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Roma, 30 ottobre 2003
Circolare n. 118/2003
Oggetto: Codice della Strada –
Corsi di recupero per la patente a punti – Circolare ministeriale prot. MOT3/4053/M350
del 9.10.2003.
Con la circolare indicata in oggetto il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha illustrato le disposizioni
del decreto ministeriale 29 luglio 2003 relativamente ai soggetti che possono
svolgere corsi di recupero per la patente a punti.
Com’è noto, oltre alle autoscuole che sono abilitate ex lege a
svolgere i corsi di recupero, possono essere appositamente
accreditati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti altri soggetti
pubblici e privati.
Per quanto riguarda in particolare i corsi diretti ai conducenti di
camion (titolari di patenti C e CE), la circolare in oggetto
chiarisce che le associazioni di categoria degli autotrasportatori formalmente
riconosciute dal Ministero che abbiano costituito istituti o agenzie per
fornire servizi agli associati possono richiedere l’accreditamento di quelle
strutture allo svolgimento dei corsi di recupero.
Le associazioni dovranno aver svolto a livello nazionale da almeno
dieci anni l’attività di formazione attinente ai temi
di tutela della sicurezza della circolazione stradale e dovranno avere la
disponibilità di locali e attrezzature tecniche idonei.
Circa i docenti, la circolare specifica che possono essere incaricati
anche dipendenti del Dipartimento dei Trasporti Terrestri abilitati a svolgere
servizi di polizia stradale, che abbiano già maturato esperienze nel settore
della formazione.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.97/2003 |
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Allegato
uno |
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D/d |
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Dipartimento
per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione
Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre
Roma, 9
ottobre 2003
Prot. n.
MOT 3/4053/M350
Destinatari
omessi
OGGETTO:
Autorizzazione a svolgere i corsi per il recupero dei punti della patente di
guida da parte di associazioni di categoria degli
autotrasportatori.
L’art. 126 bis del Codice della strada così come
modificato dall’art 7 della Legge 214/2003 stabilisce,
al comma 4, che i corsi per il recupero dei punti della patente di guida
possono essere svolti, tra l’altro, da soggetti privati a ciò autorizzati da
Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, del 29 luglio 2003, recante: “ Accreditamento dei soggetti
pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della
patente di guida” stabilisce che i soggetti privati,
per svolgere i suddetti corsi, devono possedere “comprovata esperienza
nell’attività di formazione attinente ai temi di tutela della sicurezza della
circolazione stradale con particolare riferimento alla responsabilità del
conducente del veicolo che svolgono detta attività da almeno dieci anni e che
operano a livello nazionale”.
Al riguardo, si fa presente che le associazioni
di categoria degli autotrasportatori formalmente riconosciute dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti che hanno costituito istituti o agenzie per
svolgere attività connesse ai servizi degli associati, possono svolgere,
tramite dette strutture, i corsi per il recupero dei punti della patente di guida.
La richiesta di accreditamento
deve essere presentata, secondo il modello allegato al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, del 29 luglio 2003, al Dipartimento per i
trasporti terrestri – Direzione Generale della Motorizzazione e della sicurezza
del trasporto terrestre – direttamente dalla associazione di categoria, che
deve anche possedere i requisiti dell’operatività sul territorio nazionale da
almeno dieci anni. In detta richiesta che dovrà essere corredata dalla
documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal citato
decreto ministeriale, devono essere espressamente indicati il nome e
l’indirizzo di ogni singola struttura presso cui i
corsi saranno svolti.
Eseguita una prima fase di istruttoria
documentale, la Direzione Generale della Motorizzazione, qualora l’istruttoria
dia esiti positivi, invita il competente ufficio provinciale del Dipartimento a
verificare, mediante visita di controllo che i locali e le attrezzature in
possesso del richiedente siano conformi a quanto previsto dall’art. 2 del
citato decreto. Al termine di tale fase procedurale l’ufficio provinciale invia
una relazione alla Direzione Generale della Motorizzazione che, sulla scorta
degli ulteriori elementi acquisiti, emana il
provvedimento di autorizzazione o di rigetto dell’istanza.
Si precisa che il limite di dieci anni è
richiesto come requisito delle Associazioni di categoria cui lo/gli istituto/i o la/e agenzia/e in precedenza dette fanno
capo, o in ragione di specifico collegamento tra società, o per diretta dipendenza.
Considerando che le Associazioni svolgono le loro
attività a favore degli autotrasportatori, si ritiene che le stesse
Associazioni possano attivare esclusivamente corsi destinati a tali soggetti.
Ai corsi tenuti dalle associazioni di categoria degli
autotrasportatori possono svolgere attività di docenza anche i dipendenti del
Dipartimento dei trasporti terrestri abilitati a svolgere i servizi di polizia
stradale (così come i dipendenti di altre
Amministrazioni dello Stato in possesso di analogo titolo) e che abbiano già
maturato esperienze nel settore della formazione.
I detti dipendenti prima di assumere l’incarico
dovranno chiedere preventiva autorizzazione alla Amministrazione
di appartenenza secondo le leggi vigenti.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dr. Ing. Amedeo Fumero)