Confederazione Generale
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Roma, 18 novembre 2003
Circolare n.126/2003
Oggetto: Lavoro – Contratti F/L
– Accordo interconfederale 13.11.2003 sul regime transitorio.
In attuazione dell’art.86 del DLGVO 276/2003
(riforma Biagi),
tra le confederazioni datoriali dei vari settori (tra
cui la Confetra ) e CGIL, CISL e UIL è stato sottoscritto un primo accordo per
disciplinare il passaggio dai contratti di formazione e lavoro ai contratti di inserimento. Come è noto, il suddetto decreto ha segnato la fine del
contratto di F/L dal 24 ottobre 2003 (data di entrata in vigore della riforma)
e la sua sostituzione con un nuovo contratto, avente differenti caratteristiche
e regime contributivo meno favorevole, le cui modalità di attuazione dovranno
essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
L’accordo ha disciplinato l’efficacia transitoria dei contratti di F/L
ai quali continueranno ad applicarsi le vecchi agevolazioni
contributive; starà ora al Ministero del Lavoro, visti i riflessi di
copertura finanziaria, recepire con un proprio provvedimento i contenuti
dell’accordo così da renderlo operativo.
In particolare secondo l’intesa in esame la
vecchia disciplina si applicherà, sino alla loro scadenza, ai seguenti
contratti di F/L:
·
contratti
stipulati entro il 23 ottobre 2003;
·
contratti
stipulati dopo il 23 ottobre 2003 purché relativi a progetti approvati entro
tale data secondo le modalità previste dagli accordi interconfederali vigenti
nei vari settori; al riguardo si rammenta che, in base all’accordo Confetra del
18.12.1989, tali progetti sono approvati in sede sindacale e i relativi
contratti possono essere stipulati entro i successivi 12 mesi;
·
contratti
stipulati sempre dopo il 23 ottobre 2003 purché sulla base di progetti
depositati entro tale data; ovviamente in questo caso il mantenimento della
vecchia disciplina è subordinato all’esito positivo della procedura di
approvazione.
Si fa osservare che il confronto delle parti sociali a livello
interconfederale proseguirà nelle prossime settimane per accelerare
l’operatività della riforma Biagi. Le eventuali
intese che saranno raggiunte avranno efficacia sino a quando non interverrà la
contrattazione collettiva dei singoli settori.
Si fa riserva di tornare sull’argomento per comunicare i futuri
sviluppi.
f.to dr. Piero
M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.124/2003 |
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Allegato uno |
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M/n |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
ACCORDO INTERCONFEDERALE AI SENSI
DELL'ART. 86, COMMA 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 10
SETTEMBRE 2003, N. 276.
Addì, 13 novembre 2003
Tra
CONFINDUSTRIA, CONFCOMMERCIO, CONFAPI, CONFESERCENTI, ABI,
ANIA, CONFSERVIZI, CONFETRA, LEGACOOPERATIVE, CONFCOOPERATIVE, UNCI, AGCI,
COLDIRETTI, CIA, CONFAGRICOLTURA,CONFARTIGIANATO, CNA,
CASARTIGIANI, CLAAI, CONFINTERIM, CONFEDERTECNICA, APLA
e
CGIL, CISL, UIL
visto il comma 13 dell’art. 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 che affida alle associazioni dei datori dei lavori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale la definizione
di uno o più accordi interconfederali per la gestione della messa a regime del
medesimo decreto anche con riferimento al regime transitorio e alla attuazione
dei rinvii contenuti nel medesimo decreto alla contrattazione collettiva;
nel comune intento di continuare ad esercitare il ruolo svolto negli
ultimi quindici anni sul piano della regolamentazione interconfederale degli
strumenti legislativi miranti a promuovere e favorire tutte le occasioni di
impiego regolare e tutelate offerte ai lavoratori ed in particolare ai giovani;
viste le titolarità che il decreto legislativo n. 276/2003 riserva
direttamente ad accordi interconfederali;
ritenendo utile, anche sulla scorta dell'esperienza di prima attuazione della
disciplina del lavoro temporaneo di cui alla legge n. 196/1997, definire intese
transitorie e sussidiarie della contrattazione collettiva finalizzate a
promuovere e favorire le occasioni di impiego offerte dalla nuova legislazione;
considerato l'alto numero di progetti di formazione e lavoro presentati agli organismi preposti alla loro
approvazione prima della data di entrata in vigore del decreto n. 276/2003, a
decorrere dalla quale è stata stabilita l'inapplicabilità del predetto istituto
al settore privato;
considerato, altresì, che la previgente disciplina, nonché gli specifici accordi
interconfederali intervenuti ai sensi dell'art. 3, ultimo periodo, della legge
n. 863/1984, prevedono, di norma, un non breve arco temporale, successivo
all'approvazione, nel corso del quale è possibile effettuare le assunzioni
progettate;
considerato che tale periodo di tempo è funzionale allo svolgimento delle
necessarie operazioni di ricerca e selezione del personale da assumere, e la
mancata attuazione di tali attività propedeutiche inciderebbe in termini
negativi sulla scelta aziendale di procedere alle assunzioni;
Tutto ciò premesso, si conviene:
Regime transitorio per i contratti di formazione e lavoro
1. I contratti di formazione e lavoro stipulati, anche successivamente
al 23 ottobre 2003, in base a progetti approvati entro tale data – ultimo
giorno utile prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 – esplicano integralmente i loro effetti fino alla scadenza per
ciascuno di essi prevista, conformemente alla disciplina previgente
in materia di contratti di formazione e lavoro.
2. I progetti per contratti di formazione e lavoro il cui deposito risulti avvenuto entro il 23 ottobre 2003 – ultimo
giorno utile prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 – possono proseguire il loro iter di valutazione secondo le
modalità precedentemente in vigore per i diversi comparti produttivi e, se
approvati, saranno attivati esplicando integralmente i loro effetti fino alla
scadenza per ciascuno di essi prevista, conformemente alla disciplina previgente in materia.
3. Le assunzioni saranno effettuate
nell'arco di tempo previsto dalle delibere regionali o dalle intese
interconfederali o settoriali che disciplinano la materia.
Alla luce di quanto esplicitato nelle premesse,
le parti confermano che il presente accordo si configura come prima intesa
funzionale alla messa a regime delle disposizioni del decreto legislativo n.
276/2003.
Il presente accordo
interconfederale sarà immediatamente notificato al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali a tutti i conseguenti effetti ivi compresi i necessari
interventi di copertura finanziaria derivanti dalla salvaguardia
dell’occupazione giovanile assicurata dal regime transitorio adottato per
l’istituto dei contratti di formazione e lavoro.
Le parti intendono, altresì, proseguire il confronto, nel rispetto delle
specificità delle diverse rappresentanze delle imprese indicate in epigrafe,
sia sulle materie affidate dal legislatore alla diretta competenza del livello
interconfederale, sia su altre materie nelle quali l'intervento negoziale è
funzionale al comune intento di favorire e promuovere
rapidamente le occasioni di impiego offerte dalla
nuova legislazione.
Eventuali intese interconfederali avranno efficacia transitoria e, comunque, sussidiaria.
Le parti proseguiranno i lavori martedì 18 novembre alle ore 11.
Firmato da:
CONFINDUSTRIA | CGIL | |
CONFCOMMERCIO | CISL |
|
CONFAPI | UIL | |
CONFESERCENTI |
||
ABI |
||
ANIA |
||
CONFSERVIZI |
||
CONFETRA |
||
LEGACOOPERATIVE |
||
CONFCOOPERATIVE |
||
UNCI |
||
AGCI |
||
COLDIRETTI |
||
CIA |
||
CONFAGRICOLTURA |
||
CONFARTIGIANATO |
||
CNA |
||
CASARTIGIANI |
||
CLAAI | ||
CONFINTERIM | ||
CONFEDERTECNICA | ||
APLA |