Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 5 febbraio 2004

 

Circolare n. 15/2004

Oggetto: Previdenza – Manovra economica 2004 - Legge 24.12.2003, n.350, su S.O. alla G.U. n. 299 del 27.12.2003 – Circolare INPS n.11 del 22.1.2004.

 

Si evidenziano di seguito ulteriori disposizioni in materia previdenziale contenute nella legge finanziaria 2004.

 

Ammortizzatori sociali per imprese di logistica (art.3, comma 137) – Anche quest’anno la legge finanziaria non ha disposto direttamente la proroga degli ammortizzatori sociali per le imprese commerciali da 51 a 200 dipendenti a cui, come è noto, sono state assimilate le imprese esercenti attività di logistica (circolare INPS n.58/2000), ma ha confermato la facoltà per il Ministero del Lavoro di intervenire nella materia in via amministrativa. Come precisato dalla circolare INPS in oggetto, in attesa di presumibili proroghe in corso d’anno, dall’1 gennaio 2004 da parte delle suddette imprese non sono provvisoriamente dovuti i contributi per la CIGS (0,90% di cui lo 0,30% a carico dei lavoratori) e per la mobilità (0,30% interamente a carico dei datori di lavoro). Rimane invece fermo l’obbligo di contribuzione per le imprese con oltre 200 dipendenti che, a differenza delle precedenti, sono destinatarie in via permanente tanto della CIGS che della mobilità.

 

Mobilità (art.3, comma 135) – Anche quest’anno è stato prorogato di un anno, e quindi sino al 31 dicembre 2004, il diritto di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese sino a 15 dipendenti, così come stabilito in via permanente per i lavoratori licenziati da aziende più grandi. L’iscrizione nelle liste ha la finalità di facilitare la ricollocazione dei lavoratori in questione dando modo alle aziende che li assumono di beneficiare della fiscalizzazione pressoché totale dei contributi previdenziali per un periodo di 18 o 12 mesi, rispettivamente a seconda che l’assunzione sia a tempo indeterminato o a termine.

 

Contratti di solidarietà (art.3, comma 136) – E’ stata parimenti prorogata sino al 31 dicembre 2004 la possibilità per le imprese con oltre 15 dipendenti non destinatarie della CIGS di stipulare i cosiddetti contratti di solidarietà di cui all’art.5 della legge 236/93. Come è noto, tali contratti sono finalizzati ad incentivare, attraverso benefici contributivi per le imprese, soluzioni alternative ai licenziamenti. Le imprese interessate infatti possono concordare con i sindacati, per un massimo di due anni, una riduzione di orario e di retribuzione per tutti o parte dei dipendenti usufruendo di un contributo a carico dello Stato pari al 25% della retribuzione non dovuta a seguito della riduzione di orario; uguale contributo viene riconosciuto anche al lavoratore.

 

Pensioni (art.3, comma 102) – A partire dal 2004 e per un periodo di tre anni, le pensioni di ammontare elevato, ossia superiori di 25 volte il trattamento mensile garantito per le persone disagiate (pari a 535,95 euro per il 2004), saranno assoggettate ad un contributo di solidarietà del 3%. Pertanto nell’anno in corso saranno sottoposte al nuovo contributo le pensioni superiori a 13.398,75 euro mensili.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.2/2004, 11/2003 e 3/2003

 

Allegati due

 

Lo/lo

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S.O. alla G.U. n.299 del 24.12.2003 (fonte Guritel)

LEGGE 24 dicembre 2003, n.350

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2004)"

                                     Art. 3.

    (Disposizioni  in  materia  di  oneri sociali e di personale e per il

             funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)

 

                                *** OMISSIS ***

 

       102. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre anni,

    sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di

    previdenza  obbligatorie,  i  cui  importi risultino complessivamente

    superare  un  importo  pari  a  venticinque  volte  quello  stabilito

    dall'articolo  38,  comma  1,  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448,

    rivalutato  annualmente nella misura stabilita all'articolo 38, comma

    5,  lettera  d),  della  predetta  legge 28 dicembre 2001, n. 448, e'

    dovuto un contributo di solidarieta' nella misura del 3 per cento. Al

    predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti

    dai   soggetti  nei  cui  confronti  trovano  applicazione  le  forme

    pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad

    integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese

    quelle  di  cui  al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al

    decreto   legislativo   21   aprile   1993,   n.  124,  e  successive

    modificazioni,  e  al  decreto  legislativo 20 novembre 1990, n. 357,

    nonche' le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti

    pubblici,  inclusi  quelli  alle  dipendenze  delle regioni a statuto

    speciale  e  degli  enti  di  cui  alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e

    successive  modificazioni,  ivi  compresa  la  gestione  speciale  ad

    esaurimento  di  cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della

    Repubblica   20  dicembre  1979,  n.  761,  nonche'  le  gestioni  di

    previdenza  per  il personale addetto alle imposte di consumo, per il

    personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale

    addetto  alle  esattorie  e  alle  ricevitorie delle imposte dirette,

    prestazioni   complementari   al   trattamento   di  base.  L'importo

    complessivo  assoggettato al contributo non potra' comunque risultare

    inferiore,  al  netto  dello stesso contributo, all'importo di cui al

    primo   periodo   del   presente  comma.  Gli  importi  dei  predetti

    contributi,  al  netto  della  somma  corrispondente all'applicazione

    dell'aliquota   marginale   prevista   dalla  normativa  vigente  per

    l'imposta  sul reddito delle persone fisiche, affluiscono al Fondo di

    cui al comma 101.

 

                                *** OMISSIS ***

 

       135.  All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20

    gennaio  1998,  n.  4,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20

    marzo  1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 41, comma

    2,  della  legge  27  dicembre  2002, n. 289, le parole: "31 dicembre

    2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004" e le parole:

    "e  di  45  milioni  di  euro  per l'anno 2003" sono sostituite dalle

    seguenti:  "e  di  45  milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e

    2004".

       136.  All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20

    gennaio  1998,  n.  4,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20

    marzo  1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 41, comma

    3,  della  legge  27  dicembre  2002, n. 289, le parole: "31 dicembre

    2003"  sono  sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004". All'onere

    derivante  dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite

    di  18  milioni  di  euro,  a carico delle risorse preordinate per la

    medesima finalita' e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2003.

       137.  Per  le  finalita'  di  cui all'articolo 117, comma 5, della

    legge  23  dicembre  2000, n. 388, e' autorizzata la spesa nel limite

    massimo  di  euro  51.645.690  nell'esercizio  finanziario 2004 a far

    carico  sul  Fondo  per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,

    del   decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  148,  convertito,  con

    modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236. L'intervento di

    cui  all'articolo  15  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n. 299,

    convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,

    puo'  proseguire  nell'anno 2004 nei limiti delle risorse finanziarie

    preordinate per la medesima finalita' entro il 31 dicembre 2001 e non

    utilizzate, nel limite di 50 milioni di euro. All'articolo 118, comma

    16,   della   legge   23  dicembre  2000,  n.  388,  come  modificato

    dall'articolo  47,  comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le

    parole:  "e  di  100 milioni di euro per l'anno 2003" sono sostituite

    dalle  seguenti:  "e  di  100 milioni di euro per ciascuno degli anni

    2003  e 2004". In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e

    nel  limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro, a carico del

    Fondo   per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del

    decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,

    dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati

    alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori

    produttivi  e  ad  aree  territoriali, ovvero miranti al reimpiego di

    lavoratori  coinvolti  in  detti  programmi, il Ministro del lavoro e

    delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e

    delle  finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di

    trattamenti   di   cassa   integrazione  guadagni  straordinaria,  di

    mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni

    di  legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonche'

    concessioni,  anche  senza  soluzione  di  continuita',  dei predetti

    trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in

    sede  governativa  intervenuti entro il 30 giugno 2004. La misura dei

    trattamenti  e'  ridotta  del  20  per  cento.  Tale riduzione non si

    applica  nei  casi  di  prima  proroga  o  di  nuova  concessione. Il

    lavoratore  decade dal trattamento di mobilita', qualora l'iscrizione

    nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, dal

    trattamento  di  disoccupazione  ordinaria  o  speciale  o  da  altra

    indennita'  o sussidio, la cui corresponsione e' collegata allo stato

    di  disoccupazione  o  inoccupazione,  quando:  a)  rifiuti di essere

    avviato  ad  un progetto individuale di reinserimento nel mercato del

    lavoro,  ovvero  rifiuti  di essere avviato ad un corso di formazione

    professionale   autorizzato   dalla   regione   o  non  lo  frequenti

    regolarmente;  b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un

    livello  retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello

    delle  mansioni  di provenienza. Il lavoratore decade dal trattamento

    di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  qualora  rifiuti di

    essere  avviato  ad  un  corso  di  formazione professionale o non lo

    frequenti regolarmente. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa

    integrazione  guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione

    ordinaria  o  speciale,  o da altra indennita' o sussidio qualora non

    accetti  di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilita'.

    Il  lavoratore  percettore  del  trattamento  di  cassa  integrazione

    guadagni  straordinaria,  se  decaduto  dal  diritto di godimento del

    trattamento  previdenziale  ai  sensi  del  presente  comma, perde il

    diritto   a   qualsiasi   erogazione   a   carattere   retributivo  o

    previdenziale  a  carico  del  datore di lavoro, salvi i diritti gia'

    maturati.  Le  disposizioni  di cui al settimo, ottavo e nono periodo

    del  presente  comma si applicano quando le attivita' lavorative o di

    formazione  si  svolgono  in  un  luogo  che  non  dista  piu'  di 50

    chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in

    ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Sono abrogate tutte

    le  disposizioni  legislative  e  regolamentari  incompatibili con il

    presente comma.

 

                                *** OMISSIS ***

FINE TESTO LEGGE

 

 

 

INPS - Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Circolare n.  11 del 22.01.2004

 

Indirizzi omessi 

 

Oggetto: Anno 2004. Principali normative aventi riflessi in materia di incentivi all’occupazione e sostegno al reddito

 

Sommario: Sintesi delle principali disposizioni introdotte dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004) e delle altre norme in materia di incentivi all’occupazione e sostegno al reddito con effetti nell’anno in corso.  

 

 Con la presente circolare si fornisce una sintesi delle più rilevanti disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e sostegno al reddito aventi effetto nel corrente anno.

 1. Disposizioni introdotte dalla legge finanziaria per l'anno 2004.

 1.1. Finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e le imprese di vigilanza.

Come già negli ultimi anni, la legge finanziaria non ha disposto direttamente la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per le aziende sopra indicate (1).

In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può, tuttavia, disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, c. 137).

Alla luce di quanto precede, da gennaio 2004, la procedura di controllo delle denunce contributive di mod. DM10/2 non richiederà le contribuzioni in argomento (2).

Le stesse potranno essere pretese in corso d'anno, a seguito di presumibili provvedimenti di proroga e/o di concessione.

 1.2. Possibilità d'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.

È prorogata al 31 dicembre 2004 la possibilità d'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità (3).

Per la fruizione dei benefici contributivi in caso d'assunzione, infatti, la legge finanziaria (art. 3, c. 135) ha previsto, anche per l'anno 2004, la copertura dei relativi oneri nella misura di 45 milioni di euro.

Nel ribadire che l'iscrizione nelle liste di mobilità é finalizzata esclusivamente al reimpiego dei lavoratori e non dà titolo al relativo trattamento previdenziale, si fa presente che, per le operazioni di conguaglio dei benefici contributivi, continua ad applicarsi la prassi già nota (codici “S169” e “L460”).

 1.3. Operazioni legate al conguaglio e/o al rimborso delle indennità relative ai P.I.P.

Anche per l'anno in corso restano in vigore le disposizioni in materia di Piani d'inserimento professionale regionali ed interregionali (4).

L’art. 3, c. 137, della legge finanziaria ha previsto, infatti, la prosecuzione dei programmi nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel valore massimo di 50 milioni di euro.

Per consentire ai soggetti utilizzatori di eseguire le operazioni di conguaglio delle indennità riferite a giovani utilizzati nei piani, le Sedi avranno cura di attivare con i competenti Servizi per l'impiego le consuete sinergie.

Per le operazioni di rimborso e/o conguaglio, sono confermate le modalità già in uso.

 1.4. Sgravi contributivi a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari.

L’art. 2, c. 5, della finanziaria 2004 ha previsto la proroga per l’anno in corso delle agevolazioni fiscali e contributive disposte in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari (5).

Nel ricordare che lo sgravio rimane fissato nella misura del 70% della contribuzione (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore), si fa presente che le modalità pratiche per la fruizione del beneficio saranno illustrate con circolare in corso di definizione.

 2. Altre disposizioni aventi riflesso nell'anno 2004.

 2.1. Disposizioni in materia di sgravi.

 2.1.1. Sgravi per il mezzogiorno e zone assimilate.

Si ricorda che nell'anno in corso continua a trovare applicazione, nel rispetto delle relative condizioni di accesso, la normativa in materia di sgravio totale triennale introdotta dalle seguenti leggi:

 

Legge

Anno d'assunzione dei lavoratori

Codici DM10/2

23/12/1998 n. 448 art. 3

2001

L410

28/12/2001 n. 448 art. 44

2002

L420

 

 2.1.2. Sgravio contributivo a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo.

Con decorrenza “gennaio 2004”, la legge 24 novembre 2003, n. 326 (allegato 1), ha apportato modifiche alla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.

La variazione assume rilievo ai fini dell’operatività delle disposizioni in materia di sgravi a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo.

Come noto, infatti, a favore delle suddette imprese, sono stati estesi, nella misura del 25 per cento, i benefici di cui alla citata legge n. 30/1998 (6).

Alla luce della modifica legislativa, restano adesso escluse dallo sgravio, tra l’altro, le navi iscritte nel "Registro internazionale" che svolgano anche navigazione di cabotaggio “nel limite massimo di sei viaggi mensili o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine”.

È opportuno ricordare che queste ultime, conservando fino al limite di cui sopra (7) l'iscrizione nel "Registro internazionale", continuano a fruire dello sgravio totale ex art. 6 della legge n. 30/1998 per i marittimi italiani o comunitari componenti l'equipaggio.

 2.2. Agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro agricolo di cui agli articoli 11 e 27 della legge n. 537/1993 (zone montane e svantaggiate).

In materia di benefici contributivi per il settore agricolo, come noto, a decorrere dall’anno 2000, il complesso delle agevolazioni contributive disposte in favore dei datori di lavoro di cui alla legge n. 537/1993 (zone montane e svantaggiate), è stato ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate.

In particolare, si ricorda che, nel corrente anno, si completerà l’adeguamento al nuovo livello contributivo previsto dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) per le zone agricole, sia particolarmente svantaggiate che svantaggiate, oggetto del riordino.

Come in più occasioni precisato, le citate agevolazioni contributive trovano applicazione anche nei confronti del personale per il quale il versamento dei contributi è effettuato con il mod. DM10/2.

Al riguardo si ricorda che nel settore agricolo sono versati con il sistema DM:

-         i contributi relativi al personale con qualifica di impiegato, quadro e dirigente;

-         i contributi CIG, CIGS, CUAF e mobilità per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici propri (8).

Appare utile fornire (allegato 2) un quadro riepilogativo dell’andamento degli incrementi e/o dei decrementi che, nel corso del 2004, interesseranno le aziende ubicate in uno dei territori oggetto di riordino.

Per una più organica trattazione della materia, si rimanda, infine, alle disposizioni fornite in precedenza (9).

 2.3. Datori di lavoro agricolo. Incumulabilità di benefici contributivi.

In materia di agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricolo, è opportuno sottolineare la previsione di cui alla legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione con modifiche del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 (G. U. 25 novembre 2003, n. 274).

Con norma di interpretazione autentica, l’articolo 44 ha infatti chiarito l’incumulabilità delle agevolazioni contributive previste per il personale agricolo dipendente (a tempo indeterminato e determinato) operante nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, con i benefici previsti per i datori di lavoro operanti nel Mezzogiorno nonché, per i datori di lavoro fuori dalle aree del Mezzogiorno, con la fiscalizzazione degli oneri sociali.

 2.4. Benefici in favore dei datori di lavoro per assunzioni con contratto a tempo indeterminato part-time. D.M. 12 aprile 2000.

Si ricorda che, al 31/12/2003, sono cessati gli effetti delle disposizioni agevolative di cui all'art. 1 del D.M. 12 aprile 2000.

Questi, attuando la previsione di cui al D.lgs n. 61/2000, ha disposto, per la durata di un triennio, una riduzione dell'aliquota contributiva a favore dei datori di lavoro che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (3 giugno 2000), hanno stipulato contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale entro il 31 dicembre 2000, ad incremento dei livelli occupazionali (10).

 2.5. Legge 22 giugno 2000, n. 193. Benefici contributivi per l'impiego "intra moenia" di persone detenute o internate.

La legge n. 193/2000, come noto, ha previsto la concessione di sgravi contributivi e fiscali per le imprese che affidano ai detenuti prestazioni lavorative (11).

La misura percentuale delle agevolazioni è, tuttavia, subordinata alla previsione di appositi Decreti interministeriali.

Per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, l’entità dello sgravio è stata fissata (12) nella misura dell'80% della contribuzione complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e quota lavoratore).

Il Decreto attuativo per gli anni successivi è in via di definizione.

Misure eventualmente difformi rispetto a quelle in precedenza individuate, saranno oggetto di successiva sistemazione mediante conguaglio.

 2.6. Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia.

Come in più occasioni ricordato (13), l’articolo 2, c. 3 della legge n. 266/2002 ha ripristinato fino al 31 dicembre 2006 la speciale riduzione contributiva per l’edilizia sulle quote diverse da quelle del FPLD, introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge n. 341/1995.

L’operatività del beneficio è rimasta tuttavia subordinata all’emanazione, per ciascun anno, di un apposito decreto interministeriale che, per l’anno 2003, è in via di definizione.

Le disposizioni operative per il recupero del beneficio, saranno impartite dopo la pubblicazione del suddetto Decreto.

 

IL DIRETTORE GENERALE

V. CRECCO

 

 

 

(1) Disposizione da ultimo prorogata fino al 31/12/2003 ai sensi del Decreto interministeriale 10 aprile 2003 (Cfr. circolare n. 108 del 24 giugno 2003).

(2) Contributo dello 0,90 di cui all'art. 9 della legge n. 407/1990 e contributo ex art. 16, c. 2 della legge n. 223/1991 (0,30%).

(3) Disposizione introdotta dall'art. 1, c. 1 del D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/3/1998, n. 52, come modificato, da ultimo, dall’art. 41, c. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

(4) Art. 15 della legge n. 451/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

(5) Cfr. circolare n. 120 del 26 giugno 2002.

(6) Legge n. 289/2002, articolo 21, c. 10. Cfr. circolare n. 75 del 10/4/2003.

(7) Si osserva che il predetto limite è stato innalzato rispettivamente dall'art. 34, c. 6, della legge n. 166/2002 e, da ultimo, dall’articolo 80, c. 44 della legge n. 289/2002.

(8) Legge 15 giugno 1984, n. 240.

(9) Cfr. messaggio n. 14 del 5/3/2001, circolare n. 56 del 5/3/2001, circolare n. 92 del 13/4/2001, circolare n. 141 del 16/7/2001.

(10) Cfr. circolare n. 145 del 4/8/2000.

(11) Cfr. circolare n. 134 del 25/7/2002.

(12) Decreto interministeriale giustizia - finanze 9 novembre 2001.

(13) Vedi, da ultimo, il messaggio n. 157 del 22 dicembre 2003