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Roma, 30
ottobre 2003
Circolare n.121/2003
Oggetto: Previdenza - INAIL – Nuovi
termini per denunce di esercizio, variazione e cessazione attività – D.M.
19.9.2003, su G.U. n.235 del 9.10.2003.
In attuazione dell’art. 14 del D.LGVO n.38/2000 (riforma INAIL), il
decreto in oggetto ha ampliato i termini di presentazione di alcune
comunicazioni che le aziende sono tenute a fare all’INAIL nell’ambito della
disciplina dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
In particolare le variazioni riguardano la denuncia di esercizio da
parte di nuove aziende, che deve ora essere presentata contestualmente
all’inizio dei lavori (in precedenza almeno 5 giorni prima), e le variazioni e
cessazioni di attività, che devono ora essere presentate entro i 30 giorni
successivi all’evento (in precedenza entro 8 giorni).
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.53/2000 |
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Allegato uno |
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G.U. 235 del 9.10.2003 (fonte Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 19 settembre 2003
Modifica dei termini per la presentazione delle denunce di esercizio,
di variazione e di cessazione dell'attivita' di cui all'art. 12 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38, concernente «Norme in materia di procedure e speditezza
dell'azione amministrativa»;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INAIL
n. 376 del 27 giugno 2002, concernente la modifica dei termini per la
presentazione delle denunce di esercizio, di variazione e di
cessazione dell'attivita', di cui all'art. 12 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124;
Visto l'art. 12 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Ritenuto che le modifiche proposte rispondono all'esigenza di
semplificazione della procedura amministrativa attraverso la
razionalizzazione dei termini delle denunce di esercizio, di
variazione e di cessazione dell'attivita' senza incidere su diritti
soggettivi;
Decreta:
E' approvata la deliberazione n. 376 del consiglio di
amministrazione dell'INAIL, adottata in data 27 giugno 2002,
concernente «Modifica dei termini per la presentazione delle denunce
di esercizio, di variazione e di cessazione dell'attivita' di cui
all'art. 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, art. 14, comma 1» nel testo annesso al presente
decreto di cui forma parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 settembre 2003
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Allegato
Modifica dei termini per la presentazione delle denunce di esercizio,
di variazione e di cessazione dell'attivita', di cui all'art. 12 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124. Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
art. 14, comma 1.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'INAIL nella seduta del 27 giugno
2002
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive
modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
1997, n. 367;
Visto il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni;
Rilevato che gli organi dell'Istituto hanno piu' volte ribadito
la centralita' della «Semplificazione», nella piu' ampia accezione
del termine e la necessita' di orientare l'azione e la cultura
operativa dell'Istituto per realizzarla con la necessaria
dinamicita';
Vista, in particolare, la delibera del 4 dicembre 2000, n. 61,
del consiglio di indirizzo e vigilanza;
Vista la propria delibera del 14 marzo 2001, n. 150, di
approvazione all'adesione dell'Istituto al progetto «Servizi
integrati alle imprese»;
Rilevata l'esigenza di omogeneizzare i termini per gli
adempimenti nei confronti dei vari enti;
Visto l'art. 55, comma 1, lettera t), della legge 17 maggio 1999,
n. 144, che prevede, al fine di garantire maggiore speditezza
all'azione amministrativa, la semplificazione e lo snellimento delle
procedure;
Visto l'art. 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
emanato in attuazione della delega prevista dalla legge 17 maggio
1999, n. 144, che demanda al consiglio di amministrazione
dell'Istituto la possibilita' di adottare delibere intese a
semplificare e snellire aspetti procedurali della disciplina
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
Rilevato che il suddetto art. 14, comma 2, prevede a tal fine
l'approvazione della relativa delibera da parte del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Vista la relazione del direttore generale in data 24 giugno 2002;
Sentito il direttore generale il quale si e' espresso
favorevolmente all'adozione del provvedimento;
Delibera
di approvare la seguente proposta di modifica dell'art. 12 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124:
al comma 1 dell'art. 12 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole
«almeno cinque giorni prima dell'inizio» sono sostituite dalle parole
«contestualmente all'inizio»;
al comma 2 dell'art. 12 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la parola
«preventiva» e' sostituita con la parola «contestuale»;
al comma 3 dell'art. 12 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la parola
«ottavo» e' sostituita con la parola «trentesimo»;
al comma 4 dell'art. 12 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la parola
«otto» e' sostituita con la parola «trenta».
La presente delibera sara' inviata al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e finanze, per
l'emanazione del conseguente provvedimento, ai sensi dell'art. 14,
comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
Il presidente: Billia