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Roma, 12 gennaio 2004
Circolare n. 2/2004
Oggetto: Tributi – Manovra economica 2004 - Legge
24.11.2003, n. 326, su S.O. alla G.U. n. 274 del 25.11.2003 – Legge 24.12.2003,
n. 350, su S.O. alla G.U. n. 299 del 27.12.2003.
La manovra economica
2004 è contenuta in parte nella legge n. 326/2003 (di conversione con
modificazioni del d.l. 269/2003), e in parte nella legge n. 350/2003. Di
seguito si illustrano le principali disposizioni di natura fiscale e
previdenziale.
Stage aziendali -
Per il periodo
d’imposta 2004 le imprese che effettuano stage aziendali potranno
detrarre dal reddito imponibile il doppio dei costi sostenuti, a condizione che
gli stage siano rivolti a studenti di corsi d’istruzione secondaria o
universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più
di un anno dal termine degli studi; il beneficio troverà concreta attuazione
nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2005.
Detassazione
utili di impresa - Sempre per il periodo d’imposta 2004 è stata
disposta una detassazione degli utili di impresa a favore delle imprese che
investono in “ricerca e sviluppo”, nonchè a favore delle Piccole e Medie
Imprese che si consorzino per realizzare “sinergie sulle innovazioni
informatiche”; la detassazione è pari al 10 per cento dei costi sostenuti,
cui va aggiunto il 30 per cento dell’eccedenza rispetto alla media degli
analoghi costi sostenuti nel triennio 2001-2003.
Rivalutazione dei
beni di impresa –
Sono stati riaperti i termini per la rivalutazione agevolata dei beni di
impresa prevista dalla legge n. 342/2000; possono avvalersi della disposizione
di cui trattasi tutte le imprese a prescindere dalla forma giuridica adottata,
relativamente a beni materiali e immateriali, ammortizzabili e non, iscritti in
bilancio alla data del 31 dicembre 2002; il costo della rivalutazione è pari al
19 per cento del maggior valore attribuito al bene.
Fondi dirigenti -
Il comma 118 dell’articolo 3 della legge n.
350/2003 ha di fatto confermato la piena deducibilità fiscale dei contributi
versati ai fondi dei dirigenti delle imprese commerciali e di spedizione e
trasporto (fondo di previdenza M. Negri e fondo di assistenza sanitaria M.
Besusso); in mancanza della disposizione in parola la deducibilità fiscale dei
contributi versati al fondo Besusso, come a qualsiasi altro fondo sanitario,
oggi fissata in 3.615 euro annui, avrebbe dovuto ridursi progressivamente;
riguardo al fondo M. Negri, dal 2005 la deducibilità fiscale dei contributi
previdenziali sarebbe stata subordinata allo smobilizzo di una quota di TFR;
con la modifica introdotta, viceversa, ai fondi previdenziali esistenti prima
dell’emanazione del decreto 124/1993 (riforma della previdenza integrativa) tra
cui il fondo M. Negri, è stata concessa la deducibilità fiscale dei contributi
previdenziali senza alcun limite e condizione.
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.116/2003 e 32/2003 |
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Allegati due |
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D/t |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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S.O. alla G. U. n. 274 del 25.11.2003 (fonte Guritel)
LEGGE 24 novembre 2003, n.326Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.
TITOLO I
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO
CAPO I
INNOVAZIONE E RICERCA
Art. 1 Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti 1. Per i soggetti in attivita' alla data di entrata in vigore delpresente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione e' esclusodall'imposizione sul reddito d'impresa:a) un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali . . . ; a tale importo si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti; le stesse percentuali si applicano all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. L'efficacia delle disposizioni del precedente periodo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ;b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero; sono comunque escluse le spese per sponsorizzazioni;c) l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso piu' di un anno dal termine del relativo corso di studi;d) l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di cui all'articolo 11. 2. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corsoalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'accontodell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sulreddito delle persone giuridiche e' calcolato, in base alledisposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come impostadel periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenzadelle disposizioni di cui al presente articolo. 2-bis. Le imprese che pianificano e operano gli investimentidetassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati suapposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante.L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalita' dicomunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore dellastessa Agenzia. 3. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettivita' dellespese sostenute e' rilasciata con riferimento a quanto indicatonel prospetto sezionale di cui al comma 2-bis dal presidente delcollegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o daun professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, deidottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o inquello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successivemodificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenzafiscale. L'effettivita' delle spese di cui alla lettera c) del comma1 e' comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti diappartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettivapartecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione. 4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica alle spesesostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corsoalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 novembre 2003, n. 326 6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), il beneficiospetta nei limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi,nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui siapplicano le disposizioni del presente articolo. Ai fini del primoperiodo gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione. Art. 2 *** OMISSIS *** Art. 7 Riferibilita' esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie 1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale propriodi societa' o enti con personalita' giuridica sono esclusivamente acarico della persona giuridica. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni nonancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogataalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quantocompatibili. Art. 8 *** OMISSIS *** Art. 13 Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: "confidi", iconsorzi con attivita' esterna, le societa' cooperative, le societa'consortili per azioni, a responsabilita' limitata o cooperative, chesvolgono l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; per "attivita'di garanzia collettiva dei fidi", l'utilizzazione di risorseprovenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie perla prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte afavorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altrisoggetti operanti nel settore finanziario; per "confidi di secondogrado", i consorzi con attivita' esterna, le societa' cooperative, lesocieta' consortili per azioni, a responsabilita' limitata ocooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da impreseconsorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per "piccolee medie imprese", le imprese che soddisfano i requisiti delladisciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore dellepiccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministrodelle attivita' produttive e del Ministro delle politiche agricolee forestali ; per "testo unico bancario", il decreto legislativo 1settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;per "elenco speciale", l'elenco previsto dall'articolo 107 del testounico bancario; per "riforma delle societa'", il decreto legislativo17 gennaio 2003, n. 6. In sede di prima applicazione, e fino allachiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione e'composto dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre1964, n. 1068, e successive modificazioni. 2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32 , svolgonoesclusivamente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e iservizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve diattivita' previste dalla legge. 3. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidipossono essere prestate garanzie personali e reali, stipulaticontratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonche'utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituitipresso i finanziatori delle imprese consorziate o socie. 4. I confidi di secondo grado svolgono l'attivita' indicata nelcomma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delleimprese consorziate o socie di questi ultimi. 5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo ocomunicazione rivolta al pubblico delle parole "confidi", "consorzio,cooperativa, societa' consortile di garanzia collettiva dei fidi"ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sullalegittimazione allo svolgimento dell'attivita' di garanzia collettivadei fidi e' vietato a soggetti diversi dai confidi. 6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 e' punito con lamedesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testounico bancario. 7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizionidell'articolo 145 del medesimo testo unico. 8. I confidi sono costituiti da piccole e medie impreseindustriali, commerciali, turistiche e di servizi, da impreseartigiane e agricole , come definite dalla disciplina comunitaria. 9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggioridimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dallaUnione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europeaper gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese,purche' complessivamente non rappresentino piu' di un sesto dellatotalita' delle imprese consorziate o socie. 10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioniche non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possonosostenerne l'attivita' attraverso contributi e garanzie nonfinalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati osoci ne' fruiscono delle attivita' sociali, ma i loro rappresentantipossono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalita'stabilite dagli statuti, purche' la nomina della maggioranza deicomponenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea. 11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo grado. 12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi nonpuo' essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le societa'consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per lasocieta' per azioni. 13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non puo' esseresuperiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitalesociale, ne' inferiore a 250 euro. 14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischiindisponibili, non puo' essere inferiore a 250 mila euro.Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto e'costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi digestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo siconsiderano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamentidi conto economico per far fronte a previsioni di rischio sullegaranzie prestate. 15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilanciod'esercizio, risulta che il patrimonio netto e' diminuito per oltreun terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 14 , gliamministratori sottopongono all'assemblea gli opportuniprovvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione delpatrimonio netto non si e' ridotta a meno di un terzo di tale minimo,l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento delfondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lostatuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovicontributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurrela perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare loscioglimento del confidi. 16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o delcapitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilitodal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocarel'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e ilcontemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a dettominimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti comesocieta' consortili per azioni o a responsabilita' limitata restanoapplicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti inmateria di riduzione del capitale per perdite. 17. Ai confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa nonsi applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 2525 delcodice civile, come modificato dalla riforma delle societa'. 18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ognigenere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie,neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa odella societa' consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione omorte del consorziato o del socio. 19. Ai confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa nonsi applicano il secondo comma dell'articolo 2545-quater del codicecivile introdotto dalla riforma delle societa' e gli articoli 11 e 20della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previstodall' articolo 2514, comma primo, lettera d), del codice civile,come modificato dalla riforma delle societa', si intende riferito alFondo di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, inmancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28. 20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 milaimprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loroassociazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanziainterconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie ecogaranzie ai confidi. 20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidiche riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associarecomplessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenticomplessivamente non inferiori a 300 milioni di euro. 21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da societa'consortili per azioni o a responsabilita' limitata il cui oggettosociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attivita',ovvero dalle societa' finanziarie costituite ai sensi dell'articolo24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In derogaall'articolo 2602 del codice civile le societa' consortili possonoessere Costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20. 22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortileversano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione delbilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille deifinanziamenti complessivamente garantiti. Gli statuti dei fondi digaranzia interconsortili possono prevedere un contributo piu'elevato. 23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanziainterconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5 permille dei finanziamenti complessivamente garantiti , entro iltermine indicato nel comma 22, al Ministero dell'economia e dellefinanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate delbilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e dellefinanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti versamentie' annualmente assegnata ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e28. I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui baseassociativa e' per almeno il 50 per cento composta da imprenditoriagricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, versanoannualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario digaranzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, esuccessive modificazioni. 24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensidei commi 22 e 23, nonche' gli eventuali contributi, anche di terzi,liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o ai Fondidi garanzia previsti dai commi 25 e 28, non concorrono allaformazione del reddito delle societa' che gestiscono tali fondi;detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sonoammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggettieroganti nell'esercizio di competenza. 25. Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrales.p.a. ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662, e' conferito in una societa' perazioni, avente per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita conatto unilaterale dallo Stato entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore del presente decreto. Il capitale sociale inizialedella Societa' per azioni e' determinato con decreto del Ministrodelle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economiae delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole eforestali. La Societa' per azioni assume i diritti e gli obblighidel Fondo di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, ancheprocessuali, anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie diqualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di garanziaconservano il loro grado e la loro validita' in capo alla societa'per azioni, senza necessita' di alcuna formalita' o annotazione.L'atto costitutivo attribuisce agli amministratori la facolta' diaumentare il capitale sociale a norma dell'articolo 2443 del codicecivile con offerta delle nuove azioni ai confidi, anche tramite leloro associazioni nazionali di rappresentanza, alle societa' indicatenel comma 21, alle Regioni, alle Camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura, alle banche, agli enti gestori di altrifondi pubblici di garanzia al fine del loro conferimento nellasocieta' per azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e privatieventualmente individuati dallo statuto della societa'. Lo statutofissa altresi' un limite massimo di possesso azionario per i nuovisoci, diversi da quelli che apportino altri fondi pubblici digaranzia, non superiore al 5 per cento del capitale sociale. In ognicaso lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici conservanocongiuntamente la maggioranza assoluta del capitale sociale. Leoperazioni di garanzia effettuate dalla societa' per azioni di cui alpresente comma beneficiano della garanzia dello Stato nei limitidelle risorse finanziarie attribuite. 26. L'intervento della societa' per azioni di cui al comma 25 e'rivolto in via prioritaria alle operazioni di controgaranzia dellegaranzie, cogaranzie o controgaranzie prestate nell'esercizioesclusivo o prevalente dell'attivita' di rilascio delle garanzie daipropri soci, intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alleassociazioni socie. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 novembre 2003,n. 326. 27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e lecaratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate sono disciplinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concertocon il Ministro dell'economia e delle finanze. 28. L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservatoalle operazioni di controgararizia dei confidi operanti sull'interoterritorio nazionale nonche' alle operazioni in cogaranzia con imedesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono escutibiliper intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure direcupero nei confronti dell'impresa inadempiente. Le eventuali sommerecuperate dai confidi sono restituite al Fondo nella stessapercentuale della garanzia da esso prestata. 29. L'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di societa'cooperativa a responsabilita' limitata e' consentito, ai sensidell'articolo 28 del testo unico bancario , anche alle bancheche, in base al proprio statuto, esercitano prevalentementel'attivita' di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. Ladenominazione di tali banche contiene le espressioni "confidi","garanzia collettiva dei fidi" o entrambe. 30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quantocompatibili, le disposizioni contenute negli articoli da 5 a11, da 19 a 28 e da 33 a 37 del testo unico bancario. 31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative dellebanche di cui al comma 29. 32. All'articolo 155 del testo unico bancario, dopo il comma 4,sono inseriti i seguenti:"4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Bancad'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume diattivita' finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sonoindividuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizionenell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italiastabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere inconsiderazione per il calcolo del volume di attivita' finanziaria edei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale iconfidi devono adottare una delle forme societarie previstedall'articolo 106, comma 3.4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in viaprevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere,prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, leseguenti attivita': a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie; b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione; c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione. 4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale possonosvolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Bancad'Italia, le attivita' riservate agli intermediari finanziariiscritti nel medesimo elenco. 4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gliarticoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Bancad'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualorarisultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioniemanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applical'articolo 111, commi 3 e 4". 33. Le banche e i confidi indicati nei commi 29, 30, 31 e 32possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusionipreviste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondoconsortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi oriserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delleregioni e di altri enti pubblici senza che cio' comporti violazionedei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, chepermangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimentoalla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Leazioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote propriedelle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun dirittopatrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel capitale socialeo nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste perla costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. 34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti glielementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltantouna volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusuradell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco deiconsorziati riferito alla data di approvazione del bilancio. 35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilanciod'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilanciodelle societa' per azioni. L'assemblea approva il bilancio entrocentoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trentagiorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dallarelazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, secostituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere,a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registrodelle imprese. 36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti traquelli la cui tenuta e' obbligatoria il consorzio deve tenere: a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicatila ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome deiconsorziati e le variazioni nelle persone di questi; b) illibro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cuidevono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti peratto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazionidell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; d) illibro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, sequesto esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degliamministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spettail diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, perquelli indicati nelle lettere a) e b) , di ottenerne estratti aproprie spese. Il libro indicato nella lettera a) puo' altresi'essere esaminato dai creditori che intendano far valere laresponsabilita' verso i terzi dei singoli consorziati ai sensidell'articolo 2615, secondo comma, del codice civile e deveessere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ognipagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delleimprese o da un notaio. 37. L'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario e' sostituitodal seguente:"4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'appositasezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizionenella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservateagli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi nonsi applica il titolo V del presente decreto legislativo". 38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativiindicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di societa'cooperativa a mutualita' prevalente o abbiano ricevuto contributipubblici o privati di terzi. 39. I confidi possono altresi' fondersi con altri confidi comunquecostituiti. Alle fusioni possono partecipare anche societa',associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversidai confidi purche' il consorzio o la societa' incorporante o cherisulta dalla fusione sia un confidi o una banca . . . di cuial comma 29. 40. Alla fusione si applicano in ogni caso le disposizioni dicui al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; afar data dal 1° gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidipartecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per iconsorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontaredelle singole quote di partecipazione, non e' necessario redigere larelazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codicecivile, come modificato dalla riforma delle societa'. Il progetto difusione determina il rapporto di cambio sulla base del valorenominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio diattribuzione proporzionale. 41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies,2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riformadelle societa', le deliberazioni assembleari necessarie per letrasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, e 40 sonoadottate con le maggioranze previste dallo statuto per ledeliberazioni dell'assemblea straordinaria. 42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di originepubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmentesussistenti. 43. Le societa' cooperative le quali divengono confidi sotto undiverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano aisensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione delpatrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppodella cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confidirisultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo didevoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso dieventuale successiva fusione o trasformazione del confidi stesso inenti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29. 44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dallalegislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative digaranzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti siconsiderano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dalpresente articolo. 45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunquecostituiti, si considerano enti commerciali. 46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondicostituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono allaformazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondosia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite diesercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale.Il reddito d'impresa e' determinato senza apportare al risultatonetto del conto economico le eventuali variazioni in aumentoconseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capoVI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive iconfidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valoredella produzione netta secondo le modalita' contenute nell'articolo10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, esuccessive modificazioni. 48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si consideraeffettuata nell'esercizio di imprese l'attivita' di garanziacollettiva dei fidi. 49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitalesociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questiversati costituiscono per le imprese consorziate o socie onericontributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unicodelle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Taledisposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui alcomma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2per cento del reddito d'impresa dichiarato; e' salva ogni eventualeulteriore deduzione prevista dalla legge. 50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e lefusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41,42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione deifondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato latrasformazione o partecipato alla fusione. 51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misurafissa. 52. I confidi gia' costituiti alla data di entrata in vigore delpresente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data peradeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17,salva fino ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni delpresente articolo; anche decorso tale termine i confidi in formacooperativa gia' costituiti alla data di entrata in vigore delpresente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo dellaquota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13. 53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivialla data di entrata in vigore del presente decreto tra impreseoperanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalita'regionale, di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), deltrattato CE, la parte dell'ammontare minimo del patrimonio nettocostituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi digestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga aquanto previsto dal comma 14. 54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata invigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o alcapitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possonomantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto difruizione dell'attivita' sociale. 55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presentedecreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuarea gestirli fino a non oltre tre anni dalla stessa data. Fino a taletermine i confidi possono prestare garanzie a favoredell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzionedei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie. 56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri dibilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo noncomportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altreleggi in materia di bilancio, ne' danno luogo a rettifiche fiscali. 57. I confidi che hanno un volume di attivita' finanziaria pari osuperiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari osuperiori a duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine didiciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale di cuiall'articolo 107 del testo unico bancario. La Banca d'Italiaprocede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altrirequisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testounico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguanoai requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 32.Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede alla cancellazionedall'elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidiiscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltreall'attivita' di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere,esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, lesole attivita' indicate nell'articolo 155, comma 4-quater, del testounico bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma4-ter, del medesimo testo unico bancario. 58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n.72, e' abrogato. 59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' abrogato. 60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: "e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondogrado, anche costituiti sotto forma di societa' cooperativa oconsortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previstodall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385". 61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, leparole: "consorzi o cooperative di garanzia collettiva fididenominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoriaimprenditoriali e dagli ordini professionali" sono sostituite dalle seguenti: "confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30settembre 2003, n. 269". 61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondointerbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, puo' essere concessaalle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elencospeciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, a frontedi finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 delcodice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e lapartecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle impreseagricole medesime, assunte da banche, da altri intermediarifinanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanziadella Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia e' estesa,nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operantinel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziariiscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimotesto unico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole eforestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri ele modalita' per la concessione delle garanzie della Sezione specialee la gestione delle sue risorse, nonche' le eventuali riserve difondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni. 61-ter. In via transitoria, fino alla data di insediamento degliorgani sociali della societa' di cui al comma 25, continuano adapplicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanziadi cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre1996, n. 662. Art. 14 *** OMISSIS *** Art. 16 Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori e pedaggi autostradali 1. Nel rispetto e nei limiti della normativa comunitaria, ledisposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 deldecreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, gia' prorogate al31 dicembre 2002 con l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8agosto 2002, n. 178, come modificate dall'articolo 3, comma 1,lettera c), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, siapplicano, con le medesime modalita' ed effetti, anche per il periododal 1 gennaio al 31 dicembre 2003. Per tale periodo i termini e iriferimenti temporali contenuti nelle predette disposizioni, fermenel resto, sono cosi' rideterminati:a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 del predetto articolo 5 e' fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 del predetto articolo 5 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2004, facendo riferimento allo scostamento di prezzo che risulti alla fine dell'anno 2003 rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio del medesimo anno;c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 del predetto articolo 5 deve essere presentata entro il 31 marzo 2004. 2. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, deldecreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogatidall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,n. 488, e' autorizzata a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesadi 10.329.138 euro. Ai relativi oneri si provvede con quota partedelle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economiae delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, leoccorrenti variazioni di bilancio. 3. Una quota del fondo di rotazione per le politiche comunitariedello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanzeper l'anno 2003, pari a 308 milioni di euro, e' utilizzata acopertura dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1. Il predettoimporto e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essereriassegnato alla pertinente unita' previsionale di base del predettostato di previsione per l'anno 2004. Art. 17 *** OMISSIS ***
Art. 33 Concordato preventivo 1. In attesa dell'avvio a regime del concordato preventivotriennale, e' introdotto in forma sperimentale un concordatopreventivo biennale per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio2003 e per quello successivo. 2. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito diimpresa e gli esercenti arti e professioni. 3. L'osservanza degli obblighi fiscali intrinseca all'adesione alconcordato preventivo comporta:a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;b) salvo che non venga richiesto dal cliente, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale;c) la limitazione dei poteri di accertamento. 4. Il concordato preventivo si opera sulle seguenti basi, fermarestando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoroautonomo minimo di 1.000 euro:a) per il primo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2001 almeno del 9 per cento, nonche' il relativo reddito del 2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;b) per il secondo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5 per cento, nonche' il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; tale adeguamento, per quanto riguarda i ricavi o compensi, e' consentito solo se la predetta soglia puo' essere raggiunta con un incremento non superiore al 5 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili. 5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corsoal 1° gennaio 2001 sono inferiori a quelli risultantidall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesioneal concordato preventivo e' subordinata all'adeguamento a questiultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione disanzioni ed interessi, da effettuare anteriormente alla data dipresentazione della comunicazione di adesione. 6. Ai fini di quanto previsto dal comma 4 si tiene conto, inoltre,degli atti di accertamento divenuti non piu' impugnabili, ancorche'definiti per adesione, nonche' delle integrazioni e definizioni dicui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si tiene conto delledichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'articolo 2 deldecreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, cheabbiano determinato una riduzione del reddito ovvero dei ricavi ocompensi dichiarati. 7. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, sul redditod'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativoal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, l'imposta e'determinata separatamente con l'aliquota del 23 per cento. L'aliquotae', invece, del 33 per cento per i soggetti di cui all'articolo 87del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' per glialtri soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativoal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sia stato superiorea 100.000 euro. Sul reddito che eccede quello minimo determinatosecondo le modalita' di cui al comma 4 non sono dovuti contributiprevidenziali per la parte eccedente il minimale reddituale; se ilcontribuente intende versare comunque i contributi, gli stessi sonocommisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale. 8. Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, iredditi d'impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto diaccertamento ai fini tributari e contributivi esclusivamente in baseagli articoli 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primoperiodo, e secondo comma, lettera c), 40 e 41-bis del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Restanoaltresi' applicabili le disposizioni di cui all'articolo 54, commisecondo, primo periodo, terzo, quarto e quinto, del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' quellepreviste dal regolamento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 10 novembre 1997, n. 441. 9. Il contribuente che non soddisfa la condizione di cui al comma 4lo comunica nella dichiarazione dei redditi; in questo caso:a) il contribuente decade dai benefici previsti dal comma 3;b) l'ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi o compensi di cui al comma 4; salve le ipotesi di accadimenti straordinari ed imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;c) gli obblighi di documentazione riprendono dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione in cui e' stata data la comunicazione. 10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presentedecreto e' abrogato l'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo18 dicembre 1997, n. 471. 11. Nell'articolo 6, comma 3, primo periodo, del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "pari al cento",sono sostituite dalle seguenti: "pari al centocinquanta". 12. Non sono ammessi al concordato preventivo i titolari di redditod'impresa e gli esercenti arti e professioni che:a) non erano in attivita' il 31 dicembre 2000;b) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.154.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001; non si tiene conto di quelli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;c) hanno titolo a regimi forfettari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, o per quello in corso al l° gennaio 2003;d) non si impegnano a rispettare la condizione indicata nel comma 4 per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato. 13. La sospensione dell'obbligo tributario di emissione delloscontrino e della ricevuta fiscale opera per le operazioni poste inessere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione.Resta comunque ferma la determinazione dell'imposta sul valoreaggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo contodell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni diservizio effettuate. 14. Agli effetti del presente articolo, si considerano ricaviquelli dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui allelettere c), d), e) ed f) del comma 1 del medesimo articolo; siconsiderano compensi quelli previsti dall'articolo 50, comma 1, delmedesimo testo unico. 15. Le disposizioni del presente articolo non incidonosull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 3, comma1, lettera e), numero 3), della legge 7 aprile 2003, n. 80.L'adesione al concordato preventivo si esprime mediante comunicazioneresa tra il 1° gennaio e il 16 marzo 2004. Con provvedimento deldirettore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella GazzettaUfficiale, sono stabilite le modalita' di presentazione dellacomunicazione di adesione e dell'adeguamento di cui al comma 5. Art. 34 Proroga di termini in materia di definizioni agevolate 1. Al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, conmodificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, sono apportate leseguenti modificazioni:a) nei commi 2 e 2-bis dell'articolo 1, le parole: "16 ottobre 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004";b) nello stesso comma 2 dell'articolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche con riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003."; c) nel comma 2-sexies dell'articolo 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Per i contribuenti che non provvedono, in base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso articolo 15, e' fissato al 18 marzo 2004. E' sospeso fino al 18 marzo 2004 il termine per il perfezionamento della definizione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al comma 1 del citato articolo 15 della legge n. 289 del 2002"; nel medesimo comma, secondo periodo, le parole: "16 ottobre 2003"sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004". 2. Nel comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002,n. 289, le parole: "16 ottobre 2003" e "16 settembre 2003" sonosostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 marzo 2004" e "16febbraio 2004". 3. Nell'articolo 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, secondoperiodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, conmodificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, le parole: "30novembre 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:"30 aprile 2004"; nello stesso articolo 16, comma 8, primo periodo,le parole. "1 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "16 maggio2004". 4. Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati aisensi dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente dellaRepubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o erratatrasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predettisoggetti fino al 31 dicembre 2002 , sono ridotte ad una sommapari al 10 per cento dell'importo risultante dall'applicazionedei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni. 5. Il beneficio previsto al comma 4 si applica a condizione cheil versamento della penalita' ridotta avvenga:a) per le penalita' gia' contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;b) per le penalita' non ancora contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. 6. Il beneficio previsto dal comma 4 non si applica alle penalita'gia' versate . . . alla data di entrata in vigore della leggedi conversione del presente decreto. 6-bis. Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionatiai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio deiflussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per ilritardato versamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una sommapari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione deicriteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni. 6-ter. Il beneficio previsto al comma 6-bis si applica a condizioneche il ritardato invio dei flussi informativi e il ritardatoriversamento delle somme riscosse sia relativo a somme incassate finoal 31 dicembre 2002, e che il riversamento delle penalita' ridotteavvenga:a) per le penalita' gia' contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;b) per le penalita' non ancora contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. 6-quater. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione dellepenalita' gia' versate alla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto. Art. 35 *** OMISSIS *** Art. 36 ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N.326 Art. 37 *** OMISSIS *** Art. 43. Istituzione della gestione previdenzialein favore degli associati in partecipazione
1. A decorrere dal 1 gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambitodell'associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550,2551, 2552, 2553, 2554 del Codice Civile, conferiscono prestazionilavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoroautonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti, conesclusione degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizione inun'apposita gestione previdenziale istituita presso l'INPS,finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoriaper l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. 2. Il contributo alla gestione di cui al comma 1 e' pari alcontributo pensionistico corrisposto alla gestione separata di cuiall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, daisoggetti non iscritti ad altre forme di previdenza. Il 55 per centodel predetto contributo e' posto a carico dell'associante ed il 45per cento e' posto a carico dell'associato. Il contributo e'applicato sul reddito delle attivita' determinato con gli stessicriteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle personefisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale deiredditi e dagli accertamenti definitivi. 3. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili,relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, isoggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quellocalcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3,della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni eintegrazioni. 4. In caso di contribuzione annua inferiore all'importo di cuial comma 3 , i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti inproporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinatisono attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno solare fino aconcorrenza di dodici mesi nell'anno. 5. Per il versamento del contributo di cui al comma 2, si applicanole modalita' ed i termini previsti per i collaboratori coordinati econtinuativi iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni edintegrazioni. 6. Il versamento e' effettuato sugli importi erogati all'associatoanche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvoconguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi. 7. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ledisposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo deltrattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335,per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenzasuccessivamente al 31 dicembre 1995. 8. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 1 comunicanoall'INPS entro il 31 marzo 2004, ovvero dalla data di iniziodell'attivita' lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attivita'medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e ilproprio domicilio. 9. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e' definitol'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapportoassicurativo, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decretolegislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n.233, e successive modificazioni e integrazioni. Art. 44. Disposizioni varie in materia previdenziale *** OMISSIS *** 9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mesedi gennaio 2005, i sostituti d'imposta tenuti al rilascio dellacertificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, delregolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni , trasmettonomensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricatidi cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidentedella repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto Nazionale dellaPrevidenza Sociale (INPS) i dati retributivi e le informazioninecessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delleposizioni assicurative individuali e per l'erogazione delleprestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello diriferimento. Tale disposizione si applica anche nei confrontidell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendentidell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) con riferimento aisostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esuccessive modificazioni , il cui personale e' iscritto al medesimoIstituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenzialiprovvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e proceduralinecessarie per la trasmissione dei flussi informativi ed attiverannouna sperimentazione operativa con un campione significativo diaziende, enti o amministrazioni, distinto per settori di attivita' ocomparti, che dovra' concludersi entro il 30 settembre 2004. Adecorrere dal 1 gennaio 2004, al fine di garantire il monitoraggiodei flussi finanziari relativi alle prestazioni sociali erogate, idatori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decretoministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.67 del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed integrazioni,sono tenuti a trasmettere per via telematica le dichiarazioni dipertinenza dell'INPS, secondo le modalita' stabilite dallo stessoIstituto. *** OMISSIS *** Art. 45 Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335
1. Con effetto dal 1 gennaio 2004 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cuiall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che nonrisultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e' stabilita inmisura identica a quella prevista per la gestione pensionistica deicommercianti. Per gli anni successivi, ad essa si applicano gliincrementi previsti dall'articolo 59, comma 15, della legge 27dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento dell'aliquota di 19punti percentuali. Art. 46 *** OMISSIS ***FINE TESTO LEGGE
S.
O. alla G. U. n. 299 del 27.12.2003 (Fonte Guritel)
LEGGE
24 dicembre 2003, n. 350
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennaledello Stato (legge finanziaria 2004)" La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 ***OMISSIS*** Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate) ***OMISSIS*** 10. All'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4: 1) alla lettera a), le parole: "almeno del 9 per cento" sonosostituite dalle seguenti: "almeno dell'8 per cento"; 2) alla lettera b), le parole: "i ricavi o compensi del 2003almeno del 4,5 per cento, nonche' il relativo reddito del 2003 almenodel 3,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "i ricavi ocompensi minimi concordati per il 2003 almeno del 5 per cento,nonche' il relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almenodel 3,5 per cento"; 3) alla lettera b), le parole: "un incremento non superiore al 5per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili"sono sostituite dalle seguenti: "un incremento non superiore al 10per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili,con una sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alladifferenza tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti ricavi ocompensi annotati nelle scritture contabili"; b) al comma 6, le parole: "dal comma 4" sono sostituite dalleseguenti: "dai commi 4 e 5"; c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontaredei maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, siapplica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette adimposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota mediarisultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioniimponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beniammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato"; d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Per i periodi d'imposta soggetti a concordato preventivo,relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono inibitii poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alledisposizioni di cui: a) al primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma,lettere a), d) e d-bis), dell'articolo 39 del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successivemodificazioni; b) all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successivemodificazioni; c) all'articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successivemodificazioni"; e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 8,relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sonopreclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore redditoaccertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quellodichiarato"; f) al comma 9, le parole: "non soddisfa la condizione" sonosostituite dalle seguenti: "non soddisfa le condizioni"; al medesimocomma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodod'imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte lecondizioni di cui al comma 4"; g) il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. La sospensione dell'esercizio dell'attivita', ovvero dellalicenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', previstadall'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del1997, e' disposta dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate,per un periodo da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardidei contribuenti che non hanno aderito al concordato sianoconstatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo diemettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute ingiorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all'articolo19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ilprovvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Ladisposizione di cui al presente comma non si applica se icorrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatateprima della data di entrata in vigore del presente decreto"; h) al comma 12, lettera b), le parole: "importo superiore a5.154.569,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "importo superiorea 5.164.569,00 euro"; nel medesimo comma, alla lettera c), le parole:"hanno titolo a regimi forfettari" sono sostituite dalle seguenti:"si sono avvalsi dei regimi forfettari"; i) al comma 13, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Conprovvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate diapprovazione del modello di dichiarazione IVA annuale, per tutti isoggetti passivi di tale imposta, sono definite le modalita' diseparata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni diservizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggettititolari di partita IVA"; l) al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ilperiodo precedente si applica solo con riferimento agli incrementi dicui al comma 4". ***OMISSIS*** 25. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.342, le parole: "chiuso entro il 31 dicembre 1999" sono sostituitedalle seguenti: "chiuso entro il 31 dicembre 2002". L'impostasostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente commadeve essere versata in tre rate annuali, entro il termine diversamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamentesecondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel2005 e 25 per cento nel 2006. 26. Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 dellalegge 21 novembre 2000, n. 342, possono essere applicate anche conriferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio incorso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misuradell'imposta sostitutiva del 19 per cento e' ridotta al 12 per centoe quella del 15 per cento e' ridotta al 9 per cento. L'impostasostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente commadeve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento diinteressi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte suiredditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. L'applicazionedell'imposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazionedei redditi relativa al periodo di imposta in cui e' effettuatol'affrancamento dei valori. All'articolo 4 del decreto legislativo 17maggio 1999, n. 153, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzioneo controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni diamministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancariaconferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgonofunzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprirefunzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa'bancaria conferitaria". 27. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25e 26 del presente articolo si fa riferimento, per quanto compatibili,alle modalita' stabilite, rispettivamente, dal regolamento di cui aldecreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e dalregolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e dellefinanze 22 ottobre 2001, n. 408. ***OMISSIS*** 44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalita' ivirispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di impostain corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sonostate presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamentoentro il 16 marzo 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni: a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore dellapresente legge, hanno gia' effettuato versamenti utili per ladefinizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degliarticoli 7, 8 e 9 della predetta legge n. 289 del 2002, fermarestando la rateizzazione dell'eccedenza, il versamento da effettuareentro il 16 marzo 2004 e' pari: 1) all'intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimorispettivamente di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per lepersone fisiche e di 6.000 euro per gli altri soggetti, se iversamenti gia' effettuati sono inferiori a tali somme; 2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 europer le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se iversamenti gia' effettuati sono pari o superiori alle predette sommedi 3.000 e 6.000 euro; b) la presentazione della dichiarazione integrativa in formariservata ai sensi del comma 4 del predetto articolo 8 non e'consentita ai soggetti che hanno omesso la presentazione delledichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1del medesimo articolo, nonche' al periodo di imposta in corso al 31dicembre 2002; c) non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8della citata legge n. 289 del 2002, i soggetti che hanno effettuatola definizione automatica per gli anni pregressi di cui all'articolo9 della medesima legge; d) i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni dicui all'articolo 9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a pena dinullita', una dichiarazione concernente tutti i periodi d'imposta peri quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31ottobre 2003; e) le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuatedai soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della presentelegge, e' stato notificato processo verbale di constatazione conesito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle impostesui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'impostaregionale sulle attivita' produttive, nonche' invito alcontraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata perfezionatala definizione ai sensi dei commi 48 e 49. In caso di avvisi diaccertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successivemodificazioni, relativamente ai redditi oggetto di definizione ointegrazione, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivialla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione ointegrazione e' ammessa a condizione che il contribuente versi, entrola prima data di pagamento degli importi per la definizione ol'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, conesclusione delle sanzioni e degli interessi; non si fa luogo arimborso di quanto gia' pagato; f) per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni delpresente comma, si applica l'articolo 10 della legge 27 dicembre2002, n. 289; g) i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31ottobre 2003 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2,comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delledisposizioni di cui al presente comma sulla base delle dichiarazionioriginarie presentate. L'esercizio della facolta' di cui al periodoprecedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delledichiarazioni integrative presentate. 45. Le disposizioni dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle imposte edelle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della presentelegge, ed il relativo versamento e' effettuato entro il 16 marzo2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge.Qualora gli importi da versare ai sensi del presente comma, inapplicazione del comma 1 del citato articolo 9-bis, eccedano, per lepersone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, lasomma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati intre rate con le modalita' stabilite con il decreto del Ministerodell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 2, ultimoperiodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, conmodificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificatodall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre2003, n. 326. 46. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 2002,n. 289, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettificae liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigoredella presente legge, si applicano anche relativamente agli attipubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scrittureprivate registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e alledichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonche'all'adempimento delle formalita' omesse per le quali alla data dientrata in vigore della presente legge sono decorsi i relativitermini. La presentazione delle istanze, il versamento delle sommedovute, l'adempimento delle formalita' omesse, di cui allo stessoarticolo 11, sono effettuati entro il 16 marzo 2004; si applica, inparticolare, l'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della citatalegge n. 289 del 2002. 47. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 27dicembre 2002, n. 289, che si avvalgono delle disposizioni degliarticoli 8 e 9 della stessa legge n. 289 del 2002, ancherelativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, peril quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili dicui al predetto articolo 14, anche con riferimento alle attivita'detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2002, secondo leseguenti disposizioni: a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuatenell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso atale data nonche' negli altri libri e registri relativi ai medesimiperiodi previsti dalle vigenti disposizioni; b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, leattivita' ed i maggiori valori iscritti si considerano riconosciutiai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulleattivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di impostasuccessivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche aifini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14; c) il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta e' effettuatoentro il 16 marzo 2004. 48. Relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre2002, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002,n. 289, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti dicontestazione ed agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per iquali alla data di entrata in vigore della presente legge non sonoancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli invitial contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decretolegislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta data,non e' ancora intervenuta la definizione, nonche' ai processi verbalidi constatazione relativamente ai quali, alla medesima data, non e'stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito alcontraddittorio. Il pagamento delle somme dovute e' effettuato entroil 16 marzo 2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata invigore della presente legge, hanno gia' effettuato versamenti utiliper la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensidell'articolo 15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restandola rateizzazione dell'eccedenza, si applicano le disposizioni di cuial comma 44, lettera a), numeri 1) e 2). Dalla data di entrata invigore della presente legge e fino al 18 marzo 2004 restano sospesi itermini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi diaccertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazionedelle sanzioni, di cui al primo periodo, nonche' quelli per ilperfezionamento della definizione di cui al citato decretolegislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti alcontraddittorio di cui al medesimo primo periodo. 49. Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002,n. 289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definitedalla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 16, alla data dientrata in vigore della presente legge; si intende, comunque,pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non siaintervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme dovute sonoversate entro il 16 marzo 2004. Dette somme possono essere versateanche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pariimporto o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovutesuperano i 50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entroil predetto termine del 16 marzo 2004. Gli interessi legali sonocalcolati dal 17 marzo 2004 sull'importo delle rate successive. 50. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizionidegli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge 27dicembre 2002, n. 289, nonche' quelli per la mera trasmissione in viatelematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sonorideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministerodell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delleentrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, deldecreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni,dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34,comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 51. Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata invigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, hanno gia'effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi edadempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 15 dellalegge 27 dicembre 2002, n. 289, e intendono avvalersi, ai sensidell'articolo 34 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, dellemedesime definizioni relativamente ad altri periodi di imposta,ovvero ad altro settore impositivo, nonche' a diversi avvisi diaccertamento, atti di contestazione, avvisi di irrogazione dellesanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 deldecreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e processi verbali diconstatazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 44,lettera a), numeri 1) e 2). 52. Ai fini del concordato preventivo di cui all'articolo 33 deldecreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i titolari direddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che hannodichiarato, relativamente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio2001, ricavi o compensi inferiori a quelli risultantidall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri, nonsono tenuti ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma5 dello stesso articolo 33, a condizione che provvedano alladefinizione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 aisensi del comma 44; resta comunque fermo l'obbligo di applicare lepercentuali di incremento dei ricavi o dei compensi, e dei redditi,previste dal citato articolo 33, sulla base dei ricavi o dei compensiadeguati a quelli risultanti dall'applicazione degli studi disettore, ovvero dei parametri. ***OMISSIS*** Art. 3(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici) ***OMISSIS*** 118. Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza allaformazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente aicontributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 48, comma 2,lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esuccessive modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20. ***OMISSIS***FINE TESTO LEGGE