Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama
62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it
- http://www.confetra.com
|
Roma, 3 febbraio 2004
Circolare n. 10/2004
Oggetto: Autotrasporto – Misure
creditizie a favore delle imprese fornitrici della Parmalat
– D.L. 27.1.2004, n.16, su G.U. n.22
del 28.1.2004.
Con il decreto legge
indicato in oggetto il Governo ha previsto la
concessione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese di autotrasporto
che vantino crediti nei confronti della Parmalat e
delle altre imprese del gruppo coinvolte nel dissesto finanziario.
I finanziamenti
agevolati – che potranno avere una durata fino a 5 anni - saranno concessi nei
limiti dei crediti insoluti degli ultimi 6 mesi e saranno garantiti per l’85 per cento dell’importo dal fondo di garanzia istituito
presso il Mediocredito Centrale.
Si fa riserva di
comunicare quanto prima le modalità di accesso ai
finanziamenti presso gli istituti bancari.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Allegati due
|
|
D/d
|
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
Lettera del Presidente Confetra
Giuseppe Smeriglio al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, al Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Gianni Letta, al Ministro delle Attività Produttive Antonio
Marzano, al Ministro dell’Economia e delle Finanze
Giulio Tremonti e al Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti Pietro Lunardi
Roma, 12 gennaio 2004
Tra le imprese che
risentono direttamente del dissesto finanziario della Parmalat rientrano con estrema gravità quelle di
trasporto e di logistica impegnate nella filiera produttiva della
multinazionale.
Dalle prime stime
effettuate, per il settore i crediti in sofferenza
ammonterebbero a oltre 100 milioni di euro: una cifra rilevante che comporta,
tra l’altro, la determinazione di un carico fiscale improprio per le imprese
creditrici dal momento che si sono già determinate o si determineranno imposte
su crediti per i quali il rischio di insolvenza è massimo.
Pur rendendosi conto
della delicatezza della questione, Confetra chiede che il Governo si faccia
carico del problema fiscale delle imprese creditrici, emettendo un
provvedimento d’urgenza per la
sospensione del versamento delle imposte dirette e indirette relative ai
crediti delle imprese fornitrici della Parmalat e
delle società ad essa collegate.
L’intervento, che
ricalca quelli messi in atto per le imprese residenti nelle zone colpite da
calamità naturali, consentirebbe un certo respiro finanziario alle imprese
interessate e darebbe loro un forte segnale di sensibilità e di
impegno da parte del Governo.
Restando a
disposizione per qualsiasi approfondimento si rendesse
necessario, si porgono distinti saluti
f.to Giuseppe Smeriglio
G.U n.22 del 28.1.2004 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE
27 gennaio 2004, n.16
Disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e
della
pesca.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
E m a n a
il
seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni previdenziali in
agricoltura
1. Il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e' sostituito dal seguente:
«7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di
cui
all'articolo 5
del decreto legislativo
11 agosto 1993, n. 375, e
successive
modificazioni, deve essere presentata su apposito modello
predisposto
dall'INPS. Nel caso in cui a seguito della stima tecnica
di cui all'articolo 8, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 375
del 1993, sia ravvisata
l'impossibilita' che la prestazione di lavoro
e'
stata effettuata in tutto o in parte, l'I.N.P.S. emette pronuncia
di
disconoscimento di detta
prestazione ai fini
della tutela
previdenziale.».
Art. 2.
Disposizioni in materia di quote
latte
1. A favore dei
singoli produttori, ai
quali deve essere
restituito,
in applicazione dell'articolo 1,
comma 13, del
decreto-legge
1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, il
prelievo supplementare versato
per
i periodi
dal 1995-1996 al
2002-2003 e successivamente
riconosciuto
come non dovuto, l'AGEA e' autorizzata a procedere alla
restituzione
dei relativi importi, salvo che
gli stessi siano stati
recuperati dai produttori in sede di eventuali
conguagli. All'uopo e'
autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per
l'anno 2004.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per
l'anno 2004,
si provvede mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27
maggio
1999, n.
165, come determinata
dalla tabella C
della legge
24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il comma 36 dell'articolo 10 del
decreto-legge 28 marzo 2003, n.
49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
maggio 2003, n.
119, e' sostituito dai seguenti:
«36. I produttori interessati aderiscono al
versamento rateale di
cui
al comma 34
presentando istanza alla regione o alla provincia
autonoma
di appartenenza, nella
quale dichiarano di
accettare
espressamente
le imputazioni del
prelievo supplementare
complessivamente
dovuto. L'istanza vale
come rinuncia ai ricorsi
ovvero agli atti del giudizio
eventualmente proposti a tale riguardo,
previa indicazione del numero del ruolo e
dell'organo giurisdizionale
adito.
36-bis. I giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2004
innanzi
agli organi giurisdizionali
amministrativi ovvero ordinari, aventi ad
oggetto
gli importi imputati
e non pagati
a titolo di prelievo
supplementare
per i periodi di
commercializzazione compresi tra gli
anni 1995-1996 e 2001-2002, sono estinti
d'ufficio, con compensazione
delle
spese tra le parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di
rateizzazione
da parte della
regione o provincia
autonoma di
appartenenza,
da comunicare a
cura delle medesime al competente
organo giurisdizionale.».
Art. 3.
Misura di accompagnamento sociale nel settore
della pesca
1. L'importo di
cui all'articolo 52,
comma 81, della
legge
28 dicembre 2001, n.
448, da destinare
ad una misura
di
accompagnamento
sociale in collegamento con
le misure di
conservazione
delle risorse ittiche, e'
aumentato, per l'anno 2004,
di 5 milioni di euro.
2. E' istituita, per
gli anni 2005 e 2006,
una misura di
accompagnamento
sociale in collegamento con
le misure di
conservazione
delle risorse ittiche,
disposta dal Ministro delle
politiche
agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la
conservazione e la gestione delle risorse
biologiche del mare, di cui
all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41; a tale
scopo, e'
stanziato l'importo di 9 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005
e 2006.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali
sono
definite le modalita' di
partecipazione del Ministero delle
politiche
agricole e forestali agli oneri
di funzionamento relativi
ai
sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle
navi da
pesca nazionali, in applicazione del
regolamento (CE) n. 2371/02, per
l'anno 2004, per un importo di 1,5
milioni di euro.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di
euro per l'anno 2004 e 9 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2005
e
2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1,
comma 1, della
legge 8 agosto 1991, n. 267.
Art. 4.
Credito agrario e contributi previdenziali
1. Agli imprenditori agricoli
che abbiano conferito
prodotti
agricoli
alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di
cui
all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
nei
sei
mesi precedenti all'ammissione alla
predetta amministrazione
straordinaria,
possono essere concessi
finanziamenti di credito
agrario,
ai sensi dell'articolo 43
del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, per il
reintegro del capitale circolante.
2. I finanziamenti di cui
al comma 1 hanno durata massima di 60
mesi, sono garantiti dai crediti vantati
dai produttori nei confronti
delle imprese ammesse alla procedura di
cui al comma 1 e godono della
garanzia
sussidiaria del Fondo
interbancario di garanzia di cui
all'articolo 45
del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385,
nei limiti dell'85 per cento del loro
importo.
3. Alla riscossione dei
contributi previdenziali dovuti dagli
imprenditori agricoli di cui al comma 1, si applicano
le disposizioni
di
cui all'articolo 19-bis
del decreto del
Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.
602. A tale fine e' autorizzata, per
ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di 1,05 milioni
di
euro
annui. All'onere derivante dal
presente comma, pari a 1,05
milioni
di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante
corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di
base
di parte corrente Fondo speciale
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
politiche
agricole e forestali.
Il Ministro dell'economia e delle
finanze
e' autorizzato ad
apportare, con propri
decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
Misure creditizie per le imprese di autotrasporto
1. Alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti
delle
imprese ammesse all'amministrazione straordinaria
di cui
all'articolo 2
del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, nei sei
mesi
precedenti all'ammissione alla
predetta amministrazione
straordinaria, possono essere concessi
finanziamenti per il reintegro
del capitale circolante.
2. I finanziamenti di
cui al comma
1 hanno durata massima di
sessanta
mesi, sono concessi
e garantiti nei limiti dei crediti
vantati
dalle imprese di autotrasporto nei confronti delle imprese
ammesse
alla procedura di
cui al comma 1 e godono della
garanzia
sussidiaria
del fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100,
lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85
per cento del loro importo.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a
quello
della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella
Raccolta ufficiale degli
atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio
dei Ministri
Alemanno, Ministro delle
politiche
agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Lunardi,
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli