Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 12 gennaio 2004

 

Circolare n. 2/2004

 

Oggetto: Tributi – Manovra economica 2004 - Legge 24.11.2003, n. 326, su S.O. alla G.U. n. 274 del 25.11.2003 – Legge 24.12.2003, n. 350, su S.O. alla G.U. n. 299 del 27.12.2003.

 

La manovra economica 2004 è contenuta in parte nella legge n. 326/2003 (di conversione con modificazioni del d.l. 269/2003), e in parte nella legge n. 350/2003. Di seguito si illustrano le principali disposizioni di natura fiscale e previdenziale.

 

Stage aziendali - Per il periodo d’imposta 2004 le imprese che effettuano stage aziendali potranno detrarre dal reddito imponibile il doppio dei costi sostenuti, a condizione che gli stage siano rivolti a studenti di corsi d’istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine degli studi; il beneficio troverà concreta attuazione nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2005.

 

Detassazione utili di impresa -  Sempre per il periodo d’imposta 2004 è stata disposta una detassazione degli utili di impresa a favore delle imprese che investono in “ricerca e sviluppo”, nonchè a favore delle Piccole e Medie Imprese che si consorzino per realizzare “sinergie sulle innovazioni informatiche”; la detassazione è pari al 10 per cento dei costi sostenuti, cui va aggiunto il 30 per cento dell’eccedenza rispetto alla media degli analoghi costi sostenuti nel triennio 2001-2003.

 

Sanzioni amministrative tributarie -  E’ stata esclusa la responsabilità soggettiva degli amministratori per le sanzioni amministrative tributarie relativamente alle violazioni commesse da società o enti con personalità giuridica; la responsabilità soggettiva, in base al quale la sanzione è imputabile a chi materialmente ha posto in essere la violazione, resta ferma nel caso di imprese individuali, società di persone ed enti non riconosciuti.

 

Consorzi garanzia fidi – E’ stata disciplinata l’attività dei consorzi che svolgono l’attività di garanzia collettiva fidi, prevedendo in particolare, che i confidi possano essere costituiti esclusivamente da piccole e medie imprese è che possano assumere la forma, oltrechè di consorzio, di cooperativa e società consortile per azioni o a  responsabilità limitata; il capitale sociale minimo è stato fissato in misura pari a 100 mila euro, mentre il patrimonio netto non può essere inferiore a 250 mila euro; la quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del capitale sociale, nè inferiore a 250 euro; per i confidi già esistenti alla data del 2 ottobre 2003 l’adeguamento alle nuove discipline deve avvenire entro il 2 ottobre 2005.

 

Agevolazioni per l’autotrasporto – Per tutto il 2003 è stato confermato lo sconto accise per il caro-gasolio a favore delle imprese di autotrasporto in conto terzi e in conto proprio, relativamente ai consumi di carburante effettuati con veicoli superiori 3,5 tonnellate; la misura dello sconto, che si aggirerà intorno ai 4 centesimi di euro al litro, sarà fissata con decreto del Ministro dell’Economia entro il mese di gennaio; la domanda per ottenere l’agevolazione dovrà essere presentata nel mese di marzo; lo stanziamento per lo sconto dei pedaggi autostradali è stato inoltre elevato di 10,3 milioni di euro, passando complessivamente a 82,6 milioni di euro all’anno.

 

Concordato preventivo -  In attesa dell’avvio a regime del nuovo istituto del concordato preventivo triennale di cui alla legge 289/2002, il Governo ha introdotto in forma sperimentale per i periodi d’imposta 2003 e 2004 un concordato preventivo basato sull’incremento percentuale del reddito imponibile dichiarato nel periodo d’imposta 2001; l’adesione al concordato, riservato ai titolari di reddito d’impresa ed esercenti arti e professioni, comporta la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e dei contributi previdenziali e una limitazione dei poteri di accertamento; per aderire al concordato i contribuenti devono presentare apposita comunicazione nel periodo dall’1 gennaio al 16 marzo 2004, secondo le modalità che verranno stabilite con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

Proroga condoni fiscali – Resteranno aperti fino al 16 marzo 2004 i termini per avvalersi delle definizioni agevolate previste dalla legge finanziaria 2003 tra cui il condono tombale (articolo 9 legge 289/2002), le dichiarazioni integrative (art. 8), la sanatoria degli omessi versamenti fiscali (art. 9 bis), la definizione dell’imposta di registro e delle altre imposte dirette (art. 11), la definizione delle liti fiscali pendenti (art. 16); l’applicazione dei condoni è stata estesa al periodo d’imposta 2002.

 

Esportatori abituali – E’ stato soppresso l’art. 36 del decreto legge 269 che aveva previsto nuovi adempimenti fiscali per gli esportatori abituali, adempimenti che peraltro non sono mai divenuti operativi; pertanto per quegli operatori nulla risulta di fatto innovato rispetto al passato.

 

Associati in partecipazione – A decorrere da quest’anno scatta l’obbligo di iscrivere i lavoratori con contratto di associati in partecipazione nell’apposita gestione previdenziale istituita presso l’Inps; la misura del contributo, analoga a quella dovuta per i collaboratori coordinati e continuativi, è pari al 17,39 per cento di cui il 55 per cento a carico dei datori di lavoro e il 45 per cento a carico dei lavoratori; i soggetti tenuti all’iscrizione devono comunicare all’Inps i propri dati anagrafici, il domicilio, il numero di codice fiscale e la tipologia dell’attività svolta; per i soggetti già in attività all’entrata in vigore delle nuove disposizioni la comunicazione deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.

 

Denunce mensili INPS – E’ stato introdotto l’obbligo per i datori di lavoro di presentare le denunce retributive mensili Inps (modello DM 10/2) tramite Internet a decorrere dalla denuncia mensile di gennaio 2004; il nuovo adempimento potrà essere svolto dai datori di lavoro in proprio o tramite professionisti abilitati; il termine per l’invio delle denunce è l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento della denuncia stessa (es. la denuncia relativa al mese di gennaio 2004 può essere presentata entro la fine di febbraio 2004).

 

Collaboratori coordinati e continuativi -  Dal 2004 la misura del contributo previdenziale dovuto per i collaboratori che non siano assicurati presso altre forme obbligatorie è stata elevata al 17,39 per cento (in precedenza 14 per cento); inoltre è stato previsto che nel futuro l’aliquota salirà annualmente dello 0,2 per cento fino a raggiungere il 19 per cento nel 2013.

 

Rivalutazione dei beni di impresa – Sono stati riaperti i termini per la rivalutazione agevolata dei beni di impresa prevista dalla legge n. 342/2000; possono avvalersi della disposizione di cui trattasi tutte le imprese a prescindere dalla forma giuridica adottata, relativamente a beni materiali e immateriali, ammortizzabili e non, iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2002; il costo della rivalutazione è pari al 19 per cento del maggior valore attribuito al bene.

 

Fondi dirigenti -  Il comma 118 dell’articolo 3 della legge n. 350/2003 ha di fatto confermato la piena deducibilità fiscale dei contributi versati ai fondi dei dirigenti delle imprese commerciali e di spedizione e trasporto (fondo di previdenza M. Negri e fondo di assistenza sanitaria M. Besusso); in mancanza della disposizione in parola la deducibilità fiscale dei contributi versati al fondo Besusso, come a qualsiasi altro fondo sanitario, oggi fissata in 3.615 euro annui, avrebbe dovuto ridursi progressivamente; riguardo al fondo M. Negri, dal 2005 la deducibilità fiscale dei contributi previdenziali sarebbe stata subordinata allo smobilizzo di una quota di TFR; con la modifica introdotta, viceversa, ai fondi previdenziali esistenti prima dell’emanazione del decreto 124/1993 (riforma della previdenza integrativa) tra cui il fondo M. Negri, è stata concessa la deducibilità fiscale dei contributi previdenziali senza alcun limite e condizione.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.116/2003 e 32/2003

 

Allegati due

 

D/t

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

S.O. alla G. U. n. 274 del 25.11.2003 (fonte Guritel)

LEGGE 24 novembre 2003, n.326
Conversione  in  legge,  con  modificazioni,   del  decreto-legge 
30 settembre   2003, n.  269,  recante  disposizioni urgenti  per 
favorire  lo  sviluppo  e  per la correzione  dell'andamento  dei 
conti pubblici.
                   

                                 TITOLO I

                   DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO

                                CAPO I

                         INNOVAZIONE E RICERCA

 

                             Art. 1 
       Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo,
          tecnologia digitale, export, quotazione in borsa,
                    stage aziendali per studenti
 
  1.  Per  i soggetti in attivita' alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  in  aggiunta  alla ordinaria deduzione e' escluso
dall'imposizione sul reddito d'impresa:
a) un  importo  pari  al  dieci  per  cento dei costi di ricerca e di
   sviluppo  iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali    . . .
     ;  a  tale  importo  si  aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza
   rispetto  alla  media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi
   d'imposta  precedenti;      le  stesse  percentuali  si  applicano
   all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese,
   come  definite  dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti
   industriali  o  filiere  produttive,  si  aggregano  in numero non
   inferiore  a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri
   strumenti  contrattuali  per realizzare sinergie nelle innovazioni
   informatiche.   L'efficacia   delle  disposizioni  del  precedente
   periodo  e'  subordinata,  ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3,
   del  Trattato  istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva
   approvazione da parte della Commissione europea   ;
b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione
   espositiva  di prodotti in fiere all'estero; sono comunque escluse
   le spese per sponsorizzazioni;
c) l'ammontare  delle spese sostenute per stage aziendali destinati a
   studenti  di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero
   a  diplomati  o  laureati per i quali non sia trascorso piu' di un
   anno dal termine del relativo corso di studi;
d) l'ammontare  delle spese sostenute per la quotazione in un mercato
   regolamentato di cui all'articolo 11.
  2.  Per  il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, l'acconto
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche e dell'imposta sul
reddito   delle   persone  giuridiche  e'  calcolato,  in  base  alle
disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta
del  periodo  precedente  quella  che si sarebbe applicata in assenza
delle disposizioni di cui al presente articolo.
      2-bis.  Le  imprese  che pianificano e operano gli investimenti
detassati  di  cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su
apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante.
L'Agenzia   delle   entrate  disciplina  le  ulteriori  modalita'  di
comunicazione,  a  consuntivo,  con provvedimento del direttore della
stessa Agenzia.   
  3.  Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettivita' delle
spese  sostenute  e'  rilasciata    con riferimento a quanto indicato
nel  prospetto  sezionale di cui al comma 2-bis    dal presidente del
collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da
un  professionista  iscritto  nell'albo  dei  revisori dei conti, dei
dottori  commercialisti,  dei  ragionieri  e  periti commerciali o in
quello  dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo
13,  comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  1997,  n. 140, e successive
modificazioni,  ovvero  dal  responsabile  del  centro  di assistenza
fiscale.  L'effettivita' delle spese di cui alla lettera c) del comma
1  e'  comprovata  dalle  convenzioni  stipulate  con gli istituti di
appartenenza  degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva
partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.
  4.  L'incentivo  di  cui al presente articolo si applica alle spese
sostenute  nel  primo  periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5.    COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 novembre 2003, n. 326   
  6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), il beneficio
spetta  nei limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi,
nel  massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si
applicano  le  disposizioni  del presente articolo. Ai fini del primo
periodo gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione.
 
                               Art. 2 
                          *** OMISSIS ***
 
                               Art. 7 
           Riferibilita' esclusiva alla persona giuridica
              delle sanzioni amministrative tributarie
 
  1.  Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio
di  societa'  o enti con personalita' giuridica sono esclusivamente a
carico della persona giuridica.
  2.  Le  disposizioni  del  comma 1 si applicano alle violazioni non
ancora  contestate  o per le quali la sanzione non sia stata irrogata
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto
legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  si  applicano  in  quanto
compatibili.
                               Art. 8 
                          *** OMISSIS ***
 
 
                             Art. 13 
      Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto si intendono per: "confidi", i
consorzi  con attivita' esterna, le societa' cooperative, le societa'
consortili  per azioni, a responsabilita' limitata o cooperative, che
svolgono  l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; per "attivita'
di   garanzia   collettiva  dei  fidi",  l'utilizzazione  di  risorse
provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per
la  prestazione  mutualistica  e  imprenditoriale di garanzie volte a
favorirne  il  finanziamento  da  parte  delle  banche  e degli altri
soggetti  operanti  nel  settore finanziario; per "confidi di secondo
grado", i consorzi con attivita' esterna, le societa' cooperative, le
societa'   consortili   per  azioni,  a  responsabilita'  limitata  o
cooperative,  costituiti  dai  confidi  ed  eventualmente  da imprese
consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per "piccole
e  medie  imprese",  le  imprese  che  soddisfano  i  requisiti della
disciplina  comunitaria  in  materia di aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro
delle attivita' produttive    e del Ministro delle politiche agricole
e  forestali   ; per "testo unico bancario", il decreto legislativo 1
settembre  1993,  n.  385, e successive modificazioni e integrazioni;
per  "elenco speciale", l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo
unico  bancario; per "riforma delle societa'", il decreto legislativo
17  gennaio 2003, n. 6.    In sede di prima applicazione, e fino alla
chiusura  del  terzo  esercizio,  il  consiglio di amministrazione e'
composto  dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre
1964, n. 1068, e successive modificazioni.   
  2.  I  confidi,  salvo  quanto  stabilito  dal  comma 32 , svolgono
esclusivamente  l'attivita'  di  garanzia  collettiva  dei  fidi  e i
servizi  a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di
attivita' previste dalla legge.
  3.  Nell'esercizio  dell'attivita'  di garanzia collettiva dei fidi
possono   essere  prestate  garanzie  personali  e  reali,  stipulati
contratti  volti  a  realizzare il trasferimento del rischio, nonche'
utilizzati  in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti
presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.
  4.  I  confidi  di  secondo grado svolgono l'attivita' indicata nel
comma  2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle
imprese consorziate o socie di questi ultimi.
  5.  L'uso  nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico delle parole "confidi", "consorzio,
cooperativa,  societa'  consortile  di  garanzia collettiva dei fidi"
ovvero  di  altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva
dei fidi e' vietato a soggetti diversi dai confidi.
  6.  Chiunque  contravviene al disposto del comma 5 e' punito con la
medesima  sanzione  prevista  dall'articolo  133,  comma 3, del testo
unico bancario.
  7.   Si   applicano,   in   quanto   compatibili,  le  disposizioni
dell'articolo 145 del medesimo testo unico.
  8.   I   confidi   sono  costituiti  da  piccole  e  medie  imprese
industriali,   commerciali,  turistiche  e  di  servizi,  da  imprese
artigiane e agricole    , come definite dalla disciplina comunitaria.
  
  9.  Ai  confidi  possono  partecipare  anche  imprese  di  maggiori
dimensioni  rientranti  nei  limiti  dimensionali  determinati  dalla
Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea
per  gli  investimenti  (BEI) a favore delle piccole e medie imprese,
purche'  complessivamente  non  rappresentino  piu' di un sesto della
totalita' delle imprese consorziate o socie.
  10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni
che  non  possono  far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono
sostenerne   l'attivita'   attraverso   contributi   e  garanzie  non
finalizzati  a  singole  operazioni; essi non divengono consorziati o
soci  ne' fruiscono delle attivita' sociali, ma i loro rappresentanti
possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalita'
stabilite  dagli  statuti,  purche'  la  nomina della maggioranza dei
componenti di ciascun organo resti    riservata    all'assemblea.
  11. Il comma 10    si applica   anche ai confidi di secondo grado.
  12.  Il  fondo  consortile  o il capitale sociale di un confidi non
puo' essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le societa'
consortili  l'ammontare  minimo  previsto  dal  codice  civile per la
societa' per azioni.
  13.  La quota di partecipazione di ciascuna impresa non puo' essere
superiore  al  20  per  cento  del  fondo  consortile  o del capitale
sociale, ne' inferiore a 250 euro.
  14.  Il  patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi
indisponibili,   non   puo'   essere   inferiore  a  250  mila  euro.
Dell'ammontare  minimo  del  patrimonio  netto  almeno  un  quinto e'
costituito  da  apporti  dei  consorziati  o  dei soci o da avanzi di
gestione.  Al  fine  del  raggiungimento  di tale ammontare minimo si
considerano  anche  i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti
di  conto  economico  per  far  fronte  a previsioni di rischio sulle
garanzie prestate.
  15.   Quando,   in   occasione   dell'approvazione   del   bilancio
d'esercizio,  risulta  che il patrimonio netto e' diminuito per oltre
un  terzo  al  di  sotto del minimo stabilito    dal comma 14   , gli
amministratori     sottopongono     all'assemblea    gli    opportuni
provvedimenti.  Se  entro  l'esercizio  successivo la diminuzione del
patrimonio netto non si e' ridotta a meno di un terzo di tale minimo,
l'assemblea  che  approva  il  bilancio deve deliberare l'aumento del
fondo  consortile  o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo
statuto  ne  prevede  l'obbligo  per i consorziati o i soci, di nuovi
contributi  ai  fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre
la  perdita  a  meno  di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo
scioglimento del confidi.
  16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del
capitale  sociale,  questo si riduce al di sotto del minimo stabilito
dal  comma  12,  gli  amministratori  devono  senza indugio convocare
l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il
contemporaneo  aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto
minimo,  o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come
societa'  consortili  per azioni o a responsabilita' limitata restano
applicabili  le  ulteriori  disposizioni del codice civile vigenti in
materia di riduzione del capitale per perdite.
  17.  Ai  confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non
si  applicano  il  primo  e  il  secondo comma dell'articolo 2525 del
codice civile, come modificato dalla riforma delle societa'.
  18.  I  confidi  non possono distribuire avanzi di gestione di ogni
genere  e  sotto  qualsiasi  forma  alle imprese consorziate o socie,
neppure  in  caso  di scioglimento del consorzio, della cooperativa o
della societa' consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o
morte del consorziato o del socio.
  19.  Ai  confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non
si  applicano  il  secondo comma dell'articolo 2545-quater del codice
civile introdotto dalla riforma delle societa' e gli articoli 11 e 20
della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto
dall'   articolo    2514, comma primo, lettera d), del codice civile,
come  modificato dalla riforma delle societa', si intende riferito al
Fondo  di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in
mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28.
  20.  I  confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila
imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a
500  milioni  di  euro  possono  istituire,  anche  tramite  le  loro
associazioni   nazionali   di   rappresentanza,   fondi  di  garanzia
interconsortile   destinati  alla  prestazione  di  controgaranzie  e
cogaranzie ai confidi.
     20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi
che   riuniscono   cooperative  e  loro  consorzi  debbono  associare
complessivamente  non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti
complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro.   
  21.  I  fondi  di garanzia interconsortile sono gestiti da societa'
consortili  per  azioni  o  a responsabilita' limitata il cui oggetto
sociale  preveda  in  via esclusiva lo svolgimento di tale attivita',
ovvero  dalle  societa' finanziarie costituite ai sensi dell'articolo
24  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  114.  In  deroga
all'articolo  2602  del  codice civile le societa' consortili possono
essere Costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.
  22.  I  confidi  aderenti  ad  un fondo di garanzia interconsortile
versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del
bilancio,  un  contributo obbligatorio    pari allo 0,5 per mille dei
finanziamenti complessivamente garantiti.    Gli statuti dei fondi di
garanzia   interconsortili   possono  prevedere  un  contributo  piu'
elevato.
  23.   I   confidi  che  non  aderiscono  a  un  fondo  di  garanzia
interconsortile  versano  annualmente  una quota    pari allo 0,5 per
mille  dei  finanziamenti  complessivamente  garantiti    ,  entro il
termine  indicato  nel  comma  22, al Ministero dell'economia e delle
finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del
bilancio  dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti
e' annualmente assegnata ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e
28.      I  confidi,  operanti  nel  settore  agricolo,  la  cui base
associativa  e'  per  almeno il 50 per cento composta da imprenditori
agricoli   di  cui  all'articolo  2135  del  codice  civile,  versano
annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di
garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e
successive modificazioni.   
  24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi
dei  commi 22 e 23, nonche' gli eventuali contributi, anche di terzi,
liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o ai Fondi
di  garanzia  previsti  dai  commi  25  e  28,  non  concorrono  alla
formazione  del  reddito  delle  societa'  che gestiscono tali fondi;
detti  contributi  e  le  somme  versate  ai  sensi del comma 23 sono
ammessi  in  deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti
eroganti nell'esercizio di competenza.
  25. Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale
s.p.a.      ai sensi dell'articolo    2, comma 100, lettera a), della
legge  23  dicembre  1996,  n.  662, e' conferito in una societa' per
azioni,  avente per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con
atto  unilaterale  dallo  Stato  entro  trenta  giorni  dalla data di
entrata  in vigore del presente decreto. Il capitale sociale iniziale
della  Societa'  per  azioni  e' determinato con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze      e  con  il Ministro delle politiche agricole e
forestali.     La Societa' per azioni assume i diritti e gli obblighi
del  Fondo  di  garanzia  proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche
processuali,  anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di
qualsiasi  tipo  costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia
conservano  il  loro  grado e la loro validita' in capo alla societa'
per  azioni,  senza  necessita'  di  alcuna formalita' o annotazione.
L'atto  costitutivo  attribuisce  agli  amministratori la facolta' di
aumentare  il  capitale sociale a norma dell'articolo 2443 del codice
civile  con  offerta  delle nuove azioni ai confidi, anche tramite le
loro associazioni nazionali di rappresentanza, alle societa' indicate
nel  comma  21,  alle  Regioni,  alle Camere di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura,  alle banche, agli enti gestori di altri
fondi  pubblici  di  garanzia  al  fine  del  loro conferimento nella
societa'  per  azioni  e  agli  ulteriori soggetti pubblici e privati
eventualmente  individuati  dallo  statuto della societa'. Lo statuto
fissa  altresi'  un  limite massimo di possesso azionario per i nuovi
soci,  diversi  da  quelli  che  apportino  altri  fondi  pubblici di
garanzia,  non superiore al 5 per cento del capitale sociale. In ogni
caso  lo  Stato,  le  Regioni  e  gli  altri enti pubblici conservano
congiuntamente  la  maggioranza  assoluta del capitale sociale.    Le
operazioni di garanzia effettuate dalla societa' per azioni di cui al
presente  comma  beneficiano  della  garanzia  dello Stato nei limiti
delle risorse finanziarie attribuite.   
  26.  L'intervento  della  societa' per azioni di cui al comma 25 e'
rivolto  in  via  prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle
garanzie,   cogaranzie   o   controgaranzie  prestate  nell'esercizio
esclusivo  o prevalente dell'attivita' di rilascio delle garanzie dai
propri  soci, intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle
associazioni  socie.     PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 novembre 2003,
n. 326.   
     27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le
caratteristiche  delle  garanzie  dallo stesso prestate sono discipli
nate con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.   
  28. L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100,  lettera  b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservato
alle  operazioni  di controgararizia dei confidi operanti sull'intero
territorio  nazionale  nonche'  alle  operazioni  in cogaranzia con i
medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono escutibili
per  intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di
recupero  nei confronti dell'impresa inadempiente. Le eventuali somme
recuperate   dai  confidi  sono  restituite  al  Fondo  nella  stessa
percentuale della garanzia da esso prestata.
  29.  L'esercizio  dell'attivita'  bancaria  in  forma  di  societa'
cooperativa  a  responsabilita'  limitata  e'  consentito,  ai  sensi
dell'articolo  28  del     testo unico bancario   , anche alle banche
che,   in   base   al  proprio  statuto,  esercitano  prevalentemente
l'attivita'  di  garanzia  collettiva  dei fidi a favore dei soci. La
denominazione  di  tali  banche  contiene  le  espressioni "confidi",
"garanzia collettiva dei fidi" o entrambe.
  30.  Alle  banche  di  cui  al  comma  29  si  applicano, in quanto
compatibili,  le  disposizioni  contenute    negli articoli    da 5 a
11, da 19 a 28 e    da 33 a 37    del    testo unico bancario.   
  31.  La  Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e
30,  tenuto  conto  delle  specifiche caratteristiche operative delle
banche di cui al comma 29.
  32.  All'articolo  155  del  testo unico bancario, dopo il comma 4,
sono inseriti i seguenti:
"4-bis.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia,  determina  i  criteri  oggettivi,  riferibili al volume di
attivita'  finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono
individuati  i  confidi  che  sono  tenuti  a  chiedere  l'iscrizione
nell'elenco  speciale  previsto  dall'articolo 107. La Banca d'Italia
stabilisce,  con  proprio  provvedimento, gli elementi da prendere in
considerazione  per  il calcolo del volume di attivita' finanziaria e
dei  mezzi  patrimoniali.  Per  l'iscrizione  nell'elenco  speciale i
confidi   devono   adottare   una  delle  forme  societarie  previste
dall'articolo 106, comma 3.
4-ter.  I  confidi  iscritti  nell'elenco  speciale esercitano in via
prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
4-quater.  I  confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere,
prevalentemente  nei  confronti delle imprese consorziate o socie, le
seguenti attivita':
   a)      prestazione  di  garanzie  a  favore  dell'amministrazione
   finanziaria  dello  Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di
   imposte alle imprese consorziate o socie;
   b)      gestione,  ai  sensi  dell'articolo  47, comma 2, di fondi
   pubblici di agevolazione;
   c)      stipula,  ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti
   con  le  banche  assegnatarie  di  fondi  pubblici di garanzia per
   disciplinare  i  rapporti  con  le imprese consorziate o socie, al
   fine di facilitarne la fruizione.
  4-quinquies.   I  confidi  iscritti  nell'elenco  speciale  possono
svolgere  in  via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca
d'Italia,   le   attivita'  riservate  agli  intermediari  finanziari
iscritti nel medesimo elenco.
  4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli
articoli  107,  commi  2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca
d'Italia   dispone  la  cancellazione  dall'elenco  speciale  qualora
risultino  gravi  violazioni  di  norme di legge o delle disposizioni
emanate  ai  sensi  del  presente  decreto  legislativo;  si  applica
l'articolo 111, commi 3 e 4".
  33.  Le  banche  e  i  confidi  indicati  nei commi 29, 30, 31 e 32
possono,  anche  in  occasione  delle  trasformazioni e delle fusioni
previste  dai  commi  38,  39,  40,  41,  42  e 43, imputare al fondo
consortile  o  al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o
riserve  patrimoniali  costituiti  da  contributi  dello Stato, delle
regioni  e  di altri enti pubblici senza che cio' comporti violazione
dei   vincoli   di   destinazione   eventualmente   sussistenti,  che
permangono,  salvo  quelli  a carattere territoriale, con riferimento
alla  relativa  parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le
azioni  o  quote  corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie
delle  banche  o  dei  confidi  e  non  attribuiscono  alcun  diritto
patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale
o  nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per
la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
  34.  Le  modificazioni  del  contratto di consorzio riguardanti gli
elementi  indicativi  dei consorziati devono essere iscritte soltanto
una   volta   l'anno   entro   centoventi   giorni   dalla   chiusura
dell'esercizio   sociale   attraverso  il  deposito  dell'elenco  dei
consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.
  35.  Gli  amministratori  del consorzio devono redigere il bilancio
d'esercizio  con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio
delle  societa'  per  azioni.  L'assemblea  approva il bilancio entro
centoventi  giorni  dalla  chiusura  dell'esercizio  ed  entro trenta
giorni  dall'approvazione  una  copia  del  bilancio, corredata dalla
relazione  sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se
costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere,
a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro
delle imprese.
  36.  Oltre  i  libri  e le altre scritture contabili prescritti tra
quelli la cui tenuta e' obbligatoria il consorzio deve tenere:
    a)     il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati
la  ragione  o  denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei
consorziati  e  le  variazioni  nelle  persone di questi;    b)    il
libro  delle  adunanze  e  delle deliberazioni dell'assemblea, in cui
devono  essere  trascritti  anche i verbali eventualmente redatti per
atto pubblico;    c)    il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'organo  amministrativo collegiale, se questo esiste;    d)    il
libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se
questo  esiste.  I  primi tre libri devono essere tenuti a cura degli
amministratori  e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta
il  diritto  di  esaminare i libri indicati nel presente comma e, per
quelli  indicati    nelle lettere a) e b)   , di ottenerne estratti a
proprie spese. Il libro indicato    nella lettera a)    puo' altresi'
essere   esaminato   dai   creditori  che  intendano  far  valere  la
responsabilita'  verso  i  terzi  dei  singoli  consorziati  ai sensi
dell'articolo  2615,  secondo  comma,     del codice civile    e deve
essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni
pagina  e  bollato  in  ogni  foglio  dall'ufficio del registro delle
imprese o da un notaio.
  37. L'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario e' sostituito
dal seguente:
"4.  I  confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita
sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione
nella  sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate
agli  intermediari  finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non
si applica il titolo V del presente decreto legislativo".
  38.  I  confidi  possono  trasformarsi  in uno dei tipi associativi
indicati  nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30
e   31  anche  qualora  siano  costituiti  sotto  forma  di  societa'
cooperativa  a  mutualita'  prevalente  o abbiano ricevuto contributi
pubblici o privati di terzi.
  39.  I confidi possono altresi' fondersi con altri confidi comunque
costituiti.   Alle   fusioni   possono  partecipare  anche  societa',
associazioni,  anche  non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi
dai  confidi  purche'  il  consorzio o la societa' incorporante o che
risulta  dalla  fusione sia un confidi o una banca    . . .    di cui
al comma 29.
  40.  Alla  fusione  si applicano in ogni caso    le disposizioni di
cui  al  libro  V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a
far  data  dal    gennaio  2004,    qualora gli statuti dei confidi
partecipanti  alla  fusione  e il progetto di fusione prevedano per i
consorziati  eguali  diritti,  senza  che  assuma rilievo l'ammontare
delle  singole quote di partecipazione, non e' necessario redigere la
relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice
civile,  come modificato dalla riforma delle societa'. Il progetto di
fusione  determina  il  rapporto  di  cambio  sulla  base  del valore
nominale  delle  quote  di  partecipazione,  secondo  un  criterio di
attribuzione proporzionale.
  41.  Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies,
2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma
delle  societa',  le  deliberazioni  assembleari  necessarie  per  le
trasformazioni  e  le  fusioni  previste  dai commi 38, 39, e 40 sono
adottate   con   le   maggioranze   previste  dallo  statuto  per  le
deliberazioni dell'assemblea straordinaria.
  42.  Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e
41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine
pubblica  una  violazione  dei  vincoli di destinazione eventualmente
sussistenti.
  43.  Le  societa'  cooperative  le quali divengono confidi sotto un
diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai
sensi  del  comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del
patrimonio  ai  fondi  mutualistici  per  la promozione e lo sviluppo
della  cooperazione  di  cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31
gennaio  1992,  n.  59,  a  condizione  che nello statuto del confidi
risultante  dalla  trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di
devoluzione  del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di
eventuale  successiva  fusione o trasformazione del confidi stesso in
enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.
  44.  I  confidi  fruiscono  di  tutti  i  benefici  previsti  dalla
legislazione  vigente  a  favore  dei consorzi e delle cooperative di
garanzia  collettiva  fidi;  i  requisiti soggettivi ivi stabiliti si
considerano  soddisfatti  con  il  rispetto  di  quelli  previsti dal
presente articolo.
  45.   Ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  i  confidi,  comunque
costituiti, si considerano enti commerciali.
  46.  Gli  avanzi  di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi
costituenti   il   patrimonio   netto  dei  confidi  concorrono  alla
formazione  del  reddito  nell'esercizio in cui la riserva o il fondo
sia  utilizzato  per  scopi  diversi  dalla  copertura  di perdite di
esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale.
Il  reddito  d'impresa  e'  determinato  senza apportare al risultato
netto   del  conto  economico  le  eventuali  variazioni  in  aumento
conseguenti  all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo
VI,  e  nel  titolo  II,  capo  II, del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  47.  Ai  fini  dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive i
confidi,  comunque  costituiti,  determinano  in  ogni caso il valore
della  produzione  netta secondo le modalita' contenute nell'articolo
10,  comma  1,  del  decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni.
  48.  Ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto non si considera
effettuata   nell'esercizio   di   imprese  l'attivita'  di  garanzia
collettiva dei fidi.
  49.  Le  quote  di partecipazione al fondo consortile o al capitale
sociale  dei  confidi,  comunque  costituiti, e i contributi a questi
versati  costituiscono  per  le  imprese  consorziate  o  socie oneri
contributivi  ai  sensi  dell'articolo  64,  comma 4, del testo unico
delle  imposte  sui  redditi  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Tale
disposizione  si  applica  anche  alle  imprese e agli enti di cui al
comma  10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2
per  cento  del reddito d'impresa dichiarato; e' salva ogni eventuale
ulteriore deduzione prevista dalla legge.
  50.  Ai  fini  delle  imposte  sui  redditi, le trasformazioni e le
fusioni  effettuate  tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41,
42  e  43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei
fondi  in  sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la
trasformazione o partecipato alla fusione.
  51.  Le  fusioni  sono  soggette  all'imposta di registro in misura
fissa.
  52.  I  confidi  gia' costituiti alla data di entrata in vigore del
presente  decreto  hanno  tempo  due anni decorrenti da tale data per
adeguarsi  ai  requisiti  disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17,
salva  fino  ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del
presente  articolo;  anche  decorso  tale  termine i confidi in forma
cooperativa  gia'  costituiti  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della
quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.
  53.  Per  i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi
alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto tra imprese
operanti  nelle  zone  ammesse  alla deroga per gli aiuti a finalita'
regionale,  di  cui  all'articolo  87,  paragrafo  3, lettera a), del
trattato  CE,  la  parte  dell'ammontare  minimo del patrimonio netto
costituito  da  apporti  dei  consorziati  o  dei soci o da avanzi di
gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a
quanto previsto dal comma 14.
  54.  I  soggetti  di  cui  al comma 10, che alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto  partecipano  al fondo consortile o al
capitale  sociale  dei  confidi,  anche  di  secondo  grado,  possono
mantenere  la  loro  partecipazione,  fermo  restando  il  divieto di
fruizione dell'attivita' sociale.
  55.  I  confidi  che  alla  data  di entrata in vigore del presente
decreto  gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare
a  gestirli  fino a non oltre tre anni dalla stessa data. Fino a tale
termine    i    confidi    possono   prestare   garanzie   a   favore
dell'amministrazione  finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione
dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie.
  56.  Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di
bilancio   conseguenti   all'attuazione  del  presente  articolo  non
comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre
leggi in materia di bilancio, ne' danno luogo a rettifiche fiscali.
  57.  I  confidi che hanno un volume di attivita' finanziaria pari o
superiore  a  cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o
superiori  a duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di
diciotto  mesi  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
chiedere  l'iscrizione  provvisoria  nell'elenco  speciale     di cui
all'articolo  107  del  testo  unico  bancario.     La Banca d'Italia
procede  all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri
requisiti  di  iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo
unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano
ai  requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 32.
Trascorso  tale periodo, la Banca d'Italia procede alla cancellazione
dall'elenco  speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi
iscritti  nell'elenco  speciale  ai  sensi  del presente comma, oltre
all'attivita'  di  garanzia  collettiva  dei  fidi, possono svolgere,
esclusivamente  nei  confronti  delle imprese consorziate o socie, le
sole  attivita' indicate nell'articolo 155, comma 4-quater, del testo
unico  bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma
4-ter, del medesimo testo unico bancario.
  58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n.
72, e' abrogato.
  59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' abrogato.
  60.  Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446, sono soppresse le seguenti parole: "e in ogni caso   
per      i  consorzi  di  garanzia collettiva fidi di primo e secondo
grado,  anche  costituiti  sotto  forma  di  societa'  cooperativa  o
consortile,  previsti  dagli  articoli  29 e 30 della legge 5 ottobre
1991,  n.  317,  iscritti  nell'apposita sezione dell'elenco previsto
dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385".
  61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le
parole:   "consorzi   o   cooperative  di  garanzia  collettiva  fidi
denominati  "Confidi",  istituiti  dalle  associazioni  di  categoria
imprenditoriali  e  dagli  ordini  professionali"  sono sostituite   
dalle seguenti: "confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269".   
       61-bis.   La   garanzia   della  Sezione  speciale  del  Fondo
interbancario  di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9
maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, puo' essere concessa
alle  banche  e  agli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
speciale  di  cui all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte
di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice   civile,   ivi   comprese   la  locazione  finanziaria  e  la
partecipazione,  temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese
agricole   medesime,   assunte   da  banche,  da  altri  intermediari
finanziari  o  da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia
della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia e' estesa,
nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti
nel  settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50
per  cento  di  imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari
iscritti  nell'elenco  generale  di cui all'articolo 106 del medesimo
testo  unico.  Con  decreto  del  Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da  emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalita' per la concessione delle garanzie della Sezione speciale
e  la  gestione  delle  sue  risorse, nonche' le eventuali riserve di
fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni.
  61-ter.  In  via  transitoria, fino alla data di insediamento degli
organi  sociali  della  societa'  di  cui  al comma 25, continuano ad
applicarsi  le  disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662.   
 
                             Art. 14  
                        *** OMISSIS ***
 
                             Art. 16 
          Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione
      impiegato dagli autotrasportatori e pedaggi autostradali
 
  1.  Nel  rispetto  e  nei  limiti  della  normativa comunitaria, le
disposizioni   di  cui  ai  commi  da  1  a  4  dell'articolo  5  del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, gia' prorogate al
31  dicembre  2002 con l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8
luglio  2002,  n.  138,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto  2002,  n.  178,  come  modificate  dall'articolo  3, comma 1,
lettera  c), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito,
con   modificazioni,  dalla  legge  22  novembre  2002,  n.  265,  si
applicano, con le medesime modalita' ed effetti, anche per il periodo
dal  1  gennaio  al  31 dicembre 2003. Per tale periodo i termini e i
riferimenti  temporali  contenuti  nelle predette disposizioni, ferme
nel resto, sono cosi' rideterminati:
a) la  riduzione  dell'aliquota  prevista  dal  comma  1 del predetto
   articolo 5 e' fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;
b) il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze di cui al
   comma  3  del  predetto  articolo  5  deve essere pubblicato nella
   Gazzetta  Ufficiale  entro il 31 gennaio 2004, facendo riferimento
   allo  scostamento  di  prezzo che risulti alla fine dell'anno 2003
   rispetto  al  prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio del
   medesimo anno;
c) la  domanda  di rimborso di cui al comma 4 del predetto articolo 5
   deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.
  2.  Per  gli  interventi  previsti  dall'articolo  2,  comma 3, del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo  45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n.  488, e' autorizzata a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa
di  10.329.138 euro.    Ai relativi oneri si provvede con quota parte
delle  entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia
e  delle  finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.   
  3.  Una  quota  del fondo di rotazione per le politiche comunitarie
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per  l'anno  2003,  pari  a  308  milioni  di  euro,  e' utilizzata a
copertura  dell'agevolazione  fiscale  di cui al comma 1. Il predetto
importo  e'  versato  all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnato  alla pertinente unita' previsionale di base del predetto
stato di previsione per l'anno 2004.
 
                             Art. 17 
                        *** OMISSIS ***

 

                             Art. 33 
                        Concordato preventivo   
      1.  In  attesa  dell'avvio  a  regime del concordato preventivo
triennale,   e'   introdotto  in  forma  sperimentale  un  concordato
preventivo  biennale  per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2003 e per quello successivo.
  2.  Sono  ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito di
impresa e gli esercenti arti e professioni.
  3.  L'osservanza  degli obblighi fiscali intrinseca all'adesione al
concordato preventivo comporta:
a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune
   ipotesi, dei contributi;
b) salvo  che  non  venga richiesto dal cliente, la sospensione degli
   obblighi  tributari  di  emissione dello scontrino fiscale e della
   ricevuta fiscale;
c) la limitazione dei poteri di accertamento.
  4.  Il  concordato  preventivo  si opera sulle seguenti basi, ferma
restando  la  dichiarazione  di  un  reddito  di  impresa o di lavoro
autonomo minimo di 1.000 euro:
a) per  il primo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi
   del  2001  almeno del 9 per cento, nonche' il relativo reddito del
   2001  almeno  del  7  per cento, anche a seguito di adeguamento in
   dichiarazione  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi e sul valore
   aggiunto;
b) per  il  secondo  periodo  d'imposta,  incrementando  i  ricavi  o
   compensi  del  2003  almeno del 4,5 per cento, nonche' il relativo
   reddito  del  2003  almeno  del  3,5 per cento, anche a seguito di
   adeguamento  in  dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e
   sul  valore  aggiunto;  tale  adeguamento,  per  quanto riguarda i
   ricavi  o  compensi, e' consentito solo se la predetta soglia puo'
   essere  raggiunta  con  un incremento non superiore al 5 per cento
   dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.
  5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corso
al     gennaio   2001   sono   inferiori   a   quelli   risultanti
dall'applicazione  degli studi di settore o dei parametri, l'adesione
al  concordato  preventivo  e'  subordinata  all'adeguamento a questi
ultimi  e  all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di
sanzioni  ed  interessi,  da  effettuare  anteriormente  alla data di
presentazione della comunicazione di adesione.
  6.  Ai fini di quanto previsto dal comma 4 si tiene conto, inoltre,
degli  atti  di accertamento divenuti non piu' impugnabili, ancorche'
definiti  per  adesione,  nonche' delle integrazioni e definizioni di
cui  alla  legge  27  dicembre 2002, n. 289. Non si tiene conto delle
dichiarazioni  integrative  presentate  ai  sensi dell'articolo 2 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che
abbiano  determinato  una  riduzione  del reddito ovvero dei ricavi o
compensi dichiarati.
  7.  Per  i  periodi  d'imposta  oggetto  di concordato, sul reddito
d'impresa  o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo
al  periodo  d'imposta  in  corso  al    gennaio 2001, l'imposta e'
determinata separatamente con l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota
e',  invece,  del  33 per cento per i soggetti di cui all'articolo 87
del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' per gli
altri soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo
al  periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sia stato superiore
a  100.000  euro.  Sul  reddito  che eccede quello minimo determinato
secondo  le  modalita'  di  cui al comma 4 non sono dovuti contributi
previdenziali  per  la  parte eccedente il minimale reddituale; se il
contribuente  intende  versare comunque i contributi, gli stessi sono
commisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale.
  8.  Per  i  soggetti  che si avvalgono del concordato preventivo, i
redditi  d'impresa  e  di  lavoro  autonomo possono essere oggetto di
accertamento  ai fini tributari e contributivi esclusivamente in base
agli  articoli  39,  primo  comma,  lettere  a),  b),  c) e d), primo
periodo,  e  secondo  comma,  lettera c), 40 e 41-bis del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600. Restano
altresi'  applicabili  le  disposizioni di cui all'articolo 54, commi
secondo,  primo  periodo,  terzo,  quarto  e  quinto, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' quelle
previste  dal  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.
  9. Il contribuente che non soddisfa la condizione di cui al comma 4
lo comunica nella dichiarazione dei redditi; in questo caso:
a) il contribuente decade dai benefici previsti dal comma 3;
b) l'ufficio  emette  accertamento  parziale, sulla base dei ricavi o
   compensi  di  cui  al  comma  4;  salve  le ipotesi di accadimenti
   straordinari  ed  imprevedibili;  in  tale  ultima  ipotesi  trova
   applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto
   dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
c) gli  obblighi  di documentazione riprendono dalla data di scadenza
   del  termine  per  la  presentazione della dichiarazione in cui e'
   stata data la comunicazione.
  10.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto  e'  abrogato l'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471.
  11.   Nell'articolo   6,   comma  3,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo  18  dicembre  1997,  n. 471, le parole: "pari al cento",
sono sostituite dalle seguenti: "pari al centocinquanta".
  12. Non sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito
d'impresa e gli esercenti arti e professioni che:
a) non erano in attivita' il 31 dicembre 2000;
b) hanno   dichiarato  ricavi  o  compensi  di  importo  superiore  a
   5.154.569,00  euro  nel  periodo  d'imposta in corso al 1° gennaio
   2001;  non  si tiene conto di quelli di cui all'articolo 53, comma
   1,  lettera  c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
   al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
   917;
c) hanno titolo a regimi forfettari di determinazione dell'imponibile
   o  dell'imposta,  per  il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
   2001, o per quello in corso al l° gennaio 2003;
d) non  si  impegnano a rispettare la condizione indicata nel comma 4
   per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.
  13.  La  sospensione  dell'obbligo  tributario  di  emissione dello
scontrino  e  della ricevuta fiscale opera per le operazioni poste in
essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione.
Resta  comunque  ferma  la  determinazione  dell'imposta  sul  valore
aggiunto   periodicamente   dovuta   da   calcolare   tenendo   conto
dell'imposta  relativa  alle  cessioni  di beni e alle prestazioni di
servizio effettuate.
  14.  Agli  effetti  del  presente  articolo,  si considerano ricavi
quelli dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,  e successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle
lettere  c),  d),  e)  ed  f)  del  comma 1 del medesimo articolo; si
considerano  compensi  quelli previsti dall'articolo 50, comma 1, del
medesimo testo unico.
  15.   Le   disposizioni   del   presente   articolo   non  incidono
sull'esercizio  della delega legislativa di cui all'articolo 3, comma
1,  lettera  e),  numero  3),  della  legge  7  aprile  2003,  n. 80.
L'adesione al concordato preventivo si esprime mediante comunicazione
resa  tra  il    gennaio  e il 16 marzo 2004. Con provvedimento del
direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale,   sono  stabilite  le  modalita'  di  presentazione  della
comunicazione di adesione e dell'adeguamento di cui al comma 5.   
 
                             Art. 34 
       Proroga di termini in materia di definizioni agevolate
  1.  Al  decreto-legge  24  giugno  2003,  n.  143,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 1 agosto 2003, n. 212, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nei commi 2 e 2-bis dell'articolo 1, le parole: "16 ottobre 2003",
   ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "16 marzo
   2004";
b) nello  stesso  comma 2 dell'articolo 1, sono aggiunte, in fine, le
   seguenti  parole: ", anche con riferimento alle date di versamento
   degli  eventuali  pagamenti  rateali, ferma restando la decorrenza
   degli interessi dal 17 ottobre 2003.";
   c)  nel  comma  2-sexies  dell'articolo  1,  il  primo  periodo e'
   sostituito  dai  seguenti: "Per i contribuenti che non provvedono,
   in  base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16
   marzo   2004,   versamenti   utili   per  la  definizione  di  cui
   all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
   modificazioni,  il termine per la proposizione del ricorso avverso
   atti  dell'amministrazione  finanziaria,  di  cui al comma 8 dello
   stesso  articolo  15, e' fissato al 18 marzo 2004. E' sospeso fino
   al   18  marzo  2004  il  termine  per  il  perfezionamento  della
   definizione  di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
   relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al comma 1 del
   citato  articolo  15  della  legge  n. 289 del 2002"; nel medesimo
   comma,   secondo   periodo,   le  parole:  "16  ottobre  2003"sono
   sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004".   
  2.  Nel  comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002,
n.  289,  le  parole:  "16  ottobre  2003" e "16 settembre 2003" sono
sostituite,  rispettivamente,  dalle  seguenti: "16 marzo 2004" e "16
febbraio 2004".
  3. Nell'articolo 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come  modificato,  da  ultimo,  dall'articolo  1,  comma  1,  secondo
periodo,  del  decreto-legge  24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  1  agosto  2003, n. 212, le parole: "30
novembre  2003",  ovunque  ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
"30  aprile  2004"; nello stesso articolo 16, comma 8, primo periodo,
le  parole. "1 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "16 maggio
2004".
  4.  Le  penalita'  previste  a carico dei soggetti convenzionati ai
sensi dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della
Repubblica  del  22  luglio  1998,  n.  322,  per la tardiva o errata
trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  ricevute dai predetti
soggetti  fino  al     31 dicembre 2002   , sono ridotte ad una somma
pari  al    10 per cento    dell'importo risultante dall'applicazione
dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.
      5. Il beneficio previsto al comma 4 si applica a condizione che
il versamento della penalita' ridotta avvenga:
a) per  le  penalita'  gia' contestate alla data di entrata in vigore
   della  legge  di  conversione  del  presente decreto, entro trenta
   giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
b) per  le  penalita'  non  ancora contestate alla data di entrata in
   vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, entro
   dieci  giorni  dalla  notifica  dell'invito  al pagamento da parte
   dell'Agenzia delle entrate.   
  6.  Il beneficio previsto dal comma 4 non si applica alle penalita'
gia'  versate     . . .    alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
     6-bis. Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati
ai  sensi  dell'articolo  19,  commi 5 e 6, del decreto legislativo 9
luglio  1997,  n.  241,  e  dell'articolo  1,  comma  2,  del decreto
legislativo  22  febbraio  1999,  n.  37,  per il ritardato invio dei
flussi  informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il
ritardato  versamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma
pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei
criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.
  6-ter. Il beneficio previsto al comma 6-bis si applica a condizione
che  il  ritardato  invio  dei  flussi  informativi  e  il  ritardato
riversamento delle somme riscosse sia relativo a somme incassate fino
al  31  dicembre  2002, e che il riversamento delle penalita' ridotte
avvenga:
a) per  le  penalita'  gia' contestate alla data di entrata in vigore
   della  legge  di  conversione  del  presente decreto, entro trenta
   giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
b) per  le  penalita'  non  ancora contestate alla data di entrata in
   vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, entro
   dieci  giorni  dalla  notifica  dell'invito  al pagamento da parte
   dell'Agenzia delle entrate.
  6-quater.  Non  si  fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle
penalita'  gia' versate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.   
 
                               Art. 35 
                          *** OMISSIS ***
 
                               Art. 36 
           ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N.326   
 
                              Art. 37 
                          *** OMISSIS ***
 
                             Art. 43.
              Istituzione della gestione previdenziale
             in favore degli associati in partecipazione
  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito
dell'associazione  in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550,
2551,  2552,  2553,  2554 del Codice Civile, conferiscono prestazioni
lavorative  i  cui  compensi  sono qualificati come redditi da lavoro
autonomo  ai  sensi  dell'articolo  49,  comma  2, lettera c), del   
decreto  del Presidente della Repubblica    22 dicembre 1986, n. 917,
e   successive   modificazioni   e  integrazioni,  sono  tenuti,  con
esclusione  degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizione in
un'apposita   gestione   previdenziale   istituita   presso   l'INPS,
finalizzata  all'estensione  dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
  2.  Il  contributo  alla  gestione  di  cui  al  comma 1 e' pari al
contributo  pensionistico  corrisposto  alla gestione separata di cui
all'articolo  2,  comma  26,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335, dai
soggetti  non  iscritti ad altre forme di previdenza. Il 55 per cento
del  predetto  contributo  e' posto a carico dell'associante ed il 45
per  cento  e'  posto  a  carico  dell'associato.  Il  contributo  e'
applicato  sul  reddito  delle  attivita'  determinato con gli stessi
criteri  stabiliti  ai  fini  dell'imposta  sul reddito delle persone
fisiche,  quale  risulta  dalla  relativa  dichiarazione  annuale dei
redditi e dagli accertamenti definitivi.
  3.  Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili,
relativi  a  ciascun  anno  solare  cui si riferisce il versamento, i
soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello
calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3,
della  legge  2  agosto  1990,  n.  233, e successive modificazioni e
integrazioni.
  4.  In  caso di contribuzione annua inferiore    all'importo di cui
al comma 3   , i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in
proporzione  alla  somma versata. I contributi come sopra determinati
sono  attribuiti  temporalmente  all'inizio  dell'anno  solare fino a
concorrenza di dodici mesi nell'anno.
  5. Per il versamento del contributo di cui al comma 2, si applicano
le  modalita'  ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e
continuativi  iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26,
della  legge  8  agosto  1995,  n. 335, e successive modificazioni ed
integrazioni.
  6.  Il versamento e' effettuato sugli importi erogati all'associato
anche  a  titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo
conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.
  7.  Ai  soggetti  di  cui al comma 1 si applicano esclusivamente le
disposizioni  in  materia  di  requisiti  di  accesso  e  calcolo del
trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335,
per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza
successivamente al 31 dicembre 1995.
  8. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 1 comunicano
all'INPS  entro  il  31  marzo  2004,  ovvero  dalla  data  di inizio
dell'attivita' lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attivita'
medesima,  i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il
proprio domicilio.
  9.  Con  decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e' definito
l'assetto  organizzativo  e  funzionale della gestione e del rapporto
assicurativo,  in  base  alla  legge  9 marzo 1989, n. 88, al decreto
legislativo  30  giugno  1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n.
233, e successive modificazioni e integrazioni.
 
                             Art. 44.
             Disposizioni varie in materia previdenziale
                        *** OMISSIS ***
  9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese
di  gennaio  2005,  i  sostituti  d'imposta  tenuti al rilascio della
certificazione  di cui    all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22
luglio  1998,  n.  322,  e  successive  modificazioni   , trasmettono
mensilmente  in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati
di  cui  all'articolo  3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente
della repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto Nazionale della
Previdenza  Sociale  (INPS)  i  dati  retributivi  e  le informazioni
necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle
posizioni   assicurative   individuali   e   per  l'erogazione  delle
prestazioni,  entro  l'ultimo  giorno del mese successivo a quello di
riferimento.   Tale  disposizione  si  applica  anche  nei  confronti
dell'Istituto    Nazionale    di    Previdenza   per   i   Dipendenti
dell'Amministrazione  Pubblica  (INPDAP)      con  riferimento     ai
sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui   
all'articolo  4,  commi  6-ter  e 6-quater, del regolamento di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni   , il cui personale e' iscritto al medesimo
Istituto.   Entro   il   30   giugno   2004  gli  enti  previdenziali
provvederanno   ad  emanare  le  istruzioni  tecniche  e  procedurali
necessarie  per la trasmissione dei flussi informativi ed attiveranno
una  sperimentazione  operativa  con  un  campione  significativo  di
aziende,  enti o amministrazioni, distinto per settori di attivita' o
comparti,  che  dovra'  concludersi  entro  il  30  settembre 2004. A
decorrere  dal  1  gennaio 2004, al fine di garantire il monitoraggio
dei  flussi  finanziari  relativi alle prestazioni sociali erogate, i
datori  di  lavoro  soggetti  alla  disciplina  prevista  dal decreto
ministeriale  5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
67  del  13  marzo  1969, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono  tenuti  a  trasmettere  per  via telematica le dichiarazioni di
pertinenza  dell'INPS,  secondo  le  modalita' stabilite dallo stesso
Istituto.
                       *** OMISSIS ***
 
                             Art. 45 
         Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla
         gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
               della    legge 8 agosto 1995, n. 335   
 
  1.  Con  effetto  dal  1  gennaio  2004  l'aliquota contributiva   
pensionistica      per  gli  iscritti  alla  gestione separata di cui
all'articolo  2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e' stabilita in
misura  identica  a quella prevista per la gestione pensionistica dei
commercianti.  Per  gli  anni  successivi,  ad  essa si applicano gli
incrementi  previsti  dall'articolo  59,  comma  15,  della  legge 27
dicembre  1997,  n.  449,  fino al raggiungimento dell'aliquota di 19
punti percentuali.
 
                               Art. 46
                          *** OMISSIS ***
FINE TESTO LEGGE

 

 

 

 

 

S. O. alla G. U. n. 299 del 27.12.2003 (Fonte Guritel)

LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350

   "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2004)"
       La  Camera  dei  deputati  ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
                        la seguente legge:
 
                               Art. 1 
                           ***OMISSIS***
 
                               Art. 2
                (Disposizioni in materia di entrate)
                          ***OMISSIS***
   10.  All'articolo  33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4:
   1)  alla  lettera  a),  le  parole:  "almeno del 9 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "almeno dell'8 per cento";
   2)  alla  lettera  b),  le  parole:  "i ricavi o compensi del 2003
almeno del 4,5 per cento, nonche' il relativo reddito del 2003 almeno
del  3,5  per  cento"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "i ricavi o
compensi  minimi  concordati  per  il  2003  almeno  del 5 per cento,
nonche' il relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno
del 3,5 per cento";
   3)  alla  lettera b), le parole: "un incremento non superiore al 5
per  cento  dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili"
sono  sostituite  dalle  seguenti: "un incremento non superiore al 10
per  cento  dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili,
con  una  sanzione  pari  al 5 per cento delle imposte correlate alla
differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti ricavi o
compensi annotati nelle scritture contabili";
   b)  al  comma  6,  le  parole: "dal comma 4" sono sostituite dalle
seguenti: "dai commi 4 e 5";
   c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
   "7-bis.  Ai  fini  dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare
dei  maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, si
applica,  tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad
imposta   ovvero   soggette   a  regimi  speciali,  l'aliquota  media
risultante  dal  rapporto  tra  l'imposta  relativa  alle  operazioni
imponibili,  diminuita  di  quella  relativa  alle  cessioni  di beni
ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato";
   d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
   "8.  Per  i  periodi  d'imposta  soggetti a concordato preventivo,
relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti
i  poteri  spettanti  all'amministrazione  finanziaria  in  base alle
disposizioni di cui:
   a)  al  primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma,
lettere  a), d) e d-bis), dell'articolo 39 del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  600,  e  successive
modificazioni;
   b)  all'articolo  54,  secondo comma, secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;
   c)  all'articolo  55,  secondo  comma,  numero 3), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni";
   e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
   "8-bis.  Per  i  medesimi  periodi  d'imposta  di  cui al comma 8,
relativamente  al  reddito  d'impresa  o  di  lavoro  autonomo,  sono
preclusi  gli  atti  di  accertamento  qualora  il  maggiore  reddito
accertabile   sia  inferiore  o  pari  al  50  per  cento  di  quello
dichiarato";
   f)  al  comma  9,  le  parole:  "non  soddisfa la condizione" sono
sostituite  dalle seguenti: "non soddisfa le condizioni"; al medesimo
comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
   "c)   gli   obblighi  di  documentazione  riprendono  dal  periodo
d'imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le
condizioni di cui al comma 4";
   g) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
   "11.  La  sospensione  dell'esercizio dell'attivita', ovvero della
licenza  o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', prevista
dall'articolo  12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del
1997, e' disposta dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate,
per  un  periodo  da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi
dei   contribuenti   che   non  hanno  aderito  al  concordato  siano
constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di
emettere  la  ricevuta  fiscale  o  lo  scontrino fiscale compiute in
giorni  diversi  nel  corso di un quinquennio; in deroga all'articolo
19,  comma  7,  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il
provvedimento   di   sospensione   e'  immediatamente  esecutivo.  La
disposizione   di   cui  al  presente  comma  non  si  applica  se  i
corrispettivi  non  documentati  sono complessivamente inferiori a 50
euro.  Il  presente  comma  non si applica alle violazioni constatate
prima della data di entrata in vigore del presente decreto";
   h)  al  comma  12,  lettera  b),  le  parole: "importo superiore a
5.154.569,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "importo superiore
a 5.164.569,00 euro"; nel medesimo comma, alla lettera c), le parole:
"hanno  titolo  a  regimi forfettari" sono sostituite dalle seguenti:
"si sono avvalsi dei regimi forfettari";
   i)  al  comma  13, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
provvedimento   del   direttore   dell'Agenzia   delle   entrate   di
approvazione  del  modello  di dichiarazione IVA annuale, per tutti i
soggetti  passivi  di  tale  imposta,  sono  definite le modalita' di
separata  indicazione  delle  cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti
titolari di partita IVA";
   l)  al  comma  14  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
periodo precedente si applica solo con riferimento agli incrementi di
cui al comma 4".
                         ***OMISSIS***
   25.  Nell'articolo  10,  comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.
342,  le  parole:  "chiuso entro il 31 dicembre 1999" sono sostituite
dalle  seguenti:  "chiuso  entro  il  31  dicembre  2002".  L'imposta
sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma
deve  essere  versata  in  tre  rate  annuali,  entro  il  termine di
versamento  del  saldo  delle  imposte  sui  redditi, rispettivamente
secondo  i  seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel
2005 e 25 per cento nel 2006.
   26.  Le  disposizioni  previste  dagli  articoli 17, 18 e 20 della
legge  21  novembre  2000, n. 342, possono essere applicate anche con
riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in
corso  alla  data  del  31  dicembre  2003.  In questo caso la misura
dell'imposta  sostitutiva del 19 per cento e' ridotta al 12 per cento
e  quella  del  15  per  cento  e'  ridotta al 9 per cento. L'imposta
sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma
deve   essere  versata  in  tre  rate  annuali,  senza  pagamento  di
interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui
redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel
2004,  25  per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. L'applicazione
dell'imposta  sostitutiva  deve  essere richiesta nella dichiarazione
dei  redditi  relativa  al  periodo  di  imposta in cui e' effettuato
l'affrancamento dei valori. All'articolo 4 del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   "3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
o  controllo  presso  la fondazione non possono ricoprire funzioni di
amministrazione,  direzione  o  controllo presso la societa' bancaria
conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono
funzioni  di  indirizzo  presso  la  fondazione non possono ricoprire
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa'
bancaria conferitaria".
   27.  Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25
e 26 del presente articolo si fa riferimento, per quanto compatibili,
alle  modalita' stabilite, rispettivamente, dal regolamento di cui al
decreto  del  Ministro  delle  finanze  13 aprile 2001, n. 162, e dal
regolamento  di  cui  al  decreto  del Ministro dell'economia e delle
finanze 22 ottobre 2001, n. 408.
                            ***OMISSIS***
   44.  Le  disposizioni  degli  articoli  7,  8  e  9 della legge 27
dicembre  2002,  n.  289, si applicano, con le medesime modalita' ivi
rispettivamente  indicate,  anche relativamente al periodo di imposta
in  corso  al  31  dicembre  2002, per il quale le dichiarazioni sono
state  presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento
entro il 16 marzo 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni:
   a)  per  i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della
presente  legge,  hanno  gia'  effettuato  versamenti  utili  per  la
definizione  di  obblighi  ed  adempimenti  tributari  ai sensi degli
articoli  7,  8  e  9  della  predetta  legge  n. 289 del 2002, ferma
restando la rateizzazione dell'eccedenza, il versamento da effettuare
entro il 16 marzo 2004 e' pari:
   1)  all'intero  importo  dovuto, fino a concorrenza, con un minimo
rispettivamente  di  100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le
persone  fisiche  e  di  6.000  euro  per  gli  altri  soggetti, se i
versamenti gia' effettuati sono inferiori a tali somme;
   2)  al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro
per  le  persone  fisiche  e  200  euro  per gli altri soggetti, se i
versamenti  gia' effettuati sono pari o superiori alle predette somme
di 3.000 e 6.000 euro;
   b)  la  presentazione  della  dichiarazione  integrativa  in forma
riservata  ai  sensi  del  comma  4  del  predetto  articolo 8 non e'
consentita  ai  soggetti  che  hanno  omesso  la  presentazione delle
dichiarazioni  relative a tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1
del  medesimo  articolo, nonche' al periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2002;
   c)  non  possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8
della  citata  legge n. 289 del 2002, i soggetti che hanno effettuato
la  definizione automatica per gli anni pregressi di cui all'articolo
9 della medesima legge;
   d)  i  contribuenti  che intendono avvalersi delle disposizioni di
cui all'articolo 9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a pena di
nullita', una dichiarazione concernente tutti i periodi d'imposta per
i  quali  le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31
ottobre 2003;
   e)  le  definizioni  ed integrazioni non possono essere effettuate
dai  soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge,  e'  stato  notificato  processo  verbale di constatazione con
esito  positivo,  ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte
sui  redditi,  dell'imposta  sul  valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale    sulle    attivita'   produttive,   nonche'   invito   al
contraddittorio  di  cui  all'articolo  5  del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata perfezionata
la  definizione  ai  sensi  dei  commi  48 e 49. In caso di avvisi di
accertamento  parziale  di  cui  all'articolo  41-bis del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni,  relativamente  ai  redditi  oggetto  di definizione o
integrazione,  ovvero  di  avvisi di accertamento di cui all'articolo
54,  quinto  comma,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi
alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione o
integrazione e' ammessa a condizione che il contribuente versi, entro
la  prima  data  di  pagamento  degli  importi  per  la definizione o
l'integrazione,  le  somme  derivanti dall'accertamento parziale, con
esclusione  delle  sanzioni  e  degli  interessi;  non  si fa luogo a
rimborso di quanto gia' pagato;
   f)  per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del
presente  comma,  si  applica  l'articolo  10 della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
   g)  i  contribuenti  che  hanno  presentato  successivamente al 31
ottobre  2003 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2,
comma  8-bis,  del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica   22   luglio   1998,  n.  322,  possono  avvalersi  delle
disposizioni  di cui al presente comma sulla base delle dichiarazioni
originarie  presentate.  L'esercizio della facolta' di cui al periodo
precedente   costituisce   rinuncia  agli  effetti  favorevoli  delle
dichiarazioni integrative presentate.
   45.  Le disposizioni dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge
27  dicembre  2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle imposte e
delle  ritenute  dovute alla data di entrata in vigore della presente
legge,  ed  il  relativo  versamento  e' effettuato entro il 16 marzo
2004,  ovvero,  per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge.
Qualora  gli  importi  da  versare  ai  sensi  del presente comma, in
applicazione  del comma 1 del citato articolo 9-bis, eccedano, per le
persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la
somma  di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
tre  rate  con  le  modalita'  stabilite con il decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo
periodo,  del  decreto-legge  24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  1° agosto 2003, n. 212, come modificato
dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
   46. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica
e  liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  si  applicano  anche relativamente agli atti
pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture
private  registrate  fino  al  30 settembre 2003, alle denunce e alle
dichiarazioni    presentate   entro   tale   ultima   data,   nonche'
all'adempimento  delle  formalita'  omesse  per le quali alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono  decorsi i relativi
termini.  La  presentazione  delle istanze, il versamento delle somme
dovute,  l'adempimento  delle  formalita'  omesse, di cui allo stesso
articolo  11,  sono effettuati entro il 16 marzo 2004; si applica, in
particolare,  l'articolo  11,  comma  1, ultimo periodo, della citata
legge n. 289 del 2002.
   47.  I  soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 27
dicembre  2002,  n.  289,  che  si avvalgono delle disposizioni degli
articoli   8   e  9  della  stessa  legge  n.  289  del  2002,  anche
relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per
il  quale  le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2003,  procedono  alla  regolarizzazione delle scritture contabili di
cui  al  predetto  articolo  14, anche con riferimento alle attivita'
detenute  all'estero  alla  data  del  31  dicembre  2002, secondo le
seguenti disposizioni:
   a)   le   variazioni   ovvero   le   iscrizioni   sono  effettuate
nell'inventario,  nel  rendiconto  ovvero  nel  bilancio chiuso al 31
dicembre  2003,  ovvero  in  quelli del periodo di imposta in corso a
tale  data  nonche' negli altri libri e registri relativi ai medesimi
periodi previsti dalle vigenti disposizioni;
   b)  nei  casi  di  cui  ai  commi 4 e 5 del citato articolo 14, le
attivita'  ed  i maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti
ai  fini  delle  imposte  sui  redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive  a  decorrere  dal  terzo  periodo  di  imposta
successivo  a  quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai
fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14;
   c)  il  versamento  dell'imposta  sostitutiva dovuta e' effettuato
entro il 16 marzo 2004.
   48.  Relativamente  al  periodo  d'imposta in corso al 31 dicembre
2002,  le disposizioni dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002,
n.  289, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di
contestazione  ed  agli  avvisi  di  irrogazione delle sanzioni per i
quali  alla  data  di entrata in vigore della presente legge non sono
ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti
al   contraddittorio  di  cui  agli  articoli  5  e  11  del  decreto
legislativo  19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta data,
non e' ancora intervenuta la definizione, nonche' ai processi verbali
di  constatazione  relativamente ai quali, alla medesima data, non e'
stato  notificato  avviso  di  accertamento ovvero ricevuto invito al
contraddittorio.  Il pagamento delle somme dovute e' effettuato entro
il  16  marzo  2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in
vigore  della  presente legge, hanno gia' effettuato versamenti utili
per  la  definizione  di  obblighi  ed adempimenti tributari ai sensi
dell'articolo 15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando
la  rateizzazione dell'eccedenza, si applicano le disposizioni di cui
al  comma  44,  lettera  a), numeri 1) e 2). Dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino al 18 marzo 2004 restano sospesi i
termini  per  la  proposizione  del  ricorso  avverso  gli  avvisi di
accertamento,  gli  atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione
delle  sanzioni,  di  cui  al  primo  periodo,  nonche' quelli per il
perfezionamento   della   definizione   di   cui  al  citato  decreto
legislativo   n.   218   del   1997,  relativamente  agli  inviti  al
contraddittorio di cui al medesimo primo periodo.
   49. Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002,
n.  289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite
dalla  lettera  a) del comma 3 del medesimo articolo 16, alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge;  si  intende,  comunque,
pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia
intervenuta  sentenza  passata  in  giudicato.  Le  somme dovute sono
versate  entro  il  16 marzo 2004. Dette somme possono essere versate
anche  ratealmente  in  un  massimo  di  sei rate trimestrali di pari
importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute
superano  i  50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro
il  predetto  termine  del  16  marzo 2004. Gli interessi legali sono
calcolati dal 17 marzo 2004 sull'importo delle rate successive.
   50.  Gli  ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni
degli  articoli  7,  8,  9,  9-bis,  11,  14,  15 e 16 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nonche' quelli per la mera trasmissione in via
telematica  delle  dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono
rideterminati,    rispettivamente,    con   decreti   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  del direttore dell'Agenzia delle
entrate,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  2, ultimo periodo, del
decreto-legge  24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34,
comma  1,  lettera  b),  del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
   51.  Per  i  soggetti  che,  anteriormente alla data di entrata in
vigore  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n. 326, hanno gia'
effettuato  versamenti  utili  per  la  definizione  di  obblighi  ed
adempimenti  tributari  ai  sensi  degli  articoli 7, 8, 9 e 15 della
legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e intendono avvalersi, ai sensi
dell'articolo  34  del  citato  decreto-legge  n. 269 del 2003, delle
medesime  definizioni  relativamente  ad  altri  periodi  di imposta,
ovvero  ad  altro  settore  impositivo,  nonche'  a diversi avvisi di
accertamento,  atti  di  contestazione,  avvisi  di irrogazione delle
sanzioni,  inviti  al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del
decreto  legislativo  19  giugno  1997, n. 218, e processi verbali di
constatazione,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui al comma 44,
lettera a), numeri 1) e 2).
   52.  Ai  fini del concordato preventivo di cui all'articolo 33 del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24 novembre 2003, n. 326, i titolari di
reddito  d'impresa  e  gli  esercenti  arti  e  professioni che hanno
dichiarato, relativamente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2001,    ricavi    o   compensi   inferiori   a   quelli   risultanti
dall'applicazione  degli  studi di settore, ovvero dei parametri, non
sono tenuti ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma
5  dello  stesso  articolo  33,  a  condizione  che  provvedano  alla
definizione  del  periodo  d'imposta  in corso al 31 dicembre 2002 ai
sensi  del  comma  44; resta comunque fermo l'obbligo di applicare le
percentuali  di  incremento dei ricavi o dei compensi, e dei redditi,
previste dal citato articolo 33, sulla base dei ricavi o dei compensi
adeguati   a  quelli  risultanti  dall'applicazione  degli  studi  di
settore, ovvero dei parametri.
 
                         ***OMISSIS***
 
                               Art. 3
(Disposizioni  in  materia  di  oneri sociali e di personale e per il
         funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
                        ***OMISSIS***
   118.  Per  gli  anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla
formazione   del  reddito  di  lavoro  dipendente,  relativamente  ai
contributi  di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 48, comma 2,
lettera  a),  del  testo  unico  delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20.
 
                        ***OMISSIS***
FINE TESTO LEGGE