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Roma, 17
ottobre 2003
Circolare n. 116/2003
Oggetto: Tributi - Previdenza -
Manovra Finanziaria 2004- D.L. 30.9.2003 n.269 su S.O. alla G.U. n.229 del
2.10.2003.
Con il decreto legge indicato in oggetto il Governo ha disposto le
misure della manovra finanziaria per il 2004. Di seguito si evidenziano gli
aspetti principali del provvedimento.
Detassazione utili d’impresa
(art. 1) - E’ stata introdotta una detassazione del reddito
d’impresa per un importo pari al 100 per cento delle spese sostenute per stage aziendali a favore di studenti e
diplomati/laureati; un’ulteriore detassazione, per importi più limitati, è
stata prevista per le spese sostenute in “ricerca
e sviluppo” e in “tecnologie
digitali”; il beneficio sarà applicabile, secondo le modalità che verranno
chiarite dal Ministero delle Finanze, per le spese sostenute nel periodo
d’imposta 2004.
Sanzioni amministrative
tributarie (art. 7) - E’ stato riaffermato il principio secondo cui le
sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale delle società sono esclusivamente
a carico delle società stesse; la disposizione è importante perché con la
riforma del sistema sanzionatorio tributario del 1997 era stata viceversa prevista
la responsabilità personale degli amministratori.
Consorzi garanzia fidi (art. 13)
- E’ stata disciplinata
l’attività a la struttura giuridica dei consorzi che svolgono l’attività di
garanzia collettiva dei fidi; i confidi esistenti dovranno adeguarsi alle nuove
disposizioni nel termine di due anni.
Agevolazioni autotrasporto (art.
16) - E’ stato prorogato a tutto l’anno 2003 il regime dello
sconto accise sul gasolio consumato dalle imprese di autotrasporto; la misura
del beneficio, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 centesimi di euro per litro
di gasolio, sarà determinata entro la fine di gennaio 2004 e le domande di
sconto dovranno essere presentate nel successivo mese di marzo.
Concordato preventivo (art. 33) - Per i
periodi d’imposta 2003 e 2004 è stata prevista l’applicazione del “concordato preventivo”; il nuovo
istituto è aperto ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e
professioni con ricavi fino a 5.154.569 euro (10 miliardi delle vecchie lire) e
consiste nella possibilità di determinare l’imponibile con criteri forfetari, a
prescindere dal reddito effettivamente conseguito, e nell’applicazione della
tassazione fiscale in misura ridotta; nei confronti di chi si avvarrà del
concordato è prevista la limitazione dei poteri di accertamento da parte
dell’Amministrazione Finanziaria.
Condoni e sanatorie (art. 34) - E’ stato
ulteriormente prorogato - dal 16 ottobre 2003 al 16 marzo 2004 - il termine per
avvalersi dei condoni e delle sanatorie fiscali introdotti dalla legge finanziaria
2003.
Esportatori abituali (art. 36) -
E’ stato reintrodotto l’obbligo - abolito nel 1994 - per gli esportatori
abituali di presentare l’elenco degli acquisti effettuati in sospensione di
IVA; inoltre è stato previsto a carico dei fornitori l’obbligo di inviare agli
Uffici delle Entrate copia delle dichiarazioni d’intento con le quali gli
esportatori abituali hanno richiesto la sospensione dell’addebito d’imposta.
Non è stata espressamente stabilita la data di decorrenza di queste nuove
disposizioni; peraltro in base ai principi generali della legge sullo statuto
del contribuente la decorrenza non potrà essere prima del 2004 ed in tal senso
si è già espresso informalmente il Ministero delle Finanze.
Associati in partecipazione
(art. 43) - E’ stato introdotto a decorrere dall’1.1.2004 l’obbligo
di contribuzione previdenziale per i lavoratori con contratto di associati in partecipazione; la misura
del contributo è analoga a quella prevista per i collaboratori coordinati e
continuativi, pari dall’1.1.2004 al 17,39% di cui il 45% a carico del
lavoratore e il 55% a carico del datore di lavoro; i soggetti tenuti al pagamento
dovranno iscriversi ad apposita gestione INPS entro il 31 marzo 2004.
Denunce mensili Inps (art. 44 comma 9) - E’ stato introdotto
l’obbligo a decorrere dal 2004 per i sostituti d’imposta di trasmettere
mensilmente in via telematica all’INPS i dati retributivi e le informazioni
necessarie per il calcolo dei contributi, per l’aggiornamento delle posizioni
previdenziali individuali e per l’erogazione delle prestazioni; il nuovo
modello di denuncia mensile, da presentarsi entro l’ultimo giorno del mese
successivo a quello di riferimento, sostituirà l’attuale modello DM10.
Collaboratori coordinati e
continuativi (art. 45) – Dall’1.1.2004 il contributo previdenziale dovuto
per i collaboratori che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie (c.d.
gestione separata) sarà pari a quella prevista per la gestione pensionistica
dei commercianti, ossia al 17,39%.
In assenza di questa norma il contributo per i collaboratori sarebbe
passato il prossimo anno dal 14% al 15%. E’ inoltre stato previsto che per gli
anni successivi il contributo in questione aumenterà annualmente dello 0,2%
fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 19%.
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Allegato uno |
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D/n |
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S.O. alla G.U. n.229 del 2.10.2003
(fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzionedell'andamento dei conti pubblici. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA EMANA il seguente decreto-legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO
CAPO I
INNOVAZIONE E RICERCA
Art. 1(Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologiadigitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti) 1. Per i soggetti in attivita' alla data di entrata in vigore delpresente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione e' esclusodall'imposizione sul reddito d'impresa:a)un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali nonche' degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali, volte a innovazioni di prodotto, di processo, e organizzative; a tale importo si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti;b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero; sono comunque escluse le spese per sponsorizzazioni;c) l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso piu' di un anno dal termine del relativo corso di studi;d) l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di cui all'articolo 11. 2. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corsoalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'accontodell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sulreddito delle persone giuridiche e' calcolato, in base alledisposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come impostadel periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenzadelle disposizioni di cui al presente articolo. 3. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettivita' dellespese sostenute e' rilasciata dal presidente del collegio sindacaleovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionistaiscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottoricommercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello deiconsulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successivemodificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenzafiscale. L'effettivita' delle spese di cui alla lettera c) del comma1 e' comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti diappartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettivapartecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione. 4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica alle spesesostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corsoalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassatidi cui al comma 1, lettera a), rilevano progressivamente i datirelativi alle attivita' di ricerca e sviluppo ed alle tecnologiedigitali e li comunicano all'Agenzia delle entrate, a consuntivo,secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttoredell'Agenzia delle entrate. 6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), ilbeneficio spetta nei limiti del 20 per cento della media dei redditirelativi, nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo diimposta cui si applicano le disposizioni del presente articolo. Aifini del primo periodo gli esercizi in perdita non sono presi inconsiderazione. Art. 2 *** omissis *** Art. 7 (Riferibilita' esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie) 1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale propriodi societa' o enti con personalita' giuridica sono esclusivamente acarico della persona giuridica. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni nonancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogataalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quantocompatibili. Art. 8 *** omissis *** Art. 13 (Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi) 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: "confidi", iconsorzi con attivita' esterna, le societa' cooperative, le societa'consortili per azioni, a responsabilita' limitata o cooperative, chesvolgono l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; per "attivita'di garanzia collettiva dei fidi", l'utilizzazione di risorseprovenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie perla prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte afavorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altrisoggetti operanti nel settore finanziario; per "confidi di secondogrado", i consorzi con attivita' esterna, le societa' cooperative, lesocieta' consortili per azioni, a responsabilita' limitata ocooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da impreseconsorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per "piccolee medie imprese", le imprese che soddisfano i requisiti delladisciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore dellepiccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministrodelle attivita' produttive; per "testo unico bancario", il decretolegislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni eintegrazioni; per "elenco speciale", l'elenco previsto dall'articolo107 del testo unico bancario; per "riforma delle societa'", ildecreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. 2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32 , svolgonoesclusivamente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e iservizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve diattivita' previste dalla legge. 3. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidipossono essere prestate garanzie personali e reali, stipulaticontratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonche'utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituitipresso i finanziatori delle imprese consorziate o socie. 4. I confidi di secondo grado svolgono l'attivita' indicata nelcomma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delleimprese consorziate o socie di questi ultimi. 5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo ocomunicazione rivolta al pubblico delle parole "confidi", "consorzio,cooperativa, societa' consortile di garanzia collettiva dei fidi"ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sullalegittimazione allo svolgimento dell'attivita' di garanzia collettivadei fidi e' vietato a soggetti diversi dai confidi. 6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 e' punito con lamedesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testounico bancario. 7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizionidell'articolo 145 del medesimo testo unico. 8. I confidi sono costituiti da piccole e medie impreseindustriali, commerciali, turistiche e di servizi, da impreseartigiane e agricole. 9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggioridimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dallaUnione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europeaper gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese,purche' complessivamente non rappresentino piu' di un sesto dellatotalita' delle imprese consorziate o socie. 10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggioridimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9possono sostenerne l'attivita' attraverso contributi e garanzie nonfinalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati osoci ne' fruiscono delle attivita' sociali, ma i loro rappresentantipossono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalita'stabilite dagli statuti, purche' la nomina della maggioranza deicomponenti di ciascun organo resti riservato all'assemblea. 11. Il comma 10 trova applicazione anche ai confidi di secondogrado. 12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi nonpuo' essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le societa'consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per lasocieta' per azioni. 13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non puo' esseresuperiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitalesociale, ne' inferiore a 250 euro. 14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischiindisponibili, non puo' essere inferiore a 250 mila euro.Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto e'costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi digestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo siconsiderano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamentidi conto economico per far fronte a previsioni di rischio sullegaranzie prestate. 15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilanciod'esercizio, risulta che il patrimonio netto e' diminuito per oltreun terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gliamministratori sottopongono all'assemblea gli opportuniprovvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione delpatrimonio netto non si e' ridotta a meno di un terzo di tale minimo,l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento delfondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lostatuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovicontributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurrela perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare loscioglimento del confidi. 16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile odel capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimostabilito dal comma 12, gli amministratori devono senza indugioconvocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o delcapitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra noninferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi. Per iconfidi costituiti come societa' consortili per azioni o aresponsabilita' limitata restano applicabili le ulterioridisposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione delcapitale per perdite. 17. Ai confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa nonsi applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 2525 delcodice civile, come modificato dalla riforma delle societa'. 18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ognigenere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie,neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa odella societa' consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione omorte del consorziato o del socio. 19. Ai confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa nonsi applicano il secondo comma dell'articolo 2545-quater del codicecivile introdotto dalla riforma delle societa' e gli articoli 11 e 20della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previstodall'art. 2514, comma primo, lettera d), del codice civile, comemodificato dalla riforma delle societa', si intende riferito al Fondodi garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, inmancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28. 20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 milaimprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loroassociazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanziainterconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie ecogaranzie ai confidi. 21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da societa'consortili per azioni o a responsabilita' limitata il cui oggettosociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attivita',ovvero dalle societa' finanziarie costituite ai sensi dell'articolo24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In derogaall'articolo 2602 del codice civile le societa' consortili possonoessere Costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20. 22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortileversano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione delbilancio, un contributo obbligatorio pari a 1 per mille deifinanziamenti complessivamente garantiti. Gli statuti dei fondi digaranzia interconsortili possono prevedere un contributo piu'elevato. 23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanziainterconsortile versano annualmente una quota pari a 1 per mille deifinanziamenti complessivamente garantiti, entro il termine indicatonel comma 22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme atale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio delloStato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, unasomma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti e'annualmente assegnata ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e28. 24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati aisensi dei commi 22 e 23, nonche' gli eventuali contributi, anche diterzi, liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile oai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28, non concorrono allaformazione del reddito delle societa' che gestiscono tali fondi;detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sonoammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggettieroganti nell'esercizio di competenza. 25. Il Fondo di garanzia costituito presso il MediocreditoCentrale s.p.a. dall'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23dicembre 1996, n. 662, e' conferito in una societa' per azioni,avente per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con attounilaterale dallo Stato entro trenta giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto. Il capitale sociale iniziale dellaSocieta' per azioni e' determinato con decreto del Ministro delleattivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia edelle finanze. La Societa' per azioni assume i diritti e gli obblighidel Fondo di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, ancheprocessuali, anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie diqualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di garanziaconservano il loro grado e la loro validita' in capo alla societa'per azioni, senza necessita' di alcuna formalita' o annotazione.L'atto costitutivo attribuisce agli amministratori la facolta' diaumentare il capitale sociale a norma dell'articolo 2443 del codicecivile con offerta delle nuove azioni ai confidi, anche tramite leloro associazioni nazionali di rappresentanza, alle societa' indicatenel comma 21, alle Regioni, alle Camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura, alle banche, agli enti gestori di altrifondi pubblici di garanzia al fine del loro conferimento nellasocieta' per azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e privatieventualmente individuati dallo statuto della societa'. Lo statutofissa altresi' un limite massimo di possesso azionario per i nuovisoci, diversi da quelli che apportino altri fondi pubblici digaranzia, non superiore al 5 per cento del capitale sociale. In ognicaso lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici conservanocongiuntamente la maggioranza assoluta del capitale sociale. 26. L'intervento della societa' per azioni di cui al comma 25 e'rivolto in via prioritaria alle operazioni di controgaranzia dellegaranzie, cogaranzie o controgaranzie prestate nell'esercizioesclusivo o prevalente dell'attivita' di rilascio delle garanzie daipropri soci, intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alleassociazioni socie. L'intervento e' rivolto in via prioritaria allegaranzie, cogaranzie e controgaranzie prestate "a prima richiesta". 27. La controgaranzia della societa' per azioni costituita aisensi del comma 25 e' concessa "a prima richiesta" ed e' escutibile,in caso di inadempimento dell'impresa affidata, a semplice richiestadelle banche o degli altri soggetti finanziatori, ovvero del socio. 28. L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2,comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'riservato alle operazioni di controgararizia dei confidi operantisull'intero territorio nazionale nonche' alle operazioni incogaranzia con i medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia delFondo sono escutibili per intero, a prima richiesta, alla data diavvio delle procedure di recupero nei confronti dell'impresainadempiente. Le eventuali somme recuperate dai confidi sonorestituite al Fondo nella stessa percentuale della garanzia da essoprestata. 29. L'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di societa'cooperativa a responsabilita' limitata e' consentito, ai sensidell'articolo 28 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitanoprevalentemente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi a favoredei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni"confidi", "garanzia collettiva dei fidi" o entrambe. 30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quantocompatibili, le disposizioni contenute nei commi da 5 a 11, da 19 a28 e il Capo V, sezione II, del decreto legislativo 1 settembre 1993,n. 385. 31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative dellebanche di cui al comma 29. 32. All'articolo 155 del testo unico bancario, dopo il comma 4,sono inseriti i seguenti: "4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita laBanca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volumedi attivita' finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai qualisono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizionenell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italiastabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere inconsiderazione per il calcolo del volume di attivita' finanziaria edei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale iconfidi devono adottare una delle forme societarie previstedall'articolo 106, comma 3. 4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in viaprevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi. 4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possonosvolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate osocie, le seguenti attivita':- prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;- gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;- stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione. 4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale possonosvolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Bancad'Italia, le attivita' riservate agli intermediari finanziariiscritti nel medesimo elenco. 4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicanogli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. LaBanca d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualorarisultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioniemanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applical'articolo 111, commi 3 e 4". 33. Le banche e i confidi indicati nei commi 29, 30, 31 e 32possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusionipreviste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondoconsortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi oriserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delleregioni e di altri enti pubblici senza che cio' comporti violazionedei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, chepermangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimentoalla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Leazioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote propriedelle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun dirittopatrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel capitale socialeo nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste perla costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. 34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti glielementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltantouna volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusuradell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco deiconsorziati riferito alla data di approvazione del bilancio. 35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilanciod'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilanciodelle societa' per azioni. L'assemblea approva il bilancio entrocentoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trentagiorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dallarelazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, secostituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere,a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registrodelle imprese. 36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti traquelli la cui tenuta e' obbligatoria il consorzio deve tenere:1) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi; 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico; 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati nei numeri 1) e 2), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nel numero 1) del presente comma puo' altresi' essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilita' verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma, e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio. 37. L'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario e'sostituito dal seguente: "4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti inun'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1.L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altreoperazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citatoelenco. A essi non si applica il titolo V del presente decretolegislativo". 38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativiindicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di societa'cooperativa a mutualita' prevalente o abbiano ricevuto contributipubblici o privati di terzi. 39. I confidi possono altresi' fondersi con altri confidi comunquecostituiti. Alle fusioni possono partecipare anche societa',associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversidai confidi purche' il consorzio o la societa' incorporante o cherisulta dalla fusione sia un confidi o una banca di creditocooperativo di cui al comma 29. 40. Alla fusione si applicano in ogni caso gli articoli 2501 eseguenti del codice civile; qualora gli statuti dei confidipartecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per iconsorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontaredelle singole quote di partecipazione, non e' necessario redigere larelazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codicecivile, come modificato dalla riforma delle societa'. Il progetto difusione determina il rapporto di cambio sulla base del valorenominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio diattribuzione proporzionale. 41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies,2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riformadelle societa', le deliberazioni assembleari necessarie per letrasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, e 40 sonoadottate con le maggioranze previste dallo statuto per ledeliberazioni dell'assemblea straordinaria. 42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di originepubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmentesussistenti. 43. Le societa' cooperative le quali divengono confidi sotto undiverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano aisensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione delpatrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppodella cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confidirisultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo didevoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso dieventuale successiva fusione o trasformazione del confidi stesso inenti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29. 44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dallalegislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative digaranzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti siconsiderano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dalpresente articolo. 45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunquecostituiti, si considerano enti commerciali. 46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondicostituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono allaformazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondosia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite diesercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale.Il reddito d'impresa e' determinato senza apportare al risultatonetto del conto economico le eventuali variazioni in aumentoconseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capoVI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive iconfidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valoredella produzione netta secondo le modalita' contenute nell'articolo10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, esuccessive modificazioni. 48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si consideraeffettuata nell'esercizio di imprese l'attivita' di garanziacollettiva dei fidi. 49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitalesociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questiversati costituiscono per le imprese consorziate o socie onericontributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unicodelle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Taledisposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui alcomma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2per cento del reddito d'impresa dichiarato; e' salva ogni eventualeulteriore deduzione prevista dalla legge. 50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e lefusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41,42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione deifondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato latrasformazione o partecipato alla fusione. 51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misurafissa. 52. I confidi gia' costituiti alla data di entrata in vigore delpresente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data peradeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17,salva fino ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni delpresente articolo; anche decorso tale termine i confidi in formacooperativa gia' costituiti alla data di entrata in vigore delpresente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo dellaquota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13. 53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivialla data di entrata in vigore del presente decreto tra impreseoperanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalita'regionale, di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), deltrattato CE, la parte dell'ammontare minimo del patrimonio nettocostituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi digestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga aquanto previsto dal comma 14. 54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata invigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o alcapitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possonomantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto difruizione dell'attivita' sociale. 55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presentedecreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuarea gestirli fino a non oltre tre anni dalla stessa data. Fino a taletermine i confidi possono prestare garanzie a favoredell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzionedei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie. 56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri dibilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo noncomportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altreleggi in materia di bilancio, ne' danno luogo a rettifiche fiscali. 57. I confidi che hanno un volume di attivita' finanziaria pari osuperiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari osuperiori a duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine didiciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale. La Bancad'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenzadegli altri requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107del testo unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidisi adeguano ai requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensidel comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede allacancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sonoadeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi delpresente comma, oltre all'attivita' di garanzia collettiva dei fidi,possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle impreseconsorziate o socie, le sole attivita' indicate nell'articolo 155,comma 4-quater, del testo unico bancario. Resta fermo quanto previstodall'articolo 155, comma 4-ter, del medesimo testo unico bancario. 58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983,n. 72, e' abrogato. 59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' abrogato. 60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: "e in ogni caso iconsorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anchecostituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile, previstidagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscrittinell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 deldecreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385". 61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108,le parole: "consorzi o cooperative di garanzia collettiva fididenominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoriaimprenditoriali e dagli ordini professionali" sono sostituite dallaseguente: "confidi", da intendersi con riferimento al presentedecreto. Art. 14 *** omissis ***Art. 16
(Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori e pedaggi autostradali) 1. Nel rispetto e nei limiti della normativa comunitaria, ledisposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 deldecreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, gia' prorogate al31 dicembre 2002 con l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8agosto 2002, n. 178, come modificate dall'articolo 3, comma 1,lettera c), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, siapplicano, con le medesime modalita' ed effetti, anche per il periododal 1 gennaio al 31 dicembre 2003. Per tale periodo i termini e iriferimenti temporali contenuti nelle predette disposizioni, fermenel resto, sono cosi' rideterminati:a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 del predetto articolo 5 e' fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 del predetto articolo 5 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2004, facendo riferimento allo scostamento di prezzo che risulti alla fine dell'anno 2003 rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio del medesimo anno;c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 del predetto articolo 5 deve essere presentata entro il 31 marzo 2004. 2. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, deldecreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogatidall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,n. 488, e' autorizzata a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesadi 10.329.138 euro. 3. Una quota del fondo di rotazione per le politiche comunitariedello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanzeper l'anno 2003, pari a 308 milioni di euro, e' utilizzata acopertura dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1. Il predettoimporto e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essereriassegnato alla pertinente unita' previsionale di base del predettostato di previsione per l'anno 2004.Art. 17
*** omissis ***
CAPO II
CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO E ALTRE DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 33 (Disposizioni urgenti per la disciplina del concordato preventivo) 1. Al fine di anticipare l'avvio a regime del concordato triennalepreventivo, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003 e perquello successivo i soggetti titolari di reddito di impresa e gliesercenti arti e professioni, sono ammessi al concordato preventivosecondo le disposizioni del presente articolo. 2. L'osservanza degli obblighi fiscali manifestata mediantel'adesione al concordato preventivo comporta, secondo le disposizionidei commi seguenti:a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;b) la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale, della ricevuta fiscale, nonche' della fattura limitatamente a quella nei confronti di soggetti non esercenti attivita' d'impresa o di lavoro autonomo;c) la limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria. 3. Agli effetti del presente articolo, fatta eccezione per quantostabilito dal comma 8, rilevano come compensi o ricavi quelli di cui,rispettivamente, agli articoli 50 e 53, comma 1, lettere a), b) e d),del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. Il regime del concordato preventivo trova applicazione neiconfronti dei soggetti che presentano in via telematica unacomunicazione di adesione all'Agenzia delle entrate tra il 1 gennaio2004 ed il 28 febbraio 2004 secondo le modalita' e su modelloconforme a quello approvato con provvedimento del direttoredell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica. 5. La presentazione, ai sensi del comma 4, della comunicazione diadesione impegna il contribuente a soddisfare la condizione indicatanel comma 6, per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato. 6. Il contribuente che ha presentato la comunicazione di adesioneal regime del concordato preventivo dichiara, per il primo periodod'imposta oggetto di concordato, ricavi o compensi non inferiori aquelli relativi al periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2001,determinati ai sensi del comma 7, maggiorati del 9 per cento; ipredetti ricavi o compensi concordati sono ulteriormente maggioratidel 4,5 per cento per il secondo periodo d'imposta oggetto diconcordato rispetto al periodo d'imposta precedente. Per il periodod'imposta in corso all'1 gennaio 2003 questa condizione puo' esseresoddisfatta ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sulvalore aggiunto anche a seguito di adeguamento in dichiarazione. Peril periodo d'imposta successivo i ricavi o compensi concordati devonocomunque risultare dalle annotazioni effettuate nelle scritturecontabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi edell'imposta sul valore aggiunto; e' fatta salva la possibilita' diadeguamento in dichiarazione qualora la soglia dei ricavi o compensiminimi, ai sensi del primo periodo, possa essere raggiunta medianteincremento non superiore all'uno per cento dei ricavi o compensiannotati nelle scritture contabili. 7. Per la determinazione degli importi minimi di cui al comma 6,si assume a riferimento, relativamente al periodo d'imposta in corsoall'1 gennaio 2001, il maggior valore tra i ricavi o compensidichiarati e quelli risultanti dall'applicazione degli studi disettore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,n. 427, e successive modificazioni, ovvero sulla base dei parametridi cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre1995, n. 549, e successive modificazioni. Se i ricavi o compensidichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione deipredetti studi di settore o parametri, l'adesione al concordatopreventivo e' subordinata all'adeguamento a questi ultimi eall'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzionied interessi, da effettuare, anteriormente alla data di presentazionedella comunicazione di adesione, con le modalita' stabilite conprovvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate dapubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Aifini di quanto previsto dal primo periodo si tiene conto, inoltre,degli atti di accertamento che, alla data della presentazione dellacomunicazione di cui al comma 4, sono divenuti non piu' impugnabili,ancorche' definiti per adesione, nonche' delle integrazioni edefinizioni di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si tieneconto delle dichiarazioni integrative presentate ai sensidell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del reddito,ovvero dei ricavi o compensi dichiarati. 8. Ai fini della determinazione agevolata delle imposte sulreddito, in previsione del completamento della riforma della impostasul reddito, sull'eccedenza del reddito d'impresa o di lavoroautonomo dichiarato nei periodi d'imposta oggetto di concordato,rispetto a quello relativo ai periodo d'imposta in corso al 1 gennaio2001, determinato tenendo conto del comma 7, l'imposta e' determinataseparatamente applicando l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota daapplicare e' pari al 33 per cento, per i soggetti di cui all'articolo87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' per glialtri soggetti qualora il reddito d'impresa o di lavoro autonomorelativo al periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2001 risultisuperiore 100 mila euro. Per i soggetti che, relativamente al periodod'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2003, effettuanol'adeguamento in dichiarazione previsto dal comma 6, secondo periodo,e' esente dalle imposte sul reddito la eventuale quota di redditod'impresa o di lavoro autonomo che eccede quello relativo al periodod'imposta in corso al 1 gennaio 2001, calcolato tenendo conto anchedi quanto previsto dal comma 7, incrementato del 7 per cento. Sullaquota di reddito incrementale che eccede il reddito minimodeterminato secondo le modalita' di cui al comma 13, non sono dovuticontributi previdenziali per la parte eccedente il minimalereddituale, salva la facolta', per il contribuente che vi abbiainteresse, di tenerne conto a tali fini. 9. A partire dalle operazioni poste in essere dalla data dipresentazione della comunicazione di adesione ai sensi del comma 3 efino alla fine del periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2004, sonosospesi gli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale edella ricevuta fiscale, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge30 dicembre 1991, n. 413, nonche' della fattura a favore di soggettinon esercenti attivita' d'impresa o di lavoro autonomo; resta fermala determinazione dell'imposta sul valore aggiunto periodicamentedovuta da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessionidi beni e alle prestazioni di servizi effettuate. Con provvedimentodel direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modellodi dichiarazione annuale sono definite le modalita' di separataindicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizieffettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggettititolari di partita IVA. 10. Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, iredditi d'impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto diaccertamento ai fini tributari e contributivi esclusivamente in baseagli articoli 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primoperiodo, 40 e 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 600. Restano altresi' applicabili le disposizionidi cui all'articolo 54, commi secondo, primo periodo, terzo, quarto equinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633, nonche' quelle previste dal decreto del Presidente dellaRepubblica 10 novembre 1997, n. 441. 11. Il mancato raggiungimento del limite di ricavi o compensiindicato nel comma 6 comporta la decadenza, per tutti i periodid'imposta oggetto di concordato, dei benefici previsti dai commi 8, 9e 10. In tal caso l'ufficio emette accertamento parziale, ai sensidell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54, quinto comma del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulla basedell'ammontare minimo dei ricavi o compensi previsto dal comma 6. 12. I contribuenti che, per il periodo d'imposta in corso al 1gennaio 2004, non soddisfano la condizione richiesta dal comma 6,segnalano tale circostanza nella dichiarazione dei redditi. In talcaso, ai fini dell'emissione dell'accertamento parziale di cui alcomma 11, l'Agenzia delle entrate attiva il procedimento diaccertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno1997, n. 218, con riferimento alle ragioni che hanno impedito ilrispetto della predetta condizione. In presenza di accadimentistraordinari e imprevedibili, debitamente documentati, l'ufficio nonemette l'accertamento di cui al comma 11. 13. I benefici previsti dai commi 8, 9 e 10 non operano qualora ilreddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato nei periodid'imposta oggetto di concordato risulti inferiore a quello relativoal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, calcolato tenendoconto anche di quanto previsto dal comma 7, incrementato, per i]primo periodo d'imposta oggetto di concordato, della percentuale dimaggiorazione pari al 7, ed ulteriormente incrementato, per ilsecondo periodo d'imposta oggetto di concordato, della percentuale dimaggiorazione del 3,5, rispetto al periodo d'imposta precedente.Ferma restando l'applicazione dell'incremento percentuale di cui alperiodo precedente, i predetti benefici operano sempreche' vengadichiarato un reddito d'impresa o di lavoro autonomo non inferiore a1.000 euro in ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato. Lecondizioni predette possono essere soddisfatte anche a seguito diadeguamento in dichiarazione. In caso di mancato rispetto dellecondizioni di cui ai periodi precedenti, gli obblighi didocumentazione, sospesi ai sensi del comma 8, riprendono a decorreredalla data di scadenza del termine per la presentazione delladichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il qualee' venuta meno la condizione prevista dal presente comma. 14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano aisoggetti che:a) hanno iniziato l'attivita' successivamente al 31 dicembre 2000;b) relativamente al periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001 hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.154.569 euro;c) relativamente ai periodi d'imposta 2001 ovvero 2003, hanno applicato il regime previsto dall'articolo 3, commi da 171 a 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero quello previsto dall'articolo 13 o 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 15. I soggetti di cui al comma 1 decadono dai benefici previstidai commi 8, 9 e 10, per tutti i periodi d'imposta oggetto diconcordato, qualora:a) sussistano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 39, secondo comma, lettere c) e d-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;b) sia comprovata la dichiarazione infedele di ricavi, compensi e corrispettivi documentati. 16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presentedecreto e' soppresso l'articolo 11, comma 6, del citato decretolegislativo n. 471 del 1997, concernente la sanzione applicabile aldestinatario dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale. 17. La sospensione dell'esercizio dell'attivita', ovvero dellalicenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', previstadall'articolo 12, comma 2 del citato decreto legislativo n. 471 del1997, e' disposta, per un periodo da 15 giorni a 2 mesi, qualora neiriguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato, sianoconstatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo diemettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute ingiorni diversi nel corso di un quinquennio, in deroga all'articolo19, comma 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ilprovvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Ladisposizione di cui al presente comma non si applica se icorrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 500euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatateprima della data di entrata in vigore del presente decreto. 18. Le disposizioni del presente articolo non incidonosull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 3, comma1, lettera e), numero 3, della legge 7 aprile 2003, n. 80. Art. 34 (Proroga di termini in materia di definizioni agevolate) 1. Al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, conmodificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, sono apportate leseguenti modificazioni:a) nei commi 2 e 2-bis dell'articolo 1, le parole: "16 ottobre 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004";b) nello stesso comma 2 dell'articolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche con riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003.";c) nel comma 2-sexies, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Per i contribuenti che non provvedono, in base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso articolo 15, e' fissato al 18 marzo 2004."; nel medesimo comma, secondo periodo, le parole: "16 ottobre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004". 2. Nel comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002,n. 289, le parole: "16 ottobre 2003" e "16 settembre 2003" sonosostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 marzo 2004" e "16febbraio 2004". 3. Nell'articolo 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n.289, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, secondoperiodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, conmodificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, le parole: "30novembre 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:"30 aprile 2004"; nello stesso articolo 16, comma 8, primo periodo,le parole. "1 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "16 maggio2004". 4. Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati aisensi dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente dellaRepubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o erratatrasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predettisoggetti fino al 31 dicembre 2000, sono ridotte ad una somma pari alcinquanta per cento dell'importo risultante dall'applicazione deicriteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni. 5. Il beneficio previsto dal comma 4 si applica a condizione cheil versamento della penalita' ridotta avvenga entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto. 6. Il beneficio previsto dal comma 4 non si applica alle penalita'gia' versate o regolate contabilmente alla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presente decreto. Art. 35 *** omissis *** Art. 36 (Disposizioni urgenti in materia di acquisti e importazioni in sospensione di Iva) 1. Nell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio1984, n. 17, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nella prima ipotesi,copia della dichiarazione deve essere inviata entro quindici giorni,a cura del cedente o del prestatore, all'Ufficio dell'entratecompetente nei confronti del dichiarante. Entro trenta giorni dallaricezione l'Ufficio, ove dalle informazioni in suo possesso rilevispecifiche anomalie, interessa il Comando della Guardia di finanzaterritorialmente competente per accertare l'esistenza del dichiarantee l'effettivita' delle operazioni dal medesimo effettuate, nonche' lasussistenza dei requisiti per acquistare beni e servizi senzapagamento dell'imposta ai sensi del presente comma. Nella secondaipotesi analoga richiesta deve essere avanzata alla Guardia difinanza, in presenza degli stessi presupposti, dall'ufficiodell'Agenzia delle dogane.". 2. L'articolo 10, ultimo periodo, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n.435, e' sostituito dai seguenti: "I medesimi contribuenti, entro il15 del mese successivo, comunicano all'Amministrazione finanziaria,anche per via telematica, in apposito elenco, l'ammontare diriferimento delle esportazioni, delle operazioni assimilate e delleoperazioni comunitarie e quello degli acquisti e delle importazioni,effettuati in ciascun mese, senza pagamento dell'imposta, conl'indicazione dei soggetti con i quali tali operazioni sonointercorse, Gli uffici, ove dalle informazioni in loro possessoritengano sussistere motivi per considerare non operativi ovveroinesistenti i soggetti obbligati all'invio degli elenchi di cui alprecedente periodo, entro trenta giorni dal ricevimento, chiedono aiComandi della Guardia di finanza territorialmente competentil'esecuzione di specifici controlli a riguardo, Il mancato inviodell'elenco, fatte salve le sanzioni applicabili, comportal'inserimento degli inadempienti in un apposito piano di controllo daparte dell'Amministrazione finanziaria.". 3. All'articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, dopo ilcomma 4 e' inserito il seguente: "4-bis). E' punito con la sanzioneprevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di inviarecopia della dichiarazione d'intento all'Ufficio delle entratecompetente nei confronti del dichiarante, nei termini previstidall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983,n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984,n. 17.". Art. 37 *** omissis *** Art. 43 (Istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati in partecipazione) 1. A decorrere dal 1 gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambitodell'associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550,2551, 2552, 2553, 2554 del Codice Civile, conferiscono prestazionilavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoroautonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del DPR 22dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni,sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi professionali,all'iscrizione in un'apposita gestione previdenziale istituita pressol'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generaleobbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. 2. Il contributo alla gestione di cui al comma 1 e' pari alcontributo pensionistico corrisposto alla gestione separata di cuiall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, daisoggetti non iscritti ad altre forme di previdenza. Il 55 per centodel predetto contributo e' posto a carico dell'associante ed il 45per cento e' posto a carico dell'associato. Il contributo e'applicato sul reddito delle attivita' determinato con gli stessicriteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle personefisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale deiredditi e dagli accertamenti definitivi. 3. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili,relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, isoggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quellocalcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3,della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni eintegrazioni. 4. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, imesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione allasomma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuititemporalmente all'inizio dell'anno solare fino a concorrenza didodici mesi nell'anno. 5. Per il versamento del contributo di cui al comma 2, siapplicano le modalita' ed i termini previsti per i collaboratoricoordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui all'articolo2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successivemodificazioni ed integrazioni. 6. Il versamento e' effettuato sugli importi erogati all'associatoanche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvoconguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi. 7. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ledisposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo deltrattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335,per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenzasuccessivamente al 31 dicembre 1995. 8. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 1comunicano all'INPS entro il 31 marzo 2004, ovvero dalla data diinizio dell'attivita' lavorativa, se posteriore, la tipologiadell'attivita' medesima, i propri dati anagrafici, il numero dicodice fiscale e il proprio domicilio. 9. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e' definitol'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapportoassicurativo, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decretolegislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n.233, e successive modificazioni e integrazioni. Art. 44 (Disposizioni varie in materia previdenziale) 1. omissis 9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento almese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta tenuti al rilascio dellacertificazione di cui all'articolo 7-bis del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, trasmettono mensilmentein via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cuiall'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente dellarepubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto Nazionale dellaPrevidenza Sociale (INPS) i dati retributivi e le informazioninecessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delleposizioni assicurative individuali e per l'erogazione delleprestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello diriferimento. Tale disposizione si applica anche nei confrontidell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendentidell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) ai sostituti d'imposta tenutial rilascio della certificazione di cui all'articolo 7 bis deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ilcui personale e' iscritto al medesimo Istituto. Entro il 30 giugno2004 gli enti previdenziali provvederanno ad emanare le istruzionitecniche e procedurali necessarie per la trasmissione dei flussiinformativi ed attiveranno una sperimentazione operativa con uncampione significativo di aziende, enti o amministrazioni, distintoper settori di attivita' o comparti, che dovra' concludersi entro il30 settembre 2004. A decorrere dal 1 gennaio 2004, al fine digarantire il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alleprestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti alladisciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, esuccessive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a trasmettereper via telematica le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondole modalita' stabilite dallo stesso Istituto. Art. 45 (Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/95) 1. Con effetto dal 1 gennaio 2004 l'aliquota contributiva per gliiscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicuratipresso altre forme obbligatorie, e' stabilita in misura identica aquella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti. Pergli anni successivi, ad essa si applicano gli incrementi previstidall'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. Art. 46 **** omissis ***
FINE TESTO DECRETO LEGGE