Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 12 gennaio 2004
Circolare n. 2/2004
Oggetto: Tributi – Manovra economica 2004 - Legge
24.11.2003, n. 326, su S.O. alla G.U. n. 274 del 25.11.2003 – Legge 24.12.2003,
n. 350, su S.O. alla G.U. n. 299 del 27.12.2003.
La manovra economica
2004 è contenuta in parte nella legge n. 326/2003 (di conversione con
modificazioni del d.l. 269/2003), e in parte nella legge n. 350/2003. Di
seguito si illustrano le principali disposizioni di natura fiscale e
previdenziale.
Stage aziendali -
Per il periodo
d’imposta 2004 le imprese che effettuano stage aziendali potranno
detrarre dal reddito imponibile il doppio dei costi sostenuti, a condizione che
gli stage siano rivolti a studenti di corsi d’istruzione secondaria o
universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più
di un anno dal termine degli studi; il beneficio troverà concreta attuazione
nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2005.
Detassazione
utili di impresa - Sempre per il periodo d’imposta 2004 è stata
disposta una detassazione degli utili di impresa a favore delle imprese che
investono in “ricerca e sviluppo”, nonchè a favore delle Piccole e Medie
Imprese che si consorzino per realizzare “sinergie sulle innovazioni
informatiche”; la detassazione è pari al 10 per cento dei costi sostenuti,
cui va aggiunto il 30 per cento dell’eccedenza rispetto alla media degli
analoghi costi sostenuti nel triennio 2001-2003.
Rivalutazione dei
beni di impresa –
Sono stati riaperti i termini per la rivalutazione agevolata dei beni di
impresa prevista dalla legge n. 342/2000; possono avvalersi della disposizione
di cui trattasi tutte le imprese a prescindere dalla forma giuridica adottata,
relativamente a beni materiali e immateriali, ammortizzabili e non, iscritti in
bilancio alla data del 31 dicembre 2002; il costo della rivalutazione è pari al
19 per cento del maggior valore attribuito al bene.
Fondi dirigenti -
Il comma 118 dell’articolo 3 della legge n.
350/2003 ha di fatto confermato la piena deducibilità fiscale dei contributi
versati ai fondi dei dirigenti delle imprese commerciali e di spedizione e
trasporto (fondo di previdenza M. Negri e fondo di assistenza sanitaria M.
Besusso); in mancanza della disposizione in parola la deducibilità fiscale dei
contributi versati al fondo Besusso, come a qualsiasi altro fondo sanitario,
oggi fissata in 3.615 euro annui, avrebbe dovuto ridursi progressivamente;
riguardo al fondo M. Negri, dal 2005 la deducibilità fiscale dei contributi
previdenziali sarebbe stata subordinata allo smobilizzo di una quota di TFR;
con la modifica introdotta, viceversa, ai fondi previdenziali esistenti prima
dell’emanazione del decreto 124/1993 (riforma della previdenza integrativa) tra
cui il fondo M. Negri, è stata concessa la deducibilità fiscale dei contributi
previdenziali senza alcun limite e condizione.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.116/2003 e 32/2003 |
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Allegati due |
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D/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G. U. n. 274 del 25.11.2003 (fonte Guritel)
LEGGE 24 novembre 2003, n.326
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici.
TITOLO I
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO
CAPO I
INNOVAZIONE E RICERCA
Art. 1
Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo,
tecnologia digitale, export, quotazione in borsa,
stage aziendali per studenti
1. Per i soggetti in attivita' alla data di entrata in vigore del
presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione e' escluso
dall'imposizione sul reddito d'impresa:
a) un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di
sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali . . .
; a tale importo si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza
rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi
d'imposta precedenti; le stesse percentuali si applicano
all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese,
come definite dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti
industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non
inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri
strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni
informatiche. L'efficacia delle disposizioni del precedente
periodo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3,
del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva
approvazione da parte della Commissione europea ;
b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione
espositiva di prodotti in fiere all'estero; sono comunque escluse
le spese per sponsorizzazioni;
c) l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a
studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero
a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso piu' di un
anno dal termine del relativo corso di studi;
d) l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato
regolamentato di cui all'articolo 11.
2. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e' calcolato, in base alle
disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta
del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza
delle disposizioni di cui al presente articolo.
2-bis. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti
detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su
apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante.
L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalita' di
comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della
stessa Agenzia.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettivita' delle
spese sostenute e' rilasciata con riferimento a quanto indicato
nel prospetto sezionale di cui al comma 2-bis dal presidente del
collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da
un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei
dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in
quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo
13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza
fiscale. L'effettivita' delle spese di cui alla lettera c) del comma
1 e' comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di
appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva
partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.
4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese
sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 novembre 2003, n. 326
6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), il beneficio
spetta nei limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi,
nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si
applicano le disposizioni del presente articolo. Ai fini del primo
periodo gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione.
Art. 2
*** OMISSIS ***
Art. 7
Riferibilita' esclusiva alla persona giuridica
delle sanzioni amministrative tributarie
1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio
di societa' o enti con personalita' giuridica sono esclusivamente a
carico della persona giuridica.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non
ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto
compatibili.
Art. 8
*** OMISSIS ***
Art. 13
Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi
1. Ai fini del presente decreto si intendono per: "confidi", i
consorzi con attivita' esterna, le societa' cooperative, le societa'
consortili per azioni, a responsabilita' limitata o cooperative, che
svolgono l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; per "attivita'
di garanzia collettiva dei fidi", l'utilizzazione di risorse
provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per
la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a
favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri
soggetti operanti nel settore finanziario; per "confidi di secondo
grado", i consorzi con attivita' esterna, le societa' cooperative, le
societa' consortili per azioni, a responsabilita' limitata o
cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese
consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per "piccole
e medie imprese", le imprese che soddisfano i requisiti della
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro
delle attivita' produttive e del Ministro delle politiche agricole
e forestali ; per "testo unico bancario", il decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
per "elenco speciale", l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo
unico bancario; per "riforma delle societa'", il decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 6. In sede di prima applicazione, e fino alla
chiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione e'
composto dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre
1964, n. 1068, e successive modificazioni.
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32 , svolgono
esclusivamente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e i
servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di
attivita' previste dalla legge.
3. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi
possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati
contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonche'
utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti
presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.
4. I confidi di secondo grado svolgono l'attivita' indicata nel
comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle
imprese consorziate o socie di questi ultimi.
5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico delle parole "confidi", "consorzio,
cooperativa, societa' consortile di garanzia collettiva dei fidi"
ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva
dei fidi e' vietato a soggetti diversi dai confidi.
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 e' punito con la
medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testo
unico bancario.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 145 del medesimo testo unico.
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese
industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese
artigiane e agricole , come definite dalla disciplina comunitaria.
9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori
dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla
Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea
per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese,
purche' complessivamente non rappresentino piu' di un sesto della
totalita' delle imprese consorziate o socie.
10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni
che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono
sostenerne l'attivita' attraverso contributi e garanzie non
finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o
soci ne' fruiscono delle attivita' sociali, ma i loro rappresentanti
possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalita'
stabilite dagli statuti, purche' la nomina della maggioranza dei
componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.
11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo grado.
12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non
puo' essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le societa'
consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la
societa' per azioni.
13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non puo' essere
superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale
sociale, ne' inferiore a 250 euro.
14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi
indisponibili, non puo' essere inferiore a 250 mila euro.
Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto e'
costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di
gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si
considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti
di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle
garanzie prestate.
15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio
d'esercizio, risulta che il patrimonio netto e' diminuito per oltre
un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 14 , gli
amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni
provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del
patrimonio netto non si e' ridotta a meno di un terzo di tale minimo,
l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del
fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo
statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi
contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre
la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo
scioglimento del confidi.
16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del
capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito
dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocare
l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il
contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto
minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come
societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata restano
applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in
materia di riduzione del capitale per perdite.
17. Ai confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non
si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 2525 del
codice civile, come modificato dalla riforma delle societa'.
18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni
genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie,
neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o
della societa' consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o
morte del consorziato o del socio.
19. Ai confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non
si applicano il secondo comma dell'articolo 2545-quater del codice
civile introdotto dalla riforma delle societa' e gli articoli 11 e 20
della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto
dall' articolo 2514, comma primo, lettera d), del codice civile,
come modificato dalla riforma delle societa', si intende riferito al
Fondo di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in
mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28.
20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila
imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a
500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro
associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia
interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e
cogaranzie ai confidi.
20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi
che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare
complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti
complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro.
21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da societa'
consortili per azioni o a responsabilita' limitata il cui oggetto
sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attivita',
ovvero dalle societa' finanziarie costituite ai sensi dell'articolo
24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga
all'articolo 2602 del codice civile le societa' consortili possono
essere Costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.
22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile
versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del
bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille dei
finanziamenti complessivamente garantiti. Gli statuti dei fondi di
garanzia interconsortili possono prevedere un contributo piu'
elevato.
23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia
interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5 per
mille dei finanziamenti complessivamente garantiti , entro il
termine indicato nel comma 22, al Ministero dell'economia e delle
finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del
bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti
e' annualmente assegnata ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e
28. I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base
associativa e' per almeno il 50 per cento composta da imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, versano
annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di
garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e
successive modificazioni.
24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi
dei commi 22 e 23, nonche' gli eventuali contributi, anche di terzi,
liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o ai Fondi
di garanzia previsti dai commi 25 e 28, non concorrono alla
formazione del reddito delle societa' che gestiscono tali fondi;
detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono
ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti
eroganti nell'esercizio di competenza.
25. Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale
s.p.a. ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' conferito in una societa' per
azioni, avente per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con
atto unilaterale dallo Stato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Il capitale sociale iniziale
della Societa' per azioni e' determinato con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e
forestali. La Societa' per azioni assume i diritti e gli obblighi
del Fondo di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche
processuali, anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di
qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia
conservano il loro grado e la loro validita' in capo alla societa'
per azioni, senza necessita' di alcuna formalita' o annotazione.
L'atto costitutivo attribuisce agli amministratori la facolta' di
aumentare il capitale sociale a norma dell'articolo 2443 del codice
civile con offerta delle nuove azioni ai confidi, anche tramite le
loro associazioni nazionali di rappresentanza, alle societa' indicate
nel comma 21, alle Regioni, alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, alle banche, agli enti gestori di altri
fondi pubblici di garanzia al fine del loro conferimento nella
societa' per azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e privati
eventualmente individuati dallo statuto della societa'. Lo statuto
fissa altresi' un limite massimo di possesso azionario per i nuovi
soci, diversi da quelli che apportino altri fondi pubblici di
garanzia, non superiore al 5 per cento del capitale sociale. In ogni
caso lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici conservano
congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale sociale. Le
operazioni di garanzia effettuate dalla societa' per azioni di cui al
presente comma beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti
delle risorse finanziarie attribuite.
26. L'intervento della societa' per azioni di cui al comma 25 e'
rivolto in via prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle
garanzie, cogaranzie o controgaranzie prestate nell'esercizio
esclusivo o prevalente dell'attivita' di rilascio delle garanzie dai
propri soci, intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle
associazioni socie. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 novembre 2003,
n. 326.
27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le
caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate sono discipli
nate con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
28. L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservato
alle operazioni di controgararizia dei confidi operanti sull'intero
territorio nazionale nonche' alle operazioni in cogaranzia con i
medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono escutibili
per intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di
recupero nei confronti dell'impresa inadempiente. Le eventuali somme
recuperate dai confidi sono restituite al Fondo nella stessa
percentuale della garanzia da esso prestata.
29. L'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di societa'
cooperativa a responsabilita' limitata e' consentito, ai sensi
dell'articolo 28 del testo unico bancario , anche alle banche
che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente
l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La
denominazione di tali banche contiene le espressioni "confidi",
"garanzia collettiva dei fidi" o entrambe.
30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute negli articoli da 5 a
11, da 19 a 28 e da 33 a 37 del testo unico bancario.
31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e
30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle
banche di cui al comma 29.
32. All'articolo 155 del testo unico bancario, dopo il comma 4,
sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di
attivita' finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono
individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione
nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia
stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in
considerazione per il calcolo del volume di attivita' finanziaria e
dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i
confidi devono adottare una delle forme societarie previste
dall'articolo 106, comma 3.
4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via
prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere,
prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le
seguenti attivita':
a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione
finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di
imposte alle imprese consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi
pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti
con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per
disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al
fine di facilitarne la fruizione.
4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono
svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca
d'Italia, le attivita' riservate agli intermediari finanziari
iscritti nel medesimo elenco.
4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli
articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca
d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora
risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni
emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica
l'articolo 111, commi 3 e 4".
33. Le banche e i confidi indicati nei commi 29, 30, 31 e 32
possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni
previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo
consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o
riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle
regioni e di altri enti pubblici senza che cio' comporti violazione
dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che
permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento
alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le
azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie
delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto
patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale
o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per
la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli
elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto
una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei
consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.
35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio
d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio
delle societa' per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta
giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla
relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se
costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere,
a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro
delle imprese.
36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra
quelli la cui tenuta e' obbligatoria il consorzio deve tenere:
a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati
la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei
consorziati e le variazioni nelle persone di questi; b) il
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui
devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per
atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; d) il
libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se
questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli
amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta
il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per
quelli indicati nelle lettere a) e b) , di ottenerne estratti a
proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) puo' altresi'
essere esaminato dai creditori che intendano far valere la
responsabilita' verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi
dell'articolo 2615, secondo comma, del codice civile e deve
essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni
pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle
imprese o da un notaio.
37. L'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario e' sostituito
dal seguente:
"4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita
sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione
nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate
agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non
si applica il titolo V del presente decreto legislativo".
38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi
indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30
e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di societa'
cooperativa a mutualita' prevalente o abbiano ricevuto contributi
pubblici o privati di terzi.
39. I confidi possono altresi' fondersi con altri confidi comunque
costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche societa',
associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi
dai confidi purche' il consorzio o la societa' incorporante o che
risulta dalla fusione sia un confidi o una banca . . . di cui
al comma 29.
40. Alla fusione si applicano in ogni caso le disposizioni di
cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a
far data dal 1° gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi
partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i
consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare
delle singole quote di partecipazione, non e' necessario redigere la
relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice
civile, come modificato dalla riforma delle societa'. Il progetto di
fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore
nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di
attribuzione proporzionale.
41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies,
2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma
delle societa', le deliberazioni assembleari necessarie per le
trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, e 40 sono
adottate con le maggioranze previste dallo statuto per le
deliberazioni dell'assemblea straordinaria.
42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e
41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine
pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente
sussistenti.
43. Le societa' cooperative le quali divengono confidi sotto un
diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai
sensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del
patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31
gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confidi
risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di
devoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di
eventuale successiva fusione o trasformazione del confidi stesso in
enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.
44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla
legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di
garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si
considerano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal
presente articolo.
45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque
costituiti, si considerano enti commerciali.
46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi
costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo
sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di
esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale.
Il reddito d'impresa e' determinato senza apportare al risultato
netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento
conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo
VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive i
confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore
della produzione netta secondo le modalita' contenute nell'articolo
10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni.
48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera
effettuata nell'esercizio di imprese l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi.
49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale
sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi
versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri
contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Tale
disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui al
comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2
per cento del reddito d'impresa dichiarato; e' salva ogni eventuale
ulteriore deduzione prevista dalla legge.
50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le
fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41,
42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei
fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la
trasformazione o partecipato alla fusione.
51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura
fissa.
52. I confidi gia' costituiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per
adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17,
salva fino ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del
presente articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma
cooperativa gia' costituiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della
quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.
53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto tra imprese
operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalita'
regionale, di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del
trattato CE, la parte dell'ammontare minimo del patrimonio netto
costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di
gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a
quanto previsto dal comma 14.
54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in
vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al
capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono
mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di
fruizione dell'attivita' sociale.
55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente
decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare
a gestirli fino a non oltre tre anni dalla stessa data. Fino a tale
termine i confidi possono prestare garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione
dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie.
56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di
bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo non
comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre
leggi in materia di bilancio, ne' danno luogo a rettifiche fiscali.
57. I confidi che hanno un volume di attivita' finanziaria pari o
superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o
superiori a duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del testo unico bancario. La Banca d'Italia
procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri
requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo
unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano
ai requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 32.
Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede alla cancellazione
dall'elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi
iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre
all'attivita' di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere,
esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le
sole attivita' indicate nell'articolo 155, comma 4-quater, del testo
unico bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma
4-ter, del medesimo testo unico bancario.
58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n.
72, e' abrogato.
59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' abrogato.
60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: "e in ogni caso
per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo
grado, anche costituiti sotto forma di societa' cooperativa o
consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto
dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385".
61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le
parole: "consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi
denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria
imprenditoriali e dagli ordini professionali" sono sostituite
dalle seguenti: "confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269".
61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo
interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9
maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, puo' essere concessa
alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte
di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la
partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese
agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari
finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia
della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia e' estesa,
nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti
nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50
per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo
testo unico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalita' per la concessione delle garanzie della Sezione speciale
e la gestione delle sue risorse, nonche' le eventuali riserve di
fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni.
61-ter. In via transitoria, fino alla data di insediamento degli
organi sociali della societa' di cui al comma 25, continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
Art. 14
*** OMISSIS ***
Art. 16
Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione
impiegato dagli autotrasportatori e pedaggi autostradali
1. Nel rispetto e nei limiti della normativa comunitaria, le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, gia' prorogate al
31 dicembre 2002 con l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, come modificate dall'articolo 3, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si
applicano, con le medesime modalita' ed effetti, anche per il periodo
dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003. Per tale periodo i termini e i
riferimenti temporali contenuti nelle predette disposizioni, ferme
nel resto, sono cosi' rideterminati:
a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 del predetto
articolo 5 e' fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al
comma 3 del predetto articolo 5 deve essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2004, facendo riferimento
allo scostamento di prezzo che risulti alla fine dell'anno 2003
rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio del
medesimo anno;
c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 del predetto articolo 5
deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.
2. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e' autorizzata a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa
di 10.329.138 euro. Ai relativi oneri si provvede con quota parte
delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
3. Una quota del fondo di rotazione per le politiche comunitarie
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, pari a 308 milioni di euro, e' utilizzata a
copertura dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1. Il predetto
importo e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnato alla pertinente unita' previsionale di base del predetto
stato di previsione per l'anno 2004.
Art. 17
*** OMISSIS ***
Art. 33
Concordato preventivo
1. In attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo
triennale, e' introdotto in forma sperimentale un concordato
preventivo biennale per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2003 e per quello successivo.
2. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito di
impresa e gli esercenti arti e professioni.
3. L'osservanza degli obblighi fiscali intrinseca all'adesione al
concordato preventivo comporta:
a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune
ipotesi, dei contributi;
b) salvo che non venga richiesto dal cliente, la sospensione degli
obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della
ricevuta fiscale;
c) la limitazione dei poteri di accertamento.
4. Il concordato preventivo si opera sulle seguenti basi, ferma
restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro
autonomo minimo di 1.000 euro:
a) per il primo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi
del 2001 almeno del 9 per cento, nonche' il relativo reddito del
2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in
dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore
aggiunto;
b) per il secondo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o
compensi del 2003 almeno del 4,5 per cento, nonche' il relativo
reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito di
adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e
sul valore aggiunto; tale adeguamento, per quanto riguarda i
ricavi o compensi, e' consentito solo se la predetta soglia puo'
essere raggiunta con un incremento non superiore al 5 per cento
dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.
5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corso
al 1° gennaio 2001 sono inferiori a quelli risultanti
dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione
al concordato preventivo e' subordinata all'adeguamento a questi
ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di
sanzioni ed interessi, da effettuare anteriormente alla data di
presentazione della comunicazione di adesione.
6. Ai fini di quanto previsto dal comma 4 si tiene conto, inoltre,
degli atti di accertamento divenuti non piu' impugnabili, ancorche'
definiti per adesione, nonche' delle integrazioni e definizioni di
cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si tiene conto delle
dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che
abbiano determinato una riduzione del reddito ovvero dei ricavi o
compensi dichiarati.
7. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, sul reddito
d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo
al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, l'imposta e'
determinata separatamente con l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota
e', invece, del 33 per cento per i soggetti di cui all'articolo 87
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' per gli
altri soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo
al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sia stato superiore
a 100.000 euro. Sul reddito che eccede quello minimo determinato
secondo le modalita' di cui al comma 4 non sono dovuti contributi
previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale; se il
contribuente intende versare comunque i contributi, gli stessi sono
commisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale.
8. Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i
redditi d'impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di
accertamento ai fini tributari e contributivi esclusivamente in base
agli articoli 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo
periodo, e secondo comma, lettera c), 40 e 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Restano
altresi' applicabili le disposizioni di cui all'articolo 54, commi
secondo, primo periodo, terzo, quarto e quinto, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' quelle
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.
9. Il contribuente che non soddisfa la condizione di cui al comma 4
lo comunica nella dichiarazione dei redditi; in questo caso:
a) il contribuente decade dai benefici previsti dal comma 3;
b) l'ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi o
compensi di cui al comma 4; salve le ipotesi di accadimenti
straordinari ed imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova
applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto
dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
c) gli obblighi di documentazione riprendono dalla data di scadenza
del termine per la presentazione della dichiarazione in cui e'
stata data la comunicazione.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' abrogato l'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471.
11. Nell'articolo 6, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "pari al cento",
sono sostituite dalle seguenti: "pari al centocinquanta".
12. Non sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito
d'impresa e gli esercenti arti e professioni che:
a) non erano in attivita' il 31 dicembre 2000;
b) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a
5.154.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2001; non si tiene conto di quelli di cui all'articolo 53, comma
1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917;
c) hanno titolo a regimi forfettari di determinazione dell'imponibile
o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2001, o per quello in corso al l° gennaio 2003;
d) non si impegnano a rispettare la condizione indicata nel comma 4
per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.
13. La sospensione dell'obbligo tributario di emissione dello
scontrino e della ricevuta fiscale opera per le operazioni poste in
essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione.
Resta comunque ferma la determinazione dell'imposta sul valore
aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto
dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizio effettuate.
14. Agli effetti del presente articolo, si considerano ricavi
quelli dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle
lettere c), d), e) ed f) del comma 1 del medesimo articolo; si
considerano compensi quelli previsti dall'articolo 50, comma 1, del
medesimo testo unico.
15. Le disposizioni del presente articolo non incidono
sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 3, comma
1, lettera e), numero 3), della legge 7 aprile 2003, n. 80.
L'adesione al concordato preventivo si esprime mediante comunicazione
resa tra il 1° gennaio e il 16 marzo 2004. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, sono stabilite le modalita' di presentazione della
comunicazione di adesione e dell'adeguamento di cui al comma 5.
Art. 34
Proroga di termini in materia di definizioni agevolate
1. Al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nei commi 2 e 2-bis dell'articolo 1, le parole: "16 ottobre 2003",
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo
2004";
b) nello stesso comma 2 dell'articolo 1, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", anche con riferimento alle date di versamento
degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza
degli interessi dal 17 ottobre 2003.";
c) nel comma 2-sexies dell'articolo 1, il primo periodo e'
sostituito dai seguenti: "Per i contribuenti che non provvedono,
in base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16
marzo 2004, versamenti utili per la definizione di cui
all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso
atti dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello
stesso articolo 15, e' fissato al 18 marzo 2004. E' sospeso fino
al 18 marzo 2004 il termine per il perfezionamento della
definizione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al comma 1 del
citato articolo 15 della legge n. 289 del 2002"; nel medesimo
comma, secondo periodo, le parole: "16 ottobre 2003"sono
sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004".
2. Nel comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, le parole: "16 ottobre 2003" e "16 settembre 2003" sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 marzo 2004" e "16
febbraio 2004".
3. Nell'articolo 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, secondo
periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, le parole: "30
novembre 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
"30 aprile 2004"; nello stesso articolo 16, comma 8, primo periodo,
le parole. "1 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "16 maggio
2004".
4. Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati ai
sensi dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della
Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata
trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti
soggetti fino al 31 dicembre 2002 , sono ridotte ad una somma
pari al 10 per cento dell'importo risultante dall'applicazione
dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.
5. Il beneficio previsto al comma 4 si applica a condizione che
il versamento della penalita' ridotta avvenga:
a) per le penalita' gia' contestate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
b) per le penalita' non ancora contestate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, entro
dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte
dell'Agenzia delle entrate.
6. Il beneficio previsto dal comma 4 non si applica alle penalita'
gia' versate . . . alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
6-bis. Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati
ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei
flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il
ritardato versamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma
pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei
criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.
6-ter. Il beneficio previsto al comma 6-bis si applica a condizione
che il ritardato invio dei flussi informativi e il ritardato
riversamento delle somme riscosse sia relativo a somme incassate fino
al 31 dicembre 2002, e che il riversamento delle penalita' ridotte
avvenga:
a) per le penalita' gia' contestate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
b) per le penalita' non ancora contestate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, entro
dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte
dell'Agenzia delle entrate.
6-quater. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle
penalita' gia' versate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Art. 35
*** OMISSIS ***
Art. 36
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N.326
Art. 37
*** OMISSIS ***
Art. 43.
Istituzione della gestione previdenziale
in favore degli associati in partecipazione
1. A decorrere dal 1 gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito
dell'associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550,
2551, 2552, 2553, 2554 del Codice Civile, conferiscono prestazioni
lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro
autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti, con
esclusione degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizione in
un'apposita gestione previdenziale istituita presso l'INPS,
finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
2. Il contributo alla gestione di cui al comma 1 e' pari al
contributo pensionistico corrisposto alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai
soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza. Il 55 per cento
del predetto contributo e' posto a carico dell'associante ed il 45
per cento e' posto a carico dell'associato. Il contributo e'
applicato sul reddito delle attivita' determinato con gli stessi
criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei
redditi e dagli accertamenti definitivi.
3. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili,
relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i
soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello
calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3,
della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e
integrazioni.
4. In caso di contribuzione annua inferiore all'importo di cui
al comma 3 , i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in
proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati
sono attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno solare fino a
concorrenza di dodici mesi nell'anno.
5. Per il versamento del contributo di cui al comma 2, si applicano
le modalita' ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e
continuativi iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed
integrazioni.
6. Il versamento e' effettuato sugli importi erogati all'associato
anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo
conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.
7. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano esclusivamente le
disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del
trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335,
per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza
successivamente al 31 dicembre 1995.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 1 comunicano
all'INPS entro il 31 marzo 2004, ovvero dalla data di inizio
dell'attivita' lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attivita'
medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il
proprio domicilio.
9. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e' definito
l'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto
assicurativo, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n.
233, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 44.
Disposizioni varie in materia previdenziale
*** OMISSIS ***
9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese
di gennaio 2005, i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della
certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni , trasmettono
mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati
di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente
della repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS) i dati retributivi e le informazioni
necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle
posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle
prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di
riferimento. Tale disposizione si applica anche nei confronti
dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) con riferimento ai
sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui
all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni , il cui personale e' iscritto al medesimo
Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali
provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e procedurali
necessarie per la trasmissione dei flussi informativi ed attiveranno
una sperimentazione operativa con un campione significativo di
aziende, enti o amministrazioni, distinto per settori di attivita' o
comparti, che dovra' concludersi entro il 30 settembre 2004. A
decorrere dal 1 gennaio 2004, al fine di garantire il monitoraggio
dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sociali erogate, i
datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto
ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
67 del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono tenuti a trasmettere per via telematica le dichiarazioni di
pertinenza dell'INPS, secondo le modalita' stabilite dallo stesso
Istituto.
*** OMISSIS ***
Art. 45
Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335
1. Con effetto dal 1 gennaio 2004 l'aliquota contributiva
pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e' stabilita in
misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei
commercianti. Per gli anni successivi, ad essa si applicano gli
incrementi previsti dall'articolo 59, comma 15, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento dell'aliquota di 19
punti percentuali.
Art. 46
*** OMISSIS ***
FINE TESTO LEGGE
S.
O. alla G. U. n. 299 del 27.12.2003 (Fonte Guritel)
LEGGE
24 dicembre 2003, n. 350
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2004)"
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
***OMISSIS***
Art. 2
(Disposizioni in materia di entrate)
***OMISSIS***
10. All'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) alla lettera a), le parole: "almeno del 9 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "almeno dell'8 per cento";
2) alla lettera b), le parole: "i ricavi o compensi del 2003
almeno del 4,5 per cento, nonche' il relativo reddito del 2003 almeno
del 3,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "i ricavi o
compensi minimi concordati per il 2003 almeno del 5 per cento,
nonche' il relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno
del 3,5 per cento";
3) alla lettera b), le parole: "un incremento non superiore al 5
per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili"
sono sostituite dalle seguenti: "un incremento non superiore al 10
per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili,
con una sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alla
differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti ricavi o
compensi annotati nelle scritture contabili";
b) al comma 6, le parole: "dal comma 4" sono sostituite dalle
seguenti: "dai commi 4 e 5";
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare
dei maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, si
applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad
imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media
risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni
imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni
ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato";
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Per i periodi d'imposta soggetti a concordato preventivo,
relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti
i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle
disposizioni di cui:
a) al primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma,
lettere a), d) e d-bis), dell'articolo 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni;
b) all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;
c) all'articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni";
e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 8,
relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono
preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito
accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello
dichiarato";
f) al comma 9, le parole: "non soddisfa la condizione" sono
sostituite dalle seguenti: "non soddisfa le condizioni"; al medesimo
comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo
d'imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le
condizioni di cui al comma 4";
g) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. La sospensione dell'esercizio dell'attivita', ovvero della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', prevista
dall'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del
1997, e' disposta dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate,
per un periodo da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi
dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano
constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di
emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in
giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all'articolo
19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il
provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. La
disposizione di cui al presente comma non si applica se i
corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50
euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatate
prima della data di entrata in vigore del presente decreto";
h) al comma 12, lettera b), le parole: "importo superiore a
5.154.569,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "importo superiore
a 5.164.569,00 euro"; nel medesimo comma, alla lettera c), le parole:
"hanno titolo a regimi forfettari" sono sostituite dalle seguenti:
"si sono avvalsi dei regimi forfettari";
i) al comma 13, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di
approvazione del modello di dichiarazione IVA annuale, per tutti i
soggetti passivi di tale imposta, sono definite le modalita' di
separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti
titolari di partita IVA";
l) al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
periodo precedente si applica solo con riferimento agli incrementi di
cui al comma 4".
***OMISSIS***
25. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.
342, le parole: "chiuso entro il 31 dicembre 1999" sono sostituite
dalle seguenti: "chiuso entro il 31 dicembre 2002". L'imposta
sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma
deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente
secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel
2005 e 25 per cento nel 2006.
26. Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, possono essere applicate anche con
riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in
corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura
dell'imposta sostitutiva del 19 per cento e' ridotta al 12 per cento
e quella del 15 per cento e' ridotta al 9 per cento. L'imposta
sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma
deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di
interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui
redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel
2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. L'applicazione
dell'imposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta in cui e' effettuato
l'affrancamento dei valori. All'articolo 4 del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di
amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria
conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono
funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa'
bancaria conferitaria".
27. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25
e 26 del presente articolo si fa riferimento, per quanto compatibili,
alle modalita' stabilite, rispettivamente, dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 22 ottobre 2001, n. 408.
***OMISSIS***
44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalita' ivi
rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono
state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento
entro il 16 marzo 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni:
a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, hanno gia' effettuato versamenti utili per la
definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli
articoli 7, 8 e 9 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma
restando la rateizzazione dell'eccedenza, il versamento da effettuare
entro il 16 marzo 2004 e' pari:
1) all'intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo
rispettivamente di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le
persone fisiche e di 6.000 euro per gli altri soggetti, se i
versamenti gia' effettuati sono inferiori a tali somme;
2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro
per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i
versamenti gia' effettuati sono pari o superiori alle predette somme
di 3.000 e 6.000 euro;
b) la presentazione della dichiarazione integrativa in forma
riservata ai sensi del comma 4 del predetto articolo 8 non e'
consentita ai soggetti che hanno omesso la presentazione delle
dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1
del medesimo articolo, nonche' al periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2002;
c) non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8
della citata legge n. 289 del 2002, i soggetti che hanno effettuato
la definizione automatica per gli anni pregressi di cui all'articolo
9 della medesima legge;
d) i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di
cui all'articolo 9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a pena di
nullita', una dichiarazione concernente tutti i periodi d'imposta per
i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31
ottobre 2003;
e) le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate
dai soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, e' stato notificato processo verbale di constatazione con
esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte
sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al
contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata perfezionata
la definizione ai sensi dei commi 48 e 49. In caso di avvisi di
accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di definizione o
integrazione, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo
54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi
alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione o
integrazione e' ammessa a condizione che il contribuente versi, entro
la prima data di pagamento degli importi per la definizione o
l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con
esclusione delle sanzioni e degli interessi; non si fa luogo a
rimborso di quanto gia' pagato;
f) per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del
presente comma, si applica l'articolo 10 della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
g) i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31
ottobre 2003 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2,
comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle
disposizioni di cui al presente comma sulla base delle dichiarazioni
originarie presentate. L'esercizio della facolta' di cui al periodo
precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle
dichiarazioni integrative presentate.
45. Le disposizioni dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle imposte e
delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della presente
legge, ed il relativo versamento e' effettuato entro il 16 marzo
2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge.
Qualora gli importi da versare ai sensi del presente comma, in
applicazione del comma 1 del citato articolo 9-bis, eccedano, per le
persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la
somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
tre rate con le modalita' stabilite con il decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo
periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato
dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
46. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica
e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore
della presente legge, si applicano anche relativamente agli atti
pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture
private registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e alle
dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonche'
all'adempimento delle formalita' omesse per le quali alla data di
entrata in vigore della presente legge sono decorsi i relativi
termini. La presentazione delle istanze, il versamento delle somme
dovute, l'adempimento delle formalita' omesse, di cui allo stesso
articolo 11, sono effettuati entro il 16 marzo 2004; si applica, in
particolare, l'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della citata
legge n. 289 del 2002.
47. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, che si avvalgono delle disposizioni degli
articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289 del 2002, anche
relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per
il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili di
cui al predetto articolo 14, anche con riferimento alle attivita'
detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2002, secondo le
seguenti disposizioni:
a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate
nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31
dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a
tale data nonche' negli altri libri e registri relativi ai medesimi
periodi previsti dalle vigenti disposizioni;
b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le
attivita' ed i maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta
successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai
fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14;
c) il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta e' effettuato
entro il 16 marzo 2004.
48. Relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2002, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di
contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i
quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono
ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti
al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta data,
non e' ancora intervenuta la definizione, nonche' ai processi verbali
di constatazione relativamente ai quali, alla medesima data, non e'
stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al
contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute e' effettuato entro
il 16 marzo 2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, hanno gia' effettuato versamenti utili
per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi
dell'articolo 15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando
la rateizzazione dell'eccedenza, si applicano le disposizioni di cui
al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2). Dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino al 18 marzo 2004 restano sospesi i
termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di
accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione
delle sanzioni, di cui al primo periodo, nonche' quelli per il
perfezionamento della definizione di cui al citato decreto
legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al
contraddittorio di cui al medesimo primo periodo.
49. Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite
dalla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 16, alla data di
entrata in vigore della presente legge; si intende, comunque,
pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia
intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme dovute sono
versate entro il 16 marzo 2004. Dette somme possono essere versate
anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari
importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute
superano i 50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro
il predetto termine del 16 marzo 2004. Gli interessi legali sono
calcolati dal 17 marzo 2004 sull'importo delle rate successive.
50. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni
degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nonche' quelli per la mera trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono
rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministero
dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle
entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
51. Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, hanno gia'
effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed
adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 15 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e intendono avvalersi, ai sensi
dell'articolo 34 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, delle
medesime definizioni relativamente ad altri periodi di imposta,
ovvero ad altro settore impositivo, nonche' a diversi avvisi di
accertamento, atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle
sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e processi verbali di
constatazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 44,
lettera a), numeri 1) e 2).
52. Ai fini del concordato preventivo di cui all'articolo 33 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i titolari di
reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno
dichiarato, relativamente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2001, ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti
dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri, non
sono tenuti ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma
5 dello stesso articolo 33, a condizione che provvedano alla
definizione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 ai
sensi del comma 44; resta comunque fermo l'obbligo di applicare le
percentuali di incremento dei ricavi o dei compensi, e dei redditi,
previste dal citato articolo 33, sulla base dei ricavi o dei compensi
adeguati a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di
settore, ovvero dei parametri.
***OMISSIS***
Art. 3
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il
funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
***OMISSIS***
118. Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla
formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai
contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 48, comma 2,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20.
***OMISSIS***
FINE TESTO LEGGE