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Roma, 30 ottobre 2003

 

Circolare n.121/2003

Oggetto: Previdenza - INAIL – Nuovi termini per denunce di esercizio, variazione e cessazione attività – D.M. 19.9.2003, su G.U. n.235 del 9.10.2003.

 

In attuazione dell’art. 14 del D.LGVO n.38/2000 (riforma INAIL), il decreto in oggetto ha ampliato i termini di presentazione di alcune comunicazioni che le aziende sono tenute a fare all’INAIL nell’ambito della disciplina dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

 

In particolare le variazioni riguardano la denuncia di esercizio da parte di nuove aziende, che deve ora essere presentata contestualmente all’inizio dei lavori (in precedenza almeno 5 giorni prima), e le variazioni e cessazioni di attività, che devono ora essere presentate entro i 30 giorni successivi all’evento (in precedenza entro 8 giorni).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.53/2000

 

Allegato uno

 

 

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G.U. 235 del 9.10.2003 (fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 19 settembre 2003

Modifica dei termini per la presentazione delle denunce di esercizio,
di  variazione  e di cessazione dell'attivita' di cui all'art. 12 del
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124.
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n.  38,  concernente  «Norme  in  materia  di  procedure e speditezza
dell'azione amministrativa»;
  Vista  la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INAIL
n. 376 del 27 giugno 2002, concernente la modifica dei termini per la
presentazione   delle  denunce  di  esercizio,  di  variazione  e  di
cessazione  dell'attivita',  di  cui  all'art.  12  del  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124;
  Visto   l'art.   12   del   testo   unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
  Ritenuto  che  le  modifiche  proposte  rispondono  all'esigenza di
semplificazione   della   procedura   amministrativa   attraverso  la
razionalizzazione   dei   termini  delle  denunce  di  esercizio,  di
variazione  e  di cessazione dell'attivita' senza incidere su diritti
soggettivi;
                              Decreta:
  E'   approvata   la   deliberazione   n.   376   del  consiglio  di
amministrazione   dell'INAIL,   adottata  in  data  27  giugno  2002,
concernente  «Modifica dei termini per la presentazione delle denunce
di  esercizio,  di  variazione  e di cessazione dell'attivita' di cui
all'art.  12  del  testo  unico  approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  30  giugno  1965,  n. 1124. Decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, art. 14, comma 1» nel testo annesso al presente
decreto di cui forma parte integrante.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 settembre 2003
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
                               Maroni
              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                              Tremonti
 
 
                                                             Allegato
 
Modifica dei termini per la presentazione delle denunce di esercizio,
di  variazione e di cessazione dell'attivita', di cui all'art. 12 del
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno  1965,  n.  1124. Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
                          art. 14, comma 1.
 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'INAIL nella seduta del 27 giugno
                                2002
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive
modifiche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 settembre
1997, n. 367;
    Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni  per l'assicurazione
obbligatoria   contro   gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni;
    Rilevato  che  gli organi dell'Istituto hanno piu' volte ribadito
la  centralita'  della  «Semplificazione», nella piu' ampia accezione
del  termine  e  la  necessita'  di  orientare  l'azione e la cultura
operativa   dell'Istituto   per   realizzarla   con   la   necessaria
dinamicita';
    Vista,  in  particolare,  la delibera del 4 dicembre 2000, n. 61,
del consiglio di indirizzo e vigilanza;
    Vista  la  propria  delibera  del  14  marzo  2001,  n.  150,  di
approvazione   all'adesione   dell'Istituto   al   progetto  «Servizi
integrati alle imprese»;
    Rilevata   l'esigenza   di   omogeneizzare   i  termini  per  gli
adempimenti nei confronti dei vari enti;
    Visto l'art. 55, comma 1, lettera t), della legge 17 maggio 1999,
n.  144,  che  prevede,  al  fine  di  garantire  maggiore speditezza
all'azione  amministrativa, la semplificazione e lo snellimento delle
procedure;
    Visto  l'art. 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
emanato  in  attuazione  della  delega prevista dalla legge 17 maggio
1999,   n.   144,   che   demanda  al  consiglio  di  amministrazione
dell'Istituto   la   possibilita'   di  adottare  delibere  intese  a
semplificare   e   snellire   aspetti  procedurali  della  disciplina
dell'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro e le malattie
professionali;
    Rilevato  che  il  suddetto  art. 14, comma 2, prevede a tal fine
l'approvazione  della  relativa  delibera  da  parte del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
    Vista la relazione del direttore generale in data 24 giugno 2002;
    Sentito   il   direttore   generale   il  quale  si  e'  espresso
favorevolmente all'adozione del provvedimento;
                              Delibera
di  approvare la seguente proposta di modifica dell'art. 12 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124:
      al  comma  1 dell'art. 12 del testo unico approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole
«almeno cinque giorni prima dell'inizio» sono sostituite dalle parole
«contestualmente all'inizio»;
      al  comma  2 dell'art. 12 del testo unico approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la parola
«preventiva» e' sostituita con la parola «contestuale»;
      al  comma  3 dell'art. 12 del testo unico approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la parola
«ottavo» e' sostituita con la parola «trentesimo»;
      al  comma  4 dell'art. 12 del testo unico approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la parola
«otto» e' sostituita con la parola «trenta».
    La  presente  delibera  sara'  inviata  al Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali e al Ministero dell'economia e finanze, per
l'emanazione  del  conseguente  provvedimento, ai sensi dell'art. 14,
comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
                                                Il presidente: Billia