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Roma, 30
ottobre 2003
Circolare n.121/2003
Oggetto: Previdenza - INAIL – Nuovi
termini per denunce di esercizio, variazione e cessazione attività – D.M.
19.9.2003, su G.U. n.235 del 9.10.2003.
In attuazione dell’art. 14 del D.LGVO n.38/2000 (riforma INAIL), il
decreto in oggetto ha ampliato i termini di presentazione di alcune
comunicazioni che le aziende sono tenute a fare all’INAIL nell’ambito della
disciplina dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
In particolare le variazioni riguardano la denuncia di esercizio da
parte di nuove aziende, che deve ora essere presentata contestualmente
all’inizio dei lavori (in precedenza almeno 5 giorni prima), e le variazioni e
cessazioni di attività, che devono ora essere presentate entro i 30 giorni
successivi all’evento (in precedenza entro 8 giorni).
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f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.53/2000 |
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Allegato uno |
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G.U. 235 del 9.10.2003 (fonte Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 19 settembre 2003
Modifica dei termini per la presentazione delle denunce di esercizio,di variazione e di cessazione dell'attivita' di cui all'art. 12 deltesto unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30giugno 1965, n. 1124. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000,n. 38, concernente «Norme in materia di procedure e speditezzadell'azione amministrativa»; Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INAILn. 376 del 27 giugno 2002, concernente la modifica dei termini per lapresentazione delle denunce di esercizio, di variazione e dicessazione dell'attivita', di cui all'art. 12 del testo unicoapprovato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,n. 1124; Visto l'art. 12 del testo unico delle disposizioni perl'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e lemalattie professionali, approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 30 giugno 1965, n. 1124; Ritenuto che le modifiche proposte rispondono all'esigenza disemplificazione della procedura amministrativa attraverso larazionalizzazione dei termini delle denunce di esercizio, divariazione e di cessazione dell'attivita' senza incidere su dirittisoggettivi; Decreta: E' approvata la deliberazione n. 376 del consiglio diamministrazione dell'INAIL, adottata in data 27 giugno 2002,concernente «Modifica dei termini per la presentazione delle denuncedi esercizio, di variazione e di cessazione dell'attivita' di cuiall'art. 12 del testo unico approvato con decreto del Presidentedella Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Decreto legislativo 23febbraio 2000, n. 38, art. 14, comma 1» nel testo annesso al presentedecreto di cui forma parte integrante. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana. Roma, 19 settembre 2003 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Allegato Modifica dei termini per la presentazione delle denunce di esercizio,di variazione e di cessazione dell'attivita', di cui all'art. 12 deltesto unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30giugno 1965, n. 1124. Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 14, comma 1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'INAIL nella seduta del 27 giugno 2002 Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successivemodifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre1997, n. 367; Visto il testo unico delle disposizioni per l'assicurazioneobbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattieprofessionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni; Rilevato che gli organi dell'Istituto hanno piu' volte ribaditola centralita' della «Semplificazione», nella piu' ampia accezionedel termine e la necessita' di orientare l'azione e la culturaoperativa dell'Istituto per realizzarla con la necessariadinamicita'; Vista, in particolare, la delibera del 4 dicembre 2000, n. 61,del consiglio di indirizzo e vigilanza; Vista la propria delibera del 14 marzo 2001, n. 150, diapprovazione all'adesione dell'Istituto al progetto «Serviziintegrati alle imprese»; Rilevata l'esigenza di omogeneizzare i termini per gliadempimenti nei confronti dei vari enti; Visto l'art. 55, comma 1, lettera t), della legge 17 maggio 1999,n. 144, che prevede, al fine di garantire maggiore speditezzaall'azione amministrativa, la semplificazione e lo snellimento delleprocedure; Visto l'art. 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,emanato in attuazione della delega prevista dalla legge 17 maggio1999, n. 144, che demanda al consiglio di amministrazionedell'Istituto la possibilita' di adottare delibere intese asemplificare e snellire aspetti procedurali della disciplinadell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattieprofessionali; Rilevato che il suddetto art. 14, comma 2, prevede a tal finel'approvazione della relativa delibera da parte del Ministro dellavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro deltesoro, del bilancio e della programmazione economica; Vista la relazione del direttore generale in data 24 giugno 2002; Sentito il direttore generale il quale si e' espressofavorevolmente all'adozione del provvedimento; Deliberadi approvare la seguente proposta di modifica dell'art. 12 del testounico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno1965, n. 1124: al comma 1 dell'art. 12 del testo unico approvato con decretodel Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole«almeno cinque giorni prima dell'inizio» sono sostituite dalle parole«contestualmente all'inizio»; al comma 2 dell'art. 12 del testo unico approvato con decretodel Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la parola«preventiva» e' sostituita con la parola «contestuale»; al comma 3 dell'art. 12 del testo unico approvato con decretodel Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la parola«ottavo» e' sostituita con la parola «trentesimo»; al comma 4 dell'art. 12 del testo unico approvato con decretodel Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la parola«otto» e' sostituita con la parola «trenta». La presente delibera sara' inviata al Ministero del lavoro edelle politiche sociali e al Ministero dell'economia e finanze, perl'emanazione del conseguente provvedimento, ai sensi dell'art. 14,comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Il presidente: Billia