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Roma, 3 febbraio 2004
Circolare n. 12/2004
Oggetto: Autotrasporto – Riduzione accise
– Nota Agenzia delle Dogane prot.n.317/V/AGT
del 28.1.2004.
Con la nota indicata
in oggetto l’Agenzia delle Dogane ha confermato in 4,3
centesimi di euro al litro la misura dello sconto accise
per caro gasolio.
Pertanto per i
consumi di gasolio dell’anno 2003 le imprese di autotrasporto
hanno diritto ai seguenti sconti accise:
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Sconto al litro |
Veicoli cui debbono
riferirsi i consumi di gasolio |
Termine presentazione domande di
sconto |
Caro gasolio (art.16 d.l. n.269/2003 conv.in L.326/2003) |
4,3
€ cent |
Massa complessiva
superiore a 3,5 t |
31
marzo 2004 |
Carbon tax (art.8
c.10 lett. e) L.448/98) |
1,7
€ cent |
Massa complessiva
di 11,5 t e oltre |
30
giugno 2004 |
Le domande per
usufruire degli sconti devono essere presentate ai
locali uffici dell’Agenzia delle Dogane e devono essere redatte utilizzando la
modulistica e il programma informatico disponibili sul sito internet www.agenziadogane.it alla voce accise.
Come per il passato,
decorsi 60 giorni dalla presentazione delle domande senza che gli uffici abbiano
sollevato obiezioni, l’importo spettante potrà essere utilizzato come credito
d’imposta nei versamenti tributari e previdenziali effettuati
col modello F24.
Si rammenta che a
seguito dei rilievi della Commissione Europea, da quest’anno
lo sconto accise dovrebbe subire un forte
ridimensionamento.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li
nn.2/2004 e 37/2003
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Allegato uno
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D/d
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AGENZIA DELLE DOGANE
Area Gestione Tributi e Rapporti con gli utenti
Prot.317/V/AGT del 28.01.2004
Indirizzi
omessi
Oggetto: Riduzione dell’accisa
sul gasolio utilizzato nel settore dell’autotrasporto per il periodo 1° gennaio
– 31 dicembre 2003. – Articolo 16 del decreto-legge
30.09.2003, n. 269, convertito dalla legge 24.11.2003,
n. 326 (G.U. 25.11.2003, n. 274).
Di seguito e a scioglimento della riserva formulata nella nota prot. n. 4805/V del 9 ottobre 2003
si segnala che con riferimento al beneficio in oggetto, non essendosi
verificati i presupposti richiesti dalla norma agevolativa
per la rideterminazione della riduzione dell’aliquota
d’accisa relativa al gasolio per autotrazione
utilizzato dagli esercenti l’attività di autotrasporto con veicoli di massa
massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e da alcune categorie del
trasporto di persone, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003,
la misura della riduzione di accisa viene confermata
in euro 43,27908 per mille litri di gasolio (importo così determinato
con riferimento al 31 dicembre 2002).
Si ricorda pertanto che :
-
per ottenere il rimborso corrispondente al credito maturato sulla base
dell’importo della riduzione di accisa come sopra rideterminato, gli aventi diritto presentano apposita
dichiarazione agli uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente
competenti, con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento
emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n.277 (G.U. n.238 dell’11 ottobre 2000) entro il 31 marzo 2004;
-
le dichiarazioni dovranno essere riferite ai consumi effettuati nel
corso dell’intero anno 2003;
-
gli aventi diritto che scelgono di utilizzare l’importo del credito
spettante in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, possono usufruirne entro l’anno solare in cui il credito
medesimo è sorto;
-
sul sito internet dell’Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.it, a breve, sarà reso disponibile, come per
il passato, il software che permette la compilazione e la stampa della
dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto
informatico - floppy disk o cd-rom - al competente ufficio territoriale
dell’Agenzia (Ufficio tecnico di finanza ovvero Ufficio delle dogane ove istituito;
Direzione Circoscrizionale di Roma I, per gli esercenti comunitari non tenuti
alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia i cui indirizzi e
recapiti telefonici sono anch’essi reperibili sul sito internet);
-
l’importo a credito, da indicare nell’apposito rigo presente sul modello
di dichiarazione, reperibile sul sito internet di questa Agenzia all’indirizzo
sopra indicato, deve essere determinato con esclusivo riferimento alla
riduzione di imposta spettante per ogni litro di gasolio impiegato
nell’esercizio dell’attività oggetto del beneficio in argomento, rapportata al
totale dei litri consumati;
-
si conferma che, per la fruizione dell’agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO
6740;
-
per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN
(International bank address number) .
-
Il Customer care dell’Agenzia è
raggiungibile dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali al numero verde
800 257 428.
Il
Direttore dell’Area centrale
Dr. A. Tarascio