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Roma, 30 ottobre 2003
Circolare n. 117/2003
Oggetto: Autotrasporto –
Cisterne mobili per rifornimento privato di gasolio – D.M. 12.9.2003 su G.U. n.221 del 23.9.2003.
Il decreto indicato in oggetto ha esteso alle imprese di autotrasporto la possibilità di utilizzare cisterne
mobili come distributori per il rifornimento di gasolio dei propri automezzi.
Finora quell’utilizzo era consentito
solamente nell’ambito dei cantieri edili e delle aziende agricole: l’estensione
all’autotrasporto era da tempo sollecitata dalle
associazioni del settore ed era stata addirittura inserita nel protocollo
d’intesa col Governo del 2001.
Le cisterne mobili – che, giova sottolineare,
possono essere impiegate esclusivamente per il rifornimento dei veicoli dell’azienda
e mai di terzi - dovranno avere una capacità complessiva non superiore a 9
metri cubi e dovranno essere utilizzate nel rispetto delle norme antincendio.
In particolare:
§
le cisterne
devono essere munite di dichiarazione di conformità al prototipo approvato e di
targa di identificazione contenente il nome e l’indirizzo del costruttore, il
numero di matricola, l’anno di costruzione, la caratteristiche tecniche e gli
estremi dell’atto di approvazione;
§
il limite
massimo di riempimento delle cisterne non deve superare il 90% della loro
capacità;
§
le piazzole
di sosta delle cisterne devono essere a cielo aperto, in piano, rialzate di
almeno 15 centimetri rispetto al livello del terreno circostante e devono
essere delimitate da recinzione in muratura o rete metallica alta almeno 1,8
metri; inoltre devono essere circondate da un’area di almeno 3 metri priva di
vegetazione che possa costituire pericolo d’incendio; è obbligatoria una
distanza di almeno 5 metri da fonti di accensione o depositi di sostanze combustibili,
10 metri da fabbricati destinati ad abitazioni ed esercizi pubblici, 15 metri
da linee ferroviarie o tramvie, nonché 6 metri in proiezione verticale da linee
elettriche ad alta tensione;
§
all’interno
dell’area delle cisterne è vietato l’accesso agli estranei, nonchè
fumare e usare fiamme libere; a tal fine deve essere installata apposita
segnaletica, indicante altresì i recapiti del più vicino comando dei Vigili del
Fuoco e del tecnico dell’azienda da contattare in caso di emergenza;
§
in
prossimità delle cisterne devono essere presenti almeno 2 estintori portatili e
1 carrellato;
§
l’eventuale
spostamento delle cisterne deve avvenire a serbatoio vuoto.
Si fa presente che in base alla normativa generale sugli impianti di
distribuzione di carburante pubblici e privati (v. da ultimo DM 31.10.2001)
anche per l’installazione degli impianti di rifornimento con cisterne mobili è
obbligatoria un’apposita autorizzazione preventiva da
parte del Comune di residenza.
f.to dr. Piero
M. Luzzati |
Allegato
uno |
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D/d |
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G.U. n. 221 del 23.9.2003 (fonte Guritel)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 12 settembre 2003
Approvazione della
regola tecnica di
prevenzione incendi per
l'installazione e l'esercizio di depositi
di gasolio per autotrazione
ad
uso privato, di capacita' geometrica
non superiore a 9 m3, in
contenitori-distributori
rimovibili per il rifornimento di automezzi
destinati all'attivita'
di autotrasporto.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di
concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E
DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina ai fini
della prevenzione incendi
l'installazione e
l'esercizio di depositi
di gasolio per
autotrazione, ad
uso privato, di capacita' geometrica complessiva non
superiore a
9 m3, in
contenitori-distributori rimovibili
per il
rifornimento di
automezzi destinati all'attivita' di autotrasporto.
2.
Le disposizioni del
presente decreto non si applicano agli
impianti fissi
di distribuzione carburanti per autotrazione,
ad uso
pubblico e
privato, per i quali
continuano ad applicarsi
le
specifiche
disposizioni di prevenzione incendi.
Art. 2.
O
b i e t t i v i
1.
I depositi disciplinati dal
presente decreto sono installati e
gestiti in
modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante
ed il
rischio di incendio;
b) limitare, in caso di evento
incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento
incidentale, danni ad edifici e o
locali
contigui all'impianto;
d) consentire ai
soccorritori di operare
in condizioni di
sicurezza.
Art. 3.
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi
di cui all'art. 2, e'
approvata la
regola tecnica allegata al presente decreto.
2.
I contenitori-distributori
rimovibili devono essere approvati,
ai fini antincendio, dal Ministero dell'interno
ai sensi del decreto
19 marzo 1990 e devono rispondere alle direttive
europee applicabili
in
materia.
3.
L'installatore e' tenuto
a verificare che
il
contenitore-distributore sia
idoneo per il
tipo di uso e per la
tipologia di
installazione prevista, e che il titolare dell'attivita'
sia informato
degli specifici obblighi finalizzati a garantire il
corretto uso,
in sicurezza, del contenitore-distributore.
Art. 4.
Disposizioni complementari e
finali
1. L'installazione dei contenitori-distributori
rimovibili, di cui
al presente
decreto, e' soggetta
alle visite ed ai controlli di
prevenzione incendi
ed al rilascio del certificato di prevenzione
incendi ai
sensi del decreto
del Presidente della
Repubblica
29
luglio 1982, n. 577, e del decreto del Presidente della
Repubblica
12
gennaio 1998, n. 37.
2.
Ai fini della periodicita'
delle visite per il rinnovo del
certificato di
prevenzione incendi e per la durata del servizio, si
applicano le
disposizioni vigenti in materia di impianti fissi di
distributori di
carburanti per autotrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo
osservare.
Roma, 12 settembre 2003
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro dell'economia
e
delle finanze
Tremonti
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Allegato
REGOLA TECNICA
DI PREVENZIONE INCENDI
PER L'INSTALLAZIONE E
L'ESERCIZIO DI DEPOSITI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE, AD
USO PRIVATO,
DI CAPACITA'
GEOMETRICA
NON SUPERIORE A
9 M3, IN
CONTENITORI-DISTRIBUTORI RIMOVIBILI PER IL RIFORNIMENTO DI AUTOMEZZI
DESTINATI ALL'ATTIVITA' DI
AUTOTRASPORTO.
1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
1.
Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali
si
rimanda a quanto stabilito con decreto ministeriale
30 novembre 1983
(Gazzetta Ufficiale
n. 339 del 12
dicembre 1983). Ai fini della
presente
regola tecnica, si definisce:
capacita'
geometrica di un contenitore-distributore rimovibile:
volume
geometrico interno del contenitore-distributore rimovibile nel
seguito
indicato con il termine contenitore-distributore;
linee elettriche
ad alta tensione:
si considerano ad alta
tensione le
linee elettriche che superano i
seguenti limiti: 400 V
efficaci per
corrente alternata, 600 V per corrente continua.
2. Capacita'
del deposito.
1.
La capacita' complessiva massima del deposito
e' fissata in 9
m3 e puo' essere ottenuta con uno o piu'
contenitori-distributori.
3. Modalita'
di installazione.
1. I
contenitori-distributori rimovibili possono essere messi in
opera se
muniti di:
a) dichiarazione di conformita'
al prototipo approvato;
b) manuale di installazione,
uso e manutenzione;
c)
targa di identificazione,
punzonata in posizione visibile,
riportante:
il nome e
l'indirizzo del costruttore;
l'anno di
costruzione ed il numero di matricola;
la capacita' geometrica,
lo spessore ed il materiale del
contenitore;
la pressione
di collaudo del contenitore;
gli estremi
dell'atto di approvazione.
2.
I contenitori-distributori devono
essere installati
esclusivamente su aree a cielo libero. E' vietata
l'installazione in
rampe carrabili,
su terrazze e comunque su aree
sovrastanti luoghi
chiusi.
3.
Le piazzole di
posa dei contenitori-distributori devono
risultare in
piano e rialzate di almeno 15 cm rispetto al livello del
terreno
circostante.
4.
I contenitori-distributori devono
essere provvisti di bacino
di contenimento, di capacita' non inferiore
alla meta' della
capacita' geometrica
del contenitore-distributore stesso,
e di
tettoia di
protezione dagli agenti
atmosferici realizzata in
materiale non
combustibile.
5.
I contenitori-distributori, ed il relativo
bacino di
contenimento, se
di tipo prefabbricato, devono essere saldamente
ancorati al terreno per evitare spostamenti durante il
riempimento e
l'esercizio
e per resistere ad eventuali spinte idrostatiche.
6.
Lo sfiato del
tubo di equilibrio deve essere posizionato
all'altezza di m 2,40 dal piano di calpestio e deve
essere dotato di
apposito
dispositivo tagliafiamma.
7.
Il grado di
riempimento dei
contenitori-distributori deve
essere non maggiore del 90% della capacita' geometrica degli stessi;
a tal
fine deve essere previsto un apposito dispositivo limitatore di
carico.
4. Distanze di sicurezza.
1.
Rispetto al perimetro dei contenitori-distributori rimovibili
(con esclusione
del bacino di contenimento) devono essere osservate
le
seguenti distanze minime di sicurezza:
a) fabbricati, eventuali
fonti di accensione, depositi
di
materiali combustibili
e/o infiammabili non ricompresi tra le
attivita' soggette
ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del
decreto ministeriale
16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del
9
aprile 1982): 5 m;
b) fabbricati e/o
locali destinati anche
in parte a civile
abitazione, esercizi pubblici, collettivita',
luoghi di riunione, di
trattenimento o
di pubblico spettacolo,
depositi di materiali
combustibili e/o
infiammabili costituenti attivita' soggette
ai
controlli di
prevenzione incendi ai sensi del
decreto ministeriale
16
febbraio 1982: 10 m;
c) linee
ferroviarie e tranviarie: 15 m, fatta salva in ogni
caso
l'applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito;
d) proiezione verticale di linee
elettriche ad alta tensione: 6
m.
5. Distanze di protezione.
1.
Rispetto al perimetro
dei contenitori-distributori (con
esclusione del
bacino di contenimento)
deve essere osservata una
distanza di
protezione di almeno 3 m.
6. Recinzione.
1.
I contenitori-distributori devono
essere ubicati in apposita
zona delimitata
da recinzione in
muratura o rete metallica alta
almeno 1,8 m
e dotata di porta apribile verso l'esterno, chiudibile
con
serratura o lucchetto.
2.
Nel caso di
depositi collocati in attivita'
provviste di
recinzione propria,
la recinzione di cui al comma precedente non e'
necessaria.
7. Altre misure di
sicurezza.
1.
I contenitori-distributori devono
essere contornati da
un'area, avente
ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra e
priva di
vegetazione che possa costituire pericolo di incendio.
2.
In prossimita' dei contenitori-distributori
non devono essere
depositati
materiali di alcun genere.
3. Appositi
cartelli fissi ben
visibili devono segnalare il
divieto di
avvicinamento al deposito da parte di estranei e quello di
fumare ed
usare fiamme libere.
La segnaletica di sicurezza deve
rispettare le
prescrizioni del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
493.
4. Apposito
cartello fisso deve
indicare le norme
di
comportamento e
i recapiti telefonici
dei Vigili del fuoco e del
tecnico della
ditta distributrice del carburante da contattare in
caso di
emergenza.
8. Impianto elettrico e messa a
terra.
1.
Gli impianti e le apparecchiature
elettriche devono essere
realizzati ed
installati in conformita' a quanto previsto dalle
leggi
1°
marzo 1968, n. 186 e 5 marzo 1990, n. 46.
2.
Il contenitore-distributore deve essere dotato di dispositivo
di
blocco dell'erogazione che intercetti l'alimentazione elettrica al
motore del
gruppo erogatore in caso di basso livello carburante nel
contenitore.
3.
Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea
messa a
terra.
9. Estintori.
1.
In prossimita' del
contenitore-distributore, devono essere
tenuti almeno
due estintori portatili aventi carica minima pari a 6
kg e capacita' estinguente non inferiore a 21A-89B-C e un
estintore
carrellato avente
carica nominale non minore di 30 kg e capacita'
estinguente non
inferiore a B3.
10. Norme di esercizio.
1.
Per i divieti e le limitazioni da osservare sia nella fase di
riempimento del
contenitore-distributore che nelle
operazioni di
erogazione del carburante,
si rimanda a quanto previsto dal decreto
ministeriale 31 luglio
1934 e successive modifiche ed integrazioni.
Inoltre
devono essere rispettate le seguenti norme di esercizio:
a) il
personale addetto al
riempimento del
contenitore-distributore,
prima di iniziare le operazioni, deve:
assicurarsi della
quantita'
di prodotto che
il
contenitore-distributore puo' ricevere;
verificare l'efficienza
delle apparecchiature a corredo del
contenitore-distributore e
l'assenza di perdite;
effettuare il collegamento equipotenziale
tra autocisterna e
punto di
riempimento;
verificare il
rispetto dei divieti
al contorno del
contenitore-distributore;
b) il contenitore-distributore deve
essere trasportato scarico.
FINE TESTO