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Roma, 3 febbraio 2004

 

Circolare n. 12/2004

Oggetto: Autotrasporto – Riduzione accise – Nota Agenzia delle Dogane prot.n.317/V/AGT del 28.1.2004.

 

Con la nota indicata in oggetto l’Agenzia delle Dogane ha confermato in 4,3 centesimi di euro al litro la misura dello sconto accise per caro gasolio.

 

Pertanto per i consumi di gasolio dell’anno 2003 le imprese di autotrasporto hanno diritto ai seguenti sconti accise:

 

 

 

 

Sconto

al litro

 

 

 

Veicoli cui debbono riferirsi i consumi di gasolio

 

Termine presentazione domande di sconto

 

 

Caro gasolio

(art.16 d.l. n.269/2003

conv.in L.326/2003)

 

 

 

4,3 € cent

 

 

Massa complessiva superiore a 3,5 t

 

 

31 marzo 2004

 

Carbon tax

(art.8 c.10 lett. e) L.448/98)

 

 

 

1,7 € cent

 

 

Massa complessiva di 11,5 t e oltre

 

 

30 giugno 2004

 

Le domande per usufruire degli sconti devono essere presentate ai locali uffici dell’Agenzia delle Dogane e devono essere redatte utilizzando la modulistica e il programma informatico disponibili sul sito internet www.agenziadogane.it alla voce accise.

 

Come per il passato, decorsi 60 giorni dalla presentazione delle domande senza che gli uffici abbiano sollevato obiezioni, l’importo spettante potrà essere utilizzato come credito d’imposta nei versamenti tributari e previdenziali effettuati col modello F24.

 

Si rammenta che a seguito dei rilievi della Commissione Europea, da quest’anno lo sconto accise dovrebbe subire un forte ridimensionamento.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.2/2004 e 37/2003

 

Allegato uno

 

D/d

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AGENZIA DELLE DOGANE

Area Gestione Tributi e Rapporti con gli utenti

Prot.317/V/AGT del 28.01.2004

 

Indirizzi omessi

 

Oggetto: Riduzione dell’accisa sul gasolio utilizzato nel settore dell’autotrasporto per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2003. – Articolo 16 del decreto-legge 30.09.2003, n. 269, convertito dalla legge 24.11.2003, n. 326 (G.U. 25.11.2003, n. 274).

Di seguito e a scioglimento della riserva formulata nella nota prot. n. 4805/V del 9 ottobre 2003 si segnala che con riferimento al beneficio in oggetto, non essendosi verificati i presupposti richiesti dalla norma agevolativa per la rideterminazione della riduzione dell’aliquota d’accisa relativa al gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti l’attività di autotrasporto con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e da alcune categorie del trasporto di persone, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003, la misura della riduzione di accisa viene confermata in euro 43,27908 per mille litri di gasolio (importo così determinato con riferimento al 31 dicembre 2002).

Si ricorda pertanto che :

-         per ottenere il rimborso corrispondente al credito maturato sulla base dell’importo della riduzione di accisa come sopra rideterminato, gli aventi diritto presentano apposita dichiarazione agli uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti, con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n.277 (G.U. n.238 dell’11 ottobre 2000) entro il 31 marzo 2004;

-         le dichiarazioni dovranno essere riferite ai consumi effettuati nel corso dell’intero anno 2003;

-         gli aventi diritto che scelgono di utilizzare l’importo del credito spettante in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono usufruirne entro l’anno solare in cui il credito medesimo è sorto;

-         sul sito internet dell’Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.it, a breve, sarà reso disponibile, come per il passato, il software che permette la compilazione e la stampa della dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico - floppy disk o cd-rom - al competente ufficio territoriale dell’Agenzia (Ufficio tecnico di finanza ovvero Ufficio delle dogane ove istituito; Direzione Circoscrizionale di Roma I, per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia i cui indirizzi e recapiti telefonici sono anch’essi reperibili sul sito internet);

-         l’importo a credito, da indicare nell’apposito rigo presente sul modello di dichiarazione, reperibile sul sito internet di questa Agenzia all’indirizzo sopra indicato, deve essere determinato con esclusivo riferimento alla riduzione di imposta spettante per ogni litro di gasolio impiegato nell’esercizio dell’attività oggetto del beneficio in argomento, rapportata al totale dei litri consumati;

-         si conferma che, per la fruizione dell’agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740;

-         per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number) .

-         Il Customer care dell’Agenzia è raggiungibile dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali al numero verde 800 257 428.

 

Il Direttore dell’Area centrale

Dr. A. Tarascio