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Roma, 17 ottobre 2003

 

Circolare n. 116/2003

Oggetto: Tributi - Previdenza - Manovra Finanziaria 2004- D.L. 30.9.2003 n.269 su S.O. alla G.U. n.229 del 2.10.2003.

 

Con il decreto legge indicato in oggetto il Governo ha disposto le misure della manovra finanziaria per il 2004. Di seguito si evidenziano gli aspetti principali del provvedimento.

 

Detassazione utili d’impresa (art. 1) - E’ stata introdotta una detassazione del reddito d’impresa per un importo pari al 100 per cento delle spese sostenute per stage aziendali a favore di studenti e diplomati/laureati; un’ulteriore detassazione, per importi più limitati, è stata prevista per le spese sostenute in “ricerca e sviluppo” e in “tecnologie digitali”; il beneficio sarà applicabile, secondo le modalità che verranno chiarite dal Ministero delle Finanze, per le spese sostenute nel periodo d’imposta 2004.

 

Sanzioni amministrative tributarie (art. 7) - E’ stato riaffermato il principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale delle società sono esclusivamente a carico delle società stesse; la disposizione è importante perché con la riforma del sistema sanzionatorio tributario del 1997 era stata viceversa prevista la responsabilità personale degli amministratori.

 

Consorzi garanzia fidi (art. 13) -  E’ stata disciplinata l’attività a la struttura giuridica dei consorzi che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi; i confidi esistenti dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni nel termine di due anni.

 

Agevolazioni autotrasporto (art. 16) - E’ stato prorogato a tutto l’anno 2003 il regime dello sconto accise sul gasolio consumato dalle imprese di autotrasporto; la misura del beneficio, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 centesimi di euro per litro di gasolio, sarà determinata entro la fine di gennaio 2004 e le domande di sconto dovranno essere presentate nel successivo mese di marzo.

 

Concordato preventivo (art. 33) - Per i periodi d’imposta 2003 e 2004 è stata prevista l’applicazione del “concordato preventivo”; il nuovo istituto è aperto ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni con ricavi fino a 5.154.569 euro (10 miliardi delle vecchie lire) e consiste nella possibilità di determinare l’imponibile con criteri forfetari, a prescindere dal reddito effettivamente conseguito, e nell’applicazione della tassazione fiscale in misura ridotta; nei confronti di chi si avvarrà del concordato è prevista la limitazione dei poteri di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

 

Condoni e sanatorie (art. 34) - E’ stato ulteriormente prorogato - dal 16 ottobre 2003 al 16 marzo 2004 - il termine per avvalersi dei condoni e delle sanatorie fiscali introdotti dalla legge finanziaria 2003.

 

Esportatori abituali (art. 36) - E’ stato reintrodotto l’obbligo - abolito nel 1994 - per gli esportatori abituali di presentare l’elenco degli acquisti effettuati in sospensione di IVA; inoltre è stato previsto a carico dei fornitori l’obbligo di inviare agli Uffici delle Entrate copia delle dichiarazioni d’intento con le quali gli esportatori abituali hanno richiesto la sospensione dell’addebito d’imposta. Non è stata espressamente stabilita la data di decorrenza di queste nuove disposizioni; peraltro in base ai principi generali della legge sullo statuto del contribuente la decorrenza non potrà essere prima del 2004 ed in tal senso si è già espresso informalmente il Ministero delle Finanze.

 

Associati in partecipazione (art. 43) - E’ stato introdotto a decorrere dall’1.1.2004 l’obbligo di contribuzione previdenziale per i lavoratori con contratto di associati in partecipazione; la misura del contributo è analoga a quella prevista per i collaboratori coordinati e continuativi, pari dall’1.1.2004 al 17,39% di cui il 45% a carico del lavoratore e il 55% a carico del datore di lavoro; i soggetti tenuti al pagamento dovranno iscriversi ad apposita gestione INPS entro il 31 marzo 2004.

 

Denunce mensili Inps (art. 44 comma 9) - E’ stato introdotto l’obbligo a decorrere dal 2004 per i sostituti d’imposta di trasmettere mensilmente in via telematica all’INPS i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’aggiornamento delle posizioni previdenziali individuali e per l’erogazione delle prestazioni; il nuovo modello di denuncia mensile, da presentarsi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, sostituirà l’attuale modello DM10.

 

Collaboratori coordinati e continuativi (art. 45) – Dall’1.1.2004 il contributo previdenziale dovuto per i collaboratori che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie (c.d. gestione separata) sarà pari a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti, ossia al 17,39%.

In assenza di questa norma il contributo per i collaboratori sarebbe passato il prossimo anno dal 14% al 15%. E’ inoltre stato previsto che per gli anni successivi il contributo in questione aumenterà annualmente dello 0,2% fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 19%.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno

 

D/n

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S.O. alla G.U. n.229 del 2.10.2003 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269

  Disposizioni  urgenti  per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                EMANA
                     il seguente decreto-legge:

                               TITOLO I

                DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO

                               CAPO I

                       INNOVAZIONE E RICERCA

                               Art. 1
(Detassazione  degli  investimenti  in ricerca e sviluppo, tecnologia
digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti)
   1.  Per i soggetti in attivita' alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  in  aggiunta  alla ordinaria deduzione e' escluso
dall'imposizione sul reddito d'impresa:
a)un  importo  pari  al  dieci  per  cento  dei costi di ricerca e di
   sviluppo  iscrivibili  tra le immobilizzazioni immateriali nonche'
   degli  investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali,
   volte  a  innovazioni di prodotto, di processo, e organizzative; a
   tale  importo  si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto
   alla  media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta
   precedenti;
b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione
   espositiva  di prodotti in fiere all'estero; sono comunque escluse
   le spese per sponsorizzazioni;
c) l'ammontare  delle spese sostenute per stage aziendali destinati a
   studenti  di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero
   a  diplomati  o  laureati per i quali non sia trascorso piu' di un
   anno dal termine del relativo corso di studi;
d) l'ammontare  delle spese sostenute per la quotazione in un mercato
   regolamentato di cui all'articolo 11.
   2.  Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, l'acconto
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche e dell'imposta sul
reddito   delle   persone  giuridiche  e'  calcolato,  in  base  alle
disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta
del  periodo  precedente  quella  che si sarebbe applicata in assenza
delle disposizioni di cui al presente articolo.
   3. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettivita' delle
spese  sostenute  e' rilasciata dal presidente del collegio sindacale
ovvero,  in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista
iscritto    nell'albo   dei   revisori   dei   conti,   dei   dottori
commercialisti,  dei  ragionieri e periti commerciali o in quello dei
consulenti  del  lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma
2,   del   decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  1997,  n. 140, e successive
modificazioni,  ovvero  dal  responsabile  del  centro  di assistenza
fiscale.  L'effettivita' delle spese di cui alla lettera c) del comma
1  e'  comprovata  dalle  convenzioni  stipulate  con gli istituti di
appartenenza  degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva
partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.
   4.  L'incentivo  di cui al presente articolo si applica alle spese
sostenute  nel  primo  periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
   5. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati
di  cui  al  comma  1,  lettera  a), rilevano progressivamente i dati
relativi  alle  attivita'  di  ricerca  e sviluppo ed alle tecnologie
digitali  e  li  comunicano  all'Agenzia delle entrate, a consuntivo,
secondo  le  modalita'  stabilite  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate.
   6.  Per  gli  investimenti  di  cui  al  comma  1,  lettera a), il
beneficio  spetta nei limiti del 20 per cento della media dei redditi
relativi,  nel  massimo,  ai  tre  esercizi  precedenti al periodo di
imposta  cui  si  applicano le disposizioni del presente articolo. Ai
fini  del  primo  periodo  gli  esercizi in perdita non sono presi in
considerazione.
                               Art. 2
                          *** omissis ***
                               Art. 7
   (Riferibilita' esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni
                     amministrative tributarie)
   1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio
di  societa'  o enti con personalita' giuridica sono esclusivamente a
carico della persona giuridica.
   2.  Le  disposizioni  del comma 1 si applicano alle violazioni non
ancora  contestate  o per le quali la sanzione non sia stata irrogata
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
   3.  Nei  casi  di  cui  al  presente  articolo le disposizioni del
decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto
compatibili.
                               Art. 8
                          *** omissis ***
                               Art. 13
     (Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi)
   1.  Ai  fini  del  presente decreto si intendono per: "confidi", i
consorzi  con attivita' esterna, le societa' cooperative, le societa'
consortili  per azioni, a responsabilita' limitata o cooperative, che
svolgono  l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; per "attivita'
di   garanzia   collettiva  dei  fidi",  l'utilizzazione  di  risorse
provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per
la  prestazione  mutualistica  e  imprenditoriale di garanzie volte a
favorirne  il  finanziamento  da  parte  delle  banche  e degli altri
soggetti  operanti  nel  settore finanziario; per "confidi di secondo
grado", i consorzi con attivita' esterna, le societa' cooperative, le
societa'   consortili   per  azioni,  a  responsabilita'  limitata  o
cooperative,  costituiti  dai  confidi  ed  eventualmente  da imprese
consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per "piccole
e  medie  imprese",  le  imprese  che  soddisfano  i  requisiti della
disciplina  comunitaria  in  materia di aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro
delle  attivita'  produttive;  per "testo unico bancario", il decreto
legislativo  1  settembre  1993, n. 385, e successive modificazioni e
integrazioni;  per "elenco speciale", l'elenco previsto dall'articolo
107  del  testo  unico  bancario;  per  "riforma  delle societa'", il
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
   2.  I  confidi,  salvo  quanto  stabilito  dal comma 32 , svolgono
esclusivamente  l'attivita'  di  garanzia  collettiva  dei  fidi  e i
servizi  a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di
attivita' previste dalla legge.
   3.  Nell'esercizio  dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi
possono   essere  prestate  garanzie  personali  e  reali,  stipulati
contratti  volti  a  realizzare il trasferimento del rischio, nonche'
utilizzati  in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti
presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.
   4.  I  confidi  di secondo grado svolgono l'attivita' indicata nel
comma  2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle
imprese consorziate o socie di questi ultimi.
   5.  L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico delle parole "confidi", "consorzio,
cooperativa,  societa'  consortile  di  garanzia collettiva dei fidi"
ovvero  di  altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva
dei fidi e' vietato a soggetti diversi dai confidi.
   6.  Chiunque contravviene al disposto del comma 5 e' punito con la
medesima  sanzione  prevista  dall'articolo  133,  comma 3, del testo
unico bancario.
   7.   Si   applicano,   in   quanto  compatibili,  le  disposizioni
dell'articolo 145 del medesimo testo unico.
   8.   I   confidi  sono  costituiti  da  piccole  e  medie  imprese
industriali,   commerciali,  turistiche  e  di  servizi,  da  imprese
artigiane e agricole.
   9.  Ai  confidi  possono  partecipare  anche  imprese  di maggiori
dimensioni  rientranti  nei  limiti  dimensionali  determinati  dalla
Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea
per  gli  investimenti  (BEI) a favore delle piccole e medie imprese,
purche'  complessivamente  non  rappresentino  piu' di un sesto della
totalita' delle imprese consorziate o socie.
   10.  Gli  enti  pubblici  e  privati  e  le  imprese  di  maggiori
dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9
possono  sostenerne  l'attivita' attraverso contributi e garanzie non
finalizzati  a  singole  operazioni; essi non divengono consorziati o
soci  ne' fruiscono delle attivita' sociali, ma i loro rappresentanti
possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalita'
stabilite  dagli  statuti,  purche'  la  nomina della maggioranza dei
componenti di ciascun organo resti riservato all'assemblea.
   11.  Il  comma  10  trova applicazione anche ai confidi di secondo
grado.
   12.  Il  fondo  consortile o il capitale sociale di un confidi non
puo' essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le societa'
consortili  l'ammontare  minimo  previsto  dal  codice  civile per la
societa' per azioni.
   13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non puo' essere
superiore  al  20  per  cento  del  fondo  consortile  o del capitale
sociale, ne' inferiore a 250 euro.
   14.  Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi
indisponibili,   non   puo'   essere   inferiore  a  250  mila  euro.
Dell'ammontare  minimo  del  patrimonio  netto  almeno  un  quinto e'
costituito  da  apporti  dei  consorziati  o  dei soci o da avanzi di
gestione.  Al  fine  del  raggiungimento  di tale ammontare minimo si
considerano  anche  i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti
di  conto  economico  per  far  fronte  a previsioni di rischio sulle
garanzie prestate.
   15.   Quando,   in   occasione   dell'approvazione   del  bilancio
d'esercizio,  risulta  che il patrimonio netto e' diminuito per oltre
un  terzo  al  di  sotto  del  minimo  stabilito  dal  comma  12, gli
amministratori     sottopongono     all'assemblea    gli    opportuni
provvedimenti.  Se  entro  l'esercizio  successivo la diminuzione del
patrimonio netto non si e' ridotta a meno di un terzo di tale minimo,
l'assemblea  che  approva  il  bilancio deve deliberare l'aumento del
fondo  consortile  o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo
statuto  ne  prevede  l'obbligo  per i consorziati o i soci, di nuovi
contributi  ai  fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre
la  perdita  a  meno  di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo
scioglimento del confidi.
   16.  Se,  per  la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o
del  capitale  sociale,  questo  si  riduce  al  di  sotto del minimo
stabilito  dal  comma  12,  gli  amministratori  devono senza indugio
convocare  l'assemblea  per  deliberare  la riduzione del fondo o del
capitale  e  il  contemporaneo  aumento  del medesimo a una cifra non
inferiore  a  detto  minimo,  o  lo  scioglimento  del confidi. Per i
confidi   costituiti   come   societa'  consortili  per  azioni  o  a
responsabilita'    limitata    restano   applicabili   le   ulteriori
disposizioni  del  codice  civile vigenti in materia di riduzione del
capitale per perdite.
   17.  Ai confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non
si  applicano  il  primo  e  il  secondo comma dell'articolo 2525 del
codice civile, come modificato dalla riforma delle societa'.
   18.  I  confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni
genere  e  sotto  qualsiasi  forma  alle imprese consorziate o socie,
neppure  in  caso  di scioglimento del consorzio, della cooperativa o
della societa' consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o
morte del consorziato o del socio.
   19.  Ai confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non
si  applicano  il  secondo comma dell'articolo 2545-quater del codice
civile introdotto dalla riforma delle societa' e gli articoli 11 e 20
della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto
dall'art.  2514,  comma  primo,  lettera  d), del codice civile, come
modificato dalla riforma delle societa', si intende riferito al Fondo
di  garanzia  interconsortile  al  quale  il  confidi  aderisca o, in
mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28.
   20.  I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila
imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a
500  milioni  di  euro  possono  istituire,  anche  tramite  le  loro
associazioni   nazionali   di   rappresentanza,   fondi  di  garanzia
interconsortile   destinati  alla  prestazione  di  controgaranzie  e
cogaranzie ai confidi.
   21.  I  fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da societa'
consortili  per  azioni  o  a responsabilita' limitata il cui oggetto
sociale  preveda  in  via esclusiva lo svolgimento di tale attivita',
ovvero  dalle  societa' finanziarie costituite ai sensi dell'articolo
24  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  114.  In  deroga
all'articolo  2602  del  codice civile le societa' consortili possono
essere Costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.
   22.  I  confidi  aderenti  ad un fondo di garanzia interconsortile
versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del
bilancio,   un  contributo  obbligatorio  pari  a  1  per  mille  dei
finanziamenti  complessivamente  garantiti.  Gli statuti dei fondi di
garanzia   interconsortili   possono  prevedere  un  contributo  piu'
elevato.
   23.   I  confidi  che  non  aderiscono  a  un  fondo  di  garanzia
interconsortile  versano annualmente una quota pari a 1 per mille dei
finanziamenti  complessivamente  garantiti, entro il termine indicato
nel  comma 22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a
tale  titolo  versate  fanno  parte  delle entrate del bilancio dello
Stato.  Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, una
somma   pari   all'ammontare   complessivo  di  detti  versamenti  e'
annualmente  assegnata  ai  Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e
28.
   24.  Ai  fini  delle  imposte  sui redditi i contributi versati ai
sensi  dei  commi 22 e 23, nonche' gli eventuali contributi, anche di
terzi,  liberamente  destinati ai fondi di garanzia interconsortile o
ai  Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28, non concorrono alla
formazione  del  reddito  delle  societa'  che gestiscono tali fondi;
detti  contributi  e  le  somme  versate  ai  sensi del comma 23 sono
ammessi  in  deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti
eroganti nell'esercizio di competenza.
   25.  Il  Fondo  di  garanzia  costituito  presso  il  Mediocredito
Centrale  s.p.a.  dall'art.  2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre  1996,  n.  662,  e'  conferito  in una societa' per azioni,
avente  per  oggetto  esclusivo  la sua gestione, costituita con atto
unilaterale  dallo Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto.  Il  capitale  sociale iniziale della
Societa'  per  azioni  e'  determinato con decreto del Ministro delle
attivita'  produttive,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e
delle finanze. La Societa' per azioni assume i diritti e gli obblighi
del  Fondo  di  garanzia  proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche
processuali,  anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di
qualsiasi  tipo  costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia
conservano  il  loro  grado e la loro validita' in capo alla societa'
per  azioni,  senza  necessita'  di  alcuna formalita' o annotazione.
L'atto  costitutivo  attribuisce  agli  amministratori la facolta' di
aumentare  il  capitale sociale a norma dell'articolo 2443 del codice
civile  con  offerta  delle nuove azioni ai confidi, anche tramite le
loro associazioni nazionali di rappresentanza, alle societa' indicate
nel  comma  21,  alle  Regioni,  alle Camere di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura,  alle banche, agli enti gestori di altri
fondi  pubblici  di  garanzia  al  fine  del  loro conferimento nella
societa'  per  azioni  e  agli  ulteriori soggetti pubblici e privati
eventualmente  individuati  dallo  statuto della societa'. Lo statuto
fissa  altresi'  un  limite massimo di possesso azionario per i nuovi
soci,  diversi  da  quelli  che  apportino  altri  fondi  pubblici di
garanzia,  non superiore al 5 per cento del capitale sociale. In ogni
caso  lo  Stato,  le  Regioni  e  gli  altri enti pubblici conservano
congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale sociale.
   26.  L'intervento  della societa' per azioni di cui al comma 25 e'
rivolto  in  via  prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle
garanzie,   cogaranzie   o   controgaranzie  prestate  nell'esercizio
esclusivo  o prevalente dell'attivita' di rilascio delle garanzie dai
propri  soci, intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle
associazioni  socie.  L'intervento e' rivolto in via prioritaria alle
garanzie, cogaranzie e controgaranzie prestate "a prima richiesta".
   27.  La  controgaranzia  della  societa'  per azioni costituita ai
sensi  del comma 25 e' concessa "a prima richiesta" ed e' escutibile,
in  caso di inadempimento dell'impresa affidata, a semplice richiesta
delle banche o degli altri soggetti finanziatori, ovvero del socio.
   28.  L'intervento  del  Fondo  di  garanzia di cui all'articolo 2,
comma  100,  lettera  b),  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, e'
riservato  alle  operazioni  di  controgararizia dei confidi operanti
sull'intero   territorio   nazionale   nonche'   alle  operazioni  in
cogaranzia  con  i  medesimi.  La  controgaranzia e la cogaranzia del
Fondo  sono  escutibili  per  intero, a prima richiesta, alla data di
avvio   delle   procedure  di  recupero  nei  confronti  dell'impresa
inadempiente.   Le   eventuali  somme  recuperate  dai  confidi  sono
restituite  al  Fondo nella stessa percentuale della garanzia da esso
prestata.
   29.  L'esercizio  dell'attivita'  bancaria  in  forma  di societa'
cooperativa  a  responsabilita'  limitata  e'  consentito,  ai  sensi
dell'articolo  28  del  decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
anche  alle  banche  che,  in  base  al  proprio  statuto, esercitano
prevalentemente  l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi a favore
dei  soci.  La  denominazione  di tali banche contiene le espressioni
"confidi", "garanzia collettiva dei fidi" o entrambe.
   30.  Alle  banche  di  cui  al  comma  29  si applicano, in quanto
compatibili,  le  disposizioni contenute nei commi da 5 a 11, da 19 a
28 e il Capo V, sezione II, del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385.
   31.  La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e
30,  tenuto  conto  delle  specifiche caratteristiche operative delle
banche di cui al comma 29.
   32.  All'articolo  155  del testo unico bancario, dopo il comma 4,
sono inseriti i seguenti:
   "4-bis.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentita la
Banca  d'Italia,  determina i criteri oggettivi, riferibili al volume
di  attivita'  finanziaria  e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali
sono  individuati  i  confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione
nell'elenco  speciale  previsto  dall'articolo 107. La Banca d'Italia
stabilisce,  con  proprio  provvedimento, gli elementi da prendere in
considerazione  per  il calcolo del volume di attivita' finanziaria e
dei  mezzi  patrimoniali.  Per  l'iscrizione  nell'elenco  speciale i
confidi   devono   adottare   una  delle  forme  societarie  previste
dall'articolo 106, comma 3.
   4-ter.  I  confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via
prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
   4-quater.   I   confidi   iscritti  nell'elenco  speciale  possono
svolgere,  prevalentemente  nei confronti delle imprese consorziate o
socie, le seguenti attivita':
- prestazione  di  garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria
  dello  Stato,  al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle
  imprese consorziate o socie;
- gestione,  ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di
  agevolazione;
- stipula,  ai  sensi  dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le
  banche  assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare
  i  rapporti  con  le  imprese  consorziate  o  socie,  al  fine  di
  facilitarne la fruizione.
   4-quinquies.  I  confidi  iscritti  nell'elenco  speciale  possono
svolgere  in  via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca
d'Italia,   le   attivita'  riservate  agli  intermediari  finanziari
iscritti nel medesimo elenco.
   4-sexies.  Ai  confidi  iscritti nell'elenco speciale si applicano
gli  articoli  107,  commi  2,  3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La
Banca  d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora
risultino  gravi  violazioni  di  norme di legge o delle disposizioni
emanate  ai  sensi  del  presente  decreto  legislativo;  si  applica
l'articolo 111, commi 3 e 4".
   33.  Le  banche  e  i  confidi  indicati nei commi 29, 30, 31 e 32
possono,  anche  in  occasione  delle  trasformazioni e delle fusioni
previste  dai  commi  38,  39,  40,  41,  42  e 43, imputare al fondo
consortile  o  al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o
riserve  patrimoniali  costituiti  da  contributi  dello Stato, delle
regioni  e  di altri enti pubblici senza che cio' comporti violazione
dei   vincoli   di   destinazione   eventualmente   sussistenti,  che
permangono,  salvo  quelli  a carattere territoriale, con riferimento
alla  relativa  parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le
azioni  o  quote  corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie
delle  banche  o  dei  confidi  e  non  attribuiscono  alcun  diritto
patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale
o  nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per
la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
   34.  Le  modificazioni  del contratto di consorzio riguardanti gli
elementi  indicativi  dei consorziati devono essere iscritte soltanto
una   volta   l'anno   entro   centoventi   giorni   dalla   chiusura
dell'esercizio   sociale   attraverso  il  deposito  dell'elenco  dei
consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.
   35.  Gli  amministratori del consorzio devono redigere il bilancio
d'esercizio  con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio
delle  societa'  per  azioni.  L'assemblea  approva il bilancio entro
centoventi  giorni  dalla  chiusura  dell'esercizio  ed  entro trenta
giorni  dall'approvazione  una  copia  del  bilancio, corredata dalla
relazione  sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se
costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere,
a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro
delle imprese.
   36.  Oltre  i  libri e le altre scritture contabili prescritti tra
quelli la cui tenuta e' obbligatoria il consorzio deve tenere:
1) il  libro  dei  consorziati,  nel  quale devono essere indicati la
   ragione  o  denominazione  sociale ovvero il cognome e il nome dei
   consorziati  e  le variazioni nelle persone di questi; 2) il libro
   delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono
   essere  trascritti  anche i verbali eventualmente redatti per atto
   pubblico;  3)  il  libro  delle  adunanze  e  delle  deliberazioni
   dell'organo  amministrativo  collegiale,  se  questo esiste; 4) il
   libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale,
   se  questo  esiste.  I primi tre libri devono essere tenuti a cura
   degli   amministratori   e  il  quarto  a  cura  dei  sindaci.  Ai
   consorziati  spetta  il  diritto di esaminare i libri indicati nel
   presente  comma  e,  per  quelli  indicati  nei numeri 1) e 2), di
   ottenerne  estratti  a proprie spese. Il libro indicato nel numero
   1) del presente comma puo' altresi' essere esaminato dai creditori
   che  intendano  far  valere  la  responsabilita' verso i terzi dei
   singoli  consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma, e
   deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente
   in  ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro
   delle imprese o da un notaio.
   37.   L'articolo  155,  comma  4,  del  testo  unico  bancario  e'
sostituito dal seguente:
   "4.   I   confidi,  anche  di  secondo  grado,  sono  iscritti  in
un'apposita  sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1.
L'iscrizione   nella  sezione  non  abilita  a  effettuare  le  altre
operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato
elenco.  A  essi  non  si  applica  il  titolo V del presente decreto
legislativo".
   38.  I  confidi  possono  trasformarsi in uno dei tipi associativi
indicati  nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30
e   31  anche  qualora  siano  costituiti  sotto  forma  di  societa'
cooperativa  a  mutualita'  prevalente  o abbiano ricevuto contributi
pubblici o privati di terzi.
   39. I confidi possono altresi' fondersi con altri confidi comunque
costituiti.   Alle   fusioni   possono  partecipare  anche  societa',
associazioni,  anche  non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi
dai  confidi  purche'  il  consorzio o la societa' incorporante o che
risulta  dalla  fusione  sia  un  confidi  o  una  banca  di  credito
cooperativo di cui al comma 29.
   40.  Alla  fusione  si  applicano in ogni caso gli articoli 2501 e
seguenti   del   codice  civile;  qualora  gli  statuti  dei  confidi
partecipanti  alla  fusione  e il progetto di fusione prevedano per i
consorziati  eguali  diritti,  senza  che  assuma rilievo l'ammontare
delle  singole quote di partecipazione, non e' necessario redigere la
relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice
civile,  come modificato dalla riforma delle societa'. Il progetto di
fusione  determina  il  rapporto  di  cambio  sulla  base  del valore
nominale  delle  quote  di  partecipazione,  secondo  un  criterio di
attribuzione proporzionale.
   41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies,
2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma
delle  societa',  le  deliberazioni  assembleari  necessarie  per  le
trasformazioni  e  le  fusioni  previste  dai commi 38, 39, e 40 sono
adottate   con   le   maggioranze   previste  dallo  statuto  per  le
deliberazioni dell'assemblea straordinaria.
   42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e
41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine
pubblica  una  violazione  dei  vincoli di destinazione eventualmente
sussistenti.
   43.  Le  societa'  cooperative le quali divengono confidi sotto un
diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai
sensi  del  comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del
patrimonio  ai  fondi  mutualistici  per  la promozione e lo sviluppo
della  cooperazione  di  cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31
gennaio  1992,  n.  59,  a  condizione  che nello statuto del confidi
risultante  dalla  trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di
devoluzione  del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di
eventuale  successiva  fusione o trasformazione del confidi stesso in
enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.
   44.  I  confidi  fruiscono  di  tutti  i  benefici  previsti dalla
legislazione  vigente  a  favore  dei consorzi e delle cooperative di
garanzia  collettiva  fidi;  i  requisiti soggettivi ivi stabiliti si
considerano  soddisfatti  con  il  rispetto  di  quelli  previsti dal
presente articolo.
   45.  Ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  i  confidi,  comunque
costituiti, si considerano enti commerciali.
   46.  Gli  avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi
costituenti   il   patrimonio   netto  dei  confidi  concorrono  alla
formazione  del  reddito  nell'esercizio in cui la riserva o il fondo
sia  utilizzato  per  scopi  diversi  dalla  copertura  di perdite di
esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale.
Il  reddito  d'impresa  e'  determinato  senza apportare al risultato
netto   del  conto  economico  le  eventuali  variazioni  in  aumento
conseguenti  all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo
VI,  e  nel  titolo  II,  capo  II, del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
   47.  Ai  fini  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive i
confidi,  comunque  costituiti,  determinano  in  ogni caso il valore
della  produzione  netta secondo le modalita' contenute nell'articolo
10,  comma  1,  del  decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni.
   48.  Ai  fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto non si considera
effettuata   nell'esercizio   di   imprese  l'attivita'  di  garanzia
collettiva dei fidi.
   49.  Le  quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale
sociale  dei  confidi,  comunque  costituiti, e i contributi a questi
versati  costituiscono  per  le  imprese  consorziate  o  socie oneri
contributivi  ai  sensi  dell'articolo  64,  comma 4, del testo unico
delle  imposte  sui  redditi  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Tale
disposizione  si  applica  anche  alle  imprese e agli enti di cui al
comma  10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2
per  cento  del reddito d'impresa dichiarato; e' salva ogni eventuale
ulteriore deduzione prevista dalla legge.
   50.  Ai  fini  delle  imposte  sui redditi, le trasformazioni e le
fusioni  effettuate  tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41,
42  e  43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei
fondi  in  sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la
trasformazione o partecipato alla fusione.
   51.  Le  fusioni  sono  soggette all'imposta di registro in misura
fissa.
   52.  I  confidi gia' costituiti alla data di entrata in vigore del
presente  decreto  hanno  tempo  due anni decorrenti da tale data per
adeguarsi  ai  requisiti  disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17,
salva  fino  ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del
presente  articolo;  anche  decorso  tale  termine i confidi in forma
cooperativa  gia'  costituiti  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della
quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.
   53.  Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi
alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto tra imprese
operanti  nelle  zone  ammesse  alla deroga per gli aiuti a finalita'
regionale,  di  cui  all'articolo  87,  paragrafo  3, lettera a), del
trattato  CE,  la  parte  dell'ammontare  minimo del patrimonio netto
costituito  da  apporti  dei  consorziati  o  dei soci o da avanzi di
gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a
quanto previsto dal comma 14.
   54.  I  soggetti  di  cui al comma 10, che alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto  partecipano  al fondo consortile o al
capitale  sociale  dei  confidi,  anche  di  secondo  grado,  possono
mantenere  la  loro  partecipazione,  fermo  restando  il  divieto di
fruizione dell'attivita' sociale.
   55.  I  confidi  che  alla  data di entrata in vigore del presente
decreto  gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare
a  gestirli  fino a non oltre tre anni dalla stessa data. Fino a tale
termine    i    confidi    possono   prestare   garanzie   a   favore
dell'amministrazione  finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione
dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie.
   56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di
bilancio   conseguenti   all'attuazione  del  presente  articolo  non
comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre
leggi in materia di bilancio, ne' danno luogo a rettifiche fiscali.
   57.  I confidi che hanno un volume di attivita' finanziaria pari o
superiore  a  cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o
superiori  a duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di
diciotto  mesi  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
chiedere  l'iscrizione  provvisoria  nell'elenco  speciale.  La Banca
d'Italia  procede  all'iscrizione  previa  verifica della sussistenza
degli altri requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107
del  testo  unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi
si  adeguano  ai  requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi
del  comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede alla
cancellazione  dall'elenco  speciale  dei  confidi  che  non  si sono
adeguati.  I  confidi  iscritti  nell'elenco  speciale  ai  sensi del
presente  comma, oltre all'attivita' di garanzia collettiva dei fidi,
possono   svolgere,   esclusivamente   nei  confronti  delle  imprese
consorziate  o  socie,  le sole attivita' indicate nell'articolo 155,
comma 4-quater, del testo unico bancario. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 155, comma 4-ter, del medesimo testo unico bancario.
   58.  Il  secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983,
n. 72, e' abrogato.
   59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' abrogato.
   60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446,  sono soppresse le seguenti parole: "e in ogni caso i
consorzi  di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche
costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile, previsti
dagli  articoli  29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti
nell'apposita  sezione  dell'elenco  previsto  dall'articolo  106 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385".
   61.  Nell'articolo  15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108,
le  parole:  "consorzi  o  cooperative  di  garanzia  collettiva fidi
denominati  "Confidi",  istituiti  dalle  associazioni  di  categoria
imprenditoriali  e  dagli ordini professionali" sono sostituite dalla
seguente:  "confidi",  da  intendersi  con  riferimento  al  presente
decreto.
                               Art. 14
                          *** omissis ***
                               Art. 16
 (Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli
              autotrasportatori e pedaggi autostradali)
   1.  Nel  rispetto  e  nei  limiti  della normativa comunitaria, le
disposizioni   di  cui  ai  commi  da  1  a  4  dell'articolo  5  del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, gia' prorogate al
31  dicembre  2002 con l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8
luglio  2002,  n.  138,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto  2002,  n.  178,  come  modificate  dall'articolo  3, comma 1,
lettera  c), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito,
con   modificazioni,  dalla  legge  22  novembre  2002,  n.  265,  si
applicano, con le medesime modalita' ed effetti, anche per il periodo
dal  1  gennaio  al  31 dicembre 2003. Per tale periodo i termini e i
riferimenti  temporali  contenuti  nelle predette disposizioni, ferme
nel resto, sono cosi' rideterminati:
a) la  riduzione  dell'aliquota  prevista  dal  comma  1 del predetto
   articolo 5 e' fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;
b) il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze di cui al
   comma  3  del  predetto  articolo  5  deve essere pubblicato nella
   Gazzetta  Ufficiale  entro il 31 gennaio 2004, facendo riferimento
   allo  scostamento  di  prezzo che risulti alla fine dell'anno 2003
   rispetto  al  prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio del
   medesimo anno;
c) la  domanda  di rimborso di cui al comma 4 del predetto articolo 5
   deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.
   2.  Per  gli  interventi  previsti  dall'articolo  2, comma 3, del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo  45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n.  488, e' autorizzata a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa
di 10.329.138 euro.
   3.  Una  quota del fondo di rotazione per le politiche comunitarie
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per  l'anno  2003,  pari  a  308  milioni  di  euro,  e' utilizzata a
copertura  dell'agevolazione  fiscale  di cui al comma 1. Il predetto
importo  e'  versato  all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnato  alla pertinente unita' previsionale di base del predetto
stato di previsione per l'anno 2004.
                               Art. 17
                          *** omissis ***

                            CAPO II

CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO E ALTRE DISPOSIZIONI FINANZIARIE

                               Art. 33
 (Disposizioni urgenti per la disciplina del concordato preventivo)
   1. Al fine di anticipare l'avvio a regime del concordato triennale
preventivo, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003 e per
quello  successivo  i  soggetti  titolari di reddito di impresa e gli
esercenti  arti  e professioni, sono ammessi al concordato preventivo
secondo le disposizioni del presente articolo.
   2.   L'osservanza  degli  obblighi  fiscali  manifestata  mediante
l'adesione al concordato preventivo comporta, secondo le disposizioni
dei commi seguenti:
a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune
   ipotesi, dei contributi;
b) la   sospensione  degli  obblighi  tributari  di  emissione  dello
   scontrino  fiscale,  della ricevuta fiscale, nonche' della fattura
   limitatamente  a  quella  nei  confronti di soggetti non esercenti
   attivita' d'impresa o di lavoro autonomo;
c) la  limitazione  dei  poteri  di accertamento dell'Amministrazione
   finanziaria.
   3.  Agli effetti del presente articolo, fatta eccezione per quanto
stabilito dal comma 8, rilevano come compensi o ricavi quelli di cui,
rispettivamente, agli articoli 50 e 53, comma 1, lettere a), b) e d),
del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   4.  Il  regime  del  concordato  preventivo trova applicazione nei
confronti   dei   soggetti  che  presentano  in  via  telematica  una
comunicazione  di adesione all'Agenzia delle entrate tra il 1 gennaio
2004  ed  il  28  febbraio  2004  secondo  le  modalita' e su modello
conforme   a   quello   approvato  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia  delle  entrate  da  pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
   5.  La presentazione, ai sensi del comma 4, della comunicazione di
adesione  impegna il contribuente a soddisfare la condizione indicata
nel comma 6, per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.
   6.  Il contribuente che ha presentato la comunicazione di adesione
al  regime  del  concordato preventivo dichiara, per il primo periodo
d'imposta  oggetto  di  concordato, ricavi o compensi non inferiori a
quelli  relativi  al  periodo  d'imposta in corso all'1 gennaio 2001,
determinati  ai  sensi  del  comma  7,  maggiorati del 9 per cento; i
predetti  ricavi  o compensi concordati sono ulteriormente maggiorati
del  4,5  per  cento  per  il  secondo  periodo  d'imposta oggetto di
concordato  rispetto  al periodo d'imposta precedente. Per il periodo
d'imposta  in  corso all'1 gennaio 2003 questa condizione puo' essere
soddisfatta  ai  fini  delle  imposte  sui redditi e dell'imposta sul
valore  aggiunto anche a seguito di adeguamento in dichiarazione. Per
il periodo d'imposta successivo i ricavi o compensi concordati devono
comunque  risultare  dalle  annotazioni  effettuate  nelle  scritture
contabili   obbligatorie   ai   fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta  sul  valore aggiunto; e' fatta salva la possibilita' di
adeguamento  in dichiarazione qualora la soglia dei ricavi o compensi
minimi,  ai  sensi del primo periodo, possa essere raggiunta mediante
incremento  non  superiore  all'uno  per  cento dei ricavi o compensi
annotati nelle scritture contabili.
   7.  Per  la determinazione degli importi minimi di cui al comma 6,
si  assume a riferimento, relativamente al periodo d'imposta in corso
all'1  gennaio  2001,  il  maggior  valore  tra  i  ricavi o compensi
dichiarati  e  quelli  risultanti  dall'applicazione  degli  studi di
settore  di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,
n.  331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n.  427,  e successive modificazioni, ovvero sulla base dei parametri
di  cui  all'articolo  3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre
1995,  n.  549,  e  successive  modificazioni. Se i ricavi o compensi
dichiarati  sono  inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei
predetti  studi  di  settore  o  parametri,  l'adesione al concordato
preventivo   e'   subordinata   all'adeguamento  a  questi  ultimi  e
all'assolvimento  delle  relative imposte, con esclusione di sanzioni
ed interessi, da effettuare, anteriormente alla data di presentazione
della  comunicazione  di  adesione,  con  le  modalita' stabilite con
provvedimento  adottato  dal  direttore dell'Agenzia delle entrate da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Ai
fini  di  quanto  previsto dal primo periodo si tiene conto, inoltre,
degli  atti  di accertamento che, alla data della presentazione della
comunicazione  di cui al comma 4, sono divenuti non piu' impugnabili,
ancorche'   definiti  per  adesione,  nonche'  delle  integrazioni  e
definizioni  di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si tiene
conto   delle   dichiarazioni   integrative   presentate   ai   sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998,  n.  322,  che  abbiano  determinato una riduzione del reddito,
ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.
   8.  Ai  fini  della  determinazione  agevolata  delle  imposte sul
reddito,  in previsione del completamento della riforma della imposta
sul  reddito,  sull'eccedenza  del  reddito  d'impresa  o  di  lavoro
autonomo  dichiarato  nei  periodi  d'imposta  oggetto di concordato,
rispetto a quello relativo ai periodo d'imposta in corso al 1 gennaio
2001, determinato tenendo conto del comma 7, l'imposta e' determinata
separatamente  applicando  l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota da
applicare e' pari al 33 per cento, per i soggetti di cui all'articolo
87  del  testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' per gli
altri  soggetti  qualora  il  reddito  d'impresa o di lavoro autonomo
relativo  al  periodo  d'imposta  in corso all'1 gennaio 2001 risulti
superiore 100 mila euro. Per i soggetti che, relativamente al periodo
d'imposta   in  corso  alla  data  del  1  gennaio  2003,  effettuano
l'adeguamento in dichiarazione previsto dal comma 6, secondo periodo,
e'  esente  dalle  imposte  sul reddito la eventuale quota di reddito
d'impresa  o di lavoro autonomo che eccede quello relativo al periodo
d'imposta  in  corso al 1 gennaio 2001, calcolato tenendo conto anche
di  quanto  previsto dal comma 7, incrementato del 7 per cento. Sulla
quota   di   reddito   incrementale  che  eccede  il  reddito  minimo
determinato  secondo le modalita' di cui al comma 13, non sono dovuti
contributi   previdenziali   per   la  parte  eccedente  il  minimale
reddituale,  salva  la  facolta',  per  il  contribuente che vi abbia
interesse, di tenerne conto a tali fini.
   9.  A  partire  dalle  operazioni  poste  in  essere dalla data di
presentazione  della comunicazione di adesione ai sensi del comma 3 e
fino alla fine del periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2004, sono
sospesi gli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e
della  ricevuta fiscale, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge
30  dicembre 1991, n. 413, nonche' della fattura a favore di soggetti
non  esercenti  attivita' d'impresa o di lavoro autonomo; resta ferma
la  determinazione  dell'imposta  sul  valore aggiunto periodicamente
dovuta da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni
di  beni  e alle prestazioni di servizi effettuate. Con provvedimento
del  direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello
di  dichiarazione  annuale  sono  definite  le  modalita' di separata
indicazione  delle  cessioni  di  beni e delle prestazioni di servizi
effettuate  nei  confronti  dei  consumatori  finali  e  di  soggetti
titolari di partita IVA.
   10.  Per  i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i
redditi  d'impresa  e  di  lavoro  autonomo possono essere oggetto di
accertamento  ai fini tributari e contributivi esclusivamente in base
agli  articoli  39,  primo  comma,  lettere  a),  b),  c) e d), primo
periodo,  40  e 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973, n. 600. Restano altresi' applicabili le disposizioni
di cui all'articolo 54, commi secondo, primo periodo, terzo, quarto e
quinto,  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  nonche'  quelle  previste  dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.
   11.  Il  mancato  raggiungimento  del  limite di ricavi o compensi
indicato  nel  comma  6  comporta  la  decadenza, per tutti i periodi
d'imposta oggetto di concordato, dei benefici previsti dai commi 8, 9
e  10.  In  tal caso l'ufficio emette accertamento parziale, ai sensi
dell'articolo  41-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973, n. 600, e dell'articolo 54, quinto comma del decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulla base
dell'ammontare minimo dei ricavi o compensi previsto dal comma 6.
   12.  I  contribuenti  che,  per il periodo d'imposta in corso al 1
gennaio  2004,  non  soddisfano  la condizione richiesta dal comma 6,
segnalano  tale  circostanza  nella dichiarazione dei redditi. In tal
caso,  ai  fini  dell'emissione  dell'accertamento parziale di cui al
comma   11,   l'Agenzia  delle  entrate  attiva  il  procedimento  di
accertamento  con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno
1997,  n.  218,  con  riferimento  alle ragioni che hanno impedito il
rispetto  della  predetta  condizione.  In  presenza  di  accadimenti
straordinari  e imprevedibili, debitamente documentati, l'ufficio non
emette l'accertamento di cui al comma 11.
   13. I benefici previsti dai commi 8, 9 e 10 non operano qualora il
reddito  d'impresa  o  di  lavoro  autonomo  dichiarato  nei  periodi
d'imposta  oggetto  di concordato risulti inferiore a quello relativo
al  periodo  d'imposta  in corso al 1 gennaio 2001, calcolato tenendo
conto  anche  di  quanto  previsto  dal comma 7, incrementato, per i]
primo  periodo  d'imposta oggetto di concordato, della percentuale di
maggiorazione  pari  al  7,  ed  ulteriormente  incrementato,  per il
secondo periodo d'imposta oggetto di concordato, della percentuale di
maggiorazione  del  3,5,  rispetto  al  periodo d'imposta precedente.
Ferma  restando  l'applicazione dell'incremento percentuale di cui al
periodo  precedente,  i  predetti  benefici  operano sempreche' venga
dichiarato  un reddito d'impresa o di lavoro autonomo non inferiore a
1.000  euro  in  ciascun  periodo d'imposta oggetto di concordato. Le
condizioni  predette  possono  essere  soddisfatte anche a seguito di
adeguamento  in  dichiarazione.  In  caso  di  mancato rispetto delle
condizioni   di   cui   ai   periodi   precedenti,  gli  obblighi  di
documentazione,  sospesi ai sensi del comma 8, riprendono a decorrere
dalla  data  di  scadenza  del  termine  per  la  presentazione della
dichiarazione  dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale
e' venuta meno la condizione prevista dal presente comma.
   14.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non si applicano ai
soggetti che:
a) hanno iniziato l'attivita' successivamente al 31 dicembre 2000;
b) relativamente  al  periodo  d'imposta  in  corso al 1 gennaio 2001
   hanno   dichiarato  ricavi  o  compensi  di  importo  superiore  a
   5.154.569 euro;
c) relativamente   ai  periodi  d'imposta  2001  ovvero  2003,  hanno
   applicato  il regime previsto dall'articolo 3, commi da 171 a 183,
   della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662, ovvero quello previsto
   dall'articolo 13 o 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
   15.  I  soggetti  di cui al comma 1 decadono dai benefici previsti
dai  commi  8,  9  e  10,  per  tutti  i periodi d'imposta oggetto di
concordato, qualora:
a) sussistano  le  condizioni  per  l'applicazione  dell'articolo 39,
   secondo  comma,  lettere  c)  e  d-bis) del decreto del Presidente
   della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) sia  comprovata  la  dichiarazione  infedele di ricavi, compensi e
   corrispettivi documentati.
   16.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto  e'  soppresso  l'articolo  11,  comma  6, del citato decreto
legislativo  n.  471 del 1997, concernente la sanzione applicabile al
destinatario dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale.
   17.  La  sospensione  dell'esercizio  dell'attivita', ovvero della
licenza  o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', prevista
dall'articolo  12,  comma 2 del citato decreto legislativo n. 471 del
1997,  e' disposta, per un periodo da 15 giorni a 2 mesi, qualora nei
riguardi  dei contribuenti che non hanno aderito al concordato, siano
constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di
emettere  la  ricevuta  fiscale  o  lo  scontrino fiscale compiute in
giorni  diversi  nel  corso di un quinquennio, in deroga all'articolo
19,  comma  7  del  decreto  legislativo  18 dicembre 1997, n. 472 il
provvedimento   di   sospensione   e'  immediatamente  esecutivo.  La
disposizione   di   cui  al  presente  comma  non  si  applica  se  i
corrispettivi  non  documentati sono complessivamente inferiori a 500
euro.  Il  presente  comma  non si applica alle violazioni constatate
prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
   18.   Le   disposizioni   del   presente   articolo  non  incidono
sull'esercizio  della delega legislativa di cui all'articolo 3, comma
1, lettera e), numero 3, della legge 7 aprile 2003, n. 80.
                               Art. 34
      (Proroga di termini in materia di definizioni agevolate)
   1.  Al  decreto-legge  24  giugno  2003,  n.  143, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 1 agosto 2003, n. 212, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nei commi 2 e 2-bis dell'articolo 1, le parole: "16 ottobre 2003",
   ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "16 marzo
   2004";
b) nello  stesso  comma 2 dell'articolo 1, sono aggiunte, in fine, le
   seguenti  parole: ", anche con riferimento alle date di versamento
   degli  eventuali  pagamenti  rateali, ferma restando la decorrenza
   degli interessi dal 17 ottobre 2003.";
c) nel  comma  2-sexies, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
   "Per  i contribuenti che non provvedono, in base alle disposizioni
   del  comma  2,  ad  effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti
   utili  per  la  definizione  di cui all'articolo 15 della legge 27
   dicembre  2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per
   la  proposizione  del  ricorso  avverso  atti dell'amministrazione
   finanziaria,  di  cui  al  comma  8  dello  stesso articolo 15, e'
   fissato  al  18 marzo 2004."; nel medesimo comma, secondo periodo,
   le  parole:  "16 ottobre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16
   marzo 2004".
   2.  Nel comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002,
n.  289,  le  parole:  "16  ottobre  2003" e "16 settembre 2003" sono
sostituite,  rispettivamente,  dalle  seguenti: "16 marzo 2004" e "16
febbraio 2004".
   3.  Nell'articolo  16,  comma  6, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  come  modificato,  da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, secondo
periodo,  del  decreto-legge  24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  1  agosto  2003, n. 212, le parole: "30
novembre  2003",  ovunque  ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
"30  aprile  2004"; nello stesso articolo 16, comma 8, primo periodo,
le  parole. "1 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "16 maggio
2004".
   4.  Le  penalita'  previste a carico dei soggetti convenzionati ai
sensi dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della
Repubblica  del  22  luglio  1998,  n.  322,  per la tardiva o errata
trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  ricevute dai predetti
soggetti  fino al 31 dicembre 2000, sono ridotte ad una somma pari al
cinquanta  per  cento  dell'importo  risultante dall'applicazione dei
criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.
   5.  Il  beneficio previsto dal comma 4 si applica a condizione che
il  versamento  della  penalita'  ridotta avvenga entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
presente decreto.
   6. Il beneficio previsto dal comma 4 non si applica alle penalita'
gia'  versate o regolate contabilmente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
                               Art. 35
                          *** omissis ***
                               Art. 36
   (Disposizioni urgenti in materia di acquisti e importazioni in
                         sospensione di Iva)
   1. Nell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre
1983,  n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1984,  n. 17, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nella prima ipotesi,
copia  della dichiarazione deve essere inviata entro quindici giorni,
a  cura  del  cedente  o  del  prestatore,  all'Ufficio  dell'entrate
competente  nei  confronti del dichiarante. Entro trenta giorni dalla
ricezione  l'Ufficio,  ove  dalle informazioni in suo possesso rilevi
specifiche  anomalie,  interessa  il Comando della Guardia di finanza
territorialmente competente per accertare l'esistenza del dichiarante
e l'effettivita' delle operazioni dal medesimo effettuate, nonche' la
sussistenza  dei  requisiti  per  acquistare  beni  e  servizi  senza
pagamento  dell'imposta  ai  sensi  del presente comma. Nella seconda
ipotesi  analoga  richiesta  deve  essere  avanzata  alla  Guardia di
finanza,   in   presenza   degli   stessi  presupposti,  dall'ufficio
dell'Agenzia delle dogane.".
   2.  L'articolo  10, ultimo periodo, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n.
435,  e'  sostituito dai seguenti: "I medesimi contribuenti, entro il
15  del  mese successivo, comunicano all'Amministrazione finanziaria,
anche   per  via  telematica,  in  apposito  elenco,  l'ammontare  di
riferimento  delle  esportazioni, delle operazioni assimilate e delle
operazioni  comunitarie e quello degli acquisti e delle importazioni,
effettuati   in  ciascun  mese,  senza  pagamento  dell'imposta,  con
l'indicazione   dei   soggetti  con  i  quali  tali  operazioni  sono
intercorse,  Gli  uffici,  ove  dalle  informazioni  in loro possesso
ritengano  sussistere  motivi  per  considerare  non operativi ovvero
inesistenti  i  soggetti  obbligati all'invio degli elenchi di cui al
precedente  periodo, entro trenta giorni dal ricevimento, chiedono ai
Comandi   della   Guardia   di  finanza  territorialmente  competenti
l'esecuzione  di  specifici  controlli  a  riguardo, Il mancato invio
dell'elenco,   fatte   salve   le   sanzioni   applicabili,  comporta
l'inserimento degli inadempienti in un apposito piano di controllo da
parte dell'Amministrazione finanziaria.".
   3.  All'articolo  7  del  D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il
comma  4  e' inserito il seguente: "4-bis). E' punito con la sanzione
prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di inviare
copia   della   dichiarazione  d'intento  all'Ufficio  delle  entrate
competente  nei  confronti  del  dichiarante,  nei  termini  previsti
dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983,
n.  746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984,
n. 17.".
                               Art. 37
                          *** omissis ***
                               Art. 43
 (Istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati
                         in partecipazione)
   1.  A  decorrere  dal  1 gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito
dell'associazione  in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550,
2551,  2552,  2553,  2554 del Codice Civile, conferiscono prestazioni
lavorative  i  cui  compensi  sono qualificati come redditi da lavoro
autonomo  ai  sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del DPR 22
dicembre  1986,  n.  917,  e successive modificazioni e integrazioni,
sono  tenuti,  con esclusione degli iscritti agli albi professionali,
all'iscrizione in un'apposita gestione previdenziale istituita presso
l'INPS,   finalizzata   all'estensione   dell'assicurazione  generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
   2.  Il  contributo  alla  gestione  di  cui  al comma 1 e' pari al
contributo  pensionistico  corrisposto  alla gestione separata di cui
all'articolo  2,  comma  26,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335, dai
soggetti  non  iscritti ad altre forme di previdenza. Il 55 per cento
del  predetto  contributo  e' posto a carico dell'associante ed il 45
per  cento  e'  posto  a  carico  dell'associato.  Il  contributo  e'
applicato  sul  reddito  delle  attivita'  determinato con gli stessi
criteri  stabiliti  ai  fini  dell'imposta  sul reddito delle persone
fisiche,  quale  risulta  dalla  relativa  dichiarazione  annuale dei
redditi e dagli accertamenti definitivi.
   3. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili,
relativi  a  ciascun  anno  solare  cui si riferisce il versamento, i
soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello
calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3,
della  legge  2  agosto  1990,  n.  233, e successive modificazioni e
integrazioni.
   4.  In  caso  di  contribuzione annua inferiore a detto importo, i
mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla
somma  versata.  I  contributi come sopra determinati sono attribuiti
temporalmente  all'inizio  dell'anno  solare  fino  a  concorrenza di
dodici mesi nell'anno.
   5.  Per  il  versamento  del  contributo  di  cui  al  comma 2, si
applicano  le  modalita'  ed  i  termini previsti per i collaboratori
coordinati  e continuativi iscritti alla gestione di cui all'articolo
2,  comma  26,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335, e successive
modificazioni ed integrazioni.
   6. Il versamento e' effettuato sugli importi erogati all'associato
anche  a  titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo
conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.
   7.  Ai  soggetti  di cui al comma 1 si applicano esclusivamente le
disposizioni  in  materia  di  requisiti  di  accesso  e  calcolo del
trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335,
per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza
successivamente al 31 dicembre 1995.
   8.   I   soggetti  tenuti  all'iscrizione  prevista  dal  comma  1
comunicano  all'INPS  entro  il  31  marzo 2004, ovvero dalla data di
inizio   dell'attivita'   lavorativa,  se  posteriore,  la  tipologia
dell'attivita'  medesima,  i  propri  dati  anagrafici,  il numero di
codice fiscale e il proprio domicilio.
   9.  Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e' definito
l'assetto  organizzativo  e  funzionale della gestione e del rapporto
assicurativo,  in  base  alla  legge  9 marzo 1989, n. 88, al decreto
legislativo  30  giugno  1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n.
233, e successive modificazioni e integrazioni.
                               Art. 44
            (Disposizioni varie in materia previdenziale)
   1.  omissis
   9.  A  partire  dalle  retribuzioni corrisposte con riferimento al
mese  di gennaio 2005, i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della
certificazione  di  cui all'articolo 7-bis del decreto del Presidente
della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, trasmettono mensilmente
in  via  telematica,  direttamente  o  tramite  gli incaricati di cui
all'articolo  3,  commi  2-bis  e 3, del decreto del Presidente della
repubblica  27  luglio  1998,  n.  322,  all'Istituto Nazionale della
Previdenza  Sociale  (INPS)  i  dati  retributivi  e  le informazioni
necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle
posizioni   assicurative   individuali   e   per  l'erogazione  delle
prestazioni,  entro  l'ultimo  giorno del mese successivo a quello di
riferimento.   Tale  disposizione  si  applica  anche  nei  confronti
dell'Istituto    Nazionale    di    Previdenza   per   i   Dipendenti
dell'Amministrazione  Pubblica (INPDAP) ai sostituti d'imposta tenuti
al  rilascio  della  certificazione  di  cui  all'articolo  7 bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il
cui  personale  e'  iscritto al medesimo Istituto. Entro il 30 giugno
2004  gli  enti  previdenziali provvederanno ad emanare le istruzioni
tecniche  e  procedurali  necessarie  per  la trasmissione dei flussi
informativi  ed  attiveranno  una  sperimentazione  operativa  con un
campione  significativo  di aziende, enti o amministrazioni, distinto
per  settori di attivita' o comparti, che dovra' concludersi entro il
30  settembre  2004.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2004, al fine di
garantire   il  monitoraggio  dei  flussi  finanziari  relativi  alle
prestazioni  sociali  erogate,  i  datori  di  lavoro  soggetti  alla
disciplina   prevista  dal  decreto  ministeriale  5  febbraio  1969,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  67  del  13 marzo 1969, e
successive  modificazioni  ed integrazioni, sono tenuti a trasmettere
per  via telematica le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondo
le modalita' stabilite dallo stesso Istituto.
                               Art. 45
    (Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione
    separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/95)
   1.  Con effetto dal 1 gennaio 2004 l'aliquota contributiva per gli
iscritti  alla  gestione  separata  di  cui all'articolo 2, comma 26,
della  legge  8  agosto  1995,  n.  335, che non risultino assicurati
presso  altre  forme  obbligatorie, e' stabilita in misura identica a
quella  prevista  per la gestione pensionistica dei commercianti. Per
gli  anni  successivi,  ad  essa si applicano gli incrementi previsti
dall'articolo  59,  comma  15,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.
 
                               Art. 46
                         **** omissis ***

FINE TESTO DECRETO LEGGE