla
Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea
per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese,
purche' complessivamente non rappresentino piu' di un sesto della
totalita' delle imprese consorziate o socie.
10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori
dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9
possono sostenerne l'attivita' attraverso contributi e garanzie non
finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o
soci ne' fruiscono delle attivita' sociali, ma i loro rappresentanti
possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalita'
stabilite dagli statuti, purche' la nomina della maggioranza dei
componenti di ciascun organo resti riservato all'assemblea.
11. Il comma 10 trova applicazione anche ai confidi di secondo
grado.
12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non
puo' essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le societa'
consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la
societa' per azioni.
13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non puo' essere
superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale
sociale, ne' inferiore a 250 euro.
14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi
indisponibili, non puo' essere inferiore a 250 mila euro.
Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto e'
costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di
gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si
considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti
di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle
garanzie prestate.
15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio
d'esercizio, risulta che il patrimonio netto e' diminuito per oltre
un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli
amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni
provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del
patrimonio netto non si e' ridotta a meno di un terzo di tale minimo,
l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del
fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo
statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi
contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre
la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo
scioglimento del confidi.
16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o
del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo
stabilito dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio
convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del
capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non
inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i
confidi costituiti come societa' consortili per azioni o a
responsabilita' limitata restano applicabili le ulteriori
disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del
capitale per perdite.
17. Ai confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non
si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 2525 del
codice civile, come modificato dalla riforma delle societa'.
18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni
genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie,
neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o
della societa' consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o
morte del consorziato o del socio.
19. Ai confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non
si applicano il secondo comma dell'articolo 2545-quater del codice
civile introdotto dalla riforma delle societa' e gli articoli 11 e 20
della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto
dall'art. 2514, comma primo, lettera d), del codice civile, come
modificato dalla riforma delle societa', si intende riferito al Fondo
di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in
mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28.
20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila
imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a
500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro
associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia
interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e
cogaranzie ai confidi.
21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da societa'
consortili per azioni o a responsabilita' limitata il cui oggetto
sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attivita',
ovvero dalle societa' finanziarie costituite ai sensi dell'articolo
24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga
all'articolo 2602 del codice civile le societa' consortili possono
essere Costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.
22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile
versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del
bilancio, un contributo obbligatorio pari a 1 per mille dei
finanziamenti complessivamente garantiti. Gli statuti dei fondi di
garanzia interconsortili possono prevedere un contributo piu'
elevato.
23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia
interconsortile versano annualmente una quota pari a 1 per mille dei
finanziamenti complessivamente garantiti, entro il termine indicato
nel comma 22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a
tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio dello
Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una
somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti e'
annualmente assegnata ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e
28.
24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai
sensi dei commi 22 e 23, nonche' gli eventuali contributi, anche di
terzi, liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o
ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28, non concorrono alla
formazione del reddito delle societa' che gestiscono tali fondi;
detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono
ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti
eroganti nell'esercizio di competenza.
25. Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito
Centrale s.p.a. dall'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' conferito in una societa' per azioni,
avente per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con atto
unilaterale dallo Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Il capitale sociale iniziale della
Societa' per azioni e' determinato con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. La Societa' per azioni assume i diritti e gli obblighi
del Fondo di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche
processuali, anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di
qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia
conservano il loro grado e la loro validita' in capo alla societa'
per azioni, senza necessita' di alcuna formalita' o annotazione.
L'atto costitutivo attribuisce agli amministratori la facolta' di
aumentare il capitale sociale a norma dell'articolo 2443 del codice
civile con offerta delle nuove azioni ai confidi, anche tramite le
loro associazioni nazionali di rappresentanza, alle societa' indicate
nel comma 21, alle Regioni, alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, alle banche, agli enti gestori di altri
fondi pubblici di garanzia al fine del loro conferimento nella
societa' per azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e privati
eventualmente individuati dallo statuto della societa'. Lo statuto
fissa altresi' un limite massimo di possesso azionario per i nuovi
soci, diversi da quelli che apportino altri fondi pubblici di
garanzia, non superiore al 5 per cento del capitale sociale. In ogni
caso lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici conservano
congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale sociale.
26. L'intervento della societa' per azioni di cui al comma 25 e'
rivolto in via prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle
garanzie, cogaranzie o controgaranzie prestate nell'esercizio
esclusivo o prevalente dell'attivita' di rilascio delle garanzie dai
propri soci, intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle
associazioni socie. L'intervento e' rivolto in via prioritaria alle
garanzie, cogaranzie e controgaranzie prestate "a prima richiesta".
27. La controgaranzia della societa' per azioni costituita ai
sensi del comma 25 e' concessa "a prima richiesta" ed e' escutibile,
in caso di inadempimento dell'impresa affidata, a semplice richiesta
delle banche o degli altri soggetti finanziatori, ovvero del socio.
28. L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
riservato alle operazioni di controgararizia dei confidi operanti
sull'intero territorio nazionale nonche' alle operazioni in
cogaranzia con i medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del
Fondo sono escutibili per intero, a prima richiesta, alla data di
avvio delle procedure di recupero nei confronti dell'impresa
inadempiente. Le eventuali somme recuperate dai confidi sono
restituite al Fondo nella stessa percentuale della garanzia da esso
prestata.
29. L'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di societa'
cooperativa a responsabilita' limitata e' consentito, ai sensi
dell'articolo 28 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano
prevalentemente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi a favore
dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni
"confidi", "garanzia collettiva dei fidi" o entrambe.
30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 5 a 11, da 19 a
28 e il Capo V, sezione II, del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385.
31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e
30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle
banche di cui al comma 29.
32. All'articolo 155 del testo unico bancario, dopo il comma 4,
sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume
di attivita' finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali
sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione
nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia
stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in
considerazione per il calcolo del volume di attivita' finanziaria e
dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i
confidi devono adottare una delle forme societarie previste
dall'articolo 106, comma 3.
4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via
prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono
svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o
socie, le seguenti attivita':
- prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria
dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle
imprese consorziate o socie;
- gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di
agevolazione;
- stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le
banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare
i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di
facilitarne la fruizione.
4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono
svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca
d'Italia, le attivita' riservate agli intermediari finanziari
iscritti nel medesimo elenco.
4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano
gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La
Banca d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora
risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni
emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica
l'articolo 111, commi 3 e 4".
33. Le banche e i confidi indicati nei commi 29, 30, 31 e 32
possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni
previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo
consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o
riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle
regioni e di altri enti pubblici senza che cio' comporti violazione
dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che
permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento
alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le
azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie
delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto
patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale
o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per
la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli
elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto
una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei
consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.
35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio
d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio
delle societa' per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta
giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla
relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se
costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere,
a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro
delle imprese.
36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra
quelli la cui tenuta e' obbligatoria il consorzio deve tenere:
1) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la
ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei
consorziati e le variazioni nelle persone di questi; 2) il libro
delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono
essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto
pubblico; 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; 4) il
libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale,
se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura
degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai
consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel
presente comma e, per quelli indicati nei numeri 1) e 2), di
ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nel numero
1) del presente comma puo' altresi' essere esaminato dai creditori
che intendano far valere la responsabilita' verso i terzi dei
singoli consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma, e
deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente
in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro
delle imprese o da un notaio.
37. L'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario e'
sostituito dal seguente:
"4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in
un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1.
L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre
operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato
elenco. A essi non si applica il titolo V del presente decreto
legislativo".
38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi
indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30
e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di societa'
cooperativa a mutualita' prevalente o abbiano ricevuto contributi
pubblici o privati di terzi.
39. I confidi possono altresi' fondersi con altri confidi comunque
costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche societa',
associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi
dai confidi purche' il consorzio o la societa' incorporante o che
risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di credito
cooperativo di cui al comma 29.
40. Alla fusione si applicano in ogni caso gli articoli 2501 e
seguenti del codice civile; qualora gli statuti dei confidi
partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i
consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare
delle singole quote di partecipazione, non e' necessario redigere la
relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice
civile, come modificato dalla riforma delle societa'. Il progetto di
fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore
nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di
attribuzione proporzionale.
41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies,
2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma
delle societa', le deliberazioni assembleari necessarie per le
trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, e 40 sono
adottate con le maggioranze previste dallo statuto per le
deliberazioni dell'assemblea straordinaria.
42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e
41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine
pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente
sussistenti.
43. Le societa' cooperative le quali divengono confidi sotto un
diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai
sensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del
patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31
gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confidi
risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di
devoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di
eventuale successiva fusione o trasformazione del confidi stesso in
enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.
44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla
legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di
garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si
considerano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal
presente articolo.
45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque
costituiti, si considerano enti commerciali.
46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi
costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo
sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di
esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale.
Il reddito d'impresa e' determinato senza apportare al risultato
netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento
conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo
VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive i
confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore
della produzione netta secondo le modalita' contenute nell'articolo
10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni.
48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera
effettuata nell'esercizio di imprese l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi.
49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale
sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi
versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri
contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Tale
disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui al
comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2
per cento del reddito d'impresa dichiarato; e' salva ogni eventuale
ulteriore deduzione prevista dalla legge.
50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le
fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41,
42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei
fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la
trasformazione o partecipato alla fusione.
51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura
fissa.
52. I confidi gia' costituiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per
adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17,
salva fino ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del
presente articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma
cooperativa gia' costituiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della
quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.
53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto tra imprese
operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalita'
regionale, di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del
trattato CE, la parte dell'ammontare minimo del patrimonio netto
costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di
gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a
quanto previsto dal comma 14.
54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in
vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al
capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono
mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di
fruizione dell'attivita' sociale.
55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente
decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare
a gestirli fino a non oltre tre anni dalla stessa data. Fino a tale
termine i confidi possono prestare garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione
dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie.
56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di
bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo non
comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre
leggi in materia di bilancio, ne' danno luogo a rettifiche fiscali.
57. I confidi che hanno un volume di attivita' finanziaria pari o
superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o
superiori a duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale. La Banca
d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza
degli altri requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107
del testo unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi
si adeguano ai requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi
del comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede alla
cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono
adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del
presente comma, oltre all'attivita' di garanzia collettiva dei fidi,
possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese
consorziate o socie, le sole attivita' indicate nell'articolo 155,
comma 4-quater, del testo unico bancario. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 155, comma 4-ter, del medesimo testo unico bancario.
58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983,
n. 72, e' abrogato.
59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' abrogato.
60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: "e in ogni caso i
consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche
costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile, previsti
dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti
nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385".
61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108,
le parole: "consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi
denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria
imprenditoriali e dagli ordini professionali" sono sostituite dalla
seguente: "confidi", da intendersi con riferimento al presente
decreto.
Art. 14
*** omissis ***
Art. 16
(Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli
autotrasportatori e pedaggi autostradali)
1. Nel rispetto e nei limiti della normativa comunitaria, le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, gia' prorogate al
31 dicembre 2002 con l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, come modificate dall'articolo 3, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si
applicano, con le medesime modalita' ed effetti, anche per il periodo
dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003. Per tale periodo i termini e i
riferimenti temporali contenuti nelle predette disposizioni, ferme
nel resto, sono cosi' rideterminati:
a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 del predetto
articolo 5 e' fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al
comma 3 del predetto articolo 5 deve essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2004, facendo riferimento
allo scostamento di prezzo che risulti alla fine dell'anno 2003
rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio del
medesimo anno;
c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 del predetto articolo 5
deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.
2. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e' autorizzata a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa
di 10.329.138 euro.
3. Una quota del fondo di rotazione per le politiche comunitarie
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, pari a 308 milioni di euro, e' utilizzata a
copertura dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1. Il predetto
importo e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnato alla pertinente unita' previsionale di base del predetto
stato di previsione per l'anno 2004.
Art. 17
*** omissis ***
CAPO II
CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO E ALTRE DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 33
(Disposizioni urgenti per la disciplina del concordato preventivo)
1. Al fine di anticipare l'avvio a regime del concordato triennale
preventivo, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003 e per
quello successivo i soggetti titolari di reddito di impresa e gli
esercenti arti e professioni, sono ammessi al concordato preventivo
secondo le disposizioni del presente articolo.
2. L'osservanza degli obblighi fiscali manifestata mediante
l'adesione al concordato preventivo comporta, secondo le disposizioni
dei commi seguenti:
a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune
ipotesi, dei contributi;
b) la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello
scontrino fiscale, della ricevuta fiscale, nonche' della fattura
limitatamente a quella nei confronti di soggetti non esercenti
attivita' d'impresa o di lavoro autonomo;
c) la limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione
finanziaria.
3. Agli effetti del presente articolo, fatta eccezione per quanto
stabilito dal comma 8, rilevano come compensi o ricavi quelli di cui,
rispettivamente, agli articoli 50 e 53, comma 1, lettere a), b) e d),
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Il regime del concordato preventivo trova applicazione nei
confronti dei soggetti che presentano in via telematica una
comunicazione di adesione all'Agenzia delle entrate tra il 1 gennaio
2004 ed il 28 febbraio 2004 secondo le modalita' e su modello
conforme a quello approvato con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
5. La presentazione, ai sensi del comma 4, della comunicazione di
adesione impegna il contribuente a soddisfare la condizione indicata
nel comma 6, per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.
6. Il contribuente che ha presentato la comunicazione di adesione
al regime del concordato preventivo dichiara, per il primo periodo
d'imposta oggetto di concordato, ricavi o compensi non inferiori a
quelli relativi al periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2001,
determinati ai sensi del comma 7, maggiorati del 9 per cento; i
predetti ricavi o compensi concordati sono ulteriormente maggiorati
del 4,5 per cento per il secondo periodo d'imposta oggetto di
concordato rispetto al periodo d'imposta precedente. Per il periodo
d'imposta in corso all'1 gennaio 2003 questa condizione puo' essere
soddisfatta ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto anche a seguito di adeguamento in dichiarazione. Per
il periodo d'imposta successivo i ricavi o compensi concordati devono
comunque risultare dalle annotazioni effettuate nelle scritture
contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto; e' fatta salva la possibilita' di
adeguamento in dichiarazione qualora la soglia dei ricavi o compensi
minimi, ai sensi del primo periodo, possa essere raggiunta mediante
incremento non superiore all'uno per cento dei ricavi o compensi
annotati nelle scritture contabili.
7. Per la determinazione degli importi minimi di cui al comma 6,
si assume a riferimento, relativamente al periodo d'imposta in corso
all'1 gennaio 2001, il maggior valore tra i ricavi o compensi
dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione degli studi di
settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni, ovvero sulla base dei parametri
di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e successive modificazioni. Se i ricavi o compensi
dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei
predetti studi di settore o parametri, l'adesione al concordato
preventivo e' subordinata all'adeguamento a questi ultimi e
all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni
ed interessi, da effettuare, anteriormente alla data di presentazione
della comunicazione di adesione, con le modalita' stabilite con
provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ai
fini di quanto previsto dal primo periodo si tiene conto, inoltre,
degli atti di accertamento che, alla data della presentazione della
comunicazione di cui al comma 4, sono divenuti non piu' impugnabili,
ancorche' definiti per adesione, nonche' delle integrazioni e
definizioni di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si tiene
conto delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del reddito,
ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.
8. Ai fini della determinazione agevolata delle imposte sul
reddito, in previsione del completamento della riforma della imposta
sul reddito, sull'eccedenza del reddito d'impresa o di lavoro
autonomo dichiarato nei periodi d'imposta oggetto di concordato,
rispetto a quello relativo ai periodo d'imposta in corso al 1 gennaio
2001, determinato tenendo conto del comma 7, l'imposta e' determinata
separatamente applicando l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota da
applicare e' pari al 33 per cento, per i soggetti di cui all'articolo
87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' per gli
altri soggetti qualora il reddito d'impresa o di lavoro autonomo
relativo al periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2001 risulti
superiore 100 mila euro. Per i soggetti che, relativamente al periodo
d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2003, effettuano
l'adeguamento in dichiarazione previsto dal comma 6, secondo periodo,
e' esente dalle imposte sul reddito la eventuale quota di reddito
d'impresa o di lavoro autonomo che eccede quello relativo al periodo
d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, calcolato tenendo conto anche
di quanto previsto dal comma 7, incrementato del 7 per cento. Sulla
quota di reddito incrementale che eccede il reddito minimo
determinato secondo le modalita' di cui al comma 13, non sono dovuti
contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale
reddituale, salva la facolta', per il contribuente che vi abbia
interesse, di tenerne conto a tali fini.
9. A partire dalle operazioni poste in essere dalla data di
presentazione della comunicazione di adesione ai sensi del comma 3 e
fino alla fine del periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2004, sono
sospesi gli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e
della ricevuta fiscale, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, nonche' della fattura a favore di soggetti
non esercenti attivita' d'impresa o di lavoro autonomo; resta ferma
la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto periodicamente
dovuta da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni
di beni e alle prestazioni di servizi effettuate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello
di dichiarazione annuale sono definite le modalita' di separata
indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti
titolari di partita IVA.
10. Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i
redditi d'impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di
accertamento ai fini tributari e contributivi esclusivamente in base
agli articoli 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo
periodo, 40 e 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. Restano altresi' applicabili le disposizioni
di cui all'articolo 54, commi secondo, primo periodo, terzo, quarto e
quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, nonche' quelle previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.
11. Il mancato raggiungimento del limite di ricavi o compensi
indicato nel comma 6 comporta la decadenza, per tutti i periodi
d'imposta oggetto di concordato, dei benefici previsti dai commi 8, 9
e 10. In tal caso l'ufficio emette accertamento parziale, ai sensi
dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54, quinto comma del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulla base
dell'ammontare minimo dei ricavi o compensi previsto dal comma 6.
12. I contribuenti che, per il periodo d'imposta in corso al 1
gennaio 2004, non soddisfano la condizione richiesta dal comma 6,
segnalano tale circostanza nella dichiarazione dei redditi. In tal
caso, ai fini dell'emissione dell'accertamento parziale di cui al
comma 11, l'Agenzia delle entrate attiva il procedimento di
accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, con riferimento alle ragioni che hanno impedito il
rispetto della predetta condizione. In presenza di accadimenti
straordinari e imprevedibili, debitamente documentati, l'ufficio non
emette l'accertamento di cui al comma 11.
13. I benefici previsti dai commi 8, 9 e 10 non operano qualora il
reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato nei periodi
d'imposta oggetto di concordato risulti inferiore a quello relativo
al periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, calcolato tenendo
conto anche di quanto previsto dal comma 7, incrementato, per i]
primo periodo d'imposta oggetto di concordato, della percentuale di
maggiorazione pari al 7, ed ulteriormente incrementato, per il
secondo periodo d'imposta oggetto di concordato, della percentuale di
maggiorazione del 3,5, rispetto al periodo d'imposta precedente.
Ferma restando l'applicazione dell'incremento percentuale di cui al
periodo precedente, i predetti benefici operano sempreche' venga
dichiarato un reddito d'impresa o di lavoro autonomo non inferiore a
1.000 euro in ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato. Le
condizioni predette possono essere soddisfatte anche a seguito di
adeguamento in dichiarazione. In caso di mancato rispetto delle
condizioni di cui ai periodi precedenti, gli obblighi di
documentazione, sospesi ai sensi del comma 8, riprendono a decorrere
dalla data di scadenza del termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale
e' venuta meno la condizione prevista dal presente comma.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
soggetti che:
a) hanno iniziato l'attivita' successivamente al 31 dicembre 2000;
b) relativamente al periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001
hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a
5.154.569 euro;
c) relativamente ai periodi d'imposta 2001 ovvero 2003, hanno
applicato il regime previsto dall'articolo 3, commi da 171 a 183,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero quello previsto
dall'articolo 13 o 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
15. I soggetti di cui al comma 1 decadono dai benefici previsti
dai commi 8, 9 e 10, per tutti i periodi d'imposta oggetto di
concordato, qualora:
a) sussistano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 39,
secondo comma, lettere c) e d-bis) del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) sia comprovata la dichiarazione infedele di ricavi, compensi e
corrispettivi documentati.
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' soppresso l'articolo 11, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 471 del 1997, concernente la sanzione applicabile al
destinatario dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale.
17. La sospensione dell'esercizio dell'attivita', ovvero della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', prevista
dall'articolo 12, comma 2 del citato decreto legislativo n. 471 del
1997, e' disposta, per un periodo da 15 giorni a 2 mesi, qualora nei
riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato, siano
constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di
emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in
giorni diversi nel corso di un quinquennio, in deroga all'articolo
19, comma 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 il
provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. La
disposizione di cui al presente comma non si applica se i
corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 500
euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatate
prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
18. Le disposizioni del presente articolo non incidono
sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 3, comma
1, lettera e), numero 3, della legge 7 aprile 2003, n. 80.
Art. 34
(Proroga di termini in materia di definizioni agevolate)
1. Al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nei commi 2 e 2-bis dell'articolo 1, le parole: "16 ottobre 2003",
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo
2004";
b) nello stesso comma 2 dell'articolo 1, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", anche con riferimento alle date di versamento
degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza
degli interessi dal 17 ottobre 2003.";
c) nel comma 2-sexies, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Per i contribuenti che non provvedono, in base alle disposizioni
del comma 2, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti
utili per la definizione di cui all'articolo 15 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per
la proposizione del ricorso avverso atti dell'amministrazione
finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso articolo 15, e'
fissato al 18 marzo 2004."; nel medesimo comma, secondo periodo,
le parole: "16 ottobre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16
marzo 2004".
2. Nel comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, le parole: "16 ottobre 2003" e "16 settembre 2003" sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 marzo 2004" e "16
febbraio 2004".
3. Nell'articolo 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, secondo
periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, le parole: "30
novembre 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
"30 aprile 2004"; nello stesso articolo 16, comma 8, primo periodo,
le parole. "1 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "16 maggio
2004".
4. Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati ai
sensi dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della
Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata
trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti
soggetti fino al 31 dicembre 2000, sono ridotte ad una somma pari al
cinquanta per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei
criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.
5. Il beneficio previsto dal comma 4 si applica a condizione che
il versamento della penalita' ridotta avvenga entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
6. Il beneficio previsto dal comma 4 non si applica alle penalita'
gia' versate o regolate contabilmente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
Art. 35
*** omissis ***
Art. 36
(Disposizioni urgenti in materia di acquisti e importazioni in
sospensione di Iva)
1. Nell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre
1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1984, n. 17, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nella prima ipotesi,
copia della dichiarazione deve essere inviata entro quindici giorni,
a cura del cedente o del prestatore, all'Ufficio dell'entrate
competente nei confronti del dichiarante. Entro trenta giorni dalla
ricezione l'Ufficio, ove dalle informazioni in suo possesso rilevi
specifiche anomalie, interessa il Comando della Guardia di finanza
territorialmente competente per accertare l'esistenza del dichiarante
e l'effettivita' delle operazioni dal medesimo effettuate, nonche' la
sussistenza dei requisiti per acquistare beni e servizi senza
pagamento dell'imposta ai sensi del presente comma. Nella seconda
ipotesi analoga richiesta deve essere avanzata alla Guardia di
finanza, in presenza degli stessi presupposti, dall'ufficio
dell'Agenzia delle dogane.".
2. L'articolo 10, ultimo periodo, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n.
435, e' sostituito dai seguenti: "I medesimi contribuenti, entro il
15 del mese successivo, comunicano all'Amministrazione finanziaria,
anche per via telematica, in apposito elenco, l'ammontare di
riferimento delle esportazioni, delle operazioni assimilate e delle
operazioni comunitarie e quello degli acquisti e delle importazioni,
effettuati in ciascun mese, senza pagamento dell'imposta, con
l'indicazione dei soggetti con i quali tali operazioni sono
intercorse, Gli uffici, ove dalle informazioni in loro possesso
ritengano sussistere motivi per considerare non operativi ovvero
inesistenti i soggetti obbligati all'invio degli elenchi di cui al
precedente periodo, entro trenta giorni dal ricevimento, chiedono ai
Comandi della Guardia di finanza territorialmente competenti
l'esecuzione di specifici controlli a riguardo, Il mancato invio
dell'elenco, fatte salve le sanzioni applicabili, comporta
l'inserimento degli inadempienti in un apposito piano di controllo da
parte dell'Amministrazione finanziaria.".
3. All'articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il
comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis). E' punito con la sanzione
prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di inviare
copia della dichiarazione d'intento all'Ufficio delle entrate
competente nei confronti del dichiarante, nei termini previsti
dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983,
n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984,
n. 17.".
Art. 37
*** omissis ***
Art. 43
(Istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati
in partecipazione)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito
dell'associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550,
2551, 2552, 2553, 2554 del Codice Civile, conferiscono prestazioni
lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro
autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del DPR 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni,
sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi professionali,
all'iscrizione in un'apposita gestione previdenziale istituita presso
l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
2. Il contributo alla gestione di cui al comma 1 e' pari al
contributo pensionistico corrisposto alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai
soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza. Il 55 per cento
del predetto contributo e' posto a carico dell'associante ed il 45
per cento e' posto a carico dell'associato. Il contributo e'
applicato sul reddito delle attivita' determinato con gli stessi
criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei
redditi e dagli accertamenti definitivi.
3. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili,
relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i
soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello
calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3,
della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e
integrazioni.
4. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i
mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla
somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti
temporalmente all'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di
dodici mesi nell'anno.
5. Per il versamento del contributo di cui al comma 2, si
applicano le modalita' ed i termini previsti per i collaboratori
coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni ed integrazioni.
6. Il versamento e' effettuato sugli importi erogati all'associato
anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo
conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.
7. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano esclusivamente le
disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del
trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335,
per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza
successivamente al 31 dicembre 1995.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 1
comunicano all'INPS entro il 31 marzo 2004, ovvero dalla data di
inizio dell'attivita' lavorativa, se posteriore, la tipologia
dell'attivita' medesima, i propri dati anagrafici, il numero di
codice fiscale e il proprio domicilio.
9. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e' definito
l'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto
assicurativo, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n.
233, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 44
(Disposizioni varie in materia previdenziale)
1. omissis
9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al
mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della
certificazione di cui all'articolo 7-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, trasmettono mensilmente
in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui
all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS) i dati retributivi e le informazioni
necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle
posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle
prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di
riferimento. Tale disposizione si applica anche nei confronti
dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) ai sostituti d'imposta tenuti
al rilascio della certificazione di cui all'articolo 7 bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il
cui personale e' iscritto al medesimo Istituto. Entro il 30 giugno
2004 gli enti previdenziali provvederanno ad emanare le istruzioni
tecniche e procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi
informativi ed attiveranno una sperimentazione operativa con un
campione significativo di aziende, enti o amministrazioni, distinto
per settori di attivita' o comparti, che dovra' concludersi entro il
30 settembre 2004. A decorrere dal 1 gennaio 2004, al fine di
garantire il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle
prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti alla
disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a trasmettere
per via telematica le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondo
le modalita' stabilite dallo stesso Istituto.
Art. 45
(Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/95)
1. Con effetto dal 1 gennaio 2004 l'aliquota contributiva per gli
iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati
presso altre forme obbligatorie, e' stabilita in misura identica a
quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti. Per
gli anni successivi, ad essa si applicano gli incrementi previsti
dall'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.
Art. 46
**** omissis ***
FINE TESTO DECRETO LEGGE