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Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 5 febbraio 2004
Circolare n.13/2004
Oggetto: Previdenza – Nuovi
valori convenzionali - Circolare Inps n. 21 dell’3.2.2004.
L’INPS ha comunicato i nuovi valori relativi a:
1) minimali
contributivi;
2) fascia
di retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%;
3) massimale
contributivo e pensionabile per i lavoratori privi di anzianità
contributiva al 31 dicembre 1995;
4) contributi
per apprendisti.
1) Minimali contributivi. A decorrere dall'1 gennaio 2004 i
nuovi minimali contributivi, sui quali come noto devono essere calcolati i
contributi previdenziali in presenza di retribuzioni inferiori
(legge n.389/89), sono:
euro 39,16 e 1018,16, rispettivamente minimale giornaliero e
mensile per quadri, impiegati e operai;
euro 108,33 e 2.816,58, rispettivamente minimale giornaliero
e mensile per dirigenti.
Applicando le retribuzioni previste dai contratti
collettivi stipulati nei settori rappresentati dalla Confetra, si dovrà far
riferimento al minimale mensile per i contributi dovuti per i lavoratori
classificati al livello VI dei CCNL sia trasporto merci che magazzini generali,
nonché per i lavoratori dei livelli IV, III, II e I
del CCNL autoscuole e studi di consulenza automobilistica; analoga operazione
dovrà infine essere eseguita per i contributi dovuti per i dirigenti di cui ai
CCNL sia trasporto merci che magazzini generali.
Per
i lavoratori part-time, per i quali si deve far riferimento al minimale orario (ricavabile moltiplicando
quello giornaliero per 6 e dividendo l'importo ottenuto per il numero di ore settimanali previste dal CCNL), detto minimale è pari
a euro 6,02. Anche in questo caso il minimale orario
dovrà essere applicato solo per gli stessi livelli per i quali si deve far
riferimento al minimale mensile.
2) Contributo aggiuntivo dell'1%. A decorrere dall'1 gennaio 2004 la
fascia di retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%, previsto dalla
legge n.438/92 a carico dei lavoratori dipendenti, e'
stata elevata a euro 37.883,00 annue, corrispondenti a
euro mensili 3.157,00 (in precedenza 3.080,00); il contributo dell'1% dovrà
pertanto essere calcolato sulla parte di retribuzione eccedente questo nuovo
limite.
3) Massimale contributivo e pensionabile. Dall’1 gennaio 2004 e’ stato
elevato a euro 82.401,00 annui (in precedenza
80.391,00) il massimale contributivo e pensionabile introdotto dalla riforma
previdenziale (legge n.335/95) per i nuovi assunti
dall’1 gennaio 1996 per i quali la pensione verrà calcolata secondo il sistema contributivo.
4) Contributi per apprendisti. A decorrere dall’1
gennaio 2004 i nuovi importi settimanali dei contributi dovuti per gli apprendisti
sono pari a:
· euro 2,88 (in precedenza 2,81) per
gli apprendisti soggetti all’assicurazione INAIL
· euro 2,79 (in precedenza 2,72) per gli
apprendisti non soggetti all’assicurazione INAIL
L’ammontare dei contributi mensili si ottiene moltiplicando quelli
settimanali per il numero delle domeniche presenti nel mese; nessuna variazione
ha invece subito l’aliquota contributiva a carico degli apprendisti che rimane
pertanto ferma al 5,54%.
5) Regolarizzazioni. La regolarizzazione dei versamenti
contributivi già effettuati sulla base dei precedenti
valori dovrà essere effettuata entro il 16 maggio prossimo.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.20/2003 |
|
Allegato uno |
|
B/b |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
INPS -
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Circolare n. 21 del 3 Febbraio 2004
Indirizzi omessi
Oggetto: Determinazione per
l’anno 2004 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento
degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza
sociale. Contribuzione dovuta per gli apprendisti .
SOMMARIO:
1.
minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori;
2.
retribuzioni convenzionali in genere;
3.
rapporti di lavoro a tempo parziale;
4.
quota di retribuzione soggetta nell'anno 2004 all'aliquota aggiuntiva di un
punto percentuale ai sensi
dell'art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438;
5.
aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
6.
limite
per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi;
7.
valore
degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;
8.
regime di decontribuzione delle erogazioni previste
dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6,
lett. e) del D.Lgs. 2.91997, n. 314);
9.
contributo
apprendisti per l'anno 2004;
10. massimale giornaliero
per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con
contratto a tempo determinato.
11. rivalutazione
dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità
obbligatoria
12.
regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2004.
1. Minimali di
retribuzione per la generalità dei lavoratori.
Il D.L. 9.10.989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989,
n. 389, sancisce all'art. 1, co.
1 che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di
previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle
retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati
dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da
accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione
d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Come più volte precisato, anche i
datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta
in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma,
sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali
ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla
citata disciplina collettiva.
Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli
scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della
retribuzione.
Inoltre, l'art. 2, co.
25 della legge 28.12.1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa
precisando che:
"l'art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta nel
senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la
medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei
contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative nella categoria." (1)
La norma di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989 non sopprime i
preesistenti minimali di retribuzione giornaliera (2). Pertanto il reddito da
lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi
dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997, deve essere adeguato, se inferiore, sia
alla retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1, co.
1, della legge n. 389 del 1989, sia ai minimali di retribuzione giornaliera di
cui alla disciplina già vigente.
Poiché è stato accertato dall'Istat
che, nell'anno 2003, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica
delle pensioni è stata pari al 2,5 % nelle tabelle A)
e B) (v. allegato 1), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da
valere dal periodo di paga in corso all’ 1.1.2004 a seguito dell'applicazione
di tale aliquota.
Si ricorda che tali limiti devono essere ragguagliati,
qualora dovessero essere d'importo inferiore, a € 39,16 (9,5%
dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti in vigore all’ 1.1.2004,
pari a € 412,18 mensili) (3).
anno 2004 |
Euro |
Trattamento minimo mensile di pensione a carico
del Fpld |
412,18 |
Minimale giornaliero (9,5%) |
39,16 |
*** OMISSIS ***
3. Rapporti di
lavoro a tempo parziale.
Si rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo
parziale trova applicazione l'art. 1, co.
1 della legge n. 389 del 1989 (16), ferma restando la nozione di retribuzione
imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997. Sono peraltro fissati in tale settore degli
appositi minimali ai quali comunque la retribuzione
così determinata, ove ragguagliata se inferiore a quella stabilita dal citato
art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989, deve
adeguarsi, se a tali minimali inferiore (17).
L’art. 1, co.
4 del D.L. n. 338 del 1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61 del 2000
stabilisce, il criterio per la determinazione del limite minimo di retribuzione
oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale,
a decorrere dall’1.1.1989 (18).
In linea generale, nell’ipotesi di orario
normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:
(€ 39,16) x (6) / (40) = € 5,87 |
Per i lavoratori a tempo parziale soci di cooperative si
rinvia ai criteri illustrati con circolare n. 247 del 29/11/1997.
4. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2003 all'aliquota aggiuntiva
di un punto percentuale.
A decorrere dall’1.1.1993, è dovuta
un’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di
retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile (19) in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano
aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata
determinata per l'anno 2004 in € 37.883,00.
Pertanto a decorrere dall’1.1.2004
l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione
eccedente il limite annuo di € 37.883,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari
a € 3157,00.
anno 2004 |
Euro |
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua |
37.883,00 |
Importo mensilizzato |
3157,00 |
Si ribadisce che ai fini del
versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il
criterio della mensilizzazione (20).
5.
Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile
previsto dall'art. 2, co.
18, della legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a
forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano
per la pensione con il sistema contributivo (21) rivalutato in base all'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella
misura del 2,5 %, è pari, per
l'anno 2004, a € 82.400,74 che arrotondato all’unità di euro è pari a € 82.401,00.
anno 2004 |
Euro |
Massimale annuo della base contributiva |
82.401,00 |
Si rammenta che dall’1.1.2003 è stato soppresso il
massimale contributivo, di cui all’art.3, comma 7,
del D.Lgs. n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende
industriali.
6. Limite per
l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi
obbligatori e figurativi (22) è fissato nella misura del 40% del trattamento
minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno
di riferimento.
Detto parametro rapportato al trattamento minimo di €
412,18 per l'anno 2004 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale
di € 164,87.
anno 2004 |
Euro |
trattamento minimo di pensione |
412,18 |
Limite settimanale per l’accredito dei contributi
(40%) |
164,87 |
Limite annuale per l’accredito dei contributi |
8573,24 |
L'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si
applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti
alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (23). La legge 29.12.2001 n. 448 (finanziaria
2002) ha stabilito, all’art. 43, co.
3 l’applicazione di tale norma con effetto retroattivo a decorrere dall’entrata
in vigore della legge n. 638 del 1983. Per i criteri ai
attuazione di tale previsione si rimanda alla circolare n. 41 del
22.02.2002.
7. Importi che
non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Si riportano i predetti importi per l’anno 2004 (24) con
la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314 del 1997.
anno 2004 |
Euro |
Erogazioni liberali (tetto) |
258,23 |
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa |
5,29 |
Fringe
benefit (tetto) |
258,23 |
Indennità di trasferta intera Italia |
46,48 |
Indennità di trasferta 2/3 Italia |
30,99 |
Indennità di trasferta 1/3 Italia |
15,49 |
Indennità di trasferta intera estero |
77,47 |
Indennità di trasferta 2/3 estero |
51,65 |
Indennità di trasferta 1/3 estero |
25,82 |
Indennità di trasferimento Italia (tetto) |
1549,37 |
Indennità di trasferimento estero (tetto) |
4648,11 |
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) |
2065,83 |
Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del
24.12.1997.
In particolare per il valore delle prestazioni e delle
indennità sostitutive della mensa si veda la circolare n. 104 del 14.05.1998
mentre per l’azionariato dei dipendenti circolare n.
11 del 22.01.2001.
8. Regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti
collettivi di secondo livello (art. 43, co.2, lett. b) legge 29.12.2001, n. 448).
Per effetto di quanto disposto dall’art. 43, comma 2, lett.b) della Legge n. 448/2001
l’importo massimo della decontribuzione delle
erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all’art. 2, comma
2, del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito in legge 23.5.1997, n. 135 (25) è
fissato nella misura del 3% della retribuzione annua.
9. Contributo
apprendisti.
Si riportano di seguito i nuovi importi dei contributi
fissi dovuti per gli apprendisti, con decorrenza 1.1.2004:
Apprendisti |
||
FPLD |
||
a) contributo settimanale base |
Euro |
0,0816 |
b) contributo settimanale adeguamento |
Euro |
2,66 |
CUAF |
||
contributo settimanale |
Euro |
0,0334 |
Maternità |
||
contributo settimanale |
Euro |
0,0165 |
INAIL |
||
contributo settimanale |
Euro |
0,0930 |
|
||
TOTALE contributo
settimanale |
||
esclusa INAIL |
Euro |
2,79 |
Compresa INAIL |
Euro |
2,88 |
Nota: contributo maternità + contributo
INAIL = € 0,11
Per le aziende artigiane resta fisso, a carico del datore
di lavoro, il contributo di maternità pari a €
0,02 settimanali (€ 0,0165 arrotondato a € 0,02).
L'aliquota a carico dell'apprendista dovuta al FPLD è
fissata nella misura del 5,54%.
10. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei
lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato.
Il massimale giornaliero, previsto dall’art.
6, comma 15, del D.L. 30.12.87 n. 536 convertito con L.
29.2.88 n. 48, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della
contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con
contratto a tempo determinato è confermato, per l’anno 2004, in € 67,14.
anno 2004 |
Euro |
Massimale giornaliero per i contributi di malattia
e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato |
67,14 |
11. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per
prestazioni di maternità obbligatoria.
Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n.
181 del 16.12.2002 si comunica che l’importo dell’indennità di
maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto
disposto dall’art. 78 del D.Lgs.
26.03.2001 n. 151, è pari, per l’anno 2004, a €
1713,55.
anno 2004 |
Euro |
Importo a carico del bilancio dello Stato per
prestazioni di maternità obbligatoria |
1713,55 |
12.
Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2004.
Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2004 non hanno potuto tenere
conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare
detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di
amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993 (26).
Detta regolarizzazione deve essere effettuata
entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della
presente circolare.
Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.
12.1. regolarizzazione di cui ai punti da 1) a 3).
Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende
si atterranno alle seguenti modalità:
-
calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2004 e quelle assoggettate a contribuzione per lo
stesso mese;
-
le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni
imponibili del mese in cui è effettuata la
regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
Gli organismi cooperativi ex D.P.R. n. 602/1970, ai fini
della regolarizzazione di cui al punto 2.1.,
riguardante i lavoratori soci, provvederanno a indicare l'importo delle
differenze contributive IVS a debito, in uno dei righi in bianco dei quadri
"B/C" del mod.
DM10/2, preceduto dalla dicitura "Diff. IVS
" e dal codice "M188";
nella casella "retribuzioni"
dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai
fini pensionistici; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle
"numero dipendenti" e
"numero giornate".
Per la regolarizzazione delle
differenze contributive diverse dall'IVS dovrà essere utilizzato uno dei righi
in bianco dei quadri "B/C"
del mod. DM10/2, facendo precedere l'importo dalla dicitura "Diff. ex art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 423/2001 " e dal codice "M301"; nella casella
"retribuzioni" dovrà
essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini
delle contribuzioni diverse dall'IVS; nessun dato dovrà essere, invece,
indicato nelle caselle "numero
dipendenti" e "numero
giornate".
12.2. regolarizzazione di cui al punto 4).
L'importo della differenza contributiva a credito
dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righi in
bianco del quadro "D"
del mod. DM10/2, utilizzando uno dei codici previsti con la circolare n. 196
del 23.12.2003, in relazione alla gestione di
appartenenza del lavoratore.
12.3. regolarizzazione di cui al punto 9).
Per il versamento delle eventuali differenze contributive
relative al contributo fisso dovuto per gli apprendisti, i datori di lavoro
utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2 facendo precedere l'importo da versare
dal codice "M189" e
dalla dicitura "Diff. Appr.".
Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
IL Direttore Generale
Crecco
Riferimenti normativi:
(1)Si veda la circolare n. 40 del
20.2.1996.
(2) Detti minimali, come noto, devono
essere rivalutati ogni anno ai sensi del co. 2
dell'art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge 26.9.1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della
vita calcolato dall'Istat.
(3) Si veda quanto disposto dall’art.
7 della legge 11.11.1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella
legge n. 389 del 1989.
(4) La misura giornaliera dei salari
medi convenzionali (in origine fissata in £ 10.000) è rivalutabile, ai sensi
dell’art. 22 della legge 3.6.1975, n. 160, in relazione all'aumento
dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat,
fatta eccezione per gli importi che risultano determinati nell'anno precedente
(o perché stabiliti per la prima volta o perché modificati).
(5) Si vedano le circolari n. 100 del
22 maggio 2000, n. 33 dell’ 8 febbraio 2001 e n. 36 dell’8 febbraio 2002.
(6) Si veda la circolare n. 33 del
4.2.2002.
(7) Art.
7, c. 1, primo periodo, della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall'art. 1,
c. 2, della legge 7/12/1989, n. 389.
(8) Per l’individuazione del
C.C.N.L. da applicare si veda la circolare n. 192 del 3.8.90.
(9) Ad esempio se la variazione è
intervenuta nel corso dell’anno 2004 il nuovo valore retributivo dovrà essere
utilizzato soltanto a partire dall’ 1.1.2005.
(10) Già fissato dall’art. 4 del D.M.
3.12.1999.
(11) Cfr. art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338 convertito nella legge 7.12.1989,
n. 389 e art. 7 della legge 11.11.1983, n. 638, modificato dall’art. 1, co. 2 del D.L. n. 338 del 1989,
convertito nella legge n. 389 del 1989. Si veda anche la circolare n. 200 del
4.12.2000.
(12) Nel rispetto dell'art. 7, co. 1, primo periodo, della legge 11.11.1983, n. 638,
modificato dall'art. 1, co.
2, della legge 7.12.1989, n. 389.
(13) Si veda anche la circolare n. 36
dell’8.02.2002 e 26 del 6.02.2003
(14) Cfr. art. 1 della legge n. 537 del 1981.
(15) Cfr.art.
7 della legge n. 638 del 1983, come modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge n.
389/1989.
(16) In base a tale disposizione la
retribuzione da prendere a base ai fini del calcolo dei contributi di
previdenza ed assistenza non può essere inferiore all'importo delle
retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati
dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da
accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione
di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
(17) Pertanto in tale settore
l’esistenza di appositi minimali non esime dall’obbligo del rispetto, ai fini
contributivi, del disposto dell’art. 1, co. 1, della
legge n. 389 del 1989.
(18) Per l'illustrazione di detto
criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del 10.4.1989.
(19) Determinata ai fini
dell’applicazione dell’art. 21, comma 6, della L.11.03.1988,
n. 67, circolare 298 del 30.12. 1992 e circolare n. 151 del
7.7. 1993.
(20) Si veda la circolare n. 178 del
12.12.2002 e circ. n. 196 del 23.12.2003
(21) Vedere nota 20
(22) Vedi l'art. 7, co.
1, primo periodo, del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della legge n. 389 del 1989.
(23) Cfr.art. 69, co. 7 della legge 23.12.2000, n. 388.
(24) Il co. 9
dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R.
22.12.1986, n. 917 (come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs.
n. 314 del 1997), ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il
reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del
valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il 2%
rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo
stesso periodo dell'anno 1998.
(25)Cfr.anche art. 6, lett. e) del D.Lgs. n. 314 del 1997 e art. 60
legge 7.5.1999, n. 144. Per le modalità di calcolo del tetto si rimanda alla
nota n. 1 della circolare n. 12 del 20/1/2000 e circolare
n. 178 del 12.12.2002 e circ. n. 196 del 23.12.2003
(26) Approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr. circolare n. 292 del
23.12.1993, punto 1).
Allegato 1
Tabella A (valori espressi in euro)
Settore |
Qualifiche |
||
Industria |
Dirigente |
Impiegato |
Operaio |
108,33 |
32,73 |
30,56 |
|
|
(1) |
(1) |
Amministrazioni dello Stato ed altre Pubbliche Amministrazioni |
82,36 |
39,22 |
34,87 |
|
|
(1) |
Artigianato |
|
34,87 |
30,56 |
|
(1) |
(1) |
Agricoltura |
86,69 |
45,72 |
34,84 |
|
|
(2) |
Credito assicurazioni e servizi |
108,33 |
37,05 |
34,87 |
|
(1) |
(1) |
Commercio |
108,33 |
30,56 |
30,56 |
|
(1) |
(1) |
(1) Da adeguare a euro
39,16 ai sensi dell’art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge
7/12/1989, n. 389.
(2) Non soggetto
all’adeguamento di cui all’art. 7, c. 1 della legge n. 638/1983, ai sensi del
c. 5 dello stesso articolo.
*** OMISSIS ***