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Roma, 18 novembre 2003

 

Circolare n.126/2003

Oggetto: Lavoro – Contratti F/L – Accordo interconfederale 13.11.2003 sul regime transitorio.

 

In attuazione dell’art.86 del DLGVO 276/2003 (riforma Biagi), tra le confederazioni datoriali dei vari settori (tra cui la Confetra ) e CGIL, CISL e UIL è stato sottoscritto un primo accordo per disciplinare il passaggio dai contratti di formazione e lavoro ai contratti di inserimento. Come è noto, il suddetto decreto ha segnato la fine del contratto di F/L dal 24 ottobre 2003 (data di entrata in vigore della riforma) e la sua sostituzione con un nuovo contratto, avente differenti caratteristiche e regime contributivo meno favorevole, le cui modalità di attuazione dovranno essere stabilite dalla contrattazione collettiva.

 

L’accordo ha disciplinato l’efficacia transitoria dei contratti di F/L ai quali continueranno ad applicarsi le vecchi agevolazioni contributive; starà ora al Ministero del Lavoro, visti i riflessi di copertura finanziaria, recepire con un proprio provvedimento i contenuti dell’accordo così da renderlo operativo.

In particolare secondo l’intesa in esame la vecchia disciplina si applicherà, sino alla loro scadenza, ai seguenti contratti di F/L:

 

·          contratti stipulati entro il 23 ottobre 2003;

 

·          contratti stipulati dopo il 23 ottobre 2003 purché relativi a progetti approvati entro tale data secondo le modalità previste dagli accordi interconfederali vigenti nei vari settori; al riguardo si rammenta che, in base all’accordo Confetra del 18.12.1989, tali progetti sono approvati in sede sindacale e i relativi contratti possono essere stipulati entro i successivi 12 mesi;

 

·          contratti stipulati sempre dopo il 23 ottobre 2003 purché sulla base di progetti depositati entro tale data; ovviamente in questo caso il mantenimento della vecchia disciplina è subordinato all’esito positivo della procedura di approvazione.

 

Si fa osservare che il confronto delle parti sociali a livello interconfederale proseguirà nelle prossime settimane per accelerare l’operatività della riforma Biagi. Le eventuali intese che saranno raggiunte avranno efficacia sino a quando non interverrà la contrattazione collettiva dei singoli settori.

 

Si fa riserva di tornare sull’argomento per comunicare i futuri sviluppi.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.124/2003

 

Allegato uno

 

M/n

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ACCORDO INTERCONFEDERALE AI SENSI DELL'ART. 86, COMMA 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N. 276.

Addì, 13 novembre 2003

Tra

 

CONFINDUSTRIA, CONFCOMMERCIO, CONFAPI, CONFESERCENTI, ABI, ANIA, CONFSERVIZI, CONFETRA, LEGACOOPERATIVE, CONFCOOPERATIVE, UNCI, AGCI, COLDIRETTI, CIA, CONFAGRICOLTURA,CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CONFINTERIM, CONFEDERTECNICA, APLA

 

e

 

CGIL, CISL, UIL

 

visto il comma 13 dell’art. 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che affida alle associazioni dei datori dei lavori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale la definizione di uno o più accordi interconfederali per la gestione della messa a regime del medesimo decreto anche con riferimento al regime transitorio e alla attuazione dei rinvii contenuti nel medesimo decreto alla contrattazione collettiva;

nel comune intento di continuare ad esercitare il ruolo svolto negli ultimi quindici anni sul piano della regolamentazione interconfederale degli strumenti legislativi miranti a promuovere e favorire tutte le occasioni di impiego regolare e tutelate offerte ai lavoratori ed in particolare ai giovani;

viste le titolarità che il decreto legislativo n. 276/2003 riserva direttamente ad accordi interconfederali;

ritenendo utile, anche sulla scorta dell'esperienza di prima attuazione della disciplina del lavoro temporaneo di cui alla legge n. 196/1997, definire intese transitorie e sussidiarie della contrattazione collettiva finalizzate a promuovere e favorire le occasioni di impiego offerte dalla nuova legislazione;

considerato l'alto numero di progetti di formazione e lavoro presentati agli organismi preposti alla loro approvazione prima della data di entrata in vigore del decreto n. 276/2003, a decorrere dalla quale è stata stabilita l'inapplicabilità del predetto istituto al settore privato;

considerato, altresì, che la previgente disciplina, nonché gli specifici accordi interconfederali intervenuti ai sensi dell'art. 3, ultimo periodo, della legge n. 863/1984, prevedono, di norma, un non breve arco temporale, successivo all'approvazione, nel corso del quale è possibile effettuare le assunzioni progettate;

considerato che tale periodo di tempo è funzionale allo svolgimento delle necessarie operazioni di ricerca e selezione del personale da assumere, e la mancata attuazione di tali attività propedeutiche inciderebbe in termini negativi sulla scelta aziendale di procedere alle assunzioni;

 

Tutto ciò premesso, si conviene:

 

Regime transitorio per i contratti di formazione e lavoro

1.       I contratti di formazione e lavoro stipulati, anche successivamente al 23 ottobre 2003, in base a progetti approvati entro tale data – ultimo giorno utile prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 – esplicano integralmente i loro effetti fino alla scadenza per ciascuno di essi prevista, conformemente alla disciplina previgente in materia di contratti di formazione e lavoro.

2.       I progetti per contratti di formazione e lavoro il cui deposito risulti avvenuto entro il 23 ottobre 2003 – ultimo giorno utile prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 – possono proseguire il loro iter di valutazione secondo le modalità precedentemente in vigore per i diversi comparti produttivi e, se approvati, saranno attivati esplicando integralmente i loro effetti fino alla scadenza per ciascuno di essi prevista, conformemente alla disciplina previgente in materia.

3.       Le assunzioni saranno effettuate nell'arco di tempo previsto dalle delibere regionali o dalle intese interconfederali o settoriali che disciplinano la materia.

Alla luce di quanto esplicitato nelle premesse, le parti confermano che il presente accordo si configura come prima intesa funzionale alla messa a regime delle disposizioni del decreto legislativo n. 276/2003.

Il presente accordo interconfederale sarà immediatamente notificato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a tutti i conseguenti effetti ivi compresi i necessari interventi di copertura finanziaria derivanti dalla salvaguardia dell’occupazione giovanile assicurata dal regime transitorio adottato per l’istituto dei contratti di formazione e lavoro.

Le parti intendono, altresì, proseguire il confronto, nel rispetto delle specificità delle diverse rappresentanze delle imprese indicate in epigrafe, sia sulle materie affidate dal legislatore alla diretta competenza del livello interconfederale, sia su altre materie nelle quali l'intervento negoziale è funzionale al comune intento di favorire e promuovere rapidamente le occasioni di impiego offerte dalla nuova legislazione.

Eventuali intese interconfederali avranno efficacia transitoria e, comunque, sussidiaria.

Le parti proseguiranno i lavori martedì 18 novembre alle ore 11.

 

Firmato da:

CONFINDUSTRIA      CGIL
CONFCOMMERCIO   CISL
CONFAPI     UIL
CONFESERCENTI    
ABI    
ANIA    
CONFSERVIZI    
CONFETRA    
LEGACOOPERATIVE    
CONFCOOPERATIVE    
UNCI    
AGCI    
COLDIRETTI    
CIA    
CONFAGRICOLTURA    
CONFARTIGIANATO    
CNA    
CASARTIGIANI    
CLAAI    
CONFINTERIM    
CONFEDERTECNICA    
APLA