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Roma, 22 gennaio 2004

 

Circolare n.7/2004

 

Oggetto: Europa – Legge Comunitaria 2003 – Legge 31.10.2003, n. 306 su S.O. alla G.U. n. 266 del 15.11.2003.

 

Come è noto, annualmente, allo scopo di ridurre i ritardi accumulati nell’attuazione delle disposizioni comunitarie, viene emanata una legge, detta “comunitaria”, con la quale alcune direttive vengono recepite direttamente, mentre per altre viene data delega di attuazione al Governo. In particolare, la legge indicata in oggetto si è occupata delle materie seguenti.

 

Direttiva 2002/94 - Inquinamento acustico. Al fine di stabilire la soglia di rumore ammissibile comune a tutti gli Stati membri, la direttiva ha individuato criteri comuni di rilevazione del rumore, uniformando il concetto di rumore ambientale”, nel quale rientrano i suoni nocivi, tra cui quelli emessi dai mezzi di trasporto.

 

Direttiva 2002/73 - Parità di trattamento sul lavoro. Come è noto, nel nostro paese la materia sulla parità di trattamento sul lavoro tra uomini e donne è già ampiamente regolata (legge 125/1991 e numerosi altri provvedimenti). Con la direttiva di cui trattasi il Governo è stato delegato ad apportare le modifiche strettamente necessarie alle disposizioni vigenti, in particolare definendo le nozioni di discriminazione “diretta” e “indiretta”.

 

Direttiva 1996/61 - Emissioni inquinanti. E’ stata data delega al Governo di attuare integralmente la direttiva sulla prevenzione dell’inquinamento atmosferico da parte degli stabilimenti industriali, tra cui gli stabilimenti per la gestione rifiuti, prevedendo l’estensione dell’applicazione del decreto legislativo 372/1999, attualmente limitata ai soli impianti industriali esistenti, anche ai nuovi impianti.

 

Direttiva 2003/50 - Trasporto ovini e caprini. La direttiva comunitaria prevede il rafforzamento dei controlli sul trasporto di ovini e caprini. In particolare viene stabilito l’obbligo per  il trasportatore di provvedere a pulire e disinfettare accuratamente il veicolo con materiali adeguati e di tenere un registro contenente una serie di informazioni sugli animali trasportati.

 

Direttiva 2002/74 - Tutela lavoratori subordinati in caso d’insolvenza. La direttiva specifica l’ambito di applicazione della tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, facendovi rientrare tutti i lavoratori subordinati, compresi quelli a tempo parziale, a tempo determinato e i lavoratori interinali.

 

Direttiva 2001/16 – Interoperabilità del sistema ferroviario convenzionale. La direttiva stabilisce le condizioni da soddisfare per uniformare le infrastrutture e le apparecchiature del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (materiale rotabile, sistemi di gestione del traffico e applicazioni telematiche per il trasporto merci), al fine di garantire un maggiore accesso alle reti ferroviarie da parte delle imprese ferroviarie dei diversi Stati membri.

 

Regolamento 1606/2002 - Principi Contabili Internazionali (IAS). Il Governo è stato delegato ad adottare alcuni decreti legislativi in materia di Principi Contabili Internazionali (IAS). In particolare, i decreti delegati dovranno rendere obbligatoria l’applicazione degli IAS da parte delle società quotate nella redazione del bilancio d’esercizio individuale e del bilancio d’esercizio consolidato, a decorrere dal 1° gennaio 2005; per le società non quotate, invece, l’utilizzo degli IAS sarà facoltativo.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.64/2003

 

Allegato uno

 

DLo/lo

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LEGGE 31 ottobre 2003, n. 306

Disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge
comunitaria 2003.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               ART. 1.
   (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto
mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi  recanti  le  norme  occorrenti  per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio  dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del  Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione delle
direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  B,  nonche',
qualora  sia  previsto  il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione   delle   direttive  elencate  nell'allegato  A,  sono
trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri previsti dalla
legge,  alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'
su  di  essi  sia  espresso,  entro  quaranta  giorni  dalla  data di
trasmissione,  il  parere dei competenti organi parlamentari. Decorso
tale  termine  i  decreti  sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora  il  termine  previsto  per  il  parere dei competenti organi
parlamentari  scada  nei  trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
4.  Entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti  legislativi  di  cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri  direttivi  fissati  dalla  presente  legge,  il Governo puo'
emanare,  con  la  procedura  indicata  nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5.  In  relazione  a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione,  i  decreti  legislativi  eventualmente adottati
nelle  materie  di  competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle
province  autonome  di  Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le
regioni  e  le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore
la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine
stabilito  per  l'attuazione  della  normativa  comunitaria e perdono
comunque  efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa  di  attuazione  adottata  da  ciascuna regione e provincia
autonoma   nel   rispetto   dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
comunitario  e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione
dello Stato.
 
                               ART. 2.
  (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).
1.  Salvi  gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni  di  cui  al  capo  II ed in aggiunta a quelli contenuti
nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a)    le    amministrazioni   direttamente   interessate   provvedono
all'attuazione  dei  decreti  legislativi  con le ordinarie strutture
amministrative;
b)  per  evitare  disarmonie  con le discipline vigenti per i singoli
settori  interessati  dalla  normativa da attuare, sono introdotte le
occorrenti  modifiche  o  integrazioni  alle discipline stesse, fatte
salve  le  materie  oggetto  di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
c)  salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti, ove necessario
per  assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi,  sono  previste  sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni  alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a  103.291 euro e
dell'arresto  fino  a  tre  anni, sono previste, in via alternativa o
congiunta,  solo  nei  casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo  interessi  costituzionalmente  protetti.  In tali casi sono
previste:   la  pena  dell'ammenda  alternativa  all'arresto  per  le
infrazioni   che   espongano  a  pericolo  o  danneggino  l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni  che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e
non superiore a 103.291 euro e' prevista per le infrazioni che ledano
o  espongano  a  pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito  dei  limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra
indicate  sono  determinate  nella  loro entita', tenendo conto della
diversa  potenzialita'  lesiva  dell'interesse  protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del
colpevole,  comprese  quelle  che  impongono  particolari  doveri  di
prevenzione,   controllo   o   vigilanza,   nonche'   del   vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona
o  ente  nel  cui  interesse  egli agisce. In ogni caso sono previste
sanzioni  identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi
vigenti  per  le  violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto
alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d)  eventuali  spese  non  contemplate  da  leggi  vigenti  e che non
riguardano  l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali o
regionali  possono  essere  previste  nei  soli limiti occorrenti per
l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione  delle direttive; alla
relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura  delle  minori entrate
eventualmente  derivanti  dall'attuazione  delle direttive, in quanto
non  sia  possibile  fare  fronte  con  i  fondi  gia' assegnati alle
competenti  amministrazioni,  si  provvede  a  carico  del  fondo  di
rotazione  di  cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;
e)  all'attuazione  di  direttive che modificano precedenti direttive
gia'  attuate  con  legge o con decreto legislativo si procede, se la
modificazione   non  comporta  ampliamento  della  materia  regolata,
apportando  le  corrispondenti  modifiche  alla  legge  o  al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f)  i  decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie
oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la disciplina sia pienamente
conforme  alle  prescrizioni  delle  direttive medesime, tenuto anche
conto  delle  eventuali  modificazioni  comunque  intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni  di  competenze  fra
amministrazioni  diverse  o comunque siano coinvolte le competenze di
piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti  legislativi individuano,
attraverso  le  piu'  opportune forme di coordinamento, rispettando i
principi  di  sussidiarieta',  differenziazione  e  adeguatezza  e le
competenze   delle  regioni  e  degli  altri  enti  territoriali,  le
procedure  per  salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali,
la   trasparenza,   la   celerita',   l'efficacia   e  l'economicita'
nell'azione  amministrativa  e  la chiara individuazione dei soggetti
responsabili.
 
                               ART. 3.
  (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni
                    di disposizioni comunitarie).
1.   Al   fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle  norme
comunitarie  nell'ordinamento  nazionale,  il Governo, fatte salve le
norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla
data  di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni  penali  o  amministrative  per  le  violazioni di direttive
comunitarie  attuate  in  via regolamentare o amministrativa ai sensi
della  legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n.
128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano
gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2.  La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi
adottati  ai  sensi  dell'articolo  14 della legge 23 agosto 1988, n.
400,  su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia,
di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per  materia.  I  decreti
legislativi  si  informeranno  ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il
Governo  acquisisce  i  pareri dei competenti organi parlamentari che
devono  essere  espressi  entro sessanta giorni dalla ricezione degli
schemi.   Decorso   inutilmente   il   termine  predetto,  i  decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
 
                               ART. 4.
             (Oneri relativi a prestazioni e controlli).
1.  Gli  oneri  per  prestazioni  e controlli da eseguire da parte di
uffici  pubblici  nell'attuazione  delle  normative  comunitarie sono
posti  a  carico  dei  soggetti  interessati, ove cio' non risulti in
contrasto  con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate
sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono
predeterminate e pubbliche.
 
                               ART. 5.
     (Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie
              interessate dalle direttive comunitarie).
1.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, con le modalita' di cui ai
commi  2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni  dettate  in  attuazione  delle deleghe conferite per il
recepimento  di  direttive  comunitarie,  al  fine  di  coordinare le
medesime  con  le  norme  legislative  vigenti  nelle stesse materie,
apportando   le   sole  integrazioni  e  modificazioni  necessarie  a
garantire  la  semplificazione  e  la  coerenza logica, sistematica e
lessicale della normativa.
2.  I  testi  unici  di  cui  al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei.  Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni
contenute  nei  testi  unici  non  possono essere abrogate, derogate,
sospese  o  comunque  modificate  se  non in modo esplicito, mediante
l'indicazione  puntuale  delle  disposizioni  da  abrogare, derogare,
sospendere o modificare.
3.  Per  le  disposizioni  adottate ai sensi del presente articolo si
applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1.
4. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e
igiene del lavoro.
 

                               CAPO II

    DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI

                       DI DELEGA LEGISLATIVA

 

                               ART. 6.
                         *** OMISSIS ***
 
                              ART. 14.
   (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale
         alle disposizioni comunitarie in materia di tutela
                    dall'inquinamento acustico).
1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2004, su
proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  di  concerto con i
Ministri  interessati,  e  con  le  modalita'  di  cui ai commi 2 e 3
dell'articolo  1, un decreto legislativo di riordino, coordinamento e
integrazione  delle  disposizioni  legislative  in  materia di tutela
dall'inquinamento   acustico,  nel  rispetto  dei  principi  e  delle
disposizioni  comunitarie in materia, nonche' dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a)  adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2002/49/CE relativa
alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2002/49/CE,
al  fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della
salute;
c)  salvaguardare  le  azioni  gia'  poste  in essere dalle autorita'
locali  e  dalle  imprese  e  per l'attuazione della legge 26 ottobre
1995, n. 447;
d) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito
al  rumore  ambientale  e  ai  relativi  effetti  e,  in particolare,
stabilire  procedure  che garantiscano la partecipazione del pubblico
alla  predisposizione  dei  piani  d'azione  destinati  a ridurre nel
territorio i problemi dell'inquinamento acustico.
 
                              ART. 15.
     (Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva
                         *** OMISSIS ***
 
                              ART. 17.
   (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/73/CE
    che modifica la direttiva 76/207/CEE relativa all'attuazione
      del principio della parita' di trattamento tra gli uomini
         e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro,
           alla formazione e alla promozione professionali
                     e le condizioni di lavoro).
1.  Il  Governo  e'  delegato  ad adottare, entro il termine e con le
modalita'  di  cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, uno o piu' decreti
legislativi  al  fine  di  dare  organica  attuazione  alla direttiva
2002/73/CE  che  modifica  la  direttiva  76/207/CEE,  apportando  le
modifiche   strettamente  necessarie  alle  disposizioni  vigenti  in
materia  di  parita'  di  trattamento  tra  gli uomini e le donne per
quanto   riguarda   l'accesso  al  lavoro,  alla  formazione  e  alla
promozione  professionali e le condizioni di lavoro, facendo salve le
disposizioni  vigenti compatibili con la citata direttiva 2002/73/CE,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)  garantire  l'effettiva  applicazione  del principio di parita' di
trattamento  tra uomini e donne in materia di lavoro, assicurando che
le  differenze di genere non siano causa di discriminazione diretta o
indiretta,  in  un'ottica  che  tenga conto delle condizioni relative
allo  stato  matrimoniale  o  di  famiglia,  per  quanto attiene alle
seguenti aree: condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia
dipendente  che  autonomo,  compresi  i  criteri  di  selezione  e le
condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo di attivita' e a
tutti  i  livelli  della  gerarchia  professionale;  svolgimento  del
rapporto   di   lavoro,   comprese   le   condizioni  di  lavoro,  la
retribuzione,  le  promozioni  e  le  condizioni  del  licenziamento;
accesso  a  tutti i tipi e i livelli di orientamento e di formazione,
di  perfezionamento  e  di  riqualificazione professionale, inclusi i
tirocini;  attivita' prestata presso le organizzazioni dei lavoratori
o  dei  datori  di  lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali
organizzazioni;
b)  definire  la nozione di discriminazione come "diretta" quando una
persona  e' trattata meno favorevolmente, in base al sesso, di quanto
sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
definire   la  nozione  di  discriminazione  "indiretta"  quando  una
disposizione,  un  criterio  o  una  prassi,  apparentemente  neutri,
mettono o possono mettere in una situazione di particolare svantaggio
le  persone  di  un  determinato sesso, rispetto a persone dell'altro
sesso,  salvo  che,  nel caso di attivita' di lavoro, caratteristiche
specifiche  di  sesso  costituiscano  requisiti  essenziali  al  loro
svolgimento;  definire la nozione di "molestie" quando viene posto in
essere,  per ragioni connesse al sesso, un comportamento indesiderato
e  persistente, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di
una  persona o di creare un clima intimidatorio, ostile e degradante,
tenuto conto delle circostanze, anche ambientali; definire la nozione
di  "molestie  sessuali"  quando  il  suddetto comportamento abbia in
maniera  manifesta una connotazione sessuale; considerare le molestie
e le molestie sessuali come discriminazioni;
c)  prevedere  l'applicazione del principio di parita' di trattamento
senza distinzione di sesso in tutti i settori di lavoro, sia pubblici
che  privati,  nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi
quarto  e  quinto,  della  legge 9 dicembre 1977, n. 903, assicurando
che,  ferma restando la normativa di settore, sia azionabile da parte
di  coloro  che  si  ritengono  lesi  una  tutela  giurisdizionale  o
amministrativa,  con  la  garanzia  di  una  riparazione o di un equo
indennizzo;
d)  attuare  quanto  previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 6 e dagli
articoli   8-bis,  8-ter,  8-quater  e  8-quinquies  della  direttiva
76/207/CEE,  come modificata dalla direttiva 2002/73/CE, tenuto conto
della  normativa  nazionale  vigente,  e,  in  particolare, di quanto
previsto  dagli articoli 15 e 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903,
dalla  legge 10 aprile 1991, n. 125, e dalla disciplina relativa alla
istituzione degli organismi di parita';
e) prevedere misure adeguate per incoraggiare il dialogo fra le parti
sociali   al  fine  di  promuovere  il  principio  della  parita'  di
trattamento anche attraverso accordi nell'ambito della contrattazione
collettiva,  codici di comportamento, scambi di esperienze e pratiche
nonche' il monitoraggio della prassi sui luoghi di lavoro.
 
                              ART. 18.
                          *** OMISSIS ***
 
                              ART. 22.
    (Delega al Governo per l'integrale attuazione della direttiva
         96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate
                         dell'inquinamento).
1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, un decreto legislativo per
l'integrale  attuazione  della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e
la  riduzione  integrate  dell'inquinamento,  mediante  modifiche  al
decreto  legislativo  4  agosto  1999,  n.  372,  in base ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a)  estensione  delle  disposizioni del citato decreto legislativo n.
372  del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti, anche ai
nuovi  impianti  e a quelli sostanzialmente modificati, anche tenendo
conto  di  quanto  previsto dall'articolo 77, comma 3, della legge 27
dicembre 2002, n. 289;
b)  indicazione esemplificativa delle autorizzazioni gia' in atto, da
considerare assorbite nell'autorizzazione integrata;
c)  adeguamento  delle  previsioni di cui agli articoli 216 e 217 del
testo  unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio
1934,  n.  1265, alla normativa nazionale e comunitaria in materia di
autorizzazione integrata ambientale.
 
                              ART. 23.
                          *** OMISSIS ***
 
                               ART. 25.
 (Opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002
     del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,
  relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali).
1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro  per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di  concerto con il Ministro della giustizia, previo
parere  dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell'articolo 1,
comma  3,  salva la facolta' prevista dall'articolo 1, comma 4, uno o
piu'  decreti  legislativi  per  l'esercizio  delle facolta' previste
dall'articolo  5  del  regolamento  (CE)  n. 1606/2002 del Parlamento
europeo   e   del   Consiglio,   del   19   luglio   2002,   relativo
all'applicazione  dei principi contabili internazionali, nel rispetto
dei  principi  e delle disposizioni comunitarie in materia, secondo i
principi e criteri direttivi appresso indicati:
a)  obbligo  di  adottare  i  principi contabili internazionali nella
redazione  del  bilancio  di  esercizio delle societa' quotate, salvo
quanto previsto alla lettera e);
b)  obbligo  di  adottare  i  principi contabili internazionali nella
redazione  del  bilancio  di  esercizio  e consolidato delle societa'
aventi  strumenti  finanziari  diffusi  presso  il  pubblico  di  cui
all'articolo  116  del  testo  unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, salvo quanto previsto alla lettera e);
c)  obbligo  di  adottare  i  principi contabili internazionali nella
redazione  del  bilancio  di  esercizio  e consolidato delle banche e
degli  intermediari  finanziari sottoposti a vigilanza da parte della
Banca d'Italia;
d)  obbligo  di  adottare  i  principi contabili internazionali nella
redazione  del  bilancio consolidato delle societa' che esercitano le
imprese  incluse  nell'ambito di applicazione del decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173;
e)  obbligo  di  adottare  i  principi contabili internazionali nella
redazione  del bilancio di esercizio delle societa' che esercitano le
imprese  incluse  nell'ambito di applicazione del decreto legislativo
26  maggio  1997,  n.  173,  solo  nel caso in cui sono quotate e non
redigono il bilancio consolidato;
f)  facolta'  di  adottare  i principi contabili internazionali nella
redazione  del bilancio di esercizio o consolidato delle societa' che
non  ne hanno l'obbligo ai sensi delle lettere precedenti, diverse da
quelle  che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione
del  decreto  legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e diverse da quelle
che  possono  redigere  il  bilancio  in  forma  abbreviata, ai sensi
dell'articolo 2435-bis del codice civile;
g)  eventuale  modifica della normativa fiscale in materia di reddito
d'impresa  al  fine  di  armonizzarla  con  le  innovazioni derivanti
dall'applicazione dei principi contabili internazionali;
h)   nell'ambito   di   applicazione  soggettivo  sopra  individuato,
coordinamento  delle  disposizioni vigenti in materia di bilancio con
quelle derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali.
2. Dai principi e criteri di cui al comma 1 non devono derivare oneri
o minori entrate per il bilancio dello Stato.
3.  I poteri della Banca d'Italia di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per gli
enti  creditizi  e  finanziari  di  cui  al  comma 1, lettera c), nel
rispetto  dei  principi  contabili internazionali adottati secondo la
procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 31 ottobre 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
                                                           ALLEGATO A
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/40/CE   del   Consiglio,   del   28  maggio  2001,  relativa  al
riconoscimento   reciproco  delle  decisioni  di  allontanamento  dei
cittadini di paesi terzi.
2002/6/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 18 febbraio
2002,  sulle  formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in
partenza da porti degli Stati membri della Comunita'.
2002/33/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 21 ottobre
2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio
con  riguardo  alle  norme  sanitarie  relative  ai  sottoprodotti di
origine animale.
2002/59/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 27 giugno
2002,   relativa   all'istituzione   di  un  sistema  comunitario  di
monitoraggio  del  traffico  navale  e d'informazione e che abroga la
direttiva 93/75/CEE del Consiglio.
2002/83/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 5 novembre
2002, relativa all'assicurazione sulla vita.
2002/86/CE  della  Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica
della  direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire
da  cui  sono  vietati  gli  scambi  di  prodotti  non  conformi alla
direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/91/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
2002/93/CE  del  Consiglio,  del  3  dicembre  2002,  che modifica la
direttiva  77/388/CEE,  con  riguardo  alla proroga della facolta' di
autorizzare  gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su
taluni servizi ad alta intensita' di lavoro.
2002/98/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 27 gennaio
2003,  che  stabilisce  norme  di  qualita'  e  di  sicurezza  per la
raccolta,  il  controllo,  la  lavorazione,  la  conservazione  e  la
distribuzione  del  sangue umano e dei suoi componenti e che modifica
la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
novembre 2001.
2002/99/CE  del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme
di  polizia  sanitaria  per  la  produzione,  la  trasformazione,  la
distribuzione   e  l'introduzione  di  prodotti  di  origine  animale
destinati al consumo umano.
2003/8/CE  del  Consiglio,  del  27 gennaio 2003, intesa a migliorare
l'accesso   alla   giustizia   nelle   controversie  transfrontaliere
attraverso   la  definizione  di  norme  minime  comuni  relative  al
patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.
2003/9/CE  del  Consiglio,  del 27 gennaio 2003, recante norme minime
relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
2003/12/CE  della  Commissione,  del  3 febbraio 2003, riguardante la
riclassificazione  delle  protesi mammarie nel quadro della direttiva
93/42/CEE   del   Consiglio,   del  14  giugno  1993,  concernente  i
dispositivi medici.
2003/15/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 27 febbraio
2003,  che  modifica  la  direttiva  76/768/CEE del Consiglio, del 27
luglio  1976,  concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai prodotti cosmetici.
2003/30/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, dell'8 maggio
2003,   sulla  promozione  dell'uso  dei  biocarburanti  o  di  altri
carburanti rinnovabili nei trasporti.
2003/32/CE  della  Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalita'
specifiche  relative  ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE
del   Consiglio,  del  14  giugno  1993,  per  i  dispositivi  medici
fabbricati con tessuti di origine animale.
2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione
dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
2003/49/CE  del  Consiglio,  del 3 giugno 2003, concernente il regime
fiscale  comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra
societa' consociate di Stati membri diversi.
2003/61/CE  del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle
direttive  66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi
di  piante  foraggere,  66/402/CEE  relativa alla commercializzazione
delle     sementi    di    cereali,    68/193/CEE    relativa    alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della
vite,  92/33/CEE  relativa alla commercializzazione delle piantine di
ortaggi  e  dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione
delle   sementi,  92/34/CEE  relativa  alla  commercializzazione  dei
materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto  destinate  alla  produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla
commercializzazione  dei  materiali  di  moltiplicazione delle piante
ornamentali,   2002/54/CE  relativa  alla  commercializzazione  delle
sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione
delle     sementi    di    ortaggi,    2002/56/CE    relativa    alla
commercializzazione  dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa
alla  commercializzazione  delle  sementi  di  piante oleaginose e da
fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie.
 
                                                           ALLEGATO B
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/22/CE  del  Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia
degli animali selvatici nei giardini zoologici.
1999/63/CE  del  Consiglio,  del 21 giugno 1999, relativa all'accordo
sull'organizzazione   dell'orario  di  lavoro  della  gente  di  mare
concluso  dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e
dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea
(FST).
2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di
acque.
2000/76/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 4 dicembre
2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
2000/79/CE   del   Consiglio,   del   27   novembre   2000,  relativa
all'attuazione  dell'accordo  europeo sull'organizzazione dell'orario
di  lavoro  del  personale  di volo nell'aviazione civile concluso da
Association   of   European   Airlines   (AEA),   European  Transport
Workers'Federation   (ETF),   European   Cockpit  Association  (ECA),
European  Regions  Airline  Association  (ERA)  e  International  Air
Carrier Association (IACA).
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001,
relativa  all'interoperabilita'  del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale.
2001/86/CE  del  Consiglio,  dell'8  ottobre  2001,  che  completa lo
Statuto  della Societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento
dei lavoratori.
2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002,
che  istituisce  norme  e procedure per l'introduzione di restrizioni
operative  ai  fini del contenimento del rumore negli aeroporti della
Comunita'.
2002/44/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 25 giugno
2002,  sulle  prescrizioni  minime  di sicurezza e di salute relative
all'esposizione  dei  lavoratori  ai  rischi  derivanti  dagli agenti
fisici   (vibrazioni)  (sedicesima  direttiva  particolare  ai  sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2002/49/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 25 giugno
2002,  relativa  alla  determinazione  e  alla  gestione  del  rumore
ambientale.
2002/58/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 12 luglio
2002,  relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della
vita  privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva
relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).
2002/65/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre
2002,  concernente  la  commercializzazione  a  distanza  di  servizi
finanziari  ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del
Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
2002/73/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre
2002,  che  modifica  la  direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa
all'attuazione  del  principio  della  parita' di trattamento tra gli
uomini  e  le  donne  per  quanto  riguarda l'accesso al lavoro, alla
formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
2002/74/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre
2002,  che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla
tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di
lavoro.
2002/84/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 5 novembre
2002,  che  modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e
di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.
2002/87/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2002,  relativa  alla  vigilanza  supplementare sugli enti creditizi,
sulle  imprese  di  assicurazione  e  sulle  imprese  di investimento
appartenenti  ad  un  conglomerato  finanziario  e  che  modifica  le
direttive  73/239/CEE,  79/267/CEE,  92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e
93/22/CEE  del  Consiglio  e  le  direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/89/CE  del  Consiglio,  del  28  novembre  2002, che modifica la
direttiva  2000/29/CE  concernente  le  misure  di  protezione contro
l'introduzione  nella  Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'.
2002/90/CE  del  Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il
favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.
2002/92/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 9 dicembre
2002, sulla intermediazione assicurativa.
2002/95/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 27 gennaio
2003,  sulla  restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
2002/96/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 27 gennaio
2003,  sui  rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed elettroniche
(RAEE).
2003/4/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 28 gennaio
2003,  sull'accesso  del  pubblico  all'informazione ambientale e che
abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990.
2003/6/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 28 gennaio
2003,   relativa   all'abuso  di  informazioni  privilegiate  e  alla
manipolazione del mercato (abusi di mercato).
2003/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003,
che  modifica  la  direttiva  98/70/CE  relativa  alla qualita' della
benzina e del combustibile diesel.
2003/24/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 14 aprile
2003,  che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo
1998,  relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da
passeggeri.
2003/25/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 14 aprile
2003, concernente requisiti specifici di stabilita' per le navi ro/ro
da passeggeri.
2003/33/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 26 maggio
2003,    sul    ravvicinamento    delle   disposizioni   legislative,
regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri  in materia di
pubblicita' e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
2003/43/CE  del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della
direttiva  88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria
applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma
di animali della specie bovina.
2003/44/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 16 giugno
2003,  che  modifica  la  direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle
disposizioni  legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.
2003/50/CE  del  Consiglio,  dell'11  giugno  2003,  che  modifica la
direttiva   91/68/CEE   per  quanto  riguarda  il  rafforzamento  dei

controlli sui movimenti di ovini e caprini.