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Roma, 24 dicembre 2003
Circolare n. 133/2003
Oggetto: Autotrasporto – Divieti di
circolazione anno 2004 – Decreto Ministro
Infrastrutture e Trasporti n.5009 del 17.12.2003.
Con il decreto
indicato in oggetto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è
stato approvato il calendario 2004 dei divieti di circolazione dei mezzi
pesanti (massa complessiva superiore a 7,5 ton) fuori dai
centri abitati.
Il calendario 2004
non prevede giornate di divieto ulteriori rispetto al
2003. In particolare la circolazione sarà vietata:
·
tutte le domeniche e i giorni festivi dalle 8,00 alle 22,00
(dalle 7,00 alle 24,00 nel periodo da giugno a settembre);
·
i sabati dei mesi estivi dalle 7,00 alle 24,00 (dal 3 luglio al 4
settembre);
·
i ponti festivi e di esodo (Pasqua, festa dei lavoratori, ultimo
week-end di luglio e primo week-end dopo Ferragosto).
Si
rammenta che sono esclusi dai divieti i veicoli e i complessi veicolari adibiti
ai servizi postali in virtù di licenze e autorizzazioni postali di cui al
decreto legislativo n.261/99, nonché
i veicoli che trasportano merci deperibili (frutta e ortaggi, carni e pesci
freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione, latticini e
derivati del latte freschi, sementi vive).
Come
nel passato, per i veicoli provenienti dall’estero i
divieti iniziano quattro ore dopo, mentre per i veicoli diretti all’estero i
divieti terminano due ore prima.
Per i veicoli che svolgono servizi intermodali con
l’estero attraverso gli interporti e i terminal di rilevanza nazionale
(Bologna, Padova, Novara, Verona Quadrante Europa, Torino -Orbassano,
Trento, Rivalta Scrivia, Parma-Fontevivo, Busto Arsizio,
Milano Rogoredo e Milano Smistamento) i divieti di
circolazione terminano 4 ore prima; l’anticipazione si applica anche nel caso
di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, casse mobili,
semirimorchi) destinate tramite gli stessi interporti e terminal intermodali
all’estero, nonché ai complessi veicolari scarichi,
che siano diretti agli interporti e ai terminal intermodali per essere caricati
sul treno. Ai fini del controllo su strada, deve essere presente a bordo dei
suddetti veicoli l’ordine di spedizione attestante la destinazione delle merci.
Riguardo ai
trasporti insulari, è stato previsto che per i veicoli provenienti dalla
Sardegna o ivi diretti il termine dei divieti è rispettivamente posticipato o
anticipato di quattro ore. Per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia il posticipo o l’anticipo dei divieti è di due ore. All’interno
delle due isole, sono esonerati dai divieti i veicoli diretti all’imbarco verso
il resto del territorio nazionale, mentre per i veicoli provenienti dal resto
del territorio nazionale i divieti iniziano quattro ore dopo.
Com’è noto, i divieti
non si applicano ai trattori isolati quando viaggiano
senza il semirimorchio, in quanto non eccedenti il limite di 7,5 tonnellate di
massa complessiva.
I veicoli adibiti al
trasporto di esplosivi, indipendentemente dalla loro
massa complessiva, dovranno comunque rispettare i divieti previsti per i mezzi
pesanti; inoltre nel periodo dall’1 giugno al 20 settembre non potranno
circolare dalle ore 18,00 di ogni venerdì fino alle ore 24,00 della domenica
successiva.
f.to dr.
Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re
conf.le n.12/2003
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Allegati due |
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D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DECRETO MINISTERIALE N. 5009 DEL
17/12/2003 EMESSA DA: MINISTERO
CALENDARIO DIVIETI CIRCOLAZIONE
MEZZI PESANTI ANNO 2004
IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
D
E C R E T A
Art.
1
1. Si dispone di
vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi
di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata
superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni
dell’anno 2004 di seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio,
febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 22,00;
b) tutte le domeniche dei mesi di
giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7,00
alle ore 24,00;
c) dalle ore 8,00
alle ore 22,00 del 1° gennaio;
d) dalle ore 8,00
alle ore 22,00 del 6 gennaio;
e) dalle ore 16,00
alle ore 22,00 del 9 aprile;
f) dalle ore 8,00
alle ore 22,00 del 10 aprile;
g) dalle ore 8,00
alle ore 22,00 del 12 aprile;
h) dalle ore 8,00
alle ore 22,00 del 1° maggio;
i) dalle ore 7,00
alle ore 24,00 del 2 giugno;
j) dalle ore 16,00
alle ore 24,00 del 26 giugno;
k) dalle ore 7,00
alle ore 24,00 del 3 luglio;
l) dalle ore 7,00
alle ore 24,00 del 10 luglio;
m) dalle ore 7,00
alle ore 24,00 del 17 luglio;
n) dalle ore 7,00
alle ore 24,00 del 24 luglio;
o) dalle ore 7,00
alle ore 24,00 del 30 luglio;
p) dalle ore 7,00
alle ore 24,00 del 31 luglio;
q) dalle ore 7,00
alle ore 24,00 del 7 agosto;
r) dalle ore 16,00
alle ore 24,00 del 13 agosto;
s) dalle ore 7,00
alle ore 24,00 del 14 agosto ;
t) dalle ore 7,00
alle ore 24,00 del 21 agosto;
u) dalle ore 7,00
alle ore 24,00 del 28 agosto;
v) dalle ore 7,00
alle ore 24,00 del 4 settembre;
w) dalle ore 16,00
alle ore 22,00 del 30 ottobre;
x) dalle ore 8,00
alle ore 22,00 del 1° novembre;
y) dalle ore 8,00
alle ore 22,00 dell'8 dicembre;
z) dalle ore 16,00
alle ore 22,00 del 24 dicembre.
aa) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del
25 dicembre.
2. Per i complessi di veicoli
costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su
strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve
essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del
trattore, nel caso in cui quest' ultimo non sia atto
al carico, coincide con la tara dello stesso.
Art.
2
1. Per i veicoli provenienti
dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea
documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto
è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall’estero
con un solo conducente è consentito,qualora il periodo
di riposo giornaliero -come previsto dalle norme del regolamento CEE n.
3820/85- cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire-con decorrenza dal termine del periodo di riposo-
di un posticipo di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti
all’estero, muniti di idonea documentazione attestante
la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato di
ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione
attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è
anticipato di ore quattro
3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro per i veicoli diretti agli interporti di
rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q.
Europa, Torino-Orbassano, Rivalta
Scrivia, Trento, Novara e Parma Fontevivo)
e ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano
smistamento, e che trasportano merci destinate, tramite gli stessi, all’estero.
La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano
unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate
tramite gli stessi interporti e terminals
intermodali, all’estero, nonché ai complessi veicolari
scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals
intermodali per essere caricati sul treno.Detti
veicoli devono essere muniti di idonea documentazione
(ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.
4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del
territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante
l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore
quattro. Al fine di favorire l’intermodalità del trasporto, la stessa deroga
oraria è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia,
provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si
avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria,
purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio.
5. Per i veicoli che circolano in
Sardegna, diretti ai porti dell’isola per imbarcarsi sui traghetti diretti
verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del
viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio
(biglietto) per l’imbarco, il divieto di cui all’art.1
non trova applicazione. Analoga deroga, alle stesse condizioni, è accordata ai
veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del
territorio nazionale che si avvalgono di
traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria.
6. Salvo quanto disposto dai commi
4 e 5, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in
presenza dei cantieri per l’ammodernamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le
operazioni di traghettamento, da e per la Calabria, per i veicoli provenienti o
diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine
e la destinazione del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di
ore 2 e l’orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore.
7. Ai fini dell’applicazione dei
precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San
Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli
provenienti o diretti all’interno del territorio nazionale.
Art.
3
1. Il divieto di cui all’art. 1 non
trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli,
di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
a) adibiti a pubblico servizio per
interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano
materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione
civile, etc.);
b) militari, per
comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia; c) utilizzati dagli
enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle
amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio
Nettezza Urbana” nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali,
effettuano il servizio “smaltimento rifiuti”, purché muniti di apposita
documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle
comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a.,
purché contrassegnati con l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste Italiane”,
nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata
dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché
quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio
1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero
delle Comunicazioni;
f) del servizio
radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto
di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e
consumo;
h) adibiti al trasporto
esclusivamente di animali destinati a gareggiare in
manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle
quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente al
servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti
di ricambio di aeromobili;
l) adibiti al trasporto di
forniture di viveri o di altri servizi indispensabili
destinati alla marina mercantile, purchè muniti di
idonea documentazione;
m) adibiti esclusivamente al
trasporto di:
m 1) giornali, quotidiani e
periodici;
m 2) prodotti per uso medico;
m 3) latte, escluso quello a lunga
conservazione, o di liquidi alimentari, purchè, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano
diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di
cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m
di altezza, con impressa in nero la lettera “d”
minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna
delle fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole
ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade
non comprese nella rete stradale di interesse
nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
o) costituiti da autocisterne
adibite al trasporto di acqua per uso domestico; p)
adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
q) per il trasporto di derrate
alimentari deperibili in regime ATP;
r) per il trasporto di prodotti
deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori
recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli
stessi, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive. Detti
veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle
dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con
impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art.
4
1. Dal divieto di cui all’art. 1
sono esclusi, purché muniti di autorizzazione
prefettizia:
a) i veicoli adibiti al trasporto
di prodotti diversi da quelli di cui all’art. 3, lettera r) che, per la loro
intrinseca natura o per i fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un
rapido deperimento e che pertanto necessitano di un
tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o
vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di
prodotti destinati all’alimentazione degli animali;
b) i veicoli ed i complessi di
veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che
circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse
nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461; c) i veicoli
adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta necessità ed urgenza.
2. I veicoli di cui ai punti a) e
c) del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere
muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di
base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la
lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su
ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art.
5
1. Per i veicoli di cui al punto
a), del comma 1, dell’art. 4, le richieste di autorizzazione
a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della
data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura della
provincia di partenza, la quale, accertata la reale rispondenza di quanto
richiesto ai requisiti di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4, ove non
sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul
quale sarà indicato:
a) l’arco temporale di validità,
non superiore a sei mesi;
b) la targa del veicolo
autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli
se connessi alla stessa necessità;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle
situazioni di traffico. Se l’autorizzazione investe solo l’ambito
di una provincia può essere indicata l’area territoriale ove è consentita la
circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la
circolazione;
e) la specifica che il provvedimento
autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella
richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le
caratteristiche e modalità già specificate all’art.4,
comma 2.
2. Per i veicoli e complessi di
veicoli di cui al punto b), del comma 1, dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere
inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter
circolare, alla Prefettura della provincia interessata la quale rilascia il
provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) l’arco temporale di validità,
corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi
particolari può essere esteso all’intero anno solare;
b) le targhe dei veicoli singoli o
che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse
tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
c) l’area territoriale ove è
consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali
permanga il divieto.
3. Per le autorizzazioni di cui al
punto a), del comma 1, dell’art. 4, nel caso in cui sia comprovata la
continuità dell’esigenza di effettuare, da parte dello
stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia
dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura, di
rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine
dell’anno solare, l’autorizzazione concessa, mediante l’apposizione di un visto
di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto
interessato.
Art.
6
1. Per i veicoli di cui al punto
c), del comma 1, dell’art. 4, le richieste di autorizzazione
a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla
Prefettura della provincia di partenza, la quale, valutate le necessità e le
urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della
circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà
indicato:
a) il giorno di validità;
l’estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla
lunghezza del percorso da effettuare;
b) la targa del veicolo autorizzato; l’estensione
a più targhe è ammessa solo in relazione alla
necessità di suddividere il trasporto in più parti;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle
situazioni di traffico;
d) il prodotto oggetto del
trasporto;
e) la specifica che il provvedimento
autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul
veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le
modalità già specificate all’art. 4, comma 2.
2. Per le autorizzazioni di cui
all’art. 4, comma 1, punto c), limitatamente ai veicoli utilizzati per lo
svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da
parte dello stesso soggetto, l’esigenza di effettuare più viaggi in regime di
deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture, ove non
sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un’unica autorizzazione di
validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere
diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la
targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali
prescrizioni.
Art.
7
1. L’autorizzazione alla
circolazione in deroga, di cui all’art. 4, può essere rilasciata anche dalla
Prefettura nel cui territorio di competenza ha sede la Ditta che esegue il
trasporto o che è comunque interessata all’esecuzione
del trasporto. In tal caso la Prefettura nel cui territorio di competenza ha
inizio il viaggio che viene effettuato in regime di
deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.
2. Per i veicoli provenienti
dall’estero, la domanda di autorizzazione alla
circolazione può essere presentata alla Prefettura della provincia di confine,
dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal
destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli
interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni
i Signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei
comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della
distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei
servizi presso le località di confine.
3. Analogamente, per i veicoli
provenienti o diretti in Sicilia, i signori Prefetti dovranno tener conto, nel
rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 4, comma 1,
lettere a) e c), anche delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione
geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni
di traghettamento.
4. Durante i periodi di divieto
i Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno
autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall’estero a raggiungere
aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in
prossimità della frontiera.
Art.
8
1. Il calendario di cui all’art. 1
non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli
eccezionali:
a) adibiti a pubblico servizio per
interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano
materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione
civile, etc.);
b) militari, per
comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia; c) utilizzati dagli
enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle
amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio
Nettezza Urbana” nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali
effettuano il servizio “smaltimento rifiuti” purché muniti di apposita
documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle
comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a.,
purché contrassegnati con l’emblema “PT” o con l'emblema "Poste
Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita
documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni,
anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni
rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;
f) del servizio
radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di
carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e
consumo;
h) macchine agricole, eccezionali
ai sensi dell’art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella
rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.
Art.
9
1. Il trasporto delle merci pericolose
comprese nella classe 1 della classifica di cui all’articolo 168, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
vietato comunque, indipendentemente dalla massa
complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni
di calendario indicati all’art. 1, dal 1° giugno al 20 settembre compresi,
dalle ore 18.00 di ogni venerdì alle ore 24.00 della domenica successiva.
2. Per tali trasporti non sono
ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto
di fuochi artificiali rientranti nella IV e V
categoria, previste nell’allegato A al Regolamento per l’esecuzione del testo
unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
R.D. 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di
tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali
richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza
della circolazione stradale.
3. In deroga al divieto di cui al
comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi
di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere
di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione
estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di
specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a
ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere
rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico
e di estensione limitata ai comuni limitrofi al
cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire
potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse
autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli
stessi Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze
di massima sicurezza del trasporto e della
circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali
si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico
nella zona interessata dalla deroga.
Art.
10
1. Le autorizzazioni prefettizie
alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi,
unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi
nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che
deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.
Art.
11
1. Le Prefetture attueranno, ai
sensi dell’art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive
contenute nel presente decreto e provvederanno a darne
conoscenza alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad
ogni altro ente od associazione interessati.
Il presente decreto sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2003
IL
MINISTRO
PIETRO LUNARDI