Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 5 febbraio 2004
Circolare n. 15/2004
Oggetto: Previdenza – Manovra
economica 2004 - Legge 24.12.2003, n.350, su S.O.
alla G.U. n. 299 del 27.12.2003 – Circolare
INPS n.11 del 22.1.2004.
Si evidenziano di seguito ulteriori disposizioni in materia previdenziale
contenute nella legge finanziaria 2004.
Ammortizzatori sociali per imprese di logistica (art.3, comma 137) – Anche quest’anno la legge
finanziaria non ha disposto direttamente la proroga degli ammortizzatori
sociali per le imprese commerciali da 51 a 200 dipendenti a cui, come è noto, sono state assimilate le imprese esercenti
attività di logistica (circolare INPS n.58/2000), ma
ha confermato la facoltà per il Ministero del Lavoro di intervenire nella
materia in via amministrativa. Come precisato dalla circolare INPS in oggetto, in attesa di presumibili proroghe in corso d’anno, dall’1
gennaio 2004 da parte delle suddette imprese non sono provvisoriamente dovuti i
contributi per la CIGS (0,90% di cui lo 0,30% a carico dei lavoratori) e per la
mobilità (0,30% interamente a carico dei datori di lavoro). Rimane invece fermo
l’obbligo di contribuzione per le imprese con oltre 200 dipendenti che, a
differenza delle precedenti, sono destinatarie in via permanente tanto della
CIGS che della mobilità.
Mobilità (art.3, comma 135) – Anche quest’anno
è stato prorogato di un anno, e quindi sino al 31 dicembre 2004, il diritto di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori
licenziati per giustificato motivo
oggettivo da imprese sino a 15 dipendenti, così come stabilito in via
permanente per i lavoratori licenziati da aziende più grandi. L’iscrizione
nelle liste ha la finalità di facilitare la ricollocazione
dei lavoratori in questione dando modo alle aziende che li assumono di
beneficiare della fiscalizzazione pressoché totale dei
contributi previdenziali per un periodo di 18 o 12 mesi, rispettivamente a
seconda che l’assunzione sia a tempo indeterminato o a termine.
Contratti di solidarietà (art.3, comma 136) – E’ stata parimenti prorogata sino al 31 dicembre
2004 la possibilità per le imprese con oltre 15 dipendenti non destinatarie
della CIGS di stipulare i cosiddetti contratti
di solidarietà di cui all’art.5 della legge
236/93. Come è noto, tali contratti sono finalizzati
ad incentivare, attraverso benefici contributivi per le imprese, soluzioni
alternative ai licenziamenti. Le imprese interessate infatti
possono concordare con i sindacati, per un massimo di due anni, una riduzione
di orario e di retribuzione per tutti o parte dei dipendenti usufruendo di un
contributo a carico dello Stato pari al 25% della retribuzione non dovuta a
seguito della riduzione di orario; uguale contributo viene riconosciuto anche
al lavoratore.
Pensioni (art.3, comma 102) – A partire dal 2004 e per un periodo
di tre anni, le pensioni di ammontare elevato, ossia
superiori di 25 volte il trattamento mensile garantito per le persone disagiate
(pari a 535,95 euro per il 2004), saranno assoggettate ad un contributo di
solidarietà del 3%. Pertanto nell’anno in corso saranno sottoposte al nuovo
contributo le pensioni superiori a 13.398,75 euro mensili.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti
confronta circ.ri conf.li nn.2/2004, 11/2003 e
3/2003 |
|
Allegati due |
|
Lo/lo |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n.299 del 24.12.2003
(fonte Guritel)
LEGGE 24 dicembre 2003, n.350
"Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria
2004)"
Art. 3.
(Disposizioni in
materia di oneri sociali e di personale e per il
funzionamento
di amministrazioni ed enti pubblici)
*** OMISSIS ***
102. A decorrere
dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre anni,
sui
trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di
previdenza obbligatorie,
i cui importi risultino complessivamente
superare un
importo pari a
venticinque volte quello
stabilito
dall'articolo 38,
comma 1, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448,
rivalutato annualmente nella misura stabilita
all'articolo 38, comma
5, lettera d),
della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, e'
dovuto
un contributo di solidarieta' nella misura del 3 per
cento. Al
predetto
importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti
dai soggetti
nei cui confronti
trovano applicazione le
forme
pensionistiche
che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad
integrazione
del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese
quelle di
cui al decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 563, al
decreto legislativo
21 aprile 1993,
n. 124, e
successive
modificazioni, e
al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357,
nonche' le forme pensionistiche che assicurano comunque
ai dipendenti
pubblici, inclusi
quelli alle dipendenze
delle regioni a statuto
speciale e
degli enti di
cui alla legge 20 marzo 1975, n.
70, e
successive modificazioni, ivi
compresa la gestione
speciale ad
esaurimento di cui
all'articolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, nonche' le gestioni
di
previdenza per il
personale addetto alle imposte di consumo, per il
personale
dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
addetto alle
esattorie e alle
ricevitorie delle imposte dirette,
prestazioni complementari al
trattamento di base.
L'importo
complessivo assoggettato al contributo non potra' comunque risultare
inferiore, al
netto dello stesso contributo,
all'importo di cui al
primo periodo
del presente comma.
Gli importi dei predetti
contributi, al
netto della somma
corrispondente all'applicazione
dell'aliquota marginale
prevista dalla normativa
vigente per
l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
affluiscono al Fondo di
cui
al comma 101.
*** OMISSIS ***
135. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 20
gennaio 1998,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato
dall'articolo 41, comma
2, della
legge 27 dicembre
2002, n. 289, le parole: "31 dicembre
2003"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004" e le parole:
"e di 45
milioni di euro
per l'anno 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "e
di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003
e
2004".
136. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 20
gennaio 1998,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato
dall'articolo 41, comma
3, della
legge 27 dicembre
2002, n. 289, le parole: "31 dicembre
2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2004". All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma si
provvede, nel limite
di 18
milioni di euro,
a carico delle risorse preordinate per la
medesima
finalita' e non utilizzate alla data del 31 dicembre
2003.
137. Per le
finalita'
di cui all'articolo 117, comma 5,
della
legge 23
dicembre 2000, n. 388, e'
autorizzata la spesa nel limite
massimo di
euro 51.645.690 nell'esercizio finanziario 2004 a far
carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7,
del decreto-legge 20
maggio 1993, n.
148, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.
L'intervento di
cui all'articolo
15 del decreto-legge
16 maggio 1994,
n. 299,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451,
puo'
proseguire nell'anno 2004 nei
limiti delle risorse finanziarie
preordinate
per la medesima finalita' entro il 31 dicembre 2001 e
non
utilizzate,
nel limite di 50 milioni di euro. All'articolo 118, comma
16, della legge
23 dicembre 2000,
n. 388, come
modificato
dall'articolo 47,
comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le
parole: "e
di 100 milioni di euro per l'anno
2003" sono sostituite
dalle seguenti:
"e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004". In
attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e
nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di
euro, a carico del
Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo
1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,
dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati
alla
gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori
produttivi e
ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di
lavoratori coinvolti
in detti programmi, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, puo'
disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di
trattamenti di
cassa integrazione guadagni
straordinaria, di
mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni
di legge, anche in deroga alla normativa vigente
in materia, nonche'
concessioni, anche
senza soluzione di continuita', dei predetti
trattamenti,
che devono essere stati definiti in specifici accordi in
sede governativa
intervenuti entro il 30 giugno 2004. La misura dei
trattamenti e'
ridotta del 20
per cento. Tale riduzione non si
applica nei
casi di prima
proroga o di
nuova concessione. Il
lavoratore decade dal trattamento di mobilita',
qualora l'iscrizione
nelle
relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego,
dal
trattamento di
disoccupazione ordinaria o
speciale o da
altra
indennita' o
sussidio, la cui corresponsione e' collegata allo stato
di disoccupazione o inoccupazione,
quando: a) rifiuti di essere
avviato ad un
progetto individuale di reinserimento nel mercato del
lavoro, ovvero
rifiuti di essere avviato ad un
corso di formazione
professionale autorizzato
dalla regione o non lo frequenti
regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro
inquadrato in un
livello retributivo non inferiore del 20 per cento
rispetto a quello
delle mansioni
di provenienza. Il lavoratore decade dal trattamento
di cassa
integrazione guadagni straordinaria
qualora rifiuti di
essere avviato
ad un corso
di formazione professionale o non
lo
frequenti
regolarmente. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione
ordinaria o
speciale, o da altra indennita' o sussidio qualora non
accetti di essere impiegato in opere o servizi di
pubblica utilita'.
Il lavoratore percettore
del trattamento di
cassa integrazione
guadagni straordinaria, se
decaduto dal diritto di godimento del
trattamento previdenziale
ai sensi del
presente comma, perde il
diritto a
qualsiasi erogazione a
carattere retributivo o
previdenziale a
carico del datore di lavoro, salvi i diritti gia'
maturati. Le disposizioni di cui al settimo, ottavo e nono periodo
del presente
comma si applicano quando le attivita'
lavorative o di
formazione si
svolgono in un
luogo che non
dista piu' di 50
chilometri
dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in
ottanta
minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Sono abrogate tutte
le disposizioni
legislative e regolamentari
incompatibili con il
presente
comma.
*** OMISSIS ***
FINE TESTO LEGGE
INPS - Direzione Centrale delle
Entrate Contributive
Circolare n. 11 del 22.01.2004
Indirizzi omessi
Oggetto: Anno 2004. Principali normative aventi riflessi in materia di incentivi all’occupazione e sostegno al reddito
Sommario: Sintesi
delle principali disposizioni introdotte dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Finanziaria 2004) e delle altre norme in materia di incentivi
all’occupazione e sostegno al reddito con effetti nell’anno in corso.
Con la presente circolare si
fornisce una sintesi delle più rilevanti disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e sostegno al reddito aventi
effetto nel corrente anno.
1. Disposizioni introdotte dalla legge finanziaria per l'anno
2004.
1.1. Finanziamento dei
trattamenti straordinari di integrazione salariale e
di mobilità per le imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, le
agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e le imprese di
vigilanza.
Come già negli ultimi anni, la legge finanziaria non ha
disposto direttamente la proroga dei trattamenti di integrazione
salariale straordinaria e di mobilità per le aziende sopra indicate (1).
In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, può, tuttavia, disporre proroghe di trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale,
già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in
materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti
trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa
intervenuti entro il 30 giugno 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, c.
137).
Alla luce di quanto precede, da gennaio
2004, la procedura di controllo delle denunce contributive di mod.
DM10/2 non richiederà le contribuzioni in argomento (2).
Le stesse potranno essere pretese in corso d'anno, a
seguito di presumibili provvedimenti di proroga e/o di concessione.
1.2. Possibilità d'iscrizione nelle liste di
mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da
imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.
È prorogata al 31 dicembre 2004 la possibilità d'iscrizione
nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo
oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non
ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità (3).
Per la fruizione dei benefici
contributivi in caso d'assunzione, infatti, la legge finanziaria (art. 3, c.
135) ha previsto, anche per l'anno 2004, la copertura dei relativi oneri nella
misura di 45 milioni di euro.
Nel ribadire che l'iscrizione
nelle liste di mobilità é finalizzata esclusivamente al reimpiego
dei lavoratori e non dà titolo al relativo trattamento previdenziale, si fa
presente che, per le operazioni di conguaglio dei benefici contributivi,
continua ad applicarsi la prassi già nota (codici “S169” e “L460”).
1.3. Operazioni legate al conguaglio e/o al rimborso
delle indennità relative ai P.I.P.
Anche per l'anno in corso restano in vigore le disposizioni in materia di
Piani d'inserimento professionale regionali ed interregionali (4).
L’art. 3, c. 137, della legge finanziaria ha previsto,
infatti, la prosecuzione dei programmi nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001 e non
utilizzate, nel valore massimo di 50 milioni di euro.
Per consentire ai soggetti utilizzatori di eseguire le
operazioni di conguaglio delle indennità riferite a giovani
utilizzati nei piani, le Sedi avranno cura di attivare con i competenti Servizi
per l'impiego le consuete sinergie.
Per le operazioni di rimborso e/o conguaglio, sono
confermate le modalità già in uso.
1.4. Sgravi contributivi a favore delle imprese che
esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque
interne e lagunari.
L’art. 2, c. 5, della finanziaria 2004 ha previsto la
proroga per l’anno in corso delle agevolazioni fiscali e contributive disposte
in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca
nelle acque interne e lagunari (5).
Nel ricordare che lo sgravio rimane fissato nella misura
del 70% della contribuzione (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore),
si fa presente che le modalità pratiche per la fruizione
del beneficio saranno illustrate con circolare in corso di definizione.
2. Altre disposizioni aventi riflesso nell'anno
2004.
2.1. Disposizioni in materia di sgravi.
2.1.1. Sgravi per il mezzogiorno e zone assimilate.
Si ricorda che nell'anno in corso continua a trovare
applicazione, nel rispetto delle relative condizioni di accesso,
la normativa in materia di sgravio totale triennale introdotta dalle seguenti
leggi:
Legge |
Anno d'assunzione dei lavoratori |
Codici
DM10/2 |
23/12/1998
n. 448 art. 3 |
2001 |
L410 |
28/12/2001
n. 448 art. 44 |
2002 |
L420 |
2.1.2. Sgravio contributivo a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di
cabotaggio marittimo.
Con decorrenza “gennaio 2004”, la legge 24 novembre
2003, n. 326 (allegato 1), ha apportato modifiche alla legge 27 febbraio 1998,
n. 30, e successive modificazioni.
La variazione assume rilievo ai fini dell’operatività
delle disposizioni in materia di sgravi a favore delle
imprese armatoriali per le navi che esercitano
attività di cabotaggio marittimo.
Come noto, infatti, a favore delle
suddette imprese, sono stati estesi, nella misura del 25 per cento, i
benefici di cui alla citata legge n. 30/1998 (6).
Alla luce della modifica legislativa, restano adesso
escluse dallo sgravio, tra l’altro, le navi iscritte nel "Registro
internazionale" che svolgano anche navigazione di
cabotaggio “nel limite massimo di sei
viaggi mensili o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia
marine”.
È opportuno ricordare che queste ultime, conservando fino
al limite di cui sopra (7) l'iscrizione nel "Registro
internazionale", continuano a fruire dello sgravio totale ex art. 6 della
legge n. 30/1998 per i marittimi italiani o comunitari componenti
l'equipaggio.
2.2. Agevolazioni contributive in
favore dei datori di lavoro agricolo di cui agli articoli 11 e 27 della legge
n. 537/1993 (zone montane e svantaggiate).
In materia di benefici contributivi per il settore
agricolo, come noto, a decorrere dall’anno 2000, il complesso delle
agevolazioni contributive disposte in favore dei datori di lavoro di cui alla legge n. 537/1993 (zone montane e svantaggiate),
è stato ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate.
In particolare, si ricorda che, nel corrente anno, si
completerà l’adeguamento al nuovo livello contributivo previsto dal CIPE (Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica) per le zone agricole, sia
particolarmente svantaggiate che svantaggiate, oggetto
del riordino.
Come in più occasioni precisato,
le citate agevolazioni contributive trovano applicazione anche nei confronti
del personale per il quale il versamento dei contributi è effettuato con il
mod. DM10/2.
Al riguardo si ricorda che nel settore agricolo sono
versati con il sistema DM:
-
i contributi relativi al personale con qualifica di
impiegato, quadro e dirigente;
-
i contributi CIG, CIGS, CUAF e mobilità per gli operai agricoli a tempo
indeterminato dipendenti da cooperative che trasformano, manipolano e
commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici propri (8).
Appare utile fornire (allegato 2)
un quadro riepilogativo dell’andamento degli incrementi e/o dei decrementi che,
nel corso del 2004, interesseranno le aziende ubicate in uno dei territori
oggetto di riordino.
Per una più organica trattazione della materia, si
rimanda, infine, alle disposizioni fornite in precedenza (9).
2.3. Datori di lavoro agricolo. Incumulabilità
di benefici contributivi.
In materia di agevolazioni
contributive per i datori di lavoro agricolo, è opportuno sottolineare la previsione
di cui alla legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione con modifiche del
Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 (G. U. 25 novembre 2003, n. 274).
Con norma di interpretazione
autentica, l’articolo 44 ha infatti chiarito l’incumulabilità
delle agevolazioni contributive previste per il personale agricolo dipendente
(a tempo indeterminato e determinato) operante nei territori montani e nelle
zone agricole svantaggiate, con i benefici previsti per i datori di lavoro
operanti nel Mezzogiorno nonché, per i datori di lavoro fuori dalle aree del
Mezzogiorno, con la fiscalizzazione degli oneri sociali.
2.4. Benefici in favore dei datori
di lavoro per assunzioni con contratto a tempo indeterminato part-time.
D.M. 12 aprile 2000.
Si ricorda che, al 31/12/2003, sono cessati gli effetti
delle disposizioni agevolative di cui all'art. 1 del
D.M. 12 aprile 2000.
Questi, attuando la previsione di cui al D.lgs n. 61/2000, ha disposto, per
la durata di un triennio, una riduzione dell'aliquota contributiva a favore dei
datori di lavoro che, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto (3 giugno 2000), hanno stipulato contratti di lavoro a
tempo indeterminato e parziale entro il 31 dicembre 2000, ad incremento dei
livelli occupazionali (10).
2.5. Legge 22 giugno 2000, n. 193. Benefici contributivi per l'impiego "intra
moenia" di persone detenute o internate.
La legge n. 193/2000, come noto, ha previsto la
concessione di sgravi contributivi e fiscali per le imprese che affidano ai
detenuti prestazioni lavorative (11).
La misura percentuale delle agevolazioni è, tuttavia,
subordinata alla previsione di appositi Decreti interministeriali.
Per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, l’entità dello
sgravio è stata fissata (12) nella misura dell'80%
della contribuzione complessivamente dovuta (quota a carico del datore di
lavoro e quota lavoratore).
Il Decreto attuativo per gli anni successivi è in via di
definizione.
Misure eventualmente difformi rispetto a quelle in
precedenza individuate, saranno oggetto di successiva
sistemazione mediante conguaglio.
2.6. Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia.
Come in più occasioni ricordato
(13), l’articolo 2, c. 3 della legge n. 266/2002 ha ripristinato fino al 31
dicembre 2006 la speciale riduzione contributiva per l’edilizia sulle quote
diverse da quelle del FPLD, introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge n.
341/1995.
L’operatività del beneficio è rimasta tuttavia subordinata
all’emanazione, per ciascun anno, di un apposito
decreto interministeriale che, per l’anno 2003, è in via di definizione.
Le disposizioni operative per il recupero del beneficio,
saranno impartite dopo la pubblicazione del suddetto Decreto.
IL DIRETTORE
GENERALE |
V. CRECCO |
(1) Disposizione da ultimo prorogata fino al 31/12/2003 ai sensi del
Decreto interministeriale 10 aprile 2003 (Cfr. circolare n. 108 del 24 giugno 2003).
(2) Contributo dello 0,90 di cui all'art. 9 della legge n. 407/1990 e
contributo ex art. 16, c. 2 della legge n. 223/1991 (0,30%).
(3) Disposizione introdotta dall'art. 1, c. 1 del D.L. 20 gennaio 1998,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/3/1998, n. 52, come
modificato, da ultimo, dall’art. 41, c. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
(4) Art. 15 della legge n. 451/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni.
(5) Cfr. circolare n.
120 del 26 giugno 2002.
(6) Legge n. 289/2002, articolo 21, c. 10. Cfr.
circolare n. 75 del 10/4/2003.
(7) Si osserva che il predetto limite è stato innalzato rispettivamente
dall'art. 34, c. 6, della legge n. 166/2002 e, da ultimo, dall’articolo 80, c.
44 della legge n. 289/2002.
(8) Legge 15 giugno 1984, n. 240.
(9) Cfr. messaggio n.
14 del 5/3/2001, circolare n. 56 del 5/3/2001, circolare n. 92 del 13/4/2001,
circolare n. 141 del 16/7/2001.
(10) Cfr. circolare n.
145 del 4/8/2000.
(11) Cfr. circolare n.
134 del 25/7/2002.
(12) Decreto interministeriale giustizia - finanze 9 novembre 2001.
(13) Vedi, da ultimo, il messaggio n. 157 del 22 dicembre 2003