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Roma, 22 dicembre 2003
Circolare n. 132/2003
Oggetto: Lavoro –
Collocamento – Regime sanzionatorio – Circolare Ministero del Lavoro
n. 37 del 24/11/2003.
Con la circolare in oggetto il Ministero del Lavoro ha fatto il punto sul regime
sanzionatorio in materia di collocamento alla luce delle novità introdotte dalla legge
Biagi (D.Lgs. 276/2003). Se ne segnalano gli
aspetti principali.
Assunzione - Come è
noto, il D.Lgs n.297/02 ha
previsto l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare ogni nuova assunzione entro
lo stesso giorno ai servizi per l’impiego territorialmente competenti; tale
obbligo, peraltro, non è ancora entrato in vigore mancando le norme di
attuazione e quindi continua ad applicarsi il termine di 5 giorni previsto
dalla normativa precedente.
La legge Biagi ha ridotto le sanzioni per la mancata comunicazione
portandole da un minimo di
€ 100,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni lavoratore
interessato (in precedenza da € 258,00 a € 1549,00).
Il Ministero del
Lavoro ha ora precisato che, sebbene i nuovi termini di comunicazione non siano
ancora in vigore, le suddette sanzioni sono tuttavia applicabili per le
violazioni commesse a partire dal 24 ottobre 2003 (data di entrata
in vigore della legge Biagi).
Cessazione – Sempre in base al citato decreto
n. 297 l’azienda è tenuta a comunicare la cessazione di un rapporto di lavoro
entro i cinque giorni successivi. In caso di inadempienza
la nuova sanzione va da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni lavoratore interessato (in
precedenza da un minimo di € 51,00 ad un massimo di € 154,00).
Trasformazione - L’ obbligo
di comunicare entro i cinque giorni successivi tutte le trasformazioni inerenti
i rapporti di lavoro (ad es. da tempo determinato a tempo indeterminato o da
formazione/lavoro a tempo indeterminato) è stato introdotto per la prima volta
dal decreto n. 297 e necessita, per entrare in vigore, delle relative norme di
attuazione. Conseguentemente, secondo la circolare ministeriale anche le
sanzioni correlate a tale obbligo (da € 100,00 a € 500,00) non sono ancora
applicabili.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.rii conf.li nn.124/2003 e 9/2003 |
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Allegato uno |
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B/b |
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MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE
GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E ATTIVITA’
ISPETTIVA
DIVISIONE VII - COORDINAMENTO ISPEZIONE DEL LAVORO
Prot. N° 1702
del 24 novembre 2003
CIRCOLARE N. 37/2003
Indirizzi
omessi
Oggetto: adempimenti
connessi alla assunzione di lavoratori e cessazione
dei rapporti di lavoro – aspetti sanzionatori.
In considerazione delle importanti novità in materia di adempimenti connessi alla assunzione di lavoratori e
cessazione dei rapporti di lavoro, introdotte dal D.Lgs.
n. 297 del 19 dicembre 2002 nonché, per gli aspetti sanzionatori, dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 e considerato che l’operatività
di alcuni di essi decorre dalla data stabilita dal decreto, non ancora emanato
di cui all’art. 4 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 181 del 21 aprile 2000, si forniscono indicazioni volte
ad uniformare l’attività di codesti uffici durante il regime transitorio.
1. Comunicazione di assunzione del lavoratore
L’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 297/2002, nel
sostituire l’articolo 9 bis,
comma 2, del D.L. n. 510/1996, convertito dalla L. n. 608/1996, stabilisce che “in caso di instaurazione del rapporto di
lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa,
anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti
pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare
comunicazione contestuale al servizio competente nel cui ambito territoriale è
ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di
assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e
del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica ai
tirocini di formazione e orientamento e ad ogni altro tipo di
esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel caso in cui
l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o
notturne, ovvero in caso di emergenza, la
comunicazione di cui al presente comma deve essere effettuata entro il primo
giorno utile successivo”.
Tuttavia, tale previsione, come specificato dall’articolo
7, comma 2, del D.Lgs. n. 297/2002, si applica a decorrere dalla data stabilita dal
decreto, non ancora emanato, di
cui all’articolo 4 bis, comma
7, del D.Lgs. n. 181/2000 (introdotto dall’articolo 6, comma 1,
del D.Lgs. n. 297/2002),
volto a definire, tra l’altro, “i
moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese
fornitrici di lavoro temporaneo”. Come specificato già con circolare n.
12 del 7 aprile 2003 di questo Ministero, in attesa
del citato decreto, si ritiene che permanga
l’obbligo di comunicazione di assunzione previsto dalla precedente formulazione
dell’articolo 9 bis, comma 2,
del D.L. n. 510/1996,
convertito dalla L. n. 608/1996,
da effettuare entro 5 giorni dal giorno
dell’assunzione.
Va tuttavia evidenziato che l’inadempimento a tale obbligo
era punito con la sanzione da euro 258,00 a euro
1549,00, prevista dall’articolo 9 bis,
comma 3, del D.L. n. 510/1996 (convertito dalla L. n. 608/1996) abrogato, a far data
dal 24 ottobre 2003, dall’articolo 85, comma 1 lett. e), del D.Lgs. n. 276/2003.
Lo stesso D.Lgs.
n. 276/2003 stabilisce, all’articolo 19, comma 3, che
“la violazione degli obblighi di cui…
all’articolo 9 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 510/1996 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608/1996, così come sostituito dall’articolo 6, comma
2, del D.Lgs. n. 297/2002… è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato”.
Ciò premesso, pur facendo riferimento al nuovo obbligo di
comunicazione contestuale di assunzione introdotto
dall’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 297/2002, in attesa della emanazione del decreto di cui
all’articolo 4 bis, al comma 7,
del D.Lgs. n. 181/2000, si ritiene che all’obbligo di comunicazione
di assunzione dei lavoratori previsto dalla vecchia formulazione dell’articolo
9 bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996, convertito in L. n.
608/1996, sia applicabile la nuova sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro
500,00, stabilita dall’articolo 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003.
Tale orientamento, infatti, è in linea con la chiara volontà del Legislatore di
continuare a ritenere illecito un comportamento omissivo che rimane
strutturalmente inalterato, anche sotto il profilo finalistico,
in quanto viene semplicemente modificato il termine
per l’effettuazione della comunicazione che, divenendo contestuale, risulta
anzi più stringente di quello di cinque giorni attualmente previsto.
Va inoltre specificato che, in base al principio di irretroattività delle leggi che prevedono sanzioni
amministrative di cui all’art. 1 della L. n.
689/1981, alle violazioni riferite al
periodo antecedente al 24 ottobre 2003 sarà applicata la sanzione in misura
ridotta prevista dalla precedente disciplina (art. 9 bis, comma 3, D.L.
510/1996, da euro 258,00 ad euro 1549,00), anche se l’accertamento avvenga in data successiva.
1.1 Comunicazione di assunzione in materia di lavoro agricolo
Per effetto del D.Lgs.
n. 297/2002, è stato abrogato l’articolo 9 ter, comma
1, del decreto legge n. 510/1996 (convertito dalla legge 608/1996), in materia
di comunicazione di assunzione dei lavoratori agricoli. Di conseguenza è venuta
meno la possibilità, per le imprese del settore, di adempiere
all'obbligo di comunicazione mediante documenti tratti dal registro di
impresa.
Anche in tale ambito vige peraltro, come chiarito con
circolare n. 12/2003, l'obbligo della comunicazione contestuale
all'instaurazione del rapporto di lavoro, il quale tuttavia decorre dalla data
stabilita dal decreto, non ancora emanato, di cui all’articolo 4 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 181/2000, volto a
definire i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro.
Ne consegue pertanto che, nel
regime transitorio, anche per tali categorie di lavoratori la comunicazione di assunzione va effettuata entro cinque giorni e, sotto un profilo sanzionatorio, la violazione di tale obbligo è soggetta alla
disciplina comune già richiamata al punto 1, essendo peraltro stato
abrogato l’art. 9 quater,
comma 18, del D.L. n. 510/1996 (limitatamente alla violazione degli obblighi di
comunicazione) dall’art. 85, comma 1 lett. e), del D.Lgs. n. 276/2003.
Va inoltre chiarito che, sebbene lo stesso D.Lgs. n.
276/2003 abroghi l’art. 9 quater, comma 4, del D.L. n. 510/1996, in
attesa del decreto volto a definire i moduli per le comunicazioni obbligatorie
ed al fine di semplificare l'attività dei soggetti coinvolti nelle procedure di
assunzione dei lavoratori agricoli, si
ritiene che, fino al termine del regime transitorio, la comunicazione di
assunzione possa continuare ad essere effettuata mediante documenti tratti dal
registro di impresa.
2. Comunicazione di cessazione
del rapporto di lavoro
L’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 297/2002, sostituisce
l’articolo 21, comma 1 della L. n. 264/1949
prevedendo che “i datori di lavoro
sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i
cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato
ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella
comunicata all'atto dell'assunzione”.
Anche tale previsione, come stabilito dall’articolo 7,
comma 2, del D.Lgs. n. 297/2002, trova applicazione a decorrere dalla data
stabilita dal decreto di cui all’articolo 4 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 181/2000 (introdotto
dall’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 297/2002). Ne consegue che, come già chiarito con
circolare n. 12 del 7 aprile 2003, in attesa del
citato decreto, è applicabile la
precedente formulazione di cui all’articolo 21, comma 1, della legge n.
264/1949 che prevede la comunicazione, da parte dei datori di lavoro
soggetti alla disciplina dell’avviamento al lavoro, del nome e della qualifica
dei lavoratori con cui sia cessato il rapporto di lavoro entro cinque giorni
dalla cessazione.
La violazione di tale obbligo era punita con la sanzione
amministrativa da euro 51,00 a euro 154,00, prevista
dall’articolo 27, comma 3, della legge n. 264/1949, disposizione tuttavia abrogata, a far data dal 24 ottobre 2003,
dall’articolo 85, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 276/2003.
L’articolo 19, comma 3, dello stesso decreto n. 276/2003
prevede tuttavia che “la violazione
degli obblighi di cui… all’articolo 21, comma 1, della L.
n. 264/1949, così come sostituito dall’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n.
297/2002, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro
per ogni lavoratore interessato”. Analogamente a quanto argomentato in
tema di comunicazioni di assunzione, in attesa della
emanazione del decreto di cui all’articolo 4 bis, al comma 7, del D.Lgs. n. 181/2000, si ritiene pertanto che alla violazione
all’obbligo di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, di cui alla
precedente formulazione dell’articolo 21, comma 1, della legge n. 264/1949, sia applicabile la nuova sanzione
amministrativa, da euro 100,00 ad euro 500,00, stabilita dall’articolo
19, comma 3, del D.Lgs. n.
276/2003, in virtù dei principi richiamati a proposito dell’obbligo di
comunicazione di assunzione, con l’ulteriore precisazione che in tal caso il
precetto sanzionatorio rimane assolutamente identico
a quello precedente (comunicazione nei cinque giorni).
Anche in tal caso, in base al principio di
irretroattività delle leggi che prevedono sanzioni amministrative di cui
all’art. 1 della L. n. 689/1981, per le violazioni riferite al periodo antecedente al 24
ottobre 2003 sarà applicata la sanzione in misura ridotta prevista dalla
precedente disciplina (art. 27, comma 3, della legge n. 264/1949, da euro 51,00
ad euro 154,00) anche se l’accertamento avvenga in
data successiva.
3. Dichiarazione di assunzione
L’articolo 4 bis,
comma 2, del D.Lgs. n. 181/2000, come inserito dall’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 297/2002, stabilisce che
“all'atto dell'assunzione i datori di
lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai
lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione
effettuata nel libro matricola, nonché la comunicazione di cui al D.Lgs. n. 152/1997”. L’applicazione di tale disposizione non
sembra trovare ostacoli, in quanto non risulta
subordinata alla emanazione del citato decreto di cui all’articolo 4 bis, al comma 7, del D.Lgs. n. 181/2000. La sanzione
applicabile all’inadempimento dell’obbligo, in virtù di quanto stabilito
dall’articolo 19, comma 2, del D.Lgs.
n. 276/2003, corrisponde ad una somma da euro 250 ad
euro 1500 per ogni lavoratore interessato.
Per quanto concerne la disciplina della successione di
leggi che prevedono sanzioni amministrative si richiamano, anche in tal caso, i
medesimi principi espressi in ordine alla violazione
dell’obbligo di comunicazione di assunzione. Pertanto, per le violazioni
riferite al periodo antecedente al periodo antecedente
al 24 ottobre 2003, trova applicazione la sanzione da euro da euro 258,00 ad
euro 1549,00, prevista dall’art. 9 bis,
comma 3, del D.L. 510/1996, convertito dalla L. n.
608/1996.
4. Comunicazione delle
trasformazioni del rapporto di lavoro
L’art. 4 bis,
comma 5, del D.Lgs. n. 181/2000, come inserito dall’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 297/2002, stabilisce che
tutti i datori di lavoro, comprese le pubbliche amministrazioni, sono tenuti a
comunicare, entro cinque giorni, al competente Centro per l'impiego, le
seguenti trasformazioni del rapporto di lavoro :
- da rapporto di tirocinio e di altra
esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato;
- proroga del termine inizialmente fissato nelle ipotesi
di contratto a termine;
- trasformazione da tempo determinato a tempo
indeterminato;
- trasformazione da tempo parziale a tempo
pieno;
- trasformazione da contratto di apprendistato
a contratto a tempo indeterminato;
- trasformazione da contratto di formazione e lavoro a
tempo indeterminato.
Non è previsto, invece, l'obbligo di comunicazione nelle
ipotesi di trasformazione da tempo pieno a tempo
parziale. Anche tali obblighi saranno tuttavia in vigore dalla data stabilita
dal decreto interministeriale di unificazione dei
moduli e pertanto la sanzione ad essi
correlata, prevista dall’art. 19, comma 3, D.Lgs.
n. 276/2003, non
è tuttora applicabile.
5. Ravvedimento operoso (art.
19, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003)
L’art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 276/2003
stabilisce che “nel caso di omessa
comunicazione contestuale, omessa comunicazione di cessazione e omessa
comunicazione di trasformazione, i datori di lavoro comprese le pubbliche
amministrazioni sono ammessi al pagamento della sanzione minima ridotta della
metà qualora l’adempimento della comunicazione venga effettuato spontaneamente
entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data di inizio
dell’omissione”.
Tale disposizione non
può tuttora ritenersi applicabile, in quanto riferita esplicitamente
all’obbligo della comunicazione contestuale, non ancora in vigore in mancanza
del decreto interministeriale con il quale verranno
definiti i moduli unificati per le comunicazioni obbligatorie.
6. Ordinanze ingiunzione da
emettere successivamente al 24 ottobre 2003
Come già evidenziato, per le violazioni antecedenti al 24
ottobre 2003, trova applicazione il principio di irretroattività
delle leggi che prevedono sanzioni amministrative di cui all’art. 1 della L. n. 689/1981. Ne consegue che, anche nel caso di emissione di ordinanza ingiunzione, le sanzioni riferite
a violazione degli obblighi di comunicazione al Centro per l’impiego poste in
essere antecedentemente al 24 ottobre 2003, saranno commisurate agli importi di
cui alla precedente disciplina (art. 9 bis,
comma 3, D.L. n. 510/1996, da euro 258,00 a euro
1549,00 per violazione dell’obbligo di comunicazione di assunzione e art. 27,
comma 3, L. n. 264/1949 per
violazione dell’obbligo di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro).
A tal riguardo è peraltro possibile citare quanto dettato
dalla sentenza della Suprema Corte n. 16699 del 26 novembre 2002, la quale
stabilisce che “in materia di illeciti amministrativi, l’adozione del principio di
legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell’analogia,
risultante dall’art. 1 della L. n. 689/1981, comporta
l’assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo
verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più
favorevole”; inoltre la medesima pronuncia chiarisce che la nuova
disciplina non opera “limitatamente ai
rapporti non esauriti, per essere ancora in corso i relativi procedimenti, né in relazione alle violazioni commesse precedentemente, ma
per le quali l’ordinanza ingiunzione è stata emessa dopo l’entrata in vigore
della legge, atteso che l’ordinanza ingiunzione non è esercizio di un potere e
provvedimento amministrativo costitutivo, ma atto puramente esecutivo,
preordinato soltanto alla riscossione di un credito già sorto per effetto della
violazione commessa”.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Mario Notaro